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	<title>5087 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>5087 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 9/11/2015 n.5087</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-9-11-2015-n-5087/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2015 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-9-11-2015-n-5087/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 9/11/2015 n.5087</a></p>
<p>Pres. Giaccardi Est. Russo Sull’incidenza del decorso del tempo sull’abuso edilizio e sui presupposti per l’esercizio dei poteri di vigilanza da parte della P.A. 1. Edilizia e urbanistica – Abuso edilizio – Titolo abilitativo – Poteri di vigilanza – Esercizio – Ammissibilità – Repressione degli abusi – Decorso del tempo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-9-11-2015-n-5087/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 9/11/2015 n.5087</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-9-11-2015-n-5087/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 9/11/2015 n.5087</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Giaccardi    Est. Russo</span></p>
<hr />
<p>Sull’incidenza del decorso del tempo sull’abuso edilizio e sui presupposti per l’esercizio dei poteri di vigilanza da parte della P.A.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;">1. Edilizia e urbanistica – Abuso edilizio – Titolo abilitativo – Poteri di vigilanza – Esercizio – Ammissibilità – Repressione degli abusi – Decorso del tempo – Irrilevanza – Ragioni</p>
<p>2. &nbsp;Edilizia e urbanistica – Abuso edilizio – Istanza di repressione – Proprietario confinante – Ammissibilità – Ragioni – Criterio della vicinitas – Interesse all’esercizio dei poteri di vigilanza – Sussiste<br />
&nbsp;</div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">1. Il lungo tempo trascorso dal rilascio del titolo abilitativo, di per sé solo, non inibisce l’invocata attivazione dei procedimenti amministrativi preordinati all’accertamento dell’esistenza di abusi edilizi. Infatti, l’eventuale affidamento ingeneratosi nel privato ratione temporis e in ragione della protratta inerzia della P.A. nell’esercizio dei poteri di vigilanza che le competono, non precludono né l’attività di vigilanza né tantomeno la repressione, ma comportano un più stringente obbligo di motivazione sul pubblico interesse, diverso dall’interesse al ripristino della legalità, tale da giustificare il sacrificio della posizione del privato.</p>
<p>2. In tema di procedimenti amministrativi di secondo grado, la P.A. deve provvedere sull’istanza di repressione di abusi edilizi realizzati sul terreno confinante formulata dal relativo proprietario, in quanto quest’ultimo gode d’una legittimazione differenziata rispetto alla collettività, subendo gli effetti&nbsp; immediati e diretti dell’eventuale illecito edilizio non represso nell’area limitrofa. Il criterio della vicinitas, allora, legittima a far valere l’interesse all’esercizio dei poteri di vigilanza e repressione in merito a abusi edilizi da parte della P.A. Nel caso in esame, quindi, il silenzio serbato dal Comune, che ha il dovere di vigilare onde evitare eventuali abusi edilizi, integra gli estremi del silenzio rifiuto ed è sindacabile in sede giurisdizionale.<br />
&nbsp;</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">N. 05087/2015REG.PROV.COLL.<br />
N. 00603/2015 REG.RIC.<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)<br />
ha pronunciato la presente<br />
SENTENZA<br />
sul ricorso n. 603/2015 RG, proposto da Cleto Viscito, rappresentato e difeso dagli avvocati Alfredo ed Annabella Messina, con domicilio eletto in Roma, p.za Adriana n. 4 presso l’avv. Angelini,<br />
contro<br />
il Comune di Nocera Superiore (SA), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Francesco Armenante, con domicilio eletto presso la Segreteria di questa Sezione in Roma, p.za Capo di Ferro n. 13 e<br />
nei confronti di<br />
Antonio Viscito, rappresentato e difeso dagli avvocati Alfonso Esposito e Giovanni Pagano, con domicilio eletto in Roma, via Cosseria n. 2, presso l’avv. Placidi,<br />
per la riforma<br />
della sentenza del TAR Campania – Salerno, sez. II, n. 2237/2014, resa tra le parti e concernente il silenzio serbato dal Comune intimato sull’istanza del sig. Antonio Viscito per l’adozione di atti di verifica sulla legittimità di opere edilizie;<br />
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti intimate;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore alla camera di consiglio dell’8 ottobre 2015 il Cons. Silvestro Maria Russo e uditi altresì, per le parti, gli avvocati Messina e Ionata (per delega di Esposito) e Pagano;<br />
Ritenuto in fatto che, con istanza del 1° marzo 2014, il sig. Antonio Viscito, quale proprietario d’un fabbricato agricolo sito nel territorio comunale di Nocera Superiore (SA), ha invitato e diffidato tal Comune «… all’adozione di opportuno procedimento amministrativo teso alla verificazione… per l’adozione dei provvedimenti del caso…»;<br />
Rilevato al riguardo che, a detta del medesimo sig. A. Viscito, il «… confinante Viscito Cleto… ha realizzato opere edilizie in difformità… (tant’è che) …risulta imputato nel procedimento penale RGNR 247/11 mod. 21T, fissato innanzi al Tribunale… di Nocera Inferiore…, avuto riguardo alla imputazione ascritta… del reato perseguito e punito dall’art. 44 lettera a) DPR 380/2001…», a causa della modifica del prospetto con la realizzazione ed il diverso posizionamento di vani finestra, nonché del mancato rispetto delle distanze minime dai confini;<br />
Rilevato altresì che, stante l’inerzia del Comune, il sig. A. Viscito s’è gravato al TAR Salerno, con il ricorso n. 1860/2014 RG, a seguito del silenzio così serbato, deducendo in diritto la doverosità dell’invocato procedimento, nonché la violazione dell’art. 27, c. 3 del DPR 6 giugno 2001 n. 380 e degli artt. 2 e 3 della l. 7 agosto 1990 n. 241;<br />
Rilevato inoltre che l’adito TAR, con sentenza n. 2237 del 24 dicembre 2014, ha accolto la pretesa così azionata giacché, accanto all’ordinaria potestà d’autotutela discrezionale (immanente al potere amministrativo), esiste pure, come nella specie, una funzione d’autotutela doverosa ed in sostanza vincolata, posta a presidio di determinati interessi pubblici in tema di repressione degli abusi edilizi, donde l’obbligo del Comune di provvedere sull’istanza attorea del 1° luglio 2014 e di concludere il procedimento;<br />
Rilevato pure che appella il sig. C. Viscito, con il ricorso in epigrafe, deducendo l’erroneità di detta sentenza per: A) – l’omessa declaratoria del gravame di primo grado, stante la definitività del titolo edilizio rilasciatogli senza opposizioni fin dal 1990; B) – l’assenza dei presupposti per la legittima formazione del silenzio, stante la lata discrezionalità della P.A. nell’esercizio dell’autotutela; C) – l’assenza comunque del presupposto dell’illecito edilizio, che possa giustificare un intervento repressivo del Comune;<br />
Considerato in diritto che, nel costituirsi in giudizio, il Comune intimato rende nota l’emanazione della nota prot. n. 19109 (n. 27) del 19 agosto 2015, con cui ha respinto l’istanza del sig. C. Viscito per la sanatoria delle già realizzate opere di distribuzione interna al primo piano e di chiusura ed apertura di talune bucature, nonché delle realizzande opere esterne al di lui fabbricato;<br />
Considerato al riguardo che, per un verso, l’eccepita, da parte del Comune stesso, improcedibilità del «… presente rimedio giustiziale… (per esser) …venuta meno qualsiasi supposta inerzia dell’amministrazione comunale…», qualunque cosa voglia dire al più concerne non già la posizione del sig. A. Viscito —giacché non risponde del tutto al contenuto dell’istanza—, bensì il ricorso in epigrafe, elidendo in radice ogni questione sull’attualità almeno d’una parte degli abusi commessi dall’appellante e, dunque, sul terzo gruppo di doglianze in questa sede;<br />
Considerato inoltre che non giova alla tesi del Comune la (ora) dichiarata circostanza, pendente la predetta sanatoria, dell’ impossibilità di disporre ed eseguire misure ripristinatorie verso lo stesso appellante, ché tal inibizione non è sicuramente vera per gli abusi denunciati dal sig. A Viscito e non dedotti in sanatoria e la relativa circostanza non è stata tenuta in conto dal TAR per cui, al più, andava espressamente dedotta ai sensi dell’art. 101, c. 2, c.p.a.;<br />
Considerato altresì che, nel merito, l’appello non ha pregio e va disatteso, con la doverosa premessa che lo specifico oggetto del contendere è l’inerzia procedimentale (silenzio) del Comune intimato sull’istanza del sig. A. Viscito e NON la concreta legittimità dell’attività edilizia dell’appellante, argomento, questo, che il Collegio non può trattare, neppure incidenter tantum, sia per il divieto di cui all’art. 30, c. 2, I per., c.p.a. (il potere amministrativo sul punto o non è stato ancora esercitato o non è nella cognizione del Giudice d’appello), sia perché, quand’anche si volesse entrare nel merito della fondatezza della pretesa azionata con il rito del silenzio, già dal contenuto stesso dell’istanza del 1° luglio 2014 s’evince la permanenza, in capo a detto Comune, della necessità di adempimenti istruttori di esso per l’esatta definizione del procedimento invocato e, dunque, l’inibizione posta al riguardo dal successivo art. 31, c. 3, onde scolora ogni deduzione dell’appellante sulla richiesta dell’ “annullamento” d’alcunché);<br />
Considerato ancora che la dedotta “definitività” del titolo edilizio in capo all’appellante, se è intesa con riferimento al lungo tempo trascorso dal relativo rilascio, di per sé sola non inibisce l’invocata attivazione del procedimento comunale preordinato all’accertamento dell’esistenza, o meno di abusi edilizi, essendo notorio (cfr., p.es., Cons. St., IV, 4 marzo 2014 n. 1016) che, se per il lungo lasso di tempo trascorso dalla commissione dell&#8217;abuso ed il protrarsi dell&#8217;inerzia della P.A. preposta alla vigilanza si sia ingenerata un certo qual affidamento nel privato, né l’attività di vigilanza, né la repressione dell’abuso sono preclusi, ma quest’ultima soggiace ad un onere di congrua motivazione anche sul pubblico interesse, evidentemente diverso da quello al ripristino della legalità, idoneo a giustificare il sacrificio del contrapposto interesse privato;<br />
Considerato pure che, se tal “definitività” si vuol intendere a guisa di decadenza dall’impugnazione del titolo, anche questo dato è inopponibile all’istanza d’attivazione dei poteri di vigilanza edilizia, stante l’evidente diversa qualità degli interessi protetti implicati nell’una vicenda rispetto all’altra, nonché la non sovrapponibilità, né tampoco la coincidenza dell’interesse del privato ad impugnare a quello pubblico connesso ai e garantito dai predetti poteri vincolati di vigilanza, proprio per questo non essendo qui applicabile il principio per cui l’uso strumentale della formazione del silenzio non rimette in termini il privato decaduto dall’azione impugnatoria;<br />
Considerato che erronea s’appalesa tutta la ricostruzione del procedimento di vigilanza edilizia, che l’appellante tenta con le categorie dell’autotutela spontanea —in particolare con riguardo alla natura discrezionale dell’attivazione dei procedimenti amministrativi di secondo grado—;<br />
Considerato infatti che sussiste l&#8217;obbligo del Comune di provvedere sull&#8217;istanza di repressione di abusi edilizi realizzati sul terreno confinante, formulatagli dal relativo proprietario, il quale, appunto per tal aspetto che s’invera nel concetto di vicinitas, gode d’una legittimazione differenziata rispetto alla collettività subendo gli effetti (nocivi) immediati e diretti della commissione dell’eventuale illecito edilizio non represso nell’area limitrofa alla sua proprietà (arg. ex Cons. St., IV, 29 aprile 2014 n. 2228), onde egli è titolare d’un interesse legittimo all’esercizio di tali poteri di vigilanza e, quindi, può proporre l’azione a seguito del silenzio ai sensi dell’art. 31 c.p.a. (cfr. così Cons. St., IV, 2 febbraio 2011 n. 744; id., VI, 17 gennaio 2014 n. 233), che segue il rito di cui ai successivi artt. 112 e ss.;<br />
Considerato di conseguenza che, come rettamente ha precisato il TAR, il soggetto così legittimato può pretendere l’esercizio di tali poteri vincolati e doverosi (donde l’incomparabilità di tal pretesa alle vicende dell’autotutela spontanea) e la relativa definizione mercé un provvedimento espresso, anche magari esplicitando l&#8217;erronea valutazione dei presupposti da parte dell&#8217;istante;<br />
Considerato, quindi che il silenzio serbato dalla P.A., come nella specie è accaduto con l’istanza del sig. A. Viscito, integra gli estremi del silenzio rifiuto ed è sindacabile in sede giurisdizionale, grazie appunto alla combinazione della vicinitas con la funzione non discrezionale della vigilanza edilizia, la qual cosa differenzia la fattispecie in esame dalla vicenda in cui un qualunque altro soggetto, non così legittimato, segnali un abuso edilizio alla P.A. stessa, ma proprio per questo non ha titolo per rendere coercibile l’omesso esercizio di tal funzione;<br />
Considerato, infine e quanto alle spese del presente giudizio, che giusti motivi ne suggeriscono la compensazione integrale tra tutte le parti;<br />
&nbsp;<br />
P.Q.M.<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sez. IV), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello (ricorso n. 603/2015 RG in epigrafe), in parte lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse e lo respinge per la restante parte.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio dell’8 ottobre 2015, con l&#8217;intervento dei sigg. Magistrati:<br />
Giorgio Giaccardi, Presidente<br />
Nicola Russo, Consigliere<br />
Fabio Taormina, Consigliere<br />
Andrea Migliozzi, Consigliere<br />
Silvestro Maria Russo, Consigliere, Estensore<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 09/11/2015<br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-9-11-2015-n-5087/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 9/11/2015 n.5087</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 18/11/2011 n.5087</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-18-11-2011-n-5087/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-18-11-2011-n-5087/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 18/11/2011 n.5087</a></p>
<p>Va sospesa, con ammissione con riserva al corso di formazione dirigenziale, la graduatoria finale per l&#8217;ammissione al corso di formazione dirigenziale per l&#8217;accesso alla qualifica di primo dirigente medico della polizia di Stato, attesa la natura dell’atto oggetto del giudizio ed il tipo di tutela (ammissione con riserva), che trova</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-18-11-2011-n-5087/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 18/11/2011 n.5087</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-18-11-2011-n-5087/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 18/11/2011 n.5087</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa, con ammissione con riserva al corso di formazione dirigenziale, la graduatoria finale per l&#8217;ammissione al corso di formazione dirigenziale per l&#8217;accesso alla qualifica di primo dirigente medico della polizia di Stato, attesa la natura dell’atto oggetto del giudizio ed il tipo di tutela (ammissione con riserva), che trova sufficiente giustificazione nei profili di “fumus” evidenziati e contempera congruamente, in attesa della trattazione del ricorso nel merito, le reciproche posizioni delle parti; in primo grado si era sottolineato che lo scarto tra la ricorrente e la candidata utilmente collocata in graduatoria era particolarmente scarso &#8211; pari a 0,40 – e che ai fini dell’utile collocamento in graduatoria del controinteressato aveva rivestito un ruolo determinante il punteggio conseguito in una categoria caratterizzata da un’indiscussa discrezionalità. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 05087/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 08753/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 8753 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Ministero dell&#8217;Interno</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Concetta Ficara</b>, costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dagli avv.ti Massimo Zhara Buda e Claudia Zhara Buda, con domicilio eletto presso Claudia Zhara Buda, in Roma, via Orti della Farnesina, 155; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO – ROMA &#8211; SEZIONE I TER n. 03832/2011, resa tra le parti, concernente DELLA GRADUATORIA FINALE PER L&#8217;AMMISSIONE AL CORSO DI FORMAZIONE DIRIGENZIALE PER L&#8217;ACCESSO ALLA QUALIFICA DI PRIMO DIRIGENTE MEDICO DELLA POLIZIA DI STATO.	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 62 cod. proc. amm;<br />	<br />
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Concetta Ficara;<br />	<br />
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2011 il Cons. Salvatore Cacace;<br />	<br />
Uditi per le parti, alla stessa camera di consiglio, gli avvocati Zhara Buda Claudia e dello Stato Maria Elena Scaramucci;	</p>
<p>Ritenuto che, attesa la natura dell’atto oggetto del giudizio ( graduatoria per l’ammissione a corso dirigenziale ), la tutela cautelare apprestata dall’ordinanza impugnata ( ammissione con riserva della ricorrente al corso), che trova sufficiente giustificazione nei profili di “fumus” evidenziati dal T.A.R., appare atta a contemperare congruamente, in attesa della trattazione del ricorso nel mérito, le reciproche posizioni delle parti;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) respinge l&#8217;appello ( ricorso numero 8753/2011 ).	</p>
<p>Spese della presente fase cautelare a carico dell’appellante nella misura di Euro 1.500,00=.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione, che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente<br />	<br />
Salvatore Cacace, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Vittorio Stelo, Consigliere<br />	<br />
Roberto Capuzzi, Consigliere<br />	<br />
Hadrian Simonetti, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 18/11/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-18-11-2011-n-5087/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 18/11/2011 n.5087</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 6/11/2006 n.5087</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-6-11-2006-n-5087/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Nov 2006 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-6-11-2006-n-5087/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-6-11-2006-n-5087/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 6/11/2006 n.5087</a></p>
<p>G. Vacirca Pres. &#8211; A. Migliozzi Est. T.I.M. – Telecom Italia Mobile S.p.A (Avv. B.G. Carbone) contro il Ministero per i Beni e le Attività Culturali (non costituito), la Soprintendenza per i Beni Architettonici e il paesaggio e per i patrimonio Storico, Artistico e Demoetnoantropologico per le province di Firenze,</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Vacirca Pres. &#8211; A. Migliozzi Est.<br /> T.I.M. – Telecom Italia Mobile S.p.A (Avv. B.G. Carbone) contro il Ministero per i Beni e le Attività Culturali (non costituito), la Soprintendenza per i Beni Architettonici e il paesaggio e per i patrimonio Storico, Artistico e Demoetnoantropologico per le province di Firenze, Prato e Pistoia (non costituita) ed il Comune di Firenze (non costituito)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sui limiti al potere di controllo della Soprintendenza in caso di adeguamento alla tecnologia UMTS delle stazioni radio base per la telefonia cellulare</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia ed urbanistica &#8211; Adeguamento delle stazioni radio base per la telefonia alla tecnologia UMTS – Area vincolata &#8211; Giudizio espresso dalla Soprintendenza &#8211; Non può basarsi su una propria valutazione tecnico &#8211; discrezionale degli interessi in conflitto né può affermare apoditticamente che il progetto pregiudica i valori ambientali e paesaggistici – Deve evidenziare l’omessa o erronea valutazione dell’Amministrazione locale a mezzo di convincenti e specifici elementi di fatto – Rivisitazione ab origine della conformità paesaggistica dell’intero impianto – Non è consentita</span></span></span></p>
<hr />
<p>In materia di gestione del vincolo paesistico i rapporti tra Stato e Regione (o Ente locale delegato) si atteggiano come attività di collaborazione e leale cooperazione. In tale ottica il provvedimento statale di annullamento  dell’autorizzazione paesistica relativa ad un intervento di adeguamento alla tecnologia UMTS di un impianto per la telefonia cellulare già preesistente e già autorizzato non può basarsi su una propria valutazione tecnico- discrezionale degli interessi in conflitto né può affermare apoditticamente che il progetto pregiudica i valori ambientali e paesaggistici, dovendo invece evidenziare l’eventuale omessa o erronea valutazione dell’Amministrazione locale a mezzo di convincenti e specifici elementi di fatto. Né la Soprintendenza può effettuare una rivisitazione della conformità paesaggistica dell’intero impianto, mettendo in discussione l’installazione ab origine dell’antenna, su un sito che essa stessa aveva ritenuto a suo tempo idoneo, in quanto è evidente che così facendo l’Amministrazione statale pone in essere un intervento di controllo del tutto tardivo ed illegittimo</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>
REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER LA TOSCANA<br />
&#8211; I^ SEZIONE &#8211;</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la seguente:<br />
<i><b></p>
<p align=center>
</i>SENTENZA</p>
<p>
<i></p>
<p align=justify>
</b></i><br />
sul ricorso n.1727/2004 di</p>
<p><b>T.I.M. – Telecom  Italia Mobile S.p.A.</b>, rappresentata e difesa dall’avv. Benedetto G. Carbone, con elezione di domicilio presso lo studio dell’avv. Massimo Capialbi, in Firenze,via XXIV Maggio n.20;<br />
<i><b></p>
<p align=center>
</b></i>contro<br />
<i><b></p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>-Il <b>Ministero per i Beni e le Attività Culturali</b>, in persona del Ministro pro tempore, non costituito in giudizio;</p>
<p>-La  <b>Soprintendenza per i Beni Architettonici e il paesaggio e per i patrimonio Storico, Artistico e Demoetnoantropologico per le province di Firenze, Prato e Pistoia</b>, in persona del Soprintendente pro tempore, non costituita in giudizio;</p>
<p>&#8211; Il <b>Comune di Firenze</b>, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;<br />
<i><b></p>
<p align=center>
per l’annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>&#8211; della nota del Dirigente del Servizio edilizia privata del Comune di Firenze prot. n.21291 dell’1/6/2004 avente ad oggetto:”Progetto B.285/04- realizzazione stazione radio base per telefonia mobile in Firenze, via della Chiesa,70- Comunicazione di avvio di procedimento diniego autorizzazione”<br />
&#8211; del decreto del Soprintendente per i beni Architettonici<br />
e i paesaggio e per il Patrimonio Storico e artistico e Demoetnoantropologico per le province di Firenze, Pistoia e Prato  del 5/5/2004  avente ad oggetto:annullamento ai sensi della legge n.431/85 dell’autorizzazione n.82 del 23/272004 (B.285/2004) rilasciata ai sensi dell’art.151 del dlgs n.490/99 per i lavori eseguiti nel Comune di Firenze, in via della Chiesa ,70 su istanza della TIM S.p.A.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Uditi alla pubblica udienza del 6 giugno 2006, relatore il Consigliere Andrea Migliozzi, gli avv.ti F.Picchiotti per B.G.Carbone e C.Brozzo (avv. Stato);<i><b><br />
</b></i>Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p align=center>
<b>FATTO E DIRITTO</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>La Società TIM, esercente l’attività di telecomunicazione e telefonia mobile in campo nazionale individuava come sito idoneo per la realizzazione di una stazione radio base il lastrico solare di un edificio sito in Firenze, alla via Chiesa, 70, localizzato in area dichiarata di notevole interesse pubblico e vincolata  ai sensi del dlgs. N. 490/99 e del D. M. 3178/53, ottenendo dalla Soprintendenza il relativo benestare.<br />
Successivamente la TIM inoltrava al Comune di Firenze, quale Ente delegato, richiesta di autorizzazione per l’adeguamento  ai fini UMTS dell’impianto già realizzato. <br />
Il Comune di Firenze con atto del 23/272004 n. 82, “ritenuto che l’intervento proposto risulta compatibile con lo stato dei luoghi e si inserisce correttamente nel contesto ambientale”, comunicava alla TIM il rilascio dell’autorizzazione ai sensi dell’art.151 del dlgs n.490/99, inoltrando altresì detto titolo autorizzatorio alla Soprintendenza  per i beni Architettonici e il Paesaggio meglio indicata in epigrafe. <br />
Quest’ultimo Ufficio però, con decreto del Soprintendente reggente n.435 del 5 maggio 2004 disponeva l’annullamento dell’autorizzazione n.82/2004 rilasciata ai sensi dell’art.151  del dlgs. 490/99 dal Comune di Firenze.<br />
L’interessata Società ha impugnato tale provvedimento  nonché la nota comunale di comunicazione di avvio del procedimento di diniego di autorizzazione, deducendo i seguenti motivi:<br />
1)	Violazione e falsa applicazione dell’art.151 del dlgs.490/99; eccesso di potere per sviamento: difetto di istruttoria;difetto dei presupposti;perplessità e manifesta irragionevolezza della motivazione;<br />	<br />
2)	Violazione e falsa applicazione artt. 7 e ss. della legge n.241/90; violazione del principio del contraddittorio;<br />	<br />
3)	Violazione dei principi di efficienza e imparzialità dell’azione della P.A.; eccesso di potere  per sviamento e mancata considerazione dell’interesse pubblico al servizio di radio telefonia;<br />	<br />
4)	Ulteriori violazioni delle medesime disposizioni normative; eccesso di potere per difetto dei presupposti e  perplessità della motivazione<br />	<br />
  Né l’Amministrazione statale dei Beni Culturali e né il Comune di Firenze si sono costituiti in giudizio.<br />
Tanto premesso, il ricorso con riferimento all’impugnato decreto ministeriale di annullamento dell’autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune di Firenze, si appalesa fondato in ragione dei profili di illegittimità sussumibili sotto la figura dell’eccesso di potere per erroneità dei presupposti ed irrazionalità puntualmente dedotti col primo mezzo di gravame.<br />
Appare utile qui precisare che nella specie si controverte della conformità o meno ai fini del vincolo paesistico di un intervento di adeguamento alla tecnologia UMTS di un impianto già preesistente e già autorizzato.<br />
Si tratta allora di verificare se le modifiche che si vanno ad apportare a detto impianto siano di una entità tale da incidere negativamente sull’impatto paesaggistico o al contrario  si rivelino inidonei ad arrecare un pregiudizio al bene oggetto di tutela.<br />
Ebbene, il provvedimento  della Soprintendenza ancorché apparentemente articolato, in realtà non offre, quanto al suo contenuto motivazionale, una soluzione logica al problema sopra esposto, nel senso che  non reca elementi di giudizio in grado di porre in non cale la valutazione, di segno favorevole, ai fini paesaggistici già effettuata dal Comune .<br />
Invero, come più volte sottolineato dalla giurisprudenza amministrativa(Cons. Stato Ad. Pl. 14 dicembre 2001 n.9; Sez IV n.971 del 2005; TAR Sardegna SeIi 10 giugno 2005 n.1387) in materia di gestione del vincolo paesistico i rapporti tra Stato e Regione (o Ente locale delegato) si atteggiano come attività di collaborazione e leale cooperazione e in tale ottica il provvedimento statale di annullamento  dell’autorizzazione paesistica non può basarsi su una propria valutazione tecnico- discrezionale degli interessi in conflitto né può affermare apoditticamente che il progetto pregiudica i valori ambientali e paesaggistici, dovendo invece evidenziare l’omessa o erronea valutazione ai fini in esame dell’Amministrazione locale a mezzo di convincenti e specifici elementi di fatto, la qual cosa non pare risulta nella specie sia avvenuto.<br />
Così, la Soprintendenza censura in pratica il difetto di motivazione o comunque la irrazionalità del giudizio ai fini della conformità paesaggistica reso dal Comune di Firenze con l’autorizzazione n.82/2004, ma  a loro volta le critiche dell’Organo statale appaiono difettose sotto il profilo istruttorio ove si tenga presente che, come si rileva dalla documentazione tecnica e fotografica depositata in causa, l’adeguamento dell’impianto comporta un innesto di modifiche alla preesistente antenna che non pare appesantire più di tanto l’impatto visivo e l’inserimento del manufatto “de quo” nell’ambiente circostante.<br />
In realtà, la Soprintendenza effettua una rivisitazione della conformità paesaggistica dell’impianto, per così dire a trecentosessanta gradi, mettendo in discussione l’installazione ab origine dell’antenna sul sito  di via Chiesa: ma è evidente che così facendo l’Amministrazione statale  pone in essere un intervento di controllo del tutto tardivo, avendo a suo tempo comunque detta installazione conseguito il suo visto di conformità e venendo in questa sede in discussione solo gli apporti modificativi ai fini dell’adeguamento UMTS che, come già sopra accennato non  appaiono recare effetti peggiorativi sull’impatto ambientale e paesaggistico.  <br />
Sotto i sopra delineati profili l’annullamento disposto dalla Soprintendenza si appalesa manchevole e perciò stesso deve ritenersi illegittimo, senza che sia necessario esaminare le altre censure pure dedotte col proposto gravame, che, in parte qua , va dunque accolto.<br />
Per quanto riguarda, invece, l’impugnazione della nota comunale datata 1 giugno 2004 prot. n.21291 recante la comunicazione ex art. 7 della legge 241/90 di avvio del procedimento, il ricorso si rivela inammissibile : trattasi, invero, di un atto avente natura palesemente endoprocedimentale, come tale privo di portata lesiva per cui il relativo gravame non può sottrarsi ad una dichiarazione di inammissibilità<br />
Sussistono, peraltro, giusti motivi per compensare tra le parti le spese e competenze del giudizio.<br />
<i><b></p>
<p align=center>
</i>P.Q.M.</p>
<p>
<i></p>
<p align=justify>
</b></i><br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I, definitivamente pronunziando sul ricorso in epigrafe lo Accoglie in parte e, per l’effetto, Annulla il decreto della Soprintendenza per i Beni Architettonici ed il Paesaggio per le province di Firenze, Pistoia e Prato del 5 maggio 2004 n.435;<br />
lo dichiara Inammissibile  per la restante parte.<br />
Compensa le spese e competenze del giudizio tra le parti.<br />
Ordina che la presente Sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso, in Firenze, in camera in consiglio, il 6 giugno 2006 con l&#8217;intervento dei signori:</p>
<p>Avv. Giovanni Vacirca &#8211; Presidente<br />
Dott. Andrea Migliozzi &#8211; Consigliere,est<br />
Dott. Bernardo Massari. &#8211; Consigliere</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 6 NOVEMBRE 2006</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-6-11-2006-n-5087/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 6/11/2006 n.5087</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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