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	<title>5080 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>5080 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 14/5/2014 n.5080</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-14-5-2014-n-5080/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 May 2014 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-14-5-2014-n-5080/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 14/5/2014 n.5080</a></p>
<p>Pres. Bianchi – Est. Dongiovanni Edil Costruzioni Zenna Beneventana dei F.lli Vaolente M e G Snc (Avv. R. Perozzo) c/ ANAS S.p.A. (Avv. Stato) Accesso agli atti amministrativi – Documentazione privatistica relativa a contratti d’appalto e dichiarazioni ATI – Natura pubblicistica – Ragioni – Finalità pubblica Conseguenze – Accesso –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-14-5-2014-n-5080/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 14/5/2014 n.5080</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-14-5-2014-n-5080/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 14/5/2014 n.5080</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Bianchi – Est. Dongiovanni<br /> Edil Costruzioni Zenna Beneventana dei F.lli Vaolente M e G Snc (Avv. R. Perozzo) c/ ANAS S.p.A. (Avv. Stato)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Accesso agli atti amministrativi – Documentazione privatistica relativa a contratti d’appalto e dichiarazioni ATI – Natura pubblicistica – Ragioni – Finalità pubblica Conseguenze – Accesso – Legittimità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In tema di accesso agli atti, laddove il subappaltatore richieda alla stazione appaltante l’accesso alla documentazione relativa ai contratti di appalto e alle dichiarazioni dell’ATI aggiudicataria,  sebbene la documentazione richiesta abbia natura privatistica (nel caso di specie trattasi del contratto di appalto stipulato con l’aggiudicataria subappaltante, dell’atto aggiuntivo, delle dichiarazioni presentate in sede di gara da cui risulti la composizione dell’ATI, se orizzontale o verticale, nonché del relativo atto costitutivo) rientra comunque nella nozione di “documento amministrativo” ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. d) della L. n. 241/1990, in quanto tali atti sono stati adottati da un’entità che, ricompresa nell’ambito soggettivo di cui all’art. 23 della citata legge n. 241 del 1990, persegue le proprie finalità pubblicistiche anche attraverso strumenti di diritto privato i cui atti sono soggetti all’accesso e, quindi, ostensibili al privato (1).</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Cfr, Cons. St., Sez. IV, 4 febbraio 1997, n. 82; idem, Ad. Plen., n. 4/1999.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />
(Sezione Terza)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 10597 del 2013, proposto da:<br />
Edil Costruzioni Zenna Beneventana dei Flli Valente M e G Snc, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Roberto Prozzo, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Bologna &#8211; della Valle in Roma, via Merulana, 234; <br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>ANAS Spa, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa per legge dall&#8217;Avvocatura dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; <br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Consorzio Cooperative Costruzioni &#8211; CCC (ATI) e Fortorina Soc Cons a Rl, in persona dei rispettivi legali rappresentanti <i>pro tempore</i>, non costituiti in giudizio; <br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>&#8211; della nota ANAS del 10 ottobre 2013 con cui è stato negato alla ricorrente l’accesso ai documenti richiesti con l’istanza del 30 agosto 2013 e per la condanna della società intimata all’ostensione di quanto richiesto con la predetta richiesta;</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di ANAS Spa;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2014 il Cons. Daniele Dongiovanni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>1. La società istante rappresenta di aver stipulato un contratto di subappalto con la INTINI Angelo srl, consorziata di Uniland scarl la quale, in ATI con Consorzio Cooperative Costruzioni &#8211; CCC e Rillo Costruzioni srl si è aggiudicata la gara indetta da ANAS, avente ad oggetto l’esecuzione dei lavori relativi alla SS 212, bivio di Pietrelcina/svincolo per San Marco dei Cavoti.<br />
In ragione dei lavori di subappalto eseguiti per conto della predetta Intini Angelo srl, la società ricorrente afferma di essere creditrice dell’importo di euro 98.510,14, oltre ad euro 50.175,65 di ritenute per garanzie sui SAL; pertanto, con nota del 30 agosto 2013, ha chiesto direttamente alla società ANAS, ai sensi dell’art. 118 del D.lgs n. 163 del 2006, la corresponsione delle predette somme o, comunque, di sospendere il pagamento di pari importo in favore dell’ATI aggiudicataria.<br />
Altresì, la ricorrente, con la stessa nota di agosto 2013, ha chiesto di accedere alla documentazione riguardante il contratto di appalto stipulato tra l’ANAS e l’ATI aggiudicataria, all’atto aggiuntivo, alle dichiarazioni presentate in sede di gara da cui risulti la composizione dell’ATI (se orizzontale o verticale) ed al relativo atto costitutivo.<br />
La società ANAS, con nota del 10 ottobre 2013, ha negato l’accesso alla documentazione richiesta dalla ricorrente, ciò in ragione del diniego opposto dall’ATI aggiudicataria con nota del 30 settembre 2013.<br />
Avverso tale atto, ha proposto ricorso la società istante chiedendone l’annullamento e la conseguente condanna di ANAS all’ostensione della documentazione richiesta con l’istanza di accesso del 30 agosto 2013.<br />
Con ordinanza n. 626/2014, poi reiterata con ordinanza n. 3148/2014, è stato chiesto ad ANAS spa di depositare in giudizio una dettagliata relazione sui fatti di causa, anche in ragione di quanto riferito dall’ATI aggiudicataria a supporto dell’opposizione alla richiesta di accesso presentata dalla ricorrente (cfr cit. nota del 30 settembre 2013 indirizzata ad ANAS spa).<br />
La società ANAS non ha adempiuto alle predette richieste istruttorie.<br />
Alla camera di consiglio del 7 maggio 2014, la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.<br />
2. Il ricorso è fondato.<br />
Deve invero ritenersi che la ricorrente abbia un interesse meritevole di tutela in quanto non risulta smentito (non avendo peraltro ANAS corrisposto alle due richieste istruttorie del Collegio) che la stessa abbia realizzato una serie di opere sulla base di un contratto di subappalto stipulato con INTINI Angelo srl, consorziata di Uniland scarl la quale (facente parte con Consorzio Cooperative Costruzioni &#8211; CCC e Rillo Costruzioni srl dell’ATI aggiudicataria della gara indetta dall’ANAS avente ad oggetto l’esecuzione dei lavori relativi alla SS 212, bivio di Pietrelcina/svincolo per San Marco dei Cavoti);<br />
&#8211; a ciò va aggiunto che non risulta altresì smentito che la ricorrente vanti un credito nei confronti della società Intini e che, pertanto, secondo la prospettazione contenuta nel ricorso in esame e nella stessa istanza di accesso di agosto 2013, è sua in<br />
&#8211; che, pertanto, vantando la ricorrente un credito nei confronti di INTINI Angelo srl, consorziata di Uniland scarl, sussiste un interesse concreto ed attuale all’accesso poiché la conoscenza della documentazione richiesta con l’istanza di accesso di agos<br />
&#8211; che, infine, la documentazione richiesta, sebbene abbia natura privatistica (contratto di appalto stipulato tra l’ANAS e l’ATI aggiudicataria, all’atto aggiuntivo, alle dichiarazioni presentate in sede di gara da cui risulti la composizione dell’ATI, se<br />
3. Ciò posto, il ricorso va accolto e, per l’effetto, va ordinato ad ANAS spa di mettere a disposizione della società ricorrente la documentazione richiesta con l’istanza di accesso di agosto 2013 entro 30 gg. dalla comunicazione, in via amministrativa, della presente sentenza ovvero dalla notifica, se antecedente.<br />
4. Le spese di giudizio, anche in ragione della condotta processuale di ANAS spa, seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina ad ANAS spa di mettere a disposizione della società ricorrente la documentazione richiesta con l’istanza di accesso del 30 agosto 2013 entro 30 gg. dalla comunicazione, in via amministrativa, della presente sentenza ovvero dalla notifica, se antecedente.<br />
Condanna ANAS spa al pagamento in favore della ricorrente delle spese di giudizio che si liquidano in euro 2.000,00 oltre IVA e CPA.<br />
Contributo unificato a carico di ANAS spa, ai sensi dell’art. 13, comma 6-<i>bis</i>. 1, del d.P.R. n. 115 del 2002.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2014 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Franco Bianchi, Presidente<br />
Daniele Dongiovanni, Consigliere, Estensore<br />
Vincenzo Blanda, Consigliere</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 14/05/2014</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-14-5-2014-n-5080/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 14/5/2014 n.5080</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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