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	<title>508 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>508 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Sul divieto di vendita dei tagliandi di una partita di calcio.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-divieto-di-vendita-dei-tagliandi-di-una-partita-di-calcio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Mar 2023 22:47:11 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-divieto-di-vendita-dei-tagliandi-di-una-partita-di-calcio/">Sul divieto di vendita dei tagliandi di una partita di calcio.</a></p>
<p>Strumenti di sicurezza &#8211; Poteri del Prefetto &#8211; Provvedimenti &#8211; Estensione soggettiva &#8211; Motivazione &#8211; Proporzionalità &#8211; Interesse pubblico alla sicurezza Appare legittimo, anche sotto il profilo della sua limitazione soggettiva, il provvedimento prefettizio che, in relazione ad una partita internazionale di calcio da disputarsi a Napoli, disponga il divieto</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-divieto-di-vendita-dei-tagliandi-di-una-partita-di-calcio/">Sul divieto di vendita dei tagliandi di una partita di calcio.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-divieto-di-vendita-dei-tagliandi-di-una-partita-di-calcio/">Sul divieto di vendita dei tagliandi di una partita di calcio.</a></p>
<p>Strumenti di sicurezza &#8211; Poteri del Prefetto &#8211; Provvedimenti &#8211; Estensione soggettiva &#8211; Motivazione &#8211; Proporzionalità &#8211; Interesse pubblico alla sicurezza</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Appare legittimo, anche sotto il profilo della sua limitazione soggettiva, il provvedimento prefettizio che, in relazione ad una partita internazionale di calcio da disputarsi a Napoli, disponga il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti in Francoforte per tutti i settori dello stadio.<br />
L’atto de quo assolve l’obbligo motivazionale, atteso che enuclea, nella cornice argomentativa, i profili di rischio per la pubblica sicurezza connessi alla presenza dei tifosi, provenienti da Francoforte, in occasione della partita di ritorno, evincibili, come tali, da informative di polizia, dall’esame e monitoraggio di canali web e social nonché da approfondimenti istruttori relativamente ai precedenti ascrivibili alla stessa tifoseria.</p>
<hr />
<p>Pres. Abruzzese</p>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Tribunale Amministrativo Regionale della Campania</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">(Sezione Quinta)</p>
<p style="text-align: center;">
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Presidente</p>
<p class="tabula" style="text-align: center;">ha pronunciato il presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">
<p class="sezione" style="text-align: center;">DECRETO</p>
<p>&nbsp;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 1265 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da<br />
-OMISSIS- in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Adami, Lorenzo Contucci, Paolo Alberto Reineri, Daniele Tuffali, Daniele Labbate, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p class="contro" style="text-align: justify;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ministero dell&#8217;Interno, Ufficio Territoriale del Governo Napoli, Questura di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;</p>
<p class="contro" style="text-align: justify;">nei confronti</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">-OMISSIS-, non costituita in giudizio;</p>
<p class="contro" style="text-align: justify;">per l&#8217;annullamento,</p>
<p class="previa" style="text-align: justify;">previa sospensione dell&#8217;efficacia,</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">per quanto riguarda il ricorso introduttivo:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">-a) del provvedimento del Prefetto della Provincia di Napoli, prot. n. 76526, emesso in data 8.3.2023 e comunicato a mezzo e-mail il successivo 9.3.2023, con il quale, in relazione alla partita di calcio in programma per il giorno 15 marzo 2023 tra Napoli ed -OMISSIS-è stato disposto il “divieto di vendita dei tagliandi ai residenti in Germania per tutti i settori dello stadio” (doc. 1);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">-b) di ogni ulteriore atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale della serie procedimentale, ivi compresi: (i) la nota della Questura di Napoli – DIGOS del 24.2.2023, con la quale è stato comunicato alla S.S. Calcio Napoli di sospendere temporaneamente la vendita, per la gara in oggetto, dei tagliandi del settore ospiti e, per i residenti in Germania, anche dei tagliandi degli altri settori (doc. 2); (ii) la determinazione dell&#8217;Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive (ONMS) n. 11 del 1°.3.2023 con cui sono state invitate la FIGC e la Lega Italiana Calcio Professionistico ad interessare la società organizzatrice dell&#8217;evento in oggetto affinché non venisse avviata la vendita dei tagliandi (doc. 3); (iii) la determinazione del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive (CASMS) n. 12 del 6.3.2023 e la nota del Questore di Napoli n. A.4/Gab.-O.P. del 7.3.2023, mai comunicate alla ricorrente e non note nel loro tenore testuale, delle quali sono stati riportati alcuni estratti ed una sintesi nel provvedimento sub a);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; nonché per il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti all&#8217;illegittima adozione dei provvedimenti impugnati.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati d-OMISSIS-il 13/3/2023:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">per l’annullamento, previa sospensione dell&#8217;efficacia esecutiva, anche ai sensi dell&#8217;art. 56 c.p.a.:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">-a) del provvedimento del Prefetto della Provincia di Napoli, prot. n. 79574, emesso in data 12.3.2023 e comunicato a mezzo e-mail in pari data, con il quale, in relazione alla partita di calcio tra Napoli ed-OMISSIS- in programma per il 15.3.2023, è stato disposto il “divieto di vendita dei tagliandi ai residenti a Francoforte per tutti i settori dello stadio” (doc. 16);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">-b) di ogni ulteriore atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale della serie procedimentale, ivi compresi: (i) la nota del Questore di Napoli 11.3.2023, prot. n. 79515, mai comunicata alla ricorrente e non nota nel suo tenore testuale; (ii) la nota del Questore di Napoli 11-12.3.2023, prot. n. 79547, mai comunicata alla ricorrente e non nota nel suo tenore testuale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti all&#8217;illegittima adozione dei provvedimenti impugnati.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Vista l&#8217;istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla ricorrente, ai sensi dell&#8217;art. 56 cod. proc. amm., accessiva ai motivi aggiunti depositati in data 13 marzo 2023;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visto il proprio precedente decreto n. 495/2023, inter partes, con il quale era disposta la sospensione, in via cautelare, del provvedimento prefettizio impugnato con il ricorso principale e individuato sub a) dell’epigrafe, del quale erano stigmatizzati, per un verso, la carenza motivazionale, non essendo stati individuati specifici elementi di rischio relativi alla partita di ritorno di Champions League tra il Napoli e la squadra ricorrente (tali non essendo stati considerati quelli, allora rappresentati, relativi all’unico incontro delle tifoserie in occasione della partita di andata ed essendo irrilevanti i riferimenti alla rivalità con altra tifoseria, gemellata con -OMISSIS-, ma non destinataria di alcun divieto), e, per altro verso, la manifesta sproporzione, giacché destinatari del divieto di vendita di tagliandi risultavano essere “tutti i residenti in Germania”;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Considerato che nel detto decreto erano espressamente fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione, che in effetti, re melius perpensa, ha rimodulato la propria determinazione pervenendo al provvedimento da ultimo impugnato con i motivi aggiunti;</p>
<p class="popolo">Considerato che tale ultimo provvedimento:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">sul piano motivazionale, evidenzia nuovi, plurimi e circostanziati profili di rischio per la pubblica sicurezza connessi alla presenza dei tifosi del-OMISSIS-, provenienti da Francoforte, in occasione della partita di ritorno, desunti da nuove informative di polizia, anche promananti delle autorità tedesche, dall’esame e monitoraggio di canali web e social, da approfondimenti istruttori relativamente ai precedenti ascrivibili alla stessa tifoseria; dai quali emergerebbe (cfr. le richiamate note questorili nn. 79515 e 79547 dell’11 marzo 2023): che in molte precedenti trasferte del-OMISSIS- nelle competizioni internazionali sono stati riscontrati incidenti (per una delle quali, recente, vi sarebbe anche una sanzione da parte dell’UEFA), il che indurrebbe a particolare attenzione da riservare ai suoi tifosi; che gli incidenti verificatisi in occasione dell’incontro di andata dello scorso 21 febbraio con la squadra del Napoli non possono dirsi affatto sporadici o non probanti, giacché sostanzialmente interessanti pressoché tutto il circondario e la città di Francoforte; che detti ultimi episodi avrebbero ingenerato un sentimento di “rivalsa”, documentato dal detto monitoraggio social, certo non riconducibile ai soli tifosi tedeschi, ma che comunque farebbe presagire azioni violente delle opposte tifoserie che, in ottica cautelare e preventiva, dovrebbero potersi scongiurare; che in data 12 marzo 2023 il Comitato per l’ordine e la sicurezza delle manifestazioni sportive ha reiterato la valutazione di grave pericolo per l’ordine pubblico connessa alla presenza dei tifosi del-OMISSIS- alla partita (più puntualmente, secondo il provvedimento impugnato, ed espressamente, “in assenza di qualsiasi limitazione nell’acquisto dei biglietti”); che gli ordinari servizi di polizia, integranti predisposizione di “misure di sicurezza connesse all’eventuale arrivo di tifosi della squadra ospite”, che sarebbero state comunque pianificate (cfr. provvedimento impugnato), non sarebbero sufficienti a contenere ed escludere i paventati rischi, non potendosi previamente identificare, logisticamente, le fonti degli stessi, utilizzando, tra l’altro, i tifosi, specie se non organizzati, forme di trasporto non previamente definibili;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">sul piano della proporzionalità, limita considerevolmente l’estensione soggettiva del divieto di vendita dei tagliandi, stavolta destinandolo ai soli “residenti a Francoforte per tutti i settori dello stadio”, “atteso che i gruppi di ultras sono nella quasi totalità riconducibili a persone di Francoforte e che gli episodi di contrasto con la tifoseria napoletana si sono verificati in quella città” (cfr. provvedimento impugnato);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Considerato che i motivi sollevati nell’atto aggiuntivo, pur doviziosamente articolati e meritevoli di più approfondito esame, anche in fatto, nella sede propria del merito, richiedendo, peraltro, l’esame di documentazione allo stato non presente agli atti di causa, non sembrano con evidenza elidere del tutto i detti circostanziati ulteriori profili inerenti il rischio per la sicurezza pubblica contenuti nel nuovo provvedimento (nello specifico, quanto ai precedenti riconducibili ai tifosi del-OMISSIS-, alla gravità e diffusività dei fatti di Francoforte e alle risultanze del monitoraggio web e social);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Considerato che, alla valutazione consentita nella presente sede cautelare monocratica, il provvedimento, come da ultimo modificato, in significativa riduzione, nei suoi effetti, e cospicuamente integrato sul piano motivazionale, non può essere giudicato, ora, immotivato, irragionevole o sproporzionato; lo stesso, sulla base delle concordi valutazioni dei competenti organi tecnici preposti alla tutela primaria dell’interesse, sindacabili nei limiti in cui lo possono essere misure comunque connotate da ampia discrezionalità (cfr. decreto n. 495/2021, inter partes), ma anche nella naturale logica preventiva e cautelare che lo assiste, sembra essere pure idoneo allo scopo, intendendo esplicitamente evitare l’afflusso massivo della tifoseria ospite e l’incontro con quella ospitante, senza impedire in assoluto la partecipazione di tifosi della squadra tedesca, per i quali non sussiste motivata ragione di proibire l’accesso allo stadio purché di provenienza diversa dalla città dove risultano per lo più allocate le tifoserie organizzate;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Considerato, sotto diverso profilo, che, nell’ottica del bilanciamento degli interessi, deve trovare prevalenza l’interesse alla pubblica sicurezza che il provvedimento espressamente intende garantire, senza che rilevino, in ragione della selettività della misura, situazioni individuali, peraltro neppure fatte constare dagli eventuali interessati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Considerato, pertanto, di dover respingere la proposta istanza cautelare, riservando alla sede propria del merito ogni ulteriore valutazione, sul merito delle questioni e ai fini della decisione sulle proposte domande risarcitorie;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto, infine, nella prospettiva della compiuta istruttoria, di dover onerare l’Amministrazione del deposito di tutti gli atti preordinati e istruttori posti a base del divieto impugnato, con particolare riferimento alle nuove informative e risultanze poste a base del provvedimento rieditato oggetto dei proposti motivi aggiunti (note questorili dell’11 marzo 2023, verbale del Comitato per l’ordine e la sicurezza delle manifestazioni sportive del 12 marzo 2023, inter alia), in tempo utile per l’esame collegiale fissato come in dispositivo;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Respinge l’istanza cautelare.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ordina gli incombenti istruttori di cui in parte motiva a carico delle intimate Amministrazioni.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Conferma, per la trattazione collegiale, la camera di consiglio del 4 aprile 2023.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il presente decreto sarà eseguito dall&#8217;Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Così deciso in Napoli il giorno 13 marzo 2023.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 16/11/2020 n.508</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-16-11-2020-n-508/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-16-11-2020-n-508/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-16-11-2020-n-508/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 16/11/2020 n.508</a></p>
<p>Raffaele Potenza, Presidente Enrico Mattei, Consigliere, Estensore Gli impianti di telefonia mobile non possono essere assimilati alle normali costruzioni edilizie. Edilizia ed urbanistica &#8211; impianti di telefonia mobile &#8211; normali costruzioni edilizie &#8211; non sono assimilabili.  Gli impianti di telefonia mobile non possono essere assimilati alle normali costruzioni edilizie in</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-16-11-2020-n-508/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 16/11/2020 n.508</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-16-11-2020-n-508/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 16/11/2020 n.508</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Raffaele Potenza, Presidente Enrico Mattei, Consigliere, Estensore</span></p>
<hr />
<p>Gli impianti di telefonia mobile non possono essere assimilati alle normali costruzioni edilizie.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">Edilizia ed urbanistica &#8211; impianti di telefonia mobile &#8211; normali costruzioni edilizie &#8211; non sono assimilabili.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Gli impianti di telefonia mobile non possono essere assimilati alle normali costruzioni edilizie in quanto normalmente non sviluppano volumetria o cubatura, non determinano ingombro visivo paragonabile a quello delle costruzioni e non hanno un impatto sul territorio paragonabile a quello degli edifici in cemento armato o muratura: ne consegue l&#8217;inapplicabilità  (rispetto al caso di specie) delle invocate disposizioni in materia di distanze fra edifici.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 16/11/2020<br /> <strong>N. 00508/2020 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 00253/2016 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong></p>
<p> sul ricorso numero di registro generale 253 del 2016, proposto da Arnaldo Rosati, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Urbano Barelli, con domicilio eletto presso il suo studio in Perugia, via Cesare Beccaria, 11;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Comune di Giove non costituito in giudizio;<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> Vodafone Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Erica Deuringer, con domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avvocato Annarita Guerri in Perugia, corso Vannucci,10;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> del permesso di costruire n. 8 del 1 marzo 2016 rilasciato per installazione di antenna per la telefonia mobile.</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Vodafone Italia s.p.a.;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 20 ottobre 2020 il dott. Enrico Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO e DIRITTO<br /> 1. Con atto di ricorso ritualmente notificato e depositato, il sig. Arnaldo Rosati ha adito l&#8217;intestato Tribunale per chiedere l&#8217;annullamento del provvedimento, meglio in epigrafe riportato, con il quale il Comune di Giove ha assentito l&#8217;installazione di una antenna di telefonia mobile da parte di Vodafone Italia s.p.a. in terreno confinante con quello dell&#8217;odierno ricorrente.<br /> 2. L&#8217;impugnativa è stata affidata ai seguenti motivi:<br /> I. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 22 delle N.T.A. al P.R.G. Parte Strutturale del Comune di Giove, non rispettando il manufatto contestazione le distanze legali stabilite dal predetto art. 22 secondo cui la distanza minima dai confini e di mt 30 per gli edifici di residenza e di mt 15 per gli annessi.<br /> II. In via subordinata, violazione e/o falsa applicazione dell&#8217;art. 24, comma 2, lett. a), del regolamento regionale n. 2/2015 e dell&#8217;art. 46 del regolamento edilizio del Comune di Giove, atteso che il manufatto soggiacerebbe comunque al limite minimo di mt. 5 previsto dalla predetta normativa regolamentare.<br /> III. Violazione e/o falsa applicazione dell&#8217;art. 26, comma 2, del d.P.R. n. 495/1992, insistendo il manufatto in questione nella fascia di rispetto stradale in cui vige l&#8217;obbligo di inedificabilità .<br /> IV. Violazione e/o falsa applicazione dell&#8217;art. 87 del d. lgs. n. 259/2003 (Codice delle comunicazioni), atteso che Vodafone s.p.a. non risulterebbe avere alcun titolo di disponibilità  dell&#8217;area ove è stata costruita l&#8217;antenna di trasmissione.<br /> 3. Vodafone Italia s.p.a. si è costituita in giudizio per resistere al ricorso, eccependo in via preliminare il difetto di legittimazione e di interesse dell&#8217;odierno ricorrente e contestando nel merito le censure <em>ex adverso</em> svolte.<br /> 4. All&#8217;udienza del giorno 20 ottobre 2020 la causa è passata in decisione.<br /> 5. Nel merito il ricorso è infondato e va respinto.<br /> 6. Osserva infatti il collegio che gli impianti di telefonia mobile difatti non possono essere assimilati alle normali costruzioni edilizie in quanto normalmente non sviluppano volumetria o cubatura, non determinano ingombro visivo paragonabile a quello delle costruzioni e non hanno un impatto sul territorio paragonabile a quello degli edifici in cemento armato o muratura&#8221; (cfr., in termini, T.A.R. Puglia, Lecce, sez. I, 8 maggio 2015, n. 1120).<br /> 7. Ne consegue l&#8217;inapplicabilità  al caso di specie delle invocate disposizioni in materia di distanze fra edifici (motivi primo e secondo), come pure di quelle in materia di fasce di rispetto stradale (motivo terzo), stante l&#8217;assimilabilità  del manufatto in questione alle opere di urbanizzazione primaria prive di annesse e significative opere edilizie, conformemente a quanto disposto dall&#8217;art. 86, comma 3, del d. lgs. n. 259 del 2003 (cfr., T.A.R. Campania, Napoli, sez. VII, 3 marzo 2016, n. 1146).<br /> 8. Deve infine ritenersi privo di fondamento il quarto ed ultimo motivo con cui si rileva l&#8217;assenza di valido titolo di disponibilità  dell&#8217;area ove è stata realizzata l&#8217;antenna per cui è causa, trattandosi di censure smentita <em>ex actis</em> dal contratto di costituzione di diritto di superficie sull&#8217;area predetta, stipulato da Vodafone Italia s.p.a. in data 18 novembre 2015.<br /> 9. Le considerazioni che precedono impongono la reiezione del ricorso.<br /> 10. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217;Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br /> Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore di Vodafone Italia s.p.a. nella misura di € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre oneri ed accessori di legge.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Raffaele Potenza, Presidente<br /> Enrico Mattei, Consigliere, Estensore<br /> Daniela Carrarelli, Referendario</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-16-11-2020-n-508/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 16/11/2020 n.508</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 21/1/2019 n.508</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-21-1-2019-n-508/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Jan 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-21-1-2019-n-508/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 21/1/2019 n.508</a></p>
<p>P. Troiano Pres. &#8211; G. Carluccio est. Voghera Est S.r.l. e F.C. rappr. e difesi dagli avv.ti A. Calzolaio ed A. Del Vecchio contro Min. Sviluppo Economico, Min. Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, Min. dell&#8217;Economia e delle Finanze, Autorità  Garante per l&#8217;Energia Elettrica il Gas e il</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">P. Troiano Pres. &#8211; G. Carluccio est. Voghera Est S.r.l. e F.C. rappr. e difesi dagli avv.ti A. Calzolaio ed A. Del Vecchio contro Min. Sviluppo Economico, Min. Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, Min. dell&#8217;Economia e delle Finanze, Autorità  Garante per l&#8217;Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico, rappr. e difesi dall&#8217;Avv.ra Generale di Stato nonchè contro Gestore dei Servizi Enegetici &#8211; Gse S.p.A, rappr. e difeso dagli avv.ti T. Paparo e F. Pietrosanti</span></p>
<hr />
<p>E&#8217; esclusa la legittimazione attiva in capo al progettista di un impianto, il quale, invocando l&#8217;interesse a vedere riconosciuta la legittimità  e correttezza della propria prestazione professionale, non assume una posizione soggettiva giuridicamente rilevante.</p>
<hr />
<p>&nbsp;</p>
<p>1. Legittimazione attiva &#8211; progettista impianto</p>
<p>2. Giudizio impugnatorio &#8211; legittimazione ad agire &#8211; interesse al ricorso &#8211; definizioni</p>
<p>3. Azione di annullamento &#8211; legittimazione a ricorrere &#8211; interesse ad agire &#8211; legittimazione attiva/passiva</p>
<p>4. Fotovoltaico &#8211; d.m. 5 maggio 2011 &#8211; piccoli impianti &#8211; grandi impianti &#8211; posizionamento dei moduli</p>
<p>5. Fotovoltaico &#8211; d.m. 5 maggio 2011 &#8211; piccoli impianti &#8211; accesso automatico alle incentivazioni</p>
<p>&nbsp;</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><em>1. E&#8217; esclusa la legittimazione attiva in capo al progettista di un impianto, il quale, invocando l&#8217;interesse a vedere riconosciuta la legittimità  e correttezza della propria prestazione professionale, non assume una posizione soggettiva giuridicamente rilevante.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>2. Le condizioni soggettive per agire in giudizio sono la legittimazione processuale, cosiddetta legittimazione ad agire, e l&#8217;interesse a ricorrere. Nell&#8217;ambito del giudizio impugnatorio la legittimazione ad agire spetta a colui che afferma di essere titolare della situazione giuridica sostanziale di cui lamenta l&#8217;ingiusta lesione per effetto del provvedimento amministrativo gravato. L&#8217; interesse al ricorso consiste nel vantaggio pratico e concreto che il ricorrente può ottenere dall&#8217;accoglimento dell&#8217;impugnativa, dovendosi postulare che l&#8217;atto censurato abbia prodotto in via diretta una lesione attuale della posizione giuridica sostanziale dedotta in giudizio.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>3. L&#8217;azione di annullamento davanti al giudice amministrativo è soggetta &#8211; sulla falsariga del processo civile &#8211; a tre condizioni fondamentali: il c.d. titolo o possibilità  giuridica dell&#8217;azione (cioè la posizione giuridica configurabile in astratto da una norma come di interesse legittimo, ovvero la legittimazione a ricorrere discendente dalla speciale posizione qualificata del soggetto che lo distingue dal quisque de populo rispetto all&#8217;esercizio del potere amministrativo), l&#8217;interesse ad agire (ex art. 100 c.p.c.) e la legitimatio ad causam (o legittimazione attiva/passiva, discendente dall&#8217;affermazione di colui che agisce/resiste in giudizio di essere titolare del rapporto controverso dal lato attivo o passivo). Tali condizioni devono sussistere al momento della proposizione della domanda e permanere fino al momento della decisione.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Conforme: Cons di Stato ad. plen., 7 aprile 2011, n. 4; sez. V, 29 marzo 2011, n. 1928; sez. VI, 21 dicembre 2010, n. 9323; sez. V, 7 settembre 2009, n. 5244; sez. IV, 22 dicembre 2007, n. 6613; sez. V, 7 novembre 2005, n. 6200; più¹ recenti, sez. IV n. 917 del 2013; sez. V, n. 3084 del 2011.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>4. Dall&#8217;articolo 3 del d.m. 5 maggio 2011 emerge evidente la differenza, da un lato, tra le categorie di &#8220;piccoli impianti&#8221; e &#8220;grandi impianti&#8221; ai fini del riconoscimento degli incentivi e, dall&#8217;altro, il ruolo determinante che hanno le modalità  di posizionamento dei moduli nel conformare la categoria degli impianti su edifici (diversi da quelli pubblici) affinchè il singolo impianto su edifici rientri nella previsione generale della lett. u), caratterizzata dalla potenza non superiore a 1000 KW. Affinchè un impianto su edifici, pertanto, sia legittimamente ammesso agli incentivi per esso previsti con le modalità  particolari stabilite, è essenziale che l&#8217;impianto possieda le caratteristiche tecniche relative al posizionamento dei moduli.</em></p>
<p>Conforme: Cons. Stato n. 2124 del 2018.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>5. La ricostruzione della disciplina differenziata per i &#8220;piccoli impianti&#8221; che consente l&#8217;accesso &#8220;automatico&#8221; e &#8220;diretto&#8221; alle incentivazioni, senza limiti di costo, risponde all&#8217;esigenza di individuare regole preventive e certe per l&#8217;installazione, con valenza generale, che non possono essere piegate a deroghe e interpretazioni che consentano l&#8217;emersione di profili gestionali nel corso dell&#8217;esercizio di un impianto cui sono stati riconosciuti gli incentivi sulla base della domanda.</em></p>
<hr />
<p>&nbsp;</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><b>N. 00508/2019REG.PROV.COLL.</b></p>
<p style="text-align: justify;"><b>N. 05706/2017 REG.RIC.</b></p>
<p style="text-align: justify;"><b>SENTENZA</b></p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 5706 del 2017, proposto da Voghera Est S.r.l., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, e dal signor Franco Cossiri, rappresentati e difesi dagli avvocati Andrea Calzolaio e Andrea Del Vecchio, con domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avvocato Andrea Del Vecchio in Roma, viale Giulio Cesare, 71;</p>
<p style="text-align: justify;"><i><b>contro</b></i></p>
<p style="text-align: justify;">Icim S.p.A. non costituita in giudizio; Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell&#8217;Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze, Autorita&#8217; Garante per l&#8217;Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico &#8211; Sede di Milano, in persona dei Ministri <i>pro tempore</i>, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata <i>ex lege</i> in Roma, via dei Portoghesi, 12; Gestore dei Servizi Enegetici &#8211; Gse S.p.A, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dagli avvocati Tommaso Paparo e Fabrizio Pietrosanti, con domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avvocato Tommaso Paparo in Roma, via di Santa Teresa 23;</p>
<p style="text-align: justify;"><i><b>per la riforma</b></i></p>
<p style="text-align: justify;">della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 01262/2017, resa tra le parti, concernente incentivi per impianto fotovoltaico di cui al DM 05/05/2011.</p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dello Sviluppo Economico, del Ministero dell&#8217;Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, del Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze, dell&#8217;Autorita&#8217; Garante per L&#8217;Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico &#8211; Sede di Milano e del Gestore dei Servizi Enegetici &#8211; Gse S.p.A</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 11 ottobre 2018 il Cons. Giuseppa Carluccio e uditi per le parti gli avvocati Claudio Baleani, su delega di Andrea Calzolaio, Tommaso Paparo e l&#8217;Avvocato dello Stato Barbara Tidore.</p>
<p style="text-align: justify;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. La presente controversia concerne un impianto fotovoltaico installato dalla società  Voghera Est srl (d&#8217;ora in poi società ) &#8211; secondo la convenzione di lottizzazione &#8211; sul tetto piano di un edificio commerciale, per il quale il GSE- Gestore dei Servizi Energetici spa (d&#8217;ora in poi GSE) nel luglio 2012 ha riconosciuto la tariffa incentivante, richiesta ai sensi dell&#8217;art. 3, co. 1, lett. g) del d.m. 5 maggio 2011 (c.d. 4Â° conto energia).</p>
<p style="text-align: justify;">1.1. In esito alla verifica disposta dal GSE, effettuata dalla società  ICIM s.p.a., e alle controdeduzioni della società , il GSE ha dichiarato (nel maggio 2015) la decadenza dalle tariffe incentivanti e, con successiva nota, ha richiesto la restituzione degli incentivi erogati (per quasi euro 22 mila). Ha rilevato: a) il mancato rispetto delle condizioni architettoniche che avrebbero reso legittima la tariffa richiesta quale piccolo impianto alla data di entrata in esercizio, con conseguente ricomprensione nella residua categoria di grande impianto; b) la realizzazione dello stesso in attuazione di un obbligo previsto nella convenzione di lottizzazione, con conseguente esclusione dagli incentivi.</p>
<p style="text-align: justify;">2. Il ricorso proposto dinanzi al T.a.r. dalla società  e dal signor Franco Cossiri, nella qualità  di progettista dell&#8217;impianto, è stato deciso con la sentenza specificata in epigrafe.</p>
<p style="text-align: justify;">2.1. Il primo giudice ha dichiarato:</p>
<p style="text-align: justify;">a) il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell&#8217;economia e delle finanze (Mef) e dell&#8217;Autorità  per l&#8217;energia elettrica e il gas e sistema idrico (AEEG);</p>
<p style="text-align: justify;">b) il difetto di legittimazione attiva del progettista dell&#8217;impianto, per la mancanza di una posizione soggettiva giuridicamente rilevante.</p>
<p style="text-align: justify;">2.2. Nel merito, ha rigettato il ricorso sulla base delle essenziali argomentazioni che seguono:</p>
<p style="text-align: justify;">a) come risultante dalla verifica, l&#8217;impianto fotovoltaico realizzato sull&#8217;edificio non rispetta le caratteristiche di posizionamento dei moduli, previste dall&#8217;allegato 2, co. 1 n. 1, richiamato dall&#8217;art. 3, co. 1, lett. g) del d.m. 5 maggio 2011, per poter essere qualificato come piccolo impianto ai sensi del co. 1, lett. u) dello stesso art. 3, così rientrando nella residua categoria di grande impianto, ai sensi della successiva lett. v) dello stesso articolo;</p>
<p style="text-align: justify;">b) verificata la difformità  dell&#8217;impianto rispetto alle specifiche tecniche richieste, il GSE era vincolato ad assumere il provvedimento di decadenza;</p>
<p style="text-align: justify;">c) non sono ravvisabili le dedotte illegittimità  delle prescrizioni contenute nel d.m. del 2011 per formalismo ed irragionevolezza in contrasto con l&#8217;interesse alla massimazione della resa degli impianti, oltre che per la mancata indicazione dei parametri legislativi, perchè le norme di legge consentono di ritenere incluse le modalità  di installazione;</p>
<p style="text-align: justify;">d) non è invocabile il mancato rispetto dell&#8217;art. 21-<i>nonies</i>, della l. n. 241 del 1990, non essendo il potere di accertamento ai sensi dell&#8217;art. 42 del d.lgs n. 28 del 2011 riconducibile ad autotutela;</p>
<p style="text-align: justify;">e) resta assorbito il profilo di censura che investe l&#8217;ulteriore argomentazione del provvedimento di decadenza, basata sull&#8217;essere stato realizzato l&#8217;impianto in attuazione di un obbligo previsto nella convenzione.</p>
<p style="text-align: justify;">3. Avverso la suddetta sentenza, la società  e il progettista hanno proposto appello articolando formalmente sette motivi; ma, con il settimo si deduce solo l&#8217;illegittimità  derivata del provvedimento di recupero degli incentivi, che conseguirebbe all&#8217;invocato accoglimento del ricorso avverso il provvedimento di decadenza.</p>
<p style="text-align: justify;">4. Si sono costituiti il GSE e l&#8217;amministrazione. In particolare, l&#8217;Avvocatura generale si è costituita formalmente per tutte le amministrazioni evocate; poi, con la memoria, ha fatto espresso riferimento al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare.</p>
<p style="text-align: justify;">4.1. Tutte le parti hanno depositato memorie.</p>
<p style="text-align: justify;">4.2. Con ordinanza n. 4740 del 2018, il Collegio ha acquisito copia leggibile del documento n. 5, allegato alla richiesta di concessione delle tariffe incentivanti. Le parti hanno depositato ulteriori memorie.</p>
<p style="text-align: justify;">5. Preliminarmente va rigettato il primo motivo di appello, con il quale si censura la sentenza nella parte in cui ha ravvisato il difetto di legittimazione attiva in capo al progettista dell&#8217;impianto, per la mancanza di una posizione soggettiva giuridicamente rilevante.</p>
<p style="text-align: justify;">5.1. Correttamente, il primo giudice ha escluso la legittimazione attiva in capo al progettista, il quale, per affermarla, invoca l&#8217;interesse a vedere riconosciuta la legittimità  e correttezza della propria prestazione professionale, sia come interesse morale, sia nei rapporti con la società  committente.</p>
<p style="text-align: justify;">5.1.1. Infatti, il diritto al ricorso nel processo amministrativo sorge in conseguenza della lesione attuale di un interesse sostanziale e tende a un provvedimento del giudice idoneo, se favorevole, a rimuovere quella lesione. Le condizioni soggettive per agire in giudizio sono la legittimazione processuale, cosiddetta legittimazione ad agire, e l&#8217;interesse a ricorrere. Nell&#8217;ambito del giudizio impugnatorio la legittimazione ad agire spetta a colui che afferma di essere titolare della situazione giuridica sostanziale di cui lamenta l&#8217;ingiusta lesione per effetto del provvedimento amministrativo gravato. L&#8217; interesse al ricorso consiste nel vantaggio pratico e concreto che il ricorrente può ottenere dall&#8217;accoglimento dell&#8217;impugnativa, dovendosi postulare che l&#8217;atto censurato abbia prodotto in via diretta una lesione attuale della posizione giuridica sostanziale dedotta in giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">Come ha giù  affermato la giurisprudenza consolidata di questo Consiglio (cfr.,Â <i>ex plurimis</i>, Cons. Stato, ad. plen., 7 aprile 2011, n. 4; sez. V, 29 marzo 2011, n. 1928; sez. VI, 21 dicembre 2010, n. 9323; sez. V, 7 settembre 2009, n. 5244; sez. IV, 22 dicembre 2007, n. 6613; sez. V, 7 novembre 2005, n. 6200; più¹ recenti, sez. IV n. 917 del 2013; sez. V, n. 3084 del 2011):</p>
<p style="text-align: justify;">a) l&#8217;azione di annullamento davanti al giudice amministrativo è soggetta &#8211; sulla falsariga del processo civile &#8211; a tre condizioni fondamentali: il c.d. titolo o possibilità  giuridica dell&#8217;azione (cioè la posizione giuridica configurabile in astratto da una norma come di interesse legittimo, ovvero come altri dice la legittimazione a ricorrere discendente dalla speciale posizione qualificata del soggetto che lo distingue dalÂ <i>quisque de populo</i> rispetto all&#8217;esercizio del potere amministrativo); l&#8217;interesse ad agire (ex art. 100 c.p.c.); e la <i>legitimatio ad causam</i> (o legittimazione attiva/passiva, discendente dall&#8217;affermazione di colui che agisce/resiste in giudizio di essere titolare del rapporto controverso dal lato attivo o passivo);</p>
<p style="text-align: justify;">b) tali condizioni devono sussistere al momento della proposizione della domanda e permanere fino al momento della decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">6. Ai fini dello scrutinio del merito della controversia è opportuno richiamare dapprima il quadro normativo di riferimento.</p>
<p style="text-align: justify;">Il d.m. 5 maggio 2011, intitolato &#8220;<i>Incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici</i>&#8220;, afferente al c.d. quarto conto energia, ha disciplinato in maniera distinta (art. 4) il meccanismo di incentivazione rispetto, ai c.d. &#8220;<i>piccoli impianti</i>&#8221; e ai c.d. &#8220;<i>grandi impianti</i>&#8220;, come definiti dal precedente art. 3. I piccoli impianti &#8220;<i>limitatamente al periodo 1° giugno 2011-31 dicembre 2011 e a tutto l&#8217;anno 2012&amp; sono ammessi all&#8217;incentivo senza limiti di costo annuo, fatte salve le riduzioni tariffarie programmate stabilite dall&#8217;allegato 5</i>&#8220;; mentre, per lo stesso arco temporale, i grandi impianti &#8220;&amp;<i>sono ammessi al regime di sostegno nei limiti di costo annuo individuati dalla tabella 1.1.</i>&#8221; Per i grandi impianti l&#8217;accesso alle incentivazioni non è &#8220;automatico&#8221; e &#8220;diretto&#8221;, ossia subordinato alla sola presentazione dell&#8217;istanza, corredata dalla documentazione prescritta e salve le verifiche del GSE, ma è condizionato, ai sensi del successivo art. 8, all&#8217;iscrizione in apposito registro informatico, all&#8217;inclusione in specifica graduatoria, secondo i criteri di priorità  ivi indicati, e al limite del costo annuo massimo incentivabile.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;art. 3 del d.m. definisce i &#8220;<i>piccoli impianti</i>&#8221; e individua i &#8220;<i>grandi impianti</i>&#8221; in via residuale.</p>
<p style="text-align: justify;">La definizione dei &#8220;<i>piccoli impianti</i>&#8221; risulta dalla combinazione di due disposizioni. Secondo la disposizione generale di cui alla lettera u), sono &#8220;<i>piccoli impianti&#8221;, &#8220;gli impianti fotovoltaici realizzati su edifici che hanno una potenza non superiore a 1000 kW, gli altri impianti fotovoltaici con potenza non superiore a 200 kW operanti in regime di scambio sul posto, nonchè gli impianti fotovoltaici di potenza qualsiasi realizzati su edifici ed aree delle Amministrazioni pubbliche di cui all&#8217;art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001</i>&#8220;. Secondo la disposizione particolare contenuta nella lettera g), l'&#8221;<i>impianto fotovoltaico realizzato su un edificio</i>&#8221; è l'&#8221;<i>impianto i cui moduli sono posizionati sugli edifici secondo le modalità  individuate in allegato 2</i>&#8220;. In via residuale, la lettera v) qualifica come &#8220;<i>grande impianto</i>&#8221; &#8220;<i>un impianto fotovoltaico diverso da quello di cui alla lettera u)</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;allegato 2, cui rinvia la lett. g) (unitamente agli altri allegati al decreto) è parte integrante del decreto, secondo quanto testualmente disposto dall&#8217;art. 26 dello stesso d.m.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;allegato 2 prevede le modalità  di posizionamento dei moduli sugli edifici ai fini dell&#8217;accesso alla corrispondente tariffa. Ai nostri fini rileva la prima ipotesi regolata dal comma 1, secondo la quale, per i &#8220;<i>Moduli fotovoltaici installati su tetti piani ovvero su coperture con pendenze fino a 5Â°</i>&#8220;, &#8220;<i>Qualora sia presente una balaustra perimetrale, la quota massima, riferita all&#8217;asse mediano dei moduli fotovoltaici, deve risultare non superiore all&#8217;altezza minima della stessa balaustra. Qualora non sia presente una balaustra perimetrale l&#8217;altezza massima dei moduli rispetto al piano non deve superare i 30 cm</i>.&#8221;</p>
<p style="text-align: justify;">7. Dalla disciplina richiamata emerge evidente la diversificazione tra le due categorie di impianti ai fini del riconoscimento degli incentivi e, nel contempo, il ruolo determinante che hanno le modalità  di posizionamento dei moduli nel conformare la categoria degli impianti su edifici (diversi da quelli pubblici) affinchè il singolo impianto su edifici rientri nella previsione generale della lett. u), caratterizzata dalla potenza non superiore a 1000 KW. Con la conseguenza che, affinchè un impianto su edifici sia legittimamente ammesso agli incentivi per esso previsti e con le modalità  particolari stabilite è essenziale che l&#8217;impianto possieda le caratteristiche tecniche relative al posizionamento dei moduli (per una fattispecie analoga relativa a piccolo impianto posizionato su tetto non piano, cfr. Cons. Stato n. 2124 del 2018).</p>
<p style="text-align: justify;">8. Nella fattispecie che ha dato luogo alla presente controversia, è stata accertata una difformità  rispetto alla balaustra tra quanto dichiarato dalla società  con la presentazione dell&#8217;istanza e quanto realmente esistente, risultante dalla verifica disposta dal GSE e non contestata dalla stessa società .</p>
<p style="text-align: justify;">8.1. Secondo quanto risulta inconfutabilmente dalla istanza proposta, una balaustra alta cm. 70 si coniugava con un asse mediano dei moduli pari a cm. 61 (documento allegato n. 5) e ad una inclinazione dei moduli pari a 30Â° (documento allegato n. 3).</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;impianto era quindi autorizzabile, perchè rispettoso dell&#8217;allegato 2 prima richiamato, secondo il quale &#8220;<i>qualora sia presente una balaustra perimetrale, la quota massima riferita all&#8217;asse mediano dei moduli fotovoltaici, deve risultare non superiore all&#8217;altezza minima della stessa balaustra</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">8.2. Dalla verifica è risultata la presenza di una balaustra perimetrale con altezza minima di cm. 37 e massima di cm. 40. Ne consegue che i moduli, installati con l&#8217;inclinazione di 30Â° indicata nella domanda e con un asse mediano all&#8217;altezza di 61 cm. non erano conformi alle caratteristiche tecniche richieste dall&#8217;all. 2 cit. Alla data della domanda l&#8217;impianto non aveva i requisiti per ricevere gli incentivi quale piccolo impianto e li ha ottenuti sulla base di un dato falso rilevante (sulla altezza della balaustra).</p>
<p style="text-align: justify;">8.2.1. D&#8217;altro canto, l&#8217;accertamento in sede di verifica di una altezza del punto medio del modulo pari a cm. 30 e del punto massimo del modulo pari a cm. 32 e di una inclinazione dei pannelli prossima allo 0Â°, resa possibile dalla regolabilità  dell&#8217;impianto che, in astratto, sarebbe stata compatibile con la reale altezza della balaustra accertata di cm. 37/40, non giova alla società  beneficiaria degli incentivi. Infatti, la successiva modifica dell&#8217;inclinazione dei moduli accertata e la stessa possibilità  di modifica degli stessi nel tempo, secondo le scelte della società , non è compatibile con le previsioni normative, che hanno ancorato la ricomprensione nella categoria di piccoli impianti a specifiche caratteristiche tecniche, non solo in funzione della visibilità  e delle esigenze di decoro architettonico ma anche in collegamento alla potenza dell&#8217;impianto, da possedere al momento della domanda. Se si consentisse tale prospettiva si consentirebbe l&#8217;operatività  di un impianto diverso da quello descritto nella domanda ed ammesso agli incentivi. Invece, l&#8217;accesso diretto e senza limiti di costo annuo, previsto dall&#8217;art. 4 del d.m., riguarda specificamente i piccoli impianti installati su edifici in conformità  con le prescrizioni dell&#8217;allegato 2, con la conseguenza che, in ogni caso, la mancanza delle caratteristiche essenziali per il riconoscimento della qualifica di &#8220;<i>piccolo impianto</i>&#8221; non potrebbe implicare l&#8217;accesso a tale regime particolare e più¹ vantaggioso degli incentivi.</p>
<p style="text-align: justify;">9. Con più¹ motivi di appello (il secondo, il terzo e in parte il quarto), la società  sostiene la riconducibilità  dell&#8217;impianto in argomento alla categoria dei piccoli impianti sottolineando, sulla base della ratio della disciplina che consisterebbe nell&#8217;incentivare l&#8217;energia rinnovabile nel rispetto delle regole del decoro architettonico regolando la visibilità  dei moduli, la mancata considerazione &#8211; da parte del GSE e della sentenza &#8211; della differenza tra le caratteristiche strutturali dell&#8217;impianto e le potenzialità  gestionali dello stesso, tra consistenza oggettiva dell&#8217;impianto e concreta modalità  di gestione. In tal modo, GSE e giudice avrebbero omesso di considerare che, nella fattispecie, l&#8217;impianto dei moduli era regolabile rispetto all&#8217;inclinazione e, quindi, avrebbe potuto essere compatibile con l&#8217;altezza della balaustra (come risultato in sede di verifica); mentre avrebbero dato rilievo alle potenzialità  dell&#8217;impianto senza verificare in concreto se era stato utilizzato con una inclinazione maggiore di quella consentita dalle specifiche tecniche. Secondo l&#8217;appellante, quindi, l&#8217;impianto corrisponderebbe strutturalmente alle specifiche tecniche e solo un, non accertato, utilizzo con inclinazione superiore avrebbe alterato il requisito della visibilità . La negazione di tale interpretazione contrasterebbe con il principio di proporzionalità  e ragionevolezza e si tradurrebbe nell&#8217;applicazione di un criterio formalistico non idoneo a cercare una soluzione che consenta di bilanciare l&#8217;ottimizzazione della produzione di energia con il criterio della non visibilità  dell&#8217;impianto, comprimendo la libera iniziativa economica e l&#8217;interesse pubblico alla produzione di energia alternativa. Accedendo al criterio formalistico, il GSE (e la sentenza) avrebbero illegittimamente ravvisato la decadenza, in luogo di una sanzione per l&#8217;errata gestione dell&#8217;impianto oppure di prescrizioni di bloccaggio del congegno di regolazione, così richiedendo la restituzione degli incentivi invece di chiedere solo la restituzione di quelli percepiti sino alla data della verificazione.</p>
<p style="text-align: justify;">9.1. I motivi vanno rigettati.</p>
<p style="text-align: justify;">La ricostruzione della disciplina differenziata per i &#8220;<i>piccoli impianti</i>&#8221; della quale si è detto (Â§ 6 e 7), che consente l&#8217;accesso &#8220;automatico&#8221; e &#8220;diretto&#8221; alle incentivazioni, senza limiti di costo, risponde all&#8217;esigenza di individuare regole preventive e certe per l&#8217;installazione, con valenza generale, che non possono essere piegate a deroghe e interpretazioni che consentano l&#8217;emersione di profili gestionali nel corso dell&#8217;esercizio di un impianto cui sono stati riconosciuti gli incentivi sulla base della domanda. E&#8217; innegabile che nella disciplina di settore non si rileva alcun elemento che legittimi la differenziazione tra consistenza oggettiva dell&#8217;impianto e concreta modalità  di gestione. Così come è innegabile che un riconoscimento delle modalità  di esercizio compatibili aprirebbe il varco a pratiche elusive della disciplina e a indebiti vantaggi economici. Ciù² che conta è che, dopo la verifica, è risultato che l&#8217;impianto autorizzato sulla base delle dichiarazioni non corrisponde alla realtà  accertata.</p>
<p style="text-align: justify;">Invece, l&#8217;interpretazione proposta con l&#8217;appello, è volta ad ottenere uno stravolgimento delle disposizioni regolamentari, attribuendo rilevanza preminente all&#8217;ottenimento dell&#8217;incentivo purchè lo stesso non sia in concreto visibile sull&#8217;edificio, a prescindere dalle regole dettate per l&#8217;installazione.</p>
<p style="text-align: justify;">10. Sempre con il quarto motivo di appello, si ripropone, in via subordinata, l&#8217;illegittimità  del d.m. in argomento per essere le prescrizioni ivi contenute irragionevoli e formalistiche.</p>
<p style="text-align: justify;">10.1. Correttamente, il primo giudice lo ha ritenuto inammissibile per genericità , in mancanza della indicazione dei parametri violati, i quali non si possono ritenere integrati in mancanza della indicazioni delle disposizioni di legge violate e delle eventuali figure sintomatiche di eccesso di potere. Il T.a.r. lo ha anche rigettato, specificando che le norme di legge consentono di ritenere incluse nella potestà  regolamentare le specifiche tecniche dei pannelli da installare.</p>
<p style="text-align: justify;">10.2. Questo Consiglio si è giù  espresso su tale profilo secondo le argomentazioni esplicate dal T.a.r. (cfr. Cons. Stato n. 2124 del 2018, Â§ 5.3.) e, pertanto, il motivo va rigettato.</p>
<p style="text-align: justify;">11. Con il quinto motivo di ricorso sono dedotte due censure. Con la prima si rileva la mancanza di una violazione rilevante, che il primo giudice non avrebbe esaminato. Con la seconda si critica la ritenuta non applicabilità  dei principi in materia di autotutela di cui all&#8217;art. 21-<i>nonies</i> della l. n. 241 del 1990. Entrambe le censure sono prive di pregio.</p>
<p style="text-align: justify;">11.1. Entrambe sono preliminarmente inammissibili. Esse sono dedotte a partire da un erroneo presupposto, secondo il quale dagli accertamenti disposti mediante verifica non sarebbero risultate difformità  rispetto a quanto rappresentato nella richiesta di incentivo. Si sostiene che dal sopralluogo non sarebbe emerso alcun elemento nuovo rispetto alla richiesta, che l&#8217;inclinazione dei pannelli riscontrata sarebbe stata ineccepibile perchè quasi complanare e diversa solo rispetto a quanto emergente dalle foto originarie. Con tale prospettazione, gli appellanti omettono completamente di considerare che dalla verifica era risultata una balaustra pari a cm. 37/40 (in luogo di quella di cm. 70 dichiarata), con conseguente dichiarazione non veritiera e mancata corrispondenza alle condizioni architettoniche previste dalle norme tecniche, di cui si è detto (Â§ 8).</p>
<p style="text-align: justify;">11.2. Peraltro, la violazione rilevante ai fini della decadenza, prevista dall&#8217;art. 42, co. 3 del d.lgs. n. 28 del 2011 e dall&#8217;art. 21 del d.m. del 2011 cit., è nella specie sicuramente integrata atteso che il d.m. del Ministero dello sviluppo economico del 31 gennaio 2014 (art. 11 e all. 1 lett. a) ricomprende espressamente tra le violazioni rilevanti la presentazione al GSE di dati non veritieri.</p>
<p style="text-align: justify;">11.3. Nè è necessario in questa sede porsi il problema della applicabilità  dell&#8217;art. 21-<i>noniesÂ </i>cit. al potere di accertamento cui può seguire la pronuncia della decadenza, ai sensi dell&#8217;art. 42 del d.lgs. n. 28 del 2011, atteso che l&#8217;accertata presenza di dichiarazioni non veritiere esclude ogni possibile compromissione dell&#8217;affidamento (cfr. Cons. Stato, sez. IV n. 5869 del 2017).</p>
<p style="text-align: justify;">12. Con il sesto motivo di ricorso (e parzialmente con il quinto) si ripropone la censura &#8211; ritenuta assorbita dal primo giudice &#8211; relativa alla non spettanza dell&#8217;incentivo per essere stato realizzato l&#8217;impianto in attuazione di un obbligo previsto nella convenzione edilizia.</p>
<p style="text-align: justify;">12.1. Come ritenuto dal T.a.r., il motivo di censura avverso una delle due autonome <i>rationes decidendi</i> del provvedimento impugnato è assorbito dal rigetto delle censure attinenti all&#8217;altra autonoma <i>ratio decidendi</i>.</p>
<p style="text-align: justify;">Infatti, seguendo sul punto l&#8217;insegnamento della sentenza dell&#8217; Ad. plen. 27 aprile 2015, n. 5, « nel caso in cui il provvedimento impugnato si fondi su una pluralità  di ragioni autonome, il giudice, qualora ritenga infondate le censure indirizzate verso uno dei motivi assunti a base dell&#8217;atto controverso, idoneo, di per sì©, a sostenerne ed a comprovarne la legittimità , ha la potestà  di respingere il ricorso sulla sola base di tale rilievo, con assorbimento delle censure dedotte avverso altri capi del provvedimento, in quanto la conservazione dell&#8217;atto implica la perdita di interesse del ricorrente all&#8217;esame delle altre».</p>
<p style="text-align: justify;">13. Resta assorbito anche il settimo motivo, con il quale si deduce solo l&#8217;illegittimità  derivata del provvedimento di recupero degli incentivi, che conseguirebbe all&#8217;invocato accoglimento del ricorso avverso il provvedimento di decadenza.</p>
<p style="text-align: justify;">14. In conclusione, l&#8217;appello è rigettato.</p>
<p style="text-align: justify;">14.1. Le spese seguono la soccombenza a favore delle parti costituite.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, così provvede:</p>
<p style="text-align: justify;">a) respinge l&#8217;appello e, per l&#8217;effetto, conferma l&#8217;impugnata sentenza;</p>
<p style="text-align: justify;">b) condanna gli appellanti, in solido, al pagamento, in favore di ciascuna parte costituita, delle spese ed onorari, che liquida in complessivi euro 3.000,00, oltre accessori come per legge a favore del GSE e in euro 3.000,00, oltre spese prenotate a debito a favore dell&#8217;amministrazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-21-1-2019-n-508/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 21/1/2019 n.508</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 24/10/2013 n.508</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-24-10-2013-n-508/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Oct 2013 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-24-10-2013-n-508/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-24-10-2013-n-508/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 24/10/2013 n.508</a></p>
<p>Pres. C. Lamberti; Est. P. Amovilli F. T. (avv.ti G. Conte e B. Forte e C. Arcaleni) c/ Ministero della Giustizia (Avv. Distr. St.) atto di pignoramento ex art. 48-bis D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 ed esigibilità del credito nel giudizio di ottemperanza Giustizia amministrativa &#8211; Giudizio di ottemperanza</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-24-10-2013-n-508/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 24/10/2013 n.508</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-24-10-2013-n-508/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 24/10/2013 n.508</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. C. Lamberti; Est. P. Amovilli<br /> F. T. (avv.ti G. Conte e B. Forte e C. Arcaleni) c/ Ministero della Giustizia (Avv. Distr. St.)</span></p>
<hr />
<p>atto di pignoramento ex art. 48-bis D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 ed esigibilità del credito nel giudizio di ottemperanza</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giustizia amministrativa &#8211; Giudizio di ottemperanza – Credito del ricorrente – Sussistenza di debiti del ricorrente – Notifica al Ministero debitore del pignoramento contenente l’intimazione ex art. 48-bis, D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 – Inesigibilità del credito</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Non è esigibile né tutelabile nell’ambito del giudizio ex art. 112 e ss. c.p.a. il credito di chi risulti debitore dell’erario di una somma per la quale Equitalia abbia notificato al Ministero convenuto in ottemperanza, ex art. 48-bis, D.P.R. n. 602/1973, atto di pignoramento contenente l’intimazione di cui all’art. 546 c.p.c.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217; Umbria<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 575 del 2012, proposto da:<br />
F. T., rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Conte e Bruno Forte, con domicilio eletto presso Claudio Arcaleni, in Perugia, via Settevalli, 133/C; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso per legge dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia, domiciliataria in Perugia, via degli Offici, 14; 	</p>
<p align=center>per l&#8217;ottemperanza</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
del decreto della Corte d&#8217;Appello di Perugia n. 480/09, depositato il 30 luglio 2009.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visto l &#8216;art. 114 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2013 il dott. Paolo Amovilli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>Rilevato che:<br />	<br />
&#8211; con il ricorso in epigrafe si chiede l&#8217;ottemperanza al decreto della Corte d’Appello di Perugia, pure in epigrafe indicato, di riparazione del danno da ritardo giudiziario (ex legge n. 89/2001), con il quale il Ministero della Giustizia è stato condanna<br />
&#8211; la somma di € 12.0000,00 a titolo di danno non patrimoniale, oltre agli interessi legali dal dì della domanda a quello del saldo;<br />	<br />
&#8211; le spese del giudizio, liquidate in complessivi € 800,00 oltre al rimborso forfettario, I.V.A. e C.A.P. come per legge;<br />	<br />
Chiede inoltre, in applicazione dell’art. 112 c. 3 cod. proc. amm., la condanna dell’Amministrazione al risarcimento dell’ulteriore danno connesso alla tardiva esecuzione del giudicato, invocando l’applicazione di recente pronuncia della Corte EDU, quantificato in ulteriori 200,00 euro oltre interessi calcolati sulla base del tasso della BCE maggiorato di tre punti percentuali; chiede altresì la condanna al pagamento delle spese successive al decreto (copie, accesso, ecc.) per un totale di ulteriori 424,01 euro;<br />	<br />
&#8211; la difesa erariale ha eccepito l’inammissibilità e comunque l’infondatezza del gravame, essendo risultato l’odierno ricorrente debitore dell’erario per oltre 45.000,00 euro, citando il disposto di cui all’art. 48 bis del D.p.r. 602/1973; <br />	<br />
&#8211; alla camera di consiglio del 25 settembre 2013, nessuno è comparso per la difesa del ricorrente, come da verbale d’udienza; indi la causa è stata trattenuta in decisione;<br />	<br />
Visto l’art. 48-bis c.1 del D.p.r. 602/1973 inserito dall’art. 2 c. 9 del D.L. 262/2006, “Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni” secondo cui “<i>A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, le amministrazioni pubbliche di cui all&#8217;articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all&#8217;obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all&#8217;agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell&#8217;esercizio dell&#8217;attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. La presente disposizione non si applica alle aziende o società per le quali sia stato disposto il sequestro o la confisca ai sensi dell&#8217;articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, ovvero della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero che abbiano ottenuto la dilazione del pagamento ai sensi dell&#8217;articolo 19 del presente decreto</i>”<br />	<br />
Considerato:<br />	<br />
&#8211; che alla luce della suesposta norma, immediatamente cogente anche nelle more dell’approvazione del regolamento ministeriale di cui al comma secondo (Corte dei Conti reg. Sardegna sez. contr. 19 luglio 2007, n. 11) l’Amministrazione non può comunque proc<br />
&#8211; che con atto di pignoramento in data 6 maggio 2013 nei confronti del Ministero della Giustizia, Equitalia ha provveduto ad effettuare l’intimazione di cui all’art. 546 c.p.c.;<br />	<br />
&#8211; che, pertanto, deve ritenersi il credito azionato allo stato non esigibile nè tutelabile nell’ambito del giudizio di ottemperanza di cui all’art. 112 e seg. del vigente Codice del Processo Amministrativo;<br />	<br />
&#8211; conclusivamente, il ricorso deve essere complessivamente respinto perché infondato anche quanto alle connesse domande di ulteriore condanna dell’Amministrazione, richiamandosi alla costante giurisprudenza dell’adito TAR (<i>ex multis </i>sentenza 3 agos<br />
Le spese seguono la soccombenza, secondo dispositivo.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217;Umbria (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, lo respinge.<br />	<br />
Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore del Ministero della Giustizia in misura di 360,00 euro, oltre agli accessori di legge.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2013 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Cesare Lamberti, Presidente<br />	<br />
Stefano Fantini, Consigliere<br />	<br />
Paolo Amovilli, Primo Referendario, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 24/10/2013</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-24-10-2013-n-508/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 24/10/2013 n.508</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 28/11/2012 n.508</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-28-11-2012-n-508/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Nov 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-28-11-2012-n-508/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-28-11-2012-n-508/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 28/11/2012 n.508</a></p>
<p>Pres. C. Lamberti; Est. S. Fantini M. C. (avv. F. Cherubini) c/ Ministero dell&#8217;Interno, Questura di Terni (Avv. Distr. St.) sulla giurisdizione relativa all&#8217;impugnazione dell&#8217;ordine di lasciare il territorio italiano Giurisdizione e competenza – Giurisdizione ordinaria – In tema di immigrazione – Ordine questorile di lasciare il territorio nazionale –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-28-11-2012-n-508/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 28/11/2012 n.508</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-28-11-2012-n-508/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 28/11/2012 n.508</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. C. Lamberti; Est. S. Fantini<br /> M. C. (avv. F. Cherubini) c/ Ministero dell&#8217;Interno, Questura di Terni (Avv. Distr. St.)</span></p>
<hr />
<p>sulla giurisdizione relativa all&#8217;impugnazione dell&#8217;ordine di lasciare il territorio italiano</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza – Giurisdizione ordinaria – In tema di immigrazione – Ordine questorile di lasciare il territorio nazionale – Spetta all’A.G.O. – Eccezioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario il ricorso avverso l’ordine di lasciare il territorio italiano, con la sola eccezione dell’espulsione disposta dal Ministro dell’Interno per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, devoluta alla competenza del T.A.R. Lazio</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217; Umbria<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 22 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:<br />
Morad Chakibi, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Fernanda Cherubini, presso la quale è elettivamente domiciliato in Perugia, Via Bartolo, 54; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
Ministero dell&#8217;Interno, Questura di Terni, in persona dei rispettivi legali rappresentanti <i>pro tempore</i>, rappresentati e difesi <i>ope legis</i> dall&#8217;Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici sono pure legalmente domiciliati in Perugia, via degli Offici, 14; 	</p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
dell&#8217;ordine di &#8220;lasciare il territorio nazionale&#8221; del Questore di Terni cat. A12p/107Imm datato 23.10.2010 nonché del relativo verbale di notifica e di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali.</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Interno e della Questura di Terni;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 19 settembre 2012 il Cons. Stefano Fantini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il ricorrente impugna l’ordine di lasciare il territorio nazionale indirizzatogli dal Questore di Terni con provvedimento in data 23 ottobre 2010, in esecuzione del provvedimento di espulsione del Prefetto di Perugia, risalente al 28 febbraio 2009.<br />	<br />
Deduce a sostegno del ricorso i seguenti motivi di diritto :<br />	<br />
1) Violazione dell’art. 2, comma 6, e 13, comma 7, del d.lgs. n. 286 del 1998; violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990 per carenza assoluta di motivazione, lamentandosi che il provvedimento presenta una traduzione in lingua francese, mentre il ricorrente comprende solo l’arabo.<br />	<br />
2) Violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990; carenza assoluta di motivazione; violazione dell’art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998, nell’assunto che non risulta indicato il criterio seguito dall’Amministrazione ai fini del decidere in ordine all’immediata esecuzione dell’espulsione.<br />	<br />
3) Violazione del diritto all’informazione dello straniero destinatario del provvedimento ai sensi della legge n. 241 del 1990 e del d.lgs. n. 286 del 1998, in quanto il provvedimento gravato non si è neppure peritato di verificare se il ricorrente fosse in grado di comprendere la lingua in cui il provvedimento è stato tradotto, e comunque non è indicata l’impossibilità di reperire un traduttore di lingua araba.<br />	<br />
4) Violazione sotto altro aspetto dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990; carenza assoluta di motivazione; violazione dell’art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998, non essendo esplicitate le ragioni dell’impossibilità di procedere all’accompagnamento presso un centro di identificazione.<br />	<br />
5) Eccesso di potere per contraddittorietà tra diverse parti del provvedimento e della motivazione, non risultando chiaramente indicati gli estremi del provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto di Perugia il 28 febbraio 2009, e facendosi invece riferimento ad un arresto in pari data per violazione di un non meglio precisato ordine del Questore.<br />	<br />
6) Violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990; carenza assoluta di istruttoria; violazione dell’art. 14, comma 5 quater, del d.lgs. n. 286 del 1998, nel testo risultante dalla sentenza della Corte costituzionale 13 dicembre 2010, n. 359, dovendosi ammettere che il ricorrere di un giustificato motivo rende legittima l’inottemperanza ad un ordine di allontanamento; nel caso di specie non sono state valutate le reali condizioni economico-sociali dello straniero.<br />	<br />
7) Violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990; carenza assoluta di istruttoria; violazione dell’art. 19, comma 2, del d.lgs. n. 286 del 1998, non risultando verificata la sussistenza o meno dei motivi ostativi all’espulsione previsti dall’art. 19 del d.lgs. n. 286 del 1998.<br />	<br />
8) Violazione dell’art. 14, comma 5 bis, del d.lgs. n. 286 del 1998, lamentandosi che l’esecuzione del provvedimento di espulsione, pur risalente al 2009, deve essere conformata sulla disciplina in vigore nel 2010.<br />	<br />
9) Violazione dell’art. 8 della legge n. 241 del 1990; carenza assoluta di motivazione, in quanto è stato omesso il prescritto avviso di avvio del procedimento di adozione dell’ordine di allontanamento del Questore. <br />	<br />
10) Violazione dell’art. 3, comma 4, della legge n. 241 del 1990 e dell’art. 13, comma 7, del d.lgs. n. 286 del 1998; violazione dell’art. 24 della Costituzione, risultando omessa l’indicazione del termine e dell’Autorità cui è possibile ricorrere.<br />	<br />
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata eccependo l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione dell’adito giudice amministrativo, e comunque la sua infondatezza nel merito.<br />	<br />
Con successivo atto sono stati dedotti i seguenti motivi aggiunti :<br />	<br />
11) Ulteriore eccesso di potere per contraddittorietà tra diverse parti del provvedimento e della motivazione, stigmatizzandosi il fatto che solo dagli scritti difensivi dell’Amministrazione è emersa la circostanza per cui il decreto prefettizio, cui fa riferimento l’impugnato ordine di allontanamento del Questore, è quello del 28 febbraio 2009.<br />	<br />
12) Violazione degli artt. 13 e 14 del d.lgs. n. 286 del 1998, nell’assunto che il provvedimento di allontanamento oggetto di gravame è stato adottato in forza di un precedente decreto di espulsione, mentre l’art. 14, comma 5 ter, impone l’emissione di un nuovo provvedimento di espulsione nel caso in cui lo straniero senza giustificato motivo permanga illegalmente nel territorio dello Stato. Si è avuta un’illegittima duplicazione e reiterazione del provvedimento di allontanamento sulla base di un solo provvedimento di espulsione.<br />	<br />
13) Inefficacia sopravvenuta per mancata applicazione della direttiva 2008/115/CE; violazione mediata dell’art. 79, comma 1, punto c), del Trattato di funzionamento U.E., allegandosi che l’art. 7 della direttiva statuisce come regola quella del rimpatrio volontario (nel caso di specie incompatibile con l’intimazione a lasciare il territorio entro cinque giorni), stabilendo che lo Stato membro può, nel recepire la direttiva, prevedere un’eccezione solo in caso di pericolo di fuga.<br />	<br />
L’Amministrazione resiste anche ai motivi aggiunti.<br />	<br />
Nell’udienza del 19 settembre 2012 la causa è stata trattenuta in decisone. <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Deve essere preliminarmente esaminata l’eccezione di difetto di giurisdizione dell’adito giudice amministrativo, sollevata dall’Amministrazione resistente nell’assunto che in ordine all’impugnativa dell’ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale in attuazione di un provvedimento prefettizio di espulsione vi sia il difetto assoluto di giurisdizione, ed in particolare del giudice amministrativo.<br />	<br />
L’eccezione è fondata nei termini che seguono, ed appare dunque meritevole di positiva valutazione.<br />	<br />
Come già illustrato nei due provvedimenti cautelari adottati nel corso del processo, è costante la giurisprudenza nel ritenere che l’intimazione a lasciare il territorio dello Stato italiano non è un atto funzionalmente distinto dal decreto di espulsione, dal momento che ne determina solo le concrete modalità esecutive. Conseguentemente la giurisdizione sulle controversie che riguardano solo l’intimazione, come nella fattispecie in esame, non può essere scissa dal provvedimento cui accede, permanendo la giurisdizione sul provvedimento di espulsione del giudice di pace ai sensi dell’art. 13, comma 8, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (in termini, tra le tante, T.A.R. Marche, 12 luglio 2006, n. 544).<br />	<br />
Il ricorso avverso l’ordine di lasciare il territorio italiano si inserisce nel quadro delle misure espulsive disciplinate dagli artt. 13 e 14 del d.lgs. n. 286 del 1998, per le quali è prevista la giurisdizione del giudice ordinario, con la sola eccezione dell’espulsione disposta dal Ministro dell’Interno per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, per la quale la giurisdizione spetta al T.A.R. del Lazio (Cons. Stato, Sez. VI, 8 maggio 2006, n. 2518; T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, 28 giugno 2010, n. 6104; T.A.R. Lazio, Latina, 14 novembre 2007, n. 1210).<br />	<br />
Deve dunque essere declinata la giurisdizione dell’adito giudice amministrativo nella presente controversia.<br />	<br />
Il processo potrà comunque essere riproposto dinanzi al giudice ordinario con le modalità ed i termini previsti dall’art. 11 del cod. proc. amm.<br />	<br />
Solo per completezza di analisi, ed in ragione della portata dell’eccezione svolta nei propri scritti dall’Avvocatura erariale, va segnalato, alla stregua di <i>obiter dictum</i>, come la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione abbia sovente ritenuto che il provvedimento con il quale il Questore, ai sensi dell’art. 14, comma 5, del t.u. sull’immigrazione, ordina allo straniero, colpito da provvedimento prefettizio di espulsione, di lasciare il territorio dello Stato entro cinque giorni non è suscettibile di autonoma impugnazione davanti all’Autorità giudiziaria ordinaria con il procedimento previsto dall’art. 13 del medesimo <i>corpus</i> normativo per l’opposizione all’espulsione, non essendo ammissibile un’indeterminata espansione dei mezzi di tutela tassativamente indicati dalla legge (tra le tante, di recente, Cass., Sez. VI, 15 giugno 2011, n. 13115).<br />	<br />
Quanto alle spese di giudizio, conserva efficacia la duplice pronuncia sulle spese disposta in sede cautelare ai sensi dell’art 57 del cod. proc. amm., mentre, per motivi di equità, possono essere compensate quelle della presente fase di cognizione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217;Umbria (Sezione Prima)<br />	<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.<br />	<br />
Compensa tra le parti le spese di giudizio.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 19 settembre 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Cesare Lamberti, Presidente<br />	<br />
Carlo Luigi Cardoni, Consigliere<br />	<br />
Stefano Fantini, Consigliere, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 28/11/2012</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-28-11-2012-n-508/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 28/11/2012 n.508</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/9/2012 n.508</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-21-9-2012-n-508/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Sep 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-21-9-2012-n-508/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/9/2012 n.508</a></p>
<p>Va sospeso il provvedimento di approvazione degli atti e di nomina vincitori del concorso pubblico per l&#8217;ammissione alla frequenza del corso di dottorato di ricerca in economia. Ritenuto che i provvedimenti della commissione esaminatrice, con i quali è rilevata l&#8217;inidoneità delle prove scritte e, per l’effetto, il candidato non è</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-21-9-2012-n-508/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/9/2012 n.508</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-21-9-2012-n-508/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/9/2012 n.508</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso il provvedimento di approvazione degli atti e di nomina vincitori del concorso pubblico per l&#8217;ammissione alla frequenza del corso di dottorato di ricerca in economia. Ritenuto che i provvedimenti della commissione esaminatrice, con i quali è rilevata l&#8217;inidoneità delle prove scritte e, per l’effetto, il candidato non è ammesso alla prova orale, possono considerarsi adeguatamente motivati quando i voti numerici sono attribuiti in base ai criteri predeterminati dalla Commissione esaminatrice o direttamente dalla normativa che regola lo svolgimento dell&#8217;esame in questione; rilevato che nel caso di specie, ad un primo sommario esame, non sembra ricorrere nessuna delle due ipotesi. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00508/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00879/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria<br />	<br />
(Sezione Seconda)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 879 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Angelo Brutto</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Carmela Perri, Cristina Scavelli, con domicilio eletto presso Carmela Perri in Cosenza, via Cristofaro, 57;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Universita&#8217; degli Studi Magna Graecia di Catanzaro</b>, rappresentato e difeso per legge dall&#8217;Avvocatura Distr.le Catanzaro, domiciliata in Catanzaro, via G.Da Fiore, 34; <b>Giampaolo Tomaselli</b>; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Maria Cristina Migliazza, Monica Giancotti, Emanuele Macri&#8217;, Stefano Mandaradoni, Alessandro Rizzello; Tomaselli Giampaolo</b>	</p>
<p>per l&#8217;annullamento previa sospensione dell&#8217;efficacia, del provvedimento di approvazione degli atti e di nomina vincitori del concorso pubblico per l&#8217;ammissione alla frequenza del corso di dottorato di ricerca in economia	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell’ Universita&#8217; degli Studi Magna Graecia di Catanzaro;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 settembre 2012 il dott. Emiliano Raganella e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Ritenuto che i provvedimenti della commissione esaminatrice, con i quali è rilevata l&#8217;inidoneità delle prove scritte e, per l’effetto, il candidato non è ammesso alla prova orale, possono considerarsi adeguatamente motivati quando i voti numerici sono attribuiti in base ai criteri predeterminati dalla Commissione esaminatrice o direttamente dalla normativa che regola lo svolgimento dell&#8217;esame in questione;<br />	<br />
rilevato che nel caso di specie, ad un primo sommario esame, non sembra ricorrere nessuna delle due ipotesi;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) accoglie la domanda incidentale di sospensione e per l&#8217;effetto sospende i provvedimenti impugnati.<br />	<br />
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l&#8217;udienza pubblica dell’ 8 febbraio 2013. <br />	<br />
Compensa le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 20 settembre 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giovanni Iannini, Presidente FF<br />	<br />
Antonio Andolfi, Referendario<br />	<br />
Emiliano Raganella, Referendario, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE	 	IL PRESIDENTE										</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 21/09/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-21-9-2012-n-508/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/9/2012 n.508</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 14/3/2012 n.508</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-14-3-2012-n-508/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-14-3-2012-n-508/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-14-3-2012-n-508/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 14/3/2012 n.508</a></p>
<p>A. Radesi Pres. &#8211; P. De Bernardinis Est. Conti Piante Rieti S.r.l. (Avv.ti A. Musenga ed E. Pinto) contro il Comune di Firenze (Avv.ti A. Sansoni e D. Pacini), l’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, (Avvocatura dello Stato) e vnei confronti di Impresa CASP</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-14-3-2012-n-508/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 14/3/2012 n.508</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-14-3-2012-n-508/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 14/3/2012 n.508</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">A. Radesi Pres. &#8211; P. De Bernardinis Est.<br /> Conti Piante Rieti S.r.l. (Avv.ti A. Musenga ed E. Pinto) contro il Comune di Firenze (Avv.ti A. Sansoni e D. Pacini), l’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, (Avvocatura dello Stato) e vnei confronti di Impresa CASP Società Cooperativa (non costituita)</span></p>
<hr />
<p>sulla illegittimità dell&#8217;esclusione &ldquo;automatica&rdquo; per presunto collegamento sostanziale tra due partecipanti e su alcuni elementi che provano la riconducibilità delle offerte ad un unico centro decisionale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della p.a. &#8211; Collegamento sostanziale tra due partecipanti &#8211; Esclusione “automatica” – Contrasto con il diritto comunitario – Sussistenza &#8211; Prova che le offerte siano riconducibili ad un unico centro decisionale &#8211; Necessità	</p>
<p>2. Contratti della p.a. &#8211; Collegamento sostanziale tra due partecipanti – Elementi presuntivi &#8211; Fattispecie</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. A seguito della decisione della Corte di Giustizia CE non è legittimo sanzionare il collegamento sostanziale tra due imprese mediante l’automatica esclusione dalla procedura selettiva, sulla base di una presunzione di “inquinamento” del confronto concorrenziale, dovendosi accertare, invece, se in concreto la situazione di collegamento abbia influito sul comportamento delle imprese nell’ambito della gara: il rapporto tra le imprese può, quindi, giustificare l’esclusione soltanto se la stazione appaltante accerti che tale rapporto abbia influenzato la formulazione delle offerte, in modo che le predette imprese siano messe in grado di dimostrare l’insussistenza di rischi di turbative della selezione. Per escludere un’impresa, ritenendola in situazione di collegamento sostanziale con altra impresa partecipante alla stessa gara, non bastano, dunque degli elementi meramente formali, come le buste simili, l’indirizzo, il rilascio della polizza fideiussoria, ma occorre dare la prova concreta dell’esistenza di un unico centro decisionale che governa le due o più imprese e che determina l’insorgenza di quelle commistioni che la normativa di settore intende evitare.	</p>
<p>2. É legittima l’esclusione dalla gara per collegamento sostanziale laddove la concreta esistenza di un unico centro decisionale emerga 1) dall’identità delle grafie contenute sulle ricevute dei versamenti a favore dell’Autorità di Vigilanza e sui contrassegni presenti all’esterno dei plichi dell’offerte, nonché la provenienza da un’unica mano delle firme siglari apposte sui moduli A) ed in calce alle offerte presentate dalle due imprese (come da perizia grafologica), 2) dall’intestazione dell’intero capitale sociale delle due società, in quote uguali, alle medesime quattro persone; 3) dal fatto che i contrassegni di posta celere all’esterno dei plichi delle rispettive offerte rechino il timbro dello stesso ufficio postale di Rieti, con la stessa data (14 febbraio 2007) e pressoché identico orario (12:52 e 12:53), sebbene una delle due ditte (la A. Conti S.r.l.) abbia sede in Roma; 4) dalla presenza di marche da bollo sulle due offerte recanti stessa data (1° dicembre 2006) ed orario pressoché identico (18:43:44 e 18:43:50).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana<br />	<br />
(Sezione Seconda)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 866 del 2007, proposto dalla	</p>
<p>Conti Piante Rieti S.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, sig. Gaetano Conti, rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea Musenga ed Elena Pinto e con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Andrea Cuccurullo, in Firenze, lungarno Vespucci n. 20<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Comune di Firenze, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Andrea Sansoni e Debora Pacini e con domicilio eletto presso la Direzione Avvocatura, in Firenze, piazza della Signoria (palazzo Vecchio)<br />
Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in persona del legale rappresentante pro tempore, ex lege rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze e domiciliata presso gli Uffici di questa, in Firenze, via degli Arazzieri n. 4<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Impresa CASP Società Cooperativa<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l’annullamento,<br />	<br />
</b>previa sospensione dell’esecuzione,</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>&#8211; del provvedimento dirigenziale del Comune di Firenze n. 2007/DD/2456 del 14 marzo 2007, con cui è stata disposta l’esclusione dell’impresa Conti Piante Rieti S.r.l. dalla procedura aperta per l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria delle aree verdi nel territorio comunale e la segnalazione di quanto accaduto all’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici;<br />	<br />
&#8211; del provvedimento, ancorché non ancora conosciuto, di annotazione nel casellario informatico dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici;<br />	<br />
&#8211; di ogni altro atto presupposto, prodromico, consequenziale e comunque connesso<br />	<br />
per la conseguente<br />	<br />
riammissione della ricorrente alla gara e la cancellazione dell’annotazione nel casellario informatico dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici<br />	<br />
nonché, in via gradata, <br />	<br />
per la condanna<br />	<br />
al risarcimento del danno da perdita di chances</p>
<p>Visti il ricorso ed i relativi allegati;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione degli atti impugnati, presentata in via incidentale dalla società ricorrente; <br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Firenze e dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici;<br />	<br />
Vista l’ordinanza n. 517/2007 dell’8 giugno 2007, con cui è stata respinta l’istanza cautelare;<br />	<br />
Visti le memorie ed i documenti depositati dalle parti a sostegno delle rispettive tesi e difese;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Visto il dispositivo di sentenza;<br />	<br />
Visto l’art. 120 del d.lgs. n. 104/2010 (codice del processo amministrativo);<br />	<br />
Nominato relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 gennaio 2012 il dott. Pietro De Berardinis; <br />	<br />
Uditi i difensori presenti delle parti costituite, come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1. La ricorrente, Conti Piante S.r.l., espone di appartenere ad un gruppo societario riconducibile alla famiglia Conti, operante nel mercato vivaistico da svariati decenni, e di avere partecipato alla gara indetta dal Comune di Firenze, con bando datato 18 gennaio 2007, per l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria delle aree verdi del territorio comunale, per un importo complessivo di € 188.000.000,00.<br />	<br />
1.1. A seguito delle operazioni di gara, risultava aggiudicataria provvisoria l’impresa Agriambiente Mugello di Barberino di Mugello (FI), su un totale di n. 84 offerte pervenute. Successivi controlli, tuttavia, portavano l’Amministrazione a ritenere, sulla base di una serie di elementi, che le offerte dell’esponente e della A. Conti S.r.l. fossero imputabili ad un unico centro decisionale e che, perciò, ai sensi dell’art. 34, comma 2, del d.lgs. n. 163/2006, dovessero essere escluse dalla gara.<br />	<br />
1.2. Per l’effetto, con determinazione dirigenziale n. 2456 del 14 marzo 2007 il Comune di Firenze escludeva dalla gara sia la Conti Piante S.r.l., sia la A. Conti S.r.l., disponendo la segnalazione di quanto accaduto all’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (oltre a procedere alla revoca dell’aggiudicazione provvisoria all’impresa Agriambiente Mugello e ad una nuova aggiudicazione provvisoria alla CASP Società Cooperativa).<br />	<br />
2. Avverso la suddetta determinazione dirigenziale, nonché l’annotazione nel casellario informatico dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici, è insorta la società esponente, gravandole con il ricorso in epigrafe e chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia.<br />	<br />
2.1. A supporto del gravame, con cui ha chiesto, altresì, la riammissione alla gara, la cancellazione dell’annotazione nel casellario informatico della predetta Autorità e, in via gradata, il risarcimento del danno da perdita di chances, l’esponente ha dedotto i seguenti motivi:<br />	<br />
&#8211; violazione dei principi fondamentali in materia di partecipazione alle gara d’appalto e della par condicio tra i concorrenti, e dei principi del giusto procedimento, di correttezza e buon andamento dell’azione amministrativa, in quanto nel caso di speci<br />
&#8211; violazione dei principi del giusto procedimento, di correttezza e buon andamento dell’azione amministrativa, eccesso di discrezionalità, eccesso di potere, giacché il Comune avrebbe fondato l’esclusione impugnata su un parere grafotecnico, secondo cui l<br />
3. Si è costituito in giudizio il Comune di Firenze, depositando un rapporto informativo dell’Ufficio Segreteria Generale e Affari Istituzionali – Servizio Contratti e Appalti in data 4 giugno 2007, con documentazione allegata.<br />	<br />
3.1. Nella Camera di consiglio del 7 giugno 2007 il Collegio, ritenute infondate le censure avverso la disposta esclusione, sussistendo i presupposti per l’applicazione dell’art. 34, comma 2, del d.lgs. n. 163/2006, con ordinanza n. 517/2007 ha respinto l’istanza cautelare.<br />	<br />
3.2. Si è costituita in giudizio l’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici, depositando la nota recante la comunicazione dell’annotazione della Conti Piante S.r.l. nel casellario informatico, con allegata documentazione.<br />	<br />
3.3. In vista dell’udienza di merito l’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici ed il Comune di Firenze hanno depositato memoria difensiva (il secondo, allegando documentazione).<br />	<br />
3.4. All’udienza pubblica del 24 gennaio 2012 la causa è stata trattenuta in decisione.<br />	<br />
4. Il ricorso deve essere respinto per le ragioni già sommariamente esposte in sede cautelare, da cui il Collegio, anche ad un più approfondito esame, non ravvisa elementi per discostarsi.<br />	<br />
4.1. Ed invero, all’epoca dell’impugnata esclusione il quadro normativo di riferimento era costituito dall’art. 34, comma 2, del d.lgs. n. 163/2006, che faceva divieto di partecipare alla medesima gara ai concorrenti che si fossero trovati tra di loro in una delle situazioni di controllo previste dall’art. 2359 c.c., imponendo, altresì, alle stazioni appaltanti di escludere dalla gara i concorrenti per cui si fosse accertato, sulla base di univoci elementi, che le relative offerte erano imputabili ad un unico centro decisionale. Detta norma, applicabile ratione temporis al caso qui in esame, è stata abrogata dal comma 3 dell’art. 3 del d.l. 25 settembre 2009, n. 135, il quale, al comma 1, ha invece aggiunto all’art. 38, comma 1, del d.lgs. n. 163/2006 la lett. m-quater), che contiene una disposizione simile. In particolare, ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. m-quater), cit., sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessione e degli appalti di lavori, forniture e servizi (e non possono essere affidatari di subappalti, né stipulare i relativi contratti) i soggetti che si trovino, nei confronti di un altro partecipante alla stessa procedura di affidamento, nella situazione di controllo ex art. 2359 c.c. o in una qualunque relazione, anche di fatto, qualora la situazione di controllo o la relazione comporti l’imputabilità delle offerte ad un unico centro decisionale. Come precisato dalla giurisprudenza (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 4 novembre 2010, n. 33167), dalle citate disposizioni emerge la rilevanza, ai fini dell’individuazione del cd. collegamento sostanziale, di un unico centro decisionale per le due imprese, avendo il Legislatore del 2009 – con l’eliminazione del riferimento agli elementi univoci – inteso evitare il ricorso ad elementi di carattere solo formale. <br />	<br />
4.2. Sul punto, deve aggiungersi che l’art. 34 del d.lgs. n. 163/2006, nel testo originario, ha formato oggetto dell’intervento della Corte di Giustizia CE (Sez. IV, 19 maggio 2009, in C-538/07), la quale lo ha ritenuto incompatibile con il diritto comunitario (ed in specie, con i principi della concorrenza e della massima partecipazione) ove interpretato come norma che contiene una presunzione assoluta di collegamento sostanziale quando vi siano talune circostanze indizianti. La Corte ha, così, chiarito che il diritto comunitario osta ad una disposizione nazionale la quale, pur perseguendo gli obiettivi, legittimi, della parità di trattamento degli offerenti e della trasparenza nell’ambito delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, prescriva un divieto assoluto, a carico di imprese tra le quali sussista un rapporto di controllo, o che siano tra loro collegate, di partecipare in modo simultaneo e concorrente ad una medesima gara di appalto, senza lasciar loro la possibilità di dimostrare che non vi è stata alcuna influenza del rapporto suddetto sul comportamento da esse tenuto nell’ambito della gara in discorso. La giurisprudenza nazionale successiva (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 9 dicembre 2009, n. 12679) ha desunto dalla decisione della Corte di Giustizia CE l’impossibilità di sanzionare l’accertato collegamento tra due imprese mediante l’automatica esclusione dalla procedura selettiva, sulla base di una presunzione di “inquinamento” del confronto concorrenziale, dovendosi accertare, invece, se in concreto la situazione di collegamento abbia influito sul comportamento delle imprese nell’ambito della gara: il rapporto tra le imprese può, quindi, giustificare l’esclusione soltanto se la stazione appaltante accerti che tale rapporto abbia influenzato la formulazione delle offerte, in modo che le predette imprese siano messe in grado di dimostrare l’insussistenza di rischi di turbative della selezione. Per escludere un’impresa, ritenendola in situazione di collegamento sostanziale con altra impresa partecipante alla stessa gara, non bastano, dunque, secondo questa giurisprudenza (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, n. 33167/2010, cit.), degli elementi meramente formali, come le buste simili, l’indirizzo, il rilascio della polizza fideiussoria, ma occorre dare la prova concreta dell’esistenza di un unico centro decisionale che governa le due o più imprese e che determina l’insorgenza di quelle commistioni che la normativa di settore intende evitare.<br />	<br />
4.3. Tanto premesso, ad avviso del Collegio gli indizi raccolti dal Comune di Firenze nella vicenda de qua si appalesano pienamente idonei a giustificare la decisione di escludere dalla gara la società ricorrente. Ed invero la pluralità, gravità ed univocità di tali indizi, tutti concordemente orientati nel senso della sussistenza di un collegamento sostanziale tra le due imprese interessate (la ricorrente e la A. Conti S.r.l.), supporta la conclusione della riconducibilità delle offerte presentate da queste ad un unico centro decisionale, con conseguente violazione dei principi di segretezza delle offerte, par condicio competitorum e, in definitiva, di libera concorrenza (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 20 luglio 2010, n. 16858; T.A.R. Liguria, Sez. II, 18 febbraio 2010, n. 609). Il Comune di Firenze, infatti, ha enucleato nel provvedimento gravato i seguenti quattro gruppi di indizi di collegamento sostanziale tra le due società sopra nominate:<br />	<br />
1) l’identità delle grafie contenute sulle ricevute dei versamenti a favore dell’Autorità di Vigilanza e sui contrassegni presenti all’esterno dei plichi dell’offerte, nonché la provenienza da un’unica mano delle firme siglari apposte sui moduli A) ed in calce alle offerte presentate dalle due imprese, come da perizia grafologica della dr.ssa Roberta Guidi, perito che – ha specificato la difesa comunale – è iscritto all’Albo dei consulenti tecnici del Tribunale di Firenze;<br />	<br />
2) l’intestazione dell’intero capitale sociale delle due società, in quote uguali, alle medesime quattro persone, e pertanto la circostanza che il sig. Alberto Conti, amministratore unico e direttore tecnico della A. Conti S.r.l., è nello stesso tempo socio della Conti Piante Rieti S.r.l., mentre il sig. Gaetano Conti, amministratore unico e direttore tecnico di quest’ultima, è, altresì, socio della A. Conti S.r.l., come da visure camerali del 27 febbraio 2007;<br />	<br />
3) il fatto che i contrassegni di posta celere all’esterno dei plichi delle rispettive offerte rechino, in basso a destra, il timbro dello stesso ufficio postale di Rieti, con la stessa data (14 febbraio 2007) e pressoché identico orario (12:52 e 12:53), sebbene una delle due ditte (la A. Conti S.r.l.) abbia sede in Roma;<br />	<br />
4) la presenza di marche da bollo sulle due offerte recanti stessa data (1° dicembre 2006) ed orario pressoché identico (18:43:44 e 18:43:50).<br />	<br />
4.4. Ritiene il Collegio che la contemporanea presenza dei suindicati elementi valga a giustificare le conclusioni cui è pervenuta l’Amministrazione e che, pertanto, sia corretta la decisione di questa di escludere le due imprese dalla gara. Vero è che taluni degli elementi elencati hanno natura formale, e che per essi, se isolatamente analizzati, potrebbe anche parlarsi di mere coincidenze, di per sé non significative di una commistione di interessi tra le due imprese coinvolte. Lo stesso, tuttavia, non si può dire dell’intreccio azionario sopra descritto tra i membri della famiglia Conti, che, da sé solo, fa sorgere il dubbio della sussistenza di un unico centro decisionale: come si vedrà anche nel paragrafo successivo, non appare, infatti, molto verosimile che in un unico gruppo familiare, con distribuzione incrociata delle quote e delle cariche delle due società tra i componenti del medesimo gruppo, vi sia stata una separazione – dal punto di vista informativo e delle comunicazioni che intercorrono tra tali componenti – così rigorosa, da consentire la presentazione di offerte distinte, oltre che formalmente, anche sostanzialmente. Deve aggiungersi che il Collegio è consapevole dell’esistenza di un recente indirizzo giurisprudenziale (v. C.d.S., Sez. VI, 6 settembre 2010, n. 6469), secondo cui è illegittima l’esclusione di una ditta da una gara pubblica, qualora la situazione di collegamento sostanziale che è addotta a fondamento di detta esclusione sia desunta da elementi formali riguardanti le modalità di presentazione delle offerte (buste spedite nello stesso giorno e dallo stesso ufficio postale; garanzia fideiussoria rilasciata da una medesima agenzia con polizze emesse in sequenza nello stesso giorno; somiglianza della veste grafica; coincidenza tra le residenze anagrafiche dei legali rappresentanti), trattandosi di elementi che, di per sé, non sono tali da far necessariamente presumere la situazione di collegamento. È, altresì, ben noto al Collegio che, secondo la stessa giurisprudenza, nemmeno la presenza di intrecci societari tra le varie imprese coinvolte è sufficiente a dimostrare la situazione di reciproco condizionamento e, quindi, di collegamento sostanziale tra le medesime. Ritiene, tuttavia, il Collegio di non poter aderire a tale ultima considerazione e che invece nella fattispecie in esame, anche sulla base dell’inconsistenza delle giustificazioni addotte al riguardo dalla società ricorrente (su cui cfr. infra), la sommatoria degli elementi raccolti dal Comune di Firenze, la loro univocità e convergenza – oltre alla suesposta gravità dell’indizio consistente negli intrecci azionari all’interno della famiglia Conti – depongano per la legittimità dell’esclusione impugnata.<br />	<br />
4.5. Poco credibili si appalesano le spiegazioni contenute nel ricorso, tese a dimostrare l’irrilevanza degli indizi enucleati dall’Amministrazione comunale e poc’anzi riportati. Ed invero, è la medesima ricorrente ad ammettere che il rispetto della par condicio competitorum e del principio di segretezza delle offerte postula la mancanza tra i partecipanti alla gara di una relazione idonea a consentire un flusso informativo in merito ai contenuti delle rispettive offerte e, come si è già esposto, il Collegio condivide senz’altro un simile assunto. Se così è, tuttavia, appare, poi, contraddittorio che la stessa ricorrente insista sull’esistenza di un unico centro operativo per le due imprese coinvolte per quanto riguarda gli adempimenti procedurali della presentazione delle offerte (dovuto a ragioni di maggior economicità), negandolo, invece, con riferimento ai profili decisionali ed al contenuto delle offerte. Ciò, tanto più che, mentre si può ipotizzare l’affidamento dei citati adempimenti procedurali ad uno stesso soggetto, senza che ciò comporti una commistione di interessi tra le ditte, il vincolo parentale esistente tra i titolari delle stesse, con il connesso intreccio azionario, appare senz’altro un adeguato (forse il migliore) strumento per determinare quel flusso informativo sui contenuti delle offerte che la normativa di settore vuole, invece, evitare. Del resto, anche le ragioni di economicità addotte per spiegare la predisposizione unitaria dei plichi e la loro spedizione da uno stesso ufficio postale non sono così plausibili come sostiene la ricorrente, poiché nel caso di specie l’ufficio postale utilizzato è quello di Rieti, mentre la A. Conti S.r.l. ha sede in Roma: dunque, se si trattasse unicamente degli adempimenti procedurali connessi alla spedizione delle offerte, e non della loro redazione unitaria – con la conseguente commistione informativa e decisionale – non si capirebbe perché piuttosto la A. Conti S.r.l. non abbia spedito il plico da Roma, anche per fugare ogni sospetto. Relativamente, poi, alla perizia grafologica, è assai significativo che la ricorrente non contesti le risultanze di essa circa la provenienza delle grafie da un’unica mano. Da ultimo, in sede di udienza pubblica la società si è rifatta all’elevato numero di ditte partecipanti alla gara per escludere che vi sia stata la possibilità di turbativa ipotizzata dalla P.A., ma è evidente che il numero delle ditte partecipanti alla gara de qua è elemento del tutto irrilevante ai fini che qui interessano, in quanto, di per sé, non esclude affatto che le ditte coinvolte abbiano almeno cercato di alterare la serietà della gara stessa, mediante le condotte (correttamente) sanzionate dal Comune di Firenze.<br />	<br />
4.6. L’inconsistenza delle spiegazioni fornite dalla ricorrente vale poi, per il Collegio, a confutare le doglianze concernenti il contraddittorio procedimentale, nella considerazione che non vi può essere nessun interesse alla sua effettuazione, ove le parti non possano ricavarne alcuna utilità (cfr. C.d.S., Sez. IV, 3 dicembre 2010, n. 8509). In ogni caso, il contraddittorio viene invocato con riguardo alle risultanze della perizia grafologica, ma si è visto che la determinazione impugnata è basata anche su altri (e più consistenti) elementi.<br />	<br />
5. In definitiva, il ricorso è nel suo complesso infondato e deve, perciò, essere respinto, dovendosi, per l’effetto, respingere anche la domanda di risarcimento del danno.<br />	<br />
6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in favore delle resistenti Amministrazioni.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana – Sezione Seconda – così definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge, respingendo, altresì, la domanda di risarcimento dei danni.<br />	<br />
Condanna la ricorrente al pagamento di spese ed onorari di causa, che liquida in via forfettaria in € 2.000,00 (duemila/00) per ognuna delle due Amministrazioni resistenti, per complessivi € 4.000,00 (quattromila/00), più accessori di legge.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2012, con l’intervento dei magistrati:<br />	<br />
Angela Radesi, Presidente<br />	<br />
Bernardo Massari, Consigliere<br />	<br />
Pietro De Berardinis, Primo Referendario, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 14/03/2012</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-14-3-2012-n-508/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 14/3/2012 n.508</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Basilicata &#8211; Potenza &#8211; Sentenza &#8211; 6/10/2011 n.508</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-basilicata-potenza-sentenza-6-10-2011-n-508/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-basilicata-potenza-sentenza-6-10-2011-n-508/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-basilicata-potenza-sentenza-6-10-2011-n-508/">T.A.R. Basilicata &#8211; Potenza &#8211; Sentenza &#8211; 6/10/2011 n.508</a></p>
<p>M. Perrelli, P. Mastrantuono Società Agricola Maro S.a.s. di Prospero De Franchi (Avv.ti R. De Franchi e G. Pedota) c/ Ente Parco Nazionale Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese (Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza) 1. Rapporto tra la disciplina giuridica del paesaggio e quella dell’edilizia. 2. Sulla necessità dell’autorizzazione paesaggistica</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-basilicata-potenza-sentenza-6-10-2011-n-508/">T.A.R. Basilicata &#8211; Potenza &#8211; Sentenza &#8211; 6/10/2011 n.508</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-basilicata-potenza-sentenza-6-10-2011-n-508/">T.A.R. Basilicata &#8211; Potenza &#8211; Sentenza &#8211; 6/10/2011 n.508</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">M. Perrelli, P. Mastrantuono<br />  Società Agricola Maro S.a.s. di Prospero De Franchi (Avv.ti R. De Franchi e G. Pedota) c/ Ente Parco Nazionale Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese (Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Rapporto tra la disciplina giuridica del paesaggio e quella dell’edilizia.	</p>
<p>2. Sulla necessità dell’autorizzazione paesaggistica per gli impianti fotovoltaici installati sul tetto di capannoni con lo stesso orientamento e inclinazione delle falde ubicati all&#8217;interno di un Parco nazionale</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Non vi è corrispondenza biunivoca tra interventi liberi ai fini edilizi ed interventi esonerati dall’obbligo del previo rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, in quanto le discipline giuridiche del paesaggio e dell’edilizia sono connesse ma distinte, poiché le parti del territorio di rilevanza paesaggistica rappresentano valori ed interessi pubblici diversi ed autonomi rispetto a quelli della trasformazione dello stesso territorio e che sono sottesi alla normativa in materia di edilizia ed urbanistica.	</p>
<p>2. L&#8217;installazione di impianti fotovoltaici sul tetto di capannoni ubicati all&#8217;interno di un Parco nazionale, con lo stesso orientamento e inclinazione delle falde, rientra nell&#8217;ambito degli interventi di manutenzione ordinaria espressamente previsti dall&#8217;art. 11 comma 3, d.lg. n. 115 del 2008 in quanto trattasi della realizzazione di un nuovo impianto tecnologico, che non altera i volumi e le superfici e non comporta la modifica della destinazione d&#8217;uso degli immobili sul cui tetto sono collocati, e come tale non richiede da parte dell&#8217;Ente Parco il previo nulla osta di cui all&#8217;art. 3, l. 6 dicembre 1991, n. 394.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 457 del 2010, proposto dalla<br />	<br />
<b>Società Agricola Maro S.a.s. di Prospero De Franchi</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Rocco De Franchi e Gerardo Pedota, come da mandato a margine del ricorso, con domicilio eletto in Potenza Corso Garibaldi n. 32;<br />	<br />
<i></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i><b>Ente Parco Nazionale Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza e domiciliato presso gli Uffici della predetta in Potenza, corso XVIII agosto;<br />	<br />
<i></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>della nota prot. n. 862 del 17.11.2010 (ricevuta dalla società ricorrente il 20.11.2010), con la quale il Responsabile dell’Ufficio Tecnico ed il Direttore Generale dell’Ente Parco Nazionale Appenino Lucano Val d’Agri Lagonegrese hanno statuito che i lavori di installazione dell’impianto fotovoltaico, comunicati dalla società ricorrente con nota dell’8.11.2010, dovevano essere autorizzati sia ai sensi dell’art. 146 D.Lg.vo n. 42/2004 che ai sensi dell’art. 13 L. n. 394/1991 e, pertanto, hanno invitato la società ricorrente “a non iniziare” i predetti lavori di realizzazione dell’impianto fotovoltaico o, “qualora fossero già iniziati, a sospenderli immediatamente”;</p>
<p>Visti il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell’Ente Parco Nazionale Appennino Lucano Val D&#8217;Agri Lagonegrese;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 22 settembre 2011 il dott. Pasquale Mastrantuono e uditi gli Avv.ti Rocco De Franchi e Domenico Mutino;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>La società ricorrente conduce un’azienda agricola nella Contrada Pieghe di Maglia del Comune di Grumento Nova, ricadente nella Zona 1 (di elevato interesse naturalistico e paesaggistico con inesistente o limitato grado di antropizzazione) del perimetro del Parco Nazionale Appenino Lucano- Val d’Agri- Lagonegrese (tale area risulta sottoposta a vincolo paesaggistico e ricade all’interno sia del Sito di Importanza Comunitaria, denominato “Lago Pertusillo”, sia della Zona di Protezione Speciale, denominata “Appennino Lucano, Val d’Agri, monte Sirino e monte Raparo”), dove insistono due capannoni rurali con copertura a doppia falda, per il ricovero degli animali e delle attrezzature agricole.<br />	<br />
Poiché la società ricorrente aveva l’intenzione di installare tre impianti fotovoltaici, aventi una potenza complessiva di 46,98 kw, sul tetto dei due capannoni “con lo stesso orientamento e inclinazione” delle falde, di cui uno, composto da 6 stringhe di 13 moduli, e gli altri due, composti da 3 stringhe di 16 moduli, in data 5.7.2010, essa ai sensi dell’art. 6, comma 2, lett. d), DPR n. 380/2001 (come sostituito dall’art. 5 D.L. n. 40/2010 conv. nella L. n. 73/2010 ed entrato in vigore il 26.5.2010) comunicava tale intenzione al Comune di Grumento Nova e contestualmente chiedeva all’Ufficio Compatibilità Ambientale della Regione Basilicata, se tale intervento risultava sottoposto alla Valutazione di Incidenza ex DPR n. 357/1997.<br />	<br />
Con nota del 13.7.2010 il Dirigente dell’Ufficio Compatibilità Ambientale della Regione Basilicata precisava che la realizzazione dei predetti impianti fotovoltaici non era assoggettata alla Valutazione di Incidenza ex DPR n. 357/1997.<br />	<br />
Poi con nota dell’8.11.2010 la società ricorrente comunicava all’Ente Parco Nazionale Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese la suddetta intenzione di installazione dei citati tre impianti fotovoltaici.<br />	<br />
Con nota prot. n. 862 del 17.11.2010 (ricevuta dalla società ricorrente il 20.11.2010) il Responsabile dell’Ufficio Tecnico ed il Direttore Generale dell’Ente Parco Nazionale Appenino Lucano Val d’Agri Lagonegrese statuivano che i lavori di installazione dei predetti impianti fotovoltaici dovevano essere autorizzati sia ai sensi dell’art. 146 D.Lg.vo n. 42/2004, sia ai sensi dell’art. 13 L. n. 394/1991 e, pertanto, invitavano la società ricorrente “a non iniziare” la realizzazione di tali lavori o, “qualora fossero già iniziati, a sospenderli immediatamente”.<br />	<br />
Successivamente la società ricorrente con istanza del 18.11.2010, alla quale veniva allegata apposita relazione paesaggistica semplificata ex DPR n. 139 del 9.7.2010 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26.8.2010 ed entrato in vigore il 10.9.2010), chiedeva alla Regione Basilicata il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica.<br />	<br />
In data 19.11.2010 l’Ufficio Urbanistica e Tutela del Paesaggio della Regione Basilicata esprimeva parere favorevole, in quanto i predetti impianti fotovoltaici non alteravano l’area sottoposta a tutela.<br />	<br />
Con atto prot. n. 133987 del 22.11.2010 la Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio di Potenza esprimeva parere favorevole, in quanto i predetti impianti fotovoltaici non alteravano il contesto paesaggistico tutelato, con le seguenti prescrizioni i pannelli solari dovevano essere aderenti o integrati al tetto esistente e dovevano avere la stessa inclinazione e orientamento delle falde esistenti.<br />	<br />
Pertanto, con Determinazione n. 1678 del 6.12.2010 il Dirigente dell’Ufficio Urbanistica e Tutela del Paesaggio della Regione Basilicata rilasciava ai sensi dell’art. 146 D.Lg.vo n. 42/2004 l’autorizzazione paesaggistica.<br />	<br />
Il rilascio di tale autorizzazione paesaggistica veniva comunicato nella stessa giornata del 6.12.2010 all’Ente Parco Nazionale Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese da parte della società ricorrente, la quale con successiva nota del 17.12.2010 chiedeva l’annullamento della predetta nota Ente Parco Nazionale Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese prot. n. 862 del 17.11.2010, facendo presente che aveva la necessità di ultimare i lavori di installazione dei predetti tre impianti fotovoltaici entro il 31.12.2010, al fine di poter usufruire degli incentivi tariffari, relativi al consumo di energia elettrica, previsti dal D.M. 19.2.2007.<br />	<br />
La suddetta nota Ente Parco Nazionale Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese prot. n. 862 del 17.11.2010 è stata impugnata con il presente ricorso (notificato il 18.12.2010), soltanto nella parte in cui prescrive l’obbligo del nulla osta ex art. 13 L. n. 394/1991, deducendo la violazione dell’art. 6, comma 2, lett. d), DPR n. 380/2001 (come sostituito dall’art. 5 D.L. n. 40/2010 conv. nella L. n. 73/2010), dell’art. 11, comma 3, D.Lg.vo n. 115/2008 (anch’esso sostituito dall’art. 5 D.L. n. 40/2010 conv. nella L. n. 73/2010), del combinato disposto di cui all’art. 1 DPR n. 139/2010 ed al punto 28 dell’Allegato 1 allo stesso DPR n. 139/2010, degli artt. 6, comma 3, e 13 L. n. 394/1991, degli artt. 7, comma 2, e 11 DPR 8.12.2007 (istitutivo dell’Ente Parco Nazionale Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese), del paragrafo 2.2.2, Appendice A, del vigente Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale (approvato con L.R. n. 1/2010), del principio di buon andamento ed economicità dell’azione amministrativa e l’eccesso di potere per sviamento.<br />	<br />
Si è costituito in giudizio l’Ente Parco Nazionale Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese, il quale ha sostenuto l’infondatezza del ricorso, evidenziando che la ricorrente aveva inviato all’Ente Parco il progetto definitivo, degli impianti fotovoltaici da installare, soltanto il 17.12.2010, per cui il termine per la formazione del silenzio assenso ex art. 13 L. n. 394/1991 scadeva il 15.2.2011. <br />	<br />
Con Ordinanza n. 12 del 12.12.2010 questo Tribunale ha accolto l’istanza di provvedimento cautelare. <br />	<br />
All’Udienza Pubblica del 22.9.2011 il ricorso in epigrafe passava in decisione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il presente ricorso risulta fondato e pertanto va accolto, per i motivi di seguito indicati. <br />	<br />
In via preliminare, va precisato che, pur prescindendo dalla circostanza che la società ricorrente non ha dimostrato che i tre impianti fotovoltaici di cui è causa hanno una superficie di massimo 25 mq., non risulta condivisibile la tesi, proposta dalla società ricorrente, secondo cui il combinato disposto di cui al punto 28 dell’Allegato 1 al DPR n. 139/2010 ed all’art. 11, comma 3, D.Lg.vo n. 115/2008 andrebbe interpretato nel senso che l’installazione dei pannelli solari, “aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici”, non sarebbe sottoposta neppure al procedimento semplificato del rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, previsto dall’art. 146, comma 9, D.Lg.vo n. 42/2004 e disciplinato dal DPR n. 139 del 9.7.2010 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26.8.2010 ed entrato in vigore il 10.9.2010), dal momento che l’art. 11, comma 3, D.Lg.vo n. 115/2008 (come sostituito dall’art. 5 D.L. n. 40/2010 conv. nella L. n. 73/2010), espressamente richiamato dal punto 28 dell’Allegato 1 al DPR n. 139/2010, statuisce soltanto che “sono considerati interventi di manutenzione ordinaria e non sono soggetti alla disciplina della Denuncia di Inizio Attività di cui agli artt. 22 e 23 DPR n. 380/2001”, ma non prevede alcunché con riferimento all’autorizzazione paesaggistica, mentre l’analogo art. 6, comma 2, lett. d), DPR n. 380/2001 (anch’esso sostituito dall’art. 5 D.L. n. 40/2010 conv. nella L. n. 73/2010) al precedente comma 1 fa espressamente salve le disposizioni contenute nel D.Lg.vo n. 42/2004.<br />	<br />
Poiché l’art. 149, lett. a), D.Lg.vo n. 42/2004 statuisce che l’esonero dall’obbligo del previo rilascio dell’autorizzazione paesaggistica viene espressamente stabilito soltanto “per gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, consolidamento statico e restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici”, deve ritenersi che non può rientrare nell’ambito oggettivo di tale norma l’installazione del predetto tipo di pannelli solari, in quanto anch’essi alterano l’aspetto esteriore degli edifici e perciò non può escludersi a priori che possano risultare incompatibili con la protezione del contesto paesaggistico tutelato, come quello, nella specie, previsto dall’art. 142, comma 1, lett. f), D.Lg.vo n. 42/2004.<br />	<br />
Comunque, va rilevato che, al momento, non risulta vigente alcuna disposizione normativa, che non sottopone ad autorizzazione paesaggistica l’installazione della sopra descritta tipologia di pannelli solari.<br />	<br />
Pertanto, deve ritenersi che non vi sia corrispondenza biunivoca tra interventi liberi ai fini edilizi ed interventi esonerati dall’obbligo del previo rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, in quanto le discipline giuridiche del paesaggio e dell’edilizia sono connesse, ma distinte, poiché le parti del territorio di rilevanza paesaggistica esprimono valori ed interessi pubblici diversi ed autonomi rispetto a quelli dell’ordinata e razionale trasformazione dello stesso territorio, sottesi alla normativa in materia di edilizia ed urbanistica.<br />	<br />
In ogni caso, tenuto conto della circostanza che la società ricorrente ha in seguito ottenuto, ai sensi dell’art. 146 D.Lg.vo n. 42/2004, il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica con la Determinazione Dirigente Ufficio Urbanistica e Tutela del Paesaggio della Regione Basilicata n. 1678 del 6.12.2010, il ricorso in epigrafe va accolto, in quanto, poiché l’ultima frase dell’art. 6, comma 3, L. n. 394/1991 statuisce espressamente che “resta ferma la possibilità di realizzare gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui alle lettere a) e b) del primo comma dell’art. 31 L. n. 457/1978” (anche se sono sottoposti all’onere di darne comunicazione agli organi di gestione dei Parchi Nazionali), cioè stabilisce che gli interventi edilizi di manutenzione ordinaria e straordinaria ex art. 31, comma 1, lett. a) e b), L. n. 457/1978 possono sempre essere realizzati nell’ambito dei perimetri dei Parchi Nazionali, si desume agevolmente che il successivo art. 13 L. n. 394/1991, nella parte in cui sottopone al preventivo nulla osta dell’Ente Parco Nazionale il “rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all’interno del Parco” Nazionale, si riferisce ad interventi edilizi diversi da quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria ex art. 31, comma 1, lett. a) e b), L. n. 457/1978. Al riguardo, va precisato che l’espresso rinvio a queste ultime due norme, a maggiore tutela degli interessi pubblici di tutela dell’ambiente, va qualificato come di carattere statico e non dinamico, cioè va applicato soltanto alle fattispecie indicate nelle predette lett. a) e b) del comma 1 dell’art. 31 L. n. 457/1978 e perciò non può essere esteso alle ulteriori fattispecie di manutenzione ordinaria e straordinaria, individuate successivamente dal Legislatore, come quella di cui è causa istituita dall’art. 5, comma 1, D.L. n. 40/2010 conv. nella L. n. 73/2010, il quale ha modificato sia l’art. 6 DPR n. 380/2001, sia l’art. 11, comma 3, D.Lg.vo n. 115/2008.<br />	<br />
Infatti, poiché la ratio del nulla osta ex art. 13 L. n. 394/1991 è quella di tutelare e valorizzare il patrimonio ecologico-naturale di una particolare località (secondo le finalità previste dall’art. 1, comma 3, L. n. 349/1991, come: la conservazione delle specie animali e vegetali, delle singolarità geologiche e delle formazioni paleontologiche; realizzazione dell’integrazione tra uomo e ambiente naturale, mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali; promozione di attività ricreative compatibili; difesa e ricostituzione degli equilibri idraulici e idrogeologici) e non l’estetica del paesaggio, il predetto nulla osta non risulta necessario con riferimento agli interventi edilizi di manutenzione ordinaria e straordinaria ex art. 31, comma 1, lett. a) e b), L. n. 457/1978, mentre risulta utile soltanto l’onere di comunicazione di tali interventi edilizi, al fine di vigilare e controllare se effettivamente trattasi di interventi edilizi di manutenzione ordinaria e straordinaria ex art. 31, comma 1, lett. a) e b), L. n. 457/1978.<br />	<br />
Inoltre, va sottolineato che “la possibilità di realizzare gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, così come definiti dall’art. 31, comma 1, lett. a) e b), L. n. 457/1978, dandone comunicazione all’organismo di gestione” risulta confermata dall’art. 7, comma 2, DPR 8.12.2007, istitutivo dell’Ente Parco Nazionale Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese. <br />	<br />
Al riguardo va pure evidenziato che, comunque, il successivo art. 11 del medesimo DPR 8.12.2007 statuisce che “nelle more dell’entrata a regime dell’Ente Parco” (situazione attuale al momento della proposizione del ricorso in esame, in quanto non erano ancora stati approvati i Regolamento del Parco ex art. 11 L. n. 394/1991 ed il Piano del Parco ex art. 12 l. n. 394/1991), i pareri per i progetti e gli strumenti di pianificazione, previsti dagli artt. 6, 7 e 8 dello stesso DPR 8.12.2007, “sono ricompresi nelle rispettive procedure autorizzative espletate ai sensi dell’art. 142, comma 1, lett. f), D.Lg.vo n. 42/2004”, per cui, allo stato, in ogni caso, il nulla osta ex art. 13 L. 394/1991 andrebbe acquisito di regola nell’ambito del procedimento di autorizzazione paesaggistica anche mediante l’indizione di un’apposita Conferenza di servizi.<br />	<br />
In conclusione, va rilevato che l’installazione dei tre predetti impianti fotovoltaici, aventi una potenza complessiva di 46,98 kw, sul tetto dei due capannoni della società ricorrente (“con lo stesso orientamento e inclinazione” delle falde, di cui uno, composto da 6 stringhe di 13 moduli, e gli altri due, composti da 3 stringhe di 16 moduli) rientra quantomeno nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria, espressamente previsti dall’art. 31, comma 1, lett. b), L. n. 457/1978, in quanto trattasi della realizzazione di un nuovo impianto tecnologico, che non altera i volumi e le superfici e non comporta la modifica della destinazione d’uso dell’immobile che ci occupa.<br />	<br />
Per completezza, va pure precisato che non può condividersi la tesi dell’Amministrazione resistente, secondo cui, poiché gli impianti fotovoltaici di cui è causa dovevano essere qualificati come “opere tecnologiche”, ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. a), DPR 8.12.2007 (istitutivo dell’Ente Parco Nazionale Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese) tali opere, se ricadenti nella Zona 1, rientravano tra quelle sottoposte ad autorizzazione dell’Ente Parco, in quanto le “opere tecnologiche”, previste dal citato art. 7, comma 1, lett. a), DPR 8.12.2007, sono quelle autonome e distanti dagli immobili esistenti (anche se pertinenziali agli stessi immobili), mentre gli impianti fotovoltaici di cui è causa aderiscono (con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento) al tetto dei due esistenti capannoni rurali della azienda agricola ricorrente, come prescritto dall’art. 11, comma 3, D.Lg.vo n. 115/2008, per cui tali pannelli solari rientrano nell’ambito della manutenzione ordinaria (ai sensi del citato art. 11, comma 3, D.Lg.vo n. 115/2008) oppure, come sopra detto, nell’ambito della manutenzione straordinaria ai sensi dell’art. 31, comma 1, lett. b), L. n. 457/1978. Diversamente, accedendo alla predetta tesi dell’Amministrazione resistente, secondo cui qualsiasi opera tecnologica, anche se va qualificata come opera di manutenzione ordinaria o straordinaria, va assoggettata al nulla osta ex art. 13 L. n. 394/1991, sarebbe privo di effetto il successivo comma 2 dello stesso art. 7 DPR 8.12.2007, ai sensi del quale, come sopra detto ed analogamente a quanto già statuito dall’art. 6, comma 3, L. n. 394/1991, viene espressamente sancita “la possibilità di realizzare gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, così come definiti dall’art. 31, comma 1, lett. a) e b), L. n. 457/1978, dandone comunicazione all’organismo di gestione”. Ma secondo un principio generale dell’ordinamento giuridico (desumibile dall’art. 1367 C.C.) due norme, contenute in uno stesso articolo, non possono essere interpretate nel senso che una di esse non possa avere effetto.<br />	<br />
Pertanto, l’impugnata nota Ente Parco Nazionale Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese prot. n. 862 del 17.11.2010 risulta illegittima, nella parte in cui prescrive, per l’installazione dei predetti impianti fotovoltaici, l’obbligo del nulla osta ex art. 13 L. n. 394/1991. <br />	<br />
A quanto sopra consegue l’accoglimento del ricorso in esame e per l’effetto l’annullamento dell’impugnata nota Ente Parco Nazionale Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese prot. n. 862 del 17.11.2010. <br />	<br />
Ai sensi degli artt. 91 e 92, comma 2, C.P.C. le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata accoglie il ricorso in epigrafe e per l’effetto annulla l’impugnata nota Ente Parco Nazionale Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese prot. n. 862 del 17.11.2010. <br />	<br />
Condanna l’Ente Parco Nazionale Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese al pagamento in favore del ricorrente delle spese di giudizio, che vengono liquidate in € 2.500,00 oltre IVA, CPA e spese a titolo di Contributo Unificato nella misura versata.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Michele Perrelli, Presidente<br />	<br />
Antonio Ferone, Consigliere<br />	<br />
Pasquale Mastrantuono, Consigliere, Estensore<br />	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 06/10/2011</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-basilicata-potenza-sentenza-6-10-2011-n-508/">T.A.R. Basilicata &#8211; Potenza &#8211; Sentenza &#8211; 6/10/2011 n.508</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 12/1/2011 n.508</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-12-1-2011-n-508/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-12-1-2011-n-508/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 12/1/2011 n.508</a></p>
<p>Pres. Preden – Rel. Bucciante – P.M. Ciccolo Neri (avv. Gualtieri) c. Consiglio Superiore della Magistratura la laboriosità non costituisce esimente per il magistrato che ritarda reiteratamente di emettere i provvedimenti dovuti Pubblico impiego – Magistrati – Sanzioni disciplinari – Reiterati ritardi nell’emissione dei provvedimenti – Generale laboriosità – Irrilevanza</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-12-1-2011-n-508/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 12/1/2011 n.508</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-12-1-2011-n-508/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 12/1/2011 n.508</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Preden – Rel. Bucciante – P.M. Ciccolo<br /> Neri (avv. Gualtieri) c. Consiglio Superiore della Magistratura</span></p>
<hr />
<p>la laboriosità non costituisce esimente per il magistrato che ritarda reiteratamente di emettere i provvedimenti dovuti</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblico impiego – Magistrati – Sanzioni disciplinari – Reiterati ritardi nell’emissione dei provvedimenti – Generale laboriosità – Irrilevanza</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La laboriosità dimostrata da un magistrato non costituisce esimente di responsabilità in caso di reiterati e protratti ritardi nel porre in essere i provvedimenti dovuti.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo del documento <a href="/static/pdf/g/16660_16660.pdf">clicca qui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-12-1-2011-n-508/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 12/1/2011 n.508</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 4/9/2009 n.508</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-4-9-2009-n-508/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-4-9-2009-n-508/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-4-9-2009-n-508/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 4/9/2009 n.508</a></p>
<p>Pres. ed Est. P.G. Lignani G. F. M. (avv.ti B. Bracarda e C. Montedoro) c/ Universita&#8217; degli Studi di Perugia (Avv. Distr. St.); Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Universita&#8217; e della Ricerca sull&#8217;interpretazione dell&#8217;art. 2, comma 434, L. 24 dicembre 2007 n. 244, in tema di riduzione del collocamento in posizione di fuori</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-4-9-2009-n-508/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 4/9/2009 n.508</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-4-9-2009-n-508/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 4/9/2009 n.508</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. ed Est. P.G. Lignani<br /> G. F. M. (avv.ti B. Bracarda e C. Montedoro) c/ Universita&#8217; degli Studi di Perugia (Avv. Distr. St.); Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Universita&#8217; e della Ricerca</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;interpretazione dell&#8217;art. 2, comma 434, L. 24 dicembre 2007 n. 244, in tema di riduzione del collocamento in posizione di fuori ruolo dei professori universitari</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Istruzione pubblica e privata &#8211; Università &#8211; Art. 2, comma 434, L. 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2008) &#8211; Professori universitari in posizione di fuori ruolo &#8211; Riduzione del periodo di fuori ruolo – Interpretazione &#8211; Fattispecie</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>L’art. 2, comma 434, L. 27 dicembre 2007 n. 244, nella parte in cui prevede che, a decorrere dal 1º gennaio 2009, il periodo di fuori ruolo dei professori universitari precedente la quiescenza è ridotto a un anno accademico e coloro che alla medesima data sono in servizio come professori nel secondo anno accademico fuori ruolo sono posti in quiescenza al termine dell&#8217;anno accademico, s’interpreta nel senso che, per i professori che alla data del 1° gennaio 2009 si trovino collocati fuori ruolo, la durata del relativo periodo è di un solo anno accademico, salvo che abbiano già iniziato il secondo anno accademico, nel qual caso hanno il diritto di completarlo (nella specie, il Collegio ha accertato il diritto del ricorrente, collocato fuori ruolo a decorrere dal 1° novembre 2008 (inizio dell’anno accademico 2008/2009), di permanere fuori ruolo per un solo anno accademico, dunque sino al 31 ottobre 2009).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217; Umbria<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 236 del 2009, proposto da:<br />
<br />	<br />
<B>G. F. M.</B>, rappresentato e difeso dagli avv. Barbara Bracarda e Chiara Montedoro, con domicilio eletto presso Chiara Montedoro in Perugia, via Fiume, 17; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>Universita&#8217; degli Studi di Perugia<i></b></i>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Perugia, via degli Offici, 14;<br />
<br />	<br />
<b>Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Universita&#8217; e della Ricerca</b>; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
</b>previa sospensione dell&#8217;efficacia,</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>&#8211; del decreto rettorale n. 432 del 24/02/2009, ricevuto dal ricorrente in data. 19/03/2009, con il quale si dispone il collocamento a riposo del Prof. Montedoro, per raggiunti limiti di età, a decorrere dall’ 1/11/2009, anziché dall’ 1/11/2010, ai sensi del combinato disposto dell’art. 110 DPR 11/07/1980, n. 382 e dell’art. 2 comma 434, L. 24/12/2007, n. 244;<br />	<br />
&#8211; di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso e conseguente a quello sopraindicato, ivi compreso, per quanto occorrer possa, il D.R. 368 del 18/2/2008, con il quale il Prof. Montedoro è stato collocato fuori ruolo a decorrere dall&#8217; 1/1 1/2008<br />
<br />	<br />
nonché per la declaratoria<br />	<br />
del diritto del ricorrente ad essere collocato a riposo, per raggiunti limiti di età, a far data dall&#8217; 1/11/2010.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Universita&#8217; degli Studi di Perugia;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 settembre 2009 il Pres. Pier Giorgio Lignani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1. Il ricorrente, professore universitario ordinario, ha compiuto il settantesimo anno di età nel corso dell’anno accademico 2005/2006 e si è avvalso della facoltà di chiedere il trattenimento in servizio per un ulteriore biennio, come previsto dall’art. 16 del decreto legislativo n. 503/1992.<br />	<br />
Di conseguenza il Rettore, con decreto 26 gennaio 2006 (non impugnato) ha disposto il suo trattenimento in servizio sino al 31 ottobre 2008 (fine dell’anno accademico 2007/2008). Il decreto prevedeva altresì che l’interessato «salvo diversa disposizione» sarebbe stato collocato in posizione di “fuori ruolo” a decorrere dal 1° novembre 2008.<br />	<br />
2. Con decreto 18 febbraio 2008, il Rettore ha, in effetti, disposto il collocamento fuori ruolo dell’interessato, con decorrenza 1° novembre 2008. E su ciò, nulla quaestio.<br />	<br />
Il medesimo decreto, però, ha disposto che tale collocamento fuori ruolo abbia effetto solo per la durata di un anno (invece dei tre originariamente previsti), e cioè sino al 31 ottobre 2009, dopo di che l’interessato sarà collocato definitivamente a riposo.<br />	<br />
Ciò in dichiarata applicazione della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che ha soppresso l’istituto del collocamento “fuori ruolo” dei professori universitari, mantenendolo transitoriamente con una certa gradualità.<br />	<br />
L’interessato non ha impugnato, nei termini, il decreto rettorale 18 febbraio 2008, nella parte in cui dispone che il collocamento fuori ruolo – decorrente a partire dal 1° novembre 2008 – cessi il 31 ottobre 2009.<br />	<br />
3. E’ poi intervenuto il decreto rettorale n. 432 del 24 febbraio 2009, con il quale è stato disposto il collocamento a riposo dell’interessato, a decorrere dal 1° novembre 2009.<br />	<br />
Il nuovo provvedimento è stato impugnato con il presente ricorso; l’impugnativa viene estesa dal ricorrente anche al decreto del 18 febbraio 2008 che, come già detto, non era stato originariamente impugnato. <br />	<br />
Nel ricorso si prospettano varie questioni di legittimità, ma fondamentalmente si contesta la costituzionalità della normativa.<br />	<br />
Contestualmente è stata proposta una domanda di sospensiva. La domanda cautelare è stata accolta da questo Collegio, con la motivazione che altri giudici amministrativi avevano già concesso la sospensiva in analoghe controversie e che la normativa del 2007 risultava deferita al giudizio della Corte costituzionale.<br />	<br />
4. Con istanza notificata il 19 agosto 2009 e depositata il 21 agosto successivo l’Avvocatura dello Stato, in difesa dell’Università, ha chiesto il riesame e la revoca dell’ordinanza cautelare, adducendo, quale fatto nuovo, la circostanza che la Corte costituzionale, con sentenza n. 236 del 24 luglio 2009, ha dichiarato incostituzionale la legge n. 244/2007, art. 2, comma 434, limitatamente alla parte in cui prevede che la riduzione della durata del periodo fuori ruolo si applichi anche ai professori che alla data di entrata in vigore della legge avessero già ricevuto il provvedimento di collocamento fuori ruolo ed avessero iniziato il relativo periodo.<br />	<br />
In proposito, osserva l’Avvocatura dello Stato che nel caso dell’attuale ricorrente il provvedimento di collocamento fuori ruolo è stato emesso il 18 febbraio 2008, con decorrenza 1° novembre 2008 – date entrambe successive all’entrata in vigore della legge n. 244/2007. Di conseguenza la parziale dichiarazione d’incostituzionalità non giova all’interessato, anzi conferma la costituzionalità della norma per quanto lo concerne.<br />	<br />
5. Le parti, convocate in camera di consiglio nella seduta odierna per la discussione dell’istanza di riesame dell’ordinanza cautelare, hanno aderito alla definizione immediata della controversia ed il Collegio ritiene di poter procedere in tale senso.<br />	<br />
6. La legge n. 244/2007, all’art. 2, comma 434, dispone: <br />	<br />
«A decorrere dal 1º gennaio 2008, il periodo di fuori ruolo dei professori universitari precedente la quiescenza è ridotto a due anni accademici e coloro che alla medesima data sono in servizio come professori nel terzo anno accademico fuori ruolo sono posti in quiescenza al termine dell&#8217;anno accademico. A decorrere dal 1º gennaio 2009, il periodo di fuori ruolo dei professori universitari precedente la quiescenza è ridotto a un anno accademico e coloro che alla medesima data sono in servizio come professori nel secondo anno accademico fuori ruolo sono posti in quiescenza al termine dell&#8217;anno accademico. A decorrere dal 1º gennaio 2010, il periodo di fuori ruolo dei professori universitari precedente la quiescenza è definitivamente abolito e coloro che alla medesima data sono in servizio come professori nel primo anno accademico fuori ruolo sono posti in quiescenza al termine dell&#8217;anno accademico».<br />	<br />
Al di là di una formulazione letterale non del tutto felice, la norma si può interpretare con sufficiente certezza nel senso che (tra l’altro) per i professori che alla data del 1° gennaio 2009 si trovino collocati fuori ruolo la durata del relativo periodo è di un solo anno accademico, salvo che abbiano già iniziato il secondo anno accademico, nel qual caso hanno il diritto di completarlo.<br />	<br />
Ciò implica che l’attuale ricorrente, collocato fuori ruolo a decorrere dal 1° novembre 2008 (inizio dell’anno accademico 2008/2009), ha diritto di permanere fuori ruolo per un solo anno accademico, dunque sino al 31 ottobre 2009.<br />	<br />
Ne consegue che i provvedimenti impugnati sono sostanzialmente aderenti al dettato della legge; del resto, il ricorrente non dimostra il contrario. <br />	<br />
Per ogni altro profilo, il Collegio può richiamare le proprie sentenze n. 557 e 559 del 2008, con le quali ricorsi analoghi sono stati respinti.<br />	<br />
7. Se questo è vero, ne consegue che la sola possibilità di esito favorevole del ricorso era legata al giudizio di costituzionalità.<br />	<br />
Ma si è visto che la pronuncia della Corte (n. 236/2009) giova solo a coloro che all’atto di entrata in vigore della legge n. 244/2007 si trovassero già collocati fuori ruolo. Non è questo il caso dell’attuale ricorrente.<br />	<br />
8. In conclusione, il ricorso va respinto.<br />	<br />
Si ravvisano tuttavia giusti motivi per compensare le spese.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>il Tribunale amministrativo regionale rigetta il ricorso. Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 2 settembre 2009 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Pier Giorgio Lignani, Presidente, Estensore<br />	<br />
Carlo Luigi Cardoni, Consigliere<br />	<br />
Pierfrancesco Ungari, Consigliere	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 04/09/2009<br />	<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p align=justify>
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