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	<title>5078 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 9/3/2005 n.5078</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-9-3-2005-n-5078/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-9-3-2005-n-5078/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 9/3/2005 n.5078</a></p>
<p>Pres. Carbone, Rel. F. Sabatini sulla giurisdizione amministrativa in caso di richiesta di risarcimento danni da lesione di interessi pretensivi Giurisdizione e competenza – Enti pubblici non economici &#8211; Controversie in materia di risarcimento danni da lesione di interessi pretensivi – Giurisdizione del g.a. – Sussiste Alla stregua del sopravvenuto</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-9-3-2005-n-5078/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 9/3/2005 n.5078</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-9-3-2005-n-5078/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 9/3/2005 n.5078</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Carbone, Rel. F. Sabatini</span></p>
<hr />
<p>sulla giurisdizione amministrativa in caso di richiesta di risarcimento danni da lesione di interessi pretensivi</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza – Enti pubblici non economici &#8211; Controversie in materia di risarcimento danni da lesione di interessi pretensivi – Giurisdizione del g.a.  – Sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Alla stregua del sopravvenuto mutato quadro normativo rappresentato dalla legge 21 luglio 2000 n. 205, deve ravvisarsi la giurisdizione del giudice amministrativo nelle controversie aventi ad oggetto la richiesta di risarcimento danni da lesione di interessi pretensivi conseguente ad atti adottati da un ente pubblico non economico.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>CORTE DI CASSAZIONE<br />
SEZIONI UNITE CIVILI</b></p>
<p><i>&#8230; omissis &#8230;</i></p>
<p align=center><b>OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO</b></p>
<p>Con atto di citazione del 26 ottobre 2002 la società Nucleo aereo acrobatico parmense ha convenuto dinanzi al Tribunale di Milano i signori Silvano Imparato e Virginio Bagassi nonché l’Ente nazionale per l’aviazione civile (Enac), e ne ha chiesto la condanna solidale al risarcimento del danno in euro 171.734,64; a sostegno della domanda ha dedotto di aver acquistato nel 1998 due elicotteri militari dismessi dal Ministero della difesa al fine di restaurarli e, successivamente, di metterli in vendita, e di aver ottenuto dal Registro aeronautico italiano (Rai) l’autorizzazione ad eseguire i lavori di revisione seguendo un metodo alternativo rispetto alle prescrizioni di aeronavigabilità ( pa ) n. 91-221;<br />
facendo affidamento su tale autorizzazione, nell’aprile 1999 ha acquistato dallo stesso Ministero altri quattro elicotteri militari agli stessi fini di cui sopra, ma con inopinata comunicazione del 13 settembre 2001 l’Enac, in persona dell’ing. Bagassi, ha respinto la richiesta di rilascio del certificato di navigabilità speciale (Cns) e successivamente lo stesso Ente, in persona del comandante Imparato, ha ribadito di non poter approvare il metodo alternativo proposto per l’applicazione della pa 91-221 condotte, queste, a dire dell’attrice illegittime e lesive degli interessi della stessa.<br />
Costituitisi in giudizio, i convenuti, così come la società Lloyd’s di Londra , dai medesimi chiamata in causa, hanno eccepito il difetto di giurisdizione del giudice adito.<br />
Pendente il giudizio l’Imparato ed il Bagassi hanno quindi, congiuntamente, proposto ricorso per regolamento di giurisdizione, con il quale chiedono dichiararsi il difetto assoluto di giurisdizione del Tribunale adito per essere invece competente il giudice amministrativo; nello stesso senso ha concluso l’Enac nel proprio controricorso, depositato dopo che il ricorso era stato ad esso notificato presso l’Avvocatura generale dello Stato, come disposto da questa Corte con ordinanza del 23 settembre 2004; la società attrice ha invece chiesto il rigetto del ricorso e nello stesso senso ha concluso anche il procuratore generale presso questa Corte, nella persona del dr. Pasquale Ciccolo; la società Lloyd di Londra non ha invece svolto attività difensiva; i ricorrenti hanno depositato memoria. Osserva la Corte che, a sostegno dell’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, nel corso del giudizio di merito gli attuali ricorrenti hanno dedotto la natura giuridica di ente pubblico non economico dell’Enac e di interesse legittimo della posizione soggettiva del privato, e la giurisdizione del giudice amministrativo sull’azione risarcitoria proposta nei confronti della p.a. per lesione di tali interessi argomentazioni richiamate nel ricorso in esame, con il quale i ricorrenti fanno altresì riferimento all’art. 7 terzo comma legge n. 1034/1971, come modificato dalla legge n. 205 del 2000, ed a quest’ultima legge.<br />
Deve premettersi che con sentenza n. 500 del 1999 queste Sezioni unite, ribaltando il precedente consolidato orientamento, affermarono la risarcibilità, ex art. 2043 c.c., anche degli interessi legittimi o di altro interesse giuridicamente rilevante, precisando che rispetto al giudizio, che in tal senso può svolgersi dinanzi al giudice ordinario, non sembrava ravvisabile la necessaria pregiudizialità del giudizio di annullamento, e che, qualora l’illegittimità dell’azione amministrativa non fosse stata previamente accertata e dichiarata dal giudice amministrativo, il giudice ordinario ben avrebbe potuto svolgere tale accertamento al fine di ritenere o meno sussistente l’illecito.<br />
Alla stregua del sopravvenuto mutato quadro normativo &#8211; rappresentato dalla legge 21 luglio 2000 n. 205 , vigente alla data di proposizione della domanda ( 2002 ) e rilevante ai fini in esame a norma dell’art. 5 c.pc. -, le conclusioni in punto di giurisdizione, alle quali come sopra pervenne la citata sentenza n. 500/99, non possono essere tenute ferme.<br />
L’art. 35 primo comma del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 80, così come modificato dall’art. 7 legge n. 205 del 2000, dispone infatti che il giudice amministrativo, nelle controversie devolute alla sua giurisdizione esclusiva dispone, anche attraverso la reintegrazione in forma specifica, il risarcimento del danno ingiusto; analogamente l’art. 7 terzo comma legge 6 dicembre 1971 n. 1934, così come a sua volta modificato dall’art. 7 stessa legge n. 205 del 2000, stabilisce che il tribunale amministrativo regionale, nell’ambito della sua giurisdizione, conosce anche di tutte le questioni relative all’eventuale risarcimento del danno, anche attraverso la reintegrazione in forma specifica, ed egli altri diritti patrimoniali consequenziali, mentre restano riservate all’autorità giudiziaria ordinaria le questioni pregiudiziali concernenti lo stato e la capacità dei privati individui, salvo che si tratti della capacità di stare in giudizio, e la risoluzione dell’incidente di falso.<br />
Sia per quanto concerne le materie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo che nell’ambito della giurisdizione generale di legittimità, il legislatore ha dunque inteso concentrare presso lo stesso giudice anche la decisione della domanda di risarcimento del danno, che il privato abbia avanzata congiuntamente od alternativamente a quella di annullamento dell’atto amministrativo, che affermi illegittimo.<br />
Tale scelta &#8211; ribadita dall’abrogazione ( art. 7 quinto comma legge n. 205 del 2000 ) dell’art. 13 legge 19.2.1992 n.. 142 e di ogni altra disposizione che prevede la devoluzione al giudice ordinario delle controversie sul risarcimento del danno conseguente all’annullamento degli atti amministrativi &#8211; è da un lato coerente con la piena dignità di giudice riconosciuta dalla Costituzione al Consiglio di Stato, e, dall’altro, costituisce attuazione dell’art. 24 cost., come la Corte costituzionale ha affermato con sentenza n. 204 del 2004, dichiarativa della illegittimità costituzionale di altre norme della stessa legge n. 205 del 2000.<br />
Orbene, gli atti posti in essere dall’Enac &#8211; ente pubblico non economico istituito con d. lg. 25 luglio 1997 n. 250 e che esercita le funzioni di cui all’art. 2 di detto decreto &#8211; nell’esercizio delle attribuzioni ad esso conferite dagli artt. 747 e 764 cod. nav., e dai quali la società attrice fa derivare il danno ingiusto del quale richiede il ristoro, ledono interessi pretensivi, la tutela dei quali è rimessa al giudice amministrativo secondo le norme sopraindicate; ed essendo medesimi gli effetti in punto di giurisdizione sia che si tratti di giurisdizione generale di legittimità che di giurisdizione esclusiva, è vano qui indagare se, nella specie, si versi nell’una o nell’altra.<br />
Non vale osservare, come fa la controricorrente società Nucleo aereo acrobatico parmense, che oggetto di contestazione non è il “provvedimento amministrativo in re ipsa, quanto l’indebito ed inopinato comportamento posto in essere dai citati soggetti (l’Imparato ed il Begassi), e dall’Ente dal quale sono stati preposti, che ha determinato i danni per i quali si chiede il risarcimento”: pur con tale precisazione, si fa infatti pur sempre valere &#8211; osserva la Corte &#8211; la illegittimità dell’azione amministrativa , consumatasi con il comportamento, che si afferma antidoveroso, dei funzionari dell’Ente stesso.<br />
Deve, pertanto, essere dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo come questa Corte ha avuto già occasione di affermare in caso analogo (ordinanza n. 463 del 2005)<br />
Le incertezze suscitate dalla prima applicazione delle norme di cui sopra comportano l’equa compensazione delle spese dell’intero giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>La Corte<br />
dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo e compensa le spese dell’intero giudizio.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte, il 17 febbraio 2005.</p>
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