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	<title>5077 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>5077 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/11/2013 n.5077</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-13-11-2013-n-5077/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Nov 2013 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-13-11-2013-n-5077/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-13-11-2013-n-5077/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/11/2013 n.5077</a></p>
<p>Pres. Mastrocola, est. Buonauro Ca.Ma.Isa. A Rl, Ge.Ma Srl, F.A.C. 94 Soc. Coop., Colomba Soc. Coop A Rl, La Metropoli Soc. Coop. A Rl, La Passerella Soc. Coop., Alba 81 Soc. Coop. A Rl, Edera Soc. Coop., La Fiorella 82 Soc. Coop. A Rl, La Rocca Soc. Coop., Gsc Global</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-13-11-2013-n-5077/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/11/2013 n.5077</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-13-11-2013-n-5077/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/11/2013 n.5077</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Mastrocola, est. Buonauro<br /> Ca.Ma.Isa. A Rl, Ge.Ma Srl, F.A.C. 94 Soc. Coop., Colomba Soc. Coop A Rl, La Metropoli Soc. Coop. A Rl, La Passerella Soc. Coop., Alba 81 Soc. Coop. A Rl, Edera Soc. Coop., La Fiorella 82 Soc. Coop. A Rl, La Rocca Soc. Coop., Gsc Global Service Contract S.C.A.R.L., Brasiliana Soc. Coop., Edilcap Soc. Coop. A Rl, New Verde Srl, S. Pianese Soc. Coop., Progetto 2000 Soc. Coop Arl (Avv.ti Ivan Del Giudice, Domenico Fruttaldo e Guido Marone) c. Comune di Napoli (Avvocatura Municipale) nei confronti di Bonifico Group S.r.l. (Avv.ti Antonio Petito e Riccardo Satta Flores), Ingegner Antonio Pompa s.r.l. Capogr. Mandat. Ati con La Soc. Lucci Salvatore s.r.l., Valentino Giuseppe S.r.l., So.Res. S.r.l. (Avv.ti Felice Laudadio, Alberto Saggiomo, Francesco Migliarotti) e Societa&#8217; Ianniello Costruzioni Srl, S.I.Co.N. Srl (Avv. Francesco Vecchione)e Icg 2 &#8211; Ingegneria e Costruzioni Generali Spa (Avv. Federica Saggiomo)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;annullamento della Deliberazione di Giunta Municipale recante l&#8217;individuazione di crediti da liquidare in via preferenziale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giustizia amministrativa – Ricorso collettivo – Ammissibilità – Presupposti.   	</p>
<p>2. Giustizia amministrativa – Delibera di giunta comunale recante l’individuazione di crediti da liquidare in via preferenziale &#8211; Interesse a ricorrere – Sussiste – Ragioni – Tutela delle pretese creditorie	</p>
<p>3. Enti locali – Art. 159 T.U.E.L. – Sottrazione di risorse all’esecuzione forzata – Richiede adeguata motivazione – Ragioni – Alterazione della par condicio creditorum – Conseguenze – Illegittimità della delibera di giunta succintamente motivata.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.  E’ ammissibile il ricorso collettivo proposto avverso la delibera di giunta municipale che abbia determinato l’esclusione di molteplici imprese dal novero dei creditori da liquidare in via preferenziale, atteso che il comune oggetto del giudizio è l’illegittima posposizione dei crediti di cui esse sono titolari.	</p>
<p>2. Nel caso di una delibera di giunta municipale recante l’individuazione di crediti da liquidare in via preferenziale, sussiste l’interesse a ricorrere delle società creditrici escluse laddove l’alterazione del criterio ordinario dei pagamenti pregiudica la possibilità delle stesse di vedere prontamente soddisfatte le proprie pretese creditorie.	</p>
<p>3. E’ illegittima, e va annullata, la delibera di giunta comunale recante l’individuazione di crediti da liquidare in via preferenziale, laddove tali crediti siano stati scelti sulla scorta di criteri generici come la tutela della sicurezza e l’avvenuto finanziamento da parte di soggetti esterni. Infatti, ai sensi dell’art. 159 del T.U.E.L., gli enti locali possono vincolare le risorse destinate ai servizi locali indispensabili sottraendole all’esecuzione forzata, tuttavia l’apposizione di tale vincolo comporta un’eccezione rispetto alla regola della par condicio creditorum e deve essere congruamente motivato. (Nella specie il TAR ha rilevato l’arbitrarietà delle scelte effettuate dall’Amministrazione poiché altri crediti analoghi erano stati esclusi.) (1)	</p>
<p>&#8212; *** &#8212;	</p>
<p>(1)Cfr. Corte Costituzionale, sent. n. 211 del 2003; T.A.R. Napoli, sez. IV, 9 novembre 2012 n. 4552 e Tar Sicilia, Palermo, I, n. 103 del 2009.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 4542 del 2012, proposto da:<br />
Ca.Ma.Isa. A Rl, Ge.Ma Srl, F.A.C. 94 Soc. Coop., Colomba Soc. Coop A Rl, La Metropoli Soc. Coop. A Rl, La Passerella Soc. Coop., Alba 81 Soc. Coop. A Rl, Edera Soc. Coop., La Fiorella 82 Soc. Coop. A Rl, La Rocca Soc. Coop., Gsc Global Service Contract S.C.A.R.L., Brasiliana Soc. Coop., Edilcap Soc. Coop. A Rl, New Verde Srl, S. Pianese Soc. Coop., Progetto 2000 Soc. Coop Arl, rappresentati e difesi dagli avv. Ivan Del Giudice, Domenico Fruttaldo e Guido Marone, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Napoli, via A. Scarlatti, n. 67; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Comune di Napoli, rappresentato e difeso per legge dagli avv. Giuseppe Dardo, Barbara Accattatis Chalons D&#8217;Oranges, Antonio Andreottola, Eleonora Carpentieri, Bruno Crimaldi, Annalisa Cuomo, Anna Ivana Furnari, Giacomo Pizza, Anna Pulcini, Bruno Ricci, Gabriele Romano, domiciliata in Napoli, piazza Municipio; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Bonifico Group S.r.l., rappresentato e difeso dagli avv. Antonio Petito, Riccardo Satta Flores, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Napoli, via G. Orsini, n. 5;<br />
Ingegner Antonio Pompa S.r.l. Capogr.Mandat.Ati con La Soc. Lucci Salvatore S.r.l., Valentino Giuseppe S.r.l., So.Res. S.r.l., rappresentati e difesi dagli avv. Felice Laudadio, Alberto Saggiomo, Francesco Migliarotti, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Napoli, via dei Mille, n. 16;<br />
Societa&#8217; Ianniello Costruzioni Srl, S.I.Co.N. Srl, rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Francesco Vecchione, con domicilio eletto in Napoli, via A. De Gasperi N. 45; Icg 2 &#8211; Ingegneria e Costruzioni Generali Spa, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Federica Saggiomo, con domicilio eletto in Napoli, piazza Piedigrotta, n. 15; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>&#8211; della deliberazione della Giunta municipale del Comune di Napoli n. 759 del 12 ottobre 2012 (pubblicata nell’Albo pretorio il 18 ottobre 2012);<br />	<br />
&#8211; di ogni altro atto connesso.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Napoli, di Bonifico Group, di Ingegner Antonio Pompa, di Valentino Giuseppe S.r.l., di So.Res. S.r.l., di Societa&#8217; Ianniello Costruzioni Srl, di S.I.Co.N. Srl e di Icg 2;<br />	<br />
Viste le memorie difensive e tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 6 novembre 2013 il dott. Michele Buonauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Le società ricorrenti, titolare di crediti nei confronti del Comune di Napoli, sono insorte avverso la deliberazione della Giunta municipale del Comune di Napoli n. 759 del 12 ottobre 2012, con la quale sono stati individuati una serie di crediti da liquidare con modalità straordinarie e con un percorso preferenziale rispetto ai altri crediti vantati nei confronti dell’amministrazione locale. <br />	<br />
In particolare sono stati articolati vizi di violazione delle norme di contabilità e dei principi costituzionali in materia, nonché eccesso di potere per sviamento, difetto di motivazione ed erroneità dei presupposti.<br />	<br />
Si è costituito il Comune di Napoli, che conclude per l’inammissibilità (per disomogeneità delle posizioni dei singoli ricorrenti; per carenza di interesse e difetto di legittimazione) e comunque per l’infondatezza nel merito.<br />	<br />
In sede cautelare l’istanza di sospensione è stata accolta con l’ordinanza n. 1577 del 21 novembre 2012, con cui il Collegio ha ordinato l’integrazione della notifica nei confronti di tutti i controinteressati.<br />	<br />
A seguito di tale integrazione si sono costituite le società ICG2 – Ingegneria Costruzioni s.r.l. e S.I.C.O.N. s.r.l. che hanno rilevato l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso. <br />	<br />
All’udienza del 24 aprile 2013 le parti hanno chiesto rinvio, per completare l’integrazione del contraddittorio, all’udienza del 6 novembre 2013, in cui la causa è trattenuta in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Mette conto esaminare, in via prioritaria, le plurime eccezioni in rito sollevate dall’amministrazione resistente e dai controinteressati.<br />	<br />
Il ricorso collettivo è ammissibile a patto che gli interessi sostanziali fatti valere dai ricorrenti non siano divergenti e contrastanti tra loro al momento dell&#8217;impugnativa, cosicché l&#8217;eventuale accoglimento del gravame torni a vantaggio di tutti; nel giudizio innanzi al giudice amministrativo, ai fini dell&#8217;ammissibilità del ricorso collettivo che deroga al principio secondo il quale ogni domanda deve essere fatta valere dal singolo titolare della situazione giuridica soggettiva con separate azioni, occorre che vi sia identità di situazioni sostanziali e processuali e cioè che le domande giudiziali siano identiche nell&#8217;oggetto, come in definitiva avvenuto nella fattispecie ove i sedici ricorrenti, in qualità di creditori esclusi dal novero dei crediti da liquidare in via preferenziale, hanno proposto censure omogenee nei confronti dell&#8217;Amministrazione intimata. Pertanto, poiché l’identità di interesse sostanziale va necessariamente commisurato e perimetrato in funzione del <i>thema decidendum</i> (che nel caso di specie attiene alla supposta illegittima posposizione dei crediti di cui ciascun ricorrente è titolare) non vi sono ragioni per ritenere inammissibile l&#8217;atto introduttivo del giudizio.<br />	<br />
Quanto all’interesse a ricorrere ed alla legittimazione ad agire, vale appena osservare che l’alterazione del criterio ordinario dei pagamenti si ripercuote inesorabilmente sulle possibilità per le imprese ricorrenti dei vedere sollecitamente soddisfatta la propria pretesa patrimoniale, vantata a pieno titolo nei confronti del Comune di Napoli, circostanza che vale senza dubbio a qualificare e differenziare la posizione degli stessi rispetto alla generalità dei consociati.<br />	<br />
In ordine all’integrazione del contraddittorio, va osservato che i ricorrenti hanno dimostrato di aver proceduto alla notifica del ricorso ai controinteressati nel termine fissato dal Collegio del 15 gennaio 2013, Ne consegue che alcuna preclusione processuale può predicarsi in danno degli stessi, i quali hanno diligentemente predisposto gli adempimenti per le notifiche. Con successiva ordinanza, integrata da decreto presidenziale, tenuto conto dell’oggettiva difficoltà di reperire gli indirizzi effettivi di ciascuna società interessata, è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami, ritualmente e tempestivamente adempiuta (cfr. atti depositati dalla ricorrente in data 25 giugno 2013). <br />	<br />
Nel merito il ricorso merita favorevole apprezzamento, dovendosi confermare le argomentazioni già espresse in nuce in sede cautelare.<br />	<br />
È noto che, a fronte del diritto dei creditori di essere pagati tempestivamente, le pubbliche amministrazioni locali hanno la possibilità di derogare agli ordinari criteri civilistivi in materia in relazione ai pagamenti per le spese correnti ex art. 159 del T.U.E.L. 267/2000, ovvero le somme dovute al personale dipendente a titolo di retribuzione e oneri previdenziali per i tre mesi successivi, nonché pagamento di rate di mutui o prestiti obbligazionari in scadenza nel semestre e spese per il funzionamento dei servizi essenziali.<br />	<br />
Nel caso in esame il Comune di Napoli ha deliberato &#8211; con delibera G.M. n. 759 del 12 ottobre 2012 &#8211; di includere tra i servizi locali indispensabili, e quindi sottratti anche alle procedure civilistiche dell’espropriazione forzata &#8211; anche i crediti derivanti da lavori “per i quali sia già intervenuto l’introito nelle casse comunali dei finanziamenti concessi da soggetti terzi” (come, ad esempio, Cassa DD.PP., Stato, Regione) e che sono “volti alla sicurezza della salute dei cittadini intesa come tutela della incolumità e igiene pubblica nonché gli interventi tesi a preservare il patrimonio storico artistico della città”, per un importo superiore a 14 milioni di euro.<br />	<br />
Al fine di individuare concretamente i singoli crediti da soddisfare “in via prioritaria” la delibera recepisce, sub specie di allegati n. 1, 2, 3, 4 e 5, un elenco predisposto da ciascuna Struttura amministrativa (rispettivamente Servizio Pubblica Illuminazione e Strade e Grandi Assi viari; Direzione Pianificazione e Gestione del territorio – sito UNESCO; Direzione Ambiente; Direzione Patrimonio servizi cimiteriali; Servizio Edilizia scolastica), in cui è riportato il tipo di lavoro, l’impresa creditrice, l’importo dovuto e la fonte di finanziamento.<br />	<br />
In tal modo i servizi locali indispensabili, così come individuati e classificati nella citata deliberazione, attraverso categorie generali, determinano una significativa saturazione delle disponibilità finanziarie tale da precludere ogni possibilità di sollecito adempimento delle ulteriori obbligazioni assunte.<br />	<br />
Rileva il Collegio che la classificazione delle voci sottratte all&#8217;esecuzione forzata contenuta nell&#8217;art. 159 del T.U.E.L., che include per quel che interessa in questa sede al punto sub 3) i servizi locali indispensabili, deve ritenersi comunque eccezionale in quanto norma di carattere derogatorio rispetto alla regola generale di cui all&#8217;art. 2740 c.c.: occorre determinare l&#8217;esatto contenuto e i limiti della nozione di servizi locali indispensabili, atteso che se tale determinazione fosse riservata all&#8217;esclusiva disponibilità e discrezionalità dell&#8217;Ente locale, la disposizione in esame diventerebbe comodo escamotage per sottrarsi all&#8217;adempimento delle obbligazioni assunte.<br />	<br />
In questa prospettiva è ben vero che il rispetto del criterio cronologico rappresenta un vincolo invalicabile solo nei confronti dei crediti ordinari, tuttavia anche la protezione &#8220;qualificata&#8221; delle somme vincolate ex art. 159 non opera in via automatica (cfr. T.A.R. Napoli, sez. IV, 9 novembre 2012 n. 4552 e Tar Sicilia, Palermo, I, n. 103 del 2009), ma nel rispetto delle ulteriori modalità introdotte additivamente dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 211 del 2003 (cioè l&#8217;emissione di mandati di pagamento per le finalità definite seguendo l&#8217;ordine cronologico, o attraverso le deliberazioni d&#8217;impegno dell&#8217;ente stesso).<br />	<br />
L&#8217;operatività di tale vincolo (e la conseguente declaratoria di nullità od inefficacia delle procedure esecutive) risulta, allora, la regola generale, rispetto alla quale ogni previsione preferenziale, in quanto suscettibile di alterare la <i>par condicio creditorum</i>, postula un robusto apparato motivazionale.<br />	<br />
In altri termini, sia pure all’interno delle due categorie di crediti delineate dal legislatore (quelli ordinari, da un lato, e quelli a protezione qualificata, dall’altro), deve comunque essere rispettato il principio di uguaglianza della ragioni creditorie, affermato dalla Corte costituzionale in relazione ai primi, ma con considerazioni evidentemente esportabili, quanto meno in linea di principio, anche al di fuori di tale categoria.<br />	<br />
Può dubitarsi della assoluta cogenza del rispetto dell’ordine cronologico in relazione alla categoria dei crediti preferenziali (intendendosi con tale termine quelli individuati ai sensi del citato articolo 159), ma non è seriamente dubitabile che ogni alterazione di questo criterio naturale sia sottoposto a stretto scrutinio di legittimità sotto il profilo della congruità motivazionale e della ragionevolezza della selezione dei crediti.<br />	<br />
Nel caso di specie da un lato il criterio selettivo si palesa del tutto generico (tutela della sicurezza e preservazione del patrimonio storico artistico) e dall’altro la concreta applicazione dello stesso appare apodittica e sfornita di adeguata evidenziazione delle ragioni alla base della inclusione del singolo credito nella lista contenuta negli allegati e delle ragioni ostative all’inclusione nella stessa degli altri crediti.<br />	<br />
Il combinato operare di tale complessiva operazione sconta un chiaro deficit motivazionale, poiché, come argomentato dai ricorrenti, vi sono crediti parimenti finanziati da soggetti esterni ed in qualche modo riconducibili alla tutela della sicurezza ovvero alla preservazione del patrimonio storico-artistico incomprensibilmente estromessi dagli elenchi forniti dai singoli dipartimenti dell’amministrazione locale.<br />	<br />
In questa cornice programmatica l’inclusione di ciascun credito può apparire frutto di una scelta singolare e ai limiti dell’arbitrario, in una materia in cui la predeterminazione rigorosa dei criteri selettivi risponde alla ineludibile esigenza di evitare una intollerabile compressione del diritto del creditore di agire in giudizio a difesa dei propri diritti.<br />	<br />
In definitiva la delibera gravata deve essere ritenuta lesiva del diritto di difesa dei creditori procedenti, i quali, di fronte alla priorità assegnata agli altri (simili) crediti, fondata su un atto amministrativo aventi natura previsionale e programmatica e come tale di contenuto generico, completata da un mera elencazione descrittiva delle pretese creditoria privilegiate, non sono in grado di far valere le proprie ragioni mediante la verifica dell&#8217;effettiva destinazione delle somme in contestazione all&#8217;erogazione in concreto dei servizi essenziali.<br />	<br />
Ne consegue l’accoglimento del ricorso e, assorbito quant’altro, l’annullamento della delibera giuntale n. 759 del 2012, mentre le spese di lite possono compensarsi in ragione della novità della questione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati. Spese compensate e contributo unificato a carico del Comune di Napoli, come per legge.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2013 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Cesare Mastrocola, Presidente<br />	<br />
Pierluigi Russo, Consigliere<br />	<br />
Michele Buonauro, Consigliere, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 13/11/2013</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-13-11-2013-n-5077/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/11/2013 n.5077</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 27/9/2005 n.5077</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-27-9-2005-n-5077/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-27-9-2005-n-5077/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-27-9-2005-n-5077/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 27/9/2005 n.5077</a></p>
<p>Pres. Varrone, est. Minicone COMPAGNIA ITALIANA PER IL GAS (Avv.ti P. Vaiano e F. Todarello) c. Autorità per l’Energia Elettrica e per il Gas, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero delle Attività produttive (Avv. Stato) sulla possibilità per l&#8217;Autorità per l&#8217;Energia Elettrica e per il Gas di prorogare oltre il</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-27-9-2005-n-5077/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 27/9/2005 n.5077</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-27-9-2005-n-5077/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 27/9/2005 n.5077</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Varrone, est. Minicone<br /> COMPAGNIA ITALIANA PER IL GAS (Avv.ti P. Vaiano e F. Todarello) c.  Autorità per l’Energia Elettrica e per il Gas, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero delle Attività produttive (Avv. Stato)</span></p>
<hr />
<p>sulla possibilità per l&#8217;Autorità per l&#8217;Energia Elettrica e per il Gas di prorogare oltre il 1 gennaio 2003 le preesistenti condizioni e modalità di vendita del gas</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Servizi pubblici – Settori – Energia – Liberalizzazione del mercato del Gas – Poteri dell’Autorità dopo il 1 gennaio 2003 – Possibilità di esercitare poteri in tema di determinazione delle tariffe – Sussiste &#8211; Presupposti</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>A decorrere dal 1 gennaio 2003, data fissata dall’art. 22 D. Lgs. 164  del 2000 per la liberalizzazione del mercato del gas, l’Autorità per l’Energia Elettrica e per il Gas non può più determinare le tariffe di vendita. Ciònonostante, l’Autorità può legittimamente esercitare il potere di prorogare le modalità e le condizioni di vendita del gas oltre la suddetta data, in virtù del D.L. 193 del 2002, qualora ricorrano quelle esigenze di straordinaria necessità ed urgenza finalizzate ad assicurare l’ordinato passaggio al regime liberalizzato ed a tutelare i clienti finali nella prima fase di contrattazione delle condizioni di fornitura.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />(Sezione Sesta) </b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>DECISIONE</b></p>
<p>sul ricorso in appello n. 3268 del 2005, proposto da<br />
<b>COMPAGNIA ITALIANA PER IL GAS</b> (già METAGAS S.r.l.), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo Vaiano e Fabio Todarello, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, Lungotevere Marzio n. 3;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>l’<b>Autorità per l’Energia Elettrica e per il Gas</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è per legge domiciliata, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;</p>
<p>e nei confronti<br />
della <b>Presidenza del Consiglio dei Ministri</b> e del <b>Ministero delle Attività produttive</b>, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono per legge domiciliati, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 6517 del 27 dicembre 2004.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell&#8217;Avvocatura dello Stato;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore alla pubblica udienza del 24 giugno 2005 il Cons. Giuseppe Minicone;<br />
Uditi l’avv. Diego Vaiano per delega dell’avv. Paolo Vaiano e l’avv. dello Stato Ventrella;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con ricorso notificato il 27 e 28 gennaio 2003, la Società METAGAS s.r.l., operante nel settore del gas e, in particolare, in quello della vendita ai clienti finali, impugnava, innanzi al Tribunale amministrativo regionale della Lombardia:<br />
&#8211; in via principale, la deliberazione dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, in data 12 dicembre 2002, n. 207/2002, recante “Direttiva agli esercenti l’attività di vendita del gas naturale ai clienti finali ai sensi dell’art. 2, comma 12 lett. h)<br />
&#8211; in via subordinata, il D.P.C.M. 31 ottobre 2002 recante criteri generali integrativi per la definizione delle tariffe dell’elettricità e del gas”.<br />
La ricorrente deduceva i seguenti motivi di censura:<br />
a) l’impugnata direttiva, con il protrarre le condizioni di fornitura previste per i clienti vincolati anche dopo il 1 gennaio 2003 (data di liberalizzazione dei prezzi, essendo da quella data tutti i clienti divenuti idonei a  stipulare contratti di fornitura con il gestore preferito), avrebbe esorbitato dai poteri dell’Autorità &#8211; che, in materia tariffaria, erano cessati con il 31.12.2002, ai sensi del d. lgs. n. 164/2000 -, in erronea applicazione del DPCM 31.10.2002 e del D.L. 4 settembre 2002 n. 193, convertito in legge n. 238/2002;<br />
b) in via subordinata, sarebbe illegittimo il DPCM 31.10.2002, perché, anziché disporre direttamente in ordine alle tariffe, avrebbe affidato tale compito all’Autorità;<br />
c) l’anzidetto DPCM sarebbe ulteriormente illegittimo, perché incompatibile con la disposta liberalizzazione del mercato: né lo stesso potrebbe trovare la sua fonte legittimante nel d.l. n. 193/2002, il quale avrebbe autorizzato l’introduzione di criteri integrativi per la determinazione delle tariffe dei servizi pubblici solo per quegli aspetti ancora soggetti a regolamentazione dopo il 1.1.2003 e, cioè, solo per la distribuzione del gas;<br />
d) il DPCM 31.10.2002 violerebbe, inoltre, l’art. 23 d. lgs 164/2000, in base al quale la determinazione delle tariffe per la vendita ai clienti non idonei deve realizzare una adeguata ripartizione dei benefìci tra clienti ed imprese ed assicurare a queste ultime una congrua remunerazione del capitale investito;<br />
e) dall’illegittimità del DPCM 31.10.2002, deriverebbe quella della impugnata delibera dell’Autorità;<br />
f) sarebbe stato, infine, violato il giusto procedimento, per non essere stato seguito il procedimento in contraddittorio previsto, in materia, dalla stessa Autorità.<br />
Il giudice adito, con la sentenza in epigrafe, ha respinto il ricorso sul rilievo di fondo che l’Autorità non aveva esercitato, nella specie, il potere tariffario, ma quello, di cui all’art. 2, comma 12, lett. h della l. n. 481 del 1995, di emanare le direttive concernenti la produzione e l&#8217;erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti i servizi medesimi, potere sussistente anche in regime liberalizzato, irrilevante dovendosi considerare il richiamo al DPCM 31.10.2002, effettuato dal provvedimento solo per sottolineare l’urgenza dell’intervento, urgenza che renderebbe anche irrilevante il mancato espletamento della procedura in contraddittorio.<br />
Avverso detta decisione ha proposto appello la Compagnia Italiana per il gas (già METAGAS s.r.l.), la quale, nel criticare la ricostruzione del T.A.R. circa l’esercizio di un potere non tariffario da parte dell’Autorità (essendo diverso l’ambito di operatività dell’art. 2, comma 12, lett. h della l. n. 481 del 1995), ha riproposto le doglianze già svolte in primo grado.<br />
Si è costituita l’Autorità per l’energia elettrica e il gas, che ha chiesto il rigetto dell’appello, in quanto infondato.<br />
Alla pubblica udienza del 24 giugno 2005 il ricorso è stato trattenuto in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1. La Compagnia Italiana per il Gas (già METAGAS s.r.l.) si duole della sentenza con la quale il T.A.R. della Lombardia ha respinto il suo ricorso contro la delibera n. 207/2002 dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, volta ad imporre, agli esercenti l’attività di vendita del gas naturale, di continuare ad applicare ai clienti finali, che, alla data del 31 dicembre 2002, si trovavano nella condizione di clienti non idonei, le condizioni e le modalità praticate alla stessa data, ai sensi della deliberazione n. 237/00 e della deliberazione n. 195/02, in attesa che detti clienti potessero stipulare nuovi contratti di fornitura, sulla base di offerte contrattuali (da pubblicarsi entro il 31 marzo 2003), recanti condizioni economiche determinate alla luce di criteri stabiliti dalla stessa Autorità con successivo provvedimento.<br />
1.1. Deduce, in sintesi, l’appellante che l’Autorità, con tale deliberazione, avrebbe esercitato il potere di stabilire la tariffa di vendita del gas anche successivamente al 31 dicembre 2002, laddove tale potere sarebbe venuto definitivamente meno, a far tempo da tale data, in virtù del d.lgs. 23 maggio 2000 n. 164, il cui art. 22 ha sancito l’attribuzione a tutti i clienti finali della idoneità a stipulare contratti in regime liberalizzato.<br />
2. Il primo giudice ha disatteso tale tesi sul rilievo che, nella specie, la medesima Autorità non aveva esercitato un potere tariffario, ma il diverso potere, ad essa riconosciuto dall’art. 2, comma 12, lett. h della l. n. 481 del 1995, di emanare, nell’esercizio dell’attività di vigilanza, direttive “concernenti la produzione e l&#8217;erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti i servizi medesimi, definendo in particolare i livelli generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualità riferiti alla singola prestazione da garantire all&#8217;utente”.<br />
3. Una siffatta impostazione, ad avviso del Collegio, è giustamente criticata dall’appellante.<br />
Ed invero, la delibera n. 207/2002, nello stabilire che gli esercenti l’attività di vendita del gas avrebbero dovuto continuare ad applicare le condizioni di fornitura praticate al 31 dicembre 2002, ai sensi della precedente deliberazione 28 dicembre 2000 n. 237, ai clienti non idonei, non fa altro che prorogare il regime determinato da quest’ultima deliberazione, che concerneva, appunto, la fissazione delle tariffe di fornitura ai clienti del mercato vincolato, ai sensi dell’art. 12, comma 12, lett. e, della legge n. 481/1995.<br />
A fronte di tale inoppugnabile constatazione, del tutto irrilevante appare la circostanza, valorizzata dal T.A.R., che la deliberazione n. 207/2002 richiami, nelle premesse, la lettera h del comma 12 della citata legge n. 481/1995, essendo pacifico che l’individuazione del potere esercitato dall’Amministrazione, in sede provvedimentale, deve avvenire sulla base del contenuto sostanziale dell’atto e non dei richiami formali che esso, eventualmente, rechi nelle sue premesse.<br />
4. Ciò posto, deve, tuttavia, osservarsi come l’appello non meriti, ugualmente, accoglimento.<br />
Ed invero, l’assunto dell’istante, secondo il quale il potere tariffario non sarebbe stato legittimamente esercitabile dall’Autorità successivamente alla liberalizzazione del mercato, fissata, dall’art. 22 del d. Lgs. n. 168/2000, a decorrere dal 1 gennaio 2003, non tiene adeguato conto del d.l. 4 settembre 2002 n. 193, convertito in L. 28 ottobre 2002 n. 238, il quale, sul dichiarato presupposto della “straordinaria necessità ed urgenza di intervenire in materia di tariffe di pubblici servizi di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, con particolare riferimento alla necessità che il Governo stabilisca criteri generali per la determinazione delle tariffe stesse, che integrino quelli già predeterminati ai sensi di legge, anche alla luce del processo di privatizzazione in itinere dei servizi pubblici”, ha demandato ad un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di stabilire detti criteri.<br />
Ed è fuor di dubbio che il potere di integrazione dei “criteri generali per la determinazione delle tariffe”, conferito dal legislatore rechi in sé, alla luce della affermata (dal legislatore stesso) “straordinaria necessità ed urgenza di intervenire in materia di tariffe di pubblici servizi”, la natura tariffaria di tale potere, sia pure con il limite derivante dalla parallela esigenza di consentire l’attuazione della liberalizzazione del settore, confermata dello stesso legislatore, attraverso la premessa di cui all’art. 1 del d.l. n. 193/2002 (“Fermo quanto disposto dalla normativa vigente…”).<br />
5. Ciò che va verificato, dunque, è se il DPCM 31 ottobre 2002, che ha dato attuazione all’art. 1 del più volte citato d.l. n. 193/2002, nel dettare i “criteri integrativi”, non abbia inteso perpetuare la disciplina dirigistica in materia di tariffe di vendita del gas, successivamente al 31 dicembre 2002, ma si sia ispirato solamente all’intento di assicurare l’ordinato passaggio al regime liberalizzato, tutelando i clienti finali nel momento in cui ad essi (privi di esperienza concreta) veniva attribuito per la prima volta il potere di contrattare le condizioni di fornitura, senza privare l’esercente della parallela libertà di stabilire (secondo le indicazioni dell’Autorità) le condizioni stesse.<br />
Ed è sufficiente la lettura del decreto presidenziale in questione, per rilevare come tale intento sia stato rispettato, essendo stato, appunto, attribuito all’Autorità il compito “di definire, calcolare e aggiornare le tariffe relative…al gas, anche successivamente alla apertura dei mercati ai clienti idonei, al fine di consentire un ordinato e graduale passaggio al mercato liberalizzato da parte degli utenti finali che si trovano nella condizione di cliente vincolato”.<br />
6. Che, poi, tale finalità sia stata perseguita non direttamente dal Governo (come pretenderebbe l’appellante), bensì mediante l’attribuzione di poteri all’Autorità, discende naturalmente dall’essere quest’ultima il soggetto deputato istituzionalmente, nel mercato vincolato, alla determinazione delle tariffe e l’unico, quindi, competente a determinare le fasi di aggiornamento graduale di tali tariffe.<br />
7. Ugualmente rispettosa della lettera e della ratio dei provvedimenti normativi sopra citati, appare, d’altra parte, l’impugnata deliberazione n. 207/2002 dell’Autorità, la quale, proprio muovendo dal presupposto dell’avvenuta liberalizzazione delle tariffe, si è preoccupata di garantire la effettività delle scelte dei clienti finali, da un lato, mantenendo fermo il riferimento alle condizioni di fornitura in essere, dall’altro, operando tale “congelamento” per il tempo strettamente necessario (fino al 31 marzo 2003) a che gli esercenti elaborassero e rendessero conoscibili a tutti i clienti offerte contrattuali recanti condizioni economiche trasparenti e non discriminatorie, determinate sulla base di criteri generali indicati dalla stessa Autorità (criteri che non formano oggetto del presente giudizio).<br />
8. Una volta ancorato il potere esercitato dall’Autorità ai presupposti legislativi primari e secondari sopra citati, non vi è evidentemente spazio per le ulteriori doglianze, mosse dall’appellante, la quale, nell’invocare i principi del libero mercato tutelati anche a livello costituzionale, trascura di considerare che tali principi (tenuto anche conto della natura di servizio pubblico essenziale della fornitura del gas) possono trovare piena applicazione solo dando per presupposta la compiuta attuazione di un libero mercato nel settore; il che non può darsi per avvenuto automaticamente solo per la scadenza del termine del 31 dicembre 2002, essendo necessaria anche la realizzazione (che non è da essa dimostrata) delle condizioni minime di una effettiva concorrenza, contrassegnata da una pluralità di fornitori e dalla pubblicità delle condizioni da essi praticate nel mercato rilevante per ciascun gruppo di utenti.<br />
9. Resta, a questo punto, da esaminare la censura di omissione del procedimento previsto dal DPR 9 maggio 2001, n. 244, con specifico riferimento alla mancata instaurazione del contraddittorio con i soggetti destinatari della deliberazione impugnata.<br />
Sennonché, nel caso di specie, essendo stata l’Autorità investita del potere provvedimentale solo a seguito del DPCM 31 ottobre 2002, è evidente l’assoluta assenza di uno spazio temporale sufficiente a consentire la partecipazione degli esercenti al procedimento, stante la scadenza imminente del 31 dicembre 2002, onde ricorrevano, nel caso di specie, quelle ragioni di qualificata urgenza che non permettevano di instaurare il contraddittorio, a pena di vanificazione dell’interesse pubblico cui il provvedimento impugnato era preordinato.<br />
10. Per tutte le considerazioni svolte, l’appello deve essere respinto.<br />
Avuto riguardo a tutti gli elementi del caso concreto, le spese di questo grado di giudizio possono essere equamente compensate.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione VI), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello in epigrafe, come specificato in motivazione, lo respinge.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, addì 24 giugno 2005, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione VI) in Camera di Consiglio, con l’intervento dei Signori:<br />
Claudio VARRONE			Presidente<br />	<br />
Sabino LUCE				Consigliere<br />	<br />
Giuseppe ROMEO			Consigliere<br />	<br />
Luciano BARRA CARACCIOLO	Consigliere<br />	<br />
Giuseppe MINICONE		Consigliere Est.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-27-9-2005-n-5077/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 27/9/2005 n.5077</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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