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	<title>5062 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>5062 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 1/6/2007 n.5062</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-1-6-2007-n-5062/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 May 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-1-6-2007-n-5062/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 1/6/2007 n.5062</a></p>
<p>Pres. De Lise &#8211; Est. Martino N. F. F. (Avv.ti P. Pisoni e M. Nappi) c/ Ministero degli affari Esteri (Avv. Gen. Stato) sull&#8217;illegittimità della&#160; comunicazione di avvio del procedimento, portata a conoscenza dell&#8217;interessato solo sei giorni prima dell&#8217;adozione del provvedimento finale 1) Consiglio Generale degli Italiani all’Estero &#8211; Componenti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-1-6-2007-n-5062/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 1/6/2007 n.5062</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-1-6-2007-n-5062/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 1/6/2007 n.5062</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. De Lise  &#8211; Est. Martino<br /> N. F. F. (Avv.ti  P. Pisoni e M. Nappi) c/ Ministero degli affari Esteri (Avv. Gen. Stato)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;illegittimità della&nbsp; comunicazione di avvio del procedimento, portata a conoscenza dell&#8217;interessato solo sei giorni prima dell&#8217;adozione del provvedimento finale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1) Consiglio Generale degli Italiani all’Estero &#8211; Componenti &#8211; Nomina &#8211; Requisiti &#8211; Cittadinanza italiana &#8211; Non è sempre necessaria &#8211; Discendenza italiana &#8211; E&#8217; sufficiente, nelle ipotesi previste dall&#8217;articolo 4 comma 4 della legge 368/89<br />
2) Procedimento amministrativo &#8211; Avvio &#8211; Comunicazione &#8211; Omissione &#8211; Sanatoria processuale &#8211; Ex articolo 21 octies della legge 241/90 &#8211; Nel caso in cui l’interpretazione fornita dall’amministrazione in relazione alla portata di una norma non appare di una evidenza e limpidezza tale da escludere la necessità dell’apporto partecipativo del destinatario del provvedimento &#8211; Non trova applicazione<br />
3) Procedimento amministrativo &#8211; Avvio &#8211; Comunicazione &#8211; Conoscenza dell&#8217;interessato sei giorni prima dell&#8217;adozione del provvedimento finale &#8211; Omissione &#8211; Sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1) Il possesso della cittadinanza italiana non costituisce un requisito indefettibile per la nomina al Consiglio Generale degli Italiani all’Estero (CGIE), essendo invero sufficiente, a talune condizioni, anche la semplice discendenza italiana (cfr. art. 4, comma 4, l. n. 368 del 1989).<br />
2) Il disposto dall’art. 21 – octies della l. n. 241/90, alla stregua del quale il provvedimento amministrativo non è annullabile ove l’amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, non può trovare applicazione qualora l’interpretazione fornita dall’amministrazione, in rapporto al quadro normativo di riferimento della vicenda sottoposta al suo esame, non appare di una evidenza e limpidezza tale da escludere la necessità dell’apporto partecipativo del destinatario del provvedimento.<br />
3) L&#8217;obbligo di comunicare l&#8217;avvio del procedimento può ritenersi soddisfatto solo se consente una partecipazione utile dell&#8217;interessato, il quale deve poter percepire esattamente l&#8217;oggetto del procedimento avviato d&#8217;ufficio e quindi presentare osservazioni e/o opposizioni pertinenti. La comunicazione di avvio del procedimento, quindi, risulta inidonea allo scopo, qualora il provvedimento finale sia stato adottato appena sei giorni dopo.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio <br />
Sede di Roma, Sez. I^
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>composto dai signori magistrati:<br />
Pasquale de Lise			&#8211;		Presidente<br />	<br />
Silvia Martino				&#8211;	           Componente rel.<br />	<br />
Roberto Caponigro			&#8211;	           Componente <br />	<br />
ha pronunciato la seguente <br />
<b></p>
<p align=center>
SENTENZA
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>sul ricorso n. 5038/2005 proposto da</p>
<p><b>Nardelli Francisco Fablan</b>, rappresentato e difeso dagli avv. ti Paola Pisoni e Massimo Nappi, ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via Agri n. 1 presso lo studio dell’avv. Nappi;<br />
<b></p>
<p align=center>
CONTRO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
&#8211; <b>Ministero degli Affari Esteri</b>, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede è domiciliato <i>ex lege</i>, in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;</p>
<p><b></p>
<p align=center>e nei confronti</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>&#8211; <b>Gaetano Cairo</b>, n.c.;<br />
<b></p>
<p align=center>
per l’annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>del provvedimento emesso dall’Ambasciata d’Italia in Buenos Aires in data 28.2.2005, pos. 5 – 101 – CGIE, ricevuto il successivo 1° marzo 2005, nonché di tutti gli atti presupposti e conseguenti con cui è stata disposta la decadenza da membro del CGIE (Consiglio Generale degli Italiani all’Estero).</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti di causa;<br />
Data per letta alla pubblica udienza del 4 aprile 2007 la relazione del dr. Silvia Martino e uditi altresì gli avv.ti di cui al verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO e DIRITTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>1.	Il ricorrente è stato eletto nel Consiglio Generale degli Italiani all’Estero, “<i>organismo di rappresentanza delle comunità italiane all’estero presso tutti gli organismi che pongono in essere politiche che interessano la comunità all’estero</i>” (art. 1 bis L.n. 368 del 1989, così come modificata dalla L. 18.6.1998, n. 198)<br />	<br />
In data 1° marzo 2005, tuttavia, l’Ambasciatore italiano in Argentina lo ha dichiarato decaduto dal CGIE, all’uopo richiamando il teleespresso n. 287 del 20.1.2005 con cui il Consolato Generale d’Italia in Bahia Blanca aveva accertato la nullità della procedura di riconoscimento della sua cittadinanza italiana <i>iure sanguinis </i>per linea paterna. <br />
Avverso siffatto provvedimento deduce:<br />
<b>1) Illegittimità del provvedimento impugnato per violazione degli artt. 7 e 8 della l. n. 241/90 come modificata dalla l.n. 15/2005.<br />
</b>Ove fosse stato messo a conoscenza della procedura di annullamento della cittadinanza, avrebbe potuto dimostrare di possedere, in ogni caso, i requisiti per mantenere lo <i>status </i>di membro del CGIE.<br />
Egli, infatti, rimane comunque discendente di un cittadino italiano, potendo all’uopo far valere l’origine italiana da parte del bisnonno materno.<br />
Tale condizione soddisfa anch’essa un requisito di eleggibilità, così come stabilito dall’art. 4, comma 4, della cit. n. 368 del 1989.<br />
<b>2) Illegittimità del provvedimento impugnato per violazione dell’art. 3 della l. n. 241/90 come modificata e/o integrata dalla l.n. 15/2005 e/o per mancata, carente e insufficiente motivazione</b>.<br />
Ad ogni buon conto, la perdita della cittadinanza italiana non costituisce di per sé causa di decadenza, a differenza delle circostanze descritte dall’art. 5, comma 2, l. n. 368 del 1989 cit.;<br />
<b>3) Illegittimità dell’atto impugnato per eccesso di potere e/o travisamento ed erronea valutazione dei fatti.<br />
</b>Il Consolato ha ritenuto di revocare la cittadinanza italiana al ricorrente in considerazione del fatto che il di lui nonno, Nardelli Francesco, da cui sarebbe derivata la cittadinanza italiana iure <i>sanguinis</i>, emigrò da Sopramonte (Trento) nel 1902, e quindi, a dire dell’amministrazione, quest’ultimo avrebbe erroneamente beneficiato delle disposizioni sull’acquisto della cittadinanza italiana contenute nel Trattato di San Germano del 1919.<br />
Il Consolato ha però in tal modo disatteso quanto tuttora certificato in atti pubblici rilasciati dal Comune di Trento, facenti fede sino a querela di falso. <b>4) Illegittimità del provvedimento per erronea e/o contraddittoria valutazione dei fatti.<br />
</b>I membri del CGIE devono essere espressione delle comunità italiane all’estero. L’elettorato passivo è riconosciuto anche ai candidati esterni, cioè cittadini o stranieri di origine italiana non facenti parte dei COM.IT.ES designati dalle associazioni, i quali possono partecipare alle assemblee elettive senza diritto di voto e a proprie spese.<br />
La lettera della norma (art. 5 cit.) impone di ritenere che la perdita della cittadinanza non vada considerata un motivo di decadenza giacché gli interessi meritevoli di tutela possono comunque essere rappresentati da chi conservi almeno la residenza nel territorio cui si riferiscono gli stessi interessi.<br />
Si è costituita, per resistere, l’amministrazione intimata, depositando una memoria.<br />
Con ordinanza n. 3384/2005 è stata accolta l’istanza cautelare.<br />
Il ricorrente ha depositato una memoria conclusionale.<br />
Il ricorso è stato trattenuto per la decisione alla pubblica udienza del 4.4.2007.</p>
<p>2.	Il ricorso è fondato e merita accoglimento.<br />	<br />
2.1.	Premesso che, a questo Tribunale amministrativo, è impedita ogni statuizione che comporti, anche in via incidentale, la delibazione di questioni attinenti allo <i>status civitatis</i> (cfr. l’art. 8, comma 2, della l.n. 1034 del 1971), riveste tuttavia valenza assorbente, ai fini dell’accoglimento del gravame, così come già evidenziato in sede cautelare, la violazione delle garanzie procedimentali.<br />	<br />
Al riguardo, non è infatti possibile condividere quanto dall’amministrazione rappresentato, circa l’obbligo di una “<i>azione immediata per tutelare i diritti dei cittadini, tra i quali, in primo luogo, i diritti civili e politici, e, nell’ambito di questi ultimi, quelli di elettorato attivo e passivo</i>”.<br />
Vero è infatti, così come dedotto dal ricorrente, che il possesso della cittadinanza italiana non costituisce un requisito indefettibile per la nomina al CGIE, essendo invero sufficiente, a talune condizioni, anche la semplice discendenza italiana (cfr. art. 4, comma 4, l. n. 368 del 1989).<br />
Inconferente risulta poi il riferimento alle preminenti esigenze di ordine pubblico relative all’“illegale esercizio di tutti i diritti e le prerogative legati alla cittadinanza” (ad esempio, la concessione del passaporto), le quali riguardano semmai il solo procedimento di revoca della cittadinanza.<br />
In definitiva, la perdita della cittadinanza italiana non imponeva, nel contestuale procedimento di decadenza dal CGIE, alcuna particolare esigenza di celerità.<br />
Né, per altro verso, risulta applicabile quanto disposto dall’art. 21 – <i>octies,</i> della novellata l. n. 241/90, alla stregua del quale il provvedimento amministrativo non è annullabile ove l’amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.<br />
L’inapplicabilità di siffatta sanatoria processuale deriva dall’impossibilità di valutare la rilevanza degli elementi che il sig. Nardelli avrebbe potuto introdurre nel procedimento, ove fosse stato tempestivamente reso edotto della ragioni del provvedimento di decadenza che l’Ambasciatore si accingeva ad adottare.<br />
Al riguardo, non appare plausibile quanto dall’amministrazione argomentato circa l’interpretazione dell’art. 4, comma 4, della l. n. 368 del 1989, alla stregua del quale “<i>Nei Paesi in cui la rappresentanza elettiva sia di due o più membri, possono essere rappresentate, in proporzione non superiore alla metà dei componenti, anche persone non in possesso della cittadinanza italiana, purché siano figli o discendenti di cittadini italiani</i>”.<br />
Secondo il Ministero l’art. 4 della l.n. 368/89 rimanda ad una facoltà attribuita ai COMITES dall’art. 7 della l. n. 286/2003, di cooptare, al proprio interno, anche cittadini stranieri di origine italiana, nella percentuale massima di 1/3 dei componenti.<br />
Tuttavia la disposizione della legge del 1989, come correttamente rilevato dal ricorrente, regola la materia, affatto diversa, dell’elezione dei membri del CGIE, i quali, è bene precisare, pur essendo eletti da un’assemblea formata dai componenti dei COMITES e da rappresentanti delle associazioni delle comunità italiane (cfr. l’art. 13, l. n. 368/89 cit.), debbono possedere esclusivamente i requisiti fissati dall’art. 4 più volte citato.<br />
Perlomeno, l’interpretazione dell’amministrazione, in rapporto a siffatto quadro normativo, non appare di una evidenza e limpidezza tale da escludere la necessità dell’apporto partecipativo del destinatario del provvedimento.<br />
E’ stata invocata, infine, la comunicazione in data 22.2.2005 da parte del Segretario del CGIE, con la quale il sig. Nardelli sarebbe stato informato circa il procedimento di decadenza in corso. <br />
Egli ha invero contestato di avere ricevuto tale comunicazione, copia della quale non risulta peraltro allegata nemmeno alla memoria versata in atti dalla difesa erariale e ivi indicata come All. 6.<br />
Ad ogni buon conto, ove si tenga presente che il provvedimento impugnato è stato adottato solo 6 giorni dopo, il 28 febbraio, siffatta comunicazione, ove effettivamente intervenuta, risulterebbe comunque inidonea allo scopo.<br />
L&#8217;obbligo di comunicare l&#8217; avvio del procedimento, infatti, può ritenersi soddisfatto solo se consente una partecipazione utile dell&#8217;interessato, il quale deve poter percepire esattamente l&#8217;oggetto del procedimento avviato d&#8217;ufficio (art. 8 comma 1 l. n. 241 del 1990, anche nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla l. n. 15 del 2005), e quindi presentare osservazioni e/o opposizioni pertinenti (cfr. TAR Lazio, sez. II – ter, 25 ottobre 2005, n. 9804).<br />
In definitiva, per quanto appena argomentato, il ricorso deve essere accolto.<br />
Si ravvisano peraltro giuste ragioni per compensare tra le parti le spese di giudizio.<br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, sez. I^, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in premessa, lo accoglie, e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 4.4.2007.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-1-6-2007-n-5062/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 1/6/2007 n.5062</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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