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	<title>5038 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 14/8/2020 n.5038</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-14-8-2020-n-5038/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-14-8-2020-n-5038/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 14/8/2020 n.5038</a></p>
<p>Carlo Saltelli, Presidente, Giorgio Manca, Consigliere, Estensore; PARTI: (Giacomo B. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Vincenzo Cannizzaro e Mauro Battistella, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via A. Depretis n. 86 contro Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-14-8-2020-n-5038/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 14/8/2020 n.5038</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Carlo Saltelli, Presidente, Giorgio Manca, Consigliere, Estensore; PARTI:  (Giacomo B. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Vincenzo Cannizzaro e Mauro Battistella, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via A. Depretis n. 86 contro Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Mauro Cossina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Comune di Fiume Veneto, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Mario Sanino e Giuseppe Sbisì , con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, viale Parioli n. 180; Ministero per i Beni e le Attività  Culturali, in persona del Ministro pro tempore, e Agenzia delle Dogane e dei Monopoli &#8211; Agenzia delle Dogane &#8211; Direzione Regionale Lazio e Umbria, in persona del legale rappresentante pro tempore; entrambi rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12)</span></p>
<hr />
<p>In tema di responsabilità  dell&#8217; amministrazione pubblica</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Processo amministrativo &#8211; appello &#8211; sentenza di primo grado &#8211; riforma limiti.<br /> <br /> 2.- Responsabilità  civile &#8211; danno da ritardo e danno da perdita di chance.<br /> <br /> 3.- Responsabilità  dell&#8217;Amministrazione pubblica &#8211; la colpa.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1. Allorquando una sentenza si fonda su una pluralità  di capi autonomi e tutti convergenti verso il medesimo risultato processuale (nella specie, il rigetto delle domande di risarcimento del danno), è sufficiente accertare la resistenza di uno solo di essi ai mezzi di impugnazione per escluderne la riforma.</em><br /> <br /> <em>2. In entrambe le fattispecie di responsabilità  civile di danno da ritardo e di danno da perdita di chance costituisce elemento essenziale l&#8217;accertamento del coefficiente di imputabilità  della condotta illegittima (ossia dell&#8217;attività  provvedimentale illegittima o dell&#8217;illegittimo comportamento dell&#8217;amministrazione) che deve corrispondere al criterio della colpa (o, secondo una parte della giurisprudenza, all&#8217;assenza di un errore scusabile).</em><br /> <em>In particolare, distinguendo tra le due fattispecie, con riferimento alla fattispecie del danno da ritardo, va segnalato che una parte della giurisprudenza ha sostenuto che il pregiudizio subÃ¬to vada risarcito anche quando sia legittimo il diniego del provvedimento favorevole richiesto (c.d. danno da mero ritardo), rilevando esclusivamente la violazione della norma sul termine previsto per la conclusione del procedimento, posto che l&#8217;oggetto della tutela non è (in questa ipotesi) il bene della vita o l&#8217;utilità  che l&#8217;interessato aspirava a conseguire mediante il rilascio del provvedimento favorevole, ma è l&#8217;interesse ad avere una risposta tempestiva alla domanda di provvedimento presentata all&#8217;amministrazione: prospettiva che ha trovato accoglimento nella sentenza dell&#8217;Adunanza Plenaria, 4 maggio 2018, n. 5.</em><br /> <br /> <em>3. L&#8217;art. 2043 del Codice civile non definisce il contenuto della colpa quale coefficiente soggettivo dell&#8217;illecito civile, per cui tradizionalmente si ritiene che l&#8217;interprete debba ricavare la nozione di colpa civile dall&#8217;unica norma che nel nostro ordinamento definisce la colpa (ossia, l&#8217;art. 43 del Codice penale). Tuttavia, nell&#8217;attività  giuridica dell&#8217;amministrazione che &#8211; in ipotesi &#8211; dia luogo al danno risarcibile, sono inutilizzabili sia la nozione di colpa generica (incentrata sulla violazione di regole cautelari) sia la nozione di colpa specifica (la quale, pur se basata sulla violazione di norme giuridiche, tuttavia si caratterizza per la circostanza che si fonda anch&#8217;essa sulla natura cautelare delle norme giuridiche violate).</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 14/08/2020<br /> <strong>N. 05038/2020REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 05468/2013 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso in appello numero di registro generale 5468 del 2013, proposto da Giacomo B. S.r.l., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dagli avvocati Vincenzo Cannizzaro e Mauro Battistella, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via A. Depretis n. 86;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in persona del Presidente <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Mauro Cossina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> Comune di Fiume Veneto, in persona del Sindaco <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dagli avvocati Mario Sanino e Giuseppe Sbisì , con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, viale Parioli n. 180; Ministero per i Beni e le Attività  Culturali, in persona del Ministro <em>pro tempore, e A</em>genzia delle Dogane e dei Monopoli &#8211; Agenzia delle Dogane &#8211; Direzione Regionale Lazio e Umbria, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>; entrambi rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;<br /> <strong><em>per la riforma</em></strong><br /> della sentenza del T.A.R. per il Friuli-Venezia-Giulia, Sezione I, 26 marzo 2013, n. 202, resa tra le parti.<br /> <br /> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, del Comune di Fiume Veneto, del Ministero per i Beni e le Attività  Culturali e dell&#8217;Agenzia delle Dogane e dei Monopoli &#8211; Direzione Regionale Lazio e Umbria;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore il Cons. Giorgio Manca, nell&#8217;udienza del giorno 28 maggio 2020, tenuta ai sensi e con le modalità  di cui all&#8217;art. 84, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come da verbale; e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell&#8217;art. 84, comma 5, del citato decreto-legge n. 18 del 2020;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br /> <br /> FATTO e DIRITTO<br /> 1. &#8211; Il 15 giugno 2009 la società  <em>Giacomo B. S.r.l.</em> presentava al Comune di Fiume Veneto una richiesta di autorizzazione unica per la costruzione e l&#8217;esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili (fotovoltaico). Alla conferenza di servizi del 2 settembre 2010, indetta dall&#8217;amministrazione per l&#8217;esame dell&#8217;istanza, ai sensi dell&#8217;art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, la Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Friuli Venezia Giulia, osservato che la documentazione presentata dalla società  era carente relativamente agli aspetti paesaggistici, esprimeva parere negativo per la parte di impianto ricadente nella fascia dei 150 metri dal bene oggetto di vincolo paesaggistico (nel caso di specie: acque pubbliche).<br /> 2. &#8211; Anche l&#8217;ufficio tecnico del Comune rendeva parere negativo, per la incompatibilità  urbanistica dell&#8217;area agricola individuata per la realizzazione dell&#8217;impianto, sottolineando che <em>«sul progetto non può essere espresso un parere favorevole di compatibilità  urbanistica</em> [in quanto]Â <em>il vigente PRGC</em> [&#038;]Â <em>non prevede l&#8217;installazione di questi impianti in area agricola ed il Comune non ha ancora provveduto alla localizzazione dei medesimi ai sensi dell&#8217;art. 40 della L.R. 5/2007»</em>; e che <em>«è tuttora in corso una valutazione tecnico amministrativa delle aree pìù idonee nelle quali localizzare questi impianti nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge regionale</em> [&#038;]<em>»</em>.<br /> 3. &#8211; La conferenza di servizi, preso atto degli anzidetti pareri negativi, si concludeva rimettendo la decisione alla Giunta regionale, ai sensi dell&#8217;art. 22-<em>quater</em>, comma 3, della legge della Regione Friuli Venezia Giulia, 20 marzo 2000, n. 7 (secondo cui <em>«Qualora il motivato dissenso sia espresso da un&#8217;amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, urbanistica, del patrimonio storico- artistico, alla tutela della salute e della pubblica incolumità , la decisione è rimessa ai competenti organi collegiali esecutivi degli enti territoriali procedenti»</em>).<br /> 4. &#8211; Il verbale della conferenza di servizi e i pareri negativi sopra citati, venivano impugnati dalla società  con ricorso al Tribunale amministrativo regionale per il Friuli, notificato il 15 novembre 2010 e depositato il successivo 26 novembre.<br /> 5. &#8211; Successivamente alla conclusione della conferenza di servizi, la Giunta regionale adottava la deliberazione n. 1987 dell&#8217;8 ottobre 2010, che rilevava &#8211; quale motivo ostativo all&#8217;accoglimento dell&#8217;istanza presentata dalla <em>Giacomo B. s.r.l.</em> &#8211; ilÂ <em>«dissenso qualificato ai sensi dell&#8217;art. 22-quater della L.R. n. 7/2000 espresso dal Comune di Fiume Veneto in materia urbanistica, il quale</em> [&#038;]Â <em>non può essere superato dalla Giunta Regionale»</em>, comunicato alla società , ai sensi dell&#8217;art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, con nota del 29 novembre 2010.<br /> Con lettera del 2 maggio 2011 la società  diffidava la Giunta regionale a procedere all&#8217;adozione del provvedimento richiesto. La Regione, con nota del 14 luglio 2011, informava la società  ricorrente che la Giunta Regionale (con delibera n. 1222 del 24 giugno 2011), sulla base della modifica apportata all&#8217;art. 36 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16, dall&#8217;art. 71 della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 (che all&#8217;art. 36 aggiungeva il comma 2-ter, secondo cui <em>«L&#8217;autorizzazione unica prevista dall&#8217;articolo 12 del decreto legislativo 387/2003 costituisce approvazione di variante agli strumenti urbanistici comunali ai sensi della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell&#8217;urbanistica e disciplina dell&#8217;attività  edilizia e del paesaggio), previo parere favorevole del Consiglio comunale competente per territorio»</em>), aveva deciso di rinviare alla competente Direzione centrale i procedimenti di autorizzazione unica per i quali fosse intervenuta una delibera di preavviso di rigetto, ma non anche un rigetto definitivo, preannunciando la riconvocazione della conferenza dei servizi e invitando la ricorrente a integrare la documentazione presentata.<br /> Peraltro la società , con nota del 20 agosto 2011, comunicava alla Regione che il ritardo nella conclusione del procedimento aveva comportato il venir meno dell&#8217;interesse alla realizzazione dell&#8217;impianto; con successiva nota del 9 settembre 2011 rinunciava espressamente alla domanda di autorizzazione originariamente presentata e chiedeva l&#8217;archiviazione della pratica, data la definitiva impossibilità  di realizzare l&#8217;impianto fotovoltaico per la scadenza, in data 30 giugno 2011, del termine di efficacia apposto al contratto preliminare stipulato dalla società  l&#8217;8 gennaio 2009, avente a oggetto la locazione del terreno individuato per la realizzazione dell&#8217;impianto.<br /> 6. &#8211; A seguito del ritiro dell&#8217;istanza, la società  proponeva motivi aggiunti, con i quali rinunciava alla domanda di annullamento dei provvedimenti impugnati col ricorso introduttivo e &#8211; previa dichiarazione dell&#8217;illegittimità  dei provvedimenti impugnati, ai sensi e per gli effetti dell&#8217;articolo 34, comma 3, del Codice del processo amministrativo &#8211; chiedeva il risarcimento del danno da ritardo (giÃ  oggetto anche del ricorso introduttivo) e del danno da perdita di <em>chance</em>, derivante dalla definitiva impossibilità  di realizzare l&#8217;iniziativa economica di cui all&#8217;istanza per il rilascio dell&#8217;autorizzazione unica ai sensi dell&#8217;art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003.<br /> 7. &#8211; Con la sentenza segnata in epigrafe il T.A.R. per il Friuli Venezia Giulia respingeva il ricorso e i motivi aggiunti, accertando la infondatezza delle domande risarcitorie. Con riferimento al risarcimento del danno da perdita di chance, il primo giudice rilevava l&#8217;assenza in radice dell&#8217;elemento della colpa dell&#8217;amministrazione, la quale &#8211; nel caso di specie &#8211; sarebbe esclusa dalla circostanza che l&#8217;amministrazione si era attenuta al disposto dell&#8217;allora vigente articolo 40 della legge regionale n. 5 del 2007, che prevedeva il divieto di localizzare impianti fotovoltaici in zona agricola fino a quando il comune non avesse regolato la materia con l&#8217;adozione del P.O.C. [piano operativo comunale: cfr. articoli 21 e 22 della legge regionale cit.], posto che il piano regolatore del Comune di Fiume Veneto, all&#8217;epoca vigente, non permetteva la conclusione positiva dell&#8217;<em>iter</em> autorizzatorio in questione.<br /> Anche la domanda relativa al danno da ritardo veniva rigettata, sul presupposto che esso spetti solo se il richiedente abbia titolo all&#8217;ottenimento del provvedimento richiesto, e cioè quando gli spetti effettivamente il &#8220;bene della vita&#8221; che mirava ad ottenere, e per il fatto che tale autorizzazione non sarebbe stata comunque rilasciabile data la riscontrata difformità  urbanistica.<br /> 8. &#8211; La sentenza è impugnata dalla <em>Giacomo B. s.r.l.</em>, la quale ne chiede le riforma sulla base di plurime doglianze, con le quali ripropone, in chiave critica rispetto alle statuizioni accolte dalla sentenza di prime cure, i motivi dedotti col ricorso introduttivo e con i motivi aggiunti, a sostegno delle domande di risarcimento dei danni.<br /> 9. &#8211; Si è costituita in giudizio la Regione Friuli Venezia Giulia, eccependo, anzitutto, la perenzione dell&#8217;appello poichè l&#8217;istanza di fissazione dell&#8217;udienza, depositata in data 8 ottobre 2018, mancava dell&#8217;attestazione della conformità  della copia all&#8217;originale, mediante l&#8217;asseverazione prevista dall&#8217;art. 22 del Codice dell&#8217;amministrazione digitale (di cui al d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82). Ripropone, inoltre, l&#8217;eccezione di inammissibilità  del ricorso in primo grado, per avere come oggetto atti endoprocedimentali (i pareri negativi della Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Friuli Venezia Giulia e del Comune di Fiume Veneto), non autonomamente impugnabili.<br /> Nel merito, conclude per la reiezione dell&#8217;appello e la conseguente conferma della sentenza.<br /> 10. &#8211; Si sono costituiti in giudizio anche il Ministero dei Beni e delle Attività  Culturali e l&#8217;Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, chiedendo che l&#8217;appello sia respinto.<br /> 11. &#8211; Resiste in giudizio anche il Comune di Fiume Veneto, formulando le medesime eccezioni di rito giÃ  esposte nel riferire le conclusioni della Regione Friuli, e, nel merito, chiedendo che l&#8217;appello sia respinto.<br /> 12. &#8211; All&#8217;udienza del 28 maggio 2020, la causa è stata trattenuta in decisione.<br /> 13. &#8211; Si può prescindere dall&#8217;esame delle questioni in rito, sollevate dalle parti resistenti, considerata l&#8217;infondatezza nel merito dell&#8217;appello.<br /> 14. &#8211; Passando a esporre il contenuto del gravame, con un primo gruppo di censure l&#8217;appellante ritiene che la sentenza sia da riformare per l&#8217;errata valutazione della sussistenza di due elementi della responsabilità  civile delle amministrazioni procedenti, ossia l&#8217;illegittimità  dell&#8217;attività  (o dell&#8217;inerzia) e la colpa dell&#8217;amministrazione.<br /> 14.1. &#8211; In sintesi, con il primo motivo, l&#8217;appellante deduce l&#8217;erroneità  e l&#8217;ingiustizia della sentenza per non aver rilevato l&#8217;illegittimità  dei provvedimenti impugnati per la violazione dell&#8217;art. 40 della legge della Regione Friuli Venezia Giulia, 23 febbraio 2007, n. 5, e dell&#8217;art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (illegittimità , al cui accertamento l&#8217;appellante ribadisce di avere interesse esclusivamente ai fini risarcitori). Secondo l&#8217;appellante, l&#8217;interpretazione della norma regionale nel senso che precluderebbe l&#8217;installazione degli impianti in aree o zone agricole che non siano state individuate nel piano regolatore generale del comune, si porrebbe in contrasto con l&#8217;art. 12, comma 3, del d.lgs. n. 387 del 2003 (che costituisce attuazione della Direttiva 2001/77/CE, come sostituita, dal 1° gennaio 2012, dalla Direttiva 2009/28/CE), il quale prevede che l&#8217;autorizzazione unica <em>«costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico»</em>. Contrasto che dovrebbe essere risolto sulla scorta del pìù generale principio di interpretazione conforme al diritto dell&#8217;Unione europea, interpretando l&#8217;art. 40 della legge regionale citata nel senso di consentire ai Comuni di individuare nel piano operativo comunale (POC) le zone site in aree agricole ove realizzare gli impianti, fermo restando che, in mancanza, il rilascio dell&#8217;autorizzazione unica determina la necessaria variante urbanistica.<br /> Interpretazione che vizierebbe il parere del Comune anche per incompetenza, smentendo l&#8217;affermazione secondo la quale il Comune avrebbe la competenza esclusiva in materia di conformità  urbanistica degli impianti fotovoltaici in zona agricola.<br /> 14.2. &#8211; Ne deriverebbe, inoltre, dato il rilevato contrasto tra norma regionale e principi di rilievo comunitario, l&#8217;obbligo di disapplicare la norma regionale da parte del giudice e dell&#8217;Amministrazione, come sottolineato dall&#8217;appellante nel nono motivo di gravame, con cui critica la sentenza impugnata per non aver ravvisato l&#8217;obbligo, a carico delle amministrazioni procedenti, di disapplicare l&#8217;art. 40 della legge regionale n. 5 del 2007, per il contrasto con le direttive europee (art. 6, par. 1, Direttiva 2001/77/CE; poi artt. 12, par. 1, 22, par. 1, lett. e), Direttiva 2009/28/CE e punto 3b dell&#8217;Allegato VI alla Direttiva 2009/28/CE).<br /> 14.3. &#8211; Con un secondo profilo, del medesimo primo motivo, nonchè con il decimo motivo (pag. 46-47 dell&#8217;atto di appello), l&#8217;appellante critica la sentenza per non aver tenuto conto che l&#8217;interpretazione sopra esposta è confermata dalla modifica legislativa introdotta con il comma 2-ter dell&#8217;art. 36 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (aggiunto dall&#8217;art. 71 della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17), che ha attribuito all&#8217;autorizzazione unica prevista dall&#8217;articolo 12 del decreto legislativo 387/2003 gli effetti di variante agli strumenti urbanistici comunali.<br /> 15. &#8211; Con il secondo motivo, l&#8217;appellante deduce che l&#8217;interpretazione dell&#8217;art. 40 cit. fatta propria dall&#8217;amministrazione, e dal primo giudice, si tradurrebbe anche in un conflitto tra norma regionale e norma statale, da risolvere nel senso della prevalenza della seconda sulla prima, ove si tenga conto che la materia della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell&#8217;energia appartiene alla competenza legislativa concorrente della Regione Friuli, nell&#8217;ambito della quale il legislatore regionale deve rispettare i principi fondamentali stabiliti con legge statale. Nel caso di specie, la Regione era tenuta a osservare l&#8217;art. 12 del D.lgs. 387/2003, il quale prevede che detti impianti possano essere localizzati in tutte le zone agricole.<br /> 16. &#8211; Con il terzo motivo, la società  sottolinea come l&#8217;art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003 sia attuativo di obblighi che derivano direttamente della normativa dell&#8217;Unione europea che impone la riduzione gli ostacoli normativi e di altro tipo all&#8217;aumento della produzione di elettricità  da fonti energetiche rinnovabili, nonchè la razionalizzazione ed accelerazione delle procedure (art. 6, par. 1, Direttiva 2001/77/CE; poi artt. 12, par. 1, 22, par. 1, lett. e), Direttiva 2009/28/CE e punto 3b dell&#8217;Allegato VI alla Direttiva 2009/28/CE). Per cui, l&#8217;interpretazione dell&#8217;art. 40 della legge regionale n. 5/2007 accolta dalla sentenza impugnata, imponendo la preventiva approvazione di una variante allo strumento urbanistico generale del Comune interessato, si risolverebbe in un ulteriore ostacolo non previsto dalla normativa statale, in violazione di quest&#8217;ultima e delle norme dell&#8217;Unione sopra richiamate.<br /> 17. &#8211; Con il quarto motivo, l&#8217;appellante ripropone l&#8217;illegittimità  dei provvedimenti impugnati per la violazione del termine per la conclusione del procedimento di rilascio dell&#8217;autorizzazione unica, fissato in centottanta giorni dall&#8217;art. 12, comma 4, del d.lgs. n. 387 del 2003; nonchè, l&#8217;omessa comunicazione del preavviso di rigetto ai sensi dell&#8217;art. 10-bis della legge n.- 241 del 1990.<br /> 18. &#8211; Con il quinto motivo, l&#8217;appellante denuncia il comportamento illogico e contraddittorio del Comune di Fiume Veneto, il quale aveva predisposto una proposta di variante del PRGC (presentata anche in conferenza di servizi) che prevedeva la generale ammissibilità  di impianti FER in zona agricola: circostanza che avrebbe dovuto indurre il Comune a prestare il proprio assenso all&#8217;iniziativa del ricorrente.<br /> 19. &#8211; Infine, con l&#8217;undicesimo mezzo di gravame, da trattare per connessione con i motivi finora esposti, l&#8217;appellante &#8211; con riferimento alla domanda di risarcimento del danno da ritardo c.d. mero &#8211; sostiene la erroneità  della soluzione accolta dalla sentenza di primo grado (che condiziona il risarcimento alla spettanza del bene della vita), sottolineando come in questa ipotesi il bene della vita è costituito dalla tempestiva conclusione del procedimento.<br /> 20. &#8211; L&#8217;appello della società  Giacomo B. s.r.l. è infondato.<br /> 20.1. &#8211; Preliminarmente, va richiamato il consolidato principio secondo cui, allorquando una sentenza si fonda su una pluralità  di capi autonomi e tutti convergenti verso il medesimo risultato processuale (nella specie, il rigetto delle domande di risarcimento del danno), è sufficiente accertare la resistenza di uno solo di essi ai mezzi di impugnazione per escluderne la riforma (cfr., per tutte, Consiglio di Stato, sez. V, 3 maggio 2012, n. 2541).<br /> Nel giudizio in trattazione, come meglio si vedrà  in prosieguo, assume rilevanza centrale la questione della sussistenza dell&#8217;elemento della colpa dell&#8217;amministrazione, quale elemento essenziale sia della fattispecie da responsabilità  per il danno da ritardo (o da mero ritardo), sia della responsabilità  per il danno da perdita di chance; questione risolta negativamente dalla sentenza di prime cure, che sul punto va confermata.<br /> 20.2. &#8211; Procedendo in ordine logico, va rammentato che le domande risarcitorie proposte dalla società  appellante hanno per oggetto, alternativamente, il danno da ritardo e il danno da perdita di chance.<br /> In entrambe le fattispecie di responsabilità  civile costituisce elemento essenziale l&#8217;accertamento del coefficiente di imputabilità  della condotta illegittima (ossia dell&#8217;attività  provvedimentale illegittima o dell&#8217;illegittimo comportamento dell&#8217;amministrazione) che deve corrispondere al criterio della colpa (o, secondo una parte della giurisprudenza, all&#8217;assenza di un errore scusabile).<br /> 20.3. &#8211; In particolare, distinguendo tra le due fattispecie, con riferimento alla fattispecie del danno da ritardo, è noto che una parte della giurisprudenza ha sostenuto che il pregiudizio subÃ¬to vada risarcito anche quando sia legittimo il diniego del provvedimento favorevole richiesto (c.d. danno da mero ritardo), rilevando esclusivamente la violazione della norma sul termine previsto per la conclusione del procedimento, posto che l&#8217;oggetto della tutela non è (in questa ipotesi) il bene della vita o l&#8217;utilità  che l&#8217;interessato aspirava a conseguire mediante il rilascio del provvedimento favorevole, ma è l&#8217;interesse ad avere una risposta tempestiva alla domanda di provvedimento presentata all&#8217;amministrazione (prospettiva che ha trovato accoglimento nella sentenza dell&#8217;Adunanza Plenaria, 4 maggio 2018, n. 5, in spec. ai punti 42 ss.).<br /> 20.4. &#8211; Peraltro, anche interpretando in questa prospettiva l&#8217;art. 2-<em>bis</em>, comma 1, della legge n. 241 del 1990, la stessa norma prevede che il risarcimento del danno ingiusto sia ricollegato o subordinato all&#8217;accertamento della natura colposa o dolosa della inosservanza del termine di conclusione del procedimento, secondo il criterio di imputabilità  della condotta lesiva operante nell&#8217;ambito della responsabilità  civile extracontrattuale (al cui ambito è prevalentemente ricondotta anche la responsabilità  per danno da ritardo o da mero ritardo, proprio per gli indici testuali in tal senso ricavabili dall&#8217;art. 2-<em>bis</em>, comma 1, citato, ossia il riferimento al &#8220;danno ingiusto&#8221; e al coefficiente soggettivo della colpa o del dolo: anche su questi profili si rinvia alla richiamata pronuncia dell&#8217;Adunanza Plenaria, n. 5 del 2018).<br /> 20.5. &#8211; E&#8217; del tutto incontroverso, invece, che la responsabilità  della pubblica amministrazione per il danno da perdita di <em>chance</em> comporti l&#8217;accertamento di tutti gli elementi costitutivi tipici della fattispecie di responsabilità  extracontrattuale, e quindi (oltre che della illegittima attività  provvedimentale, o dell&#8217;illegittima inerzia, e del nesso di causalità  tra condotta lesiva e danno, anche) dell&#8217;imputabilità  a titolo di dolo o colpa dell&#8217;attività  illegittima o del comportamento illegittimo.<br /> 21. &#8211; Va appurata, pertanto, nel caso di specie, la eventuale sussistenza della colpa degli apparati amministrativi che hanno gestito le attività  procedimentali per cui è controversia.<br /> 21.1. &#8211; In linea generale, per stabilire quale sia il parametro della colpa, deve aversi riguardo al contenuto specifico dell&#8217;attività  amministrativa dalla quale deriva il danno risarcibile. Si tratta infatti di attività  che, per quanto interessa ai nostri fini (escludendo, cioè, il campo della responsabilità  per l&#8217;attività  materiale dell&#8217;amministrazione) si caratterizza per l&#8217;applicazione di norme giuridiche a fatti storici.<br /> 21.2. &#8211; Come noto, l&#8217;art. 2043 del Codice civile non definisce il contenuto della colpa quale coefficiente soggettivo dell&#8217;illecito civile, per cui tradizionalmente si ritiene che l&#8217;interprete debba ricavare la nozione di colpa civile dall&#8217;unica norma che nel nostro ordinamento definisce la colpa (ossia, l&#8217;art. 43 del Codice penale). Tuttavia, per quanto osservato, nell&#8217;attività  giuridica dell&#8217;amministrazione che &#8211; in ipotesi &#8211; dia luogo al danno risarcibile, sono inutilizzabili sia la nozione di colpa generica (incentrata sulla violazione di regole cautelari) sia la nozione di colpa specifica (la quale, pur se basata sulla violazione di norme giuridiche, tuttavia si caratterizza per la circostanza che si fonda anch&#8217;essa sulla natura cautelare delle norme giuridiche violate).<br /> Inutilizzabilità  che nasce dall&#8217;osservazione che nella responsabilità  civile derivante dall&#8217;attività  giuridica dell&#8217;amministrazione non è rilevante la colpa del fatto dannoso, ma semmai quella che si potrebbe chiamare la «colpa verso la norma», in cui il contenuto è rappresentato dalla rimproverabilità  dell&#8217;erronea applicazione della norma giuridica nella concreta vicenda amministrativa [erroneità , la quale sotto il profilo oggettivo integra la illegittimità  del provvedimento (o del comportamento, in caso di inerzia), e la conseguente ingiustizia della lesione subita dall&#8217;amministrato].<br /> 21.3. &#8211; In effetti, attraverso il riconoscimento &#8211; quale causa di esclusione della colpa &#8211; della scusabilità  dell&#8217;errore nell&#8217;interpretazione della norma giuridica applicabile, la giurisprudenza finisce con l&#8217;utilizzare dei parametri che attengono non tanto al tradizionale concetto di colpa del fatto ma a quello di «colpa verso la norma». E specifica tale criterio della scusabilità  indicandone le condizioni d&#8217;uso: la novità  della disposizione normativa applicabile, la sua oscurità , il fatto che sulla sua interpretazione si siano formati orientamenti giurisprudenziali divergenti o oscillanti, l&#8217;eventualità  che &#8211; concluso il procedimento amministrativo &#8211; sia sopravvenuta la dichiarazione di illegittimità  costituzionale di una delle disposizioni legislative applicate, con la conseguente illegittimità  (sopravvenuta) del provvedimento (si veda, <em>ex multis</em>, Consiglio di Stato, Sez. V, 28 aprile 2014, n. 2195).<br /> 21.4. &#8211; Tra le cause di esclusione della colpa dell&#8217;apparato amministrativo non può non considerarsi anche il caso in cui l&#8217;amministrazione procedente sia tenuta ad applicare una norma di fonte legislativa, pur sospettata di incostituzionalità , non essendo generalmente riconosciuto il potere dell&#8217;amministrazione di disapplicare la legge incostituzionale (anche se in dottrina, dalla premessa della originaria nullità  o inesistenza della legge ritenuta contraria a Costituzione, si è tratta la conseguenza che l&#8217;applicazione della legge incostituzionale non possa essere considerata doverosa nè per il privato, nè per il pubblico funzionario); e ciò in ragione, essenzialmente, della struttura accentrata del giudizio di costituzionalità  delle leggi.<br /> 21.5. &#8211; Il che implica, sul piano della responsabilità  civile dell&#8217;apparato amministrativo, la irresponsabilità  di chi, nel periodo di vigenza della legge e fino alla pronuncia di incostituzionalità , applichi la legge sospettata di incostituzionalità , posto che il danno ingiusto derivante dal fatto di colui che adempie ad una legge vigente nell&#8217;ordinamento (quantomeno fino alla sua eliminazione per effetto della sentenza della Corte Costituzionale) non può essere considerato cagionato a titolo di dolo o colpa.<br /> 22. &#8211; Passando all&#8217;applicazione degli enunciati principi, nella fattispecie oggetto di controversia le amministrazioni procedenti (il Comune di Fiume Veneto, che ha rilasciato il parere negativo di compatibilità  urbanistica ai fini della installazione dell&#8217;impianto fotovoltaico proposto dall&#8217;appellante; la Regione Friuli, che ha ritenuto di non poter superare il dissenso manifestatosi in conferenza di servizi) erano tenute all&#8217;applicazione di quanto previsto dall&#8217;art. 40 (<em>&#8220;Interventi relativi a impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili&#8221;</em>) della legge della Regione Friuli Venezia Giulia, 23 febbraio 2007, n. 5, il quale &#8211; nel testo vigente <em>ratione temporis</em>, ossia all&#8217;epoca del rilascio del parere e della conclusione della conferenza di servizi [2 settembre 2010] &#8211; stabiliva che <em>«</em>[g]<em>li interventi relativi ad impianti di produzione di energia elettrica, di cui all&#8217;articolo 2, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell&#8217;energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell&#8217;elettricità ), e successive modifiche, da realizzare in area agricola sono individuati dal POC</em> [piano operativo comunale]Â <em>nel rispetto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità , così¬ come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui agli articoli 7 e 8 della legge 5 marzo 2001, n. 57 (Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati), e successive modifiche, nonchè del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo a norma dell&#8217;articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), e successive modifiche»</em>; e al comma 1-bis specificava: <em>«</em>[p]<em>er quanto riguarda la realizzazione degli impianti fotovoltaici a terra l&#8217;individuazione di cui al comma 1 può interessare esclusivamente aree agricole che abbiano almeno una delle seguenti caratteristiche:</em><br /> <em>a) non essere comprese in piani o programmi regionali di valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali o dei prodotti di cui alla legge regionale 17 febbraio 2010, n. 4 (Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli regionali);</em><br /> <em>b) non rientrare nell&#8217;ambito di filiere di prodotti di pregio come individuate dalla struttura regionale competente;</em><br /> <em>c) risultare incolte per almeno l&#8217;80 per cento della superficie;</em><br /> <em>d) possedere opere di urbanizzazione o edifici»</em>.<br /> Considerato che l&#8217;area indicata dalla <em>Giacomo B. s.r.l.</em> per la realizzazione dell&#8217;intervento non era individuata, dal piano regolatore del Comune di Fiume Veneto, tra quelle destinate a ospitare impianti fotovoltaici (il che non è controverso tra le parti), l&#8217;applicazione della norma regionale ha comportato la difformità  urbanistica dell&#8217;intervento, nei termini espressi dal parere dell&#8217;ufficio tecnico comunale.<br /> 23. &#8211; L&#8217;appellante, come si è veduto ampiamente in sede di esposizione dei motivi di appello, rileva il conflitto tra l&#8217;art. 40 della legge regionale e l&#8217;art. 12, comma 3, del d.lgs. n. 387 del 2003 che attribuisce valore di variante urbanistica all&#8217;autorizzazione unica per la costruzione e l&#8217;esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, ma lo ritiene risolvibile dando prevalenza alla norma di legge statale (e quindi disapplicando la legge regionale).<br /> 23.1. &#8211; La tesi non può essere condivisa.<br /> 23.2. &#8211; In termini generali, è noto che il contrasto tra la legge regionale emanata nelle materie di legislazione concorrente e i principi fondamentali della materia dettati dalla legge dello Stato, ai sensi dell&#8217;art. 117, terzo comma, della Costituzione, si traduce in un vizio di legittimità  costituzionale della legge regionale (per la violazione dell&#8217;art. 117 cit.) che può essere rilevato solo attraverso la proposizione del giudizio di costituzionalità , in via principale o incidentale.<br /> Come si è giÃ  osservato, ciò implica che, fino a quando la legge regionale non è dichiarata incostituzionale, essa è vigente e deve essere applicata (non sussistendo, come giÃ  si è veduto, la possibilità  di disapplicarla nè di ritenere la legge regionale implicitamente abrogata per il contrasto con la legge statale).<br /> Soluzione che trova conferma nella consolidata giurisprudenza della Corte Costituzionale in materia di leggi regionali in contrasto con i principi fondamentali della materia (di competenza legislativa concorrente)Â <em>«produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell&#8217;energia»</em>, nell&#8217;ambito dei quali rientrano anche i principi fondamentali dettati dal d.lgs. n. 387 del 2003, attuativo della normativa europea in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili (costituita dalla direttiva n. 2001/77/CE, in vigore alla data di emanazione della disposizione regionale, successivamente abrogata e sostituita dalla direttiva 2009/28/CE). In particolare, la Corte (si veda la sentenza n. 224 del 2012, e, da ultimo, la sentenza n. 106 del 2020; e in queste, ulteriori richiami a sentenze conformi) ha incluso specificamente, tra i princÃ¬pi fondamentali della materia dell&#8217;energia, l&#8217;art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, la cui disciplina di «<em>armonizzazione</em> [&#038;]Â <em>tra competenze statali, regionali e provinciali costituisce una modalità  di equilibrio rispettosa delle competenze di tutti gli enti coinvolti nella programmazione e nella realizzazione delle fonti energetiche rinnovabili»</em> (sentenza n. 224 del 2012, cit.); e si impone, quindi, anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome (sentenza n. 168 del 2010).<br /> 23.3. &#8211; Come risulta dalla costante giurisprudenza costituzionale, l&#8217;eventuale contrasto tra i principi fondamentali della materia espressi nell&#8217;art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003 e le leggi regionali, può essere risolto unicamente sollecitando la dichiarazione di incostituzionalità  della legge regionale, previa proposizione della questione di legittimità  costituzionale davanti alla Corte.<br /> 24. &#8211; Del pari insoddisfacente è l&#8217;ulteriore soluzione suggerita dall&#8217;appellante, la quale, sul presupposto che l&#8217;art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003 è attuativo delle direttive europee in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili, e che l&#8217;art. 40 della legge regionale (rendendo necessaria l&#8217;indicazione nel piano regolatore del Comune delle aree in zona agricola su cui realizzare l&#8217;impianto) impedirebbe l&#8217;attuazione del principio della massima diffusione delle fonti di energia rinnovabili (derivante dalle direttive europee sopra richiamate), conclude nel senso della disapplicazione della norma di legge regionale per contrasto con la normativa europea.<br /> E&#8217; noto, infatti, che la disapplicazione della norma dell&#8217;ordinamento nazionale per contrasto con la norma eurounitaria contenuta in una direttiva, presuppone che la direttiva europea abbia un contenuto dettagliato e completo, tale da potersi rilevare il puntuale contrasto con la norma interna; il che, per definizione, non può essere affermato nei confronti di una norma di principio, che lascia agli Stati membri la scelta delle modalità  di attuazione dei fini e degli obiettivi fissati dalla direttiva.<br /> 25. &#8211; Quanto ai rilievi dell&#8217;appellante sull&#8217;applicabilità  (retroattiva, si dovrebbe ritenere) della modifica legislativa introdotta con il comma 2-<em>ter</em> dell&#8217;art. 36 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (aggiunto dall&#8217;art. 71 della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17), che ha attribuito all&#8217;autorizzazione unica prevista dall&#8217;articolo 12 del decreto legislativo 387/2003 gli effetti di variante agli strumenti urbanistici comunali, è sufficiente osservare che, secondo un principio costantemente applicato, la illegittimità  dei provvedimenti impugnati si stabilisce in base alle norme vigenti al tempo della loro adozione, che, al pìù, può risalire alla data della conferenza di servizi, tenutasi il 2 settembre 2010; mentre la norma regionale invocata è divenuta applicabile solo dal 17 ottobre 2010.<br /> 26. &#8211; Manifestamente infondata è la dedotta violazione dell&#8217;art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, per l&#8217;omessa comunicazione dei motivi ostativi (secondo profilo del quarto motivo), risultando &#8211; dalla documentazione versata in atti &#8211; che l&#8217;amministrazione regionale ha provveduto in tal senso con nota del 29 novembre 2010.<br /> 27. &#8211; Infine, del tutto prive di pregio sono anche le considerazioni dell&#8217;appellante (quinto motivo) sulla rilevanza del fatto che il Comune aveva predisposto una proposta di variante del piano regolatore generale, la quale prevedeva la generale ammissibilità  di impianti in zona agricola, posto che detta proposta non si è tradotta nella modifica dello strumento urbanistico.<br /> 28. &#8211; In base alle considerazioni sin qui svolte, le domande risarcitorie dell&#8217;appellante vanno dunque rigettate.<br /> 29. &#8211; Ne deriva come conseguenza il rigetto dell&#8217;appello e la conferma della sentenza.<br /> Come anticipato, rimangono assorbiti o debbono ritenersi irrilevanti, alla luce delle ragioni di reiezione dell&#8217;appello, gli ulteriori mezzi di gravame proposti dalla società  appellante (in particolare: il sesto motivo, con cui l&#8217;appellante contesta il parere della Sopraintendenza ai beni paesaggistici, ritenuto illogico, contraddittorio e privo di motivazione, in quanto, da un lato, riconosceva come necessaria una integrazione alla relazione paesaggistica giÃ  presentata e, dall&#8217;altro lato, tuttavia, riteneva di dover dare parere negativo; il settimo, con il quale la società  ripropone il motivo della illegittimità  della richiesta di integrazione della documentazione, con riferimento all&#8217;iscrizione della ricorrente nella sezione speciale per le imprese agricole, del registro delle imprese; e l&#8217;ottavo, con cui ripropone anche la censura di illegittimità  dell&#8217;art. 27 delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore del Comune di Fiume Veneto, nella parte in cui, in zona agricola, consente interventi di nuova edificazione solo ad imprenditori agricoli professionali).<br /> 30. &#8211; La disciplina delle spese giudiziali segue la regola della soccombenza nei confronti della Regione Friuli e del Comune di Fiume Veneto. Sussistono, invece, giusti motivi, anche in ragione della marginale posizione assunta nel contenzioso, per disporre la compensazione tra l&#8217;appellante, il Ministero dei Beni e delle Attività  culturali e l&#8217;Agenzia delle Dogane.<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.<br /> Condanna la società  appellante al pagamento delle spese giudiziali in favore della Regione Friuli Venezia Giulia e del Comune di Fiume Veneto, che liquida in euro 3.500,00 (tremilacinquecento/00) per ciascuna parte, oltre accessori di legge se dovuti.<br /> Compensa le spese nei confronti del Ministero dei Beni e delle Attività  culturali e dell&#8217;Agenzia delle Dogane.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2020, tenuta ai sensi e con le modalità  di cui all&#8217;art. 84, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Carlo Saltelli, Presidente<br /> Valerio Perotti, Consigliere<br /> Stefano Fantini, Consigliere<br /> Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere<br /> Giorgio Manca, Consigliere, Estensore</div>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/11/2011 n.5038</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-16-11-2011-n-5038/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/11/2011 n.5038</a></p>
<p>Non va sospesa la sentenza che in una lite tra una Onlus, il Comune di Brescia ed Assoservizi accoglie il ricorso della prima in tema di aggiudicazione definitiva del servizio di accertamento e liquidazione ici-aggiornamento banche dati, per carenza di garanzie finanziarie. Il pregiudizio derivante dall’impugnata sentenza, lamentato dall’appellante Assoservizi</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa la sentenza che in una lite tra una Onlus, il Comune di Brescia ed Assoservizi accoglie il ricorso della prima in tema di aggiudicazione definitiva del servizio di accertamento e liquidazione ici-aggiornamento banche dati, per carenza di garanzie finanziarie. Il pregiudizio derivante dall’impugnata sentenza, lamentato dall’appellante Assoservizi soccombente in primo grado, non appare attuale, tenuto conto che la nuova aggiudicazione in favore dell’Assoservizi è stata sospesa dal Tar in altro giudizio, per il quale è prossimo lo svolgimento dell’udienza di merito; pertanto, che l’appellante non potrebbe trarre alcuna utilità dalla sospensione dell’efficacia della sentenza qui impugnata. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 05038/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 01223/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1223 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Assoservizi &#8211; Societa&#8217; a supporto della Pubblica Amministrazione S.r.l.</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Ferdinando D&#8217;Amario, con domicilio eletto presso Ferdinando D&#8217;Amario in Roma, via Trionfale, 5637;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Fraternità Sistemi Impresa Sociale Coop Onlus </b> in proprio e quale Mandataria Rti, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Domenico Bezzi, con domicilio eletto presso Paolo Rolfo in Roma, via Appia Nuova 96;<br /> <br />
<b>Rti-Equitalia Esatri Spa</b>, <b>Rti-Engeenering Spa</b>; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Comune di Brescia</b>; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA &#8211; SEZ. STACCATA DI BRESCIA: SEZIONE II n. 04858/2010, resa tra le parti, concernente AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE ICI-AGGIORNAMENTO BANCHE DATI	</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 98 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Fraternità Sistemi Impresa Sociale Coop Onlus in proprio e quale Mandataria Rti;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale, presentata in via incidentale dalla parte appellante;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 novembre 2011 il Cons. Roberto Chieppa e uditi per le parti gli avvocati D&#8217;Amario e Rolfo, per delega dell&#8217;Avv. Bezzi;	</p>
<p>Ritenuto che il pregiudizio derivante dall’impugnata sentenza, lamentato dall’appellante, non appare attuale, tenuto conto che la nuova aggiudicazione in favore dell’Assoservizi è stata sospesa dal Tar in altro giudizio, per il quale è prossimo lo svolgimento dell’udienza di merito;<br />	<br />
Ritenuto, pertanto, che l’appellante non potrebbe trarre alcuna utilità dalla sospensione dell’efficacia della sentenza qui impugnata.	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), respinge l&#8217;istanza cautelare (Ricorso numero: 1223/2011).	</p>
<p>Condanna l’appellante alla rifusione, in favore della parte appellata costituita, delle spese della presente fase del giudizio, liquidate nella complessiva somma di Euro 2.000,00, oltre Iva e C.P.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 novembre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Stefano Baccarini, Presidente<br />	<br />
Aldo Scola, Consigliere<br />	<br />
Roberto Chieppa, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Eugenio Mele, Consigliere<br />	<br />
Antonio Amicuzzi, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 16/11/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
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			</item>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 25/8/2009 n.5038</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-25-8-2009-n-5038/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-25-8-2009-n-5038/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-25-8-2009-n-5038/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 25/8/2009 n.5038</a></p>
<p>Pres. R. Carboni – Est. C. Lamberti Becton Cickinson Italia s.p.A. (Avv.ti A. Masetti, G. Salvadori Del Preto e G. Della Valle) c/ Azienda Ospedaliera Universitaria “San Martino” (Avv. P. Alberti) e Interconsult s.r.l. (Avv.ti C. M. Muscolo, F. Tassone e C. De Portu) sulla necessità di fissare un nuovo</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-25-8-2009-n-5038/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 25/8/2009 n.5038</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. R. Carboni – Est. C. Lamberti<br /> Becton Cickinson Italia s.p.A. (Avv.ti A. Masetti, G. Salvadori Del Preto e G. Della Valle) c/ Azienda Ospedaliera Universitaria “San Martino” (Avv. P. Alberti) e Interconsult s.r.l. (Avv.ti C. M. Muscolo, F. Tassone e C. De Portu)</span></p>
<hr />
<p>sulla necessità di fissare un nuovo termine minimo di cinquantadue giorni per la presentazione delle offerte nel caso di modifica parziale sostanziale del bando di gara</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della P.A. – Gara &#8211; Rettifica bando – Subappalto parziale e ATI orizzontale – Consentito – Modifica sostanziale – Avviso e nuovo termine per offerte – Necessità – Sussiste.	</p>
<p>2. Contratti della P.A. – Modifiche sostanziali bando &#8211; Riapertura termine offerte – Assenza – Prova dell’urgenza o di condizioni per deroga – Assenza – Illegittimità della gara – Sussiste.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Le clausole con le quali, con successiva delibera, la stazione appaltante ha consentito il subappalto in misura non superiore al 30% e la partecipazione in ATI orizzontali, non rappresentano delle mere informazioni complementari, bensì modifiche sostanziali della lex specialis, in quanto capaci di incidere sul contenuto delle offerte e, quindi, sulla par condicio delle imprese partecipanti. Ne consegue la necessità dell’avviso di parziale rettifica del bando di gara e la riapertura dei termini in esercizio della potestà di parziale annullamento degli atti di gara, nonché la validità e l’efficacia degli atti nei cui confronti non sussistano ragioni di illegittimità.	</p>
<p>2. E’ illegittima la gara espletata dalla stazione appaltante che a seguito di modifiche sostanziali del bando non abbia previsto la riapertura del termine per la ricezione delle offerte, che a norma dell’art. 70 d.lgs. n. 163/06 non può essere inferiore a cinquantadue giorni decorrenti dalla data di trasmissione del bando di gara, oppure non abbia dato prova della particolare urgenza o di particolari condizioni che avrebbero potuto, in astratto, consentire una deroga.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />	<br />
(Sezione Quinta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DECISIONE</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 5351 del 2008, proposto dalla</p>
<p>società <b>Becton Dickinson Italia s.p.a.</b>, con sede in Buccinasco, in persona del consigliere delegato, ragionier Giuseppe Bonfanti, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Andrea Masetti, Guido Salvadori Del Prato e Giorgio Della Valle, con domicilio eletto presso lo studio del secondo, in Roma, piazza Mazzini, n. 8;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>l’<b>Azienda Ospedaliera Universitaria &#8220;San Martino&#8221;</b>, costituitasi in giudizio in persona del direttore generale facente funzioni, dottoressa Roberta Serena, rappresentata e difesa dall&#8217;Avv. Piergiorgio Alberti, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Carducci, n. 4;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>della società <b>Interconsult S.r.l.</b>, con sede in Caravaggio, costituitasi in giudizio in persona del signor Giorgio Franzosi, rappresentata e difesa dagli avv. ti Carlo Maria Muscolo, Francesco Tassone e Claudio De Portu, con domicilio eletto presso lo studio del terzo, in Roma,via Mercalli, n. 13;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>della sentenza del tribunale amministrativo regionale della Liguria, I Sezione, n. 1220, in data 4 giugno 2008, concernente: gara per fornitura di provette sottovuoto, controllo qualità e arredi.</p>
<p>Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;<br />	<br />
visti gli atti di costituzione in giudizio della Azienda Ospedaliera Universitaria &#8220;San Martino&#8221; e della società Interconsult s.r.l.;<br />	<br />
viste le memorie difensive;<br />	<br />
visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 12 giugno 2009 il consigliere Cesare Lamberti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale d’udienza;<br />	<br />
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. Con bando del 1° agosto 2007, l&#8217;Azienda Ospedaliera San Martino indisse una procedura aperta in un unico lotto per la fornitura di provette sottovuoto per sangue e urina, di un sistema di controllo della qualità del laboratorio di analisi e di arredi destinati al nuovo centro prelievi. L&#8217;importo presunto della fornitura era determinato in € 5.720.000,00, di cui € 3.600.000,00 per le provette sangue, € 1.020.000,00 per le provette urine, € 1.020.000,00 per il sistema di controllo di qualità ed € 80.000,00 per gli arredi. Il termine di presentazione delle offerte veniva fissato al 21 settembre 2007 e quello della loro apertura al successivo 25 settembre.<br />	<br />
1.1. Il bando e gli altri atti della procedura furono impugnati al Tar della Liguria dalla società Becton Dickinson, sull’assunto che la previsione di un unico lotto comprendente beni eterogenei (i fabbricanti di provette non forniscono nè controlli di qualità, nè arredi), accompagnata dal divieto di subappalto e di costituzione di associazioni temporanee di imprese (ATI) “orizzontali”, le impediva di fatto la possibilità di presentare un’offerta valida.<br />	<br />
2. Con decreto presidenziale del 21 settembre 2007 fu accolta l’istanza di misure cautelari e sospesa l&#8217;efficacia degli atti di gara.<br />	<br />
2.1. Alla camera di consiglio del 27 settembre 2007 l&#8217;Ente Ospedaliero produsse la delibera n. 2327 del 25 settembre 2007 con la quale, sulla scorta di ulteriori indagini effettuate, era stata modificata la lex specialis della gara, nel senso di consentire il subappalto in misura non superiore al 30% nonché la partecipazione anche di ATI orizzontali. Fu, altresì riformulata la griglia di valutazione delle offerte, modificandone i punteggi. Contestualmente furono riaperti i termini di presentazione delle offerte.<br />	<br />
2.2.Con la sentenza in forma semplificata emessa nella stessa camera di consiglio, il Collegio dichiarò improcedibile il ricorso, per sopravvenuta carenza di interesse, dopo le modifiche apportate dall’Azienda Ospedaliera.<br />	<br />
3. Le anzidette modificazioni della lex specialis di gara furono pubblicate il 6 ottobre 2007 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica e della Comunità, con fissazione del nuovo termine di presentazione delle offerte al 30 ottobre 2007. La seduta pubblica per l&#8217;apertura delle offerte avvenne il successivo 5 novembre 2007, giusta la comunicazione nel sito internet dell’Azienda ospedaliera.<br />	<br />
4. La società Becton Dickinson, poi esclusa dalla gara per insufficienza dell’offerta, ha censurato il nuovo procedimento con tre motivi di illegittimità: il primo, per l’inosservanza del termine minimo di 52 giorni che l’art. 70 del D.Lgs. 163/2006 prescrive debba intercorrere tra la data di pubblicazione del bando e la data di presentazione delle offerte; il secondo per l’ingiustificato accorpamento in un unico lotto di forniture e servizi eterogenei; il terzo per una illogica ripartizione del punteggio tecnico, avendo la stazione appaltante attribuito il medesimo &#8220;peso&#8221; (27% del punteggio tecnico) a forniture (provette e controlli di qualità) che dal punto di vista economico sono tra loro in rapporto quantitativo di 1 a 5 (rispettivamente sistema di qualità € 1.020.000,00 e provette € 4.620.000,00), spostando così ingiustificatamente il criterio di scelta in favore della parte minore della fornitura a tutto vantaggio dell’unico fornitore del sistema richiesto e del concorrente che si è accaparrato la sua collaborazione (Interconsult risultato poi aggiudicatario della gara).<br />	<br />
5. Dopo il rigetto della domanda cautelare alla camera di consiglio del 15 novembre 2007, la stazione appaltante ha proceduto all&#8217;apertura dei plichi degli unici due concorrenti (Becton Dickinson ed lnterconsult in associazione con Biorad) che erano ammessi alla successiva fase di valutazione. Il 29 febbraio 20081 fu data lettura dei punteggi tecnici attribuiti ai concorrenti e dato luogo all’apertura delle buste economiche. In tale occasione fu comunicata alla ricorrente l’esclusione dalla procedura per insufficienza dell&#8217;offerta tecnica sotto il profilo del controllo di qualità e l’accettazione dell’offerta di lnterconsult che proponeva tale servizio avvalendosi della società Biorad. Dopo l’apertura dell&#8217;offerta economica la contro interessata risultò aggiudicataria provvisoria della fornitura.<br />	<br />
5.1. Nel confronti dell’esclusione, furono prodotti motivi aggiunti di ricorso, nei cui riguardi fu eccepita l’inammissibilità per difetto di notifica all’aggiudicataria provvisoria. Il contraddittorio fu quindi esteso anche ad lnterconsult.<br />	<br />
5.2. Con ulteriori motivi aggiunti, la società Becton Dickinson ha dedotto: 1) l&#8217;illegittimità derivata dei nuovi provvedimenti; 2) la violazione dell’art. 7 del disciplinare per non avere la commissione di gara attribuito alcun punteggio all&#8217;offerta tecnica presentata da Interconsult, rendendo così incerta l&#8217;ammissibilità dell’unica offerta rimasta in gara; 3) la violazione degli artt. 86 e 87 del decretp legislativo n. 163 del 2006, contenente il codice dei contratti pubblici, per mancata attribuzione del punteggio tecnico che rendeva incerta l&#8217; ammissibilità dell’offerta dell’aggiudicataria anche sotto il profilo della sua eventuale anomalia.<br />	<br />
5.3. Con successivi motivi aggiunti è stata impugnata l’aggiudicazione definitiva ad Interconsult, di cui alla deliberazione n. 930 del 31 marzo 2008.<br />	<br />
6. Con la decisione n. 1220 del 4 giugno 2008, il ricorso proposto da Becton Dickinson è stato rigettato ed il ricorso incidentale proposto dalla contro interessata dichiarato improcedibile. <br />	<br />
6.1. Il tribunale amministrativo regionale non ha riscontrato nell’azione svolta dalla stazione appaltante i presupposti cui ancorare la rettifica sostanziale del bando cui è collegata l’applicazione del termine minimo previsto dall’art. 70, comma 2, del D.Lgs. n. 163 del 2006, ritenendo che la modifica alla lex specialis, nel senso di consentire il subappalto in misura non superiore al 30%; e la partecipazione anche di ATI orizzontali, fosse insita negli artt. 118 e 37 del D.Lgs. n. 163 del 2006, anche in mancanza di apposita previsione nel bando di gara. Ad avviso del tribunale amministrativo adito, non era configurabile una vera e propria rettifica, bensì una ipotesi di informazione complementare insuscettibile di influire sui termini di presentazione delle offerte. La stessa ricorrente, del resto non avrebbe dimostrato che il più breve termine di ventisei giorni anziché di cinquantadue le aveva precluso di ricorrere al subappalto o di partecipare in ATI orizzontale.<br />	<br />
6.2. Delle altre censure appuntate dalla società ricorrente, è stata rigettata quella inerente l’illegittimità della richiesta della fornitura delle provette e del sistema di controllo complementare, essendo la connessione funzionale fra le prestazioni intrinseca al sistema di controllo complementare ed è stata ritenuta inammissibile quella riguardante le modalità di riparto dei pesi tra gli elementi di valutazione delle offerte tecniche.<br />	<br />
7. La sentenza è appellata dalla società da Becton Dickinson per tra distinti motivi di violazione dell’art. 70 del D.Lgs. n. 163 del 2006 in relazione alla novità sostanziale delle modificazioni alla lex specialis (assenza della preclusione a presentare l’offerta per le ATI orizzontali e del divieto del subappalto delle forniture delle provette e del sistema di qualità), di violazione dell’art. 2, co. 1 e 68, co. 2 dello stesso decreto legislativo in relazione all’estraneità sostanziale fra la fornitura delle provette e dei controlli di qualità e di ingiustizia manifesta, in relazione alla griglia dei punteggi che attribuisce il medesimo peso a forniture ontologicamente diverse.<br />	<br />
7.1. Si sono costituiti in giudizio l’Azienda Ospedaliera Universitaria &#8220;San Martino&#8221; e la società aggiudicataria Interconsult S.r.l.. L’Azienda Ospedaliera ha eccepito l’inammissibilità dell’appello per difetto di valida procura e ne ha chiesto il rigetto. Anche la contro interessata Interconsult ha chiesto il rigetto dell’appello.<br />	<br />
8. L’appello viene in decisione alla pubblica udienza del 4 maggio 2007.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. E’ impugnata la sentenza n. 1220 del 4 giugno 2008, con la quale il tribunale amministrativo regionale della Liguria ha respinto ricorso proposto dalla società Becton Dickinson nei confronti dell’aggiudicazione in favore della società Interconsult S.r.l. della procedura aperta in un unico lotto per la fornitura di provette sottovuoto per sangue e urina e di un sistema di controllo della qualità del laboratorio di analisi nonché di arredi da destinare al nuovo centro prelievi dell’Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino di Genova.<br />	<br />
1.1. Alla gara ha partecipato la società Becton Dickinson Italia, dopo che la stazione appaltante aveva proceduto alla modificazione del bando di gara, giusta la deliberazione del Direttore generale n. 2327 del 25 settembre 2007 ed il connesso avviso di rettifica.<br />	<br />
1.2. Nella parte in cui permetteva la partecipazione ai soli raggruppamenti verticali di imprese ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n. 163 del 2006 (art. 3 del disciplinare) e consentiva il subappalto esclusivamente per la parte della fornitura relativa agli arredi, il disciplinare di gara era stato fatto segno di precedente, apposita impugnazione ad opera della società appellante. Il relativo ricorso n. 781/2007, era stato dichiarato improcedibile dal tribunale amministrativo regionale della Liguria con sentenza n. 1573 del 29 settembre 2007.<br />	<br />
1.3. Espletata la gara, la società Becton Dickinson, ammessa a partecipare unitamente alla società Interconsult S.r.l., è stata esclusa nella seduta del 23 gennaio 2007, avendo la Commissione ritenuto non idonea l’offerta, perché priva del sistema di controllo della qualità espressamente richiesto dal disciplinare di gara. L’appalto è stato aggiudicato alla ditta Interconsult S.r.l. la cui offerta è stata ritenuta l’unica conforme, senza attribuirle alcun punteggio, trattandosi di unica concorrente rimasta in gara.</p>
<p>2. Precede l’esame del merito, la disamina dell’inammissibilità dell’atto di appello datato 16 giugno e notificato il 24 giugno 2008, per difetto di capacità processuale del rag. Giuseppe Bonfanti, nella qualità di amministratore della società Becton Dickinson, a sottoscrivere la procura in calce al ricorso.<br />	<br />
2.1. Secondo la visura camerale della composizione societaria depositata in atti, il potere di “inoltrare ricorsi amministrativi ed appellare le decisioni” e di “agire e resistere in giudizio dinanzi a qualsivoglia autorità” è attribuito alla sola sig.ra Martha Christopoulou, nella qualità di presidente del Consiglio di amministrazione e di amministratore delegato della società stessa, e non al rag. Giuseppe Bonfanti.<br />	<br />
2.2. L’eccezione è infondata.<br />	<br />
2.3. In data 29 maggio 2009 la società appellante ha depositato copia autentica del verbale del Consiglio di amministrazione in data 14 ottobre 2008, con il quale si dà atto che, dal 7 novembre 2000 è stato sempre inteso conferire al rag. Bonfanti i poteri per la gestione di tutti i possibili rapporti in fase contenziosa connessi alla partecipazione a gare d’appalto tra i quali anche quello di promuovere giudizi nei confronti della p.a.. Nella medesima sede è stato addotto che il rag. Bonfanti ha “… sempre operato in tal senso anche promuovendo giudizi di fronte ad organi della giustizia amministrativa sottoscrivendo le relative deleghe ai difensori …”. E’ stato altresì deliberato di … “confermare che al consigliere, rag. Bonfanti è stato conferito, già a partire dal 7.11.2000 il potere di compiere ogni attività necessaria per la partecipazione a gare d’appalto per pubbliche forniture e per garantire il buon fine delle stesse, ivi compreso, quindi il potere di promuovere e resistere ad azioni anche nei confronti delle pubblica amministrazione al fine di far valere diritti e interessi derivanti dalla partecipazione a dette gare conferendo, quale legale rappresentante, mandati ad avvocato, consulenti od altri professionisti …”. Sono anche stati meglio precisati i poteri conferiti al rag. Bonfanti nel punto “DD” nell’elenco di cui alla deliberazione 23.01.2008 (e riportato nella visura camerale) nel senso di “… svolgere qualsiasi attività inerente le procedure di partecipazione a forniture … allo stesso compete, altresì di promuovere e resistere ad azioni giudiziarie nel confronti della pubblica amministrazione aventi ad oggetto la tutela di diritti o di interessi della società derivanti da dette partecipazioni, nominando avvocati, consulenti o altri professionisti e conferendo agli stesso ogni potere legale”.<br />	<br />
2.4. La conferma ad opera del Consiglio di amministrazione che al rag. Bonfanti era stato conferito sin dal 7 novembre 2000 il potere di promuovere o resistere ad azioni anche nei confronti della pubblica amministrazione, è sufficiente a concretare la capacità dello stesso a proporre appello in rappresentanza della società ai sensi dell’art. 75 c.p.c., attesa la preesistenza del potere rappresentativo al verbale in data 14 ottobre 2008, che della rappresentanza processuale del rag. Bonfanti ha valore meramente ricognitivo e non costitutivo, come è, invece, quello della ratifica dell&#8217;atto del falsus procurator con efficacia retroattiva (Cass. civile, I, 9 marzo 2005, n. 5175).<br />	<br />
2.5. Consegue la piena efficacia della procura rilasciata dal rag. Giuseppe Bonfanti, nella qualità di consigliere delegato e legale rappresentante di Becton Dickinson Italia s.p.a., a costituire il rapporto processuale, sin dal suo insorgere, perché la potestà rappresentativa del medesimo, ai sensi dell’art. 2384 c.c., era preesistente alla proposizione dell’appello, anche per quanto concerne la capacità di agire in giudizio.<br />	<br />
2.6. E’ perciò da disattendere la necessità, dedotta dall’Azienda sanitaria appellata, della costituzione nel giudizio della sig.ra Martha Christopoulou, nella qualità di presidente del consiglio di amministrazione e di amministratore delegato della società stessa, ai sensi dell’art. 182 c.p.c. onde sanare il difetto di capacità rappresentativa retroattivamente e con riferimento a tutti gli atti processuali già compiuti. Ed è, analogamente, da disattendere l’eccezione d’inammissibilità dell’appello, avendo il verbale in data 14 ottobre 2008 valore meramente ricognitivo dei poteri di rappresentanza del rag. Bonfanti e non di ratifica, la cui efficacia sanante non si estende alle decadenze già verificatesi, a termini dell’art. 182 c.p.c. (Cass., I, 06 luglio 2007, n. 15304).</p>
<p>3. Nel merito l’appello è fondato.<br />	<br />
3.1. Secondo il tribunale amministrativo regionale della Liguria, alla deliberazione del direttore generale n. 2327 del 25 settembre 2007, che consentiva il subappalto in misura non superiore al 30% e la partecipazione di ATI orizzontali, non poteva essere attribuito il valore di modificazione sostanziale della lex specialis di gara ma di mera informazione complementare, sia perché le condizioni di partecipazione erano implicitamente contenute nel bando, giusta gli artt. 118 e 37 del D.Lgs. n. 163 del 2006, sia perché l’appellante non aveva dimostrato che il termine più lungo previsto dall’art. 70 del D.Lgs. n. 163 del 2006 le avrebbe consentito in concreto di ricorrere al subappalto o di partecipare ad ATI orizzontali.<br />	<br />
3.2. Entrambe le proposizioni sono da disattendere.</p>
<p>4. Nel prescrivere espressamente che “saranno ammessi a partecipare alla gara, oltre che alle singole imprese, anche i raggruppamenti temporaneo di tipo verticale ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006”, l’art. 3 del disciplinare intendeva introdurre una disposizione limitativa e non certo ampliativa dei soggetti ammissibili: stando alle definizioni di raggruppamento verticale e orizzontale contenuto al comma secondo della disposizione citata, l’intento della stazione appaltante era di consentire l’ingresso dei soli raggruppamenti nei quali cui il mandatario eseguisse le prestazioni indicate come principali anche in termini economici e i mandanti quelle indicate come secondarie, con esclusione dei raggruppamenti in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione.<br />	<br />
4.1. Analogamente, nel precisare, all’art. 12 che “il subappalto è consentito esclusivamente per la parte della fornitura relativa agli arredi” il disciplinare ha inteso escludere la possibilità del subappalto per le altre prestazioni che componevano il lotto di gara, consistenti nella fornitura di provette sottovuoto per sangue e urina e del sistema di controllo della qualità del laboratorio di analisi. E ciò in deroga all’espressa disposizione dell’art. 118, co. 2, D.Lgs. n. 163 del 2008, secondo cui “tutte le prestazioni nonché lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili in cottimo”.<br />	<br />
4.3. Entrambe le clausole erano pertanto funzionali alla realizzazione dell’assetto di interessi perseguito dalla stazione appaltante, che ne denota l’essenzialità per la futura sistemazione di rapporti con l’aggiudicatario (arg. Cass., II, 7 novembre 1979, n. 5750), nel senso di limitare che potessero acquisire tale qualità soggetti privi di determinati requisiti organizzativi e strutturali. Incidendo sulla possibile platea dei soggetti ammissibili ambedue le clausole incidevano sul contenuto delle offerte e quindi, sulla &#8220;par condicio&#8221; delle imprese partecipanti (Cons. Stato, V 22 maggio 2001, n. 2830), come del resto ha riconosciuto lo stesso tribunale amministrativo regionale della Liguria nella precedente sentenza n. 1573 del 29 settembre 2007, che aveva dichiarato il sopravvenuto difetto d’interesse sul ricorso n. 781/2007, in esito al deposito da parte della stazione appaltante dell’atto dirigenziale (i.e. la deliberazione n. 2327 del 25 settembre 2007) … “con cui il bando risulta modificato nella parti sostanziali contestate nel ricorso”.<br />	<br />
4.4. Anche a prescindere dalla circostanza che la modificazione della lex specialis ha investito anche la griglia dei sub criteri di valutazione in precedenza indicata [cfr. punto c) dalla deliberazione n. 2327 del 25 settembre 2007], è perciò da escludere la possibilità di assimilare le anzidette modifiche a precisazioni meramente formali non incidenti sull&#8217;assetto sostanziale degli interessi coinvolti nella procedura di gara perché di solo completamento di documenti o dichiarazioni già atti oppure di chiarificazione e di incertezze o equivoci generati dalla ambiguità delle clausole del bando (Cons. Stato, V, 4 febbraio 2004 n. 364).</p>
<p>5. Dall’essenzialità della disposta modifica consegue il carattere di vera e propria rinnovazione della lex specialis, dell’avviso di parziale rettifica del bando di gara e riapertura dei termini disposto dalla stazione appaltante in esercizio della potestà di parziale annullamento degli atti di gara, mantenendosi validi ed efficaci quelli nei cui confronti non sussistano ragioni d’illegittimità (Cons. Stato, IV, 13 ottobre 1986, n. 664).<br />	<br />
5.1. La riapertura del procedimento comportava l’obbligo di osservare il termine per la ricezione delle offerte, che a norma dell’art. 70, D.Lgs. n. 163/2006 non può essere inferiore a cinquantadue giorni decorrenti dalla data di trasmissione del bando di gara.<br />	<br />
5.2. La definizione legislativa del termine come “minimo”, rispetto a quello maggiore che le stazioni appaltanti possono fissare per la ricezione delle offerte e delle domande di partecipazione, tenuto conto della complessità della prestazione e del tempo ordinariamente necessario per preparare le offerte, rende irrilevante la prova che un arco di tempo più lungo dei ventisei giorni concessi, l’appellante avrebbe potuto in concreto di ricorrere al subappalto o di partecipare ad ATI orizzontali.<br />	<br />
5.3. Nel determinare in cinquantadue giorni l’arco temporale fra la pubblicazione degli atti di gara e la ricezione delle domande, il legislatore ha inteso porre a carico delle stazioni appaltanti la prova della particolare urgenza o di particolari condizioni che avrebbero potuto ,in astratto, consentire una deroga, che non emerge né dalla motivazione della succitata delibera dirigenziale n. 2327 del 25 settembre 2007 né dal successivo avviso di rettifica.</p>
<p>6. La censura accolta implica l’illegittimità in radice della gara così come espletata. Ha perciò carattere dirimente l’esame degli altri motivi che devono essere assorbiti.<br />	<br />
6.1. L’appello deve essere conclusivamente accolto, e per l’effetto, va riformata la sentenza di primo grado ed accolto il ricorso originario, nei limiti e per le ragioni indicate in motivazione.<br />	<br />
6.2. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in 5.000 euro, di cui 2000 per il giudizio di primo grado e 3000 per il grado d’appello, a carico solidale dell’Amministrazione e della società Interconsult.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione quinta, accoglie l’appello indicato in epigrafe, e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, annulla il bando di gara e l’aggiudicazione impugnati con il ricorso di primo grado.<br />	<br />
Condanna l’Azienda ospedaliera e Interconsult s.r.l., in solido tra loro, al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate nella misura di cinquemila euro in favore dell’appellante Becton Dickinson Italia s.p.a..<br />	<br />
Ordina all’azienda ospedaliera universitaria San Martino di dare esecuzione alla presente decisione .</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2009 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Raffaele Carboni, Presidente<br />	<br />
Cesare Lamberti, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Filoreto D&#8217;Agostino, Consigliere<br />	<br />
Aniello Cerreto, Consigliere<br />	<br />
Vito Poli, Consigliere	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 25/08/2009<br />	<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-25-8-2009-n-5038/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 25/8/2009 n.5038</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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