<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>5035 Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/5035/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/5035/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Oct 2021 21:27:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>5035 Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/5035/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 14/8/2020 n.5035</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-14-8-2020-n-5035/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-14-8-2020-n-5035/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-14-8-2020-n-5035/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 14/8/2020 n.5035</a></p>
<p>Giancarlo Montedoro, Presidente, Francesco De Luca, Consigliere, Estensore; PARTI:(Alessandro Guido G., rappresentato e difeso dagli avvocati Vincenzo Iacovino e Vincenzo Fiorini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia contro Rai &#8211; Radiotelevisione Italiana S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati prof.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-14-8-2020-n-5035/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 14/8/2020 n.5035</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-14-8-2020-n-5035/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 14/8/2020 n.5035</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Giancarlo Montedoro, Presidente, Francesco De Luca, Consigliere, Estensore; PARTI:(Alessandro Guido G., rappresentato e difeso dagli avvocati Vincenzo Iacovino e Vincenzo Fiorini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia contro Rai &#8211; Radiotelevisione Italiana S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati prof. Giuseppe De Vergottini e Marco Petitto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e nei confronti di Fnsi &#8211; Federazione Nazionale della Stampa Italiana, Usigrai &#8211; Unione Sindacale dei Giornalisti Rai, Marco B., Elisabetta A., Maria V., Chiara R.  non costituiti in giudizio)</span></p>
<hr />
<p>Processo amministrativo : i termini del rito dell&#8217; accesso</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>1.- Processo amministrativo &#8211; termini &#8211; rito dell&#8217;accesso &#8211; dimidiazione.</strong><br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Il termine di riassunzione del processo, all&#8217;esito di una sentenza &#8211; resa in appello &#8211; di annullamento con remissione della causa al primo giudice, risulta regolato dal combinato disposto degli artt. 87, commi 2 e 3, c.p.a., 105, comma 3, c.p.a. e 116 c.p.a.</em><br /> <em>In particolare: ai sensi dell&#8217;art. 87, commi 2 e 3, c.p.a., &#8220;Oltre agli altri casi espressamente previsti, si trattano in camera di consiglio: &#038; c) il giudizio in materia di accesso ai documenti amministrativi e di violazione degli obblighi di trasparenza amministrativa; &#038; 3. Nei giudizi di cui al comma 2, con esclusione dell&#8217;ipotesi di cui alla lettera a), e fatto salvo quanto disposto dall&#8217;articolo 116, comma 1, tutti i termini processuali sono dimezzati rispetto a quelli del processo ordinario, tranne, nei giudizi di primo grado, quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti &#8220;;  ai sensi dell&#8217;art. 105, comma 3, c.p.a. &#8220;Le parti devono riassumere il processo con ricorso notificato nel termine perentorio di novanta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza o dell&#8217;ordinanza&#8221;; ai sensi dell&#8217;art. 116, comma 1, c.p.a., &#8220;1. Contro le determinazioni e contro il silenzio sulle istanze di accesso ai documenti amministrativi, nonchè per la tutela del diritto di accesso civico connessa all&#8217;inadempimento degli obblighi di trasparenza il ricorso è proposto entro trenta giorni dalla conoscenza della determinazione impugnata o dalla formazione del silenzio, mediante notificazione all&#8217;amministrazione e ad almeno un controinteressato. Si applica l&#8217;articolo 49. Il termine per la proposizione di ricorsi incidentali o motivi aggiunti è di trenta giorni&#8221;.</em><br /> <em>Il combinato disposto delle previsioni in commento evidenzia chiaramente che per i giudizi in materia di accesso ai documenti amministrativi occorre osservare il rito camerale, caratterizzato dal dimezzamento di tutti i termini processuali, ad eccezione &#8211; nei giudizi di primo grado &#8211; di quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti, in relazione ai quali, per quanto concerne il giudizio in materia di accesso documentale, rimane fermo il termine di trenta giorni. Pertanto, posto che il termine per la riassunzione del giudizio costituisce un termine processuale, regolando le attività  da svolgere in sede giurisdizionale per pervenire all&#8217;emissione di una sentenza sul merito del ricorso, anche detto termine deve ritenersi dimidiato.</em><br /> <br /> </div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 14/08/2020<br /> <strong>N. 05035/2020REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 01929/2020 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 1929 del 2020, proposto da Alessandro Guido G., rappresentato e difeso dagli avvocati Vincenzo Iacovino e Vincenzo Fiorini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Rai &#8211; Radiotelevisione Italiana S.p.A., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dagli avvocati prof. Giuseppe De Vergottini e Marco Petitto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> Fnsi &#8211; Federazione Nazionale della Stampa Italiana, Usigrai &#8211; Unione Sindacale dei Giornalisti Rai, Marco B., Elisabetta A., Maria V., Chiara R. Â non costituiti in giudizio;<br /> <strong><em>per la riforma</em></strong><br /> della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 13073/2019, resa tra le parti;<br /> <br /> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Rai &#8211; Radiotelevisione Italiana S.p.A.;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore il Cons. Francesco De Luca nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2020 svoltasi ai sensi dell&#8217;art. 84 comma 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, conv. dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, attraverso l&#8217;utilizzo di piattaforma &#8220;Microsoft Teams&#8221;; nonchè uditi per le parti gli avvocati Vincenzo Fiorini e Marco Petitto in collegamento da remoto ai sensi dell&#8217;art.4 del D.L.30 aprile 2020, n. 28;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br /> <br /> FATTO<br /> Ricorrendo dinnanzi a questo Consiglio, l&#8217;odierno appellante deduce:<br /> &#8211; di essere un giornalista in servizio presso la Rai dal 1987, svolgendo l&#8217;attività  di autore e regista di &#8220;reportage&#8221; presso la redazione &#8220;speciali&#8221; del TG1;<br /> &#8211; di avere preso parte ad una procedura selettiva, cd. &#8220;<em>job posting</em>&#8220;, indetta dalla Rai per la copertura di alcune posizioni di capo-redattore;<br /> &#8211; di avere presentato in data 30 marzo 2017, in relazione alla predetta procedura selettiva, un&#8217;istanza di accesso agli atti, volta ad ottenere l&#8217;esibizione della documentazione concernente: a) i criteri alla base delle scelte individuali per le nomine e/o promozioni a caporedattore; b) le note di comunicazione preventive ai Comitati di Redazione dei criteri stessi; c) i verbali dei colloqui intercorsi con il candidato oggi ricorrente; d) i verbali dei colloqui intercorsi con i candidati risultati vincitori e ogni utile documento oggetto di valutazione ai fini della promozione a caporedattore;<br /> &#8211; di avere ricevuto dalla Rai, in parziale riscontro alla propria istanza di accesso, soltanto le valutazioni negative relative all&#8217;odierno appellante, nonchè la nota DG/2016/0005043 del 29.11.2016 contenente i criteri per la partecipazione alla procedura per le nomine e le promozioni a caporedattore;<br /> &#8211; di avere presentato una nuova istanza di accesso nel giugno 2017, da un lato, rilevando l&#8217;assenza di un&#8217;adeguata motivazione sottesa alla precedente decisione e comunque contestando le deduzioni svolte dalla Rai a sostegno dell&#8217;accoglimento soltanto parziale della propria istanza di accesso; dall&#8217;altro, circostanziando la propria posizione giuridica soggettiva legittimante ad ottenere l&#8217;esibizione documentale e chiedendo, in particolare, l&#8217;ostensione dei verbali relativi ai colloqui con gli altri candidati, dei documenti su cui la valutazione si era basata, dei nominativi componenti la rosa dei nomi comunicati alla direzione generale e dei curricula degli idonei vincitori, degli idonei non vincitori e dei non idonei;<br /> &#8211; di avere proposto, in assenza di riscontro da parte della Rai, ricorso in sede giurisdizionale, censurando l&#8217;illegittimità  del silenzio diniego formatosi sulla sua istanza di accesso agli atti;<br /> &#8211; di avere ottenuto l&#8217;accoglimento del proprio ricorso giurisdizionale, avendo il Tar condannato la Rai all&#8217;esibizione dei verbali dei colloqui intercorsi con i candidati risultati vincitori e di ogni utile documento oggetto di valutazione ai fini della promozione a caporedattore, ivi compresi i curricula di tutti gli altri concorrenti, nonchè i nominativi della rosa dei nomi comunicata alla Direzione Generale;<br /> &#8211; di avere invitato la Rai in data 12 febbraio 2018 ad eseguire ilÂ <em>dictum</em> giudiziale di prime cure;<br /> &#8211; di non avere, tuttavia, ricevuto positivo riscontro, avendo la Rai proposto appello, formulando domanda di sospensione dell&#8217;efficacia della sentenza impugnata;<br /> &#8211; di avere ottenuto un favorevole pronunciamento cautelare, avendo la Sezione con ordinanza n. 1191 del 14 marzo 2018 rigettato l&#8217;istanza di sospensione articolata dalla parte appellante;<br /> &#8211; di avere, quindi, ricevuto dalla Rai i verbali dei candidati risultati vincitori delle procedure di <em>job posting</em> cui aveva preso parte l&#8217;odierno appellante, i curricula dei candidati vincitori (con oscuramento dei dati personali di terzi asseritamente non necessari ad assicurare tutela al ricorrente), nonchè il verbale conclusivo delle procedure cui aveva preso parte il dott. G. (anche in tale caso con oscuramento dei dati personali di terzi asseritamente non necessari per garantire tutela al ricorrente); non risultavano, invece, esibiti i documenti relativi alla rosa degli idonei o comunque la documentazione relativa agli altri idonei e anche dei meri partecipanti alla procedura;<br /> &#8211; di avere, pertanto, diffidato -senza positivo esito- la Rai all&#8217;integrale ostensione dei documenti amministrativi, oggetto della condanna pronunciata dal Tar Lazio;<br /> &#8211; di avere insistito nelle proprie difese nell&#8217;ambito del giudizio di appello, tuttavia conclusosi con l&#8217;annullamento della pronuncia gravata e rimessione della causa al primo giudice, essendo stato accolto il motivo di appello, articolato dalla Rai, relativo alla mancata integrazione del contraddittorio in prime cure;<br /> &#8211; di avere riassunto il giudizio dinnanzi al Tar;<br /> &#8211; di essere risultato soccombente all&#8217;esito del giudizio riassunto, avendo il Tar &#8211; in accoglimento di un&#8217;eccezione sollevata dalla Rai soltanto in sede di discussione della causa &#8211; ritenuto irricevibile il ricorso in riassunzione e improcedibile il ricorso originario.<br /> 2. In particolare, alla stregua di quanto emergente dalla pronuncia appellata, il Tar ha ritenuto fondata l&#8217;eccezione di tardività  opposta dalla Società  resistente, derivante dall&#8217;applicazione del combinato disposto dell&#8217;art. 105, comma 3, c.p.a. e dell&#8217;art. 87, comma 3, c.p.a., tenuto conto che:<br /> &#8211; il termine per la riassunzione di cui all&#8217;art. 105, comma 3, c.p.a. è un termine processuale;<br /> &#8211; il ricorso in riassunzione non può essere qualificato come ricorso introduttivo, essendo atto diretto alla prosecuzione della medesima controversia pervenuta al vaglio del Giudice d&#8217;Appello e, successivamente, &#8220;ritornata&#8221; nella cognizione del giudice di prime cure per il verificarsi di una delle ipotesi di &#8220;rimessione al primo giudice&#8221; di cui allo stesso art. 105;<br /> &#8211; non potrebbe, pertanto, estendersi al ricorso in riassunzione l&#8217;eccezione alla regola della dimidiazione dei termini processuali, prevista dall&#8217;art. 87, comma 3, c.p.a. per il termine di notificazione del ricorso introduttivo;<br /> &#8211; nella specie il termine di riassunzione dimidiato non era stato rispettato dalla parte ricorrente, con conseguente irricevibilità  per tardività  del ricorso in riassunzione e improcedibilità  del ricorso originario ex art. 116 c.p.a.<br /> 3. Il dott. G. ha proposto appello avverso la sentenza di primo grado, denunciandone l&#8217;erroneità  con l&#8217;articolazione di tre motivi di impugnazione.<br /> L&#8217;appellante ha, altresì¬, chiesto:<br /> &#8211; la rimessione del ricorso all&#8217;Adunanza Plenaria di questo Consiglio;<br /> &#8211; in via istruttoria, di ordinare alla Rai &#8220;<em>la (definitiva) ostensione di tutti i nomi e la documentazione amministrativa relativa ai soggetti che hanno partecipato alla procedura e domandato di ottenere la posizione di Caporedattore posta &#8220;a concorso&#8221;, in riferimento alle 4 procedure di job posting per le quali aveva fatto domanda il ricorrente (Redazione società  TG1; Redazione Cronaca TG1; Redazione Speciali TG3; Redazione Cronaca TG3) con diniego della RAI</em>&#8221; (pag. 44 appello);<br /> &#8211; l&#8217;autorizzazione all&#8217;integrazione del contraddittorio tramite notifica per pubblici proclami.<br /> 4. La Rai si è costituita in giudizio, al fine di resistere all&#8217;appello.<br /> 5. Con decreto presidenziale n. 719 del 12 marzo 2020 è stata autorizzata la notificazione del ricorso in appello per pubblici proclami con le modalità  indicate nello stesso provvedimento giurisdizionale.<br /> 6. Con deposito del 17 aprile 2020 la parte appellante ha prodotto la prova dell&#8217;adempimento di quanto prescritto con decreto n. 719/2020.<br /> 7. La parte appellata ha depositato in data 23 giugno 2020 una memoria difensiva, con cui ha svolto argomentazioni controdeduttive rispetto ai motivi di appello.<br /> 8. All&#8217;udienza del 9 luglio 2010, previa discussione orale della controversia, richiesta dall&#8217;appellante con istanza del 26 giugno 2020, la causa è stata trattenuta in decisione.<br /> <br /> DIRITTO<br /> 1. Con il primo motivo di appello il dott. G. censura l&#8217;erroneità  della sentenza di prime cure, per avere accolto un&#8217;interpretazione &#8220;forzata&#8221; (pag. 24 appello) della sentenza di annullamento con rinvio emessa da questo Consiglio e comunque per avere ritenuto applicabile nella specie il combinato disposto di cui agli artt. 105 e 87 c.p.a.<br /> 1.1 In particolare, alla stregua di quanto dedotto in appello, militerebbero a sostegno della tesi opposta a quella fatta propria dal Tar, incentrata sull&#8217;applicabilità  del termine di riassunzione ordinario di novanta giorni ex art. 105 c.p.a.:<br /> &#8211; l&#8217; &#8220;<em>argomento letterale e testuale e divieto di interpretazione estensiva</em>&#8220;, tenuto conto che questo Consiglio, con la sentenza n. 7319/2018, aveva richiamato in due diverse parti della pronuncia l&#8217;art. 105 c.p.a., senza menzionare alcuna dimidiazione dei termini e non facendo alcun riferimento al combinato disposto dell&#8217;art. 105 e dell&#8217;art. 87 c.p.a.; difatti, se il ricorrente avesse dovuto rispettare un termine dimidiato, tale termine avrebbe dovuto essere espresso testualmente nella sentenza di rinvio; lo stesso art. 105 c.p.a. individuerebbe un solo termine processuale operante per la riassunzione -novanta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza o dell&#8217;ordinanza-, nella specie rispettato; sicchè la sottoposizione del ricorso in riassunzione ad un termine diverso da quello espressamente previsto nella norma di riferimento (art. 105 c.p.a.), richiamata dalla sentenza di annullamento con rinvio di questo Consiglio, condurrebbe alla violazione del principio di affidamento e di certezza del diritto;<br /> &#8211; l&#8217; &#8220;<em>argomento sistematico e che valorizza il carattere speciale e tassativo dell&#8217;art. 105 c.p.a. riconosciuto dalla Plenaria del Consiglio di Stato</em>&#8220;, tenuto conto che questo Consiglio (Adunanza Plenaria n. 14 del 2018) ha chiarito la tassatività  delle ipotesi di annullamento con rinvio al giudice di primo grado previste dall&#8217;art. 105 c.p.a.; ragion per cui la relativa norma dovrebbe ritenersi eccezionale e tassativa, da interpretare in maniera restrittiva, senza la possibilità  di ricorrere ad interpretazioni estensive o analogiche; non potendo, quindi, addivenirsi ad una limitazione della tutela giurisdizionale in via interpretativa;<br /> &#8211; la &#8220;<em>contraddittorietà  della pronuncia ed errata interpretazione dell&#8217;art. 105 c.p.a. e dell&#8217;art. 87, c. 3, c.p.a. sotto il profilo dell&#8217;esclusione del termine di riassunzione in esito ad annullamento con rinvio dalla previsione di dimidiazione dei termini</em>&#8220;, tenuto conto che, ai sensi dell&#8217;art. 87, comma 3, c.p.a., il termine per la notificazione del ricorso introduttivo risulta sottratto alla regola della dimidiazione; nella specie il Tar avrebbe contraddittoriamente, da un lato, ammesso l&#8217;interpretazione estensiva dell&#8217;art. 105 c.p.a., dall&#8217;altro, rifiutato l&#8217;ammissibilità  di un&#8217;interpretazione estensiva dell&#8217;art. 87, comma 3, c.p.a., in relazione alla nozione di &#8220;ricorso introduttivo&#8221;; in ogni caso, anche ai fini della riassunzione, occorrerebbe notificare il ricorso introduttivo alla controparte e, pertanto, detto termine di notificazione, ai sensi dell&#8217;art. 87, comma 3, c.p.a., dovrebbe ritenersi sottratto alla regola della dimidiazione; peraltro, l&#8217;art. 87, comma 3, c.p.a. non richiamerebbe l&#8217;art. 105 c.p.a. e comunque farebbe riferimento solo ai termini del processo ordinario, tra cui non potrebbero ritenersi compresi i termini per la riassunzione a seguito di annullamento ex art. 105 c.p.a.<br /> 1.2 Il motivo di appello è infondato.<br /> 1.2.1 Come correttamente ritenuto dal Tar, il termine di riassunzione del processo, all&#8217;esito di una sentenza &#8211; resa in appello &#8211; di annullamento con remissione della causa al primo giudice, risulta regolato dal combinato disposto degli artt. 87, commi 2 e 3, c.p.a., 105, comma 3, c.p.a. e 116 c.p.a.<br /> In particolare:<br /> &#8211; ai sensi dell&#8217;art. 87, commi 2 e 3, c.p.a., &#8220;<em>Oltre agli altri casi espressamente previsti, si trattano in camera di consiglio</em>: [&#038;]Â <em>c) il giudizio in materia di accesso ai documenti amministrativi e di violazione degli obblighi di trasparenza amministrativa</em>; [&#038;]. <em>3. Nei giudizi di cui al comma 2, con esclusione dell&#8217;ipotesi di cui alla lettera a), e fatto salvo quanto disposto dall&#8217;articolo 116, comma 1, tutti i termini processuali sono dimezzati rispetto a quelli del processo ordinario, tranne, nei giudizi di primo grado, quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti</em> [&#038;]&#8221;;<br /> &#8211; ai sensi dell&#8217;art. 105, comma 3, c.p.a. &#8220;<em>Le parti devono riassumere il processo con ricorso notificato nel termine perentorio di novanta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza o dell&#8217;ordinanza</em>&#8220;;<br /> &#8211; ai sensi dell&#8217;art. 116, comma 1, c.p.a., &#8220;<em>1. Contro le determinazioni e contro il silenzio sulle istanze di accesso ai documenti amministrativi, nonchè per la tutela del diritto di accesso civico connessa all&#8217;inadempimento degli obblighi di trasparenza il ricorso è proposto entro trenta giorni dalla conoscenza della determinazione impugnata o dalla formazione del silenzio, mediante notificazione all&#8217;amministrazione e ad almeno un controinteressato. Si applica l&#8217;articolo 49. Il termine per la proposizione di ricorsi incidentali o motivi aggiunti è di trenta giorni</em>&#8220;.<br /> Il combinato disposto delle previsioni in commento evidenzia chiaramente che per i giudizi in materia di accesso ai documenti amministrativi occorre osservare il rito camerale, caratterizzato dal dimezzamento di tutti i termini processuali, ad eccezione &#8211; nei giudizi di primo grado &#8211; di quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti, in relazione ai quali, per quanto concerne il giudizio in materia di accesso documentale, rimane fermo il termine di trenta giorni.<br /> Pertanto, posto che il termine per la riassunzione del giudizio costituisce un termine processuale, regolando le attività  da svolgere in sede giurisdizionale per pervenire all&#8217;emissione di una sentenza sul merito del ricorso, anche detto termine deve ritenersi dimidiato.<br /> Ne deriva che, nella specie, controvertendosi in relazione ad un giudizio soggetto al rito camerale, il dott. G. avrebbe dovuto rispettare, ai fini della riassunzione del processo dinnanzi al Tar, il termine di quarantacinque giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza o dell&#8217;ordinanza, derivante dal dimezzamento &#8211; per effetto dell&#8217;art. 87, comma 3, c.p.a.- del termine ordinario di novanta giorni previsto dall&#8217;art. 105, comma 3, c.p.a.<br /> Trattasi di termine -espressamente definito dal legislatore come &#8220;perentorio&#8221; (art. 105, comma 3, c.p.a.), indisponibile dalle parti, in quanto posto a garanzia dell&#8217;interesse pubblico alla celere definizione del giudizio- nella specie pacificamente non rispettato.<br /> Difatti, a fronte della comunicazione della sentenza di annullamento con rinvio pervenuta all&#8217;odierno appellante in data 31 dicembre 2018 (come ammesso a pag. 27 dell&#8217;appello e, comunque, come comprovato dalla ricevuta di consegna del messaggio pec recante la comunicazione della sentenza n. 7319/18 cit., acquisita agli atti del giudizio di prime cure in data 31 ottobre 2019), il ricorso in riassunzione è stato notificato in data 7 marzo 2019 (come ammesso a pag. 28 dell&#8217;appello e, comunque, come emergente dalle ricevute di consegna del messaggio pec recante la notificazione del ricorso in riassunzione, presenti nel fascicolo di primo grado) e, pertanto, una volta decorso il termine di quarantacinque giorni ex artt. 87, comma 3, c.p.a. e 105, comma 3, c.p.a.<br /> A fronte della <em>littera legis</em>, risultante dalla lettura combinata di due previsioni di diritto positivo, non possono essere condivise le argomentazioni svolte dal dott. G. a sostegno de primo motivo di appello.<br /> 1.2.2 In primo luogo, si rileva che la sentenza n. 7319/2018, con cui questo Consiglio ha disposto l&#8217;annullamento della sentenza appellata con rimessione della causa al primo giudice, non può essere utilmente richiamata a sostegno dell&#8217;appello, non recando alcun riferimento al termine in concreto da rispettare per la tempestiva riassunzione del processo dinnanzi al Tar.<br /> In particolare, la Sezione ha richiamato nel dispositivo e nella motivazione l&#8217;art. 105 c.p.a. al solo fine di individuare il vizio inficiante la sentenza appellata &#8211; integrato dall&#8217;omessa integrazione del contraddittorio in primo grado &#8211; e, quindi, per specificare la fattispecie legittimante la rimessione della causa al Tar.<br /> Tanto emerge chiaramente dal tenore letterale della sentenza <em>de qua</em>, in cui:<br /> &#8211; in motivazione, si è rilevato che &#8220;<em>L&#8217;art. 116 cod. proc. amm. prevede che quando il ricorso sia stato proposto soltanto contro taluno dei controinteressati, il giudice amministrativo deve ordinare l&#8217;integrazione del contraddittorio ai sensi dell&#8217;art. 49 cod. proc. amm. Il Tribunale amministrativo non ha disposto la suddetta integrazione, con conseguente violazione delle suddette regole. In questi casi, l&#8217;art. 105 cod. proc. amm. prevede che la sentenza venga annullata con rinvio della causa al primo giudice affinchè sia integrato il contraddittorio</em>&#8220;;<br /> &#8211; per l&#8217;effetto, in dispositivo, si è provveduto all&#8217;annullamento &#8220;<em>ai sensi dell&#8217;art. 105 cod. proc. amm</em>.&#8221;, della sentenza impugnata e alla rimessione della causa al primo giudice.<br /> Emerge chiaramente, dunque, che la Sezione non ha individuato alcun termine da rispettare per la riassunzione della causa dinnanzi al primo giudice, bensì¬ ha richiamato l&#8217;art. 105 c.p.a. soltanto per individuare i &#8220;casi&#8221; in cui la sentenza appellata deve essere annullata con rinvio al primo giudice.<br /> Nè può ritenersi, come invece dedotto dall&#8217;appellante, che il Collegio, nel decidere la controversia di appello, avrebbe dovuto indicare il termine di riassunzione, ove diverso da quello previsto dall&#8217;art. 105, comma 3, c.p.a.<br /> Difatti, la questione giuridica afferente all&#8217;individuazione del termine di riassunzione non faceva parte del <em>thema decidendum</em> del giudizio conclusosi con la sentenza n. 7319/18 e, pertanto, non avrebbe dovuto essere esaminata dal Collegio; altrimenti violandosi il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, che impone al giudice procedente di statuire esclusivamente sulle questioni dedotte in giudizio.<br /> In ogni caso, il termine di riassunzione afferiva ad un&#8217;attività  (di riassunzione) successiva alla sentenza di annullamento con rimessione al primo giudice, ancora non svolta alla data della relativa decisione giudiziaria, su cui, pertanto, il Collegio non solo non doveva, ma neanche poteva pronunciare, mancando in radice una questione giuridica controversa da risolvere in giudizio.<br /> Si conferma che, al fine di individuare il termine da rispettare ai fini della riassunzione della causa, risulta del tutto irrilevante il pronunciamento n. 7319/18 reso dalla Sezione, da ritenere inidoneo a fondare un affidamento (legittimo) in capo all&#8217;odierna parte appellante circa l&#8217;applicabilità  di un termine di riassunzione diverso (90 giorni) da quello <em>ex lege</em> operante in materia (45 giorni).<br /> 1.2.3 Non merita favorevole apprezzamento neanche l&#8217; &#8220;<em>argomento sistematico e che valorizza il carattere speciale e tassativo dell&#8217;art. 105 c.p.a. riconosciuto dalla Plenaria del Consiglio di Stato</em>&#8220;.<br /> Difatti, la pronuncia n. 14 del 2018 dell&#8217;Adunanza Plenaria di questo Consiglio non ha statuito sul termine di riassunzione del processo ex art. 105, comma 3, c.p.a., essendo intervenuta su questione giuridica del tutto differente, riguardante la tassatività  delle fattispecie di rimessione della causa al primo giudice.<br /> Anche in tale caso l&#8217;inconferenza del richiamo giurisprudenziale emerge con evidenza dalla motivazione della sentenza n. 14/18 cit., in cui si evidenzia che:<br /> &#8211; con il quesito posto alla cognizione dell&#8217;Adunanza Plenaria si chiedeva &#8220;<em>se, «&#038; qualora il giudice di primo grado abbia omesso del tutto la pronuncia su una delle domande del ricorrente (nella specie l&#8217;azione di risarcimento del danno, conseguente all&#8217;annullamento dei provvedimenti impugnati), la controversia debba essere decisa nel merito dal giudice di secondo grado, in coerenza con l&#8217;effetto devolutivo dell&#8217;appello e con la regola della tassatività  delle ipotesi di rinvio al primo giudice, oppure, in alternativa, la causa debba essere rimessa al TAR, valorizzando la portata anche sostanziale della nozione di &#8220;violazione del diritto di difesa&#8221; e il principio costituzionale del doppio grado, anche alla luce della circostanza che la radicale e immotivata omissione di pronuncia avrebbe effetti equivalenti a quelli di una decisione adottata d&#8217;ufficio, in violazione del contraddittorio con le parti, stabilito dall&#8217;art. 73, comma 3, del CPA&#038;</em>»;<br /> &#8211; a tale quesito doveva rispondersi, ritenendo che &#8220;<em>a) In coerenza con il generale principio dell&#8217;effetto devolutivo/sostitutivo dell&#8217;appello, le ipotesi di annullamento con rinvio al giudice di primo grado previste dall&#8217;art. 105 Cod. proc. amm. hanno carattere eccezionale e tassativo e non sono, pertanto, suscettibili di interpretazioni analogiche o estensive. b) La violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, anche quando si sia tradotta nella mancanza totale di pronuncia da parte del giudice di primo grado su una delle domande del ricorrente, non costituisce un&#8217;ipotesi di annullamento con rinvio; pertanto, in applicazione del principio dell&#8217;effetto sostitutivo dell&#8217;appello, anche in questo caso, ravvisato l&#8217;errore del primo giudice, la causa deve essere decisa nel merito dal giudice di secondo grado</em>&#8220;.<br /> Ne deriva che anche la sentenza n. 14/18 cit. riguarda una questione diversa da quella rilevante nel presente giudizio, in cui non si discorre della tassatività  dei casi di rimessione al primo giudice &#8211; e, in particolare, della riconducibilità  a tali fattispecie, ai sensi dell&#8217;art. 105, comma 1, c.p.a., anche dell&#8217;omessa pronuncia su una domanda ritualmente proposta in giudizio; questione oggetto dell&#8217;intervento nomofilattico dell&#8217;Adunanza Plenaria &#8211; bensì¬ del termine di riassunzione operante nell&#8217;ambito dei giudizi in materia di accesso ai documenti amministrativi.<br /> Si conferma, pertanto, l&#8217;inidoneità  dei principi espressi nella pronuncia n. 14/18 cit. a fondare il motivo di appello in esame.<br /> 1.2.4 Non può neanche ritenersi che l&#8217;individuazione del termine di 45 giorni, operante nella specie per la riassunzione del processo dinnanzi al Tar, sia lesiva del principio di certezza del diritto, introducendo in via interpretativa una limitazione della tutela giurisdizionale della parte processuale non prevista direttamente dal dato positivo.<br /> Difatti, il termine di riassunzione <em>de quo</em> non è il risultato di un&#8217;interpretazione estensiva o di un&#8217;applicazione analogica di previsioni non riferite al caso esaminato, bensì¬ discende direttamente da un&#8217;interpretazione letterale della norma primaria -risultante dalla combinazione delle disposizioni di cui agli artt. 87, comma 3, e 105, comma 3, cit. &#8211; che, secondo quanto <em>supra</em> osservato, chiaramente prevede il dimezzamento di tutti i termini processuali riferiti ai giudizi da trattarsi in camera di consiglio, con la sola esclusione -nei giudizi di primo grado- dei termini di notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti.<br /> Risultando pacifica la non sussumibilità  del ricorso in riassunzione sotto la categoria del ricorso incidentale o dei motivi aggiunti, non può neanche ritenersi riconducibile il relativo mezzo processuale alla categoria del ricorso introduttivo, diversamente da quanto ritenuto dalla parte appellante.<br /> Difatti, tenuto conto del dato letterale, la locuzione &#8220;ricorso introduttivo&#8221; si riferisce al rimedio giurisdizionale idoneo ad introdurre un nuovo giudizio, con cui la parte specifica le doglianze su cui il giudice adito è chiamato a pronunciare: come previsto dall&#8217;art. 40 c.p.a., infatti, il ricorso deve contenere, tra l&#8217;altro, i motivi specifici sottesi alla domanda processuale, volti a delimitare ilÂ <em>thema decidendum </em>del giudizio così¬ introdotto.<br /> Il ricorso in riassunzione, invece, non consente l&#8217;introduzione di un nuovo giudizio, bensì¬ configura un atto endoprocessuale, con cui la parte prosegue un giudizio giÃ  pendente, senza possibilità  di estendere ilÂ <em>thema decidendum</em> cristallizzato nel ricorso introduttivo (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 5 maggio 2017, n. 2053, secondo cui &#8220;<em>il decorso del termine decadenziale non può surrettiziamente essere eluso attraverso la proposizione di un ricorso in riassunzione che resta ancorato, quanto al thema decidendum, alle deduzioni ed agli specifici motivi originariamente proposti</em>&#8220;).<br /> Ne deriva che il ricorso in riassunzione, assumendo natura endoprocessuale, non integra gli elementi costitutivi del &#8220;ricorso introduttivo&#8221; ex art. 87, comma 3, c.p.a.<br /> L&#8217;assimilazione del ricorso in riassunzione al ricorso introduttivo, oltre ad essere impedita dal dato letterale, è preclusa dall&#8217;elemento teleologico, in quanto l&#8217;esigenza di tutela sottesa alla deroga prevista in relazione al ricorso introduttivo non è riscontrabile allorquando si faccia questione di ricorso in riassunzione.<br /> In particolare, il legislatore, attraverso la previsione del rito camerale, ha individuato talune tipologie di giudizio da assoggettare ad una trattazione particolarmente celere, consentendo alla parte ricorrente di ottenere una tutela giurisdizionale in termini dimezzati rispetto a quelli operanti per il rito ordinario.<br /> Tenuto conto che la <em>ratio</em> sottesa alla dimidiazione dei termini processuali è da individuarsi nell&#8217;effettività  della tutela giurisdizionale, da assicurare attraverso un&#8217;accelerata definizione del giudizio, il legislatore ha inteso evitare che una tale finalità  di protezione venisse pregiudicata da un&#8217;eccessiva contrazione dei termini di difesa, ragion per cui ha ritenuto di confermare &#8211; per i giudizi di primo grado &#8211; i termini del rito ordinario in relazione alla notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti; atti tipicamente destinati a delimitare ilÂ <em>thema decidendum</em>, richiedenti per la loro compiuta predisposizione un&#8217;attività  di studio della fattispecie concreta, funzionale all&#8217;individuazione delle (nuove) censure da portare all&#8217;attenzione del giudice competente.<br /> Una tale esigenza di protezione, volta ad evitare un&#8217;eccessiva contrazione dei termini processuali, in relazione ad attività  complesse da svolgere ai fini della predisposizione dell&#8217;atto difensivo, non si rinviene con riguardo al ricorso in riassunzione; costituente un atto processuale inidoneo a determinare un&#8217;estensione del <em>thema decidendum</em>, avente la funzione tipica di dare impulso ad un giudizio pendente, non richiedente, pertanto, quella complessa attività  di studio e di elaborazione &#8211; strumentale all&#8217;individuazione di nuove censure da dedurre in giudizio-, che giustifica la sottrazione del corrispondente termine processuale alla dimidiazione disposta dall&#8217;art. 105, comma 3, c.p.a.<br /> Trattasi di principi giÃ  espressi da questo Consiglio, chiamato a pronunciare sul termine di riassunzione da rispettare nell&#8217;ambito dei giudizi in materia di appalti, qualora si faccia questione di riassunzione del processo a seguito di declinatoria di competenza.<br /> Al riguardo, è stato precisato che &#8220;<em>La riassunzione costituisce infatti un&#8217;attività  di carattere ormai pianamente endoprocessuale, ragione per cui non rinviene fondamento la pretesa di assimilare la proposizione del ricorso in riassunzione al medesimo termine previsto per l&#8217;iniziale proposizione del ricorso.</em><br /> <em>Secondo un condiviso orientamento (correttamente richiamato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti), il termine per la riassunzione del giudizio (di cui deve qui ribadirsi il carattere di perentorietà ) soggiace alla generale dimidiazione dei termini di cui all&#8217;art. 23-bis della l. n. 1034 del 1971 (in seguito: articolo 119 Cod. proc. amm.), con la conseguenza che è attualmente fissato nella misura di quindici giorni, a pena dell&#8217;improcedibilità  del ricorso originariamente proposto (in tal senso: Cons. Stato, V, 8 marzo 2005, n. 948).</em><br /> <em>2.3. Si osserva in secondo luogo che la previsione codicistica secondo cui resta esente dalla dimidiazione soltanto il termine per la proposizione del ricorso introduttivo non può che riferirsi al (solo) termine previsto per l&#8217;iniziale proposizione del ricorso, restandone escluso il termine per la riassunzione.</em><br /> <em>Infatti, coniugando le particolari esigenze di celerità  proprie dei cc.dd. &#8216;riti speciali&#8217; &#8211; sottese al dimezzamento dei termini &#8211; con la concomitante esigenza di assicurare alle parti tempi comunque adeguati per il compimento dei principali atti processuali, l&#8217;esclusione dalla dimidiazione corrisponde alla sola proposizione del ricorso iniziale, per la quale è necessario un tempo adeguato di predisposizione di atti di oggettiva complessità  (un discorso del tutto analogo vale per la predisposizione del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti, non a caso esclusi a propria volta dal meccanismo della dimidiazione).</em><br /> <em>Al contrario, l&#8217;esclusione dalla dimidiazione non ha ragion d&#8217;essere nel caso del ricorso in riassunzione, per il quale la parte viene onerata di un onere comparativamente meno gravoso, quale quello di riproporre il ricorso introduttivo (giÃ  formulato in tutte le sue parti) dinanzi a un diverso plesso giudiziario.</em><br /> <em>Si tratta di un&#8217;attività  caratterizzata da un limitato grado di complessità  e per la quale non risulterebbe giustificata la sottrazione al generale principio della dimidiazione</em>&#8220;. (Consiglio di Stato, sez. V, 6 marzo 2017, n. 1036; cfr. anche Consiglio di Stato, sez. V, 21 agosto 2019, n. 5774).<br /> Benchè il precedente giudiziario sia intervenuto in relazione ad un giudizio in materia di appalti e con riguardo alla declinatoria di competenza territoriale, i principi di diritto ivi espressi risultano certamente conferenti rispetto al caso di specie, facendosi questione della possibilità  di qualificare il ricorso in riassunzione quale ricorso introduttivo (negata dalla pronuncia in esame) e della conseguente assoggettabilità  del relativo termine di notificazione alla dimidiazione dei termini processuali altrimenti operanti (affermata dalla sentenza richiamata); questione giuridiche coincidenti con quelle rilevanti anche nel presente giudizio.<br /> Pertanto, alla stregua delle considerazioni svolte e di quanto statuito da questo Consiglio nel precedente n. 1036 del 2017, deve ritenersi che:<br /> &#8211; il ricorso in riassunzione sia un atto endoprocessuale, non assimilabile al ricorso introduttivo del giudizio;<br /> &#8211; il termine di notificazione del ricorso in riassunzione sia soggetto alla regola della dimidiazione dei termini processuali, non sussistendo ragioni letterali e teleologiche per estendervi in via ermeneutica una deroga prevista dall&#8217;art. 87, comma 3, c.p.a. per la sola notificazione del ricorso introduttivo (oltre che per la notificazione del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti).<br /> 1.2.5 Infine, la circostanza per cui l&#8217;art. 87, comma 3, c.p.a. non richiama l&#8217;art. 105 c.p.a. è parimenti irrilevante, mentre risulta infondata la deduzione dell&#8217;appellante, secondo cui il termine di riassunzione non potrebbe rientrare tra i termini del processo ordinario.<br /> Difatti:<br /> &#8211; l&#8217;art. 87, comma 3, c.p.a. fa espresso e generale riferimento a tutti i termini processuali, non recando un elenco tassativo di disposizioni oggetto di rinvio; ragion per cui non risultava necessario richiamare espressamente l&#8217;art. 105 c.p.a., ai fini della sua sottoposizione alla portata applicativa dell&#8217;art. 87, comma 3, c.p.a.;<br /> &#8211; l&#8217;art. 105, comma 3, c.p.a. disciplinando il termine entro cui svolgere un&#8217;attività  processuale (riassunzione) configurabile per tutti i giudizi, si riferisce al rito ordinario, operando, dunque, salvo deroghe apportabili dalle disposizioni regolanti i riti speciali, quale quello camerale.<br /> Pertanto, posto che il giudizio in materia di accesso ai documenti amministrativi risulta soggetto al rito camerale, connotato dalla dimidiazione di tutti i termini processuali, ad eccezione dei termini di notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti, anche il termine di novanta giorni per la notificazione del ricorso in riassunzione, in quanto termine processuale previsto per il rito ordinario, non riconducibile alla categoria dei termini di notificazione del ricorso introduttivo, deve ritenersi soggetto alla regola della dimidiazione.<br /> Per l&#8217;effetto, il dott. G. nel caso in esame avrebbe dovuto riassumere il processo dinnanzi al Tar entro 45 giorni dalla comunicazione della sentenza di annullamento con rinvio; termine nella specie rimasto inosservato.<br /> 1.2.6 Alla stregua delle considerazioni svolte, deve ritenersi corretta la pronuncia di prime cure, non inficiata da alcuna contraddittorietà , infondatamente denunciata dall&#8217;odierno appellante.<br /> Correttamente il Tar, da un lato, ha fondato le proprie statuizioni sul dato positivo, accogliendo un&#8217;interpretazione coerente con la <em>littera legis</em> e con la <em>ratio</em> di tutela alla stessa sottesa; dall&#8217;altro, ha coerentemente escluso che il ricorso in riassunzione sia qualificabile come ricorso introduttivo (essendosi in presenza di istituti differenti e tra loro non assimilabili), riscontrando, per l&#8217;effetto, la tardività  della riassunzione in concreto operata dalla parte ricorrente.<br /> 2. Con il secondo motivo di appello il dott. G. ha censurato l&#8217;erroneità  della sentenza di prime cure, nella parte in cui non ha tenuto conto della richiesta di rimessione in termini avanzata dalla parte ricorrente, giustificata dalla scusabilità  dell&#8217;eventuale errore di notifica.<br /> Nella specie, la novità  della questione &#8211; non registrandosi precedenti giudiziari sul termine di riassunzione nel giudizio in materia di accesso documentale &#8211; avrebbe dovuto consentire la rimessione in termini ex art. 37 c.p.a., all&#8217;uopo richiesta in primo grado; attesa l&#8217;omessa pronuncia in merito da parte del Tar, il ricorrente ha riproposto la relativa istanza nel presente grado di giudizio.<br /> Il motivo di appello è infondato.<br /> Rilevato che l&#8217;omessa pronuncia su una domanda di parte non configura un vizio di rimessione della causa al primo giudice, dovendo il giudice di appello procedere alla decisione, in sede di gravame, della domanda non esaminata dal Tar, si osserva che nella specie non ricorrono i presupposti per la concessione della rimessione in termini per errore scusabile.<br /> La rimessione in termini, in particolare, configura un istituto eccezionale, derogando alla generale perentorietà  dei termini processuali, prevista a tutela del pubblico interesse al tempestivo e celere svolgimento del giudizio, oltre che della parità  di trattamento delle parti processuali, da sottoporre ai medesimi termini processuali.<br /> La sua operatività  deve, dunque, ritenersi limitata alle ipotesi in cui sussista effettivamente un impedimento oggettivo ovvero un errore scusabile in cui sia incorsa la parte processuale, determinato da fatti oggettivi, rappresentati -di regola- dall&#8217;oscurità  del testo normativo, dalla sussistenza di contrasti giurisprudenziali o da erronee rassicurazioni fornite da soggetti pubblici istituzionalmente competenti all&#8217;applicazione della normativa violata.<br /> Come precisato da questo Consiglio, &#8220;<em>tale istituto riveste carattere eccezionale (cfr. Ad. plen., nn. 22 del 2016, 33 del 2014, 32 del 2012, 10 del 2011, 3 del 2010), risolvendosi in una deroga al principio fondamentale di perentorietà  dei termini processuali, ed è soggetto a regole di stretta interpretazione. Infatti, i termini in generale, e quelli dei riti speciali abbreviati in particolare, sono stabiliti dal legislatore per ragioni di interesse generale e hanno applicazione oggettiva. In definitiva, i presupposti per la concessione dell&#8217;errore scusabile sono individuabili esclusivamente nella oscurità  del quadro normativo, nelle oscillazioni della giurisprudenza, in comportamenti ambigui dell&#8217;amministrazione, nell&#8217;ordine del giudice di compiere un determinato adempimento processuale in violazione dei termini effettivamente previsti dalla legge, nel caso fortuito e nella forza maggiore</em>&#8221; (Consiglio di Stato, sez. IV, 19 settembre 2019, n. 6242).<br /> L&#8217;applicazione di tali coordinate ermeneutiche al caso di specie conduce al rigetto della richiesta di parte, tenuto conto che l&#8217;individuazione del termine da rispettare per la riassunzione di un processo soggetto al rito camerale discende direttamente dal dato positivo, emergendo chiaramente dal combinato disposto degli artt. 87, comma 3, c.p.a. e 105, comma 3, c.p.a..<br /> La circostanza per cui non sussisterebbero specifici precedenti intervenuti sul giudizio in materia di accesso ai documenti amministrativi non risulta di per sè dirimente, difettando nella specie un testo normativo oscuro, un contrasto giurisprudenziale, un ordine giudiziale che preveda il compimento dell&#8217;atto processuale entro un termine all&#8217;uopo indicato in violazione del corrispondente parametro normativo, comportamenti ambigui dell&#8217;Amministrazione o altri fatti oggettivamente idonei a giustificare la rimessione in termini.<br /> Emerge, anzi, dalla giurisprudenza di questo Consiglio (citata nell&#8217;esaminare il primo motivo di appello), formatasi in materia di riassunzione del processo in relazione a giudizi soggetti alla dimidiazione dei termini processuali, che tra i termini dimezzati deve essere ricondotto anche il termine di notificazione del ricorso in riassunzione; ad ulteriore conferma di come, in presenza di un indirizzo giurisprudenziale espressivo di principi di diritto conferenti al caso di specie, disattesi dalla parte ricorrente, non risultano configurabili i presupposti di applicazione dell&#8217;art. 37 c.p.a.<br /> 3. Con il terzo motivo di appello il dott. G. ha censurato l&#8217;erroneità  della sentenza di primo grado, per avere pronunciato su un&#8217;eccezione di tardività  della riassunzione opposta dalla Rai, parte nel giudizio riassunto; il che avrebbe dovuto consentire di superare il vizio per il raggiungimento dello scopo; in ogni caso, la Rai si era costituita in giudizio, senza sollevare alcuna eccezione di tardività , contestando la violazione del termine di riassunzione soltanto alla camera di consiglio del 19 giugno 2019.<br /> Il motivo di appello è infondato.<br /> Da un lato, non risulta conferente il richiamo al principio del raggiungimento dello scopo, invocabile per giustificare la sanatoria della nullità  della notificazione dell&#8217;atto processuale &#8211; operante ove la notificazione, seppure nulla, abbia comunque consentito all&#8217;atto di giungere a conoscenza del destinatario, come reso palese dalla costituzione in giudizio della parte intimata -; nel caso di specie, infatti, non si fa questione di nullità  della notificazione del ricorso in riassunzione, regolarmente notiziato -secondo le forme legali- alla parte intimata, bensì¬ della sua tardività , per effetto della violazione del termine processuale entro cui la notificazione avrebbe dovuto essere eseguita; per l&#8217;effetto, si controverte sulla decadenza della parte ricorrente dall&#8217;esercizio di un potere processuale, non rimediabile attraverso la sanatoria per raggiungimento dello scopo, attesa la perentorietà  del termine di riassunzione in concreto inosservato.<br /> Dall&#8217;altro, risulta parimenti irrilevante la circostanza per cui l&#8217;eccezione di tardività  sia stata opposta dalla parte resistente soltanto in sede di discussione orale della causa, atteso che la decadenza dall&#8217;esercizio di un potere processuale, per effetto della violazione del termine perentorio entro cui l&#8217;atto avrebbe dovuto essere compiuto, configura una questione pregiudiziale di rito rilevabile d&#8217;ufficio, non soggetta a termini di preclusione a carico della parte intimata; ragion per cui la relativa eccezione avrebbe potuto essere opposta anche alla camera di consiglio fissata per la decisione del ricorso.<br /> Peraltro, nel caso di specie, al fine di ulteriormente assicurare il contraddittorio processuale, nonostante la questione fosse stata posta in discussione alla camera di consiglio svoltasi in presenza dei difensori delle parti processuali, il Tar ha inteso assegnare alle parti anche un termine per il deposito di memorie difensive; il che impedisce di configurare una violazione dei diritti di difesa del ricorrente.<br /> Ne deriva che il Tar ha correttamente pronunciato sull&#8217;eccezione di tardività  della notificazione del ricorso in riassunzione, tempestivamente opposta dalla parte resistente.<br /> 4. Il dott. G., infine, ha chiesto, in subordine, la rimessione del ricorso all&#8217;Adunanza Plenaria di questo Consiglio, alla stregua di quanto dedotto nei motivi di appello e in ragione della sussistenza di oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto.<br /> Anche tale istanza deve essere disattesa, non registrandosi alcun contrasto giurisprudenziale suscettibile di dare luogo ad un&#8217;ipotesi di rimessione del ricorso all&#8217;Adunanza Plenaria, risultando, anzi, affermato dalla giurisprudenza di questo Consiglio il principio di diritto per cui, in relazione ai giudizi soggetti al dimezzamento dei termini processuali, il termine di notificazione del ricorso in riassunzione deve ritenersi compreso tra i termini dimidiati; principio di diritto coerente con la decisione assunta a soluzione della presente controversia.<br /> 5. Ferma rimanendo l&#8217;infondatezza dell&#8217;appello &#8211; circostanza ostativa all&#8217;esame dei motivi di ricorso riproposti nel presente grado di giudizio &#8211; si osserva, comunque, che nella specie si controverte su un&#8217;istanza di accesso ai documenti amministrativi, presentata dall&#8217;odierno appellante in relazione agli atti di una procedura selettiva cui lo stesso dott. G. ha preso parte (tesa al conferimento di plurimi incarichi di caporedattore).<br /> L&#8217;odierno appellante ha giÃ  avuto accesso agli atti riferiti alla propria posizione e a quella dei candidati vincitori, insistendo per l&#8217;ostensione dei documenti riguardanti i candidati idonei non vincitori e i partecipanti alla procedura, ai fini dell&#8217;esercizio del proprio diritto di difesa dinnanzi al giudice ordinario: deriva, dunque, che, come pure rilevato dalla Rai (che, oltre ad insistere per il rigetto dell&#8217;appello e, in subordine, per la necessaria rimessione della causa al primo giudice, ha anche eccepito, in rito, l&#8217;inammissibilità  del ricorso per difetto di interesse, &#8220;<em>in quanto il sig. G. è giÃ  in possesso di tutta la documentazione da lui conoscibile</em>&#8221; &#8211; pag. 14 memoria depositata in data 23 giugno 2020), alla stregua delle ragioni dedotte dal dott. G. a sostegno della propria istanza di accesso, l&#8217;odierno appellante ha giÃ  preso cognizione dei documenti riferiti alla posizione dei vincitori della procedura selettiva, rilevanti, a fini comparativi, per valutare il corretto esercizio del potere selettivo in capo alla parte datoriale.<br /> 6. La particolarità  della controversia giustifica l&#8217;integrale compensazione tra le parti delle spese processuali del grado di appello.<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta e, per l&#8217;effetto, conferma la sentenza impugnata.<br /> Compensa interamente tra le parti le spese processuali del grado di appello.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2020 svoltasi, ai sensi dell&#8217;art. 84 comma 6, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, conv. dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, attraverso l&#8217;utilizzo di piattaforma &#8220;Microsoft Teams&#8221; con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Giancarlo Montedoro, Presidente<br /> Silvestro Maria Russo, Consigliere<br /> Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere<br /> Giordano Lamberti, Consigliere<br /> Francesco De Luca, Consigliere, Estensore<br /> </div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-14-8-2020-n-5035/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 14/8/2020 n.5035</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
