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	<title>503 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>503 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Salerno &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 20/9/2013 n.503</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-salerno-sezione-i-ordinanza-20-9-2013-n-503/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Sep 2013 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-salerno-sezione-i-ordinanza-20-9-2013-n-503/">T.A.R. Campania &#8211; Salerno &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 20/9/2013 n.503</a></p>
<p>Pre. Mele – Est. Fredullo A. Senatore (Avv. P. Vicidomini) c/ Ministero della Giustizia (Avv. Distrettuale dello Stato) e con l&#8217;intervento di F. Belmonte (Avv. A. Chieffo) sulla necessità di esplicita motivazione nella correzioni degli scritti per gli esami di avvocato Concorsi pubblici – Esame avvocato – Valutazione elaborati –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-salerno-sezione-i-ordinanza-20-9-2013-n-503/">T.A.R. Campania &#8211; Salerno &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 20/9/2013 n.503</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-salerno-sezione-i-ordinanza-20-9-2013-n-503/">T.A.R. Campania &#8211; Salerno &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 20/9/2013 n.503</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pre. Mele – Est. Fredullo<br /> A. Senatore (Avv. P. Vicidomini) c/ Ministero della Giustizia (Avv. Distrettuale dello Stato) e con l&#8217;intervento di F. Belmonte (Avv. A. Chieffo)</span></p>
<hr />
<p>sulla necessità di esplicita motivazione nella correzioni degli scritti per gli esami di avvocato</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Concorsi pubblici – Esame avvocato – Valutazione elaborati – Voto numerico – Motivazione esplicita – Necessità – Sussiste – Istanza cautelare – Accoglimento – Conseguenze – Rinnovata correzione</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Va accolta la domanda cautelare rivolta all’annullamento dell’elenco ammessi alle prove orali di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, poiché la votazione espressa con il solo voto numerico senza ulteriori specificazioni motivazionali, in applicazione di quanto previsto dalla L. 247/12, art. 46, deve ritenersi illegittima, con conseguente necessità di rinnovata correzione espressa con voto numerico integrato da motivazione letterale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />	<br />
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>ORDINANZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 1198 del 2013, proposto da:</p>
<p>Andrea Senatore, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Paola Vicidomini, con domicilio eletto in Salerno, via Marietta Gaudiosi n. 6;</p>
<p><i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso per legge dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, domiciliato in Salerno, corso Vittorio Emanuele n. 58; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>e con l&#8217;intervento di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>ad opponendum:<br />
Ferdinando Belmonte, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Achille Chieffo, con domicilio eletto in Salerno, presso la Segreteria del T.A.R.; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
</b>previa sospensione dell&#8217;efficacia</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>dell’elenco degli ammessi alle prove orali di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, del verbale n. 32 del 6.2.2013 della Prima Sottocommissione presso la Corte di Appello di Lecce, nella parte in cui sono valutate negativamente le prove scritte del ricorrente, di tutti gli atti connessi</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 settembre 2013 il dott. Ezio Fedullo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p>Premesso di condividere l’orientamento giurisprudenziale che ritiene, ai fini della legittimità dell’atto, la sufficienza del voto numerico, senza ulteriori specificazioni, nel caso in cui siano stati previamente determinati adeguati criteri di valutazione, che consentano di ricostruire ab externo la motivazione del giudizio espresso dall’organo valutativo;<br />	<br />
Ritenuto, peraltro, che la possibilità di ricostruzione dell’iter logico-giuridico seguito nella concreta attribuzione del punteggio richiede che tali criteri siano puntuali, specifici e non generici, nonché espressamente modulati con riferimento al peso che la loro osservanza ed applicazione assume ai fini dell’attribuzione del punteggio numerico e della misura dello stesso, in modo tale da poter desumere agevolmente, dalla comparata lettura degli elaborati e dei criteri così predefiniti e specificati, le ragioni concrete del punteggio assegnato mediante un intellegibile collegamento tra quest’ultimo ed i criteri di valutazione, solo in tal modo potendosi garantire una effettiva possibilità di verifica sullo svolgimento dell’azione amministrativa;<br />	<br />
Ritenuto, pertanto, che nell’ipotesi in cui, nella predeterminazione dei criteri, non siano stati definiti i concreti elementi di collegamento tra gli stessi ed il punteggio numerico attribuibile, quest’ultimo non appare da solo sufficiente alla esternazione motivazionale, dovendo esso essere integrato dalla specificazione, in termini letterali, delle concrete modalità di attribuzione del punteggio in relazione ai criteri predeterminati ed alla loro osservanza ( v. pure TAR Lazio, I, n. 7289 del 18-7-2013);<br />	<br />
Evidenziato, d’altra parte, che la stessa nota allegata al verbale n. 1 della Commissione presso il Ministero della Giustizia del 6-12-2012, dopo aver indicato i “criteri da adottare per la valutazione degli elaborati scritti”, precisa che le Sottocommissioni dovranno, nelle operazioni di correzione, curare in particolare “le modalità di attribuzione del punteggio successive alla lettura di tutti e tre gli elaborati…”;<br />	<br />
Evidenziato, ad colorandum ed a supporto delle argomentazioni rese dal Collegio, che la necessità di un quid pluris in termini motivazionali è stata avvertita dallo stesso legislatore , il quale, nel recente articolo 46 della legge n. 247 del 31-12-2012, avente ad oggetto l’esame di stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, ha specificato, al comma 5, che “La commissione annota le osservazioni positive o negative nei vari punti di ciascun elaborato, le quali costituiscono motivazione del voto che viene espresso con un numero pari alla somma dei voti espressi dai singoli componenti”;<br />	<br />
Rilevato che nella vicenda in esame i suddetti principi non risultano rispettati, atteso che le indicazioni così come sopra esposte, necessarie alla legittima espressione del solo voto numerico, non si rinvengono nè nei criteri generali fissati dalla Commissione centrale né nelle ulteriori determinazioni di recepimento e di specificazione della Sottocommissione locale, onde deve ritenersi l’illegittimità della votazione che nella specie è stata espressa con il solo voto numerico senza ulteriori specificazioni motivazionali;<br />	<br />
Ritenuto per quanto sopra che sussiste il fumus boni iuris in ordine alla illegittimità lamentata dal ricorrente, dovendosi, di conseguenza, confermare, in uno ai suoi effetti, la determinazione cautelare favorevole pronunziata in sede monocratica, la quale va, peraltro , integrata al fine di una effettiva tutela dello posizione giuridico-soggettiva azionata;<br />	<br />
Rilevato, infatti, anche ai fini dell’applicazione della norma contenuta nell’articolo 4, comma 2 bis, del d.l. n. 115/2005, che dalla documentazione in atti non si evince l’avvenuto superamento della prova scritta conseguente ad una ripetizione della valutazione da parte della Commissione, atteso che la valutazione compiuta all’esito della misura cautelare monocratica ha avuto ad oggetto ( con esito sufficiente) la “discussione” del candidato sulle prove scritte e non , quindi, gli elaborati scritti;<br />	<br />
Ritenuto, pertanto, salva restando la prova orale sostenuta, che al danno lamentato può ovviarsi disponendo una nuova correzione, nel termine di giorni trenta dalla comunicazione o notificazione della presente, delle prove scritte svolte dal ricorrente da parte di una Sottocommissione diversa nella sua composizione rispetto a quella che ha espresso il giudizio impugnato, con le opportune garanzie di anonimato previa eliminazione di ogni sottolineatura, numero o grafosegno della precedente correzione, anche attraverso la contestuale ricorrezione, ai soli fini di cui trattasi, degli elaborati, sempre in forma anonima, di altri dieci candidati alla stessa sessione di esami presso la stessa sede di Corte di Appello ( tali elaborati saranno sorteggiati &#8211; in pari numero tra quelli di candidati che hanno superato gli scritti e quelli di candidati ritenuti non idonei &#8211; a cura del Presidente della Commissione attuale depositaria degli elaborati e trasmessi, nella forma anonima come sopra specificata, in uno a quelli oggetto del presente ricorso, alla Commissione di Lecce che dovrà procedere alla rivalutazione);<br />	<br />
Ritenuto di precisare che nella rinnovata correzione la valutazione verrà espressa con il voto numerico integrato da motivazione letterale, in modo da rendere intellegibili le ragioni della sua attribuzione, conformemente ai principi sopra espressi;<br />	<br />
Ritenuto di dover compensare le spese della presente fase del giudizio;<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Staccata di Salerno, Sezione Prima, accoglie la domanda cautelare proposta, disponendo nei sensi in motivazione precisati.<br />	<br />
Fissa per la trattazione del merito l’udienza pubblica del 22 Maggio 2014.<br />	<br />
Spese del giudizio cautelare compensate.<br />	<br />
La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 19 settembre 2013 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Francesco Mele, Presidente FF<br />	<br />
Giovanni Grasso, Consigliere<br />	<br />
Ezio Fedullo, Consigliere, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 20/09/2013</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-salerno-sezione-i-ordinanza-20-9-2013-n-503/">T.A.R. Campania &#8211; Salerno &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 20/9/2013 n.503</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/10/2011 n.503</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-20-10-2011-n-503/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-20-10-2011-n-503/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-20-10-2011-n-503/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/10/2011 n.503</a></p>
<p>Va sospeso il decreto del Questore di revoca una licenza per l&#8217;attività di recupero crediti stragiudiziale, provvedimento emesso sull&#8217;automatica imputazione d’irregolarità commesse dall’ausiliario al ricorrente, il quale trae (come documentalmente provato) sostentamento dall’attività di cui all’autorizzazione, oggetto del provvedimento impugnato. (G.S.) N. 00503/2011 REG.PROV.CAU. N. 01043/2011 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA Il</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-20-10-2011-n-503/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/10/2011 n.503</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-20-10-2011-n-503/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/10/2011 n.503</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso il decreto del Questore di revoca una licenza per l&#8217;attività di recupero crediti stragiudiziale, provvedimento emesso sull&#8217;automatica imputazione d’irregolarità commesse dall’ausiliario al ricorrente, il quale trae (come documentalmente provato) sostentamento dall’attività di cui all’autorizzazione, oggetto del provvedimento impugnato. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00503/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 01043/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria<br />	<br />
(Sezione Seconda)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1043 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Roberto De Marinis</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Maria Teresa Snaiderbaur, con domicilio eletto presso Maria Teresa Snaiderbaur in Genova, via G.T. Invrea, 11/6;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Ministero dell&#8217;Interno, Questura di Genova</b>, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Dello Stato, domiciliata per legge in Genova, v.le B. Partigiane, 2; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
DECRETO DI REVOCA LICENZA PER L&#8217;ATTIVITÀ DI RECUPERO CREDITI STRAGIUDIZIALE	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell&#8217;Interno e di Questura di Genova;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2011 il dott. Oreste Mario Caputo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Rilevato che prima facie il ricorso pare presentare elementi di fondatezza laddove lamenta l’automatica imputazione d’ irregolarità commesse dall’ausiliario al ricorrente, il quale trae (come documentalmente provato) sostentamento dall’attività di cui all’autorizzazione, oggetto del provvedimento impugnato.	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda)<br />	<br />
Accoglie e per l&#8217;effetto:<br />	<br />
a) sospende l’atto impugnato.<br />	<br />
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l&#8217;udienza pubblica del 1.03.2012.<br />	<br />
Compensa le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Enzo Di Sciascio, Presidente<br />	<br />
Oreste Mario Caputo, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Davide Ponte, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 20/10/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-20-10-2011-n-503/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/10/2011 n.503</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 30/6/2011 n.503</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-ordinanza-sospensiva-30-6-2011-n-503/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-ordinanza-sospensiva-30-6-2011-n-503/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-ordinanza-sospensiva-30-6-2011-n-503/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 30/6/2011 n.503</a></p>
<p>Va sospesa l&#8217;ordinanza del Dirigente del Settore Attività Economiche e Produttive di un Comune , avente ad oggetto la &#8220;revoca della concessione di posteggio nel mercato bisettimanale” per morosita&#8217;, se l’atto impugnato non reca alcuna considerazione dei pagamenti parziali della TOSAP effettuati dal ricorrente e, soprattutto, del complessivo intendimento dello</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-ordinanza-sospensiva-30-6-2011-n-503/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 30/6/2011 n.503</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-ordinanza-sospensiva-30-6-2011-n-503/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 30/6/2011 n.503</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa l&#8217;ordinanza del Dirigente del Settore Attività Economiche e Produttive di un Comune , avente ad oggetto la &#8220;revoca della concessione di posteggio nel mercato bisettimanale” per morosita&#8217;, se l’atto impugnato non reca alcuna considerazione dei pagamenti parziali della TOSAP effettuati dal ricorrente e, soprattutto, del complessivo intendimento dello stesso (desumibile dalla conclusione di una serie di accordi finalizzati alla rateizzazione dei tributi non pagati) di pervenire all’eliminazione della situazione debitoria sussistente nei confronti del Comune e di altre amministrazioni. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00503/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00928/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />	<br />
Lecce &#8211; Sezione Prima</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 928 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Pietro Cucci</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Alfredo Matranga, con domicilio eletto presso Vincenzo Matranga in Lecce, via Monti, 40;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Lecce</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Elisabetta Ciulla, con domicilio eletto presso Elisabetta Ciulla in Lecce, Municipio; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
dell&#8217;ordinanza 30.3.2011 n. 397 del Dirigente del Settore Attività Economiche e Produttive del Comune di Lecce, avente ad oggetto la &#8220;revoca della concessione di posteggio nel mercato bisettimanale di Viale dello Stadio del lunedì e venerdì&#8221;; di ogni altro atto presupposto,connesso, collegato e/o consequenziale.	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Lecce;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 giugno 2011 il dott. Luigi Viola e uditi per le parti l’Avv. Marinosci in sostituzione di Matranga e l’Avv. Ciulla;	</p>
<p>Considerato che l’atto impugnato non reca alcuna considerazione dei pagamenti parziali della TOSAP effettuati dal ricorrente e, soprattutto, del complessivo intendimento dello stesso (desumibile dalla conclusione di una serie di accordi finalizzati alla rateizzazione dei tributi non pagati) di pervenire all’eliminazione della situazione debitoria sussistente nei confronti del Comune di Lecce e di altre amministrazioni.	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce &#8211; Sezione Prima<br />	<br />
Accoglie la suindicata domanda di tutela cautelare e per l&#8217;effetto:<br />	<br />
a) sospende l’atto impugnato;<br />	<br />
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l&#8217;udienza pubblica del 14 dicembre 2011.<br />	<br />
Compensa le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 30 giugno 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Antonio Cavallari, Presidente<br />	<br />
Luigi Viola, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Massimo Santini, Referendario	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 30/06/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 12/1/2011 n.503</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-12-1-2011-n-503/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-12-1-2011-n-503/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-12-1-2011-n-503/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 12/1/2011 n.503</a></p>
<p>Pres. Vittoria – Rel. Toffoli – P.M. Ceniccola Inpdap (Avvocatura Centrale) c. Santoro (avv. Masini) sull&#8217;inquadramento del dipendente pubblico a seguito di mobilità 1. – Giurisdizione e competenza – Pubblico impiego – Inquadramento dipendenti passati da enti pubblici a Inpdap – Mobilità ex art. 4 dl 163/1995 – Giurisdizione G.A.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-12-1-2011-n-503/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 12/1/2011 n.503</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Vittoria – Rel. Toffoli – P.M. Ceniccola<br /> Inpdap (Avvocatura Centrale) c. Santoro (avv. Masini)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;inquadramento del dipendente pubblico a seguito di mobilità</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. – Giurisdizione e competenza – Pubblico impiego – Inquadramento dipendenti passati da enti pubblici a Inpdap – Mobilità ex art. 4 dl 163/1995 – Giurisdizione G.A.	</p>
<p>2. – Pubblico impiego – Mobilità ex art. 4 dl 163/1995 – Inquadramento sulla base posizione posseduta – Presidente del Consiglio – Poteri di determinare trasferimento – Esclusione.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. – Spetta al Giudice Ordinario la giurisdizione sulle controversie relative all’inquadramento di ex dipendenti passati da amministrazioni pubbliche all’Inpdap per trasferimento disposto con dpcm nel quadro della mobilità disciplinata dall’art. 4, comma 2, dl 163/1995.	</p>
<p>2. – Non è rinvenibile un fondamento normativo all’esercizio da parte del Presidente del Consiglio del potere di determinare il trasferimento del lavoratore, attuando la mobilità tra pubbliche amministrazioni e quindi il lavoratore deve essere inquadrato sulla base della posizione dal medesimo posseduta nell’ambito della precedente fase del rapporto.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 23/3/2010 n.503</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ordinanza-23-3-2010-n-503/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ordinanza-23-3-2010-n-503/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ordinanza-23-3-2010-n-503/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 23/3/2010 n.503</a></p>
<p>Pres. G. Giovannini – Est. M. L. Maddalena C. Greco (Prof. Avv. A. Clarizia) c/ Corte dei Conti (Avv. Stato) sulla rimessione alla Corte Costituzionale della q.l.c. dell&#8217;art. 11, comma 8 della legge n. 15/09, nella parte in cui non garantisce la presenza maggioritaria dei rappresentanti dei magistrati della Corte</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ordinanza-23-3-2010-n-503/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 23/3/2010 n.503</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ordinanza-23-3-2010-n-503/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 23/3/2010 n.503</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. G. Giovannini – Est. M. L. Maddalena<br /> C. Greco (Prof. Avv. A. Clarizia) c/ Corte dei Conti (Avv. Stato)</span></p>
<hr />
<p>sulla rimessione alla Corte Costituzionale della q.l.c. dell&#8217;art. 11, comma 8 della legge n. 15/09, nella parte in cui non garantisce la presenza maggioritaria dei rappresentanti dei magistrati della Corte dei conti in seno all&#8217;organo di autogoverno</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Corte dei Conti – Composizione Consiglio di Presidenza – Art. 11, comma 8 legge n. 15/09 – Numero eletti – Magistratura e Parlamento in seduta comune – Pariteticità &#8211; Principio necessaria prevalenza rappresentanti magistrati – Violazione – Sussiste – Disparità trattamento – Sussiste – Questione di legittimità costituzionale – Rilevanza e non manifesta infondatezza – Sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>E’ rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 11, comma 8 della legge n. 15/09, nella parte in cui, disciplinando la composizione del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti, prevede che il numero dei componenti eletti da tutti i magistrati della Corte dei conti sia uguale a quello dei rappresentanti del Parlamento, in quanto si pone in contrasto con gli artt. 100, 103, 108 e 104, dai quali si evince il principio della necessaria prevalenza numerica della componente eletta dai magistrati rispetto alla componente eletta dalle forze politiche finalizzato a garantire la rappresentatività dell’organo e dunque l’indipendenza dei magistrati, nonché con l’art. 3 Cost., poiché introduce una irragionevole disparità di trattamento a discapito della magistratura contabile rispetto a tutte le altre magistrature.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center>
<b>REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Prima)</b></p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>ORDINANZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 3161 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 	</p>
<p><b>Greco Carlo</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Angelo Clarizia, con domicilio eletto presso Angelo Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde, 2; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Corte dei Conti</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; </p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Della Ventura Piergiorgio, Pasqualucci Furio</b>; </p>
<p>e con l&#8217;intervento di<br />	<br />
ad adiuvandum:<br />
<b>Associazione Magistrati Corte dei Conti</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Maria Alessandra Sandulli, con domicilio eletto presso Maria Alessandra Sandulli in Roma, c.so Vittorio Emanuele II, 349; </p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
del decreto del Presidente della Corte dei conti del 7 aprile 2009, pubblicato sulla G.U.R.I. – Serie generale, n. 81 del 7 aprile 2009, di convocazione delle elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale di magistratura in seno al Consiglio di presidenza della Corte dei conti per il quadriennio 2009/13 e di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale, tra cui la nota del Presidente della Corte dei Conti n. 1067 del 20 aprile 2009;<br />	<br />
impugnato con il ricorso principale</p>
<p>del decreto del Presidente della Corte dei conti del 22 aprile 2009 di differimento delle elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale di magistratura in seno al Consiglio di presidenza della Corte dei conti per il quadriennio 2009/13 alla data di sabato 9 maggio 2009 dalle ore 9.00 alle ore 21.00 e domenica 10 maggio 2009 dalle ore 9.00 alle ore 15.00;<br />	<br />
impugnato con i primi motivi aggiunti</p>
<p>del non conosciuto decreto del Presidente della repubblica in data 13 maggio 2009 di costituzione del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti;<br />	<br />
impugnato con i secondi motivi aggiunti</p>
<p>Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Corte dei Conti;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 28 ottobre 2009 il dott. Maria Laura Maddalena e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p>Con ricorso ritualmente notificato, il ricorrente, Consigliere presso la sezione giurisdizionale per la Toscana della Corte de conti, ha impugnato il provvedimento del Presidente della Corte dei Conti (decreto 7 aprile 2009, pubblicato sulla G.U.R.I. – Serie generale, n. 81 del 7 aprile 2009) di convocazione per i giorni mercoledì 6 maggio 2009, dalle ore 8.00 alle ore 20.00, e giovedì 7 maggio 2009, dalle ore 8.00 alle ore 14.00 delle elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale di magistratura in seno al consiglio di presidenza della Corte dei conti, per il quadriennio 2009/13.<br />	<br />
Il provvedimento è censurato per i seguenti motivi:<br />	<br />
a) l’indizione delle consultazioni elettorali in giorni lavorativi lede l’elettorato attivo dei magistrati contabili, i quali non potranno esercitare il loro diritto di voto essendo in quei giorni impegnati nello svolgimento delle funzioni giurisdizionali; <br />	<br />
b) le date prescelte, inoltre, pregiudicano anche l’elettorato passivo in quanto coloro che intendono candidarsi hanno a loro disposizione solo 28 giorni per la campagna elettorale, mentre in passato era sempre stato garantito un termine di almeno 60 giorni; non si ravvisa, inoltre, nella previsione dei cui all’art. 11, comma 10, secondo periodo, della l. 15/2009, alcun vincolo relativo alla data in cui celebrare le elezioni, posto che la norma in questione ha previsto il termine del 7 maggio 2009 unicamente per l’indizione delle elezioni;<br />	<br />
c) il decreto impugnato è inoltre illegittimo in quanto applicativo dell’art. 11, comma 8 della l. 15/2009, che ha modificato la disciplina della composizione del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti; a questo proposito il ricorrente ha sollevato eccezione di incostituzionalità asserendo che la nuova normativa si pone in contrasto con gli artt. 3, 97, 100, 103, 104 e 108 della Costituzione.<br />	<br />
Con decreto presidenziale del 23.4.2009, l’istanza di misure cautelari provvisorie è stata rigettata.<br />	<br />
Con il primo ricorso per motivi aggiunti, il ricorrente ha impugnato il decreto del 22 aprile 2009 con cui il Presidente della Corte dei Conti ha disposto il differimento delle consultazioni elettorali alle date di sabato 9 maggio 2009 dalle ore 9.00 alle ore 21.00 e domenica 10 maggio 2009 dalle ore 9.00 alle ore 15.00.<br />	<br />
Avverso tale provvedimento, il ricorrente, oltre a riproporre le doglianze già volte con il ricorso originario, ha prospettato le seguenti ulteriori doglianze: <br />	<br />
1) il differimento della data delle consultazioni elettorali continua a pregiudicare l’elettorato passivo dei magistrati della Corte poiché non è stato garantito un lasso di tempo adeguato per organizzare la campagna elettorale, sia se si considera, in via di analogia, quanto previsto dalla l. 186/1982, art. 9, comma 2, sia tenuto conto della prassi, rispettata fino ad ora, di garantire almeno 60 gironi per la campagna elettorale; <br />	<br />
2) l’illegittimità derivata dalla incostituzionalità dell’art. 11, comma 8 della l. 15/2009, inoltre, trova un ulteriore sostegno nel parere del Consiglio di Stato del 1 aprile 2009, reso in materia di applicabilità del principio di non rieleggibilità dei membri elettivi del CSM e degli altri organi di autogoverno delle magistrature speciali.<br />	<br />
L’avvocatura dello Stato si è costituta ed ha depositato una memoria per chiedere il rigetto dell’istanza cautelare e, nel merito, del ricorso perché infondato, stante la manifesta infondatezza delle eccezioni di costituzionalità proposte.<br />	<br />
Con atto di intervento ad adiuvandum, si è costituita l’associazione magistrati della Corte dei Conti sostenendo le ragioni del ricorrente.<br />	<br />
Con ordinanza n. 1993 del 2009, il collegio ha rigettato l’istanza cautelare e ha fissato per la trattazione nel merito della causa l’odierna udienza. <br />	<br />
Con il secondo ricorso per motivi aggiunti, il ricorrente ha impugnato il decreto del Presidente della Repubblica di costituzione del Consiglio di presidenza della Corte dei conti del 13.5.2009, per illegittimità derivata, ribadendo tutti motivi di ricorso già in precedenza articolati sia nel ricorso originario che nel primo ricorso per motivi aggiunti.<br />	<br />
Sia la difesa erariale che il ricorrente hanno depositato memorie per l’udienza, ulteriormente argomentando le loro precedenti difese.<br />	<br />
All’odierna udienza, la causa è stata trattenuta in decisione.<br />	<br />
Vengono all’esame del collegio le eccezioni di illegittimità costituzionale, prospettate dal ricorrente e dalla interveniente Associazione, dell’art. 11, comma 8 della l. 15 del 4 marzo 2009, concernente la costituzione e formazione del Consiglio di presidenza della Corte dei Conti. Esso prevede infatti che: <br />	<br />
“8. Il Consiglio di presidenza della Corte dei conti, quale organo di amministrazione del personale di magistratura, (…) E&#8217; composto dal Presidente della Corte, che lo presiede, dal Presidente aggiunto, dal Procuratore generale, da quattro rappresentanti del Parlamento eletti ai sensi dell&#8217;articolo 7, comma 1, lettera d), della legge 27 aprile 1982, n. 186, e successive modificazioni, e dell&#8217;articolo 18, comma 3, della legge 21 luglio 2000, n. 205, e da quattro magistrati eletti da tutti i magistrati della Corte. Alle sedute del Consiglio, tranne quelle in sede disciplinare, possono partecipare il Segretario generale della Corte ed il magistrato addetto alla presidenza con funzioni di capo di gabinetto. Qualora, per specifiche questioni, uno dei due sia designato relatore, lo stesso ha diritto di voto per espressa delega del Presidente della Corte.”<br />	<br />
Il ricorrente ha prospettato eccezioni di costituzionalità della norma sotto plurimi profili per contrasto con gli artt. 3, 97, 100, 103, 104 e 108 della Costituzione. La maggior parte di esse, tuttavia, sono a parere di questo collegio irrilevanti o manifestamente infondate.<br />	<br />
Ci si riferisce alla e.d.c. concernente l’assenza della previsione di requisiti di professionalità per i membri laici, questione che non è rilevante nel caso in esame e che comunque è manifestamente infondata posto che, attraverso il richiamo espressamente operato dal comma 8 dell’art. 11 della l. 15/2009 all’art. 7, comma 1 della lettera d) l. n. 186/1982, le specifiche professionalità dei membri laici continuano ad essere garantite. Irrilevante è anche l’e.d.c. concernente la partecipazione del Segretario generale, con diritto di voto, per i procedimenti che non hanno natura disciplinare. Nel caso di specie, infatti, non sono state impugnate deliberazioni alle quali abbia preso parte il Segretario generale. Irrilevante è infine l’e.d.c. relativa al “magistrato addetto alla presidenza con funzioni di capo di gabinetto”, prospettata in via meramente ipotetica. <br />	<br />
Il ricorrente, infine, ha sollevato una q.d.c. in relazione alla nuova composizione del consiglio di Presidenza, disciplinata dal citato art. 11, comma 8, che ha modificato il precedente assetto disciplinato dall’art. 10 della l. 117/1988, come modificato dalla l. 62/2006, i componenti del Consiglio di presidenza eletti dai magistrati della Corte dei conti diventano quattro (mentre in precedenza essi erano dieci), ovvero in numero eguale ai membri laici. <br />	<br />
L’eccezione di incostituzionalità in esame, prospettata nel ricorso e nella memoria del 15 ottobre 2009, poggia sulle seguenti argomentazioni: la sentenza della Corte cost. n. 87/2009 ha sancito la piena equiparazione del CSM ai Consigli di Presidenza delle magistrature speciali in ordine alla funzione di garanzia che detti organi devono assolvere al fine di assicurare l’indipendenza dei magistrati ordinari e speciali. Pertanto, non si ravvisa alcuna ragionevole motivo per differenziare l’organizzazione e la costituzione degli organi in esame, in particolare con riferimento alla percentuale della componente togata in seno ai tre consigli, che l’art. 104 Cost. fissa nei due terzi, della compagine consiliare, con esclusione dei membri di diritto, in modo tale che detta componente sia numericamente preponderante rispetto a quella della componente laica. L’art. 11, comma 8, dunque, nel prevedere che la componente elettiva sia di numero eguale alla componente laica, discrimina ingiustificatamente la condizione dei magistrati della Corte dei conti rispetto a quella degli altri magistrati amministrativi e ordinari e si pone in contrasto con il combinato disposto degli artt. 104 e 108 Cost.. Infine, stabilire una disciplina diversificata per la composizione dei rispettivi consigli di Presidenza della giustizia amministrativa e della Corte dei conti, pur in presenza di numerosi rinvii recettizi a norme della l. 196/1982, viola l’art. 3 della Costituzione con riferimento agli artt. 100 e 103, sia sotto il profilo della ingiustificata disparità di trattamento dei due ordini magistratuali che sotto il profilo della ragionevolezza, stanti le profonde analogie che caratterizzano lo statuto del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti.<br />	<br />
L’avvocatura dello Stato ha sostenuto, nella sua memoria del 15.10.2009, la manifesta infondatezza delle e.d.c. proposte in quanto concernenti la struttura dell’organo di autogoverno della Corte dei conti, il cui assetto, così come già ritenuto dalla Corte costituzionale (ord. n. 377/1998 e 161/1999) si presta ad una pluralità di soluzioni fra le quali solo il legislatore è legittimato a scegliere nella sua discrezionalità. Secondo la difesa erariale, inoltre, i giudici speciali godono delle stesse garanzie della magistratura ordinaria solo con riferimento alla c.d. indipendenza funzionale, che ha riguardo al concreto esercizio della funzione giurisdizionale, mentre non sarebbe possibile invocare l’applicazione diretta ai giudici speciali delle garanzie previste dalla Costituzione agli artt. 104-107 Cost. per i giudici ordinari, poiché le garanzie per la c.d. indipendenza istituzionale delle magistrature speciali possono essere variamente disciplinate dal legislatore. La Costituzione, pertanto, ha voluto differenziale i modelli di indipendenza delle diverse magistrature. L’avvocatura ha inoltre sottolineato che la componente togata, comprensiva dei membri elettivi e dei membri di diritto, mantiene comunque la maggioranza assoluta in seno al Consiglio. <br />	<br />
Ad avviso del collegio, la questione di costituzionalità dell’art. 11 comma 8 della l. 15/2009, nella parte in cui determina in numero di quattro i componenti eletti dai magistrati della Corte, e cioè in numero uguale ai rappresentati del Parlamento, è rilevante e non manifestamente infondata nei termini e per le ragioni che si diranno e che in parte si differenziano rispetto alla prospettazione della parte ricorrente che si è appena sopra illustrata, cosicché essa viene rilevata d’ufficio. <br />	<br />
Si ritiene previamente opportuna, al fine di fornire una adeguata motivazione in ordine alla rilevanza, una rapida esposizione delle ragioni per cui non si ritiene che le eccezioni preliminari prospettate dalla avvocatura dello Stato possono essere accolte. Secondo l’insegnamento della Corte Costituzionale, il mancato esame da parte del giudice remittente delle eccezioni preliminari, sollevate nel giudizio &#8220;a quo&#8221;, non comporta l’inammissibilità della q.d.c., in presenza di una non implausibile motivazione dell&#8217;ordinanza di rimessione in ordine alla rilevanza e in assenza di ragioni che rendano evidente la mancanza di rilevanza (Corte costituzionale, 13 febbraio 2003 , n. 47).<br />	<br />
Occorre premettere che il ricorso originario è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Il provvedimento con esso impugnato, infatti, è stato sostituto dal decreto del Presidente della Corte dei conti del 22 aprile 2009, impugnato con il primo dei motivi aggiunti. <br />	<br />
Inoltre, tanto la prima e che la seconda delle doglianze, originariamente dedotte nel ricorso originario e riproposte nel primo ricorso per motivi aggiunti, sono da ritenersi improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse. Infatti, a seguito del differimento della data, le consultazioni elettorali sono state fissate nei giorni di sabato e domenica, cosicché nessuna lesione dell’elettorato attivo è ipotizzabile. <br />	<br />
Il ricorrente è carente di interesse anche a far valere, con la prima delle ulteriori doglianze svolte nel primo ricorso per motivi aggiunti, il minor tempo concesso ai candidati per svolgere la campagna elettorale, visto che egli non risulta essersi candidato.<br />	<br />
Resta, tuttavia, da esaminare la terza censura di invalidità derivata per incostituzionalità della norma di legge sulla nuova composizione del Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti, della quale il provvedimento di indizione delle elezioni del 22 aprile 2009 fa applicazione, in relazione alla quale il ricorrente ha l’interesse ad agire, in quanto magistrato in servizio della Corte dei conti, titolare dell’elettorato attivo.<br />	<br />
Le eccezioni, prospettate dalla Avvocatura dello Stato, di irricevibilità per tardività del secondo ricorso per motivi aggiunti, con conseguente improcedibilità del primo ricorso per motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse, non possono inoltre essere accolte. Non vi è prova infatti della effettiva conoscenza da parte del ricorrente del provvedimento di costituzione del consiglio di Presidenza del 13 maggio 2009 in data antecedente al 60° giorno prima della proposizione del ricorso, posto che né la pubblicazione dei risultati delle votazioni sulla newsletter del 15 maggio 2009, pubblicata sul sito istituzionale della Corte dei conti, né la diffusione della notizia della registrazione in bilancio del DPR 13.5.2009, tramite posta elettronica sulla lista di distribuzione dei magistrati della Corte, indicate dalla Avvocatura come circostanze da cui dedurre l’effettiva conoscibilità del provvedimento, possono costituire elementi di prova certi e attendibili della effettiva conoscenza del provvedimento sin dal 15 maggio ovvero dal 25 maggio 2009 da parte del ricorrente, non essendovi prova che tali comunicazioni fossero a lui specificamente indirizzate e non trattandosi di strumenti di conoscenza legale. <br />	<br />
In conclusione, va ritenuta la rilevanza della q.d.c. dell’art. 11, comma 8, della l. 15/2009 prima parte, laddove esso disciplina la composizione del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti, trattandosi di normativa che ha trovato applicazione nel provvedimento del 22 aprile 2009, di differimento delle elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale di magistratura in seno al Consiglio di presidenza della Corte dei conti per il quadriennio 2009/13 nonché nel provvedimento di costituzione dell’organo, impugnatoi entrambi rispettivamente con il primo e il secondo ricorso per motivi aggiunti, il quale è statoe censuratio appunto per invalidità derivata dalla incostituzionalità di detta previsione normativa. Peraltro, anche in passato la Corte costituzionale, nell’occuparsi di q.d.c. concernente la disciplina della composizione del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa sollevate in giudizi pendenti dinanzi al Tar ed aventi ad oggetto l’impugnazione rispettivamente del provvedimento di indizione delle elezioni (C.Cost. ord. 377/1998) e di costituzione del Consiglio (C.Cost. 161/1999), non ha manifestato dubbi sulla rilevanza delle questioni, anche se poi ha concluso per la loro manifesta inammissibilità per altre ragioni. <br />	<br />
La q.d.c. della norma in esame per contrasto con gli artt. 100, 103 e 108, comma 2, in relazione agli artt. 3 e 104 Cost., interpretati alla luce della recente giurisprudenza costituzionale (sent. 87/2009), appare non manifestamente infondata.<br />	<br />
Rileva in primo luogo il collegio che la questione della composizione del C.S.M. così come quella dei Consigli di presidenza delle magistrature speciali è sicuramente fondamentale non solo per la garanzia della autonomia delle magistrature dagli altri poteri dello Stato, ma anche per la garanzia della indipendenza dei singoli giudici, trattandosi di aspetti profondamente connessi tra loro. Non può negarsi, infatti, che la prospettiva di una sfavorevole decisione sulla carriera e in particolar modo sulla irrogazione di una sanzione disciplinare (cfr. sul punto C.Cost. sent. 87/2009), decisioni tutte di competenza rispettivamente del CSM o dei consigli di Presidenza delle magistrature speciali e sulle quali può evidentemente influire la composizione dell’organo di autogoverno, può condizionare il magistrato nello svolgimento delle sue funzioni. <br />	<br />
La Carta costituzionale, tuttavia, a differenza di quanto ha fatto per la magistratura ordinaria, per la quale la composizione dell’organo di autogoverno è stata regolamentata dall’art. 104 Cost. ponendo stringenti limiti al legislatore ordinario, per le magistrature speciali non ha disciplinato tale profilo, rimettendolo al legislatore ordinario. <br />	<br />
Infatti, la garanzia della indipendenza delle magistrature speciali e dei giudici che ne fanno parte, è stata affidata dagli artt. 100, comma 3, e 108, comma 2, Cost. alla legge, la quale deve “assicurare” – e significativamente l’espressione “assicura” è ribadita in entrambe le disposizioni &#8211; tale indipendenza ovvero deve predisporre strumenti adeguati a garantirla effettivamente.<br />	<br />
In sostanza, se da un lato, la Costituzione non si è limitata alla mera previsione della necessità, sul piano formale, della fonte legislativa per la disciplina della indipendenza delle magistrature speciali, lasciando piena libertà al legislatore quanto al contenuto di tale disciplina, ma ha anche previsto che la legge debba effettivamente garantire tale indipendenza, dall’altro non ha voluto fornire un preciso modello al quale il legislatore dovesse uniformarsi, ma gli ha unicamente posto un vincolo finalistico, quello appunto di “assicurare” tale indipendenza. <br />	<br />
In tal modo, si consente un sindacato – per così dire – intrinseco e sostanziale della Corte sulla congruità degli strumenti prescelti dal legislatore rispetto al fine da realizzare.<br />	<br />
Ne consegue che, qualora vi siano più soluzioni tutte idonee a garantire il perseguimento di tale fine, debba essere fatta salva la discrezionalità del legislatore, ad esso non potendosi sostituire la Corte con il suo sindacato. A tali conclusioni è giunta, in due occasioni, la Corte Costituzionale proprio in relazione a q.d.c. sollevate circa la composizione del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa (ord. n. 377/1998 e n. 161/1999).<br />	<br />
Solo qualora la scelta del legislatore si riveli non in grado di assicurare l’indipendenza della magistratura speciale, essa deve essere ritenuta incostituzionale, come peraltro è avvenuto in diverse occasioni sia a proposito della precedente composizione del Consiglio di presidenza della Corte dei conti che della mancata costituzione dell’organo di autogoverno della magistratura militare (cfr. C.Cost. n. 230/1987 e 266/1988)<br />	<br />
Il sindacato di costituzionalità sulla congruità delle scelte del legislatore ordinario rispetto al perseguimento del fine posto dalla Costituzione pone dunque, in concreto, il problema della individuazione dei parametri ai quali far riferimento e, in particolare, se ed entro quali limiti la disciplina costituzionale della magistratura ordinaria e del suo organo di autogoverno possa costituire un punto di riferimento a questi fini.<br />	<br />
Secondo l’avvocatura dello Stato, come si è detto, le garanzie dettate dalla Costituzione a presidio della c.d. indipendenza istituzionale (attinente cioè alla organizzazione della magistratura), di cui agli artt. 104-107 Cost., non sarebbero applicabili alle magistrature speciali. Di conseguenza, a differenza di quanto avviene in relazione alla c.d. indipendenza funzionale (concernente l’esercizio concreto della giurisdizione da parte dei singoli magistrati) non esisterebbero mai, in questo campo, scelte costituzionalmente obbligate. <br />	<br />
Di contro, come pure si è visto, il ricorrente sostiene che, dopo la sentenza n. 87/2009 della C. cost., sia stata sancita la piena equiparazione del CSM e degli organi di autogoverno delle magistrature speciali, cosicché essi dovrebbero essere disciplinati in modo omogeneo, in particolare con riferimento alla presenza della componente togata elettiva. <br />	<br />
Ad avviso del collegio, non è possibile completamente condividere la tesi del ricorrente, secondo cui il modello descritto dall’art. 104 Cost. per il C.S.M. dovrebbe necessariamente valere per gli organi di autogoverno delle magistrature speciali, nonostante fino ad ora il legislatore si sia in tal senso orientato. In tal modo, infatti, verrebbe eccessivamente limitata la discrezionalità attribuita dall’art. 108 Cost. al legislatore.<br />	<br />
D’altro canto, nemmeno pare condivisibile l’opposta tesi della avvocatura dello Stato, perché essa sostanzialmente finisce per esautorare la Corte costituzionale del sindacato sulla congruità delle scelte del legislatore rispetto al fine posto dalla Costituzione (di assicurare l’indipendenza dei giudici speciali), lasciandogli libertà assoluta.<br />	<br />
La soluzione, dunque, ad avviso del collegio, va rinvenuta prendendo spunto dalla recente giurisprudenza costituzionale e, in particolare, dalla già più volte menzionata sentenza n. 87/2009, la quale ha nitidamente disegnato i rapporti tra l’art. 108 e 104 Cost. <br />	<br />
Si tratta della sentenza con la quale è stata ammessa anche nel procedimento disciplinare dei magistrati amministrativi la difesa da parte di avvocati del libero foro. In quell’occasione, la Corte Costituzionale ha affermato che, pur essendo l’indipendenza della magistratura ordinaria e quella delle magistrature speciali regolate da norme costituzionali diverse (rispettivamente l’art. 104 e 108 Cost.), il principio della indipendenza dei magistrati sia ordinari che speciali è un principio generale e costituisce una delle garanzie del corretto svolgimento della funzione giurisdizionale complessivamente intesa, esercitata cioè sia dalla magistratura ordinaria che dalle magistrature amministrativa e contabile.<br />	<br />
Pertanto, nella stessa sentenza n. 87/2009, la Corte ha precisato che, pur potendo il legislatore articolare diversamente l’ordinamento delle singole giurisdizioni, devono tuttavia essere rispettati i “principi costituzionali comuni” posti a presidio della indipendenza delle varie magistrature. Per tale ragione, la Corte ha ritenuto che, nonostante il procedimento disciplinare dei magistrati amministrativi abbia natura amministrativa e non giurisdizionale, dovesse essere comunque garantita anche ai magistrati amministrativi la possibilità di avvalersi, nel procedimento disciplinare, di un avvocato del libero foro, al fine di assicurare loro una piena indipendenza attraverso il ricorso ad un’ efficace difesa.<br />	<br />
Come si nota, la sentenza n. 87/2009, se da un lato non ha – come ha invece sostenuto il ricorrente – affermato la piena equiparazione sotto il profilo organizzativo tra CSM e i consigli di Presidenza della giustizia amministrativa e della Corte dei conti, occupandosi di altri profili, ha tuttavia affermato l’importante principio della necessità di assicurare, al di là delle differenze organizzative e ordinamentali, lo stesso grado di indipendenza sia ai magistrati ordinari che a quelli amministrativi ( quindi anche contabili), e a tal fine ha fatto riferimento a “principi costituzionali comuni” cui il legislatore deve uniformarsi, pena la violazione dell’art. 108 Cost..<br />	<br />
Muovendo da questa sentenza, il collegio ritiene dunque che nelle norme costituzionali dedicate alla magistratura ordinaria, e quindi in particolare nell’art. 104 Cost., possano di volta in volta essere rinvenuti dei “principi costituzionali comuni&#8221;, posti a presidio dell’indipendenza della magistratura sia ordinaria che speciale, che rilevino quanto meno in negativo, quale limite per il legislatore ordinario quando si occupa delle magistrature speciali.<br />	<br />
In questa linea sembra essersi posto di recente il Consiglio di Stato, il quale, in sede consultiva, ha affermato che il principio della non rieleggibilità dei membri elettivi del C.S.M., di cui all’art. 104 Cost., ult. comma, debba valere anche per le magistrature speciali, trattandosi di un principio generale dell’autogoverno della magistratura ( cfr. Cons. St., sez. I, 1.4.2009, n. 954).<br />	<br />
Resta dunque da verificare se dall’art. 104 Cost. possa trarsi un principio comune concernente anche la composizione degli organi di autogoverno delle magistrature ordinaria e speciali e che possa fungere da parametro di legittimità costituzionale delle scelte del legislatore in questo ambito.<br />	<br />
A tal fine appare importante procedere ad esaminare la composizione del Consiglio Superiore della magistratura, come descritta dai commi 3 e 4 dell’art. 104 Cost..<br />	<br />
La composizione del Consiglio Superiore della magistratura prevede, come è noto, la presenza di membri di diritto e componenti elettivi, i quali sono per i due terzi eletti dai magistrati mentre per un terzo sono eletti dal Parlamento in seduta comune. <br />	<br />
Naturalmente due dei tre membri di diritto (vi rientra infatti anche il Presidente della Repubblica che presiede il Consiglio) sono togati ( ci si riferisce al Primo Presidente e al Procuratore generale della Corte di Cassazione), così come lo sono i componenti eletti dalla magistratura, tuttavia la distinzione tra componenti togati e laici non è presa espressamente in considerazione dalla norma, la quale invece distingue i consiglieri in base alle forme di designazione ( di diritto o elettiva) e, all’interno della componente elettiva tra gli eletti da parte dei magistrati e gli eletti dal Parlamento in seduta comune. Tale distinzione è ulteriormente marcata dal fatto che il limite minimo di rappresentanza elettiva della componente magistratuale (i due terzi) è calcolato non sul totale dei componenti del Consiglio (comprensiva di quelli di diritto) ma sul totale dei soli componenti elettivi. Il comma quarto dell’art. 104 Cost., infatti, espressamente dice che “gli altri componenti”, oltre a quelli di diritto, “sono eletti per due terzi da tutti i magistrati (..) e per un terzo dal Parlamento (..)”.<br />	<br />
E’ possibile dunque dire che l’art. 104 Cost. intende garantire l’indipendenza della magistratura assicurando la prevalenza in seno al Consiglio non della componente togata complessivamente intesa, comprensiva dei membri togati di diritto, ma della componente togata eletta dai magistrati. Ad essa solo, infatti, si riferisce il limite dei due terzi.<br />	<br />
Tale conclusione appare peraltro in linea con la diversa funzione della componente togata di diritto e quella elettiva in seno all’organo di autogoverno. <br />	<br />
Infatti, mentre la presenza dei membri di diritto assolve a funzioni ad altre funzioni ( ad esempio, la rappresentazione in seno al Consiglio delle istanze della magistratura giudicante e requirente attraverso la presenza dei rispettivi organi di vertice),prevalentemente istituzionali, solo la componente elettiva può dirsi effettivamente rappresentativa del corpo elettorale costituito da tutti i magistrati.<br />	<br />
Tale profilo appare di enorme particolare rilievo posto che la stessa nozione di “autogoverno”, ancorché utilizzato in senso atecnico nel caso del Consiglio Superiore della magistratura e dei Consigli di Presidenza delle magistrature speciali, per la presenza anche di membri laici, evoca comunque, anche etimologicamente, l’esistenza di una relazione di rappresentatività tra governanti e governati.<br />	<br />
Alla luce di tutte queste considerazioni, ritiene questo collegio che dall’art. 104, commi 3 e 4, Cost. possa trarsi il principio della necessaria prevalenza numerica della componente eletta dai magistrati rispetto alla componente eletta dalle forze politiche, prevalenza numerica che può esprimersi in varie modalità e con la previsione di diverse percentuali tra le varie componenti, con il limite comunque del riconoscimento di almeno un rappresentante in più alla componente eletta dai magistrati. <br />	<br />
Tale principio, per la sua rilevanza al fine di effettivamente garantire la rappresentatività dell’organo e dunque l’indipendenza dei magistrati, va ritenuto, secondo l’espressione usata dalla sentenza n. 87/2009, un “principio costituzionale comune” applicabile anche al Consiglio di Presidenza della magistratura della Corte dei conti. <br />	<br />
Infatti, sia nel caso del CSM che dei consigli di Presidenza della magistrature speciali, l’esistenza di una relazione di rappresentatività, quantomeno con la maggioranza dei componenti elettivi dei detti organi, appare un elemento imprescindibile perché essi possano effettivamente “assicurare” – per usare la stessa espressione degli artt. 100 e 108 Cost. l’autonomia e l’indipendenza delle varie magistrature. <br />	<br />
In conclusione, senza arrivare ad affermare che debba sempre essere rispettata l’identica distribuzione, in termini percentuali, tra le varie componenti consiliari, prevista dall’art. 104 Cost., il che priverebbe il legislatore della sua discrezionalità nella scelta sui modi per assicurare l’indipendenza delle magistrature speciali, conferita dall’art. 108 Cost., è possibile tuttavia ricavare dall’art. 104 Cost., un principio di garanzia minimale secondo il quale deve essere comunque garantita, almeno, la maggioranza dei componenti togati eletti dai magistrati, nel caso di specie della Corte dei conti, in seno al Consiglio. <br />	<br />
Dunque, sotto questo profilo l’art. 108, comma 3, Cost. deve essere letto in combinato disposto con l’art. 104, commi 2 e 3, Cost.. In questo modo esso può costituire un parametro sostanziale per la valutazione delle scelte del legislatore, indicando, almeno sotto il profilo delle garanzie minime di tutela della indipendenza delle magistrature speciali, una soluzione costituzionalmente obbligata: la previsione di almeno un componente eletto dai magistrati in più rispetto ai rappresentanti del Parlamento.<br />	<br />
Così ricostruito il quadro costituzionale di riferimento, non può non dubitarsi della legittimità costituzionale dell’art. 11, comma 8 della l. 15/2009, poiché nel prevedere che il numero dei componenti eletti da tutti i magistrati della Corte dei conti sia uguale a quello dei rappresentanti del Parlamento, non rispetta tale principio e dunque gli artt. 100, 103, 108 e 104, letti alla luce della sopracitata giurisprudenza costituzionale, non garantendo la prevalenza della componente togata elettiva in seno al Consiglio. <br />	<br />
Si potrebbe obiettare, come infatti fa l’Avvocatura dello Stato, che la componente togata nel suo complesso (formata anche dai membri di diritto) raggiunge comunque la maggioranza assoluta.<br />	<br />
Tale obiezione, però, non pare al collegio condivisibile attese tutte le considerazioni sopra svolte circa la chiarezza della lettera dell’art. 104 Cost. sul punto e le diverse funzioni svolte dai membri togati di diritto e quelli togati elettivi, ai quali soltanto è possibile riconoscere una funzione rappresentativa dei magistrati elettori. Peraltro, che sia solo la componente togata elettiva ad essere rappresentativa dei magistrati della Corte dei conti è stato incidentalmente affermato anche dal Consiglio di Stato nel parere sopra menzionato. Infatti, a proposito della riduzione da 10 a 4 dei componenti eletti dai magistrati della Corte dei conti, il Consiglio di Stato ha sostenuto che l’innovazione impone di ritenere che ora la rappresentanza dei quattro componenti elettivi sia promiscua, ovvero unitaria, e non più ripartita per qualifica, come avveniva in precedenza. <br />	<br />
In conclusione, alla luce di tutto quanto si è detto, il collegio non può non dubitare della legittimità costituzionale di una scelta legislativa che proponga per la magistratura contabile un modello del tutto incompatibile con il principio, che si ricava dall’art. 104 Cost., e che per le ragioni sopra esposte va applicato anche alle magistrature speciali, della necessaria presenza quantomeno maggioritaria della componente consiliare eletta dai magistrati rispetto alla componente laica designata dal Parlamento.<br />	<br />
Non pare inoltre infondata la questione di costituzionalità della norma in esame per contrasto con l’art. 3 Cost., poiché introduce una irragionevole disparità di trattamento a discapito della magistratura contabile rispetto a tutte le altre magistrature, così introducendo un vulnus dnella sua indipendenza.<br />	<br />
Sotto questo profilo e per tutte le ragioni sopra svolte, deve essere rimessa alla Corte costituzionale la q.d.c. dell’art. 11, comma 8 della l. n. 15/2009, per contrasto con gli artt. 100, 103 e 108, comma 2, in relazione agli artt. 3 e 104 Cost., nella parte in cui prevede che la componente consiliare eletta dai magistrati contabili sia numericamente uguale a quella rappresentativa del Parlamento e non sia garantita la presenza maggioritaria dei rappresentati dei magistrati della Corte dei Conti in seno all’organo di autogoverno, quanto meno mediante la previsione di un rappresentante in più rispetto al numero dei rappresentanti del Parlamento.<br />	<br />
Gli atti vanno pertanto rimessi alla Corte Costituzionale e il presente giudizio va sospeso ai sensi di legge.<br />	<br />
La presente ordinanza dovrà essere notificata, ai sensi l’art. 23 della l. n. 87 del 1953, a cura della segreteria, alle parti in causa nonché al Presidente del Consiglio dei ministri. L&#8217;ordinanza deve inoltre essere comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, sez. I, visto l’art. 23 della l. n. 87 del 1953, rimette gli atti alla Corte Costituzionale e sospende il presente giudizio.<br />	<br />
Manda alla segreteria per le notificazioni e gli incombenti di legge.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 ottobre 2009 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Giorgio Giovannini, Presidente<br />	<br />
Silvia Martino, Consigliere<br />	<br />
Maria Laura Maddalena, Primo Referendario, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 23/03/2010</p>
<p>	</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ordinanza-23-3-2010-n-503/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 23/3/2010 n.503</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/2/2007 n.503</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-7-2-2007-n-503/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Feb 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-7-2-2007-n-503/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-7-2-2007-n-503/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/2/2007 n.503</a></p>
<p>Pres. Gomez de Ayala – Est. Goso Di Maria (prof. avv. Gallo) c. Comune di Nichelino (avv. Michieletto) il provvedimento conclusivo del procedimento non può discostarsi completamente dal contenuto del preavviso di rigetto 1. – Procedimento amministrativo – Preavviso di rigetto ai sensi art. 10 bis L. 241/1990 – Corrispondenza</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-7-2-2007-n-503/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/2/2007 n.503</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-7-2-2007-n-503/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/2/2007 n.503</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Gomez de Ayala – Est. Goso<br /> Di Maria (prof. avv. Gallo) c. Comune di Nichelino (avv. Michieletto)</span></p>
<hr />
<p>il provvedimento conclusivo del procedimento non può discostarsi completamente dal contenuto del preavviso di rigetto</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. – Procedimento amministrativo – Preavviso di rigetto ai sensi art. 10 bis L. 241/1990 – Corrispondenza puntuale con provvedimento definitivo – Non occorre.</p>
<p>2.- Procedimento amministrativo &#8211; Preavviso di rigetto ai sensi art. 10 bis L. 241/1990 – Contenuto diverso dal provvedimento definitivo – Non ammissibile.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. – Non è richiesta una corrispondenza puntuale e di dettaglio tra il contenuto del preavviso di rigetto e quello del provvedimento conclusivo del procedimento.</p>
<p>2. – Il provvedimento conclusivo del procedimento non può essere fondato su ragioni del tutto nuove rispetto a quanto dedotto nel preavviso di rigetto.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>
REPUBBLICA   ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
</b><br />
<b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte<br />
&#8211; Prima Sezione &#8211;</p>
<p></p>
<p align=justify>
<p>composto dai magistrati:	<br />	<br />
</b>&#8211; Alfredo	GOMEZ de AYALA	&#8211;	Presidente<br />	<br />
#NOME?	VIGOTTI		&#8211;	Consigliere<br />	<br />
#NOME?	GOSO			&#8211;	Referendario, estensore<br />	<br />
ha pronunciato la seguente<br />
<b></p>
<p align=center>
SENTENZA</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
sul ricorso n. 32/2007, proposto da</p>
<p><b>DI MARIA Antonio</b>, rappresentato e difeso dall’avv. Carlo Emanuele Gallo, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Torino, via Pietro Palmieri n. 40;<br />
<b></p>
<p align=center>
contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
il <b>COMUNE di NICHELINO</b>, in persona del Dirigente <i>pro tempore </i>dell’Area Tecnica, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Michieletto, elettivamente domiciliato presso la segreteria del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte in Torino, corso Stati Uniti n. 45;<br />
<b></p>
<p align=center>
per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione,</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>del provvedimento adottato dal Responsabile della posizione organizzativa del Servizio gestione urbanistica ed edilizia del Comune di Nichelino in data 31 ottobre 2006, notificato a mezzo del servizio postale con plico inoltrato il 9 novembre successivo, che ha respinto l’istanza edilizia n. 51/06 del 9 marzo 2006 presentata dal ricorrente<br />
<b></p>
<p align=center>
nonché per l’annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>degli atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi del procedimento e per ogni ulteriore consequenziale statuizione.</p>
<p>Visto il ricorso introduttivo del giudizio;<br />
Vista la domanda cautelare proposta in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visti gli atti e i documenti depositati dal ricorrente;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Nichelino;<br />
Visti gli atti tutti del giudizio;<br />
Giudice relatore alla camera di consiglio del 7 febbraio 2007 il referendario Richard Goso;<br />
Uditi gli avv.ti Gallo e Michieletto per le parti;<br />
Rilevato in fatto e considerato in diritto quanto segue:<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
Il ricorrente presentava al Comune di Nichelino, in data 9 marzo 2006, un’istanza per la realizzazione di interventi edilizi sul fabbricato di proprietà.<br />
A seguito di un primo preavviso di rigetto <i>ex </i>art. 10 <i>bis </i>della legge 7 agosto 1990, n. 241, l’interessato variava il progetto, rinunciando all’esecuzione delle opere che l’Amministrazione aveva giudicato contrastanti con la disciplina urbanistica.<br />
Seguivano ulteriori comunicazioni epistolari tra le parti, anche con l’intervento del tecnico e del legale di fiducia del ricorrente e con la comunicazione di altri due preavvisi di rigetto da parte del Comune di Nichelino.<br />
Infine, con provvedimento del 31 ottobre 2006, l’Amministrazione intimata respingeva definitivamente l’istanza edificatoria. <br />
Con il ricorso in trattazione, l’esponente contesta la legittimità del provvedimento di diniego, deducendo i seguenti motivi di gravame: “Violazione di legge, con riferimento all’art. 10 <i>bis </i>della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, all’art. 2 della legge region. Piemonte 24 aprile 2003, n. 9, e all’art. 3 della circolare regionale 9 settembre 2003, n. 5/PET, nonché con riferimento alla disciplina di zona di piano regolatore; eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erronea valutazione dei presupposti, illogicità, difetto e/o insufficienza di istruttoria e di motivazione, ingiustizia grave e manifesta, sviamento”.<b><br />
</b>Sulla scorta di tali doglianze, il ricorrente insta, in conclusione, per l’annullamento del provvedimento impugnato, previa sospensione dell’esecuzione.<br />
Si è costituito in giudizio il Comune di Nichelino, contrastando la fondatezza del gravame e opponendosi al suo accoglimento.<br />
Alla camera di consiglio del 7 febbraio 2007, il ricorso è stato ritenuto per la decisione immediata.<br />
<b></p>
<p align=center>
MOTIVI DELLA DECISIONE</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
<b>1) </b>Considerata la rituale instaurazione del contraddittorio, la completezza della documentazione in atti e la presentazione dell’istanza cautelare, il Collegio ritiene di dover definire il giudizio con sentenza in forma semplificata, come previsto dall’art. 26, commi 4 e 5, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.<br />
<b><br />
2) </b>L’esponente sottopone a censura, in primo luogo, la presunta discordanza tra il contenuto dei numerosi preavvisi di rigetto susseguitisi nel procedimento e le motivazioni sulle quali si fonda il provvedimento conclusivo di diniego, deducendo al riguardo il vizio di eccesso di potere per sviamento nonché la violazione dell’art. 10 <i>bis </i>della legge n. 241/1990.<br />
<b>2.1) </b>La disamina della censura richiede talune precisazioni preliminari in ordine alla funzione del preavviso di rigetto e al rapporto che, sotto il profilo dei contenuti, lega tale atto endoprocedimentale al provvedimento finale.<br />
E’ noto che la comunicazione <i>ex </i>art. 10 <i>bis </i>della legge n. 241/1990 (cosiddetto preavviso di rigetto o di diniego) costituisce un elemento procedurale doveroso nei procedimenti a iniziativa di parte, con il quale la pubblica amministrazione, anche al fine di deflazionare le possibili iniziative processuali, instaura un contraddittorio predecisorio con il privato.<br />
Con tale atto, privo di contenuto provvedimentale, l’amministrazione rende noto il proprio intendimento (peraltro provvisorio) di determinarsi negativamente in ordine all’istanza pervenutale e consente al privato di presentare, in tempi certi, osservazioni e documenti, onde far mutare eventualmente avviso all’amministrazione medesima.<br />
Avendo riguardo alla sopra descritta finalità dell’istituto, appare evidente come non sia richiesta una corrispondenza puntuale e di dettaglio tra il contenuto del preavviso di rigetto (ossia tra le ragioni ostative indicate con il medesimo) e quello del provvedimento conclusivo del procedimento, essendo del tutto legittimo che l’amministrazione ritenga, nel provvedimento finale, di dover meglio precisare le proprie posizioni giuridiche, in relazione alle osservazioni del privato e anche autonomamente (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 10 aprile 2006, n. 2553).<br />
Se non deve sussistere un rapporto di identità (nel senso sopra precisato) tra i due atti, è necessario, però, che il contenuto del provvedimento conclusivo di diniego si inscriva (per così dire) nello schema delineato dal preavviso di rigetto, dovendosi ritenere precluso all’amministrazione fondare il diniego definitivo su ragioni del tutto nuove, non enucleabili dalla motivazione dell’atto endoprocedimentale, a scanso di frustrare irrimediabilmente la funzione partecipativa e dialogica che la legge assegna all’atto di preavviso.<br />
<b>2.2) </b>Tanto precisato, può procedersi allo scrutinio della censura di legittimità proposta dal ricorrente che, come già precisato, si duole della discordanza tra i contenuti del provvedimento finale e quello dei numerosi preavvisi di rigetto comunicatigli dal Comune di Nichelino.<br />
La fondatezza della censura in esame emerge con evidenza dalla lettura degli atti del procedimento.<br />
<b>2.2.1) </b>Come già accennato nelle premesse in fatto, l’istanza edilizia del 9 marzo 2006 ricevette un primo preavviso di rigetto, comunicato con nota del 20 aprile 2006, nella quale si individuavano quattro motivi ostativi all’accoglimento:<br />
a)	l’intervento di demolizione e ricostruzione della tettoia contrasta con l’art. 76 e con l’art. 81 <i>quater </i>delle n.t.a.;<br />	<br />
b)	l’esecuzione della scala esterna contrasta con l’art. 76 delle n.t.a.;<br />	<br />
c)	l’intervento sulla porzione di locale “officina” si configura come restauro e, pertanto, contrasta con l’art. 81 <i>quater </i>delle n.t.a. che, nelle fasce di rispetto dei pozzi, consente interventi fino al limite della manutenzione straordinaria;<br />	<br />
d)	l’assentibilità di qualsiasi intervento sull’immobile doveva considerarsi subordinata alla definizione della precedente istanza di condono edilizio.<br />	<br />
<b>2.2.2) </b>Con nota del 3 maggio 2006, l’interessato comunicava di aver variato il progetto, rinunciando alla realizzazione della scala esterna, mantenendo la tettoia nello stato attuale e non intervenendo sulla porzione di locale “officina”.<br />
Dovevano ritenersi così superati tre dei quattro motivi ostativi individuati dal Comune di Nichelino.<br />
<b>2.2.3) </b>La civica Amministrazione, invece di emanare il provvedimento finale, rilevava, con nota del 19 luglio 2006 (anch’essa qualificata come preavviso di rigetto), la permanenza di motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, così individuati:<br />
a)	l’intervento prevede un cambio di destinazione d’uso, con creazione di nuove unità immobiliari ad uso abitativo, in contrasto con l’art. 81 <i>quater </i>delle n.t.a.;<br />	<br />
b)	l’assentibilità di qualsiasi intervento sull’immobile rimaneva subordinata alla definizione della precedente istanza di condono edilizio.<br />	<br />
<b>2.2.4) </b>Il terzo preavviso di rigetto in data 10 ottobre 2006, oltre a ribadire la necessità della previa definizione della domanda di condono, introduceva (anche se al fine di controdedurre alle precisazioni <i>medio tempore</i> formulate dal privato) un nuovo motivo di diniego, affermando che l’edificio interessato dall’iniziativa edificatoria non presentava le caratteristiche di “rustico”.<br />
<b>2.2.5) </b>Il provvedimento conclusivo del procedimento, infine, è esclusivamente motivato con riferimento alla presunta carenza delle caratteristiche di “rustico” (ossia si fonda unicamente sul motivo di diniego individuato con la nota del 10 ottobre 2006) e non fa più menzione della procedura pendente di condono edilizio.<br />
<b>2.3) </b>La ricostruzione di cui sopra evidenzia la discordanza tra gli atti del procedimento e il provvedimento finale.<br />
In disparte l’abnorme durata dell’istruttoria e l’irrituale susseguirsi di atti endoprocedimentali asseritamente emanati ai sensi dell’art. 10 <i>bis </i>della legge n. 241/1990, è agevole rilevare, infatti, come i motivi ostativi indicati dall’Amministrazione all’inizio del procedimento siano stati per lo più superati dall’istante e, comunque, non siano stati richiamati nel provvedimento conclusivo.<br />
L’atto impugnato, invece, individua, quale unico motivo che si frappone all’accoglimento dell’istanza, un elemento che non era stato rilevato con il primo (e neppure con il secondo) preavviso di rigetto.<br />
La rilevata discordanza inficia il provvedimento di diniego impugnato.<br />
<b><br />
3)</b> Il riscontrato vizio di legittimità del provvedimento impugnato, per violazione dell’art. 10 <i>bis </i>della legge n. 241/1990, preclude il vaglio delle ulteriori censure di legittimità proposte dall’esponente e impone all’Amministrazione di rideterminarsi sull’istanza, nell’osservanza dei principi e delle modalità qui indicati  <br />
Sussistono giusti motivi per compensare le spese del grado di giudizio tra le parti costituite.<br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe con sentenza succintamente motivata, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti amministrativi.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Amministrazione.</p>
<p>Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 7 febbraio 2007.</p>
<p>Depositata in segreteria a sensi di legge <br />
il 7 febbraio 2007</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-7-2-2007-n-503/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/2/2007 n.503</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 21/2/2005 n.503</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-21-2-2005-n-503/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Feb 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-21-2-2005-n-503/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 21/2/2005 n.503</a></p>
<p>Pres. Varrone – Est. De Nictolis Prof. Pietro Vecchiato Srl (avv. Greco e Manzi) c. Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Torino (avv. Di Chio e Clarizia) e Impresa F.lli Romeo di Alfredo Romeo &#038; C. s.a.s. (n.c.) Contratti della P.A. – Appalto di opere pubbliche – Gara</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-21-2-2005-n-503/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 21/2/2005 n.503</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-21-2-2005-n-503/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 21/2/2005 n.503</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Varrone – Est. De Nictolis<br /> Prof. Pietro Vecchiato Srl (avv. Greco e Manzi) c. Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Torino (avv. Di Chio e Clarizia) e Impresa F.lli Romeo di Alfredo Romeo &#038; C. s.a.s. (n.c.)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della P.A. – Appalto di opere pubbliche – Gara – Offerte Anomale – Verifica – Ribasso offerto superiore a quello effettivo – Inattendibilità -–Riduzione dell’utile d’ufficio – Non spetta all’Ente &#8211; Giudizio di anomalia – Legittimità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Deve ritenersi inattendibile l’offerta che in sede di verifica di anomalia si connoti per un ribasso offerto superiore a quello effettivo con conseguente legittimità del giudizio di anomalia espresso dalla stazione appaltante che non è tenuta ad operare d’ufficio la riduzione dell’utile di impresa per compensare lo scarto evidenziatosi.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
 (Sezione Sesta) </b></p>
<p>ha pronunciato la seguenteù</p>
<p align=center><b>DECISIONE</b></p>
<p>sul ricorso in appello n. 9938/2003, proposto da<br />
prof. <b>Pietro Vecchiato s.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall’avv. Guido Greco e dall’avv. Luigi Manzi, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, via Confalonieri, n. 5;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>A.T.C.</b> (agenzia territoriale per la casa) di Torino, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Di Chio e dall’avv. Angelo Clarizia, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, via Principessa Clotilde, n. 2;</p>
<p>e nei confronti di<br />
<b>impresa Fratelli Romeo di Romeo Alfredo &#038; C. s.a.s.</b>, in persona del legale rappresentante in carica, non costituita in giudizio;</p>
<p>per la riforma<br />
della sentenza del T.A.R. per il Piemonte, sez. II, 19 maggio 2003, n. 738, resa tra le parti.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione appellata;<br />
viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
visti tutti gli atti della causa;<br />
relatore alla pubblica udienza del 3 dicembre 2004 il consigliere Rosanna De Nictolis e uditi l&#8217;avvocato Manzi per l’appellante, e l&#8217;avvocato Clarizia per l’amministrazione appellata;<br />
ritenuto e considerato quanto segue.</p>
<p align=center><b>FATTO E DIRITTO</b></p>
<p>1. Con bando di gara pubblicato nel 2000 l’A.T.C. di Torino indiceva appalto per lavori di manutenzione straordinaria degli edifici siti in Torino, corso Grosseto, da aggiudicarsi a corpo con il criterio del prezzo più basso mediante ribasso sull’importo dei lavori posti a base d’asta.<br />
   La società odierna appellante faceva una offerta con un ribasso a corpo del 25,45%.<br />
   Tale offerta, sottoposta a verifica, veniva ritenuta anomala ed esclusa.<br />
   L’appalto veniva aggiudicato alla società Fratelli Romeo, che aveva offerto un ribasso del 24,41%.<br />
   Su ricorso della società odierna appellante, il T.a.r. per il Piemonte, con sentenza 10 marzo 2001, n. 564, annullava il provvedimento di esclusione e quello di aggiudicazione alla controinteressata, osservando che l’amministrazione aveva valutato le giustificazioni relative al 75% delle voci di prezzo, mentre avrebbe dovuto valutare anche il restante 25%, al fine di vagliare l’affidabilità complessiva dell’offerta.<br />
   In esecuzione di tale sentenza, la stazione appaltante sottoponeva a nuova verifica l’offerta della società odierna appellante, e procedeva nuovamente all’esclusione per anomalia.<br />
   Avverso la nuova esclusione e tutti gli atti presupposti e conseguenti, la odierna appellante proponeva ricorso al T.a.r. per il Piemonte, che veniva in parte respinto e in parte dichiarato inammissibile con la sentenza in epigrafe.<br />
   1.1. Ha proposto appello l’originaria ricorrente.<br />
   Ripropone i motivi del ricorso di primo grado e chiede di conseguire il risarcimento per equivalente (essendo ormai i lavori aggiudicati alla controinteressata in fase avanzata di esecuzione), nella misura del mancato utile.<br />
   2. Con il primo motivo di appello si lamenta che, trattandosi di un appalto a corpo, la stazione appaltante avrebbe dovuto compiere una verifica di anomalia volta a verificare l’attendibilità – inattendibilità dell’offerta nel suo complesso. Invece, la verifica è stata condotta su singole voci.<br />
   Viene criticata la sentenza del T.a.r. che ha invece ritenuto esservi stata una valutazione dell’offerta nel suo complesso.<br />
   Si osserva che la stazione appaltante avrebbe sì esaminato il 23% delle voci di prezzo non verificate in sede di prima verifica di anomalia, ma ciò avrebbe fatto tralasciando la valutazione del restante 77%, mentre invece avrebbe dovuto compiere una verifica globale comparando le voci del secondo gruppo con quelle del primo gruppo.<br />
   Invero, a fronte di forti ribassi relativi a voci del secondo gruppo, vi sarebbero ribassi molto contenuti in ordine alle voci del primo gruppo: il che, nel complesso dell’offerta, giustificherebbe il ribasso finale proposto in relazione all’offerta nel suo complesso (trattasi di appalto a corpo).<br />
   Anche, ove, in ipotesi, fosse corretto il ribasso come riquantificato dalla stazione appaltante (nel 22,01%) rispetto a quello offerto (25,45%), questo minor ribasso (del 3,4%) avrebbe potuto trovare compensazione nell’utile di impresa (indicato nel 10%), comportando un utile di impresa del 6,6% anziché del 10%, ma comunque congruo e affidabile (anche ove si consideri il 13% calcolato per le spese generali).<br />
   2.1. Il primo motivo di appello è infondato.<br />
   Non è mancata una valutazione complessiva di tutte le voci dell’offerta, ove si consideri che un primo gruppo di voci erano già state analizzate nel corso del primo giudizio di esclusione, e le stesse, non presentando ribassi elevati, non ponevano un problema di anomalia.<br />
   Sicché, in sede di nuova verifica di anomalia, correttamente la stazione appaltante ha:<br />
&#8211; sottoposto a verifica solo le voci non esaminate in sede di primo giudizio;<br />
&#8211; valutato comparativamente il secondo gruppo di voci con il primo gruppo.<br />
   Il frutto di tale valutazione comparativa e complessiva è stato la conferma del giudizio di anomalia.<br />
   Tale giudizio di anomalia non si palesa illogico ove si consideri:<br />
&#8211; che anche mediando tutti i ribassi del primo gruppo di voci e tutti i ribassi del secondo gruppo di voci, emergono incongruenze dell’offerta nel suo complesso, atteso che risulta offerto in gara un ribasso percentuale complessivo superiore a quello effe<br />
   Tale indicazione di un ribasso superiore all’effettivo, posto che lo scarto rimane a carico dell’offerente – si traduce in un minore utile di impresa, di oltre tre punti percentuali.<br />
   Già questo dato è di per sé significativo della inattendibilità dell’offerta, in quanto una offerta attendibile deve enunciare dall’inizio con chiarezza quali sono i ribassi offerti e l’utile effettivo.<br />
   Dunque neppure ha pregio il rilievo di parte appellante secondo cui la offerta aggiudicataria avrebbe indicato un utile inferiore a quello dell’appellante: perché l’offerta aggiudicataria ha lealmente esposto ab initio la percentuale di utile, laddove la ricorrente ha enunciato un utile superiore a quello reale.<br />
   Si deve infatti considerare che è onere dell’offerente indicare ab initio l’esatta misura di utile che si propone di conseguire, secondo logiche imprenditoriali che non sono valutabili dalla pubblica amministrazione.<br />
   Una volta che l’offerente indichi un utile del 10%, non compete alla stazione appaltante ritenere congruo anche un utile inferiore, perché l’utile indicato in offerta non è sostituibile con quello, diverso e inferiore, derivante da un corretto calcolo delle voci che compongono l’offerta.<br />
   Va altresì aggiunto che per voci comprese nel 23% oggetto della seconda verifica di anomalia, sono stati offerti ribassi molto elevati, che solo in via di astratto calcolo matematico sono compensabili con i ribassi poco elevati per le voci del primo gruppo.<br />
   Infatti, se per determinate voci vengono indicati ribassi poco elevati, ciò significa, di regola, che per tali voci l’impresa è in grado di eseguire le lavorazioni ai costi indicati, poco ribassati, rispetto a quelli indicati nel bando di gara. Non significa, invece, e comunque non è stato dedotto e dimostrato dall’appellante, che per le voci con ribassi poco elevati l’impresa consegue un utile elevato. Con la conseguenza che in tali voci non possono, di regola, trovare compensazione ribassi troppo elevati relativi ad altre voci. <br />
   Sicché, nel caso concreto, ribassi così elevati per molte voci comprese nel 23% oggetto della seconda verifica, non garantiscono che per quelle lavorazioni verranno seguiti criteri di serietà e affidabilità.<br />
   Non è illogico attendersi che per le lavorazioni con ribassi maggiori l’impresa si possa muovere in una logica di puro risparmio economico a scapito della qualità.<br />
   3. Con il secondo motivo di appello si ripropongono il secondo, terzo e quarto motivo del ricorso di primo grado e si lamenta che:<br />
&#8211; il ribasso offerto dall’appellante sarebbe stato riquantificato sulla base di un computo metrico della stazione appaltante che non faceva parte degli atti di gara e, come tale, sconosciuto all’appellante;<br />
&#8211; in sede di verifica di anomalia la stazione appaltante non avrebbe tenuto conto delle particolari condizioni dell’offerente e, in particolare, della certificazione di qualità aziendale UNI EN ISO che di per sé sarebbe indizio di serietà dell’offerta; la<br />
-sarebbe illogica la motivazione del giudizio di anomalia nella parte in cui fa leva su un’eccessiva compressione dei tempi preventivati per la mano d’opera, in quanto le lavorazioni esaminate – ad eccezione dei ponteggi – avrebbero una ridotta percentual<br />
&#8211; non sarebbe anomala la percentuale di ribasso offerta in relazione ai ponteggi: la appellante sarebbe proprietaria dei ponteggi, già ammortizzati, per cui non avrebbe dovuto sostenere il costo di nolo; avrebbe inoltre dimostrato di poter conseguire temp<br />
&#8211; vengono infine richiamate tutte le censure di cui alle pagine 29 – 41 del ricorso di primo grado.<br />
   4. Il mezzo è infondato in tutte le sue articolazioni.<br />
   4.1. E’ indimostrata le tesi di parte appellante di non aver conosciuto il computo metrico predisposto dalla stazione appaltante, in quanto tra gli atti di gara vi era un dettagliato capitolato, da cui era agevolmente desumere le quantità esatte di ciascuna lavorazione. E ciò che rileva era l’esatta conoscenza delle quantità per ciascuna lavorazione.<br />
   4.2. E’ indimostrata la sussistenza di una volontà sviata dell’amministrazione, volta ad escludere a tutti i costi una seconda volta l’offerta dell’appellante.<br />
   E, invero:<br />
&#8211; il possesso della certificazione di qualità non esonera l’amministrazione dal condurre la verifica di anomalia;<br />
&#8211; il nuovo giudizio di anomalia è la prosecuzione e il completamento del primo, per cui ben si potevano, in parte, utilizzare gli argomenti relativi al primo giudizio;<br />
&#8211; i tempi per la verifica in contraddittorio appaiono complessivamente ragionevoli e congrui, ove si consideri che si trattava di completare e integrare un giudizio già in parte svolto;<br />
&#8211; non è comprovato che i lavori edili aggiudicati e consegnati siano proseguiti nell’intervallo temporale tra la prima sentenza del T.a.r. Piemonte (esecutiva) e il rinnovo del giudizio di anomalia.<br />
   4.3. Non appare illogico il giudizio di anomalia che fa leva sulla eccessiva compressione dei tempi di lavorazione. Effettivamente sono stati indicati tempi molto ridotti rispetto a quelli base indicati dalla stazione appaltante. Ora, la circostanza che tali lavorazioni avessero una ridotta incidenza percentuale rispetto al totale delle lavorazioni (e del prezzo dell’appalto) non esclude che vi era un forte indizio di inattendibilità dell’offerta posto che:<br />
&#8211; o i lavori sarebbero stati eseguiti nel tempo indicato, ma a scapito della qualità del lavoro ovvero del rispetto della normativa di tutela della manodopera;<br />
&#8211; o i lavori sarebbero stati eseguiti in tempi maggiori, e dunque con costi maggiori, e conseguente riduzione dell’utile.<br />
   Né rileva la censura di disparità di trattamento e ingiustizia, perché anche l’offerta aggiudicataria avrebbe indicato tempi molto compressi per alcune lavorazioni. Infatti, la censura è generica ove si consideri che:<br />
l’offerta aggiudicataria indica tempi compressi solo per tre voci;<br />
le voci per cui l’offerta aggiudicataria ha indicato tempi compressi sono diverse da quelle dell’offerta dell’appellante;<br />
non è stato dedotto che l’impresa aggiudicataria non abbia fornito adeguata giustificazione di tale riduzione della tempistica.<br />
   Essendo diverse le situazioni di fatto, e dunque non comparabili, appare generica la censura di disparità di trattamento.<br />
   4.4. La voce relativa ai ponteggi di per sé rappresenta circa il 10% del valore dell’appalto.<br />
   Le giustificazioni basate sulla asserita proprietà e avvenuto ammortamento del costo dei ponteggi non appaiono convincenti, in quanto l’avvenuto ammortamento del bene, oltre a comportare l’evidenziazione di un costo molto basso, comporta, ai fini che interessano la stazione appaltante, il rischio che vengano utilizzati ponteggi obsoleti e non efficienti (attesa la facile e rapida deperibilità dei ponteggi), e dunque il rischio di ritardi e cattiva esecuzione dei lavori.<br />
   5. Con il terzo motivo di appello si lamenta che erroneamente la stazione appaltante avrebbe ritenuto ingiustificata la riduzione delle superfici dei ponteggi previste in progetto. Infatti, l’ultimo piano del ponteggio previsto dalla offerente si troverebbe a 80 cm. sotto il livello di cornice e dunque ad una altezza ideale per eseguire le opere di sistemazione della cornice e dello scarico di gronda.<br />
   5.1. Il mezzo è infondato.<br />
   Non appare corretto il calcolo della quantità dei ponteggi necessari, effettuato dalla appellante, in quanto la stazione appaltante aveva necessità di lavori anche sui cornicioni dei tetti, e dunque di ponteggi più alti di quelli calcolati dall’appellante, e in quanto occorreva computare i piani di lavoro necessari per ospitare i materiali provenienti dalle diverse demolizioni, come prescritto dalle norme di sicurezza.<br />
   6. Con il quarto motivo di appello si lamenta che erroneamente la stazione appaltante avrebbe ritenuto insufficiente la dotazione di ponteggi, argomentando dal loro esiguo valore residuo al netto degli ammortamenti. Si obietta che il valore fiscale dei ponteggi non sarebbe indizio significativo né della dotazione dei ponteggi, né del loro valore.<br />
   6.1. Il mezzo è infondato e va respinto alla luce delle considerazioni già svolte nel par. 4.4.<br />
   7. Con il settimo mezzo si lamenta che erroneamente la stazione appaltante ha ritenuto che i ponteggi fossero di legno, essendo invece muniti di pianale in metallo zincato.<br />
   7.1. Il mezzo è infondato perché non trova piena conferma nelle risultanze del libro cespiti. In ogni caso, anche ponteggi con pianale di metallo richiedono manutenzione e sono soggetti a deperimento, sicché non sono illogiche le considerazioni della stazione appaltante circa lo stato di usura dei ponteggi ormai ammortizzati.<br />
   8. Per quanto riguarda tutte le altre contestazioni (vedi richiamo alle pagine 29 – 41 del ricorso di primo grado) relative alla valutazione di anomalia operata dalla stazione appaltante per singole voci di prezzo, si osserva che le valutazioni della stazione appaltante appaiono congrue, motivate e immuni da vizi logici, e non possono perciò essere scalfite dalle considerazioni di parte appellante che sconfinano in apprezzamenti tecnici opinabili, e come tali inidonei a sostituire gli apprezzamenti tecnici operati dalla stazione appaltante.<br />
   9. Per quanto esposto l’appello va respinto.<br />
   Le spese di lite possono tuttavia essere compensate.</p>
<p align=center><b>   P.Q.M.</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.<br />
Spese compensate. <br />
Ordina che la pubblica amministrazione dia esecuzione alla presente decisione.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 dicembre 2004 con la partecipazione di:<br />
Claudio VARRONE	&#8211; Presidente<br />	<br />
Sabino LUCE	&#8211; Consigliere<br />	<br />
Carmine VOLPE	&#8211; Consigliere<br />	<br />
Giuseppe MINICONE	&#8211; Consigliere<br />	<br />
Rosanna DE NICTOLIS	#NOME?</p>
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