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	<title>5025 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>5025 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 3/6/2011 n.5025</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-3-6-2011-n-5025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-3-6-2011-n-5025/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 3/6/2011 n.5025</a></p>
<p>Pres. Daniele – Est. PernaCustomized Research &#038; Analysis Srl + Ati (Avv.ti A. Lazzaretti, C. Mendolia, E. Rinaldi) c/ Aeroporti di Roma Spa (Avv.ti P. Conio, L. Leone) e Società Pragma Srl &#8211; Istituto Piepoli Spa, costituite in Ati (Avv.ti A. Nobile, A. Pazzaglia) sulle differenze tra indagini di customer</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-3-6-2011-n-5025/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 3/6/2011 n.5025</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-3-6-2011-n-5025/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 3/6/2011 n.5025</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres. </i>Daniele –<i> Est.</i> Perna<br />Customized Research &#038; Analysis Srl + Ati (Avv.ti A. Lazzaretti, C. Mendolia,  E. Rinaldi) c/ Aeroporti di Roma Spa (Avv.ti P. Conio, L. Leone) e Società Pragma Srl &#8211; Istituto Piepoli Spa, costituite in Ati (Avv.ti A. Nobile, A. Pazzaglia)</span></p>
<hr />
<p>sulle differenze tra indagini di customer satisfaction ed indagini statistiche</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della p.a. – Gara – Servizi di monitoraggio – Lex specialis – Requisiti svolgimento servizi customer satisfaction – Allegazione servizi indagine statistica sul turismo internazionale – Equiparazione – Non sussiste	</p>
<p>2. Contratti della p.a. – Gara – Lex specialis – Requisito svolgimento servizi di customer satisfaction – Anche cumulativamente – Legittimità – Sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Il servizio di monitoraggio della qualità erogata e percepita (customer satisfaction) è diverso dal servizio d’indagine statistica sulla rilevazione dei dati quantitativi concernenti eventi specifici (nel caso di specie viaggi internazionali). Infatti le indagini sulla qualità erogata e percepita hanno l’obiettivo di valutare l’efficienza ed efficacia del servizio erogato, mentre le indagini statistiche si sostanziano in una rilevazione di soli dati quantitativi. Ne consegue che, qualora un bando richieda un requisito correlato allo svolgimento del servizio di customer satisfaction, il concorrente non può allegare, pena l’esclusione, requisiti inerenti il diverso servizio attinente ad indagini statistiche sul turismo internazionale.	</p>
<p>2. Non è sproporzionata e irragionevole la clausola del bando che prescriva, quanto ai requisiti di capacità economico-finanziaria, l’aver svolto servizi di monitoraggio della qualità erogata e della qualità percepita, oggetto proprio ed esclusivo del servizio richiesto, né può ritenersi sproporzionata una clausola che permetta ai concorrenti di raggrupparsi in ATI ai fini del soddisfacimento del requisito.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 05025/2011 REG.PROV.COLL.<br />	<br />
N. 00550/2011 REG.RIC.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>	<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
<i>(Sezione Terza Ter)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 550 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 	</p>
<p><b>Società Customized Research &#038; Analysis Srl</b>, in persona del legale rappresentante p.t. <b>+ Ati,</b> rappresentate e difese dagli avv.ti Andrea Lazzaretti, Carmelo Mendolia ed Egidio Rinaldi, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Rinaldi e Associati in Roma, largo di Torre Argentina, 11; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Società Aeroporti di Roma Spa</b>, in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dagli avv.ti Paola Conio e Luca Leone, con domicilio eletto presso Luca Leone in Roma, via degli Appennini, 46; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>Società Pragma Srl<i></b></i>, in persona del legale rappresentante p.t. &#8211; <b>Istituto Piepoli Spa</b>, in persona del legale rappresentante p.t., costituite in Ati, rappresentate e difese dagli avv.ti Alessio Nobile e Antonio Pazzaglia, con domicilio eletto presso Alessio Nobile in Roma, via Lima 48; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
</b>previa sospensione dell’esecuzione,</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>&#8211; del provvedimento 009443 del 16 dicembre 2010, con cui Aeroporti di Roma s.p.a. ha dato comunicazione della graduatoria relativa alla procedura ristretta per l’affidamento del servizio biennale di monitoraggio della qualità erogata e percepita degli aeroporti di Fiumicino e Ciampino, aggiudicando la gara alla costituenda A.T.I. Pragma s.r.l. / Istituto Piepoli s.p.a.;<br />	<br />
&#8211; della medesima graduatoria relativa alla procedura ristretta per l’affidamento del servizio biennale di monitoraggio della qualità erogata e percepita degli aeroporti di Fiumicino e Ciampino, nella parte in cui individua come aggiudicataria la costituen<br />
&#8211; del provvedimento di aggiudicazione dell’appalto in questione alla costituenda A.T.I. Pragma s.r.l. / Istituto Piepoli s.p.a.;<br />	<br />
&#8211; dei verbali della Commissione e degli altri provvedimenti adottati da Aeroporti di Roma nella parte in cui l’offerta formulata dalle controinteressate è stata ritenuta ammissibile e i documenti da queste prodotti per la dimostrazione delle loro capacità<br />
&#8211; della nota del 14 gennaio 2011 con la quale il Responsabile Direzione Servizi centrali e Sviluppo Immobiliare Appalti di Aeroporti di Roma, in riscontro alla richiesta della ricorrente del 28 dicembre 2010, non ha ritenuto di aderire alle osservazioni d<br />
&#8211; delle eventuali ulteriori determinazioni, non conosciute, adottate dalla Stazione appaltante a seguito delle verifiche espletate anche in relazione alle deduzioni della ricorrente formulate, anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 243 bis del d<br />
&#8211; ove occorra, del bando di gara nella parte in cui, al punto III.2.2., in tema di capacità economica e finanziaria richiesta per la partecipazione richiesta dal punto a), dovesse interpretarsi nel senso di richiedere alternativamente, e non cumulativamen<br />
&#8211; di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali, <br />	<br />
nonché<br />	<br />
per l’accertamento dell’inefficacia dell’eventuale contratto stipulato nelle more tra Aeroporti di Roma s.p.a. e la costituenda A.T.I. Pragma s.r.l. / Istituto Piepoli s.p.a. e del diritto dell’ATI Customized Research &#038; Analysis Srl /Ipsos s.r.l. di subentrare all’attuale aggiudicataria per l’esecuzione dell’appalto ai sensi degli artt. 245 bis e ss. del d.lgs n. 163/2006,<br />	<br />
e ancora, in via subordinata<br />	<br />
per la condanna di Aeroporti di Roma s.p.a. al risarcimento per equivalente del pregiudizio sofferto dalla costituenda dell’ATI Customized Research &#038; Analysis Srl /Ipsos s.r.l..</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Aeroporti di Roma Spa e dell’ATI Pragma Srl / Istituto Piepoli Spa;<br />	<br />
Visto il ricorso incidentale proposto dall’ATI Pragma Srl / Istituto Piepoli Spa;<br />	<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 5 maggio 2011 il I ref. Rosa Perna;<br />	<br />
Uditi l’avv. Mendolia per la ricorrente e l’avv. Pazzaglia per l’ATI Pragma Srl / Istituto Piepoli Spa; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con bando di gara pubblicato sulla GUCE, Aeroporti di Roma s.p.a. (di seguito: ADR) avviava una procedura ristretta in modalità telematica per il &#8220;servizio biennale di monitoraggio della qualità erogata e della qualità percepita (<i>customer satisfaction</i>) negli aeroporti “L. Da Vinci” di Fiumicino e “G.B. Pastine” di Ciampino”, per un periodo di 24 mesi e per l’importo complessivo massimo a base di gara pari ad euro 1.500.000. L’aggiudicazione del servizio era prevista all’offerta economicamente più vantaggiosa, con attribuzione all’elemento tecnico di massimo 25 punti e all’elemento economico di massimo 75.<br />	<br />
Il bando di gara prevedeva quale condizione di partecipazione, a pena di esclusione, che ciascuna impresa producesse una “dichiarazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante con poteri dell’impresa attestante l’importo globale fatturato e l’importo relativo a servizi di monitoraggio della qualità erogata e della qualità percepita <i>(customer satisfaction</i>) realizzata negli ultimi tre esercizi; l’ importo relativo a tali servizi dovrà risultare, per ciascun esercizio, non inferiore a 2.500.000,00 euro” ( punto III.2.2. del Bando). <br />	<br />
Esaminate le domande di partecipazione pervenute, ADR invitava a presentare offerta tre concorrenti, vale a dire l’ATI Customized Research &#038; Analysis s.r.l./Ipsos s.r.l, odierna ricorrente, l’ATI Pragma s.r.l/Istituto Piepoli s.p.a., odierna controinteressata, e un terzo operatore economico, successivamente escluso.<br />	<br />
Risultata aggiudicataria l’ATI Pragma s.r.l/Istituto Piepoli s.p.a., con nota prot. A 009443 del 16 dicembre 2010 ADR comunicava all&#8217;ATI ricorrente che: <i>“&#8230; a seguito dell’apertura delle offerte pervenute nell&#8217;ambito della procedura di gara per l&#8217;affidamento del servizio in oggetto, codesta costituenda A.T.I. è risultata seconda classificata con un punteggio complessivo pari a 87,785 ed un ribasso del 27.5% che determina un importo “a corpo” biennale pari a euro 1.114.500,00. Si evidenzia che l&#8217;efficacia dell’aggiudicazione definitiva, disposta a favore della costituenda A.T.I. Pragma s.r.l/Istituto Piepoli S.p.a., risultata miglior offerente con un punteggio complessivo pari a 91,660 ed un ribasso del 30.7% che determina un importo “a corpo” biennale pari a euro 1.039.500,00, è subordinata all’effettuazione di tutti gli accertamenti di legge. Ai sensi dell&#8217;art. 79 c. 5 ter del D.lgs. 163/2006 e s.m. ed i. la data di scadenza del termine dilatorio per la stipula del contratto è fissata a trentacinque giorni dalla data della presente comunicazione&#8230;”</i>. <br />	<br />
Dai documenti acquisiti a seguito di accesso agli atti, effettuato dalla impresa seconda classificata in data 23 dicembre 2010, emergeva che l&#8217;ATI Pragma s.r.l/Istituto Piepoli s.p.a. aveva indicato, tra i servizi di qualificazione economica-finanziaria, il servizio espletato per l&#8217;Ufficio Italiano Cambi &#8211; Banca d&#8217;Italia, servizio che, secondo l’assunto della suddetta impresa, non attiene al monitoraggio della qualità erogata e della qualità percepita <i>(customer satisfaction</i>) bensì alla diversa attività di “indagine statistica sul turismo internazionale dell’Italia” con specifico riguardo alla quantificazione delle spese di viaggio per la Bilancia dei Pagamenti dell&#8217;Italia. <br />	<br />
Con nota del 28.12.2010, pertanto, l’impresa evidenziava al referente di ADR la insussistenza in capo alla costituenda ATI aggiudicataria dei requisiti di capacità economico-finanziaria richiesti dal bando, ai fini della partecipazione alla gara, a pena di esclusione.<br />	<br />
Con nota del 14 gennaio 2011 la Stazione Appaltante comunicava che non poteva aderire alle considerazioni svolte dalla ricorrente in quanto: “il bando di gara prevedeva che tale fatturato fosse stato raggiunto non in via esclusiva attraverso l&#8217;avvenuta esecuzione di attività di monitoraggio della qualità percepita (<i>customer satisfaction</i>) ma anche attraverso quella, essenzialmente di natura statistica, di monitoraggio della qualità erogata”. <br />	<br />
Con il ricorso in epigrafe, come integrato da successivi motivi aggiunti del 12 marzo 2011, la società Customized Research &#038; Analisis s.r.l., in proprio e come mandataria del costituendo raggruppamento con Ipsos s.r.l., ha impugnato, per chiederne l’annullamento, l’aggiudicazione e tutti gli atti della procedura de qua, ivi compreso, occorrendo, “<i>il bando di gara nella parte in cui, al punto III.2.2., in tema di capacità economica e finanziaria richiesta per la partecipazione richiesta dal punto a), dovesse interpretarsi nel senso di richiedere alternativamente, e non cumulativamente, il possesso del fatturato non inferiore, per ciascun anno, ad euro 2.500.000,00 annui per servizi di monitoraggio della qualità erogata e della qualità percepita realizzato negli ultimi tre esercizi”.</i><br />	<br />
Questi i motivi di gravame proposti:<br />	<br />
1) violazione degli artt. l0, 11, 41 e 48 del d.lgs. n.163/2006; violazione e falsa applicazione del punto III.2.2. del bando di gara; insussistenza dei requisiti minimi di partecipazione previsti dalla <i>lex specialis</i>; mancata capacita economico-finanziaria; eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento, erroneità dei presupposti, disparità di trattamento; <br />	<br />
2) violazione degli artt. 2, 11, 12 e 41 del d.lgs n.163/2006; violazione dei principi comunitari in tema di appalti pubblici; eccesso di potere per disparità di trattamento.<br />	<br />
Si è costituita ADR per resistere al ricorso in epigrafe, pregiudizialmente eccependo la improcedibilità (recte: la irricevibilità) del gravame per tardività e, nel merito, chiedendone il rigetto siccome infondato.<br />	<br />
Si è costituita altresì la controinteressata Pragma s.r.l., in proprio e quale mandataria dell’ATI Pragma s.r.l/Istituto Piepoli s.p.a., che ha pregiudizialmente eccepito sia la tardività del ricorso, sia l’inammissibilità dello stesso relativamente alla impugnazione del bando; nel merito ha chiesto il rigetto del gravame siccome infondato; in via cautelativa, ha proposto impugnazione incidentale per l’ipotesi di accoglimento della tesi interpretativa della ricorrente in merito al punto III.2.2. del bando di gara.<br />	<br />
Con ordinanza istruttoria n. 1358/2011 del 10 febbraio 2011, questa Sezione ordinava ad ADR la produzione di copia della documentazione depositata dalla controinteressata per dimostrare il possesso dello specifico requisito del fatturato negli anni 2007, 2008 e 2009 relativamente al servizio “Indagine statistica sul turismo internazionale dell’Italia”, reso a U.I.C. &#8211; Banca d’Italia.<br />	<br />
Successivamente, con ordinanza collegiale n. 915/2011 del 10 marzo 2011, la Sezione sospendeva i provvedimenti impugnati sulla base della seguente motivazione: “<i>Ritenuto di disattendere l’eccezione di improcedibilità (recte: irricevibilità) del ricorso, sollevata sia dalla Amministrazione resistente che dalla controinteressata in relazione alla notificazione del gravame avvenuta in data 17.1.2011, in quanto il termine per la notificazione medesima, che scadeva nel giorno di sabato, 15 gennaio, a norma dell’art. 52, commi 3 e 5, del c.p.a., doveva intendersi prorogato di diritto al successivo lunedì 17; Considerato, ad un sommario esame del ricorso, che le censure in esso svolte, per contestare la legittimità dell’ammissione dell’ATI aggiudicataria alla gara in controversia, presentano apprezzabili profili di fumus boni juris, avuto riguardo alla circostanza che la suddetta associazione temporanea indicava, tra i servizi di qualificazione economico-finanziaria, un servizio in precedenza espletato per UIC-Banca d’Italia, attinente all’attività d’“indagine statistica sul turismo internazionale dell’Italia”, finalizzata alla quantificazione delle spese di viaggio per la Bilancia dei Pagamenti dell’Italia, e non già, come richiesto dal bando di gara, ad un servizio di “monitoraggio della qualità erogata e della qualità percepita”.</i><br />	<br />
Alla Pubblica Udienza del 5 maggio 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Collegio ha già scrutinato, nella fase cautelare del presente giudizio, l’eccezione di tardività del ricorso &#8211; sollevata sia dalla Amministrazione resistente che dalla controinteressata in relazione alla notificazione del gravame avvenuta in data 17.1.2011 &#8211; respingendola con ordinanza n. 915/2011 del 10 marzo 2011; nella specie, infatti, è stato considerato che il termine per la notificazione del ricorso, che scadeva nel giorno di sabato, 15 gennaio, a norma dell’art. 52, commi 3 e 5, del c.p.a., doveva intendersi prorogato di diritto al successivo lunedì 17, e pertanto il ricorso era stato tempestivamente notificato. <br />	<br />
Passando all’esame del merito, con il primo motivo la ricorrente contesta il possesso da parte dell’ATI aggiudicataria dei requisiti di capacità economica e finanziaria richiesti dal bando di gara.<br />	<br />
Tra le condizioni di partecipazione, al punto III.2.2. detto bando prevedeva che, per la dimostrazione della capacità economica e finanziaria, “<i>ciascuna impresa singola, raggruppata o consorziata di consorzio ordinario di concorrenti dovrà produrre, a pena di esclusione, contestualmente alla domanda di partecipazione: </i><br />	<br />
<i>a) Dichiarazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante con poteri di impresa attestante l&#8217;importo globale fatturato e l&#8217;importo relativo a servizi di monitoraggio della qualità erogata e della qualità percepita (customer satisfaction) realizzati negli ultimi 3 esercizi; l’importo relativo a tali servizi dovrà risultare, per ciascun esercizio, non inferiore a 2.500.000,00 euro;</i> ….”. <br />	<br />
La medesima disposizione del bando di gara precisava ancora che: “<i>In caso di riunione di imprese ai sensi dell&#8217;art. 34 del DLgs. 163706, la mandataria ovvero una consorziata dovrà possedere il requisito di cui al punto III.2.2a) almeno per il 60%; la restante quota del suddetto requisito dovrà essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre consorziate del consorzio ordinario di concorrenti, ognuna almeno nella misura del 20% del requisito globale. Ciascun concorrente, singolo o raggruppato, ai fini dell&#8217;attestazione del requisito sopra richiesto, può far valere, se necessario, le capacità di altri soggetti, indipendentemente dalla natura giuridica del legame con essi; in tal caso egli dovrà produrre, a pena di esclusione, contestualmente alla domanda di partecipazione, le dichiarazioni ed i documenti, suoi e dell&#8217;impresa ausiliaria, indicati dall&#8217;art. 49 del D.Lgs 163/2006.” </i><br />	<br />
Per poter partecipare alla gara risultava quindi necessario aver conseguito un fatturato annuo, relativo allo specifico servizio di monitoraggio della “qualità erogata e della qualità percepita (<i>customer satisfaction</i>)&#8221;, non inferiore a 2.500.000,00 euro; qualora la partecipazione alla gara fosse avvenuta sotto forma di consorzio o raggruppamento, detta capacità finanziaria doveva essere posseduta per almeno il 60% da parte della mandataria o da una consorziata e la restante quota, cumulativamente, dalle altre parti. <br />	<br />
Orbene, la ricorrente rappresenta che, sulla base di quanto emerso a seguito dell&#8217;accesso agli atti della procedura di gara, la Pragma S.r.l., mandataria dell&#8217;ATI di massima partecipazione concorsuale, in sede di presentazione della documentazione relativa alla capacità economico-finanziaria, dichiarava di aver realizzato nell&#8217;ultimo triennio un fatturato pari ad € 14.459.764, precisando che: “<i>l’importo relativo a servizi di monitoraggio della qualità erogata e della qualità percepita (customer satisfaction) realizzati negli ultimi 3 (tre) esercizi risulta per ciascun esercizio non inferiore all’80% di euro 2.500.000”;</i> a tal fine, la Pragma s.r.l. produceva, per gli anni di riferimento, il lavoro espletato per l&#8217;Ufficio Italiano Cambi presso la Banca d&#8217;Italia, consistente nella “Indagine statistica sul turismo internazionale d&#8217;Italia”. <br />	<br />
Detta attività, che aveva prodotto per la odierna controinteressata un fatturato complessivo pari ad euro 6.231.000, veniva posta a base del calcolo per il raggiungimento dell&#8217;80% dell’importo complessivo annuo di 2.500.000 euro, richiesto a pena di esclusione dal bando, relativamente a servizi di monitoraggio della qualità erogata e della qualità percepita (<i>customer satisfaction).</i><br />	<br />
Tuttavia, a dire della odierna deducente, tale tipo di attività svolta per l’Ufficio Italiano Cambi non avrebbe potuto formare oggetto di computo per il raggiungimento del fatturato in contestazione, trattandosi di un’attività di indagine statistica, non costituente monitoraggio della qualità percepita (<i>customer satisfaction</i>) né della qualità erogata. <br />	<br />
In considerazione di ciò, la Commissione di gara avrebbe dovuto escludere dalla gara l’ATI controinteressata, in quanto non in possesso dei requisiti previsti dal bando a pena di esclusione: difatti il mancato computo del fatturato relativo all’attività svolta dalla Pragma s.r.l. per l’Ufficio Italiano Cambi, impediva il raggiungimento non solo della quota pari all’80% del complessivo importo annuo di euro 2.500.00,00, ma anche della quota minima che doveva essere posseduta dalla mandataria, pari al 60% del suddetto importo annuo.<br />	<br />
La mancata esclusione dalla procedura di gara dell’ATI controinteressata, pertanto, avrebbe determinato l’illegittimità di tutti gli atti della procedura impugnati. <br />	<br />
Il Collegio ritiene che siano condivisibili le censure svolte dalla ricorrente, mentre sono da disattendere i pareri <i>ex adverso</i> prodotti in giudizio, rispettivamente, dalla stazione appaltante e dalla odierna controinteressata.<br />	<br />
In particolare, ADR ha depositato una nota redatta dal Presidente della Commissione di gara nella quale, sul presupposto che l’attività di rilevazione effettuata dalla Pragma per conto dell’UIC comprendesse sia il monitoraggio della qualità erogata sia il monitoraggio della qualità percepita, si conclude nel senso “<i>che il servizio erogato dal Pragma a favore dell’U.I.C. – Banca d’Italia possa essere certamente assimilato ad un servizio analogo a quello oggetto della gara di ADR, nel senso indicato dal bando di gara di ADR stessa, e che, pertanto, non sussista alcuna valida ragione per escludere per tale motivo l’ATI Pragma &#8211; Istituto Piepoli dalla gara stessa”.</i><br />	<br />
La controinteressata invece ha prodotto una perizia, a firma del Prof. Mannheimer, nella quale sono stati presi in considerazione, in particolare, due dei questionari predisposti dalla Pragma per l’UIC, nei quali una serie di domande avrebbe la formulazione tipica delle ricerche sulla <i>customer satisfaction</i>. <br />	<br />
Sulla questione sollevata con il primo motivo di ricorso, va preliminarmente considerato che le prescrizioni del bando della gara in controversia erano chiare nel descrivere ciò che si richiedeva ai fini della qualificazione per la partecipazione alla gara e l’aggiudicazione del relativo servizio. <br />	<br />
Al punto III.2.2. detto bando prevedeva che, per la dimostrazione della capacità economica e finanziaria, <i>ciascuna impresa singola, raggruppata o consorziata di consorzio ordinario di concorrenti doveva produrre, a pena di esclusione, contestualmente alla domanda di partecipazione, una dichiarazione attestante l&#8217;importo globale fatturato e l&#8217;importo relativo a servizi di monitoraggio della qualità erogata e della qualità percepita (customer satisfaction) realizzati negli ultimi 3 esercizi, aggiungendo che “ l’importo relativo a tali servizi dovrà risultare, per ciascun esercizio, non inferiore a 2.500.000,00 euro;</i> ….”.<br />	<br />
Il bando era pertanto chiaro nel richiedere che si dimostrasse la capacità economico-finanziaria relativamente ad entrambi i servizi, della qualità erogata e della qualità percepita, anche disgiuntamente prestati ma – ai fini del possesso del requisito in esame &#8211; congiuntamente considerati, e pertanto il fatturato relativo all’uno e all’altro servizio era computabile cumulativamente, come dimostrano sia la costruzione della frase – che distingue i servizi di monitoraggio della qualità erogata e della qualità percepita – sia l’uso della congiunzione copulativa affermativa “e” in luogo della disgiuntiva “o”, sia la prescrizione secondo cui “<i>l’importo relativo a tali servizi dovrà risultare, per ciascun esercizio, non inferiore a 2.500.000,00 euro”;</i> ne discende che il fatturato da indicare a dimostrazione del requisito della capacità economica e finanziaria dell’impresa, doveva essere riferito ad entrambi i servizi oggetto dell’appalto. <br />	<br />
Così individuato il significato della prescrizione di cui al punto III.2.2 del bando, risulta innanzitutto precisato il <i>petitum </i>del presente giudizio, nel senso di non ricomprendervi anche la domanda di annullamento della prescrizione in parola formulata in via subordinata dalla ricorrente, in quanto la interpretazione prospettata dalla odierna deducente è conforme a quella seguita dal Collegio.<br />	<br />
In secondo luogo, in merito alle censure svolte col primo mezzo, va rilevato che l’ATI controinteressata indicava, tra i servizi di qualificazione economico-finanziaria, un servizio in precedenza espletato per UIC &#8211; Banca d’Italia, attinente all’attività d’“indagine statistica sul turismo internazionale dell’Italia”, finalizzata alla quantificazione delle spese di viaggio per la Bilancia dei Pagamenti dell’Italia, e non già, come richiesto dal bando di gara, ad un servizio di “monitoraggio della qualità erogata e della qualità percepita”. E invero, tenuto conto che le indagini di monitoraggio della qualità erogata sono indagini statistiche in cui si osservano processi di erogazione di un servizio con l&#8217;obiettivo di verificare la rispondenza del servizio erogato agli <i>standards </i>di qualità previsti dall&#8217;azienda, per una valutazione di efficienza del servizio erogato, mentre le indagini di monitoraggio della qualità percepita sono indagini statistiche in cui si osservano processi di erogazione di un servizio con l&#8217;obiettivo di verificare la soddisfazione dell’utente, e quindi mirano ad una valutazione di efficacia (dei costi) del servizio, è agevole considerare che l’attività fornita per l&#8217;Ufficio Italiano Cambi &#8211; Banca d&#8217;Italia, risultando in un insieme di “Indagini Statistiche Campionarie sulle spese dei viaggiatori internazionali, in entrata e in uscita, dall’Italia”, non realizzava né l’una né l’altra forma di monitoraggio della qualità, sostanziandosi piuttosto in una rilevazione di dati quantitativi relativi a fenomeni legati ai viaggi internazionali.<br />	<br />
Tale conclusione è di immediata evidenza dalla lettura delle fonti che disciplinavano lo svolgimento del servizio in questione.<br />	<br />
Difatti, nel <i>Capitolato Tecnico dell’Appalto per l’affidamento di un’indagine statistica sul turismo internazionale dell’Italia</i> (punto 1), come riprodotto nel <i>Contratto</i> stipulato dalla Pragma s.r.l con l’Ufficio Italiano dei Cambi (art. 1), è indicato chiaramente che “<i>L’indagine avrà per oggetto preminente la rilevazione delle spese sostenute dai viaggiatori internazionali (nel seguito “viaggiatori”), in ingresso o in uscita dall’Italia, ai fini della compilazione delle voci “Viaggi” e “Trasporti – passeggeri” della bilancia dei pagamenti dell’Italia, secondo le regole definite dal Fondo Monetario Internazionale nel “Balance of Payments Manual” (V edizione, 1993). Pertanto, l’universo di riferimento dell’indagine è costituito dalla popolazione dei viaggiatori. L’indagine, inoltre, raccoglierà informazioni sul trasporto internazionale stradale di merci”. </i>Si trattava quindi, a tutta evidenza, di una indagine campionaria avente ad oggetto la rilevazione delle spese sostenute dai viaggiatori internazionali, e precisamente, a norma del punto 3 del <i>Capitolato tecnico</i> e dell’art. 3 del <i>Contratto</i>:<br />	<br />
a) valore dei beni e servizi acquisiti e/o fruiti dal viaggiatore durante il soggiorno nel paese visitato, ivi incluso il trasporto all’interno del/i paese/i oggetto del viaggio;<br />	<br />
b) valore dei servizi di trasporto internazionale.<br />	<br />
Giova altresì considerare che, a norma del punto 6 del <i>Capitolato tecnico </i>e dell’art. 6 del <i>Contratto, “l’indagine campionaria dovrà essere condotta per mezzo di “conteggi semplici”, di “conteggi qualificati” e di interviste “face to face”. I conteggi semplici e i conteggi qualificati hanno come obiettivo la determinazione dell’universo di riferimento. I conteggi semplici consistono nell’attività di enumerazione dei soggetti che attraversano le frontiere dell’Italia […] I conteggi qualificati … consistono nella definizione di alcune caratteristiche di base dei viaggiatori […] Le interviste sono condotte per la rilevazione delle variabili oggetto dell’indagine. Gli attributi, differenziati per residenza del viaggiatore, da rilevare tramite le interviste, sono riportati nell’Allegato A2”.</i><br />	<br />
E nell’Allegato A2 gli attributi da rilevare, differenziati per i viaggiatori residenti in Italia e per i viaggiatori residenti all’estero, erano distribuiti in sette voci, a loro volta dettagliate in sub-voci, quali: A. caratteristiche dell’intervista; B. caratteristiche del viaggiatore; C. caratteristiche del viaggio; D. spese sostenute per viaggi “inclusive”; E. spese sostenute per viaggi “non inclusive”; F. opinioni sul paese visitato; G. motivo della vacanza.<br />	<br />
Se ne ricava che oggetto dell’indagine statistica era, in via precipua, non già la rilevazione di dati legati alla percezione soggettiva della qualità del servizio considerato da parte dell’utenza, bensì la oggettiva rilevazione di dati meramente quantitativi legati a valori economici, vale a dire le spese di viaggio distribuite in un universo di riferimento, quale il collettivo statistico dei viaggiatori internazionali individuati dalla normativa in esame e definiti secondo alcune caratteristiche di base.<br />	<br />
Tale conclusione è, d’altra parte, pienamente coerente con i contenuti e gli obiettivi della normativa sovranazionale (<i>Balance of Payments Manual of the International Monetary Fund,</i> 1993), richiamata nel <i>Capitolato Tecnico</i> e nel <i>Contratto</i>, che definisce le regole per la compilazione delle voci “Viaggi” e “Trasporti – passeggeri” della bilancia dei pagamenti dell’Italia, cui – giova sottolineare &#8211; la rilevazione delle spese in esame era teleologicamente preordinata. Di tal che, non poteva che esservi piena corrispondenza tra le voci oggetto di rilevazione nella indagine campionaria <i>de qua</i> condotta dalla odierna controinteressata per l’Ufficio Italiano Cambi e le correlative voci comprese nella struttura della bilancia dei pagamenti.<br />	<br />
La bilancia dei pagamenti, d’altra parte, come si rileva dalle definizioni di cui al Capitolo I del <i>Balance of Payments Manual</i>, è un prospetto statistico che riassume sistematicamente, in relazione ad uno specifico periodo, le transazioni economiche di un’economia con il resto del mondo, laddove le transazioni, per la maggior parte tra residenti e non residenti, concernono beni, servizi e reddito, attività e passività finanziarie nei confronti del resto del mondo, e così via. La transazione è definita come un flusso economico che riflette la creazione, la trasformazione, lo scambio, il trasferimento o l’estinzione di valore economico e comporta modifiche nella proprietà di beni e/o attività finanziarie, la prestazione di servizi, o la prestazione di lavoro e capitale.(1 )<br />	<br />
[(1) <i>Definitions. 1 The balance of payments is a statistical statement that systematically summarizes, for a specific time period, the economic transactions of an economy with the rest of the world. Transactions, for the most part between residents and non residents, consist of those involving goods, services, and income; those involving financial claims on, and liabilities to, the rest of the world […] 2 A transaction itself is defined as an economic flow that reflects the creation, transformation, exchange, transfer, or extinction of economic value and involves changes in ownership of goods and/or financial assets, the provision of services, or the provision of labour and capital”.]</i><br />	<br />
Al par. 3 dell’Introduzione del <i>Manual</i>, si illustrano gli usi della bilancia dei pagamenti, che costituisce innanzitutto strumento per la formulazione della politica nazionale ed internazionale, in quanto gli aspetti esterni (come gli squilibri nei pagamenti e gli investimenti stranieri interni e all’estero) giocano un ruolo fondamentale nelle decisioni economiche e nelle altre decisioni politiche nella economia mondiale, la quale è in via crescente interdipendente; in secondo luogo, i suoi dati sono utilizzati anche per studi analitici, al fine di individuare le relazioni tra grandezze economiche nazionali ed internazionali e determinare le conseguenti misure di intervento, nonché quale indispensabile ausilio nella compilazione dei dati di svariate componenti dei conti nazionali (per esempio, i conti della produzione, i conti di reddito, i conti di capitale e i conti finanziari, e le connesse misurazioni della ricchezza nazionale).(2)<br />	<br />
[(2<i>) 7 Uses of Balance of Payments and International Investment Position Data. Balance of payments and international investment position data are most important, of course, for national and international policy formulation. External aspects(such as payments imbalances and inward and outward foreign investment) play a leading role in economic and other policy decisions in the increasingly interdependent world economy. Such data are also used for analytical studies; that is, to determine the causes of payments imbalances and the necessity for implementing adjustment measures; relationships between merchandise trade and direct investment; aspects of international trade in services; international banking flows and stocks; asset securitization and principal market developments; external debt problems, income payments, and growth; and links between exchange rates and current account and financial account flows. In addition, external data are utilized extensively, along with other variables, for balance of payments projections and the relationship of these projections to changes in countries’stocks of external assets and liabilities. Finally, balance of payments and international investment position data constitute an indispensable link in the compilation of data for various components of the national accounts (e.g.,production accounts, income accounts, capital and financial accounts, and the related measurement of national wealth)].</i><br />	<br />
Per quanto qui di interesse, nel <i>Manual</i> i “servizi di viaggio”- che erano oggetto della indagine campionaria condotta dalla Pragma s.r.l. per l’Ufficio Italiano Cambi &#8211; vengono definiti come elementi che si differenziano dalle altre componenti dei servizi internazionali in quanto costituiscono un’attività orientata verso la domanda; il consumatore (viaggiatore) si muove verso la sede del fornitore (i residenti dell’economia visitata) per i beni e i servizi desiderati dal viaggiatore medesimo. In tal modo, diversamente dagli altri servizi, il viaggio non costituisce una specifica tipologia di servizio bensì un assortimento di servizi fruiti dai viaggiatori. (3) <br />	<br />
[(3) <i>241 Nature of Travel Services. Travel differs from other components of international services in that it is a demand-oriented activity. The consumer (traveler) moves to the location of the provider (residents of the economy visited) for the goods and services desired by the traveler. Thus, unlike other services, travel is not a specific type of service but an assortment of services consumed by travellers].</i><br />	<br />
Tale voce di spesa copre, principalmente, i beni e i servizi acquistati da un’economia dai viaggiatori durante visite di durata inferiore ad un anno in quella economia; i beni e i servizi sono acquistati dal &#8211; o per conto del – viaggiatore ovvero forniti, senza corrispettivo, perché il consumatore li usi o li ceda. <br />	<br />
Dall’esegesi delle fonti normative passate in rassegna si ricava, dunque, che né l’oggetto né la finalità dell’indagine campionaria compiuta per l’Ufficio Italiano Cambi erano riconducibili alla tematica della qualità dei servizi erogata o percepita, ma riguardavano il rilevamento, in termini puramente numerici, delle spese effettuate dai cittadini italiani all’estero e di quelle effettuate in Italia dai cittadini stranieri. <br />	<br />
Sia il <i>Capitolato tecnico</i> che il <i>Contratto</i> in esame non dimostrano, pertanto, alcuna rispondenza dell’indagine <i>de qua </i>con l’attività di monitoraggio della qualità richiesta dalla <i>lex specialis </i>della gara in controversia per la prova dei requisiti di capacità economica e finanziaria.<br />	<br />
In particolare, giova precisare che la voce indicata nell’Allegato A2 al <i>Capitolato tecnico</i>, sub lettera F), “Opinioni sul paese visitato”per i viaggiatori residenti in Italia, e la voce “Opinioni sul comune visitato più a lungo in Italia”, non appaiono inerenti alle tematiche e alle metodologie proprie della <i>customer satisfaction</i>, che ha come fine la rilevazione del grado di soddisfazione relativo ad un bene e/o servizio per il miglioramento dello stesso, e non già la mera raccolta di una generica opinione, oltretutto a tema libero, non essendo nella specie enucleate specifiche sub-voci sulle quali far esprimere il gradimento del viaggiatore. <br />	<br />
A quanto sopra va aggiunto, più in generale, che proprio con riguardo alle spese di viaggio, la rilevazione del grado della qualità erogata e percepita avrebbe richiesto un’indagine specifica e dettagliata, atteso che, come già rilevato, il viaggio non costituisce una specifica tipologia di servizio bensì un assortimento di servizi fruiti dai viaggiatori, e pertanto un’attività di monitoraggio della qualità avrebbe dovuto partire dalla scomposizione del viaggio in tutte le sue componenti (economiche) per rilevare il grado di qualità, erogata e percepita, di ciascuna di esse, singolarmente e nel loro complesso.<br />	<br />
Pertanto, tenuto conto che un’analisi della qualità percepita va individuata per la metodologia e le tematiche dell’indagine espletata nel suo complesso, ne discende altresì che,ove pure la Pragma s.r.l. <br />	<br />
avesse inserito nei propri questionari qualche domanda astrattamente riconducibile alle tematiche della <i>customer satisfaction</i> – operando peraltro di propria iniziativa, non essendo ciò previsto dal Capitolato Speciale ed essendo, anzi, l’ammissibilità di varianti espressamente esclusa (sub II.1.9) dal bando di gara dell’UIC &#8211; ciò non avrebbe mutato la natura dell’indagine complessiva. <br />	<br />
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte va confermata la valutazione già operata dalla Sezione in sede di esame della domanda cautelare, che aveva ritenuto la oggettiva non rispondenza del servizio indicato dalla Pragma s.r.l., svolto per l’Ufficio Italiano Cambi, con quanto richiesto dal bando di ADR a dimostrazione della capacità economica e finanziaria; e, per le superiori argomentazioni, tale conclusione non può essere superata dalla documentazione prodotta né dalla stazione appaltante né dalla odierna controinteressata.<br />	<br />
Il primo motivo è dunque fondato e il ricorso, assorbita ogni ulteriore censura e deduzione, deve essere accolto con conseguente annullamento degli atti impugnati in via principale; pertanto, per la definizione del giudizio, il Collegio deve procedere all’esame del ricorso incidentale, proposto in via condizionata dalla controinteressata Pragma s.r.l, per l’ipotesi di accoglimento della tesi prospettata dalla ricorrente in ordine all’interpretazione dei requisiti di capacità economico-finanziaria di cui al punto III.2.2 del bando di gara.<br />	<br />
Con l’impugnazione incidentale viene contestata l’illegittimità del predetto bando per violazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza oltre che per violazione del principio di massima partecipazione concorsuale.<br />	<br />
In disparte la questione della tardività della impugnazione avverso la clausola del bando, si osserva che le censure svolte con l’impugnazione incidentale sono del tutto prive di fondamento.<br />	<br />
E invero, la prescrizione di cui al punto III.2.2 del bando, nell’interpretazione seguita dal Collegio, lungi dal difettare di proporzionalità e ragionevolezza, presenta una logicità immanente ed una intrinseca adeguatezza; ciò, in quanto, i requisiti di capacità economico-finanziaria richiesti per la partecipazione alla procedura di gara bandita da ADR erano rappresentati dall’aver svolto &#8211; sia congiuntamente, sia disgiuntamente &#8211; entrambi i servizi di monitoraggio, della qualità erogata e della qualità percepita, che formavano l’oggetto, proprio ed esclusivo, del servizio complessivamente richiesto dal bando contestato.<br />	<br />
Di conseguenza, mentre il fatturato relativo all’uno e all’altro servizio era computabile cumulativamente, non sarebbe risultato invece conforme alla prescrizione del bando il computo del solo fatturato relativo ad uno dei due servizi di monitoraggio.<br />	<br />
Inoltre, stante la chiarezza della prescrizione in esame, non è chiaro come la stessa potesse risultare altresì lesiva del principio di massima partecipazione concorsuale, essendo possibile alla singola impresa, che non fosse stata in possesso del requisito richiesto, raggrupparsi in ATI con altra società in possesso delle necessarie qualificazioni economiche e finanziarie.<br />	<br />
Conclusivamente, palesandosi infondati i motivi in rassegna, il ricorso incidentale deve essere respinto.<br />	<br />
L’annullamento dell’atto di aggiudicazione della gara in favore di ATI Pragma s.r.l/Istituto Piepoli s.p.a. comporta l’obbligo della stazione appaltante di procedere all’aggiudicazione della gara <i>de qua</i> in favore della ricorrente principale, seconda classificata, che dovrà essere reintegrata al primo posto nella graduatoria finale. <br />	<br />
Deve essere pertanto respinta la domanda risarcitoria spiegata dalla ricorrente, in quanto nella specie l’annullamento degli atti sopra indicati comporta la reintegrazione in forma specifica della seconda classificata, rispetto alla quale il richiesto risarcimento per equivalente si pone come rimedio sussidiario. <br />	<br />
Le spese seguono la soccombenza e restano definite come in dispositivo. <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter)<br />	<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:<br />	<br />
&#8211; accoglie il ricorso principale nei sensi indicati in motivazione e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati;<br />	<br />
&#8211; respinge la domanda di risarcimento danni avanzata dalla ricorrente;<br />	<br />
&#8211; respinge il ricorso incidentale proposto da ATI Pragma s.r.l/Istituto Piepoli s.p.a;<br />	<br />
&#8211; condanna in solido Aeroporti di Roma s.p.a. e ATI Pragma s.r.l/Istituto Piepoli s.p.a. al pagamento in favore della ricorrente delle spese e degli onorari del presente giudizio, che liquida complessivamente e forfettariamente in euro 4.000,00 (=quattrom<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 maggio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giuseppe Daniele, Presidente<br />	<br />
Donatella Scala, Consigliere<br />	<br />
Rosa Perna, Primo Referendario, Estensore	</p>
<p align=center>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 03/06/2011</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-3-6-2011-n-5025/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 3/6/2011 n.5025</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 3/3/2010 n.5025</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-3-3-2010-n-5025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-3-3-2010-n-5025/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 3/3/2010 n.5025</a></p>
<p>Pres. Vittoria – Rel. Picone – P.M. Gambardella Ministero della Difesa (Avvocatura Generale dello Stato) c. Paglioni (avv. Modena) sulla giurisdizione del G.A. anche nei casi in cui la domanda risarcitoria venga proposta successivamente a quella di annullamento Competenza e giurisdizione – Domanda risarcitoria – Formulazione in un giudizio successivo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-3-3-2010-n-5025/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 3/3/2010 n.5025</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-3-3-2010-n-5025/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 3/3/2010 n.5025</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Vittoria – Rel. Picone – P.M. Gambardella<br /> Ministero della Difesa (Avvocatura Generale dello Stato) c. Paglioni  (avv. Modena)</span></p>
<hr />
<p>sulla giurisdizione del G.A. anche nei casi in cui la domanda risarcitoria venga proposta successivamente a quella di annullamento</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Competenza e giurisdizione – Domanda risarcitoria – Formulazione in un giudizio successivo a quello di annullamento dell’atto – Post l. 205/2000 &#8211; Giurisdizione G.A.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La giurisdizione amministrativa sulla domanda risarcitoria sussiste sia che l’azione venga proposta congiuntamente a quella di annullamento del provvedimento, sia che si promuova, successivamente all’entrata in vigore della l. 205/2000, un separato giudizio per ottenere la tutela risarcitoria.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo del documento <a href="/static/pdf/g/15409_15409.pdf">clicca qui</a></p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 28/9/2007 n.5025</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-28-9-2007-n-5025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Sep 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-28-9-2007-n-5025/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 28/9/2007 n.5025</a></p>
<p>Pres. Iannotta, Est. Carboni RISTOR’ART spa (Avv.ti A. Gualtieri e D. Verbaro) c/ Comune di FRANCAVILLA FONTANA (N.C.), sOCIETà Cooperativa a responsabilità limitata solidarietà e lavoro (Avv.ti E. Sticchi Damiani e L. Nilo) sull&#8217;insussistenza, nelle gare per l&#8217;aggiudicazione di servizi con il metodo dell&#8217;offerta economicamente più vantaggiosa, di un principio</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-28-9-2007-n-5025/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 28/9/2007 n.5025</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-28-9-2007-n-5025/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 28/9/2007 n.5025</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Iannotta,  Est. Carboni<br /> RISTOR’ART spa (Avv.ti A. Gualtieri e D. Verbaro) c/ Comune di FRANCAVILLA FONTANA (N.C.), sOCIETà Cooperativa a responsabilità limitata solidarietà e lavoro  (Avv.ti E. Sticchi Damiani e L. Nilo)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;insussistenza, nelle gare per l&#8217;aggiudicazione di servizi con il metodo dell&#8217;offerta economicamente più vantaggiosa, di un principio generale di pubblica lettura dei punteggi assegnati alle offerte tecniche, che preceda l&#8217;apertura delle buste contenenti le offerte economiche</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della p.a. – Appalti pubblici di servizi – Gara – Offerta economicamente più vantaggiosa – Pubblica lettura dei punteggi delle offerte tecniche prima dell’apertura delle buste contenenti l’offerta economica – Necessità – Non sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Nelle procedure per l’affidamento di servizi, con il metodo dei scelta dell’offerta economicamente più vantaggiosa, non esiste nessuna norma che prescriva alla commissione di gara, dopo aver valutato le offerte tecniche e prima di passare all’esame di quelle economiche, di interrompere i lavori al fine di dare pubblica lettura dei parziali punteggi assegnati. Né depone in altro senso la circostanza che l’adempimento in questione sia prescritto dall’art. 64, co. 5, del d.p.r. 554/99, con riguardo alle gare dei servizi di architettura e di ingegneria per le opere pubbliche (gare di progettazione), non essendo tale disposizione espressione di un principio generale, come tale estendibile ad ogni gara d’appalto –nella specie per l’affidamento del servizio di refezione per scuole materne-.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale<br />
Quinta  Sezione</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la seguente<b></p>
<p align=center>
decisione
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>sul ricorso in appello proposto dalla società per azioni</p>
<p><B>RISTOR’ART</B>, con sede in Prato, in persona del signor Giuseppe Berardelli, difesa dagli avvocati Alfredo Gualtieri e Demetrio Verbaro e domiciliata in Roma, Ovidio 10, presso la dottoressa Anna Bei nello studio Rosati;</p>
<p align=center>
contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
<p>il <b>comune di FRANCAVILLA FONTANA</b>, non costituito in giudizio;</p>
<p align=center>
e nei confronti</p>
<p></p>
<p align=justify>
della <b>società cooperativa a responsabilità limitata SOLIDARIETÀ E LAVORO</b>, con sede in Roma, costituitasi in giudizio in persona del signor Francesco Morea, difesa dagli avvocati Ernesto Sticchi Damiani e Luigi Nilo e domiciliata in Roma, ia Bocca di Leone 78, presso lo studio BDL;</p>
<p align=center>
per la riforma</p>
<p></p>
<p align=justify>
della sentenza 4 luglio 2006 n. 3712, con la quale il tribunale amministrativo regionale per la Puglia, seconda sezione interna della sezione staccata di Lecce, ha respinto il ricorso proposto contro l’aggiudicazione alla società Solidarietà e Lavoro, disposto dal comune di Francavilla Fontana con atto 4 aprile 2006 n. 148, dell’appalto del servizio di refezione scolastica per le scuole materne.</p>
<p>Visto il ricorso in appello, notificato il 22 settembre e depositato il 2 ottobre 2006;<br />
visto il controricorso della società Solidarietà e Lavoro, depositato il 24 ottobre 2006;<br />
vista la memoria difensiva presentata dalla resistente il 26 gennaio 2007;<br />
visti gli atti tutti della causa;<br />
relatore, all’udienza del 6 febbraio 2007, il consigliere Raffaele Carboni, e uditi altresì gli avvocati Verbaro e Sticchi Damiani;<br />
ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.</p>
<p align=center>
<b>FATTO</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>Il comune di Francavilla Fontana con provvedimento 13 ottobre 2005 n. 1549 ha indetto una gara per l’appalto del servizio di refezione per le scuole materne per gli anni scolastici dal 2005 al 2008, da espletare col metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa. La commissione giudicatrice della gara, dopo aver esaminato la documentazione amministrativa dei concorrenti, provveduto sulle ammissioni, determinato i punteggi da assegnare per ciascuno degli elementi di valutazione previsti dal bando ed esaminato e valutato le offerte tecniche, nella seduta del 17 marzo 2006 (verbale n. 12) ha sommato i punteggi parziali attribuiti per  vari criteri e sottocriteri di valutazione e determinato il punteggio per le offerte tecniche in punti 48,52 alla società Ristor’Art, 59,31 alla società Solidarietà e Lavoro e 45,08 alla società a responsabilità limitata Ladisa; e ha fissato la seduta pubblica del 27 marzo 2006 per aprire le buste con le offerte economiche e dare lettura dei prezzi offerti. Il 27 marzo 2006 ha assegnato i punteggi per le offerte economiche (punti 40 a Ristor’Art, 38,53 a Solidarietà e Lavoro e 37,91 a Ladisa), ha determinato la graduatoria finale assegnando complessivamente punti 97,84 a Solidarietà e Lavoro, 88,52 a Ristor’Art e 82,99 a Ladisa, e ha quindi aggiudicato l’appalto a Solidarietà e Lavoro.<br />
Ristor’Art ha impugnato l’aggiudicazione con ricorso al tribunale amministrativo regionale per la Puglia notificato il 23 e 25 maggio 2006, deducendo, con l’unico motivo, che essa era illegittima perché l’autorità di gara non aveva, prima di procedere all’apertura delle buste contenenti l’offerta economica, dato pubblica lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche. La ricorrente ha indicato l’articolo 64, comma 5 del regolamento emanato con decreto del presidente della repubblica 21 dicembre 1999 n. 554, che contiene appunto la prescrizione di lettura pubblica dei punteggi assegnati alle offerte tecniche, sostenendo che la disposizione, benché si riferisca solo alle gare per lavori pubblici, costituisce espressione di un principio generale in materia di gare. La ricorrente, riconoscendo che il bando non prevedeva l’adempimento, lo ha impugnato per il caso che le sue prescrizioni si debbano ritenere in contrasto con il principio della preventiva lettura (dei punteggi parziali).<br />
Il tribunale amministrativo regionale con la sentenza indicata in epigrafe ha respinto il ricorso, osservando che nessuna norma prescrive la lettura pubblica dei punteggi attribuiti dall’autorità di gara alle offerte tecniche, e che la disposizione regolamentare sopra citata, che riguarda le gare per gl’incarichi di progettazione di lavori pubblici, non può avere l’effetto di una prescrizione generale.<br />
Appella Ristor’Art, la quale ripropone la censura e sostiene che, a differenza di quanto ritenuto dal giudice di primo grado, il citato articolo 64, comma 5, esprime valori universali, a fronte dei quali non si può opporre che le operazioni dell’autorità di gara sono consacrate in verbali fidefacenti, perché il rimedio della querela di falso dei verbali «giammai potrebbe scoprire eventuali attività poste in essere dai commissari nel segreto dell’attività camerale».<br />
Resiste Solidarietà e Lavoro, sottolineando che il verbale delle operazioni di gara costituisce sufficiente prova dell’anteriorità della valutazione delle offerte tecniche rispetto a quella delle offerte economiche.</p>
<p align=center>
<b>DIRITTO</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>Come si è detto nell’esposizione dei fatti, l’unica censura formulata dalla ricorrente, respinta dal giudice di primo grado e riproposta in appello, è che, nella gara per il servizio di refezione scolastica con il metodo di scelta dell’offerta economicamente più vantaggiosa, l’autorità di gara, prima di prendere conoscenza delle offerte economiche, ha omesso di dare pubblica lettura dei punteggi assegnati al progetto tecnico.<br />
Secondo la disciplina del regolamento di contabilità di Stato emanato con regio decreto 23 maggio 1924 n. 827, che tanto per le forniture quanto per i lavori prevedeva pubblici incanti o licitazioni private consistenti nel confronto di offerte formulate sulla richiesta o sul progetto dell’amministrazione, la procedura si risolveva in una seduta pubblica di presa d’atto delle offerte dichiarate o scritte in buste chiuse dai concorrenti, secondo il metodo prescelto (articoli da 69 a 77; e nulla è cambiato, sotto il profilo considerato, con la legge 2 febbraio 1973 n. 14 sui procedimenti di gara negli appalti di opere pubbliche mediante licitazione privata); mentre l’appalto concorso, consistente nella scelta di un progetto dell’opera redatto dal concorrente, era una scelta liberamente e insindacabilmente effettuata dall’amministrazione senza nessuna forma di pubblicità (art. 91). Il regolamento prescrive che delle operazioni di gara dev’essere redatto verbale (art. 82).<br />
Il sistema, o criterio, d’aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa è stato introdotto, per gli appalti di opere pubbliche, dall’articolo 24, primo comma, alinea “b”, della legge 8 agosto 1977 n. 584, contenente “Norme di adeguamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici alle direttive della Comunità economica europea”, che appunto tra i criteri di aggiudicazione prevede «<i>quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa determinata in base ad una pluralità di elementi variabili secondo l’appalto, attinenti al prezzo, al termine di esecuzione, al costo di utilizzazione, al rendimento ed al valore tecnico dell’opera che i concorrenti si impegnano a fornire</i>»; e prescrive che «<i>in tal caso, nel capitolato di oneri e nel bando di gara sono menzionati tutti gli elementi di valutazione che saranno applicati separatamente o congiuntamente, nell’ordine decrescente di importanza loro attribuita</i>». Il sistema è stato naturalmente armonizzato con le regole precedenti, effettuando in seduta pubblica l’apertura dei plichi con la documentazione di gara prodotta dai concorrenti; dopo di che l’autorità di gara, in genere una commissione, prosegue i propri lavori effettuando le proprie valutazioni, implicanti discrezionalità, fuori dalla presenza del pubblico; e in linea di principio i lavori della commissione, dall’apertura dei plichi all’aggiudicazione, non conoscono soluzione di continuità. È pure principio generale, già enunciato dalla giurisprudenza amministrativa in materia di appalto-concorso, che l’autorità di gara deve prendere conoscenza dell’offerta economica solo dopo aver valutato il progetto, od offerta tecnica. Il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa è stato poi esteso alle gare per l’appalto di servizi dall’articolo 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 157, di attuazione di una direttiva CEE in materia (aggiudicazione «<i>a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, variabili secondo il contratto in questione, quali, ad esempio, il merito tecnico, la qualità, le caratteristiche estetiche e funzionali, il servizio successivo alla vendita, l’assistenza tecnica, il termine di consegna o esecuzione, il prezzo</i>»). L’art. 27 di tale decreto legislativo dispone poi: «<i>Per ogni appalto concluso l’amministrazione aggiudicatrice redige un verbale contenente almeno le seguenti informazioni: a) il nome e l’indirizzo dell’amministrazione stessa; b) l’oggetto e il valore dell’appalto; c) i nomi dei concorrenti presi in considerazione e i motivi della loro scelta; d) i nomi dei concorrenti esclusi e i motivi dell’esclusione; e) il nome dell’aggiudicatario e le motivazioni della scelta della sua offerta e, se nota, la parte di appalto che il medesimo intende subappaltare a terzi; f) le circostanze che, ai sensi dell’art. 7, giustificano il ricorso alla trattativa privata</i>».<br />
Come si vede, nessuna norma prescrive che nella procedura di gara con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa l’autorità di gara, dopo avere valutato le offerte tecniche e prima di passare all’esame delle offerte economiche, debba interrompere i lavori per dare pubblica lettura dei punteggi assegnati. Nel caso in esame la commissione giudicatrice, che dopo aver verbalizzato i punteggi di valutazione delle offerte tecniche ha fissato una seduta pubblica per aprire le buste con le offerte economiche e darne lettura, ha fatto più di quanto fosse richiesto dalla legge.<br />
L’adempimento in questione, cioè la lettura pubblica delle offerte economiche, è ora prescritto decreto del presidente della repubblica 21 dicembre 1999 n. 554, contenente il regolamento d’attuazione della legge 11 febbraio 1994 n. 109 sui lavori pubblici, il cui l’articolo 64, facente parte del titolo IV sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e relativo alle modalità di svolgimento della gara, al comma 5 recita: <i>«In una o più sedute riservate, la Commissione valuta le offerte tecniche e procede alla assegnazione dei relativi punteggi. Successivamente, in seduta pubblica, la Commissione dà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, procede alla apertura delle buste contenenti le offerte economiche e, data lettura dei ribassi e delle riduzioni di ciascuna di esse, determina l’offerta economica più vantaggiosa applicando i criteri e le formule di cui all’allegato E»</i>. Si tratta di una procedura particolare, prevista solo per le gare dei servizi di architettura e ingegneria per le opere pubbliche (gare di progettazione), che prevede il ritorno alla seduta pubblica dalla valutazione dei progetti in poi, o, in altri termini, configura la valutazione delle offerte come una fase incidentale non pubblica di una procedura che per il resto si svolge in seduta pubblica. La disposizione può forse essere intesa come espressione di una tendenza dell’ordinamento; ma, allo stato, nessuna regola e nessun principio autorizza ad estendere la disposizione sulle gare di progettazione alle gare d’appalto col sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa; e ad annullare gare per la mancata effettuazione di adempimenti non previsti dalla legge.<br />
Il Collegio, in conclusione, non può che respingere l’appello, confermando appieno la motivazione della sentenza impugnata.<br />
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in quattromila euro.</p>
<p align=center>
<b>Per questi motivi<br />
</b></p>
<p></p>
<p align=justify>
respinge l’appello indicato in epigrafe e condanna l’appellante al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in quattromila//00 (4000,00) euro, a favore della società resistente.</p>
<p>Così deciso in Roma il 6 febbraio 2007 dal collegio costituito dai signori:</p>
<p>Raffaele Iannotta	&#8211; presidente<br />	<br />
Raffaele Carboni &#8211;	componente, estensore<br />	<br />
Chiarenza Millemaggi Cogliani &#8211;	componente<br />	<br />
Marco Lipari	&#8211; componente<br />	<br />
Aniello Cerreto				&#8211; componente																																																																																									</p>
<p align=center>
<b>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 28-09-07<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</b></p>
<p align=justify>
<b></b></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-28-9-2007-n-5025/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 28/9/2007 n.5025</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 9/7/2004 n.5025</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-9-7-2004-n-5025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-9-7-2004-n-5025/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-9-7-2004-n-5025/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 9/7/2004 n.5025</a></p>
<p>Pres. Varrone, Est. Chieppa FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO F.I.G.C. (Avv.ti L. Medugno e M. Gallavotti) c. COSENZA CALCIO 1914 S.P.A. (Avv.ti E. Lubrano, F. Lubrano e G. Carratelli), LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI DI SERIE A E B, CAMERA CONCILIAZIONE E ARBITRATO PER LO SPORT PRESSO IL CONI, U.S. CATANZARO (n.c.), C.O.N.I.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-9-7-2004-n-5025/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 9/7/2004 n.5025</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-9-7-2004-n-5025/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 9/7/2004 n.5025</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Varrone, Est. Chieppa<br /> FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO F.I.G.C. (Avv.ti L. Medugno e M. Gallavotti) c. COSENZA CALCIO 1914 S.P.A. (Avv.ti E. Lubrano, F. Lubrano e G. Carratelli), LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI DI SERIE A E B, CAMERA CONCILIAZIONE E ARBITRATO PER LO SPORT PRESSO IL CONI, U.S. CATANZARO (n.c.), C.O.N.I. COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO (Avv. A. Angeletti), LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI DI SERIE C (Avv.ti B. Biscotto e L. Scognamiglio), LEGA NAZIONALE DILETTANTI, ACF FIORENTINA S.P.A. (n.c.), CODACONS, (Avv.ti C. Rienzi e M.C. Tabano), ASSOCIAZIONE DEGLI UTENTI DEI SERVIZI SPORTIVI E TURISTICI (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>la decisione della Camera di conciliazione e arbitrato per lo Sport del CONI non costituisce lodo arbitrale, ma provvedimento amministrativo</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.	Legittimazione ad agire – amministratori giudiziari di beni sottoposti a sequestro – fattispecie Società di calcio sottoposta a sequestro preventivo – configurabilità.																																																																																												</p>
<p>2.	Competenza e giurisdizione – sport e turismo – diniego ammissione di società da campionato – impugnazione – giurisdizione amministrativa – configurabilità.																																																																																												</p>
<p>3.	Competenza e giurisdizione – sport e turismo – impugnazione provvedimenti F.I.G.C. &#8211; obbligo esaurire gradi di giustizia sportiva (art. 3 legge n. 280/2003) – legittimità – obbligo avvenuto esperimento ricorso Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport – configurabilità.																																																																																												</p>
<p>4.	Competenza e giurisdizione – sport e turismo – decisione Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – natura lodo arbitrale – esclusione – natura provvedimento amministrativo – configurabilità – giurisdizione amministrativa piena – configurabilità.																																																																																												</p>
<p>5.	Competenza e giurisdizione – sport e turismo – decadenza dall’affiliazione di società da federazione – impugnazione – giurisdizione amministrativa – configurabilità.																																																																																												</p>
<p>6.	Competenza e giurisdizione – sport e turismo – impugnazione provvedimenti F.I.G.C. decadenza affiliazione – obbligo esperimento ricorso Corte Federale F.I.G.C. – esclusione – obbligo esperimento ricorso Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport – esclusione.																																																																																												</p>
<p>7.	Sport e turismo – provvedimento di decadenza dall’affiliazione a Federazione sportiva – natura provvedimentale – obbligo comunicazione avvio procedimento – configurabilità – ratio.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1.	Il custode–amministratore giudiziario di una società di calcio sottoposta a sequestro preventivo giudiziario ha legittimazione processuale attiva e passiva in giudizio come rappresentante di ufficio di un patrimonio separato, qualora la proposizione di azioni giurisdizionali venga promossa al fine di evitare la cessazione dell’attività della società sequestrata, in quanto tali azioni sono finalizzate alla conservazione dei beni (società) sottoposti alla sua custodia.																																																																																												</p>
<p>2.	L’atto con il quale la F.I.G.C. &#8211; in base alle proprie norme regolamentari predisposte per consentire l’espletamento del controllo da parte della Federazione sulla gestione delle Società sportive ai sensi dell’art. 12 della legge 23 marzo 1981, n. 91 &#8211; nega l’ammissione ad una società di calcio al campionato per il quale la stessa detiene il titolo sportivo, è un provvedimento avente rilevanza esterna all’ordinamento sportivo ai sensi degli artt. 1 e 2 della legge n. 280/2003, in quanto è adottato in esecuzione di un potere pubblicistico ed è potenzialmente lesivo di posizioni giuridiche soggettive qualificabili come interessi legittimi: ne consegue che esso rientra nella competenza del giudice amministrativo.																																																																																												</p>
<p>3.	L’obbligo di esaurire i gradi di giustizia sportiva prima di proporre ricorso innanzi alla giurisdizione statale avverso atti del C.O.N.I. o delle federazioni sportive nazionali (previsto dall’art. 3 della legge n. 280/2003) implica che i gradi di giustizia sportiva non si esauriscono con i ricorsi interni federali, ma comprendono anche l’ulteriore ricorso alla Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport istituita presso il C.O.N.I., sia per il tentativo di conciliazione, sia per l’arbitrato, in quanto la stessa costituisce l’ultimo grado della giustizia sportiva.																																																																																												</p>
<p>4.	L’atto con il quale la Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport decide le questioni ad essa sottoposte con “arbitrato” non costituisce un atto qualificabile come lodo arbitrale (nonostante tale qualificazione giuridica venga indicata nel Regolamento della stessa), in quanto esso ha carattere sostanziale di provvedimento amministrativo, impugnabile innanzi alla giurisdizione piena del giudice amministrativo.																																																																																												</p>
<p>5.	L’atto con il quale una Federazione sportiva dispone la decadenza dall’affiliazione di una società sportiva, è un provvedimento avente rilevanza esterna all’ordinamento sportivo ai sensi degli artt. 1 e 2 della legge n. 280/2003, in quanto è adottato in esecuzione di un potere pubblicistico ed è potenzialmente lesivo di posizioni giuridiche soggettive qualificabili come interessi legittimi: ne consegue che esso rientra nella competenza del giudice amministrativo. 																																																																																												</p>
<p>6.	L’atto con il quale una Federazione sportiva dispone la decadenza dall’affiliazione di una società sportiva può essere impugnato direttamente innanzi al giudice amministrativo, in quanto non sono configurabili, per un soggetto non facente più parte dell’ordinamento sportivo, i rimedi previsti dalla giustizia sportiva (ricorso a Corte Federale F.I.G.C. o ricorso alla Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport).																																																																																												</p>
<p>7.	L’atto con il quale una Federazione sportiva dispone la decadenza dall’affiliazione per inattività di una società sportiva, proprio per la sua natura di provvedimento amministrativo, deve essere preceduto dalla previa comunicazione dell’avvio del procedimento alla società interessata ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in quanto la Federazione deve accertare l’effettiva volontà della società di continuare a partecipare o meno ai campionati di calcio, non essendo configurabile la semplice mancata partecipazione alle competizioni agonistiche per una stagione da parte di tale società come comportamento concludente di volontà di rinunciare definitivamente all’attività sportiva.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">la decisione della Camera di conciliazione e arbitrato per lo Sport del CONI  non costituisce lodo arbitrale, ma provvedimento amministrativo</span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo integrale della sentenza <a href="/static/pdf/g/4701_4701.pdf">clicca qui</a></p>
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