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	<title>5022 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/5/2020 n.5022</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-13-5-2020-n-5022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-13-5-2020-n-5022/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/5/2020 n.5022</a></p>
<p>Antonino Savo Amodio, Presidente, Laura Marzano, Consigliere, Estensore PARTI: -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avv.ti Giuseppe Pinelli e Nunzio Pinelli, contro Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell&#8217;Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Palermo, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato Provvedimento</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-13-5-2020-n-5022/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/5/2020 n.5022</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-13-5-2020-n-5022/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/5/2020 n.5022</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Antonino Savo Amodio, Presidente, Laura Marzano, Consigliere, Estensore PARTI:  -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avv.ti Giuseppe Pinelli e Nunzio Pinelli, contro Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell&#8217;Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Palermo, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato</span></p>
<hr />
<p>Provvedimento di scioglimento del Consiglio comunale per infiltrazioni mafiose ex art. 143 TUEL: caratteristiche,  natura e presupposti.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<div style="text-align: justify;"><strong>1. Enti locali- criminalità  &#8211; scioglimento del Consiglio comunale per infiltrazioni mafiose </strong><strong>ex art. 143 TUELÂ </strong> <strong>&#8211; misura straordinaria di prevenzione &#8211; è tale.</strong></div>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<div style="text-align: justify;"><strong>2. Enti locali- criminalità &#8211; </strong><strong>scioglimento del Consiglio comunale per infiltrazioni mafiose</strong><strong>ex art. 143 TUEL &#8211; provvedimento di scioglimento &#8211; natura &#8220;sanzionatorio&#8221;- non è tale.</strong></div>
<div style="text-align: justify;"> <br /> </div>
<div style="text-align: justify;"><strong>3. Enti locali- </strong><strong>scioglimento del Consiglio comunale per infiltrazioni mafiose</strong><strong>ex art. 143 TUEL- provvedimento di scioglimento- caratteristiche, natura e presupposti.</strong></div>
<p></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1. Lo scioglimento del Consiglio comunale per &#8220;infiltrazioni mafiose&#8221; costituisce una misura straordinaria di prevenzione , che l&#8217;ordinamento ha apprestato per rimediare a situazioni patologiche di compromissione del naturale funzionamento dell&#8217;autogoverno locale; il d.P.R. con il quale è disposto lo scioglimento e la relazione ministeriale di accompagnamento costituiscono atti di &#8220;alta amministrazione&#8221;, perchè orientati a determinare ugualmente la tutela di un interesse pubblico, legato alla prevalenza delle azioni di contrasto alle c.d. &#8220;mafie&#8221; rispetto alla conservazione degli esiti delle consultazioni elettorali.</em><br /> <br /> <br /> <em>2. L&#8217;art. 143 TUEL non ha natura di provvedimento di tipo &#8220;sanzionatorio&#8221; ma preventivo, con eminente finalità  di salvaguardia dell&#8217;Amministrazione pubblica di fronte alla pressione e all&#8217;influenza della criminalità  organizzata e la possibilità  di dare peso anche a situazioni non traducibili in addebiti personali, ma tali da rendere plausibile, nella concreta realtà  contingente e in base ai dati dell&#8217;esperienza, l&#8217;ipotesi di una possibile soggezione degli amministratori alla criminalità  organizzata</em><br /> <br /> <br /> 3. <em>In relazione agli elementi sulla base dei quali può essere disposto il provvedimento di scioglimento ex art. 143 TUEL, le vicende che ne costituiscono il presupposto devono essere considerate &#8220;nel loro insieme&#8221;, non atomisticamente, e devono risultare idonee a delineare, con una ragionevole ricostruzione, il quadro complessivo del condizionamento &#8220;mafioso&#8221;.</em><br /> <em>Ne consegue che assumono rilievo situazioni non traducibili in episodici addebiti personali ma tali da rendere &#8211; nel loro insieme &#8211; plausibile, nella concreta realtà  contingente e in base ai dati dell&#8217;esperienza, l&#8217;ipotesi di una soggezione degli amministratori locali alla criminalità  organizzata (tra cui, in misura non esaustiva: vincoli di parentela o affinità , rapporti di amicizia o di affari, frequentazioni) e ciò pur quando il valore indiziario degli elementi raccolti non sia sufficiente per l&#8217;avvio dell&#8217;azione penale o per l&#8217;adozione di misure individuali di prevenzione .</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 13/05/2020</div>
<p style="text-align: justify;">N. 05022/2020 REG.PROV.COLL.</p>
<p style="text-align: justify;">N. 12428/2019 REG.RIC.</p>
<p style="text-align: justify;"> SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 12428 del 2019, proposto da <br /> -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avv.ti Giuseppe Pinelli e Nunzio Pinelli, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il loro studio in Roma, via Crescenzio, 25; </p>
<p style="text-align: justify;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell&#8217;Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Palermo, in persona dei rispettivi legali rappresentanti<i>pro tempore</i>, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, presso cui sono domiciliati<i>ex lege </i>in Roma, via dei Portoghesi, 12; </p>
<p style="text-align: justify;">per l&#8217;annullamento</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; del Decreto del Presidente della Repubblica in data -OMISSIS-recante lo scioglimento del Consiglio Comunale di -OMISSIS- e di nomina della Commissione Straordinaria, notificato il 19 agosto e pubblicato nella G.U.R.I. n. -OMISSIS-;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; della relazione di accompagnamento del Ministro dell&#8217;Interno in data -OMISSIS-;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; della relazione del Prefetto di Palermo prot. -OMISSIS-/AREA Sic. 1-Bis/ N.C. del -OMISSIS-;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; della Deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del -OMISSIS-;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; della Deliberazione della Commissione Straordinaria presso il Comune di -OMISSIS- avente ad oggetto l&#8217;insediamento della Commissione medesima;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; di ogni altro atto o provvedimento connesso, presupposto o conseguente, anche allo stato non conosciuto dai ricorrenti.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri con il Ministero dell&#8217;Interno e l&#8217;Ufficio Territoriale del Governo di Palermo;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatrice, nell&#8217;udienza del giorno 6 maggio 2020, la dott.ssa Laura Marzano in collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall&#8217;art. 84, comma 6, D.L. 17 marzo 2020, n. 18;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p style="text-align: justify;">FATTO</p>
<p style="text-align: justify;">Con il ricorso in epigrafe i ricorrenti, tutti eletti o nominati, a seguito della tornata elettorale del -OMISSIS-2018, rispettivamente, Sindaco, Assessori, Presidente del Consiglio Comunale e Consiglieri Comunali del Comune di -OMISSIS-, hanno impugnato, unitamente agli atti presupposti, il Decreto del Presidente della Repubblica in data -OMISSIS-recante lo scioglimento del Consiglio Comunale del suddetto Comune, ai sensi dell&#8217;art. 143 T.U. 267/2000, e di nomina della Commissione Straordinaria, pubblicato nella G.U.R.I. n. -OMISSIS-.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;impugnato d.P.R., adottato su proposta del Ministro dell&#8217;Interno, la cui relazione è allegata al decreto e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri del -OMISSIS-, alla quale è stato invitato il Presidente della Regione Siciliana, poggia su accertamenti dai quali sono emerse forme di ingerenza della criminalità  organizzata che hanno esposto l&#8217;amministrazione a pressanti condizionamenti, compromettendo il buon andamento e l&#8217;imparzialità  dell&#8217;attività  comunale, con conseguente grave pregiudizio agli interessi della collettività  e perdita di credibilità  dell&#8217;istituzione locale.</p>
<p style="text-align: justify;">Con relazione del -OMISSIS- il Prefetto di Palermo, sentito il comitato provinciale per l&#8217;ordine e la sicurezza pubblica nelle riunioni del -OMISSIS-, all&#8217;ultima delle quali ha partecipato il Procuratore aggiunto della locale Direzione distrettuale antimafia, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale di -OMISSIS-, sulla scorta delle risultanze di una vasta operazione di polizia giudiziaria sfociata, il -OMISSIS-, nell&#8217;esecuzione di un&#8217;ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti, tra gli altri, del sindaco del comune, indagato per il delitto di concorso esterno in associazione di tipo mafioso. In particolare la predetta operazione di polizia giudiziaria ha messo in luce gli stretti rapporti intercorsi tra il primo cittadino ed un esponente della famiglia mafiosa localmente egemone nel corso della campagna elettorale del 2018, evidenziando come tali rapporti abbiano inciso sulle scelte concernenti le alleanze ed i soggetti da inserire nelle liste elettorali.</p>
<p style="text-align: justify;">Inoltre, ai fini dell&#8217;eventuale applicazione di misure di prevenzione e della dichiarazione di incandidabilità  degli amministratori ritenuti responsabili dell&#8217;adozione della misura dissolutoria, sono stati attivati i procedimenti di cui ai commi 8 e 11 dell&#8217;143 TUEL dinanzi al Tribunale di Palermo.</p>
<p style="text-align: justify;">I ricorrenti sostengono l&#8217;insussistenza dei presupposti ai quali l&#8217;art. 143 D.Lgs. 167/2000 subordina l&#8217;emanazione del gravato provvedimento dissolutorio, attesa l&#8217;assenza, a loro dire, di concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti o indiretti con la criminalità  organizzata.</p>
<p style="text-align: justify;">Sostengono inoltre che il provvedimento non indicherebbe in maniera puntuale condizionamenti e collusioni determinanti l&#8217;alterazione del procedimento di formazione della volontà  dell&#8217;ente, degli organi elettivi e il pregiudizio alla sicurezza pubblica.</p>
<p style="text-align: justify;">La Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell&#8217;Interno e la Prefettura di Palermo, costituiti in giudizio, hanno chiesto la reiezione del ricorso per infondatezza.</p>
<p style="text-align: justify;">Alla camera di consiglio del 6 novembre 2019, stante l&#8217;istanza di rinvio formulata dalla parte ricorrente, la trattazione dell&#8217;istanza cautelare è stata cancellata dal ruolo.</p>
<p style="text-align: justify;">All&#8217;udienza pubblica del 6 maggio 2020, celebrata in videoconferenza mediante collegamento da remoto, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell&#8217;art. 84, comma 5, D.L. 17 marzo 2020, n. 18.</p>
<p style="text-align: justify;">DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. Prima di passare all&#8217;esame delle singole questioni dedotte in ricorso, deve tratteggiarsi sinteticamente il quadro normativo applicabile alla fattispecie.</p>
<p style="text-align: justify;">Ai sensi dell&#8217;art. 143 TUEL, comma 1, &#8220;<i>i consigli comunali e provinciali sono sciolti quando, anche a seguito di accertamenti effettuati a norma dell&#8217;articolo 59, comma 7, emergono concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti o indiretti con la criminalità  organizzata di tipo mafioso o similare degli amministratori di cui all&#8217;articolo 77, comma 2, ovvero su forme di condizionamento degli stessi, tali da determinare un&#8217;alterazione del procedimento di formazione della volontà  degli organi elettivi ed amministrativi e da compromettere il buon andamento o l&#8217;imparzialità  delle amministrazioni comunali e provinciali, nonchè il regolare funzionamento dei servizi ad esse affidati, ovvero che risultino tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica</i>&#8220;. </p>
<p style="text-align: justify;">Per quanto di interesse, il comma 3 prevede che, quando abbia acquisito gli elementi di cui al comma 1, ovvero in ordine alla sussistenza di forme di condizionamento degli organi amministrativi ed elettivi, il Prefetto, sentito il comitato provinciale per l&#8217;ordine e la sicurezza pubblica integrato con la partecipazione del procuratore della Repubblica competente per territorio, invia al Ministro dell&#8217;Interno una relazione nella quale si dÃ  conto della eventuale sussistenza degli elementi di cui al comma 1. </p>
<p style="text-align: justify;">Infine, secondo il comma 4 dell&#8217;art. 143 TUEL, lo scioglimento è disposto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell&#8217;Interno, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri entro tre mesi dalla trasmissione della relazione di cui al comma 3, ed è immediatamente trasmesso alle Camere. Nella proposta di scioglimento sono indicati in modo analitico le anomalie riscontrate ed i provvedimenti necessari per rimuovere tempestivamente gli effetti pìù gravi e pregiudizievoli per l&#8217;interesse pubblico; la proposta indica, altresì¬, gli amministratori ritenuti responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento. Lo scioglimento del consiglio comunale o provinciale comporta la cessazione dalla carica di consigliere, di sindaco, di presidente della provincia, di componente delle rispettive giunte e di ogni altro incarico comunque connesso alle cariche ricoperte, anche se diversamente disposto dalle leggi vigenti in materia di ordinamento e funzionamento degli organi predetti. </p>
<p style="text-align: justify;">2. Appare, altresì¬, utile richiamare, in linea generale, gli indirizzi di interpretazione e applicazione della normativa in materia, come definiti dalla giurisprudenza costituzionale e amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Valga per tutti quanto precisato dal Consiglio di Stato (Sez. III, 24 aprile 2015, n. 2054), secondo cui lo scioglimento del Consiglio comunale per &#8220;infiltrazioni mafiose&#8221; costituisce una misura straordinaria di prevenzione (Corte Cost. n. 103/1993), che l&#8217;ordinamento ha apprestato per rimediare a situazioni patologiche di compromissione del naturale funzionamento dell&#8217;autogoverno locale (Cons. Stato, Sez. III, 28 maggio 2013, n. 2895); il d.P.R. con il quale è disposto lo scioglimento e la relazione ministeriale di accompagnamento costituiscono, quindi, atti di &#8220;alta amministrazione&#8221;, perchè orientati a determinare ugualmente la tutela di un interesse pubblico, legato alla prevalenza delle azioni di contrasto alle c.d. &#8220;mafie&#8221; rispetto alla conservazione degli esiti delle consultazioni elettorali.</p>
<p style="text-align: justify;">La stessa giurisprudenza amministrativa ha posto in luce che la misura di cui all&#8217;art. 143 cit. non ha natura di provvedimento di tipo &#8220;sanzionatorio&#8221; ma preventivo, con eminente finalità  di salvaguardia dell&#8217;Amministrazione pubblica di fronte alla pressione e all&#8217;influenza della criminalità  organizzata e la possibilità  di dare peso anche a situazioni non traducibili in addebiti personali, ma tali da rendere plausibile, nella concreta realtà  contingente e in base ai dati dell&#8217;esperienza, l&#8217;ipotesi di una possibile soggezione degli amministratori alla criminalità  organizzata (Cons. Stato, Sez. III, 18 ottobre 2018, n. 5970).</p>
<p style="text-align: justify;">In relazione agli elementi sulla base dei quali può essere disposto il provvedimento di scioglimento ex art. 143 TUEL, le vicende che ne costituiscono il presupposto devono essere considerate &#8220;nel loro insieme&#8221;, non atomisticamente, e devono risultare idonee a delineare, con una ragionevole ricostruzione, il quadro complessivo del condizionamento &#8220;mafioso&#8221; (in termini: Cons. Stato, Sez. VI, 10 marzo 2011, n. 1547).</p>
<p style="text-align: justify;">Ne consegue che assumono rilievo situazioni non traducibili in episodici addebiti personali ma tali da rendere &#8211; nel loro insieme &#8211; plausibile, nella concreta realtà  contingente e in base ai dati dell&#8217;esperienza, l&#8217;ipotesi di una soggezione degli amministratori locali alla criminalità  organizzata (tra cui, in misura non esaustiva: vincoli di parentela o affinità , rapporti di amicizia o di affari, frequentazioni) e ciò pur quando il valore indiziario degli elementi raccolti non sia sufficiente per l&#8217;avvio dell&#8217;azione penale o per l&#8217;adozione di misure individuali di prevenzione (Cons. Stato, Sez. III, 2 luglio 2014, n. 3340).</p>
<p style="text-align: justify;">La norma di cui all&#8217;art. 143 cit., quindi, consente l&#8217;adozione del provvedimento di scioglimento sulla scorta di indagini ad ampio raggio sulla sussistenza di rapporti tra gli amministratori e la criminalità  organizzata, non limitate alle sole evenienze di carattere penale, e perciò sulla scorta di circostanze che presentino un grado di significatività  e di concludenza serio, anche se &#8211; come detto &#8211; di livello inferiore rispetto a quello che legittima l&#8217;azione penale o l&#8217;adozione di misure di sicurezza (Cons. Stato, Sez. III, 6 marzo 2012, n. 1266).</p>
<p style="text-align: justify;">Nell&#8217;esercizio del potere di scioglimento del consiglio comunale per &#8220;infiltrazioni mafiose&#8221;, trovano perciò giustificazione i margini, particolarmente estesi, della potestà  di apprezzamento di cui fruisce l&#8217;Amministrazione statale nel valutare gli elementi su collegamenti, diretti o indiretti, o su forme di condizionamento da parte della criminalità  di &#8220;stampo mafioso&#8221; (Cons. Stato, Sez. III, n. 3340/2014 cit.).</p>
<p style="text-align: justify;">A ciò deve aggiungersi che, se è vero che gli elementi raccolti devono essere &#8220;concreti, univoci e rilevanti&#8221;, come è richiesto dalla nuova formulazione dell&#8217;art. 143, comma 1, TUEL, è tuttavia solo dall&#8217;esame complessivo di tali elementi che si può ricavare, da un lato, il quadro e il grado del condizionamento mafioso e, dall&#8217;altro, la ragionevolezza della ricostruzione operata quale presupposto per la misura dello scioglimento degli organi dell&#8217;ente, potendo essere sufficiente allo scopo anche soltanto un atteggiamento di debolezza, omissione di vigilanza e controllo, incapacità  di gestione della &#8220;macchina&#8221; amministrativa da parte degli organi politici che sia stato idoneo a far beneficiare soggetti riconducibili ad ambienti &#8220;controindicati&#8221; (Cons. Stato, Sez. III, 28 maggio 2013, n. 2895).</p>
<p style="text-align: justify;">Gli elementi sintomatici del condizionamento criminale devono caratterizzarsi per &#8220;concretezza&#8221; ed essere, anzitutto, assistiti da un obiettivo e documentato accertamento nella loro realtà  storica; per &#8220;univocità &#8220;, intesa quale loro chiara direzione agli scopi che la misura di rigore è intesa a prevenire; per &#8220;rilevanza&#8221;, che si caratterizza per l&#8217;idoneità  all&#8217;effetto di compromettere il regolare svolgimento delle funzioni dell&#8217;ente locale. La definizione di questi precisi parametri costituisce un vincolo con il quale il legislatore della L. 94/2009 non ha voluto elidere quella discrezionalità , ma controbilanciarla, ancorandola a fatti concreti e univoci, in funzione della necessità  di commisurare l&#8217;intervento pìù penetrante dello Stato a contrasto del &#8220;fenomeno mafioso&#8221; con i pìù alti valori costituzionali alla base del nostro ordinamento, quali il rispetto della volontà  popolare espressa con il voto e l&#8217;autonomia dei diversi livelli di governo garantita dalla Costituzione (Cons. Stato, Sez. III, 20 gennaio 2016, n. 197; id. 19 ottobre 2015, n. 4792).</p>
<p style="text-align: justify;">La straordinarietà  dell&#8217;indicata misura e la sua fondamentale funzione di contrasto alla capillare diffusione, tramite connivenza con le amministrazioni locali, della criminalità  organizzata sull&#8217;intero territorio nazionale, fa sì¬ che, con la norma di cui all&#8217;art. 143 cit., la finalità  perseguita dal legislatore è quella &#8220;<i>di offrire uno strumento di tutela avanzata, in particolari situazioni ambientali, nei confronti del controllo e dell&#8217;ingerenza delle organizzazioni criminali sull&#8217;azione amministrativa degli enti locali, in presenza anche di situazioni estranee all&#8217;area propria dell&#8217;intervento penalistico o preventivo</i>&#8221; (così¬ Cons. Stato, Sez. III, 23 marzo 2014, n. 2038), nell&#8217;evidente necessità  di evitare, con immediatezza, che l&#8217;Amministrazione locale rimanga permeabile all&#8217;influenza della criminalità  organizzata per l&#8217;intera durata del suo mandato elettorale (Cons. Stato, Sez. III, n. 3340/2014 cit.). </p>
<p style="text-align: justify;">Sulla base di tali presupposti e considerata la suddetta natura del procedimento dissolutorio, il giudice amministrativo, nell&#8217;esame delle impugnazioni di tali provvedimenti di scioglimento, può esercitare solo un sindacato di legittimità  di tipo &#8220;estrinseco&#8221;, senza possibilità  di valutazioni che, al di fuori dell&#8217;espressione dell&#8217;ipotesi di travisamento dei fatti o manifesta illogicità , si muovano sul piano del &#8220;merito&#8221; amministrativo (Cons. Stato, Sez. III n. 1266/2012, cit.).</p>
<p style="text-align: justify;">3. Sulla scorta di tutte le coordinate normative, interpretative e giurisprudenziali innanzi tratteggiate, si può passare all&#8217;esame del merito. </p>
<p style="text-align: justify;">I ricorrenti deducono: violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 143 TUEL n. 267/2000; eccesso di potere per insufficienza ed illogicità  della motivazione, istruttoria carente, irragionevolezza, travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, manifesta ingiustizia e sviamento, per violazione del principio di proporzionalità .</p>
<p style="text-align: justify;">Le questioni sostanziali prospettate dalla parte ricorrente attengono all&#8217;asserita inesistenza, nella fattispecie, degli elementi componenti il grave quadro che legittima il ricorso alla misura straordinaria di cui si discute. </p>
<p style="text-align: justify;">Detti elementi possono essere compiutamente desunti dalla proposta di scioglimento del Ministro dell&#8217;Interno che, come rilevato dalla Sezione in analoghi contenziosi (<i>ex multis</i>, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 22 febbraio 2019, n. 2386; id. 27 ottobre 2016, n. 10557; id. 10 luglio 2015, n. 9685; id. 21 novembre 2013, n. 9941), nell&#8217;ambito della complessità  dell&#8217;<i>iter</i>, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, che caratterizza l&#8217;andamento del procedimento ex art. 143 del D.Lgs. 267/2000, va identificata come il momento centrale di rappresentazione analitica delle anomalie riscontrate nelle fasi antecedenti alla sua adozione, e, quindi, quale vero nucleo espressivo della determinazione tecnica sottostante allo scioglimento.</p>
<p style="text-align: justify;">La relazione ministeriale, a sua volta, mutua le proprie argomentazioni dalla relazione prefettizia: infatti le censure di parte ricorrente sono rivolte essenzialmente contro tale relazione la quale, muovendo dall&#8217;arresto del sindaco di -OMISSIS-, descrive il fenomeno mafioso nel territorio e i suoi protagonisti sin dagli anni &#8217;80 e il forte potere di condizionamento sul primo cittadino da parte, segnatamente, di un soggetto ritenuto assai vicino agli ambienti criminali.</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo i ricorrenti tale ricostruzione sarebbe suggestiva, poichè basata su insistenti richiami alle parentele e su accostamenti dei cognomi, tali da far inferire anche l&#8217;esistenza di un rapporto di parentela del -OMISSIS- sindaco con uno qualsiasi degli appartenenti al sodalizio criminale che portano il medesimo cognome anche negli U.S.A., cognome che, a dire dei ricorrenti, è invece ampiamente diffuso nel territorio di Palermo&#8211;OMISSIS-.</p>
<p style="text-align: justify;">Viceversa, sempre secondo la tesi difensiva dei ricorrenti, la relazione nulla direbbe sul condizionamento nei confronti degli eletti in Consiglio comunale, degli Assessori e, viepìù, nei confronti di uno o pìù Dirigenti del Comune, tenuto conto che neanche è stata compiuta alcuna delle attività  ispettive che la normativa contempla prima di disporre lo scioglimento, il quale rappresenta l&#8217;<i>extrema ratio</i>.</p>
<p style="text-align: justify;">3. Devono essere tratteggiati i fatti di causa.</p>
<p style="text-align: justify;">Le risultanze di indagine su cui si sofferma la proposta ministeriale, a loro volta ricavate dalla relazione prefettizia, sono le seguenti.</p>
<p style="text-align: justify;">Il -OMISSIS-, all&#8217;esito di una vasta operazione di polizia giudiziaria svolta dalla sezione criminalità  organizzata della Polizia di Stato e dalla squadra mobile di Palermo, è stata data esecuzione ad un&#8217;ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa, tra gli altri, nei confronti del sindaco del Comune di -OMISSIS-, indagato per il delitto di concorso esterno in associazione mafiosa.</p>
<p style="text-align: justify;">Le complesse attività  d&#8217;indagine, che hanno dato luogo al menzionato provvedimento cautelare, hanno consentito di delineare gli stretti rapporti intercorsi tra il Sindaco in carica e un esponente della locale famiglia mafiosa durante la campagna elettorale del 2018, evidenziando come gli stessi abbiano inciso sulle scelte relative alle alleanze ed ai soggetti da inserire nelle liste elettorali.</p>
<p style="text-align: justify;">Dai contenuti dell&#8217;ordinanza di custodia cautelare emerge che al primo cittadino al suo secondo mandato consecutivo essendo stato eletto per la prima volta nel 2013 viene contestato di aver contribuito, nella sua qualità  di esponente politico di rilievo del comune, a conservare e rafforzare le capacità  operative della famiglia mafiosa di -OMISSIS- e di altre articolazioni territoriali di «cosa nostra» nonchè al raggiungimento degli scopi criminali da tale associazione perseguiti, tra i quali l&#8217;acquisizione in modo diretto o indiretto della gestione o comunque del controllo di attività  economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici al fine di realizzare profitti o vantaggi ingiusti per se o per altri.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel menzionato provvedimento cautelare viene evidenziato inoltre che le condotte del sindaco sono state finalizzate ad impedire o ostacolare il libero esercizio del voto o a procurare voti per sè o altri in occasione di consultazioni elettorali, asservendo la propria posizione di candidato alla carica di sindaco agli interessi della locale articolazione di «cosa nostra», assecondandone, nel corso della campagna elettorale, le indicazioni sulle alleanze politiche, sui soggetti da inserire in lista nonchè sulla nomina dei componenti della futura giunta comunale.</p>
<p style="text-align: justify;">Pìù specificamente il sindaco, in cambio del sostegno elettorale, prometteva che, una volta eletto avrebbe favorito la locale cosca mafiosa nei futuri rapporti con l&#8217;amministrazione e consentiva altresì¬, alla medesima organizzazione criminale, di dare indicazioni sul consigliere comunale da eleggere alla carica di presidente del consiglio, sulla nomina dei componenti della giunta comunale nonchè sui dirigenti degli uffici, accogliendo e facendo sue tali indicazioni e, dunque, consentendo alla locale famiglia mafiosa di determinare l&#8217;azione politica e amministrativa dell&#8217;ente comunale.</p>
<p style="text-align: justify;">La relazione del Prefetto si sofferma inoltre sulla figura di un esponente di rilievo della locale famiglia mafiosa e pone in rilievo come quest&#8217;ultimo abbia esercitato un occulto potere di controllo infiltrandosi all&#8217;interno dell&#8217;apparato politico-amministrativo del comune.</p>
<p style="text-align: justify;">Fonti tecniche di prova, richiamate nel provvedimento del giudice per le indagini preliminari, attestano che l&#8217;azione del menzionato esponente mafioso, esercitata con l&#8217;ausilio di soggetti pregiudicati riconducibili alla cosca egemone, non si è limitata ad un mero sostegno elettorale in favore del candidato sindaco ma si è concretizzata in una pìù generale strategia di controllo totalitario dell&#8217;ente comunale volta a garantire futuri illeciti vantaggi per il sodalizio criminale.</p>
<p style="text-align: justify;">In relazione a tale ultimo aspetto le risultanze dell&#8217;indagine giudiziaria hanno fatto emergere che il primo cittadino si è attivato per far conseguire vantaggi ingiusti ai partecipi dell&#8217;associazione mafiosa ed a soggetti alla stessa contigui, favorendo anche l&#8217;assunzione di personale presso il Comune di -OMISSIS- nonchè il pagamento di un credito in favore di una persona, «con le aggravanti rappresentate dall&#8217;essere &#8220;cosa nostra&#8221; un&#8217;associazione armata volta a commettere delitti, nonchè ad assumere e mantenere il controllo di attività  economiche mediante risorse finanziarie di provenienza delittuosa».</p>
<p style="text-align: justify;">Lo stesso giudice per le indagini preliminari, nel rassegnare le proprie conclusioni, evidenzia che l&#8217;esame delle prove raccolte nel corso delle indagini consente di affermare che il primo cittadino non si è limitato a stringere un accordo diretto ad ottenere sostegno elettorale in cambio della propria disponibilità  a soddisfare, una volta eletto, gli interessi della consorteria criminale condotta giÃ  di per sè astrattamente idonea ad integrare il concorso eventuale nel reato associativo ma si è posto come vero e proprio punto di riferimento della locale consorteria e suo referente politico, consentendo alla medesima cosca, come evidenziato, dÃ¬ dare indicazioni in ordine alla composizione degli organi dell&#8217;ente e dell&#8217;apparato burocratico e quindi a determinare l&#8217;azione politica ed amministrativa, con ciò abdicando, consapevolmente, alla sua carica rappresentativa in favore dell&#8217;associazione «cosa nostra».</p>
<p style="text-align: justify;">4. I ricorrenti osservano che la relazione prefettizia sarebbe fondata non su una autonoma istruttoria, ma su &#8220;stralci&#8221; tratti isolatamente dall&#8217;ordinanza che ha disposto la custodia cautelare, oltre che a carico di numerosi soggetti estranei all&#8217;odierna vicenda anche del sindaco e del suo preteso &#8220;referente&#8221; malavitoso (peraltro incensurato), tale -OMISSIS-, del quale il Prefetto sottolinea l&#8217;avvenuta sottoposizione a misura di prevenzione patrimoniale, conclusasi (tuttavia) con la restituzione dei beni.</p>
<p style="text-align: justify;">In proposito i ricorrenti riferiscono che entrambi i soggetti in questione (pretesi condizionante e condizionato) sono stati scarcerati (anzi, lo -OMISSIS- prima ancora del sindaco, e senza restrizione di sorta, tanto da avere fatto ritorno negli USA) per intervenuto annullamento della misura cautelare ad opera della competente Sezione Riesame del Tribunale di Palermo, la quale ha sconfessato l&#8217;ipotesi accusatoria.</p>
<p style="text-align: justify;">Aggiungono che le uniche contestazioni fattuali mosse al (solo) sindaco, e acriticamente riprese dal Prefetto a sostegno del ventilato condizionamento, sarebbero quelle di avere assunto al Comune: 1) tale -OMISSIS-, e 4) di avere pagato a tale -OMISSIS-(che sarebbe soggetto controindicato) un credito di € 900,00 vantato sin dall&#8217;anno 2017.</p>
<p style="text-align: justify;">Deducono che ciascuno di tali addebiti è risultato, giÃ  in sede di interrogatorio di garanzia, del tutto insussistente in fatto, frutto di segnalazioni mai verificate dal PM e/o dal GIP.</p>
<p style="text-align: justify;">In definitiva il ricorso è incentrato su due censure: la mancanza di istruttoria autonoma, non essendo stato disposto l&#8217;accesso ispettivo, e l&#8217;intervenuto riesame, in sede giudiziaria, delle posizioni del sindaco e di -OMISSIS- -OMISSIS-.</p>
<p style="text-align: justify;">5. La relazione del Prefetto di Palermo, come osservato dalla parte ricorrente, poggia sulle risultanze dell&#8217;ordinanza del GIP di Palermo del 15 luglio 2019 che ha disposto la custodia cautelare di -OMISSIS-, di -OMISSIS&#8211;, padre e figlio appartenenti alla famiglia di -OMISSIS-, nonchè del sindaco -OMISSIS-, indiziato del reato di concorso esterno in associazione mafiosa, di cui agli artt. 110 e 416 <i>bis</i> c.p..</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare i due -OMISSIS- sono ritenuti responsabili, fra l&#8217;altro, di &#8220;aver condizionato la campagna elettorale in occasione delle consultazioni per l&#8217;elezione del sindaco del Comune di -OMISSIS- avvenute il -OMISSIS-2018, nonchè l&#8217;azione politica e amministrativa del medesimo Ente comunale&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;ordinanza <i>de qua</i> innanzitutto descrive nel dettaglio il contesto criminale dello storico mandamento mafioso palermitano di-OMISSIS&#8211; essenziale per comprendere appieno la condizione oggettiva in cui operano le amministrazioni locali &#8211; del quale fanno parte le famiglie di -OMISSIS-e -OMISSIS-, nonchè gli stretti rapporti intercorrenti tra le locali consorterie criminali e la mafia newyorkese, segnatamente la famiglia -OMISSIS-, come emerso da operazioni investigative coordinate con l&#8217;FBI americana. </p>
<p style="text-align: justify;">Nell&#8217;ordinanza sono anche ricostruite le vicende del Comune di -OMISSIS-, il quale era stato sciolto per infiltrazioni mafiose con provvedimento del Consiglio dei Ministri del novembre 2005, allorchè era in carica il sindaco -OMISSIS-. Al -OMISSIS- è succeduto il sindaco -OMISSIS-e, a seguire, veniva eletto primo cittadino -OMISSIS&#8211;, presentatosi con una lista civica vincente alle elezioni del -OMISSIS-2013. GiÃ  nel febbraio 2014 la Prefettura di Palermo aveva effettuato un accesso ispettivo nel Comune di -OMISSIS- al fine di verificare la sussistenza di infiltrazioni mafiose: a tale atto perà² non aveva fatto seguito il provvedimento di scioglimento.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;ordinanza inquadra anche i legami familiari e sociali del sindaco -OMISSIS&#8211;, coniugato con -OMISSIS-, figlia di -OMISSIS-, a sua volta figlio del mafioso -OMISSIS-(nei confronti del quale è stata riconosciuta l&#8217;appartenenza all&#8217;associazione mafiosa &#8220;cosa nostra&#8221; ed il ruolo, ricoperto per anni, di capo mandamento di -OMISSIS-e -OMISSIS-), definitivamente condannato per il delitto di associazione per delinquere, con sentenza n. 9/98 della Corte d&#8217;Appello di Palermo, e sottoposto al provvedimento di fermo nell&#8217;ambito dell&#8217;operazione nota come &#8220;Old Bridge&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Il sindaco -OMISSIS&#8211; risulta aver partecipato al battesimo del figlio di -OMISSIS&#8211;, tenutosi presso il ristorante -OMISSIS-di -OMISSIS-, in data -OMISSIS-2018, al quale erano presenti i congiunti di numerosi pregiudicati mafiosi di spicco di quel territorio e di altri territori limitrofi, nonchè l&#8217;altro indagato -OMISSIS-, oltre, ovviamente, allo stesso -OMISSIS- -OMISSIS- ed il di lui padre &#8211;OMISSIS-. A tale evento era presente anche il pregiudicato -OMISSIS-detto &#8220;-OMISSIS-&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">La polizia giudiziaria aveva modo di rilevare, in tale occasione, la presenza delle autovetture intestate alla moglie del noto pregiudicato mafioso -OMISSIS-, alla figlia del pregiudicato mafioso -OMISSIS-, al figlio del pregiudicato mafioso-OMISSIS-, alla figlia di -OMISSIS-, lÃ¬ presente con il marito -OMISSIS-, alla moglie del pregiudicato -OMISSIS-, alla moglie del pregiudicato mafioso -OMISSIS-.</p>
<p style="text-align: justify;">Dall&#8217;ordinanza emerge, altresì¬, che -OMISSIS-, figlio di-OMISSIS-, rappresenta un importante anello di collegamento tra gli Stati Uniti ed alcuni autorevoli esponenti della famiglia mafiosa della -OMISSIS-, tra cui -OMISSIS-.</p>
<p style="text-align: justify;">Per quanto pìù specificamente di interesse, nell&#8217;ordinanza in rassegna-OMISSIS- e -OMISSIS&#8211; sono ritenuti tra i principali protagonisti della campagna elettorale che ha preceduto le elezioni amministrative del Comune di -OMISSIS-, nel giugno 2018, operando, al riguardo, in nome, per conto e nell&#8217;interesse della famiglia mafiosa di -OMISSIS-.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;appoggio di costoro al candidato Sindaco, -OMISSIS&#8211; è stato ritenuto determinante per la vittoria di quest&#8217;ultimo, tanto da mettere lo stesso -OMISSIS&#8211; nelle condizioni di poter indicare nomi e funzioni di quanti poi hanno ottenuto incarichi in seno all&#8217;Amministrazione comunale e consentendogli altresì¬ di asservire stabilmente la figura del Sindaco alle esigenze sue e della sua famiglia mafiosa: di tanto sono state ritenute prove talune assunzioni lavorative effettuate proprio su istanza della locale consorteria mafiosa.</p>
<p style="text-align: justify;">6. Così¬ tratteggiati i fatti, mutuati dall&#8217;ordinanza del GIP di Palermo e valorizzati dalla Prefettura nella propria relazione, deve innanzitutto rilevarsi l&#8217;infondatezza della censura con cui parte ricorrente lamenta il difetto di istruttoria per non essere stata disposta alcuna attività  ispettiva presso il Comune, essendosi limitato il Prefetto a basarsi sulle risultanze dell&#8217;indagine penale.</p>
<p style="text-align: justify;">Invero la norma di cui all&#8217;art. 143 TUEL, al comma 2 prevede che il Prefetto competente per territorio dispone ogni opportuno accertamento, &#8220;di norma&#8221; promuovendo l&#8217;accesso presso l&#8217;ente interessato, ma al comma 3 specifica che, entro il termine di quarantacinque giorni dal deposito delle conclusioni della commissione d&#8217;indagine, ovvero quando abbia &#8220;comunque diversamente acquisito&#8221; gli elementi in ordine alla sussistenza di forme di condizionamento degli organi amministrativi ed elettivi, il Prefetto, sentito il comitato provinciale per l&#8217;ordine e la sicurezza pubblica integrato con la partecipazione del procuratore della Repubblica competente per territorio, invia al Ministro dell&#8217;Interno una relazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Da quanto precede risulta, con tutta evidenza, che l&#8217;attività  ispettiva presso il Comune è solo una delle possibili fonti di indagine, sicuramente quella pìù consueta, ma la norma non esclude che il Prefetto possa acquisire <i>aliunde</i> gli elementi in ordine alla sussistenza di forme di condizionamento degli organi amministrativi ed elettivi: si tratta di ciò che è accaduto nel caso di specie, in cui l&#8217;ordinanza del GIP è stata ritenuta fonte, sufficientemente dettagliata riguardo ai fatti e adeguatamente attendibile riguardo alla connessione fra gli stessi, idonea a rappresentare una situazione di permeabilità  dell&#8217;amministrazione comunale ad infiltrazioni della malavita organizzata locale, tale da rendere opportuno e necessario relazionare al Ministro dell&#8217;Interno ai fini della sollecitazione di un eventuale provvedimento di scioglimento degli organi comunali. </p>
<p style="text-align: justify;">D&#8217;altra parte il Prefetto disponeva anche di elementi pìù risalenti, essendo stato lo stesso Comune, come ricordano gli stessi ricorrenti, oggetto di indagine giÃ  nel 2014, durante la precedente consiliatura capeggiata dallo stesso sindaco -OMISSIS&#8211;, anche se l&#8217;indagine si era conclusa con elementi ritenuti all&#8217;epoca non sufficienti per addivenire all&#8217;adizione di un provvedimento dissolutorio.</p>
<p style="text-align: justify;">Ciò denota l&#8217;infondatezza della censura di parte ricorrente secondo cui il Prefetto non avrebbe tenuto conto del periodo pregresso, in cui era stato sindaco lo stesso sig. -OMISSIS- e in relazione al quale non erano emersi segnali di condizionamento mafioso; al contrario è possibile ricavare che quegli stessi elementi ritenuti all&#8217;epoca insufficienti siano risultati poi valorizzati dagli accadimenti successivi, dai quali è emersa una situazione di condizionamento dell&#8217;amministrazione ancor pìù pregnante, in quanto attuata fin dal momento &#8220;genetico&#8221; della creazione della compagine di governo dell&#8217;Ente, ossia nella fase elettorale, concretatasi nella stessa scelta dei soggetti da candidare nonchè nella scelta dei soggetti da collocare in posizioni rilevanti del governo dell&#8217;Ente stesso.</p>
<p style="text-align: justify;">In un simile contesto anche i vincoli di parentela con esponenti della cosca locale e la frequentazione con noti pregiudicati (che, di norma, rappresentano solo uno degli elementi che può ragionevolmente essere ritenuto significativo, unitamente a tutti gli altri, ai fini della adozione di un provvedimento ex art. 143 TUEL), assumono una significativa rilevanza concausale nella ricostruzione della situazione di contiguità  alle locali consorterie criminali e cointeressenza con le stesse.</p>
<p style="text-align: justify;">7. La pregnanza di tali interferenze della locale cosca mafiosa è risultata documentata da intercettazioni telefoniche nel corso delle quali si &#8220;caldeggiava&#8221;, presso alcuni esponenti della malavita, a non spendersi pubblicamente in favore di una candidata, pur imparentata con alcuni di loro, presentatasi tuttavia in una lista avversaria di quella del sindaco -OMISSIS-.</p>
<p style="text-align: justify;">Si tratta di elementi oggettivi, dei quali è disseminata la relazione prefettizia per averli acquisiti dall&#8217;ordinanza del GIP, che, ai fini dell&#8217;adozione del provvedimento dissolutorio, assumono una valenza indiziante decisiva: valenza che, diversamente da quanto opinato dalla parte ricorrente, non risulta inficiata dal diverso avviso manifestato dal Tribunale del riesame, il quale ha disposto la scarcerazione sia del sindaco -OMISSIS-, sia di -OMISSIS- -OMISSIS-. </p>
<p style="text-align: justify;">Invero, non trattandosi di una misura sanzionatoria, il provvedimento di scioglimento impugnato non è finalizzato, come la sanzione penale, a punire condotte illecite caratterizzate da coscienza e volontà , il che rende neutrale la circostanza che in sede penale sia intervenuta un&#8217;ordinanza del Tribunale del riesame che abbia diversamente valorizzato le stesse circostanze di fatto.</p>
<p style="text-align: justify;">Non è infrequente, invero, che gli stessi fatti siano oggetto di differenti valutazioni a seconda dell&#8217;ambito di indagine: significativo in proposito è che, ad esempio, mentre ai fini dello scioglimento degli organi comunali assumono rilievo situazioni non traducibili in (anche episodici) addebiti personali ma tali da rendere &#8211; nel loro insieme &#8211; plausibile l&#8217;ipotesi di una soggezione degli amministratori locali alla criminalità  organizzata, nel giudizio di incandidabilità  ex art. 143, comma 11, D.Lgs. 267/2000, viceversa, gli stessi fatti assumono rilevanza se e nella misura in cui rivelino la sussistenza di responsabilità  personali nella causazione dello scioglimento.</p>
<p style="text-align: justify;">Analogamente, gli stessi fatti che sono stati ritenuti insufficienti dal giudice del riesame, come nel caso di specie, ad integrare i presupposti per l&#8217;applicazione di una misura cautelare penale, possono invece atteggiarsi diversamente quali elementi sintomatici di una situazione di permeabilità  dell&#8217;amministrazione alla criminalità  organizzata, tali da giustificare l&#8217;adozione della misura preventiva in parola.</p>
<p style="text-align: justify;">Nè sulla legittimità  di tale decisione può incidere la circostanza, enfatizzata dalla parte ricorrente, secondo cui non sarebbe emerso il coinvolgimento di alcun dirigente, con la conseguenza che, stante il principio di netta separazione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo spettanti agli organi di governo, e funzioni di gestione amministrativa proprie dei dirigenti, senza il diretto coinvolgimento di questi ultimi non sarebbe possibile al potere di indirizzo provocare l&#8217;emanazione di provvedimenti in favore di chicchessia.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale obiezione non coglie nel segno in quanto il provvedimento si fonda sull&#8217;analisi di fatti, circostanze, frequentazioni e interessenze in affari che si svolgono nell&#8217;arco di parecchi anni, che è ragionevole ritenere siano in grado di dispiegare condizionamenti<i>ex se</i>, a prescindere dall&#8217;effettivo coinvolgimento diretto dei titolari dell&#8217;azione amministrativa. </p>
<p style="text-align: justify;">Ciò che conta, in definitiva, è la constatazione che l&#8217;attività  dell&#8217;Ente risulti asservita, anche solo in parte, agli interessi delle consorterie mafiose, giacchè tale constatazione rivela che l&#8217;organo politico non è in grado, per complicità , connivenza, timore o mera incompetenza, di prevenire o di contrastare efficacemente il condizionamento mafioso (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 5 febbraio 2019, n. 1433).</p>
<p style="text-align: justify;">8. Non possono essere condivise neanche le critiche di parte ricorrente secondo cui gli unici, a suo dire, elementi oggettivi richiamati dal Prefetto, ossia le tre assunzioni presso il Comune e il pagamento di un debito di € 900,00, sarebbero inconsistenti sia perchè mai verificati sia perchè il sindaco, per legge, non avrebbe nè la possibilità  di effettuare assunzioni di personale nè, tanto meno, di nominare il Presidente del Consiglio comunale, essendo tale nomina il frutto di una libera elezione.</p>
<p style="text-align: justify;">Osserva il Collegio che, da quanto è possibile ricostruire dalla documentazione in atti, il condizionamento mafioso rilevato nel caso di specie è di tipo &#8220;endogeno&#8221;, traducendosi esso sia nella scelta, operata a monte da parte delle consorterie malavitose, dei soggetti da candidare, sia nel successivo procacciamento di voti in favore degli stessi, tanto da farli eleggere, con la conseguenza che la successiva attività , tanto politica quanto amministrativa dell&#8217;Ente, può dirsi espressione diretta e non mediata del volere della criminalità : risulta, dunque, del tutto neutrale la circostanza che il sindaco non possa, <i>motu proprio</i>, disporre assunzioni di personale o nominare il Presidente del consiglio comunale, dal momento che è l&#8217;intera compagine politico-amministrativa ad essere rappresentativa della criminalità  organizzata, o per diretta appartenenza alla stessa o per mera sudditanza ad essa.</p>
<p style="text-align: justify;">In conclusione il Collegio ritiene, alla luce della disamina dei fatti innanzi compiuta, che la valutazione effettuata dall&#8217;amministrazione nell&#8217;atto impugnato, considerata globalmente ed unitariamente, risponda ai criteri che la giurisprudenza innanzi citata ha enucleato per stabilire se la decisione di sciogliere un comune ai sensi dell&#8217;art. 143 TUEL possa considerarsi legittima in quanto rispondente a ragionevolezza e logicità ; ciò in quanto le vicende che costituiscono il presupposto sulla base del quale può essere disposto il provvedimento di scioglimento ex art. 143 TUEL devono essere, come giÃ  visto, considerate &#8220;nel loro insieme&#8221; e devono risultare idonee a delineare, con una ragionevole ricostruzione, il quadro complessivo del condizionamento &#8220;mafioso&#8221; (in termini: Cons. Stato, Sez. VI, 10 marzo 2011, n. 1547).</p>
<p style="text-align: justify;">Il provvedimento impugnato non solo risponde ai criteri individuati dalla giurisprudenza in<i>subjecta materia</i>, ma l&#8217;intervento dissolutorio risulta poggiare su elementi concreti, univoci e rilevanti dai quali emerge un quadro indiziario grave, adeguatamente trasfuso nella motivazione del decreto presidenziale di scioglimento.</p>
<p style="text-align: justify;">Conclusivamente, per quanto precede, il ricorso deve essere respinto.</p>
<p style="text-align: justify;">9. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.</p>
<p style="text-align: justify;">Condanna la parte ricorrente alle spese del giudizio che liquida in € 4.000,00 (quattromila) oltre oneri di legge, se dovuti. </p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell&#8217;articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità  della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità  dei ricorrenti, di tutti i nominativi menzionati nella sentenza, del comune interessato dal provvedimento impugnato e degli estremi dello stesso.</p>
<p style="text-align: justify;">Così¬ deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2020, in collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall&#8217;art. 84, comma 6, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Antonino Savo Amodio, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Laura Marzano, Consigliere, Estensore</p>
<p style="text-align: justify;">Francesca Petrucciani, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-13-5-2020-n-5022/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/5/2020 n.5022</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezione III civile &#8211; Ordinanza &#8211; 25/2/2020 n.5022</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-iii-civile-ordinanza-25-2-2020-n-5022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Feb 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-iii-civile-ordinanza-25-2-2020-n-5022/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione III civile &#8211; Ordinanza &#8211; 25/2/2020 n.5022</a></p>
<p>U. Armano Presidente; M. Rossetti Cons. estensore; PARTI: (Soc. U. Leasing rapp. e difesa dall&#8217;avv.to Marco Filesi c. Fall. C. Costruzioni) Trattato sull&#8217;Unione Europea : i corollari del principio della certezza del diritto . 1.- Unione Europea &#8211; Trattato sull&#8217;Unione Europea &#8211; diritti fondamentali &#8211; principio della certezza del diritto</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">U. Armano Presidente; M. Rossetti Cons. estensore; PARTI:  (Soc. U. Leasing  rapp. e difesa dall&#8217;avv.to Marco Filesi c. Fall. C. Costruzioni)</span></p>
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<p>Trattato sull&#8217;Unione Europea : i corollari del principio della certezza del diritto .</p>
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<p><span style="color: #ff0000;">1.- Unione Europea &#8211; Trattato sull&#8217;Unione Europea &#8211; diritti fondamentali &#8211; principio della certezza del diritto &#8211; corollari.<br /> </span></p>
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<div style="text-align: justify;"><em>L&#8217;art. 6, comma 3, del Trattato sull&#8217;Unione Europea (c.d. &quot;Trattato di Lisbona&quot;, ratificato e reso esecutivo con L. 2 agosto 2008, n. 130), stabilisce che &quot;i diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell&#8217;uomo e delle libertà  fondamentali fanno parte del diritto dell&#8217;Unione in quanto principi generali&quot;. Per effetto di tale norma i princÃ¬pi della CEDU sono stati &quot;comunitarizzati&quot;, e sono divenuti &quot;princÃ¬pi fondanti dell&#8217;Unione Europea&quot;. Tra questi princÃ¬pi la giurisprudenza della Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea da tempo include quello di certezza del diritto. Il principio della certezza del diritto secondo la Corte di giustizia discende dall&#8217;art. 6 CEDU; è recepito dall&#8217;ordinamento comunitario dall&#8217;art. 6 TUE, ed ha tre corollari: il principio di irretroattività  delle norme; il principio di tutela del legittimo affidamento ed il principio di salvaguardia dei diritti quesiti.</em><br /> <em>I princÃ¬pi affermati dalla Corte di Lussemburgo successivamente applicati tanto in campo sostanziale, quanto in materia processuale. In campo sostanziale si è affermato che, in virtà¹ del principio di certezza del diritto, qualunque norma che comporti conseguenze svantaggiose per i privati sia chiara e precisa, e che la sua applicazione sia prevedibile.</em><br /> <em>In campo processuale i principi affermati dalla Corte di Lussemburgo sono stati ripresi e sviluppati dalla Corte EDU, la quale ne ha tratto il corollario che è impedito ai giudizi degli Stati membri interpretare le norme processuali in modo che conducano all&#8217;inammissibilità  d&#8217;una domanda giudiziale, quando tali interpretazioni siano &quot;troppo formalistiche&quot;, adottate &quot;a sorpresa&quot; e niente affatto chiare ed univoche.</em></div>
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<p><span style="color: #999999;"></span></p>
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<div style="text-align: justify;"><strong>Ragioni della decisione </strong></p>
<p> 1. La società  ricorrente ha proposto tre motivi di ricorso, il terzo dei quali subordinato al rigetto dei primi due. Col primo motivo di ricorso la società  ricorrente lamenta, ai sensi dell&#8217;articolo 360, n. 3, c.p.c., la violazione dell&#8217;articolo 1456 c.p.c., nonchè degli articoli 1362, 1363 e 1366 c.c. Il motivo, se pur formalmente unitario, contiene due censure tra loro intrecciate. Con una prima censura (sviluppata in particolare a pagina 17 del ricorso) la società  ricorrente lamenta che erroneamente il Tribunale ha qualificato alla lettera da essa inviata all&#8217;utilizzatore, in data 16 luglio 2014, come manifestazione della volontà  di avvalersi della clausola risolutiva espressa. Sostiene che in quella lettera, invece, essa aveva inteso soltanto intimare all&#8217;utilizzatore la restituzione dell&#8217;immobile, per essere il contratto pervenuto alla sua naturale scadenza. Con una seconda censura (sviluppata in particolare a pagina 16 del ricorso) la ricorrente lamenta che erroneamente il Tribunale ha ritenuto che possa risolversi automaticamente, ex articolo 1456 c.c., un contratto di leasing giÃ  pervenuto alla sua naturale scadenza, ancorchè l&#8217;utilizzatore non avesse adempiuto parte delle proprie obbligazioni. La tesi sostenuta dalla ricorrente è, in sostanza, che nei contratti di durata il maturare del termine di efficacia impedisce l&#8217;adozione dei rimedi sinallagmatici di cui agli arti. 1453 c.c., e di conseguenza la produzione degli effetti di essi.<br /> 2. Col secondo motivo la società  ricorrente lamenta, ai sensi dell&#8217;articolo 360, n. 3, c.p.c., la violazione degli articoli 1526 c.c. e 72 quater r.d. 16.3.1942. Nell&#8217;illustrazione del motivo viene prospettata una tesi giuridica così¬ riassumibile: -) nel caso in cui venisse dichiarato fallito l&#8217;utilizzatore d&#8217;un bene concesso in leasing, per stabilire quali siano gli effetti della dichiarazione di fallimento su tale contratto occorre distinguere tre ipotesi; -) la prima ipotesi è che il contratto di leasing sia in corso di efficacia alla data della dichiarazione di fallimento: in tal caso, effetti del fallimento dell&#8217;utilizzatore saranno disciplinati dall&#8217;articolo 72 quater della legge fallimentare; -) la seconda ipotesi è che il contratto di leasing si sia risolto per inadempimento dell&#8217;utilizzatore in epoca anteriore alla dichiarazione di fallimento: in tal caso, troverà  applicazione l&#8217;articolo 1526 c.c.; -) la terza ipotesi è che il contratto di leasing sia giunto alla sua naturale scadenza prima della dichiarazione di fallimento: in tal caso non può trovare applicazione, per difetto del rispettivo presupposto fattuale, nè l&#8217;art. 1526 c.c., nè l&#8217;art. 72 quater L. fall.. In questa terza ipotesi, pertanto, il concedente deve essere ammesso al passivo fallimentare per l&#8217;intero importo dei canoni dovuti e non pagati dall&#8217;utilizzatore, determinati in base ai patti negoziali contenuti nel contratto, ed a prescindere dalla previsione dell&#8217;articolo 1526 c.c.. <br /> 3. Col terzo motivo la società  ricorrente lamenta, ai sensi dell&#8217;articolo 360, n. 3, c.p.c., la violazione &quot;della legge numero 124/17&quot;. L&#8217;ampia illustrazione del motivo sviluppa una censura riassumibile come segue: -) l&#8217;art. 1, commi 136-140, della legge 4.8.2017 n. 124 (&quot;Legge annuale per il mercato e la concorrenza&quot;) ha tipizzato il contratto di leasing, dettando una disciplina uniforme; -) per effetto di questa legge, è venuta meno qualsiasi possibilità  di mantenere in vita la distinzione, di origine giurisprudenziale, tra leasing di godimento e leasing traslativo: nell&#8217;uno, come nell&#8217;altro caso, la disciplina degli effetti della risoluzione è oggi divenuta unitaria; -) tale disciplina è molto diversa da quella che discenderebbe dall&#8217;applicazione dell&#8217;art. 1526 c.c.; essa infatti, al contrario di quest&#8217;ultima, consente al concedente di pretendere dall&#8217;utilizzatore non giÃ  un equo compenso, ma di trattenere i canoni pagati, pretendere il pagamento di quelli scaduti e non pagati, ed esigere quelli ancora da scadere, pìù il prezzo di opzione; -) poichè la legge 124/17 detta la disciplina sopra riassunta per ogni tipo di leasing, deve ritenersi che in tal modo il legislatore abbia inteso superare la tradizionale distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo; -) pertanto, venuta meno quella tradizionale distinzione, gli effetti della risoluzione del contratto dovranno essere quelli di cui all&#8217;articolo 72 quater legge fallimentare, norma da applicare analogicamente per tutte le ipotesi non soggette ratione temporis alla disciplina della suddetta legge n. 124 del 2017. Nel caso di specie, dunque, il Tribunale non avrebbe dovuto applicare l&#8217;articolo 1526 c.c. per disciplinare gli effetti della risoluzione del contratto, ma avrebbe dovuto applicare l&#8217;articolo 72 quater della legge fallimentare, e cioè ammettere il concedente per l&#8217;intero importo dei canoni dovuti e non pagati nella misura contrattualmente pattuita. <br /> 4. Così¬ riassunte le tre censure prospettate dalla società  ricorrente, ritiene il Collegio che la terza debba essere esaminata per prima, perchè dalla soluzione che si ritenga di dare alla questione in iure da essa posta dipenderebbe l&#8217;esito delle altre due. Ritiene, tuttavia, il Collegio che tale questione meriti di essere sottoposta al vaglio delle Sezioni Unite della Corte, perchè solleva una questione di massima di particolare importanza sia per le sue implicazioni teoriche, sia per le sue conseguenze pratiche. Nei Â§Â§ che seguono si darà  conto dapprima &#8211; in estrema sintesi &#8211; delle ragioni per le quali il terzo motivo di ricorso andrebbe esaminato per il primo; quindi delle ragioni per le quali la decisione di esso andrebbe devoluta alle sezioni Unite della Corte. <br /> 5. Il nucleo comune dei primi due motivi di ricorso è che non si può risolvere per inadempimento un contratto la cui efficacia è giÃ  cessata. Di conseguenza, non potevano trovare applicazione nel caso di specie le norme che disciplinano gli effetti della risoluzione, ed in particolare l&#8217;art. 1526 c.c.. Osserva al riguardo il Collegio che la sola circostanza che un contratto sia soggetto ad un termine di efficacia o di durata, in teoria, di per sè non impedisce che se ne possa domandare la risoluzione per inadempimento, anche dopo che quel termine sia spirato. Se, infatti, si escludesse la possibilità  di domandare la risoluzione d&#8217;un contratto soggetto a termine, dopo che questo sia scaduto, il contraente non inadempiente non potrebbe, dinanzi all&#8217;inadempimento della controparte, che domandare l&#8217;adempimento od il risarcimento del danno. La risoluzione, invece, oltre a produrre effetti risarcitori, produce anche effetti liberatori e restitutori (di norma retroattivi), effetti dunque diversi da, e pìù ampi di, quelli consentiti dalle domande di adempimento o di risarcimento. Così¬, ad esempio, nessuno dubiterebbe che possa chiedersi la risoluzione per inadempimento di un contratto d&#8217;appalto anche dopo che sia spirato il termine entro il quale l&#8217;appaltatore si era obbligato a completare l&#8217;opus. <br /> 5.1. Per valutare l&#8217;ammissibilità  d&#8217;una domanda di risoluzione per inadempimento proposta dopo la scadenza del termine di adempimento o di durata cui il contratto era soggetto occorre dunque valutare non giÃ  se il termine contrattuale di efficacia sia spirato, ma se la risoluzione possa offrire a chi la invochi risultati diversi ed ulteriori rispetto a quelli che potrebbe conseguire con la sola domanda di risarcimento del danno da inadempimento. Questa Corte ha giÃ  stabilito, infatti, che la domanda di risoluzione d&#8217;un contratto di durata (in quel caso, un contratto di agenzia) è inammissibile quando essa non possa produrre &quot;effetti sostanzialmente diversi da quelli giÃ  verificatisi&quot; per effetto dello scioglimento del contratto per altra causa (così¬ Sez. 3, Sentenza n. 2643 del 22/07/1968, Rv. 335160 &#8211; 01). <br /> 5.2. Ebbene, di norma la domanda di risoluzione per inadempimento d&#8217;un contratto ad esecuzione continuata o periodica, formulata dopo lo spirare del termine di efficacia del contratto, non può avere alcuna utilità  per chi l&#8217;abbia proposta. Infatti la scadenza del termine fa cessare gli effetti del contratto, rendendo inutile la pronuncia di scioglimento; i danni causati dall&#8217;inadempimento possono essere invocati dal danneggiato ai sensi dell&#8217;art. 1218 c.c., rendendo inutile invocare gli effetti risarcitori della risoluzione; le prestazioni scadute e non adempiute possono essere pretese dalla parte non inadempiente senza bisogno di passare per una pronuncia di risoluzione, giacchè l&#8217;effetto liberatorio di questa nei contratti di durata non travolge le prestazioni giÃ  scadute e non eseguite (art. 1458, comma primo, secondo periodo, c.c.; in tal senso giÃ  Sez. 3 &#8211; , Ordinanza n. 8760 del 29/03/2019, Rv. 653271 &#8211; 02; Sez. 3, Sentenza n. 4855 del 14/04/2000, Rv. 535715 &#8211; 01). Di norma, quindi, la domanda di risoluzione d&#8217;un contratto di durata proposta dopo la scadenza del termine di efficacia di esso sarà  inammissibile, perchè dal suo accoglimento non potrebbe discendere alcun effetto che non si sia giÃ  prodotto, o che non sia conseguibile con la generale azione di danno ex art. 1218 c.c.. <br /> 5.3. Questi princÃ¬pi, perà², non valgono per il contratto di leasing traslativo. Sino ad oggi infatti la giurisprudenza ha ritenuto che, nel caso di risoluzione per inadempimento d&#8217;un contratto di leasing, si debba derogare alla regola generale di irretroattività  di cui all&#8217;art. 1458, comma primo, secondo periodo, c.c., e debba invece applicarsi la diversa regola di retroattività  dettata dall&#8217;art. 1526 c.c. . Ne discende che, in base all&#8217;orientamento tradizionale, gli effetti della domanda di risoluzione del contratto di leasing non potrebbero mai coincidere con gli effetti della domanda di condanna al pagamento delle obbligazioni sorte dal contratto e giÃ  scadute. La prima avrebbe infatti efficacia liberatoria retroattiva per le obbligazioni giÃ  scadute, che sarebbero sostituite dall&#8217;obbligo di pagamento dell&#8217;equo compenso; la seconda domanda invece non avrebbe alcuna efficacia liberatoria. <br /> 5.4. Se, quindi, si ritenesse tuttora applicabile alla risoluzione del contratto di leasing l&#8217;art. 1526 c.c., non vi sarebbe coincidenza tra gli effetti della domanda di risoluzione e gli effetti della domanda di adempimento delle obbligazioni scadute. Da tale iato discende che la domanda di risoluzione avrebbe una sua autonomia operativa, e potrebbe essere formulata anche dopo la scadenza del termine di durata del contratto.<br /> 5.5. Se, invece, si ritenesse inapplicabile l&#8217;art. 1526 c.c. alla risoluzione del contratto di leasing (secondo quanto sostenuto dalla ricorrente col suo terzo motivo di ricorso), la domanda di risoluzione del contratto giÃ  scaduto non produrrebbe alcun effetto diverso od ulteriore rispetto a quelli che produrrebbe la domanda di adempimento: non liberatori, perchè il contratto è giÃ  dissolto; non restitutori, perchè sarebbero impediti dall&#8217;art. 1458 c.c.; non risarcitori, perchè giÃ  garantiti dall&#8217;art. 1218 c.c.. In questa ipotesi, pertanto, sarebbe effettivamente inammissibile una domanda di risoluzione proposta dopo lo scioglimento del contratto. <br /> 5.6. Pertanto per stabilire se i primi due motivi di ricorso siano fondati, e se di conseguenza possa domandarsi la risoluzione per inadempimento d&#8217;un contratto di leasing successivamente allo spirare del termine di durata contrattualmente previsto, è giocoforza risolvere dapprima la questione posta dal terzo motivo, ovvero stabilire se la risoluzione per inadempimento del contratto di leasing sia disciplinata dall&#8217;art. 1526 c.c., ovviamente per i fatti avvenuti prima dell&#8217;entrata in vigore della L. 124/17. In caso affermativo, infatti, la risoluzione avrebbe effetti retroattivi, e ne sarebbe pensabile la proponibilità  anche dopo la scadenza del termine di durata apposto al contratto; nel secondo caso, invece, avrebbe effetti irretroattivi, e ne sarebbe impensabile la proponibilità  una volta cessata naturaliter l&#8217;efficacia del contratto. <br /> 6. Stabilire se l&#8217;art. 1526 c.c. s&#8217;applichi ai contratti di leasing dichiarati risolti prima dell&#8217;entrata in vigore della L. 124/17 è questione che ha suscitato un vivo dibattito in dottrina, ed è giÃ  stata affrontata da varie decisioni di questa Corte.<br /> 6.1. Un primo gruppo di decisioni, motivatamente innovando la pregressa, pluridecennale e consolidata giurisprudenza di questa Corte, ha ritenuto che l&#8217;art. 1526 c.c. non possa trovare applicazione nel caso di risoluzione per inadempimento dei contratti di leasing, traslativi o di godimento che fossero. Queste decisioni muovono dal rilievo che l&#8217;art. 1526 c.c. era stato dalla passata giurisprudenza ritenuto applicabile alla risoluzione del contratto di leasing in via analogica, data la mancanza di una norma ad hoc. Proseguono osservando che il quadro normativo è stato innovato dapprima dall&#8217;introduzione dell&#8217;art. 72 quater L. fall., il quale ha unificato la disciplina ivi prevista per qualsiasi tipo di leasing, e quindi dalla citata L. 124/17, la quale ha dettato una disciplina organica ed unitaria del leasing, superando la distinzione tra leasing di godimento 1/1 e leasing traslativo. Queste novità  normative, secondo l&#8217;orientamento in esame, riverberano effetti anche sui contratti cui esse non sarebbero applicabili ratione temporis: non giÃ  per effetto di una non consentita applicazione retroattiva, ma per effetto di una &quot;interpretazione storico -evolutiva, secondo cui una determinata fattispecie negoziale (&#8230;) non può che essere valutata sulla base dell&#8217;ordinamento vigente, posto che l&#8217;attività  ermeneutica non può dispiegarsi &quot;ora per allora&quot;, ma all&#8217;attualità &quot;. Il punto d&#8217;approdo dell&#8217;orientamento in esame è che gli effetti della risoluzione dei contratti di leasing sottratti ratione temporis all&#8217;efficacia diretta della L. 124/17, e seguita dal fallimento dell&#8217;utilizzatore, debbano essere disciplinati in via analogica dall&#8217;art. 72 quater L. fall. La sentenza &quot;capostipite&quot; in tal senso è Sez. 1, Sentenza n. 8980 del 29/03/2019, Rv. 653463 &#8211; 01, in seguito ripresa alla lettera da Sez. 1, Sentenza n. 12552 del 10/05/2019, Sentenza n. 18543 del 10.7.2019; Sez. 1, Sentenza n. 18545 del 10.7.2019; Sez. 1, Sentenza n. 24438 del 30.9.2019 e Sez. 1, Ordinanza n. 27545 del 28.10.2019. <br /> 6.2. Un secondo gruppo di decisioni, pur non pronunciandosi direttamente sull&#8217;efficacia diretta o riflessa dell&#8217;art. 1 L. 124/17, ha tuttavia negato che gli effetti della risoluzione dei contratti di leasing possa essere disciplinata dall&#8217;art. 72 quater L. fall.. Secondo questo orientamento l&#8217;introduzione dell&#8217;articolo 72 quater L. fall. non ha determinato ipso iure il superamento della distinzione fra leasing di godimento e leasing traslativo, giacchè quella norma &quot;non disciplina la risoluzione del contratto di leasing, bensì¬ il suo scioglimento quale conseguenza del fallimento dell&#8217;utilizzatore&quot; (Sez. 3 &#8211; , Ordinanza n. 3965 del 12/02/2019, Rv. 652739 &#8211; 01; Sez. 6 &#8211; 1, Ordinanza n. 15975 del 18/06/2018, Rv. 649693 &#8211; 01; Sez. 1 -, e Ordinanza n. 3945 del 19/02/2018, Rv. 647415 &#8211; 02; Sez. 1, Sentenza n. 2538 del 09/02/2016, Rv. 638568 &#8211; 01; Sez. 3, Sentenza n. 8687 del 29/04/2015, Rv. 635080 &#8211; 01). Va rimarcato che le decisioni appena ricordate, pur essendo state tutte pronunciate dopo l&#8217;entrata in vigore della L. 124/17, non si sono soffermate affatto sul problema se tale norma imponesse una diversa ricostruzione del quadro normativo, nè hanno ritenuto che l&#8217;art. 72 quater L. fall., pur non applicabile in via diretta, potesse essere applicato in via analogica. <br /> 6.3. Merita, ancora, d&#8217;esser segnalato che dopo l&#8217;affermazione di principio compiuta da Cass. 8980/19, sopra ricordata, sia la Prima che la Terza Sezione di questa Corte, chiamate a decidere fattispecie analoghe con le forme del rito camerale, hanno ritenuto di dovere sottoporre la questione al dibattito in pubblica udienza, rinviando i relativi ricorsi a nuovo ruolo (Sez. 3, Ordinanza interlocutoria n. 21313 del 10.8.2019, nonchè Sez. 6, Ordinanza interlocutoria n. 28459 del 5.11.2019; i suddetti ricorsi, tuttavia, non risultano essere stati ancora decisi). <br /> 6.4. Questo Collegio ritiene che, per dare soluzione al problema interpretativo sopra evidenziato, è necessario affrontare e risolvere due questioni preliminari &quot;di sistema&quot;: da un lato, il rilievo che nel caso di specie potrebbero o dovrebbero avere i princÃ¬pi sovranazionali di certezza del diritto e di tutela dell&#8217;affidamento; dall&#8217;altro, se possa applicarsi per analogia (tanto legis quanto iuris) una norma inesistente all&#8217;epoca in cui si realizzÃ² la fattispecie concreta non prevista dall&#8217;ordinamento. Tuttavia l&#8217;una e l&#8217;altra di tali questioni sono di così¬ formidabile rilievo teorico, e così¬ gravide di conseguenze pratiche, che appare opportuno affidarne la soluzione all&#8217;autorevolezza delle Sezioni Unite di questa Corte. <br /> 7. Sotto il primo profilo, va rilevato innanzitutto in punto di fatto che il contratto oggetto del presente giudizio venne stipulato quasi venti anni fa, il 7.5.2002. Per esso le parti concordarono una durata di 12 anni, con scadenza quindi nel 2014. Tanto all&#8217;epoca della stipula del contratto, quanto all&#8217;epoca della sua scadenza, e così¬ per tutto l&#8217;arco della sua durata, questa Corte ha costantemente affermato che la risoluzione del contratto di leasing c.d. traslativo è disciplinata dalle previsioni dell&#8217;art. 1526 c.c.. All&#8217;epoca della stipula del contratto, questa Corte giÃ  da venti anni veniva ripetendo unanimemente che il leasing è soggetto a regole diverse a seconda che abbia la natura di leasing di godimento o di leasing traslativo (a partire da Sez. 1, Sentenza n. 3023 del 06/05/1986, Rv. 446033 &#8211; 01 e Sez. 1, Sentenza n. 8766 del 26/11/1987, Rv. 456162 &#8211; 01), e che gli effetti della risoluzione per inadempimento del contratto di leasing traslativo sono regolati per analogia dall&#8217;art. 1526 c.c. (Sez. 1, Sentenza n. 5574 del 13/12/1989, Rv. 464580 &#8211; 01; Sez. 1, Sentenza n. 5573 del 13/12/1989, Rv. 464579 &#8211; 01; Sez. 1, Sentenza n. 5571 del 13/12/1989, Rv. 464578 &#8211; 01; Sez. 1, Sentenza n. 5569 del 13/12/1989, Rv. 464577 &#8211; 01). Tali princÃ¬pi vennero in seguito condivisi dall&#8217;autorità  delle Sezioni Unite (Sez. U, Sentenza n. 65 del 07/01/1993, Rv. 480164 &#8211; 01). Tra il 1983 (data della sentenza &quot;capostipite&quot;) ed il 2019 (data della pronuncia n. 8980 di questa Corte, sopra ricordata), e dunque per l&#8217;arco di trentasei anni, la giurisprudenza di legittimità  non si è mai allontanata dai suddetti princÃ¬pi. <br /> 7.1. La L. 124/17 (che ha disciplinato in modo organico il contratto di leasing) e il d.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 (che ha introdotto nella legge fallimentare l&#8217;art. 72 quater) sono entrati in vigore, rispettivamente, quindici anni e quattro anni dopo la stipula del contratto oggetto del presente giudizio. La prima, inoltre, è stata emanata non solo dopo la stipula del contratto, ma anche dopo la sua scadenza, dopo il maturare dell&#8217;inadempimento dell&#8217;utilizzatore, dopo la contestazione di esso da parte del concedente, dopo il fallimento dell&#8217;utilizzatore e dopo la domanda di insinuazione al passivo del concedente. <br /> 7.3. Ciò posto in fatto, rileva il Collegio in punto di diritto che l&#8217;art. 6, comma 3, del Trattato sull&#8217;Unione Europea (c.d. &quot;Trattato di Lisbona&quot;, ratificato e reso esecutivo con L. 2 agosto 2008, n. 130), stabilisce che &quot;i diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell&#8217;uomo e delle libertà  fondamentali (&#8230;) fanno parte del diritto dell&#8217;Unione in quanto principi generali&quot;. Per effetto di tale norma i princÃ¬pi della CEDU sono stati &quot;comunitarizzati&quot;, e sono divenuti &quot;princÃ¬pi fondanti dell&#8217;Unione Europea&quot;. Tra questi princÃ¬pi la giurisprudenza della Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea da tempo include quello di certezza del diritto. <br /> 7.4. Il principio della certezza del diritto secondo la Corte di giustizia discende dall&#8217;art. 6 CEDU; è recepito dall&#8217;ordinamento comunitario dall&#8217;art. 6 TUE, ed ha tre corollari: il principio di irretroattività  delle norme; il principio di tutela del legittimo affidamento ed il principio di salvaguardia dei diritti quesiti. Questi princÃ¬pi vennero affermati e definiti dalle tre decisioni pronunciate da Corte giust. CE, 14 aprile 1970, Bundesknappschaft, in causa C-68/69, in particolare Â§ 7; Corte giust. 7 luglio 1976, IRCA, in causa C-7/76, e Corte giust. CE 16 giugno 1998, Racke, in causa C- 162/96, in particolare Â§ 20. La prima di tali decisioni ha stabilito che &quot;il principio della certezza del diritto osta, come norma generale, a che l&#8217;efficacia nel tempo di un atto comunitario decorra da una data anteriore alla sua pubblicazione&quot;; la seconda e la terza hanno stabilito in quali casi possa derogarsi a tale regola generale, e cioè quando ricorrano condizioni: se la retroattività  d&#8217;una norma è imposta dallo stesso scopo da essa perseguito, e sempre che sia salvaguardato il legittimo affidamento degli interessati. <br /> 7.5. I princÃ¬pi affermati dalle sentenze Bundesknappschaft, IRCA e Racke sono stati dalla Corte di Lussemburgo successivamente applicati tanto in campo sostanziale, quanto in materia processuale. In campo sostanziale si è affermato che, in virtà¹ del principio di certezza del diritto, qualunque norma che comporti conseguenze svantaggiose per i privati sia chiara e precisa, e che la sua applicazione sia prevedibile (così¬ Corte giust. UE, 7 giugno 2005, VEMW, in causa C-17/03, Â§ 80; Corte giust. UE, 12 dicembre 2013, Franked Investment, in causa C-362/12). In campo processuale i principi affermati dalla Corte di Lussemburgo sono stati ripresi e sviluppati dalla Corte EDU, la quale ne ha tratto il corollario che è impedito ai giudizi degli Stati membri interpretare le norme processuali in modo che conducano all&#8217;inammissibilità  d&#8217;una domanda giudiziale, quando tali interpretazioni siano &quot;troppo formalistiche&quot;, adottate &quot;a sorpresa&quot; e niente affatto chiare ed univoche (Corte EDU, sez. I, 15.9.2016, Tre visanato c. Italia, in causa n. 32610/07, Â§Â§ 42-44; Corte EDU, sez. II, 18.10.2016, Miessen c. Belgio, in causa n. 31517/12, Â§Â§ 71-73). <br /> 7.6. E&#8217; vero che tutti i princÃ¬pi sopra indicati sono stati affermati in giudizi in cui si controverteva della compatibilità  con l&#8217;ordinamento comunitario di norme (nazionali o comunitarie) retroattive. Non è men vero, tuttavia, che d&#8217;un orientamento giurisprudenziale consolidato da tradizione pluritrentennale, e divenuto &quot;diritto vivente&quot;, il men che possa dirsi è che abbia assunto una funzione paranormativa: il diritto quo utimur, infatti, per esperienza comune non è solo quello scritto nelle fonti di produzione, ma è quello scritto nelle fonti di produzione per come applicato nelle aule di giustizia. A meno di non volere negare che la giurisprudenza sia uno dei formanti dell&#8217;esperienza giuridica, dovrà  di conseguenza ammettersi che essa concorre alla formazione della norma da applicare, e massimamente ciò dovrà  dirsi per la giurisprudenza di legittimità , il cui fine ultimo è non solo giurisdizionale, ma anche costituzionale, poichè consiste nella coordinazione tra la funzione legislativa e la funzione giudiziaria, ed attiene alla fase di formazione e formulazione del diritto, pìù e oltre che alla fase di applicazione del diritto al caso concreto. Ove si condivida tale rilievo, dovrebbe ammettersi che anche la Corte di cassazione, con la sua giurisprudenza, rientri tra quegli &quot;organi nazionali&quot; cui la Corte di Lussemburgo ha fatto divieto, salve le deroghe sopra ricordate, di violare il principio di certezza del diritto, ed esercitare nel corso del tempo le loro competenze in modo da ledere imprevedibilmente situazioni e rapporti giuridici soggettivi (così¬ giÃ  Corte giust. UE, 15 Febbraio 1986, Duff, in causa C-63/93; nello stesso giudizio, e nello stesso senso, si vedano in particolare le conclusioni dell&#8217;avvocato generale Georgios Cosnnas, in Raccolta, p. 1-572, ma specialmente 581 e ss., Â§ 24). PrincÃ¬pi, quelli che precedono, del resto giÃ  condivisi dalle Sezioni Unite di questa Corte, sia pure limitatamente all&#8217;interpretazione delle norme processuali, allorchè stabilirono che il mutamento di un orientamento consolidato in materia di norme processuali &quot;è giustificato solo quando l&#8217;interpretazione fornita dal precedente risulti manifestamente arbitraria e pretestuosa o dia luogo a risultati disfunzionali, irrazionali o ingiusti, atteso che l&#8217;affidabilità , prevedibilità  e uniformità  dell&#8217;interpretazione delle norme processuali costituisce imprescindibile presupposto di uguaglianza tra i cittadini e di giustizia del processo&quot;(Sez. U, Ordinanza n. 23675 del 06/11/2014, Rv. 632844 &#8211; 01). <br /> 7.6. Per le ragioni sopra esposte, ritiene il Collegio di sottoporre alle Sezioni Unite della Corte il seguente quesito di diritto: se l&#8217;interpretazione dell&#8217;art. 1, commi 136-140, della legge 4.8.2017 n. 124, secondo cui tale norma imporrebbe di abbandonare (anche per i fatti avvenuti prima della sua entrata in vigore) il tradizionale orientamento che applica alla risoluzione del contratto di leasing traslativo l&#8217;art. 1526 c.c., sia coerente coi princÃ¬pi comunitari di certezza del diritto e tutela dell&#8217;affidamento. <br /> 8. Vi è poi, come accennato, una seconda questione &quot;di sistema&quot; che occorrerebbe affrontare, per decidere il terzo motivo di ricorso. Come accennato la tesi della ricorrente (giÃ  condivisa dalle decisioni di questa Corte sopra indicate) è che anche per i contratti di leasing stipulati prima del 2017 non possa sostenersi alcuna distinzione quoad effectum tra risoluzione del leasing traslativo e risoluzione del leasing di godimento; e che nell&#8217;uno come nell&#8217;altro caso gli effetti della risoluzione dovrebbero essere identici, e ricavarsi in via analogica dall&#8217;art. 72 quater L. fall.. La soluzione proposta, dunque, si fonda pur sempre sul ricorso all&#8217;interpretazione analogica: con l&#8217;unica differenza, rispetto alla tesi tradizionale, che mentre per quest&#8217;ultima la norma applicare analogicamente sarebbe l&#8217;art. 1526 c.c., per la tesi innovativa la norma da applicare analogicamente sarebbe l&#8217;art. 72 quater L. fall.. Come noto, il procedimento analogico consiste nell&#8217;applicazione ad una fattispecie concreta, non espressamente disciplinata dall&#8217;ordinamento giuridico, la norma prevista per una fattispecie diversa ma comparabile con quella non prevista, in virtà¹ del principio ubi eadem ratio, ibi eadem dispositio. Nel caso di specie, tuttavia, come giÃ  detto il contratto venne stipulato nel 2002, mentre l&#8217;art. 72 quater L. fall. venne introdotto nell&#8217;ordinamento nel 2006, e la sua applicabilità  al caso concreto viene fondata sulla &quot;evoluzione dell&#8217;ordinamento&quot; rappresentata dalla L. 124/17. Per potere dunque negare l&#8217;applicazione al caso di specie dell&#8217;art.1526 c.c., occorrerebbe ammettere la pensabilità , accanto alla tradizionale analogia sincronica (per effetto della quale si applica alla fattispecie non disciplinata una norma giÃ  esistente nell&#8217;ordinamento, al momento in cui quella fattispecie ebbe a verificarsi), anche una analogia diacronica, per effetto della quale la norma da applicare per analogia al caso concreto potrebbe anche non esistere al momento di realizzazione della fattispecie, purchè esista al momento della decisione.<br /> L&#8217;ammissibilità  d&#8217;una analogia diacronica, anche soltanto iuris, tuttavia, appare al Collegio fortemente problematica. Ove se ne ammettesse l&#8217;esistenza, infatti, dovrebbe di risulta ammettersi che, realizzatasi una fattispecie A nel tempo t0, essa possa essere decisa in applicazione d&#8217;una norma dettata per la analoga fattispecie B, ma sopravvenuta nel tempo t1. Ipotesi, tuttavia, che parrebbe di assai dubbia compatibilità  coi princÃ¬pi giÃ  ricordati di certezza del diritto e tutela dell&#8217;affidamento. A condividerla, infatti, si perverrebbe al seguente risultato: che la controversia sarebbe decisa in virtà¹ d&#8217;una norma che non esisteva all&#8217;epoca in cui si verificarono i fatti da giudicare; che le parti non potevano nè conoscere, nè prevedere; e che &#8211; almeno nel caso di specie &#8211; è sopraggiunta dopo l&#8217;esaurimento del rapporto contrattuale. <br /> 8.1. Infine, anche a volere ammettere in via di ipotesi che la L. 124/17 imponga di adottare una interpretazione &quot;storico-evolutiva&quot; dell&#8217;ordinamento, appare dubbio concludere che tale interpretazione evolutiva debba condurre all&#8217;applicazione analogica dell&#8217;art. 72 quater L. fall., per disciplinare gli effetti della risoluzione del contratto di leasing avvenuta prima del fallimento. In primo luogo, infatti pretendere di ricavare dalla legge fallimentare le regole da applicare in caso di risoluzione del contratto di leasing presupporrebbe che la legge non disciplinasse questa fattispecie. In realtà  così¬ non è, perchè proprio la presenza dell&#8217;art. 1526 c.c. (che è norma generale rispetto all&#8217;art. 72 quater cit.) rende impensabile il ricorso all&#8217;analogia, per mancanza del suo primo presupposto, cioè la lacuna nell&#8217;ordinamento. In secondo luogo, anche ad ammettere che nell&#8217;ordinamento vi fosse una lacuna, essa non potrebbe essere colmata con l&#8217;applicazione analogica dell&#8217;art. 72 quater L. fall.. Tale norma, infatti, non disciplina la risoluzione del contratto di leasing, ma il suo scioglimento quale conseguenza del fallimento dell&#8217;utilizzatore. La norma fallimentare è dunque destinata a disciplinare una fattispecie concreta diversa da quella disciplinata dalla norma generale, cioè la risoluzione per inadempimento di cui all&#8217;art. 1453 c.c.. Pertanto, mancando la eadem ratio, non sembra consentito all&#8217;interprete il ricorso all&#8217;interpretazione analogica. In terzo luogo, la tesi dell&#8217;applicabilità  in via analogica alla risoluzione del contratto di leasing dell&#8217;art. 72 quater L. fall. prova troppo: tale norma infatti stabilisce che alle somme giÃ  riscosse dal concedente &quot;si applica l&#8217;art. 67, comma 3&quot; L. fall.: vale a dire che non possono essere travolte dall&#8217;azione revocatoria fallimentare. L&#8217;art. 67, comma 3, L. fall., tuttavia, è norma che sancisce la irrevocabilità  di vari e molteplici atti e contratti, non solo di godimento come il leasing, ma anche di scambio come la vendita, ivi compresa quella con riserva di proprietà . Pertanto, a seguire la suddetta tesi, si dovrebbe di necessità  ammettere che anche la risoluzione per inadempimento di uno qualsiasi dei contratti indicati dall&#8217;art. 67, comma 3, L. fall. non avrebbe effetti retroattivi, perchè anche per essi in caso di fallimento del solvens &quot;si applica l&#8217;art. 67, comma 3, L. fall.&quot;, ai sensi dell&#8217;art. 72 quater L. fall.. E l&#8217;evidente insostenibilità  di tale conseguenza rende palese la fallacia della premessa.<br /> 8.2. Per le ragioni sopra esposte, ritiene il Collegio di sottoporre alle Sezioni Unite della Corte il seguente quesito di diritto: se possa applicarsi in via analogica, anche solo per analogia iuris, una norma inesistente al momento in cui venne ad esistenza la fattispecie concreta non prevista dall&#8217;ordinamento; ed in caso affermativo se, con riferimento al caso di specie, tale norma da applicarsi in via analogica possa ravvisarsi nell&#8217;art. 72 quater L. fall. . omissis</div>
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