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	<title>5014 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>5014 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 31/10/2016 n.5014</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-31-10-2016-n-5014/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-31-10-2016-n-5014/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 31/10/2016 n.5014</a></p>
<p>Pres./Est. Donadono Sul principio di segretezza dell’offerta economica più vantaggiosa . 1. Contratti della P.A. – Offerta economicamente più vantaggiosa – Principio di segretezza dell’offerta – Introduzione nell’offerta tecnica di informazioni utili a rilevare elementi dell’offerta economica – Violazione del principio di segretezza – Sussiste. 2. Contratti della P.A. –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-31-10-2016-n-5014/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 31/10/2016 n.5014</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-31-10-2016-n-5014/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 31/10/2016 n.5014</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres./Est. Donadono</span></p>
<hr />
<p>Sul principio di segretezza dell’offerta economica più vantaggiosa .</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<p style="text-align: justify;">1. Contratti della P.A. – Offerta economicamente più vantaggiosa – Principio di segretezza dell’offerta – Introduzione nell’offerta tecnica di informazioni utili a rilevare elementi dell’offerta economica – Violazione del principio di segretezza – Sussiste.</p>
<p style="text-align: justify;">2. Contratti della P.A. – Offerta economicamente più vantaggiosa – Principio di segretezza dell’offerta economica – Applicabilità – Ragioni.</p>
<p style="text-align: justify;">3. Contratti della P.A. – Offerta economicamente più vantaggiosa – Esclusione dalla gara – Ricorso – Motivo di ricorso – Squilibrata distribuzione del punteggio tra offerta tecnica ed economica &#8211; Inammissibilità – Ragioni.</p>
<p style="text-align: justify;">4. Contratti della P.A. – Offerta economicamente più vantaggiosa – Distribuzione dei punteggi –Discrezionalità della Stazione Appaltante – Sussiste – Conseguenza – Limitato sindacato G. A..</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">1. Nelle procedure aperte da aggiudicare secondo il criterio&nbsp; dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la fase di valutazione dell&#8217;offerta tecnica deve rimanere nettamente separata e deve precedere lo scrutinio dell&#8217;offerta economica, ciò allo scopo di garantire l’autonomia di giudizio della Commissione giudicatrice, evitando che la prematura conoscenza degli elementi economici dell’offerta possa condizionare il libero ed imparziale svolgimento dell’attività valutativa. Pertanto nel caso in cui il bando di gara preveda di suddividere l’offerta economica in due elementi, uno relativo ai servizi aggiuntivi e l’altro relativo al ribasso, l’inserimento nell’offerta tecnica di una scheda analitica contenente le indicazioni sull’entità delle prestazioni aggiuntive e sul relativo valore economico rende facilmente intelligibile già in sede di apprezzamento dell’offerta tecnica la spettanza dei punti per una voce dell’offerta economica, così violando il principio di segretezza.<br />
&nbsp;<br />
2. Deve ritenersi coerente con il principio di segretezza dell’offerta la clausola del bando che richiami l’attenzione dei concorrenti sull’esigenza di non inserire nella busta relativa all’offerta tecnica documenti attinenti all’offerta economica, fermo restando che la segretezza dell’offerta economica è un principio fondamentale di ogni procedura concorsuale, che vincola i concorrenti a pena di esclusione, anche a prescindere da una esplicita disciplina nel bando di gara.<br />
&nbsp;<br />
3. Nel caso in cui una società sia stata legittimamente esclusa da una procedura di gara per l’affidamento di un appalto di servizi, deve ritenersi inammissibile il motivo di ricorso volto a censurare la squilibrata distribuzione del punteggio tra offerta tecnica ed economica, prevista dal bando, atteso che la ditta esclusa non potrebbe giovarsi di una diversa distribuzione dei punteggi, né potrebbe dimostrare quale prova di resistenza di essere stata pregiudicata dall’attribuzione di un punteggio penalizzante per l’offerta economica in rapporto ad una sopravvalutazione ponderale dell’offerta tecnica.<br />
&nbsp;<br />
4. Nel sistema dell&#8217;offerta economicamente più vantaggiosa la stazione appaltante ha un ampio potere discrezionale nel calibrare la distribuzione dei punteggi in base ai criteri di valutazione dell&#8217;offerta, pertinenti alla natura, all&#8217;oggetto e alle caratteristiche del contratto, secondo gli aspetti indicati, a titolo esemplificativo, dall’art. 83 del d. lgs. n. 163 del 2006, a patto che i criteri, ed ove necessario i sub-criteri, i sub-pesi o i sub-punteggi, con le relative ponderazioni, siano annunciati nella normativa di gara, a garanzia della tutela della parità di trattamento tra i partecipanti alla procedura concorsuale. Ne consegue che le prescrizioni dettate dal bando sull’argomento non sono sindacabili nel merito dal giudice amministrativo, a meno che si palesi una manifesta abnormità, ingiustizia, illogicità o sviamento, che nella specie non risultano dimostrati.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Pubblicato il 31/10/2016</p>
<div style="text-align: right;">N. 05014/2016 REG.PROV.COLL.<br />
N. 03285/2016 REG.RIC.</div>
<div style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />
(Sezione Terza)<br />
ha pronunciato la presente<br />
SENTENZA</div>
<p>sul ricorso numero di registro generale 3285 del 2016, proposto da:&nbsp;<br />
Società Cooperativa Sociale Onlus Briseide, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Riccardo Marone C.F. MRNRCR48M14F839F e Giuseppe Maria Perullo C.F. PRLGPP71S22F839D, con domicilio eletto presso gli stessi in Napoli, via Cesario Console n. 3;&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><em>contro</em></div>
<p>Comune di San Giuseppe Vesuviano, in persona del legale rappresentante p.t., nella qualità di comune capofila dell’Ambito territoriale n. 26, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Mirna Auriemma C.F. RMMMRN71C52G190Q, domiciliato ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria del T.A.R. Campania &#8211; Napoli in Napoli, piazza Municipio, 64;&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><em>nei confronti di</em></div>
<p>Consorzio Terzo Settore Società di Servizi Sociali società cooperativa sociale, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Alfonso Capotorto C.F. CPTLNS70B11G813E e Ciro Sito C.F. STICRI70M06F839K, con domicilio eletto presso gli stessi in Napoli, Centro Direzionale Is. E/2 scala A;&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><em>per l&#8217;annullamento</em></div>
<p>del provvedimento comunicato a mezzo p.e.c. in data 24/6/2016, con cui è stata disposta l&#8217;esclusione della cooperativa ricorrente dalla gara per l&#8217;affidamento del servizio di assistenza domiciliare sociale in favore di persone disabili bandita dal Comune di San Giuseppe Vesuviano CIG 663543020F; del verbale di valutazione delle offerte tecniche; del provvedimento di aggiudicazione in favore del Consorzio Terzo Settore; dell’art. 17 lett. b) del bando di gara, se interpretato in senso ostativo all’ammissione della cooperativa ricorrente; dell’art. 10 del bando nella parte in cui prevede l’attribuzione di 80 punti per la qualità tecnica e di 20 punti per la qualità economica; della nota in data 29/6/2016 concernente il passaggio di cantiere; nonché degli atti connessi;</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di San Giuseppe Vesuviano e di Consorzio Terzo Settore Società di Servizi Sociali società cooperativa sociale;<br />
Viste le produzioni delle parti;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 11 ottobre 2016 il dott. Fabio Donadono e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;">FATTO</div>
<p>Con ricorso notificato in data 8/7/2016, la cooperativa Briseide, partecipante alla procedura aperta bandita dal Comune di San Giuseppe Vesuviano nella qualità di Comune capo fila dell’Ambito territoriale n. 26 per l’affidamento per una durata presunta di 10 mesi del servizio di assistenza domiciliare sociale in favore di persone disabili da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, contestava la propria esclusione dalla gara, disposta dalla Commissione giudicatrice, con verbale del 23/6/2016 comunicato a mezzo PEC con nota del 24/6/2016.<br />
Il Comune di San Giuseppe Vesuviano ed il Consorzio Terzo Settore, risultato aggiudicatario, si costituivano in giudizio resistendo alle pretese avverse.<br />
Con ordinanza n. 1171 del 19/7/2016 la domanda incidentale di sospensione è stata respinta con fissazione dell’udienza per la trattazione del merito.</p>
<div style="text-align: center;">DIRITTO</div>
<p>1. Si prescinde dall’eccezione di inammissibilità sollevata dal Consorzio controinteressato, con riferimento alla mancata dimostrazione da parte della ricorrente di una prova di resistenza in ordine alla concreta utilità dell’impugnativa ai fini del soddisfacimento della propria pretesa sostanziale all’aggiudicazione, in quanto il ricorso risulta comunque infondato nel merito.<br />
2. La cooperativa ricorrente, premessa l’oscurità della comunicazione di esclusione &#8211; dovuta all’inserimento nella busta 2, relativa all’offerta tecnica, di documentazione “riportante, tra l’altro, l’elemento contribuzione offerto”, in asserita violazione dell’art. 17 lett. B del Capitolato speciale di appalto che prescrive l’inserimento di elementi dell’offerta economica unicamente nella busta 3 &#8211; deduce che:<br />
&#8211; il richiamato art. 17 del c.s.a., relativo alla responsabilità dell’aggiudicatario, non sarebbe pertinente; la ricorrente si sarebbe attenuta all’art. 17 del bando, che prevede l’inserimento nella busta n. 3 di cui al punto C della sola offerta economic<br />
&#8211; l’inserimento nella busta B (o 2) del costo dei servizi aggiuntivi, considerata la marginalità di tali costi che non concorrono a formare il ribasso, sarebbe finalizzata solo a consentire un più approfondito apprezzamento da parte della Commissione e no<br />
&#8211; mancherebbe una congrua motivazione sulle ragioni per cui gli elementi di natura economica inseriti nella busta B sono considerati tali da consentire la previsione del ribasso offerto; peraltro lo stesso art. 17 del bando prescriverebbe di incorporare n<br />
&#8211; il passaggio di cantiere dalla cooperativa ricorrente (attuale gestore del servizio) al Consorzio aggiudicatario sarebbe stato avviato prima della verifica dei requisiti generali e speciali ed in assenza di urgenza;<br />
&#8211; la distribuzione dei punteggi tra offerta tecnica (massimo 80 punti) ed offerta economica (massimo 20 punti) sarebbe irragionevole e svilirebbe il peso dell’offerta economica, consentendo l’affidamento del servizio in base a valutazioni della qualità te<br />
2.1. Giova premettere che, per consolidato orientamento giurisprudenziale condiviso dal Collegio (cfr. Cons. St., sez. V, 20/7/2016, n. 3287), nelle procedure aperte da aggiudicare seguendo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la fase di valutazione dell&#8217;offerta tecnica deve rimanere nettamente separata e deve precedere lo scrutinio dell&#8217;offerta economica.<br />
Pertanto, fino a quando non si sia concluso il giudizio sulla qualità tecnica devono rimanere segreti gli elementi che concorrono all’attribuzione dei punteggi per gli aspetti economici, allo scopo di garantire l’autonomia di giudizio della Commissione giudicatrice, evitando anche solo il rischio che la prematura conoscenza dei secondi possa influire sull&#8217;apprezzamento dei primi, condizionando, sia pure inavvertitamente, il libero ed imparziale svolgimento dell’attività valutativa.<br />
Il principio della segretezza dell&#8217;offerta economica è dunque preordinato all’osservanza dei principi, di rilevanza costituzionale, di imparzialità e buon andamento dell&#8217;azione amministrativa, mediante la tutela della parità di trattamento dei partecipanti alla procedura concorsuale.<br />
Conseguentemente i documenti che compongono l’offerta economica devono essere contenuti in una busta debitamente chiusa e separata dalla documentazione per l’ammissione alla gara e per l’offerta tecnica, e tale plico non deve essere aperto dalla Commissione giudicatrice prima di aver completato la valutazione delle offerte tecniche. Pertanto nella busta contenente l&#8217;offerta tecnica non deve essere inserito alcun documento che contenga informazioni rilevanti ai fini della individuazione dell&#8217;offerta economica, fatti salvi i soli elementi economici che, in base alle disposizioni del bando e con l’osservanza del principio di parità di trattamento, siano necessari per la valutazione della qualità tecnica senza concorrere a determinare anche l&#8217;offerta economica.<br />
2.2. Orbene nella specie la “qualità economica”, contemplata nell’art. 2 del bando di gara, si compone di:<br />
&#8211; un fattore “A Contribuzione”, con un punteggio massimo di 10 punti assegnato dalla Commissione in base alla valutazione della “compartecipazione” (definita come “progetti/servizi diversi e migliorativi perché attinenti ed integrabili col servizio oggett<br />
&#8211; un fattore “B Prezzo”, con un punteggio massimo di 10 punti assegnato dalla Commissione in base al prezzo più basso offerto rapportato al prezzo complessivo offerto da ciascun concorrente.<br />
Sennonché la cooperativa ricorrente è stata esclusa in quanto all’interno del plico contenente l’offerta tecnica è stata riscontrata l’immissione di documenti relativi all’elemento “contribuzione” offerto, da valutare appunto nell’ambito della “qualità economica”.<br />
In particolare, secondo quanto precisato dal Comune resistente, la ricorrente, nel redigere l’offerta tecnica, ha allegato una scheda analitica ove era indicata l’entità delle prestazioni aggiuntive oltre che il relativo valore economico pari a circa euro 14 mila; il che rende facilmente intelligibile già in sede di apprezzamento dell’offerta tecnica la spettanza di 10 punti previsti per il fattore A dell’offerta economica.<br />
Infatti, posto che l’offerta economica non è valutata unicamente in base al ribasso offerto, l’introduzione nella busta riservata all’offerta tecnica di documenti relativi al costo dei servizi aggiuntivi, che concorrono fino ad un massimo di 10 punti all’assegnazione del punteggio per il fattore A dell’offerta economica, costituisce un’infrazione al principio di segretezza, a nulla rilevando che i servizi migliorativi non contengano indizi sull’ammontare del ribasso, che costituisce il fattore B dell’offerta economica.<br />
2.3. E’ da soggiungere che l’art. 17 del bando precisa, a proposito del contenuto della busta 2, che “in nessun caso dovranno essere riportate informazioni relative all’offerta economica da indicare esclusivamente ed a pena di esclusione nella busta 3”.<br />
L’opportunità di richiamare l’attenzione dei concorrenti sull’esigenza di non inserire nella busta relativa all’offerta tecnica documenti attinenti all’offerta economica è evidentemente correlata alla peculiarità del bando di considerare il numero dei servizi migliorativi nell’ambito di valutazione dell’offerta tecnica ed il valore economico nell’ambito di valutazione dell’offerta economica (fattore A).<br />
La disposizione risulta pertanto coerente con il principio di segretezza e non può essere considerata viziata sotto i profili dedotti dalla ricorrente.<br />
Peraltro la contestazione di tale clausola risulta inammissibile per carenza di interesse, prima ancora che infondata, in quanto l’invocato annullamento di tale clausola non salverebbe la cooperativa ricorrente dall’esclusione per la violazione del principio di segretezza, dal momento che la prescrizione in questione ha piuttosto il valore di una avvertenza sull’esigenza di osservare un obbligo di segretezza che, quale principio fondamentale di ogni procedura concorsuale, vincola i concorrenti a pena di esclusione, anche a prescindere da una esplicita disciplina nel bando di gara.<br />
Giova infatti rammentare che l’art. 46, co. 1-bis, del d. lgs. n. 163 del 2006 sancisce direttamente l’esclusione dei concorrenti in caso di irregolarità relative al confezionamento dei plichi tali da far ritenere la lesione del principio di segretezza delle offerte.<br />
2.4. E’ appena il caso di soggiungere che il provvedimento di esclusione, avente carattere vincolato, è nella specie sufficientemente motivato con la mera enunciazione dei presupposti di fatto e di diritto posti a sostegno della determinazione impugnata, a nulla rilevando il riferimento al capitolato speciale di appalto, invece che al bando di gara, costituendo tale indicazione un evidente errore materiale, inidoneo a viziare sul piano della legittimità la determinazione di esclusione che, nonostante l’errore compiuto, risulta chiaramente intellegibile.<br />
2.5. Stante il consolidamento del provvedimento di esclusione per effetto dell’infondatezza delle relative censure, non residua un interesse giuridicamente rilevante a contestare il provvedimento di aggiudicazione in favore del Consorzio controinteressato.<br />
Va peraltro considerato che il rapporto preesistente tra la stazione appaltante e la cooperativa ricorrente, precedente affidataria del servizio in questione, risulta cessato alla data del 30/6/2016 (secondo quanto precisato dal Comune resistente, e non contestato), per cui è da escludere la sussistenza di un titolo legittimante alla continuazione del servizio e quindi alla contestazione dell’invito in data 29/6/2016 da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice ad attivare le procedure necessarie al passaggio di cantiere in favore della nuova aggiudicataria del servizio, la cui gestione sarebbe iniziata a decorrere dal successivo 1° luglio.<br />
2.6. Del pari è inammissibile, alla luce del provvedimento di esclusione, la contestazione del bando relativa ad una squilibrata distribuzione del punteggio tra offerta tecnica (max 80 punti) ed offerta economica (max 20 punti).<br />
La ditta ricorrente, infatti, essendo stata esclusa, non potrebbe giovarsi di una diversa distribuzione dei punteggi, né può dimostrare quale prova di resistenza di essere stata pregiudicata dall’attribuzione di un punteggio penalizzante per l’offerta economica in rapporto ad una sopravvalutazione ponderale dell’offerta tecnica.<br />
Peraltro nel sistema dell&#8217;offerta economicamente più vantaggiosa la stazione appaltante ha un ampio potere discrezionale di calibrare la distribuzione dei punteggi in base ai criteri di valutazione dell&#8217;offerta, pertinenti alla natura, all&#8217;oggetto e alle caratteristiche del contratto, secondo gli aspetti indicati, a titolo esemplificativo, dall’art. 83 del d. lgs. n. 163 del 2006, a patto che i criteri, ed ove necessario i sub-criteri, i sub-pesi o i sub-punteggi, con le relative ponderazioni, siano annunciati nella normativa di gara, a garanzia della tutela della parità di trattamento tra i partecipanti alla procedura concorsuale.<br />
Ne consegue che le prescrizioni dettate dal bando sull’argomento non sono sindacabili nel merito dal giudice amministrativo, a meno che si palesi una manifesta abnormità, ingiustizia, illogicità o sviamento, che nella specie non risultano dimostrati.<br />
Del resto, appare sostanzialmente ragionevole la fissazione di pesi che avvantaggiano gli aspetti qualitativi del servizio in appalti di carattere&nbsp;<em>work-intensive</em>, al fine di scoraggiare una competizione sui prezzi comportante il rischio di offerte economiche tali da risultare potenzialmente anomale per una incongrua stima previsionale del costo del lavoro impiegato, e valorizzando nel contempo i progetti più validi sul piano tecnico in relazione alla peculiarità e delicatezza delle prestazioni assistenziali richieste nel servizio da appaltare in favore di persone disabili non autosufficienti.<br />
3. In conclusione, quindi, il ricorso in esame va respinto con conseguente condanna della parte soccombente al pagamento delle spese di lite.</p>
<div style="text-align: center;">P.Q.M.</div>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.<br />
Condanna la cooperativa Briseide al pagamento, in favore del Comune di San Giuseppe Vesuviano e del Consorzio Terzo Settore, delle spese di giudizio, nella misura di euro 2.500,00 (duemilacinquecento) oltre accessori di legge per ciascuna delle parti resistenti.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Napoli nelle camere di consiglio in data 11 e 25 ottobre 2016 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Fabio Donadono, Presidente, Estensore<br />
Vincenzo Cernese, Consigliere<br />
Gianmario Palliggiano, Consigliere</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
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<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
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<td>IL PRESIDENTE, ESTENSORE</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
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<td>Fabio Donadono</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
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<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>IL SEGRETARIO<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-31-10-2016-n-5014/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 31/10/2016 n.5014</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 31/10/2016 n.5014</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-31-10-2016-n-5014-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-31-10-2016-n-5014-2/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 31/10/2016 n.5014</a></p>
<p>Pres. est. Donadono Sulla preclusione all&#8217;inserimento nell&#8217;offerta tecnica di elementi dell&#8217;offerta economica 1. Contratti della P.A. – Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa – Principio di segretezza dell’offerta – Introduzione nell’offerta tecnica di informazioni utili a rilevare elementi dell’offerta economica – Violazione del principio di segretezza – Sussiste. 2. Contratti della</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-31-10-2016-n-5014-2/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 31/10/2016 n.5014</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-31-10-2016-n-5014-2/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 31/10/2016 n.5014</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. est. Donadono</span></p>
<hr />
<p>Sulla preclusione all&#8217;inserimento nell&#8217;offerta tecnica di elementi dell&#8217;offerta economica</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;">1. Contratti della P.A. – Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa – Principio di segretezza dell’offerta – Introduzione nell’offerta tecnica di informazioni utili a rilevare elementi dell’offerta economica – Violazione del principio di segretezza – Sussiste.</p>
<p>2. Contratti della P.A. – Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa – Principio di segretezza dell’offerta economica – Si applica a prescindere di un’esplicita previsione del bando.</p>
<p>3. Contratti della P.A. – Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa – Esclusione dalla gara – Ricorso – Motivo di ricorso afferente la squilibrata distribuzione dei punteggi operata dal bando – Inammissibilità – Ragioni.</p></div>
<p>
4. Contratti della P.A. – Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa – Distribuzione dei punteggi – Ampia discrezionalità della Stazione Appaltante – Sussiste – Conseguenza – Limitato sindacato da parte del Giudice Amministrativo.<br />
&nbsp;</p>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">1. Nelle procedure aperte da aggiudicare secondo il criterio &nbsp;dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la fase di valutazione dell&#8217;offerta tecnica deve rimanere nettamente separata e deve precedere lo scrutinio dell&#8217;offerta economica, ciò allo scopo di garantire l’autonomia di giudizio della Commissione giudicatrice, evitando che la prematura conoscenza degli elementi economici dell’offerta possa condizionare il libero ed imparziale svolgimento dell’attività valutativa. Pertanto nel caso in cui il bando di gara preveda di suddividere l’offerta economica in due elementi, uno relativo ai servizi aggiuntivi e l’altro relativo al ribasso, l’inserimento nell’offerta tecnica di una scheda analitica contenente le indicazioni sull’entità delle prestazioni aggiuntive e sul relativo valore economico rende facilmente intelligibile già in sede di apprezzamento dell’offerta tecnica la spettanza dei punti per una voce dell’offerta economica, così violando il principio di segretezza.<br />
&nbsp;<br />
2. Deve ritenersi coerente con il principio di segretezza dell’offerta la clausola del bando che richiami l’attenzione dei concorrenti sull’esigenza di non inserire nella busta relativa all’offerta tecnica documenti attinenti all’offerta economica, fermo restando che la segretezza dell’offerta economica è un principio fondamentale di ogni procedura concorsuale, che vincola i concorrenti a pena di esclusione, anche a prescindere da una esplicita disciplina nel bando di gara.<br />
&nbsp;<br />
3. Nel caso in cui una società sia stata legittimamente esclusa da una procedura di gara per l’affidamento di un appalto di servizi, deve ritenersi inammissibile il motivo di ricorso volto a censurare la squilibrata distribuzione del punteggio tra offerta tecnica ed economica, prevista dal bando, atteso che la ditta esclusa non potrebbe giovarsi di una diversa distribuzione dei punteggi, né potrebbe dimostrare quale prova di resistenza di essere stata pregiudicata dall’attribuzione di un punteggio penalizzante per l’offerta economica in rapporto ad una sopravvalutazione ponderale dell’offerta tecnica.<br />
&nbsp;<br />
4. Nel sistema dell&#8217;offerta economicamente più vantaggiosa la stazione appaltante ha un ampio potere discrezionale nel calibrare la distribuzione dei punteggi in base ai criteri di valutazione dell&#8217;offerta, pertinenti alla natura, all&#8217;oggetto e alle caratteristiche del contratto, secondo gli aspetti indicati, a titolo esemplificativo, dall’art. 83 del d. lgs. n. 163 del 2006, a patto che i criteri, ed ove necessario i sub-criteri, i sub-pesi o i sub-punteggi, con le relative ponderazioni, siano annunciati nella normativa di gara, a garanzia della tutela della parità di trattamento tra i partecipanti alla procedura concorsuale. Ne consegue che le prescrizioni dettate dal bando sull’argomento non sono sindacabili nel merito dal giudice amministrativo, a meno che si palesi una manifesta abnormità, ingiustizia, illogicità o sviamento, che nella specie non risultano dimostrati.<br />
&nbsp;<br />
(1) cfr. Cons. Stato, Sez. V, 20/7/2016, n. 3287.</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Pubblicato il 31/10/2016<br />
<strong>N. 05014/2016 REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 03285/2016 REG.RIC.</strong></p>
<p><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania</strong><br />
<strong>(Sezione Terza)</strong><br />
ha pronunciato la presente<br />
<strong>SENTENZA</strong><br />
sul ricorso numero di registro generale 3285 del 2016, proposto da:&nbsp;<br />
Società Cooperativa Sociale Onlus Briseide, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Riccardo Marone C.F. MRNRCR48M14F839F e Giuseppe Maria Perullo C.F. PRLGPP71S22F839D, con domicilio eletto presso gli stessi in Napoli, via Cesario Console n. 3;&nbsp;<br />
<strong><em>contro</em></strong><br />
Comune di San Giuseppe Vesuviano, in persona del legale rappresentante p.t., nella qualità di comune capofila dell’Ambito territoriale n. 26, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Mirna Auriemma C.F. RMMMRN71C52G190Q, domiciliato ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria del T.A.R. Campania &#8211; Napoli in Napoli, piazza Municipio, 64;&nbsp;<br />
<strong><em>nei confronti di</em></strong><br />
Consorzio Terzo Settore Società di Servizi Sociali società cooperativa sociale, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Alfonso Capotorto C.F. CPTLNS70B11G813E e Ciro Sito C.F. STICRI70M06F839K, con domicilio eletto presso gli stessi in Napoli, Centro Direzionale Is. E/2 scala A;&nbsp;<br />
<strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br />
del provvedimento comunicato a mezzo p.e.c. in data 24/6/2016, con cui è stata disposta l&#8217;esclusione della cooperativa ricorrente dalla gara per l&#8217;affidamento del servizio di assistenza domiciliare sociale in favore di persone disabili bandita dal Comune di San Giuseppe Vesuviano CIG 663543020F; del verbale di valutazione delle offerte tecniche; del provvedimento di aggiudicazione in favore del Consorzio Terzo Settore; dell’art. 17 lett. b) del bando di gara, se interpretato in senso ostativo all’ammissione della cooperativa ricorrente; dell’art. 10 del bando nella parte in cui prevede l’attribuzione di 80 punti per la qualità tecnica e di 20 punti per la qualità economica; della nota in data 29/6/2016 concernente il passaggio di cantiere; nonché degli atti connessi;</p>
<p>
Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di San Giuseppe Vesuviano e di Consorzio Terzo Settore Società di Servizi Sociali società cooperativa sociale;<br />
Viste le produzioni delle parti;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 11 ottobre 2016 il dott. Fabio Donadono e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p>
FATTO<br />
Con ricorso notificato in data 8/7/2016, la cooperativa Briseide, partecipante alla procedura aperta bandita dal Comune di San Giuseppe Vesuviano nella qualità di Comune capo fila dell’Ambito territoriale n. 26 per l’affidamento per una durata presunta di 10 mesi del servizio di assistenza domiciliare sociale in favore di persone disabili da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, contestava la propria esclusione dalla gara, disposta dalla Commissione giudicatrice, con verbale del 23/6/2016 comunicato a mezzo PEC con nota del 24/6/2016.<br />
Il Comune di San Giuseppe Vesuviano ed il Consorzio Terzo Settore, risultato aggiudicatario, si costituivano in giudizio resistendo alle pretese avverse.<br />
Con ordinanza n. 1171 del 19/7/2016 la domanda incidentale di sospensione è stata respinta con fissazione dell’udienza per la trattazione del merito.<br />
DIRITTO<br />
1. Si prescinde dall’eccezione di inammissibilità sollevata dal Consorzio controinteressato, con riferimento alla mancata dimostrazione da parte della ricorrente di una prova di resistenza in ordine alla concreta utilità dell’impugnativa ai fini del soddisfacimento della propria pretesa sostanziale all’aggiudicazione, in quanto il ricorso risulta comunque infondato nel merito.<br />
2. La cooperativa ricorrente, premessa l’oscurità della comunicazione di esclusione &#8211; dovuta all’inserimento nella busta 2, relativa all’offerta tecnica, di documentazione “riportante, tra l’altro, l’elemento contribuzione offerto”, in asserita violazione dell’art. 17 lett. B del Capitolato speciale di appalto che prescrive l’inserimento di elementi dell’offerta economica unicamente nella busta 3 &#8211; deduce che:<br />
&#8211; il richiamato art. 17 del c.s.a., relativo alla responsabilità dell’aggiudicatario, non sarebbe pertinente; la ricorrente si sarebbe attenuta all’art. 17 del bando, che prevede l’inserimento nella busta n. 3 di cui al punto C della sola offerta economic<br />
&#8211; l’inserimento nella busta B (o 2) del costo dei servizi aggiuntivi, considerata la marginalità di tali costi che non concorrono a formare il ribasso, sarebbe finalizzata solo a consentire un più approfondito apprezzamento da parte della Commissione e no<br />
&#8211; mancherebbe una congrua motivazione sulle ragioni per cui gli elementi di natura economica inseriti nella busta B sono considerati tali da consentire la previsione del ribasso offerto; peraltro lo stesso art. 17 del bando prescriverebbe di incorporare n<br />
&#8211; il passaggio di cantiere dalla cooperativa ricorrente (attuale gestore del servizio) al Consorzio aggiudicatario sarebbe stato avviato prima della verifica dei requisiti generali e speciali ed in assenza di urgenza;<br />
&#8211; la distribuzione dei punteggi tra offerta tecnica (massimo 80 punti) ed offerta economica (massimo 20 punti) sarebbe irragionevole e svilirebbe il peso dell’offerta economica, consentendo l’affidamento del servizio in base a valutazioni della qualità te<br />
2.1. Giova premettere che, per consolidato orientamento giurisprudenziale condiviso dal Collegio (cfr. Cons. St., sez. V, 20/7/2016, n. 3287), nelle procedure aperte da aggiudicare seguendo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la fase di valutazione dell&#8217;offerta tecnica deve rimanere nettamente separata e deve precedere lo scrutinio dell&#8217;offerta economica.<br />
Pertanto, fino a quando non si sia concluso il giudizio sulla qualità tecnica devono rimanere segreti gli elementi che concorrono all’attribuzione dei punteggi per gli aspetti economici, allo scopo di garantire l’autonomia di giudizio della Commissione giudicatrice, evitando anche solo il rischio che la prematura conoscenza dei secondi possa influire sull&#8217;apprezzamento dei primi, condizionando, sia pure inavvertitamente, il libero ed imparziale svolgimento dell’attività valutativa.<br />
Il principio della segretezza dell&#8217;offerta economica è dunque preordinato all’osservanza dei principi, di rilevanza costituzionale, di imparzialità e buon andamento dell&#8217;azione amministrativa, mediante la tutela della parità di trattamento dei partecipanti alla procedura concorsuale.<br />
Conseguentemente i documenti che compongono l’offerta economica devono essere contenuti in una busta debitamente chiusa e separata dalla documentazione per l’ammissione alla gara e per l’offerta tecnica, e tale plico non deve essere aperto dalla Commissione giudicatrice prima di aver completato la valutazione delle offerte tecniche. Pertanto nella busta contenente l&#8217;offerta tecnica non deve essere inserito alcun documento che contenga informazioni rilevanti ai fini della individuazione dell&#8217;offerta economica, fatti salvi i soli elementi economici che, in base alle disposizioni del bando e con l’osservanza del principio di parità di trattamento, siano necessari per la valutazione della qualità tecnica senza concorrere a determinare anche l&#8217;offerta economica.<br />
2.2. Orbene nella specie la “qualità economica”, contemplata nell’art. 2 del bando di gara, si compone di:<br />
&#8211; un fattore “A Contribuzione”, con un punteggio massimo di 10 punti assegnato dalla Commissione in base alla valutazione della “compartecipazione” (definita come “progetti/servizi diversi e migliorativi perché attinenti ed integrabili col servizio oggett<br />
&#8211; un fattore “B Prezzo”, con un punteggio massimo di 10 punti assegnato dalla Commissione in base al prezzo più basso offerto rapportato al prezzo complessivo offerto da ciascun concorrente.<br />
Sennonché la cooperativa ricorrente è stata esclusa in quanto all’interno del plico contenente l’offerta tecnica è stata riscontrata l’immissione di documenti relativi all’elemento “contribuzione” offerto, da valutare appunto nell’ambito della “qualità economica”.<br />
In particolare, secondo quanto precisato dal Comune resistente, la ricorrente, nel redigere l’offerta tecnica, ha allegato una scheda analitica ove era indicata l’entità delle prestazioni aggiuntive oltre che il relativo valore economico pari a circa euro 14 mila; il che rende facilmente intelligibile già in sede di apprezzamento dell’offerta tecnica la spettanza di 10 punti previsti per il fattore A dell’offerta economica.<br />
Infatti, posto che l’offerta economica non è valutata unicamente in base al ribasso offerto, l’introduzione nella busta riservata all’offerta tecnica di documenti relativi al costo dei servizi aggiuntivi, che concorrono fino ad un massimo di 10 punti all’assegnazione del punteggio per il fattore A dell’offerta economica, costituisce un’infrazione al principio di segretezza, a nulla rilevando che i servizi migliorativi non contengano indizi sull’ammontare del ribasso, che costituisce il fattore B dell’offerta economica.<br />
2.3. E’ da soggiungere che l’art. 17 del bando precisa, a proposito del contenuto della busta 2, che “in nessun caso dovranno essere riportate informazioni relative all’offerta economica da indicare esclusivamente ed a pena di esclusione nella busta 3”.<br />
L’opportunità di richiamare l’attenzione dei concorrenti sull’esigenza di non inserire nella busta relativa all’offerta tecnica documenti attinenti all’offerta economica è evidentemente correlata alla peculiarità del bando di considerare il numero dei servizi migliorativi nell’ambito di valutazione dell’offerta tecnica ed il valore economico nell’ambito di valutazione dell’offerta economica (fattore A).<br />
La disposizione risulta pertanto coerente con il principio di segretezza e non può essere considerata viziata sotto i profili dedotti dalla ricorrente.<br />
Peraltro la contestazione di tale clausola risulta inammissibile per carenza di interesse, prima ancora che infondata, in quanto l’invocato annullamento di tale clausola non salverebbe la cooperativa ricorrente dall’esclusione per la violazione del principio di segretezza, dal momento che la prescrizione in questione ha piuttosto il valore di una avvertenza sull’esigenza di osservare un obbligo di segretezza che, quale principio fondamentale di ogni procedura concorsuale, vincola i concorrenti a pena di esclusione, anche a prescindere da una esplicita disciplina nel bando di gara.<br />
Giova infatti rammentare che l’art. 46, co. 1-bis, del d. lgs. n. 163 del 2006 sancisce direttamente l’esclusione dei concorrenti in caso di irregolarità relative al confezionamento dei plichi tali da far ritenere la lesione del principio di segretezza delle offerte.<br />
2.4. E’ appena il caso di soggiungere che il provvedimento di esclusione, avente carattere vincolato, è nella specie sufficientemente motivato con la mera enunciazione dei presupposti di fatto e di diritto posti a sostegno della determinazione impugnata, a nulla rilevando il riferimento al capitolato speciale di appalto, invece che al bando di gara, costituendo tale indicazione un evidente errore materiale, inidoneo a viziare sul piano della legittimità la determinazione di esclusione che, nonostante l’errore compiuto, risulta chiaramente intellegibile.<br />
2.5. Stante il consolidamento del provvedimento di esclusione per effetto dell’infondatezza delle relative censure, non residua un interesse giuridicamente rilevante a contestare il provvedimento di aggiudicazione in favore del Consorzio controinteressato.<br />
Va peraltro considerato che il rapporto preesistente tra la stazione appaltante e la cooperativa ricorrente, precedente affidataria del servizio in questione, risulta cessato alla data del 30/6/2016 (secondo quanto precisato dal Comune resistente, e non contestato), per cui è da escludere la sussistenza di un titolo legittimante alla continuazione del servizio e quindi alla contestazione dell’invito in data 29/6/2016 da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice ad attivare le procedure necessarie al passaggio di cantiere in favore della nuova aggiudicataria del servizio, la cui gestione sarebbe iniziata a decorrere dal successivo 1° luglio.<br />
2.6. Del pari è inammissibile, alla luce del provvedimento di esclusione, la contestazione del bando relativa ad una squilibrata distribuzione del punteggio tra offerta tecnica (max 80 punti) ed offerta economica (max 20 punti).<br />
La ditta ricorrente, infatti, essendo stata esclusa, non potrebbe giovarsi di una diversa distribuzione dei punteggi, né può dimostrare quale prova di resistenza di essere stata pregiudicata dall’attribuzione di un punteggio penalizzante per l’offerta economica in rapporto ad una sopravvalutazione ponderale dell’offerta tecnica.<br />
Peraltro nel sistema dell&#8217;offerta economicamente più vantaggiosa la stazione appaltante ha un ampio potere discrezionale di calibrare la distribuzione dei punteggi in base ai criteri di valutazione dell&#8217;offerta, pertinenti alla natura, all&#8217;oggetto e alle caratteristiche del contratto, secondo gli aspetti indicati, a titolo esemplificativo, dall’art. 83 del d. lgs. n. 163 del 2006, a patto che i criteri, ed ove necessario i sub-criteri, i sub-pesi o i sub-punteggi, con le relative ponderazioni, siano annunciati nella normativa di gara, a garanzia della tutela della parità di trattamento tra i partecipanti alla procedura concorsuale.<br />
Ne consegue che le prescrizioni dettate dal bando sull’argomento non sono sindacabili nel merito dal giudice amministrativo, a meno che si palesi una manifesta abnormità, ingiustizia, illogicità o sviamento, che nella specie non risultano dimostrati.<br />
Del resto, appare sostanzialmente ragionevole la fissazione di pesi che avvantaggiano gli aspetti qualitativi del servizio in appalti di carattere&nbsp;<em>work-intensive</em>, al fine di scoraggiare una competizione sui prezzi comportante il rischio di offerte economiche tali da risultare potenzialmente anomale per una incongrua stima previsionale del costo del lavoro impiegato, e valorizzando nel contempo i progetti più validi sul piano tecnico in relazione alla peculiarità e delicatezza delle prestazioni assistenziali richieste nel servizio da appaltare in favore di persone disabili non autosufficienti.<br />
3. In conclusione, quindi, il ricorso in esame va respinto con conseguente condanna della parte soccombente al pagamento delle spese di lite.<br />
P.Q.M.<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.<br />
Condanna la cooperativa Briseide al pagamento, in favore del Comune di San Giuseppe Vesuviano e del Consorzio Terzo Settore, delle spese di giudizio, nella misura di euro 2.500,00 (duemilacinquecento) oltre accessori di legge per ciascuna delle parti resistenti.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Napoli nelle camere di consiglio in data 11 e 25 ottobre 2016 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Fabio Donadono, Presidente, Estensore<br />
Vincenzo Cernese, Consigliere<br />
Gianmario Palliggiano, Consigliere</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
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<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>IL PRESIDENTE, ESTENSORE</strong></td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Fabio Donadono</strong></td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
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<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
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<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
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<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
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<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>IL SEGRETARIO<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-31-10-2016-n-5014-2/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 31/10/2016 n.5014</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 15/11/2011 n.5014</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-15-11-2011-n-5014/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-15-11-2011-n-5014/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 15/11/2011 n.5014</a></p>
<p>Non va sospeso l&#8217;ingiunzione di demolizione di un manufatto coperto in ondulina metallica appoggiata a travicelli di ferro, sorretta nella parte frontale da pilastri in cemento e nella parte interna e sul lato a nord da spallette in muratura, posto sul confine della proprietà ed utilizzato come ripostiglio, vano autoclave</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-15-11-2011-n-5014/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 15/11/2011 n.5014</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-15-11-2011-n-5014/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 15/11/2011 n.5014</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospeso l&#8217;ingiunzione di demolizione di un manufatto coperto in ondulina metallica appoggiata a travicelli di ferro, sorretta nella parte frontale da pilastri in cemento e nella parte interna e sul lato a nord da spallette in muratura, posto sul confine della proprietà ed utilizzato come ripostiglio, vano autoclave con deposito per acqua; poiche&#8217; in presenza di contestazione di abusi edilizi da parte dell’Amministrazione, incombe all’interessato l’onere di provare in modo inequivoco la risalenza dell’intervento a epoca tale da escludere la necessità del titolo abilitativo; nella specie, gli elementi di prova prodotti dalla parte privata valgono al più a dimostrare che in epoca remota esisteva in loco un manufatto, ma non sono idonei a smentire gli assunti del Comune circa il carattere ben più recente degli interventi contestati (come comprovato, fra l’altro, dalle caratteristiche dei materiali utilizzati per gli stessi); in primo grado la demolizione non era stata sospesa anche perche&#8217; non e&#8217; stato riconosciuto grave ed irreparabile l&#8217;eventuale danno da ipotetica edificazione del vicino in prossimità dei confini di proprietà a seguito dell’eseguita ordinanza di demolizione. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 05014/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 08354/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso in appello nr. 8354 del 2011, proposto dai signori <b>Francesco BELLIA</b> e <b>Nella RIZZO</b>, rappresentati e difesi dagli avv.ti Giovanni Gulina e Michele Costa, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Roma, via Bassano del Grappa, 24,	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>COMUNE DI GROSSETO</b>, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Graziella Ferraroni, con domicilio eletto presso lo studio legale Grez e associati S.r.l. in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 18,	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
signora <b>Catia DOMINICI</b>, non costituita,	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
dell’ordinanza cautelare del T.A.R. TOSCANA &#8211; FIRENZE: SEZIONE III nr. 762/2011, resa tra le parti, concernente DEMOLIZIONE MANUFATTO.	</p>
<p>Visto l’art. 62 cod. proc. amm;<br />	<br />
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Grosseto;<br />	<br />
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;	</p>
<p>Relatore, alla camera di consiglio del giorno 15 novembre 2011, il Consigliere Raffaele Greco;<br />	<br />
Uditi gli avv.ti Costa e Gulina per gli appellanti e l’avv. Ferrarono per il Comune;	</p>
<p>Ritenuto che è del tutto condivisibile, siccome conforme al consolidato indirizzo di questo Consesso, il principio enunciato dal primo giudice secondo cui, in presenza di contestazione di abusi edilizi da parte dell’Amministrazione, incombe all’interessato l’onere di provare in modo inequivoco la risalenza dell’intervento a epoca tale da escludere la necessità del titolo abilitativo;<br />	<br />
Ritenuto che, nella specie, gli elementi di prova prodotti dalla parte privata – in disparte ogni approfondimento sulla loro ammissibilità – valgono al più a dimostrare che in epoca remota esisteva in loco un manufatto, ma non sono idonei a smentire gli assunti del Comune circa il carattere ben più recente degli interventi contestati (come comprovato, fra l’altro, dalle caratteristiche dei materiali utilizzati per gli stessi);	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) respinge l’appello (Ricorso numero: 8354/2011).	</p>
<p>Condanna gli appellanti al pagamento, in favore del Comune, delle spese del presente grado del giudizio cautelare, che liquida equitativamente in euro 1500,00 oltre accessori di legge.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 novembre 2011 con l’intervento dei magistrati:<br />	<br />
Paolo Numerico, Presidente<br />	<br />
Raffaele Greco, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Diego Sabatino, Consigliere<br />	<br />
Guido Romano, Consigliere<br />	<br />
Andrea Migliozzi, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 15/11/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 5/9/2011 n.5014</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-5-9-2011-n-5014/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Sep 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-5-9-2011-n-5014/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 5/9/2011 n.5014</a></p>
<p>Pres. Cirillo &#8211; Est. Lipari omissis (Avv.ti G.Biancardi, S.Rainone, G.N.Carugno) / Prefettura di Napoli – Ufficio Territoriale del Governo di Napoli, Prefettura di Caserta – Ufficio Territoriale del Governo di Caserta, Ministero dell’Interno (Avv. St.) e altri sul rinnovo del procedimento a seguito di annullamento giurisdizionale di informativa antimafia 1.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-5-9-2011-n-5014/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 5/9/2011 n.5014</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-5-9-2011-n-5014/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 5/9/2011 n.5014</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Cirillo  &#8211;  Est. Lipari <br /> omissis (Avv.ti G.Biancardi, S.Rainone, G.N.Carugno) / Prefettura di Napoli – Ufficio Territoriale del Governo di Napoli, Prefettura di Caserta – Ufficio Territoriale del Governo di Caserta, Ministero dell’Interno (Avv. St.) e altri</span></p>
<hr />
<p>sul rinnovo del procedimento a seguito di annullamento giurisdizionale di informativa antimafia</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della P.A. – Informative antimafia – Annullamento giurisdizionale &#8211; Rinnovo del procedimento– Ammissibilità – Ragioni. 	</p>
<p>2. Contratti della P.A. – Informativa antimafia – Adozione – Presupposti – Colloquio tra boss e la moglie – Rilevanza – Sufficienza. 	</p>
<p>3. Contratti della p.a. – Informativa antimafia – Impugnazione – Legittimità – Valutazione – Stato dei fatti esistenti al momento dell’adozione – Necessità. 	</p>
<p>4. Contratti della p.a. – Informativa antimafia – Art.38,c.1, lett.m-ter d.lgs 163/06 – Differenze.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.	A seguito di annullamento giurisdizionale di una informativa antimafia per difetto di istruttoria e di motivazione,  l’Amministrazione è legittimata a svolgere un nuovo procedimento, che conduca ad un completo e approfondito rinnovo della valutazione dei fatti, anche alla luce delle ulteriori acquisizioni istruttorie, dal quale sono emerse altre circostanze gravemente indiziarie dell’accertato collegamento con le organizzazioni malavitose locali. Pertanto, si deve escludere qualsiasi intento elusivo del giudicato, da parte dell’Amministrazione che, in seguito all’annullamento dell’originaria informativa, è titolare del potere di svolgere un nuovo procedimento valutativo, correlato alla acquisizione di ulteriori elementi istruttori. </p>
<p>2.	In tema di informative antimafia, l’accertato colloquio in carcere tra un boss e la moglie &#8211; a proposito di un incontro da questa avuto con un amministratore di un’impresa relativo alla richiesta di una tangente – è circostanza sufficiente per giustificare l’adozione del provvedimento interdittivo. </p>
<p>3.	In tema di impugnazione di un’informativa antimafia, la legittimità del provvedimento prefettizio deve essere necessariamente verificata con riferimento allo stato dei fatti esistenti al momento della sua adozione. Pertanto, il fatto che, in epoca successiva, altre risultanze istruttorie neghino la sussistenza di un episodio (valutato precedentemente quale elemento indiziario) non incide sulla legittimità dell’atto ma potrebbe solo legittimare la parte interessata a sollecitare l’esercizio del potere di autotutela dell’amministrazione. </p>
<p>4.	La disciplina di cui all’articolo 38, comma 1, lettera m-ter del codice dei contratti pubblici, introdotta dall’articolo 2 della legge 15 luglio 2009, n. 94, pur introducendo una nuova autonoma causa di esclusione dalle procedure di aggiudicazione, tuttavia, non fa venire meno la vigente disciplina in materia di informazioni antimafia. Pertanto, la circostanza che un fatto possa risultare, in concreto, inidoneo ad integrare la fattispecie di cui all’articolo 38, non impedirebbe affatto che esso possa essere considerato quale univoco elemento indiziario ai fini dell’adozione del provvedimento interdittivo.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />	<br />
(Sezione Terza)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso n. 2994/2011, proposto da: 	</p>
<p>omissis, rappresentata e difesa dagli avv. Geremia Biancardi, Sabatino Rainone, Giuseppe Nerio Carugno, con domicilio eletto presso quest’ultimo, in Roma, largo Messico n. 6; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Prefettura di Napoli &#8211; Ufficio Territoriale del Governo di Napoli, Prefettura di Caserta &#8211; Ufficio Territoriale del Governo di Caserta, Ministero dell&#8217;Interno, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;	</p>
<p>Comune di Arzano, Comune di Volla, Società Asia &#8211; Azienda Servizi Igiene Ambientale &#8211; Napoli Spa, Comune di Giugliano in Campania, Comune di Marigliano, Comune di Sant&#8217;Antimo, Comune di Ottaviano, Comune di Torre del Greco, Società Ecologia Falzarano S.r.l., Società Buttol S.r.l., Società Igica Igiene Caivano S.p.A., Società Enerambiente S.p.A., Società Ecosistem S.r.l., Società Esogest Ambiente S.r.l., Società Ecological Service S.r.l., Società F.Lli Balsamo S.r.l., Ati Ipi Impresa Pulizie Industriali S.r.l. &#8211; Paciello Alba, Società Consortile A R.L. Caserta Ambiente, Società Igiene Urbana S.r.l., Ati Jacta S.r.l. &#8211; Impresud S.r.l.;<br />
<br />	<br />
Comune di Casalnuovo di Napoli, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Antonio Messina, con domicilio eletto presso Gennaro Terracciano in Roma, largo Arenula, 34;<br />
<br />	<br />
Comune di Caserta, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Antonio Lamberti, con domicilio eletto presso il suo studio, in Roma, viale dei Parioli, 67;<br />
Comune di Marcianise, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Vincenzo Mormile, con domicilio eletto presso Giovanni Battista Santangelo in Roma, via G.Battista De Rossi, 30; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione I, n. 33/2011.</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 24 giugno 2011 il Cons. Marco Lipari e uditi i difensori delle parti come da verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1. La sentenza impugnata ha respinto il ricorso, integrato da successivi atti di motivi aggiunti, proposto dall’attuale appellante, società “omissis” (di seguito “omissis.”), per l’annullamento:<br />	<br />
&#8211; della “informativa antimafia”, adottata dall’ufficio territoriale del Governo di Napoli, n. I/14848/Area1/Ter/O.S.P. del 18.2.2010, disposta, ai sensi dell&#8217;art.4 del decreto legislativo n. 490/1994 e dell&#8217;art. 10 del D.P.R. n. 252/1998, in danno della s<br />
&#8211; degli atti e delle relative comunicazioni con cui i Comuni di Arzano, Torre del Greco, Casalnuovo di Napoli, Volla, Ottaviano, Giugliano in Campania, Marigliano, Sant’Antimo, Caserta, Marcianise, la società A.S.I.A. s.p.a. e altre stazioni appaltanti av<br />
&#8211; degli atti con cui le predette amministrazioni, in seguito alla risoluzione del contratto, avevano applicato all’attuale appellante la penale del 10 per cento del valore del contratto;<br />	<br />
&#8211; degli atti con cui le predette amministrazioni hanno affidato i servizi, oggetto dei contratti risolti, alle imprese contro interessate;<br />	<br />
&#8211; del protocollo di legalità stipulato dagli enti locali resistenti e dall’ASI s.p.a. con gli UTG – Uffici territoriali di governo di Napoli e di Caserta, nella parte in cui è prevista l’applicazione di una penale del 10% del valore del contratto, a caric<br />
<br />	<br />
2. L’appellante, con un ampio e analitico atto di appello, ripropone le stesse censure disattese dal TAR. Le amministrazioni intimate resistono al gravame.</p>
<p>3. In punto di fatto, è opportuno evidenziare che, con sentenza 23 luglio 2009, n. 4324, passata in giudicato, il TAR per la Campania aveva annullato l’informativa antimafia n. I/14848/Area 1/Ter/O.S.P. del 23 gennaio 2009 emessa dall’Ufficio Territoriale del Governo di Napoli nei confronti della stessa parte odierna appellante, omissis., rilevando, fra l’altro, il difetto di istruttoria del procedimento e la carenza di adeguata motivazione.</p>
<p>4. Il provvedimento interdittivo annullato era stato basato su una serie di elementi, così sintetizzabili: <br />	<br />
a) una fitta rete di collegamenti, anche mediante il fitto di ramo di azienda, con diverse società, sempre operanti nel settore dei rifiuti e riconducibili, seppure indirettamente a soggetti condannati per reati di stampo mafioso, ovvero destinatari di provvedimenti interdittivi ai fini antimafia;<br />	<br />
b) l’affitto nel 2008 di un’area adibita a deposito automezzi da una società riconducibile a soggetti vicini al clan camorristico locale.<br />	<br />
c) stipula del contratto di fitto di un ramo di azienda con la CM (società che aveva gestito il servizio RSU a Torre del Greco e che ivi aveva assunto persone contigue al clan locale);<br />	<br />
d) stipula del contratto di fitto di un ramo di azienda con la società T., ditta che graviterebbe nell’orbita di alcune ditte, quali la società SA e la EC, nella disponibilità di fatto di un noto imprenditore camorrista; tale personaggio continuerebbe ad operare, seppure indirettamente, dietro imprese attive nel settore dei rifiuti come la società ricorrente, che avrebbe registrato nell’attualità una repentina e consistente crescita di rapporti contrattuali;<br />	<br />
e) impiego di numerosi dipendenti pregiudicati o vicini alla criminalità organizzata per il cantiere di Torre del Greco, già gestito dalla società AS destinataria di interdittiva antimafia;<br />	<br />
f) l’acquisizione di un automezzo con l’intervento di una società di leasing, citata negli atti della commissione parlamentare di inchiesta nel ciclo dei rifiuti e riferibile ad un gruppo con imprese gravate da interdittiva;<br />	<br />
g) l’insediamento nello stesso edificio ove risulta la sede di una ditta colpita da interdittiva, con affitto dei locali da un società partecipata da altra società con sede in Lussemburgo e pertanto caratterizzata da scarsa trasparenza sugli assetti proprietari.</p>
<p>5. La sentenza del TAR 23 luglio 2009, n. 4324 rilevava l’inidoneità indiziaria degli elementi di cui alle lettere c) e d), riguardo alla CM, in quanto quest’ultima non era mai stata colpita da interdittiva antimafia, né risultava che Sa.Ba. fosse in qualche modo implicata nelle assunzioni che la CM aveva fatto di soggetti vicini alla criminalità organizzata, riguardo alla T., trattandosi di impresa il cui volume di affari era pressoché inconsistente e quindi poco appetibile per un imprenditore vicino agli interessi della criminalità organizzata.</p>
<p>6. La sentenza, nel rilevare che nessun indizio di una possibile contiguità mafiosa era stato evinto dalle gare che avevano portato agli affidamenti in favore della omissis., riguardo all’elemento di cui alla lettera b), evidenziava che il contratto di deposito era durato appena cinque mesi per inidoneità dell’area ed era stato risolto prima dell’adozione dell’interdittiva.<br />	<br />
Sull’indizio di cui alla lettera e), la decisione rilevava la sostanziale estraneità della omissis. alle assunzioni, richiamando le considerazioni di cui alla lettera b).<br />	<br />
Infine, scarsa o pressoché nulla significatività indiziaria era riconosciuta agli elementi di cui alle lettere f) e g). Tra l’altro, si rilevava che tali elementi non erano nemmeno stati assunti nell’informativa prefettizia, ma erano solo presenti nel materiale istruttorio raccolto.</p>
<p>7. La nuova informativa impugnata nel presente giudizio è stata adottata all’esito di un’approfondita istruttoria, i cui risultati sono poi stati valutati nelle sedute del 14 e 19 gennaio 2010.</p>
<p>8. In particolare, nel corso del procedimento, per un verso sono stati individuati nuovi importanti elementi istruttori, riguardanti episodi diversi da quelli posti a base della precedente informativa annullata. Per un altro verso, nella seduta del 19 gennaio, si è proceduto all’esame delle motivazioni della sentenza di annullamento pronunciata dal TAR, riguardanti i seguenti cinque specifici elementi indiziari, accuratamente rivalutati alla luce delle nuove acquisizioni istruttorie:<br />	<br />
1) relativamente alla CM ed al fitto di azienda in favore della omissis., si evidenziava che la mancata emissione di interdittiva nei confronti della cedente era da ascriversi al solo fatto che la stessa era stata cancellata dalla C.C.I.A.A. già dai sei mesi – ossia nel 2005 &#8211; rispetto all’emersione di elementi indiziari; l’ipotesi dell’autorità di pubblica sicurezza era che la omissis., acquistando il ramo di azienda, aveva inteso proseguire l’attività d’impresa contigua al clan F., come confermato sia dall’episodio della moglie del boss (punto b della seduta del 14 gennaio 2010), sia dalla presenza di tale L.G., già referente del boss F., tra i quadri apicali della omissis.; inoltre, la ricorrente, allo stato, era gestore del servizio di igiene urbana presso il Comune di Torre del Greco;<br />	<br />
2) sulla cessione di azienda con la T. (ritenuta facente capo all’imprenditore camorrista D.R.) il GIA ribadiva che si era trattato di un espediente per controllare la omissis.; al riguardo, specifica rilevanza assumevano i collegamenti con la E, la D e la AM, tutte compagini in qualche modo operanti sul territorio vesuviano controllato da potenti consorterie criminali;<br />	<br />
3) con riguardo ai rapporti con la SCI, si evidenziava che il rapporto contrattuale di affitto del capannone era stato risolto dalla omissis solo dopo che tale vicenda era stata considerata a fini investigativi; inoltre, si richiamava l’episodio di P.G. sorpreso alla guida di un mezzo in uso alla società ricorrente;<br />	<br />
4) anche la presenza di soggetti controindicati ai fini antimafia tra il personale della omissis assumeva nuova pregnanza alla luce degli accertati rapporti di continuità con la C.M. ;<br />	<br />
5) si ribadiva, quanto ai rapporti con i fornitori, molti dei quali interessati da accertamenti o provvedimenti in materia di antimafia, che tali relazioni costituivano un mezzo per il procacciamento indiretto di risorse pubbliche da parte di imprese mafiose.</p>
<p>9. I motivi di appello, che vanno esaminati secondo il loro ordine logico, sono privi di pregio.<br />	<br />
Anzitutto, l’appellante reitera la censura incentrata sull’asserito sviamento di potere, sostenendo che l’amministrazione avrebbe manifestato un intento “persecutorio” nei suoi confronti, desumibile dalla decisione di adottare una nuova informativa antimafia, nonostante l’intervenuto annullamento giurisdizionale di un provvedimento dal contenuto sostanzialmente identico e, a suo dire, basato sui medesimi presupposti di fatto.</p>
<p>10. Il motivo è infondato.<br />	<br />
Il TAR ha diffusamente evidenziato che la precedente sentenza di annullamento era basata su alcuni difetti istruttori e di motivazione. Pertanto, l’amministrazione ha correttamente stabilito di svolgere un nuovo procedimento, cha ha condotto ad un completo e approfondito rinnovo della valutazione dei fatti, anche alla luce delle ulteriori acquisizioni istruttorie, dal quale sono emerse altre circostanze gravemente indiziarie dell’accertato collegamento di omissis e dei suoi amministratori locali con le organizzazioni malavitose locali.<br />	<br />
In tale contesto, quindi, deve escludersi qualsiasi intento elusivo del giudicato, da parte dell’amministrazione, perché questa, in seguito all’annullamento dell’originaria informativa, era certamente titolare del potere di svolgere un nuovo procedimento valutativo, correlato alla acquisizione di ulteriori elementi istruttori.<br />	<br />
Il rinnovo del procedimento, semmai, costituiva proprio uno degli effetti conformativi della pronuncia di annullamento, ferma restando la eventuale sindacabilità della nuova determinazione, anche alla luce dei vincoli derivanti dal giudicato.</p>
<p>11. Con gli altri motivi di gravame, diffusamente illustrati nel proprio lungo atto di impugnazione e nelle successive memorie difensive, poi, l’appellante intende ridimensionare la portata dei diversi fatti indiziari indicati dal provvedimento impugnato.<br />	<br />
Questo si incentra sulle seguenti circostanze, ritenute univocamente espressive del forte condizionamento esercitato dalla criminalità organizzata sull’impresa:<br />	<br />
&#8211; il rapporto con la società C.M., attraverso la quale la omissis sarebbe controllata dalla criminalità organizzata;<br />	<br />
&#8211; l’episodio del colloquio in carcere tra il boss F. e la moglie, a proposito di un incontro da questa avuto con l’amministratore della società ricorrente, relativo alla richiesta di una tangente “di trenta”, da versarsi ad alcuni esponenti di una costola<br />
&#8211; i rapporti con i fornitori, molti dei quali ritenuti soggetti controindicati, perché a loro volta coinvolti con soggetti vicini alla criminalità;<br />	<br />
&#8211; la vicenda della locazione del capannone commerciale ed il controllo di P.G. alla guida di un automezzo della omissis;<br />	<br />
&#8211; altre valutazioni, di carattere più generale, sulla situazione emergenziale dei rifiuti in Campania ed i connessi rischi di permeabilità mafiosa, concretamente manifestatisi in capo alla società appellante.</p>
<p>12. Nessuno degli argomenti prospettati dall’appellante riesce a sminuire l’assoluto rilievo, grave, preciso e concordante, dei numerosi elementi menzionati dall’atto impugnato in primo grado e attentamente valutati dall’amministrazione procedente.<br />	<br />
Tra questi dati emerge senz’altro, per la sua pregnanza, pur non essendo l’unico, il citato episodio, riguardante il colloquio tra la moglie dell’esponente della malavita locale G.F. e l’amministratore della società.</p>
<p>13. Tale elemento è ampiamente analizzato dalla pronuncia appellata, che ne ha evidenziato il particolare valore significativo. Le ripetute contestazioni, in punto di fatto, prospettate dall’appellante, non sono idonee ad elidere il fortissimo rilievo di tale circostanza, la quale, secondo la sentenza appellata, è da sola sufficiente per giustificare l’adozione del confutato provvedimento interdittivo.</p>
<p>14. Il giudizio espresso dal tribunale va condiviso, pur dovendosi evidenziare che, allo stesso modo, anche le altre circostanze indicate nella motivazione dell’atto manifestano, nel loro complesso, la sussistenza di tutti i requisiti giuridici e fattuali per l’adozione del contestato provvedimento interdittivo.<br />	<br />
La sentenza appellata ha precisato, intanto, che, con riguardo ai nuovi elementi indiziari, a parte l’episodio del controllo in data 8 giugno 2009 del dipendente P.G. alla guida di un automezzo della omissis, circostanza svalutata sotto il profilo indiziario in base a quanto riferito dall’Ufficio Territoriale del Governo nella nota istruttoria depositata il 25 novembre 2010, il nuovo elemento la cui portata è tale da autonomamente giustificare, per la sua gravità, l’adozione di una misura interdittiva antimafia è costituito dall’episodio del colloquio in carcere intercorso tra il boss G. F e sua moglie A.C.</p>
<p>15. La sentenza impugnata sottolinea che tale vicenda è richiamata sia nella nota informativa dei Carabinieri di Napoli n. 0447855/36-4 del 13 gennaio 2010, sia nella nota della Questura di Napoli dell’11 gennaio 2010. “In entrambi tali atti si fa riferimento ad un decreto di fermo di indiziato di delitto del 18 dicembre 2009 disposto dalla Procura della Repubblica di Napoli – Direzione Distrettuale Antimafia nell’ambito del procedimento penale n. 57483/09 a carico di alcuni malavitosi operanti nel territorio di Torre del Greco e zone limitrofe; l’indagine faceva riferimento alla condizione di vuoto di potere che si era venuta a determinare in quelle località a seguito dell’arresto del capo clan egemone G.F. a cui intendevano sostituirsi altri personaggi, tra cui D.G.G. ed il figlio D.G.I. ; nel provvedimento di fermo, in aggiunta ai capi di imputazione per delitti tentati e consumati di estorsione pluriaggravata con il metodo mafioso, al fine di descrivere la personalità e la pericolosità di tali soggetti, nonché lo spessore criminale raggiunto, si richiamano alcune vicende di rilevante contenuto indiziario; tra queste, appunto, l’episodio del colloquio in carcere tra la moglie del boss G.F. ed il marito, in quel momento detenuto in carcere ed interessato alle vicende che si verificavano all’esterno durante la sua assenza; la donna informa il G. F. “la gestione delle estorsioni sarebbe effettuata dal D.G.G., tanto è vero che lei stessa avrebbe incontrato un imprenditore, precisamente il titolare della omissis, attualmente appaltatrice della raccolta dei rr.ss.uu. nel Comune di Torre del Greco, il quale le avrebbe riferito che era stato chiamato proprio dal D.G. che gli avrebbe riferito di pagare la somma di “trenta” al mese, riferito verosimilmente alla tangente da versare”.</p>
<p>16. Secondo il TAR, nessuna importanza assume la circostanza, dedotta dalla ricorrente, circa l’utilizzo di alcuni termini diversi da parte del GIA e del Prefetto – ossia si “sarebbe rivolto” e non anche “avrebbe incontrato”, così come scritto nel decreto di fermo &#8211; dal momento che” ciò che assume rilevanza è piuttosto l’atteggiamento relazionale del titolare della omissis. che in ogni caso informa la moglie del boss della ricevuta richiesta di estorsione da parte di altri esponenti del clan.”<br />	<br />
Né, continua il TAR, rileva l’altra deduzione difensiva circa l’asserita ridotta egemonia territoriale del clan F., “dal momento che ciò che conta è l’atteggiamento di permeabilità mafiosa dell’amministratore rispetto ad esponenti comunque di spicco della criminalità organizzata locale”.<br />	<br />
Infine, non vale ad inficiare la portata indiziaria della vicenda nemmeno l’entità della tangente richiesta, se o meno compatibile con il fatturato della società. In tal senso, secondo la pronuncia, perde di consistenza la tesi dell’appellante, in base alla quale la richiesta estorsiva, pari a trentamila euro mensili, risulterebbe palesemente sproporzionata a fronte dei circa 25mila euro di fatturato mensile medio dell’azienda.</p>
<p>17. Con riguardo alla “fondatezza storica dell’episodio”, poi, il TAR sostiene che la legittimità del provvedimento prefettizio impugnato deve essere necessariamente verificata con riferimento allo stato dei fatti esistente al momento della sua adozione; e alla data del 15 febbraio 2010 nessun dubbio poteva sussistere circa la decisiva portata indiziaria del contenuto del colloquio in carcere tra il boss e sua moglie. Pertanto, il fatto che, in epoca successiva, altre risultanze istruttorie negherebbero la sussistenza dell’episodio non inciderebbe sulla legittimità dell’atto e, a tutto concedere, potrebbe soltanto legittimare la parte interessata a sollecitare l’esercizio del potere di autotutela dell’amministrazione.</p>
<p>18. L’atto di appello non fornisce argomenti idonei a modificare le conclusioni alle quali è pervenuto il TAR.<br />	<br />
A questo riguardo, va sottolineato, intanto, che il peso indiziante degli elementi istruttori raccolti ai fini dell’adozione del provvedimento interdittivo prescinde dalle ulteriori iniziative giudiziarie concretamente assunte, poi, dagli organi investigativi e dai titolari dell’azione penale. In questo senso, le relazioni con cui si descrive il contenuto del colloquio contengono, di per sé, dati di assoluto rilievo.</p>
<p>19. Pertanto, è privo di pregio l’argomento secondo cui nel procedimento penale n. 57483/2009 sarebbe desumibile la mancata imputazione degli esponenti del clan D.G. per la tentata estorsione ai danni del rappresentante della società.<br />	<br />
Parimenti, il grave significato indiziante derivante dalle risultanze del colloquio tra il boss F. e la moglie non imponeva all’amministrazione di svolgere, ai fini dell’adozione del provvedimento, ulteriori e complessi accertamenti in ordine alla effettiva e concreta sussistenza dell’episodio di tentata estorsione riferito in tale circostanza.</p>
<p>20. Pertanto, non giova all’appellante il richiamo a una serie di elementi ulteriori e successivi, che comproverebbero il proprio assunto difensivo:<br />	<br />
&#8211; la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con cui l’amministratore della società nega recisamente di avere mai parlato con la moglie di F.;<br />	<br />
&#8211; la mancata imputazione degli esponenti del clan D. G. per l’ipotizzato tentativo di estorsione;<br />	<br />
&#8211; l’esito degli accertamenti trasmessi dalla DDA di Napoli alla Prefettura di Napoli;<br />	<br />
&#8211; i risultati degli accertamenti e delle indagini svolte dalle Compagnie dei Carabinieri di Avellino e Torre Annunziata.</p>
<p>21. Da altro punto di vista, l’appellante ribadisce la propria tesi essenziale, secondo cui l’episodio dell’asserito tentativo di estorsione, seppure fosse ritenuto effettivamente sussistente nella sua materialità, non potrebbe denotare alcun serio tentativo di infiltrazione mafiosa nella società, sulla base dei seguenti elementi logici:<br />	<br />
&#8211; le differenze terminologiche tra il verbale della G.I.A. del 19 gennaio 2009 e l’interdittiva del 15 febbraio 2010, rispetto alla nota della Questura di Napoli dell’11 gennaio 2010;<br />	<br />
&#8211; l’avvenuta disarticolazione del clan F. sul territorio di Torre del Greco;<br />	<br />
&#8211; l’entità, ritenuta eccessiva, della tangente richiesta;<br />	<br />
&#8211; la normativa antiracket confluita nel codice dei contratti pubblici.</p>
<p>22. Il TAR ha già individuato, in modo esaustivo, le ragioni per cui nessuno degli indicati argomenti assume un particolare rilievo ai fini della confutazione del supporto motivazionale dell’atto impugnato.<br />	<br />
E, infatti:<br />	<br />
&#8211; nel contesto dell’atto impugnato, le prospettate differenze di espressione linguistica presenti negli atti istruttori non incidono, in modo apprezzabile, sulla sostanza del fatto, che evidenzia una consistente relazione tra la malavita organizzata local<br />
&#8211; le vicende afferenti alla organizzazione malavitosa, riconducibile al clan F., e alla sua ipotizzata carenza di un effettivo ruolo “egemone” nelle dinamiche di controllo illegale del territorio, non dimostrano affatto l’assenza di seri tentativi di cond<br />
&#8211; la misura della tangente richiesta, reputata eccessivamente ingente rispetto al fatturato dell’impresa, non fa comunque venire meno il grave valore indiziante dell’episodio, costituito non solo dalla pretesa estorsiva, quanto dal successivo colloquio co<br />
<br />	<br />
23. Anche con specifico riguardo alla richiamata disciplina di cui all’articolo 38, comma 1, lettera m-ter del codice dei contratti pubblici, introdotta dall’articolo 2 della legge 15 luglio 2009, n. 94, la tesi dell’appellante non è condivisibile.<br />	<br />
Tale normativa introduce una nuova autonoma causa di esclusione dalle procedure di aggiudicazione, ma non fa venire meno la vigente disciplina in materia di informazioni antimafia.<br />	<br />
Pertanto, la circostanza che il fatto in esame possa risultare, in concreto, inidoneo ad integrare la fattispecie di cui all’articolo 38, non impedirebbe affatto che esso possa essere considerato quale univoco elemento indiziario ai fini dell’adozione del provvedimento interdittivo.</p>
<p>24. Sono infondate anche le censure con cui l’appellante contesta la clausola penale dell’articolo 8 del Protocollo di Legalità.<br />	<br />
A parte ogni questione riguardante l’ammissibilità delle censure basate sulla asserita violazione degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, non sussiste la dedotta irragionevolezza della misura della penale, in relazione alle funzioni perseguite dalla sanzione privata prevista.</p>
<p>25. Per gli stessi motivi, sono infondate (anche prescindendo dai profili di difetto di giurisdizione) le censure, di illegittimità derivata, rivolte contro gli atti di concreta applicazione della penale, adottati dai comuni di Ottaviano, Torre del Greco, Casalnuovo di Napli e dalla società A.S.I:A.</p>
<p>26. Per quanto riguarda i “vizi” specifici degli atti di applicazione della penale, non esaminati dal TAR, sussiste, poi, l’evidente difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi di questioni riguardanti l’esecuzione di rapporti contrattuali.</p>
<p>27. Destituiti di fondamento, poi, sono gli ulteriori motivi riproposti dall’appellante, riguardanti gli ulteriori elementi indiziari di cui alla precedente informativa antimafia, annullata dalla sentenza del TAR 23 luglio 2009.</p>
<p>28. Infatti, ferma restando l’assenza di qualsiasi fumus persecutionis nei confronti dell’appellante, tutti gli elementi richiamati dall’atto impugnato in primo grado risultano attentamente rivalutati dall’amministrazione.<br />	<br />
Nessuna delle analitiche osservazioni svolte dall’appellante merita condivisione.</p>
<p>29. In ogni caso, poi, tali elementi vanno ad arricchire la motivazione dell’atto impugnato, il quale si regge, in ogni caso, su autonome ragioni giustificative, desunte dai nuovi sopravvenuti elementi istruttori sopravvenuti nel corso del rinnovo del procedimento.</p>
<p>30. In definitiva, quindi, l’appello deve essere respinto.<br />	<br />
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, nella misura di euro tremila in favore di ciascuna delle parti appellate costituite.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)<br />	<br />
Respinge l’appello.<br />	<br />
Condanna l’appellante a rimborsare alle parti appellate le spese di lite, liquidandole in euro tremila in favore di ciascuna.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente<br />	<br />
Lanfranco Balucani, Consigliere<br />	<br />
Marco Lipari, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Angelica Dell&#8217;Utri, Consigliere<br />	<br />
Roberto Capuzzi, Consigliere	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 05/09/2011</p>
<p align=justify>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 20/10/2004 n.5014</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-20-10-2004-n-5014/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-20-10-2004-n-5014/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-20-10-2004-n-5014/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 20/10/2004 n.5014</a></p>
<p>Pres. G. Vacirca, Est. B. Massari Comitato “Cittadini attivi di Portoferraio” ed altri (Avv. Prof. F. Merusi e Avv.ti G. Toscano ed A. Barzan) contro il Comune di Portoferraio (Avv.ti V. Chierroni e L. Lasciarfari) la mera situazione fattuale di residenza nel Comune non legittima all&#8217;impugnazione del Regolamento Urbanistico; illegittimità</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-20-10-2004-n-5014/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 20/10/2004 n.5014</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-20-10-2004-n-5014/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 20/10/2004 n.5014</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. G. Vacirca, Est. B. Massari<br /> Comitato “Cittadini attivi di Portoferraio” ed altri (Avv. Prof. F. Merusi e Avv.ti G. Toscano ed A. Barzan) contro il Comune di Portoferraio (Avv.ti V. Chierroni e L. Lasciarfari)</span></p>
<hr />
<p>la mera situazione fattuale di residenza nel Comune non legittima all&#8217;impugnazione del Regolamento Urbanistico; illegittimità del Regolamento Urbanistico che opera una riperimetrazione delle UTOE</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1 Piani regolatori e piani territoriali – Regolamento Urbanistico –Legittimazione all’impugnazione – Mera situazione fattuale di residenza nel Comune &#8211; Insufficienza</p>
<p>2. Piani regolatori e piani territoriali –- Regolamento urbanistico – Osservazioni – Rigetto – Motivazione incoerente e contraddittoria – Illegittimità – Riperimetrazione UTOE – Illegittimità</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Si deve escludere che la mera situazione fattuale di residenza in un Comune radichi in capo a ciascun residente una posizione di interesse legittimo che gli consenta l’impugnazione diretta di atti di pianificazione generale del territorio cittadino</p>
<p>2. E’ illegittima la delibera di approvazione del Regolamento urbanistico limitatamente alla parte in cui dispone il rigetto di un’osservazione con una motivazione incoerente ed in contraddizione con il contesto argomentativo in cui si inserisce nonché alla parte in cui opera una riperimetrazione delle UTOE già effettuate dal Piano strutturale, essendo tale iniziativa impedita dalle previsioni del piano stesso ai sensi del quale “il R.U. potrà apportare lievi modifiche alle perimetrazioni della cartografia del P.S., esclusivamente per l’adeguamento alla più dettagliata scala cartografica o per la mera correzione di errori materiali”.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">la mera situazione fattuale di residenza nel Comune non legittima all’impugnazione del Regolamento Urbanistico; l’illegittimità del Regolamento Urbanistico che opera una riperimetrazione delle UTOE</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
In nome del Popolo Italiano</b></p>
<p>N. 5014 REG. SENT.<br />
ANNO 2004<br />
n.  1708  Reg. Ric.<br />
Anno 2003</p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA<br />
&#8211; I^ SEZIONE –</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p align=center><b>S E N T E N Z A</b></p>
<p>sul ricorso n. 1708/03 proposto da<br />
<b>Comitato “CITTADINI ATTIVI DI PORTOFERRAIO”</b>, in persona del Presidente p.t., sig.ra Elisabetta Tiberi, e da PINTO Michele, BIONDI Silvano, DIVERSI Miriana, DAVINI Roberto, DAVINI Alessandro, GIANNONI Maria, CONTI Giuseppe, ROSSETTI Maria, PELLICCIONI Graziano, BALESTRINO Daniela, DANESI Stefano, CAMICI Marcello, AMICUZI Giuseppe Domenico, CILIA Silvia, IANNI Giuseppe e GIANI Alberta, tutti rappresentati e difesi dall’avv. prof. Fabio Merusi e dagli avv.ti Giuseppe Toscano e Alessandra Barzan ed elettivamente domiciliati presso la Segreteria di questo T.A.R.,</p>
<p align=center>c o n t r o</p>
<p>il <b>Comune di Portoferraio</b>, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Vittorio Chierroni e Leonardo Lasciarfari, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Firenze, via de’ Rondinelli n. 2,</p>
<p>per l’annullamento,<br />
&#8211; della deliberazione del Consiglio comunale di Portoferraio n. 45 del 6 giugno 2003 recante ad oggetto: “Approvazione del Regolamento urbanistico del Comune di Portoferraio”, nonché delle tavole degli elaborati e degli allegati ad essa;<br />
&#8211; in parte qua, del Regolamento comunale di funzionamento delle commissioni consiliari, di cui alla deliberazione di C.C. n. 55/1995;<br />
&#8211;  di ogni altro atto presupposto, consequenziale o connesso con quelli impugnati.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;<br />
Visto l’atto di rinuncia al ricorso dei ricorrenti Ianni Giuseppe e Giani Alberta; <br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Designato relatore, alla pubblica udienza del 9 giugno 2004, il dott. Bernardo Massari;<br />
Uditi, altresì, per le parti l’avv. Toscano e gli avv.ti Chierroni e Lasciarfari;<br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>F A T T O</b></p>
<p>Nell’ambito del procedimento di formazione del nuovo P.R.G., il Comune di Portoferraio, con deliberazione consiliare del 28 giugno 2002, n. 37, approvava il Piano strutturale di cui all’art. 24 della legge reg. n. 5/95. Successivamente, con deliberazione n. 83 del 29 novembre 2002, l’Amministrazione adottava il Regolamento urbanistico che formava oggetto di numerose osservazioni, presentate, in particolare tra gli altri, dal Comitato ricorrente, nonché dalla Regione Toscana e dalla Provincia di Livorno.<br />
Infine, con deliberazione del Consiglio comunale del 6 giugno 2003, n. 45, il Comune intimato approvava definitivamente il Regolamento urbanistico.<br />
Contro tale atto ricorrono il Comitato in intestazione e gli altri consorti in lite. chiedendone l’annullamento, con vittoria di spese e deducendo i motivi che seguono:</p>
<p>1. Illegittimità del provvedimento impugnato per violazione e/o falsa applicazione degli articoli 24, 25, 26, 28 e 30 della legge regionale n. 5/1995. Violazione e/o falsa applicazione del DM n. 1444/1968. Contrasto del Regolamento urbanistico con il Piano strutturale. Eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria. Errore sui presupposti.</p>
<p>2. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2 e 5 del Regolamento comunale sul funzionamento delle commissioni consiliari. Eccesso di potere sotto il profilo dell’errore sui presupposti. Violazione dei principi generali che informano l’operato degli organi consiliari. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241. Apoditticità e illogicità della motivazione.</p>
<p>3. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2 e 5 del Regolamento comunale sul funzionamento delle commissioni consiliari. Eccesso di potere sotto il profilo dell’errore sui presupposti. Violazione dei principi generali che informano l’operato degli organi consiliari.</p>
<p>4. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 del Regolamento comunale sul funzionamento delle commissioni consiliari. Eccesso di potere sotto il profilo dell’errore sui presupposti. Violazione dei principi generali che informano l’operato degli organi consiliari.</p>
<p>5. Illegittimità del provvedimento impugnato per violazione e/o falsa applicazione degli articoli 24, 25, 26, 28 e 30 della legge reg. n. 5/1995. Eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria. Errore sui presupposti.</p>
<p>6. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 28 e 30 della legge reg. n. 5/1995, nonché dell’art. 5 del Piano strutturale. Eccesso di potere sotto il profilo dell’errore sui presupposti.</p>
<p>7. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2 e 5 del Regolamento comunale sul funzionamento delle commissioni consiliari. Eccesso di potere sotto il profilo dell’errore sui presupposti. Violazione dei principi generali che informano l’operato degli organi consiliari. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241. Contraddittorietà, illogicità e incongruità della motivazione. Sviamento.</p>
<p>8. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 30 della legge reg. n. 5/1995, nonché dell’art. 5 del Regolamento comunale sul funzionamento delle commissioni consiliari. Violazione dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241. Eccesso di potere sotto il profilo dell’apoditticità, illogicità e incongruità della motivazione.</p>
<p>9. Illegittimità del provvedimento impugnato per violazione dell’art. 78 del d.lgs. 10.8.2000, n. 267. Violazione del principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione. Sviamento.<br />
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata, eccependo l’inammissibilità del gravame ed opponendosi al suo accoglimento nel merito.<br />
Alla pubblica udienza del 9 giugno 2004 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.</p>
<p align=center><b>D I R I T T O</b></p>
<p>Con il ricorso in esame viene impugnata la deliberazione indicata in epigrafe con la quale è stato approvato il Regolamento urbanistico del Comune di Portoferraio.<br />
Preliminarmente si deve dare atto della rinuncia al gravame da parte dei ricorrenti Ianni Giuseppe e Giani Alberta.<br />
Devono, poi, essere esaminate le eccezioni di inammissibilità del gravame formulate dalla difesa dell’Amministrazione resistente.<br />
Va disattesa d’eccezione di inammissibilità incentrata sull’avere i ricorrenti prestato acquiescenza a tutte le previsioni per gli stessi lesive contenute nel Piano strutturale che non è stato impugnato in questa sede.<br />
Invero, i ricorrenti non avevano alcuna necessità di impugnare il Piano strutturale, essendo, al contrario, il ricorso impostato sull’asserita violazione da parte della deliberazione di approvazione del Regolamento urbanistico delle previsioni generali stabilite con il primo atto.<br />
La difesa del Comune eccepisce, altresì, il difetto di legittimazione attiva del Comitato “Cittadini attivi” e degli altri ricorrenti.<br />
L’eccezione è solo parzialmente fondata.<br />
Osserva in proposito il Collegio che, conformemente a consolidata giurisprudenza, nella materia urbanistica può essere ammessa l&#8217;azione impugnatoria solo da parte di chi abbia effettivamente un legame immediato con il territorio interessato dagli atti di pianificazione: di conseguenza, deve essere esclusa la legittimazione di un&#8217;associazione ambientalistica &#8211; nella specie, neppure rientrante tra quelle individuate ai sensi dell&#8217;art. 13 l. n. 349 del 1986 &#8211; ad impugnare atti di pianificazione urbanistica (T.A.R. Lombardia Brescia, 25 agosto 2003, n. 1181).<br />
In particolare, è stato affermato, che un comitato cittadino non è legittimato ad impugnare provvedimenti che incidano sul governo del territorio giacché la sua posizione non si presenta differenziata e qualificata rispetto a quella propria della generalità dei cittadini, laddove la legittimazione al sindacato giurisdizionale presuppone la specificazione, con riferimento alla situazione concreta e fattuale, del come, perché ed in quale misura il provvedimento impugnato si rifletta negativamente sulla propria posizione sostanziale, determinandone una lesione concreta, immediata e di carattere attuale (Consiglio Stato, sez. V, 18 novembre 1997, n. 1325). <br />
Analoghe considerazioni devono, almeno in parte, essere svolte per quanto attiene ai ricorrenti persone fisiche.<br />
Il Collegio non ritiene di condividere l’orientamento secondo cui ai fini della legittimazione ad impugnare il piano regolatore generale, è sufficiente anche la mera residenza nel comune interessato, in quanto la modificazione operata da uno strumento di pianificazione generale sull&#8217;ambiente urbanistico sarebbe tale, e di così ampia portata, che la posizione di ciascun residente resterebbe comunque incisa (T.A.R. Lazio Latina, 31 maggio 2002, n. 656). <br />
Al contrario, secondo la prevalente opinione, l&#8217;interesse a ricorrere contro gli strumenti di pianificazione urbanistica, che riguardino aree diverse da quelle di proprietà del ricorrente, sussiste allorché la nuova destinazione urbanistica incida sul godimento o sul valore di mercato dell&#8217;area o, comunque, su interessi propri del ricorrente stesso (Consiglio Stato, sez. IV, 5 febbraio 1998, n. 207; Consiglio Stato, Sez. IV, 4 marzo 2003, n. 1191).<br />
Si deve, quindi, escludere che la mera situazione fattuale di residenza in un comune radichi in capo a ciascun residente una posizione di interesse legittimo che gli consenta l’impugnazione diretta di atti di pianificazione generale del territorio cittadino.<br />
Per tali ragioni deve essere dichiarato il difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti Pinto, Biondi, Giannoni, Conti, Rossetti, Pelliccioni, Balestrino, Camici, Danesi, Amicuzi e Cilia per i quali non viene esplicitata quella posizione differenziata che radicherebbe il loro interesse all’azione secondo il principio sancito dall’art. 100 c.p.c.<br />
Il ricorso deve, pertanto, essere esaminato nel merito esclusivamente con riferimento alla posizione dei ricorrenti Diversi Roberto, Davini Alessandro e Diversi Miriana.<br />
In proposito occorre subito precisare che quanto sopra affermato in tema di interesse al ricorso deve necessariamente essere ribadito per ciò che attiene ai singoli mezzi di gravame, quale conseguenza diretta dell’autonomia di ciascun motivo di ricorso rispetto agli altri e della consequenziale affermazione che per cui ciascuna censura, potendo condurre all’annullamento dell’atto impugnato deve essere sorretta da un autonomo interesse. <br />
Ne discende, per quanto attiene alla questione oggetto della controversia, che devono ritenersi inammissibili per difetto di interesse i motivi di impugnazione laddove diretti a censurare aspetti del Regolamento urbanistico non incidenti, neppure indirettamente in senso sfavorevole sui beni di proprietà dei ricorrenti e sulla loro specifica destinazione (T.A.R. Liguria, sez. I, 29 ottobre 2002, n. 1055).<br />
Per le ragioni sopra esposte deve  essere dichiarato in parte inammissibile il motivo n. 1, fatta eccezione per quanto dedotto sub. 1.D.<br />
Con tale mezzo di gravame i ricorrenti sig.ri Davini e Diversi si dolgono dell’illegittima inclusione, nella sottozona 5.2 del Regolamento urbanistico, di insediamenti commerciali e produttivi soggetti a piano attuativo per un’estensione di mq. 2.750, in contrasto con quanto previsto dal Piano strutturale.<br />
I ricorrenti radicano il proprio interesse alla censura in esame nella titolarità del diritto di proprietà di alcuni terreni e abitazioni poste nell’ambito della suddetta zona e nella circostanza che nel Piano strutturale tale area era, invece, ricompresa nella UTOE 7, escludendo qualsiasi insediamento commerciale.<br />
In forza di tale posizione qualificata di interesse veniva presentata un’osservazione al Regolamento urbanistico adottato, evidenziando l’incongruenza della scelta operata dall’Amministrazione comunale rispetto alla propensione di carattere squisitamente abitativo della zona, nonché le ricadute negative in capo ai proprietari delle abitazioni per la vicinanza di tali insediamenti produttivi e per l’aumentato carico urbanistico dei luoghi interessati.<br />
La censura merita di essere condivisa.<br />
Si rileva, innanzitutto, che l’osservazione presentata è stata respinta dalla Commissione urbanistica con la motivazione, recepita dalla deliberazione consiliare impugnata, secondo cui essa non sarebbe ammissibile “in quanto l’area commerciale costituisce la zona dei servizi agli insediamenti commerciali esistenti e di previsione” la cui inconferenza rispetto alle argomentazioni dei deducenti appare del tutto evidente.<br />
Se, infatti, è vero che le osservazioni dei privati al piano regolatore generale non costituiscono rimedi giuridici, ma apporti collaborativi ai fini dell&#8217;individuazione delle scelte urbanistiche più confacenti all&#8217;interesse pubblico urbanistico e quindi l’eventuale motivazione di rigetto può essere sintetica e non necessariamente riferita alle singole osservazioni (T.A.R. Piemonte, sez. I, 9 aprile 1998, n. 229), è altrettanto indubitabile che la motivazione dell’atto deve, comunque, risultare coerente e non contraddittoria in sé e con il contesto argomentativo nel quale si inserisce. <br />
Sotto tale profilo la deliberazione impugnata si presenta dunque del tutto insufficiente. Vi è, peraltro, un ulteriore profilo di natura sostanziale che ne inficia la legittimità.<br />
Come rilevato dai ricorrenti e confermato dall’esame della documentazione prodotta in causa, la sottozona 5.2 interessata era, con il Piano strutturale, inserita nella UTOE 7 che non prevede insediamenti a destinazione d’uso commerciale, con la conseguenza che per compiere tale operazione si è dovuto procedere alla riperimetrazione delle UTOE effettuate dal Piano strutturale.<br />
Sennonché è proprio iniziativa ad essere impedita dalle previsioni del Piano strutturale. L’art. 5, comma 5, di tale atto stabilisce, infatti, che “il R.U. potrà apportare lievi modifiche alle perimetrazioni della cartografia del P.S., esclusivamente per l’adeguamento alla più dettagliata scala cartografica o per la mera correzione di errori materiali”.<br />
Nessuna di tali ipotesi appare ricorrere nella fattispecie con la conseguenza che, limitatamente alla disposizione che riguarda la sottozona 2 della UTOE 5, il Regolamento urbanistico deve essere dichiarato illegittimo e perciò annullato.<br />
Tale dichiarazione, apparendo satisfattiva del limitato interesse dedotto in giudizio dai ricorrenti Davini e Diversi, esime il Collegio dall’esame degli ulteriori motivi che restano assorbiti.<br />
Per le considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere accolto, nei sensi e nei limiti sopra precisati, conseguendone l’annullamento in parte qua della deliberazione impugnata.<br />
Si ravvisano giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.</p>
<p align=center><b>P. Q. M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I^, definitivamente pronunciando:<br />
&#8211; dà atto della rinuncia al ricorso per ricorrenti Ianni Giuseppe e Giani Alberta;<br />
&#8211; dichiara in parte inammissibile e in parte accoglie il ricorso in epigrafe, per l’effetto annullando parzialmente l’atto impugnato, nei limiti precisati in motivazione.<br />
Spese compensate.</p>
<p>Così deciso in Firenze, il 9 e 23 giugno 2004, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:<br />
dott. Giovanni VACIRCA                    &#8211; Presidente<br />
dott. Andrea MIGLIOZZI                   &#8211; Consigliere<br />
dott. Bernardo MASSARI                   &#8211; Primo referendario, est.</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 20 OTTOBRE 2004<br />
Firenze, lì 20 OTTOBRE 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-20-10-2004-n-5014/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 20/10/2004 n.5014</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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