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	<title>5009 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>5009 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 28/10/2016 n.5009</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-28-10-2016-n-5009/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-28-10-2016-n-5009/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 28/10/2016 n.5009</a></p>
<p>Pres. Pappalardo, est. Buonauro sulla legittimità del provvedimento di annullamento della DIA plurimotivato laddove anche solo uno dei motivi di illegittimità sia accertato, sulla efficacia probatoria della CTU e sui volumi tecnici esclusi dal calcolo della volumetria ammissibile 1. Atto amministrativo – Annullamento di una DIA – Plurima motivazione –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-28-10-2016-n-5009/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 28/10/2016 n.5009</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-28-10-2016-n-5009/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 28/10/2016 n.5009</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Pappalardo, est. Buonauro</span></p>
<hr />
<p>sulla legittimità del provvedimento di annullamento della DIA plurimotivato laddove anche solo uno dei motivi di illegittimità sia accertato, sulla efficacia probatoria della CTU e sui volumi tecnici esclusi dal calcolo della volumetria ammissibile</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;">1. Atto amministrativo – Annullamento di una DIA – Plurima motivazione – Declaratoria di legittimità – E’ sufficiente la conformità a legge di una sola motivazione.<br />
&nbsp;</div>
<div style="text-align: justify;">2. Edilizia ed Urbanistica – DIA – Annullamento in autotutela – Motivazione – Esistenza di un vincolo paesaggistico – Immobile ricompreso in una zona sottratta ad autorizzazione paesaggistica prima del 6.9.1985. – Illegittimità.</p>
<p>3. Processo amministrativo – Fase istruttoria – Perizia del CTU – Efficacia probatoria – Non è assoluta – Valutazioni giuridiche del CTU – Assenza di un obbligo in capo al giudice di tenerne conto.</p>
<p>4. Edilizia ed Urbanistica – Volumi tecnici – Definizione.</p>
<p>5. Edilizia ed Urbanistica – Classificazione di una nuova superficie come volume tecnico &#8211; Non può avvenire se dotata di autonoma funzionalità – Ipotesi.</p>
<p>6. Edilizia ed Urbanistica – Rilascio del titolo abilitativo – Deve avvenire all’esito di una valutazione complessiva dell’immobile.</p>
<p>7. Edilizia ed Urbanistica – Ordine di demolizione – Differenza con il giudizio espresso in seguito all’istanza di irrogazione della sanzione pecuniaria.</p>
<p>8. Edilizia ed Urbanistica – DIA – Effettuazione di interventi che richiedevano il permesso di costruire – Successivo annullamento in autotutela – Può avvenire anche a distanza di tempo – Ragioni.</p>
<p>9. Edilizia ed Urbanistica – Annullamento in autotutela di un titolo abilitativo edilizio – Irrilevanza del decorso del tempo – Ragioni.</p></div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">1. &nbsp;Nel caso in cui un Comune annulli una DIA assumendo l’esistenza di un vincolo paesaggistico sull’area in oggetto e la non assentibilità con DIA dei lavori realizzati, la verifica giudiziale dell’esistenza e validità di uno solo dei suddetti elementi ostativi è idonea di per sé a sorreggere la motivazione degli atti impugnati, in base al granitico principio secondo il quale in caso di atto plurimotivato è sufficiente a sostenere la legittimità dello stesso la conformità a legge anche di una sola fra le autonome ragioni giustificatrici. (1)<br />
&nbsp;<br />
2. Deve ritenersi illegittimo l’annullamento in autotutela di una DIA motivato sulla base dell’esistenza di un vincolo paesaggistico, laddove dalla classificazione riportata negli strumenti urbanistici vigenti alla data del 6.9.1985, nella specie nel PRG del Comune di Napoli del 1972, la zona in esame era classificata come zona B, e – nella vigenza della citata disposizione di legge &#8211; deve ritenersi sottratta alla disciplina della autorizzazione paesaggistica, ai sensi della norma derogatoria sopra citata.<br />
&nbsp;<br />
3. Le perizie giurate depositate in giudizio non sono dotate di efficacia probatoria assoluta, potendo il giudice discostarsi dalla risultanze in esse contenute sempre che ne motivi adeguatamente la forza probatoria che intende loro assegnare. A maggior ragione è possibile discostarsi dalle valutazioni giuridiche espresse (impropriamente) dal CTU, dovendo le stesse essere attentamente vagliate in sede di decisione ed il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice; anzi, l’organo decidente non è obbligato affatto a tenerne conto e, per converso, ove ritenga di farvi riferimento, deve autonomamente dare conto del percorso logico-giuridico adottato. (2)<br />
&nbsp;<br />
4. Si intendono per volumi tecnici esclusi dal calcolo della volumetria ammissibile i locali completamente privi di una propria autonomia funzionale, anche potenziale, i quali risultano esclusivamente destinati a contenere impianti serventi alla costruzione principale, che per esigenze di funzionalità non possono essere inglobati nel corpo della costruzione, e che possono essere individuati sulla scorta di tre parametri: il primo, positivo, di tipo funzionale, secondo cui il manufatto deve avere un rapporto di strumentalità necessaria con l&#8217;utilizzo della costruzione; il secondo e il terzo, negativi, ricollegati, da un lato, all&#8217;impossibilità di soluzioni progettuali diverse, nel senso che tali costruzioni non devono essere ubicate all&#8217;interno della parte abitativa, e, dall&#8217;altro, ad un rapporto di necessaria proporzionalità fra tali volumi e le esigenze effettivamente presenti, dovendo ritenersi che il carattere strumentale rispetto all’immobile principale deve comunque essere oggettivo e non deve risultare dalla destinazione soggettivamente conferita dal progettista o dal proprietario del bene. Inoltre, deve essere sempre facilmente rilevabile il rapporto di proporzionalità tra questi volumi e le esigenze effettivamente presenti. (3)</p>
<p>5. Non possono essere annoverati tra i volumi tecnici gli interventi edilizi realizzati consistenti in superfici realizzate con autonoma funzionalità e quindi estranee al concetto di “volume tecnico”, laddove la precedente destinazione abitativa di quegli stessi volumi dimostra di per sé l’assenza del requisito di necessarietà e proporzionalità che presiede alla qualificazione di un vano quale volume tecnico. (4)<br />
&nbsp;<br />
6. Il regime dei titoli abilitativi edilizi non può essere eluso attraverso la suddivisione dell’attività edificatoria finale nelle singole opere che concorrono a realizzarla, facendo leva sul fatto che le stesse sono astrattamente suscettibili di forme di controllo preventivo più limitate, in ragione della loro più modesta incisività sull’assetto territoriale. Per contro, l’opera deve essere sempre “considerata unitariamente nel suo complesso, senza che sia consentito scindere e considerare separatamente i suoi singoli componenti”. (5)<br />
&nbsp;<br />
7. Mentre l’ingiunzione di demolizione costituisce la prima ed obbligatoria fase del procedimento repressivo, in quanto ha natura di diffida e presuppone solo un giudizio di tipo analitico- ricognitivo dell’abuso commesso, il giudizio sintetico-valutativo, di natura discrezionale, circa la rilevanza dell’abuso e la possibilità di sostituire la demolizione con la sanzione pecuniaria (art. 33 co. 2 d.P.R. 380/01) può essere effettuato soltanto in un secondo momento, cioè quando il soggetto privato non ha ottemperato spontaneamente alla demolizione e l&#8217;organo competente emana l&#8217;ordine (indirizzato ai competenti uffici dell’Amministrazione) di esecuzione in danno delle ristrutturazioni realizzate in assenza o in totale difformità dal permesso di costruire o delle opere edili costruite in parziale difformità dallo stesso; soltanto nella predetta seconda fase non può ritenersi legittima l’ingiunzione a demolire sprovvista di qualsiasi valutazione intorno all&#8217;entità degli abusi commessi e alla possibile sostituzione della demolizione con la sanzione pecuniaria, sempre se vi sia stata la richiesta dell&#8217;interessato in tal senso. (6)<br />
&nbsp;<br />
8. Deve ritenersi legittimo l’annullamento in autotutela di una DIA, e i successivi provvedimenti sanzionatori, emessi a notevole distanza di tempo dall’esecuzione dei lavori, laddove la tipologia di interventi effettuati richiedeva il permesso di costruire, impedendo così il perfezionamento del procedimento per silentium. (7)<br />
&nbsp;<br />
9. L&#8217;eliminazione d&#8217;ufficio di un titolo abilitativo edilizio, dovuto a fatto dell&#8217;interessato non necessita di un&#8217;espressa e specifica motivazione sul pubblico interesse, consistendo questo nell&#8217;interesse della collettività al rispetto della disciplina urbanistica e in considerazione che le affermazioni miranti a considerare il rilievo del decorso del tempo sono tutte imperniate sulla tutela dell’affidamento del privato, ossia una situazione qui non sussistente, stante l’erronea rappresentazione dei fatti proposta al Comune, dovuto proprio a fatto del privato. (8)<br />
&nbsp;<br />
<em>(1) cfr. Cons. Stato, n. 3194/2016.&nbsp;<br />
(2) cfr. TAR Lazio, Sez. III quater, 23/1/2014 n. 855; Cons. Stato, Sez. IV, 24/4/2009 n. 2579.<br />
(3) cfr. Cons. Stato, sez. IV, 8/1/2013, n. 32.<br />
(4) cfr. TAR Toscana, Sez. III, 22/2/2013 n. 288.<br />
(5) cfr. Cass., Sez. III, sent. 29/1/2003 e 11/10/2005.<br />
(6) cfr. TAR Campania, Sez. IV, n. 3120/2015, cit., nonché TAR Campania, Sez. VII, 14/6/2010 n. 14156.<br />
(7) cfr. TAR Campania, Napoli, Sez. VI, 10/1/2011, n. 35; Consiglio Stato sez. VI, 5/4/2007, n. 1550; Cassazione penale sez. III, 08/4/2010, n. 17973.<br />
(8) cfr. Cons. Stato, Sez. V, 8/11/2012 n. 5691; Cons. Stato, Sez. IV, 30/7/2012 n. 4300; Cons. Stato, Sez. I, 25/5/2012 n. 3060.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Pubblicato il 28/10/2016<br />
<strong>N. 05009/2016 REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 06004/2010 REG.RIC.</strong></p>
<p><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania</strong><br />
<strong>(Sezione Quarta)</strong><br />
ha pronunciato la presente<br />
<strong>SENTENZA</strong><br />
sul ricorso numero di registro generale 6004 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:&nbsp;<br />
Romeo Alberghi S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Renato Ferola C.F. FRLRNT75T23F839B, Raffaele Ferola C.F. FRLRFL49T08F839S, con domicilio eletto presso Raffaele Ferola in Napoli, piazza della Repubblica, n. 2;&nbsp;<br />
<strong><em>contro</em></strong><br />
Comune di Napoli in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Barbara Accattatis Chalons D&#8217;Oranges C.F. CCTBBR70L46F839X, Eleonora Carpentieri C.F. CRPLNR58H51F839I, Bruno Crimaldi C.F. CRMBRN65H26F839I, Annalisa Cuomo C.F. CMUNLS65S45F839J, Anna Ivana Furnari C.F. FRNNVN72C45F158A, Giacomo Pizza C.F. PZZGCM62L29G190E, Anna Pulcini C.F. PLCNNA56R70F839F, Bruno Ricci C.F. RCCBRN54D25F839U, Gabriele Romano C.F. RMNGRL65S03G273Z, con domicilio eletto presso la sede dell’Avvocatura municipale in Napoli, Palazzo S. Giacomo;&nbsp;<br />
Regione Campania, in persona del Presidente p.t., non costituito in giudizio;&nbsp;<br />
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Soprintendenza Per i Bb.Aa.Pp.Storici Artistici ed Etnoantropologici Napoli e Provincia, rappresentati e difesi per legge dall&#8217;Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata in Napoli, via Diaz, n. 11;&nbsp;<br />
<strong><em>nei confronti di</em></strong><br />
Emilio Cipriano, Roberto Gianni&#8217;, Annamaria D&#8217;Aniello, Maria Aprea, Rodrigo Salvati, non costituiti in giudizio;&nbsp;<br />
<strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br />
<em>con ricorso originario</em>:<br />
&#8211; della nota dirig, prot. 1825 del 21 luglio 2010 contenente avviso ex art. 7 per autotutela delle DIA nn. 23/04, n. 212/05, n. 393/ 2008, n. 341/ 2009, n.367/ 2010;<br />
&#8211; della nota dirig,. n. 2225/10 recante richiesta documentale;<br />
&#8211; delle note avvocatura 11.3.2010 e 17.3.2010;<br />
<em>con primi motivi aggiunti depositati in data 9 novembre 2010:</em><br />
&#8211; dei medesimi atti nonché, ove occorra, degli artt. 124 e 12 N.T.A. della variante generale al P.R.G. del Comune di Napoli;<br />
<em>con secondi motivi aggiunti depositati il 1 marzo 2011:</em><br />
&#8211; della nota prot. 2802 del 21 dicembre 2010, con la quale si comunica che per le dia 2005 e 2010 si procede ex art. 33 co 4 e 6 bis;<br />
<em>con terzi motivi aggiunti depositati il 1 marzo 2011:</em><br />
&#8211; della D.D. n. 269 del 27 dicembre 2010 che ha disposto l’annullamento delle DIA 393/08 e 341/09 relative ad un intervento di ristrutturazione edilizia di n. 5 locali commerciali al piano terra e pertinente piano interrato, presso l&#8217;immobile denominato &#8221;<br />
<em>con quarti motivi aggiunti depositati il 13 luglio 2011:</em><br />
&#8211; degli atti endoprocedimentali depositati da Comune e Soprintendenza nel ricorso RG 2793/11 proposto dal Comune ed in particolare il provvedimento prot. n. 28887/10 del 04/03/2011, avente ad oggetto la comunicazione di incompetenza della Soprintendenza p<br />
<em>con quinti motivi aggiunti depositati il 21 gennaio 2012:</em><br />
&#8211; delle disposizioni dirigenziali n. 4 del 19.10.2011 del dirigente II Municipalità e n. 419 in pari data del Servizio Antiabusivismo aventi ad oggetto annullamento della DIA n. 212/2005 ed ordine di demolizione per parte degli abusi, ed irrogazione di sa<br />
&#8211; degli atti presupposti, nota del 23.9.2011 Dipartimento pianifica. Urbanistica;<br />
&#8211; della nota dipartimento urbanistica 11.3.2010 e 17.3.2010 e nota 27.10.2010 della Soprintendenza;<br />
&#8211; dei verbali 12.3.2008 e 8.4.2008 di validazione del formato digitale dei perimetri delle aree vincolate ai sensi del D. Lgs 42/2004 e del conforme certificato di destinazione urbanistica;<br />
&#8211; dell’art. 124 delle NTA della variante generale al PRG;<br />
&#8211; della nota 21.7.2010 del dirigente II municipalità recante avviso di avvio del procedimento di riesame di una serie di denunce inizio attività, tra cui la DIA n. 212/2005;<br />
&#8211; della nota II municipalità 21.10.2010 prot. 2802;<br />
&#8211; della nota 7.9.2011 del dipartimento di pianificazione urbanistica e del 28.9.2011 della unità condono edilizio;<br />
<em>con sesti motivi aggiunti depositati il 20.2.2012:</em><br />
&#8211; delle note prot. 836303 del 15 dicembre 2011 e prot. 966 del 23 aprile 2010, attinenti alla dia 367/2010 sospesa e poi respinta;<br />
&#8211; del provvedimento di archiviazione del 26.8.2010;<br />
&#8211; di ogni altro atto connesso;</p>
<p>
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Napoli e della Soprintendenza;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 12 ottobre 2016 il dott. Michele Buonauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p>
FATTO<br />
1. La società ricorrente è proprietaria di un immobile sito in Napoli alla via C. Colombo n. 45, precedentemente adibito ad uffici, noto come edificio ex Flotta Lauro, ed attualmente denominato “Hotel&nbsp;Romeo”.<br />
1.1. All’esito di lavori di consolidamento strutturale dell’edificio suddetto, eseguiti giusta DIA n. 23/2004, è stata presentata al Comune di Napoli ulteriore DIA n. 212/2005 al fine di realizzare lavori tesi al mutamento di destinazione ad uso alberghiero dell’immobile, DIA che contemplava un intervento di ristrutturazione edilizia mediante parziale demolizione e ricostruzione, asseritamente senza aumento di volume; a tale denuncia erano allegate planimetrie contenenti lo stato di fatto e quello di progetto dell’edificio.<br />
Le opere sono state ultimate in data 14.12.2007 giusta comunicazione di fine lavori depositata agli atti del Comune di Napoli.<br />
1.2. In seguito le porzioni di immobile site all’ottavo piano (relativamente allo spazio esterno destinato a palestra) e del nono piano (sala ristorante) sono state sottoposte a sequestro penale, essendo contestata per le stesse la mancanza di permesso di costruire.<br />
L’amministrazione comunale ne ha conseguentemente ingiunto la demolizione con la disposizione dirigenziale n. 399 del 16.09.2009, atto gravato nel ricorso principale rubricato al n. 7185 del 2009.<br />
L’ordine di demolizione è stato sospeso da questo TAR con ordinanza cautelare n. 352/2010, nella quale si è rilevata la mancata considerazione di quanto assentito con DIA n. 212/2005, non annullata dal Comune.<br />
1.3. A seguito anche di una perizia depositata dal consulente di ufficio del PM nel procedimento penale, il Comune di Napoli ha avviato un procedimento di riesame di tutte le denunce di inizio attività in base alle quali sono stati eseguiti lavori edili per l’Hotel Romeo; gli elementi indicati nell’avviso di avvio del riesame sono stati oggetto di controdeduzioni della società Romeo&nbsp;con nota del 5.8.2010.<br />
Il Comune ha richiesto integrazioni documentali in data 25.9.2010; quindi ha:<br />
&#8211; concluso il riesame della DIA n. 23/2004 disponendo l’archiviazione del procedimento (in quanto in parte trattasi di lavori di adeguamento antisismico ed in parte le relative richieste sono state rinunciate e trasfuse nella successiva DIA 212/2005);<br 
- concluso il procedimento di riesame per due DIA n. 393/2008 e 341/2009 relative a lavori eseguiti nell’immobile di via Melisurgo 15 (traversa del Leone), attinenti a porzioni dell’immobile site al piano terra e seminterrato, disponendo l’annullamento de
- avviato una richiesta di parere alla Soprintendenza ai fini dell’applicazione dell’art. 33 co 4 DPR 380/01 per gli abusi contestati;<br />
&#8211; concluso il procedimento di riesame della dia n. 212/2005 giusta le disposizioni dirigenziali del dirigente II Municipalità n. 4 e n. 419 del 19 ottobre 2011, con le quali ha dichiarato l’inefficacia della DIA sia in ragione del mancato rispetto del vin<br />
&#8211; diffidato la società alla demolizione delle opere eseguite su parte del piano ottavo e sull’intero nono piano, applicando per i restanti abusi la sanzione pecuniaria.<br />
2. Parte ricorrente insorge avverso l’avviso di avvio del procedimento di riesame delle dia nn. 23/04, n. 212/05, n. 393/ 2008, n. 341/ 2009, n.367/ 2010, e successivamente con sei motivi aggiunti, avverso tutti gli atti in epigrafe, lamentando censure di violazione di legge ed eccesso di potere.<br />
2.1. In particolare lamenta:<br />
i &#8211; violazione art. 7 legge 241/90, istruttoria frettolosa- si sarebbe ignorata la presentazione della denuncia di inizio attività e non si è dato modo di dimostrare la legittimità delle opere, in quanto configurabili come atti di ristrutturazione edilizia; mancata spedizione dell’avviso di avvio del procedimento di riesame, necessario trattandosi di esperimento di potere di autotutela.<br />
ii &#8211; violazione del d.P.R. n. 380 del 2001, trattandosi di ristrutturazione assentibile con dia, in assenza di vincolo paesaggistico ed in mancanza di modifiche dell’altezza dell’edificio e delle volumetrie; l’istante invoca la legittimità del proprio operato, in quanto assistito da una denuncia di inizio attività, per la quale sono decorsi i termini senza obiezioni, i lavori sono stati ultimati, non vi sono abusi , i pretesi aumenti volumetrici sarebbero di entità minima rispetto al totale dell’edificio: non si configurerebbe né nuova costruzione, né difformità totale. Al riguardo aggiunge che le leggi reg. n. 19/2001 e n. 16/2004 ricomprendono nell’ambito degli interventi assentibili con DIA sia la ristrutturazione cd. minore, sia quella pesante; ma la ristrutturazione cd. pesante si caratterizza per un sostanziale ampliamento dell’edificio, ovvero per la demolizione e ricostruzione- il tutto nella specie insussistente: a tal fine si richiama ad una perizia tecnica allegata al ricorso.<br />
iii &#8211; eccesso di potere sotto vari profili: gli incrementi volumetrici della sala ristorante al nono piano risultano compensati dalle demolizioni eseguite aliunde, quindi vi è stata una traslazione a questo livello di altri volumi; egualmente per la copertura con tende amovibili dello spazio terrazzato adibito a palestra. In conseguenza, il piano nono sarebbe totalmente conforme- realizzando una compensazione con diversa distribuzione. Per la palestra al piano ottavo precisa inoltre che si tratterebbe di sistemazione di spazi esterni per esigenze temporanee, interventi che ai sensi dell’art. 6 co 1 lett. d) del reg. edilizio comunale ed art. 10 delle NTA non sono rilevanti in termini di superficie e volume. In ogni caso, si tratterebbe di lieve difformità con inapplicabilità del regime sanzionatorio della demolizione.<br />
iv &#8211; violazione art. 37 e ss. d.P.R. n. 380/01 &#8211; Le difformità rispetto alla dia vanno sanzionate con la sanzione pecuniaria e non con la demolizione.<br />
Peraltro, anche a volere configurare la ristrutturazione come pesante, la sanzione demolitoria non sarebbe eseguibile, in quanto sono stati collocati al livello superiore al nono, sopra l’ultimo piano dell’albergo, tutti gli impianti tecnologici e volumi tecnici a servizio dell’intero albergo, sì che gli stessi perderebbero il loro appoggio in caso di esecuzione dell’ordine di ripristino- per le stesse ragioni non si potrebbe acquisire l’area di sedime, come indicata nell’ordine di demolizione.<br />
v &#8211; eccesso di potere per difetto di istruttoria- la sottoposizione a sequestro penale rende evidente che manca ogni urgenza di provvedere in ordine alla demolizione.<br />
3. Si è costituita in giudizio l’amministrazione comunale che ha ricostruito la vicenda in punto di fatto ed ha concluso per la reiezione di tutti i motivi di ricorso, sul rilievo della insuperabile presenza del vincolo paesaggistico e dell’alterazione dell’altezza e della volumetria e della vincolatività della sanzione demolitoria per gli abusi strutturali.<br />
4. Avverso gli atti endoprocedimentali, nonché le successive determinazioni dell’amministrazione comunale, la ricorrente ha articolato i motivi aggiunti come nell’ordine esposti in premessa, e con i quali complessivamente si lamenta:<br />
vi &#8211; violazione DPR 616/77, legge 431/85, art. 1423 d. lgs 142/2004, in relazione al DM 1444/68 ed al PRG della città di Napoli del 1972, eccesso di potere sotto vari profili: sussisterebbero i presupposti di fatto per applicare la deroga all’ assoggettabilità dei lavori alla autorizzazione paesaggistica, giusta il disposto dell’art. 142 comma 2 D. lgs 42/2004.<br />
5. Il Collegio, con ordinanza interlocutoria n. 3 in data 2 gennaio 2013, ha disposto incombenti istruttori diretti ad acquisizioni documentali,ed in seguito è stata effettuata una consulenza tecnica di ufficio, per la quale il CTU ha depositato relazione ed allegati in data 30 settembre 2013.<br />
6. Con ordinanza n. 115 del 2013, sul presupposto della connessione con il giudizio n. 7185 del 2009 in cui è stata disposta una CTU, il processo è stato rinviato; all’udienza del 6 novembre 2011, su richiesta del consulente, è stato prorogato il termine per il deposito della relazione peritale; all’udienza del 13 novembre 2013 il giudizio è stato sospeso con ordinanza n. 729 del 2014, con la quale il Collegio ha sollevato, in riferimento all&#8217;art. 9 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 142, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell&#8217;articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), «laddove, nel prevedere la deroga al regime di autorizzazione paesaggistica per tutte le zone A e B del territorio comunale, tali classificate negli strumenti urbanistici vigenti alla data del 6.9.1985, non esclude da tale ambito operativo di deroga le aree urbane riconosciute e tutelate come patrimonio UNESCO». Con sentenza n. 22 del 11 febbraio 2106 la Corte costituzionale ha dichiarato la questione inammissibile ed ha rimesso gli atti al giudice&nbsp;<em>a quo</em>.<br />
7. Riassunto il processo a seguito della restituzione degli atti, all&#8217;udienza pubblica del 12 ottobre 2016 il ricorso è stato trattenuto in decisione.<br />
DIRITTO<br />
8. Il ricorso ed i connessi plurimi motivi aggiunti non meritano favorevole delibazione.<br />
8.1. Va preliminarmente dichiarata l’inammissibilità del ricorso introduttivo e dei primi, secondi, quarti, e quinti motivi aggiunti (nei limiti di seguito specificati), con i quali sono impugnati atti endoprocedimentali (nota dirig, prot. 1825 del 21 luglio 2010 contenente avviso ex art. 7 per autotutela delle DIA nn. 23/04, n. 212/05, n. 393/ 2008, n. 341/ 2009, n.367/ 2010; nota dirig,. n. 2225/10 recante richiesta documentale; note dell’avvocatura municipale del 11.3.2010 e 17.3.2010; nota prot. 2802 del 21 dicembre 2010 che comunica che per le dia 2005 e 2010 si procede ex art. 33 co 4 e 6 bis; provvedimento prot. n. 28887/10 del 04/03/2011 e nota n. 6244 del 8 marzo 2011 della Soprintendenza per i beni aa.pp.ss. di Napoli, in ordine alla richiesta di parere vincolante, ai sensi dell&#8217;art. 33, commi 4 e 6 bis d.p.r. 380/01; nota del 23.9.2011 Dipartimento pianifica. Urbanistica; nota dipartimento urbanistica 11.3.2010 e 17.3.2010 e nota 27.10.2010 della Soprintendenza; verbali 12.3.2008 e 8.4.2008 di validazione del formato digitale dei perimetri delle aree vincolate ai sensi del d. lgs 42/2004 e del conforme certificato di destinazione urbanistica; nota 21.7.2010 del dirigente II municipalità recante avviso di avvio del procedimento di riesame di una serie di denunce inizio attività, tra cui la DIA n. 212/2005; nota II municipalità 21.10.2010 prot. 2802; nota 7.9.2011 del dipartimento di pianificazione urbanistica e del 28.9.2011 della unità condono edilizio), rispetto ai quali difetta l’attuale lesività, imprescindibile per la disamina nel merito dell’impugnazione.<br />
8.2. Va ancora dichiarata l’improcedibilità dei terzi motivi aggiunti, poiché la D.D. n. 269 del 27 dicembre 2010 (che ha disposto l’annullamento delle DIA 393/08 e 341/09 relative ad un intervento di ristrutturazione edilizia di n. 5 locali commerciali al piano terra e pertinente piano interrato) risulta superata dall’adozione della Disposizione Dirigenziale n. 493 del 20 dicembre 2011, con cui il Comune di Napoli ha irrogato la sanzione pecuniaria ex art. 33 co 4 del DPR 380/2001, gravata con motivi aggiunti in un autonomo ricorso (rubricato al n. 1169 del 2011). Ed invero a seguito dell’annullamento delle dia in esame, a seguito di sopralluogo effettuato dalla polizia municipale il 9 marzo 2011 e pedissequa relazione dell’8 novembre 2011, è stata riscontrata l’ultimazione dei lavori anche in altri due locali commerciali del piano terra del fabbricato, poi oggetto di autonoma e specifica sanzione con il provvedimento del 9 marzo 2011. Deve ritenersi allora che la determina n. 493 del 2011 abbia ridefinito l’assetto di interessi relativi a tale specifico intervento edilizio, con conseguente improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse della pregressa determina n. 269 del 2010, la quale, anche laddove fosse annullata in questa sede, non gioverebbe al ricorrente, destinatario di sanzione pecuniaria successiva per gli abusi ivi contestati.<br />
9. In sostanza il contenzioso si concentra principalmente sulla legittimità dell’art. 124 delle NTA della variante generale al PRG, nonché delle disposizioni dirigenziali n. 4 del 19.10.2011 del dirigente II Municipalità e n. 419 in pari data del Servizio Antiabusivismo aventi ad oggetto annullamento della DIA n. 212/2005 ed ordine di demolizione per parte degli abusi, ed irrogazione di sanzione pecuniaria per parte degli abusi, in relazione alle opere di ristrutturazione edilizia eseguite presso l&#8217;immobile denominato &#8220;Albergo&nbsp;Romeo&#8221;, sito in Napoli alla via C. Colombo n. 45 (quinti motivi aggiunti).<br />
9.1. Più nel dettaglio le ragioni della rimozione delle d.i.a. si fondano su due motivi ostativi concorrenti:<br />
il primo riguarda la supposta esistenza del vincolo paesaggistico sull’area in oggetto, o meglio l’esistenza dei presupposti per far luogo a deroga del vincolo stesso ai sensi dell’art. 142 co 2 D. Lgs 42/2004, in ragione della qualificazione dell’area negli strumenti urbanistici vigenti alla data del 6.9.1985;<br />
il secondo riguarda l’assentibilità con d.i.a. delle difformità edilizie ritenute dal Comune, che ha ravvisato un aumento di volumetria e di altezza, non considerando secondo l’assunto di parte ricorrente né la preesistenza al nono piano della ex casa del portiere, rilevante sia per l’altezza che per la cubatura, né le demolizioni parziali di alcuni volumi ai piani inferiori, con compensazione volumetrica di quanto edificato al nono piano (in tale ambito, il Comune ha contestato altresì un ampliamento del nono piano mediante la realizzazione di una veranda in alluminio e vetri di 100 mq, ed un aumento di altezza di 40 cm per tutta la sala ristorante; nonché uno spostamento verso l’esterno delle originarie pareti in ferro e vetri).<br />
Sotto altro profilo venivano in rilievo le opere di ristrutturazione con cambio di destinazione d’uso (da commerciale a palestra) del piano interrato, rispetto al quale l’amministrazione contesta un incremento volumetrico derivante dalla modifica dell’altezza, con conseguente falsa rappresentazione della realtà nella d.i.a. n. 341 del 2009, segmento della vicenda che risulta superato in questa sede dall’adozione di atti successivi gravati con separato ricorso.<br />
9.2. Fin d’ora è chiaro che la verifica dell’esistenza di uno solo di tali elementi ostativi è idonea di per sé a sorreggere la motivazione degli atti impugnati, in base al granitico principio secondo il quale in caso di atto plurimotivato è sufficiente a sostenere la legittimità dello stesso, la conformità a legge anche di una sola fra le autonome ragioni giustificatrici (cfr. C.d.S., n. 3194 del 2016).<br />
10. Assume carattere prioritario la verifica dell’esistenza o meno del vincolo paesaggistico sull’area in oggetto, o meglio – stante la vigenza del vincolo ex lege di cui alla cd. legge Galasso per essere l’immobile situato nella fascia dei 300 mt dalla battigia &#8211; l’esistenza dei presupposti per far luogo a deroga del vincolo stesso ai sensi dell’art. 142 co 2 D. Lgs 42/2004, in ragione della qualificazione dell’area negli strumenti urbanistici vigenti alla data del 6.9.1985.<br />
È evidente, infatti, che ove si ritenesse che l’immobile sia sottoposto al vincolo paesaggistico, l’intervento edilizio di trasformazione della struttura in albergo sarebbe in radice illegittimo, con intuibili conseguenze in termini di verifica del potere di autotutela esercitato dall’amministrazione comunale ed oggetto della presente complessa impugnazione.<br />
10.1. Sul punto il Collegio non può che ribadire le considerazioni già espresse nell’ordinanza n. 729 del 2014, in sede di verifica della rilevanza della questione di legittimità costituzionale sollevata nel presente giudizio, e che in questa sede possono essere sinteticamente richiamate.<br />
10.1.1. In base agli accertamenti di natura urbanistica compiuti dal Consulente di ufficio può escludersi che al momento dell’effettuazione delle opere fosse vigente il vincolo paesaggistico, in ragione della classificazione urbanistica della zona alla data del 6 settembre 1985.<br />
A tali fini viene in rilievo la difforme classificazione della medesima zona operata nella tavola 5 del PRG, ove la stessa è indicata quale zona B, e nella tavola 3 allegata al PRG, ove figura indicata come zona D2. Al riguardo la difesa dell’amministrazione comunale ha sostenuto che la tavola 5 non sarebbe efficace e probante, in quanto non approvata, sì che l’unica tavola di riferimento dell’intero PRG dovrebbe considerarsi la tavola 3.<br />
10.1.2. Sul punto il Collegio si è avvalso dell’ausilio di un CTU, il quale ha rilevato che il Piano che ha interessato l’ambito della via Marittima, in cui ricade l’immobile poi trasformato in “Hotel Romeo”, fu redatto dalla Commissione del Piano Regolatore di Napoli ed approvato con D.M.LL.PP. n°2101 del 27.09.1946 e denominato “Piano di Ricostruzione dei quartieri Porto, Mercato ed adiacenze”.<br />
La variante che nel 1950 consentì la realizzazione dell’edificio destinato a sede degli uffici della Flotta Lauro venne approvata con D.M. n°3181/3533/3041 del 23 settembre 1949, all’esito dei pareri favorevoli del Consiglio Superiore Lavori Pubblici resi con i voti del 1° agosto 1949, n°2149 e 6 settembre 1949, n° 2647.<br />
In seguito si sono sovrapposti due strumenti di pianificazione urbanistica con fini diversi:<br />
&#8211; la divisione in zone del territorio ai sensi dell&#8217;art. 7 della legge n. 1150-1942, destinata a delineare il progetto di sviluppo della città in senso dinamico;<br />
&#8211; la definizione, per zone territoriali omogenee, dei limiti e dei rapporti tra edificazione a scopo residenziale e produttivo e spazi pubblici, ai sensi dell&#8217;art. 41 quinquies della stessa legge e del D.M. n. 1444 del 1968, che acquista rilevanza ai soli<br />
L&#8217;art. 2 del D.M. n. 1444-1968 prevede, in particolare, tre zone destinate ad insediamenti residenziali (zona A, B e C), una zona destinata a &#8220;nuovi insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati&#8221; (zona D), una zona destinata ad usi agricoli (zona E), una zona destinata ad attrezzature ed impianti di interesse generale (zona F).<br />
10.1.3. I parametri per la individuazione delle zone territoriali non sono tra loro omogenei: le zone di tipo A), B) e C) sono caratterizzate ed individuate, infatti, attraverso le qualità fisiche ed edilizie del territorio, indipendentemente dalle destinazioni d&#8217;uso del suolo in atto o previste dal piano in quella specifica porzione di terreno; mentre le zone di tipo D), E) ed F) sono caratterizzate dalle destinazioni d&#8217;uso previste dal piano, indipendentemente dalle caratteristiche fisiche dell&#8217;edificazione e del territorio.<br />
La divisione in zone del territorio comunale può non coincidere con la individuazione delle zone territoriali omogenee previste dal D.M. n. 1444-1968, sicché ben può verificarsi (come nel caso in esame) che in una zona territoriale omogenea sia compresa più di una destinazione di P.R.G. e, nelle situazioni di incertezza e di ambiguità, la individuazione delle zone omogenee viene ad essere completamente determinata dalla successiva operazione di definizione delle quantità minime di aree per i servizi e di vincolo per l&#8217;edificazione, che si intendono perseguire e porre in atto.<br />
10.1.4. Nella fattispecie in esame la zona interessata viene tipizzata nel P.R.G. come destinata a zona D2 ai sensi dell’art. 7 della legge urbanistica; e ai sensi dell&#8217;art. 2 delle norme tecniche di attuazione del PRG , ha la funzione specifica di zona B ai fini della individuazione degli standard urbanistici.<br />
Essa ha una precisa localizzazione ed un&#8217;autonoma disciplina e, anche quanto al dimensionamento degli standard, è nettamente distinta dalle zone individuate come D, secondo quanto diffusamente accertato dal CTU in base a considerazioni che il Collegio ritiene di condividere, in quanto fondate su logici criteri di giudizio ed assistite da ampie acquisizioni documentali e riscontri oggettivi.<br />
In tal modo si spiega la coesistenza di due tavole, la 3 e la 5, redatte a fini diversi: nella tavola 3 la zonizzazione classifica il suolo come D2 ed è effettuata ai sensi dell’art. 7 legge 1150/42 (cfr. art. 1 delle NTA); nella tavola 5 la zonizzazione è resa ai sensi del DM 1444/68 ( cfr. art.2 delle NTA).<br />
10.1.5. In conclusione su tale puto, ai fini della verifica del rispetto della previsione dell&#8217;art. 1, 2 comma, del D.L. 27.6.1985, n. 312 (c.d. Galasso), convertito con modificazioni nella legge 8.8.1985, n. 431 (ora trasfuso nell’art. 142, comma 2, del d. lgs, n. 42 del 2004), deve ritenersi che la tavola rilevante a tal fine è quella di cui al n. 5, contenente la zonizzazione ai fini degli standard, come enuncia il tenore letterale della disposizione in esame, che ha inteso fare riferimento alla classificazione del territorio comunale ai sensi del D.M. 2.4.1968, n. 1444.<br />
Ne deriva che, a tal fine, nel PRG del Comune di Napoli del 1972 &#8211; quello da prendere a riferimento ai sensi della invocata deroga &#8211; la zona in esame era classificata come zona B, e –nella vigenza della citata disposizione di legge- deve ritenersi sottratta alla disciplina della autorizzazione paesaggistica, ai sensi della norma derogatoria sopra citata. Pertanto &#8211; in parte qua &#8211; l’esercizio dell’autotutela sulla DIA del 2005 non risulta sorretto da adeguata motivazione.<br />
11. Diventa a questo punto dirimente l’analisi dell’altro motivo ostativo alla formazione del titolo edilizio&nbsp;<em>per silientium</em>, vale a dire l’incremento volumetrico, con modifiche della sagoma ed i maggiori volumi per le facciate ed i tompagni ispessiti (per i piani 8° e 9°).<br />
11.1. Sulla premessa che l’intervento di “ristrutturazione” debba essere riguardato in modo unitario e complessivo, giova a questo punto formulare una breve ricostruzione dei fatti rilevanti ai fini della decisione.<br />
11.2. L’immobile è stato edificato giusta licenza edilizia del 1950 e constava di un seminterrato e undici piani fuori terra, di cui gli ultimi due arretrati rispetto al filo della facciata, in acciaio e vetro; per i piani interni dello stabile nel 1987 è stata presentata domanda di condono edilizio.<br />
Rispetto alla dia del 13.6.2005 il Comune ha disposto la sospensione dei termini chiedendo il completamento del condono; conseguita la concessione in sanatoria per il pregresso, la parte ha atteso i termini per il perfezionamento della DIA ed ha dato inizio e concluso i lavori, dopo che il Comune in alcuni sopralluoghi ha accertato la conformità di quanto realizzato alla DIA.<br />
Il 12 febbraio 2010, a seguito di accoglimento della sospensiva contro la demolizione, sulla scorta dell’esistenza della dia del 2005, l’avvocatura dell’ente ha invitato il dirigente a contestare le difformità e ad emettere atto ricognitivo negativo della formazione della DIA ovvero ad annullare in autotutela il provvedimento tacito formatosi. Infatti le DIA non potevano perfezionarsi in assenza del prescritto parere della Soprintendenza, non essendo stata attivata la procedura finalizzata alla autorizzazione ambientale.<br />
Tale motivo ostativo viene rilevato a marzo 2010 dal sistema di pianificazione urbanistica, che nella propria relazione precisa la inoperatività della deroga al regime vincolistico&nbsp;<em>ex lege</em>&nbsp;di cui all’art. 142, comma 2, D. Lgs n.42/2004, sorgendo l’edificio su aree che non erano classificate come zona A e B del PRG vigente al 1985.<br />
Gli interventi eseguiti dalla società ricorrente risultano assistititi da una serie di denunce di inizio attività, di seguito elencate, per nessuna delle quali è stata esperita la procedura di autorizzazione paesaggistica, pur essendo – secondo l’amministrazione &#8211; l’area di intervento sottoposta a vincolo paesaggistico in quanto ricadente entro i 300 mt dalla linea di battigia (dia n. 23/2004 per adeguamento antisismico, prevedente alcune demolizioni e ricostruzione e per le quali vi è stato il successivo provvedimento di archiviazione comunale; dia n. 212/2005 per manutenzione straordinaria ed opere interne, di ristrutturazione per cambio ad uso alberghiero; dia prot. 2225/2008 per piano interrato di via Melisurgo per la fusione dei locali al piano terra col piano interrato; dia prot. 2553/2009 per ulteriori lavori nella zona interrata per mutamento di uso, ovvero area benessere; dia n. 367 del 2010 per lavori al piano 8 – manutenzione straordinaria per adibirlo a sala ristorante, pratica sospesa con dichiarazione di improcedibilità).<br />
11.3. Il Comune, nell’esercizio dei poteri di verifica e controllo delle d.i.a. susseguitesi nel tempo, ha sollevato una serie di contestazioni (pendenza di condono; creazione di nuovi volumi; rilevanza ai fini urbanistici della verandatura; assenza di titolo per il tunnel di collegamento sottostradale; vincolo archeologico e paesaggistico), che hanno condotto alla caducazione degli effetti prodottisi a seguito della presentazione delle dia del 2004, del 2005, del 2008, del 2009 e del 2010.<br />
12. Tanto premesso, l’esercizio del potere di rimozione degli esiti dei procedimenti attivati con d.i.a. appare adeguatamente giustificato sotto il profilo della inidoneità dei titoli edilizi sopra elencati a legittimare l’intervento edilizio in esame.<br />
12.1. In relazione alla DIA del 2004 l’intervento non era assentibile, in quanto era stata presentata per immobile in relazione al quale pendeva ancora pratica di condono edilizio, all’epoca non ancora esitata.<br />
In ogni caso l’interesse su tale punto deve ritenersi insussistente, stante la presentazione delle d.i.a. successive.<br />
12.2. In relazione alla Dia del 2005 l’intervento non era assentibile, in quanto non si trattava di ristrutturazione a parità di volume, ma di creazione di nuovi volumi con modifica della sagoma dell’edificio in contrasto con la normativa urbanistica ed edilizia di riferimento, oltre che con l’articolo 124 delle NTA del PRG.<br />
Secondo l’amministrazione il progettista avrebbe illegittimamente considerato i cavedi e luoghi tecnici sicuri dei volumi tecnici, così sottraendoli al calcolo dei volumi e spostandoli al nono piano sul ristorante; la nuova volumetria di 100 mq richiederebbe il rilascio del permesso di costruire (in luogo di una tenda aggiustabile, una struttura stabile in alluminio e vetri); il solaio di copertura di tutto il livello sarebbe stato alzato di 90 cm come contestato in sede di sopralluogo; si contesta inoltre la legittimità della struttura verandata di 35 mq a servizio del bar posta al primo piano fuori terra-piano ammezzato-dotato di scala di collegamento con la pubblica via.<br />
12.2.1. Il Collegio ritiene che il meccanismo di traslazione volumetrica, accertato dal CTU e quantificato secondo gli analitici calcoli eseguiti nella perizia, non possa essere addotto a giustificazione delle cospicue volumetrie configurate al nono piano e parte dell’ottavo, con conseguenti aumenti di superficie.<br />
Al riguardo va ribadito che le conclusioni valutative del consulente tecnico non possono in alcun modo vincolare il Collegio sul piano giuridico. Vale sul punto rammentare l&#8217;insegnamento giurisprudenziale secondo il quale le perizie giurate depositate non sono dotate di efficacia probatoria assoluta, potendo il giudice discostarsi dalla risultanze in esse contenute sempre che ne motivi adeguatamente la forza probatoria che intende loro assegnare (Tar Lazio, sez. III quater, 23 gennaio 2014 n. 855; in argomento anche Cons. Stato, sez. IV, 24 aprile 2009 n. 2579).<br />
A maggior ragione è possibile discostarsi dalle valutazioni giuridiche espresse (impropriamente) dal CTU, dovendo le stesse essere attentamente vagliate in sede di decisione ed il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice; anzi, l’organo decidente non è obbligato affatto a tenerne conto e, per converso, ove ritenga di farvi riferimento, deve autonomamente dare conto del percorso logico-giuridico adottato.<br />
12.2.2. Vale premettere che l&#8217;art. 10, 1° comma &#8211; lett. c), del T.U. n. 380/2001, come modificato dal D.Lgs. n. 301/2002, assoggetta a permesso di costruire quegli interventi di ristrutturazione edilizia «che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici», ovvero si connettano a mutamenti di destinazione d&#8217;uso, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A). Di converso l&#8217;art. 22, 3° comma &#8211; lett. a), dello stesso T.U., come modificato dal D.Lgs. n. 301/2002, prevede, però, che &#8211; a scelta dell&#8217;interessato — tali interventi possono essere realizzati anche in base a semplice denunzia di inizio attività.<br />
Dalla lettura combinata delle due disposizione emerge che sono sempre realizzabili previa mera denunzia di inizio dell&#8217;attività le ristrutturazioni edilizie di portata minore: quelle, cioè, che determinano una semplice modifica dell&#8217;ordine in cui sono disposte le diverse parti che compongono la costruzione, in modo che, pur risultando complessivamente innovata, questa conserva la sua iniziale consistenza urbanistica (diverse da quelle, descritte nell&#8217;art. 10, 1° comma — lett. c, che possono incidere sul carico urbanistico).<br />
Il T.U. n. 380/2001 ha introdotto, in sostanza, uno sdoppiamento della categoria delle ristrutturazioni edilizie come disciplinata, in precedenza, dall&#8217;art. 31, 1° comma — lett. d), della legge n. 457/1978, riconducendo ad essa anche interventi che ammettono integrazioni funzionali e strutturali dell&#8217;edificio esistente, pure con incrementi limitati di superficie e di volume. Ed invero, a seguito della novella del 2002, pur essendo stato eliminato il riferimento alla &#8220;fedele&#8221; ricostruzione, resta inteso che la ricostruzione a seguito di demolizione costituisce ristrutturazione se il risultato finale coincide nella volumetria e nella sagoma con il preesistente edificio demolito; mentre l&#8217;identità della volumetria e della sagoma non costituisce, invece, un limite per gli interventi di ristrutturazione che non comportino la previa demolizione dell&#8217;edificio.<br />
Dunque la ristrutturazione edilizia non è necessariamente vincolata al rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell&#8217;edificio esistente e differisce sia dalla manutenzione straordinaria (che non può comportare aumento della superficie utile o del numero delle unità immobiliari, né modifica della sagoma o mutamento della destinazione d&#8217;uso) sia dal restauro e risanamento conservativo (che non può modificare in modo sostanziale l&#8217;assetto edilizio preesistente e consente soltanto variazioni d&#8217;uso &#8220;compatibili&#8221; con l&#8217;edificio conservato).<br />
12.2.3. Deve ritenersi, però, che le modifiche del &#8220;volume&#8221;, ora previste dall&#8217;art. 10 del T.U., possono consistere in diminuzioni o traslazioni dei volumi preesistenti ed in incrementi volumetrici modesti, poiché, qualora si ammettesse la possibilità di un sostanziale ampliamento dell&#8217;edificio, verrebbe meno la linea di distinzione tra &#8220;ristrutturazione edilizia&#8221; e &#8220;nuova costruzione&#8221;.<br />
Dalla consulenza tecnica emerge senza alcun ombra di dubbio che all’ottavo ed al nono piano gli interventi realizzati con dia abbiano creato nuovi volumi, prima del tutto inesistenti.<br />
Dunque non sussistono dubbi che nella specie siano stati realizzati interventi edilizi con realizzazione di nuove superficie utili e nuova volumetria, ciò risultando dalla stessa relazione tecnica promanante dalla società ricorrente.<br />
A tal riguardo è allora essenziale stabilire se è ammissibile l’operazione di conversione di spazi ordinari in volumi tecnici (non computabili), con recupero della cubatura per realizzare manufatti prima del tutto inesistenti (in particolare quelli edificati al piano nono, dove vi era in precedenza un mero vano adibito ad uso del portiere).<br />
Di fatti ove fosse consentita tale traslazione si potrebbe ritenere che la modifica volumetrica (oltre che della sagoma) possieda quei caratteri di marginalità che, come si è detto, consentirebbero di qualificare l’intervento complessivo in termini di ristrutturazione leggera, assentibile con d.i.a..<br />
12.2.4. Si intendono per volumi tecnici esclusi dal calcolo della volumetria ammissibile i locali completamente privi di una propria autonomia funzionale, anche potenziale, i quali risultano esclusivamente destinati a contenere impianti serventi alla costruzione principale, che per esigenze di funzionalità non possono essere inglobati nel corpo della costruzione (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 08.01.2013, n. 32).<br />
La nozione di volume tecnico in campo edilizio si fonda su tre parametri: il primo, positivo, di tipo funzionale, secondo cui il manufatto deve avere un rapporto di strumentalità necessaria con l&#8217;utilizzo della costruzione; il secondo e il terzo, negativi, ricollegati, da un lato, all&#8217;impossibilità di soluzioni progettuali diverse, nel senso che tali costruzioni non devono essere ubicate all&#8217;interno della parte abitativa, e, dall&#8217;altro, ad un rapporto di necessaria proporzionalità fra tali volumi e le esigenze effettivamente presenti.<br />
Pertanto, tale nozione si adatta solo alle opere completamente prive di una propria autonomia funzionale, anche potenziale, in quanto destinate a contenere impianti al servizio di una costruzione principale, per esigenze tecnico-funzionali di quest’ultima. Il volume tecnico consiste quindi in un locale avente una propria ed autonoma individualità fisica e conformazione strutturale, funzionalmente inserito al servizio di un’esigenza oggettiva della costruzione principale, privo di valore autonomo di mercato, tale da non consentire una diversa destinazione da quella a servizio dell’immobile cui accede.<br />
Il carattere strumentale rispetto all’immobile principale deve comunque essere oggettivo e non deve risultare dalla destinazione soggettivamente conferita dal progettista o dal proprietario del bene. Inoltre, deve essere sempre facilmente rilevabile il rapporto di proporzionalità tra questi volumi e le esigenze effettivamente presenti.<br />
12.2.5. Nella specie non risulta affatto provato che gli interventi edilizi realizzati avessero quelle caratteristiche (essere destinati in via esclusiva a contenere impianti serventi non altrimenti collocabili nell’immobile) ed anzi la descrizione contenuta nella relazione tecnica allegata all’istanza amministrativa, cui sopra si è fatto riferimento, mostra chiaramente come nella fattispecie in esame si trattai palesemente di superficie realizzate con autonoma funzionalità e quindi estranee al concetto di “volume tecnico” (vedi TAR Toscana, Sez. III, sentenza 22.02.2013 n. 288).<br />
Il sol fatto che, in precedenza, i volumi avessero destinazione abitativa, dimostra di per sé l’assenza del requisito di necessarietà e proporzionalità che presiede alla qualificazione di un vano quale volume tecnico.<br />
Va ribadito, infatti, che proprio al fine di evitare possibilità di aggiramenti della normativa urbanistica ed edilizia, occorre accedere ad una interpretazione restrittiva, rigorosamente ancorata al dato funzionale e perimetrata in termini di effettiva indispensabilità tecnica.<br />
12.2.6. Converge verso tale conclusione anche la considerazione che la valenza abilitativa della realizzazione di opere riguardanti un preesistente fabbricato va riferita all’intervento complessivo, al fine di evitare che i vincoli urbanistici possano essere aggirati per il tramite di pratiche elusive consistenti nella artificiosa parcellizzazione dell’attività edificatoria.<br />
Invero, il regime dei titoli abilitativi edilizi non può essere eluso attraverso la suddivisione dell’attività edificatoria finale nelle singole opere che concorrono a realizzarla, facendo leva sul fatto che le stesse sono astrattamente suscettibili di forme di controllo preventivo più limitate, in ragione della loro più modesta incisività sull’assetto territoriale. Per contro, l’opera deve essere sempre “considerata unitariamente nel suo complesso, senza che sia consentito scindere e considerare separatamente i suoi singoli componenti” (Cass., sez. III, sent. 29.01.2003; sent. 11.10.2005).<br />
Anche sotto questa ulteriore e concorrente prospettiva risulta evidente che l’insieme degli interventi ha consentito una conversione integrale del manufatto in albergo, mediante un insieme di opere che ne hanno alterato la sagoma, la volumetria e, si pure in minima parte, l’altezza, nonché mediante l’innesto di strutture (quali la verandatura e il tunnel al piano seminterrato) del tutto eterogenee rispetto all’impianto originario.<br />
Dal complesso delle esposte considerazioni può concludersi nel senso che l’utilizzo delle plurime denunzie di inizio attività non sia conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia, sopra menzionata, sicché anche l’impugnazione dell’art. 124 della variante generale al PRG (da leggersi in combinato disposto con l’art. 12 delle n.t.a.) perde di rilievo, con conseguente inammissibilità delle relative censure per difetto di interesse.<br />
12.3. In relazione alle dia del 2008 e del 2009, il mancato perfezionamento del titolo silenzioso si fonda da un lato sulla circostanza che il tunnel di collegamento sottostradale con via Melisurgo non è sorretto da alcun titolo edilizio, dall’altro sul rilevo che la quota di calpestio del locale interrato è stata abbassata di 80 cm con incremento di volume (raffronto con la dia del 2005); ed infine sulla tesi che il cambio di uso a sala benessere realizza un mutamento di volume non consentito dall’art. 124 della variante generale al PRG. Tale parte della controversia, come già anticipato, è divenuta improcedibile a seguito degli ulteriori accertamenti eseguiti dalla polizia municipale (che ha riscontrato la prosecuzione dei lavori), sfociati nella determina n. 493 del 20 dicembre 201, con cui il Comune di Napoli ha irrogato la sanzione pecuniaria ex art. 33, comma 4, del DPR 380/2001, gravata con motivi aggiunti in un autonomo ricorso (rubricato al n. 1169 del 2011).<br />
13. Su queste premesse è possibile esaminare le restanti singole censure, anche mediante accorpamento delle stesse per omogeneità delle tematiche involte.<br />
13.1. La violazione artt. 7 e ss. legge 241/90 (atteso che l’originaria contestazione di avviso della autotutela non contemplava il preteso spostamento verso l’esterno delle originarie pareti in ferro e vetri) si rivela infondata, poiché dalla disamina del complesso carteggio emerge la volontà dell’amministrazione comunale di sottoporre a verifica la totalità degli interventi eseguiti sull’albergo&nbsp;Romeo.<br />
13.2. La violazione degli artt. 3, 10, 22, DPR 380, art 1 D. Lgs 301/200 (nonché la violazione delle leggi regionale n. 19 del 2001 e n. 16 del /2004, eccesso di potere, difetto di motivazione, violazione art. 31 e 32 DPR 380, violazione degli artt. 7 e 14 delle NTA della variante generale al PRG, violazione art 124 e 12 delle NTA, eccesso di potere per difetto di istruttoria, errore sul presupposto, violazione dell’art. 33 co 4 e 6 bis DPR 380/01) risulta non convincente, poiché, come detto, gli interventi non possono essere considerati assentibili con d.i.a.; ne consegue la reiezione anche di tutte le altre censure (violazione degli artt. 33, comma 4, 34, 37 e 38 DPR 380/01) che si fondano sulla tesi della validità abilitativa della d.i.a., con la specificazione che la possibilità di sostituire la demolizione con la sanzione pecuniaria, infatti, attiene alla fase dell&#8217;esecuzione dell&#8217;ordine di ripristino e presuppone, da parte del destinatario, la prova dell’impossibilità di demolire senza nocumento per la restante parte (legittima) dell’immobile.<br />
13.2.1. Sul punto va ribadito che, mentre l’ingiunzione di demolizione costituisce la prima ed obbligatoria fase del procedimento repressivo, in quanto ha natura di diffida e presuppone solo un giudizio di tipo analitico- ricognitivo dell’abuso commesso, il giudizio sintetico-valutativo, di natura discrezionale, circa la rilevanza dell’abuso e la possibilità di sostituire la demolizione con la sanzione pecuniaria (art. 33 co. 2 d.P.R. 380/01) può essere effettuato soltanto in un secondo momento, cioè quando il soggetto privato non ha ottemperato spontaneamente alla demolizione e l&#8217;organo competente emana l&#8217;ordine (indirizzato ai competenti uffici dell’Amministrazione) di esecuzione in danno delle ristrutturazioni realizzate in assenza o in totale difformità dal permesso di costruire o delle opere edili costruite in parziale difformità dallo stesso; soltanto nella predetta seconda fase non può ritenersi legittima l’ingiunzione a demolire sprovvista di qualsiasi valutazione intorno all&#8217;entità degli abusi commessi e alla possibile sostituzione della demolizione con la sanzione pecuniaria, sempre se vi sia stata la richiesta dell&#8217;interessato in tal senso (ex multis, v. Sent. T.A.R. Napoli, sez. IV, n. 03120/2015, cit., nonché T.A.R. Napoli, sez. VII, 14 giugno 2010 n. 14156).<br />
13.3. Anche la denunziata violazione delle regole e dei principi che governano l’esercizio del potere di autotutela, ed il connesso principio dell’affidamento del privato, non appare meritevole di positiva delibazione. Si lamenta, infatti, con dovizia di argomentazioni, che gli atti di annullamento delle dia non avrebbero rispettato i dettami previsti per l’esercizio del potere di autotutela; infatti, non si sarebbe tenuto conto del tempo trascorso né si sarebbe effettuato un corretto bilanciamento tra gli interessi del privato e l’interesse pubblico sotteso al provvedimento anche in relazione all’avvenuta demolizione dell’opera in epoca successiva al perfezionamento della fattispecie tacita di cui alla D.I.A.<br />
13.3.1. Le considerazioni esposte in precedenza dimostrano che la fattispecie tacita di autorizzazione all’intervento non può ritenersi formata correttamente perché l’intervento non poteva essere assentito con mera D.I.A. essendo intervenuta una vara e propria nuova costruzione.<br />
In definitiva, una volta stabilito che la tipologia di interventi richiedesse il permesso di costruire, ne deriva, quale logico corollario, che il procedimento per silentium non può ritenersi mai perfezionato, avendo un oggetto del tutto incongruente ed incompatibile con tale semplificato modulo di formazione del titolo edilizio.<br />
Il Comune ben poteva esercitare i propri poteri sanzionatori sull’opera senza considerare la D.I.A. che, difettandone i relativi presupposti, non poteva ritenersi perfezionata (T.A.R. Napoli Campania sez. VI, 10 gennaio 2011, n. 35; Consiglio Stato sez. VI, 05 aprile 2007, n. 1550; Cassazione penale sez. III, 08 aprile 2010, n. 17973).<br />
13.3.2. In simili casi, del resto, anche l’attuale formulazione della norma, frutto di recenti interventi nel senso della liberalizzazione, consentirebbe al Comune di esercitare i propri poteri sanzionatori (v. l’art. 19 co. 6 bis L. 241/1990 secondo cui «restano altresì ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali»).<br />
13.3.3. Ciò posto, l’atto in esame, pur qualificato quale atto di autotutela, va inteso correttamente quale atto avente un sostanziale valore dichiarativo del mancato perfezionamento della D.I.A. che resta, pertanto, inefficace.<br />
Il sostanziale valore accertativo dell’atto in questione rende, evidentemente, inconferenti tutte le restanti argomentazioni di parte ricorrente che espressamente fanno riferimento all’esercizio del potere di autotutela.<br />
In questa ipotesi dunque l’atto di rimozione delle d.i.a. si configura quale esito doveroso del procedimento di controllo attivato (revoca in senso stretto), con la conseguenza che non sono evocabili i principi a presidio dell’esercizio dell’ordinario potere di autotutela decisoria, i quali postulano una riconsiderazione dell’interesse pubblico, inesistente nel caso di specie, in cui l’amministrazione ha verificato la carenza ab origine dei presupposti per concludere favorevolmente il procedimento di formazione del titolo edilizio silenzioso.<br />
13.3.4. In ogni caso vale rammentare che l&#8217;eliminazione d&#8217;ufficio di un titolo abilitativo edilizio, dovuto a fatto dell&#8217;interessato (come nel caso in esame), non necessita di un&#8217;espressa e specifica motivazione sul pubblico interesse, consistendo questo nell&#8217;interesse della collettività al rispetto della disciplina urbanistica (da ultimo, Consiglio di Stato, sez. V, 8 novembre 2012 n. 5691; Consiglio di Stato, sez. IV, 30 luglio 2012 n. 4300) e in considerazione che le affermazioni miranti a considerare il rilievo del decorso del tempo sono tutte imperniate sulla tutela dell’affidamento del privato (si veda, ad esempio, Consiglio di Stato, sez. I, 25 maggio 2012 n. 3060), ossia una situazione qui non sussistente, stante l’erronea rappresentazione dei fatti proposta al Comune, dovuto proprio a fatto del privato.<br />
14. La reiezione delle censure articolate con i quinti motivi aggiunti rende infondata anche la doglianza (di illegittimità derivata) contenuta nei sesti motivi aggiunti, essendo l’intervento di manutenzione ivi previsto (ed astrattamente ben assentibile con dia) strettamente collegato ai lavori precedenti, correttamente ritenuti abusivi.<br />
15. In conclusione, i terzi e quinti motivi aggiunti devono essere respinti, mentre il ricorso originario e tutti gli altri motivi aggiunti vanno dichiarati inammissibili; ne deriva che la pretesa risarcitoria, in difetto della prova dell’ingiustizia del danno subito, non può essere accolta.<br />
16. Le spese del giudizio, attesa la complessità della controversia e la peculiarità della vicenda, possono essere compensate, mentre il contributo unificato resta a carico della società ricorrente come per legge.<br />
P.Q.M.<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, dichiara l’inammissibilità del ricorso originario, nonché dei primi, secondi, quarti e quinti (nei limiti di cui in motivazione) motivi aggiunti; rigetta i quinti (per la restante parte) ed i sesti motivi aggiunti; dichiara improcedibili i terzi motivi aggiunti. Spese compensate e contributo unificato a carico della società ricorrente.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2016 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Anna Pappalardo, Presidente<br />
Michele Buonauro, Consigliere, Estensore<br />
Maria Barbara Cavallo, Primo Referendario</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
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<td><strong>L&#8217;ESTENSORE</strong></td>
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<td><strong>IL PRESIDENTE</strong></td>
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<td><strong>Michele Buonauro</strong></td>
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<td><strong>Anna Pappalardo</strong></td>
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<p>IL SEGRETARIO<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 15/11/2011 n.5009</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-15-11-2011-n-5009/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Va sospesa ai fini del riesame la sentenza che respinge il ricorso avverso il mancato accoglimento istanza di trasferimento ex lege 104 di un finanziere per esigenze del coniuge; sussistono infatti i presupposti per l’accoglimento dell’istanza cautelare nei limiti del riesame della vicenda da parte dell’Amministrazione, alla luce delle deduzioni</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-15-11-2011-n-5009/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 15/11/2011 n.5009</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa ai fini del riesame la sentenza che respinge il ricorso avverso il mancato accoglimento istanza di trasferimento ex lege 104 di un finanziere per esigenze del coniuge; sussistono infatti i presupposti per l’accoglimento dell’istanza cautelare nei limiti del riesame della vicenda da parte dell’Amministrazione, alla luce delle deduzioni svolte in questo grado di appello dal militare, mediante una rinnovata valutazione delle condizioni di salute del coniuge del militare predetto, come certificate anche dai medici di fiducia dello stesso, ai fini del richiesto trasferimento di sede. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 05009/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 08568/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 8568 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Carmelo Russo</b>, rappresentato e difeso dagli avv.ti Claudio Michelon ed Andrea Manzi, con domicilio eletto presso il secondo di detti difensori in Roma, via F. Confalonieri n.5;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze e Comando Regionale Veneto della Guardia di Finanza</b>, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato e domiciliati per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12, presso la sede di detta Avvocatura; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
della sentenza breve del T.A.R. VENETO &#8211; SEZIONE I^ &#8211; n. 00655/2011, resa tra le parti, concernente MANCATO ACCOGLIMENTO ISTANZA DI TRASFERIMENTO ALLA SEDE DI PIOVE DI SACCO – MCP.	</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 98 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 novembre 2011 il Cons. Guido Romano e uditi per le parti gli avvocati Luca Mazzeo in sostituzione dell’avv. Andrea Manzi, e Massimo Giannuzzi dell’Avvocatura Generale dello Stato;	</p>
<p>Ritenuto che sussistono i presupposti per l’accoglimento dell’istanza cautelare dell’appellante nei limiti del riesame della vicenda da parte dell’Amministrazione, alla luce delle deduzioni svolte in questo grado di appello dal militare in epigrafe, mediante una rinnovata valutazione delle condizioni di salute del coniuge del militare predetto, come certificate anche dai medici di fiducia dello stesso, ai fini del richiesto trasferimento di sede;<br />	<br />
Ritenuto, altresì, che le spese della presente fase cautelare possano essere compensate tra le parti;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, accoglie nei limiti di cui in motivazione l’istanza cautelare proposta dall’appellante.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 novembre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Paolo Numerico, Presidente<br />	<br />
Raffaele Greco, Consigliere<br />	<br />
Diego Sabatino, Consigliere<br />	<br />
Guido Romano, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Andrea Migliozzi, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 15/11/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-15-11-2011-n-5009/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 15/11/2011 n.5009</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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