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	<title>499 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>499 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 31/3/2017 n.499</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-31-3-2017-n-499/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Mar 2017 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-31-3-2017-n-499/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 31/3/2017 n.499</a></p>
<p>Pres. Pozzi/Est. Massari Sull’insussistenza dell’obbligo per il Comune di provvedere sull’istanza di rizonizzazione Edilizia e urbanistica – Vincolo di destinazione urbanistica – Stanza di rizonizzazione – Obbligo di provvedere – Insussistenza. &#160; I vincoli di destinazione urbanistica sono soggetti a decadenza solo se sono preordinati all&#8217;espropriazione o comportano l’identificazione e</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-31-3-2017-n-499/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 31/3/2017 n.499</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-31-3-2017-n-499/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 31/3/2017 n.499</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Pozzi/Est. Massari</span></p>
<hr />
<p>Sull’insussistenza dell’obbligo per il Comune di provvedere sull’istanza di rizonizzazione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia e urbanistica – Vincolo di destinazione urbanistica – Stanza di rizonizzazione – Obbligo di provvedere – Insussistenza. &nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">I vincoli di destinazione urbanistica sono soggetti a decadenza solo se sono preordinati all&#8217;espropriazione o comportano l’identificazione e dunque se svuotano il contenuto del diritto di proprietà incidendo sul godimento del bene, tanto da renderlo inutilizzabile rispetto alla sua destinazione naturale, diminuendone in modo significativo il valore di scambio. Ne consegue che la destinazione ad attrezzature ricreative, sportive e a verde pubblico, data dal piano regolatore ad aree di proprietà privata, non comporta l&#8217;imposizione sulle stesse di un vincolo espropriativo, ma solo di un vincolo conformativo, che è funzionale all&#8217;interesse pubblico generale conseguente alla zonizzazione, effettuata dallo strumento urbanistico, che definisce i caratteri generali dell&#8217;edificabilità in ciascuna delle zone in cui è suddiviso il territorio comunale. Pertanto, non sussiste un obbligo per il Comune di provvedere a rimodulare <em>ex novo</em> tale destinazione per sua natura di durata indeterminata.<br />
&nbsp;</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tbody>
<tr>
<td>Pubblicato il 31/03/2017				</p>
<div style="text-align: right;"><strong>N. 00499/2017 REG.PROV.COLL.</strong><br />	<br />
			<strong>N. 01768/2016 REG.RIC.</strong></div>
<div style="text-align: center;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />	<br />
			<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />	<br />
			<strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana</strong><br />	<br />
			<strong>(Sezione Prima)</strong></div>
<div style="text-align: center;">ha pronunciato la presente<br />	<br />
			<strong>SENTENZA</strong></div>
<p>			sul ricorso numero di registro generale 1768 del 2016, proposto da:&nbsp;<br />	<br />
			Centro Marmi Carrara S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Matteo Cutrera, Edward W.W. Cheyne, con domicilio eletto presso lo studio Edward W.W. Cheyne in Firenze, via Santo Spirito, 29;&nbsp;				</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>contro</em></strong></div>
<p>			Comune di Carrara, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Sonia Fantoni, Marina Vannucci, domiciliato ex art. 25 cpa presso Segreteria T.A.R. in Firenze, via Ricasoli 40;&nbsp;				</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>per l&#8217;accertamento</em></strong></div>
<p>			dell&#8217;obbligo del Comune di Carrara di provvedere alla ritipizzazione dell&#8217;area identificata al Catasto del Comune di Carrara al foglio n. 65, p.lle 307,324,803,804,805 e 806, di proprietà della Centro Marmi Carrara s.r.l.;<br />	<br />
			e per quanto occorrer possa, laddove ritenuto atto avente natura provvedimentale, per l&#8217;annullamento della nota del Sindaco del Comune di Carrara del 17 novembre 2016, prot. n. 833382.<br />	<br />
			&nbsp;<br />	<br />
			Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
			Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Carrara;<br />	<br />
			Viste le memorie difensive;<br />	<br />
			Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
			Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2017 il dott. Bernardo Massari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
			Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
			&nbsp;				</p>
<div style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</div>
<p>			1. La società ricorrente, affermandosi proprietaria di un compendio immobiliare sito nel Comune di Carrara, costituito da due fabbricati a destinazione industriale (nell’attualità dismessi) e di un’area pertinenziale di mq 12.034, espone che, nel vigente Piano strutturale comunale, il compendio, è ricompreso nell&#8217;UTOE n. 10 della zona urbana a), c.d. &#8221;di Piombara”, con destinazione “<em>aree edificate a prevalente funzione industriale-artigianale</em>&#8220;.<br />	<br />
			L’art. 22.3 delle NTA del PS, stabilisce, per quanto di interesse, la possibilità di riqualificazione dell’area e quindi lo sfruttamento del patrimonio edilizio esistente attraverso “<em>la conferma dello stato di fatto con possibilità di ristrutturazione edilizia e di sostituzione edilizia a parità di superficie coperta, ma anche il cambio di destinazione d&#8217;uso, &#8230; con attività idonee al carattere ambientale e di testimonianza culturale e storica della città</em>”.<br />	<br />
			2. Per contro, il Regolamento urbanistico comunale approvato con deliberazione consiliare n. 69/2005 aveva disciplinato l’area quale zona F, sottozona G1, destinata ad attrezzature pubbliche e di quartiere.<br />	<br />
			2.1. Con istanza del 27 giugno 2016 Centro Marmi chiedeva al Comune di Carrara di provvedere alla ritipizzazione del compendio in parola indicando, quale possibile e più celere modalità operativa, la variante semplificata al Regolamento urbanistico vigente, ex art. 30 della l. reg. Toscana n. 65/2014, evidenziando che il vincolo a servizi, a suo tempo impresso dall&#8217;atto di governo del territorio agli immobili&nbsp;<em>de quo</em>, doveva ritenersi scaduto, essendo trascorso il quinquennio dalla sua imposizione ai sensi dell&#8217;art. 55 della l. reg. Toscana n. 1/2005, siccome approvato nell&#8217;agosto del 2005.<br />	<br />
			2.2. All’esito della risposta del Settore opere pubbliche, urbanistica del Comune, la ricorrente richiedeva chiarimenti in ordine ai tempi di avvio del procedimento tramite proposta di variante al Consiglio comunale.<br />	<br />
			L&#8217;Ufficio, con comunicazione del 3 ottobre 2016, esponeva che con deliberazione consiliare n. 66 del 31 agosto 2015 era stato dato avvio al procedimento per la formazione del nuovo Piano Operativo Comunale le cui previsioni urbanistiche avrebbero ricompreso anche l’area in questione, comunicando di aver comunque trasmesso l’istanza di ritipizzazione ai professionisti incaricati della redazione del nuovo Piano per una valutazione tecnica della proposta.<br />	<br />
			2.3. La ricorrente, ritenendo insoddisfacente la risposta offerta, inoltrava formale diffida a provvedere all’avvio di una procedura di variante puntuale al R.U., relativa cioè alla sola area di proprietà della Centro Marmi.<br />	<br />
			Con nota del 17 novembre 2016, il Sindaco del Comune di Carrara ribadiva che l’iter avviato dal Comune per l’adozione del nuovo POC assolveva pienamente all’obbligo facente capo all’Amministrazione di dare riscontro all’istanza della deducente, precisando anche che&nbsp;<em>&#8221;l&#8217;eventuale adozione di una variante specifica all’attuale Regolamento Urbanistico, pur essendo contemplata dalle normative vigenti</em>” avrebbe costituito “<em>un ingiustificato e notevole aggravio per gli uffici comunali totalmente impegnati nella predisposizione del nuovo strumento urbanistico generale</em>&#8220;.<br />	<br />
			3. Ritenuto che, in tal modo, il Comune si fosse sostanzialmente sottratto all’obbligo di provvedere, la società in intestazione proponeva ricorso avverso l’asserito silenzio inadempimento e per l’accertamento dell&#8217;obbligo di provvedere nel senso indicato nelle istanze di cui sopra.<br />	<br />
			Si costituiva in giudizio il Comune di Carrara opponendosi all’accoglimento del gravame.<br />	<br />
			Nella camera di consiglio del 22 marzo 2017 il ricorso veniva trattenuto per la decisione.<br />	<br />
			4. Si può prescindere dall’eccezione avanzata dalla difesa dell’amministrazione, volta a disconoscere la legittimazione della ricorrente in ordine a talune particelle catastali di cui viene affermata la proprietà, giacché il ricorso non è suscettibile di accoglimento.<br />	<br />
			Quanto all’azione di cui all’art. 117 c.p.a. va subito rilevato che il ricorso avverso il silenzio rifiuto dell&#8217;Amministrazione è diretto ad accertare la violazione dell&#8217;obbligo della stessa di provvedere su un&#8217;istanza del privato al fine di sollecitare l&#8217;esercizio di un pubblico potere, ed esso risulta esperibile in presenza di un obbligo di provvedere nei confronti del richiedente rispetto al quale l&#8217;Amministrazione sia rimasta inerte, con la conseguenza che tale inadempimento si configura tutte le volte in cui l&#8217;Amministrazione contravviene ad un preciso obbligo di provvedere, e tanto sia in base ad espresse previsioni di legge, sia nelle ipotesi che discendono dai principi generali o dalla peculiarità del caso (Cons. Stato, sez. V, 13 ottobre 2016 n. 4235).<br />	<br />
			Si è peraltro precisato che nel processo instaurato per fare constare l&#8217;illegittima inerzia della pubblica amministrazione, il giudice amministrativo, in forza delle modifiche apportate all&#8217;art. 1 comma 5, l. n. 241 del 1990, può valutare la fondatezza dell&#8217;istanza solo ove l&#8217;attività che essa avrebbe dovuto porre in essere abbia carattere vincolato, discendendone che, in caso contrario, la sentenza deve limitarsi alla declaratoria dell&#8217;obbligo di provvedere (T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, 7 febbraio 2007 n. 179).<br />	<br />
			Ne segue che, sul piano meramente procedimentale, non appare sussistere l’affermato silenzio inadempimento del Comune dal momento che questo, come sopra esposto, ha più volte motivatamente dato riscontro all’istanza della parte, anche se non nel senso dalla medesima divisato.<br />	<br />
			5. Peraltro, non può sottacersi che l’istituto sotteso alla domanda azionata dalla ricorrente non può trovare applicazione allorquando si sia in presenza di atti a contenuto generale rimessi alla scelta discrezionale dell&#8217;Amministrazione e rispetto alla quale non sia configurabile un interesse qualificato del privato tale da poter rivendicare l&#8217;esistenza di un obbligo per l&#8217;Ente di procedere all&#8217;adozione di atti a contenuto pianificatorio (Cons. Stato Sez. IV, 11-12-2014, n. 6081).<br />	<br />
			5.1. In ogni caso, oltre ad avere ragionevolmente motivato il proprio diniego a provvedere in ragione dell’imminente approvazione del nuovo atto di pianificazione generale del territorio (POC) all’interno del quale anche attraverso lo strumento partecipativo delle osservazioni l’interessata potrà far valere le sue ragioni, il Comune nelle sue difese nega che sussista il presupposto per l’invocata riqualificazione giuridica dell’area di proprietà della ricorrente. E ciò in quanto, contrariamente a quanto sostenuto con il ricorso, il vincolo che la ricorrente assume essere di natura espropriativa, non sarebbe affatto scaduto, trattandosi, invece, di un vincolo di carattere conformativo.<br />	<br />
			La tesi merita adesione.<br />	<br />
			Secondo la ricorrente il vincolo a servizi esistente sull’area per effetto del RU del 2005 avrebbe cessato di essere efficace per effetto del decorso del quinquennio ai sensi dell’art. 55, co. 5, l. reg. n. 1/2005 secondo cui “<em>Le previsioni di cui al comma 4 ed i conseguenti vincoli preordinati alla espropriazione sono dimensionati sulla base del quadro previsionale strategico per i cinque anni successivi alla loro approvazione; perdono efficacia nel caso in cui, alla scadenza del quinquennio dall&#8217;approvazione del regolamento o dalla modifica che li contempla, non siano stati approvati i conseguenti piani attuativi o progetti esecutivi</em>”.<br />	<br />
			L’affermazione non può essere seguita.<br />	<br />
			Costituisce principio consolidato l’assunto per cui il carattere conformativo dei vincoli non dipende dalla collocazione in una specifica categoria di strumenti urbanistici, ma soltanto dai requisiti oggettivi, per natura e struttura, dei vincoli stessi, ricorrendo in particolare tale carattere ove gli stessi vincoli siano inquadrabili nella zonizzazione dell&#8217;intero territorio comunale o di parte di esso, sì da incidere su di una generalità di beni, nei confronti di una pluralità indifferenziata di soggetti, in funzione della destinazione dell&#8217;intera zona in cui i beni ricadono e in ragione delle sue caratteristiche intrinseche o del rapporto, per lo più spaziale, con un&#8217;opera pubblica; di contro, il vincolo, se incide su beni determinati, in funzione non già di una generale destinazione di zona, ma della localizzazione di un&#8217;opera pubblica, la cui realizzazione non può coesistere con la proprietà privata, deve essere qualificato come preordinato alla relativa espropriazione (Cons. Stato, sez. IV, 24 agosto 2016 n. 3684; id., sez. IV, 30 luglio 2012, n. 4321).<br />	<br />
			Si è in tal senso precisato che i vincoli di destinazione urbanistica sono soggetti a decadenza solo se sono preordinati all&#8217;espropriazione o comportano l’identificazione e dunque se svuotano il contenuto del diritto di proprietà incidendo sul godimento del bene, tanto da renderlo inutilizzabile rispetto alla sua destinazione naturale, diminuendone in modo significativo il valore di scambio; di conseguenza la destinazione ad attrezzature ricreative, sportive e a verde pubblico, data dal piano regolatore ad aree di proprietà privata, non comporta l&#8217;imposizione sulle stesse di un vincolo espropriativo, ma solo di un vincolo conformativo, che è funzionale all&#8217;interesse pubblico generale conseguente alla zonizzazione, effettuata dallo strumento urbanistico, che definisce i caratteri generali dell&#8217;edificabilità in ciascuna delle zone in cui è suddiviso il territorio comunale (Cons. St., sez. IV, 9 dicembre 2015, n. 558; Id., 8 settembre 2015, n. 4155).<br />	<br />
			Ne consegue che la destinazione impressa alla proprietà della ricorrente (attrezzature pubbliche e di quartiere) non può essere ritenuta di natura espropriativa, con la conseguenza che non era configurabile alcun obbligo per il Comune di provvedere a rimodulare&nbsp;<em>ex novo</em>&nbsp;tale destinazione per sua natura di durata indeterminata (T.A.R. Toscana, sez. III, 7 gennaio 2015 n. 7)<br />	<br />
			Discende da quanto esposto che il ricorso va dichiarato inammissibile seguendo la liquidazione delle spese la soccombenza, come in dispositivo precisato.				</p>
<div style="text-align: center;">P.Q.M.</div>
<p>			Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.<br />	<br />
			Condanna la società ricorrente alla rifusione delle spese di lite che si liquidano in € 3.000,00, oltre accessori di legge, se dovuti.<br />	<br />
			Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
			Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2017 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
			Armando Pozzi, Presidente<br />	<br />
			Bernardo Massari, Consigliere, Estensore<br />	<br />
			Gianluca Bellucci, Consigliere				</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>L&#8217;ESTENSORE</strong></td>
<td>&nbsp;</td>
<td><strong>IL PRESIDENTE</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Bernardo Massari</strong></td>
<td>&nbsp;</td>
<td><strong>Armando Pozzi</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>			IL SEGRETARIO&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div style="clear:both;">&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-31-3-2017-n-499/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 31/3/2017 n.499</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 26/3/2014 n.499</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-ordinanza-26-3-2014-n-499/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2014 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-ordinanza-26-3-2014-n-499/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 26/3/2014 n.499</a></p>
<p>Pres. Mastrocola, est. Giansante Agriturismo Fattoria Imperiale, Salvatore Camilleri, Cecere Saverio Pizzeria D&#8217;Asporto, D&#8217;Arienzo Umberto Ditta Individuale, Farmacia S.Diodato Sas di Boscaino, F.lli De Girolamo Group Srl, Gattone Sergio Pizzeria, Trattoria e Pizzeria Da Gino e Pina, Pizzeria Jerry 2 Snc, Ristorante Da Claudio di Trapanese, Ristorante Omega di Terlizzi</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-ordinanza-26-3-2014-n-499/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 26/3/2014 n.499</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-ordinanza-26-3-2014-n-499/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 26/3/2014 n.499</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Mastrocola, est. Giansante<br /> Agriturismo Fattoria Imperiale, Salvatore Camilleri, Cecere Saverio Pizzeria D&#8217;Asporto, D&#8217;Arienzo Umberto Ditta Individuale, Farmacia S.Diodato Sas di Boscaino, F.lli De Girolamo Group Srl, Gattone Sergio Pizzeria, Trattoria e Pizzeria Da Gino e Pina, Pizzeria Jerry 2 Snc, Ristorante Da Claudio di Trapanese, Ristorante Omega di Terlizzi Enza, Russo Raffaele Young Pizza, Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori, Sabato Sessa, Mobilkart Srl, (Avv. Luigi Bocchino) c. Comune di Benevento (Avv. Luigi Imperlino)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Processo Amministrativo – Impugnazione del provvedimento comunale di determinazione delle tariffe TARES &#8211; Pregiudizio meramente patrimoniale – Istanza di sospensiva – Infondatezza</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Nel caso di impugnazione del provvedimento comunale di determinazione delle tariffe TARES, non sussiste l’irreparabilità del danno, presupposto necessario per la concessione della misura cautelare, atteso che il pregiudizio lamentato dal ricorrente ha natura meramente patrimoniale e, in quanto tale, è ristorabile in sede di merito, a fronte di un preminente interesse pubblico ad evitare ripercussioni negative sul bilancio dell’Ente.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />
(Sezione Prima)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>ORDINANZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 1279 del 2014, proposto da: </p>
<p>Agriturismo Fattoria Imperiale, Salvatore Camilleri, Cecere Saverio Pizzeria D&#8217;Asporto, D&#8217;Arienzo Umberto Ditta Individuale, Farmacia S.Diodato Sas di Boscaino, F.lli De Girolamo Group Srl, Gattone Sergio Pizzeria, Trattoria e Pizzeria Da Gino e Pina, Pizzeria Jerry 2 Snc, Ristorante Da Claudio di Trapanese, Ristorante Omega di Terlizzi Enza, Russo Raffaele Young Pizza, Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori, Sabato Sessa, Mobilkart Srl, rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Luigi Bocchino, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Maria Rosaria Collarile in Napoli, via Santa Lucia, n. 173; </p>
<p><i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Comune di Benevento in persona del Sindaco, legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Luigi Imperlino, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo Luigi Imperlino in Napoli, via Cilea, n. 171; <br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />
</b>previa sospensione dell&#8217;efficacia,</p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b></i>della delibera n. 49 del 30/11/2013 adottata dal Comune di Benevento avente ad oggetto TARES 2013 – Approvazione Piano Finanziario Regolamento e Tariffe con allegato Regolamento per la disciplina del Tributo sui Rifiuti e sui Servizi</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Benevento;<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2014 la dott.ssa Rosalba Giansante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p>CONSIDERATO che i motivi di ricorso non evidenziano, ad un primo esame sommario, profili di palese illegittimità tali da poter essere apprezzati nella presente sede cautelare;<br />
CONSIDERATO altresì che non si rinviene il presupposto della irreparabilità del danno richiesto dall’articolo 55 del Decreto Legislativo 2 luglio 2010 n. 104 per la concessione della misura cautelare in quanto, trattandosi di pregiudizio meramente patrimoniale, esso è risarcibile nella sede del merito e tenuto conto dell’interesse pubblico rappresentato dal Comune in quanto l’eventuale annullamento della delibera impugnata avrebbe ripercussioni negative sugli equilibri di bilancio dell&#8217;ente e sul rispetto del piano di stabilità interno;<br />
RITENUTO, quanto alle spese della presente fase cautelare, che sussistono i motivi che giustificano la compensazione integrale delle spese tra le parti;<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima) respinge la suindicata domanda incidentale di sospensione.<br />
Spese compensate.<br />
La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2014 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Cesare Mastrocola, Presidente<br />
Paolo Corciulo, Consigliere<br />
Rosalba Giansante, Primo Referendario, Estensore</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 26/03/2014</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-ordinanza-26-3-2014-n-499/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 26/3/2014 n.499</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 15/6/2007 n.499</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-15-6-2007-n-499/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jun 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-15-6-2007-n-499/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 15/6/2007 n.499</a></p>
<p>Pres. Virgilio, Est. Corsaro F. P. (Avv. A. Riccio) c/ Comune di Marsala (n.c.) sulla necessità di rimettere la causa al primo giudice in caso di rilievo di errore materiale della sentenza di I grado in sede d&#8217;appello Giustizia amministrativa – Appello – Sentenza &#8211; Errore materiale &#8211; Rimessione della</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-15-6-2007-n-499/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 15/6/2007 n.499</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-15-6-2007-n-499/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 15/6/2007 n.499</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres.   Virgilio,    Est. Corsaro<br /> F. P. (Avv. A. Riccio) c/ Comune di Marsala (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>sulla necessità di rimettere la causa al primo giudice in caso di rilievo di errore materiale della sentenza di I grado in sede d&#8217;appello</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giustizia amministrativa – Appello – Sentenza &#8211; Errore materiale &#8211; Rimessione della causa al primo giudice affinché provveda alla correzione – Necessità &#8211; Ragione.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Ai sensi dell’art. 35 L. 1034/1971, qualora il giudice d’appello rilevi nella sentenza un errore materiale qualificabile come un difetto di procedura del giudizio di I grado, occorre procedere alla rimessione della causa al TAR <i>a quo</i>, perchè questi provveda alla correzione degli errori materiali, senza formalmente annullare la sentenza di I grado, stante la necessità di assicurare l’effettività della tutela giurisdizionale e la economicità e speditezza del processo.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Giustizia amministrativaper la  Regione siciliana<br />
in sede giurisdizionale</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
 ha pronunziato la seguente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DECISIONE<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso in appello n. 466/2006, proposto da</p>
<p><B>PIPITONE FRANCESCA,</B> rappresentata e difesa dall’avv. Antonina Riccio ed elettivamente domiciliata in Palermo via G. Sciuti n. 41 presso lo studio della stessa;</p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
il <B>COMUNE DI MARSALA</B>, in persona del sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;</p>
<p>per l’annullamento<br />
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia &#8211; sede di Palermo (sez. III) &#8211; n. 6195/2005 del 24/11/2005;</p>
<p>	Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
	Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />	<br />
	Visti gli atti tutti della causa;<br />	<br />
	Relatore alla pubblica udienza del 9 novembre 2006 il Consigliere Antonino Corsaro, e udito altresì l’avv. M.B. Miceli, su delega dell’avv. A. Riccio, per l’appellante;<br />	<br />
	Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>	Con ricorso n. 2341/2005 presentato innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia &#8211; sede di Palermo, la signora Pipitone Giuseppa impugnava il seguente provvedimento:<br />	<br />
&#8211; ordinanza n. 90 del 1° giugno 2005, con la quale è stata ingiunta la demolizione di opere edilizie abusive.<br />
Con l’unico motivo d’impugnazione, violazione e falsa applicazione della legge 28 febbraio 1985, n. 47, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e della legge reg.le 10 agosto 1986, n. 37 – Eccesso di potere per violazione del principio di legittimo affidamento e difetto di motivazione, deduceva i seguenti due profili di censura:<br />
1) 	essendo “trascorsi ben 22 anni” dalla realizzazione delle opere sanzionate con il provvedimento impugnato, il Comune di Marsala avrebbe dovuto motivare l’ingiunzione a demolire esternando, al riguardo, le concrete ragioni di interesse pubblico;<br />	<br />
2) 	nella relazione di sopralluogo si afferma che le opere elencate nei punti 3, 4, 5 e 6 della stessa relazione sono state realizzate “<i>in assenza di autorizzazione</i>”, per cui andava applicata soltanto la sanzione pecuniaria;<br />	<br />
	Con sentenza n. 6195/2005 il TAR rigettava il ricorso, in quanto, anche a volere ritenere che tutte le opere in questione siano state realizzate nei primi anni 80, secondo il costante orientamento giurisprudenziale, i provvedimenti che ordinano la demolizione di manufatti abusivi, stante il carattere permanente degli abusi edilizi, non abbisognano di congrua motivazione in ordine all&#8217;attualità dell&#8217;interesse pubblico alla rimozione degli stessi &#8211; che è in <i>re ipsa</i>, consistendo nel ripristino dell’assetto urbanistico violato (C.G.A. 5 dicembre 2002, n. 651; T.A.R. Campania, sez. IV, 4 luglio 2001, n. 3071; 13 giugno 2002, n. 3485; 20 ottobre 2003, n. 12962). Affermava pertanto, che l&#8217;ordinanza di demolizione di opere edilizie abusive era sufficientemente motivata con riferimento all&#8217;oggettivo riscontro dell&#8217;abusività delle opere ed alla sicura assoggettabilità di queste al regime concessorio (T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV, 2 dicembre 2004, n. 18085). Tali provvedimenti, infatti, prescindono da qualsiasi valutazione discrezionale dei fatti e sono subordinati al solo verificarsi dei presupposti stabiliti dalla legge, così che, una volta accertata la consistenza dell&#8217;abuso, non vi è alcun margine di ponderazione per l&#8217;interesse pubblico eventualmente collegato (Consiglio Stato, sez. IV, 27 aprile 2004, n. 2529). Peraltro, rilevava che, nel caso di specie, il sopralluogo dei tecnici comunali risaliva ai primi mesi (gennaio e febbraio) del 2005, per cui tempestivo appariva il provvedimento impugnato adottato, previa comunicazione dell’avvio del relativo procedimento, in data 1° giugno 2005;<br />	<br />
&#8211; che, viceversa, affermava di accogliere il secondo profilo di censura, dal momento che lo stesso tecnico comunale, nella relazione di sopralluogo (in atti) afferma che le opere elencate nei punti 3, 4, 5 (scala esterna) e 6 (tettoia) della stessa relazi<br />
	Appellava la citata decisione la parte soccombente, deducendo che non poteva essere ingiunta la demolizione della scala e della tettoia per cui alle opere andava applicata la sanzione pecuniaria e nel dispositivo della sentenza impugnata, il TAR Palermo erroneamente dichiarava inammissibile il ricorso.<br />	<br />
	Conclude che in pendenza del termine per l’appello, l’errore materiale in cui è incorso il primo giudice.deve essere denunciato come motivo di appello, atteso che il riesame effettuato assorbe anche la correzione.<br />	<br />
	Non si è costituito il Comune appellato.<br />	<br />
	Alla udienza del 9 novembre 2006 la causa è stata trattenuta in decisione.																																																																																												</p>
<p align=center>
<B>DIRITTO<br />
</B></p>
<p></p>
<p align=justify>
		Sostiene l’appellante che in pendenza del termine per l’appello, l’errore materiale in cui è incorso il primo giudice.deve essere denunciato come motivo di appello, atteso che il riesame effettuato assorbe anche la correzione.<br />	<br />
 	La doglianza non merita di essere accolta. Ed infatti l’art. 287 cpc, intitolato casi di correzione prevede che le sentenze contro le quali non sia stato proposto appello e le ordinanze non revocabili possono essere corrette su ricorso di parte, dallo stesso giudice che le ha pronunciate, qualora egli sia incorso in omissioni o in errori materiali o di calcolo.  	La Corte Costituzionale con sentenza n. 335/2004 ha dichiarato che l’art. 287 c.p.c., in materia di correzione delle sentenze e delle ordinanze, è costituzionalmente illegittimo limitatamente alle parole “contro le quali non sia stato proposto appello”.  	Ha affermato che in relazione alla q.l.c. dell&#8217;art. 287 c.p.c., censurato nella parte in cui prevede che &#8220;le sentenze contro le quali non sia stato proposto appello&#8221; possono essere corrette con il procedimento di cui al successivo art. 288 &#8220;dallo stesso giudice che le ha pronunciate&#8221;, qualora questi sia incorso in errori materiali, e quindi nella parte in cui limita la facoltà della parte di avvalersi del procedimento di correzione degli errori materiali alle sole &#8220;sentenze contro le quali non sia stato proposto appello&#8221;, escludendo conseguentemente che quelle appellate possano essere corrette &#8220;dallo stesso giudice che le ha pronunciate&#8221; indipendentemente dalla decisione del mezzo di gravame,<b> </b>(di conseguenza, possono essere corrette anche le sentenze contro le quali sia stato proposto appello).<b><br />	<br />
</b>La sentenza della Corte quindi non consente al giudice dell’appello di procedere alla correzione e quindi ci si troverebbe di fronte ad una ipotesi di inammissibilità dell’appello. (CdS 3080/06).<br />
Ed invero l&#8217;art. 35 l. 6 dicembre 1971 n. 1034, prevede l&#8217;annullamento della decisione con contestuale invio della controversia al primo giudice, per un vizio dell&#8217;impugnata sentenza che il giudice di appello non è legittimato ad eliminare, integrando la motivazione, anche se trattasi di errore in procedendo, perchè si ritiene che il principio generale fissato dall&#8217;art. 35 l. 6 dicembre 1971 n. 1034 è costituito dalla ritenzione della causa da parte del Consiglio di Stato, in coerenza con le caratteristiche del processo amministrativo, che generalmente ha carattere impugnatorio ed è sottoposto ad un termine di decadenza, volto ad accelerare le liti che coinvolgono l&#8217;attività amministrativa della p.a.; pertanto, le ipotesi di pronuncia di annullamento della sentenza con rinvio della causa al primo giudice, previste dallo stesso art. 35 cit., sono di stretta interpretazione, ed in particolare, in ordine alla fattispecie ivi prevista di &#8220;difetto di procedura&#8221;, non sono sufficienti ad integrarla le circostanze che il primo giudice abbia ritenuto insussistenti i presupposti processuali o le condizioni dell&#8217;azione ovvero abbia erroneamente valutato gli elementi di prova, in quanto, in tali casi, l’errore di giudizio trova la possibilità di correzione nell&#8217;impugnazione della sentenza innanzi al Consiglio di Stato. Laddove quindi si verifichi un errore di procedura nel giudizio di primo grado, ai sensi dell&#8217;art. 35 comma 1, l. TAR, la sentenza gravata va annullata con rinvio al TAR a quo.<br />
Nel caso in esame il collegio si dovrebbe limitare a dichiarare l’inammisssibilità dell’appello. Ma l’errore materiale è pur sempre un errore in procedendo del primo giudice. <br />
<b>	</b>Ne consegue che se detti vizi vengono rilevati in sede d&#8217;appello non si è di fronte ad una causa impeditiva del giudizio ma in un difetto di procedura del giudizio di I grado stante la necessità di assicurare la effettività della tutela giurisdizionale e la economicità e speditezza del processo induce ad interpretare la norma in coerenza con i principi sopra richiamati nel senso della possibilità di rimessione della causa al primo giudice perchè provveda alla correzione degli errori materiali senza formalmente annullare la sentenza di primo grado.  	Conclusivamente l’appello va accolto nei limiti di cui in motivazione e rimette, per l’effetto, gli atti al primo decidente perchè provveda ai sensi dell’art. 35 della L. 1034/1971.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P. Q. M.
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>	Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando accoglie l’appello nei limiti di cui in motivazione e rimette, per l’effetto, gli atti al primo decidente perchè provveda ai sensi dell’art.35 L. 1034/1971.<br />	<br />
	Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>	Così deciso in Palermo, dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, nelle camere di consiglio del 9 novembre 2006 e del 12 dicembre 2006, con l’inter-vento dei signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Pier Giorgio Trovato, Claudio Zucchelli, Antonino Corsaro, estensore, Filippo Salvia, Componenti.<br />	<br />
F.to: Riccardo Virgilio, Presidente<br />
F.to: Antonino Corsaro, Estensore<br />
F.to: Maria Assunta Tistera, Segretario</p>
<p>Depositata in segreteria<br />
il 15 giugno 2007</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-15-6-2007-n-499/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 15/6/2007 n.499</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 16/3/2007 n.499</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-sentenza-16-3-2007-n-499/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-sentenza-16-3-2007-n-499/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-sentenza-16-3-2007-n-499/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 16/3/2007 n.499</a></p>
<p>Pres.Enzo Di Sciascio, Est-Paolo Peruggia effetti dell&#8217;invalidità di atti amministrativi sui contratti della Pubblica Amministrazione Contratti della Pubblica Amministrazione – Disciplina normativa – Nullità – Applicabilità della disciplina codicistica – Eccezioni. L’annullamento del provvedimento amministrativo che abilita l’amministrazione alla stipulazione di un contratto opera un effetto caducante sul contratto concluso.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-sentenza-16-3-2007-n-499/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 16/3/2007 n.499</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-sentenza-16-3-2007-n-499/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 16/3/2007 n.499</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i>Enzo Di Sciascio, <i>Est-</i>Paolo Peruggia</span></p>
<hr />
<p>effetti dell&#8217;invalidità di atti amministrativi sui contratti della Pubblica Amministrazione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della Pubblica Amministrazione – Disciplina normativa – Nullità – Applicabilità della disciplina codicistica – Eccezioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>L’annullamento del provvedimento amministrativo che abilita l’amministrazione alla stipulazione di un contratto opera un effetto caducante sul contratto concluso. Tuttavia, occorre ritenere che la legge eviti di porre nel nulla tutto quanto si sia prodotto nel tempo che è stato necessario per giungere alla conclusione del giudizio. A tale conclusione inducono la previsione dei rapidi tempi processuali stabiliti per i giudizi di cui all’art. 23-bis l. 6.12.1971, n. 1034, l’eccezionalità dell’adozione della misura cautelare e la preferenza accordata dalla norma per il risarcimento per equivalente rispetto alla reintegrazione in forma specifica. Invero, tali elementi fanno ritenere che il legislatore abbia operato un’evidente opzione in favore dell’esecuzione dei contratti che comportano la realizzazione di opere pubbliche o la prestazione di servizi interessanti per la collettività, attribuendo una posizione di prevalenza dell’interesse pubblico nei confronti di quello del privato (che ambirebbe, invece, al puntuale riconoscimento della situazione soggettiva dedotta in causa). Per tali motivi, si deve concludere che in questi casi la diretta applicazione delle norme codicistiche subisce un’eccezione, sì che anche la ritenuta pertinenza alla specie delle disposizioni sulla nullità dei contratti non può comportare l’inefficacia delle prestazioni che sono state eseguite, come, invece, potrebbe dedursi dagli artt. 1418 e segg. c.c.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria<br />
(Sezione Seconda)
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 994 del 2006, integrato da motivi aggiunti, proposto da:<br />
<b>Spa Bonatti</b>, corrente a Parma in persona del legale rappresentante in carica<br />
<b>Ingg. Grossi &#038; Speier spa</b>, corrente a Milano in persona del legale rappresentante in carica<br />
<b>GE Healthcare Clinical Systems srl</b>, corrente a Milano in persona del legale rappresentante in carica<br />
<b>Studio Ferrari Brocajoli srl</b>, con sede a Levata di Curtatone in persona del legale rappresentante in carica<b>Promedia srl</b> corrente a Teramo in persona del legale rappresentante in carica<br />
tutte rappresentante e difese dagli avvocati Mario Bucello e professor Luigi Piscitelli, con domicilio eletto presso di loro a Genova, in corso A. Saffi 7/2 </p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
<b>Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino</b>, in persona del direttore generale in carica, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato professor Piergiorgio Alberti, con domicilio eletto presso di lui a Genova, in via Corsica 2/11;<br />
<i><b>nei confronti di<br />
</i>Consorzio cooperative costruzioni</b>, corrente a Bologna in persona del legale rappresentante in carica, in proprio e nella qualità di mandatario dell’ATI costituita con Servizi Tecnologie Sistemi spa, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberto Bassi e Luigi Cocchi, con domicilio eletto presso quest’ultimo a Genova, in via Macaggi 21/5; </p>
<p><i><b>per l&#8217;annullamento<br />
</i></b>della deliberazione 29.8.2006, n. 2288 con cui l’azienda ospedaliera universitaria San Martino ha disposto l’aggiudicazione definitiva all’ATI controinteressata dell’appalto concorso per la ristrutturazione del padiglione n. 40, e così per la realizzazione di ambulatori, sale operatorie e posti letto; <br />
della deliberazione 26.7.2006, n. 2054 dell’azienda ospedaliera<br />
del bando di gara approvato con deliberazione 21.11.2005 del direttore generale<br />
e per la condanna<br />
della stazione appaltante al risarcimento del danno derivante dagli atti illegittimi impugnati</p>
<p>Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;<br />
visti gli atti di costituzione in giudizio dell’azienda ospedaliera resistente e dell’ATI controinteressata; <br />
vista la propria ordinanza 6.12.2006, n. 424; <br />
viste le memorie depositate dalle parti; <br />
visto l’atto notificato dall’ATI controinteressato contenente motivi aggiunti di impugnazione, <br />
viste le memorie depositate dalle parti<br />
visto l’ulteriore atto notificato dal controinteressato contenente motivi aggiunti<br />
viste le memorie conclusionali depositate da tutte le parti costituite<br />
visti gli ulteriori documenti allegati dalle parti;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 15/03/2007 il dott. Paolo Peruggia e uditi per le parti gli avvocati professor Luigi Piscitelli, professor Piergiorgio Alberti, Giuseppe Bursi e Luigi Cocchi;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>La spa Bonatti ed i quattro litisconsorti indicati in epigrafe si ritengono lesi dalla determinazione 29.8.2006, n. 2288 con cui la resistente azienda ospedaliera ha aggiudicato all’ATI controinteressata la gara bandita per la stipulazione del contratto per la ristrutturazione del padiglione n. 40, oltre che per la realizzazione di ambulatori, sale operatorie e posti letto. Per ciò gli interessati hanno notificato l’atto 14.11.2006, depositato il 22.11.2006, con cui denunciano: <br />
violazione della lex specialis di gara, violazione delle prescrizioni del punto 8 del bando di gara, violazione dei principi generali in materia di procedure concursuali e selettive, violazione della par condicio dei concorrenti e dei principi di trasparenza ed imparzialità, violazione dell’iter procedimentale definito dalla lex specialis, violazione dell’art. 3 della legge 7.8.1990, n. 241, eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria, illogicità ed ingiustizia grave e manifesta. <br />
Violazione della lex specialis di gara, violazione dell’art. 3 della legge 7.8.1990, n. 241, violazione dei diritti di partecipazione delle ricorrenti, violazione dei principi di trasparenza ed imparzialità, difetto assoluto di motivazione e di istruttoria. <br />
Sono proposte la domanda cautelare per la sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato e per la condanna dell’azienda ospedaliera al risarcimento del danno. <br />
L’azienda ospedaliera San Martino si è costituita in giudizio con atto depositato il 4.12.2006, con cui ha chiesto la reiezione della domanda, ed ha depositato una difesa in pari data. <br />
Nel corso della camera di consiglio 6.12.2006 si è costituita in giudizio l’ATI controinteressata, che ha chiesto dichiararsi l’infondatezza della domanda. <br />
Con ordinanza 6.12.2006, n. 424 il tribunale ha respinto la domanda interinale per la sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato, ed ha fissato l’udienza per la discussione nel merito del ricorso.<br />
Con atto notificato il 12.1.2007, depositato il 15.1.2007, l’ATI controinteressata ha proposto ricorso incidentale, per ottenere l’annullamento del bando di gara, per la parte in cui prevederebbe l’obbligo del possesso del certificato di qualità da parte della imprese partecipanti, anche per le opere scorporabili, ed in particolare per la fornitura di arredi ed attrezzature. <br />
Tutte le parti costituite hanno depositato memorie il 26.1.2007.<br />
Con atto notificato il 26.1.2007, depositato il 29.1.2007 l’ati controinteressata ha proposto motivi aggiunti, denunciando l’erronea lettura delle regole di gara, nella parte in cui escluderebbero la possibilità di scorporare le forniture di che si tratta, ed allegando la mancata esclusione del soggetto ricorrente, carente della qualificazione per le forniture degli arredi previsti nel bando. L’Ati controinteressata ha poi depositato un ulteriore atto, con cui formula l’esplicita notazione che le censure ulteriormente proposte non sono volte ad ottenere la sospensione cautelare del bando impugnato. <br />
Con successivo atto notificato il 7.3.2007, depositato il 9.3.2007 l’ATI costituita dal consorzio cooperative costruzioni e dal STS spa ha proposto nuovi motivi aggiunti, chiedendo l’annullamento degli atti con cui l’azienda ospedaliera ha invitato ed ammesso alla gara le società ricorrenti. I motivi: <br />
violazione del bando di gara<br />
violazione della lettera di invito. <br />
Tale parte ha depositato una memoria conclusionale il 9.3.2007. <br />
Parte ricorrente ha depositato un atto il 9.3.2007. </p>
<p>Sono impugnati gli atti di gara con cui è stata assegnata all’ATI controinteressata l’esecuzione dei lavori per la realizzazione del padiglione n. 40 dell’ospedale san Martino di Genova, con gli arredi e le attrezzature previste nel capitolato. <br />
L’esame dei motivi proposti dai soggetti ricorrenti deve essere preceduto dalla cognizione delle censure dedotte con il ricorso incidentale del controinteressato: si rileva infatti che i motivi che sorreggono l’atto di impugnazione principale denunciano la violazione della legge di gara, mentre il ricorso incidentale è articolato nelle sue deduzioni, perché volto da un lato ad ottenere la dichiarazione di inammissibilità dell’impugnazione, e dall’altro a far dichiarare l’illegittimità del bando, nella parte in cui potrebbe essere interpretato nel senso indicato dai ricorrenti. Pertanto è logicamente pregiudiziale la decisione sul ricorso incidentale.<br />
Esso è solo in parte tempestivo, atteso che la giurisprudenza che si condivide (cons. Stato, IV, 23.9.2004, n. 6215; sez. V, 21.9.2005, n 4940) ritiene inapplicabile alla notifica del ricorso incidentale la dimidiazione dei termini processuali stabilita dall’art. 23 bis della legge 6.12.1971, n. 1034; l’impugnazione subordinata proposta dal raggruppamento controinteressato è stata pertanto depositata nel rispetto della legge solo per ciò che attiene alla censura relativa alla interpretazione del bando, ed in tale limite può essere apprezzata nel merito, mentre è tardivo nella parte in cui denuncia l’inammissibilità del ricorso principale. <br />
Si osserva al riguardo che le doglianze proposte con l’atto notificato il 7.3.2007 riguardano i requisiti di ammissibilità della domanda che il raggruppamento ricorrente aveva proposto per essere ammessa alla selezione: a corredo dell’esposizione, parte controinteressata asserisce di essere venuta a conoscenza solo di recente delle ragioni per le quali chiede dichiararsi l’inammissibilità dell’impugnazione principale, ma il collegio osserva che tale soggetto avrebbe potuto attivarsi sin dal novembre 2006 (data di instaurazione con contraddittorio) per acquisire la prova sulle circostanze di fatto, che avrebbero consentito di paralizzare la domanda della ricorrente. <br />
Il ritardo nella raccolta dei documenti utili allo scopo va allora imputato alla parte deducente, notandosi che da più di un decennio anche il giudizio civile si è allineato al tratto sempre posseduto dal processo amministrativo, che richiede la tempestività delle allegazioni difensive a pena di inammissibilità.<br />
Per ciò va dichiarato che la parte controinteressata ha tardivamente dedotto i motivi di impugnazione incidentale contenuti nelle memoria depositata il 9.3.2007, che vanno perciò dichiarati irricevibili.<br />
Con l’ulteriore mezzo di impugnazione incidentale il raggruppamento controinteressato denuncia l’illegittimità dell’articolo 8 del bando, nella parte in cui prevede o può interpretarsi nel senso di prevedere la necessità di certificazione per la fornitura di beni sicuramente scorporabili. La censura è tempestiva, come osservato in precedenza, e rileva che si tratta di un bando che prelude alla stipulazione di un contratto misto, nella cui economia è sicuramente prevalente l’obbligazione che riguarda la realizzazione del nuovo padiglione, sì che la fornitura dei mobili e degli arredi è accessoria, e per ciò attribuibile a terzi subappaltatori.<br />
In pratica il concorrente aggiudicatario potrà negoziare con uno o più soggetti scelti nel prosieguo la fornitura e la messa in opera dei beni che costituiscono la parte meno rilevante dell’adempimento da lui assunto, spettando allora ai subappaltatori la dimostrazione di aver conseguito le necessarie qualifiche. <br />
Il collegio non condivide questa censura, di cui significativamente è chiesto l’accoglimento muovendo dai principi generali e non da specifiche norme positive; si osserva infatti che la legge di gara appare inequivoca dal punto di vista letterale nel richiedere (&#8230;8. condizioni che le imprese devono assolvere e requisiti che devono possedere a pena di esclusione&#8230;8.1. Attestazione &#8230;, o più attestazioni &#8230; rilasciata/e da società organismo di attestazione &#8230; nonché il possesso, ai sensi dell’art. 4 del dpr n. 34/2000 di certificazione di qualità UNI EN ISO 9002. &#8230; Il certificato di qualità è richiesto per tutte le categorie SOA a base di gara, nonché per la fornitura di arredi e forniture&#8230;) che anche per gli arredi e le forniture si possa negoziare solo con un soggetto debitamente certificato, nel senso che tale requisito dovrà essere comprovato già con la domanda. <br />
Si deve cioè ritenere che l’azienda ospedaliera abbia attribuito in sede di redazione del bando un rilievo tale a quelle parti dell’adempimento richiesto che concernono la fornitura dei mobili e degli arredi, da riservare alla fase della prima valutazione delle domande di partecipazione l’apprezzamento della qualificazione del soggetto proponente. <br />
In questa determinazione il collegio non individua i profili di illegittimità denunciati, posto che la natura di opere generalmente scorporabili non impedisce che talune attività siano invece considerate di grande rilievo nell’economia di un determinato contratto: l’esercizio della discrezionalità amministrativa nel senso indicato non incontra limiti normativi –peraltro neppure dedotti – se non nella ragionevolezza e nella proporzionalità della previsione del bando. <br />
Ed in tale senso non può individuarsi alcun profilo di illegittimità, posto che l’investimento del pubblico denaro per il raggiungimento degli scopi istituzionali è demandato alla responsabilità degli organi della dirigenza pubblica, che gode al riguardo della potestà discrezionale. I ricordati profili della ragionevolezza e della proporzionalità non appaiono lesi dalla citata previsione dell’art. 8 del bando, posto che un moderno reparto di cura e degenza necessita di strumentazioni ma anche di arredi idonei all’uso, che possono pertanto essere ben pretesi da un bando come certificati ai sensi delle norme vigenti.<br />
Sono infatti le esigenze di funzionalità e di preservazione della massima igiene che concorrono a far ritenere rilevante la cura che deve circondare la scelta degli arredi di un reparto ospedaliero, sì che si giustifica la precisione mostrata dal bando, che ha addirittura sottolineato con l’utilizzo del carattere neretto la necessità che anche la fornitura di arredi e forniture fosse accompagnata dal certificato di qualità. <br />
Si deve concludere che l’azienda ospedaliera banditrice ha autonomamente attribuito un rilievo essenziale alle parti dell’obbligazione di che si tratta, ed ha previsto la necessità che il possesso delle qualificazioni SOA anche per la fornitura degli arredi e delle forniture fosse evidenziato già nella domanda. <br />
In considerazione di ciò il motivo dedotto a sostegno del ricorso incidentale è infondato e va disatteso, sì che si può procedere nell’esame delle doglianze esposte con il ricorso principale.<br />
Queste argomentazioni comportano la reiezione delle censure proposte con la memoria contenente motivi aggiunti, che risulta notificata il 26.1.2007. Si tratta infatti della riproposizione delle doglianze avanzate con l’originario ricorso incidentale, per la cui confutazione possono richiamarsi integralmente le deduzioni già svolte. </p>
<p>Con la prima di esse i ricorrenti denunciano la violazione della legge di gara perpetrata dalla commissione giudicatrice, che ha ammesso alla selezione l’associazione temporanea aggiudicataria, non ostante tale soggetto non possedesse i requisiti richiesti per la prequalifica.<br />
Oppongono al riguardo l’azienda sanitaria ed il raggruppamento controinteressato che il bando non può essere interpretato nel senso di richiedere a pena di esclusione un requisito di qualificazione per un’opera sicuramente scorporabile, potendo perciò le forniture di che si tratta essere effettuate da un soggetto subappaltatore, che a sua volta dovrà comprovare di essere adeguatamente referenziato ai sensi del bando.<br />
In fatto deve aggiungersi che l’originaria domanda dell’ATI aggiudicataria prevedeva la partecipazione di un soggetto titolato alla fornitura degli arredi e delle attrezzature richiesti dal bando, ma che tale società fu dichiarata fallita con sentenza 30163 del 5.4.2006 del tribunale di Torino. Al fine di poter prendere parte alla selezione il Consorzio Cooperative Costruzioni associò nell’intrapresa la STS Servizi Tecnologie Sistemi spa, che mostra di aver ottenuto certificazioni nell’ambito progettuale, ma è carente nei requisiti per cui è attualmente processo. <br />
Tanto premesso, il collegio deve aderire alla tesi sostenuta dai soggetti ricorrenti, che hanno ricostruito le previsioni della legge di gara come prescrittive di una fase di prequalifica della domande, basata anche sulla verifica delle qualificazioni ottenute dai proponenti nei diversi settori interessati dall’obbligazione da adempiere. <br />
A tale conclusione induce la formulazione dell’articolo 8 del bando, che imponeva il previo possesso dei requisiti abilitativi per l’esecuzione dei lavori e per la fornitura dei beni: la clausola del bando prescriveva infatti che il possesso di tali certificazioni dovesse essere comprovato a pena di esclusione con l’allegazione alla domanda della documentazione necessaria. Il testo appare sufficientemente chiaro nell’individuare la volontà dell’azienda ospedaliera di compiere una ricognizione di tutte le domande, al fine di poter escludere sin dalla fase preliminare quelle non rispondenti a tutti i criteri imposti. <br />
Come già ricordato a tale regola non si sottraeva la fornitura dei beni, per cui è indicato con carattere evidenziato in neretto che “&#8230; il certificato di qualità è richiesto per tutte le categorie SOA a base di gara, nonché per la fornitura di arredi ed attrezzature&#8230;”: ne consegue che l’azienda sanitaria si era autovincolata ad eseguire una puntuale previa verifica sulla titolarità di tutte le qualificazioni sin dalla fase successiva alla presentazione delle domande, essendo con ciò implicitamente esclusa la possibilità di assegnare ai soggetti individuati nel prosieguo quelle parti dell’adempimento dell’obbligazione per cui erano richiesti i requisiti di specializzazione. <br />
Risulta invece che l’azienda ospedaliera ha violato la legge di gara, ammettendo alla selezione anche l’associazione temporanea aggiudicataria, che pacificamente non aveva qualificazione alcuna per la fornitura dei mobili e delle attrezzature, sì che avrebbe dovuto essere esclusa.<br />
E’ perciò fondata la censura in esame dedotta con il primo motivo di impugnazione: essa è poi assorbente dell’oggetto del decidere, posto che tale vizio inficia tutti gli atti successivi del procedimento, che vanno per conseguenza annullati, essendo stati espressamente impugnati. </p>
<p>Con il terzo motivo proposto con il ricorso introduttivo i soggetti ricorrenti chiedono condannarsi l’azienda ospedaliera al risarcimento del danno subito, ed al riguardo formulano due istanze in via gradata. <br />
Con la prima rilevano di aver titolo alla stipulazione del contratto, in luogo del raggruppamento aggiudicatario, ed in via subordinata chiedono condannarsi l’azienda al pagamento di una somma di denaro che le tenga indenni dalle spese sostenute per la partecipazione alla selezione, nonché dal mancato utile conseguito all’inesecuzione del contratto.<br />
La difesa dell’azienda resistente oppone che i ricorrenti non hanno chiesto l’annullamento del contratto, ed in via subordinata che non è stata comprovata la sussistenza dei presupposti della domanda risarcitoria spiegata. <br />
Il collegio osserva che benché assente nell’epigrafe dell’atto di impugnazione, l’istanza volta a far dichiarare la caducazione del contratto conseguito al procedimento amministrativo viziato è formulata già nel ricorso: tale volontà si desume infatti dalla richiesta esposta con il terzo motivo in rassegna di essere resi aggiudicatari in luogo dell’associazione controinteressata. <br />
L’eccezione di irricevibilità della richiesta risarcitoria è pertanto infondata e va disattesa. per cui la relativa domanda va apprezzata nel merito. <br />
A questo proposito la giurisprudenza (cass. I, 26.5.2006, n. 12629; cons. Stato, VI, 19.11.2003, n. 7470; sez. V, 28.5.2004, n. 3465) ritiene che il sopravvenuto annullamento giurisdizionale del provvedimento che aveva abilitato l’amministrazione alla stipula del contratto comporta l’inefficacia del negozio: l’orientamento al riguardo non è più univoco allorché si tratta di stabilire il tempo a cui fare riferimento per prendere atto della verificazione degli effetti caducanti che sono spiegati dal giudizio amministrativo. <br />
Talune decisioni fanno infatti retroagire il rilievo dell’annullamento al momento della stipulazione, collocando così l’anomalia del contratto all’interno della categoria della nullità, mentre altre pronunce aderiscono all’opinione secondo cui si tratterebbe di un effetto di inefficacia successivo, che si verifica allorché viene dichiarata l’illegittimità del presupposto della stipulazione. <br />
Il tribunale aderisce alla tesi secondo cui l’annullamento del provvedimento amministrativo che abilita l’amministrazione alla stipulazione del contratto opera un effetto caducante sul contratto concluso, ma ritiene che la legge impedisca di ritenere che sia posto nel nulla tutto quanto si è prodotto nel tempo che è stato necessario per giungere alla conclusione del giudizio. <br />
A tale conclusione inducono la previsione dei rapidi tempi processuali stabiliti per questi giudizi (art 23 bis della legge 6.12.1971, n. 1034), l’eccezionalità dell’adozione della misura cautelare e la preferenza accordata dalla norma per la forma risarcitoria, che può prevalere sulla reintegrazione in forma specifica. Si deve ritenere che il legislatore abbia operato una evidente opzione in favore dell’esecuzione dei contratti che comportano la realizzazione di opere pubbliche o la prestazione di servizi interessanti la collettività, attribuendo la prevalenza all’interesse pubblico in tal senso, rispetto a quello del privato, che ambirebbe invece al puntuale riconoscimento della situazione soggettiva dedotta in causa.<br />
Si deve cioè ritenere che la diretta applicazione delle norme codicistiche subisca un’eccezione per i motivi indicati, sì che anche la ritenuta pertinenza alla specie delle disposizioni sulla nullità dei contratti non può comportare l’inefficacia di tutte le prestazioni sin qui eseguite dal controinteressato, come potrebbe dedursi dagli artt. 1418 e segg. cod. civ. <br />
Consegue da ciò che dall’annullamento degli atti impugnati originerà il diritto dei soggetti ricorrenti, secondi graduati nella lista di merito (deliberazione 29.8.2006, n. 2289 dell’UO attività tecniche) alla stipulazione del contratto di che si tratta, in luogo del controinteressato illegittimamente preferito. <br />
Tale attività da parte dell’azienda ospedaliera resistente varrà a tenere indenne il raggruppamento ricorrente dal pregiudizio subito per tutte le prestazioni di cui al bando che non sono state ancora eseguite (cons. Stato, V, 12.10.2004, n. 6579), mentre per la parte ormai realizzata il danno dovrà essere risarcito in denaro. <br />
Il pregiudizio per tale parte dell’obbligazione è sicuramente sussistente, attesa la rilevata illegittimità della attribuzione all’ATI controinteressata del primo posto nella graduatoria di merito, e la consapevolezza che la dirigenza dell’azienda ospedaliera aveva circa la situazione antigiuridica occorsa. <br />
E’ infatti prodotto nel fascicolo l’atto 31.7.2006, con cui la spa Bonatti significò al responsabile del procedimento la sussistenza delle circostanze di fatto che hanno indotto il tribunale all’accoglimento della domanda per l’annullamento degli atti impugnati. <br />
Deve poi ritenersi provato in via presuntiva che l’impresa concorrente all’aggiudicazione di un contatto d’appalto per opera pubblica possa stimare di ritrarre un utile medio del dieci per cento dall’attività svolta, sì che la base di commisurazione del pregiudizio sopportato ingiustamente dall’interessata a causa del fatto illecito occorso va quantificato in tale percentuale dell’importo delle opere sinora realizzate dal raggruppamento controinteressato (cons. Stato, sez. V, 11.4.2004, n. 2962).<br />
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo, tenendo conto del valore della controversia e della possibilità che aveva avuto la parte intimata di operare in autotutela sull’atto illegittimo adottato, vista la ricordata comunicazione dell’ati ricorrente.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>ogni altra istanza disattesa, accoglie il ricorso, e per l’effetto annulla gli atti impugnati, dichiarando per ciò il diritto dei soggetti ricorrenti a stipulare il contratto di che si tratta, in luogo del controinteressato aggiudicatario. <br />
condanna inoltre l’AO San Martino al risarcimento del danno subito dai soggetti ricorrenti per la parte delle opere e forniture sin qui già realizzate od eseguite, e liquida tale pregiudizio nella misura del dieci per cento dell’importo sin qui liquidato o da liquidare per la parte dell’obbligazione già adempiuta.<br />
Condanna l’AO San Martino e l’ATI controinteressata, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite sostenute dal soggetto ricorrente, che liquida in complessivi euro 10.000,00 (diecimila/00) <br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 15/03/2007 con l&#8217;intervento dei signori:<br />
Enzo Di Sciascio, Presidente<br />
Paolo Peruggia, Consigliere, Estensore<br />
Pierpaolo Grauso, Referendario	</p>
<p>Depositata in segreteria<br />
il 16/03/2007</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-sentenza-16-3-2007-n-499/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 16/3/2007 n.499</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/2/2007 n.499</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-ordinanza-sospensiva-14-2-2007-n-499/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Feb 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-ordinanza-sospensiva-14-2-2007-n-499/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-ordinanza-sospensiva-14-2-2007-n-499/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/2/2007 n.499</a></p>
<p>Va respinta la domanda cautelare avverso il parere sfavorevole all’installazione di una stazione radio base, se la collocazione e’ in contrasto con la norma di PRG che impedisce la collocazione in fascia di rispetto stradale. (G.S.) REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA NAPOLI SETTIMA SEZIONE Registro Ordinanze: 499/2007</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-ordinanza-sospensiva-14-2-2007-n-499/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/2/2007 n.499</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-ordinanza-sospensiva-14-2-2007-n-499/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/2/2007 n.499</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va respinta la domanda cautelare avverso il parere sfavorevole all’installazione di una stazione radio base, se la collocazione e’ in contrasto con la norma di PRG che impedisce la collocazione in fascia di rispetto stradale. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE <br />
PER LA CAMPANIA <br />
NAPOLI <br />
SETTIMA SEZIONE </b></p>
<p>Registro Ordinanze: 499/2007<br />
Registro Generale: 5574/2006</p>
<p>nelle persone dei Signori:<br />
FRANCESCO GUERRIERO Presidente<br />
ARCANGELO MONACILIUNI Cons.<br />
GUGLIELMO PASSARELLI DI NAPOLI 	Ref., relatore 																																																																																												</p>
<p>ha pronunciato la seguente </p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio  del 14 Febbraio 2007<br />
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034;</p>
<p>Visto il ricorso 5574/2006  proposto da:<br />
<b>SIEMENS  S.P.A.</b><br />
rappresentato e difeso da:<br />
BELVINI GENNARO<br />
con domicilio eletto in NAPOLIPIAZZA MUNICIPIO<br />
presso SEGRETERIA TAR</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI CALVI </b><br />
rappresentato e difeso da:<br />
FEDELE RITA<br />
con domicilio eletto in NAPOLIVIA SALVATOR ROSA  N. 172<br />
presso FEDELE RITA<br />
per l&#8217;annullamento,<br />previa sospensione dell&#8217;esecuzione, a) della nota protocollo n. 3823 del 22.5.2006, ricevuta in data 16.6.2006 con la quale si “esprime parere sfavorevole al rilascio dell’autorizzazione” ritenendo non compatibile l’intervento alla strumentazione urbanistica vigente, atteso che l’opera, prescelta per la istallazione della s.r.b. ricade nella fascia di rispetto stradale e, quindi, in violazione dell’articolo 18 del vigente PRG.; b) di ogni altro atto preordinato, connesso e, comunque, consequenziale;</p>
<p>Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:</p>
<p>Udito il relatore Ref. GUGLIELMO PASSARELLI DI NAPOLI<br />
Uditi altresì le parti come da verbale di udienza;</p>
<p>Rilevato che, ad un sommario esame, l’istanza cautelare non appare fondata sotto il profilo del fumus boni juris atteso che, come si evince dall’esito della verificazione disposta con ordinanza n. 2649/06, il Genio Civile ha concluso che l’impianto si trova all’interno della fascia di rispetto del raccordo autostradale A16 Benevento Castel del Lago perché tale fascia, ai sensi del DPR 147/1993, è non inferiore a 30 metri per le autostrade di tipo A  (cui appare assimilabile quella in parola); <br />  Ritenuto che non sussistono le ragioni di cui al citato art. 21 della L. 6.12.1971, n. 1034;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>RESPINGE  la suindicata domanda incidentale di sospensione.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>NAPOLI, li  14.02.2007</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-ordinanza-sospensiva-14-2-2007-n-499/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/2/2007 n.499</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sentenza &#8211; 3/11/2005 n.499</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-parma-sentenza-3-11-2005-n-499/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-parma-sentenza-3-11-2005-n-499/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sentenza &#8211; 3/11/2005 n.499</a></p>
<p>in tema di diniego dell&#8217;accesso a documenti per motivi di ordine e sicurezza pubblica ovvero ai fini della prevenzione e repressione della criminalità Accesso ai documenti amministrativi – Diniego per motivi di ordine e sicurezza pubblica e prevenzione della criminalità – Divulgazione del contenuto dei documenti da parte dell’amministrazione –</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<p>in tema di diniego dell&#8217;accesso a documenti per motivi di ordine e sicurezza pubblica ovvero ai fini della prevenzione e repressione della criminalità</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Accesso ai documenti amministrativi – Diniego per motivi di ordine e sicurezza pubblica e prevenzione della criminalità – Divulgazione del contenuto dei documenti da parte dell’amministrazione – Illegittimità del diniego di accesso</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>E’ illegittimo il provvedimento di diniego con cui sia stato impedito l’accesso ai documenti amministrativi per motivi di ordine e sicurezza pubblica ovvero ai fini della prevenzione e repressione della criminalità qualora l’esigenza di riservatezza insita nella natura del documento risulti venuta meno proprio per volontà della stessa autorità emanante che abbia comunicato il contenuto dei documenti a soggetti non aventi alcuna competenza od attribuzione in merito all’attività di pubblica sicurezza, ritenendo così implicitamente che i dati ivi contenuti potessero essere divulgati.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA    ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L’EMILIA-ROMAGNA<br />
SEZIONE DI PARMA</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Dott.  Gaetano Cicciò	Presidente	&#8211;<br />
Dott.  Umberto Giovannini	Consigliere &#8211;<br />
Dott.  Italo Caso	Consigliere  Rel.Est. &#8211;<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 207 del 2005 proposto da</p>
<p><b>TSA S.r.l.</b>, in persona dell’amministratore unico &#8211; legale rappresentante p.t. Fabrizio Fornasari, difesa e rappresentata dall’avv. Luigi Salice, dall’avv. Francesco Marasà e dall’avv. Giuseppe Manfredi, ed elettivamente domiciliata in Parma, piazza Garibaldi n. 17, presso lo studio dell’avv. Eugenia Monegatti;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>l’<b>Ufficio territoriale del Governo &#8211; Prefettura di Piacenza</b>, in persona del Prefetto p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege;</p>
<p>il <b>vice Prefetto vicario presso la Prefettura di Piacenza e il Ministero dell’Interno</b>, non costituiti in giudizio;</p>
<p>e nei confronti</p>
<p>del <b>Consorzio Alta Velocità Torino Milano e di A.S.G. S.c.r.l.</b>, non costituiti in giudizio;</p>
<p>per l’annullamento<br />
della nota prot. n. 905/2005/Area I del 26 aprile 2005, a firma del vice Prefetto vicario della Prefettura di Piacenza, con cui veniva respinta la richiesta di accesso della ricorrente alla nota n. 905/2005 Area I del 24 marzo 2005 e a tutti gli atti presupposti e connessi;</p>
<p>per l’accesso<br />
della ricorrente ai documenti richiesti con istanza del 15 aprile 2005.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Ufficio territoriale del Governo &#8211; Prefettura di Piacenza;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Nominato relatore il dott. Italo Caso;<br />
Uditi alla Camera di Consiglio del 18 ottobre 2005 l’avv. Manfredi per la ricorrente e l’avv. Zito per l’Avvocatura dello Stato;</p>
<p>Considerato che la società ricorrente, titolare di un rapporto contrattuale con il Consorzio Alta Velocità Torino Milano per il noleggio a caldo di alcuni macchinari da utilizzare nell’ambito dei lavori di realizzazione della sub-tratta Torino-Novara, si vedeva comunicare dal Consorzio la risoluzione del contratto (nota del 14 aprile 2005);<br />
     che, in particolare, il Consorzio rappresentava che la TAV S.p.A., committente dei lavori, aveva dato precise istruzioni in tal senso, stante l’esito dell’attività del Gruppo Interforze di cui al decreto interministeriale del 14 marzo 2003 e la relativa informativa alla stessa TAV S.p.A. (a mezzo di nota della Prefettura di Piacenza n. 905/2005 Area I del 24 marzo 2005) circa l’inidoneità della società ricorrente “… sotto il profilo dei requisiti di affidabilità morale, ad eseguire prestazioni nell’ambito della realizzazione del Sistema AV/AC”;<br />
     che, al fine di dare attuazione alle disposizioni della TAV S.p.A., alla risoluzione del contratto procedeva altresì la A.S.G. S.c.r.l., verso cui la società ricorrente si era obbligata a fornire prestazioni analoghe nell’ambito dei lavori di realizzazione della tratta ad alta velocità Milano-Bologna (nota del 15 aprile 2005);<br />
     che, ravvisando la necessità di acquisire elementi utili a chiarire le ragioni degli addebiti che le erano stati mossi, la società ricorrente chiedeva al Prefetto di Piacenza l’esibizione della nota prefettizia del 24 marzo 2005 e di tutti gli atti presupposti e connessi;<br />
     che, tuttavia, l’istanza veniva respinta, nell’assunto che la nota prefettizia di che trattasi rientri nella categoria dei documenti sottratti al diritto di accesso ai sensi dell’art. 3 del decreto del Ministro dell’Interno 10 maggio 1994, n. 415, in quanto documento che si riferisce a risultanze di specifici accertamenti delle Forze di Polizia, e quindi idoneo a rivelare tecniche investigative e identità di fonti di informazione, onde il divieto di accesso sarebbe giustificato dall’interesse primario della tutela dell’ordine e della scurezza pubblica e della prevenzione e repressione della criminalità (v. nota prot. n. 905/2005/Area I del 26 aprile 2005, a firma del vice Prefetto vicario della Prefettura di Piacenza);<br />
     che, a seguito di ciò, la società ricorrente ha esercitato l’actio ad exhibendum ex art. 25 della legge n. 241 del 1990, imputando all’Amministrazione l’omessa preventiva comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza (art. 10-bis della legge n. 241/90), l’indebita qualificazione della nota prefettizia come atto rientrante tra quelli riservati perché funzionali alla tutela dell’ordine pubblico e della prevenzione e repressione della criminalità, l’ingiustificato sacrificio dell’interesse del privato ad accedere a documenti la cui conoscenza è necessaria per l’esercizio del diritto di difesa costituzionalmente protetto;<br />
Ritenuto che l’art. 24 della legge n. 241 del 1990, nel definire i casi di esclusione dal diritto di accesso, assume da una parte a riferimento i documenti coperti da segreto di Stato (art. 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801) e le ipotesi di segreto o di divieto di divulgazione altrimenti previsti dall’ordinamento (comma 1), autorizza dall’altra parte il governo ad emanare uno o più regolamenti intesi a disciplinare le modalità di esercizio e gli altri casi di preclusione, in relazione all’esigenza di salvaguardare la sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni internazionali, la politica monetaria e valutaria, l’ordine pubblico e la prevenzione e repressione della criminalità, nonché la riservatezza dei terzi (comma 2), con l’ulteriore prescrizione che le singole amministrazioni individuino, a mezzo di uno o più decreti, le categorie di atti da essi formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all’accesso per le esigenze suindicate (comma 4);<br />
     che l’art. 8 del d.P.R. 27 giugno 1992, n. 352 (“Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell’art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”) ha quindi specificato le tipologie di documenti amministrativi suscettibili di diniego di ostensione – tra cui gli atti che «riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell’ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, nonché all’attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini» [comma 5, lett. c)] –, dettando al contempo precise direttive alle singole amministrazioni per la conseguente disciplina regolamentare della materia;<br />
     che, in particolare, il Ministro dell’Interno ha adottato il regolamento n. 415 del 10 maggio 1994 (modificato con il successivo d.m. 17 novembre 1997, n. 508), individuando le categorie di documenti, formati o comunque rientranti nell’ambito della disponibilità del Ministero dell’Interno e degli organi periferici dipendenti, da ritenere sottratti all’accesso;<br />
     che, tra questi, il regolamento contempla le «categorie di documenti inaccessibili per motivi di ordine e sicurezza pubblica ovvero ai fini di prevenzione e repressione della criminalità» (art. 3), includendovi – per quel che rileva nella presente controversia – le «relazioni di servizio ed altri atti o documenti presupposto per l’adozione degli atti o provvedimenti dell’autorità nazionale e delle altre autorità di pubblica sicurezza, nonché degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza, ovvero inerenti all’attività di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione della criminalità, salvo che si tratti di documentazione che, per disposizione di legge o di regolamento, debba essere unita a provvedimenti o atti soggetti a pubblicità» [comma 1, lett. a)];<br />
     che, tanto premesso, seppure la nota prefettizia oggetto della domanda di accesso della società ricorrente appare astrattamente riconducibile alle tipologie di atti individuate dalle norme regolamentari suindicate, il Collegio non può prescindere dalla circostanza che l’esigenza di riservatezza insita nella natura del documento risulta venuta meno proprio per volontà della stessa Autorità emanante, atteso che quest’ultima, inviando la comunicazione ad un ente privato – non avente alcuna competenza od attribuzione in merito all’attività di pubblica sicurezza – ha in concreto già valutato che i dati ivi contenuti potessero essere divulgati (v., per un caso analogo, TAR Emilia-Romagna, Parma, 10 gennaio 2003 n. 12);<br />
     che, del resto, il divieto di ostensione presuppone che i documenti «… siano suscettibili di recare un pregiudizio concreto agli interessi indicati nell’art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241. I documenti contenenti informazioni connesse a tali interessi sono considerati segreti solo nell’ambito e nei limiti di tale connessione …» (art. 8, comma 2, del d.P.R. n. 352/92), sicché la scelta compiuta nella fattispecie dall’Amministrazione evidenzia l’insussistenza di ragioni ostative all’accesso;<br />
     che, naturalmente, restano sottratte alla divulgazione le risultanze istruttorie “a monte”, e quindi gli atti che recano le informazioni di polizia poste a base del giudizio sfavorevole espresso nei confronti della società ricorrente;<br />
Considerato, in conclusione, che non è legittimo il diniego opposto dall’Amministrazione;<br />
     che, di conseguenza, ne va disposto l’annullamento, e ordinata alla Prefettura di Piacenza l’esibizione della nota n. 905/2005 Area I del 24 marzo 2005;<br />
     che a tanto l’Amministrazione provvederà entro trenta giorni dalla comunicazione della presente decisione o dalla sua notificazione, se anteriore, previa segnalazione con congruo preavviso del tempo e del luogo stabiliti per l’esame e l’eventuale estrazione di copia della documentazione;<br />
     che sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, Sezione di Parma, pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annullato il provvedimento di diniego, ordina alla Prefettura di Piacenza l’esibizione della nota n. 905/2005 Area I del 24 marzo 2005, secondo le modalità e nel termine indicati in motivazione.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Parma, nella Camera di Consiglio del 18 ottobre 2005.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-parma-sentenza-3-11-2005-n-499/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sentenza &#8211; 3/11/2005 n.499</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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