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	<title>498 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>498 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2021 n.498</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-14-1-2021-n-498/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2021 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-14-1-2021-n-498/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2021 n.498</a></p>
<p>Salvatore Mezzacapo, Presidente, Lucia Gizzi, Consigliere, Estensore PARTI: OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Alberto Zito, Jacopo Vavalli, contro Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Patrizio Leozappa, Riccardo Gai, nei confronti -OMISSIS-, Commissione Regionale</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-14-1-2021-n-498/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2021 n.498</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-14-1-2021-n-498/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2021 n.498</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Salvatore Mezzacapo, Presidente, Lucia Gizzi, Consigliere, Estensore PARTI: OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Alberto Zito, Jacopo Vavalli,  contro Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Patrizio Leozappa, Riccardo Gai,  nei confronti -OMISSIS-, Commissione Regionale di Disciplina Lazio &#8211; Co.Re.Di. non costituiti in giudizio;</span></p>
<hr />
<p>La giurisdizione in materia disciplinare notarile appartiene in toto all&#8217;autorità  giudiziaria ordinaria.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p style="text-align: justify;">Professioni e mestieri &#8211; notaio &#8211; responsabilità  disciplinare &#8211; atti di promozione del procedimento e atti prodromici &#8211;  comprensiva -procedimento disciplinare &#8211;  giurisdizione del GO &#8211; sussiste.</p>
<p></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><i>L&#8217;iniziativa disciplinare a carico di un notaio non  momento esterno al procedimento disciplinare, nel quale i relativi atti si inseriscono, e, pertanto, la cognizione in ordine ai loro eventuali vizi spetta al giudice ordinario, vertendosi, come sempre nel campo disciplinare, in tema di diritti soggettivi. La giurisdizione del giudice ordinario nella materia della responsabilità  disciplinare dei notai, infatti, si estende alla valutazione degli atti di promozione del procedimento e di quelli ad essi prodromici. Non  consentita l&#8217;impugnazione, innanzi al giudice amministrativo, nè degli atti dei Consigli notarili funzionali all&#8217;esercizio dell&#8217;azione disciplinare, nè dello stesso atto d&#8217;inizio del procedimento disciplinare. La giurisdizione in materia disciplinare notarile appartiene in toto all&#8217;autorità  giudiziaria ordinaria.</i></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p> <br />   </p>
<div style="text-align: justify;"> Pubblicato il 14/01/2021<br /> <strong>N. 00498/2021 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 10896/2020 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> ex art. 60 cod. proc. amm.;<br /> sul ricorso numero di registro generale 10896 del 2020, proposto da-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Alberto Zito, Jacopo Vavalli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Jacopo Vavalli in Roma, viale delle Milizie n. 22;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Patrizio Leozappa, Riccardo Gai, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Patrizio Leozappa in Roma, via Giovanni Antonelli 15;<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> -OMISSIS-, Commissione Regionale di Disciplina Lazio &#8211; Co.Re.Di. non costituiti in giudizio;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari:</em></strong><br /> &#8211; della convocazione in via straordinaria in data 13 ottobre 2020 dell&#8217;adunanza del Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia disposta mediante PEC del Presidente, notaio -OMISSIS-, per l&#8217;apertura di un procedimento disciplinare a carico del ricorrente per la violazione dell&#8217;art. 147, comma 1, lettera a), della legge Notarile;<br /> &#8211; del verbale dell&#8217;adunanza straordinaria n. 2690 e della delibera in esso contenuta avente ad oggetto la decisione di aprire il procedimento disciplinare nei confronti del ricorrente;<br /> &#8211; del conseguente atto con cui  stato richiesto alla Co.Re.Di. Lazio l&#8217;avvio del procedimento disciplinare;<br /> &#8211; di ogni altro atto presupposto, conseguente, connesso o comunque collegato, ancorchè non conosciuto alla parte ricorrente, ove ritenuto lesivo delle prerogative della parte ricorrente medesima.</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2021 la dott.ssa Lucia Gizzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br /> Sentite le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 60 cod. proc. amm.;</p>
<p> Ritenuto che:<br /> con ricorso ritualmente notificato,-OMISSIS- impugnava, deducendone l&#8217;illegittimità  per violazione dell&#8217;art. 51, comma 1, n. 3 c.p.a. e dell&#8217;art. 97 Cost., la convocazione in via straordinaria in data 13 ottobre 2020 dell&#8217;adunanza del Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia disposta mediante PEC del Presidente, notaio -OMISSIS-, per l&#8217;apertura di un procedimento disciplinare a suo carico per la violazione dell&#8217;art. 147, comma 1, lettera a), della legge Notarile; il verbale dell&#8217;adunanza straordinaria n. 2690 e la delibera in esso contenuta avente ad oggetto la decisione di aprire il procedimento disciplinare nei suoi confronti; il conseguente atto con cui  stato richiesto alla Co.Re.Di. Lazio l&#8217;avvio del procedimento disciplinare;<br /> si costituiva in giudizio il Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, deducendo il difetto di giurisdizione del giudice adito;<br /> alla camera di consiglio del 12.1.2021, previo avvertimento, la causa veniva trattenuta in decisione.<br /> Considerato che:<br /> il ricorso  inammissibile, per difetto di giurisdizione del giudice adito;<br /> secondo la costante giurisprudenza di legittimità , l&#8217;iniziativa disciplinare a carico di un notaio non  momento esterno al procedimento disciplinare, nel quale i relativi atti si inseriscono, e, pertanto, la cognizione in ordine ai loro eventuali vizi spetta al giudice ordinario, vertendosi, come sempre nel campo disciplinare, in tema di diritti soggettivi (Cass., Sez. Un., n. 13617 del 2012);<br /> la giurisdizione del giudice ordinario nella materia della responsabilità  disciplinare dei notai, infatti, si estende alla valutazione degli atti di promozione del procedimento e di quelli ad essi prodromici (Cass., Sez. Un., n. 12732 del 2015);<br /> peraltro, la giurisprudenza di legittimità  ha ribadito che non  consentita l&#8217;impugnazione, innanzi al giudice amministrativo, nè degli atti dei Consigli notarili funzionali all&#8217;esercizio dell&#8217;azione disciplinare, nè dello stesso atto d&#8217;inizio del procedimento disciplinare (Cass., sez. III, n. 20054 del 2013);<br /> il Collegio condivide tale indirizzo, secondo cui la giurisdizione in materia disciplinare notarile appartiene in toto all&#8217;autorità  giudiziaria ordinaria;<br /> va pertanto dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativa, in favore di quello ordinario dinnanzi al quale la causa può essere riassunta;<br /> le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito, in favore del giudice ordinario.<br /> Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in complessivi 1000,00 euro, oltre iva e cpa come per legge.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità  di parte ricorrente, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità .<br /> Così deciso in Roma nella camera di consiglio da remoto del giorno 12 gennaio 2021 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Salvatore Mezzacapo, Presidente<br /> Alessandro Tomassetti, Consigliere<br /> Lucia Gizzi, Consigliere, Estensore</div>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2016 n.498</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-8-2-2016-n-498/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-8-2-2016-n-498/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-8-2-2016-n-498/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2016 n.498</a></p>
<p>Pres. Severini &#8211; Est. Scanderbeg Sull’obbligo per il concessionario di suolo pubblico di munirsi del titolo edilizio per eseguire interventi sulle opere in concessione Edilizia e territorio &#8211; Suoli pubblici &#8211; Concessione &#8211; Interventi edilizi &#8211; Titolo edilizio &#8211; Necessità. &#160; Nessuna disposizione normativa esonera un soggetto privato a munirsi</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-8-2-2016-n-498/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2016 n.498</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-8-2-2016-n-498/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2016 n.498</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Severini &#8211; Est. Scanderbeg</span></p>
<hr />
<p>Sull’obbligo per il concessionario di suolo pubblico di munirsi del titolo edilizio per eseguire interventi sulle opere in concessione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia e territorio &#8211; Suoli pubblici &#8211; Concessione &#8211; Interventi edilizi &#8211; Titolo edilizio &#8211; Necessità.<br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Nessuna disposizione normativa esonera un soggetto privato a munirsi di titolo edilizio, su un suolo ottenuto in concessione sul quale intenda eseguire opere edilizie, come disposto dal Testo unico in materia edilizia di cui al d.P.R. n. 380 del 2001. Infatti ogni trasformazione edilizia del territorio necessita di essere previamente assentita dall’amministrazione comunale, anche qualora si tratti di <em>opus novum </em>(manufatto in sostituzione del vecchio) e sviluppi una cubatura inferiore, ovvero una minore superficie di quella preesistente. Ne consegue che, il concessionario di suolo o di opera pubblica deve previamente munirsi di titolo edilizio per eseguire opere edilizie su manufatti in titolarità dell’ente pubblico concedente.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p style="text-align: right;">N. 00498/2016REG.PROV.COLL.</p>
<p style="text-align: right;">N. 01736/2015 REG.RIC.</p>
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Consiglio di Stato</p>
<p style="text-align: center;">in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)</p>
<p style="text-align: center;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1736 del 2015, proposto da:&nbsp;<br />
Eolie s.r.l. e Panamino s.r.l., in persona dei rispettivi rappresentanti legali, rappresentate e difese in giudizio dall&#8217;avvocato Federico Tedeschini, con domicilio eletto presso il medesimo difensore in Roma, largo Messico, 7;&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><em>contro</em></p>
<p>Roma Capitale, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa per legge dall&#8217; avvocato Rodolfo Murra, e domiciliata in Roma, via del Tempio di Giove 21;&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><em>per la riforma</em></p>
<p>della sentenza breve del T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA: SEZIONE I QUATER n. 1599/2015, resa tra le parti, concernente demolizione opere abusivamente realizzate e risarcimento dei danni</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;</p>
<p>Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;</p>
<p>Viste le memorie difensive;</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p>Relatore, nell&#8217;udienza pubblica del giorno 19 gennaio 2016, il consigliere di Stato Giulio Castriota Scanderbeg e uditi per le parti gli avvocati Tedeschini e Murra;</p>
<p>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><strong>FATTO e DIRITTO</strong></p>
<p>1.- La società Eolie s.r.l. e la società Panamino s.r.l. impugnano la sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio 29 gennaio 2015 n. 1599 che ha respinto il ricorso (integrato da motivi aggiunti) dalle stesse proposto avverso la determina dirigenziale del Comune di Roma (oggi Roma Capitale) 8 novembre 2012 n. 2195, recante l’ingiunzione a demolire tutte le opere abusivamente realizzate sul terreno di proprietà di Roma Capitale sito in Roma via Panama s.n.c. altezza largo Blangladesh, all’interno del parco Rabin in Villa Ada, nonché avverso gli atti presupposti specificamente indicati nell’epigrafe dell’atto di appello; con motivi aggiunti di primo grado è stata impugnata la determina dirigenziale 26 marzo 2014 n. 731 con la quale l’amministrazione capitolina, constatato l’inadempimento del pregresso ordine di riduzione in pristino, ha disposto la demolizione d’ufficio delle opere abusive, ed in particolare del manufatto di circa mq 90 realizzato in sostituzione del vecchio gazebo, dei&nbsp;<i>container</i>metallici adibiti a servizi igienici nonché delle opere funzionali all’allargamento della piazzola a servizio del chiosco.</p>
<p>Le società appellanti lamentano l’erroneità della gravata sentenza, che ha ritenuto la legittimità dei provvedimenti impugnati sulla base del solo rilievo della carenza di un titolo edilizio per la realizzazione delle opere edilizie, senza considerare la speciale posizione delle odierne appellanti, concessionarie di manufatti di proprietà comunale ed incaricate della gestione del chiosco-bar e della manutenzione del limitrofo parco per conto dell’ente comunale.</p>
<p>Le appellanti concludono per l’accoglimento, con l’appello, del ricorso di primo grado, con ogni statuizione consequenziale anche in ordine alle spese del doppio grado di giudizio e con il risarcimento dei danni corrispondenti al valore del bene da demolire nonché per il mancato godimento del bene stesso.</p>
<p>Si è costituita in giudizio Roma Capitale per resistere all’appello e per chiederne la reiezione con ogni statuizione anche in ordine alle spese di lite.</p>
<p>Con ordinanza cautelare 15 aprile 2015 n. 1583 è stata disposta la sospensione della esecutività della impugnata sentenza in attesa della definizione merito del giudizio.</p>
<p>All’udienza pubblica del 19 gennaio 2016 la causa è stata trattenuta per la sentenza.</p>
<p>2.- L’appello è infondato e va respinto.</p>
<p>3.- La questione da dirimere, di agevole soluzione, può compendiarsi nel tema se il concessionario di suolo o di opera pubblica debba previamente munirsi di titolo edilizio per eseguire opere edilizie su manufatti in titolarità dell’ente pubblico concedente.</p>
<p>La risposta al quesito non può che essere affermativa.</p>
<p>Invero, nell’ordinamento non esiste alcuna disposizione normativa che esoneri un soggetto privato che intenda, su un suolo ottenuto in concessione, eseguire opere edilizie dall’acquisizione del titolo edilizio, secondo quanto a tal uopo prevede il Testo unico in materia edilizia di cui al d.P.R. n. 380 del 2001: occorre infatti prescindere dalla titolarità (pubblica o privata) delle aree ovvero dei manufatti sulle quali dette opere debbano in concreto incidere, giacché i rispettivi titoli rispondono a norme, esigenze e interessi pubblici diversi, a tacere di ogni altra differenza procedimentale e strutturale.</p>
<p>Alla luce di tale dirimente considerazione non appaiono condivisibili i tentativi delle società appellanti di supplire alla deficienza del titolo introducendo argomenti afferenti la intervenuta approvazione delle opere da parte del’autorità comunale.</p>
<p>4.- Nemmeno rileva che&nbsp;<i>l’opus novum</i>&nbsp;(i.e., nel caso in esame, il manufatto eseguito in sostituzione del vecchio gazebo in legno) sviluppi una cubatura inferiore ovvero una minore superficie di quello preesistente, come prospettato dalle società appellanti. Ogni trasformazione edilizia del territorio necessita di essere previamente assentita dall’amministrazione comunale, anche quando – come appunto nel caso di specie &#8211; sia quest’ultima proprietaria del suolo ovvero della costruzione oggetto di ristrutturazione ma l’iniziativa dell’intervento faccia capo- come nel caso in esame – al gestore del chiosco-bar cui è destinato l’immobile oggetto di intervento.</p>
<p>Altro è il caso delle opere realizzate a iniziativa della stessa amministrazione comunale proprietaria, in cui l’approvazione dell’opera con delibera di Consiglio comunale (ovvero della Giunta, nei casi previsti dalla legge) assorbe&nbsp;<i>ex se</i>&nbsp;&#8211; ai sensi dell’art. 7 d.P.R. n. 380 del 2001 &#8211; l’ordinario procedimento abilitativo delle opere edilizie.</p>
<p>5.- Peraltro, oltre al dirimente profilo di cui si è detto, vale osservare che il richiamo alle precedenti delibere comunali approvative delle opere poi oggetto di concessione in favore di esse deducenti non giova alle ragioni delle società appellanti. Infatti l’ordine di demolizione oggetto del ricorso di primo grado non riguarda dette opere nella loro originaria consistenza, ma i successivi interventi edilizi posti essere a iniziativa esclusiva delle società che gestiscono il chiosco-bar e che a ragione sono stati sanzionati con l’ordine di riduzione in pristino, in quanto non sorretti da idoneo titolo.</p>
<p>Al proposito giova rilevare che il progetto definitivo relativo alla sistemazione a verde dell’area in oggetto e l’approvazione della concessione-convenzione per l’installazione di un chiosco-bar è stato approvato con delibera di Giunta comunale n. 432 del 23 luglio 2002, mentre l’accertamento delle infrazioni edilizie ha fatto seguito al sopralluogo della Polizia municipale del 27 febbraio 2008: la cesura temporale è anch’essa sintomatica del fatto che le opere ritenute abusive dall’amministrazione capitolina nei provvedimenti sanzionatori in primo grado impugnati siano diverse da quelle oggetto dell’originaria approvazione di Giunta.</p>
<p>6.- Quanto alle determinazioni dirigenziali del Dipartimento politiche ambientali e risorse agricole di Roma Capitale dell’ 11 aprile 2008 e del 22 giugno 2009, il Collegio osserva che neppure ad esse può riconnettersi, come pretenderebbero le appellanti, valenza surrogatoria del titolo edilizio.</p>
<p>Con la prima di tali determinazioni, infatti, il dirigente si limita ad approvare “le opere di migliorie” del chiosco, riconoscendone la pubblica utilità, ai soli fini della ammissione della Eolie s.r.l. al finanziamento agevolato presso l’istituto di credito convenzionato con il Comune di Roma (Banca di Credito Cooperativo di Roma). Con la seconda determinazione, il dirigente prende atto della prospettata esigenza di Eolie s.r.l. di associarsi con la società Panamino per la gestione del chiosco-bar e dei servizi annessi.</p>
<p>7.- Da ultimo, è il caso di aggiungere che, in mancanza di espressa previsione normativa, non può assumere valenza sostitutiva del titolo edilizio il fatto che le società appellanti siano rimaste affidatarie dei servizi di pulizia e manutenzione del Parco Rabin, nell’intorno del chiosco-bar oggetto dell’ordine di ripristino. L’affidamento dei detti servizi a mezzo di concessione-convenzione è atto autonomo e separato rispetto a quello che rende legittimi gli interventi edilizi e non ha efficacia abilitante sotto tale profilo.</p>
<p>8.- In definitiva, alla luce dei rilievi che precedono, l’appello va respinto e va confermata la impugnata sentenza.</p>
<p>9.- Le spese del presente grado di giudizio seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull&#8217;appello (RG n. 1736/15), come in epigrafe proposto, lo respinge.</p>
<p>Condanna le società appellanti, in solido tra loro, al pagamento in favore di Roma Capitale, delle spese e degli onorari del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori come per legge.</p>
<p>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 gennaio 2016 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Giuseppe Severini, Presidente</p>
<p>Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere, Estensore</p>
<p>Dante D&#8217;Alessio, Consigliere</p>
<p>Andrea Pannone, Consigliere</p>
<p>Vincenzo Lopilato, Consigliere</p>
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<tr>
<td style="text-align: center;">L&#8217;ESTENSORE</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">IL PRESIDENTE</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
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<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
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<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
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<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="text-align: center;">DEPOSITATA IN SEGRETERIA</p>
<p style="text-align: center;">Il 08/02/2016</p>
<p style="text-align: center;">IL SEGRETARIO</p>
<p style="text-align: center;">(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-8-2-2016-n-498/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2016 n.498</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 23/1/2013 n.498</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-23-1-2013-n-498/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jan 2013 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-23-1-2013-n-498/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 23/1/2013 n.498</a></p>
<p>Pres. Vincenzo Fiorentino, est. Sergio Zeuli Società Fra.Ra.Fer. Sas di Restivo Francesco &#038; Co. (Avv. Lorenzo Lentini) c. Regione Campania (Avv. Rosaria Palma), Area Generale di Coordinamento N. 5 Settore Ecologia (non costituito), Asl Napoli 2 Nord, A.R.P.A.C. (non costituito), Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno (non</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-23-1-2013-n-498/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 23/1/2013 n.498</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-23-1-2013-n-498/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 23/1/2013 n.498</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Vincenzo Fiorentino, est. Sergio Zeuli<br /> Società Fra.Ra.Fer. Sas di Restivo Francesco &#038; Co. (Avv. Lorenzo Lentini) c. Regione Campania (Avv. Rosaria Palma), Area Generale di Coordinamento N. 5 Settore Ecologia (non costituito), Asl Napoli 2 Nord, A.R.P.A.C. (non costituito), Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno (non costituito), Soprintendenza Per i Beni Architettonici e Paesaggistici Storici Artistici Per Napoli e Provincia (non costituito), Soprintendenza Speciale Per i Beni Archeologici di Napoli e Provincia (non costituito), Comune di Pozzuoli (Avv. Aldo Starace), Provincia di Napoli (Avv. Luciano Scetta), Ministero Per i Beni e Le Attivita&#8217; Culturali (Avvoc. Distrett.Stato)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Ambiente- Rifiuti- Realizzazione di un impianto polifunzionale per la raccolta, lo stoccaggio e il trattamento di rifiuti pericolosi e non-Area vincolata-Autorizzazione ex art. 146 D.Lgs. 42/2004-Necessità -Sussiste	</p>
<p>2.  Ambiente  &#8211; Rifiuti- Autorizzazione unica di cui all’art.208 D.Lgs. 152/2006-Diniego-Motivazione-Pendenza approvazione del nuovo PUA- Illegittimità-Sussiste -In sede di Conferenza di Servizi-Valutare/risolvere-Questioni urbanistiche pregiudiziali-Obbligo</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.  Ai sensi dell’art. 208 comma 7 D.Lgs. 152/2006, il privato che intende realizzare  un impianto polifunzionale per la raccolta, lo stoccaggio e il trattamento di rifiuti pericolosi e non, in un’ area sottoposta a vincolo ex D.Lgs. 42/2004, è tenuto ad attivare il procedimento di cui all’art. 146 del D.Lgs.42/2004, al fine di munirsi della necessaria autorizzazione paesaggistica.	</p>
<p>2. In materia di  autorizzazione unica per la realizzazione di un impianto per lo smaltimento dei rifiuti, ai sensi dell’art. all’art.208 del d.lgs. 152/2006, le pubbliche amministrazioni che partecipano alla Conferenza di Servizi, prevista dal Legislatore quale modulo istruttorio da adottare per l’approfondimento del progetto, sono tenute a concentrare in quella sede tutte le valutazioni urbanistiche e/o comunque attinenti alla gestione del territorio, suscettibili di essere portate a soluzione attraverso l’approvazione di una variante, e a non ostacolare l’analisi di merito del progetto con questioni pregiudiziali di tipo procedurale urbanistiche, nel rispetto della portata semplificatoria e accelleratoria della norma. Ne deriva che è illegittimo il diniego alla realizzazione di un impianto polifunzionale per lo smaltimento dei rifiuti, opposto dalla P.A. in ragione unicamente della pendenza dell’approvazione di un nuovo P.U.A..</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />	<br />
(Sezione Quinta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 3436 del 2012, proposto da:<br /><b><br />
Società Fra.Ra.Fer. Sas di Restivo Francesco &#038; Co.</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Lorenzo Lentini, con domicilio eletto presso Giuseppe Abbamonte in Napoli, viale Gramsci, 16; </p>
<p><i></p>
<p align=center>contro<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i><b>Regione Campania</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Rosaria Palma, con domicilio eletto presso Rosaria Palma in Napoli, via S.Lucia 81 /Avv.Ra Reg.;<br />	<br />
 <b>Area Generale di Coordinamento N. 5 Settore Ecologia, Asl Napoli 2 Nord, A.R.P.A,.C., Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno, Soprintendenza Per i Beni Architettonici e Paesaggistici Storici Artistici Per Napoli e Provincia, Soprintendenza Speciale Per i Beni Archeologici di Napoli e Provincia; Comune di Pozzuoli,</b> rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Aldo Starace, con domicilio eletto presso Aldo Starace in Napoli, Riviera di Chiaia,207; <b>Provincia di Napoli</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Luciano Scetta, con domicilio eletto presso Luciano Scetta in Napoli, piazza Matteotti, 1; <b>Ministero Per i Beni e Le Attivita&#8217; Culturali</b>, rappresentato e difeso per legge dall&#8217;Avvoc.Distrett.Stato Napoli, domiciliata in Napoli, via Diaz, 11; </p>
<p><i></p>
<p align=center>nei confronti di<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i><b>Consorzio Ditte Riunite Santa Chiara</b>; </p>
<p><i></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>Diniego autorizzazione per realizzare impianto polifunzionale per smaltimento rifiuti. annullamento decreto n. 147 del 30.05.2012.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Campania e di Comune di Pozzuoli e di Provincia di Napoli e di Ministero Per i Beni e Le Attivita&#8217; Culturali;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 18 ottobre 2012 il dott. Sergio Zeuli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con ricorso notificato il 15 luglio 2012 e depositato il 24 luglio successivo la Società Fra.Ra.Fer. in persona del suo Rappresentante Legale adiva questo Tribunale chiedendo l’annullamento dei provvedimenti indicati in epigrafe, coi quali era stata negata l’autorizzazione per la realizzazione di un impianto polifunzionale da adibire a centro di raccolta e trattamento di veicoli fuori uso, stoccaggio e trattamento di rifiuti pericolosi e non, in zona industriale di Pozzuoli, località Monteruscello ai sensi dell’art.208 del d. lgs. 152/2006.<br />	<br />
A tal proposito la parte ricorrente esponeva le seguenti circostanze:<br />	<br />
&#8211; l’azienda gestiva un impianto di demolizione e rottamazione di veicoli fuori uso in via Campiglione di Pozzuoli;<br />	<br />
&#8211; a seguito del d. lgs. 209/2003 ha presentato un progetto di adeguamento dell’impianto che però non è stato approvato per deficit dei requisiti previsti dall’art.15 comma 3 del d. lgs. 209/2003;<br />	<br />
&#8211; in conformità con l’art.15 del D. Lgs. 209/2003, la Regione Campania disponeva la delocalizzazione dell’impianto, autorizzando la prosecuzione dell’attività in via provvisoria per ulteriori due anni, termine poi prorogato al 30 novembre 2012;<br />	<br />
&#8211; in stretta attuazione del vincolo di localizzazione, la Società ha attivato una procedura di trasferimento dell’impianto di raccolta e trattamento dei veicoli e dei rifiuti in un nuovo sito che ricade in zona industriale (D 1.2) del vigente P.R.G. di Po<br />
La procedura per il rilascio dell’autorizzazione unica per la realizzazione e l’esercizio è stata preceduta dalla VIA regionale, che è stata definita in senso favorevole, accettando la piena compatibilità ambientale dell’impianto e dell’attività con decreto dirigenziale n.1290 del 22.12.2010;<br />	<br />
&#8211; quindi è seguita l’indizione di apposita Conferenza dei Servizi per l’approvazione del progetto, ai sensi dell’art.208 del codice ambiente che sostituisce i visti le autorizzazioni ed i pareri, costituendo, all’occorrenza variante urbanistica, nonché di<br />
tuttavia, il Comune di Pozzuoli e la Soprintendenza di Napoli, nel corso della Conferenza dei Servizi, si sono sottratti abusivamente alla determinazioni di competenza assumendo, quanto al Comune di Pozzuoli, che la realizzazione dell’impianto in località Monteruscello, ai fini della compatibilità al PRG ed al PTP, esigerebbe la preventiva redazione del PUA, unico modulo idoneo a garantire il rispetto delle prescrizioni ambientali, sismiche, idrauliche e paesaggistiche;<br />	<br />
che comunque il progetto presentato non rispecchia, per sagoma, dimensioni posizionamento del lotto il P.U.A. <i>in itinere</i>;<br />	<br />
quanto alla Soprintendenza ai Beni Architettonici ed alla Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici hanno, dal canto loro, sostenuto che il rilascio dell’Autorizzazione Paesaggistica, esigerebbe la preliminare redazione del PUA in conformità con le prescrizioni dettate per le zone sature;<br />	<br />
il progetto delocalizzativo prevede la realizzazione di un capannone di notevole volumetria che viene ad incidere su di un’area agricola;<br />	<br />
l ‘opera progettata non è riconducibile alla tipologia degli impianti tecnologici e infrastrutturali di cui all’art.22 delle NTA del PTP che consente la localizzazione in deroga in tutte le zone omogenee del PTP;<br />	<br />
l’area in cui ricade l’impianto sarebbe caratterizzata dalla presenza di strutture antiche, territori agricoli e necropoli;<br />	<br />
-l’ASL, a sua volta, ha recepito le determinazioni di sostanziale <i>non liquet</i> del comune di Pozzuoli assumendo in modo analogo di non poter esprimere il parere di competenza in mancanza di approvazione di un PUA, atto fondamentale per la valutazione<br />
Da ultimo, il Dirigente della Regione Campania, con decreto n.147 del 30.5.2012, preso atto delle risultanze della Conferenza, ha aderito alle determinazioni negative ed ha rifiutato l’approvazione del progetto di delocalizzazione ed il rilascio del titolo unico per la realizzazione e l’esercizio dell’impianto, cui consegue la inevitabile chiusura dell’attività, ancora in esercizio, nel sito attuale, dopo il termine ultimo del 30 novembre del 2012.<br />	<br />
Tanto premesso, la società ricorrente deduceva i seguenti vizi avverso i provvedimenti impugnati: a) violazione dell’art.208 D. Lgs. 152/2006 in relazione agli artt.17 e 22 N.T.A. del P.T.P. Campi Flegrei e degli artt.31 e 32 del P.R.G. ) violazione degli artt.24 e ss. D. Lgs. 152/2006; eccesso di potere per travisamento dei presupposti ed illogicità; b) violazione art.146 d. lgs. N.42/2004 in relazione agli artt.17 e 22 NTA del Piano VAS e violazione dell’art.9 D.P.R. 327/2001.<br />	<br />
Si costituivano le amministrazioni intimate, contestando l’avverso dedotto e chiedendo il rigetto del ricorso.<br />	<br />
All’odierna udienza, dopo le conclusioni dei difensori, come da verbale, la causa veniva spedita in decisione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>I In via preliminare, per dipanare la articolata questione sottoposta all’attenzione di questo Tribunale per il tramite del ricorso di cui in premessa, occorre ricostruire il quadro giuridico della presente controversia, partendo dalla analisi che di esso, offre, la parte ricorrente.<br />	<br />
Quest’ultima propone una costruzione del procedimento disegnato dal legislatore in materia di autorizzazione unica per l’impianti destinati a produrre rifiuti all’art.208 del d. lgs. 152/2006, quale mezzo finalizzato all’emissione di un provvedimento conclusivo onnicomprensivo, sostitutivo ed assorbente. In virtù di quest’ultimo, pertanto, qualsivoglia gerarchia di fonti in materia di gestione ed amministrazione dello sviluppo del territorio dovrebbe ritenersi azzerata, dovendo quasi considerarsi il procedimento <i>de quo</i> isolato ed avulso dal contesto normativo e fattuale di riferimento. Tanto per velocizzare e semplificare la situazione del richiedente; nel caso di specie, poi, quest’ultima sarebbe meritevole di ancora maggiore considerazione essendo destinataria, la società FRA.RA.FER. di ordini legali ed amministrativi di delocalizzazione in virtù di quanto previsto dal decreto lgs. n.209 del 2003.<br />	<br />
E’ necessario pertanto riportare, nei passi salienti, la suddetta disposizione, anticipando che di essa, pare lecito operare un’interpretazione quanto più prossima alla sua letteralità, stante la perspicuità e chiarezza felicemente trovata, in occasione della sua redazione, dal legislatore delegato.<br />	<br />
La suddetta norma (che unisce, oggi, nel d. lgs. n.152/2006 le diverse fattispecie delle richieste di costruzione e gestione dell’impianto originariamente contemplate da due diversi articoli, il 27 ed il 28 del d. lgs. n.22/97), così come rivelato dalla sua stessa titolazione, disciplina la procedura per il rilascio in capo al richiedente di un’autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento dei rifiuti. Dopo aver descritto le fasi della suddetta procedura, per quanto più ci interessa in questa sede, la disposizione, nella seconda parte del I comma, chiaramente imponendo una gerarchia tra procedimenti collegati, prescrive che <i>“ove l’impianto debba essere sottoposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi della normativa vigente, ..omissis…i termini di cui ai commi 3 e 8 restano sospesi fino all’acquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale ai sensi della parte seconda del presente decreto.”</i><br />	<br />
La medesima disposizione, poi, al comma 3, disciplina la conferenza di servizi, individuandolo quale modulo istruttorio da adottare per l’approfondimento del progetto, e prevedendo che ad essa <i>“partecipano, con un preavviso di almeno 20 giorni, i responsabili degli uffici regionali competenti e i rappresentanti delle autorità d&#8217;ambito e degli enti locali sul cui territorio e&#8217; realizzato l&#8217;impianto, nonché il richiedente l&#8217;autorizzazione o un suo rappresentante al fine di acquisire documenti, informazioni e chiarimenti. Nel medesimo termine di 20 giorni, la documentazione di cui al comma 1 e&#8217; inviata ai componenti della conferenza di servizi. La decisione della conferenza dei servizi e&#8217; assunta a maggioranza e le relative determinazioni devono fornire una adeguata motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti espresse nel corso della conferenza </i>“.<br />	<br />
Il comma 6 della medesima disposizione poi, in merito al valore degli atti esitati dal consesso, chiarisce che “<i>l’approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori</i>.”<br />	<br />
Il comma 7 dell’art.208 d. lgs. 152 prevede infine che “<i>Nel caso in cui il progetto riguardi aree vincolate ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n.42 si applicano le disposizioni dell’articolo 146 di tale decreto in materia di autorizzazione.</i>”<br />	<br />
Pare di poter dire, pertanto, richiamando quanto poco sopra in merito alle perspicuità e chiarezza di questo dettato normativo, che la norma stabilisca una decisa prevalenza del procedimento autorizzatorio semplificato de quo, rispetto alla totalità degli strumenti di gestione del territorio, eccezion fatta, ala luce dell’ultima parte del comma I, per quanto riguarda la V.I.A. che, se richiesta, deve precedere la approvazione definitiva del progetto ed eccezion fatta, ancora, alla luce del comma 7, per quanto riguarda le aree vincolate ex D. Lgs. 42/2004 per le quali, qualora interessate dalle realizzazioni progettuali, non si può “saltare” il procedimento di cui all’art.146 da questo imposto. Che tale sia la portata della normativa lo dimostrano, a tacer d’altro, due dati piuttosto eloquenti: la previsione della portata sostitutiva omnicomprensiva del provvedimento conclusivo, chiaramente espressa dal comma 6, e l’altrettanto esplicita previsione di due sole deroghe a detta portata, rappresentate dai commi 1 ultima parte e 7 dell’art.208 citato.<br />	<br />
II Tanto premesso, in fatto si è già osservato che, a fronte di tale costrutto normativo, alcune delle autorità che hanno partecipato alla Conferenza di servizi, che era stata peraltro ritualmente preceduta dalla approvazione in sede VIA regionale del progetto, hanno rappresentato impedimenti di tipo procedurale, connessi alle procedure ordinarie di gestione del territorio, all’approvazione del progetto presentato dalla FRA.RA.FER. S.a.S. .<br />	<br />
In particolare:<br />	<br />
il comune di Pozzuoli ha sostenuto che il nulla osta per la realizzazione dell’impianto, essendo la localizzazione di cui al progetto prevista in località Monteruscello, esige la preventiva redazione del P.U.A. peraltro in itinere.<br />	<br />
La Soprintendenza ai Beni Architettonici e la Soprintendenza ai Beni Archeologici hanno sostenuto, in modo consimile, che la mancata redazione del Piano Urbanistico Ambientale impedisce il rilascio di un parere, anche in considerazione della presenza, <i>in loco</i>, di strutture antiche, territori agricoli e necropoli.<br />	<br />
La competente ASL di Pozzuoli ha analogamente rifiutato il nulla osta sostenendo l’esistenza quale elemento ostativo della pendenza dell’approvazione del P.U.A. .<br />	<br />
La difesa della ricorrente obietta che tali prospettazioni, fondate esclusivamente come si vede su questioni procedurali connesse ad aspetti ordinari di gestione del territorio, non dovrebbero trovare spazio nell’ambito della procedura di cui all’art.208 del D. lgs. 152 citato, dal momento che al comma 6 la norma esplicitamente afferma che l’approvazione in sede di conferenza costituisce “variante” allo strumento urbanistico. In altre parole, nella prospettazione attorea è gravemente errato il contegno procedimentale tenuto, dopo l’indizione della Conferenza di servizi, dal comune e dalle Soprintendenze intervenute le quali non avrebbero potuto opporre la pendenza dell’approvazione di un nuovo Piano Urbanistico perché si sono così, in modo aprioristico, sottratte al confronto istruttorio e di merito previsto in quella sede, non casualmente, in modo semplificato e concentrato.<br />	<br />
Questo assunto attoreo è fondato e merita condivisione. Ed infatti, a voler diversamente opinare, risulterebbe del tutto frustrata la chiara portata semplificatoria ed acceleratoria della disposizione di cui al comma 6 dell’art.208 citato (e, si aggiunge, della filosofia della quale l’intera norma è portatrice) che, per contro, serve per l’appunto a concentrare, nella sede della conferenza di servizi disciplinata dall’articolo in questione, tutte le valutazioni urbanistiche e/o comunque attinenti alla gestione del territorio, suscettibili di essere portate a soluzione attraverso l’approvazione di una variante. E’ ovvio peraltro che le autorità intervenute a quel consesso hanno pieno potere dovere di contestare gli effetti negativi derivanti al paesaggio, così come più in generale alla gestione del territorio dall’approvazione del progetto, ma ciò che non pare assolutamente consentito dalla norma è ostacolare l’analisi di merito del progetto con questioni pregiudiziali di tipo procedurale,attinenti a procedure urbanistiche, chè l’eliminazione di questi ostacoli di rito sembra di converso uno degli scopi precipui perseguiti dalla disposizione in commento.<br />	<br />
Nel caso di specie, inoltre, la irragionevolezza ed illegittimità delle posizioni assunte dalle amministrazioni in sede di conferenza di servizi è altresì confermata da due dati e cioè <i>in primis</i> essa è avvalorata dalla constatazione che l’area prevista come di insediamento ricade in zona qualificata dal PRG D1.2- Industriale artigianale e commerciale di integrazione, così giuridicamente conformata proprio perché, a seguito dei fenomeni bradisismici degli anni ’80, ha subito un’intensa edificazione. Ossia è difficilmente revocabile in dubbio, a conferma che il potere di adozione di una variante urbanistica nel caso di specie avrebbe potuto e dovuto essere esercitato, che l’area <i>de qua</i> fosse e sia perfettamente compatibile con la prescritta localizzazione.<br />	<br />
In secondo luogo, la dedotta irragionevolezza appare altresì confermata dalla considerazione che l’intervento in oggetto – attesa la sua natura di impianto infrastrutturale &#8211; andava verosimilmente ricompreso tra quelli per i quali l’art.22 del P.T.P. contempla una deroga alla preventiva approvazione del PUA, il che suona come ulteriore smentita della posizione, per più versi pregiudiziale, assunta in merito alla scelta localizzativa sia dal comune sia dalle due autorità preposte alla tutela dei vincoli e sia dalla stessa azienda sanitaria intervenute in sede di conferenza di servizi.<br />	<br />
III In coda, per così dire, al parere negativo pregiudizialmente prospettato, le medesime autorità intimate, con atti parimenti impugnati dalla ricorrente, contestano anche nel merito la sussistenza dei requisiti idonei per l ’approvazione del progetto di delocalizzazione, segnalando l’esistenza di difformità tra il capannone da realizzare e gli indici di fabbricabilità previsti in zona dall’ineundo P.U.A.. Anche tali determinazioni non si sottraggono tuttavia alla censure sollevate in ricorso.<br />	<br />
E difatti, per quanto concerne la presunta difformità per sagoma e dimensioni del capannone da realizzare, rispetto ai suddetti indici, gli elementi emergenti dagli atti in ordine alla corrispondenza tra la particella in cui l’impianto andrà ad insistere, per come contemplato l’intervento nel PUA, e la struttura, anche morfologica, del fabbricato a realizzarsi, rendono quanto meno perplesse le motivazioni di diniego opposte dalle amministrazioni, in particolare da quella comunale. Queste ultime, peraltro ben avrebbero potuto, anche in considerazione dell’impegno progettuale profuso dai richiedenti, imporre alcune prescrizioni specifiche, tese ad esempio a ridurre il rilevato (ed ammesso) “slittamento” del corpo di fabbrica, rispetto alle previsioni PUA come pure le lievi differenze di sagoma. In altre parole non pare che le difformità riscontrate, rispetto alle previsioni di P.U.A., giustificassero un diniego di insediamento, piuttosto che un accoglimento con alcune prescrizioni, o comunque il detto diniego onnicomprensivo , alla luce degli elementi offerti dagli instanti, non appare obiettivamente giustificato. Tanto più laddove si consideri che l’azienda attrice è stata indotta, in virtù di una inderogabile e coattiva previsione legislativa, a delocalizzare i propri impianti produttivi, aderendo, anche tempestivamente, alle previsioni legislative ed amministrative impostegli, e che dunque la sua posizione meritava, anche in virtù di tale dato, un più attento impegno valutativo da parte delle amministrazioni coinvolte nella vicenda.<br />	<br />
Anche con riferimento a questi profili, in accoglimento dei corrispondenti motivi di ricorso, gli atti impugnati vanno, <i>in parte qua, </i>annullati.<br />	<br />
IV C’è per vero un’ulteriore obiezione opposta dall’amministrazione comunale e da quelle soprintendentizie nel corso della procedura, pure essa oggetto di gravame da parte dell’attore. Si tratta della segnalazione dell’esistenza – altrettanto impeditiva al buon esito della procedura- di un vincolo paesistico nell’area prescelta per la localizzazione ed alla necessità, da esse segnalate, del previo avvio della procedura contemplata dall’art.146 del d. lgs. 42/2004, la quale, a sua volta, dovrebbe essere necessariamente preceduta dall’approvazione del P.U.A. .<br />	<br />
L’arresto così deliberato dai detti uffici si fonda evidentemente su quanto previsto dal comma 7 dell’art.208 codice ambiente, a norma del quale “Nel caso in cui il progetto riguardi aree vincolate ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n.42 si applicano le disposizioni dell’articolo 146 di tale decreto in materia di autorizzazione.”<br />	<br />
Tanto premesso, è da osservare che è un dato di fatto che l’area oggetto di intervento sia sottoposta a vincolo paesistico, dunque davvero non si vede come la procedura <i>de qua</i> possa sottrarsi dall’obbligo, appena visto, di attivare il sub-procedimento di cui all’art.146 del D. lgs. n.42 del 2004 prima di passare alla valutazione di merito degli aspetti progettuali. Si tratta, invero, dell’unico punto rispetto al quale non possono essere condivise le deduzioni attoree, che rivendicano una pretesa prevalenza della procedura ex art.208 d. lgs. 152 anche sullo stesso procedimento ex art.146 D. lgs. n.42 del 2004. La suddetta prevalenza è per contro seccamente smentita dal tenore letterale del citato comma 7, come ognuno può vedere.<br />	<br />
<i>In parte qua</i> certamente le osservazioni rese, in particolare, dal comune in sede di conferenza di servizi e reiterate nelle missive in atti spedite dall’ente al Responsabile del procedimento, sono da ritenersi fondate e conformi al dettato normativo.<br />	<br />
Non corretta appare piuttosto l’ulteriore previsione pure contenuta negli atti comunali di diniego, ossia che il sub-procedimento ex art.146 d. lgs. n.42 del 2004 debba essere preceduto, anche in tal caso, dall’approvazione del P.U.A., per i motivi appena visti, per contro, quello strumento urbanistico quanto a valore, è da ritenersi recessivo rispetto al procedimento in questa sede analizzato. Da ciò conseguirà che, sia nel corso del sub- procedimento di cui all’art.146 del d. lgs. 42/2004 (che dovrà, beninteso, essere immediatamente attivato,) che in caso di esito favorevole di quest’ultimo, qualsivoglia provvedimento negativo, ivi compresa la mancata approvazione di una variante urbanistica, da parte della Conferenza di servizi giammai potrà essere motivato con riferimento alla pendenza, <i>in itinere, </i>della procedura di approvazione del P.U.A. essendo quest’ultimo recessivo rispetto al provvedimento emesso ai sensi dell’art.208 d. lgs. 152 del 2006.<br />	<br />
V In conclusione il ricorso va accolto con riferimento ai singoli punti di doglianza per come sopra analizzati, e va viceversa respinto per quanto riguarda le motivazioni prodotte dal Comune e dalla Soprintendenza con riferimento alla necessaria attivazione del sub-procedimento di cui all’art.146 del d. lgs. 42/2004. Devono seguire a queste determinazioni, i parziali annullamenti degli atti in conformità a quanto osservato.<br />	<br />
La parziale soccombenza giustifica l’integrale compensazione delle spese di giudizio.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta)<br />	<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo accoglie, in parte lo respinge.<br />	<br />
Compensa le spese di giudizio.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Vincenzo Fiorentino, Presidente<br />	<br />
Gabriele Nunziata, Consigliere<br />	<br />
Sergio Zeuli, Consigliere, Estensore<br />
<b></p>
<p align=center>
<p align=justify>	<br />
</b><br />
<b></p>
<p align=center>
<p align=justify>	<br />
</b>	</p>
<p><b></p>
<p align=center>
<p align=justify>	<br />
</b><br />
<b></p>
<p align=center>
<p align=justify>	<br />
</b><br />
<b></p>
<p align=center>
<p align=justify>	<br />
</b><br />
<b></p>
<p align=center>
<p align=justify>	<br />
</b>	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 23/01/2013</p>
<p>	</p>
<p align=justify>
<p></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-23-1-2013-n-498/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 23/1/2013 n.498</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/3/2011 n.498</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-24-3-2011-n-498/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-24-3-2011-n-498/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-24-3-2011-n-498/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/3/2011 n.498</a></p>
<p>P. Buonvino Pres. &#8211; C. Testori Est. C.E.M.E.S. S.p.A. (Avv. F. Falorni) contro il Comune di Pisa (Avv. G. Gigliotti, G. Lazzeri, S. Caponi) sulla richiesta di possesso dei requisiti soggettivi, di cui all&#8217;art. 38, comma 1, del Codice appalti, per l&#8217;inserimento nell&#8217;elenco degli operatori da invitare alle procedure negoziate</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-24-3-2011-n-498/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/3/2011 n.498</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-24-3-2011-n-498/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/3/2011 n.498</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">P. Buonvino Pres. &#8211; C. Testori Est.<br /> C.E.M.E.S. S.p.A. (Avv. F. Falorni) contro il Comune di Pisa (Avv. G. Gigliotti, G. Lazzeri, S. Caponi)</span></p>
<hr />
<p>sulla richiesta di possesso dei requisiti soggettivi, di cui all&#8217;art. 38, comma 1, del Codice appalti, per l&#8217;inserimento nell&#8217;elenco degli operatori da invitare alle procedure negoziate e sulle false dichiarazioni ex art. 38 comma 1 lett. h</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della p.a. &#8211; Predisposizione di un elenco di operatori economici da interpellare per procedure negoziate – Richiesta di possesso dei requisiti soggettivi ex art. 38 comma 1 del Codice appalti – Art. 125 comma 12 del Codice appalti &#8211; Legittimità 	</p>
<p>2. Contratti della p.a. &#8211; Causa di esclusione prevista dall’art. 38 comma 1 lett. h) del D.Lgs. n. 163/2006 &#8211; Presuppone la segnalazione della stazione appaltante all&#8217;Autorità di vigilanza ed una verifica in proposito da parte di quest’ultima – Assenza di tali presupposti – Esclusione &#8211; Illegittimità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Le Amministrazioni che intendono predisporre un elenco di operatori economici da interpellare per procedure negoziate per l&#8217;affidamento di lavori ben possono subordinare l&#8217;inserimento dei candidati nell&#8217;elenco stesso al possesso dei requisiti soggettivi di cui all’art. 38 comma 1 del Codice appalti. Un anticipato accertamento (rispetto alle singole procedure) del possesso dei requisiti in questione non solo non è espressamente vietato, ma anzi può risultare utile a prevenire il rischio per le Amministrazioni pubbliche di intrattenere rapporti o comunque di entrare in contatto con soggetti nei cui confronti sussistono cause ostative alla partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica e alla stipulazione dei relativi contratti. In tal senso d’altronde dispone anche il comma 12 dell’art. 125 del Codice appalti	</p>
<p>2. La sussistenza della causa di esclusione prevista dall’art. 38 comma 1 lett. h) del D.Lgs. n. 163/2006 presuppone una segnalazione delle circostanze ostative da parte di una stazione appaltante all&#8217;Autorità di vigilanza in relazione ad una specifica procedura concorsuale, nonché una verifica in proposito da parte della predetta Autorità in vista del successivo inserimento nel casellario informatico dell&#8217;oggetto della segnalazione. Ne consegue che è illegittima l’esclusione laddove, come in specie, l&#8217;insussistenza del requisito in questione è stata affermata sulla base di elementi che sono stati apprezzati unicamente dall’Amministrazione e che non hanno formato oggetto della specifica procedura a cui fa riferimento l’art. 38 comma 1 lett. h) laddove parla di &#8220;false dichiarazioni … risultanti dai dati in possesso dell&#8217;Osservatorio&#8221;</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>ex art. 60 cod. proc. amm.;<br />
sul ricorso numero di registro generale 491 del 2011, proposto dalla </p>
<p>società C.E.M.E.S. S.p.A., rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Fausto Falorni, con domicilio eletto presso lo stesso in Firenze, via dell&#8217;Oriuolo n. 20; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Comune di Pisa, costituito in giudizio in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppina Gigliotti, Gloria Lazzeri, Susanna Caponi, con domicilio eletto presso l’avv. Graziella Ferraroni in Firenze, via Duca D&#8217;Aosta n.2; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>del provvedimento n. DZ-06/83 in data 31.01.2011, della Dirigente della Direzione Supporto Giuridico e Gare &#8211; Ufficio Gare, del Comune di Pisa;<br />	<br />
di tutti gli atti presupposti, conseguenti e comunque connessi, tra cui:<br />	<br />
&#8211; la nota di comunicazione prot. n. 3789 in data 31.01.2001;<br />	<br />
&#8211; l&#8217;avviso per la formazione dell&#8217;elenco di operatori economici da interpellare per procedure negoziate per l&#8217;affidamento di lavori rientranti nella categoria OG3, emesso dal Comune di Pisa in data 4.05.2010.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Pisa;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2011 il dott. Carlo Testori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Sentite le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 60 cod. proc. amm.;</p>
<p>Considerato:<br />	<br />
&#8211; che nessuna delle norme del codice dei contratti pubblici la cui violazione è prospettata nel primo motivo di ricorso sembra impedire alle Amministrazioni che, come nel caso in esame, intendono predisporre un elenco di operatori economici da interpellar<br />
&#8211; che, peraltro, nel caso in esame risulta illegittima la mancata ammissione disposta nei confronti della società ricorrente in quanto ritenuta non in possesso del requisito di cui all’art. 38 comma 1 lett. h) del D.Lgs. n. 163/2006, che fa riferimento a<br />
Ritenuto:<br />	<br />
&#8211; che in relazione a quanto sopra il ricorso merita accoglimento e che conseguentemente va annullato perché illegittimo il provvedimento dirigenziale impugnato nella parte in cui ha disposto la non ammissione della società ricorrente all’iscrizione nell’e<br />
&#8211; che la particolarità del caso e la novità delle questioni esaminate giustifica l&#8217;integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio;<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe nei sensi di cui in motivazione e conseguentemente annulla il provvedimento dirigenziale impugnato nella parte in cui ha disposto la non ammissione della società ricorrente all’iscrizione nell’elenco di cui si discute.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Paolo Buonvino, Presidente<br />	<br />
Carlo Testori, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Riccardo Giani, Primo Referendario	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 24/03/2011</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-24-3-2011-n-498/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/3/2011 n.498</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 5/3/2008 n.498</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-5-3-2008-n-498/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-5-3-2008-n-498/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-5-3-2008-n-498/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 5/3/2008 n.498</a></p>
<p>Corrado Allegretta – Presidente, Gianluca Di Vita – Estensore National Airport Services s.r.l. (avv.ti G. Tafuri e I. La Grotta) c. Aeroporti di Puglia s.p.a. (avv. E. Toma), Oasis (avv.ti M. Perrone e E. Martire) sui termini entro cui permane l&#8217;obbligo di mantenere la cauzione provvisoria 1. Contratti della pubblica</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-5-3-2008-n-498/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 5/3/2008 n.498</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-5-3-2008-n-498/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 5/3/2008 n.498</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Corrado Allegretta – Presidente, Gianluca Di Vita – Estensore<br /> National Airport Services s.r.l. (avv.ti G. Tafuri e I. La Grotta) c. Aeroporti di Puglia s.p.a. (avv. E. Toma), Oasis (avv.ti M. Perrone e E. Martire)</span></p>
<hr />
<p>sui termini entro cui permane l&#8217;obbligo di mantenere la cauzione provvisoria</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della pubblica amministrazione – Cauzione provvisoria e definitiva – Cauzione provvisoria – Obbligo di mantenere la cauzione &#8211; Durata – Individuazione.</p>
<p>2. Contratti della pubblica amministrazione – Cauzione provvisoria e definitiva – Cauzione provvisoria – Polizza provvisoria – Restituzione – Richiesta della ricorrente – Impugnazione dell’aggiudicazione – Acquiescenza – Esclusione.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In tema di gare per l’affidamento di appalti pubblici, la cauzione costituisce parte integrante dell’offerta e risponde all’esigenza di garantire la serietà della partecipazione alla gara e l’adempimento dell’impegno a contrarre in caso di aggiudicazione; pertanto, l’obbligo di mantenere la cauzione provvisoria permane fino alla definizione della procedura di gara e, conseguentemente, viene meno in caso di mancata aggiudicazione o di aggiudicazione in favore di altro concorrente alla gara.</p>
<p>2. Anche se richiesta dalla ricorrente, la restituzione della polizza provvisoria non costituisce condotta dalla quale ricavare l’univoca intenzione della ricorrente di prestare acquiescenza all’impugnata aggiudicazione, trattandosi di effetto a questa connesso, venendo meno con l’aggiudicazione la stessa giustificazione causale della cauzione provvisoria.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />
(Sezione Prima)
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b></p>
<p align=center>
SENTENZA
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>sul ricorso numero di registro generale 927 del 2007, proposto da:<br />
<b>National Airport Services s.r.l.</b>, rappresentata e difesa dagli avv.ti Gaetano Tafuri e Ignazio La Grotta, presso il quale elettivamente domicilia in Bari, via Nicolai n.29;<br />
<i><b></p>
<p align=center>
contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</i>Aeroporti di Puglia s.p.a.<i></b></i>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Emilio Toma, presso il quale elettivamente domicilia in Bari, via Calefati n. 133; <br />
<i><b></p>
<p align=center>
nei confronti di</p>
<p></p>
<p align=justify>
</i>Oasis s.r.l.<i></b></i>, rappresentata e difesa dagli avv.ti Michele Perrone ed Elisabetta Martire, presso i quali elettivamente domicilia in Bari, strada Torre Tresca n. 18; <br />
<i><b></p>
<p align=center>
per l&#8217;annullamento previa sospensione dell&#8217;efficacia,</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>del provvedimento di ammissione della Oasis s.r.l. alla gara di appalto per l’aggiudicazione dei servizi di pulizia degli aeromobili, con relativo carico e scarico bagagli e merci, presso gli aeroporti di Bari e Brindisi, indetto dalla Aeroporti di Puglia s.p.a., nonché del successivo provvedimento di aggiudicazione decretato in suo favore con delibera del 24 aprile 2007 prot. n. 2006, comunicata con nota datata 8 maggio 2007 prot. 2175, ed occorrendo avverso tale nota stessa; del subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta; dei verbali di gara pubblici e tecnici del 28 novembre 2006, 10 e 22 gennaio, 1 e 27 febbraio 2007 con allegati; occorrendo, in subordine, del bando pubblico, del disciplinare di gara, del capitolato tecnico e delle condizioni generali di contratto, di tutti gli atti presupposti, consequenziali e connessi.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Aeroporti di Puglia s.p.a.;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Oasis s.r.l.;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore il Referendario Gianluca Di Vita;<br />
Uditi per le parti gli avv.ti Ignazio Lagrotta per la ricorrente, Antonella Bellino su delega dell’avv. Emilio Toma per Aeroporti di Puglia s.p.a. e Michele Perrone per la Oasis s.p.a.;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p align=center>
<B>FATTO<br />
</B></p>
<p></p>
<p align=justify>
Aeroporti di Puglia s.p.a. indiceva una gara di appalto per l’affidamento del servizio di pulizia degli aeromobili, con relativo carico e scarico bagagli e merci, presso gli aeroporti di Bari e Brindisi per un importo a base d’asta di euro seicentocinquantamila secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, che si concludeva con l’aggiudicazione in favore della Oasis s.r.l. mentre la National Airport Services s.r.l. si classificava al secondo posto.<br />
Con ricorso notificato il 21 giugno 2007 e depositato nei termini, la società National Airport Services s.r.l. impugnava gli atti e i provvedimenti in epigrafe meglio indicati dei quali chiedeva l’annullamento previa sospensione cautelare, deducendo i seguenti profili di illegittimità:<br />
1) violazione e falsa applicazione di legge, del bando di gara, dei principi di buon andamento, trasparenza, ragionevolezza ed imparzialità di cui all’art. 97 della Costituzione, eccesso di potere, difetto di motivazione ed illegittimità derivata: la Oasis s.r.l. non è iscritta nel registro delle imprese esercenti servizi di pulizia, così violando:<br />
&#8211; il punto III 2.1 del bando di gara che richiede tra le condizioni di partecipazione alla gara, l’iscrizione da almeno 5 anni nel registro delle imprese all’interno della pertinente categoria rispetto all’oggetto del contratto;<br />
&#8211; l’art. 1 L. 25 gennaio 1994 n. 82 e l’art. 3 comma 1 D.M. 7 luglio 1997 n. 274 che prevedono come requisito di partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi, secondo la normativa comunitaria, l’iscrizione in un apposito registro delle imprese<br />
&#8211; il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, avendo la OASIS s.r.l. dichiarato il possesso di un requisito obbligatorio di partecipazione in realtà inesistente;<br />
&#8211; l’art. 39 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 secondo cui, nel caso di appalti pubblici di servizi, qualora il candidato offerente debba essere in possesso di una particolare autorizzazione ovvero appartenere ad una determinata organizzazione, la stazionetali vizi determinerebbero l’illegittimità del provvedimento di ammissione alla gara e, in via derivata, di tutti gli atti successivi, ivi compresa l’aggiudicazione in favore della Oasis s.r.l.;<br />
2) violazione di legge e dei principi generali in materia di appalto, eccesso di potere, sviamento, travisamento, illogicità, contraddittorietà manifesta e carenza di istruttoria: la Oasis s.r.l. doveva essere esclusa dalla gara in quanto la sua offerta si poneva in contrasto con il costo della manodopera come determinato nelle apposite tabelle ministeriali, in violazione dell’art. 86 del D.lgs. 163/2006 e dell’art. 2 del D.P.C.M. 117/99 richiamati nel bando di gara e risultava altresì anomala e priva di adeguate giustificazioni perché forniva a titolo gratuito le figure professionali del Direttore d’area e del Supervisore Responsabile nonché taluni servizi (sedie a rotelle per disabili, vaschette per oggetti, servizio di hostess, etc.) i cui costi non venivano in alcun modo giustificati.<br />
La Aeroporti di Puglia s.p.a. si costituiva in giudizio con atto depositato il 10 luglio 2007 e con successiva memoria replicava alle censure chiedendo la reiezione del ricorso.<br />
La Oasis s.r.l. si costituiva in giudizio con atto depositato il 18 luglio 2007 eccependo in via preliminare l’inammissibilità ed improcedibilità del ricorso per carenza di interesse, chiedendo nel merito il rigetto dello stesso e replicando analiticamente alle censure.<br />
La società controinteressata proponeva infine ricorso incidentale avverso l’atto di ammissione alla gara della National Airport Services s.r.l., dei verbali di gara elaborati dalla commissione tecnica e dalla commissione di gara, in quanto l’offerta della ricorrente non contemplava nella parte tecnica la figura del Supervisore responsabile richiesta in modo esplicito dall’art. 5.2 del capitolato tecnico della gara.<br />
Il Tribunale respingeva l’istanza di sospensione cautelare con ordinanza del 19 luglio 2007 che veniva in seguito riformata in appello dal Consiglio di Stato con provvedimento del 9 ottobre 2007 che, per l’effetto, accoglieva l’istanza cautelare. Tale provvedimento veniva infine confermato con ordinanza del 18 dicembre 2007 con la quale il Consiglio di Stato rigettava l’istanza di revoca.<br />
All’udienza del 23 gennaio 2008, la causa è stata ritenuta per la decisione.</p>
<p align=center>
<B>DIRITTO<br />
</B></p>
<p></p>
<p align=justify>
In via preliminare, deve essere esaminata l’eccezione di inammissibilità ed improcedibilità del ricorso principale sollevata dalla Oasis s.r.l. per carenza di interesse.<br />
Con nota dell’8 maggio 2007 la stazione appaltante restituiva alla ricorrente la polizza provvisoria presentata in occasione della partecipazione alla gara, documento che, a giudizio della controinteressata, la National Airport Services s.r.l. avrebbe dovuto viceversa mantenere se aveva ancora interesse alla gara, trattandosi di condizione di ammissibilità dell’offerta. Il ritiro della polizza evidenzia quindi il disinteresse della ricorrente al mantenimento dell’offerta.<br />
L’eccezione non è fondata.<br />
Invero, la giurisprudenza ha chiarito che la cauzione costituisce parte integrante dell’offerta e risponde all’esigenza di garantire la serietà della partecipazione alla gara e l’adempimento dell’impegno a contrarre in caso di aggiudicazione (cfr. sentenze del Consiglio di Stato, Sez. V del 18 maggio 1998 n. 124 e 13 marzo 2002 n. 1495, IV Sez. 28 aprile 2006 n. 2399).<br />
Pertanto, l’obbligo di mantenere la cauzione provvisoria permane fino alla definizione della procedura di gara e, conseguentemente, viene meno in caso di mancata aggiudicazione o di aggiudicazione in favore di altro concorrente alla gara, come nel caso in esame.<br />
Inoltre, dall’esame della documentazione allegata al controricorso della Oasis s.r.l. non è possibile evincere se la restituzione della polizza avveniva su richiesta della medesima ricorrente ovvero, come appare più probabile, a norma dell’art. 75, c. 9, D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, ad opera della stazione appaltante come effetto conseguente all’aggiudicazione, comunicata alla National Airport Services s.r.l. con nota dell’8 maggio 2007, stessa data della missiva con la quale veniva rimessa la predetta polizza. <br />
Peraltro, anche se richiesta dalla medesima ricorrente, la restituzione della polizza provvisoria non costituisce condotta dalla quale ricavare l’univoca intenzione della ricorrente di prestare acquiescenza all’impugnata aggiudicazione, trattandosi di effetto a questa connesso dalla menzionata disposizione di legge, venendo meno con l’aggiudicazione la stessa giustificazione causale della cauzione provvisoria.<br />
Il ricorso, tuttavia, è infondato nel merito.<br />
Infondata è la prima censura relativa alla mancata iscrizione della Oasis s.r.l. nel registro delle imprese esercenti servizi di pulizia ai sensi delle disposizioni sopra indicate.<br />
Valgano in proposito le seguenti considerazioni.<br />
Il punto III 2.1 del bando di gara richiede tra le condizioni di partecipazione alla gara, l’iscrizione da almeno 5 anni nel registro delle imprese e, con riferimento alla capacità economica e finanziaria, al punto III 2.2 un fatturato globale non inferiore ad Euro 1.625.000,00 riferito agli anni 2003, 2004 2005.<br />
L’art. 1 della L. 21 gennaio 1994 n. 82 prevede, poi, che le imprese che svolgono attività di pulizia sono iscritte “nel registro delle ditte di cui al testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni, o nell&#8217;albo provinciale delle imprese artigiane di cui all&#8217;articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, qualora presentino i requisiti previsti dalla presente legge”, rinviando al successivo D.M. 7 luglio 1997 n. 274 per la individuazione, tra l’altro, dei requisiti di capacità economico-finanziaria nonché tecnica ed organizzativa.<br />
Ai fini della partecipazione secondo la normativa comunitaria alle procedure di affidamento dei servizi di cui all’art. 1 della L. 82/1994, il citato D.M. 274/97 prevede, infine, l’iscrizione delle imprese di pulizia nel registro delle imprese o nell’albo delle imprese artigiane, secondo 10 fasce di classificazione di volume d’affari al netto dell’IVA.: a) fino a 100.000.000 di lire; b) fino a 400.000.000 di lire; c) fino a 700.000.000 di lire; d) fino a 1.000.000.000 di lire; e) fino a 2.000.000.000 di lire; f) fino a 4.000.000.000 di lire; g) fino a 8.000.000.000 di lire; h) fino a 12.000.000.000 di lire; i) fino a 16.000.000.000 di lire; l) oltre 16.000.000.000 di lire.<br />
Dal contesto delle disposizioni richiamate emerge che:<br />
&#8211; l’iscrizione delle imprese di pulizia è subordinata al possesso di una serie di requisiti, riguardanti oltre la onorabilità e la capacità economica e finanziaria, tecnica ed organizzativa, anche la effettiva attività economica; difatti, poiché tali norm<br />
&#8211; non è previsto uno speciale registro delle imprese di pulizia, essendo sufficiente la loro iscrizione nell’ordinario registro delle imprese ed il possesso dei requisiti indicati dal D.M. 274/97. <br />
Tali condizioni risultano rispettate dalla Oasis s.r.l., che è iscritta nel predetto registro delle imprese, e dalle certificazioni rilasciate dalla Camera di commercio di Bari risulta espressamente che “la società è in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dal D.M. 07/07/1997 n. 274”.<br />
Quanto alla mancata iscrizione della Oasis s.r.l. nella predetta fascia di classificazione “E” prevista dal D.M. 274/97 e che, a giudizio della ricorrente, avrebbe dovuto comportare l’esclusione della stessa per carenza del requisito, si osserva che detta società partecipava alla gara di appalto in esame avvalendosi ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 163/2006 dei requisiti economici, finanziari, tecnico-organizzativi della società coop. La Fiorita producendo, tra l’altro, sia la dichiarazione di avvalimento conseguente alla scrittura privata del 20 novembre 2006 sia il certificato camerale della società avvalsa, da cui si ricava l’appartenenza di quest’ultima alla classifica superiore “L” del D.M 1997 n. 274 (volume d’affari oltre Euro 8.263.310).<br />
In proposito, è noto che in forza del principio dell’avvalimento, il soggetto che partecipa ad un appalto di servizi, al fine di comprovare il possesso dei requisiti di capacità tecnica, economica e finanziaria, può utilizzare i requisiti di altri soggetti, purché sia in grado di dimostrare di disporre effettivamente dei relativi mezzi (cfr. T.A.R. Lazio Roma, Sez. I, 10 ottobre 2006 n. 10233; Consiglio di Stato, Sezione V 28 settembre 2005 n. 5194), condizione che può ritenersi soddisfatta nel caso in esame tenuto conto sia dell’assetto proprietario della Oasis s.r.l.(la società La Fiorita è socia della Oasis per il 33% circa con una quota di Euro 4.000,00) sia della citata scrittura privata intercorrente tra la Oasis s.r.l. e la Fiorita soc. coop. che attribuisce alla prima la facoltà di “poter usufruire dei requisiti, dei mezzi e delle risorse umane” della società avvalsa.<br />
In conclusione, la società Oasis s.r.l., già iscritta al registro delle imprese ed in regola con i requisiti di cui al D.M. 274/97, poteva legittimamente avvalersi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 163/06 della La Fiorita soc.coop. per i requisiti di carattere economico e finanziario con particolare riferimento alla fascia di classificazione prevista in relazione all’importo del contratto di appalto ai sensi dell’art. 3 del citato D.M. 274/97.<br />
Parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente lamenta la mancata esclusione della Oasis s.r.l. per anomalia dell’offerta di gara e per la mancata giustificazione dei costi.<br />
Non è fondata la censura relativa al presunto contrasto dell’offerta della Oasis con il costo della manodopera determinato in apposite tabelle ministeriali, in violazione dell’art. 86 del D.lgs. 163/2006 e dell’art. 2 del D.P.C.M. 117/99, considerato che in sede di presentazione della propria offerta economica la predetta società indicava, sia per l’aeroporto di Bari che di Brindisi, il numero di operai necessari per lo svolgimento del servizio, il relativo livello ed il costo orario che corrisponde alle cifre indicate nelle tabelle ministeriali e riprodotte alla lettera C pagina 4 del disciplinare di gara.<br />
Quanto alla mancata indicazione dei costi riferibili alle retribuzioni del Direttore d’Area e al Supervisore responsabile nonché alle attrezzature fornite a titolo gratuito (sedie a rotelle, hostess, etc.), nelle giustificazioni rese ai sensi dell’art. 86 comma 5 del D.Lgs. 163/2006 la Oasis s.r.l. riferiva che le spese per tali figure professionali non erano state escluse ma erano da imputare alle spese generali specificando che “a tali spese vanno aggiunte quelle relative alle spese del personale di coordinamento per garantire un perfetto collegamento con l’ente (telefoni, carburante, ecc.) in particolare per il Supervisore Responsabile e il Direttore di Filiale, precisando che i costi delle figure di coordinamento sono a carico della scrivente perché già in organico e i cui costi sono già ammortizzati dalle numerose altre commesse che la scrivente ha nel territorio” (cfr. pag. 7 delle precisazioni in merito agli elementi costitutivi dell’offerta in allegato alla comparsa di costituzione della Oasis).<br />
Inoltre, si è visto che la Oasis s.r.l. si avvale della Fiorita soc. coop. che si è impegnata a mettere a disposizione, tra l’altro, le proprie risorse nonché Supervisori e Capi d’area già presenti sul posto, atteso che detta società gestisce un diverso servizio di pulizia di aree aeroportuali in esecuzione di un distinto contratto di appalto stipulato con la Società Esercizio Aeroporti Puglia (S.E.A.P. s.p.a.) il 7 marzo 2005 con durata di tre anni.<br />
La Commissione di aggiudicazione nel verbale del 27 febbraio in sede di verifica della anomalia dell’offerta dava atto a pagina 2 che la documentazione appariva completa ed esaustiva di tutte le giustificazioni relative agli elementi di cui all’art. 87 del D.Lgs. 163/2006 riconoscendo altresì che la società “gode di particolari condizioni ambientali che favoriscono l’operato e lo rendono particolarmente vantaggioso in quanto si avvale (ex art. 49 del D.Lgs. 163/06) dell’attuale gestore del servizio LA FIORITA SCARL, la quale si è impegnata a fornire assistenza e a mettere a disposizione le attrezzature, i macchinari e le risorse necessarie, nonché il know how aziendale. Inoltre, la disponibilità in loco di una copiosa forza lavoro consentono alla concorrente di avvalersi degli stessi Supervisori responsabili già in forza”. <br />
La Commissione prendeva altresì atto che “le ore relative all’impiego del Supervisore e del Direttore di Area non sono state conteggiate nel computo del costo della manodopera, in quanto già in organico e facenti parte del personale tecnico in staff alla direzione tecnica”. <br />
I costi indicati dalla Oasis con riferimento alle predette figure professionali appaiono pertanto adeguatamente giustificati tenuto conto del relativo computo nelle spese generali e del ricorso al citato istituto dell’avvalimento.<br />
Le valutazioni svolte dalla Commissione di aggiudicazione danno conto del percorso logico argomentativo seguito nell’esame delle giustificazioni addotte dalla OASIS S.r.l. ed appaiono esenti da vizi sotto il profilo dell’illogicità, contraddittorietà e ragionevolezza, unici elementi valutabili nei casi di discrezionalità tecnica dal giudice amministrativo che non può sostituirsi con propri giudizi di merito alle valutazioni effettuate in sede amministrativa (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 19 luglio 2002 n. 4001).<br />
IL ricorso, in conclusione, si rivela infondato e dev’essere respinto. Tanto comporta l’inammissibilità per evidente carenza di interesse del ricorso incidentale proposto dalla controinteressata società Oasis s.r.l..<br />
Alla soccombenza deve seguire la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che appare equo liquidare in complessivi euro ottomila, da corrispondersi alla parte resistente ed alla controinteressata in parti uguali tra loro (euro quattromila ciascuna).</p>
<p align=center>
<B>P.Q.M.<br />
</B></p>
<p></p>
<p align=justify>
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe nr. 927 del 2007<br />
&#8211; respinge il ricorso principale;<br />
&#8211; dichiara inammissibile il ricorso incidentale;<br />
Condanna la National Airport Services s.r.l. al pagamento delle spese di giudizio che liquida in complessivi euro ottomila da corrispondersi in favore della Aeroporti di Puglia s.p.a. e della Oasis s.r.l. in parti uguali tra loro (euro quattromila ciascuna).<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 23/01/2008 con l&#8217;intervento dei Magistrati:</p>
<p>Corrado Allegretta, Presidente<br />
Giuseppina Adamo, Consigliere<br />
Gianluca Di Vita, Referendario, Estensore</p>
<p align=center>
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 05/03/2008<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-5-3-2008-n-498/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 5/3/2008 n.498</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Basilicata &#8211; Potenza &#8211; Sentenza &#8211; 12/7/2007 n.498</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-basilicata-potenza-sentenza-12-7-2007-n-498/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jul 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-basilicata-potenza-sentenza-12-7-2007-n-498/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-basilicata-potenza-sentenza-12-7-2007-n-498/">T.A.R. Basilicata &#8211; Potenza &#8211; Sentenza &#8211; 12/7/2007 n.498</a></p>
<p>Antonio Camozzi – Presidente, Pasquale Mastrantuono – Estensore Società Esattorie Meridionali s.p.a. (avv. G. Lamorte) c. Garante del Contribuente in Basilicata (Avv. Stato), Pescuma (n.c.) in tema di giurisdizione del giudice amministrativo su atti del Garante del Contribuente Imposte e tasse – Giurisdizione e competenza – Garante del Contribuente –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-basilicata-potenza-sentenza-12-7-2007-n-498/">T.A.R. Basilicata &#8211; Potenza &#8211; Sentenza &#8211; 12/7/2007 n.498</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-basilicata-potenza-sentenza-12-7-2007-n-498/">T.A.R. Basilicata &#8211; Potenza &#8211; Sentenza &#8211; 12/7/2007 n.498</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Antonio Camozzi – Presidente, Pasquale Mastrantuono – Estensore<br /> Società Esattorie Meridionali s.p.a. (avv. G. Lamorte) c. Garante del Contribuente in Basilicata (Avv. Stato), Pescuma (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>in tema di giurisdizione del giudice amministrativo su atti del Garante del Contribuente</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Imposte e tasse – Giurisdizione e competenza – Garante del Contribuente – Potere ex art.13 comma 6, l. n.212 del 2000 – Esercizio – Controversia – Giurisdizione del giudice amministrativo</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo in ordine all’esercizio del potere del  Garante del Contribuente ai sensi dell’art. 13 comma 6, l. 27 luglio 2000 n.212, consistente nell’eventuale attivazione delle procedure di autotutela, riferite sia ad atti amministrativi che alle prassi ed ai comportamenti, tenuti dall’Amministrazione Finanziaria o dai concessionari della riscossione, nell’ambito dei relativi procedimenti.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER LA BASILICATA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
Ha pronunciato la seguente<b> 	</p>
<p><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
sul Ricorso n. 401/2004 proposto dalla</p>
<p><b>Società Esattorie Meridionali S.p.A.</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Giuditta Lamorte, come da mandato a margine del ricorso, con domicilio eletto in Potenza Via Mazzini n. 79; </p>
<p><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
-il <b>Garante del Contribuente in Basilicata</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza e domiciliato ex lege presso gli Uffici della predetta Avvocatura Distrettua<br />
<br />
-il <b>Sig. Pescuma Paolo</b>, non costituito in giudizio; <br />
<b></p>
<p align=center>
per l’annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>-del provvedimento definitivo, emanato dal Garante del Contribuente in Basilicata il 21.6.2004, nella parte in cui sono state dichiarate “nulle, perché contrarie alle leggi sulla protezione dei dati personali, le dichiarazioni sostitutive in atti, chieste ed ottenute dalla S.E.M. dai cittadini di Venosa, sul conto del contribuente Sig. Pescuma Paolo”; </p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione del Garante del Contribuente in Basilicata; <br />
Visti i documenti e gli atti tutti di causa;<br />
Data per letta alla Pubblica Udienza del 21.6.2007 la relazione del Referendario Dott. Pasquale Mastrantuono ed uditi, altresì, per le parti gli Avvocati difensori come da relativo verbale; <br />
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>-Poiché il Sig. Pescuma Paolo risultava debitore della somma complessiva di 13.047,40 € (di cui 10.631,68 € a titolo di tributi; 1.823,20 € per interessi di mora; 493,37 a titolo di aggio esattoriale; 99,15 € per spese esecutive), la società ricorrente, nella qualità di concessionaria del servizio nazionale di riscossione tributi, tentava di recuperare bonariamente tale credito tributario; <br />
-poiché il Sig. Pescuma Paolo non versava spontaneamente tale somma, la società ricorrente: 1) dopo aver accertato che il predetto Sig. Pescuma Paolo risultava proprietario dell’autovettura Lancia Y 1.11 Elefantino targata BA388ZK, in data 17.10.2003 chie<br />
-con istanza del 23.10.2003 il Sig. Pescuma Paolo chiedeva al Garante del Contribuente in Basilicata se il suddetto comportamento della società ricorrente fosse legittimo (al riguardo faceva presente di aver subito “un danno di immagine ed economico immen<br />
-il Garante del Contribuente in Basilicata, dopo aver ascoltato il Sig. Pescuma Paolo e dopo aver chiesto chiarimenti sia al Pubblico Registro Automobilistico di Potenza che alla società ricorrente, con provvedimento definitivo del 21.6.2004 dichiarava “n<br />
-tale provvedimento definitivo è stato impugnato con il presente ricorso (notificato il 15.9.2004 all’Amministrazione resistente ed il 22.7.2004 al Sig. Pescuma Paolo), deducendo la violazione dell’art. 13 L. n. 212/2000, degli artt. 20 e 66 D.Lg.vo n. 19<br />
-con Ordinanza n. 337 del 20.10.2004 questo Tribunale respingeva l’istanza di provvedimento cautelare. <br />
All’udienza Pubblica del 21.6.2007 il ricorso in epigrafe passava in decisione. <br />
<b></p>
<p align=center>
DIRITTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Il presente ricorso risulta inammissibile per le ragioni di seguito indicate.<br />
Al riguardo va innanzitutto affermata la giurisdizione del Giudice Amministrativo nella controversia in esame. Infatti, con il ricorso in esame non è stato impugnato un atto di natura strettamente tributaria. <br />
Sul punto va osservato che l’art. 12, comma 2, L. n. 448/2001 (cd. Legge Finanziaria per l’anno 2002) ha sostituito l’art. 2 del D.Lg.vo n. 546/1992, modificando in modo rilevante l’ambito oggettivo della giurisdizione tributaria, statuendo che “appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio Sanitario Nazionale, nonché le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative, comunque irrogate da Uffici Finanziari, gli interessi ed ogni altro accessorio”, con la puntualizzazione che: 1) “restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie, riguardanti gli atti dell’esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento”; 2) “il Giudice Tributario risolve in via incidentale ogni questione da cui dipende la decisione delle controversie rientranti nella propria giurisdizione, fatta eccezione per le questioni in materia di querela di falso e sullo stato o la capacità delle persone, diversa dalla capacità di stare in giudizio”; anche se è rimasto inalterato l’art. 19 D.Lg.vo n. 546/1992, il quale stabilisce che l’atto introduttivo del giudizio dinanzi alle Commissioni Tributarie può essere proposto soltanto avverso uno degli atti impositivi elencati dallo stesso art. 19 D.Lg.vo n. 546/1992. Il testo originario dell’art. 2 D.Lg.vo n. 546/1992 invece elencava in modo tassativo i tributi, per le cui controversie risultavano competenti le Commissioni Tributarie, mentre per le controversie relative agli altri tributi risultava competente il Giudice Ordinario. Durante la vigenza del precedente art. 2 D.Lg.vo n. 546/1992, anteriore a quello sostituito dall’art. 12, comma 2, L. n. 448/2001, una parte della Giurisprudenza aveva individuato anche delle fattispecie, diverse dai Regolamenti dagli atti amministrativi generali (che possono essere annullati soltanto dal Giudice Amministrativo, mentre ai sensi dell’art. 7, comma 5, D.Lg.vo n. 546/1992 le Commissioni Tributarie possono solo disapplicare tali atti amministrativi), che spettavano alla cognizione del Giudice Amministrativo, dove l’Amministrazione Finanziaria adottava atti di natura discrezionale, come le decisioni se esercitare o meno il potere di autotutela (nonostante l’art. 19, comma 1, lett. g), D.Lgv.o n. 546/1992 assegnava espressamente alle Commissioni Tributarie le controversie, relative all’impugnazione del “rifiuto espresso o tacito delle restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti”), dove l’Amministrazione Finanziaria doveva contemperare l’esigenza di certezza dei rapporti tributari, cioè l’interesse pubblico di mantenere fermi gli atti impositivi, non impugnati dai contribuenti entro il termine decadenziale, con l’esigenza di salvaguardare situazioni giuridiche meritevoli di tutela, come gravi illegittimità non fatte valere entro il termine decadenziale dai contribuenti: al riguardo va evidenziato che in tutti i rapporti tributari il potere di supremazia dell’Amministrazione Finanziaria si esprime mediante manifestazioni di giudizio sull’andamento dei fatti e sull’interpretazione della normativa tributaria, cioè di atti di natura vincolata e di carattere paritetico (ai quali si contrappone una posizione giuridica dei contribuenti di diritto soggettivo), che però, se non impugnati dinanzi al Giudice Tributario entro il termine decadenziale di 60 giorni ex art. 21 D.Lg.vo n. 546, hanno l’attitudine a diventare definitivi. Dopo il 1° gennaio 2002, cioè dopo l’entrata in vigore dell’art. 2 D.Lg.vo n. 546/1992 come sostituito dall’art. 12, comma 2, L. n. 448/2001, la Giurisprudenza in modo quasi unanime (cfr. Cass. Civ. Sez. Un. Sent. n. 16776 del 10.8.2005, la quale ha anche precisato che l’art. 2, comma 1, D.Lg.vo n. 546/1992, novellato dall’art. 12, comma 2, L. n. 448/2001, “ha necessariamente comportato una modifica dell’art. 19 D.Lg.vo n. 546/1992”, per cui l’elenco degli atti impositivi, contenuto in quest’ultima norma, non può più essere interpretato come di natura tassativa, in quanto ciò determinerebbe un vuoto di tutela; TAR Latina Sent. n. 478 del 31.5.2005; TAR Napoli Sez. I Sentenze n. 519 dell’8.4.2005, n. 2839 dell’11.3.2004 e n. 12816 del 16.10.2003; TAR Trento Sent. n. 273 del 14.7.2003; TAR Friuli Venezia Giulia Sent. n. 86 del 25.2.2003) ha ritenuto che le controversie relative all’esercizio del potere di autotuela in materia tributaria spettano alla cognizione del Giudice Tributario. <br />
Nella specie il Garante del Contribuente in Basilicata con il provvedimento definitivo del 21.6.2004, impugnato con il presente ricorso, ai sensi dell’art. 13, comma 6, L. n. 212/2000 ha esercitato il potere di attivazione delle procedure di autotutela, il quale non si riferisce al rapporto contribuente-Amministrazione Finanziaria di competenza del Giudice Tributario (né si riferisce alla fase di esecuzione forzata nei confronti del contribuente Sig. Pescuma Paolo, successiva all’emissione della cartella di pagamento, la quale ai sensi dell’art. 2, comma 1, seconda frase, D.Lg.vo n. 546/1992 spetta alla cognizione del Giudice Ordinario), ma costituisce una diretta ed unilaterale interferenza e/o intromissione sull’esercizio in generale dell’attività della società ricorrente e sul potere di autonomia organizzativa del concessionario, più esattamente nella specie sulla facoltà di farsi rilasciare da eventuali debitori del contribuente moroso dichiarazioni sostitutive ex art. 47 DPR n. 445/2000, che attiene alle modalità in cui la ricorrente, nella qualità di concessionaria del servizio riscossione tributi (per quanto riguarda i concessionari della riscossione cfr. l’art. 17 L. n. 212/2000, il quale estende l’applicazione di tutte le disposizioni, contenute nella L. n. 212/2000, anche ai concessionari della riscossione), può esercitare le potestà, che l’ordinamento giuridico attribuisce a tali soggetti, che svolgono le funzioni di organo indiretto dell’Amministrazione Finanziaria. Da tali effetti si desume che la posizione giuridica, vantata dalla ricorrente nella fattispecie in esame, assume la configurazione di interesse legittimo, per la cui tutela l’art. 103, comma 1, della Costituzione statuisce la competenza giurisdizionale soltanto del Giudice Amministrativo. Al riguardo va pure precisato che la fattispecie in commento si riferisce ad una fase preliminare dell’eventuale esercizio del potere di autotutela (per il quale, secondo l’orientamento giurisprudenziale sopra richiamato, pure sussiste la competenza del Giudice Tributario), cioè in una fase in cui il rapporto si svolge soltanto tra Pubbliche Autorità, dove il potere, esercitato dal Garante del Contribuente in Basilicata ai sensi dell’art. 13, comma 6, L. n. 212/2000, consiste soltanto nell’eventuale attivazione delle procedure di autotutela, riferite sia ad atti amministrativi che alle prassi ed ai comportamenti, tenuti dall’Amministrazione Finanziaria o dai concessionari della riscossione, nell’ambito dei relativi procedimenti (sul punto va precisato che in tale potere rientra anche il giudizio di nullità degli atti dei procedimenti amministrativi di accertamento o di riscossione e/o del comportamento tenuto dall’Amministrazione Finanziaria e dai concessionari della riscossione nell’ambito dei predetti procedimenti amministrativi, per cui il Garante del Contribuente con l’adozione del provvedimento impugnato ha esercitato un potere spettante e perciò non ha violato l’art. 13 L. n. 212/2000, anche se tale norma non attribuisce al Garante del Contribuente il potere di pronunciarsi positivamente sulle istanze di autotutela, sostituendosi all’Amministrazione Finanziaria, né una norma di tale tipo sussiste attualmente nel vigente ordinamento giuridico). <br />
Più precisamente con il provvedimento definitivo del 21.6.2004 il Garante del Contribuente in Basilicata ha qualificato come nulle le dichiarazioni sostitutive ex art. 47 DPR n. 445/2000, acquisite e/o rilasciate da terze persone, eventuali debitori del contribuente moroso Sig. Pescuma Paolo. Ma tale qualificazione non lede gli interessi giuridici della società ricorrente, in quanto costituisce una mera manifestazione di opinione, per cui, sebbene contenga un giudizio di illiceità dell’operato della medesima società ricorrente, non impedisce effettivamente un qualsiasi utilizzo di tali dichiarazioni sostitutive da parte della società ricorrente. Infatti, il vigente ordinamento giuridico non prevede espressamente l’obbligo dell’Amministrazione Finanziaria o dei concessionari della riscossione di emanare il provvedimento di autotutela, richiesto dal Garante del Contribuente, o di adeguarsi alle decisioni assunte dal Garante del Contribuente, per cui gli atti del Garante del Contribuente non sono vincolanti e perciò non producono nemmeno effetti lesivi, ma costituiscono soltanto atti di sollecito, dai quali tutt’al più può derivare soltanto un obbligo di rispondere all’istanza di autotutela e/o di riesaminare la pratica, presentata dal contribuente. <br />
Pertanto il ricorso in esame risulta inammissibile per difetto di interesse. <br />
Nel merito brevemente si osserva che, pur tenendo conto che gli art. 20 e 66 del D.Lg.vo n. 196/2003 ed all’art. 18 D.Lg.vo n. 112/1999 (l’attuazione di quest’ultima norma è stata disciplinata dal D.M. 16.11.2000) regolamentano il trattamento dei dati personali in materia tributaria tra le Pubbliche Amministrazioni ed i concessionari del servizio di riscossione tributi, ma non il trattamento dei dati personali, acquisiti dai concessionari della riscossione presso i soggetti privati, va sottolineato che il Garante per la Protezione dei Dati Personali con il provvedimento del 12.1.2004: 1) ha soltanto dubitato della liceità e correttezza dell’operato dei concessionari della riscossione “riguardo alla raccolta di dati” personali del contribuente moroso “presso terzi ed alla comunicazione” ai terzi “di alcune informazioni personali in occasione della richiesta di rilascio delle” predette dichiarazioni sostitutive ex art. 47 DPR n. 445/2000, in quanto: a) all’epoca il potere dei concessionari della riscossione di effettuare il trattamento dei dati personali del contribuente moroso, contenuti nelle predette dichiarazioni sostitutive, senza aver acquisito il consenso dello stesso contribuente moroso, veniva previsto soltanto da Circolari Ministeriali (cfr. Risoluzione Direzione Centrale Rapporti con Enti Esterni dell’Agenzia delle Entrate n. 17 del 21.1.2002), ma non risultava disciplinato da una fonte normativa di rango legislativo o regolamentare, come prescritto dall’art. 24, comma 1, lett. a), D.Lg.vo n. 196/2003 (tale lacuna risulta ora risolta dall’art. 1, comma 425, L. n. 311/2004, che ha introdotto nel DPR n. 602/1973 l’art. 75 bis, prevedendo che i concessionari della riscossione possono: a1) farsi rilasciare da terzi dichiarazioni scritte “sulle cose e le somme da loro dovute” al contribuente moroso; a2) procedere al trattamento di tali dati acquisiti); b) il trattamento dei dati personali del contribuente moroso, acquisiti con le predette dichiarazioni sostitutive, rilasciate da terzi, non rispondeva ai principi di pertinenza e non eccedenza ex art. 11, comma 1, lett. d), D.Lg.vo n. 196/2003; 2) ma con specifico riferimento alle citate dichiarazioni sostitutive, già acquisite, ha soltanto vietato le operazioni di trattamento dei dati personali, contenuti in tali dichiarazioni, diverse dalla conservazione, come per esempio la registrazione, l’elaborazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’interconnessione, la comunicazione e la diffusione, per cui la conservazione dei suddetti dati personali sottintendeva la mera raccolta cartacea di tali dichiarazioni, la relativa consultazione di tali documenti ed il loro utilizzo per l’espletamento dei compiti, attinenti all’attività di recupero del debito tributario del contribuente moroso (infatti, in caso di dichiarazione positiva il concessionario della riscossione attiverà il procedimento di pignoramento presso terzi; mentre in caso di acquisizioni di sole dichiarazioni negative, tali dichiarazioni possono essere utilizzate dal concessionario della riscossione per ottenere il discarico per inesigibilità). Pertanto, poiché le dichiarazioni sostitutive ex art. 47 DPR n. 445/2000 si riferiscono ad un periodo anteriore al 12.1.2004 (data del suddetto provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali), non potevano essere dichiarate nulle dal Garante del Contribuente in Basilicata.<br />
Tenuto conto che con Risoluzione n. 35 del 12.3.2004 la Direzione Centrale Rapporti con Enti Esterni dell’Agenzia delle Entrate aveva ritenuto illegittima la prassi di chiedere a terzi, eventuali debitori del contribuente moroso, il rilascio di dichiarazioni sostitutive ex art. 47 DPR n. 445/2000, ed aveva statuito che i concessionari del servizio nazionale di riscossione tributi dovevano astenersi dal richiedere le predette dichiarazioni sostitutive ex art. 47 DPR n. 445/2000, sussistono giusti motivi per disporre tra le parti l’integrale compensazione delle spese di giudizio. <br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M. 
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Basilicata dichiara inammissibile per difetto di interesse il ricorso in epigrafe. <br />
Spese compensate. <br />
Ordina che la presente Sentenza sia eseguita ad opera dell’Autorità amministrativa. </p>
<p>Così deciso in Potenza, addì 21 giugno 2007, dal <br />
<b><P ALIGN=CENTER>TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA BASILICATA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>in Camera di Consiglio con l’intervento dei Signori:</p>
<p>Antonio Camozzi, 			Presidente  <br />	<br />
Giancarlo Pennetti,			Componente <br />	<br />
Pasquale Mastrantuono,		Componente – Estensore</p>
<p>Depositata  in  Segreteria  il		12-7-2007</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-basilicata-potenza-sentenza-12-7-2007-n-498/">T.A.R. Basilicata &#8211; Potenza &#8211; Sentenza &#8211; 12/7/2007 n.498</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sentenza &#8211; 8/11/2006 n.498</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-parma-sentenza-8-11-2006-n-498/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Nov 2006 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-parma-sentenza-8-11-2006-n-498/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-parma-sentenza-8-11-2006-n-498/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sentenza &#8211; 8/11/2006 n.498</a></p>
<p>G. Cicciò Pres. &#8211; I. Caso Est. Croce Blu Europea S.r.l. (Avv.ti M. Volpi ed S. Santarelli) contro l’Azienda USL di Piacenza (Avv. R. Russo Valentini) e nei confronti di C.I.D.A.S. (non costituita) sulla legittima ammissione delle cooperative sociali negli appalti pubblici di rilevanza comunitaria Contratti della p.a. &#8211; Appalti</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-parma-sentenza-8-11-2006-n-498/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sentenza &#8211; 8/11/2006 n.498</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Cicciò Pres. &#8211; I. Caso Est.<br /> Croce Blu Europea S.r.l. (Avv.ti M. Volpi ed S. Santarelli) contro l’Azienda USL di Piacenza (Avv. R. Russo Valentini) e nei confronti di C.I.D.A.S. (non costituita)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla legittima ammissione delle cooperative sociali negli appalti pubblici di rilevanza comunitaria</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della p.a. &#8211; Appalti pubblici di rilevanza comunitaria &#8211; Cooperative sociali &#8211; Ammissione – Legittimità &#8211; Requisito di cui all’art. 15.3.1 del bando di gara secondo cui “La ditta dovrà avere alle proprie dipendenze un numero di operatori con le qualifiche necessarie per l’espletamento del servizio almeno pari a n. 50 autisti soccorritori / autisti barellieri” – Fatto notorio come le cooperative sociali siano caratterizzate da una percentuale di soci volontari (non superiore alla metà) che prestano la propria attività gratuitamente &#8211; Rispetto</span></span></span></p>
<hr />
<p>Negli appalti pubblici di rilevanza comunitaria è legittima l’ammissione delle cooperative sociali in concorrenza con le altre imprese del settore. Né v’è ragione di addebitare all’aggiudicataria la carenza del requisito di cui all’art. 15.3.1 del bando di gara (“La ditta dovrà avere alle proprie dipendenze un numero di operatori con le qualifiche necessarie per l’espletamento del servizio almeno pari a n. 50 autisti soccorritori / autisti barellieri”), essendo notorio come le cooperative sociali siano caratterizzate da una percentuale di soci volontari (non superiore alla metà) che prestano la propria attività gratuitamente, mentre per tutti gli altri soci lavoratori si applicano i contratti collettivi di riferimento.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center>
<B>REPUBBLICA    ITALIANA <br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER L’EMILIA-ROMAGNA<br />
SEZIONE DI PARMA</B>
</p>
<p></p>
<p align=justify>
composto dai Signori:<br />
Dott.  Gaetano Cicciò &#8211;	Presidente	<br />	<br />
Dott.  Umberto Giovannini &#8211;	Consigliere<br />	<br />
Dott.  Italo Caso &#8211;	Consigliere  Rel.Est.<br />	<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center>
<b>SENTENZA</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>sul ricorso n. 372 del 2003 proposto da</p>
<p><b>Croce Blu Europea S.r.l.</b>, in persona dell’amministratore p.t. Laudati Salvatore, rappresentata e difesa dall’avv. Marco Volpi e dall’avv. Stefano Santarelli, e presso il primo elettivamente domiciliata in Parma, borgo Torrigiani n. 5;</p>
<p align=center>
contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
l’<b>Azienda USL di Piacenza</b>, in persona del Direttore generale p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Rosaria Russo Valentini ed elettivamente domiciliata in Parma, borgo Garimberti n. 6, presso lo studio dell’avv. Enrica Dallaturca;</p>
<p align=center>
e nei confronti</p>
<p></p>
<p align=justify>
di <b>C.I.D.A.S. &#8211; Cooperativa Inserimento Disabili Assistenza e Solidarietà a r.l.</b>, non costituita in giudizio;</p>
<p align=center>
per l’annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
della deliberazione n. 109 in data 7 marzo 2003, con cui l’Azienda USL di Piacenza ha approvato l’atto di esclusione della società ricorrente dalla gara relativa al “pubblico incanto per l’affidamento del servizio di trasporto infermi presso i presidi ospedalieri dell’Azienda USL di Piacenza”;<br />
per quanto occorrer possa, del relativo bando di gara e di tutti gli atti della Commissione tecnica, nonché di ogni ulteriore atto connesso, conseguente o comunque presupposto;</p>
<p align=center>
per la condanna</p>
<p></p>
<p align=justify>
dell’Azienda USL di Piacenza al risarcimento dei danni, anche sotto il profilo della responsabilità contrattuale.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Azienda USL di Piacenza;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa; <br />
Nominato relatore il dott. Italo Caso;<br />
Uditi alla pubblica udienza del 24 ottobre 2006 l’avv. Tanzi, in sostituzione dell’avv. Volpi, per la ricorrente e l’avv. Bonatti, in sostituzione dell’avv. Russo Valentini, per l’Amministrazione.<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center>
<B>FATTO<br />
</B></p>
<p></p>
<p align=justify>
Riferisce la società ricorrente che essa partecipava al “pubblico incanto per l’affidamento del servizio di trasporto infermi presso i presidi ospedalieri dell’Azienda USL di Piacenza”, gara indetta con deliberazione n. 936 del 7 agosto 2002; che, imputando alla ditta la mancanza dei requisiti relativi alla solidità patrimoniale e alla capacità economica e finanziaria, nella seduta del 12 dicembre 2002 la Commissione tecnica ne disponeva l’esclusione dalla procedura selettiva; che, nonostante la presentazione in data 16 dicembre 2002 di una richiesta di reintegrazione nella gara, la ricorrente non riceveva più informazioni circa l’esito del pubblico incanto, fino a quando il 16 maggio 2003 l’Amministrazione trasmetteva ad essa i verbali di gara; che veniva dunque a conoscenza dell’intervenuta aggiudicazione dell’appalto all’unica altra concorrente, ovvero la C.I.D.A.S. &#8211; Cooperativa Inserimento Disabili Assistenza e Solidarietà a r.l.<br />
Avverso gli atti di gara proponeva l’interessata ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, deducendo:<br />
&#8211; Violazione di legge: art. 1 e segg. della legge n. 381/91; art. 13 e segg. del d.lgs. n. 157/95; legge n. 241/90. Eccesso di potere per sviamento, carenza e/o travisamento dei presupposti, difetto di motivazione, contraddittorietà e/o illogicità manifes<br />
Poiché le cooperative sociali (quale è l’aggiudicataria) godono di una serie di agevolazioni, anche di natura fiscale, che le pongono in una posizione di vantaggio rispetto alle altre imprese, alterando la correttezza della competizione, è da ritenere illegittimo il bando di gara nella parte in cui ha consentito la partecipazione di simili soggetti o comunque non vi ha posto limiti o condizioni; peraltro, risulta incomprensibile come la C.I.D.A.S. sia stata ammessa alla gara, non disponendo la stessa – in quanto cooperativa sociale – dei soggetti con la qualifica di “dipendente” o “collaboratore” richiesti in numero di cinquanta dall’art. 15 del bando. Quanto, invece, all’esclusione della ricorrente, l’Amministrazione non ha tenuto conto del fatto che la dichiarazione resa e la documentazione prodotta sono da ritenersi valide e conformi alla direttiva comunitaria 92/50/CEE, laddove dispone che la dimostrazione della capacità economico-finanziaria può essere fornita mediante la produzione di idonee dichiarazioni bancarie o dei bilanci dell’impresa o con dichiarazione sul fatturato realizzato per servizi identici negli ultimi tre esercizi, o comunque, ove non altrimenti possibile, a mezzo di qualsiasi documento considerato idoneo; inoltre, come insegna la Corte di Giustizia CE, è possibile far riferimento anche alla capacità di altri soggetti, purché si provi di disporre effettivamente dei relativi mezzi, se necessari all’esecuzione dell’appalto, così come è avvenuto nella circostanza per i mezzi occorrenti per il servizio oggetto della gara in questione. Per quel che concerne, poi, il personale da impiegare, il bando parla di autisti “alle proprie dipendenze”, senza specificare se sulla base di un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione o altro; né v’è ragione di imputare alla ditta l’insussistenza dell’autorizzazione allo svolgimento di attività di noleggio con conducente, in quanto il relativo requisito è stato ampiamente dimostrato dalla produzione dell’autorizzazione regionale al trasporto infermi e soprattutto dall’avvenuto espletamento del servizio presso l’Azienda USL RM/G. Infine, è stata omessa qualsiasi formale comunicazione alla ricorrente circa i motivi della sua esclusione e circa l’esito della successiva istanza di reintegrazione, con evidente inosservanza dell’art. 27 del d.lgs. n. 157 del 1995 e dei principi generali codificati dalla legge n. 241 del 1990.<br />
Concludeva dunque l’interessata per l’annullamento <i>in parte qua</i> degli atti di gara e per il risarcimento dei danni.<br />
Successivamente, proposta dall’Amministrazione l’opposizione di cui all’art. 10 del d.P.R. n. 1199 del 1971, la ricorrente si costituiva in giudizio presso questa Sezione.<br />
Si costituiva altresì l’Azienda USL di Piacenza, resistendo al gravame.<br />
All’udienza del 24 ottobre 2006, ascoltati i rappresentanti delle parti, la causa è passata in decisione.</p>
<p align=center>
<B>DIRITTO<br />
</B></p>
<p></p>
<p align=justify>
Esclusa dalla gara d’appalto indetta dall’Azienda USL di Piacenza per l’affidamento del servizio di trasporto infermi presso i presidi ospedalieri dell’azienda medesima, la società ricorrente imputa all’Amministrazione di averla erroneamente ritenuta priva di alcuni dei requisiti di partecipazione alla gara, e di averla quindi illegittimamente estromessa, ma anche di avere mancato di informarla tempestivamente dell’esito della procedura selettiva, nonostante l’immediata presentazione di una documentata istanza di reintegrazione; quanto, poi, all’aggiudicataria, la sua ammissione sarebbe inficiata dal non disporre essa di personale dipendente o di collaboratori, e comunque dall’indebita e incondizionata apertura della selezione alle cooperative sociali. Di qui la richiesta di annullamento <i>in parte qua</i> degli atti di gara e di condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni.<br />
Il ricorso, pervenuto alla cognizione del giudice amministrativo per effetto della trasposizione in sede giurisdizionale di un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, risulta infondato.<br />
Una prima causa di esclusione della ricorrente dalla gara è legata all’asserita carenza del requisito di cui all’art. 15.1 del bando di gara (“<i>Solidità patrimoniale, intesa come patrimonio netto al 31/12/2001 più eventuali affidamenti bancari, ovvero disponibilità a rilasciare fideiussioni da parte di almeno due istituti bancari, che non dovrà essere inferiore all’importo complessivo a base d’appalto. La disponibilità al rilascio delle fideiussioni dovrà essere dimostrata con dichiarazioni in busta chiusa indirizzate all’Azienda USL di Piacenza con indicazione dell’oggetto di gara, rilasciate da due diversi istituti di credito</i>”); secondo la Commissione di gara, infatti, il patrimonio netto «… <i>risulta dichiarato in € 10.329,14 anziché in € 6.000.000,00. Non risultano inoltre dichiarati affidamenti bancari, e non risultano presentate fideiussioni bancarie</i> …» (v. verbale della seduta del 12 dicembre 2002). A dire della ditta, invece, la documentazione esibita sarebbe pienamente idonea allo scopo, tenuto anche conto di una dichiarazione bancaria appositamente prodotta, e della possibilità, ammessa dalla normativa comunitaria, di provare in qualsiasi modo la capacità economico-finanziaria del concorrente.<br />
La doglianza è priva di fondamento.<br />
Non costituisce oggetto di censura la scelta dell’ente appaltante di limitare la partecipazione alla gara a ditte in grado di dimostrare, attraverso determinati indici, una particolare solidità patrimoniale; del resto, riconosciuta dalla giurisprudenza (v. Cons. Stato, Sez. IV, 29 ottobre 2002 n. 5941) la legittimità della richiesta di ulteriori referenze in ordine alla capacità economico-finanziaria dei soggetti partecipanti alla gara, ulteriori rispetto a quelle previste dal d.lgs. n. 157 del 1995 – purché non macroscopicamente illogiche e non dirette a favorire l’ammissione di imprese predeterminate –, si è considerato corretto prescrivere il possesso di un patrimonio netto aziendale ragguagliato all’entità dell’appalto, quale espressione dell’esigenza di selezionare contraenti che offrano appropriate garanzie di solvibilità e dunque rivelino una consistenza finanziaria adeguata allo scopo (v. TAR Sicilia, Palermo, Sez. I, 19 gennaio 2006 n. 149; TAR Umbria 23 gennaio 2002 n. 36). La circostanza allora che, a fronte di un importo a base d’asta pari a € 6.000.000,00, la ricorrente avesse denunciato un patrimonio netto di € 10.329,14 e avesse prodotto una del tutto generica dichiarazione di Intesa Bci S.p.A – Comit (“<i>Su richiesta della Croce Blu Europea S.r.l. … non abbiano difficoltà a dichiarare, pur senza responsabilità né garanzia da parte nostra, che la stessa è una Ditta che ha sempre fatto fronte ai propri impegni con regolarità e puntualità</i>”) obbligava l’ente appaltante a escludere la ditta, in applicazione delle norme di gara, e senza neppure poterla invitare a completare gli atti o fornire chiarimenti, in conformità del principio generale di cui all’art. 16 del d.lgs. n. 157 del 1995, essendo una simile facoltà ammessa solo a fronte di documenti comunque presentati (v., <i>ex multis</i>, Cons. Stato, Sez. V, 11 febbraio 2005 n. 392); onde, difettando l’impegno anche di un solo istituto bancario, appare completamente priva di rilievo l’ulteriore questione incentrata sulla presunta irragionevolezza della richiesta di referenze bancarie da parte di più istituti di credito.<br />
Risulta a questo punto il Collegio esonerato dal pronunciarsi in ordine alle altre cause di esclusione rilevate dalla Commissione di gara, atteso che la carenza del requisito di cui all’art. 15.1 del bando di gara si presenta di per sé sufficiente a giustificare la misura espulsiva.<br />
Quanto, poi, alla lamentata assenza di una comunicazione formale circa i motivi di estromissione dalla proceduta selettiva e circa l’esito dell’istanza di reintegrazione, occorre ricordare che, per regola generale, la comunicazione dell’atto amministrativo, anche ove prevista dalla legge, non attiene all’esistenza o alla validità dell’atto, ma ad una fase successiva alla formazione dello stesso, sicché la sua omissione si risolve nel dar luogo ad uno spostamento in avanti del <i>dies a quo</i> per l’impugnativa, o tutt’al più, relativamente agli atti recettizi, nel determinarne la provvisoria inefficacia, non certamente nell’incidere sulla legittimità dell’atto (v., <i>ex multis</i>, TAR Puglia, Lecce, Sez. I, 20 novembre 2003 n. 8430). A conclusioni non diverse porta l’invocato art. 27 del d.lgs. n. 157 del 1995, e dunque la censura va rigettata, tanto più che nella seduta del 18 dicembre 2002 la Commissione di gara ha esaminato l’istanza di reintegrazione e l’ha motivatamente disattesa, in tal modo rendendo conoscibili le ragioni della determinazione assunta.<br />
Restano da vagliare le questioni relative all’ammissione alla gara della concorrente che si è poi aggiudicata l’appalto.<br />
Quanto, innanzi tutto, alla censurata estensione del novero dei concorrenti alle cooperative sociali – che godrebbero di benefici tali da avvantaggiarle indebitamente nelle gare –, rileva il Collegio che non può essere invocato quell’orientamento giurisprudenziale che considera preclusa alle organizzazioni di volontariato la partecipazione alle procedure selettive, essendo stato riconosciuto come le cooperative sociali non siano loro equiparabili, in quanto imprese normalmente operanti sul mercato seppure con i limiti cui è condizionato il regime fiscale di favore (v. TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 14 marzo 2003 n. 459); donde, ove si tratti di appalti pubblici di rilevanza comunitaria, la legittima ammissione delle cooperative sociali in concorrenza con le altre imprese del settore (v. Cons. Stato, Sez. V, 14 febbraio 2003 n. 794). Né v’è ragione di addebitare all’aggiudicataria la carenza del requisito di cui all’art. 15.3.1 del bando di gara  (“<i>La ditta dovrà avere alle proprie dipendenze un numero di operatori con le qualifiche necessarie per l’espletamento del servizio almeno pari a n. 50 autisti soccorritori / autisti barellieri</i>”), essendo notorio come le cooperative sociali siano caratterizzate da una percentuale di soci volontari (non superiore alla metà) che prestano la propria attività gratuitamente, mentre per tutti gli altri soci lavoratori si applicano i contratti collettivi di riferimento (v. art. 2 della legge n. 381 del 1991).<br />
Il ricorso, in conclusione, va respinto.<br />
Le spese di giudizio seguono la soccombenza della società ricorrente, e vengono liquidate come da dispositivo.</p>
<p align=center>
<B>P.Q.M.<br />
</B></p>
<p></p>
<p align=justify>
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, Sezione di Parma, pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.<br />
Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell’Azienda USL di Piacenza, nella misura complessiva di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00). Nulla nei confronti della controinteressata, non costituita in giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Parma, nella Camera di Consiglio del 24 ottobre 2006.</p>
<p>Depositata in Segreteria ai sensi dell’art.55 L. 27/4/82, n.186.<br />
Parma, lì 8 novembre 2006</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-parma-sentenza-8-11-2006-n-498/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sentenza &#8211; 8/11/2006 n.498</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza &#8211; 19/2/2004 n.498</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-19-2-2004-n-498/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-19-2-2004-n-498/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza &#8211; 19/2/2004 n.498</a></p>
<p>ITALO RIGGIO Presidente &#8211; DOMENICO GIORDANO Cons., relatore COMITATO PER LA VIGILANZA SULL’USO DELLE RISORSE IDRICHE (Avv. Giampaolo Maria Cogo)contro AUTORITA’ DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE CITTA’ DI MILANO (Avv. Guido Greco) in presenza di un piano stralcio è legittimo l&#8217;affidamento transitorio del servizio idrico integrato Servizio pubblico locale – Servizio</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-19-2-2004-n-498/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza &#8211; 19/2/2004 n.498</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-19-2-2004-n-498/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza &#8211; 19/2/2004 n.498</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">ITALO RIGGIO Presidente &#8211; DOMENICO GIORDANO Cons., relatore<br /> COMITATO PER LA VIGILANZA SULL’USO DELLE RISORSE IDRICHE (Avv. Giampaolo Maria Cogo)contro AUTORITA’ DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE CITTA’ DI MILANO (Avv. Guido Greco)</span></p>
<hr />
<p>in presenza di un piano stralcio è legittimo l&#8217;affidamento transitorio del servizio idrico integrato</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Servizio pubblico locale – Servizio idrico integrato – Piano d’ambito ex art. 11 l. 36/94 (legge Galli) – Piano stralcio per gli interventi urgenti nel settore del servizio idrico – Affidamento transitorio del servizio in house – Ammissibilità in presenza del piano stralcio</span></span></span></p>
<hr />
<p>Il piano stralcio per gli interventi urgenti nel settore del servizio idrico integrato è equiparato, quanto agli effetti, dall’art. 141 della legge n. 388 del 2000 al piano d’ambito di cui all’art. 11 della legge n. 36 del 1994. Pertanto, in presenza di un piano stralcio, appare legittimo l’affidamento transitorio del servizio idrico integrato ancorpiù quando ne sia destinataria una società interamente partecipata dagli enti locali e riconducibile al modello cd. in house, mentre il piano d’ambito dovrà essere necessariamente approvato prima della completa organizzazione del servizio nella situazione a regime.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>Con commento della dott.ssa Diana Argenio <a href="/ga/id/2004/3/1419/d">&#8220;L’attuazione del servizio idrico integrato: l’art. 14 del d.l. n. 269 del 2003 e la fase transitoria di gestione dei servizi pubblici locali</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">In presenza di un piano stralcio è legittimo l&#8217;affidamento transitorio del servizio idrico integrato</span></span></span></p>
<hr />
<p><center><b>REPUBBLICA ITALIANA</center></b></p>
<p><center><b>TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA MILANO<br />
SEZIONE III</center></b></p>
<p>Registro Ordinanze: 498/04<br />
Registro Generale: 484/04</p>
<p>nelle persone dei Signori: ITALO RIGGIO Presidente &#8211; DOMENICO GIORDANO Cons., relatore &#8211; GIANLUCA BELLUCCI Ref.</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p><center><b>ORDINANZA</center></b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 19 Febbraio 2004</p>
<p>Visto il ricorso 484/04 proposto da COMITATO PER LA VIGILANZA SULL’USO DELLE RISORSE IDRICHE, rappresentato e difeso da Avv. Giampaolo Maria Cogo con domicilio eletto in Milano, via Giuseppe Parini 9, presso Avv. Gianluigi Toffoloni<br />
<center>contro</b></p>
<p><b>AUTORITA’ DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE CITTA’ DI MILANO</b>, rappresentato e difeso da Avv. Guido Greco, con domicilio eletto in Milano, P.le Lavater 5, presso la sua sede</p>
<p>e nei confronti di</p>
<p><b>METROPOLITANA MILANESE S.P.A.</b>, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marco Antonioli, Giuseppe Caia, Stefano Colombari, con domicilio eletto in Milano, via Corridoni 10, presso Marco Antonioli</p>
<p>e con l’intervento in opponendum di</p>
<p><b>COMUNE DI MILANO</b>, rappresentato e difeso da Avv.ti Maria Rita Surano e Maria Teresa Maffey, con domicilio eletto in Milano, via Guastalla 8, presso l’Avvocatura Comunale</p>
<p>per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, della deliberazione dell’autorità di ambito territoriale Ottimale della Città di Milano n. 2/03 del 31/03/2003 pervenuta alla conoscenza del ricorrente in data 01.08.2003 con la quale è stato deliberato l’affidamento della gestione del servizio idrico integrato alla Metropolitana Milanese s.p.a., nonché di ogni altro atto connesso.</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente; <br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Autorità di Ambito Territoriale Ottimale Città di Milano e Metropolitana Milanese s.p.a.;<br />
Visto l’atto di intervento del Comune di Milano;<br />
Udito il relatore Cons. Domenico Giordano e uditi altresì i procuratori delle parti;<br />
Considerato a un primo esame delle deduzioni e dei documenti di causa, che, pur prescindendo in questa fase dei profili di inammissibilità sollevati dalle parti resistenti, il ricorso non presenta elementi di fondatezza, in quanto:</p>
<p>l’approvazione del Piano d’ambito sembra costituire adempimento necessario per il conferimento a regime e mediante gara della gestione del servizio idrico integrato, senza invece condizionare l’affidamento della gestione in house nella fase transitoria che precede la completa organizzazione del servizio;<br />
in tale fase l’affidamento del servizio a MM è avvenuto in presenza di un adeguato strumento di programmazione, essendo stato preceduto dall’adozione del Piano stralcio per gli interventi urgenti, cui l’art. 141 l. n. 388/00 conferisce gli stessi effetti del piano previsto dall’art. 11 l. n. 36/94;<br />
la convenzione stipulata tra ATO e MM prevede comunque l’obbligo assunto dal gestore di accettare i contenuti del futuro Piano d’ambito;</p>
<p>ritenuto altresì, quanto al periculum in mora, che il danno paventato dal ricorrente non presenta i requisiti dell’estrema gravità, laddove l’eventuale sospensione della deliberazione impugnata imporrebbe, nelle more della soluzione organizzativa definitiva, l’interruzione delle vigenti modalità di gestione e la ripresa del servizio nelle forme della gestione in economia, senza con ciò garantire l’interesse pubblico alla qualità del servizio;</p>
<p>Ritenuto che non sussistono gli estremi previsti dall’art. 21, 7° comma della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;<br />
<center><b>P.Q.M.</center></b></p>
<p>Respinge la suindicata domanda incidentale di sospensione.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Milano, lì 19 Febbraio 2004.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-19-2-2004-n-498/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza &#8211; 19/2/2004 n.498</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 10/2/2004 n.498</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-10-2-2004-n-498/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-10-2-2004-n-498/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 10/2/2004 n.498</a></p>
<p>Pres. Elefante – Est. Lipari Medical Center s.r.l. c/ Eurocolumbus s.r.l. 1. Contratti della pubblica amministrazione – offerta tecnica – non rispondente ai requisiti minimi richiesti dal capitolato – esclusione &#8211; legittimità 2. Contratti della pubblica amministrazione – commissione di gara – art. 21, l. 109/94 in materia di lavori</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-10-2-2004-n-498/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 10/2/2004 n.498</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-10-2-2004-n-498/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 10/2/2004 n.498</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Elefante – Est. Lipari<br /> Medical Center s.r.l. c/ Eurocolumbus s.r.l.</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della pubblica amministrazione – offerta tecnica – non rispondente ai requisiti minimi richiesti dal capitolato – esclusione &#8211; legittimità</p>
<p>2. Contratti della pubblica amministrazione – commissione di gara – art. 21, l. 109/94 in materia di lavori pubblici – gara per affidamento di fornitura – inapplicabilità</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Deve essere esclusa da una procedura per l’aggiudicazione dell’affidamento di una fornitura l’offerta della ditta che non risponde ai requisiti minimi indicati nel capitolato speciale.<br />
2. L’articolo 21 della legge n. 109 del 1994, nella parte in cui stabilisce che la commissione giudicatrice è composta da un numero dispari di componenti non superiore a cinque, esperti nella specifica materia, non è applicabile ad una procedura di gara informale preordinata all’affidamento di una fornitura.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va esclusa dalla gara l’offerta che non risponde ai requisiti minimi indicati nel capitolato speciale</span></span></span></p>
<hr />
<p><center> <b> REPUBBLICA ITALIANA <br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO </b> </center><br />
<center> <b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Sezione Quinta </b> </center></p>
<p>N. 498/04 REG.DEC.<br />
N. 2566 REG.RIC.<br />
ANNO 2003<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p><center> <b>DECISIONE</b> </center></p>
<p>sul ricorso in appello n. 2566/2003 proposto da<br />
<b> Medical Center s.r.l.</b>, rappresentata e difesa dall’Avv.Pasquale Iannuccilli, ed elettivamente domiciliata, in Roma via Carlo Mirabello n. 26.</p>
<p><center> CONTRO </center></p>
<p><b>Società Eurocolumbus s.r.l. </b> , Azienda Ospedaliera Monaldi, non costituite in giudizio.</p>
<p>per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Seconda, n. 638/2003, pubblicata in data 23 gennaio 2003.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Esaminate le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti tutti gli atti di causa;<br />
Relatore alla pubblica udienza del 4 novembre 2003, il Consigliere Marco Lipari;<br />
Udito l’avv. Iannuccilli.<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p><center> <b>FATTO</b> </center></p>
<p>1 La sentenza appellata, in accoglimento del ricorso proposto dalla società Eurocolumbus s.r.l., ha annullato i provvedimenti adottati dall’Azienda Ospedaliera Monaldi, concernenti l’aggiudicazione alla Medical Center srl, all’esito di una trattativa privata, preceduta da gara informale, del contratto per la fornitura di un apparecchio cuore-polmone e di un fluoroscopio portatile.</p>
<p>2 L’appellante contesta, sotto diversi profili, la decisione di primo grado e chiede il rigetto del ricorso di primo grado.</p>
<p>3 Le parti intimate non si sono costituite in questo grado di giudizio.</p>
<p><center> <b>DIRITTO</b> </center></p>
<p>1 L’Azienda Ospedaliera Monaldi indiceva una gara ufficiosa per la fornitura di apparecchiature elettromedicali, invitando alcune ditte a presentare l’offerta (nota prot. N. 26475 del 12 dicembre 2001).</p>
<p>2 Il capitolato allegato alla lettera di invito precisava che il contratto sarebbe stato affidato con il criterio dell’offerta più vantaggiosa “valutata non soltanto in termini economici, ma anche con riferimento alle caratteristiche tecniche”.</p>
<p>3 In data 1 marzo 2002 la commissione di gara escludeva l’offerta della società Eurocolumbus, ritenendo la proposta non conforme al capitolato di gara, con particolare riguardo alle caratteristiche del fluoroscopio portatile, ovvero alla frequenza della scopia pulsata e alla asserita impossibilità di verificare le caratteristiche del tubo radiogeno.</p>
<p>4 In particolare, l’amministrazzione giudicava l’offerta non conforme a quanto previsto dal bando, il quale richiedeva la fornitura di un fluoroscopio portatile ad arco “C” con “possibilità di scopia pulsata a frequenza non inferiore a 25 imp./sec. a non meno di 130 mA”.</p>
<p>5 Con determinazione del Direttore Generale n. 239 del 29 aprile 2002, l’Azienda Ospedaliera Monaldi approvava gli atti di gara e affidava l’appalto di fornitura alla società Medical Center, odierna appellante.</p>
<p>6 Con ordinanza del 13 giugno 2002 n. 3053, il TAR della Campania sospendeva l’efficacia dei provvedimenti adottati dall’amministrazione.</p>
<p>7 Con determinazione del Direttore Generale n. 516 del 7 agosto 2002, l’Azienda Ospedaliera Monaldi sospendeva l’aggiudicazione, in attuazione della pronuncia cautelare del TAR e disponeva l’integrazione della commissione di gara.</p>
<p>8 Quindi, con determinazione del Direttore Generale n. 724 del 21 novembre 2002, l’Azienda Ospedaliera Monaldi procedeva alla nuova aggiudicazione della fornitura alla Medical Center, previa una nuova esclusione della Eurocolumbus.</p>
<p>9 Con motivi aggiunti, la Eurocolumbus impugnava anche i nuovi provvedimenti adottati dalla Azienda.</p>
<p>10 Con la sentenza impugnata, il tribunale ha annullato l’aggiudicazione e gli atti presupposti, rilevando, in particolare, l’illegittimità dell’esclusione della ricorrente e della composizione della commissione.</p>
<p>11 L’appellante contesta, in primo luogo, l’affermazione svolta dal tribunale, secondo il quale “l’esclusione è comunque illegittima sul piano formale in quanto il motivo posto a fondamento della stessa non trova conforto in alcuna specifica previsione del capitolato speciale”.<br />
“La ricorrente è stata infatti esclusa, come più sopra indicato, per una presunta non rispondenza delle apparecchiature offerte alle caratteristiche tecniche richieste.<br />
<br />“Tale circostanza, tuttavia, non era sufficiente ad integrare la disposta esclusione la quale, a termini del capitolato speciale, avrebbe potuto trovare giustificazione soltanto nell’eventuale mancato raggiungimento, per ciascuna apparecchiatura, di un punteggio corrispondente almeno alla metà più uno del punteggio massimo previsto.<br />
“La commissione, in altre parole, nel valutare le caratteristiche tecniche delle apparecchiature offerte dalla società ricorrente (ed eventualmente riscontrata una difformità rispetto a quanto richiesto) si sarebbe dovuta limitare ad esprimere una valutazione sulla qualità tecnica dei macchinari al fine dell’attribuzione del punteggio per il parametro “qualità”, ma non avrebbe certamente potuto, in mancanza di una tassativa ed espressa previsione del capitolato speciale, procedere alla disposta esclusione.”<br />
“A questo proposito, infatti, è appena il caso di evidenziare che, per pacifico principio giurisprudenziale, le cause di esclusione devono essere indicate in modo tassativo nel bando di gara e che l’amministrazione procedente non gode al riguardo, di alcun margine di discrezionalità.”</p>
<p>12 La tesi del tribunale non è condivisibile. Nel caso di specie, infatti, l’esclusione è stata correttamente disposta dall’amministrazione, rilevando che l’offerta non risponde ai requisiti minimi indicati nel capitolato speciale.</p>
<p>13 La scheda tecnica allegata all’offerta della Eurocolumbus evidenzia in modo palese la difformità del macchinario dal parametro indicato nel capitolato speciale.</p>
<p>14 A fronte di questa circostanza oggettiva non aveva alcun senso attribuire un punteggio di qualità all’offerta, mancando la stessa possibilità di affidare la fornitura all’impresa ricorrente in primo grado.</p>
<p>15 Il principio giurisprudenziale richiamato dal TAR riguarda l’illegittimità dell’esclusione disposta per la violazione di regole strettamente procedurali della gara, non accompagnate dalla chiara individuazione delle conseguenze dell’inadempimento.</p>
<p>16 Detto principio non può essere esteso, invece, alla diversa ipotesi in cui è mancante proprio un requisito sostanziale dell’offerta, tale da impedire, in radice, qualsiasi possibilità di aggiudicazione.</p>
<p>17 Sotto altro profilo, l’appellante contesta la pronuncia del tribunale, nella parte in cui essa ha accolto le censure proposte (con i motivi aggiunti) in ordine alle modalità di funzionamento della commissione di gara, durante la fase sfociata nella prima esclusione dalla procedura della società Eurocolumbus.</p>
<p>18 Secondo il tribunale, “l’articolo 21 della legge n. 109 del 1994, nella parte in cui stabilisce che la commissione giudicatrice è composta da un numero dispari di componenti non superiore a cinque, esperti nella specifica materia, è espressione di un ovvio principio generale, applicabile a tutte le gare, non essendo rispondente a criteri di logica e ragionevolezza, che devono in particolare presidiare l’attività della pubblica amministrazione, che l’attività valutativa debba essere posta in essere da soggetti privi delle necessarie cognizioni tecniche correlate all’oggetto della gara, ovvero che il giudizio sia il frutto di una valutazione individuale e non collegiale (cfr. Tar Campania, Napoli, Sez. I, 11 febbraio 2002, n. 775).<br />
Nella specie, quindi, l’articolo 5 del capitolato speciale (oggetto di specifica impugnativa sul punto) è illegittimo nella parte in cui prevede che la commissione di gara sia composta da due membri, di cui uno solo esperto nella specifica materia.”</p>
<p>19 Inoltre, secondo il tribunale, deve ritenersi illegittimo l’operato della commissione, la quale, “nelle sedute del 10 e del 16 gennaio 2002 ha operato senza il segretario verbalizzante e ha subito in corso di lavori, la sostituzione di un suo componente (Cfr. verbali 8/1/2002 e 1/3/2002), senza che la stessa venisse motivata provvedimentalmente e venisse comunque portata a conoscenza dei partecipanti alla gara (con ciò integrando i dedotti vizi di violazione dei principi generali concernenti il funzionamento della commissione di gara, nonché più in generale, di trasparenza e correttezza dell’attività amministrativa”.</p>
<p>20 Il motivo è fondato. Nel caso di specie (procedura di gara informale preordinata all’affidamento di una fornitura) non trova applicazione la particolare disciplina contenuta nell’articolo 21 della legge n. 109/1994, riferita solo a particolari modalità di affidamento dei lavori.</p>
<p>21 Quindi, non costituisce motivo di illegittimità né l’assenza del segretario verbalizzante, né la sostituzione dei componenti della commissione.</p>
<p>22 In ogni caso, nel seggio di gara risulta comunque assicurata la presenza di un adeguato livello tecnico e professionale.</p>
<p>23 L’accertata legittimità della originaria esclusione della Eurocolumbus dalla procedura di gara informale si riflette anche sulla successiva fase svolta dall’amministrazione in attuazione della pronuncia cautelare del TAR.</p>
<p>24 In primo luogo, l’Eurocolumbus non ha più interesse a censurare le ulteriori fasi della procedura conseguenti alla sua legittima esclusione dall’iter di selezione del contraente.</p>
<p>25 In secondo luogo, l’intera fase in esame trova il proprio titolo esclusivo nell’attuazione della ordinanza di sospensiva adottata dal TAR, la quale risulta superata e assorbita dalla decisione di rigetto dell’originario ricorso.</p>
<p>26 Infine, vengono meno, sul piano sostanziale, tutti profili di illegittimità derivata prospettati dall’originario ricorrente.</p>
<p>27 Pertanto, è pienamente condivisibile l’affermazione della parte appellante, secondo la quale la determinazione n. 724/2002 del direttore generale costituisce la mera conferma del precedente provvedimento n. 239/2002.</p>
<p>28 Ne deriva che eventuali vizi propri del provvedimento non inciderebbero sulla persistente validità ed efficacia dell’originario provvedimento di aggiudicazione.</p>
<p>29 L’accoglimento di questi motivi di appello comporta l’assorbimento delle censure rivolte contro la parte dispositiva e ordinatoria della pronuncia di primo grado.</p>
<p>30 Al riguardo, la Sezione osserva che il Tar, dopo aver pronunciato l’annullamento dell’aggiudicazione, ha respinto la richiesta di risarcimento del danno proposta dalla ricorrente, affermando che questa aveva azionato un interesse meramente strumentale alla partecipazione alla gara e non al conseguimento della utilità finale (costituita dall’affidamento dell’appalto).</p>
<p>31 A dire della pronuncia: “ciò comporta la piena satisfattività, ex se, del pronunciato annullamento giurisdizionale (anche in considerazione della rilevante circostanza, a quanto consta sulla base degli atti di causa, della mancata esecuzione della fornitura in questione”.</p>
<p>32 L’appellante osserva che, contrariamente a quanto ritenuto dal TAR, la fornitura è stata eseguita integralmente (già al momento della pronuncia della prima ordinanza cautelare del TAR) e, quindi, andrebbe chiarito che l’effetto dell’annullamento dell’aggiudicazione, se confermato in appello, non determinano il rinnovo della procedura di gara ma fa sorgere solo il diritto al risarcimento del danno in forma specifica.</p>
<p>33 La questione prospettata dall’appellante è però superata dalla circostanza che la pronuncia di annullamento dell’aggiudicazione è riformata in questo grado d’appello.</p>
<p>34 In definitiva, quindi, l&#8217;appello deve essere accolto, con il conseguente rigetto del ricorso di primo grado.<br />
Le spese dei due gradi possono essere compensate.</p>
<p><center> <b>Per Questi Motivi</b> </center></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, accoglie l&#8217;appello, compensando le spese;<br />
per l&#8217;effetto, in riforma dell&#8217;impugnata sentenza, respinge il ricorso di primo grado;<br />
ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 4 novembre 2003, con l&#8217;intervento dei signori:<br />
Agostino Elefante Presidente<br />
Giuseppe Farina Consigliere<br />
Aldo Fera Consigliere<br />
Marco Lipari Consigliere Estensore<br />
Marzio Branca Consigliere</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE IL PRESIDENTE<br />
f.to Marco Lipari f.to Agostino Elefante</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />
f.to Antonietta Fancello</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 10 febbraio 2004<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p>IL DIRIGENTE<br />
f.to Antonio Natale</p>
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