<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>4974 Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/4974/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/4974/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Oct 2021 21:27:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>4974 Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/4974/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 7/8/2020 n.4974</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-7-8-2020-n-4974/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-7-8-2020-n-4974/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-7-8-2020-n-4974/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 7/8/2020 n.4974</a></p>
<p>Vito Poli, Presidente, Nicola D&#8217;Angelo, Consigliere, Estensore; PARTI:(Marcella P., Giuseppe M., Raffaele F. e Patrizia M., rappresentati e difesi dagli avvocati Gabriele Pafundi, Cataldo Giuseppe Salerno e Alberto Scotti Camuzzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia contro il Comune di Macugnaga, in persona del Sindaco pro</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-7-8-2020-n-4974/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 7/8/2020 n.4974</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-7-8-2020-n-4974/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 7/8/2020 n.4974</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Vito Poli, Presidente, Nicola D&#8217;Angelo, Consigliere, Estensore; PARTI:(Marcella P., Giuseppe M., Raffaele F. e Patrizia M., rappresentati e difesi dagli avvocati Gabriele Pafundi, Cataldo Giuseppe Salerno e Alberto Scotti Camuzzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia contro il Comune di Macugnaga, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio e nei confronti di B. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, e il signor Franco H., non costituiti in giudizio)</span></p>
<hr />
<p>La disciplina del Piano stralcio di distretto per l&#8217;assetto idrogeologico (P.A.I.)</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Ambiente e territorio &#8211; Piano stralcio di distretto per l&#8217;assetto idrogeologico (P.A.I.) &#8211; disciplina.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>La disciplina del Piano stralcio di distretto per l&#8217;assetto idrogeologico (P.A.I.) costituisce, ai sensi dell&#8217;art. 65 del d.lgs. n. 152/2006, un &#8220;piano territoriale di settore&#8221;, nonchè uno strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d&#8217;uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo e alla corretta utilizzazione della acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato. Stessa valenza hanno i piani stralcio di distretto per l&#8217;assetto idrogeologico, la cui adozione, a norma dell&#8217;art. 67 del d.lgs. n. 152/2006, avviene, nelle more dell&#8217;approvazione dei piani di bacino, con la finalità  di individuare, tra l&#8217;altro, le &#8220;aree a rischio idrogeologico, la perimetrazione delle aree da sottoporre a misure di salvaguardia e la determinazione delle misure medesime&#8221;.</em><br /> <em>Le disposizioni dei Piani stralcio di distretto per l&#8217;assetto idrogeologico (c.d. P.A.I.), contenenti misure applicabili in via d&#8217;urgenza per fronteggiare situazioni di rischio idrogeologico nelle more dell&#8217;intervento ordinario, in quanto assimilabili a quelle dei Piani di bacino ai sensi degli art. 65, comma 4, e 67, comma 1, d.lg. 3 aprile 2006, n. 152, hanno carattere immediatamente vincolante per le Amministrazioni, gli enti ed i soggetti privati, ove lo stesso Piano le qualifichi espressamente come tali, e prevalgono, in tale ipotesi, sugli strumenti urbanistico-edilizi eventualmente giÃ  adottati</em>.</div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 07/08/2020<br /> <strong>N. 04974/2020REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 06326/2019 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso in appello numero di registro generale 6326 del 2019, proposto dai signori Marcella P., Giuseppe M., Raffaele F. e Patrizia M., rappresentati e difesi dagli avvocati Gabriele Pafundi, Cataldo Giuseppe Salerno e Alberto Scotti Camuzzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> il Comune di Macugnaga, in persona del Sindaco <em>pro tempore</em>, non costituito in giudizio;<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> la B. s.r.l., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, e il signor Franco H., non costituiti in giudizio;<br /> <strong><em>per la riforma</em></strong><br /> della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, sede di Torino, Sezione seconda, n. 494 del 26 aprile 2019, resa tra le parti, concernente la deliberazione della Giunta comunale di Macugnaga n. 17 del 6 febbraio 2018 di esclusione del progetto di lottizzazione presentato dalla società  B. dal procedimento di valutazione ambientale strategica , nonchè le relative deliberazioni sulla monetizzazione di standard.<br /> <br /> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 28 maggio 2020, svoltasi in video conferenza, ai sensi dell&#8217;art. 84, commi 5 e 6, del decreto legge n. 18 del 2020, convertito dalla legge n. 27 del 2020, il consigliere Nicola D&#8217;Angelo;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br /> <br /> FATTO e DIRITTO<br /> 1. I signori Marcella P., Giuseppe M., Raffaele F. e Patrizia M. &#8211; in qualità  di proprietari, nella frazione Ripa del Comune di Macugnaga, di alcune unità  immobiliari residenziali confinanti con un&#8217;area, sulla quale godono anche di servità¹ di passaggio pedonale e carraio, individuata nel piano regolatore comunale con la sigla &#8220;RS/C-2 (&#8220;Area di espansione residenziale e turistica&#8221;), di proprietà  della società  B. e soggetta a piano esecutivo convenzionato &#8211; hanno impugnato, anche con motivi aggiunti, dinanzi al T.a.r. per il Piemonte i seguenti atti:<br /> &#8211; la deliberazione della Giunta del Comune di Macugnaga n. 17 del 6 febbraio 2018 avente ad oggetto la verifica di assoggettabilità  alla VAS, ex art. 12 del d.lgs. n. 152/2006, della proposta di piano esecutivo convenzionato della società  B. e di signori Franco H. e Marina Giani relativo alla suddetta area;<br /> &#8211; la deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 1° marzo 2018, di approvazione del medesimo piano e di monetizzazione degli standard urbanistici non reperiti;<br /> &#8211; la deliberazione n. 13 del 23 aprile 2018 con la quale il Consiglio comunale ha rettificato la precedente delibera n. 5 del 1° marzo 2018 e determinato di richiedere, in aggiunta a quanto previsto dai proponenti, l&#8217;ulteriore monetizzazione delle aree a standard, ex art. 21, comma 4-bis, della legge regionale del Piemonte 5 dicembre 1977;<br /> &#8211; la deliberazione della Giunta comunale n. 39 del 26 aprile 2018 avente ad oggetto la &#8220;<em>Convalida e ratifica della deliberazione del consiglio comunale n. 5/2018 e della successiva deliberazione del consiglio comunale n. 13 del 23.04.2018</em>&#8220;.<br /> 1.1. In sostanza, hanno contestato gli atti con i quali l&#8217;Amministrazione comunale si è pronunciata favorevolmente sulla proposta di piano esecutivo convenzionato (di seguito PEC) presentata dalla società  B. s.r.l. e dai signori Franco H. e Marina Giani per l&#8217;edificazione sulla predetta area RS/C-2 di sei unità  immobiliari ad uso residenziale, escludendo l&#8217;assoggettamento a VAS del progetto di PEC, nonchè la monetizzazione di parte degli standard urbanistici non reperiti dai proponenti.<br /> 1.2. Avverso i predetti provvedimenti, i ricorrenti hanno articolato sedici motivi di ricorso, di cui i primi quindici riferiti alla delibera di giunta n. 17/2018 e alla decisione dell&#8217;Amministrazione di non assoggettare a VAS il progetto di PEC, il sedicesimo, invece, riferito ai provvedimenti consiliari concernenti la monetizzazione degli standard urbanistici.<br /> 1.3. Successivamente, con motivi aggiunti, hanno impugnato la deliberazione della giunta comunale di Macugnaga n. 39/2018 con cui sono state convalidate e ratificate, per ragioni di competenza, le due deliberazioni concernenti la monetizzazione degli standard.<br /> 2. Il T.a.r. , con la sentenza indicata in epigrafe:<br /> a) ha respinto l&#8217;eccezione di carenza di interesse ad agire dei ricorrenti, formulata dal Comune di Macugnaga e dalla società  B. (tale capo non è stato impugnato);<br /> b) ha accolto l&#8217;eccezione di inammissibilità  dei motivi uno, due, tre, quattro, sei, sette e undici del ricorso introduttivo in quanto meramente reiterativi di doglianze giÃ  formulate in un pregresso contenzioso, deciso con la sentenza dello stesso Tribunale n. 230 del 26 febbraio 2016, relativo alle delibere approvative delle varianti n. 15, 8 e 12 al PRG che avevano autorizzato, a livello pianificatorio, la lottizzazione;<br /> c) ha dichiarato irricevibili i motivi aggiunti avverso la deliberazione n. 39/2018 in quanto notificati il 26 luglio 2018, cioè oltre il sessantesimo giorno decorrente dall&#8217;ultimo giorno di pubblicazione della deliberazione sull&#8217;Albo pretorio (27 aprile 2018);<br /> d) ha comunque ritenuto tali motivi aggiunti improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, al pari del sedicesimo motivo del ricorso principale &#8211; tutti incentrati sulla monetizzazione degli standard &#8211; alla luce della pubblicazione, nelle more del giudizio, della sentenza del medesimo Tribunale n. 446 del 18 aprile 2019 (successivamente passata in giudicato), che ha annullato, su ricorso della società  B. e con effetti <em>ex</em> <em>tunc,</em> la deliberazione n. 39/2018;<br /> e) ha respinto i motivi cinque, otto, nove, dieci, dodici, tredici e quattordici contenuti nel ricorso introduttivo;<br /> f) ha condannato i ricorrenti a pagare le spese lite in favore degli intimati nella misura di euro 6000 ciascuno.<br /> 3. Contro la predetta sentenza hanno quindi proposto appello i signori Marcella P., Giuseppe M., Raffaele F. e Patrizia M., relativamente ai seguenti profili di censura.<br /> 3.1. Violazione dell&#8217;art. 41, comma 2, del c.p.a.<br /> 3.1.1. La sentenza impugnata, nell&#8217;accogliere l&#8217;eccezione di irricevibilità  per tardività  dei motivi aggiunti perchè notificati oltre il termine decadenziale di sessanta giorni, non avrebbe considerato che la delibera di Giunta n. 39/2018 andava individualmente notificata ai ricorrenti in quanto titolari di un diritto di servità¹ di passaggio sulle aree interessate dalla stessa delibera.<br /> 3.2. Violazione dell&#8217;art. 112 c.p.c. &#8211; Omessa pronuncia del giudice di primo grado su censure e motivi di impugnazione.<br /> 3.2.1. Il Tar nella sentenza impugnata ha affermato che: &#8220;<em>i motivi aggiunti sono pure improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse. Essi, infatti, attengono alla delibera di giunta n. 39/2018 con cui sono state convalidate/ratificate le due delibere di consiglio comunale nn. 5/2018 e 13/2018 relative alla proposta di B. di monetizzazione degli standard urbanistici afferenti il PEC. Tali provvedimenti sono stati, perà², annullati da questo TAR con la sentenza n. 446 del 18 aprile 2019, resa sul ricorso R.G. 432/2018 proposto da B. e trattato e deciso alla medesima udienza del 13 marzo 2018, congiuntamente al presente ricorso. Ne consegue che allo stato i ricorrenti, anche a voler prescindere dalla tardività  delle proprie doglianze, non hanno pìù interesse ad insistere per l&#8217;annullamento di atti che questo TAR ha giÃ  annullato, sia pure per motivi diversi da quelli dedotti dalla ricorrente</em>&#8220;. Secondo gli appellanti, tale conclusione sarebbe errata, essendo, come riconosciuto dallo stesso Tribunale, in parte diverse le ragioni dell&#8217;impugnazione. L&#8217;ommessa pronuncia sugli stessi motivi avrebbe dunque determinato una violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.<br /> 3.3. Violazione e omessa applicazione degli articoli 64, commi 2 e 3, 66 e 67 del c.p.a. &#8211; Carenza di istruttoria processuale.<br /> 3.3.1. Lamentano i ricorrenti che il Tar avrebbe omesso di pronunciarsi sulla richiesta di acquisizione degli atti e dei provvedimenti amministrativi relativi alla controversia, in particolare del fascicolo istruttorio comunale annesso alle impugnate deliberazioni.<br /> 3.4. Violazione dell&#8217;art. 11, comma 3, e dell&#8217;art. 12 del d.lgs. n. 152/2006 (TU ambiente) &#8211; Eccesso di potere per macroscopica erroneità , illogicità  e contraddittorietà  e difetto assoluto di istruttoria e di motivazione.<br /> 3.4.1. Il punto 8 della sentenza impugnata ha affermato che &#8220;<em>in relazione a tale profilo, oggetto dei primi quindici motivi di ricorso, va notato che gran parte delle censure ripropongono pedissequamente argomentazioni giÃ  proposte dagli stessi ricorrenti con precedenti gravami avverso gli atti di pianificazione presupposti, e giÃ  disattese da questo TAR con la citata sentenza n. 230/2016. Si tratta di censure che il collegio reputa inammissibili per violazione del principio del ne bis in idem, in accoglimento dell&#8217;eccezione formulata dalle difese delle parti resistenti, e che comunque sono infondate alla luce delle stesse argomentazioni giÃ  svolte dalla Sezione della citata sentenza</em>&#8220;. Tale affermazione, secondo gli appellanti, sarebbe errata. Il principio del <em>ne bis in idem</em> non troverebbe applicazioni nel caso di specie tenuto conto che la sentenza citata dal Tar non è passata in giudicato, essendo stata appellata con ricorso n.r.g. n. 5186/2016. Inoltre, nel ricorso introduttivo del giudizio è stata dedotta la violazione dell&#8217;art. 11, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006 con riferimento alla deliberazione della Giunta comunale n. 17 del 6 febbraio 2018, avente ad oggetto la verifica di assoggettabilità  alla VAs <em>ex </em>art. 12 dello stesso decreto legislativo della proposta di piano esecutivo convenzionato di libera iniziativa.<br /> 3.5. Violazione dell&#8217;art. 11, comma 3, e dell&#8217;art. 12 del d.lgs. n. 152/2006 &#8211; Eccesso di potere per macroscopica erroneità , illogicità  e contraddittorietà  e difetto assoluto di istruttoria e di motivazione<br /> 3.5.1. Con il secondo motivo del ricorso in primo grado, gli appellanti hanno contestato che la trasformazione urbanistica dell&#8217;area per finalità  edificatorie è avvenuta nel mentre si svolgeva il procedimento penale nel quale all&#8217;udienza avanti il G.I.P. del Tribunale di Verbania, il progettista della cd. &#8220;variante n. 15&#8221; al piano regolatore del Comune di Macugnaga patteggiava la pena per il reato di falsità  ideologica (sentenza n. 342/2013 del Tribunale di Verbania) perchè in qualità  di tecnico incaricato dal Comune alla redazione della stessa variante, aveva attestato falsamente nella relazione di progetto che le aree interessate non si trovavano in zona vincolata <em>ex lege</em>. Il Tar tuttavia ha erroneamente considerato la censura inammissibile per violazione del principio del <em>ne bis in idem</em>, trattandosi di motivo giÃ  dedotto dai ricorrenti avverso gli atti presupposti e giÃ  confutato dallo stesso Tribunale nella citata sentenza n. 230 del 2016. Secondo parte appellante, invece, la violazione del principio del <em>ne bis in idem</em> non sussisterebbe in quanto la censura è stata posta avverso atti diversi rispetto a quelli interessati dalla predetta sentenza.<br /> 3.6. Violazione dell&#8217;art. 11, comma 3, e dell&#8217;art. 12 del d.lgs. n. 152/2006 &#8211; Violazione del principio di precauzione.<br /> 3.6.1. Con il terzo motivo del ricorso di primo grado è stato dedotto che dalla consultazione degli enti competenti (Regione Piemonte, Provincia del Verbano Cusio Ossola, Soprintendenza Archeologica delle Belle Arti e del Paesaggio, A.R.P.A. e A.S.L.) sono emerse &#8220;<em>gravi carenze in ordine alla pericolosità  geomorfologica ed idraulica dell&#8217;area oggetto di richiesta e pertanto viene evidenziata la necessità  di eseguire un&#8217;appropriata indagine per colmare tale lacuna</em>&#8220;. Al contrario l&#8217;Organo Tecnico Comunale, nel trattare degli aspetti relativi alla pericolosità  geomorfologica ed idraulica, non ha considerato tali rilievi, nonchè la previsione dell&#8217;art. 9, comma 2, del Piano stralcio per l&#8217;assetto idrogeologico (di seguito PAI) relativo alla zona, che ha contrassegnato l&#8217;area con la sigla &#8220;Ee&#8221; &#8211; &#8220;<em>Area con pericolosità  molto elevata o elevata non perimetrata (Ee)</em>&#8220;, nell&#8217;ambito delle aree, peraltro, soggette ad &#8220;<em>Esondazioni e dissesti morfologici di carattere torrentizio</em>&#8220;.<br /> In sostanza, secondo gli appellanti, il comportamento del Comune sarebbe stato palesemente contraddittorio, perchè da una parte con le deliberazioni impugnate, ha escluso la VAS in un area a forte rischio idrogeologico, dall&#8217;altra ha impegnato somme ingenti di provenienza statale e regionale per prevenire i pericoli derivanti dal dissesto idrogeologico (cfr. deliberazione della Giunta comunale n. 65 e n. 97 del 2017 di approvazione dello schema del programma triennale dei lavori pubblici 2018 &#8211; 2020)<br /> Nonostante l&#8217;evidente inadeguatezza dell&#8217;istruttoria, il Tar, secondo i ricorrenti, ha erroneamente dichiarato inammissibile la relativa doglianza in quanto giÃ  confutata con la sentenza dello stesso Tribunale n. 230 del 2016<br /> 3.7. Violazione degli articoli 96 e 97 del Regio Decreto n. 523/1904 (TU sulle opere idrauliche), nonchè dell&#8217;art. 29, commi 1 e 5, della legge regionale del Piemonte n. 56/1977 &#8211; Violazione dell&#8217;art. 11, comma 3, e dell&#8217;art. 12 del d.lgs. n. 152/2006.<br /> 3.7.1. Con il quarto motivo del ricorso di primo grado, gli appellanti hanno contestato che l&#8217;area oggetto del PEC, in quanto adiacente al Torrente Anza, imponeva al Comune l&#8217;obbligo di una verifica con riguardo alle norme sulle distanze previste nel TU opere idrauliche. Il Tar ha invece erroneamente considerato la censura infondata, ritenendola generica.<br /> 3.8. Violazione dell&#8217;art. 16 delle NTA del Piano Paesaggistico Regionale adottato con D.G.R. n. 20 &#8211; 1442 del 18 maggio 2015 della Regione Piemonte (Territori coperti da foreste e boschi) e delle relative misure di salvaguardia.<br /> 3.8.1. Con il quinto motivo del ricorso di primo grado gli appellanti hanno contestato la Relazione dell&#8217;Organo Tecnico Comunale nella parte in cui ha trascurato di considerare che l&#8217;area del PEC RS/C2 ricade sotto la previsione dell&#8217;art. 16 delle NTA del Piano Paesaggistico Regionale adottato con D.G.R. n. 20 &#8211; 1442 del 18 maggio 2015 (Territori coperti da foreste e boschi) e le relative misure di salvaguardia. In particolare, ai sensi del comma 11 del citato art. 16 nell&#8217;area sarebbe vietata qualunque trasformazione in &#8220;<em>habitat di interesse comunitario</em>&#8220;. La sentenza impugnata non ha perà² considerando quanto prospettato nel quinto motivo del ricorso introduttivo ritenendolo in parte inammissibile ed in parte infondato.<br /> 3.9. Violazione dell&#8217;art. 11, comma 3, e dell&#8217;art. 12 del d.lgs. n. 152/2006.<br /> 3.9.1. Con il sesto motivo di ricorso, gli appellanti hanno evidenziato che il Presidente del Consiglio dei Ministri, con ordinanza 7 settembre 2011, n. 3964, ha approvato &#8220;<em>Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi atmosferici che hanno colpito il territorio della Regione Piemonte nel mese di marzo 2011</em>&#8220;. Inoltre, con ordinanza commissariale n. 2/DB14.00/1.2.6./3964 del 14 febbraio 2014 e con altra successiva ordinanza commissariale n.3/DB14.00/1.2.6./3964 del 17 febbraio 2014 (doc. 26), la Regione Piemonte ha approvato il primo programma stralcio di finanziamento delle opere di competenza regionale conseguenti all&#8217;evento calamitoso del mese di marzo 2011. Il suindicato programma, relativamente al territorio del Comune di Macugnaga, ha evidenziato la necessità  di effettuare immediatamente lavori atti a scongiurare pericoli per la pubblica incolumità  derivanti da possibili esondazioni del torrente Anza verso l&#8217;abitato. Con successiva delibera di Giunta comunale n. 1 del 15 gennaio 2015, il Comune ha approvato i &#8220;Lavori di somma urgenza atti a scongiurare pericoli per pubblica incolumità  derivanti da possibili esondazioni del Torrente Anza verso l&#8217;abitato&#8221;. Secondo i ricorrenti, in questo quadro del tutto illegittimamente il PEC RS/C2 è stato escluso dalla fase di valutazione ambientale strategica. Erroneamente, il giudice di primo grado ha invece affermato che &#8220;<em>La censura è meramente ripetitiva di argomenti giÃ  dedotti e giÃ  confutati, sia nella sentenza n. 230/2016 sia nei paragrafi precedenti della presente decisione: l&#8217;area prossima al Torrente Anza è diversa da quella oggetto del progetto di PEC, soggetta a diversa perimetrazione e a diversa classificazione sotto il profilo del rischio idrogeologico in quanto ritenuta compatibile con la destinazione residenziale e turistica</em>&#8220;.<br /> 3.10. Violazione della D.G.R. n. 20 &#8211; 1442 del 18 maggio 2015 della Regione Piemonte e dell&#8217;art. 11, comma 3, e dell&#8217;art. 12 del d. lgs. n. 152/2006 &#8211; Violazione dell&#8217;art. 13, comma 7, lettera b), della legge regionale del Piemonte 5 dicembre 1977, n. 56 &#8211; Violazione dell&#8217;art. 142, comma 1, lett. c) e g) del d.lgs. n. 42/2004 &#8211; Violazione dell&#8217;art. 3-bis della legge regionale del Piemonte 5 dicembre 1977, n. 56.<br /> 3.10.1. In primo grado, con i motivi che vanno dal settimo al quindicesimo, gli appellanti hanno censurato e dedotto, a vario titolo, la violazione delle norme sopra indicate. Il Giudice di prime cure li ha perà² erroneamente rigettati.<br /> 3.10.2. Quanto poi al sedicesimo motivo di ricorso, dichiarato improcedibile, la sentenza impugnata avrebbe dovuto invece entrare nel merito dell&#8217;illegittima monetizzazione degli standard. I ricorrenti in via &#8220;prudenziale&#8221; comunque ribadiscono la contestazione qualora dovessero risorgere, anche solo parzialmente, le deliberazioni impugnate e annullate con la sentenza n. 432/2018 (la destinazione delle risorse, derivanti dalla monetizzazione delle aree a standard del PEC di Ripa, non giustifica il perchè non vengano reperite le aree a standard nell&#8217;ambito del PEC medesimo).<br /> 4. Gli appellanti hanno poi depositati ulteriori documenti e, per ultimo, una memoria il 24 aprile 2020.<br /> 5. Le parti intimate non si sono costituite in giudizio.<br /> 6. La causa è stata trattenuta in decisione, ai sensi dell&#8217;art. 84, commi 5 e 6, del decreto legge n. 18 del 2020, nell&#8217;udienza pubblica tenutasi in video conferenza il 28 maggio 2020.<br /> 7. L&#8217;appello è solo in parte fondato.<br /> 8. Preliminarmente, per la definizione del perimetro del presente giudizio, è necessario ricordare sinteticamente i contenuti della recente sentenza di questa Sezione n. 6438 del 26 settembre 2019, con la quale è stata parzialmente riformata la pronuncia del T.a.r. per il Piemonte n. 230 del 2016.<br /> 8.1. Quest&#8217;ultima sentenza ha infatti deciso una serie di ricorsi proposti dagli odierni appellanti. In particolare, i ricorrenti hanno innanzitutto impugnato la variante n. 15 al PRG, adottata nel giugno del 2010 e definitivamente approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 71 del 22 dicembre 2010, con la quale il Comune di Macugnaga provvedeva ad una &#8220;riperimetrazione&#8221; dell&#8217;area RS/C-2 oggetto del PEC, mediante stralcio di una sua parte ed aggregazione di altre porzioni di territorio, in modo da farne rimanere invariata l&#8217;estensione complessiva (3890 mq), anche con la finalità  rendere alcune aree agricole edificabili, nonchè la deliberazione del Consiglio comunale, n. 4 del 29 marzo 2011, con la quale venivano approvate due nuove varianti al piano regolatore, ancora relative all&#8217;area RS/C-2 (variante n. 8 e della variante c.d. &#8220;in itinere&#8221; n. 12, adottate in dichiarato adeguamento al Piano stralcio per l&#8217;Assetto Idrogeologico (P.A.I.), approvato dall&#8217;Autorità  di Bacino il 26 aprile 2001 e poi recepito con DPCM 24 maggio 2001).<br /> 8.2. Hanno poi impugnato la delibera n. 4 del 2011, insieme agli atti presupposti (tra i quali, la precedente delibera di approvazione della variante n. 15), lamentando in sostanza il contrasto della prevista riperimetrazione dell&#8217;area RS/C-2 con le disposizioni del Piano per l&#8217;Assetto Idrogeologico (PAI) e la conseguente impossibilità  di edificare nell&#8217;area medesima, e delibera di Giunta regionale n. 27-2934, del 28 novembre 2011, recante l&#8217;approvazione definitiva, da parte della Regione Piemonte, della variante strutturale n. 8 e della variante c.d. in itinere n. 12 al piano regolatore del Comune di Macugnaga.<br /> 8.3. Con successivo ricorso, hanno anche contestato l&#8217;autorizzazione paesaggistica n. 2437/AA/2012, del 22 ottobre 2012, rilasciata dal Comune di Macugnaga in favore della B. per la realizzazione di una recinzione della sua proprietà  (coincidente con l&#8217;area RS/C-2) e, affiancati da altro ricorrente, impugnato il silenzio serbato dal Comune sulle istanze dell&#8217;11 agosto 2014 e 26 settembre 2014 tendenti ad ottenere &#8220;<em>l&#8217;esecuzione della sentenza ex art. 444 c.p.p. n. 342/13 del 9.10 &#8211; 15.10.2013 del Tribunale di Verbania, Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari</em>&#8221; unitamente all&#8217;analogo silenzio serbato dalla Regione Piemonte, nonchè la delibera del Consiglio comunale di Macugnaga, n. 42 del 30 settembre 2014, recante, tra l&#8217;altro, la &#8220;<em>Presa d&#8217;atto perimetro urbanistico dell&#8217;area individuata in classe RS/C &#8211; Aree di espansione residenziale e turistica, contrassegnata con il numero &#8216;2&#8217;</em>&#8220;. Con tale ultima deliberazione, in particolare, l&#8217;organo consiliare dava atto che, con sua precedente delibera, n. 56 del 29 novembre 2011, erano stati annullati in autotutela, ai sensi dell&#8217;art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990, i provvedimenti di adozione e di approvazione della variante parziale n. 15 al PRG, nella parte in cui essi avevano riguardato l&#8217;area RS/C-2.<br /> 8.4. Il Tar per il Piemonte, dopo aver riunito i suddetti ricorsi, ha dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il gravame contro la delibera del Consiglio comunale n. 71 del 22 dicembre 2010 e degli atti prodromici all&#8217;approvazione della variante n. 15. Ha poi respinto le altre impugnazioni.<br /> 8.5. Questa Sezione con la sentenza n. 6438 del 2019 ha, come detto, accolto in parte l&#8217;appello degli odierni ricorrenti, annullando gli atti presupposti all&#8217;adozione del PEC oggetto del presente giudizio (ovvero le varianti n. 8 e 12 al PRG e l&#8217;autorizzazione paesaggistica del 22 ottobre 2012).<br /> Con la stessa sentenza è stato dunque assodato che:<br /> &#8211; i suddetti atti di pianificazione erano in contrasto con l&#8217;art. 9, comma 5, delle NTA del Piano per l&#8217;assetto idrogeologico (PAI) relativo al bacino del fiume Po;<br /> &#8211; gli stessi atti andavano sottoposti a VAS;<br /> &#8211; era illegittima autorizzazione paesaggistica rilasciata, essendo esclusa nella zona RS/C-2 l&#8217;edificabilità .<br /> 9. Con ulteriore ricorso al Tar per il Piemonte, i signori Marcella P., Giuseppe M., Raffaele F. e Patrizia M. hanno invece impugnato i successivi atti con cui l&#8217;Amministrazione Comunale, pronunciandosi sulla proposta di PEC presentata dalla società  B. e dai signori Franco H. e Marina Giani per l&#8217;edificazione sulla predetta area RS/C-2 di sei unità  immobiliari ad uso residenziale, ha rispettivamente:<br /> &#8211; escluso l&#8217;assoggettamento a VAS del progetto di PEC (delibera della giunta comunale n. 17 del 6 febbraio 2018);<br /> &#8211; deliberato di monetizzare parte degli standard urbanistici non reperiti dai proponenti sull&#8217;area oggetto di PEC, quantificandoli nell&#8217;importo complessivo di euro 179.130, di cui 50.330,00 ex art. 38 NTA del PRG ed 128.000 ex art. 21 comma 4-bis della legge regionale del Piemonte n. 56/1977 (delibera consiglio comunale n. 5 del 1° marzo 2018);<br /> &#8211; rettificato nel minore importo di euro 105.775 la monetizzazione dovuta ai sensi del citato art. 21, comma 4-bis (delibera consiglio comunale n. 13 del 23 aprile 2018).<br /> 9.1. Avverso i predetti provvedimenti, i ricorrenti hanno articolato i gravami sopra descritti esitati con la sentenza oggetto del presente giudizio<br /> 10. Nel quadro sopra delineato va dunque esaminato l&#8217;appello proposto.<br /> 11. Con la prima censura si contesta la sentenza del T.a.r. n. 494/2019 nella parte in cui ha dichiarato irricevibili i motivi aggiunti proposti avverso le delibere di monetizzazione.<br /> Il motivo è infondato.<br /> I motivi aggiunti sono stati notificati il 26 luglio 2018, quindi oltre il termine decadenziale di sessanta giorni decorrente dall&#8217;ultimo giorno di pubblicazione della delibera n. 39/2018 sull&#8217;Albo pretorio del comune di Macugnano (27 aprile 2018).<br /> 11.1. Non può, infatti, essere condivisa la tesi degli appellanti secondo cui la delibera avrebbe dovuto essergli notificata individualmente, ai sensi dell&#8217;art. 41, comma 2, c.p.a., in quanto soggetti direttamente destinatari degli effetti dell&#8217;atto. Nella delibera n. 39/2018, invece, i ricorrenti non sono neppure indirettamente menzionati, trattandosi di un provvedimento di monetizzazione degli standard con efficacia diretta solo verso i proponenti del PEC.<br /> 12. Con il secondo motivo di appello si censurano, sotto altro profilo, le conclusioni del T.a.r. relativamente ai motivi aggiunti e al sedicesimo motivo del ricorso principale, censure entrambe proposte contro la monetizzazione degli standard. Anche questo profilo di gravame è infondato. Come correttamente rilevato dal T.a.r., le stesse sono improcedibili perchè tutte le determinazioni comunali in materia sono state annullate con sentenza dello stesso Tribunale passata in giudicato (n. 446 del 18 aprile 2019). Comunque, in concreto, non è stata fornita la prova della esistenza di un apprezzabile interesse morale o risarcitorio tale da giustificare l&#8217;esame degli aspetti di illegittimità  di un atto inesistente e improduttivo di effetti perchè giÃ  annullato <em>ex tunc</em> (e di cui non è stata dimostrata la reiterazione in sede di esecuzione di quel giudicato sollecitata dalla società  B.).<br /> 13. Al pari è infondato il terzo motivo di appello, relativo alle domande istruttorie dei ricorrenti. Il T.a.r. infatti non aveva necessità  di esaminare espressamente l&#8217;istanza istruttoria in quanto ha implicitamente, ma univocamente ritenuto adeguato il materiale istruttorio acquisito al fascicolo d&#8217;ufficio.<br /> 13. Sono invece da ritenersi fondati, il quarto, il quinto, il sesto e il nono motivo di appello sotto il profilo della lamentata violazione dell&#8217;art. 9 delle NTA del PAI e della mancata sottoposizione a VAS del PEC (profili che sono stati evocati anche nella iniziale censura del ricorso di primo grado).<br /> 13.1. Come ha avuto modo di evidenziare la ricordata sentenza di questa Sezione n. 6438/2019, l&#8217;art. 9, comma 5, delle NTA al Piano per l&#8217;assetto idrogeologico (PAI) stabilisce che le aree classificate come &#8220;Ee&#8221;, ossia le &#8220;<em>aree coinvolgibili dai fenomeni con pericolosità  molto elevata</em>&#8220;, sono sottoposte a stringenti divieti in ordine agli interventi edilizi consentiti con esclusione, in particolare, della possibilità  di nuove edificazioni. La zona oggetto del PEC è inserita proprio nella classe &#8220;Ee&#8221; e dunque per la stessa non poteva essere prevista una integrazione del regime idrogeologico ad opera del Comune in sede di approvazione dello strumento di attuazione, ma semmai una revisione della relativa specifica disciplina della zona all&#8217;esito di una modifica della sovrastante pianificazione urbanistica generale (<em>rectius</em>: variante).<br /> 13.2. La predetta sentenza di questa Sezione ha, infatti, sottolineato come la disciplina del PAI costituisca, ai sensi dell&#8217;art. 65 del d.lgs. n. 152/2006, un &#8220;<em>piano territoriale di settore</em>&#8220;, nonchè uno &#8220;<em>strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d&#8217;uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo e alla corretta utilizzazione della acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato</em>&#8220;. Stessa valenza hanno i piani stralcio di distretto per l&#8217;assetto idrogeologico, la cui adozione, a norma dell&#8217;art. 67 del d.lgs. n. 152/2006, avviene, nelle more dell&#8217;approvazione dei piani di bacino, con la finalità  di individuare, tra l&#8217;altro, le &#8220;<em>aree a rischio idrogeologico, la perimetrazione delle aree da sottoporre a misure di salvaguardia e la determinazione delle misure medesime</em>&#8220;.<br /> La giurisprudenza ha poi chiarito che &#8220;<em>Le disposizioni dei Piani stralcio di distretto per l&#8217;assetto idrogeologico (c.d. P.A.I.), contenenti misure applicabili in via d&#8217;urgenza per fronteggiare situazioni di rischio idrogeologico nelle more dell&#8217;intervento ordinario, in quanto assimilabili a quelle dei Piani di bacino ai sensi degli art. 65, comma 4, e 67, comma 1, d.lg. 3 aprile 2006, n. 152, hanno carattere immediatamente vincolante per le amministrazioni, gli enti ed i soggetti privati, ove lo stesso Piano le qualifichi espressamente come tali, e prevalgono, in tale ipotesi, sugli strumenti urbanistico-edilizi eventualmente giÃ  adottati</em>&#8221; (cfr. Cass. pen., sez. III, 16 giugno 2016, n. 55003).<br /> 13.3. Ciò premesso, il PAI relativo all&#8217;area oggetto dell&#8217;intervento attuativo è quello del bacino del fiume Po, approvato con l&#8217;obiettivo di garantire al territorio circostante un livello di sicurezza adeguato rispetto ai fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico mediante l&#8217;adeguamento della strumentazione urbanistico-territoriale, la definizione del quadro del rischio idraulico e idrogeologico in relazione ai fenomeni di dissesto considerati, la costituzione di vincoli, di prescrizioni, di incentivi e di destinazioni d&#8217;uso del suolo in relazione al diverso grado di rischio. In particolare, l&#8217;art. 9 delle NTA al piano reca le &#8220;<em>Limitazioni alle attività  di trasformazione e d&#8217;uso del suolo derivanti dalle condizioni di dissesto idraulico e idrogeologico</em>&#8221; in relazione alle classificazione delle aree interessate da fenomeni di dissesto. Tra di esse quelle contenute nel comma 5, relativo alle prescrizioni per le aree interessate da &#8220;<em>esondazioni e dissesti morfologici di carattere torrentizio lungo le aste dei corsi d&#8217;acqua</em>&#8220;, classificate &#8220;Ee&#8221;, ovvero &#8220;<em>aree coinvolgibili dai fenomeni con pericolosità  molto elevata</em>&#8220;.<br /> 13.4. I Comuni, in sede di formazione e adozione degli strumenti urbanistici generali o di loro varianti, comprese quelle di adeguamento allo stesso PAI, sono dunque tenuti a conformare le loro previsioni alle delimitazioni e alle relative disposizioni di cui all&#8217;art. 9. In tale ambito, anche al fine di migliorare l&#8217;efficacia dell&#8217;azione di prevenzione, i Comuni effettuano una verifica della compatibilità  idraulica e idrogeologica delle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti con le condizioni di dissesto presenti o potenziali rilevate anche nella cartografia di piano, secondo specifiche modalità  che tengano conto delle risultanze dell'&#8221;<em>Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici &#8211; Inventario dei centri abitati montani esposti a pericolo</em>&#8221; e delle particolari condizioni del territorio e le interferenze della pianificazione contenuta nei piani regolatori (all&#8217;atto di approvazione degli strumenti urbanistici o di loro varianti, le delimitazioni delle aree in dissesto e le previsioni urbanistiche ivi comprese, conseguenti alla verifica di compatibilità , aggiornano ed integrano le prescrizioni del PAI).<br /> 13.5. Nel caso in esame, l&#8217;operata esclusione di un&#8217;area giÃ  classificata a rischio non poteva essere dunque effettuata dal Comune con una modifica del PAI operata con l&#8217;approvazione di un piano attuativo, ma solo all&#8217;esito, come sopra detto, di un procedimento di variante (da approvare secondo la disciplina di cui all&#8217;art. 66 del d.lgs. n. 152/2006)<br /> 13.6. Quanto alla necessità  della sottoposizione alla VAS del PEC, può essere rilevato in linea generale che per effetto del d.lgs. n. 152/2006 e della sua integrazione contenuta nel d.lgs. n. 4/2008, devono essere sottoposti a tale valutazione tutti gli atti di pianificazione territoriale e di destinazione dei suoli, ovviamente in una fase preliminare alla loro approvazione (la VAS è volta a garantire un elevato livello di protezione dell&#8217;ambiente, al fine di rendere compatibile l&#8217;attività  antropica con le condizioni di sviluppo sostenibile e ad integrare le scelte discrezionali tipiche dei piani e dei programmi, ed è dunque ragionevole che venga esperita prima dell&#8217;approvazione degli stessi piani).<br /> 13.7. Ai sensi delle stesse disposizioni, si può poi ricavare che il legislatore ha configurato un sistema articolato da piani, programmi e progetti per i quali rispettivamente la VAS è obbligatoria, piani per i quali la VAS è soltanto eventuale, piani esclusi dall&#8217;applicazione della procedura in questione. Con riferimento ai piani attuativi e alla loro ricomprensione nell&#8217;ambito applicativo della VAS emergono non pochi elementi di giudizio che depongono nel senso sfavorevole alla tesi ermeneutica della loro ricomprensione qualora si sia in presenza di particolari presupposti soggettivi ed oggettivi in ragione dei quali è possibile l&#8217;assoggettabilità  di detti piani alla verifica di sostenibilità  ambientale (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 31 novembre 2012, n. 5715). La VAS infatti può ritenersi non necessaria solo qualora il piano attuativo sia sostanzialmente riproduttivo delle previsioni della pianificazione sovraordinata.<br /> 13.8. Nel caso di specie, la delibera della Giunta del Comune di Macugnaga n. 17 del 6 febbraio 2018 ha affermato che le previsioni del piano risultavano coerenti con gli strumenti di pianificazione locale e sovralocale e che era stata verificata la compatibilità  degli elementi di carattere geomorfologico ed idrogeologico a corredo del PRGC vigente. Tuttavia, è un dato incontestato che l&#8217;area oggetto di PEC fosse classificata nel PAI &#8220;Ee&#8221; cioè &#8220;<em>soggetta ad esondazioni e dissesti morfologici di carattere torrentizio lungo le aste dei corsi d&#8217;acqua</em>&#8220;. In sostanza, lo strumento attuativo è andato ad incidere su un ambito che necessitava di un elevato livello di protezione ambientale, con la conseguenza che si imponeva un esame, mediante la procedura di VAS, degli elementi fattuali di incidenza sull&#8217;ambiente e sul territorio (la delibera impugnata ha invece escluso la valutazione ex art.12 del d.lgs. n.152/2006).<br /> 14. Quanto ai restanti motivi di appello gli stessi debbono ritenersi infondati ovvero inammissibili. In particolare, il settimo, riproduttivo del quarto motivo del ricorso di primo grado, con cui si è stato contestato che l&#8217;area oggetto del PEC, in quanto adiacente al Torrente Anza, imponeva al Comune l&#8217;obbligo di una verifica con riguardo alle norme sulle distanze previste nel TU opere idrauliche ed ai possibili profili di inquinamento derivanti dal nuovo insediamento, è inammissibile perchè gli aspetti sulla perimetrazione dell&#8217;area e sulle distanze sono sostanzialmente ricompresi nell&#8217;annullamento delle varianti parziali e strutturali al PRG disposto dalla sentenza di questa Sezione n. 6438/2019, mentre quelli proposti relativamente al pericolo di inquinamento sono dedotti in modo generico.<br /> L&#8217;ottavo, che ha riproposto il quinto motivo del ricorso di primo grado che ha censurato la Relazione dell&#8217;Organo Tecnico Comunale nella parte in cui ha trascurato di considerare che l&#8217;area del PEC RS/C2 ricadeva sotto la previsione dell&#8217;art. 16 delle NTA del Piano Paesaggistico Regionale. Il decimo, con cui sono stati riproposti profili di censura contenuti dal settimo al quindicesimo motivo del ricorso introduttivo relativamente a diversi e ripetuti profili sul regime dell&#8217;area e sulle competenze della Giunta, nonchè dal sedicesimo motivo di primo grado sull&#8217;illegittima monetizzazione degli standard.<br /> 14.1. Si tratta infatti di censure che vanno ad incidere nel merito di valutazioni discrezionali, ovvero che propongono congetture, non assistite da adeguata prova, ovvero che si limitato a rinviare puramente e semplicemente ai motivi di primo grado (è il caso del decimo motivo di appello che rinvia ai motivi di primo grado dal 7° al 15° in violazione art. 101, comma 1, c.p.a. (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 4636 del 2016 e n. 2866 del 2016; sez. V, n. 5459 del 2015) o ancora per scopi definiti &#8220;prudenziali&#8221;, come nel caso della proposizione del sedicesimo motivo del ricorso di primo grado.<br /> 15. Per le ragioni sopra esposte, l&#8217;appello va parzialmente accolto con riferimento agli originari motivi quarto, quinto, sesto e nono posti a sostegno del ricorso principale di primo grado e, per l&#8217;effetto, va accolto in parte il ricorso principale di primo grado e annullata la deliberazione del Comune di Macugnaga n. 17 del 6 febbraio 2018.<br /> 16. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato nel dispositivo.<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte e, per l&#8217;effetto, in parziale riforma dell&#8217;impugnata sentenza, accoglie il ricorso principale di primo grado e annulla la deliberazione del Comune di Macugnaga n. 17 del 6 febbraio 2018.<br /> Condanna il Comune di Macugnaga, la BIESSE s.r.l. e il signor Franco H., in solido fra loro, a rifondere in favore degli appellanti le spese di entrambi i gradi di giudizio che liquida in complessivi euro 3.000, oltre accessori come per legge (I.V.A., C.P.A. e rimborso spese generali al 15%).<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso dal Consiglio di Stato nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2020, svoltasi da remoto in audio conferenza, ai sensi dell&#8217;art. 84, comma 6, del decreto legge n. 18 del 2020, convertito dalla legge n. 27 del 2020, con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Vito Poli, Presidente<br /> Luca Lamberti, Consigliere<br /> Nicola D&#8217;Angelo, Consigliere, Estensore<br /> Roberto Caponigro, Consigliere<br /> Michele Conforti, Consigliere<br /> </div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-7-8-2020-n-4974/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 7/8/2020 n.4974</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 16/9/2009 n.4974</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-16-9-2009-n-4974/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-16-9-2009-n-4974/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-16-9-2009-n-4974/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 16/9/2009 n.4974</a></p>
<p>Pres. Veneziano &#8211; Est. Liguori F.lli. Italiano s.a.s./Avv. C. D’Alessio e A. Palma) c/ Ministero per i beni e le attività culturali (Avv. Stato); Autogrill s.p.a. (Avv. A. Clarizia) sulla legittimità della revoca dell&#8217;affidamento di servizi aggiuntivi e di ospitalità nell&#8217;ambito dei beni culturali per inadempimento del concessionario 1. Autorizzazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-16-9-2009-n-4974/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 16/9/2009 n.4974</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-16-9-2009-n-4974/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 16/9/2009 n.4974</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Veneziano &#8211; Est. Liguori<br /> F.lli. Italiano s.a.s./Avv. C. D’Alessio e A. Palma) c/ Ministero per i beni e le attività culturali (Avv. Stato); Autogrill s.p.a. (Avv. A. Clarizia)</span></p>
<hr />
<p>sulla legittimità della revoca dell&#8217;affidamento di servizi aggiuntivi e di ospitalità nell&#8217;ambito dei beni culturali per inadempimento del concessionario</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Autorizzazione e concessione – Beni culturali – Servizi aggiuntivi e di ospitalità – Mancato pagamento canoni – Revoca – Legittimità – Ragioni.	</p>
<p>2.   Autorizzazione e concessione – Beni culturali – Servizi aggiuntivi e di ospitalità – Giurisdizione del G.A. – Sussiste – Ragioni – Concessione di servizio pubblico &#8211; Configurabilità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Nelle concessioni di pubblici servizi, come negli accordi di diritto pubblico in generale, permangono in capo all’Amministrazione potestà pubblicistiche – come l’autotutela &#8211; mentre tali potestà non persistono nei contratti di diritto privato, anche se stipulati a seguito di procedura ad evidenza pubblica. Di conseguenza, è legittima la revoca  di una concessione di pubblico servizio (relativa a servizi aggiuntivi e di ospitalità nell’ambito dei beni culturali) sulla base dell’inadempimento costituito dal reiterato mancato pagamento dei canoni ad opera della parte privata. 	</p>
<p>2. Sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo nelle controversie relative all’affidamento di servizi aggiuntivi da svolgersi presso luoghi di interesse culturale ed artistico, ad eccezione di quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi. Infatti, tale affidamento configura una concessione di servizio pubblico ex art. 33 d.lgs. 80/98.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />	<br />
(Sezione Settima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 3033 del 2008, integrato da motivi aggiunti, proposto da:<br />
<br />	<br />
<b>F.lli Italiano s.a.s.</b>, in persona dell’Amministratore p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Claudio D&#8217;Alessio e prof. Antonio Palma, e con costoro elettivamente domiciliata in Napoli, alla via Carlo Poerio n° 98; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>Ministero per i Beni e le Attività Culturali<i></b></i>, in persona del Ministro pt.,<br />
<b>Soprintendenza Archeologica di Pompei</b>, in persona del legale rappresentante p.t.,<br />
<b>Presidenza del Consiglio dei Ministri</b>, in persona del Presidente del Consiglio p.t.,<br />
<b>Commissariato Straordinario del Governo per la Zona Archeologica di Pompei</b>, in persona del Commissario p.t.,<br />
tutti rappresentati e difesi dall’ Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, e domiciliati ex lege presso la sede di questa, in Napoli, alla via Diaz n° 11; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>Autogrill s.p.a.<i></b></i>, in persona del procuratore speciale avv. Massimiliano Santoro, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. prof. Angelo Clarizia, e con questi elettivamente domiciliata in Napoli, al viale Gramsci n° 10, presso lo studio dell’avv. Patrizia Kivel Mazuy; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
</b>previa sospensione dell&#8217;efficacia,</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>quanto al ricorso introduttivo:<br />	<br />
del provvedimento prot. n. SANP SP (LJ) 02008005157 del 6.5.2008 avente ad oggetto &#8220;ritiro permessi di accesso alla zona archeologica di Pompei&#8221;, con il quale la Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Napoli e Pompei &#8220;. . .a seguito di risoluzione del rapporto di concessione per l&#8217;attività di ristoro all&#8217;interno degli Scavi di Pompei&#8221;, ha disposto &#8220;. . .che si revoca immediatamente il libero accesso per il titolare e per il personale dipendente della Società Fratelli Italiano di Vittorio Italiano s.a.s.. . .&#8221;;<br />	<br />
del provvedimento prot. n. SANP SP (LJ) 02008005156 del 6.5.2008, con il quale la Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Napoli e Pompei &#8220;. . .invita e diffida la Società Fratelli Italiano sas a cessare ogni attività nell&#8217;area demaniale, salvo quella necessaria allo sgombero dei materiali ed attrezzature, nonché a riconsegnarla all&#8217;Amministrazione libera da persone e cose in data 19.5.2008 alle ore 12,00. . .&#8221;;<br />	<br />
della nota prot. n. SANP SP (LJ) 020080000111 del 2.4.2008, avente ad oggetto &#8220;delibera n. 2498/06 del 22.11.2006. Rescissione contratto rep. 1387 del 3.6.2004 tra la Soprintendenza Archeologica di Pompei e la ditta F.lli Italiano snc relativo alla gestione del servizio di ristorazione all&#8217;interno degli Scavi di Pompei. Conferma motivata della volontà dell&#8217;Amministrazione di procedere alla rescissione del contratto. Delibera n. 2885/08 del 28.3.2008&#8221;;<br />	<br />
della delibera n. 2885 del 28.3.2008;<br />	<br />
di ogni ulteriore atto presupposto, connesso, conseguente e/o conseguenziale comunque lesivo degli interessi della ricorrente;<br />	<br />
quanto ai ricorsi per motivi aggiunti depositati il 14 ottobre, il 7 novembre e il 15 dicembre 2008, nonché il 9 marzo e il 28 aprile 2009:<br />	<br />
dell’O.P.C.M. dell&#8217;11 luglio 2008, n. 3692, interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare la grave situazione di pericolo in atto nell&#8217;area archeologica di Pompei, in GU n. 170 del 22.7.2008, per quanto lesiva;<br />	<br />
dell&#8217;avviso di avvio delle procedure di affidamento, a mezzo di concessioni, della gestione dell&#8217;attività di ristorazione presso i locali all&#8217;uopo destinati nell&#8217;area archeologica di Pompei, ad opera del Commissario delegato ex O.P.C.M. 11.7.2008. n. 3692;<br />	<br />
del provvedimento di esclusione della ricorrente del 15 settembre 2008, n. 309, a firma del Commissario Delegato Prefetto Renato Profili, con il quale &#8220;. . .si comunica che l&#8217;operatore economico in epigrafe non è stato ritenuto idoneo a presentare offerta per l&#8217;affidamento in concessione dell&#8217;attività di ristorazione nei locali a fronte di Casa Bacco nell&#8217;area archeologica di Pompei, poiché difformemente da quanto previsto dall&#8217;Avviso di Selezione, nell&#8217;istanza di partecipazione ha dichiarato il volume di affari medio annuo inferiore ai 2 milioni di euro e non ha dichiarato il numero medio annuo di pasti erogati nell&#8217;ultimo triennio. Si ritiene, comunque, che il contenzioso con la Soprintendenza, in atto e pregresso, sia già di per sé sufficiente a giustificarne l&#8217;esclusione&#8221;;<br />	<br />
dell&#8217;avviso di avvio delle procedure di affidamento, a mezzo di concessione di chioschi da adibirsi ad attività commerciali qualificate negli scavi di Pompei nei pressi dell&#8217;edificio c.d. &#8220;Casina dell&#8217;Aquila&#8221;, ad opera del Commissario Delegato ex O.P.C.M. 11.7.2008 n. 3692;<br />	<br />
della reiterazione dell&#8217;avviso di avvio delle procedure di affidamento dell’attività di ristorazione presso i locali dell&#8217;edificio &#8220;Casina dell&#8217;Aquila&#8221; nell’area archeologica di Pompei, ad opera del Commissario Delegato ex O.P.C.M. 11.7.2008 n. 3692, comunicati in data 4.10.2008;<br />	<br />
dell&#8217;avviso di avvio di nuova procedura di affidamento, a mezzo di concessione dell&#8217;attività di ristorazione presso i locali prospicienti la &#8220;Casa Bacco&#8221; nell&#8217;area archeologica di Pompei, del 6.11.2008, ad opera del Commissario delegato ex O.P.C.M. 11.7.2008. n. 3692;<br />	<br />
dell’aggiudicazione in favore di Autogrill della nuova procedura di affidamento, a mezzo di concessione dell&#8217;attività di ristorazione presso i locali prospicienti la &#8220;Casa Bacco&#8221; nell&#8217;area archeologica di Pompei, del 6.11.2008, ad opera del Commissario delegato ex O.P.C.M. 11.7.2008. n. 3692;<br />	<br />
di ogni ulteriore atto presupposto, connesso, conseguente, e/o conseguenziale comunque lesivo degli interessi della ricorrente.</p>
<p>Visto il ricorso principale e quelli per motivi aggiunti, con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli per il Ministero per i Beni e le Attivita&#8217; Culturali, per la Soprintendenza Archeologica di Pompei, per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e per il Commissariato Straordinario del Governo per la Zona Archeologica di Pompei;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Autogrill s.p.a.;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 16/07/2009 il dott. Michelangelo Maria Liguori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con il presente ricorso principale, notificato il 16 maggio 2008 e depositato il 29 maggio successivo, la Fratelli Italiano s.a.s. ha esposto che, con la denominazione di Fratelli Italiano snc, a far data dal 1954 e in virtù di apposite autorizzazioni rilasciate dall’Agenzia per il Demanio, aveva occupato un suolo all’interno degli scavi di Pompei ove esercitare attività di ristorazione e vendita di pubblicazioni e gadgets;<br />	<br />
che, a seguito dell’attribuzione dei compiti amministrativi alla Soprintendenza Archeologica di Pompei (ex lege 352/1997), questa aveva consentito la prosecuzione del rapporto con essa ricorrente, cosicché all’uopo era stata stipulata apposita convenzione (rep. n° 1387 del 3.6.2004) per l’erogazione di pubblico servizio;<br />	<br />
che però le prescrizioni di tale convenzione risultavano estremamente sfavorevoli per essa ricorrente, visto che la sua conclusione era stata determinata da un illegittimo sfruttamento, da parte della Soprintendenza Archeologica di Pompei, della sua posizione di contraente “forte” (e l’incidenza dei relativi oneri avevano determinato effetti economici destabilizzanti);<br />	<br />
che l’Amministrazione, in contrasto con quanto scaturito da un incontro del 20.2.2008, aveva, con atto del 2.4.2008, espresso una “conferma motivata della volontà di procedere alla rescissione del contratto”;<br />	<br />
che, tuttavia, non era seguito alcun valido atto di risoluzione del rapporto (e, del resto le note scritte poi intervenute risultavano carenti di motivazione);<br />	<br />
che successivamente, senza alcun preavviso, la Soprintendenza Archeologica di Pompei aveva emesso la nota prot. n. SANP SP (LJ) 02008005157 del 6.5.2008 avente ad oggetto &#8220;ritiro permessi di accesso alla zona archeologica di Pompei&#8221;, la quale, sul presupposto dell’intervenuta risoluzione del rapporto di concessione per l&#8217;attività di ristoro all&#8217;interno degli Scavi di Pompei, aveva disposto l’immediata revoca del libero accesso ivi per il titolare e per il personale dipendente; nonché il provvedimento prot. n. SANP SP (LJ) 02008005156 del 6.5.2008, con il quale aveva invitato e diffidato &#8220;. . . la Società Fratelli Italiano sas a cessare ogni attività nell&#8217;area demaniale, salvo quella necessaria allo sgombero dei materiali ed attrezzature, nonché a riconsegnarla all&#8217;Amministrazione libera da persone e cose in data 19.5.2008 alle ore 12,00. . .&#8221;.<br />	<br />
Tanto esposto, la F.lli Italiano s.a.s. ha impugnato gli atti indicati in epigrafe (ovvero quello costituente manifestazione della volontà dell’Amministrazione di risolvere il rapporto in essere, nonché quelli che avevano limitato il libero accesso agli scavi ai titolari e al personale dipendente della società), chiedendone l’annullamento per “violazione e falsa applicazione delle prescrizioni della convenzione per l’erogazione di un pubblico servizio, rep. n° 1387 del 3.6.2004, specificamente artt. 4, 17, 18, 19, 27 e segg. – violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 7, 8, 10, 10 bis, 16, 21 quinquies e segg. L. 241/1990, come modificata dalla L. 15/2005 e successive modifiche e integrazioni – violazione e falsa applicazione delle regole e procedure in materia di risoluzione delle concessioni di servizi – eccesso di potere – carenza dei presupposti di fatto e di diritto – difetto di motivazione – difetto di istruttoria – travisamento – contraddittorietà manifesta – sviamento – perplessità – irragionevolezza ed illogicità manifesta – incongruenza – ingiustizia manifesta – violazione del principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione (art. 97 Cost.)”: in difetto di motivazione, carenza di istruttoria e dei presupposti di fatto e di diritto sarebbe stata disposta la revoca dei permessi di accesso agli scavi e intimato il rilascio dell’area ivi occupata; mancherebbe un atto di rescissione del contratto, atteso che l’Amministrazione si sarebbe soltanto limitata a manifestare la volontà di procedere a tanto, cosicché sarebbe tuttora in essere un valido rapporto concessorio; un atto di revoca avrebbe dovuto rispettare gli obblighi di avviso di avvio del relativo procedimento, nonché di motivazione e di istruttoria relativi al provvedimento da ritirare, come invece non avvenuto nella specie; sarebbe stata omessa la comunicazione di preavviso di reiezione, necessaria ai sensi dell’art. 10 bis L. 241/1990; la revoca dei permessi di accesso, come pure la disposta risoluzione contrattuale, sarebbe priva di una rigorosa motivazione, necessaria ex art. 21 quinquies L 241/1990.<br />	<br />
In data 10 giugno 2008 si è costituita l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, contestando la fondatezza del ricorso e concludendo per la sua reiezione.<br />	<br />
Con ordinanza n° 1816/2008 del 25 giugno 2008 questo Tribunale ha respinto l’istanza cautelare avanzata dalla ricorrente.<br />	<br />
E’ quindi seguita la proposizione di più atti separati contenenti motivi aggiunti (notificati tra il 3 ed il 6 ottobre 2008, tra il 30 ottobre e il 3 novembre 2008, il 2/3 dicembre 2008, il 3/4 marzo 2009, il 17/18 aprile 2009, nonché rispettivamente depositati il 14 ottobre 2008, il 7 novembre 2008, il 15 dicembre 2008, il 9 marzo 2009, il 28 aprile 2009), con i quali la F.lli Italiano s.a.s. ha inteso impugnare sia l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri con cui è stato nominato un Commissario Delegato, ai sensi dell’art. 5 L. 225/1992, per l’attuazione degli interventi urgenti necessari per il superamento della situazione di grave pericolo dichiarata (con decreto dello stesso Presidente in data 4.7.2008, n° 32733) per l’area archeologica di Pompei, sia una successiva serie di provvedimenti con cui il nominato Commissario Delegato ha posto in essere le procedure volte all’affidamento, a mezzo di concessioni, della gestione dell’attività di ristorazione presso locali all’uopo destinati, appunto nell’area archeologica di Pompei, fino alla sua aggiudicazione in favore della Autogrill s.p.a..<br />	<br />
In particolare, parte ricorrente ha chiesto l’annullamento degli atti impugnati sulla base delle seguenti censure:<br />	<br />
violazione e falsa applicazione degli artt. 5, 23, 24, 70, 97, 114, 117, 118 della Carta Costituzionale e dei principi generali dell’ordinamento; dell’art. 117 Decr. Leg.vo 42/2004 in materia di affidamento di servizi aggiuntivi; dell’art. 5 co. 1, in collegato con l’art. 4 co. 2 , del D.M. 29.1.2008; degli artt. 1, 2, 5, 6, 12, 13, 14, 15, e segg. della L. 225/1992; dell’art. 107 Decr. Leg.vo 112/1998; del D.L. 343/2001 conv. in L. 401/2001; del D.P.C.M. 4.7.2008, nonché dell’O.P.C.M. 3692/2008; della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22.10.2004; degli artt. 3, 8, 11, 19 del R.D. 2440/1923; degli artt. 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117, 119 del R.D. 2440/1923; nonché del Decr. Leg.vo 163/2006, artt. 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 33, 34, 36, 37, , 42, 48, 49, 50, 53, 55, 56, 57, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 70, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 111, 118, 121, 122, 123, 124, 125, 128, 130, 132, 141, 241 – violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 7, 8, 10, 10 bis, 14, 14 bis, 14 ter, 14 quater, 16, 21 quinquies, e segg. L. 241/1990, come modificata dalla L. 15/2005 e succ. modif. e integraz. – violazione e falsa applicazione delle norme del Trattato istitutivo della Comunità Europea, nonché del diritto comunitario e specificamente della Direttiva 2004/18/CE del 31.3.2004, artt. 28 e segg. &#8211; eccesso di potere – carenza dei presupposti di fatto e di diritto – difetto di motivazione – difetto di istruttoria – travisamento – contraddittorietà manifesta – sviamento – perplessità – irragionevolezza ed illogicità manifesta – incongruenza – ingiustizia manifesta – incompetenza &#8211; violazione del principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione (art. 97 Cost.) – violazione della circolare del Ministero BB. CC. AA. del 14.7.2008;<br />	<br />
violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 7, 8, 10, 16 L. 241/1990, come modificata dalla L. 15/2005 e succ. modif. e integraz. – violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 33, 34, 36, 37, 42, 48, 49, 50, 53, 55, 56, 57, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 70, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 111, 118, 121, 122, 123, 124, 125, 128, 130, 132, 141, 241 e segg. del Codice dei Contratti Pubblici Decr. Leg.vo 163/2006, con specifico riferimento alla espressa e tassativa indicazione delle cause di esclusione e alla qualificazione delle imprese – violazione e falsa applicazione dei principi e delle regole in materia di libera concorrenza e di massima partecipazione alle gare di appalto di cui alla L. 287/1990, artt. 1, 2 e 3, nonché alla L. 241/1990 e succ. modif. e integraz., artt. 3, 7, 8, 10, 16, e all’art. 2 co. 1 Decr. Leg.vo 163/2006 – eccesso di potere – violazione dei limiti della discrezionalità tecnica – violazione e falsa applicazione dei principi di imparzialità e non discriminazione &#8211; carenza dei presupposti di fatto e di diritto – difetto di motivazione – difetto di istruttoria – travisamento – contraddittorietà manifesta – sviamento – perplessità – irragionevolezza ed illogicità manifesta – incongruenza – ingiustizia manifesta – violazione del diritto di difesa (art. 24 Cost.) &#8211; violazione del principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione (art. 97 Cost.);<br />	<br />
violazione e falsa applicazione dei principi e delle regole in materia di libera concorrenza e di massima partecipazione alle gare di appalto di cui alla L. 287/1990, artt. 1, 2, 3; nonché alla L. 241/1990 e succ. modif. e integraz., artt. 3, 7, 8, 10, 16; art. 2 co. 1 Decr. Leg.vo 163/2006; nonché di cui alla normativa comunitaria in tema di tutela della concorrenza ed in particolare dell’art. 234 del Trattato CE e succ. modif. e integraz. &#8211; eccesso di potere – difetto di motivazione – carenza di istruttoria – perplessità – irragionevolezza ed illogicità manifesta – incongruenza – ingiustizia manifesta &#8211; violazione del principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione (art. 97 Cost.).<br />	<br />
L’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con più memorie, ha contestato l’ammissibilità (in particolare sostenendo essere incompetente l’adito T.A.R. Campania-Napoli, per essere invece funzionalmente competente il T.A.R. Lazio-Roma, ai sensi dell’art. 3 co. 2 bis D.L. 245/2005) e, comunque, la fondatezza dei proposti motivi aggiunti.<br />	<br />
Anche Autogrill s.p.a. si è costituita per resistere ai proposti motivi aggiunti, sia contestando la loro ammissibilità (anche sulla base di una dedotta incompetenza del T.A.R. Campania-Napoli, per spettare la competenza in proposito, in via funzionale, al T.A.R. Lazio-Roma), sia la loro fondatezza.<br />	<br />
Alla pubblica udienza del 16 luglio 2009, dopo discussione (nel cui ambito il difensore di parte ricorrente ha formalmente dichiarato che la società assistita non aveva più interesse alla definizione di tutti i motivi aggiunti proposti, permanendo questo solo per le impugnative di cui al ricorso principale), la causa è stata trattenuta in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>La F.lli Italiano s.a.s., con la precedente ragione sociale di F.lli Italiano snc, è stata affidataria, sulla base di apposita convenzione stipulata in data 3.6.2004 – rep. n° 1387 con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza Archeologica di Pompei, di un rapporto quadriennale di fornitura di servizi aggiuntivi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico nell’area archeologica di Pompei (in particolare del servizio di ristorazione, nonché di quello di vendita di pubblicazioni e gadgets), ai sensi dell’art. 112 Decr. Leg.vo 490/1999 (oggi trasfuso nell’art. 117 Decr. Leg.vo 42/2004), da svolgersi in appositi locali concessi appunto nell’ambito dell’area degli scavi.<br />	<br />
Con il presente giudizio, articolato su ricorso principale e su molteplici motivi aggiunti successivamente proposti, sono oggetto di impugnativa due distinte sequenze procedimentali: una costituita dagli atti destinati a “chiudere” anticipatamente il rapporto in essere con la F.lli Italiano s.a.s. sull’assunto della mancata corresponsione da lungo tempo dei canoni da parte di questa, costituente grave inadempimento (ovvero gli atti impugnati con il ricorso principale, emessi dalla Soprintendenza Archeologica di Pompei), e l’altra costituita dagli atti della procedura selettiva attivata al fine di scegliere il nuovo soggetto (o i nuovi soggetti) cui affidare lo svolgimento di servizi aggiuntivi ai sensi dell’art. 117 Decr. Leg.vo 42/2004 nell’area archeologica di Pompei (atti contro cui sono diretti i vari motivi aggiunti, ed adottati dal Commissario Delegato per l’emergenza dell’area archeologica di Pompei, nominato con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11.7.2008 – n° 3692, pure oggetto di censure).<br />	<br />
Così sommariamente individuato il thema decidendum, va preliminarmente osservato che sussiste la giurisdizione esclusiva del G.A. su tutte le questioni involte dal giudizio, con riferimento agli atti testé indicati.<br />	<br />
In proposito, infatti, va richiamata la recentissima pronunzia n° 12252 del 27.5.2009, con cui le SS.UU. della Corte di Cassazione, nel qualificare come “concessione di servizi pubblici” l’affidamento a terzi dei servizi aggiuntivi da svolgersi presso luoghi di interesse culturale ed artistico (secondo la previsione, dapprima dell’art. 4 D.L. 433/1992, conv. in L. 4/1993; poi dell’art. 112 Decr. Leg.vo 490/1999; e quindi dell’art. 117 Decr. Leg.vo 42/2004), hanno stabilito come tale fattispecie risulti regolata dal disposto di cui all’art. 33 Decr. Leg.vo 80/1998, nel testo sostituito dalla L. 205/2000 e poi modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale n° 204/2004, appunto con conseguente giurisdizione del G.A. sulle relative controversie, “eccezion fatta però per quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi, secondo un criterio di riparto della giurisdizione già presente nella L. 6 dicembre 1971, n° 1034, art. 5, prima delle modifiche apportate con il suddetto art. 33 (in tal senso, tra le altre, SS.UU. 6.7.2005, n° 14198; SS.UU. 20.11.2007, n° 24012; SS.UU. 19.5.2008, n° 12640)”.<br />	<br />
Altresì va segnalato che le SS.UU. della Suprema Corte, sempre nella suddetta sentenza, hanno anche evidenziato come “per quanto riguarda il lato del rapporto attinente alle relazioni giuridiche tra la P.A. ed il concessionario, nelle concessioni di pubblici servizi, come negli accordi di diritto pubblico in generale, permangono in capo all’Amministrazione potestà pubblicistiche, mentre nulla di simile ricorre nei contratti di diritto privato, anche se stipulati a seguito di procedura ad evidenza pubblica. Trattasi di esercizio di potestà amministrative, estrinsecatesi, in quanto atti unilaterali, in provvedimenti, ma si tratta anche di poteri che sussistono indipendentemente da ogni previsione patrizia, in particolare nella fase di esecuzione, modificazione ed estinzione del rapporto.”: e tale notazione risulta utile nel caso qui in discussione, onde qualificare come di natura provvedimentale e di autotutela (con conseguente loro incidenza su posizioni di interesse legittimo) gli atti adottati al fine di “estinguere” anticipatamente il rapporto concessorio in essere, ancorché definiti come di ”risoluzione” di questo sulla base di un inadempimento della parte privata.<br />	<br />
A questo punto, sempre in via preliminare, va dato rilievo alla specifica dichiarazione fatta dal difensore di parte ricorrente circa l’essere venuto meno ogni interesse di questa alla definizione delle impugnazioni di cui a tutti i motivi aggiunti proposti in corso di causa: da tanto, a giudizio del Collegio, scaturisce che debbono essere dichiarati improcedibili, per sopravvenuta carenza di interesse, tutti i gravami con essi articolati, dal ché deriva l’ulteriore conseguenza che, per ragioni di economia processuale, risulta inutile procedere in via preventiva alla definizione dell’eccezione (sollevata dalla difesa erariale e dalla controinteressata Autogrill s.p.a.) relativa alla sussistenza di una competenza funzionale del T.A.R. Lazio-Roma a trattare le relative questioni controverse, con contestuale incompetenza in proposito del T.A.R. Campania-Napoli.<br />	<br />
Così definite in via processuale le problematiche di cui ai motivi aggiunti, rimangono da esaminare soltanto le impugnazioni introdotte con il ricorso principale, e riguardanti la nota prot. n. SANP SP (LJ) 020080000111 del 2.4.2008 a firma del Soprintendente di Pompei, di comunicazione della delibera del Consiglio di Amministrazione della Soprintendenza Archeologica di Pompei (avente ad oggetto &#8220;Delibera n. 2498/06 del 22.11.2006. Rescissione contratto rep. 1387 del 3.6.2004 tra la Soprintendenza Archeologica di Pompei e la ditta F.lli Italiano snc relativo alla gestione del servizio di ristorazione all&#8217;interno degli Scavi di Pompei. Conferma motivata della volontà dell&#8217;Amministrazione di procedere alla rescissione del contratto. Delibera n. 2885/08 del 28.3.2008&#8221;); la stessa delibera n. 2885 del 28.3.2008 del Consiglio di Amministrazione della Soprintendenza Archeologica di Pompei, nel descritto modo comunicata; la nota prot. n. SANP SP (LJ) 02008005156 del 6.5.2008, con il quale la Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Napoli e Pompei, sul presupposto della già intervenuta risoluzione del rapporto concessorio con la società ricorrente, ha invitato e diffidato questa “a cessare ogni attività nell&#8217;area demaniale, salvo quella necessaria allo sgombero dei materiali ed attrezzature, nonché a riconsegnarla all&#8217;Amministrazione libera da persone e cose in data 19.5.2008 alle ore 12,00”; nonché la nota prot. n. SANP SP (LJ) 02008005157 del 6.5.2008 avente ad oggetto &#8220;ritiro permessi di accesso alla zona archeologica di Pompei&#8221;, con il quale la Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Napoli e Pompei, sempre sul presupposto dell’intervenuta risoluzione del rapporto di concessione per l&#8217;attività di ristoro all&#8217;interno degli Scavi di Pompei, ha disposto “. . .che si revoca immediatamente il libero accesso per il titolare e per il personale dipendente della Società Fratelli Italiano di Vittorio Italiano s.a.s.. . .”.<br />	<br />
In proposito, parte ricorrente sostiene in primis che la delibera n. 2885 del 28.3.2008 del Consiglio di Amministrazione della Soprintendenza Archeologica di Pompei sarebbe soltanto una dichiarazione di intenti e non un provvedimento volto effettivamente a risolvere il rapporto concessorio instaurato con la “convenzione di servizio” rep. n° 1387 del 3.6.2004; dal ché fa discendere l’illegittimità delle successive note (invece basate proprio sul presupposto costituito da un precedente venir meno del rapporto concessorio) con cui vi è stata l’inibizione dell’accesso all’area archeologica al personale di essa ricorrente, e la diffida a cessare ogni attività sull’area demaniale tenuta in possesso, nonché a restituirla libera da persone e sgombra da cose. In ogni caso, sempre nella prospettazione della stessa parte, se pure la delibera n° 2885del 28.3.2008 fosse idonea ad incidere sulla convenzione, presenterebbe una motivazione difettosa (“non facendosi riferimento ad alcuna delle ipotesi di risoluzione contemplate nell’ambito della convenzione”); e, d’altra parte, le note successivamente intervenute pure sarebbero carenti di motivazione, e non sarebbero state precedute né da avviso di avvio del relativo procedimento, né da alcun preavviso di rigetto (o meglio, da una necessaria comunicazione dei motivi ostativi alla prosecuzione del rapporto).<br />	<br />
Tali assunti di parte ricorrente non possono, però, a giudizio del Collegio, essere condivisi.<br />	<br />
Invero, deve dirsi che la delibera n. 2885 del 28.3.2008 del Consiglio di Amministrazione della Soprintendenza Archeologica di Pompei, come evincibile anche dal suo testo, costituisce senza dubbio l’atto con cui, all’esito di un articolato procedimento (che ha visto anche la partecipazione della F.lli Italiano s.a.s., che, giusta quanto riportato nelle premesse del documento nonché riconosciuto da essa stessa, ha presentato anche apposite deduzioni), nel disporre in via definitiva la “risoluzione del contratto rep. n° 1387 del 3.6.2004, concernente la gestione del posto di ristoro sito all’interno degli scavi di Pompei, a causa dell’inadempimento della società F.lli Italiano s.a.s. e per motivi di interesse pubblico”, l’Amministrazione ha in sostanza operato una revoca della presupposta concessione di pubblico servizio (relativa a servizi aggiuntivi e di ospitalità nell’ambito di beni culturali) scaturente dalla convenzione in parola, e ciò sulla base dell’asserito inadempimento costituito dal reiterato mancato pagamento dei canoni ad opera della parte privata (per un importo di svariati milioni di euro); e così facendo la P.A. ha, secondo il paradigma evidenziato dalle SS.UU. della Cassazione nella ricordata sentenza n° 12252 del 27.5.2009, esercitato, anche con idonea motivazione non contrastata adeguatamente nel merito dalla parte privata, i poteri di autotutela spettantile nella materia concessoria.<br />	<br />
Peraltro, alle successive note, stante il loro tenore, non può che essere attribuito un valore meramente attuativo del precedente deliberato, con la conseguenza che, con riferimento alla loro adozione, nessuna particolare motivazione era necessaria, né un’ulteriore partecipazione del privato interessato al relativo procedimento (rispetto a quella già svoltasi con riferimento al descritto atto di revoca) avrebbe potuto risultare utile.<br />	<br />
Né tantomeno è ravvisabile, nella fattispecie, una spazio per sostenere l’applicabilità della norma di cui all’art. 10 bis L. 241/1990, non essendo in discussione l’esame di alcuna istanza della F.lli Italiano s.a.s. (della cui presentazione non v’è traccia), ma solo trattandosi di adeguare la situazione di fatto al nuovo assetto degli interessi scaturito dalla deliberazione n. 2885 del 28.3.2008 del Consiglio di Amministrazione della Soprintendenza Archeologica di Pompei.<br />	<br />
Pertanto il ricorso principale va, in definitiva, respinto.<br />	<br />
La definizione in rito della gran parte del proposto gravame induce a compensare tra le parti le spese di giudizio.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania – sede di Napoli, sez.VII, definitivamente pronunziando sul ricorso di cui all’epigrafe, integrato da successivi motivi aggiunti, proposto dalla F.lli Italiano s.a.s., così provvede:<br />	<br />
dichiara improcedibili, per sopravvenuta carenza di interesse, tutti i motivi aggiunti proposti;<br />	<br />
respinge il ricorso principale;<br />	<br />
compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 16/07/2009 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Salvatore Veneziano, Presidente<br />	<br />
Michelangelo Maria Liguori, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Carlo Polidori, Primo Referendario	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 16/09/2009<br />	<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-16-9-2009-n-4974/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 16/9/2009 n.4974</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
