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	<title>4966 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>4966 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 6/11/2006 n.4966</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-6-11-2006-n-4966/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Nov 2006 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-6-11-2006-n-4966/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 6/11/2006 n.4966</a></p>
<p>G. Petruzzelli Pres. &#8211; S. Toschei Est. S. Gennai (Avv. G.D. Comporti) contro la Provincia di Siena (Dott.ssa S. Migliorini) sulla non necessaria coincidenza tra controinteressato procedimentale e processuale nel diritto di accesso; sulla legittimazione a proporre ricorso ex art. 25 L. 241/90 e s.m.i. e sul diritto ad estrarre</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-6-11-2006-n-4966/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 6/11/2006 n.4966</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-6-11-2006-n-4966/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 6/11/2006 n.4966</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Petruzzelli Pres. &#8211; S. Toschei Est.<br /> S. Gennai (Avv. G.D. Comporti) contro la Provincia di Siena (Dott.ssa S. Migliorini)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla non necessaria coincidenza tra controinteressato procedimentale e processuale nel diritto di accesso; sulla legittimazione a proporre ricorso ex art. 25 L. 241/90 e s.m.i. e sul diritto ad estrarre copia dei documenti oggetto di ostensione</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Pubblica amministrazione – Accesso agli atti amministrativi – Controinteressato procedimentale &#8211; art. 22 della legge 241/90 e s.m.i. – nozione</p>
<p>2. Processo – Processo amministrativo – Ricorso per l’accesso agli atti amministrativi ex art. 25 L. 241/90 – Controinteressato processuale &#8211; Soggetti che compaiono negli atti fatti oggetto della richiesta di accesso nella qualità di organi delle rispettive Amministrazioni di appartenenza – Non rivestono di per sé la figura di controinteressati processuali</p>
<p>3. Processo – Processo amministrativo &#8211; Ricorso per l’accesso agli atti amministrativi ex art. 25 L. 241/90 – Interesse a ricorrere – Attivazione di una controversia giudiziale con l’Amministrazione datoriale relativamente ad un trasferimento asseritamente ritenuto illegittimo &#8211; Determina in capo all’attuale ricorrente la titolarità di un interesse diretto, concreto ed attuale che lo legittima a proporre azione giudiziale ai sensi dell’art. 25 legge 241/90.</p>
<p>4. Pubblica amministrazione – Accesso agli atti amministrativi – Sola visione dei documenti – Non è sufficiente a soddisfare il diritto di accesso – Estrazione delle relative copie – Se richiesta deve essere consentita</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In tema di diritto di accesso il controinteressato procedimentale è figura normativamente introdotta dall&#8217;art. 22 della legge 241/90, come sostituito dall&#8217;art. 15 della L. n. 15 del 2005, secondo cui sono tali “tutti i soggetti individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall&#8217;esercizio dell&#8217;accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza”. Tale figura non necessariamente coincide con la figura di controinteressato processuale.<br />
2. In un ricorso per l’accesso ad atti amministrativi, instaurato ai sensi dell’art. 25 della legge 7 agosto 1990 n. 241, i soggetti che compaiono negli atti fatti oggetto della richiesta di accesso, nella qualità di organi delle rispettive Amministrazioni di appartenenza e quindi non in veste (professionale) propria ed esclusiva ma “filtrata” dalla riconducibilità del loro operato (e della qualifica dagli stessi rivestita) all’esercizio delle competenze dell’Amministrazione di riferimento non rivestono, di per sè, la qualifica di controinteressati processuali</p>
<p>3. In tema di interesse a proporre ricorso per l’accesso agli atti amministrativi, avendo il ricorrente attivato una controversia giudiziale con l’Amministrazione datoriale relativamente ad un trasferimento asseritamente ritenuto illegittimo, appare verosimile che egli voglia rappresentare, dinanzi agli organi giurisdizionali competenti a decidere in ordine all’attivata controversia lavoristica, il contesto ambientale-organizzativo nel quale è maturata la contestata decisione di trasferimento assunta dall’Ente: ciò determina in capo all’attuale ricorrente la titolarità di un interesse diretto (e cioè personale, appartenente alla sfera dell&#8217;interessato), concreto (e cioè collegato con il bene della vita coinvolto dal documento) ed attuale (e cioè non meramente potenziale, vista comunque l’attinenza ad eventuali profili ripristinatori ovvero risarcitori) che lo legittima a proporre azione giudiziale  ai sensi dell’art. 25 legge 241/90.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana<br />
Sezione Seconda</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
composto dai Signori:<br />
Giuseppe PETRUZZELLI	&#8211;		Presidente<br />	<br />
Vincenzo FIORENTINO	&#8211;		Componente;<br />	<br />
Stefano TOSCHEI		&#8211;		Estensore;<br />	<br />
ha pronunciato la seguente<br />
<b></p>
<p align=center>
SENTENZA
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>sul ricorso n. R.g. <b>519</b> del <b>2006</b> proposto da</p>
<p><B>GENNAI STEFANO</B>, rappresentato e difeso dall’avv. Gian Domenico Comporti ed elettivamente domiciliato presso l’Ufficio di Segreteria del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana nella sua sede in Firenze, Via Ricasoli n. 40;<br />
<b></p>
<p align=center>
</b>contro<br />
<b></p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>la <B>PROVINCIA DI SIENA</B>, in persona del Presidente pro tempore; rappresentata e difesa dal dirigente del Servizio Affari generali giuridici risorse umane dott.ssa Simona Migliorini, domiciliata ai fini del presente giudizio, in assenza di elezione nel Comune di Firenze, presso l’Ufficio di Segreteria del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana nella sua sede in Firenze, Via Ricasoli n. 40;<br />
<b></p>
<p align=center>
per l’annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
&#61485;	</b>del provvedimento prot. n. 36702 del 2 marzo 2006, a firma dei dirigenti del Servizio affari generali giuridici risorse umane e Servizio gestione patrimoniale dell’Amministrazione provinciale di Siena, recante conferma del diniego di accesso a seguito di comunicazione del Difensore civico regionale;<br />	<br />
&#61485;	per quanto occorrer possa, delle precedenti note prot. n. 184667 del 30 dicembre 2005 e n. 175327 del 9 dicembre 2005 a firma del dirigente del Servizio affari generali giuridici risorse umane dell’Amministrazione provinciale di Siena;<br />	<br />
&#61485;	sempre per quanto occorrer possa, della nota prot. n. 175109 del 7 dicembre 2005 a firma del dirigente del Servizio gestione patrimoniale dell’Amministrazione provinciale di Siena;<br />	<br />
&#61485;	ancora per quanto occorrer possa, dell’art. 13, comma 3 lett. p), del regolamento in materia di accesso adottato dall’Amministrazione provinciale di Siena con deliberazione consiliare n. 88 del 26 ottobre 2001, nella parte in cui pare escludere l’accesso per le “note interne d’ufficio”;<br />	<br />
&#61485;	di ogni altro atto presupposto e/o connesso ancorché di ignoti estremi.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>
nonché per l’accertamento </p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>del diritto del ricorrente all’accesso agli atti dell’Amministrazione provinciale di Siena di seguito indicati: prot. n. 39569 del 9 luglio 2001, prot. n. 66651 del 16 novembre 2001, prot. n. 73322 del 21 dicembre 2001, prot. n. 9270 dell’8 febbraio 2002, prot. n. 180423 del 4 novembre 2004 e prot. n. 9020 del 19 gennaio 2005;<br />
<b></p>
<p align=center>
e la conseguente condanna</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>dell’Amministrazione provinciale di Siena, in persona del Presidente pro tempore, a rilasciare copia dei documenti sopra indicati al ricorrente.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Vista la costituzione in giudizio della Provincia di Siena nonché i documenti prodotti;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore alla camera di consiglio del 17 maggio 2006 il dott. Stefano Toschei; presente per la parte ricorrente l’avv. Gian Domenico Comporti e, per l’Amministrazione resistente, l’avv.  Simona Migliorini;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Premetteva il Signor Stefano Gennai di essere stato assunto alle dipendenze della Provincia di Siena nel 1994 come istruttore amministrativo ed assegnato al Servizio gestione immobiliare.<br />
Riferiva che, con atto prot. n. 19/DG/2005, il Direttore generale ne disponeva il trasferimento presso la Polizia municipale e che in data 7 novembre 2005 egli proponeva tentativo di conciliazione, al fine di contestare la legittimità del trasferimento disposto nei suoi confronti.<br />
Soggiungeva che qualche giorno dopo, in data 11 novembre 2005, anche al fine di poter meglio valutare la propria posizione rispetto al provvedimento suindicato, egli formulava istanza di accesso agli atti indicando puntualmente quelli che erano oggetto del suo interesse estensivo.<br />
Rammentava che, inizialmente, l’Amministrazione provinciale si era mostrata contraria a permettere il richiesto acceso e ciò nei confronti di tutti gli atti richiesti; in un secondo tempo l’Ente si determinava ad accogliere l’istanza con riguardo agli atti prot. n. 39126 del 21 marzo 2005 e n. 39960 del 22 marzo 2005, permanendo dell’idea del diniego con riguardo alle note prot. n. 156372 del 28 settembre 2004 e n. 47344 del 5 aprile 2005.<br />
La questione poi coinvolgeva numerosi atti ed in particolare il diniego dell’Amministrazione si appuntava sui seguenti provvedimenti (ora chiesti in via giudiziale): prot. n. 39569 del 9 luglio 2001, prot. n. 66651 del 16 novembre 2001, prot. n. 73322 del 21 dicembre 2001, n. 9270 dell’8 febbraio 2002, prot. n. 180423 del 4 novembre 2004 e prot. n. 9020 del 19 gennaio 2005.<br />
Perdurando il contrasto tra il Signor Gennai e l’Amministrazione provinciale di Siena rispetto all’accessibilità dei due atti sopra indicati, l’odierno ricorrente adiva il Difensore civico regionale il quale accoglieva il ricorso del Gennai con un’articolata decisione favorevole.<br />
Quest’ultima veniva comunicata, come per legge, all’Amministrazione provinciale che, tuttavia, reiterava la decisione di diniego dell’accesso.<br />
In ragione di quanto sopra ed in ragione della contestata legittimità della scelta operata dall’Amministrazione resistente, il Signor Gemmai chiedeva il giudiziale annullamento dell’atto confermativo del diniego di accesso adottato nei suoi confronti, oltre a formulare domanda volta ad ottenere l’aspirata ostensione per ordine del giudice amministrativo adito.<br />
Resisteva in giudizio l’Amministrazione provinciale intimata eccependo l’inammissibilità del ricorso nonché l’infondatezza delle prospettazioni avanzate dal ricorrente,chiedendo quindi la reiezione della domanda ostensiva proposta.<br />
Alla camera di consiglio del 17 maggio 2006 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.<br />
<b></p>
<p align=center>
DIRITTO<br />
</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
1. – </b>Il Signor Stefano Gennai è dipendente della Provincia di Siena. Egli ha attivato, nei confronti dell’Amministrazione datoriale, un contenzioso avente ad oggetto la contestazione circa la legittimità del trasferimento, disposto nei suoi confronti, dal Servizio gestione patrimoniale dell’Ente al Servizio di Polizia provinciale, proponendo una richiesta di tentativo di conciliazione.<br />
Nell’ambito della suesposta controversia, il Signor Gennai ha formulato diverse richieste (prodotte in atti) di accesso a varia documentazione amministrativa. In particolare in alcune delle richieste depositate nel presente giudizio si chiede la conoscenza di determine dirigenziali e provvedimenti vari relativi a decisioni assunte dai dirigenti sia del settore amministrativo in cui era precedentemente incardinato (gestione del patrimonio) sia di quello nel quale è stato trasferito (Polizia provinciale), ciò al fine di poter illustrare in sede contenziosa il contesto ambientale-lavorativo e decisionale nel quale è maturata la contesta decisione di disporre il suo trasferimento.<br />
Posto che quanto sopra illustrato emerge sia dal ricorso introduttivo del presente giudizio che dalla documentazione depositata dal ricorrente, in punto di fatto il Signor Gennai lamenta il parziale accoglimento delle istanze ostensive da lui formulate e, in particolare, il diniego a permettere la conoscenza e l’estrazione di copia dei seguenti documenti: prot. n. 39569 del 9 luglio 2001, prot. n. 66651 del 16 novembre 2001, prot. n. 73322 del 21 dicembre 2001, n. 9270 dell’8 febbraio 2002, prot. n. 180423 del 4 novembre 2004 e prot. n. 9020 del 19 gennaio 2005.<br />
In punto di diritto, in ragione di numerosi profili di illegittimità che il ricorrente individua nella scelta operata dall’Amministrazione nel negargli il richiesto accesso documentale nonché delle prospettazioni che assisterebbero la predetta richiesta, il Signor Gennai chiede l’annullamento dell’atto di diniego e l’accertamento del diritto a poter ottenere copia dei documenti come sopra elencati.<br />
<b><br />
2. – </b>L’Amministrazione resistente si è costituita in giudizio eccependo l’inammissibilità del ricorso proposto per non essere lo stesso stato notificato ai controinteressati, individuati questi ultimi in coloro che hanno adottato i provvedimenti in ordine ai quali è richiesta l’ostensione ed in coloro che ne sono stati diretti destinatari o che, comunque, rispetto a tali atti hanno assunto veste di destinatari, seppur indirettamente.<br />
A parere dell’Amministrazione resistente tali soggetti sarebbero coinvolti direttamente dall’istanza ostensiva avanzata dal Signor Gennai, visto che la conoscenza del contenuto degli atti richiesti lederebbe il diritto alla riservatezza degli stessi “sotto il profilo professionale” (ved. testualmente a pag. 2 della memoria di costituzione).<br />
<b><br />
3. – </b>L’eccezione preliminare non è condivisibile.<br />
In argomento il Collegio osserva che la giurisprudenza è ancora divisa sul rilievo da attribuire alla posizione di controinteressato assunta da quel soggetto che, nel corso del giudizio instaurato ai sensi dell’art. 25 della legge 7 agosto 1990 n. 241, vanti un interesse eguale e contrario a quello del ricorrente circa l’esito della controversia da questo attivata nei confronti dell’Amministrazione al fine di ottenere, in via giudiziale, l’accesso a documenti amministrativi. Come è noto le opinioni che si contrappongono sono due:<br />
&#61485;	per un primo orientamento si ritiene che la sussistenza dei requisiti per l&#8217;accesso agli atti amministrativi va accertata, in sede sia amministrativa che giurisdizionale, nella pienezza del contraddittorio con gli interessati cui i documenti si riferiscono. Costoro assumono la veste di controinteressati e sono individuabili nei soggetti interessati alla riservatezza dei documenti richiesti con la domanda di accesso, di talché nei ricorsi proposti in materia di accesso ai documenti amministrativi ai sensi dell&#8217;art. 25 della legge n. 241 del 1990 ad essi il ricorso va notificato a pena di inammissibilità dello stesso (cfr. Cons. Stato, Ad. pl., 24 giugno 1999 n. 16 e, più recentemente, Sez. IV, 4 febbraio 2003 n. 553);<br />	<br />
&#61485;	secondo altra impostazione non sussisterebbe l&#8217;onere di notifica al controinteressato del ricorso, a pena di inammissibilità, e dovrebbe farsi applicazione, semmai, dell&#8217;articolo 102, del codice di procedura civile, che consente l&#8217;integrazione del contraddittorio per ordine del giudice (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 9 luglio 1998 n. 1079 nonché T.A.R. Lazio, Sez. II ter, 18 luglio 2001 n. 6638, T.A.R. Marche, 20 novembre 1997 n. 1181).<br />	<br />
Più in generale, le due opinioni sono condizionate dalla natura giuridica che voglia riconoscersi all’istituto dell’accesso ai documenti amministrativi, se di interesse legittimo o di diritto soggettivo e dalla conseguente considerazione del tipo di azione giudiziale concessa dall’ordinamento all’interessato con la previsione dell’art. 25 della legge n. 241 del 1990, se idonea ad attivare un intervento del giudice amministrativo in sede di giurisdizione di legittimità o esclusiva (in tale ultimo senso Cons. Stato, Sez. V, 26 giugno 2000<i>, </i>n. 3632, Sez. VI, 20 gennaio 2000<i> </i>n. 257 e Sez. VI, 21 dicembre 1999 n. 2118).<br />
In ciascuno dei due casi il dato assodato ed indiscusso è quello relativo alla circostanza che la figura di parte processuale controinteressata (nei cui confronti debba notificarsi obbligatoriamente il ricorso ovvero debba essere integrato il contraddittorio <i>iussu iudicis</i>) possa essere rivestita soltanto nell’ipotesi di un soggetto individuato o (facilmente) individuabile dai documenti richiesti e che dalla conoscenza di questi possa subire un pregiudizio alla propria sfera di riservatezza.<br />
<b><br />
4. &#8211; </b>In epoca recente l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato in due analoghe decisioni (18 aprile 2006 n. 6 e 20 aprile 2006 n. 7), pur non prendendo apertamente posizione circa la natura dell’istituto disciplinato dal Capo V della legge n. 241 del 1990, sembrerebbe aver optato per una riconduzione del giudizio di cui all’art. 25 della legge n. 241 del 1990 al paradigma tipico del giudizio impugnatorio dinanzi al giudice amministrativo, finendo in tal modo per attribuire rilievo alla evocazione formale e preventiva di almeno un controinteressato (se riconoscibile nella specie) ai fini dell’ammissibilità del ricorso proposto.<br />
Infatti l’Adunanza plenaria ha affermato che non contrasta con la natura di vero e proprio diritto soggettivo (natura che parrebbe corroborata dall&#8217;avvenuta sua inclusione nell&#8217;ambito dei livelli essenziali e delle prestazioni concernenti i diritti civili e politici ai sensi dell&#8217;art. 117, Cost. e dell&#8217;art. 22 della legge n. 241 del 1990, nella nuova formulazione successiva alla novella del 2005, oltre che dalla riconduzione del giudizio sull&#8217;accesso alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell&#8217;art. 25, comma 5, della citata legge n. 241 del 1990 e dalla additabilità dello stesso quale manifestazione di un più generale diritto all&#8217;informazione vantato dai cittadini in rapporto all&#8217;organizzazione ed all&#8217;attività della P.A.) del c.d. diritto d&#8217;accesso la configurazione di tipo impugnatorio del mezzo di tutela giurisdizionale ad esso correlata ed idonea, nel contempo, ad assicurare la protezione dell&#8217;interesse giuridicamente rilevante ed a salvaguardare l&#8217;esigenza di stabilità delle situazioni giuridiche e di certezza delle posizioni dei controinteressati che sono pertinenti ai rapporti amministrativi scaturenti dai principi di pubblicità e trasparenza dell&#8217;azione amministrativa (interesse alla riservatezza di terzi, tutela del segreto, ecc.).<br />
<b><br />
5. – </b>Premesso quanto sopra e, dunque, individuata la rilevanza della questione anche con riferimento al presente giudizio, appare indispensabile configurare con esattezza la posizione di controinteressato nel processo attivato ai sensi dell’art. 25 della legge n. 241 del 1990 dinanzi al giudice amministrativo.<br />
Sotto un profilo strettamente processuale, anche con riferimento al rito speciale in materia di accesso agli atti, la figura del controinteressato rispetta i normali parametri riconosciuti in modo uniforme dalla costante giurisprudenza, vale a dire che tale posizione è rinvenibile soggettivamente in colui che vanti un interesse uguale e contrario rispetto al ricorrente nei confronti della sopravvivenza dell’atto impugnato ed oggettivamente con riguardo alla riferibilità diretta o indiretta nel medesimo atto impugnato della posizione soggettiva vantata dal controinteressato.<br />
Ne deriverebbe che, qualora nel caso di specie dovesse rinvenirsi una posizione (tecnico-processuale) di controinteressato, il ricorso qui in esame potrebbe ritenersi inammissibile qualora non fosse stata soddisfatta la regola dell&#8217;art. 21, primo comma, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 (ritenuta applicabile anche allo speciale giudizio previsto dall&#8217;art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241), in forza della quale il ricorso, nei prescritti termini decadenziali, &#8220;deve essere notificato tanto all&#8217;organo che ha emesso l&#8217;atto impugnato quanto ai controinteressati ai quali l&#8217;atto direttamente si riferisce, o almeno ad alcuno tra essi&#8221;, evenienza che nel caso in esame non è intervenuta.<br />
<b><br />
6. &#8211; </b>Sotto il profilo ordinamentale, il controinteressato procedimentale è figura normativamente introdotta dall&#8217;art. 22 della legge n. 241 del 1990, come sostituito dall&#8217;art. 15 della legge n. 15 del 2005, che ha espressamente definito i controinteressati come “tutti i soggetti individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall&#8217;esercizio dell&#8217;accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza”.<br />
La formula espressiva contenuta nella nuovo disposto dell’art. 22, come sopra riprodotto, evoca una figura di controinteressato procedimentale, vale a dire di soggetto che deve essere coinvolto nel procedimento attivato dal richiedente l’accesso documentale permettendogli la possibilità di opporsi al richiesto accesso (sul punto si veda anche l’art. 3 del D.P.R. 12 aprile 2006 n. 184), che non necessariamente coincide con la figura di controinteressato processuale, se non nell’ipotesi in cui, come nel caso di specie, venga negato il richiesto accesso documentale oppure l’Amministrazione compulsata resti inerte dinanzi alla richiesta di accesso (si pensi, infatti, alla diversa ipotesi in cui l’Amministrazione accolga l’istanza ostensiva, fattispecie che trasformerebbe il controinteressato procedimentale in interessato al ricorrere).<br />
Considerato tutto quanto si è sopra osservato, assume fondamentale importanza quindi, nel caso di specie, ai fini dell’ammissibilità del proposto ricorso, delibare in merito alla esistenza della figura del controinteressato procedimentale in seguito alla richiesta di accesso avanzata dal Gennai, dal momento che un esito in senso positivo di tale scrutinio determinerebbe, automaticamente, la necessità di introdurre il ricorso avverso il diniego all’accesso evocando tempestivamente almeno uno dei controinteressati (adempimento che, come si è già rilevato, nella specie non si è verificato), pena l’inammissibilità del gravame proposto.<br />
<b><br />
7. &#8211; </b>Come si è già segnalato, l’Amministrazione provinciale sostiene che, in seguito alla richiesta di accesso documentale avanzata dal Gennai, si sono profilate nel relativo procedimento alcune posizioni riconducibili alla figura di controinteressato procedimentale identificabile nei soggetti che hanno adottato (il Presidente e il Direttore generale della Provincia) o sono stati destinatari (il Prefetto e il dirigente del Servizio gestione patrimoniale) alcuni dei provvedimenti fatti oggetto della richiesta di piena conoscenza, essendo possibile, in seguito all’eventuale accoglimento dell’istanza ostensiva, una lesione della riservatezza degli stessi riconducibile alla tutela della loro dignità e capacità professionale.<br />
Il Collegio rileva come nel corso del procedimento di accesso introdotto dal Signor Gennai non si rinvengono figure di controinteressati procedimentali, atteso che i soggetti ritenuti tali dalla difesa dell’Amministrazione provinciale compaiono negli atti, fatti oggetto della richiesta di accesso, nella qualità di organi delle rispettive Amministrazioni di appartenenza e quindi non in veste (professionale) propria ed esclusiva ma “filtrata” dalla riconducibilità del loro operato (e della qualifica dagli stessi rivestita) all’esercizio delle competenze dell’Amministrazione di riferimento.<br />
D’altronde, se si accogliesse l’ipotesi secondo la quale il soggetto che riveste la figura di organo dell’Amministrazione che emana un provvedimento o quello che ne è destinatario vede radicarsi su di sé, per ciò solo, la posizione di controinteressato nell’eventuale procedimento volto ad ottenere l’accesso allo stesso provvedimento ovvero ad un atto ad esso connesso o da esso richiamato (ved. sul punto, anche e quale <i>tertium comparationis</i>, stante l’introduzione dello stesso in epoca successiva rispetto ai fatti per i quali è qui controversia, il disposto dell’art. 7, comma 2, del D.P.R. n. 184 del 2006), tale (ri)costruzione imporrebbe di coinvolgere sempre nel procedimento di accesso documentale, quale soggetto controinteressato, colui che ha adottato, per conto dell’Amministrazione, il documento fatto oggetto della richiesta ostensiva.<br />
Tale non è stato l’intendimento del legislatore del 2005, introducendo la figura del controinteressato procedimentale, ritenendosi che l’apporto professionale, che sicuramente caratterizza qualsiasi atto adottato dall’operatore dell’Amministrazione che per essa riveste la posizione di organo, non si individualizza fino al punto di connotare la ridetta collocazione organizzativa facendo emergere in capo al titolare una posizione soggettiva differenziata, sfumandosi e confondendosi quest’ultima con l’attività dell’Amministrazione, la cui conoscibilità verso l’esterno (coincidente con il novero dei soggetti qualificati in quanto direttamente e concretamente interessati alla conoscenza del contenuto dell’atto) è stata peraltro esaltata e resa (quasi) integrale dalla novella legislativa del 2005.<br />
Va da sé, a conclusiva considerazione in merito alle sopra svolte osservazioni, che la conoscenza degli atti amministrativi (che si realizza mediante l&#8217;esercizio del diritto di accesso come sopra legislativamente riconosciuto) costituisce presupposto per il corretto, sollecito ed imparziale esercizio dei pubblici poteri, rendendo possibile il controllo degli amministrati (giammai in via generalizzata sull’attività dell’Amministrazione, essendo tale evenienza scongiurata dall’espresso divieto contenuto dell’art. 24, comma 3 della legge n. 241 del 1990, secondo il quale “Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell&#8217;operato delle pubbliche amministrazioni”, bensì) sugli atti che li riguardano direttamente e rispetto ai quali intendano tutelare la loro posizione soggettiva dagli stessi incisa.<br />
In ragione di quanto si è sopra rilevato deve ritenersi che nella specie non sia rinvenibile alcuna posizione di controinteressato procedimentale con riferimento alla richiesta avanza ta dal Signor Gennai e, conseguentemente, non può apprezzarsi alcuna posizione di controinteressato processuale (secondo le coordinate argomentative sopra svolte dal Collegio) con riferimento al ricorso proposto dallo stesso Gennai, di talché il gravame deve giudicarsi ammissibile.<br />
<b><br />
8. – </b>Dichiarata infondata l’eccezione preliminare avanzata dall’Amministrazione resistente e<b> </b>venendo al merito del caso in esame, appare utile riepilogare sinteticamente le osservazioni sollevate dall’Amministrazione provinciale nei confronti delle censure avanzate dal ricorrente nei confronti dell’atto di diniego, peraltro assunte a fondamento anche della non condivisione da parte della Provincia di Siena degli esiti del procedimento giustiziale svoltosi dinanzi al Difensore civico che aveva riconosciuto il diritto all’accesso richiesto dal Signor Gennai.<br />
In particolare la Provincia di Siena sostiene che l’accesso documentale richiesto dall’odierno ricorrente non può accordarsi perché:<br />
&#61485;	non sussiste l’interesse diretto, concreto ed attuale in capo al Signor Gennai, non essendo questo riconducibile all’esistenza di contenziosi tra il dipendente e l’Amministrazione datoriale, per come indicato nelle richieste estensive;<br />	<br />
&#61485;	la sussistenza del predetto interesse è stata indicata in modo indiretto e generico dal Signor Gennai nelle richieste avanzate all’Amministrazione;<br />	<br />
&#61485;	la natura degli atti richiesti è ascrivibile al novero dei flussi decisionali relativi alla gestione dell’organizzazione lavorativa all’interno dell’Ente, sicché fuoriescono dall’ambito di veri e propri procedimenti amministrativi.<br />	<br />
Tali perplessità espresse dalla Provincia di Siena e che costituiscono il sostrato decisionale del diniego all’accesso opposto nei confronti del Signor Gennai, nonostante l’esito per quest’ultimo favorevole del rimedio giustiziale percorso, non sono fondate.<br />
<b><br />
9. – </b>Sul punto giova rammentare che, a mente dell’art. 22, comma 1 lett. b), per «interessati» si intendono “tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l&#8217;accesso”.<b><br />
</b>Il riferimento specifico, introdotto dalla legge n. 15 del 2005, circa la necessità che sussista in capo al richiedente l’accesso, al fine di legittimarlo alla richiesta, un interesse “diretto concreto ed attuale” non muta l’interpretazione elastica ed estensiva che della surriprodotta espressione ha fatto propria la costante giurisprudenza. Sul punto si concorda pienamente con l’osservazione, sviluppata all’indomani della novella del 2005, secondo la quale va negata “una pretesa portata restrittiva del diritto d&#8217;accesso, attribuita per l’appunto alla novella legislativa del 2005, posto che già il previgente regolamento attuativo (D.P.R. n. 352 del 27 giugno 1992) richiedeva la sussistenza di un interesse &#8220;personale e concreto&#8221;, caratterizzato cioè da concretezza ed attualità e direttamente imputabile al soggetto richiedente e che, pertanto, la nuova indicazione legislativa di un interesse &#8220;diretto, concreto e attuale&#8221;, appare meramente chiarificativa sul piano lessicale, potendosi al riguardo richiamare l&#8217;ampia e consolidata giurisprudenza amministrativa già formatasi al riguardo” (così, testualmente, T.A.R. Lazio, Sez. II, 28 dicembre 2005 n. 14906).<br />
D’altronde – e ciò vale anche a fugare i dubbi che la Provincia ha sollevato circa una carenza di interesse in capo al ricorrente in merito all’accesso documentale con riferimento agli atti richiesti – avendo il Signor Gennai attivato una controversia giudiziale con l’Amministrazione datoriale relativamente al trasferimento disposto nei suoi confronti, appare verosimile che l’interessato voglia rappresentare, dinanzi agli organi giurisdizionali competenti a decidere in ordine all’attivata controversia lavoristica, il contesto ambientale-organizzativo nel quale è maturata la contestata decisione di trasferimento assunta dall’Ente: ciò determina in capo all’odierno ricorrente la titolarità di un interesse diretto (e cioè personale, appartenente alla sfera dell&#8217;interessato), concreto (e cioè collegato con il bene della vita coinvolto dal documento) ed attuale (e cioè non meramente potenziale, vista comunque l’attinenza ad eventuali profili ripristinatori ovvero risarcitori).<br />
L’affermato diritto di accedere agli atti dovrà esercitarsi, peraltro, mediante esame ed estrazione di copia dei documenti, ai sensi dell&#8217;art. 25 della legge n. 241 del 1990, e che non si soddisfa con il consentirne soltanto la visione (anche in virtù della testuale espressione contenuta nell’art. 22, comma 1 lett. a), della legge n. 241 del 1990 novellata, laddove si legge che per «diritto di accesso» si intende, “il diritto degli interessati <u>di prendere visione e di estrarre copia</u> di documenti amministrativi”.<br />
<b><br />
10. – </b>In ragione delle suesposte osservazioni ed attesa l’accertata fondatezza dei motivi di ricorso, deve accogliersi il gravame proposto dal Signor Gennai, con conseguente annullamento dell’atto di diniego all’accesso emanato dalla Provincia di Siena e con contestuale formulazione dell’ordine al competente ufficio di quest’ultimo Ente affinché metta a disposizione per la visione e, a richiesta del ricorrente, per l’eventuale estrazione di copia, dietro pagamento dei relativi diritti, i seguenti atti: prot. n. 39569 del 9 luglio 2001, prot. n. 66651 del 16 novembre 2001, prot. n. 73322 del 21 dicembre 2001, n. 9270 dell’8 febbraio 2002, prot. n. 180423 del 4 novembre 2004 e prot. n. 9020 del 19 gennaio 2005.<br />
Per la peculiarità delle questioni trattate, appare equo disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti costituite.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Seconda, pronunciando in via definitiva sul ricorso in epigrafe:<br />
1)	lo accoglie, con annullamento dell’atto impugnato, disponendo che a cura del Dirigente dell’ufficio competente della Provincia di Siena si consenta l’accesso in favore del Signor Stefano Gennai, per il tramite della visione e dell’estrazione di copia, dei documenti per come indicati in motivazione;<br />	<br />
2)	compensa le spese di giudizio.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze nella Camera di consiglio del 17 maggio 2006.</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 6 NOVEMBRE 2006</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-6-11-2006-n-4966/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 6/11/2006 n.4966</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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