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	<title>496 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>496 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Sulla esclusione dal test per la prova di accesso per il corso di laurea Medicina e Chirurgia/ Odontoiatria di candidato con certificazione priva di QR code</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-esclusione-dal-test-per-la-prova-di-accesso-per-il-corso-di-laurea-medicina-e-chirurgia-odontoiatria-di-candidato-con-certificazione-priva-di-qr-code/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2021 15:41:18 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-esclusione-dal-test-per-la-prova-di-accesso-per-il-corso-di-laurea-medicina-e-chirurgia-odontoiatria-di-candidato-con-certificazione-priva-di-qr-code/">Sulla esclusione dal test per la prova di accesso per il corso di laurea Medicina e Chirurgia/ Odontoiatria di candidato con certificazione priva di QR code</a></p>
<p>Covid-19 – Green pass – Test per la prova di accesso per il corso di laurea Medicina e  Chirurgia/ Odontoiatria – Candidato privo di certificazione verde &#8211; Certificazione priva di QR code attestante l’effettuazione di tampone antigenico rapido negativo il giorno precedente il test – Esclusione – Tutela cautelare – Inconcedibilità. Non</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-esclusione-dal-test-per-la-prova-di-accesso-per-il-corso-di-laurea-medicina-e-chirurgia-odontoiatria-di-candidato-con-certificazione-priva-di-qr-code/">Sulla esclusione dal test per la prova di accesso per il corso di laurea Medicina e Chirurgia/ Odontoiatria di candidato con certificazione priva di QR code</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-esclusione-dal-test-per-la-prova-di-accesso-per-il-corso-di-laurea-medicina-e-chirurgia-odontoiatria-di-candidato-con-certificazione-priva-di-qr-code/">Sulla esclusione dal test per la prova di accesso per il corso di laurea Medicina e Chirurgia/ Odontoiatria di candidato con certificazione priva di QR code</a></p>
<p style="text-align: justify;">Covid-19 – Green pass – Test per la prova di accesso per il corso di laurea Medicina e  Chirurgia/ Odontoiatria – Candidato privo di certificazione verde &#8211; Certificazione priva di QR code attestante l’effettuazione di tampone antigenico rapido negativo il giorno precedente il test – Esclusione – Tutela cautelare – Inconcedibilità.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Non deve essere sospeso in via cautelare il provvedimento con il quale la ricorrente è stata esclusa dalla partecipazione al test per la prova di ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia a.a. 2021/22  per mancanza di “Certificazione verde” avendo comunque prodotto certificazione (priva di QR code) attestante l’effettuazione di tampone antigenico rapido negativo il giorno precedente il test, in quanto in base al vigente quadro normativo (art. 9 bis lett i) e 9, co. 2, del decreto legge del 22 aprile 2021 n. 52, art. 13 DPCM 17 giugno 2021, Linee Guida MUR del 16 agosto 2021)  l’autenticità e la validità delle certificazioni verdi prescritte per l’accesso ai concorsi pubblici risultano verificabili unicamente mediante lettura del QR code.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Migliozzi &#8211; Est. Amovilli</p>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">(Sezione Prima)</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">ORDINANZA</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 752 del 2021, proposto da</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Lucia Annicchiarico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Università degli Studi di Bologna &#8211; Alma Mater Studiorum, Ministero dell&#8217;Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, ivi domiciliataria ex lege, via A. Testoni, 6;</p>
<p class="contro" style="text-align: justify;">per l&#8217;annullamento</p>
<p class="previa" style="text-align: justify;">previa sospensione dell&#8217;efficacia,</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">-del provvedimento di esclusione alla partecipazione al test per la prova di accesso per il corso di laurea Medicina e Chirurgia/ Odontoiatria Anno Accademico 2021/2022, del 03.09.2021;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’ Universita&#8217; degli Studi di Bologna &#8211; Alma Mater Studiorum e del Ministero dell&#8217;Universita&#8217; e della Ricerca;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visto l&#8217;art. 55 c. p. a.;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 ottobre 2021 il dott. Paolo Amovilli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Rilevato che la ricorrente è stata esclusa dalla partecipazione al test per la prova di ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia a.a. 2021/22 dell’Ateneo di Bologna per mancanza di “Certificazione verde” avendo comunque prodotto certificazione (priva di QR code) attestante l’effettuazione di tampone antigenico rapido negativo il giorno precedente il test;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto, ad un sommario esame, di non poter apprezzare favorevolmente le esigenze cautelari atteso che:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; ai sensi dell’art. 9 bis lett i) del decreto legge del 22 aprile 2021 n. 52 a far data dal 6 agosto 2021 è consentito l’accesso ai concorsi pubblici esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all&#8217;articolo 9, comma 2;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; la certificazione verde COVID -19 attesta, tra l’altro, la condizione dell’effettuazione di test antigenico rapido o molecolare, quest&#8217;ultimo anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2 (art. 9 c. 2 lett. c) del citato decreto);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; ai sensi dell’art. 13 DPCM 17 giugno 2021 “la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 è effettuata mediante la lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando esclusivamente l&#8217;applicazione mobile descritta nell’allegato B, paragrafo 4, che consente unicamente di controllare l&#8217;autenticità, la validità e l&#8217;integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell&#8217;intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l&#8217;emissione.”;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; nelle Linee Guida MUR del 16 agosto 2021 pubblicate sul sito web il 25 agosto 2021 (parti integranti del bando per l’ammissione al corso in esame) vi è un espresso richiamo alla suindicata normativa primaria e secondaria in tema di obbligo di certificazione verde e relative modalità di controllo;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Considerato che in base al suindicato quadro normativo di riferimento &#8211; sinteticamente richiamato &#8211; l’autenticità e la validità delle prescritte certificazioni verdi risultano verificabili unicamente mediante lettura del QR code, si che l’impugnata esclusione appare “<i>prima facie</i>” immune dalle doglianze dedotte;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Considerata la sussistenza di giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite della presente fase cautelare.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217;Emilia-Romagna Bologna (Sezione Prima) respinge la suindicata domanda cautelare.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Spese compensate.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all&#8217;articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all&#8217;oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 27 ottobre 2021 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Andrea Migliozzi, Presidente</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Umberto Giovannini, Consigliere</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Paolo Amovilli, Consigliere, Estensore</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/3/2021 n.496</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-8-3-2021-n-496/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2021 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-8-3-2021-n-496/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/3/2021 n.496</a></p>
<p>Pres. Pennetti &#8211; Est. Goggiamani 1. Rifiuti e bonifiche &#8211; Albo Nazionale Gestori Ambientali &#8211; Iscrizione &#8211; Provvedimento di tipo autorizzativo &#8211; abilitativo &#8211; Richiesta dell&#8217;informativa antimafia &#8211; Applicabilità  1. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 67, 83 e 85 del Codice Antimafia nel caso di domanda di iscrizione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-8-3-2021-n-496/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/3/2021 n.496</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-8-3-2021-n-496/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/3/2021 n.496</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Pennetti &#8211; Est. Goggiamani</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<div style="text-align: justify;"> 1. Rifiuti e bonifiche &#8211; Albo Nazionale Gestori Ambientali &#8211; Iscrizione &#8211; Provvedimento di tipo autorizzativo &#8211; abilitativo &#8211; Richiesta dell&#8217;informativa antimafia &#8211; Applicabilità </div>
<p></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">1. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 67, 83 e 85 del Codice Antimafia nel caso di domanda di iscrizione da una sezione all&#8217;altra dell&#8217;Albo Gestori Ambientali  legittima la richiesta dell&#8217;informativa antimafia avanzata dall&#8217;Amministrazione. Le informative interdittive sono applicabili, infatti, anche ai provvedimenti di tipo abilitativo &#8211; autorizzativo, nei quali rientra l&#8217;iscrizione all&#8217;Albo Nazionale Gestori Ambientali; tale iscrizione abilita, infatti, l&#8217;operatore economico allo svolgimento delle attività  individuate nel d.m. n. 120 del 2014.</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br /> <strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br /> <strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria</strong><br /> <strong>(Sezione Prima)</strong><br /> ha pronunciato la presente<br /> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 362 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da<br /> -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Giulio Calabretta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> U.T.G. &#8211; Prefettura di Catanzaro, Ministero dell&#8217;Ambiente e della Tutela del Mare &#8211; Albo Nazionale Gestori Ambientali, Ministero dell&#8217;Interno, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distrettuale di Catanzaro, domiciliataria <em>ex lege</em> in Catanzaro, via G. da Fiore, 34;<br /> Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Catanzaro e Autorita&#8217; Nazionale Anticorruzione non costituite in giudizio;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento, previa sospensione dell&#8217;efficacia,</em></strong><br /> Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:<br /> &#8211; dell&#8217;interdittiva antimafia emessa dalla Prefettura di Catanzaro con protocollo -OMISSIS- del 22/01/2020 e di tutte le note sottese a essa;<br /> &#8211; della richiesta inserita in BDNA il 23/01/2019 da parte della Camera di Commercio di Catanzaro, nota protocollo numero -OMISSIS-; nota della Camera di Commercio di Catanzaro &#8211; Albo Nazionale Gestori Ambientali del 28/02/2020 protocollo numero -OMISSIS-.<br /> Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS-il 1762020:<br /> per l&#8217;annullamento<br /> della nota del 16.04.2020 dell&#8217;Autorità  Nazionale Anticorruzione di avvenuta segnalazione e dell&#8217;inserimento nel Casellario della relativa annotazione interdittiva antimafia.</p>
<p> Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio dell&#8217;U.T.G. &#8211; Prefettura di Catanzaro, del Ministero dell&#8217;Ambiente e della Tutela del Mare &#8211; Albo Nazionale Gestori Ambientali e del Ministero dell&#8217;Interno;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 24 febbraio 2021 la dott.ssa Francesca Goggiamani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO<br /> -OMISSIS-ha impugnato, con richiesta di sospensione, l&#8217;interdittiva adottata nei suoi confronti dal Prefetto di Catanzaro, nonchè la precedente richiesta di comunicazione antimafia del<br /> 23/01/2019 da parte della Camera di Camera di Commercio di Catanzaro &#8211; Albo Nazionale Gestori Ambientali in virtà¹ di trasferimento dell&#8217;iscrizione dalla sezione Abbruzzo alla sezione Calabria per cambio sede legale della -OMISSIS-, di cui era direttore tecnico, e la successiva nota della Camera di Commercio di Catanzaro &#8211; Albo Nazionale Gestori Ambientali del 28/02/2020 di rigetto dell&#8217;istanza di annullamento della richiesta sostenendo -) l&#8217;illegittimità  della richiesta in quanto disposta in ipotesi non prevista dall&#8217;art. 85 cod. antimafia, con violazioni della relativa procedura e del tempo di risposta da parte della Prefettura, -) la violazione dell&#8217;art. 10 <em>bis</em> l. proc. in relazione al rigetto da parte della CCIA della richiesta di mutamento della sede sociale e -) la violazione di legge, l&#8217;omessa istruttoria e l&#8217;eccesso di potere della valutazione prefettizia di informazione antimafia.<br /> Si sono costituiti il Ministero dell&#8217;Interno, il MATT e la Prefettura di Catanzaro sostenendo, nella depositata relazione di queste due ultime Amministrazioni, la legittimità  della richiesta di informazione interdittiva e della valutazione prefettizia.<br /> Con provvedimento n. -OMISSIS- stata negata la tutela cautelare, decisione confermata in sede di appello con ordinanza n. -OMISSIS-.<br /> Con motivi aggiunti il ricorrente ha, poi, impugnato la nota del 16.04.2020 dell&#8217;Autorità  Nazionale Anticorruzione di avvenuta segnalazione e dell&#8217;inserimento nel Casellario della relativa annotazione interdittiva antimafia per invalidità  derivata da questa.<br /> L&#8217;Anac, cui il ricorso  stato ritualmente notificato, non si  costituita.<br /> Nel merito il ricorrente ha dedotto che le circostanze riportate nel provvedimento ed acquisite dal procedimento penale &#8220;Rinascita Scott&#8221; erano state sconfessate dalla Corte di Cassazione.<br /> All&#8217;udienza del 24.2.2021 la causa  stata trattenuta in decisione.<br /> DIRITTO<br /> 1. I motivi relativi alla illegittimità  della richiesta da parte dell&#8217;Albo nazionale gestore ambientali &#8211; sez. Catanzaro di informazione antimafia e del relativo rigetto non hanno pregio.<br /> Premesso, infatti, che anche ove non vi sia l&#8217;obbligo della preventiva richiesta dell&#8217;informativa antimafia, l&#8217;Amministrazione possa richiederla autonomamente (v. Consiglio di Stato sez. III, 20/07/2016, n. 3300; Consiglio di Stato, sez. III, 13/08/2018, n. 4922; T.A.R., Palermo, sez. II, 20/07/2017, n. 1941 e T.a.r. Reggio Calabria, 13 gennaio 2016, n. 28), nella specie la richiesta risultava dovuta ai sensi dell&#8217;art. 85 cod.antimafia in quanto il ricorrente era direttore tecnico di impesa richiedente il trasferimento di iscrizione da una sezione all&#8217;altra dell&#8217;albo Gestori Ambientali, iscrizione che ai sensi del combinato disposto degli artt. 83 e 67 cod. antimafia, richiede la documentazione antimafia. Le informative interdittive sono applicabili, infatti, anche ai provvedimenti di tipo abilitativo-autorizzativo, nei quali rientra l&#8217;iscrizione all&#8217;albo Nazionale Gestori Ambientali; tale iscrizione abilita, infatti, l&#8217;operatore economico allo svolgimento di attività  individuate nel d.M. n. 120 del 2014.<br /> La legittima richiesta non sconta, poi, gli esiti del procedimento da cui  insorta: la contestata mancata comunicazione al direttore tecnico del rigetto del trasferimento della società  e del suo preavviso &#8211; in disparte dalla loro apparente infondatezza essendo interlocutore di quel procedimento la società  e non il suo direttore tecnico &#8211; non vanno ad inficiare il diverso procedimento di documentazione antimafia che seppur incidentalmente insorto, gode di autonomo svolgimento come di autonoma efficacia del suo esito.<br /> 2. Nessun pregio ha, ancora, la censura di illegittimità  della informazione per violazione del termine di cui all&#8217;art. 88 cod. antimafia.<br /> Tale termine, attesa la carente espressa qualificazione come termine perentorio, deve intendersi di natura sollecitatoria o ordinatoria, con la conseguenza che il suo superamento non produce l&#8217;illegittimità  dell&#8217;atto (v. Consiglio di Stato, sez. V, 14/04/2015, n. 1872 nonchè tutta la giurisprudenza sul mancato rispetto del termine di cui all&#8217;art. 2 l. proc.).<br /> 3. La disamina dei motivi di ricorso attinente al contenuto della informazione interdittiva richiede, invece, una premessa in ordine a <em>ratio</em> di tali provvedimenti, presupposti per la loro adozione e sindacato giurisdizionale.<br /> Deve rammentarsi, infatti, che la informazione antimafia  misura di tutela preventiva che l&#8217;Ordinamento appresta a tutela delle minacce del fenomeno mafioso, giudizio prefettizio secondo cui l&#8217;impresa, in quanto ausilio anche indiretto delle attività  dei gruppi criminali o in qualche modo da questi condizionata, non meriti la fiducia delle Istituzioni, elemento condizionante la sussistenza di rapporti contrattuali con le pubbliche Amministrazioni o la titolarità  degli altri titoli abilitativi individuati dalla legge. In ragione della sua ratio a legittimarne l&#8217;adozione &#8220;Non  la prova di un fatto, ma solo la presenza di elementi in base ai quali non sia illogico o inattendibile ritenere la sussistenza di un collegamento dell&#8217;impresa con organizzazioni mafiose o di un condizionamento dell&#8217;impresa stessa da parte di queste&#8221; (v. Consiglio di Stato, sez. IV, 05/10/2006, n. 5935).<br /> In altre parole,  sufficiente per la emanazione un quadro indiziario, in cui assumono rilievo preponderante i fattori significativi, in termini di non manifesta infondatezza, dell&#8217;essere i comportamenti e le scelte dell&#8217;imprenditore un veicolo di infiltrazione delle organizzazioni criminali nelle funzioni della pubblica amministrazione, un giudizio di possibilità  che l&#8217;attività  d&#8217;impresa presenti elementi di condizionamento, in qualsiasi forma, da parte delle associazioni malavitose o, per converso, che essa dia luogo ad agevolazione, aiuto, supporto, anche solo logistico, pur indiretti, agli interessi e agli affari di tali associazioni (cfr. Cons. Stato, n. 1743 e n. 444 del 2016; C.G.A. Sicilia, n. 1129 del 2009; Cons. Stato, n. 4737 del 2006; Cons. Stato, n. 5247 del 2005; Tar Campania, Napoli, n. 103 del 2016 e n. 50 del 2012; Tar Calabria, Catanzaro, n. 479 del 2010; Tar Lazio, Roma, n. 10892 del 2005).<br /> Non , dunque, necessario per l&#8217;emanazione del provvedimento autoritativo la certezza dei fatti su cui si fonda od il sussistere di accertamento penale definitivo, bensì un quadro indiziario più che sufficiente &#8211; in base alla regola causale del &#8216;più probabile che non&#8217; (cfr. Cons. Stato, sez. III, n. 4657/2015; n. 1328/2016; n. 1743/2016; n. 4295/2017) &#8211; a ingenerare un ragionevole convincimento sulla sussistenza di un condizionamento mafioso in capo all&#8217;impresa ricorrente. Non trattandosi di provvedimenti nemmeno latamente sanzionatori  loro estranea qualsiasi logica penalistica di certezza probatoria raggiunta al di lÃ  del ragionevole dubbio.<br /> Ne consegue che la motivazione del provvedimento prefettizio possa limitarsi ad indicare gli elementi di fatto posti alla base della valutazione discrezionale desunti da provvedimenti giudiziari, atti di indagine, accertamenti svolti dalle Forze di Polizia in sede istruttoria, ed esplicare le ragioni in base alle quali, secondo la logica del «più probabile che non», sia ragionevole dedurre da uno o più di tali elementi indiziari, gravi, precisi e, se plurimi, anche concordanti il rischio di infiltrazione mafiosa nell&#8217;impresa.<br /> L&#8217;apparato motivatorio, insegna il Consiglio di Stato, potà  essere anche asciutto, scarno, finanche poco elaborato purch si evincano le ragioni sostanziali che giustificano la valutazione di permeabilità  mafiosa dell&#8217;impresa sulla base degli elementi raccolti. Essa potà  esplicitarsi anche solo eventualmente per <em>relationem</em>, con richiamo ai provvedimenti giudiziari o agli atti delle stesse Forze di Polizia, laddove già  contengano con chiarezza il percorso logico di siffatta valutazione.<br /> L&#8217;ampia discrezionalità  della valutazione prefettizia in tema di tentativo di infiltrazione mafiosa comporta, conseguentemente, che essa sia sindacabile in sede giurisdizionale solo in caso di manifesti vizi di eccesso di potere per illogicità , irragionevolezza e travisamento dei fatti (Cons. Stato, n. 1328 del 2016 e n. 4527 del 2014; TAR Campania, Napoli, n. 5297 del 2015), rimanendo estraneo al sindacato di legittimità  del G.A. l&#8217;accertamento dei fatti, anche di rilievo penale, assunti a base del provvedimento (in termini Cons. Stato, n. 4724 del 2001), i quali possono essere reprensibili unicamente sotto il profilo della sua logicità  in relazione alla rilevanza dei fatti accertati (Cons. Stato n. 7260 del 2010).<br /> Inoltre il sindacato del giudice amministrativo va condotto sull&#8217;atto complessivamente considerato e non va parcellizzato nella disamina di ogni singolo elemento di fatto preso in considerazione dall&#8217;Amministrazione come sintomatico del pericolo di infiltrazione mafiosa, non venendo in rilievo, nel caso, la necessità  di accertare singole e individuate responsabilità  come invece necessariamente avviene nel processo penale, ma piuttosto l&#8217;esigenza, prevalente rispetto ad altre, pur connesse ad interessi a rilievo costituzionale (come la libertà  di iniziativa economica e la libertà  di impresa), di porre un argine significativamente preventivo al pernicioso fenomeno del condizionamento mafioso dell&#8217;attività  economica del paese (Tar Campania, Napoli, n. 1179 del 2016). Pertanto, gli elementi posti a base dell&#8217;informativa possono essere anche non penalmente rilevanti o non costituire oggetto di procedimenti o di processi penali o, addirittura e per converso, possono essere già  stati oggetto del giudizio penale, con esito di proscioglimento o di assoluzione.<br /> Al contrario, però, non possono reputarsi sufficienti fattispecie fondate sul semplice sospetto o su mere congetture prive di riscontro fattuale, occorrendo l&#8217;individuazione di idonei e specifici elementi di fatto, obiettivamente sintomatici e rivelatori di concrete connessioni o collegamenti con la criminalità  organizzata (cfr. Tar Calabria, Catanzaro, n. 479 del 2010; Tar Sicilia, Palermo, n. 38 del 2006; Tar Campania, Napoli, n. 115 del 2004).<br /> In ordine alla specifica rilevanza del fenomeno di collegamento parentale/imprenditoriale ha il Consiglio di Stato (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 3 maggio 2016, n. 1743) chiarito:<br /> &#8211; quanto ai rapporti di parentela tra titolari, soci, amministratori, direttori generali dell&#8217;impresa e familiari che siano soggetti affiliati, organici, contigui alle associazioni mafiose, l&#8217;Amministrazione può dare loro rilievo laddove tale rapporto, per la sua natura, intensità , o per altre caratteristiche concrete, lasci ritenere, per la logica del &quot;<em>più probabile che non</em>&quot;, che l&#8217;impresa abbia una conduzione collettiva e una regìa familiare (di diritto o di fatto, alla quale non risultino estranei detti soggetti) ovvero che le decisioni sulla sua attività  possano essere influenzate, anche indirettamente, dalla mafia attraverso la famiglia, o da un affiliato alla mafia mediante il contatto col proprio congiunto;<br /> &#8211; nei contesti sociali in cui attecchisce il fenomeno mafioso, all&#8217;interno della famiglia si può verificare una &quot;influenza reciproca&quot; di comportamenti e possono sorgere legami di cointeressenza, di solidarietà , di copertura o quanto meno di soggezione o di tolleranza;<br /> &#8211; una tale influenza può essere desunta non dalla considerazione (che sarebbe in sè errata e in contrasto con i principi costituzionali) che il parente di un mafioso sia anch&#8217;egli mafioso, ma per la doverosa considerazione, per converso, che la complessa organizzazione della mafia ha una struttura clanica, si fonda e si articola, a livello particellare, sul nucleo fondante della &#8216;famiglia&#8217;, sicchè in una &#8216;famiglia&#8217; mafiosa anche il soggetto che non sia attinto da pregiudizio mafioso può subire, nolente, l&#8217;influenza del &#8216;capofamiglia&#8217; e dell&#8217;associazione;<br /> &#8211; hanno dunque rilevanza circostanze obiettive (a titolo meramente esemplificativo, ad es., la convivenza, la cointeressenza di interessi economici, il coinvolgimento nei medesimi fatti, che pur non abbiano dato luogo a condanne in sede penale) e rilevano le peculiari realtà  locali, ben potendo l&#8217;Amministrazione evidenziare come sia stata accertata l&#8217;esistenza &#8211; su un&#8217;area più o meno estesa &#8211; del controllo di una &#8216;famiglia&#8217; e del sostanziale coinvolgimento dei suoi componenti (a fortiori se questi non risultino avere proprie fonti legittime di reddito).<br /> 3.1. Venendo alla fattispecie in esame il provvedimento interdittivo non sconta le critiche mosse dal ricorrente.<br /> Esso, fondato sui plurimi e richiamati atti istruttori delle forze di polizia, risulta motivato su plurimi aspetti riassumibili in cointeressenze di -OMISSIS-con il padre -OMISSIS-, amministratore/socio/dipendente di società  interdette con provvedimenti definitivi (-OMISSIS-) in quanto -) il padre ha ceduto al figlio quote della interdetta -OMISSIS-, poi trasformata nella -OMISSIS- di cui -OMISSIS-, per come detto, era direttore tecnico e per cui il padre ha svolto attività  lavorativa; -) erano entrambi soci della -OMISSIS-(v. nota 16 dell&#8217;interdittiva), nonchè nello svolgere tramite dette società  la famiglia -OMISSIS- attività  che per zona (-OMISSIS-) ed oggetto di esercizio (raccolta e smaltimento rifiuti) risultano influenzate dai -OMISSIS- (v. nota Commissariato di -OMISSIS- dell&#8217;11.1.2020 e v. sequestro penale convalidato alla-OMISSIS-).<br /> Il riferimento nell&#8217;interdittiva all&#8217;applicazione della misura cautelare della custodia in carcere del Gip di Catanzaro del 20.1.2020 a -OMISSIS- -OMISSIS- sconfessata dal ricorrente per l&#8217;annullamento da parte della Cassazione del provvedimento (sent. -OMISSIS-) non ha rilevanza rispetto alla tenuta del provvedimento prefettizio posto da un lato il già  sufficiente quadro delineato di partecipazione dei -OMISSIS- in società  negli anni interdette e posto dall&#8217;altro che la Corte di Cassazione ha nella sede cautelare confermato la sussistenza della gravità  di indizi relativi al reato di intestazione fittizia ex art. 512 bis c.p. per come ricostruite dal Tribunale e recepite dall&#8217;interdittiva (trasferimento delle quote dal padre al figlio della -OMISSIS-, successiva trasformazione di tale società  nella -OMISSIS-, con ulteriore cessione a terzo prestanome per l&#8217;intento di sottrarre l&#8217;impresa dall&#8217;applicazione di misure di prevenzione per la contiguità  alla cosca-OMISSIS-, v. pagg. 5 e 6 della motivazione della sentenza della Cassazione).<br /> 4. Il rigetto della domanda di annullamento comporta il rigetto dell&#8217;impugnazione del provvedimento Anac, censurato solo per illegittimità  derivata.<br /> 5. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo di ufficio.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, così provvede:<br /> 1) Rigetta il ricorso ed i motivi aggiunti;<br /> 2) Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore delle Amministrazioni resistenti, che liquida nella misura complessiva di ¬ 2.500,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.<br /> Ordina all&#8217;Autorità  amministrativa di dare esecuzione alla presente sentenza.<br /> Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell&#8217;articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità  della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità  nonchè di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente, -OMISSIS- -OMISSIS-, le società  -OMISSIS- e i-OMISSIS-.<br /> Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2021 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Giancarlo Pennetti, Presidente<br /> Francesco Tallaro, Primo Referendario<br /> Francesca Goggiamani, Referendario, Estensore</div>
<p>             <strong>L&#8217;ESTENSORE</strong>   <strong>IL PRESIDENTE</strong> <strong>Francesca Goggiamani</strong>   <strong>Giancarlo Pennetti</strong>                                </p>
<div style="text-align: justify;">IL SEGRETARIO</div>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 31/3/2017 n.496</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-31-3-2017-n-496/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Mar 2017 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Pozzi/ Est. Bellucci Sull’iscrizione agli albi come requisito di esecuzione degli appalti pubblici 1. Contratti della P.A. – Gara – Esecuzione specifiche prestazioni – Iscrizione ad albi e registri – Requisito di esecuzione e non di ammissione – Ragioni. &#160; 2. Contratti della P.A. – Offerta – Mancata firma</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-31-3-2017-n-496/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 31/3/2017 n.496</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Pozzi/ Est. Bellucci</span></p>
<hr />
<p>Sull’iscrizione agli albi come requisito di esecuzione degli appalti pubblici</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. <a name="_Hlk479005550">Contratti della P.A.</a> – Gara – Esecuzione specifiche prestazioni – Iscrizione ad albi e registri – Requisito di esecuzione e non di ammissione – Ragioni.<br />
&nbsp;<br />
2. Contratti della P.A. – Offerta – Mancata firma di uno dei soci – Incompleta sottoscrizione – Vizio sanabile – Soccorso istruttorio</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">1. In presenza di norme di settore che prevedono una specifica idoneità per l&#8217;esecuzione di determinate prestazioni richieste dall&#8217;appalto, quale ad esempio l&#8217;iscrizione ad albi o registri, la richiesta del relativo possesso rileva esclusivamente come requisito da dimostrare in fase di esecuzione e non come condizione per la partecipazione alla gara.<br />
&nbsp;<br />
2. La firma, sui documenti concernenti l’offerta, di uno solo dei due soci amministratori non è una situazione assimilabile alla mancanza della sottoscrizione, o alla sottoscrizione di un soggetto privo di procura, costituendo invece un caso di mancato perfezionamento di una fattispecie a formazione progressiva o di incompleta sottoscrizione che non preclude la riconoscibilità della provenienza dell’offerta e non comporta un’incertezza assoluta sulla stessa (ai fini di cui all’art. 46, comma 1 bis, del d.lgs. n. 163/2006), il che induce a ritenere il vizio sanabile mediante il soccorso istruttorio e non idoneo a cagionare l’immediata ed automatica estromissione dalla procedura selettiva.<br />
&nbsp;</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Pubblicato il 31/03/2017<br />
<strong>N. 00496/2017 REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 01360/2016 REG.RIC.</strong></p>
<p><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana</strong><br />
<strong>(Sezione Prima)</strong><br />
ha pronunciato la presente<br />
<strong>SENTENZA</strong><br />
sul ricorso numero di registro generale 1360 del 2016, proposto da:&nbsp;<br />
Idroclima G.V. di Grippo Vito, rappresentata e difesa dagli avvocati Leonardo Bottone e Maddalena Bottaru, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Maddalena Bottaru in Firenze, C. Monteverdi n. 84;&nbsp;<br />
<strong><em>contro</em></strong><br />
Siena Casa s.p.a., rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Marco Mariani, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via Lamarmora n. 53;&nbsp;<br />
<strong><em>nei confronti di</em></strong><br />
Termoidraulica Pieri di Pieri P. e Donnini S. s.n.c., non costituita in giudizio;&nbsp;<br />
<strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br />
dell&#8217;atto di aggiudicazione definitiva n. 3216 del 16.9.2016, adottato da Siena Casa S.p.A. a favore di Termoidraulica Pieri di Pieri P. e Donnini S. s.n.c. nella procedura negoziata volta all&#8217;affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria &#8220;Opere idrotermosanitarie OS28 &#8211; Biennio 2016-2017 &#8211; lotto 3&#8221;, nonché di ogni altro atto connesso e/o conseguente fra cui l&#8217;atto con cui la Stazione Appaltante ha disposto soccorso istruttorio (nota prot. n. 5942 del 7.9.2016).</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Siena Casa s.p.a.;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 22 marzo 2017 il dott. Gianluca Bellucci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p>FATTO<br />
Siena Casa s.p.a. ha pubblicato, in data 25.1.2016, un avviso per manifestazione di interesse alla procedura, ex art. 122, comma 7, del d.lgs. n. 163/2006, per la stipulazione di accordi quadro concernenti tre lotti di lavori di manutenzione ordinaria e di pronto intervento (opere idrotermosanitarie, categoria prevalente OS28), da eseguire sul patrimonio edilizio comunale.<br />
In particolare, il lotto 3 aveva un valore complessivo di euro 120.000 più IVA e includeva le categorie OS28 (impianti termici) per euro 59.000, OS3 (impianti idrosanitari) per euro 45.000, OG1 (edifici civili e industriali) per euro 13.000 e OS30 (impianto elettrico) per euro 3.000.<br />
La lex specialis di gara prevedeva, quale requisito di ammissione relativo al suddetto lotto, attestazione SOA per la categoria OS28, con possibilità di autodichiarare, per chi non fosse provvisto della SOA e volesse partecipare ai lotti 2 e 3, il possesso dei requisiti per l’esecuzione dei lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro. La lettera invito (documento n. 9 depositato in giudizio dalla stazione appaltante in data 7.11.2016) prescriveva autodichiarazione attestante “importo di lavori analoghi a quelli posti a base di gara (OS28) eseguiti nel quinquennio antecedente la data del presente invito non inferiore all’importo dell’appalto”.<br />
La commissione esaminatrice, in data 21.4.2016, ha individuato quale migliore offerente la Termoidraulica Pieri di Pieri P. e Donnini s.n.c., già aggiudicataria di pregressi appalti per Siena Casa s.p.a., mentre Idroclima G.V. si è collocata al secondo posto della graduatoria di gara.<br />
L’Amministrazione, con provvedimento del 16.9.2016 (documento n. 14 depositato in giudizio), ha pertanto aggiudicato il lotto 3 all’Impresa Termoidraulica Pieri e Donnini.<br />
Avverso tale aggiudicazione la ricorrente è insorta deducendo:<br />
1) Eccesso di potere; carenza di istruttoria: assenza della qualificazione richiesta dal d.p.r. n. 43/2012; falsità della dichiarazione di regolarità nel possesso delle abilitazioni di qualità.<br />
Oggetto dell’appalto è la manutenzione di impianti termici che possono contenere gas fluorulati ad effetto serra, impiegati nei moderni impianti che sottendono lo scambio di calore; tuttavia, la presa in consegna dei predetti gas presuppone il rilascio di idonea certificazione da parte del competente organismo di certificazione ex art. 9, comma 5, del d.p.r. n. 43/2012. Pertanto l’Amministrazione doveva verificare il possesso di tale certificazione e l’iscrizione nel registro nazionale di cui all’art. 13 del citato d.p.r.. La controinteressata difettava del predetto requisito anche in relazione ai pregressi interventi impiantistici, con la conseguenza che non risulta veritiera la dichiarazione resa dalla Termoidraulica Pieri e Donnini in sede di gara, secondo cui non vi è stata negligenza o malafede nell’esecuzione dei precedenti lavori affidati da Siena Casa s.p.a..<br />
2) Eccesso di potere; carenza di istruttoria; mancanza dei requisiti tecnico organizzativi richiesti dalla lex specialis; violazione dell’art. 90 del d.p.r. n. 207/2010.<br />
L’aggiudicataria ha dichiarato, nella domanda di manifestazione d’interesse a partecipare ai tre lotti, di avere eseguito lavori per la categoria OS28 nell’ultimo quinquennio per l’importo di euro 1.178.380, mentre nella domanda di partecipazione alla gara per il lotto n. 3 ha dichiarato di avere eseguito lavori nell’ultimo quinquennio per lo stesso importo; ne deriva che essa ha eseguito solo lavori della categoria OS28 (impianti termici) e non anche lavori della categoria OS3 (impianti idrico sanitari), nonostante l’impegno ad eseguire direttamente quest’ultimi. Pertanto, rispetto alla categoria OS3 (impianti idrico sanitari), la controinteressata non ha alcuna esperienza, e quindi non poteva impegnarsi a svolgerli. Se invece la stessa avesse svolto lavori della categoria OS3, sarebbe provata la falsità della dichiarazione resa.<br />
3) Eccesso di potere; carenza di istruttoria; mancanza dei requisiti la cui esistenza è stata autocertificata; violazione dell’art. 60, comma 2, del d.p.r. n. 207/2010.<br />
La controinteressata, nella manifestazione di interesse relativa ai tre lotti, ha dichiarato di avere richiesto l’attestazione SOA (documento n. 15 allegato all’impugnativa), e tuttavia ne risulta tuttora priva, dimostrando di avere reso una dichiarazione falsa. Risulta così violato sia l’art. 60, comma 2, del d.p.r. n. 207/2010, che impone l’attestazione SOA per lavori di importo superiore a 150.000 euro, sia l’art. 9, punto b, dell’avviso pubblico, laddove prescrive l’attestazione SOA in corso di validità.<br />
4) Violazione della lex specialis di gara nella parte in cui prevede l’esclusione dei concorrenti per difetto di sottoscrizione dell’offerta; violazione dell’art. 46, comma 1 bis, del d.lgs. n. 163/2006.<br />
L’art. 8 dello Statuto della società controinteressata stabilisce che “la firma e la rappresentanza legale della società…spetta disgiuntamente ai soci per tutti gli atti di ordinaria amministrazione e per l’assunzione di obbligazioni che impegnino la società per importi non superiori a euro 2.000…Per la straordinaria amministrazione e per l’assunzione di obbligazioni eccedenti la somma anzidetta occorrerà la firma congiunta di entrambi i soci”. Tuttavia l’offerta economica, la dichiarazione di sussistenza dei requisiti aziendali e l’istanza di ammissione alla gara sono stati firmati da un solo socio (Piero Pieri), e solo a seguito di soccorso istruttorio l’altro socio (signor Donnini) ha aggiunto la propria firma.<br />
5) Illegittimità dell’atto con cui l’Amministrazione ha disposto il soccorso istruttorio; violazione dei limiti normativi dell’istituto e del termine istruttorio di cui all’art. 48 del d.lgs. n. 163/2006.<br />
La stazione appaltante, in data 27.5.2016, ha fatto presente all’aggiudicataria di avere riscontrato il difetto di firma congiunta della documentazione di gara e dell’offerta economica, ed ha perciò chiesto la presentazione di chiarimenti assegnando il termine di 10 giorni (documento n. 6). Entro il predetto termine la controinteressata, con missiva del 4.6.2016 (documento n. 7), ha replicato che la firma di un solo socio amministratore doveva ritenersi valida. In data 30.6.2016 la società Termoidraulica Pieri s.n.c. ha chiesto di essere ascoltata dall’Amministrazione (documento n. 10); il contraddittorio tra le due parti si è svolto in data 8.7.2016. Ad esito di tale confronto e del parere del proprio legale, Siena Casa s.p.a., con nota del 7.9.2016 (documento n. 12), ha invitato il signor Donnini a regolarizzare con la propria firma i documenti di gara previo pagamento della sanzione di euro 120, ai sensi dell’art. 38, comma 2 bis, del d.lgs. n. 163/2006 e del punto 2 del disciplinare di gara. Da ciò risulta che il soccorso istruttorio non si è potuto svolgere, come invece doveva, nella fase preliminare, costituita dal subprocedimento di ammissione delle offerte; esso, comunque, avrebbe dovuto essere ultimato entro il termine perentorio di 10 giorni dalla conclusione delle operazioni di gara.<br />
6) Ove non sia possibile il risarcimento del danno in forma specifica, il risarcimento per equivalente va calcolato in misura superiore al 10% del prezzo offerto dalla ricorrente (euro 85.884), essendo la stessa in grado di accedere a sconti di almeno il 50% da parte dei fornitori (secondo la società istante il quantum del danno da mancato affidamento dell’appalto sarebbe incluso tra 27.139 e 31.505 euro).<br />
7) Indennizzo ex art. 2 bis della legge n. 241/1990, per ritardo nel procedimento di affidamento dell’appalto, che secondo la ricorrente avrebbe dovuto concludersi entro 180 giorni decorrenti dal termine ultimo di presentazione delle offerte ai sensi dell’art. 11, comma 6, del d.lgs. n. 163/2006 (cioè dal 29.2.2016, termine che però è confutato dalla difesa della stazione appaltante, la quale obietta che semmai il dies a quo dovrebbe essere il 14.3.2016, stante la proroga comunicata via pec).<br />
Si è costituita in giudizio Siena Casa s.p.a..<br />
Con ordinanza n. 573 del 9.11.2016 è stata respinta l’istanza cautelare.<br />
Il 14.11.2016 la controinteressata e Siena Casa s.p.a. hanno stipulato il contratto d’appalto.<br />
All’udienza del 22 marzo 2017 la causa è stata posta in decisione.<br />
DIRITTO<br />
1. Con la prima censura l’istante sostiene che la controinteressata doveva essere esclusa dalla gara, stante l’assenza in capo alla stessa della qualificazione imposta dal d.p.r. n. 43/2012 (il quale prevede il rilascio di idonea certificazione ai fini della presa in consegna di gas fluorurati); inoltre, ad avviso della ricorrente, la circostanza che la Termoidraulica Pieri sia priva di certificazione F-gas e, nonostante ciò, si sia vista aggiudicare ed abbia eseguito appalti analoghi a quello oggetto del provvedimento impugnato, dimostra che la dichiarazione di “non avere commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione dei lavori affidati da Siena Casa s.p.a.” ex art. 38, lett. f, del d.lgs. n. 163/2006 non è veritiera.<br />
La doglianza non è condivisibile.<br />
La lex specialis di gara non prevede, quale requisito di partecipazione, la qualificazione richiesta dal d.p.r. n. 43/2012; inoltre, la legislazione vigente non contempla norme integrative del bando tese ad imporre, quale requisito di partecipazione alla gara, l’adempimento degli obblighi di certificazione e di iscrizione contemplati nel d.p.r. n. 43/2012.<br />
Pertanto, l’invocata qualificazione rileva soltanto quale requisito di esecuzione dell’appalto, ovvero quale requisito indispensabile da dimostrare in fase esecutiva, qualora l&#8217;appalto riguardi lavori o interventi su impianti di cui al citato d.p.r.. Invero, in presenza di norme di settore che prevedono una specifica idoneità per l&#8217;esecuzione di determinate prestazioni richieste dall&#8217;appalto, quale ad esempio l&#8217;iscrizione ad albi o registri, la richiesta del relativo possesso rileva esclusivamente come requisito da dimostrare in fase di esecuzione e non come condizione per la partecipazione alla gara (in tal senso è, ad esempio, il parere dell’ANAC n. 30 del 12.3.2015).<br />
Peraltro, non è certo che l’impugnata aggiudicazione comporti in concreto interventi su impianti contenenti gas fluorurati (si veda ad esempio il documento n. 13 depositato in giudizio dall’Amministrazione resistente, dal quale si evince che i lavori eseguiti in esecuzione dell’appalto de quo fino al 1.2.2017 non hanno comportato lavori su impianti contenenti tali gas).<br />
2. La seconda censura si incentra sulla mancata esecuzione pregressa, da parte dell’aggiudicataria, di lavori riguardanti la categoria OS3, avendo l’aggiudicataria stessa sinora eseguito, stando alla dichiarazione contenuta nella sua domanda di manifestazione d’interesse a partecipare ai tre lotti, solo lavori rientranti nella categoria OS28. Ciò premesso, e considerato che il lotto 3 aggiudicato alla controinteressata prevede anche lavorazioni della categoria OS3, la società istante deduce che l’aggiudicataria doveva essere esclusa dalla gara per mancanza di un requisito tecnico organizzativo.<br />
L’assunto non ha pregio.<br />
La pagina 6 dell’avviso pubblico esclude che un concorrente possa aggiudicarsi più di un lotto; ed infatti la Termoidraulica Pieri è aggiudicataria del solo lotto 3, il quale ha un valore a base di gara pari ad euro 120.000. Inoltre, la lex specialis di gara (pagina 5) impone l’attestazione SOA ai soli fini della partecipazione al lotto 1, mentre per il lotto 3 prescrive la sola autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti per l’esecuzione di lavori pubblici d’importo pari o inferiore a 150.000 euro, da redigere secondo il modello allegato all’avviso pubblico di selezione.<br />
Orbene, il predetto modello prevede la dichiarazione che “l’impresa ha eseguito lavori per la categoria OS28 nell’ultimo quinquennio…”, in coerenza con l’art. 90 del d.p.r. n. 207/2010, secondo cui possono partecipare agli appalti di lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro gli operatori economici che abbiano eseguito lavori analoghi nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando per un importo non inferiore a quello del contratto da stipulare. Nello stesso senso si pone il punto 8 della lex specialis di selezione (documento n. 1 depositato in giudizio), laddove indica come requisito minimo per la partecipazione ai lotti 2 e 3 “i requisiti di cui all’allegato B del presente avviso per la categoria OS28”.<br />
Invero, in relazione ad appalti rientranti in tale limite di valore, i lavori appartenenti alla categoria OS28 (impianti termici) sono analoghi a quelli della categoria OS3 (impianti idrosanitari), essendo riscontrabile una coerenza tecnica tra la natura degli uni e degli altri, come peraltro rilevato dall’ANAC con la deliberazione n. 165 del 11.6.2003 e con il parere n. 35 del 26.2.2014.<br />
3. Con il terzo motivo l’istante deduce che la controinteressata ha dichiarato, nella domanda di partecipazione per tutti e tre i lotti, di essere in attesa dell’attestazione SOA, e tuttavia essa è ancora oggi priva di tale attestazione, in violazione dell’art. 60, comma 2, del d.p.r. n. 207/2010 (che la prescrive per lavori di importo superiore a 150.000 euro) e dell’art. 9 punto b dell’avviso pubblico di selezione (documento n. 1), richiedente attestazione SOA in corso di validità; la ricorrente evidenzia inoltre che la controinteressata ha reso, in relazione al suddetto profilo, una dichiarazione non veritiera, con la conseguenza che la stessa doveva essere esclusa dal procedimento selettivo.<br />
La censura è infondata.<br />
La pagina 6 dell’avviso pubblico di selezione esclude la possibilità che un concorrente si aggiudichi più di un lotto, e d’altro canto il predetto avviso non prevede, per i lotti 2 e 3, l’attestazione SOA; l’attestazione SOA in corso di validità è infatti richiesta solo in riferimento al lotto 1, essendo l’unico avente un valore eccedente il limite dei 150.000 euro (si veda la pagina 5 dell’avviso).<br />
Pertanto la contestata aggiudicazione del lotto 3, avendo ad oggetto lavori di importo inferiore a 150.000 euro e stante il chiaro disposto della lex specialis di gara e dell’art. 90 del d.p.r. n. 207/2010, non poteva in alcun modo essere condizionata dal possesso o meno dell’attestazione SOA, rilevando soltanto il requisito dell’aver svolto lavori corrispondenti alla categoria OS28, secondo quanto indicato nell’allegato B dell’avviso pubblico.<br />
Non rilevano pertanto né una dichiarazione mendace (la addotta richiesta dell’attestazione SOA, di cui non è provata la mancata acquisizione al protocollo dell’Ente destinatario dell’istanza, da un lato non era sufficiente ai fini della partecipazione alla gara per il lotto 1, dall’altro non occorreva ai fini della partecipazione alla gara per il lotto 3, per cui la stazione appaltante non era tenuta ad effettuare alcuna verifica al riguardo) né la mancanza di un requisito di capacità tecnica necessario ai fini della partecipazione alla gara relativa al lotto di interesse della ricorrente.<br />
4. Con il quarto motivo l’esponente, premesso che l’istanza di ammissione alla gara, la dichiarazione dei requisiti aziendali e l’offerta economica sono stati firmati da uno solo dei soci amministratori della società controinteressata (solo a seguito di soccorso istruttorio l’altro socio ha aggiunto la propria firma), deduce che ciò doveva costituire motivo di estromissione dalla procedura selettiva, alla luce dell’art. 8 dello Statuto societario dell’aggiudicataria, secondo cui l’assunzione di obbligazioni che impegnino la società per importi eccedenti i 2.000 euro richiede la firma congiunta dei due soci.<br />
La censura è infondata.<br />
Nel caso di specie i documenti concernenti l’offerta sono stati firmati da uno dei due soci amministratori, mentre è indubbio che, in forza dello Statuto societario, la sottoscrizione doveva provenire da entrambi. La firma di uno solo di essi ha concretato una incompleta sottoscrizione dell’offerta e dei relativi allegati, originando una non corretta spendita del potere, in una sorta di fattispecie a formazione progressiva che avrebbe dovuto concludersi con la firma dell’altro socio amministratore e che invece si è interrotta con la sottoscrizione apposta da uno solo dei due.<br />
Tale situazione non è assimilabile alla mancanza della sottoscrizione, o alla sottoscrizione di un soggetto privo di procura, costituendo invece un caso di mancato perfezionamento di una fattispecie a formazione progressiva o di incompleta sottoscrizione che non preclude la riconoscibilità della provenienza dell’offerta e non comporta un’incertezza assoluta sulla stessa (ai fini di cui all’art. 46, comma 1 bis, del d.lgs. n. 163/2006), il che induce a ritenere il vizio sanabile mediante il soccorso istruttorio e non idoneo a cagionare l’immediata ed automatica estromissione dalla procedura selettiva (Cons. Stato, V, 10.9.2014, n. 4595; TAR Lazio, Roma, I, 16.6.2016, n. 6923).<br />
5. Con la quinta censura la ricorrente deduce la violazione dei limiti giuridici propri del soccorso istruttorio e l’inosservanza del termine di cui all’art. 48 del d.lgs. n. 163/2006 (10 giorni dalla conclusione delle operazioni di gara).<br />
La doglianza non è condivisibile.<br />
Non rileva al riguardo l’invocato art. 48, comma 2, del d.lgs. n. 163/2006, il quale fa riferimento al diverso caso della verifica del possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativi; rileva invece il termine previsto per il soccorso istruttorio dall’art. 38, comma 2 bis, del d.lgs. n. 163/2006, richiamato dal successivo art. 46, comma 1 ter.<br />
La stazione appaltante solo in data 7.9.2016 (documento n. 12) ha invitato l’aggiudicataria a regolarizzare la sottoscrizione dell’offerta e dei relativi allegati, previo pagamento della sanzione.<br />
L’aggiunta della firma del secondo socio è stata apposta nel rispetto del termine assegnato dall’Amministrazione (documento n. 13 depositato in giudizio il 24.10.2016).<br />
In un precedente momento, infatti, Siena Casa s.p.a. si era limitata a chiedere alla Termoidraulica Pieri s.n.c. la presentazione di osservazioni e chiarimenti in merito al riscontrato vizio di mancata sottoscrizione congiunta dei documenti di gara e dell’offerta (documento n. 6); a tale richiesta la controinteressata ha fornito tempestiva risposta (documento n. 7).<br />
E’ indubbio che l’Amministratore, una volta riscontrata l’incompletezza della sottoscrizione, ha tergiversato, impiegando alcuni mesi per esperire il contraddittorio con la Termoidraulica Pieri s.n.c. e per acquisire il parere definitivo del proprio legale (riferito alla praticabilità del soccorso istruttorio: si vedano i verbali di seduta di cui ai documenti n. 6 e 7 depositati in giudizio da Siena Casa s.p.a.); tuttavia rileva, ai fini del giudizio sull’osservanza del termine di regolarizzazione dell’offerta, la lettera con cui per la prima volta la stazione appaltante ha chiesto alla controinteressata l’apposizione della firma mancante e la data in cui quest’ultima ha proceduto alla regolarizzazione.<br />
Orbene, il termine assegnato ai fini del contestato soccorso istruttorio (5 giorni) e la regolarizzazione effettuata ricadono entro i limiti temporali stabiliti dal citato art. 38, comma 2 bis, del d.lgs. n. 163/2006.<br />
Con memoria difensiva depositata in giudizio il 17.2.2017 (pagina 16), la ricorrente prospetta l’applicazione alla fattispecie in esame dell’art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016, il quale rafforzerebbe i profili di illegittimità denunciati con il quarto e con il quinto motivo di gravame, sull’assunto che il nuovo codice degli appalti possa valere per gli accordi quadro aggiudicati dopo la sua entrata in vigore.<br />
A prescindere dalla constatazione che tale rilievo costituisce un ampliamento, introdotto con memoria non notificata, del thema decidendum presente nel ricorso, il Collegio osserva che l’avviso preordinato alla presentazione di manifestazioni d’interesse a partecipare alla procedura per la stipulazione di accordi quadro è stato pubblicato da Siena Casa s.p.a. in data 25.1.2016 e che la lettera invito è stata trasmessa il 12.2.2016.<br />
Orbene, ai sensi dell’art. 216, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 il nuovo codice degli appalti pubblici “si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore del presente codice, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte”. Pertanto i procedimenti selettivi iniziati, come nel caso di specie, prima del 19.4.2016 soggiacciono alla disciplina prevista dal d.lgs. n. 163/2006, con la conseguenza che non è possibile prendere a riferimento, ai fini del giudizio sulla legittimità degli atti oggetto del ricorso in epigrafe, l’art. 83 del d.lgs. n. 50/2016.<br />
6. L’infondatezza delle sopra esposte censure induce a disattendere la richiesta risarcitoria per equivalente, oltre che la domanda di annullamento.<br />
7. Relativamente alla pretesa di indennizzo da ritardo ex art. 2 bis della legge n. 241/1990, per mancata conclusione del procedimento nei termini prescritti, si osserva quanto segue.<br />
La mancata conclusione della procedura di affidamento dell’appalto entro il termine di 180 giorni decorrente dalla scadenza fissata per la presentazione delle offerte non rileva ai fini dell’indennizzo previsto dall’art. 2 bis, comma 1 bis, della legge n. 241/1990.<br />
Invero, ai sensi dell’art. 11, comma 6, del d.lgs. n. 163/2006 “l&#8217;offerta è vincolante per il periodo indicato nel bando o nell&#8217;invito e, in caso di mancata indicazione, per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione”.<br />
La ratio di tale statuizione è quella di mantenere ferma l’offerta per tutto il periodo di presumibile durata della gara; il citato art. 11 fissa un limite temporale posto non nell’interesse dell’Amministrazione ma dell’impresa offerente, con la conseguenza che, una volta scaduto il termine di efficacia posto dal bando o dalla legge, le offerte non possono automaticamente considerarsi inefficaci, in assenza di una univoca manifestazione di volontà in tal senso da parte degli interessati (Cons. Stato, V, 7.1.2009 n. 9; idem, sez. VI, 24.11.2010 n. 8224; idem, sez. III, 25.2.2013 n. 1169).<br />
La non perentorietà del termine di cui all’art. 11 del Codice dei contratti pubblici discende dall’assenza di comminatorie di preclusioni o decadenze a carico dell’Amministrazione per il suo eventuale superamento, dopo il quale permane la potestà di chiedere ai concorrenti il differimento dell’impegno; d’altro canto, l’accoglimento della richiesta è rimesso alla libera volontà dell’offerente.<br />
La legge prevede in capo a quest’ultimo il diritto potestativo di svincolarsi dall’offerta quando sia decorso un certo periodo di tempo dalla celebrazione della gara, così garantendo la conservazione della remuneratività dell’offerta fino al momento dell’aggiudicazione. Il concorrente può pertanto validamente svincolarsi dalla propria offerta, senza soggiacere ad un onere di motivazione o ad un termine per l’esercizio di tale diritto.<br />
Il predetto termine di 180 giorni, pertanto, non costituisce una scadenza entro cui il procedimento di aggiudicazione deve concludersi, ma indica un lasso di tempo entro il quale l’offerta si presume conservi la propria remuneratività e trascorso il quale l’interessato può scegliere di liberarsi dal vincolo per il solo effetto del venire meno di tale presunzione.<br />
Pertanto, la circostanza che, a decorrere dal 14.3.2016 (e non, come vorrebbe la ricorrente, dal 29.2.2016, stante la proroga del termine di presentazione delle offerte comunicata via pec dalla stazione appaltante –documento n. 3 depositato in giudizio dalla stessa-) siano trascorsi 180 giorni senza che si sia perfezionato prima il soccorso istruttorio e la conseguente aggiudicazione, non determina l’inosservanza del termine previsto dall’art. 2 bis della legge n. 241/1990.<br />
In conclusione, il ricorso deve essere respinto in tutte le domande proposte.<br />
Sussistono giusti motivi per compensare eccezionalmente tra le parti le spese di lite, stante il non univoco indirizzo giurisprudenziale in ordine alle questioni dedotte con il quarto motivo di gravame.<br />
P.Q.M.<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge in tutte le domande proposte. Compensa tra le parti le spese di giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2017 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Armando Pozzi, Presidente<br />
Bernardo Massari, Consigliere<br />
Gianluca Bellucci, Consigliere, Estensore</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
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<td><strong>IL PRESIDENTE</strong></td>
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<td><strong>Gianluca Bellucci</strong></td>
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<td><strong>Armando Pozzi</strong></td>
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</tbody>
</table>
<p>IL SEGRETARIO<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-31-3-2017-n-496/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 31/3/2017 n.496</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/10/2011 n.496</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-20-10-2011-n-496/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-20-10-2011-n-496/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/10/2011 n.496</a></p>
<p>Va sospeso il provvedimento di non ammissione al concorso per esami per dirigente scolastico, provvedimento in cui si specifica che il ricorrente non sarebbe in possesso del titolo che consente l’accesso al concorso per dirigente scolastico (che, secondo il provvedimento impugnato, sarebbe la “licenza” in teologia, equivalente alla laurea magistrale</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-20-10-2011-n-496/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/10/2011 n.496</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-20-10-2011-n-496/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/10/2011 n.496</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso il provvedimento di non ammissione al concorso per esami per dirigente scolastico, provvedimento in cui si specifica che il ricorrente non sarebbe in possesso del titolo che consente l’accesso al concorso per dirigente scolastico (che, secondo il provvedimento impugnato, sarebbe la “licenza” in teologia, equivalente alla laurea magistrale dell’ordinamento italiano), ma solo del magistero in scienze religiose; il ricorrente ha invece depositato in giudizio un documento da cui si desume che egli sia effettivamente in possesso del titolo denominato “laurea magistrale in scienze religiose”; peraltro, il diploma riporta la dicitura in calce che “il titolo di laurea magistrale in scienze religiose corrisponde alla licenza in scienze religiose (…)”, che è proprio il titolo di studio che nel provvedimento impugnato si ritiene necessario per partecipare al concorso; il periculum in mora consegue alla impossibilità per il ricorrente di partecipare al concorso per dirigente scolastico nelle more della decisione sul merito. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00496/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 01032/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria<br />	<br />
(Sezione Seconda)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1032 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>GIOVANNI PETRAGLIA</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Gerolamo Taccogna, Luigi Cocchi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Luigi Cocchi in Genova, via Macaggi 21/5 &#8211; 8;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MINISTERO DELL&#8217;ISTRUZIONE DELL&#8217;UNIVERSITA&#8217; E DELLA RICERCA</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Dello Stato, domiciliata per legge in Genova, v.le B. Partigiane, 2; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
del provvedimento del 14. 9. 2011 di non ammissione al concorso per esami per dirigenti scolastici;	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Universita&#8217; e della Ricerca;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2011 il dott. Carmine Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Rilevato che:<br />	<br />
&#8211; nel provvedimento impugnato si specifica che il ricorrente non sarebbe in possesso del titolo che consente l’accesso al concorso per dirigente scolastico (che, secondo il provvedimento impugnato, sarebbe la “licenza” in teologia, equivalente alla laurea<br />
&#8211; il ricorrente ha invece depositato in giudizio un documento (il doc. 2) da cui si desume, ad una prima prospettazione propria della fase cautelare, che egli sia effettivamente in possesso del titolo denominato “laurea magistrale in scienze religiose”;<b	
- peraltro, il diploma riporta la dicitura in calce che “il titolo di laurea magistrale in scienze religiose corrisponde alla licenza in scienze religiose (…)”, che è proprio il titolo di studio che nel provvedimento impugnato si ritiene necessario per pa	
- il ricorso presenta pertanto elementi di fondatezza, il periculum in mora consegue alla impossibilità per il ricorrente di partecipare al concorso per dirigente scolastico nelle more della decisione sul merito;<br />	<br />
&#8211; le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda)<br />	<br />
ACCOGLIE l’istanza, e, per l’effetto, sospende il provvedimento impugnato.	</p>
<p>CONDANNA l’amministrazione resistente al pagamento in favore del ricorrente delle spese di fase che liquida in euro 1.000 (oltre iva e cpa).<br />	<br />
FISSA per la trattazione del merito l’udienza pubblica del 27. 4. 2012, ore di rito.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Enzo Di Sciascio, Presidente<br />	<br />
Davide Ponte, Consigliere<br />	<br />
Carmine Russo, Referendario, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 20/10/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-20-10-2011-n-496/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/10/2011 n.496</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/1/2009 n.496</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-29-1-2009-n-496/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-29-1-2009-n-496/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-29-1-2009-n-496/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/1/2009 n.496</a></p>
<p>Pres. C. D’Alessandro &#8211; est. U. Maiello De Luca Giampiero (Avv.ti Modestino Acone e Pietro Musto) c. Universita&#8217; degli Studi del Sannio (avv. Tammaro Chiacchio) c. Guzzo Giovanni (N.C.) sulla illegittimità della fissazione di nuovi criteri di valutazione, non previsti dal bando di concorso,&#160; da parte dell&#8217;amministrazione universitaria 1. Università</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-29-1-2009-n-496/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/1/2009 n.496</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. C. D’Alessandro &#8211; est. U. Maiello<br /> De Luca Giampiero (Avv.ti Modestino Acone e Pietro Musto) c. Universita&#8217; degli Studi del Sannio (avv. Tammaro Chiacchio) c. Guzzo Giovanni (N.C.)</span></p>
<hr />
<p>sulla illegittimità della fissazione di nuovi criteri di valutazione, non previsti dal bando di concorso,&nbsp; da parte dell&#8217;amministrazione universitaria</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Università – Concorsi – Bando di concorso – Criteri di valutazione – Fissazione di nuovi criteri di valutazione da parte dell’amministrazione universitaria – Illegittimità – Sussiste &#8211;  Fattispecie.	</p>
<p>2. Responsabuilità e risarcimento – Presunzione di colpa della P.A. – Dimostrazione dell’errore scusabile da parte della P.A. – Configurabilità dell’errore</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. È illegittimo, per violazione del principio della par condicio tra i partecipanti, l’incarico conferito nell’ipotesi in cui l’amministrazione universitaria abbia arbitrariamente applicato criteri di valutazione non previsti dal bando di concorso: (nella fattispecie il TAR ha osservato che l’amministrazione universitaria ha arbitrariamente alterato gli elementi di valutazione del bando di concorso con proprie tabelle di valutazione comportando così una violazione del principio della par condicio tra i concorrenti)	</p>
<p>2.  Il privato danneggiato, ancorché onerato della dimostrazione della colpa dell&#8217;amministrazione, può offrire al giudice anche elementi solo indiziari, quali la gravità della violazione, il carattere vincolato dell&#8217;azione amministrativa, l&#8217;univocità della normativa di riferimento e il proprio apporto partecipativo al procedimento, con la conseguenza che spetta all&#8217;amministrazione l&#8217;allegazione degli elementi ascrivibili allo schema dell&#8217;errore scusabile e al giudice apprezzarne e liberamente valutarne l&#8217;idoneità ad attestare o a escludere la colpevolezza dell&#8217;amministrazione (1)	</p>
<p>&#8212; *** &#8212;	</p>
<p>1. cfr. Consiglio Stato , sez. IV, 15 luglio 2008 , n. 3615.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>
REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania<br />	<br />
(Sezione Seconda)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b><br />	<br />
ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>A) Sul ricorso numero di registro generale 3314 del 2008, proposto da:<br />
<br />	<br />
<b>De Luca Giampiero</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Modestino Acone, Pietro Musto ed elettivamente domiciliato in Napoli, alla via G. Martucci, 48 presso lo Studio Verde;<br />
B) sui motivi aggiunti proposti dal medesimo ricorrente, come sopra costituito, con atto depositato in data 11.7.2008;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>Universita&#8217; degli Studi del Sannio<i></b></i>, in persona del legale rappresentante pro – tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Tammaro Chiacchio ed elettivamente domiciliata presso il medesimo difensore in Napoli, alla via dei Mille, 74; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>Guzzo Giovanni<i></b></i>, non costituito; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
</b>previa sospensione dell&#8217;efficacia,</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>della graduatoria definitiva della selezione indetta dall’Università del Sannio in vista del conferimento di n. 2 incarichi di collaborazione coordinata e continuativa nell’ambito del progetto “Orius Orientamento Università del Sannio”;<br />	<br />
del contratto stipulato dall’Università del Sannio con il controinteressato Guzzo Giovanni e, ove necessario, dello stesso bando di concorso,<br />	<br />
del verbale della commissione esaminatrice del 21.1.2008;<br />	<br />
del decreto rettorale n. 119 del 4.2.2008 di approvazione degli atti della procedura selettiva; </p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Universita&#8217; degli Studi del Sannio;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 15/01/2009 il dott. Umberto Maiello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>L’Università degli Studi del Sannio, con bando del 14.12.2007, ha indetto una selezione, per titoli, per il conferimento di n. 2 incarichi con contratto di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di attività di orientamento in entrata ed in uscita.<br />	<br />
All’esito della relativa selezione, il ricorrente, che aveva presentato domanda solo per l’incarico relativo alle attività di orientamento in entrata, è stato graduato al secondo posto, mentre il controinteressato Giovanni Guzzo, che aveva riportato il medesimo punteggio (16 punti), risultava collocato al 3° posto.<br />	<br />
L’opzione esercitata dalla candidata prima classificata per altro incarico ha favorito lo scorrimento della graduatoria, rendendo, dunque, concrete le aspettative del ricorrente cui era stato assegnato il medesimo punteggio del controinteressato Guzzo. <br />	<br />
L’Ateneo del Sannio stipulava, viceversa, con quest’ultimo il contratto di collaborazione, applicando il criterio residuale – espressamente previsto dall’avviso di selezione &#8211; della preferenza da accordare al candidato più giovane d’età.<br />	<br />
Avverso gli atti della procedura selettiva, nonché il contratto stipulato con il Guzzo e, ove necessario, dello stesso bando di concorso, è stato spedito il gravame principale (sub A), con il quale il ricorrente deduce che:<br />	<br />
1) in violazione della disciplina di settore (d.p.r. 487/1994) il bando di concorso contemplerebbe, quale unico titolo preferenziale, quello della minore età, senza tener conto anche degli altri titoli e, tra essi, quello del lodevole servizio presso la P.A., cui, invece, dovrebbe essere accordata preferenza;<br />	<br />
2) il contratto con il controinteressato Guzzo risulterebbe stipulato prima della rettifica della graduatoria definitiva;<br />	<br />
3) il contratto sarebbe nullo ed inefficace in quanto non sarebbe stato giammai reso ostensibile come, invece, prescritto dall’art. 3 comma 18 della legge n. 244 del 24.12.2007.<br />	<br />
Con successivo atto recante motivi aggiunti, il ricorrente ha attratto nel fuoco della contestazione anche il verbale della commissione del 21.1.2008, con il quale sono stati fissati i criteri ed i parametri per l’attribuzione dei punteggi ai candidati, nonché il decreto rettorale n. 119 del 4.2.2008, con cui sono stati approvati il sopramenzionato verbale della commissione e la graduatoria finale.<br />	<br />
All’uopo, ha articolato le seguenti ulteriori deduzioni:<br />	<br />
1) il bando di concorso prevedeva, all’art. 5, che per le esperienze professionali svolte presso Enti pubblici o privati attinenti all’oggetto dell’incarico dovesse essere riconosciuto un punteggio max di 15 punti, laddove la commissione esaminatrice avrebbe autonomamente stabilito di attribuire all’esperienza maturata nell’attività di orientamento fino ad un massimo di soli tre punti, più un punto aggiuntivo per esperienze dirette nel settore universitario;<br />	<br />
2) la commissione non avrebbe adeguatamente tenuto conto delle pregresse esperienze del ricorrente, erroneamente giudicate come svolte per periodi del tutto occasionali ed assai limitati nel tempo.<br />	<br />
Resiste in giudizio l’Università del Sannio.<br />	<br />
All’udienza del 15.1.2009 il ricorso è stato trattenuto in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il ricorso è parzialmente fondato e, pertanto, va accolto nei limiti di seguito indicati.<br />	<br />
Segnatamente, va condivisa la censura introdotta con l’impugnazione aggiuntiva dell’11.7.2008, mediante la quale risultano attratte nel fuoco della contestazione le determinazioni organizzative assunte dalla commissione esaminatrice e compendiate nel verbale del 21.1.2008.<br />	<br />
In particolare, il ricorrente deduce che il bando prevedeva, all’art. 5, l’assegnazione di un punteggio max di 15 punti per le esperienze professionali svolte presso Enti pubblici o privati attinenti all’oggetto dell’incarico, laddove la commissione esaminatrice avrebbe autonomamente stabilito di attribuire all’esperienza maturata nell’attività di orientamento fino ad un massimo di soli tre punti, più un punto aggiuntivo per esperienze dirette nel settore universitario.<br />	<br />
In tal modo, e stante la conferma del peso assegnato a tutti gli altri elementi di valutazione, il ricorrente sarebbe stato svantaggiato rispetto al controinteressato Giovanni Guzzo, che, invece, non vantava alcun titolo professionale.<br />	<br />
Tanto premesso, rileva il Collegio che effettivamente l’avviso di selezione reso pubblico dall’Università del Sannio prevedeva, in riferimento alla voce relativa alla valutazione dei titoli (punto 5), che “la commissione ….attribuirà ai titoli di studio, culturali e professionali, come desumibili dalla documentazione prodotta dai candidati, i punteggi di seguito indicati:<br />	<br />
&#8211; esperienze professionali svolte presso Enti Pubblici o Privati attinenti l’oggetto dell’incarico: Max 15 punti;<br />	<br />
&#8211; Grado di conoscenza della lingua inglese: Max 10 punti;<br />	<br />
&#8211; Ulteriori titoli di studio e culturali: Max 15 punti;<br />	<br />
&#8211; Abilità nell’utilizzo dei maggiori pacchetti informatici: Max 10 punti.<br />	<br />
Inspiegabilmente, l’equilibrio dei pesi assegnati ai singoli elementi di valutazione dalla griglia recepita nell’avviso di selezione è stato alterato dalla commissione esaminatrice che ha ad essa sovrapposto una propria tabella di valutazione.<br />	<br />
Ed, invero, il significativo rilievo riconosciuto alla voce “esperienza professionale “, cui veniva assegnato nella lex specialis il massimo punteggio previsto (id est 15 punti), risulta sensibilmente ridotto per effetto di un’inammissibile previsione al ribasso.<br />	<br />
Segnatamente, nel verbale del 21.1.2008, la commissione esaminatrice ha distinto il suddetto elemento tra:<br />	<br />
&#8211; “A1) esperienze professionali svolte presso Enti pubblici attinenti l’oggetto dell’incarico: Max 3 punti, più un punto aggiuntivo per esperienze dirette nel settore dell’orientamento universitario;<br />	<br />
&#8211; A2) esperienze professionali svolte presso Privati attinenti l’oggetto dell’incarico: Max 1 punto”.<br />	<br />
In tal modo risulta di tutta evidenza il ridimensionamento del peso assegnato a tale voce: la somma dei punteggi disaggregati previsti nel verbale del 2.1.2008, pari a 5, è infatti molto più contenuta della soglia di valutazione fissata dalla lex specialis in 15 punti.<br />	<br />
Il conseguente assetto dei criteri selettivi è, però, in aperta distonia, anzitutto, con la stessa premessa da cui la commissione esaminatrice ha preso abbrivio.<br />	<br />
Ed, invero, l’obiettivo dichiarato, per come emerge da una piana lettura dello stesso verbale del 21.1.2008, era quello di fissare ulteriori criteri e parametri per una più specifica e dettagliata articolazione dei punteggi da attribuire ai candidati “..fino alla concorrenza massima dei punteggi previsti nell’avviso di selezione per ogni singola voce”.<br />	<br />
Di contro, la semplice comparazione delle due tabelle di valutazione (quella contenuta nell’avviso di selezione e quella approvata dalla commissione esaminatrice) riflette con assoluta evidenza il denunciato scostamento tra i punteggi massimi rispettivamente assegnati (dall’avviso di selezione e dalla nuova tabella predisposta dalla commissione) in riferimento alla voce “esperienze professionali..”. <br />	<br />
Ciò nondimeno, al di là dell’evidenziata contraddittorietà intrinseca dell’opzione seguita dalla commissione esaminatrice, va rilevata la profonda distonia che ne è seguita rispetto alla disciplina concorsuale.<br />	<br />
Ed, invero, ribaltando le originarie previsioni della lex specialis, la commissione ha arbitrariamente corretto al ribasso il valore delle pregresse esperienze professionali dei candidati.<br />	<br />
Le distorsioni che ne sono conseguite sono poi state vieppiù amplificate dalla scelta di lasciare immutati i punteggi assegnati agli altri elementi di valutazione che, in tal modo, e con chiara sovversione dell’originario punto di equilibrio, hanno assunto un maggior peso relativo.<br />	<br />
La tabella di valutazione concretamente applicata dalla commissione esaminatrice nello scrutinio dei titoli allegati dai candidati è, infatti, risultata decisamente sbilanciata in favore dei titoli di studio e culturali, della conoscenza della lingua inglese e dell’abilità nell’utilizzo dei maggiori pacchetti informatici.<br />	<br />
E ciò a discapito del dato afferente alla specifica esperienza professionale, pur ampiamente valorizzata (fino a 15 punti) nelle originarie previsioni della lex specialis, di fatto, in parte qua, disapplicate.<br />	<br />
E proprio di tale grave anomalia si è avvantaggiato in sede di scrutinio il Guzzo che è riuscito a conseguire il medesimo punteggio (punti 16) del ricorrente, pur non vantando, a differenza del primo, alcuna significativa esperienza professionale (il punteggio parziale assegnato al prevenuto dalla commissione per la voce sub A), relativa alle esperienze professionali, è infatti pari a 0).<br />	<br />
Alla stregua delle svolte considerazioni vanno, pertanto, annullati, nei termini suindicati, gli esiti della selezione indetta dall’Università del Sannio.<br />	<br />
Non può, però, trovare accoglimento la domanda attorea nella parte in cui conclude per una caducazione – ovvero per la declaratoria di inefficacia – anche del contratto stipulato dall’Università del Sannio con il controinteressato Giovanni Guzzo.<br />	<br />
Deve poi ritenersi fondata l’ulteriore domanda di condanna dell’Amministrazione intimata al risarcimento del danno.<br />	<br />
A giudizio del Collegio non può, infatti, essere revocata in dubbio, alla stregua delle stesse risultanze della procedura selettiva, la spettanza al ricorrente del bene della vita (id est l’assegnazione dell’incarico per cui concorreva), il cui concreto conseguimento (oramai del tutto vanificato dalla scadenza, alla data del 30.11.2008, del termine in cui avrebbe dovuto essere svolto) è stato impedito solo dalle divisate distorsioni che hanno condizionato l’operato della commissione esaminatrice.<br />	<br />
La revisione del punteggio assegnato al ricorrente per la voce relativa alle pregresse esperienze professionali, pari complessivamente a tre punti su una scala parametrata nel massimo su soli 5 punti (come erroneamente fatto dalla commissione), non può non condurre ad un incremento del suddetto punteggio ove la valutazione ( e la relativa proporzione) venga rapportata ad una scala di valori che abbia una forbice più ampia, pari nel massimo a 15 punti (come originariamente previsto dalla disciplina concorsuale). <br />	<br />
D’altro canto, non può essere obliterato che il ricorrente ha conseguito un punteggio complessivo (punti 16) equivalente a quello riportato dal controinteressato Guzzo, cui è stato assegnato l’incarico solo perché più giovane d’età, di talchè anche l’assegnazione di una sola frazione di punto – da ritenersi scontata in base all’equazione su cui si fonda il ragionamento suindicato &#8211; avrebbe consentito di collocare il ricorrente in posizione poziore.<br />	<br />
Né è possibile dubitare della piena ascrivibilità, anche sotto il profilo della colpa, delle condotte illecite accertate all’Amministrazione intimata.<br />	<br />
La giurisprudenza più recente ha, infatti, evidenziato che il privato danneggiato, ancorché onerato della dimostrazione della colpa dell&#8217;amministrazione, può offrire al giudice anche elementi solo indiziari, quali la gravità della violazione, il carattere vincolato dell&#8217;azione amministrativa, l&#8217;univocità della normativa di riferimento e il proprio apporto partecipativo al procedimento, con la conseguenza che spetta all&#8217;amministrazione l&#8217;allegazione degli elementi ascrivibili allo schema dell&#8217;errore scusabile e al giudice apprezzarne e liberamente valutarne l&#8217;idoneità ad attestare o a escludere la colpevolezza dell&#8217;amministrazione ( cfr. Consiglio Stato , sez. IV, 15 luglio 2008 , n. 3615).<br />	<br />
Nel caso di specie alcuna incertezza si poneva nell’applicazione della disciplina di gara e la stessa commissione, nel verbale del 21.1.2008, aveva dichiarato di voler limitare il proprio apporto alla predisposizione di criteri integrativi che valessero solo a redistribuire all’interno di ogni singola voce il punteggio previsto “..fino alla concorrenza massima dei punteggi previsti nell’avviso di selezione per ogni singola voce”.<br />	<br />
Tutto ciò rende ingiustificabile la disapplicazione, in parte qua, delle prescrizioni di gara.<br />	<br />
Sotto il profilo del quantum, il danno di cui è stato rivendicato il riconoscimento è stato quantificato dal ricorrente, per relationem, in una misura pari alle retribuzioni non percepite e nella perdita di chance consistenti nell’impossibilità di allegare l’incarico in argomento in occasione di future procedure selettive.<br />	<br />
Ritiene il Collegio che il danno risarcibile debba essere liquidato prendendo come base di partenza l’importo dei compensi mensili (1.500 euro mensili da aprile a novembre) e detraendo in via equitativa da ciascun rateo il 50%, tenuto conto che in concreto l’incarico (che richiedeva un impegno pari ad almeno 5 ore giornaliere) non è stato svolto e l’interessato nell’arco di tale periodo ha potuto impegnare le proprie energie in altre attività professionali, di studio ovvero per la cura di interessi familiari, culturali e di svago in genere.<br />	<br />
Tale somma va ulteriormente incrementata dall’ulteriore voce di danno rivendicata dal ricorrente (perdita di chance): ed, invero, non può essere revocata in dubbio l’incidenza pregiudizievole che l’impossibilità di allegare, tra i titoli professionali, anche l’incarico posto a base della selezione in argomento, è destinata a determinare nella sfera giuridica del ricorrente; tanto più che, avuto riguardo alle condizioni soggettive di quest’ultimo, è più che verosimile la sua partecipazione ad ulteriori competizioni concorsuali. Ciò nondimeno, in assenza di ulteriori e più pertinenti allegazioni, il danno in questione, liquidato in via equitativa, può essere contenuto nella misura di € 4.000.<br />	<br />
In definitiva, la misura finale del danno risarcibile deve ritenersi pari a € 10.000 (diecimila)<br />	<br />
Le spese seguono la soccombenza e, per l’effetto, l’Università del Sannio va condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi € 1.500 (millecinquecento).<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie parzialmente e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati nei limiti indicati in motivazione.<br />	<br />
Condanna l’Università del Sannio al risarcimento dei danni nella misura indicata in parte motiva.<br />	<br />
Condanna l’Università del Sannio al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi € 1.500 (millecinquecento).<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 15/01/2009 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Carlo d&#8217;Alessandro, Presidente<br />	<br />
Pierluigi Russo, Consigliere<br />	<br />
Umberto Maiello, Primo Referendario, Estensore	</p>
<p align=center>	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 29/01/2009<br />	<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p align=justify>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 12/2/2008 n.496</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-12-2-2008-n-496/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-12-2-2008-n-496/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-12-2-2008-n-496/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 12/2/2008 n.496</a></p>
<p>Pres. Marchitiello, est. Dell’Utri Costagliola F. C. (Avv.ti P. Bastianini ed E. Scoccini) c. F. G. e altri (Avv.ti A. Bianchi e C. Selvaggi), Ministero dell’interno (Avv. Stato), Comune di Grosseto (n.c.) sulla riferibilità al solo ricorso incidentale, e non alle altre attività difensive, del termine&#160; perentorio previsto dall&#8217; art.</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-12-2-2008-n-496/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 12/2/2008 n.496</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Marchitiello, est. Dell’Utri Costagliola	<br /> F. C. (Avv.ti P. Bastianini ed E. Scoccini) c. F. G. e altri (Avv.ti A. Bianchi e C. Selvaggi), Ministero dell’interno (Avv. Stato), Comune di Grosseto (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>sulla riferibilità al solo ricorso incidentale, e non alle altre attività difensive, del termine&nbsp; perentorio previsto dall&#8217; art. 83/11 co. 3 D.P.R. 570/1960 in materia di giudizi elettorali</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Elezioni – Giudizio elettorale – Art. 83/11 D.P.R. 570/1960 – Legittimazione – Ministero dell’Interno – Esclusione – Ragioni																																																																																												</p>
<p>2. Elezioni – Giudizio elettorale &#8211; Art. 83/11 co. 3 D.P.R. 570/1960 – Termine per controdeduzioni – Interpretazione</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Nei giudizi elettorali ex art. 83/11 D.P.R. 570/1960, aventi ad oggetto l’atto di proclamazione degli eletti, sono parti necessarie unicamente l’ente al quale l’elezione si riferisce ed a cui vanno imputati i risultati elettorali, nonché, in qualità di controinteressati, i candidati della cui avvenuta elezione si discute e che, dunque, possono restare pregiudicati dalla chiesta modificazione del provvedimento impugnato; non sono invece legittimati altri organi o amministrazioni diversi dal predetto ente, ed in particolare il Ministero dell’interno, il quale interviene nel procedimento elettorale esclusivamente ai fini organizzatori e, d’altro canto, è privo della titolarità di un proprio interesse pubblico specifico agli esiti dello stesso procedimento se non di quello, generico, alla legittimità dell’azione amministrativa, quindi inidoneo a radicarne la veste di legittimato passivamente.</p>
<p>2. La perentorietà e la conseguente decadenza disposta dell’art. 83/11, co. 3  D.P.R. 570/1960 (ai sensi del quale possono essere presentate controdeduzioni solo entro quindici giorni dalla ricevuta notifica) riguardano esclusivamente la presentazione di ricorso incidentale, restando consentita ed ammissibile ogni altra attività difensiva anche scritta, ancorché tardiva. D’altra parte, anche volendo assegnare alla disposizione in parola il significato più rigoroso secondo cui sarebbe preclusa la possibilità di produrre memorie scritte, lo stesso significato non può essere esteso sino a ricomprendervi ciò che la disposizione stessa non prevede, ossia la preclusione della possibilità della controparte di costituirsi in giudizio anche all’udienza di discussione ed ivi svolgere difese oralmente, dunque a maggior ragione proporre appello ed in tale sede formulare deduzioni che, in assenza di una norma ostativa, ben possono travalicare le ragioni eventualmente rappresentate in primo grado.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>
REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale<br />
(Quinta Sezione)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la seguente<b></p>
<p align=center>
DECISIONE
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>sul ricorso n. 4087/07 Reg. Gen., proposto dalla</p>
<p>signora <b>Franca CASAGNI</b>, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Paolo Bastianini ed Enrico Scoccini, elettivamente domiciliata presso il secondo in Roma, via G.B. Vico n. 31;<br />
<B><P ALIGN=CENTER><BR><br />
CONTRO<BR><br />
</B></p>
<p>
<B><P ALIGN=JUSTIFY><BR><br />
</B>i signori <b>Fausto GIUNTA, Bruno BRESCHI, Curzio GIOMI e Fulvia PERILLO</b>, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Alberto Bianchi e Carlo Selvaggi, elettivamente domiciliati presso il secondo in Roma, via Nomentana n. 76;</p>
<p>il signor <b>Emanuele GRILLI</b>, non costituito in giudizio;<br />
<b></p>
<p align=center>
E NEI CONFRONTI</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>del <b>Ministero dell’interno</b>, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato e per legge domiciliato presso la medesima in Roma, via dei Portoghesi n. 12;</p>
<p>del <b>Comune di Grosseto</b>, in persona del Sindaco in carica, non costituito in giudizio;</p>
<p>del signor <b>Riccardo Paolini</b>, non costituito in giudizio;<br />
<b></p>
<p align=center>
per la riforma</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>della sentenza 20 aprile 2007 n. 681 del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, sezione seconda, resa tra le parti.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio degli appellati suindicati;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Alla pubblica udienza del 27 novembre 2007, relatore il consigliere Angelica Dell&#8217;Utri Costagliola, uditi per le parti gli Avv.ti Petrucci, su delega ell’Avv. Scoccini, e Marco Selvaggi, su delega dell’Avv. Carlo Selvaggi;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO 
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>	Con ricorso notificato i giorni 2, 3, 4 e 5 maggio 2007 e depositato il 15 seguente la signora Franca Casagni, ultima degli eletti (Lista Forza Italia) alla carica di consigliere comunale del Comune di Grosseto a seguito delle consultazioni del 28 e 29 maggio 2006, ha proposto appello avverso la sentenza 20 aprile 2007 n. 681 del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, sez. II, con la quale, su ricorso dei signori Fausto Giunta, Bruno Breschi, Curzio Giomi, Fulvia Perillo ed Emanuele Grilli, rappresentanti della lista “Forum dei moderati”, candidati di tale lista ed elettori, ha annullato <i>in parte qua</i> le operazioni elettorali ed ha proclamato eletta alla carica di consigliere la signora Fulvia Perrillo (candidata alla carica di Sindaco) in sostituzione dell’appellante. <br />	<br />
	Premesso che la lista “Forum dei moderati” aveva ottenuto 1282 voti pari al 2,97% dei voti validi, senza perciò raggiungere – per 11 voti &#8211; il <i>quorum</i> del 3% e di conseguenza senza ottenere seggi, ma che a seguito dell’istruttoria disposta dal TAR, il cui esito è stato da questi acriticamente recepito, sono stati assegnati alla stessa lista 12 voti in precedenza ritenuti nulli, sicché essa ha raggiunto il <i>quorum</i>, sia pur per un solo voto, a sostegno dell’appello ha dedotto che erroneamente il primo giudice non ha esaminato le proprie, seguenti eccezioni e controduzioni, qui riproposte:<br />	<br />
a.- nonostante sia stata sin dall’inizio disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, tale incombente non è stato eseguito nei confronti della lista Forza Italia, avente qualità di soggetto in posizione di interesse opposta a quella dedotta in giudizio con riguardo alla fase, anteriore all’individuazione dei consiglieri eletti, di distribuzione dei seggi tra le liste o gruppi di liste collegate, dunque pregiudicata dall’accoglimento del ricorso.<br />
b.- Le censure dei ricorrenti riguardanti le sezioni nn. 18, 40, 49, 56 e 59 erano generiche per mancata specificazione del vizio, della sua natura e della sua essenzialità, e ciononostante il TAR ha disposto istruttoria, nel corso della quale solo casualmente sono state rinvenute schede contenenti 10 voti asseritamene validi. Le censure relative alle restanti sezioni nn. 11, 16, 19 e 50 in sede istruttoria sono state verificate come fondate solo per 2 voti, insufficienti al raggiungimento del <i>quorum</i>. <br />
c.- Il Tribunale, disattendendo senza motivazione le sue osservazioni, ha acriticamente recepito le risultanze della verificazione eseguita dall’Ufficio elettorale provinciale che, invece, si era rimesso alle valutazioni del giudice anche in ordine alle 12 schede provvisoriamente assegnate. In particolare:<br />
Sezione 2: risultano corrette le conclusioni dell’Ufficio provinciale di non assegnare alcun voto;<br />
Sezione 11: la scheda individuata dall’Ufficio come valida era contenuta nella busta delle schede valide, quindi non può essere attribuita una seconda volta;<br />
Sezione 12: sono corrette le conclusioni dell’Ufficio provinciale di non assegnare alcun voto;<br />
Sezione 29: la scheda rinvenuta rappresenta un caso estraneo al <i>thema decidendi</i> e non può essere valutata dal Collegio;<br />
Sezione n. 18: stante la genericità suevidenziata, le schede rinvenute non potevano essere valutate;<br />
Sezione 26: sono corrette le conclusioni dell’Ufficio provinciale di non assegnare alcun voto;<br />
Sezione 40: la scheda (all. 12) assegnata dall’Ufficio è invece nulla perché contiene la contemporanea espressione del voto per due diverse liste, impedendosi così la ricostruzione della volontà dell’elettore; le altre schede (all. 13, 14 e 15) rinvenute contengono un voto di lista (diversa dal Forum) e una preferenza nulla;<br />
Sezione 47: sono corrette le conclusioni dell’Ufficio provinciale di non assegnare alcun voto;<br />
Sezione 49: la scheda attribuita (all. 23) non poteva essere valutata dal Collegio perché reperita casualmente e non oggetto di censura;<br />
Sezione 50: la scheda (all. 27) attribuita non può essere valutata dal Collegio perché reperita casualmente e non oggetto di censura;<br />
Sezione 56: la scheda (all. 28) assegnata è nulla perché contiene espressione di voto ad un candidato Sindaco (Paolo Lecci) e contemporaneamente a due liste (“Forum dei moderati” e “Nuovo PSI”), nonché voto di preferenza, rendendo così impossibile la ricostruzione della volontà dell’elettore.<br />
Sezione 59: le due schede (all. 30 e 31) attribuite non possono essere valutate dal Collegio perché reperite casualmente e non oggetto di censura.<br />
	Con controricorso e ricorso incidentale notificato i giorni 1, 4 e 7 giugno 2007, depositato dapprima in velina con cedolino di avvenuta notifica il 5 giugno 2007, poi in originale il giorno 15, i signori Fausto Giunta, Bruno Breschi, Curzio Giomi e Fulvia Perillo hanno esposto quanto segue:<br />	<br />
1.- Inammissibilità delle eccezioni sollevate in primo grado e riproposte in appello per tardività.<br />
Nonostante la rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione d’udienza, la signora Casagni ha ritenuto di costituirsi in giudizio e depositare memoria solo il giorno della prima udienza di merito (31 ottobre 2006), in violazione del disposto dell’art. 83/11 del D.P.R. n. 570 del 1960, secondo cui “la parte controinteressata deve depositare nella segreteria le proprie controdeduzioni entro quindici giorni dalla ricevuta notifica. Tutti i termini di cui sopra sono perentori e devono essere osservati sotto pena di decadenza”, sicché le riproposte eccezioni non possono essere esaminate in appello.<br />
2.- In ogni caso, è infondata l’eccezione di difetto di contraddittorio nei riguardi della lista “Forza Italia”. Non risulta agli atti che il TAR abbia disposto l’integrazione nei confronti di tutti i controinteressati, tanto meno nei confronti della lista. <br />
3.- L’affermazione secondo cui non sarebbe stato specificato il maggior numero di voti da attribuire alla lista è, oltre che tardiva, inveritiera in quanto sono state precisate le sezioni coinvolte ed il numero di almeno venti schede, sufficienti ai fini della prova di resistenza.<br />
4.- Anche l’affermazione di genericità delle censure è erronea, poiché quelle dedotte, sia nella narrazione in fatto che nelle deduzioni in diritto, rispettano i principi in materia, né si richiede prova, bensì solo un principio di prova, nella specie fornito senza che possa essere pretesa l’assoluta precisione giacché gli istanti non erano in possesso né dei verbali sezionali né tanto meno delle schede, di cui poi è stata chiesta la verificazione. La dimostrazione della specificità delle censure sta nel fatto che è stato possibile al TAR indirizzare l’attività istruttoria, che è stata correttamente svolta attribuendo con certezza 12 voti al Forum.<br />
5.- In ogni caso, le singole deduzioni avversarie sono infondate.<br />
	Il Ministero dell’interno si è costituito in giudizio ed ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, chiedendo perciò che tanto sia dichiarato a spese compensate. <br />	<br />
	All’odierna udienza pubblica, dopo la decisione della causa in camera di consiglio, è stata data lettura del dispositivo della presente decisione.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>
DIRITTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>	Con la sentenza oggetto dell’appello in epigrafe il TAR per la Toscana, dato atto della specificità delle censure dedotte nel gravame proposto dagli attuali appellati ed appellanti incidentali avverso le operazioni per l’elezione del Consiglio comunale di Grosseto svoltesi il 28 e 29 maggio 2006, ha accolto il gravame stesso correggendo, per l’effetto, il risultato elettorale della lista “Forum dei moderati” mediante attribuzione di complessivi 1294 (in luogo di 1282) voti validi, con conseguente raggiungimento da parte della medesima lista del 3,002% del complesso dei voti validi e, di qui, elezione del rispettivo candidato alla carica di Sindaco, signora Fulvia Perrillo, in sostituzione del candidato per la lista “Forza Italia”, signora Franca Castagni, ultimo degli eletti ed attuale appellante principale.<br />	<br />
	In particolare, il primo giudice ha ritenuto fondate le accennate censure rilevando che in esito alla disposta verificazione “è risultato che alla lista ricorrente sono stati attribuiti 12 voti in precedenza ritenuti nulli”, i quali modificano nei sensi predetti il risultato complessivo di tale lista.<br />	<br />
	Ciò posto, va in primo luogo esaminata l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall’intimato Ministero dell’interno.<br />	<br />
	L’eccezione è fondata.<br />	<br />
	Com’è noto, nei giudizi elettorali di cui all’art. 83/11 del D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, aventi ad oggetto l’atto di proclamazione degli eletti, sono parti necessarie unicamente l’ente al quale l’elezione si riferisce ed a cui vanno imputati i risultati elettorali, nonché, in qualità di controinteressati, i candidati della cui avvenuta elezione si discute e che, dunque, possono restare pregiudicati dalla chiesta modificazione del provvedimento impugnato; non sono invece legittimati altri organi o amministrazioni diversi dal predetto ente, ed in particolare il Ministero dell’interno, il quale interviene nel procedimento elettorale esclusivamente ai fini organizzatori e, d’altro canto, è privo della titolarità di un proprio interesse pubblico specifico agli esiti dello stesso procedimento se non di quello, generico, alla legittimità dell’azione amministrativa, quindi inidoneo a radicarne la veste di legittimato passivamente.<br />	<br />
	Ne deriva l’estromissione dal giudizio del predetto Ministero.<br />	<br />
Di contro, inconsistente è l’eccezione degli appellanti incidentali secondo cui l’appello principale sarebbe inammissibile perché riprositivo delle eccezioni formulate in primo grado tardivamente, ossia con memoria depositata oltre il termine perentorio di quindici giorni all’uopo fissato dal terzo comma del detto art. 83/11. Il termine in questione va infatti inteso nel senso che la perentorietà e la conseguente decadenza riguarda esclusivamente la presentazione di ricorso incidentale, restando consentita ed ammissibile ogni altra attività difensiva anche scritta, ancorché tardiva, in quest’ultimo caso giustificandosi peraltro il rinvio ad altra udienza della trattazione della causa, su richiesta di parte ricorrente finalizzata ad apprestare le proprie difese (cfr. Cons. St., Sez. V, 2 maggio 1996 n. 499). D’altra parte, anche volendo assegnare alla disposizione in parola il significato più rigoroso secondo cui sarebbe preclusa la possibilità di produrre memorie scritte, lo stesso significato non può essere esteso sino a ricomprendervi ciò che la disposizione stessa non prevede, ossia la preclusione della possibilità della controparte di costituirsi in giudizio anche all’udienza di discussione ed ivi svolgere difese oralmente, dunque a maggior ragione proporre appello ed in tale sede formulare deduzioni che, in assenza di una norma ostativa, ben possono travalicare le ragioni eventualmente rappresentate in primo grado.<br />
Nel merito, è da disattendere il primo motivo dell’appello principale, teso a far valere l’incompletezza del contraddittorio instaurato davanti al TAR con riguardo alla lista “Forza Italia”, di appartenenza dell’attuale appellante. <br />
Ricordato quanto suesposto in ordine all’individuazione dei soggetti ai quali ai sensi del ripetuto art. 83/11 va riconosciuta legittimazione passiva nel ricorso in materia elettorale, è agevole ora opporre che tra tali soggetti la norma non include le liste partecipanti alla competizione, le quali inoltre consistono sostanzialmente in una sommatoria di determinati candidati e sono prive di soggettività giuridica, per cui anche sotto questo aspetto non possono essere considerate legittimate passivamente.<br />
Gli ulteriori due motivi dell’appello principale possono essere esaminati congiuntamente e si rivelano palesemente fondati con riguardo alle deduzioni concernenti in generale il mero ed acritico recepimento da parte del TAR delle “risultanze” istruttorie, nonché, in particolare, le stesse “risultanze” per le sezioni 18, 49 e 59.<br />
Sotto il primo profilo, va indubbiamente censurato il fatto che il primo giudice non abbia svolto alcuna indagine per verificare la correttezza della “attribuzione” di voti effettuata in sede istruttoria, competendo invece al medesimo primo giudice, e non al soggetto incaricato di procedere alla verifica cartolare sul materiale elettorale, procedere alla valutazione giuridica delle schede rinvenute, ovviamente in relazione ai contenuti del gravame sottoposto al suo esame, ed all’effettiva attribuzione o meno dei voti che, all’esito di tale imprescindibile ed indelegabile esame, ritenga validi e spettanti a parte ricorrente. <br />
	Sotto il secondo profilo, e con riguardo alla prima delle sezioni menzionate, va premesso che i ricorrenti in primo grado deducevano (pag. 10 dell’atto introduttivo) che per le<i> </i>sezioni 2, 11, 16, 18, 19, 26, 40, 49, 50 e 59 è stato disposto “l’annullamento di molte schede elettorali, che avrebbero dovuto essere attribuite alla lista del Forum dei Moderati, (…) nonostante che trasparisse con chiarezza la volontà dell’elettore di voler attribuire il proprio voto al Forum (…); i rappresentanti di lista del Forum hanno denunciato tali illegittimità …”; nelle premesse in fatto ( pagg. 4 e 5) era esposto che “d) nella sezione n. 18 (…) non è stato assegnato al Forum un voto validamente espresso (in questo caso risulta che il contrassegno dell’elettore è stato apposto inequivocabilmente sul simbolo del Forum)”. In sede istruttoria sono state rinvenute, oltre ad una scheda contestata recante contrassegno sul simbolo della lista e preferenza per candidato di altra lista, nonché a diciannove schede contenenti voti di lista validi coincidenti con il dato riportato nelle tabelle di scrutinio, “cinque schede contenenti voti di lista disgiunti, che si giudicano validi (All. 5 – 9)”. Tali cinque voti sono stati inclusi nei dodici conteggiati in più in favore del “Forum dei moderati” in sede istruttoria e, di conseguenza, dal TAR. L’appellante principale signora Casagni, nell’evidenziare la genericità della censura, contesta l’attribuzione di tutti i cinque voti in luogo di uno soltanto, sostenendo che i quattro voti siano stati “scoperti del tutto casualmente in sede istruttoria” e perciò “non potevano comunque essere oggetto di valutazione da parte del Tribunale”. <br />	<br />
	Al riguardo, la Sezione osserva che, in sé, la censura, per come desumibile dall’intero contesto dell’atto introduttivo, consisteva nel lamentare che nella sezione 18 un voto di lista fosse stato annullato, mentre avrebbe dovuto essere ritenuto espresso validamente mediante contrassegno sul relativo simbolo; la stessa censura, perciò, non poteva ritenersi generica poiché in essa si quantificava puntualmente in un voto l’oggetto della medesima e se ne fornivano le caratteristiche. Erroneamente invece, a fronte di tale quantificazione ed in assenza di motivi aggiunti, il TAR ha considerato utili tutti i cinque voti atteso che per quattro di essi nessuna deduzione era stata formulata. Tenuto conto della ben nota necessità della specificazione dei motivi di ricorso, non vale la replica degli appellati secondo cui essi non si limitavano a contestare l’omessa assegnazione di un solo voto; e, per le stesse ragioni, neppure è sostenibile che essi avrebbero diritto a tutti i voti rinvenuti, posto che lamentavano anche l’omessa indicazione a verbale dei voti ottenuti. A quest’ultimo proposito giova aggiungere che la carenza del verbale è supplita dalle indicazioni contenute nelle tabelle di scrutinio, il cui dato nel corso dell’istruttoria è stato riscontrato coincidente con i diciannove voti validi verificati esistenti. Ne consegue che in ordine ai predetti quattro voti, ulteriori rispetto a quanto articolato dagli originari ricorrenti, l’appellante coglie nel segno.<br />	<br />
Analogamente è a dirsi circa la sezione 49, con riguardo alla quale la signora Casagni rileva che la scheda attribuita non poteva “essere valutata dal Collegio perché reperita casualmente e non oggetto di preventiva specifica censura”. In sede istruttoria per la sezione 49 tra le dieci schede nulle ne è stata enucleata e “giudicata valida” una contenente un segno di croce sopra il rigo destinato all’espressione della preferenza nello spazio relativo alla lista “Forum dei Moderati” (all. 23). Tuttavia con la rispettiva censura si contestava l’annullamento di “un voto di lista al Forum &#8211; con preferenza attribuita al candidato Vivarelli – da considerare, invece, valido” (pag. 5 dell’atto introduttivo). Ed in effetti risulta dal verbale istruttorio che è stata rintracciata una scheda siffatta (all. 21), però ritenuta “nulla”. Dunque la scheda attribuita è altra, avente caratteristiche ben diverse da quelle denunciate nell’atto introduttivo e non oggetto di successiva contestazione mediante motivi aggiunti.<br />
Ancora analogamente viene in questa sede dedotto e deve concludersi circa la sezione 59 in relazione alla censura secondo cui “sono stati illegittimamente annullati 4 voti attribuiti al Forum (in questo caso il contrassegno è stato posto appena discostato rispetto al simbolo del Forum)” (pag. 6 dell’atto introduttivo), dal momento che per tale sezione sono state “giudicate valide” due schede (all. 30 e 31) rinvenute tra quelle nulle recanti voto di lista perfettamente centrato sul simbolo del “Forum dei moderati” e preferenza per candidato di altra lista espresso nello spazio riservato a quest’ultima. <br />
	Le considerazioni che precedono già consentono di respingere il ricorso di primo grado in riforma della sentenza appellata ed in accoglimento dell’appello principale, con assorbimento di ogni altra doglianza ivi esposta non trattata, nonché di respingere l’appello incidentale. Difatti, sottraendo i sette voti di cui innanzi dai complessivi dodici attribuiti in primo grado, la cifra elettorale della lista “Forum dei moderati” scende da 1294 a 1287 su un totale di 43.103 voti validi (43.098 + 5), pari al 2,98587… %, ossia ad una percentuale inferiore al minimo del 3% prescritto dall’art. 73, co. 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 affinché una lista sia ammessa all’assegnazione dei seggi. In altri termini, resta invariata la situazione anteriore alla medesima sentenza appellata.<br />	<br />
	Tuttavia, si ravvisano giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di entrambi i gradi. Ciò anche con riguardo all’estromesso Ministero dell’interno, come espressamente da esso indicato.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, estromette dal giudizio il Ministero dell’interno, accoglie il ricorso principale in epigrafe, respinge il ricorso incidentale e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata respinge il ricorso di primo grado. <br />
Spese compensate <br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 27 novembre 2007 con l’intervento dei magistrati:</p>
<p>Claudio Marchitiello &#8211;	Presidente<br />	<br />
Marco Lipari	 &#8211; Consigliere<br />	<br />
Aniello Cerreto &#8211;	Consigliere<br />	<br />
Nicola Russo &#8211;	Consigliere<br />	<br />
Angelica Dell’Utri Costagliola &#8211;	Consigliere, estensore<BR>																																																																																												</p>
<p align=center>
<b>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 12/02/2008<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</b></p>
<p align=justify>
<b></b></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-12-2-2008-n-496/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 12/2/2008 n.496</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/3/2004 n.496</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-ordinanza-sospensiva-26-3-2004-n-496/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-ordinanza-sospensiva-26-3-2004-n-496/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-ordinanza-sospensiva-26-3-2004-n-496/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/3/2004 n.496</a></p>
<p>Autorizzazione e concessione – cave – coltivazione su particella contestata – necessita’ di mantenere la res adhuc integra &#8211; ricorso di controinteressato &#8211; tutela cautelare – accoglimento – rilevanza del fumus boni iuris &#8211; esclusione. Vedi anche: CONSIGLIO DI STATO &#8211; SEZIONE VI &#8211; Ordinanza sospensiva 20 aprile 2004 n.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-ordinanza-sospensiva-26-3-2004-n-496/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/3/2004 n.496</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-ordinanza-sospensiva-26-3-2004-n-496/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/3/2004 n.496</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Autorizzazione e concessione – cave – coltivazione su particella contestata – necessita’ di mantenere la res adhuc integra  &#8211; ricorso di controinteressato &#8211; tutela cautelare – accoglimento – rilevanza del fumus boni iuris &#8211; esclusione.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Vedi anche: CONSIGLIO DI STATO &#8211; SEZIONE VI &#8211; <a href="/ga/id/2004/4/3677/g">Ordinanza sospensiva 20 aprile 2004 n. 1784</a><br />
Vedi anche: CONSIGLIO DI STATO &#8211; SEZIONE VI &#8211; <a href="/ga/id/2004/4/3678/g">Ordinanza sospensiva 7 novembre 2003 n. 4814</a><br />
Vedi anche: T.A.R. LOMBARDIA &#8211; BRESCIA &#8211; <a href="/ga/id/2004/4/3680/g">Ordinanza sospensiva 24 luglio 2003 n. 593</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<BR><br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE <BR><br />
PER LA LOMBARDIA<BR>SEZIONE DI BRESCIA</b></p>
<p>Registro Ordinanze: 496/04<BR><br />
Registro Generale: 753/2003</p>
<p>nelle persone dei Signori:<BR><br />
FRANCESCO MARIUZZO Presidente <BR><br />
GIANLUCA MORRI Ref., relatore<BR><br />
MAURO PEDRON Ref.<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella camera di consiglio del 26 Marzo 2004<br />
Visto il ricorso 753/2003 proposto da:<br />
<b>L&#8217;OROBICA SRLCOSTARDI AGNESELODA LORENZOPLEBANI ASSUNTAPLEBANI GIOVANNIPLEBANI LORENZINAPLEBANI LUCIAPLEBANI MARIOREGAZZONI ANTONIO COSTRUZIONI SRLVOLPI CATERINAVOLPI MARIA </b></p>
<p>rappresentati e difesi da:<br />
MARIDATI GIUSEPPEVALTULINI GIOVANNIFALCHETTI AMBROGIOcon domicilio eletto presso<br />
la SEGRETERIA DELLA SEZIONE<br />
in BRESCIA VIA MALTA, 12</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>PROVINCIA DI BERGAMO</b> rappresentata e difesa da: VAVASSORI GIORGIO con domicilio eletto in BRESCIA VIA ROMANINO,16 presso CODIGNOLA ENRICO e nei confronti di <b>CAVA BOSCO SPA </b>rappresentata e difesa da: DI VITA ANTONIO con domicilio eletto pressola SEGRETERIA DELLA SEZIONE in BRESCIA VIA MALTA, 12</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<BR>previa adozione di misura cautelare, del provvedimento del Dirigente 31.3.2003, n. 845 di diniego autorizzazione attività estrattiva di sabbia e ghiaia; del provvedimento 15.4.2003, di ampliamento attività estrattiva rilasciata alla controinteressata e degli atti connessi;</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<BR>Vista la domanda di misura cautelare presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<BR><br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:</p>
<p>CAVA BOSCO SPA<BR><br />
PROVINCIA DI BERGAMO<br />
Udito il relatore Ref. GIANLUCA MORRI e uditi, altresì, i difensori delle parti;</p>
<p>Rilevato che a prescindere da ogni considerazione sul fumus boni iuris del ricorso, il fatto ora sopravvenuto pare integrare gli estremi del danno grave ed irreparabile con riferimento alla preannunciata coltivazione sui mapp. 979 e 666, incidendo sull’aspettativa che permanga la res adhuc integra sino alla definizione nel merito della controversia;</p>
<p>Visti gli artt. 19 e 21, 8° comma, della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l&#8217;art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>accoglie la suindicata domanda cautelare limitatamente agli effetti prodotti sui mappali nn. 979 e 666.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>BRESCIA, 26 Marzo 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-ordinanza-sospensiva-26-3-2004-n-496/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/3/2004 n.496</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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