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	<title>4952 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>4952 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Ordinanza &#8211; 13/9/2021 n.4952</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-ordinanza-13-9-2021-n-4952/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Sep 2021 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-ordinanza-13-9-2021-n-4952/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Ordinanza &#8211; 13/9/2021 n.4952</a></p>
<p>Pres. Anastasi &#8211; Est. Vallorani Sulla riapertura dei termini per la partecipazione a un concorso pubblico. Concorsi pubblici &#8211; Riapertura dei termini per la presentazione della domanda &#8211; Art. 10, co. 3, d-l n. 44/2021 &#8211; Possesso dei requisiti di partecipazione &#8211; Partecipazione del candidato &#8211; Maturazione del requisito di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-ordinanza-13-9-2021-n-4952/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Ordinanza &#8211; 13/9/2021 n.4952</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-ordinanza-13-9-2021-n-4952/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Ordinanza &#8211; 13/9/2021 n.4952</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Anastasi &#8211; Est. Vallorani</span></p>
<hr />
<p>Sulla riapertura dei termini per la partecipazione a un concorso pubblico.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<div style="text-align: justify;">Concorsi pubblici &#8211; Riapertura dei termini per la presentazione della domanda &#8211; Art. 10, co. 3, d-l n. 44/2021 &#8211; Possesso dei requisiti di partecipazione &#8211; Partecipazione del candidato &#8211; Maturazione del requisito di partecipazione dopo la scadenza dell&#8217;originario termine di presentazione delle domande, ma prima di quello previsto a seguito della riapertura dei termini &#8211; Modifica sostanziale del bando &#8211; Ammissione &quot;con riserva&quot;.</div>
<p></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Deve essere accolta la domanda di partecipazione &quot;con riserva&quot; al &quot;<em>concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di duemilacentotrentatrè posti di personale non dirigenziale, a tempo pieno ed indeterminato, da inquadrare nell&#8217;Area III, posizione retributiva/fascia retributivaF1, o categorie o livelli equiparati, nel profilo di funzionario amministrativo, nei ruoli di diverse amministrazioni</em>&#8221; bandito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, presentata dal candidato che, a seguito della riapertura dei termini di partecipazione alla selezione pubblica disposta dalla p.a. in ossequio alla previsione dell&#8217;art. 10, co. 3, del decreto-legge n. 44/2021, abbia maturato il requisito di partecipazione del possesso del diploma di laurea in giurisprudenza dopo la scadenza dell&#8217;originario termine di presentazione delle domande (30 luglio 2020), ma prima di quello previsto a seguito della riapertura dei termini (29 agosto 2021) (Secondo il TAR, infatti, il ricorso appare, al sommario esame proprio della presente fase, munito del necessario <i>&#8220;fumus boni juris&#8221;</i> in quanto, di fronte alla scelta di ammettere tutti coloro che non avevano presentato domanda entro l&#8217;originaria scadenza fissata, a condizione che fossero in possesso del necessario requisito della laurea, alla scadenza del termine originario, appare irragionevolmente penalizzante e contraria al principio della massima partecipazione e concorrenzialità , la preclusione nei confronti di coloro che hanno conseguito il titolo prima della scadenza del termine rinnovato, atteso che: i. il bando di rettifica emanato dall&#8217;Amministrazione ha operato una <i>&#8220;modifica sostanziale&#8221; </i>della procedura concorsuale, introducendo una diversa tipologia di prove; ii. ha aumentato in modo cospicuo il numero dei posti banditi; iii. ha comunque consento l&#8217;incremento della platea dei potenziali interessati, sebbene escludendo quei soggetti che versano nella medesima condizione del ricorrente, il che implica scelta contraria a quella di mantenere cristallizzato l&#8217;ambito soggettivo dei partecipanti).</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>  </p>
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio</p>
<p style="text-align: center;">(Sezione Prima Bis)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">ORDINANZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 8106 del 2021, proposto da: </p>
<p style="text-align: justify;">Gianluca Colonnese, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Alfonso Celotto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Emilio de&#8217; Cavalieri n. 11; </p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidenza del Consiglio dei Ministri &#8211; Dipartimento per la Funzione Pubblica &#8211; Commissione Ripam, Ministero delle Politiche Agricole, Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità  Sostenibile, Ministero dell&#8217;Università  e della Ricerca, Agenzia Nazionale per L&#8217;Amministrazione e Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati Alla Criminalità  Organizzata, Istituto Superiore per la Protezione e La Ricerca Ambientale non costituiti in giudizio; <br /> Presidenza del Consiglio dei Ministri &#8211; Dipartimento per la Funzione Pubblica, Ministero dell&#8217;Interno, Ministero della Difesa, Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze, Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero della Transizione Ecologica, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero dell&#8217;Istruzione, Ministero della Cultura, Ministero della Salute, Ispettorato Nazionale del Lavoro, Agid &#8211; Agenzia per L&#8217;Italia Digitale, Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali, Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilita&#8217; Sostenibili, Ag Naz Amm. Beni Confiscati Alla Criminalita&#8217; Organizzata &#8211; Roma, Ispra &#8211; Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale, Ministero dell&#8217;Universita&#8217; e della Ricerca, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12; </p>
<p style="text-align: center;">per l&#8217;annullamento</p>
<p style="text-align: center;">previa sospensione dell&#8217;efficacia,</p>
<p style="text-align: center;">anche mediante misure cautelari monocratiche ex art. 56 c.p.a.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; del bando di concorso pubblicato in G.U.R.I. &#8211; IV serie speciale n. 60 del 30 luglio 2021, avente a oggetto &#8220;RETTIFICA &#8211; Modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di duemilacentotrentatrè posti di personale non dirigenziale, a tempo pieno ed indeterminato, da inquadrare nell&#8217;Area III, posizione retributiva/fascia retributivaF1, o categorie o livelli equiparati, nel profilo di funzionario amministrativo, nei ruoli di diverse amministrazioni&#8221;, in parte qua, nei limiti dell&#8217;interesse del ricorrente, e più precisamente, limitatamente all&#8217;art. 9, co. 2, ove si dispone che &#8220;Resta fermo che i requisiti per la partecipazione al concorso richiamato nel comma 1 e i titoli di cui il candidato richiede la valutazione devono essere posseduti alla data di scadenza dei</p>
<p style="text-align: justify;">termini per la presentazione della domanda di partecipazione prevista dall&#8217;art. 4 del bando di cui al comma 1&#8243; (ossia, del bando pubblicato sulla G.U.R.I. &#8211; IV serie speciale n. 50 del 30 giugno 2020 con cui  stato indetto un concorso pubblico &#8220;per titoli ed esami, per la copertura di duemilacentotrentatr posti di personale non dirigenziale, a tempo pieno ed indeterminato, da inquadrare nell&#8217;Area III, posizione retributiva/fascia retributiva F1, o categorie o livelli equiparati, nel profilo di funzionario amministrativo, nei ruoli di diverse amministrazioni&#8221;, che fissava come data di presentazione delle domande di partecipazione quella del 30 luglio 2020);</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; ove occorra, del modello telematico di domanda di partecipazione al concorso, nella parte in cui non consente di indicare, come data di conseguimento del titolo di studio prescritto, una data successiva al 30 luglio 2020 ma anteriore al 29 agosto 2021; </p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri &#8211; Dipartimento per la Funzione Pubblica e di Ministero dell&#8217;Interno e di Ministero della Difesa e di Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze e di Ministero dello Sviluppo Economico e di Ministero della Transizione Ecologica e di Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e di Ministero dell&#8217;Istruzione e di Ministero della Cultura e di Ministero della Salute e di Ispettorato Nazionale del Lavoro e di Agid &#8211; Agenzia per L&#8217;Italia Digitale e di Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali e di Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilita&#8217; Sostenibili e di Ag Naz Amm Ne Beni Confiscati Alla Criminalita&#8217; Organizzata &#8211; Roma e di Ispra &#8211; Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale e di Ministero dell&#8217;Universita&#8217; e della Ricerca;</p>
<p style="text-align: justify;">Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 settembre 2021 il dott. Claudio Vallorani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; </p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Premesso che il dott. Gianluca Colonnese, avendo conseguito la laurea magistrale in giurisprudenza presso l&#8217;Università  degli studi Roma Tre in data 24 maggio 2021, pur intenzionato a partecipare alla procedura concorsuale di cui al bando in oggetto, non ha potuto presentare la propria domanda di partecipazione per effetto dell&#8217;art. 2, co. 9, del bando di rettifica che, dopo avere rinnovato al 29 agosto 2021 il nuovo termine di partecipazione, ha però stabilito che: <i>&#8220;9. Resta fermo che i requisiti per la partecipazione al concorso richiamato nel comma 1 e i titoli di cui il candidato richiede la valutazione devono essere posseduti alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda di partecipazione prevista dall&#8217;art. 4 del bando di cui al comma 1&#8221;</i>, ove il riferimento  al bando originario pubblicato sulla G.U.R.I. &#8211; IV serie speciale n. 50 del 30 giugno 2020 (cfr. doc. n. 1), che fissava la scadenza del termine per presentare domanda di partecipazione al 30 luglio 2020;</p>
<p style="text-align: justify;">Considerato che il ricorso appare, al sommario esame proprio della presente fase, munito del necessario <i>&#8220;fumus boni juris&#8221;</i> in quanto, di fronte alla scelta di ammettere tutti coloro che non avevano presentato domanda entro l&#8217;originaria scadenza fissata (a condizione che fossero in possesso del necessario requisito della laurea, alla scadenza del termine originario), appare irragionevolmente penalizzante e contraria al principio della massima partecipazione e concorrenzialità , la preclusione nei confronti di coloro che hanno conseguito il titolo prima della scadenza del termine rinnovato, atteso che: i. il bando di rettifica emanato dall&#8217;Amministrazione ha operato una <i>&#8220;modifica sostanziale&#8221; </i>della procedura concorsuale, introducendo una diversa tipologia di prove; ii. ha aumentato in modo cospicuo il numero dei posti banditi; iii. ha comunque consento l&#8217;incremento della platea dei potenziali interessati (sebbene escludendo quei soggetti che versano nella medesima condizione del ricorrente), il che implica scelta contraria a quella di mantenere cristallizzato l&#8217;ambito soggettivo dei partecipanti; </p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto evidente il <i>&#8220;periculum in mora&#8221;,</i> dipendente dall&#8217;imminenza della prova da sostenere dalla quale, in assenza di misura cautelare favorevole, l&#8217;odierno ricorrente sarebbe escluso;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda cautelare ai fini dell&#8217;ammissione &#8220;con riserva&#8221; del ricorrente alla procedura concorsuale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto, altresì, che, seppur non risultino impugnati atti adottati dal medesimo, sia opportuno integrare il contraddittorio nei confronti del Formez PA, in quanto ente incaricato della gestione della procedura concorsuale; ritenuto, pertanto, di ordinare alla parte ricorrente di provvedere alla notificazione del ricorso e della presente ordinanza a Formez PA entro gg. 20 (venti) dalla comunicazione di essa da parte della Segreteria di questa Sezione e di provvedere, nei successivi gg. 10 (dieci), al deposito della documentazione comprovante l&#8217;avvenuta esecuzione dell&#8217;incombente; </p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto di fissare per il prosieguo la camera di consiglio del 24 novembre 2021, ore di rito;</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis): </p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; accoglie la domanda cautelare proposta e dispone l&#8217;ammissione &#8220;con riserva&#8221; del ricorrente alla procedura concorsuale;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; fissa per il prosieguo la camera di consiglio del 24 novembre 2021, ore di rito;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; ordina alla parte ricorrente di disporre l&#8217;integrazione del contraddittorio nei confronti di Formez PA, con onere di provvedere alla relativa notificazione entro il termine di gg. 30 dalla comunicazione della presente ordinanza ovvero, se anteriore, dalla notificazione della medesima;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; spese di fase compensate.</p>
<p style="text-align: justify;">La presente ordinanza saà  eseguita dall&#8217;Amministrazione ed  depositata presso la segreteria del Tribunale che provvedeà  a darne comunicazione alle parti.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 settembre 2021 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Concetta Anastasi, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Fabrizio D&#8217;Alessandri, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Claudio Vallorani, Primo Referendario, Estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-ordinanza-13-9-2021-n-4952/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Ordinanza &#8211; 13/9/2021 n.4952</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 2/9/2011 n.4952</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-2-9-2011-n-4952/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-2-9-2011-n-4952/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-2-9-2011-n-4952/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 2/9/2011 n.4952</a></p>
<p>Pres. Giaccardi &#8211; Est. Romano S.A.P.P.T. di Cecino &#038; C. ( Avv.ti C.Mussato, N.Paoletti)/ M.F., M.M., M.R. (n.c.) e Comune di Moimacco (Avv.G.Pelizzo) sulla insussistenza di un divieto assoluto all&#8217;installazione di una industria insalubre nell&#8217;abitato 1. Salute &#8211; Diritto urbanistico &#8211; Industrie insalubri &#8211; Installazione nel centro abitato &#8211; Divieto</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-2-9-2011-n-4952/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 2/9/2011 n.4952</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-2-9-2011-n-4952/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 2/9/2011 n.4952</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Giaccardi  &#8211;  Est. Romano <br /> S.A.P.P.T. di Cecino &#038; C. ( Avv.ti C.Mussato, N.Paoletti)/ M.F., M.M., M.R. (n.c.) e Comune di Moimacco (Avv.G.Pelizzo)</span></p>
<hr />
<p>sulla insussistenza di un divieto assoluto all&#8217;installazione di una industria insalubre nell&#8217;abitato</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Salute &#8211; Diritto urbanistico &#8211; Industrie insalubri &#8211; Installazione nel centro abitato &#8211; Divieto generalizzato – Insussistenza  – Ragioni – Valutazione in concreto – Necessità.	</p>
<p>2. Salute – Diritto urbanistico – Industrie insalubri – Installazione nel centro abitato – Autorizzazione – Presupposto.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.	Ai sensi dell’art. 216 T.U.LLSS,  l’inclusione di un’attività nell’elenco delle industrie insalubri non comporta automaticamente il diniego della concessione edilizia per la realizzazione di detta industria nel centro abitato, atteso che la pericolosità per la salute di talune attività produttive deve essere considerata non già in astratto, bensì in concreto, avendo riguardo alle misure e alle cautele suggerite dal progresso tecnico – e concretamente dispiegate dall’imprenditore – che possono essere tali da rendere innocua, grazie ad opportuni accorgimenti, anche un’attività potenzialmente nociva. </p>
<p>2.	Gli artt. 216 e 217 T.U.LL.SS. , conferiscono al Comune ampi poteri in materia di industrie insalubri, anche prescindendo da situazioni di emergenza, a condizione però che siano dimostrati, da congrua e seria istruttoria, gli inconvenienti igienico-sanitari che eventualmente impediscono l’installazione di un tale tipo di industria. Pertanto, è legittima la concessione edilizia rilasciata dal Comune per un insediamento di un  complesso artigianale, nonostante si trattasse di industria insalubre di prima classe,  supportata dal parere positivo espresso dalla competente Autorità sanitaria, stante l’intervenuta prova da parte dell’interessato, che l’esercizio dell’attività, per l’introduzione di nuovi metodi o speciali cautele, non reca nocumento alla salute del vicinato.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />	<br />
(Sezione Quarta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 10611 del 2005, proposto da: 	</p>
<p>S.A.P.P.T. di Cecino &#038; C. s.n.c., rappresentata e difesa dagli avv. Claudio Mussato e Nicolo&#8217; Paoletti, con domicilio eletto presso il secondo di detti difensori, in Roma, via Barnaba Tortolini n. 34; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Michieli Franco, Michieli Marco e Michieli Roberto, non costituiti in giudizio; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Comune di Moimacco, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Giovanni Pelizzo, con domicilio eletto presso l’avv. Giuseppe De Majo in Roma, via Salaria n. 332; Franfinance Leasing Italia S.p.A., non costituita in giudizio; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>della sentenza del T.A.R. Friuli-Venezia Giulia n. 910 del 2005, resa tra le parti, concernente rilascio di concessione edilizia;</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Moimacco;<br />	<br />
Viste le memorie difensive presentante dalle parti;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 7 giugno 2011 il Cons. Guido Romano e uditi per le parti gli avvocati Nicolò Paoletti e Giuseppe De Majo, su delega dell&#8217;avv. Giovanni Pelizzo;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1. &#8211; La sig.ra Gentilini Lucia, proprietaria di una casa di civile abitazione confinante con il fondo sul quale insiste il complesso artigianale di proprietà della società Franfinance Leasing Italia s.p.a. proponeva ricorso al TAR del Friuli Venezia Giulia per l’annullamento della concessione edilizia n. 3 del 3 aprile 2003 rilasciata dal Comune di Moimacco a detta Società sostenendo che non sarebbe stata rispettata la distanza minima di m. 150 stabilita dall’art. 10, comma 1, lett. B) delle norme tecniche di attuazione del P.R.G. di detto Comune per le industrie insalubri di prima classe, quale quella esercitata nel fondo confinante con la propria abitazione (lavorazione di rifinitura di lastre di marmo).</p>
<p>2.- Con la sentenza impugnata il Giudice territoriale ha accolto il ricorso principale, annullando la citata concessione edilizia, ed ha respinto il ricorso incidentale proposto dalla controinteressata Società SAPPT di Cecino &#038; C., locatrice in leasing di un capannone industriale, con annessi uffici e servizi, del complesso artigianale citato.<br />	<br />
In particolare, con il primo capo di motivazione il TAR ha affermato che il ricorso principale è fondato perché l’amministrazione comunale ha errato nell’interpretare la norma dell’art. 10 delle NTA al PRG, nella parte in cui impone che le industrie insalubri di prima classe, quale quella gestita dalla controinteressata SAPPT, siano a distanza di 150 metri dalle abitazioni di zona E), tenuto conto:<br />	<br />
&#8211; che l’iniziale attività industriale insalubre era cessata con il fallimento della impresa che la esercitava (la M.A.C. s.r.l.) e non più ripresa per effetto di successivi divieti comunali che avevano sempre impedito la prosecuzione della medesima attivi<br />
&#8211; che, essendo rimasta soltanto una mera attività di magazzinaggio, la nuova attività di rifinitura di lastre si marmo, autorizzata con la concessione edilizia impugnata è, pertanto, a tutti gli effetti una nuova attività insalubre soggetta, in quanto tal<br />
&#8211; che, infine, detta nuova attività non è, in ogni caso, uguale a quella iniziale, anch’essa insalubre, di carpenteria metallica.<br />	<br />
Con il secondo capo di motivazione il Giudice territoriale ha ritenuto infondato il ricorso incidentale proposto dalla SAPPT per l’annullamento della citata norma dell’art. 10 delle NTA in quanto:<br />	<br />
&#8211; ha ritenuto inconferente l’assunto che la norma urbanistica dell’art. 10 sarebbe in contrasto con l’art. 30 delle L.R. n. 52 del 1991 avuto presente che, nel caso in esame, non si controverte in tema di zonizzazione urbanistica, bensì della distanza min<br />
&#8211; ha affermato che le norme diverse da quelle urbanistiche, ma comunque attinenti alla corretta distribuzione degli insediamenti sul territorio, trovano applicazione anche in assenza di un loro espresso richiamo nello strumento urbanistico, come l’art. 21<br />
&#8211; ha ritenuto, altresì, inconferente il rilievo che il citato art. 10 consentirebbe illogicamente la continuazione dell’attività insalubre solo per le industrie installate antecedentemente alla sua vigenza, atteso che la questione controversa non attiene<br />
<br />	<br />
3. &#8211; Con l’appello in epigrafe la Società SAPPT ha chiesto la riforma di detta sentenza perché il Giudice di prima istanza avrebbe errato, per un verso, ad interpretare la norma di piano applicata dal Comune per rilasciare la concessione edilizia contestata e, per altro verso, avrebbe ancora errato a respingere il ricorso incidentale, tenuto conto del parere favorevole espresso dal Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda per i Servizi Sanitari n. 4, Medio Friuli, all’insediamento del complesso artigianale sul presupposto che, nonostante si trattasse di industria insalubre di prima classe, il suo collocamento ad una distanza inferiore ai 150 metri dagli insediamenti abitativi non recava alcun pregiudizio agli abitanti della zona, preso atto delle tecniche con le quali si lavorava all’interno di detto complesso.<br />	<br />
Ha, inoltre, dedotto che la commistione dell’art. 10 delle NTA delle norme urbanistiche con la norma dell’art. 216 del TU delle leggi sanitarie renderebbe palese l’illegittimità di detta norma e l’erroneità dell’interpretazione di quest’ultima perché imporrebbe indiscriminatamente la distanza di 150 metri dall’abitato senza prima accertare il contenuto e le modalità di effettuazione dell’attività mediante atti di competenza di altre Autorità quale la certificazione esibita in giudizio dell’ASL citata.</p>
<p>4. &#8211; Gli eredi della sig.ra Lucia Gentilini, pur ritualmente evocati in giudizio, non si sono costituiti nel presente grado di giudizio.</p>
<p>5. &#8211; Si è costituito in giudizio con controricorso il Comune di Moimacco che ha chiesto che l’appello venga accolto ritenendo di avere correttamente rilasciato la contestata concessione edilizia. Con successiva memoria, presentata in previsione della discussione dell’appello in pubblica udienza, ha affermato che il TAR avrebbe mal interpretato sia la disposizione del secondo comma dell’art. 10 delle NTA, che riferendosi ad impianti preesistenti consentirebbe la loro riapertura purché non vi sia ampliamento come nel caso in esame, sia l’art. 216 del TU della Sanità, che non si porrebbe come limite all’attività edilizia, ma opererebbe sul distinto versante della tutela sanitaria attraverso una verifica rimessa all’autorità sanitaria che dimostrerebbe come la disposizione in esso contenuta non costituisce un divieto assoluto, ma verificabile caso per caso, come positivamente avvenuto nella fattispecie da parte della competente ASL.</p>
<p>6. &#8211; Nella Camera di Consiglio del 28 febbraio 2006 è stata accolta l’istanza cautelare della Società appellante di sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata <i>“…considerato che nella comparazione degli opposti interessi il danno lamentato dalla Società appellante appare prevalente rispetto a quello degli originari ricorrenti…”</i>.</p>
<p>7. &#8211; La Società appellante, con memoria depositata il 3 maggio 2011, ha nuovamente illustrato le proprie ragioni insistendo, in particolare, sulle tesi poste a sostegno del proprio ricorso incidentale di primo grado, ribadendo la domanda di annullamento della norma dell’art. 10 delle NTA nella parte in cui, in assenza di ogni concreta verifica, impone il divieto assoluto di industrie insalubri a 150 metri dall’abitato.</p>
<p>8. &#8211; Alla pubblica udienza del 7 giugno 2011 l’appello è stato introitato per la decisione. </p>
<p>9. &#8211; L’appello è fondato nei sensi di seguito indicati.<br />	<br />
9.1 &#8211; Preliminarmente ritiene il Collegio che sia opportuno richiamare il contenuto delle norme urbanistiche e di legge citate nel provvedimento impugnato in prime cure e negli scritti difensivi delle parti.<br />	<br />
Dispone la norma del comma 2 dell’art. 10, lettera B), delle NTA del PRG di Moimacco che <i>“… Le opere esistenti destinate a usi non rispettanti le distanze di cui al comma 1, lett. b), possono essere recuperate e integrate fino al rapporto di copertura generalmente previsto, purchè non sia aumentata la superficie per usi compresi in elenco di industrie insalubri di prima e di seconda classe, se non rispettandosi le distanze come previste in caso di costituzione, riconversione, mutamento o ripresa dopo dismissione di attività…”</i>.<br />	<br />
Prevede, altresì, il comma 1 del medesimo art. lett. B) delle NTA citate, una distanza di metri 150 dalle zone A, B, C, S2, S3, S4 ed S5 e dalle abitazioni di zona E <i>“…per usi compresi in elenco industrie insalubri di prima classe…”</i>, nel caso di <i>“…costituzione, riconversione, mutamento o ripresa dopo dismissione di attività…”</i>.<br />	<br />
Stabilisce, poi, l&#8217;art. 216 del T.U. delle leggi sanitarie che: <i>&#8220;…Le manifatture o fabbriche che producono vapori, gas o altre esalazioni insalubri o che possono riuscire in altro modo pericolose alla salute degli abitanti sono indicate in un elenco diviso in due classi. La prima classe comprende quelle che debbono essere isolate nelle campagne e tenute lontane dalle abitazioni; la seconda quelle che esigono speciali cautele per la incolumità del vicinato. Questo elenco, compilato dal consiglio superiore di sanità, è approvato dal Ministro per l&#8217;interno, sentito il Ministro per le corporazioni, e serve di norma per l&#8217;esecuzione delle presenti disposizioni. Le stesse norme stabilite per la formazione dell&#8217;elenco sono seguite per iscrivervi ogni altra fabbrica o manifattura che posteriormente sia riconosciuta insalubre. Una industria o manifattura la quale sia inscritta nella prima classe, può essere permessa nell&#8217;abitato, quante volte l&#8217;industriale che l&#8217;esercita provi che, per l&#8217;introduzione di nuovi metodi o speciali cautele, il suo esercizio non reca nocumento alla salute del vicinato. Chiunque intende attivare una fabbrica o manifattura compresa nel sopra indicato elenco, deve quindici giorni prima darne avviso per iscritto al podestà, il quale, quando lo ritenga necessario nell&#8217;interesse della salute pubblica, può vietarne l&#8217;attivazione o subordinarla a determinate cautele. Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa da lire 40.000 a lire 400.000…&#8221;</i>.<br />	<br />
Infine, va ricordato che, in applicazione di detta norma di legge, è stato emanato il d.m. 5 settembre 1994.<br />	<br />
9.2 &#8211; Ciò premesso, osserva il Collegio che la pronunzia emessa dal primo Giudice sia sul ricorso principale di primo grado, sia sul ricorso incidentale della attuale appellante, non è condivisibile dovendosi operare un’interpretazione della norma urbanistica applicabile alla fattispecie (art. 10 delle NTA) che sia sinergica con i principi ricavabili dalla norma statuale dell’art. 216 del T.U. leggi sanitarie n. 1265 del 1934.<br />	<br />
La Società appellante sostiene che il primo Giudice sarebbe incorso in errore per aver omesso di considerare a fini decisori sia il parere positivo espresso dalla competente ASL all’installazione, anche a distanza inferiore ai 150 metri, dell’industria di rifinitura di lastre di marmo esercitata dalla stessa Società, sia l’avviso favorevole sul punto espresso anche dalla giurisprudenza amministrativa più recente, sia, infine, il contrasto esistente, in termini di logicità, tra le affermazioni del primo Giudice che sorreggono l’impugnata sentenza e la norma dell’art. 216 del R.D. n. 1265 del 27 luglio 1934 che, con molto più buon senso, nella formulazione vigente consentirebbe attività industriali insalubri anche a distanze dall’abitato inferiori ai 150 metri tutte le volte in cui l’imprenditore adotti speciali cautele tecniche che abbattano ogni pericolo igienico-sanitario.<br />	<br />
Al riguardo, osserva preliminarmente il Collegio, in punto di fatto, come in atti di causa vi sia copia del parere positivo espresso sotto il profilo sanitario dalla ASL n. 4 Medio Friuli in data 15 marzo 2004, n. 24376 (depositato innanzi al TAR il 5 luglio 2004) con riguardo all’attività produttiva di cui alla contestata concessione edilizia, per cui sotto tale profilo trova rispondenza la relativa affermazione fatta dall’appellante.<br />	<br />
Con il relativo atto, infatti, è stato ritenuto dalla competente ASL che entrambe le attività di cui alla concessione edilizia contestata (ossia rifinitura di lastre di marmo e deposito delle stesse) sono ammissibili da un punto di vista igienico-sanitario dato che <i>“…l’industriale, a nostro parere, ha provato che, per l’introduzione di nuovi metodi o speciali cautele, il suo esercizio non reca nocumento alla salute del vicinato e visti il preminente utilizzo dei capannoni come deposito, l’esigua quantità di lastre di marmo che la ditta dichiara di lavorare (200 mq all’anno) e la valutazione preliminare dell’impatto acustico…”</i> e che, <i>“…per quanto riguarda l’inclusione astratta dell’attività nell’elenco di cui al DM 5 settembre 1994 come Industria insalubre di prima classe al punto B voce 84 minerali non metallici: lavorazione, non è applicabile nel caso in questione, per i motivi sopradetti, l’obbligo di essere tenuta lontana dalla abitazioni ed isolata nella campagne…”</i>.<br />	<br />
Infine, è stato dichiarato dall’ASL, con lo stesso parere, la non pericolosità dell’attività anche con riferimento a quanto richiesto dal secondo capoverso dell’art. 317 del T.U. LL.SS. (vapori, gas o altre esalazioni, scoli di acque, rifiuti solidi o liquidi provenienti da manifatture…etc…), riservandosi ogni ulteriore indagine alla fase successiva all’attivazione delle lavorazioni, non potendosi essa non attenere, allo stato, <i>“…alle dichiarazioni della Ditta…”</i>.<br />	<br />
Ciò premesso, osserva il Collegio, in punto di diritto, che possono trovare accoglimento le critiche mosse dalla Società alla sentenza impugnata nei modi e nei limiti di seguito indicati.<br />	<br />
La norma urbanistica in esame (art. 10), così come l’art. 216 del T.U. LL. SS., hanno entrambi certamente lo scopo di impedire che dallo svolgimento di determinate lavorazioni possa derivare pericolo per la salute dei cittadini.<br />	<br />
Orbene, pare al Collegio che tale scopo non possa ritenersi razionalmente perseguito allorquando la valutazione richiesta dalla citata norma urbanistica si fondi sul solo dato della distanza del manufatto (in cui esercitare l’attività insalubre) dall’abitato, previsto dalla norma stessa in (minimo) 150 metri, senza dunque verificare se esso, in quanto oggettivo limite alla libera iniziativa privata, sia o meno superabile, tenuto conto dei progressi della scienza e della tecnologia in campo di abbattimento dell’impatto delle attività insalubri.<br />	<br />
Ciò perché, come avvertito dalla più recente giurisprudenza, ivi compresa quella espressa dallo stesso Giudice di primo grado in precedente occasione, l&#8217;installazione nell&#8217;abitato di una industria insalubre non è di per sé vietata in assoluto, dal momento che l&#8217;art. 216 T.U.LL.SS. n. 1265 del 1934 lo consente se la stessa installazione è accompagnata dall&#8217;introduzione di particolari metodi produttivi o cautele in grado di escludere qualsiasi rischio di compromissione della salute del vicinato (<i>cfr. T.A.R. Umbria Perugia, sez. I, 04 settembre 2007 , n. 661</i>), tenuto conto che l&#8217;inclusione di un&#8217;attività nell&#8217;elenco delle industrie insalubri non comporta automaticamente il diniego dell&#8217;autorizzazione richiesta, atteso che la pericolosità per la salute di talune attività produttive deve essere considerata non già in astratto, bensì in concreto, avendo riguardo alle misure e alle cautele suggerite dal progresso tecnico &#8211; e concretamente dispiegate dall&#8217;imprenditore &#8211; che possono essere tali da rendere innocua, grazie ad opportuni accorgimenti, anche un&#8217;attività potenzialmente nociva (<i>cfr. T.A.R. Trentino Alto Adige, Sezione di Trento, n. 241 del 8 luglio 2006</i>).<br />	<br />
Peraltro, induce il Collegio a confermarsi nel convincimento sin qui espresso l’avviso ricavabile sempre dalla giurisprudenza di questo Consiglio (<i>cfr. sez. V^, n. 1794 del 19 aprile 2005</i>) alla stregua del quale gli art. 216 e 217 del T.U.LL.SS., che non fissano una determinata distanza da osservare, conferiscono al Comune, ben vero, ampi poteri in materia di industrie insalubri, anche prescindendo da situazioni di emergenza, a condizione però che siano dimostrati, da congrua e seria istruttoria, gli inconvenienti igienico-sanitari che eventualmente impediscano l’installazione di un tale tipo di industria.<br />	<br />
Nel caso in esame, l’attività industriale esercitata dall’appellante Società può ritenersi correttamente autorizzata in quanto, allo stato, essa è supportata dal parere positivo espresso dalla competente Autorità sanitaria, avendo preordinato l’imprenditore specifiche cautele tecniche (<i>cfr. parere citato</i>) e, quindi, della sussistenza delle condizioni individuate, a ben vedere, non solo dalla norma statuale citata, ma anche da quella urbanistica, se sinergicamente interpretate per il comune scopo perseguito. <br />	<br />
In conclusione, come già osservato da ulteriore condivisibile giurisprudenza di questo Consiglio(<i>cfr. Sez. V^, 13 ottobre 2004 , n. 6648</i>), ciò che rileva in sede di applicazione sinergica della norma urbanistica e della norma igienico-sanitaria di legge è proprio la dimostrazione da parte dell&#8217;imprenditore che l&#8217;esercizio dell&#8217;industria insalubre, per l&#8217;introduzione di nuovi metodi o speciali cautele, non arrechi nocumento alla salute del vicinato e non tanto la formale osservanza di una determinata distanza.<br />	<br />
Consegue, pertanto, che, nel caso in esame, tra due interpretazioni della norma urbanistica in questione (<i>art. 10 delle NTA</i>), l’una fondata sul mero dato metrico recato dalla stessa, invero privilegiata dal TAR, e l’altra che, invece, che si integri con il principio generale ricavabile dal testo dell’art. 216 del T.U.LL.SS., deve ritenersi più coerente con l’intero sistema ordinamentale della materia, riguardato anche alla luce del parametro dell’art. 41 della Costituzione, la seconda di dette interpretazioni che, peraltro, essendo supportata nella specie dall’accertamento tecnico effettuato dalla competente Autorità igienico-sanitaria (ASL n. 4 Medio Friuli), ha correttamente indotto il Comune al rilascio alla Società della concessione edilizia in questione.</p>
<p>10. – In conclusione, è nei sensi esposti che l’appello in epigrafe può ritenersi fondato, disponendosi, poi, quanto alle spese del doppio grado di giudizio che le stesse siano integralmente compensate tra le parti, attesa la complessità interpretativa della regolazione locale applicabile al caso esaminato.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull&#8217;appello n. 10611 del 2005, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l&#8217;effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giorgio Giaccardi, Presidente<br />	<br />
Diego Sabatino, Consigliere<br />	<br />
Guido Romano, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Fulvio Rocco, Consigliere<br />	<br />
Silvia La Guardia, Consigliere	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 02/09/2011</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-2-9-2011-n-4952/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 2/9/2011 n.4952</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 8/10/2008 n.4952</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-8-10-2008-n-4952/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-8-10-2008-n-4952/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 8/10/2008 n.4952</a></p>
<p>Pres. La Medica, Est. Branca. Consorzio di Polizia Municipale Valseriana (Avv. P. Garofalo) c/ Comune di Albino (Avv.ti A. Pagano, G. Romanelli) e altri. in tema di giurisdizione esclusiva del g.a. sulle controversie relative all&#8217;esecuzione degli accordi di cui all&#8217;art. 11 L. 241/90 e sul diritto del recedente da un</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-8-10-2008-n-4952/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 8/10/2008 n.4952</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-8-10-2008-n-4952/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 8/10/2008 n.4952</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. La Medica,  Est. Branca.<br /> Consorzio di Polizia Municipale Valseriana (Avv. P. Garofalo) c/ Comune di Albino (Avv.ti A. Pagano, G. Romanelli) e altri.</span></p>
<hr />
<p>in tema di giurisdizione esclusiva del g.a. sulle controversie relative all&#8217;esecuzione degli accordi di cui all&#8217;art. 11 L. 241/90 e sul diritto del recedente da un consorzio fra enti locali, a recuperare quanto conferito all&#8217;atto dell&#8217;adesione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giurisdizione e competenza – Consorzio fra enti locali &#8211;  Convenzione istitutiva &#8211; Accordo ex art. 11 L. 241/90 – È tale &#8211; Controversie relative alla fase attuativa &#8211; Giurisdizione esclusiva del g.a. – Sussiste.</p>
<p>2. Enti pubblici &#8211; Consorzio fra enti locali – Recesso unilaterale –Restituzione dei conferimenti – Diritto &#8211; Sussiste.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Le convenzioni istitutive dei consorzi fra enti locali per l’esercizio di servizi pubblici, rientrano nel genus degli accordi previsti dall’art. 11, L. 241/90, con la conseguenza che, ai sensi del co. 5 del citato art. 11, rientrano nella giurisdizione esclusiva del g.a., le controversie tra amministrazioni aderenti e consorzio, relative alla fase esecutiva dell’accordo.<br />
2. In caso di recesso unilaterale da un consorzio fra enti locali, sussiste il diritto dell’amministrazione recedente a recuperare quanto  conferito per lo svolgimento dell’attività comune.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">in tema di giurisdizione esclusiva del g.a. sulle controversie relative all&#8217;esecuzione degli accordi di cui all&#8217;art. 11 L. 241/90 e sul diritto del recedente da un consorzio fra enti locali, a recuperare quanto conferito all&#8217;atto dell&#8217;adesione</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b> REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N.4952	 Reg.Sent.<br />	<br />
Anno  2008<br />
N.	 9180 Reg.Ric.<br />	<br />
Anno 2007</p>
<p align=center><b>IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE<br />
Sezione Quinta</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>DECISIONE</b></p>
<p>sul ricorso in appello n. 9180 del 2007, proposto dal</p>
<p> <b>Consorzio di Polizia Municipale Valseriana</b>, rappresentato e difeso dall’avv. Pietro Garofalo,  elettivamente domiciliato presso  il cav. Luigi Gardin in Roma, via Laura Mategazza 24;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Comune di Albino</b>, rappresentato e difeso  dagli avv.ti Alessandro Pagano e Guido Romanelli,  elettivamente domiciliato presso il secondo in Roma, via Pacuvio 34;</p>
<p>e nei confronti</p>
<p>dei signori <b>Valerio Guerini, Giuseppe Mallia, Paolo Gualdi, Giovanni Donini, Vincenzo Azzola, Rosario Marano,Angelo Ghilardi e Aldo D’Addante</b>, non costituiti in giudizio;</p>
<p>per la riforma<br />
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia &#8211; Sezione di Brescia – Sez. I, 2 agosto 2007 n. 721 resa tra le parti;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di  Albino;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore alla pubblica udienza del 10 giugno 2008 il consigliere Marzio Branca,  e uditi gli avv.ti Pappalepore per delega di Garofalo e Romanelli; <br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con deliberazione consiliare n. 5 del 26/1/2001 il Comune di Albino aderiva al Consorzio di Polizia Municipale Valseriana – costituito ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 267/2000 – e di seguito sottoscriveva la relativa convenzione. <br />
Con atto n. 55 del 22/6/2006 il Consiglio comunale di Albino deliberava il recesso dal Consorzio, appellandosi all’incontroversa facoltà prevista dall’art. 3 dello Statuto qualora siano trascorsi almeno 5 anni dall’adesione.<br />
Il Consiglio di amministrazione del Consorzio, con deliberazione n. 37 del 30 ottobre 2006, ha preso atto della determinazione del Comune di Albino e, previa concertazione con le rappresentanze sindacali, ha individuato 8 unità di personale da trasferire e ha statuito di non riconoscere alcun rimborso pro-quota sulla consistenza patrimoniale, invocando l’art. 3 dello Statuto vigente. <br />
Il Comune di Albino ha proposto ricorso al Tribunale amministrativo Regionale della Lombardia – Sezione staccata di Brescia- chiedendo l’annullamento della detta deliberazione e e per la condanna del Consorzio a trasferire 11 dipendenti al ricorrente, nonchè la condanna a liquidare una quota patrimoniale corrispondente alla partecipazione del Comune di Albino al medesimo consorzio.<br />
Con la sentenza in epigrafe il  ricorso è stato  accolto. <br />
Il Consorzio di Polizia Municipale della Valseriana ha proposto appello chiedendo la riforma della sentenza previa sospensione dell’efficacia.<br />
Il Comune di Albino si è costituito in giudizio per resistere al ricorso.<br />
Con ordinanza 25 gennaio 2008 n. 401 la Sezione ha respinto la domanda cautelare.<br />
Le parti hanno depositato memorie.<br />
Alla pubblica udienza del 10 giugno 2008 la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1. Il Consorzio appellante reitera in questa sede l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo già avanzata in primo grado.<br />
La sentenza ha disatteso l’eccezione osservando che il Consorzio è un Ente costituito ai sensi dell’art. 31 del T.U.E.L. per la gestione associata, da parte degli Enti locali che vi aderiscono, del servizio di polizia municipale. In tal senso l’accordo dal quale trae origine il Consorzio rientra nell’ampia categoria generale degli accordi fra amministrazioni pubbliche, previsti dall’art. 15 della L. 241/90. In virtù degli espressi richiami di cui al comma 2 di tale articolo, ne discende poi da un lato l’applicabilità dei principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili e dall’altro la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo “in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi” ai sensi dell’art. 11 comma 5 della stessa L. 241/1990 (cfr. sentenza T.A.R. Lombardia, Brescia, Sezione 11/4/2005 n. 303). Ciò comporta che, in linea di principio, i rapporti instaurati tra amministrazioni aderenti e Consorzio ed il loro svolgimento – che abbraccia la fase attuativa dell’accordo concluso – ricadono nella sfera di giurisdizione del giudice amministrativo.<br />
Il Consorzio appellante ha contestato tali proposizioni invocando la giurisprudenza costituzionale (sent. n. 204 del 2004), con la quale è stato stabilito, sia pure in diversa materia ma con enunciazione di principi di portata generale, che la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo concerne le controversie nelle quali si faccia questione dell’esercizio del potere autoritativo dell’Amministrazione, mentre nella fattispecie il Consorzio avrebbe agito come soggetto privato secondo le regole del codice civile.<br />
Ad ulteriore supporto dell’eccezione si allega il precedente costituito dalla decisione n. 4966 del 2006, con la quale il Consiglio di Stato, Sezione V, ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione su vertenza che sarebbe largamente assimilabile a quella in esame.</p>
<p>2. La tesi del consorzio va disattesa.<br />
Con riguardo al richiamo alla giurisprudenza costituzionale va precisato che è ben vero che la sentenza invocata ha espunto dalla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, contemplata dagli artt. 33 e 34 del d.lgs. n. 80 del 1998, come modificati dall’art. 7 della legge n. 205, i comportamenti dell’amministrazione pubblica che non costituiscano esercizio di potere pubblico, ma il rilievo non conduce alla conclusione sostenuta dall’appellante.<br />
Come ricordato dallo stesso Consorzio mediante citazione della giurisprudenza di questo Consiglio (Sez. IV. n. 2244 del 2006), “la finalità dell’art.11, comma 5, l. n.241/90 è (evidentemente) quella di riservare al giudice amministrativo la cognizione piena (estesa, cioè, anche ai diritti) dell’esercizio della funzione amministrativa, anche quando esercitata con il modulo convenzionale, anzichè unilaterale ed autoritativo. La disposizione consacra, in sintesi, il principio dell’indifferenza, al fine dell’attribuzione della pertinente capacità giurisdizionale, dello schema giuridico formale con il quale viene concretamente esercitato il potere autoritativo, sancendo la regola per cui resta riservata al giudice amministrativo la cognizione dell’esercizio delle funzioni pubblicistiche, anche quando concretamente espletate con il modello convenzionale (in alternativa a quello unilaterale).”. <br />
In altri termini, la circostanza che una controversia, come quella in esame, tragga origine dall’esecuzione di un accordo assoggettato, in forza degli artt. 15 e 11 della legge n. 241 del 1990, ai principi del codice civile, non è ragione sufficiente per escludere la natura autoritativa del potere esercitato e la conseguente giurisdizione amministrativa.<br />
Né può essere condivisa l’argomentazione, avanzata nella memoria depositata il 30 maggio 2008, secondo cui la deliberazione con cui il Consorzio ha preso atto del recesso del Comune di Albino e deciso di non liquidare alcuna quota del patrimonio consortile, sarebbe in tutto e per tutto assimilabile alla decisione di non pagare il prezzo di una merce viziata o di non pagare un canone di locazione.<br />
L’atto impugnato, infatti, costituisce esercizio di potere perché attiene allo, ed incide sullo, svolgimento del servizio pubblico della polizia municipale in territorio sul quale si esplicano le attribuzioni amministrative statutariamente appartenenti al Consorzio. A seguito del recesso di uno dei Comuni partecipanti il servizio pubblico svolto dal Consorzio è soggetto inevitabilmente ad una rimodulazione quantitativa e qualitativa, sul piano del personale e delle risorse materiali in precedenza disponibili, e perciò la determinazione impugnata non può essere ragguagliata alla cura di un interesse di natura privatistica, che attiene ad ogni soggetto, considerato nella sua sfera individuale, non come titolare di una funzione nell’interesse della collettività.<br />
Va comunque chiarito che con la decisione n. 4966 del 2006, richiamata sopra, la Sezione è pervenuta alla declaratoria del difetto di giurisdizione in ragione del tipo di domanda avanzata, avente natura di accertamento dichiarativo, estranea ai tipi di azioni, impugnatorie o di accertamento costitutivo, esercitabili dinanzi al giudice amministrativo.<br />
L’eccezione di difetto di giurisdizione deve dunque essere rigettata.</p>
<p>3. Con riguardo al merito, il Consorzio appellante ha sostenuto che la pretesa alla restituzione della quota di partecipazione conferita dal Comune di Albino in doverosa applicazione dei principi del codice civile in materia di consorzi, sarebbe infondata.<br />
Viene allegata in tal senso la disciplina generale dei consorzi dettata dal codice civile con l’art. 2602 e seguenti, e, in particolare, la norma di cui all’art. 2609 c.c., secondo cui, in caso di recesso la quota di partecipazione del consorziato receduto si accresce proporzionalmente a quelle degli altri.<br />
Si assume quindi che la sentenza sarebbe errata per aver disapplicato la detta disposizione in favore della applicazione analogica di norme che non riguarderebbero la fattispecie in esame quali: l’art. 115 del t.u. n. 267 del 2000 che attiene alla trasformazione del consorzio in società; l’art. 26 dello statuto del Consorzio e l’art. 16 della convenzione, che si riferiscono al caso dello scioglimento del consorzio e che comunque riguardano soltanto la riassegnazione del personale al Comune recedente.<br />
Si assume inoltre che con la deliberazione n. 7 del 4 luglio 2003 il Consorzio, disponendo che nessun rimborso sarebbe stato corrisposto al Comune recedente, avrebbe semplicemente esplicitato un precetto già fissato dal codice civile all’art. 2609 più volte richiamato, norma che il Comune di Albino avrebbe implicitamente accettato aderendo al Consorzio. Per tale ragione sarebbe irrilevante che la modificazione statutaria non sia stata approvata dal Consiglio comunale, che, quanto meno avrebbe avuto l’onere di impugnarla, come previsto dall’art. 2606 c.c..<br />
Si nega, in fine, che le modificazioni statutarie legittimamente assunte dall’Assemblea debbano poi essere ratificate dai singoli comuni; in caso contrario risulterebbe vanificata la disciplina di cui all’art. 31 del t.u.e.l. in materia di poteri degli organi consortili.</p>
<p>4. La tesi dell’appellante va disattesa.<br />
Occorre in primo luogo affermare che il richiamo all’art. 2609 c.c., che regola la sorte della quota del consorziato recedente, risulta improprio e quindi non conferente.<br />
Va chiarito che il concetto di “quota” non appartiene alla disciplina di tutti i tipi di consorzi, come sostenuto dall’appellante, ma solo a quelli per il contingentamento della produzione e degli scambi. L’art. 2603 c.c. chiarisce, infatti, che il contenuto ordinario e obbligatorio del contratto di consorzio non deve dettare disposizioni in materia di quote. Solo per i consorzi finalizzati al coordinamento della produzione e degli scambi il contratto deve stabilire le quote dei singoli consorziati o i criteri per la determinazione di esse.<br />
E’ dunque evidente che, per comprendere il senso, tutt’altro che perspicuo, dell’art. 2609, occorre aver presente cosa debba intendersi per “quota” nei consorzi di contingentamento e produzione, denominati anche consorzi industriali, dei quali va brevemente richiamata la funzione.<br />
Si tratta, come è noto, di organizzazioni create da imprenditori, che esercitano una medesima attività economica o attività economiche connesse, che pertanto si trovano reciprocamente in rapporto di concorrenza, per disciplinare la loro attività economica.  L’elemento che caratterizza i consorzi industriali e costituisce il presupposto della loro disciplina, consiste nel coordinamento della produzione e degli scambi e cioè nella disciplina dei rapporti concorrenziali che tra essi intercorrono. A tal fine gli imprenditori interessati  fissano, attraverso il contratto di consorzio (art. 2602 c.c.), con efficacia vincolante per i singoli consorziati, le direttive a cui ciascuno dovrà attenersi nello svolgimento della sua attività economica, sicché dal contratto consegue inevitabilmente una limitazione dell’iniziativa economica dei singoli. <br />
In questo quadro si colloca la prescrizione del codice che impone la indicazione, nel contratto di consorzio industriale, della “quota” dei singoli consorziati o dei criteri per determinarla. La quota, infatti, è la determinazione del contingente che, in ordine alla produzione o allo scambio complessivi, viene riservato al singolo consorziato, ossia lo “spazio” del mercato che il singolo ha il diritto di occupare. <br />
Alla stregua di quanto precede è agevole comprende la regola dell’accrescimento fissata dall’art. 2609 per il caso di recesso del consorziato: la “quota” lasciata libera dal recedente viene ripartita tra gli altri in misura proporzionale alla loro quota di partecipazione fissata dal contratto.<br />
Dalla sorte della quota di mercato, nella quale hanno diritto di subentrare i consorziati superstiti, va tenuta distinta la disciplina dei riflessi patrimoniali derivanti dall’uscita dal consorzio. La dottrina ha messo in evidenza che, in caso di recesso, il rapporto con il consorzio si risolve ex nunc, e pertanto, mentre resteranno ferme le obbligazioni assunte per il periodo di efficacia del contratto, come, ad esempio, i versamenti di contributi a titolo di partecipazione alle spese, ed effettivamente impiegati, dovranno essere restituiti al recedente i contributi versati in anticipo o i conferimenti in beni materiali, nei limiti della quota di partecipazione.<br />
Ritiene dunque il Collegio che l’art. 2609 non possa offrire alcun valido supporto alla tesi dell’appellante, sia perché concerne un fenomeno del tutto estraneo al consorzio tra enti locali per l’esercizio di servizi pubblici, sia perché non sancisce alcun diritto dei comuni supersiti di appropriarsi dei conferimenti effettuati dal Comune recedente e da questo non più utilizzabili per lo scopo che li aveva determinati.</p>
<p>5. Esclusa la valenza della disciplina dei consorzi industriali,  non può non prendersi atto: a) della mancanza di una espressa regolamentazione del recesso nello statuto consortile e nella annessa convenzione; b) e conseguentemente, della necessità di individuare, sulla base dell’art. 11 della legge n. 241 del 1990, quei principi del diritto delle obbligazioni e dei contratti in base ai quali sciogliere il problema in discussione.<br />
Il punto a), invero, è contestato dall’appellante, che allega la deliberazione n. 7 del 4 luglio 2003, con la quale il Consorzio ha disposto che nessun rimborso sarebbe stato corrisposto al Comune in caso di recesso unilaterale.<br />
La sentenza ha affermato la inopponibilità della determinazione al Comune di Albino in quanto non espressamente approvata dal consiglio comunale, ed a tale conclusione è pervenuta sulla base della competenza del comune, stabilita dall’art. 42, comma 2, del d.lgs. n. 267 del 2000 e dell’art. 31, comma 2 del medesimo t.u., all’approvazione degli atti fondamentali delle associazioni tra comuni e dei consorzi.<br />
La proposizione dei primi giudici merita di essere confermata.<br />
A tale riguardo, in merito alla censura dell’appellante, è da osservare che la suddetta competenza del consiglio comunale non può ritenersi venuta meno per il fatto che lo statuto consortile preveda, all’art. 7, il potere dell’assemblea di approvare modifiche allo statuto medesimo, e che tale norma fu a suo tempo approvata anche dal Comune di Albino. L’interpretazione sostenuta dall’appellante si risolverebbe nella implicita rinuncia del consiglio comunale all’esercizio di funzioni stabilite dalla legge, rinuncia che sarebbe evidentemente  illegittima, e  come tale il giudice non potrebbe tenerne conto.<br />
Va comunque precisato che l’art. 31, comma 5, t.u.e.l. attribuisce all’assemblea del consorzio il potere di approvare gli atti fondamentali del consiglio di amministrazione (..ne approva), non del consorzio.<br />
Quanto alla mancata impugnazione della deliberazione n. 7 del 2003, in disparte la ricordata inefficacia nei confronti del Comune di Albino, va osservato che il diritto alla contestazione della medesima si inquadra nella disciplina dei consorzi industriali, estranea, per quanto si è detto sopra, alla controversia in esame.</p>
<p>6. Il punto sub b) concerne il quesito se sia rinvenibile nell’ordinamento un principio che, in caso di recesso unilaterale da un consorzio fra enti locali, stabilisca il diritto del recedente al recupero del patrimonio conferito all’atto dell’adesione.<br />
Un primo  indizio favorevole alla tesi del Comune appellato, invero, si ritrova proprio nella convenzione consortile, che all’art. 16, stabilisce che, in caso di recesso anticipato, gli agenti trasferiti dal Comune di Albino saranno riassegnati a richiesta al Comune stesso. Secondo l’appellante si tratterebbe di una deroga, l’unica, al vigore del più volte invocato art. 1609 c.c.. Non si chiarisce, però, la ratio di una deroga tanto rilevante al preteso diritto di accrescimento delle quote degli altri soci, posto che tale deroga, incidendo sul personale, viene a sottrarre ad un consorzio per la polizia municipale la risorsa più rilevante. <br />
In realtà la pretesa deroga è l’espressione di un principio generale immanente allo svolgimento in comune da parte di più soggetti di una attività che richieda il conferimento di beni, sia che si tratti di ritrarne degli utili, come nella società, o dello svolgimento di servizi o funzioni pubbliche, come nei consorzi tra enti locali.<br />
Allorché, come accade nel contratto di società (art. 2285 c.c.), e come nella specie non è controverso, il rapporto sociale può sciogliersi da parte di uno solo dei partecipanti all’accordo, non può non trovare applicazione anche il principio che al recedente compete il recupero di quanto conferito per lo svolgimento dell’attività comune consacrato nell’art. 2289 c.c..<br />
Come correttamente ricordato dai primi giudici, inoltre, l’art. 115, comma 7-bis, del t.u.e.l., a proposito della trasformazione del consorzio in società per azioni, stabilisce che il comune che non intende partecipare alla società ha diritto alla liquidazione della quota capitale.<br />
L’appellante obietta che il rifiuto di partecipare ad una società è fenomeno diverso dal recesso dal consorzio. Ad avviso del Collegio la differenza formale tra le due fattispecie non giustificherebbe, di per sé, la diversità della disciplina. Il rifiuto di proseguire nella forma societaria l’attività intrapresa con il gruppo dei consorziati costituisce una libera determinazione del comune sostanzialmente assimilabile al recesso. Se potesse riconoscersi che, come vorrebbe l’appellante, per principio di ordine generale l’adesione al consorzio determina la perdita del diritto a recuperare quanto conferito da parte del singolo partecipante, l’art. 115, comma 7 – bis avrebbe posto una norma priva di coerenza e di razionalità, e dovrebbe dubitarsi della legittimità costituzionale della medesima. Ma l’ipotesi, come si è visto, è priva di fondamento.<br />
In conclusione l’appello deve essere respinto con conseguente conferma della statuizioni della sentenza di primo grado.<br />
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza nella misura indicata in dispositivo.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta,    rigetta l’appello in epigrafe; <br />
condanna il Consorzio per la polizia municipale della Valserina al pagamento in favore del Comune di Albino delle spese ed onorari del presente giudizio che liquida in complessivi euro 4.000,00, oltre IVA e C.P.A.;<br />
ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella  camera di consiglio del  10 giugno 2008 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Domenico La Medica                  Presidente                                          <br />
Marzio Branca                             Consigliere est.<br />
Vito Poli                                      Consigliere<br />
Francesco Caringella                    Consigliere<br />
Adolfo Metro                              Consigliere</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 08/10/08<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-8-10-2008-n-4952/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 8/10/2008 n.4952</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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