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	<title>4935 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>4935 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 25/10/2017 n.4935</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-25-10-2017-n-4935/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Oct 2017 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-25-10-2017-n-4935/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 25/10/2017 n.4935</a></p>
<p>Pres. Maruotti/Est. Simeoli Sulla sopravvenienza del vincolo di protezione di un’area edificata 1. Edilizia ed urbanistica – Vincolo di protezione – Sopravvenuto – Istanza di condono – Parere Autorità – Pronuncia – Quadro normativo vigente. 2. Edilizia ed urbanistica – Vincolo di protezione – Sopravvenuto – Istanza di condono –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-25-10-2017-n-4935/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 25/10/2017 n.4935</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-25-10-2017-n-4935/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 25/10/2017 n.4935</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Maruotti/Est. Simeoli</span></p>
<hr />
<p>Sulla sopravvenienza del vincolo di protezione  di un’area edificata</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;">1. <a name="_Hlk496800761">Edilizia ed urbanistica – Vincolo di protezione – Sopravvenuto – Istanza di condono </a>– Parere Autorità – Pronuncia – Quadro normativo vigente.<br />
2. Edilizia ed urbanistica – Vincolo di protezione – Sopravvenuto – Istanza di condono – Parere di compatibilità paesaggistica dell’autorità.<br />
3. <a name="_Hlk496801431">Edilizia ed urbanistica – Vincolo di protezione – Sopravvenuto </a>– Valutazione – Compatibile intervento realizzato – Ragioni.&nbsp;<br />
4. Edilizia ed urbanistica – Vincolo di protezione – Sopravvenuta inedificabilità – Valutazione paesaggistica – Salvaguardia pubblica incolumità – Condono.&nbsp;</div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">1. Nel caso di sopravvenienza di un vincolo di protezione, l’Amministrazione competente ad esaminare l’istanza di condono proposta ai sensi delle l. n. 47 del 1985 e n. 724 del 1994 deve acquisire il parere della Autorità preposta alla tutela del vincolo sopravvenuto, la quale deve pronunciarsi tenendo conto del quadro normativo vigente al momento in cui esercita i propri poteri consultivi<br />
&nbsp;<br />
2. Nel caso di sopravvenienza di un vincolo di protezione per quanto sussista l’onere procedimentale di acquisire il necessario parere in ordine alla assentibilità della domanda di sanatoria, a prescindere dall’epoca d’introduzione del vincolo, l’autorità preposta deve esprimere non una valutazione di “conformità” delle opere alle predette previsioni, trattandosi di un vincolo non esistente al momento della loro realizzazione, bensì un parere di “compatibilità” paesaggistica dell’intervento edilizio abusivo.<br />
&nbsp;<br />
3. Quando le previsioni di tutela sono sopraggiunte alla realizzazione dell’intervento edilizio, la valutazione paesaggistica non potrebbe compiersi come se l’intervento fosse ancora da realizzare, e ciò è tanto più vero nei casi in cui le previsioni di tutela successivamente sopraggiunte ad integrare la disciplina dell’area risultano del tutto incompatibili con la tipologia dell’intervento già realizzato;<br />
&nbsp;<br />
4. Il sopravvenuto regime di inedificabilità dell’area non può considerarsi una condizione&nbsp;<em>ex se</em>&nbsp;preclusiva e insuperabile alla condonabilità degli edifici già realizzati (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 5 dicembre 2007 n. 6177; Sez. VI, 17 gennaio 2014, n. 231), dovendo l’Ammistrazione valutare se vi sia compatibilità tra le esigenze poste a base del vincolo – anche sulla salvaguardia della pubblica incolumità &#8211; e la permanenza&nbsp;<em>in loco</em>&nbsp;del manufatto abusivo.<br />
&nbsp;</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Pubblicato il 25/10/2017</p>
<div style="text-align: right;"><strong>N. 04935/2017REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 03562/2012 REG.RIC.</strong></div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>Il Consiglio di Stato</strong><br />
<strong>in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)</strong><br />
ha pronunciato la presente<br />
<strong>SENTENZA</strong></div>
<p>sul ricorso numero di registro generale 3562 del 2012, proposto dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, in persona del Ministro&nbsp;<em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliato in Roma, in via dei Portoghesi, n. 12;<br />
&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>contro</em></strong></div>
<p>La signor ANTONELLA BAUCO, rappresentata e difesa dall’avvocato Francesco Scalia, con domicilio eletto presso lo studio legale De Cilla – Napolitano, in Roma, via Zara, n. 16;&nbsp;<br />
<strong><em>per la riforma della sentenza del T.A.R. LAZIO – Sezione di Latina – n. 1021 del 2011;</em></strong></p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio della signora Antonella Bauco;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 ottobre 2017 il Cons. Dario Simeoli e uditi per le parti l’avvocato Marco Di Lullo, per delega dell’avvocato Francesco Scalia, e l’avvocato dello Stato Wally Ferrante;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</div>
<p>1.&#8210; La signora Antonella Bauco – proprietaria di un fabbricato per civile abitazione realizzato nel 1983 e sito nel Comune di Alatri, in via Canarolo n. 29 – presentava al Comune di Alatri, in data 3 aprile 1986, una domanda di concessione in sanatoria, ai sensi della legge n. 47 del 1985.<br />
1.1.– Con nota prot. n. 10680 del 22 marzo 2011, il Comune di Alatri chiedeva alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Latina e Frosinone il parere vincolante previsto dall’art. 146, 7 comma, del d.lgs. n. 42 del 2004.<br />
Con successiva nota prot. 17731 del 5 maggio 2011, l’Amministrazione comunale comunicava alla signora Antonella Bauco il preavviso di rigetto dell’istanza di autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell’art. 10-<em>bis</em>&nbsp;della legge n. 241 del 1990, allegando il parere negativo rilasciato dalla Soprintendenza. L’istante inviava, in data 17 maggio 2011, le proprie osservazioni, chiedendo la revisione dell’istruttoria e la modifica in senso favorevole del parere emesso.<br />
Ciononostante, la Soprintendenza confermava il proprio parere negativo con la seguente motivazione: «<em>Pur essendo tale intervento realizzato abusivamente nell’anno 1983 e cioè in epoca antecedente all’entrata in vigore della legge di tutela paesaggistica, la scrivente dopo un’attenta verifica ha costatato che l&#8217;opera suddetta censita in catasto al Fg. 5 mapp.le n. 953 ricade in zona “Agricola sottozona A/0” del vigente P.R.G. del Comune di Alatri (Fr), ai fini della tutela, invece la stessa ricade ad una distanza di circa 100 mt. dall&#8217;area tutelata per legge ai sensi dell&#8217;art. 134 c. 1° lett. b) e art. 142 c. 1 lett. c) del D.Lgs. n. 42/04, in quanto ricadente nella fascia di protezione dei corsi e delle acque pubbliche “Fosso di Trivigliano e del Purpureo” disciplinato dagli arti. 6 e 35 delle norme di P.T.P. e P.T.P.R. Pertanto, non essendo conforme alle norme di tutela ivi ricadenti si esprimeva parere negativo in relazione ai principi risultanti da quanto disposto dal Consiglio di Stato in adunanza plenaria n. 20/99 ove sancisce l’obbligo di pronuncia da parte dell&#8217;autorità preposta alla tutela del vincolo sussiste in relazione all’esistenza del vincolo al momento in cui deve essere valutata la domanda a prescindere dall’epoca d&#8217;introduzione del vincolo stesso. confermato dall’allora Direzione Generale per i Beni Architettonici e Paesaggistici di questa Amministrazione e dall’Avvocatura Generale dello Stato che, in merito si è espressa con la nota del 13.05.2003 prot. n. 56451, ravvisando che “nella mancata conformità dell&#8217;atto alle disposizioni del Piano Territoriale Paesistico, la giurisprudenza individui tutte le forme tipiche dell&#8217;eccesso di potere”; Inoltre, si ricorda che, il Comune nell&#8217;esprimere il parere in sanatoria doveva pronunciarsi in relazione a quanto su precisato a conferma di quanto espresso dall’art. 34, comma 2-bis della L.R. 24/98 integrata dalla L.R. 18/2004; &#8211; Infine, si precisa che, oltre a tali presupposti la scrivente non potrà modificare in senso favorevole il parere emesso fin quando il Comune in indirizzo non ottempererà a quanto previsto dall&#8217;art. 60 c. 5 delle norme di P.T.P.R., in cui si stabilisce che, i pareri di cui all’art. 32 L. 47/85, possono essere rilasciati soltanto a seguito della definizione delle procedure relative alla variante speciale previste dai precedenti commi del su detto articolo</em>».<br />
1.2.&#8210; Con il ricorso n. 979 del 2011, promosso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione di Latina, l’istante ha chiesto l’annullamento dell’anzidetto parere negativo (prot. n. 20611 datato 5 luglio 2011) rilasciato dalla Soprintendenza, lamentando:<br />
&#8211; la violazione degli artt. 32 e 33 della 1egge n. 47 del 1985, dell’art. 146 del d.lgs. n. 42 del 2004 e dell’art. 3 della 1egge n. 241 del 1990, in quanto il parere negativo era stato motivato esclusivamente con riferimento al contrasto con le norme di<br />
&#8211; l’eccesso di potere per illogicità manifesta e perplessità della motivazione, avendo la Soprintendenza erroneamente attribuito all’Amministrazione comunale non un giudizio di compatibilità dell’intervento con le norme di tutela dell’area, bensì di mera<br />
2. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Latina, con la sentenza qui impugnata n. 1021 del 2011, ha accolto il primo motivo di ricorso, rilevando:<br />
«<em>Ritenuto che il ricorso sia fondato in quanto:</em><br />
<em>a) per espressa previsione dell’articolo 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, il condono edilizio è precluso solo nel caso in cui l’opera insista su area soggetta a vincolo di assoluta inedificabilità imposto in epoca precedente all’edificazione;</em><br />
<em>b) nella fattispecie, quindi, venendo in rilievo un vincolo (fascia di rispetto di un’acqua pubblica) che incontestatamente è stato imposto in epoca successiva all’edificazione abusiva, il condono edilizio è in astratto possibile a condizione che l’opera sia “compatibile” con il contesto tutelato;</em><br />
<em>c) di conseguenza, al fine di negare l’autorizzazione paesaggistica, non è sufficiente la valutazione della contrarietà dell’opera al vincolo ma occorre una valutazione, da motivare facendo riferimento specifico alla situazione concreta, di incompatibilità della conservazione del manufatto con le ragioni del vincolo cioè di impossibilità di armonizzare l’opera con il contesto vincolato, eventualmente prescrivendo le necessarie misure (si pensi alle prescrizioni in materia di materiali, tinteggiatura, uso di essenze arboree a scopo di mascheramento etc. …);</em><br />
<em>d) nel caso all’esame, il parere vincolante negativo impugnato si fonda invece sulla mera contrarietà dell’opera al vincolo e difetta la prescritta valutazione in punto di compatibilità con conseguente fondatezza del ricorso</em>».<br />
3.– Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha quindi proposto appello, chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, il rigetto del ricorso proposto in primo grado.<br />
In sintesi, l’appellante solleva i seguenti due profili di censura.<br />
<em>a</em>) La sentenza del TAR sarebbe erronea, avendo basato l’annullamento del provvedimento soprintendizio unicamente su argomentazioni attinenti al rilascio della concessione edilizia in sanatoria, applicando i principi previsti dalla 1egge n. 47 del 1985, laddove la dichiarazione di compatibilità paesaggistica sarebbe soggetta alla diversa disciplina di cui all’art. 167, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 42 del 2004, concernente la specifica ipotesi di rilascio della dichiarazione di compatibilità paesaggistica relativamente a lavori già eseguiti in assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggistica. Il principio secondo cui, in caso di vincolo sopravvenuto, non sarebbe esclusa la sanabilità&nbsp;<em>tout court</em>&nbsp;dell’opera, ma sarebbe necessario compiere un accertamento circa la sua effettiva compatibilità con il contesto tutelato necessita di opportuni adattamenti, non potrebbe quindi essere invocato al di fuori delle ipotesi eccezionali –i c.d. abusi “minori” – per i quali soltanto viene espressamente riconosciuta la possibilità di rilascio della dichiarazione di compatibilità. Negli altri casi di gravi illegittimità – in cui andrebbe ricompresa anche la fattispecie in esame, riguardante la integrale costruzione di un fabbricato per civile abitazione – il legislatore avrebbe radicalmente escluso la tollerabilità di tali interventi, negando ogni possibilità di sanatoria&nbsp;<em>ex post</em>.<br />
<em>b</em>) In via subordinata, il giudice di primo grado avrebbe comunque erroneamente ravvisato nella fattispecie in esame l’esistenza di un vincolo sopravvenuto alla realizzazione del fabbricato per cui è causa. Infatti, l’immobile &#8211; ultimato nel 1983 &#8211; ricadrebbe sotto la vigenza dell’art. 82, comma 5, lettera&nbsp;<em>c</em>), del d.P.R. n. 616 del 1977, che già prevedeva la sottoposizione a vincolo paesaggistico dei fiumi, dei torrenti e dei corsi d’acqua, nonché delle relative sponde per una fascia di 150 metri ciascuna.<br />
4.&#8210; L’appellata si è costituita in giudizio, diffusamente argomentando l’infondatezza del ricorso.<br />
5.&#8210; All’udienza del 5 ottobre 2017, la causa è stata discussa ed è stata trattenuta per la decisione.<br />
6.– L’appello è infondato e, pertanto, deve essere respinto.<br />
7. – Va premesso che l’intervento edilizio in esame ricade in zona «Agricola Sottozona A/0» del P.R.G. vigente del Comune di Alatri, foglio 5 mappale 953.<br />
Sotto il profilo paesaggistico, il medesimo fabbricato ricade in zona P.T.P. dell’Ambito Territoriale n. 11 di cui alla legge regionale n. 24 del 1998 e del successivo P.T.P.R. del 2007, collocandosi a poco meno di 150 metri di distanza dal corso d’acqua «Fosso di Trivigliano e del Purpureo».<br />
8.&#8210; Con il primo motivo di appello, il Ministero lamenta che la sentenza del TAR avrebbe dovuto valutare la legittimità del provvedimento impugnato alla luce dell’art. 167, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 42 del 2004, la quale consente il rilascio di una autorizzazione paesaggistica postuma solo in caso di abusi c.d. “minori”.<br />
La censura non può essere accolta.<br />
8.1.&#8210; L’interessata ha presentato in data 3 aprile 1986 istanza di condono edilizio volta ad ottenere la concessione edilizia in sanatoria per opere abusivamente realizzate nel 1983.<br />
Pertanto, contrariamente a quanto affermato dall’appellante, la fattispecie in esame trova la sua disciplina non nell’art. 167 del codice n. 42 del 2004, bensì nella legge sul condono edilizio del 28 febbraio 1985, n. 47, la quale consente, a date condizioni, la sanatoria anche di opere che abbiano determinato la creazione di superfici utili o volumi ovvero aumenti di quelli legittimamente realizzati.<br />
8.2.– L’art. 32, comma 1, della legge n. 47 del 1985 stabilisce che «<em>il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria per opere eseguite su immobili sottoposti a vincolo è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso</em>».<br />
Il successivo art. 33, statuisce che non sono suscettibili di sanatoria – tra l’altro – le opere realizzate in contrasto con i «<em>vincoli imposti da norme statali e regionali a difesa delle coste marine, lacuali e fluviali</em>» e con «<em>ogni altro vincolo che comporti la inedificabilità delle aree</em>», precisando che in ogni caso deve trattarsi di vincoli «<em>imposti prima della esecuzione delle opere stesse</em>».<br />
8.3.– La questione della rilevanza dei vincoli sopravvenuti nei procedimenti di sanatoria edilizia è stato oggetto di un articolato dibattito giurisprudenziale, i cui esisti possono così sunteggiarsi:<br />
&#8211; nel caso di sopravvenienza di un vincolo di protezione, l’Amministrazione competente ad esaminare l’istanza di condono proposta ai sensi delle leggi n. 47 del 1985 e n. 724 del 1994 deve acquisire il parere della Autorità preposta alla tutela del vincol<br />
&#8211; per quanto sussista l’onere procedimentale di acquisire il necessario parere in ordine alla assentibilità della domanda di sanatoria – a prescindere dall’epoca d’introduzione del vincolo – l’autorità preposta deve esprimere non una valutazione di “confo<br />
&#8211; quando le previsioni di tutela sono sopraggiunte alla realizzazione dell’intervento edilizio, la valutazione paesaggistica non potrebbe compiersi come se l’intervento fosse ancora da realizzare, e ciò è tanto più vero nei casi (quale quello di specie) i<br />
&#8211; in definitiva, nei predetti casi, il sopravvenuto regime di inedificabilità dell’area non può considerarsi una condizione&nbsp;<em>ex se</em>&nbsp;preclusiva e insuperabile alla condonabilità degli edifici già realizzati (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V<br />
8.4.– In applicazione di tali coordinate ermeneutiche – che il Collegio condivide e dalle quali non intende discostarsi – deve concludersi che – poiché si tratta di un procedimento volto ad ottenere il condono di cui alla legge n. 47 del 1985 &#8211; l’accertamento della compatibilità delle opere con il contesto ambientale di riferimento avrebbe dovuto contenere una specifica e concreta valutazione, che invece non vi è stata.<br />
La Soprintendenza si è limitata, infatti, ad affermare semplicemente la non conformità dell’intervento alle norme di tutela introdotte con il P.T.P. ed il P.T.P.R., approvate successivamente alla realizzazione del fabbricato.<br />
Correttamente, quindi, il giudice di prime cure ha ritenuto meritevole di accoglimento il primo motivo del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, rilevando l’insufficienza della motivazione addotta dalla Soprintendenza in ordine alla compromissione degli interessi tutelati dal vincolo sopravvenuto da parte del fabbricato abusivo: la Soprintendenza si sarebbe dovuta specificamente pronunciare sulla sussistenza o meno di ragioni tali da comportare il diniego, per la salvaguardia delle esigenze sostanziali tutelate con il vincolo di inedificabilità.<br />
9.&#8210; Con il secondo motivo d’appello – proposto in via subordinata per quanto a rigore si tratti di un rilievo logicamente preliminare –, il Ministero sostiene che il vincolo non era affatto sopravvenuto, in quanto l’ultimazione dell’immobile risale al 1983 e, quindi, sotto la vigenza dell’art. 82, comma 5, lettera c), del d.P.R. n. 616 del 1977 che già prevedeva la sottoposizione a vincolo paesaggistico delle sponde dei corsi d’acqua.<br />
Anche tale rilievo è infondato.<br />
9.1.&#8210; È dirimente replicare che il comma quinto del sopra citato art. 82 – secondo cui: «<em>Sono sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497: […] c ) i fiumi, i torrenti ed i corsi d&#8217;acqua iscritti negli elenchi di cui al testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna</em>» – è stato aggiunto dall’articolo 1 del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, quindi in data successiva alla edificazione del manufatto.<br />
Non avendo l’appellante dedotto la preesistente sussistenza di un vincolo sulla base di una norma statale o regionale rilevante&nbsp;<em>ratione temporis</em>, il secondo motivo va respinto.<br />
10.&#8210; L’appello, dunque, va respinto.<br />
Pertanto, va confermato il dispositivo di annullamento della sentenza impugnata, che comporta l’obbligo per la Soprintendenza di ripronunciarsi sulla istanza di condono, sulla base di una motivazione che tenga specificamente conto degli interessi in conflitto.<br />
10.1.&#8210; Le spese del secondo grado di lite possono essere compensate tra le parti, attesa la natura della controversia.</p>
<div style="text-align: center;">P.Q.M.</div>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello n. 3562 del 2012, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br />
Compensa tra le parti le spese del secondo grado del giudizio.<br />
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 5 ottobre 2017, con l’intervento dei magistrati:<br />
Luigi Maruotti, Presidente<br />
Marco Buricelli, Consigliere<br />
Oreste Mario Caputo, Consigliere<br />
Dario Simeoli, Consigliere, Estensore<br />
Italo Volpe, Consigliere</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>L&#8217;ESTENSORE</strong></td>
<td>&nbsp;</td>
<td><strong>IL PRESIDENTE</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Dario Simeoli</strong></td>
<td>&nbsp;</td>
<td><strong>Luigi Maruotti</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
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<td>&nbsp;</td>
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<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
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<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>IL SEGRETARIO<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-25-10-2017-n-4935/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 25/10/2017 n.4935</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/11/2011 n.4935</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-9-11-2011-n-4935/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-9-11-2011-n-4935/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-9-11-2011-n-4935/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/11/2011 n.4935</a></p>
<p>Va sospesa, ai fini del riesame, la scheda valutativa redatta sulla persona di un Comandante di Stazione C.C. per il periodo dall&#8217;1.1.2010 al 31.12.2010, poiche&#8217; e&#8217; ravvisabile una carenza di motivazione del giudizio espresso nella scheda valutativa impugnata, laddove caratteristiche permanenti del militare, difficilmente suscettibili di modificarsi nel tempo, vengono</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
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<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa, ai fini del riesame, la scheda valutativa redatta sulla persona di un Comandante di Stazione C.C. per il periodo dall&#8217;1.1.2010 al 31.12.2010, poiche&#8217; e&#8217; ravvisabile una carenza di motivazione del giudizio espresso nella scheda valutativa impugnata, laddove caratteristiche permanenti del militare, difficilmente suscettibili di modificarsi nel tempo, vengono giudicate in modo deteriore rispetto alla precedente scheda, senza che si evincano le ragioni di tale giudizio peggiorativo; il danno grave e irreparabile sussiste in quanto il giudizio espresso nella scheda valutativa impugnata ridonda sui successivi atti e, in particolare, sul provvedimento di trasferimento ad altra sede di servizio, oggetto di separato ricorso. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
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<p>N. 04935/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 07901/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 7901 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Ministero della Difesa</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Alberto Caltagirone</b>; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
della sentenza breve del T.A.R. EMILIA-ROMAGNA &#8211; SEZ. STACCATA DI PARMA: SEZIONE I n. 00309/2011, resa tra le parti, concernente SCHEDA VALUTATIVA ANNO 2010	</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 98 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2011 il Cons. Raffaele Potenza e udito per la parte l’avvocato Daniela Giacobbe;	</p>
<p>&#8211; rilevato che la domanda di sospensione non risulta supportata da alcun pregiudizio grave ed irreparabile che, a carico della posizione azionata dall’appellante, deriverebbe dall’annullamento disposto dal TAR;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) respinge l’appello cautelare.	</p>
<p>Nulla spese.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Anna Leoni, Presidente FF<br />	<br />
Diego Sabatino, Consigliere<br />	<br />
Raffaele Potenza, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Andrea Migliozzi, Consigliere<br />	<br />
Umberto Realfonzo, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 09/11/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
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