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	<title>49 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>49 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 9/1/2020 n.49</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-9-1-2020-n-49/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jan 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-9-1-2020-n-49/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 9/1/2020 n.49</a></p>
<p>U. Di Benedetto Pres., C. Plantamura Est., PARTI: &#8211; OMISSIS &#8211; rapp. avv.to M. Musio c. Università  degli Studi di Milano Bicocca rapp. Avvocatura Distrettuale dello Stato. Le vertenze riguardanti sanzioni di natura ripristinatoria preordinate alla corretta fruizione del servizio pubblico appartengono alla giurisdizione amministrativa. Benefici economici &#8211; Dichiarazioni false</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-9-1-2020-n-49/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 9/1/2020 n.49</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-9-1-2020-n-49/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 9/1/2020 n.49</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">U. Di Benedetto Pres., C. Plantamura Est., PARTI: &#8211; OMISSIS &#8211; rapp. avv.to M. Musio c. Università  degli Studi di Milano Bicocca rapp. Avvocatura Distrettuale dello Stato.</span></p>
<hr />
<p>Le vertenze riguardanti sanzioni di natura ripristinatoria preordinate alla corretta fruizione del servizio pubblico appartengono alla giurisdizione amministrativa.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">Benefici economici &#8211; Dichiarazioni false &#8211; Università  &#8211; Sanzione ripristinatoria &#8211; Giurisdizione amministrativa.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Una sanzione la cui determinazione, lungi dall&#8217;essere ancorata a dei minimi e massimi edittali, presenta stretti collegamenti con la fruizione del servizio pubblico, comportando, a seconda dei casi, una valutazione inerente la necessità  di una valorizzazione in termini economici dei servizi indebitamente fruiti e che richiede, in capo all&#8217;organo accertatore, delle valutazioni che vanno al di lÃ  di un mero giudizio di colpevolezza rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, di cui all&#8217;art. 133, comma 1, lett. c) c.p.a., trattandosi di sanzione strumentale all&#8217;esercizio della vigilanza sul servizio pubblico.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
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			</item>
		<item>
		<title>REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 12/6/2019 n.49</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-12-6-2019-n-49/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Jun 2019 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-12-6-2019-n-49/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 12/6/2019 n.49</a></p>
<p>Debiti fuori bilancio e attivazione doverosa del procedimento di riconoscimento Debiti fuori bilancio e attivazione doverosa del procedimento di riconoscimento  a cura dell&#8217; avv. Maurizio LUCCA, Segretario Generale Enti locali e Manager di Rete La prima sez. Lecce del T.A.R. Puglia con la sentenza n. 688 del 26 aprile 2019</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-12-6-2019-n-49/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 12/6/2019 n.49</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-12-6-2019-n-49/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 12/6/2019 n.49</a></p>
<p style="text-align: left;">
<hr />
<p>Debiti fuori bilancio e attivazione doverosa del procedimento di riconoscimento</p>
<hr />
<p><b>Debiti fuori bilancio e attivazione doverosa del procedimento di riconoscimento</b></p>
<p><i> a cura dell&#8217; avv. Maurizio LUCCA, Segretario Generale Enti locali e Manager di Rete</i></p>
<p align="JUSTIFY">La prima sez. Lecce del T.A.R. Puglia con la sentenza n. 688 del 26 aprile 2019 interviene sulla richiesta di un concessionario di un impianto sportivo per il riconoscimento di un debito fuori bilancio e, conseguente, mandato di pagamento relativo a lavori eseguiti ma non previsti nel contratto concessorio, con conseguente richiesta di attivazione del procedimento <i>ex </i>art. 194 «<i>Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio</i>» del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL)<a href="#sdfootnote1sym" data-cke-saved-href="#sdfootnote1sym">1</a>.</p>
<p align="JUSTIFY">Il RUP contestava la richiesta, disconoscendo il diritto di credito preteso, rilevando che i lavori rientravano tra le obbligazioni sottoscritte, denegando, pertanto l’avvio del procedimento di riconoscimento, sostituendosi – così facendo &#8211; all’organo consiliare, titolare della competenza <i>ex lege</i>.</p>
<p align="JUSTIFY">L’obbligo giuridico di provvedere è rinvenibile anche al di là di una espressa disposizione normativa che tipizzi il potere del privato di presentare un’istanza e, dunque, anche in tutte quelle fattispecie particolari nelle quali ragioni di giustizia e di equità impongano l’adozione di un provvedimento, ovvero tutte quelle volte in cui, in relazione al dovere di correttezza e di buona amministrazione della parte pubblica (<i>ex</i> art. 97 Cost.), sorga per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni delle determinazioni (qualunque esse siano) dell’Amministrazione<a href="#sdfootnote2sym" data-cke-saved-href="#sdfootnote2sym">2</a>.</p>
<p align="JUSTIFY">Va detto subito che il riconoscimento del debito fuori bilancio costituisce un procedimento comunque dovuto il cui esito non è peraltro vincolato, e al quale l’Amministrazione non può pertanto sottrarsi attraverso una semplice e immotivata comunicazione di un qualunque ufficio, essendo, invece, necessario un procedimento <i>ad hoc</i>, la cui proposta va formulata dal responsabile del servizio competente per materia che dovrà accertare l’eventuale, effettiva utilità che l’Ente ha tratto dalla prestazione altrui<a href="#sdfootnote3sym" data-cke-saved-href="#sdfootnote3sym">3</a>.</p>
<p align="JUSTIFY">È noto, in via generale, che la violazione del procedimento di spesa comporta la formazione di debiti fuori bilancio, ovverosia obbligazioni verso terzi illegittimamente assunte che comportano la diretta responsabilità del soggetto agente, amministratore o dipendente, che hanno consentito la fornitura, salvo per la parte riconoscibile, ai sensi del cit. art. 194: il procedimento presuppone che il creditore vanti, a fondamento della propria pretesa, un titolo valido ed efficace, ossia l’esistenza d’una obbligazione validamente assunta dall’Ente locale.</p>
<p align="JUSTIFY">Infatti, detto procedimento, rispondendo all’interesse pubblico alla regolarità della gestione finanziaria dell’Amministrazione, è diretto esclusivamente a sanare irregolarità di tipo contabile dell’Ente locale e non può sopperire alla mancanza di un’obbligazione validamente sorta<a href="#sdfootnote4sym" data-cke-saved-href="#sdfootnote4sym">4</a>.</p>
<p align="JUSTIFY">Va aggiunto, per ciò che interessa, che in tema di assunzione di obbligazioni da parte degli Enti locali, qualora le obbligazioni siano state assunte senza un previo contratto e senza l’osservanza dei controlli contabili relativi alla gestione dello stesso insorge un rapporto obbligatorio direttamente tra chi abbia fornito la prestazione e l’amministratore o il funzionario inadempiente che l’abbia consentita, ovvero di colui che ha dato l’ordine.</p>
<p align="JUSTIFY">L’approdo comporta che il terzo interessato possa agire nei confronti del punto ordinante, per la mancanza dell’elemento della sussidiarietà: non è ammissibile l’azione di ingiustificato arricchimento nei confronti dell’Ente locale il quale può soltanto riconoscere a posteriori, ai sensi della più volte cit. norma dell’art. 194 del TUEL, nei limiti dell’utilità dell’arricchimento puntualmente dedotto e dimostrato &#8211; il debito fuori bilancio.</p>
<p align="JUSTIFY">Tale riconoscimento deve avvenire espressamente, con apposita deliberazione dell’organo consiliare, e non può essere desunto dal mero comportamento degli organi rappresentativi dell’Ente, insufficiente ad esprimere un apprezzamento di carattere generale in ordine alla conciliabilità dei relativi oneri con gli indirizzi di fondo della gestione economico &#8211; finanziaria dell’Ente e con le scelte amministrative<a href="#sdfootnote5sym" data-cke-saved-href="#sdfootnote5sym">5</a>: l’emersione di un debito non previsto nel bilancio di previsione, quindi, deve essere portata tempestivamente al Consiglio comunale per l’adozione dei necessari provvedimenti, quali la valutazione della riconoscibilità, ed il reperimento delle necessarie coperture, secondo quanto previsto dall’art. 193, comma 3, e 194, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 267/2000<a href="#sdfootnote6sym" data-cke-saved-href="#sdfootnote6sym">6</a>.</p>
<p align="JUSTIFY">Fatte queste premesse di natura metodologica, passando al pronunciamento del T.A.R. Lecce si annota che il ricorso viene ritenuto fondato «<i>limitatamente alla dichiarazione dell’obbligo del Comune di attivare il procedimento</i>», di cui agli articoli 191 e 194 del TUEL: si tratta esclusivamente di un dovere di agire il cui merito (esito) rientra nella disponibilità (<i>rectius </i>discrezionalità tecnica) dell’Amministrazione: un provvedimento ad emanazione vincolata ma di contenuto discrezionale.</p>
<p align="JUSTIFY">In questo senso, si conferma (diversamente) che rientra nella giurisdizione del giudice ordinario una controversia avente ad oggetto l’impugnazione del silenzio serbato in ordine ad una istanza avanzata da un soggetto, tendente ad ottenere il riconoscimento di un debito fuori bilancio: la sostanziale lesività nei confronti del creditore è data dall’inadempimento del rapporto sottostante e non già dalla omessa adozione della deliberazione consiliare medesima.</p>
<p align="JUSTIFY">In effetti, la posizione giuridica soggettiva, poiché avente per oggetto, in ultima analisi, il mancato pagamento di somme dovute in base a parametro normativo di rango negoziale è di tipo paritario, proprio di fattispecie di esecuzione contrattuale, appartenente alla giurisdizione del giudice ordinario<a href="#sdfootnote7sym" data-cke-saved-href="#sdfootnote7sym">7</a>.</p>
<p align="JUSTIFY">Ciò posto, i riferimenti normativi sono puntuali nel TUEL:</p>
<ol>
<li>
<p align="JUSTIFY">l’art. 191 nel definire le «<i>Regole per l’assunzione di impegni e per l’effettuazione di spese</i>»;</p>
</li>
<li>
<p align="JUSTIFY">l’art. 194 nell’affrontare il procedimento per il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio.</p>
</li>
</ol>
<p align="JUSTIFY">Il quadro normativo di riferimento evidenzia da una parte, che il debito fuori bilancio rappresenta una obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli Enti locali, dall’altra parte, la disciplina impone agli enti locali di valutare e apprezzare eventuali prestazioni rese in loro favore, ancorché in violazione formale delle norme di contabilità<a href="#sdfootnote8sym" data-cke-saved-href="#sdfootnote8sym">8</a>.</p>
<p align="JUSTIFY">Il riconoscimento dei debiti delle prestazioni e servizi resi in favore dell’Ente locale privi di titolo vanno vagliati dall’Amministrazione (<i>alias</i> Consilio comunale) per accertare e dimostrare una qualche utilità e arricchimento, sempreché rientrino nelle funzioni di competenza dell’Ente<a href="#sdfootnote9sym" data-cke-saved-href="#sdfootnote9sym">9</a>.</p>
<p align="JUSTIFY">Si conferma il solido orientamento giurisprudenziale secondo il quale:</p>
<ol>
<li>
<p align="JUSTIFY">«<i>il riconoscimento del debito fuori bilancio è diretto esclusivamente a sanare irregolarità di tipo contabile, rispondendo all’interesse pubblico alla regolarità della gestione finanziaria dell’ente, ma non può in alcun modo sopperire alla mancanza di una obbligazione validamente sorta</i>»;</p>
</li>
<li>
<p align="JUSTIFY">si tratta di un procedimento comunque dovuto il cui esito non è peraltro vincolato e al quale l’Amministrazione non può pertanto sottrarsi<a href="#sdfootnote10sym" data-cke-saved-href="#sdfootnote10sym">10</a>, dovendo invece seguire l’apposito procedimento <i>ad hoc</i>, «<i>la cui proposta va formulata al responsabile del servizio competente per materia che dovrà accertare l’eventuale, effettiva utilità che l’ente ha tratto dalla prestazione altrui</i>»<a href="#sdfootnote11sym" data-cke-saved-href="#sdfootnote11sym">11</a>;</p>
</li>
<li>
<p align="JUSTIFY">la proposta deve essere seguita da un’attività istruttoria formalizzata dal responsabile anzidetto in una relazione che contiene i riferimenti della situazione debitoria dell’Ente eventualmente da riconoscere e che illustra &#8211; o meno &#8211; la sussistenza dei requisiti oggettivi richiesti per il legittimo riconoscimento di ciascun debito, ovvero l’utilità e l’arricchimento per l’Ente di servizi acquisiti nell’ambito dell’espletamento di servizi di competenza;</p>
</li>
<li>
<p align="JUSTIFY">sulla relazione del responsabile si deve pronunciare l’organo consiliare con propria deliberazione, la cui adozione conclude il procedimento, non potendo invocare il ricorso all’analogia in casi assimilabili essendo tipicizzati nell’art. 194 del TUEL.</p>
</li>
</ol>
<p align="JUSTIFY">Si deve, allora, concludere che l’istanza del privato rientra pienamente nella previsione della lett. e), del comma 1, dell’art. 194 del TUEL, ossia «<i>acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’art. 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l’ente, nell’ambito dell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza</i>», non potendo il responsabile del procedimento sottrarsi a tale obbligo di avviare il procedimento, di cui agli articoli 191 e 194 del D.Lgs. n. 267/2000, avendo esercitato (il RUP) un potere (la c.d. competenza) che invece spetta <i>ex lege</i> all’organo consiliare.</p>
<p align="JUSTIFY">In sintesi, spetta al responsabile del servizio competente per materia la proposta della deliberazione per il riconoscimento dei debiti, che dovrà accertare l’eventuale effettiva utilità che l’Ente ha tratto dalla prestazione altrui, che è un concetto di carattere funzionale, costituendo l’arricchimento un concetto derivato, teso alla misurazione dell’utilità ricavata; mentre al Consiglio comunale spetta l’approvazione (o meno) dell’attività istruttoria del Responsabile, concludendo il procedimento di riconoscimento del debito fuori bilancio<a href="#sdfootnote12sym" data-cke-saved-href="#sdfootnote12sym">12</a>.</p>
<p align="JUSTIFY"><a href="#sdfootnote1anc" data-cke-saved-href="#sdfootnote1anc">1</a> Le diverse fattispecie, previste dall’art. 194 del TUEL, hanno a comune fondamento un’obbligazione pecuniaria, perfetta e valida sul piano civilistico e, tuttavia, non iscritta in contabilità, in dispregio alle regole del procedimento contabile, e perciò affetta da irregolarità genetica, la quale – ove non fosse stato espressamente consentito dal legislatore procedere a sanatoria – sarebbe in sé preclusiva della relativa imputazione all’Ente locale, Corte Conti, sez. contr. Piemonte, Delibera n. 20/2015.</p>
<p align="JUSTIFY"><a href="#sdfootnote2anc" data-cke-saved-href="#sdfootnote2anc">2</a> T.A.R. Lazio, Roma, sez. I <i>bis</i>, 18 aprile 2019, n. 5067.</p>
<p align="JUSTIFY"><a href="#sdfootnote3anc" data-cke-saved-href="#sdfootnote3anc">3</a> T.A.R. Lazio, Roma, sez. II <i>bis</i>, 21 dicembre 2015, n. 14322; <i>idem</i> Cons. Stato, sez. V, 4 agosto 2014, n. 4143.</p>
<p align="JUSTIFY"><a href="#sdfootnote4anc" data-cke-saved-href="#sdfootnote4anc">4</a> Cons. Stato, sez. V, 23 novembre 2018, n. 6647.</p>
<p align="JUSTIFY"><a href="#sdfootnote5anc" data-cke-saved-href="#sdfootnote5anc">5</a> Cass. Civ., sez. I, ordinanza 21 novembre 2018, n. 30109.</p>
<p align="JUSTIFY"><a href="#sdfootnote6anc" data-cke-saved-href="#sdfootnote6anc">6</a> Corte Conti, sez. Autonomie, Delibera, 23 ottobre 2018, n. 21.</p>
<p align="JUSTIFY"><a href="#sdfootnote7anc" data-cke-saved-href="#sdfootnote7anc">7</a> T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 28 settembre 2015, n. 1229. Rientra nella giurisdizione del Giudice ordinario una controversia avente oggetto l’impugnazione di una deliberazione con la quale un’Amministrazione ha respinto una istanza tendente ad ottenere il riconoscimento di un debito fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194 del D.Lgs. n. 267 del 2000, T.A.R. Abruzzo, Pescara, sez. I, 8 luglio 2014, n. 330.</p>
<p align="JUSTIFY"><a href="#sdfootnote8anc" data-cke-saved-href="#sdfootnote8anc">8</a> Cons. Stato, sentenza n /2014 e n. 6269/2013.</p>
<p align="JUSTIFY"><a href="#sdfootnote9anc" data-cke-saved-href="#sdfootnote9anc">9</a> Cfr. Cass. Civ., sez. III, 3 agosto 2000, n. 10199; sez. I, 2 aprile 2009, n. 8044 e 26 marzo 2009, n. 7298; Corte Conti, sez. contr., 28 luglio 1995, n. 101.</p>
<p align="JUSTIFY"><a href="#sdfootnote10anc" data-cke-saved-href="#sdfootnote10anc">10</a> Dunque, l’Amministrazione è tenuta ad esaminare le istanze di privati dirette all’ottenimento di un beneficio, anche nei casi in cui la richiesta non sia suscettibile di accoglimento, incombendo sulla stessa l’obbligo di motivare congruamente il relativo provvedimento di diniego, T.A.R. Sicilia, Catania, sez. II, 17 aprile 2019, n. 900. Inoltre, l’obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso sussiste anche qualora la Pubblica Amministrazione non intenda accogliere l’istanza del privato, T.A.R. Lazio, Roma, sez. I <i>bis</i>, 18 aprile 2019, n. 5067.</p>
<p align="JUSTIFY"><a href="#sdfootnote11anc" data-cke-saved-href="#sdfootnote11anc">11</a> Cons. Stato, sez. V, sentenza n. 4143/2014.</p>
<p align="JUSTIFY"><a href="#sdfootnote12anc" data-cke-saved-href="#sdfootnote12anc">12</a> Cass. Civ., sez. I, 12 luglio 1996, n. 6332.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-12-6-2019-n-49/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 12/6/2019 n.49</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2019 n.49</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/tribunale-superiore-delle-acque-pubbliche-sentenza-14-1-2019-n-49/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Jan 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/tribunale-superiore-delle-acque-pubbliche-sentenza-14-1-2019-n-49/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/tribunale-superiore-delle-acque-pubbliche-sentenza-14-1-2019-n-49/">Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2019 n.49</a></p>
<p>A. Tirelli Pres., M. Buricelli Est. PARTI: MP10 S.R.L., rappr. e difesa dagli avv.ti D. Meneguzzo e O. Sivieri c. Regione Veneto, rapp. e difesa dagli avv.ti C. Ligabue, C. Drago, E. Zanon, dell&#8217;Avvocatura regionale del Veneto, e B. D&#8217;amario Pallottino e nei confronti di IP S.R.L. a cui è</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/tribunale-superiore-delle-acque-pubbliche-sentenza-14-1-2019-n-49/">Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2019 n.49</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/tribunale-superiore-delle-acque-pubbliche-sentenza-14-1-2019-n-49/">Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2019 n.49</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">A. Tirelli Pres., M. Buricelli Est. PARTI: MP10 S.R.L., rappr. e difesa dagli avv.ti D. Meneguzzo e O. Sivieri c. Regione Veneto, rapp. e difesa dagli avv.ti C. Ligabue, C. Drago, E. Zanon, dell&#8217;Avvocatura regionale del Veneto, e B. D&#8217;amario Pallottino e nei confronti di IP S.R.L. a cui è succeduta POLLUX SRL, rapp. e difesa dagli avv.ti L. Guerrini e M. Machetta.</span></p>
<hr />
<p>Nel giudizio instaurato avverso il provvedimento reso dalla Regione all&#8217;esito della procedura per il rilascio di concessioni di derivazione d&#8217;acqua ad uso idroelettrico, non può considerarsi contraddittore necessario il Consorzio di bonifica che si sia limitato a rilasciare un parere non vincolante nell&#8217;ambito del relativo procedimento amministrativo.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p align="JUSTIFY"><b>1.- Processo in genere &#8211; Provvedimento regionale &#8211; Concessioni idroelettriche &#8211; Contraddittorio &#8211; Contraddittore necessario &#8211; Consorzio di bonifica &#8211; Esclusione.</b></p>
<p align="JUSTIFY"><b>2.- Acque pubbliche e private &#8211; Concessioni idroelettriche &#8211; Procedimento &#8211; Valutazioni &#8211; Sindacabilità .</b></p>
<p align="JUSTIFY"><b>3.- Processo in genere &#8211; Provvedimento regionale &#8211; Concessioni idroelettriche &#8211; Valutazione della P.A. &#8211; Contestazione &#8211; Censure &#8220;escludenti&#8221; &#8211; Ricorso incidentale.</b></p>
<p align="JUSTIFY"><b>4.- Acque pubbliche e private &#8211; Concessioni idroelettriche &#8211; Procedimento &#8211; Provvedimento regionale &#8211; Parere C.T.R. &#8211; Fase di preferenza &#8211; Atto endoprocedimentale &#8211; Impugnabilità  autonoma ed immediata.</b></p>
<p align="JUSTIFY"><b>5.- Acque pubbliche e private &#8211; Concessioni idroelettriche &#8211; Procedimento &#8211; Ordinanza ammissione ad istruttoria &#8211; Impugnabilità .</b></p>
<p align="JUSTIFY"><b>6.- Acque pubbliche e private &#8211; Concessioni idroelettriche &#8211; Procedimento &#8211; Fase di preferenza &#8211; D.G.R.V. n. 694 del 2013 &#8211; Illegittimità .</b></p>
<p align="JUSTIFY"><b>7.- Acque pubbliche e private &#8211; Concessioni idroelettriche &#8211; Procedimento &#8211; Fase di preferenza &#8211; Istruttoria completa &#8211; Art. 7 e ss. r.d. n. 1775 del 1933.</b></p>
<p align="JUSTIFY"><b>8.- Acque pubbliche e private &#8211; Concessioni idroelettriche &#8211; Procedimento &#8211; Fase di preferenza &#8211; Istruttoria completa &#8211; Valutazioni ambientali e paesaggistiche &#8211; Necessità .</b></p>
<p></span></p>
<hr />
<ol>
<li>
<p align="JUSTIFY"><i>Nel giudizio instaurato avverso il provvedimento reso dalla Regione all&#8217;esito della procedura per il rilascio di concessioni di derivazione d&#8217;acqua ad uso idroelettrico, non può considerarsi contraddittore necessario il Consorzio di bonifica che si sia limitato a rilasciare un parere non vincolante nell&#8217;ambito del relativo procedimento amministrativo.</i></p>
</ol>
<p align="JUSTIFY">
<ol>
<li>
<p align="JUSTIFY"><i>Le valutazioni formulate nel procedimento per il rilascio di concessioni di derivazione d&#8217;acqua ad uso idroelettrico costituiscono apprezzamenti tecnico-discrezionali sindacabili in sede giurisdizionale amministrativa speciale, ancorchè solo in casi di illogicità  o irragionevolezza o contraddittorietà  o travisamento di fatti evidenti, non esistendo, su questa materia, &#8220;zone franche&#8221; sottratte a controlli giurisdizionali.</i></p>
</ol>
<ol>
<li>
<p align="JUSTIFY"><i>Nel giudizio instaurato avverso il provvedimento conclusivo della procedura per il rilascio di concessioni di derivazione d&#8217;acqua ad uso idroelettrico, la parte resistente che voglia contestare l&#8217;illegittimità  e l&#8217;erroneità  della scelta dell&#8217;Amministrazione di non dichiarare radicalmente inammissibile la soluzione progettuale avanzata dal ricorrente è tenuta a presentare un ricorso incidentale, in quanto trattasi di censure di tipo sostanzialmente &#8220;escludente&#8221;.</i></p>
</ol>
<ol>
<li>
<p align="JUSTIFY"><i>Nell&#8217;ambito della procedura per il rilascio di concessioni di derivazione d&#8217;acqua ad uso idroelettrico, il provvedimento regionale di presa d&#8217;atto del parere della Commissione Tecnica Regionale sulla &#8220;preferenza e ammissione al prosieguo del procedimento&#8221; della domanda di un concorrente è un atto endoprocedimentale autonomamente ed immediatamente impugnabile in quanto la preferenza così accordata, sebbene inserita all&#8217;interno del procedimento, produce effetti rilevanti di arresto procedimentale, ledendo in via diretta l&#8217;aspirazione dell&#8217;istante a un rapido soddisfacimento dell&#8217;interesse pretensivo perseguito ad ottenere la concessione di derivazione ed arrecando un pregiudizio attuale e concreto all&#8217;interesse sostanziale del ricorrente che sia rimasto soccombente nella fase di preferenza.</i></p>
</ol>
<ol>
<li>
<p align="JUSTIFY"><i>Nell&#8217;ambito della procedura per il rilascio di concessioni di derivazione d&#8217;acqua ad uso idroelettrico, l&#8217;ordinanza di ammissione ad istruttoria di una domanda successivamente depositata, vale a dire di una domanda in concorrenza ammessa, è un atto autonomamente impugnabile.</i></p>
</ol>
<ol>
<li>
<p align="JUSTIFY"><i>In tema di procedura per il rilascio di concessioni di derivazione d&#8217;acqua ad uso idroelettrico, la delibera di Giunta Regionale della Regione del Veneto 14 maggio 2013 n. 694, nel prevedere che la selezione fra le domande concorrenti avvenga prima del completamento dell&#8217;istruttoria su tutte le domande, per un verso, si pone in contrasto con le previsioni di cui agli articoli 7 e seguenti del regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 e, per altro verso, dà  luogo ad una posticipazione della fase istruttoria rispetto a quella decisoria che risulta di per sì© lesiva dei principi di ragionevolezza, buon andamento ed efficacia dell&#8217;azione amministrativa.</i></p>
</ol>
<ol>
<li>
<p align="JUSTIFY"><i>In tema di procedura per il rilascio di concessioni di derivazione d&#8217;acqua ad uso idroelettrico, gli articoli da 7 a 9 del regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 prevedono, in caso di più¹ domande, che la preferenza debba essere espressa solo dopo che tutte le domande concorrenti siano state sottoposte a una completa istruttoria, senza che sia consentito individuare una sola domanda in via preventiva, per poi limitare a quest&#8217;ultima il prosieguo dell&#8217;istruttoria e la necessaria valutazione di fattibilità  dell&#8217;opera sotto il profilo ambientale e paesaggistico.</i></p>
</ol>
<ol>
<li>
<p align="JUSTIFY"><i>In tema di procedura per il rilascio di concessioni di derivazione d&#8217;acqua ad uso idroelettrico, la delibera di Giunta Regionale che escluda una istruttoria completa su tutte le domande è autonomamente affetta da vizi di eccesso di potere per manifesta violazione dei principi di ragionevolezza, buon andamento ed efficacia dell&#8217;azione amministrativa, atteso che un siffatto procedimento, da un lato, non garantisce il miglior perseguimento degli interessi pubblici coinvolti e, dall&#8217;altro, risulta potenzialmente foriero di conseguenze palesemente irragionevoli; la conclusione negativa del procedimento (e, quindi, il mancato rilascio della concessione) per ragioni ostative emerse in sede di istruttoria condotta su una sola domanda, infatti, comporterebbe un irragionevole dispendio di risorse procedimentali, oltre che un sacrificio ingiustificato dell&#8217;interesse alla produzione di energia idroelettrica, interesse che è invece protetto ed incentivato sia a livello nazionale che comunitario.</i></p>
</ol>
<ol>
<li>
<p align="JUSTIFY"><i>In tema di procedura per il rilascio di concessioni di derivazione d&#8217;acqua ad uso idroelettrico, non è possibile esprimere la preferenza a favore di un concorrente esclusivamente in base al parametro della maggiore sicurezza idraulica omettendo ogni valutazione di carattere ambientale, atteso che la pretermissione di una simile valutazione nella fase della selezione importa la possibilità  che ad accedere alle ulteriori fasi procedimentali siano dei progetti incompatibili con i valori ambientali e paesaggistici, progetti, dunque, che, proprio in ragione di tale contrasto, potrebbero successivamente essere oggetto di diniego, con l&#8217;irragionevole risultato di vanificare ogni attività  in precedenza svolta e di precludere la produzione di energia idroelettrica pur nell&#8217;eventualità  che fra le domande inizialmente presentate vi fossero, invece, progetti assentibili sotto il profilo ambientale e paesaggistico. </i></p>
</ol>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/tribunale-superiore-delle-acque-pubbliche-sentenza-14-1-2019-n-49/">Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2019 n.49</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte dei Conti &#8211; Sezione giurisdizionale per la regione Lombardia &#8211; Sentenza &#8211; 9/3/2018 n.49</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-per-la-regione-lombardia-sentenza-9-3-2018-n-49/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2018 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-per-la-regione-lombardia-sentenza-9-3-2018-n-49/">Corte dei Conti &#8211; Sezione giurisdizionale per la regione Lombardia &#8211; Sentenza &#8211; 9/3/2018 n.49</a></p>
<p>Pres. Di Salvo, Rel. Tenore sulla giurisdizione contabile su danno arrecato da amministratori di società a partecipazione pubblica Processo contabile – Giudizio di responsabilità – Costituzione del convenuto – Modalità &#8211; Missiva personale indirizzata alla Procura personalmente sottoscritta dal convenuto e non corredata da procura – Irricevibilità – Conseguenze –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-per-la-regione-lombardia-sentenza-9-3-2018-n-49/">Corte dei Conti &#8211; Sezione giurisdizionale per la regione Lombardia &#8211; Sentenza &#8211; 9/3/2018 n.49</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-per-la-regione-lombardia-sentenza-9-3-2018-n-49/">Corte dei Conti &#8211; Sezione giurisdizionale per la regione Lombardia &#8211; Sentenza &#8211; 9/3/2018 n.49</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Di Salvo, Rel. Tenore</span></p>
<hr />
<p>sulla giurisdizione contabile su danno arrecato da amministratori di società a partecipazione pubblica</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;"><strong>Processo contabile – Giudizio di responsabilità – Costituzione del convenuto – Modalità &#8211; Missiva personale indirizzata alla Procura personalmente sottoscritta dal convenuto e non corredata da procura – Irricevibilità – Conseguenze – Contumacia &#8211; Ragioni – Assenza delle caratteristiche della comparsa.</strong><br />  <br /> <strong>Processo contabile – Giudizio di responsabilità &#8211; Citazione – Eccezione di nullità <em>ex</em> artt. 86 e 87 c.g.c. – Per discrasia tra importo quantificato in citazione ed importo indicato nell’invito a dedurre – Infondatezza – Ragioni – Valutabilità in sede di determinazione del <em>quantum</em> del danno erariale.</strong><br /> (D.lgs. 26 agosto 2016 n.174, artt.86 e 87)<br />  <br /> <strong>Giurisdizione e competenza  – Società a partecipazione pubblica – Danno arrecato da amministratori &#8211; Testo Unico sulle società a partecipazione pubblica (d.lgs n.175/2016) – Generale giurisdizione dell’a.g.o. – Residua giurisdizione contabile – Condizioni &#8211; Danno direttamente arrecato al valore delle quote dei soci pubblici o danno  arrecato al patrimonio di società <em>in house</em> – Azione erariale per danno al solo patrimonio sociale – Carenza di giurisdizione contabile.</strong><br /> (D.lgs. 19 agosto 2016 n.175, art.12).<br />  <br /> <strong>Giurisdizione e competenza  – Società a partecipazione pubblica – Danno arrecato da amministratori &#8211; Testo Unico sulle società a partecipazione pubblica (art.12, d.lgs n.175/2016) – Generale giurisdizione dell’a.g.o. – Residua giurisdizione contabile – Fattispecie in cui residua la giurisdizione contabile.</strong><br /> (D.lgs. 19 agosto 2016 n.175, art.12).<br />  <br /> <strong>Giurisdizione e competenza – Società a partecipazione pubblica &#8211; Società<em> in house</em> &#8211; Danno arrecato da amministratori &#8211; Al patrimonio della società<em> in house</em> – Presupposti per la giurisdizione contabile &#8211; Sussistenza di tutti i cumulativi e concorrenti requisiti dell’<em>in house providing</em> – Necessità &#8211; Requisito del “<em>controllo analogo</em>” – Onere della prova sul PM contabile – Assenza – Difetto di giurisdizione contabile.</strong><br />  <br /> <strong>Giurisdizione e competenza – Società a partecipazione pubblica &#8211; Danno arrecato da amministratori &#8211; Riparto di giurisdizione tra g.o. e Corte dei conti – Testo Unico sulle società a partecipazione pubblica (art.12, d.lgs n.175/2016) – Prevalente giurisdizione ordinaria &#8211; Contrasto con parametri costituzionali – Assenza &#8211; Contrasto con normativa comunitaria – Assenza &#8211; Ragioni – Rispetto delle prerogative costituzionali riservate alla Corte dei conti – Auspicabile intervento legislativo.</strong></div>
<p> (D.lgs. 19 agosto 2016 n.175, art.12).<br />  </span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Una missiva personale, irritualmente inviata dal convenuto alla Procura, ed esibita dal Pubblico Ministero in udienza, essendo personalmente sottoscritta e, comunque,  non essendo corredata da procura, non riveste natura e caratteristiche di comparsa di costituzione (che può essere depositata dal contumace, solo unitamente a detta procura, sino all’udienza di discussione, ex art. 93, comma 9 del c.g.c.), sicché non può legittimare &#8211; confliggendo con le inderogabili esigenze di coordinamento tra attività difensiva del contumace, esigenze processuali degli altri convenuti in giudizio ed esercizio della funzione decisoria &#8211; alcuna produzione documentale (né direttamente, né per il tramite del Pubblico Ministero) da parte del soggetto contumace che non risulti ritualmente costituito, né sia comparso all’udienza.<br />  <br /> Va respinta l’eccezione di nullità della citazione <em>ex</em> artt.86 e 87 c.g.c. in caso di discrasia tra importo quantificato in citazione ed importo indicato nell’invito a dedurre in quanto la questione non configura affatto causa di nullità, ma è un mero elemento che il Collegio potrà valutare in sede determinativa del danno nello stabilire, ove acclarato, il <em>quantum</em> del danno erariale.<br />  <br /> Dopo l’intervento nomofilattico della Cassazione, oggi recepito nell’art.12,  del Testo Unico sulle società a partecipazione pubblica (d.lgs n.175/2016), la Corte dei conti ha giurisdizione sul danno arrecato da amministratori di società a partecipazione pubblica solo in caso di danno direttamente arrecato al valore delle quote dei soci pubblici o se il danno sia stato arrecato al patrimonio di società <em>in house</em>. Ne consegue che vi è difetto di giurisdizione contabile qualora l’azione della Procura sia tesa a rivendicare, per una società non <em>in house</em>, un danno arrecato al patrimonio societario.<br />  <br /> A fronte della generale giurisdizione dell’a.g.o. sui danni arrecati alle società a partecipazione pubblica delineata dalla Cassazione e dall’art.12 del d.lgs. n.175 del 2016, l’azione del procuratore  contabile appare  proponibile: <em>a)</em> quando sia volta a far valere la responsabilità dell’amministratore o del componente di organi di controllo della società partecipata  dall’ente pubblico che sia stato danneggiato dall’azione illegittima non di riflesso, quale conseguenza indiretta del pregiudizio arrecato al patrimonio sociale, bensì direttamente (es.in caso di danno all’immagine, o in caso di perdita di valore della quota di partecipazione dei soci pubblici); <em>b)</em> nei confronti (non già dell’amministratore della società partecipata, per il danno arrecato al patrimonio sociale, bensì) di chi, quale rappresentante dell’ente partecipante o comunque titolare del potere di decidere per esso, abbia colpevolmente trascurato di esercitare i propri diritti di socio, così pregiudicando il valore della partecipazione. Ciò che ben può accadere quando il socio pubblico, in presenza di atti di <em>mala gestio </em>imputabili agli amministratori o agli organi di controllo della società partecipata, trascuri ingiustificatamente di esercitare le azioni di responsabilità alle quali egli sia direttamente legittimato, ove ne sia derivata una perdita di valore della partecipazione.<br />  <br /> Nel caso di società <em>in house</em>, il danno eventualmente inferto al patrimonio della società da atti illegittimi degli amministratori, cui possa aver contribuito un colpevole difetto di vigilanza imputabile agli organi di controllo, è arrecato ad un patrimonio (separato, ma pur sempre) riconducibile all’ente pubblico: è quindi un danno erariale, che giustifica l’attribuzione alla Corte dei conti della giurisdizione sulla relativa azione di responsabilità. Tale giurisdizione sussiste però solo in presenza di tutti i cumulativi e concorrenti requisiti dell’<em>in house providing</em> la cui prova deve essere fornita dalla Procura contabile su cui in particolare grava l’onere di provare il requisito del “<em>controllo analogo</em>” esercitato dagli enti pubblici partecipanti mediante una subordinazione gerarchica degli organi societari.<br />  <br /> La ragionevole scelta operata dal legislatore con l’art.12, d.lgs. n.175 del 2016 in punto di riparto di giurisdizione e l’interpretazione sistematica data dalla Cassazione al quadro normativo di riferimento (codice civile e art.16-<em>bis</em>, d.l. n.248/2007 conv.to in l. n.31/2007) escludono qualsiasi contrasto di tali normative con parametri costituzionali (art.103 Cost.) che giustifichi una rimessione alla Consulta, non essendo precluse infatti azioni recuperatorie per i soci pubblici eventualmente lesi innanzi alle due distinte magistrature (a.g.o. e Corte dei conti) secondo il riparto operato dalle sezioni unite della Cassazione, che rispetta le prerogative costituzionali riservate alla Corte dei conti, in un anfibio regime societario privatistico/pubblicistico, nell’ambito del ragionevole attuale quadro di riferimento, le cui (auspicabili) modifiche competono al legislatore, ove si ritenesse che la sola azione civile sia inidonea (e la realtà giudiziaria sembra lo stia progressivamente evidenziando) a tutelare adeguatamente le casse pubbliche. Del pari inipotizzabile è un contrasto con la normativa Comunitaria data la piena coerenza sistematica delle norme nazionali suddette (che non precludono affatto il recupero di qualsiasi danno possibile all’UE, ma fissano solo un riparto tra i giudici competenti in materia), in punto di giurisdizione sulle società partecipate, con il quadro normativo comunitario.</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE LOMBARDIA<br />
composta dai Magistrati:<br />
Silvano DI SALVO&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Presidente<br />
Vito TENORE&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Giudice rel.<br />
Eugenio MADEO&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Giudice<br />
ha pronunciato la seguente<br />
SENTENZA</div>
<div style="text-align: justify;">nel giudizio di responsabilità, ad istanza della Procura Regionale, iscritto al numero 28880 del registro di segreteria, nei confronti di:<br />
TORELLI PAOLA (C.F. TRLPLA43B62I234Y), residente in Segrate, MI, via Trieste, n. 3, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Marco Luigi di Tolle (C.F.: DTLMCL50D16F205N – P.IVA: 03186930156) e Sara Beretta (C.F.: BRTSRA85S45F205D &#8211; P.IVA: 07365560965), del Foro di Milano, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano, Viale Bianca Maria n. 21, come da delega in atti, fax 02/76.00.93.94, pec: marco_luigi.di_tolle@milano.pecavvocati.it;<br />
MASCARETTI ANDREA, nato a Milano il 14 aprile 1965, codice fiscale MSCNDR65D14F205I ed ivi residente in Via Zara n.124, rappresentato e difeso, per procura in atti allegata, dall’Avv. Patrizia Altomano (codice fiscale LTMPRZ63L54 L049G), con studio in Milano alla Via Daverio n.7 presso il quale è elettivamente domiciliato, fax 02-94752054, pec: patrizia.altomano@milano.pecavvocati.it; e posta elettronica: lhc.patriziaaltomano@gmail.com;<br />
CASSAMAGNAGHI PAOLO MARIA, nato a Milano il 1.6.1981, c.f. CSS PMR 81H01 F205P, rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall’avv. prof. Andrea Astolfi (c.f. STL NRM 47T15 G388W; p.e.c. andrea.astolfi@pavia.pecavvocati.it) e dall’avv. Mauro Putignano (c.f. PTG MRA 69R01 C978I; p.e.c. mauro.putignano@milano.pecavvocati.it), presso il cui studio elegge domicilio in Milano, via Larga n. 8;<br />
DI STEFANO ROBERTO, C.F. DSTRRT77M24F205D, residente in Sesto San Giovanni (Mi), Via Puricelli Guerra n. 209, rappresentato e difeso dal Prof. Avv. Francesco Camilletti (C.F. CMLFNC67D23F205F), PEC: francesco.camilletti@milano.pecavvocati.it; e dall’Avv. Alessandro Camilletti (C.F. CMLLSN65A02F205C), PEC: alessandro.camilletti@milano.pecavvocati.it; Fax n. 02-55014829, del Foro di Milano, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Milano, Via Sant’Antonio Maria Zaccaria 1, per procura in atti;<br />
CARCHIA VITO non costituito;<br />
letta la citazione in giudizio ed esaminati gli altri atti e documenti fascicolati;<br />
richiamata la determinazione presidenziale con la quale è stata fissata l’udienza per la trattazione del giudizio;<br />
ascoltata, nell’odierna udienza pubblica del 21.2.2018, la relazione del Magistrato designato prof. Vito Tenore e uditi gli interventi del Pubblico Ministero nella persona del Sost. Procuratore Generale dr. Fabrizio Cerioni e degli avv. Adriano Pilia (in sostituzione dell’avv. Di Tolle), Putignano, Alessandro Camilletti, Altomano per i convenuti;<br />
viste le leggi 14 gennaio 1994, n. 19 e 20 dicembre 1996, n. 639; visto il d.lgs. 26.8.2016 n.174.<br />
FATTO<br />
1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Con atto di citazione datato il 30.8.2017, la Procura regionale citava in giudizio i convenuti in epigrafe, esponendo quanto segue:<br />
a) che con denuncia del 28.5.2012 il Segretario generale del Comune di Sesto San Giovanni (MI) aveva segnalato alla Procura contabile un possibile danno erariale cagionato dal dr.Roberto Di Stefano che, in aggiunta ai gettoni di presenza percepiti dal 2008 al 2015 (per partecipazione a consigli e commissioni) in qualità di Consigliere comunale, aveva introitato dal 16.9.2011 (data della nomina ad amministratore delegato dopo la nomina ad amministratore in data 3.8.2011) e sino al novembre 2012 un compenso come amministratore della Bic La Fucina, soc.consortile a r.l., società poi fallita, partecipata in via maggioritaria da soggetti pubblici (in particolare dal Comune al 10,53% e da privati per il 10,88 %), pari ad euro 62.833,28, in violazione dell’art.1, co.718, l. 27.12.2006 n.296;<br />
b) che tale esborso aveva arrecato danno a tutti gli enti pubblici partecipanti al capitale sociale della Bic La Fucina indicati a pag.3 della citazione;<br />
c) che tale indebito esborso era imputabile a coloro che avevano proposto la nomina del dr. Di Stefano nella assemblea del 3.8.2011 o votato la delibera 16.11.2011 che aveva conferito al dr. Di Stefano la carica di amministratore delegato della Bic La Fucina, nonostante avversa opinione di taluni soci e parere 19.11.2011 del Segretario generale del Comune (ancorato a solidi precedenti di questa Corte) sulla non cumulabilità del compenso da a.d. della società con gettoni di presenza quale Consigliere comunale;<br />
d) che la violazione del divieto sancito dall’art.1, co.718, l. 27.12.2006 n.296 era di portata generale ed operava, nonostante parere reso alla Bic La Fucina dall’avv. Lopez, anche per l’amministratore delegato oltre che per gli amministratori di società che fossero Consiglieri comunali, esprimendo un principio di divieto di cumulo retributivo poi confermato ed inasprito dall’art.13, c.2, d.lgs. 8.4.2013 n.39, statuente addirittura una incompatibilità tra la carica di amministratore delegato in società in controllo pubblico e Consigliere di Comuni oltre i 15.000 abitanti;<br />
e) che tale esborso, foriero di danno erariale, era imputabile al 90% (ergo per 56.549,95 euro da ripartire in tre quote eguali da 18.849,98 euro) ai sigg.Torelli (rappresentante del socio di maggioranza Milano Metropoli perorante il 3.8.2011 la nomina de qua), Mascaretti (Presidente del C.d.A della Bic La Fucina votante la delibera 16.9.2011 e D.G. della Milano Metropoli suddetta) e Di Stefano, e per il restante 10% (pari a 3.141,66 euro ciascuno) ai componenti del CdA presenti alla seduta del 16.9.2011, Carchia e Cassamagnaghi;<br />
f) che le deduzioni fatte pervenire in riscontro al notificato invito non avevano escluso l’ipotizzata responsabilità, se non per taluni invitati, oggetto di parziale archiviazione con provvedimento 12.12.2017 della Procura.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tutto ciò premesso, la Procura attrice chiedeva la condanna a favore della Bic La Fucina s. consortile a.r.l. in liquidazione dopo il fallimento (curatore dr.ssa Patrizia Oliva, corso di Porta Vittoria 56 Milano) in solido con gli enti pubblici finanziatori, dei convenuti nella misura indicata sub e), formulando, in caso di declaratoria di difetto di giurisdizione, richiesta di rimessione della questione alla Consulta o alla Corte di Giustizia ex art.267 Trattato UE.<br />
2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Si costituiva la dr.ssa Paola Torelli, rappresentata dagli avv.di Tolle e Beretta, eccependo quanto segue:<br />
a) di essere stata all’epoca dei fatti contestati, componente del CdA della Milano metropoli Agenzia di Sviluppo, socia della Bic la Fucina il cui C.d.A. era presieduto dal dott. Mascaretti;<br />
b) che nella seduta sociale del 3 agosto 2011 della Bic Fucina, unica seduta a cui aveva partecipato in rappresentanza della Milano Metropoli, rappresentando, quale mero nuncius, la volontà espressa dall’ente di appartenenza e sulla base di quanto da questo indicatole, si era limitata ad esprimere il proprio voto favorevole avallando la nomina del dott. Di Stefano, ritenendolo persona competente ed esperta come prospettatagli in sede di Milano Metropoli, ma che nessun’altra determinazione era stata assunta in quella sede, né con riferimento alla scelta dell’Amministratore delegato, né con riferimento ai compensi da riconoscere ai membri del Consiglio e allo stesso A.D.;<br />
c) che solo in data 16 settembre 2011, si era riunito il Consiglio di Amministrazione della Bic La Fucina S.c.a.r.l. avente all’ordine del giorno la nomina dell’Amministratore Delegato che competeva solo al CdA, di cui non era componente;<br />
d) di non aver partecipato ad altre assemblee della Bic La Fucina e di avere, con nota 5.11.2011, posto all’attenzione dell’Amministratore Delegato di Milano Metropoli dott. Lio nonché al Presidente del C.d.A. della Bic La Fucina la questione circa l’opportunità della nomina ad A.D. di un consigliere della Fucina già Consigliere Comunale (DOC. 4) senza ricevere riscontro alcuno;<br />
e) di non aver avuto altre notizie sulla nomina del Di Stefano se non in occasione dell’invito a dedurre;<br />
f) che l’azione della Procura era prescritta a fronte di fatti ascritti alla convenuta verificatisi il 3.8.2001 (data della seduta indicata sub a) e di un invito a dedurre notificato il 16.1.2017;<br />
g) che, alla luce del prospettato danno derivante dalla violazione dell’art. 1, comma 718, della Legge 27 dicembre 2006, n. 29, la partecipazione della dott.ssa Torelli alla seduta del 3 agosto 2011 &#8211; nella quale era avvenuta la sola nomina del dott. Di Stefano a Consigliere, senza delibera di alcun emolumento in favore dello stesso (avvenuta con successiva delibera 16.9.2011 di conferimento dell’incarico di a.d. da parte del C.d.A.) &#8211; non integrava alcuna condotta commissiva illecita alla luce della normativa sulla responsabilità dei soli componenti degli organi collegiali per il loro “voto favorevole” (art.1, co.1-ter, l. n.20 del 1994);<br />
h) di aver doverosamente espresso il 3.8.2011, in qualità di mero nuncius, la sola volontà, non propria ma della Milano metropoli Agenzia di Sviluppo, circa la idoneità del dr. Di Stefano a svolgere compiti di consigliere d’amministrazione, in sé non incompatibile con lo status di consigliere comunale in quanto il successivo d.lgs. n.39 del 2013, statuente tale incompatibilità, non trovava temporalmente e per materia applicazione alla pregressa fattispecie de qua;<br />
i) che difettava dolo o colpa grave nella condotta della dr.ssa Torelli e che, in ogni caso, la sua responsabilità, ove acclarata, era da ritenersi parziaria e di importo minore rispetto a quello ipotizzato dalla Procura e sussidiaria rispetto ad altri convenuti operanti con dolo.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; La difesa concludeva per la prioritaria prescrizione della domanda attorea. In via gradata per il rigetto nel merito. In via ulteriormente gradata per una più congrua quantificazione del danno, ove acclarato, e in via sussidiaria.<br />
3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Si costituiva il dr. Mascaretti difeso dall’avv. Altomano che eccepiva quanto segue:<br />
a) il difetto di giurisdizione della Corte dei Conti, non configurando la Bic La Fucina una società in house essendo partecipata non in maniera totalitaria da Enti pubblici, ma con una partecipazione diretta di capitali privati pari al 10,88% (una quota del 2,63% era detenuta dall’Unione Artigianato della Provincia di Milano, una quota del 2,63% era detenuta dall’Associazione Imprenditoriale Nordmilano, mentre una quota del 5,62% era detenuta dalla BCC di Sesto San Giovanni) e prevedendo lo statuto espressamente che imprese e soggetti privati potevano far parte dell’azionariato della società (art. 7, lettere a e b);<br />
b) che il predetto difetto di giurisdizione della Corte dei Conti, non configurando la Bic La Fucina una società in house, era altresì desumibile dal fatto che difettava il requisito della “prevalente destinazione dell’attività in favore dell’ente o degli enti partecipanti alla società”, prima giurisprudenziale poi normativo (art.16, co.3, Testo Unico sulle società a partecipazione pubblica d.lgs n.175/2016) non provato dalla Procura ed anzi smentito dall’avere la società operato nel mercato partecipando a procedure ad evidenza pubblica al pari di altre società interamente possedute da capitali privati; in particolare il peso dei Soci pubblici era stato nel 2011 di soli € 80.000 pari al 7,3% dei ricavi totali, mentre i restanti contributi di natura pubblica erano stati forniti da enti non soci di BIC LA FUCINA quali la Regione Lombardia e la Comunità Europea a seguito della partecipazione della società a procedure ad evidenza pubblica; nel 2010 i contributi pubblici avevano invece rappresentato il 41% del giro d’affari totale (quindi la minoranza) e all’interno di tale dato i contributi riconducibili a Soci pubblici (Provincia di Milano e Milano Metropoli) avevano rappresentato appena l’8% del totale;<br />
c) che il predetto difetto di giurisdizione della Corte dei Conti, non configurando la Bic La Fucina una società in house, era altresì desumibile dalla mancata prova da parte della Procura attrice del requisito del “controllo analogo” esercitato dagli enti pubblici partecipanti mediante una subordinazione gerarchica;<br />
d) che il predetto difetto di giurisdizione della Corte dei Conti, non configurando la Bic La Fucina una società in house, era ulteriormente desumibile alla luce dell’art.12 del sopravvenuto Testo Unico sulle società a partecipazione pubblica (Dlgs n.175/2016) che attribuisce alla Corte dei conti la giurisdizione solo sui soli dipendenti delle società in house e non sui componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società partecipate;<br />
e) nel merito, l’assenza di rapporto di servizio tra il Mascaretti ed enti pubblici;<br />
f) la mancanza di colpa grave nella sua condotta di amministratore, sia perché tenuto ad avallare la proposta del Di Stefano fatta dalla assemblea dei soci, sia perché dopo il parere negativo sulla erogabilità dell’emolumento oggetto di causa ad opera del Segretario Generale del Comune dr.Spoto aveva sospeso sia l’emolumento spettante al nuovo amministratore delegato Di Stefano, sia quello a se stesso, in attesa che venisse fornito il parere pro-veritate richiesto al noto Studio Legale Tonucci &amp; Partners (risultato favorevole all’erogazione del detto emolumento).<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; La difesa concludeva per il difetto di giurisdizione della Corte e, in via gradata, per il rigetto nel merito della domanda. In via istruttoria chiedeva di acclarare presso la procedura fallimentare in atto se la Bic la Fucina quando era in bonis avesse operato nel libero mercato, partecipando alle procedure ad evidenza pubblica.<br />
4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Si costituiva l’avv. Cassamagnaghi difeso dagli avv. Astolfi e Putignano, eccependo quanto segue:<br />
a) che al momento della nomina ad agosto 2011 nel C.d.A. della Bic La Fucina, a titolo gratuito, il convenuto non aveva ancora conseguito il titolo di Avvocato ed aveva svolto attività professionale esclusivamente in ambito penalistico;<br />
b) che difettava la giurisdizione contabile in quanto la Bic La Fucina non era una società qualificabile in house, non essendo interamente partecipata da soggetti pubblici;<br />
c) che la nomina del Di Stefano rispondeva a quanto convenuto dai soci pubblici nei patti parasociali e che tutti i soci erano consapevoli che l’incarico di A.D. avrebbe determinato il riconoscimento di uno specifico emolumento e che nella seduta del 16 settembre 2011 il C.d.A. si era limitato a “ratificare” la volontà manifestata dai soci di conferire al Di Stefano l’incarico di A.D. senza osservazioni da parte dei revisori dei conti;<br />
d) che solo successivamente alla delibera del CdA erano pervenuti alla società Bic La Fucina il parere del 19 ottobre 2011 del Segretario generale del Comune di Sesto, che rilevava la non cumulabilità in capo al dott. Di Stefano dei compensi di amministratore della società partecipata, e il parere – di segno contrario &#8211; dell’avv. Mancari, redatto su incarico del dott. Di Stefano, che contestava la competenza del Comune a pronunciarsi in materia;<br />
e) che la dubbiezza della questione era stata posta all’attenzione del CdA del 22 novembre 2011, che aveva deliberato: a) di sospendere cautelativamente l’erogazione degli emolumenti contestati; b) di acquisire un terzo parere da parte di un legale esperto di diritto amministrativo;<br />
f) che il parere pro veritate reso dall’avv. Aldo Lopez aveva evidenziato che l’art. 1, comma 718, della legge n. 296 del 2006, secondo una interpretazione costituzionalmente orientata, non poteva ritenersi applicabile nei confronti di compensi riconosciuti agli amministratori che, in forza di previsioni statutarie ovvero in forza di apposite deliberazioni, abbiano ricevuto i compiti e le responsabilità proprie delle deleghe esecutive. Ciò in quanto il conferimento delle deleghe determina un nuovo rapporto che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1709 c.c., 2233 c.c. 2099 c.c. e 36 Cost., mal si concilia con il requisito della gratuità. La previsione di uno specifico compenso era quindi giustificata nella fattispecie dall’aggravio di lavoro e di responsabilità che la concentrazione di attività diverse pone in capo ad un medesimo soggetto. Tale aspetto non era stato valutato dal dott. Spoto nel parere 19 ottobre 2011;<br />
g) che il C.d.A. aveva dunque fatto ragionevole affidamento, così escludendosi colpa grave, sulla specifica competenza tecnica, indipendenza e terzietà del professionista consultato, senza rilievi del collegio sindacale non evocato in giudizio in questa sede; e tali conclusioni non potevano essere inficiate dall’innovativo d.lgs. n.39 del 2013, non applicabile ratione temporis;<br />
h) che questo Giudice Contabile aveva riconosciuto, in caso analogo, la legittimità del compenso relativo ad una attività di natura prettamente tecnica e di carattere professionale, quale quella di revisore dei conti, svolta da un consigliere comunale in un altro ente (C.conti, Sez.contr.Veneto, delibera 569/2015/QMIG);<br />
i) che, in via gradata, operava la prescrizione, essendo stato l’invito a dedurre notificato solo nel mese di dicembre 2017 e, quindi, erano prescritti tutti i ratei dei compensi erogati al dr. Di Stefano antecedenti al dicembre 2012;<br />
l) che l’entità del danno erariale rivendicato era erronea, in quanto non teneva conto del doveroso scomputo della quota parte ascrivibile al socio privato (pur valutata in sede di invito a dedurre), con conseguente riduzione dell’importo ad euro 59.302,05, anziché euro 62.833,28;<br />
m) che, ove acclarato un danno erariale, dalla entità dello stesso andava detratto l’importo dell’indennità di Consigliere comunale mai erogata al Di Stefano, avendo svolto gratuitamente tale incarico per timore del divieto di cumulo;<br />
n) che, in via gradata, vi erano vari presupposti per l’esercizio del potere riduttivo dell’addebito: inesperienza in materia ed esistenza di parere pro-veritate avallante la scelta.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; La difesa concludeva chiedendo che fosse acclarato il difetto di giurisdizione, o, in via gradata, che la domanda fosse respinta nel merito, acclarata la parziale prescrizione della pretesa risarcitoria, ovvero meglio determinata l’entità del danno. In via ulteriormente subordinata, chiedeva l’applicazione del potere riduttivo dell’addebito.<br />
5.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Si costituiva infine il dr. Di Stefano, difeso dagli avv. F. ed A. Camilletti, eccependo quanto segue:<br />
a) la carenza di giurisdizione della Corte dei Conti per l’impossibilità di qualificare la società Bic La Fucina come una società in house (con conseguente sottoposizione a fallimento, esclusa per le società in house dalla giurisprudenza) unica legittimata al recupero innanzi all’a.g.o. in applicazione delle norme sull’indebito oggettivo di cui all’art. 2033 cod.civ. tramite il curatore fallimentare, unico legittimato anche ex art.43 e 146, l.fall.; difatti dalla lettura dello statuto sociale risultava che 1) i soci non erano esclusivamente soggetti pubblici (erano privati la BCC di Sesto San Giovanni, l’Associazione Imprenditori Nord Milano e l’Unione Artigiani della Provincia di Milano, per una quota complessiva del 10,88%); 2) l’esercizio dell’attività sociale non era esclusivamente svolta a favore dei soci stessi, essendo lo statuto esplicito nell’affermare che le attività fossero fornite anche a terzi;&nbsp; 3) la società non era statutariamente sottoposta ad un controllo pubblico (cfr. art. 25 dello statuto); 4) la società non svolgeva funzioni pubbliche essendo la sua attività quella di fare consulenza nel campo dell’innovazione e della tecnologia alle piccole e medie imprese (cfr. pag. 1 dello statuto) e quindi a soggetti (anche) privati;<br />
b) l’intervenuta prescrizione quinquennale dell’azione proposta, relativamente a quella parte di danno compresa tra il settembre 2011 e il 27.01.2012, essendo stato notificato in data 27.1.2017 l’invito a dedurre;<br />
c) la nullità della citazione ex artt.86 e 87 c.p. cont., per la discrasia tra elementi essenziali del fatto, ovvero dell’importo del danno contestato in citazione rispetto a quello reclamato nell’invito&nbsp; a dedurre ove era stato correttamente scomputata la quota-parte di danno, ove acclarato, ascrivibile ai soci privati; la nullità altresì per l’assoluta incertezza dei criteri adottati per la determinazione dell’asserito danno erariale (art. 86, comma 2, lett c) e per l’assoluta incertezza relativa agli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni (art. 86, comma 2, lett e);<br />
d) l’erroneità del quadro normativo prospettato dalla Procura contabile, per non aver tenuto conto dell’art. 5, comma 11, d.lgs.&nbsp; n. 78/2012, convertito nella L. 30.7.2010, n. 122, secondo cui “chi è eletto o nominato in organi appartenenti a diversi livelli di governo, non può comunque ricevere più di un emolumento, comunque sia denominato, a sua scelta”; con la conseguenza che la scelta del dr. Di Stefano di optare per la corresponsione dell’emolumento connesso alla carica di amministratore delegato della società La Fucina e di rinunciare a quella di consigliere comunale (ove però percepiva un gettone di presenza per rimborso spese) doveva ritenersi perfettamente legittima;<br />
e) la conformità della condotta del dr. Di Stefano al combinato disposto delle norme di cui agli artt. 1, comma 718, L. 296/2006 e 5, comma 5, del D.Lgs. 78/2010, convertito nella L. 30.07.2010, n. 122, da cui si ricava che il divieto di cumulo dei compensi si applicava solo ai componenti del CDA privi di funzioni esecutive (che non assumono responsabilità) tra cui, quindi, non rientrava l’incarico al dr. Di Stefano, amministratore delegato, che si presumeva oneroso anche ex art.1703 c.c. sul mandato e le cui attività gestionali andavano remunerate ex art.36 cost.;<br />
f) l’inapplicabilità temporale al caso di specie del sopravvenuto art. 13, D. Lgs. 39/2013, che sancisce l’incompatibilità tra l’incarico di componente di un Comune con più di 15 mila abitanti e la carica di amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico, non essendo altresì la società Bic La Fucina qualificabile come ente di diritto privato in controllo pubblico così come definito dall’art. 1, comma 2, dello stesso decreto, trattandosi di società erogatrice di servizi a favore soprattutto di imprenditori privati e non di amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici;<br />
g) la mancata contestazione da parte della Procura del censurato cumulo di emolumenti in casi identici pregressi di Consiglieri comunali amministratori delegati della Bic La Fucina (caso Pennasi);<br />
h) la mancanza di dolo o colpa grave in capo al sig. Di Stefano per avere lo stesso prontamente informato tanto il Comune di Sesto San Giovanni quanto la stessa società Bic La Fucina della sua nomina a componente del CdA, ponendo il problema del cumulo di emolumenti; per aver rinunciato al compenso di consigliere comunale e per aver altresì richiesto un parere legale neutrale sulla questione;<br />
i) in via gradata, la non corretta determinazione del quantum, dovendo scomputarsi la quota di danno patita dal socio privato.<br />
La difesa concludeva per il difetto di giurisdizione (e di legittimazione della Procura), per la nullità dell’atto di citazione e, in via gradata, chiedeva il rigetto nel merito e, comunque, la parziale prescrizione del credito ed una più corretta quantificazione dell’importo reclamato.<br />
6.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Il convenuto Carchia, ritualmente evocato, rimaneva contumace e la produzione della missiva 19.2.2018 a firma dello stesso e inviata alla Procura, che la produceva in udienza, non veniva ritenuta depositabile dalle difese dei convenuti. All’udienza del 21.2.2018, udita la relazione del Magistrato designato, le parti sviluppavano i rispettivi argomenti. Quindi la causa veniva trattenuta in decisione.<br />
DIRITTO<br />
Statuita preliminarmente la contumacia del convenuto Carchia, ritualmente evocato e non costituitosi, va dichiarata, anche in accoglimento dell’opposizione formulata al riguardo dalle difese degli altri convenuti in giudizio, l’inutilizzabilità (e dunque lo stralcio) della missiva personale datata 19.2.2018, irritualmente inviata dal predetto alla Procura, ed esibita dal Pubblico Ministero in udienza.<br />
Il predetto atto, invero, essendo personalmente sottoscritto e, comunque,&nbsp; non essendo corredato da procura, non riveste natura e caratteristiche di comparsa di costituzione (che può essere depositata dal contumace, solo unitamente a detta procura, sino all’udienza di discussione, ex art. 93, comma 9 del c.g.c.), sicché non può legittimare &#8211; confliggendo con le inderogabili esigenze di coordinamento tra attività difensiva del contumace, esigenze processuali degli altri convenuti in giudizio ed esercizio della funzione decisoria &#8211; alcuna produzione documentale (né direttamente, né per il tramite del Pubblico Ministero) da parte del soggetto contumace che non risulti ritualmente costituito né sia comparso all’udienza.<br />
Sempre prioritariamente, va respinta l’eccezione di nullità della citazione ex artt.86 e 87 c.p. cont. formulata dalla difesa del Di Stefano: a) per la contestata discrasia tra gli elementi essenziali del fatto, ovvero tra l’importo del danno contestato in citazione e quello reclamato nell’invito a dedurre ove era stata scomputata la quota-parte di danno ipotizzato ascrivibile ai soci privati; b) per l’assoluta incertezza dei criteri adottati per la determinazione dell’asserito danno erariale (art. 86, comma 2, lett c); c) per l’assoluta incertezza relativa agli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni (art. 86, comma 2, lett e).<br />
È agevole rilevare che la Procura ha invece indicato chiari parametri per la determinazione del danno, sia nell’invito a dedurre, che nella citazione, ed ha parimenti indicato i referenti normativi (sul divieto di cumulo tra compensi per Consiglieri comunali) alla cui stregua ritiene configurato il danno. Tali parametri sono stati ben compresi da tutte le difese, compresa quella del Di Stefano, che hanno infatti impostato una coerente ed accurata difesa su tutti i punti oggetto di contestazione attorea. Circa poi la discrasia tra importo quantificato in citazione ed importo indicato nell’invito a dedurre, la questione non configura affatto causa di nullità, ma è un mero elemento che il Collegio potrà valutare in sede determinativa del danno nello stabilire, ove acclarato, il quantum del danno erariale. L’eccezione va dunque respinta.<br />
L’analisi del merito presuppone tuttavia che, come eccepito da tutte le difese dei convenuti, questa Corte abbia giurisdizione sul danno arrecato da amministratori di società a partecipazione pubblica, notoriamente sussistente, dopo l’intervento nomofilattico della Cassazione, oggi recepito nell’art.16, co.3, del Testo Unico sulle società a partecipazione pubblica (d.lgs n.175/2016), solo in caso di danno direttamente arrecato al valore delle quote dei soci pubblici o se il danno sia stato arrecato al patrimonio di società in house.<br />
Come ben rimarcato dai patroni di tutti i convenuti, ed in modo particolarmente accurato dall’avv. Altomano, diversi e concorrenti elementi escludono che la Bic La Fucina sia una società in house e che, a prescindere da tale qualifica, vi sia prova di un danno diretto o indiretto alle quote partecipative dei soci pubblici.<br />
Chiarito preliminarmente che la Bic la Fucina non è società in rapporto di servizio con la P.A., né è concessionaria di pubblici servizi (evenienze che avrebbero pacificamente radicato la giurisdizione in capo a questa Corte in base ad univoci e risalenti approdi delle sezioni unite della Cassazione), per una corretta disamina della delicata questione, va prioritariamente preso atto dell’ormai pacifico indirizzo del giudice del riparto che, all’esito di una travagliata evoluzione interpretativa, ha statuito chiaramente quanto segue in punto di società a partecipazione pubblica.<br />
La decisione delle sezioni unite della Cassazione 19 dicembre 2009, n.26806, nel segnare una brusca interruzione nel progressivo ampliamento giurisprudenziale (delineato dalle stesse sezioni unite) e normativo della giurisdizione contabile, ha statuito che va esclusa la giurisdizione della Corte dei conti, dovendosi affermare la giurisdizione del giudice ordinario, nel caso di responsabilità degli amministratori di società di diritto privato partecipate da un ente pubblico, atteso che tali società non perdono la loro natura di enti privati per il solo fatto che il loro capitale sia alimentato anche da conferimenti provenienti dallo Stato o da altro ente pubblico. La scelta della PA di acquisire partecipazioni in società private implica, infatti, il suo assoggettamento alle regole proprie della forma giuridica prescelta. Dall’identità dei diritti &nbsp;e degli obblighi facenti capo ai componenti degli organi sociali di una società a partecipazione pubblica, pur quando direttamente designati dal socio pubblico, logicamente perciò discende la responsabilità di detti organi nei confronti della società, dei soci, dei creditori e dei terzi in genere, nei medesimi termini – contemplati dagli artt. 2392 ss. c.c. – in cui tali diverse possibili proiezioni della responsabilità sono configurabili per gli amministratori e per gli organi di controllo di qualsivoglia altra società privata.<br />
Ha soggiunto il massimo organo giudicante che rientra invece nella giurisdizione della Corte dei conti l’azione di responsabilità per il danno arrecato all’immagine dell’ente (oggi ampliato a seguito della abrogazione dei limiti, infelicemente fissati dall’art. 17, comma 30-ter, d.l. n. 78 del 2009, ai reati che possono consentire l’azione di danno &nbsp;all’immagine: l’art. 7, legge n. 97 del 2001 è stato infatti abrogato dall’art. 4 comma 1, lett. g del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174 con conseguente possibilità di perseguire il danno all’immagine per qualsiasi reato che abbia arrecato danno alla PA) da organi della società partecipata. Infatti, tale danno, anche se non comporta apparentemente una diminuzione patrimoniale alla pubblica amministrazione, è suscettibile di una valutazione economica finalizzata al ripristino del bene giuridico leso.<br />
Tale conclusioni della Suprema Corte sono state poi confermate dalla decisione «fotocopia» 15 gennaio 2010, n. 519 delle stesse sezioni unite (e da altre successive: Cass., sez. un., 15 gennaio 2010, n. 519; id., sez. un., 23 febbraio 2010, n. 4309; Id., sez. un., 12 luglio 2010 n. 16286; Id., sez. un., 5 luglio 2011, n. 14655; id., sez. un., n. 14655, n. 14957 e n. 20941 del 2011; id., sez. un., 1 febbraio 2012, n. 1419 e Id., sez. un., 9 marzo 2012, n. 3692). Tra le più recenti applicazioni di tale restrittivo indirizzo, vanno altresì segnalate le sentenze 27 ottobre 2016, n. 21692, 1 febbraio 2012, n. 1419 e 9 marzo 2012, n. 3692 delle sezioni unite della Cassazione, e tale monolitico orientamento è stato ormai recepito anche da questa Corte: cfr. C. conti, sez. Friuli Venezia Giulia, 14 giugno 2012, n. 71; Id., sez. III, 7 settembre 2012, n. 573; Id., sez. III centrale, 7 settembre 2012, n. 573; Id., sez. Lombardia, 21 marzo 2012, n. 194.<br />
Secondo tale indirizzo, a fronte della generale giurisdizione dell’a.g.o. sui danni arrecati alle società a partecipazione pubblica, l’azione del procuratore &nbsp;contabile appare &nbsp;però proponibile: a) quando sia volta a far valere la responsabilità dell’amministratore o del componente di organi di controllo della società partecipata &nbsp;dall’ente pubblico &nbsp;che sia stato danneggiato dall’azione illegittima non di riflesso, quale conseguenza indiretta del pregiudizio arrecato al patrimonio sociale, bensì direttamente (es.in caso di danno all’immagine, tuttavia non azionato in questa sede, o in caso di perdita di valore della quota di partecipazione dei soci pubblici, che non risulta comunque qui provato, come invece in altri casi vagliati dalla Cassazione: cfr. Cass., sez. un., 20 ottobre 2015, n. 21217); b) nei confronti (non già dell’amministratore della società partecipata, per il danno arrecato al patrimonio sociale, bensì) di chi, quale rappresentante dell’ente partecipante o comunque titolare del potere di decidere per esso, abbia colpevolmente trascurato di esercitare i propri diritti di socio, così pregiudicando il valore della partecipazione. Ciò che ben può accadere quando il socio pubblico, in presenza di atti di mala gestio imputabili agli amministratori o agli organi di controllo della società partecipata, trascuri ingiustificatamente di esercitare le azioni di responsabilità alle quali egli sia direttamente legittimato, ove ne sia derivata una perdita di valore della partecipazione (richiesta non formulata in questa sede).<br />
Osserva tuttavia il Collegio, per completezza espositiva, come un parziale revirement del sopra sunteggiato orientamento restrittivo del giudice del riparto è stato inaugurato con la sentenza delle sezioni unite 25 novembre 2013, n. 26283 (e di recente ribadito da Cass., sez. un. 1 dicembre 2016, n. 24591), in relazione ai danni cagionati da amministratori di società in house. Difatti, le sezioni unite sono pervenute ad affermare che la Corte dei conti ha giurisdizione sull’azione di responsabilità esercitata dalla Procura contabile quando tale azione sia diretta a far valere la responsabilità degli organi sociali per i danni da essi cagionati al patrimonio di una società in house, così dovendosi intendere quella costituita da uno o più enti pubblici per l’esercizio di pubblici servizi, di cui esclusivamente i medesimi enti possano essere soci, che statutariamente esplichi la propria attività prevalente in favore degli enti partecipanti e la cui gestione sia per statuto &nbsp;assoggettata a forme di controllo analoghe a quello esercitato dagli enti pubblici sui propri uffici.<br />
Tale tipologia societaria in house non pare in grado di collocarsi come un’entità posta al di fuori dell’ente pubblico, il quale ne dispone come di una propria articolazione interna. Il velo che normalmente nasconde il socio dietro la società è dunque squarciato: la distinzione tra socio (pubblico) e società (in house) non si realizza più in termini di alterità soggettiva.<br />
Anche la giurisprudenza europea (Corte di Giustizia, 10 settembre 2009, n. 573/07, Sea, e 13 novembre 2008, n. 324/07, Coditel Brabant) ed amministrativa (Cons. Stato, sez. V, 24 settembre 2010, n. 7092 e id., sez.V, 29 dicembre 2009, n. 8970) hanno univocamente ribadito, per la configurabilità di tale tipologia in house, che il capitale sociale faccia capo ad una pluralità di soci, purché si tratti sempre di enti pubblici.<br />
È dunque possibile considerare ormai ben delineati nell’ordinamento i connotati qualificanti della società in house, costituita per finalità di gestione di pubblici servizi e definita dai tre requisiti già più volte ricordati: la natura esclusivamente pubblica dei soci, l’esercizio dell’attività in prevalenza a favore dei soci stessi e la sottoposizione ad un controllo corrispondente a quello esercitato dagli enti pubblici sui propri uffici. Ma, sottolinea la Suprema Corte, per poter parlare, di società in house, è necessario che detti requisiti sussistano tutti contemporaneamente e che tutti trovino il loro fondamento in precise e non derogabili disposizioni dello statuto sociale.<br />
Nel caso dunque di società in house, il danno eventualmente inferto al patrimonio della società da atti illegittimi degli amministratori, cui possa aver contribuito un colpevole difetto di vigilanza imputabile agli organi di controllo, è arrecato ad un patrimonio (separato, ma pur sempre) riconducibile all’ente pubblico: è quindi un danno erariale, che giustifica l’attribuzione alla Corte dei conti della giurisdizione sulla relativa azione di responsabilità.<br />
Le sezioni unite, alla luce di tali criteri-guida, hanno dunque frequentemente negato la giurisdizione contabile in una pluralità di vicende dannose a carico di società pubbliche, sviluppando una giurisprudenza &nbsp;&nbsp;marmorea volta ad escludere la giurisdizione di questa Corte in presenza di soci privati nella compagine sociale (o della astratta possibilità statutaria che vi siano soci privati): Cass. sez. un., 10 marzo 2014, n. 5491; Id., sez. un.,11 luglio 2014, n. 15942 e 15943; Id., sez. un., 12 febbraio 2014, n. 3201; Id., sez. un., 24 ottobre 2014, n. 22608; Id., sez. un., 24 ottobre 2014, n. 22609; Id., sez. un., 26 marzo 2014, n. 7177; id., sez. un., 24 febbraio 2015, n. 3677; Id., sez. un., 24 marzo 2015, n. 5848.<br />
Parimenti tale giurisprudenza ha chiarito sul concorrente requisito della prevalente destinazione dell’attività in favore dell’ente o degli enti partecipanti alla società che, pur presentando innegabilmente un qualche margine di elasticità, lo stesso postula in ogni caso che l’attività accessoria non sia tale da implicare una significativa presenza della società quale concorrente con altre imprese sul mercato di beni o servizi. Ma, come puntualizzato da Corte cost. 23 dicembre 2008, n. 439, non si tratta di una valutazione solamente di tipo quantitativo, da operare con riguardo esclusivo al fatturato ed alle risorse economiche impiegate, dovendosi invece tener conto anche di profili qualitativi e della prospettiva di sviluppo in cui l’attività accessoria eventualmente si ponga.<br />
Quanto infine al requisito del cosiddetto controllo analogo, quel che rileva è che l’ente pubblico partecipante abbia statutariamente il potere di dettare le linee strategiche e le scelte operative della società in house, i cui organi amministrativi vengono pertanto a trovarsi in posizione di vera e propria subordinazione gerarchica. L’espressione «controllo» non allude perciò, in questo caso, all’influenza dominante che il titolare della partecipazione maggioritaria (o totalitaria) è di regola in grado di esercitare sull’assemblea della società e, di riflesso, sulla scelta degli organi sociali; si tratta, invece, di un potere di comando &nbsp;direttamente esercitato sulla gestione dell’ente con modalità e con un’intensità non riconducibili ai diritti ed alle facoltà che normalmente spettano al socio (fosse pure un socio unico) in base alle regole dettate &nbsp;dal codice civile, e sino al punto &nbsp;che agli organi della società non resta affidata nessuna autonoma &nbsp;rilevante autonomia gestionale.<br />
La tesi è ormai recepita anche da questa Corte, che ha più volte affermato la propria giurisdizione solo in presenza di tutti i cumulativi e concorrenti requisiti dell’in house providing: cfr., ex pluribus, C. conti, sez. II app., 21 luglio 2014, n. 495; id., sez. I app., 24 marzo 2015, n. 249; id., sez. I app., 20 luglio 2015, n. 443, ribadendola anche per gli organismi non societari (fondazioni): id, sez. I app., 20 luglio 2015, n. 442; id., sez. III app., 9 marzo 2015, n. 129.<br />
La sopravvenienza dell’art. 12, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (c.d. Testo unico delle società a partecipazione pubblica) &#8211; che, ai sensi dell’art. 5 c.p.c. e dell’art. 13 del codice di giustizia contabile (d.lgs. n. 174 del 2016), trova applicazione ai giudizi instaurati con il deposito &nbsp;della citazione (quale “momento di proposizione della domanda”) in data successiva alla entrata in vigore del testo unico suddetto (23 settembre &nbsp;2016) &#8211; ha testualmente confermato, dandone avallo legislativo, l’indirizzo sopra sunteggiato sub &nbsp;4 e 5.<br />
Difatti la norma recita: “1. I componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società partecipate sono soggetti alle azioni civili di responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali, salva la giurisdizione della Corte dei conti per il danno erariale causato dagli amministratori e dipendenti delle società in house. È devoluta alla Corte dei conti, nei limiti della quota di partecipazione pubblica, la giurisdizione sulle controversie in materia di danno erariale di cui al comma 2.<br />
2. Costituisce danno erariale il danno, patrimoniale o non patrimoniale, subito dagli enti partecipanti, ivi compreso il danno conseguente alla condotta dei rappresentanti degli enti pubblici partecipanti o comunque dei titolari del potere di decidere per essi, che, nell’esercizio dei propri diritti di socio, abbiano, con dolo o colpa grave, pregiudicato il valore della partecipazione”.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Pare evidente, da una serena lettura testuale e logica della novella normativa e superando consapevolmente alcune iniziali ampliative letture del dato normativo prospettate sul piano dottrinale con qualche forzatura interpretativa (pur comprensibile nella prospettiva di voler perseguire realmente, oltre gli angusti limiti del codice civile e del relativo rito fondato su latitanti azioni risarcitorie, chi mal gestisce società partecipate e da ragioni di effettività della tutela delle risorse pubbliche), che la giurisdizione generale in materia appartenga all’a.g.o., come già statuito dalla Cassazione, e che residui ex lege in capo a questa Corte la già riconosciuta giurisdizione sulle società in house (nozione a cui non è però riconducibile la Bic La Fucina, come si vedrà) e, per tutte le società partecipate (anche non in house), quella sui danni direttamente o indirettamente arrecati al valore delle quote dei soggetti pubblici facenti parte della compagine sociale.<br />
Tuttavia quest’ultimo danno “ai soci pubblici”, pur formalmente ma solo incidenter richiesto dalla Procura esclusivamente a pag. 23 (ove si parla di danno al patrimonio sociale “e nel contempo agli enti locali partecipanti che ne finanziavano l’attività con denaro pubblico”) e a pag. 27 della citazione (ove si chiede, dopo una ricostruzione sistematica e accusatoria incentrata solo e soltanto su un danno arrecato all’esclusivo patrimonio della Bic La Fucina quale società in house, una condanna in favore della Bic La Fucina “in solido con gli enti pubblici finanziatori”), con riferimento all’erogazione societaria del compenso riconosciuto al Di Stefano, non è stato in questa sede provato. Difatti, le difficoltà economico-gestionali che hanno portato al fallimento della Bic La Fucina (ben fotografate nella delibera 193/2014 della Sez.reg.controllo Lombardia di questa Corte), e quindi alla perdita di valore delle quote dei soggetti pubblici soci, non sono certo riconducibili, sul piano causale, a tale minimale, e comunque opinabile (ma sul merito la Sezione non può entrare), erogazione di un compenso non dovuto all’amministratore delegato, ma a ben sostanzialmente diverse cause e reiterate (cattive) scelte gestionali (i cui risultati sono schematizzati nella cennata delibera 193/2014 della Sez.reg.controllo Lombardia di questa Corte) che esulano dal presente giudizio, essendo inverosimile che tale importo riconosciuto all’a.d. della Bic, per la sua entità, possa essere stato causa di perdita di valore di quote societarie, pur essendo innegabilmente &nbsp;possibile la sussistenza un oggettivo costo sopportato dalla società, che potrebbe&nbsp; essere qualificato come “non dovuto” (illegittimo e dannoso), ma solo a seguito di un giudizio innanzi all’a.g.o., quale danno al patrimonio societario e non già direttamente o indirettamente dei soci pubblici.<br />
Esclusa quindi la sussistenza in atti della prova di un danno diretto o indiretto al valore della partecipazione degli enti pubblici soci della Bic La Fucina, e considerato che manca la proposizione attorea di una azione nei confronti di soci inerti, che abbiano colpevolmente trascurato di esercitare i propri diritti di soci, evenienze entrambe che avrebbero radicato, in base al suddetto art.12, d.gs. n.175 del 2017, la giurisdizione di questa Corte su società partecipate, circa invece l’ipotizzato danno arrecato direttamente al patrimonio sociale della Bic La Fucina, questa Sezione non può che declinare la propria giurisdizione, alla luce delle chiare coordinate ermenueutiche della Cassazione e del novello dato normativo sopra richiamati in materia di società in house.<br />
Ed invero, dalle risultanze istruttorie in atti si desume chiaramente che la suddetta società è partecipata non in maniera totalitaria da Enti pubblici, ma si rinviene, pacificamente, una non certo minimale partecipazione diretta di capitali privati pari al 10,88% (una quota del 2,63% era detenuta dall’Unione Artigianato della Provincia di Milano, una quota del 2,63% era detenuta dall’Associazione Imprenditoriale Nordmilano, mentre una quota del 5,62% era detenuta dalla BCC di Sesto San Giovanni). &nbsp;Che si tratti di una “società a partecipazione mista pubblico privata” era già consapevole questa Corte in sede di controllo (v. pag.10 della cennata delibera 193/2014 della Sez.reg.controllo Lombardia). Inoltre, lo Statuto prevede espressamente che imprese e soggetti privati potevano far parte dell’azionariato della società (art. 7 lettere a e b).<br />
Già tale assorbente rilievo porterebbe a declinare la giurisdizione di questa Corte alla luce dei referenti del giudice del riparto.<br />
Ma il difetto di giurisdizione della Corte dei Conti, non configurando la Bic La Fucina una società in house, è altresì desumibile dal fatto che difetta il requisito della “prevalente destinazione dell’attività in favore dell’ente o degli enti partecipanti alla società”, requisito prima giurisprudenziale, poi normativo (art.16, co.3, Testo Unico sulle società a partecipazione pubblica d.lgs n.175/2016) comunque non provato dalla Procura (che si limita a richiamare il testo dell’art.4 dello Statuto che menziona “la specifica missione sociale finalizzata a supportare progetti di sviluppo in ausilio ed in conformità ai programmi di valorizzazione e di riconversione approvati da enti pubblici” attraverso la “gestione di un Centro europeo di Impresa e Innovazione”), che, peraltro, nulla ha utilmente replicato circa i rilievi delle difese dei convenuti tesi a rimarcare che la società Bic La Fucina ha operato nel mercato partecipando a procedure ad evidenza pubblica al pari di altre società interamente possedute da capitali privati.<br />
Né alcun rilievo è stato mosso dalla Procura sulle eccezioni della difesa del Mascaretti, che ha sottolineato come il peso dei Soci pubblici era stato nel 2011 di soli € 80.000 pari al 7,3% dei ricavi totali, mentre i restanti contributi di natura pubblica erano stati forniti da enti non soci di BIC La Fucina, quali la Regione Lombardia e la Comunità Europea a seguito della partecipazione della società a procedure ad evidenza pubblica e che nel 2010 i contributi pubblici avevano invece rappresentato il 41% del giro d’affari totale (quindi la minoranza), nonché che, all’interno di tale dato, i contributi riconducibili a Soci pubblici (Provincia di Milano e Milano Metropoli) avevano rappresentato appena l’8% del totale.<br />
Infine, il predetto difetto di giurisdizione della Corte dei Conti, non configurando la Bic La Fucina una società in house, è altresì desumibile dalla mancata dimostrazione da parte della Procura attrice, su cui grava l’onere della prova sul punto, del requisito del “controllo analogo” esercitato dagli enti pubblici partecipanti mediante una subordinazione gerarchica degli organi societari.<br />
Va in conclusione declinata la giurisdizione di questa Corte sulla pretesa attorea volta a reclamare un danno arrecato al patrimonio della società Bic La Fucina, non qualificabile società in house. Va nel contempo respinta nel merito, per assenza di prova sulla perdita del valore della partecipazione, la domanda attorea nel capo relativo ad una richiesta di condanna a favore degli “enti locali partecipanti che ne finanziavano l’attività con denaro pubblico”.<br />
Resta comunque ferma la possibilità per la Procura (che preannuncia a pag. 21 della citazione una separata e approfondita istruttoria) di perseguire i soggetti che, non esercitando i poteri propri del socio, abbiano con dolo o colpa grave menomato il valore della partecipazione dell’ente pubblico (sino al fallimento), trascurando ingiustificatamente di esercitare le azioni di responsabilità alle quali l’ente partecipante sia direttamente legittimato, quando ne sia derivata una perdita &nbsp;di valore della partecipazione correlata alla censurata erogazione di compenso all’amministratore della Bic La Fucina.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; La ragionevole scelta operata dal legislatore con l’art.12, d.lgs. n.175 del 2016 in punto di riparto di giurisdizione e l’interpretazione sistematica data dalla Cassazione al quadro normativo di riferimento (codice civile e art.16-bis, d.l. n.248/2007 conv.to in l. n.31/2007) escludono qualsiasi contrasto di tali normative con parametri costituzionali (art.103 cost.) che giustifichi una rimessione alla Consulta quale subordinatamente invocata dalla parte attrice. Non sono precluse infatti azioni recuperatorie per i soci pubblici eventualmente lesi innanzi alle due distinte magistrature (a.g.o. e Corte dei conti) secondo il riparto operato dalle sezioni unite della Cassazione, che rispetta le prerogative costituzionali riservate a questa Corte, in un anfibio regime societario privatistico/pubblicistico, nell’ambito del ragionevole attuale quadro di riferimento, le cui (auspicabili) modifiche competono al legislatore, ove si ritenesse che la sola azione civile sia inidonea (e la realtà giudiziaria sembra lo stia progressivamente evidenziando) a tutelare adeguatamente le casse pubbliche<br />
Del pari inipotizzabile è il prospettato contrasto con la normativa Comunitaria derivante da una interpretazione ostativa, secondo la Procura, al perseguimento di obiettivi europei, sia considerando, secondo questa Sezione, il caso concreto (l’erogazione minimale al Di Stefano non pare ostativa, anche ove fosse ritenuta illegittima, al perseguimento di obiettivi comunitari da parte della società pagatrice e relativi finanziatori), sia rilevando che non vi è prova in atti della percezione di contributi comunitari da parte della Bic La Fucina decurtati o sviati da tale erogazione di compenso, sia, ancora, valutando la piena coerenza sistematica delle norme nazionali suddette (che non precludono affatto il recupero di qualsiasi danno possibile all’UE, ma fissano solo un riparto tra i giudici competenti in materia), in punto di giurisdizione sulle società partecipate, con il quadro normativo comunitario.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; La complessità e novità della questione giustifica tuttavia la totale compensazione delle spese di lite.<br />
P.Q.M.<br />
La Corte, definitivamente pronunciando, statuisce la contumacia di Carchia Vito, dichiara il proprio difetto di giurisdizione sulla domanda formulata nei confronti dei convenuti quale danno al patrimonio della società Bic La Fucina e rigetta nel merito la domanda formulata nei confronti dei convenuti quale danno al valore della partecipazione dei soggetti pubblici quotisti della Bic La Fucina. Compensa tra le parti le spese di lite.<br />
Così deciso in Milano il 21.2.2018.<br />
Il Magistrato relatore&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Il Presidente &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vito Tenore&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Silvano Di Salvo<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
IL DIRIGENTE</div>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte dei Conti &#8211; Sezione giurisdizionale per la regione Emilia-Romagna &#8211; Sentenza &#8211; 7/4/2016 n.49</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-per-la-regione-emilia-romagna-sentenza-7-4-2016-n-49/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-per-la-regione-emilia-romagna-sentenza-7-4-2016-n-49/">Corte dei Conti &#8211; Sezione giurisdizionale per la regione Emilia-Romagna &#8211; Sentenza &#8211; 7/4/2016 n.49</a></p>
<p>Pres. FF Pieroni &#8211; Est. Rigoni Responsabilità medica e ruolo delle linee guida adottate dalla comunità scientifica &#8211;&#160;Ruolo delle linee guida nell’ambito della valutazione della responsabilità medica – Spiegano effetto, solo in funzione esimente, nel solo processo penale – Il semplice discostarsene, agli effetti invece della responsabilità amministrativa, non consente</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-per-la-regione-emilia-romagna-sentenza-7-4-2016-n-49/">Corte dei Conti &#8211; Sezione giurisdizionale per la regione Emilia-Romagna &#8211; Sentenza &#8211; 7/4/2016 n.49</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. FF Pieroni &#8211; Est. Rigoni</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;">Responsabilità medica e ruolo delle linee guida adottate dalla comunità scientifica &#8211;&nbsp;Ruolo delle linee guida nell’ambito della valutazione della responsabilità medica – Spiegano effetto, solo in funzione esimente, nel solo processo penale – Il semplice discostarsene, agli effetti invece della responsabilità amministrativa, non consente di dare per dimostrata la colpa grave</div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Con riferimento alla responsabilità medica, l’art. 3, primo comma, legge n. 189/2012 ha introdotto nell’ordinamento Giuridico un’esimente che vale solamente nell’ambito della responsabilità penale e unicamente per le fattispecie colpose (tra le altre quelle previste dagli artt. 589 e 590 c.p.), maggiormente frequenti nella professione sanitaria.&nbsp;<br />
In questo senso spetta al medico cui sia attribuita una responsabilità penale colposa allegare le linee guida alle quali la sua condotta si sarebbe conformata, al fine di consentire al giudice nel processo penale di verificare la correttezza e l’accreditamento presso la comunità scientifica delle pratiche mediche indicate dalla difesa, e l’effettiva conformità ad esse della condotta tenuta dal medico nel caso di specie (Cass. Pen., 18.12.2014, n. 21243).<br />
La funzione delle linee guida, quindi, si manifesta sul piano meramente difensivo, nel senso che esse possono costituire un valido argomento per far attivare, sempre nel caso di un procedimento penale, l’esimente di cui all’art. 3, primo comma, legge n. 189/2012.<br />
Detta esimente può dunque operare solamente sul piano della responsabilità penale, ed è invocabile unicamente dal sanitario cui sia imputato un reato colposo conseguente all’esercizio della professione medica (come, ad esempio, il reato di lesioni colpose di cui all’art. 590 c.p.) onde contrastare la pretesa punitiva del P.M. ordinario.<br />
Inoltre spetta alla parte che le allega dimostrare che le linee guida di cui si chiede la valutazione e l’applicazione alla fattispecie concreta siano accreditate presso la comunità scientifica, e, nel caso in cui sia il pubblico ministero contabile ad allegarle al fascicolo del procedimento, questi deve necessariamente dimostrare, già in citazione, che le&nbsp;<em>guidelines</em>&nbsp;che ritiene siano state violate appartengano effettivamente alla categoria di quelle accreditate presso la comunità scientifica, che siano provenienti da fonti autorevoli, che siano conformi alle regole della migliore scienza medica e che non siano ispirate ad esclusiva logica commerciale (Cass. Pen., Sez. IV, 11.07.2012, n. 35922).<br />
Pertanto, l’esimente di cui all’art. 3, primo comma, legge 189/2012, non può essere invocata&nbsp;<em>a contrariis&nbsp;</em>per affermare una responsabilità non solo di contenuto diverso da quello penalistico, ma per confermarne positivamente l’esistenza, da parte della pubblica accusa, laddove detta esimente non possa operare.<br />
In altri termini il P.M. contabile non può invocare l’esistenza della responsabilità amministrativa utilizzando, unicamente, detta norma per affermare positivamente la sussistenza della colpa grave per la sola presunta violazione di linee guida, quando invece lo scopo della norma è creare un’esimente in favore del medico laddove lo stesso ritenga di aver seguito le migliori regole della scienza medica, per contrastare la pretesa accusatoria.<br />
Ne consegue che nel caso della responsabilità amministrativa per danno sanitario va dimostrata la colpa grave del convenuto nel caso specifico, e pertanto vanno indicati gli elementi di prova in base ai quali, sul caso concreto, l’accusa ritiene che vi sia stata violazione delle buone pratiche mediche.</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: center;"><u>Sent. n. 49/2016/R</u><br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE DEI CONTI<br />
SEZIONE GIURISDIZIONALE<br />
PER LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA</div>
<div style="text-align: justify;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;composta dai seguenti magistrati:<br />
Marco PIERONI&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Presidente&nbsp;&nbsp;f.f.<br />
Massimo CHIRIELEISON&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Consigliere<br />
Alberto RIGONI&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Consigliere relatore<br />
VISTI il regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038 ed il decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19;<br />
VISTI gli atti e i documenti di causa;<br />
UDITI nella pubblica udienza del giorno 23 marzo 2016, con l’assistenza del segretario Dott.ssa Lucia Caldarelli, il relatore Consigliere Alberto Rigoni, il Pubblico Ministero S.P.G. Quirino Lorelli, gli Avv.ti L. Bernardini per G.R.&nbsp;&nbsp;e S. Priolo per T.L.;<br />
ha pronunziato la seguente</div>
<div style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></div>
<div style="text-align: justify;">nel giudizio di responsabilità iscritto al n 44310 proposto ad istanza del Procuratore Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per la Regione Emilia Romagna della Corte dei conti nei confronti di G.R. e T.L.;</div>
<div style="text-align: center;"><strong>FATTO</strong></div>
<div style="text-align: justify;">Con atto di citazione regolarmente notificato la Procura Regionale cita in giudizio G.R. e T.L., il primo Dirigente Medico presso il reparto di Ortopedia e la seconda Dirigente Medico presso il reparto di Radiologia dell’Ospedale di OMISSIS, per sentirli condannare, a titolo di responsabilità amministrativa, al risarcimento del danno erariale pari ad euro 10.000,00 da ripartirsi in misura del 60% per G. e del 40% per T., oltre rivalutazione, interessi e spese di giustizia. In subordine la Procura chiede la condanna dei convenuti nella quota pari ai sessantadue giorni di maggiore inabilità parziale patiti dalla paziente OMISSIS e riconosciuti a titolo di risarcimento del danno agli eredi.<br />
La Procura riferisce che era stata conclusa una transazione il 7.10.2008 tra l’A.U.S.L. di OMISSIS e gli eredi della paziente OMISSIS per euro 20.000,00 quale integrale e definitivo risarcimento dei danni per colpa medica. Tale somma sarebbe stata poi pagata al 50% e cioè nella misura di € 10.000,00, dall’A.U.S.L. di OMISSIS alla compagnia assicuratrice.<br />
La paziente OMISSIS era incorsa in un incidente domestico il 19.02.2005 e per tale motivo si era recata al pronto soccorso dell’Ospedale di OMISSIS dove venne sottoposta ad esami radiologici il cui referto escluse la presenza di segni di fratture e la successiva visita ortopedica si concluse con la diagnosi: &#8220;trauma distorsivo dell&#8217;anca sinistra con stiramento degli adduttori&#8221; e dimessa con prognosi di dieci giorni.<br />
A causa del perdurare di disturbi, la paziente fu ricoverata presso l’Ospedale di OMISSIS il 17.03.2005, e in quella circostanza veniva diagnosticata una frattura del femore sinistro che richiese un intervento di artroprotesi cervico-diafisaria.<br />
L’attrice riferisce che era stata presentata una querela alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di OMISSIS per il reato di cui all’art. 590 c.p., a seguito della quale il Pubblico Ministero ordinario aveva disposto una consulenza tecnica di parte, da cui sarebbe emersa una responsabilità dei convenuti medici intervenienti presso il pronto soccorso dell’Ospedale di OMISSIS per la mancata diagnosi di frattura del femore sinistro.<br />
Si giungeva a una transazione con gli eredi della paziente, nel frattempo deceduta, per euro 20.000,00, di cui euro 10.000,00 a carico dell’Azienda.<br />
La Procura Contabile ritiene sussistente la responsabilità amministrativa dei convenuti G.R. e T.L. a titolo di colpa grave e/o negligenza inescusabile, che nascerebbe dall’omessa diagnosi della frattura, rilevabile, a suo dire, con la semplice lettura dell&#8217;esame radiografico.<br />
La Procura richiama la disciplina di cui all’art. 2236 c.c. in tema di responsabilità professionale medica, e riprende le conclusioni della consulenza del Pubblico Ministero ordinario, laddove si stigmatizza il comportamento dell’ortopedico che avrebbe dimesso la paziente pur in presenza di una sintomatologia importante.<br />
Contesta la negligenza e imperizia dei convenuti, che, non avendo o non sapendo individuare la frattura, avevano operato con grave colpa poiché l’attività diagnostica non presentava alcun profilo problematico.<br />
L’attrice ritiene che nella fattispecie non vi siano scusanti a fronte della mancata diagnosi di frattura, specie perché l’incrinatura era bene evidenziata nella prima radiografia o in una risonanza che poteva essere eseguita in alternativa.<br />
La Procura contabile si riporta alle linee guida delle&nbsp;<em>Scottish Intercollegiate Guidelines Network</em>&nbsp;2009 e il Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale dell’Anziano con frattura di femore dell’ARESS Piemonte del 2011 che confermerebbero le risultanze della consulenza.<br />
In citazione il Pubblico Ministero contabile riporta ampi stralci delle predette linee guida affermando che le principali accortezze ivi richieste non sarebbero state poste in essere dai convenuti. A tal fine si riporta alla consulenza chiesta dalla Procura Regionale alla Dott.ssa OMISSIS dell’A.U.L.S. di OMISSIS, che rileva come sulla base del referto radiologico negativo l’ortopedico consigliò solamente un periodo di riposo, scambiando la sintomatologia dichiarata dalla paziente per uno stiramento degli adduttori.<br />
Ritiene quindi il Pubblico Ministero contabile che vi sia stata approssimazione e superficialità nel trattamento della paziente che sarebbe sfociata nella colpa grave per il mancato rispetto dei protocolli di trattamento dei pazienti anziani in caso di cadute casalinghe.<br />
L’attrice richiama l’art. 3 legge n. 189/2012 che recita : “<em>L’esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve”.</em><br />
Sulla base di detta norma, la Procura deduce che, non avendo rispettato le linee guida, si possa configurare la colpa grave in capo al medico o ai medici intervenuti nella cura del paziente.<br />
Per quanto attiene al nesso causale, parte attrice si sofferma sulla giurisprudenza della Corte di Cassazione in tema di condotta omissiva, affermando che nella fattispecie non vi sarebbero scusanti, atteso che nella prima radiografia la frattura era ben evidenziata. Inoltre la Procura contesta ai convenuti una serie di esami non eseguiti, quali la risonanza magnetica o la scintigrafia ossea o nuove radiografie dopo un intervallo di 24/48 ore e con proiezioni aggiuntive, che avrebbero potuto far emergere la frattura, con ciò omettendo esami diagnostici e connotando la propria condotta con colpa gravissima.<br />
In conclusione chiede la condanna di G.R., Dirigente Medico U.O. Ortopedia e Traumatologia dell&#8217;Ospedale di OMISSIS e di T.L., all&#8217;epoca dei fatti Dirigente Medico U.O. Radiologia Medica dell&#8217; Ospedale di OMISSIS, nella misura di euro 10.000,00, corrispondenti all’importo che l’A.U.S.L. ha versato alla propria compagnia assicuratrice in conseguenza della transazione conclusa con gli eredi di OMISSIS, ovvero, in via gradata, nella quota pari ai soli giorni di maggiore inabilità parziale (62 giorni) patiti dalla paziente e riconosciuti a titolo di risarcimento del danno agli eredi, oltre alle spese legali riconosciute e pagate.<br />
Si è costituita in giudizio T.L., rappresentata e difesa dall’Avv. S. Priolo di Rimini, con domicilio eletto presso l’Avv. G. Delucca di Bologna, osservando che la tesi accusatoria si fonda esclusivamente sulla consulenza tecnica disposta dal P.M. ordinario, a proposito della quale chiede sia dichiarata inutilizzabile nel presente processo contabile in quanto atto di parte, nel processo penale, effettuato senza contraddittorio, e come tale privo di alcun valore probatorio.<br />
Osserva la convenuta che nessuna ipotesi di responsabilità è mossa, nella predetta consulenza, a carico della T., ma solo nei confronti dell’ortopedico.<br />
Citando i protocolli diagnostici terapeutici per il paziente anziano, la convenuta rileva che l’esame radiologico è individuato dal medico del Pronto Soccorso inviante. Rileva anche che al medico radiologo non spettano, sulla base dei citati protocolli, poteri decisionali in merito alla scelta di eseguire ulteriori accertamenti oltre a quelli radiodiagnostici prescritti dall’ortopedico, aspetto peraltro evidenziato anche nella consulenza tecnica citata dalla Procura attrice.<br />
La convenuta T. sostiene che non vi sia alcuna dimostrazione di un suo errore diagnostico, ravvisando una superficialità nella consulenza del P.M. penale laddove si sostiene che dai radiogrammi sarebbe stato possibile rilevare una frattura del collo femorale con conferma da parte di specialisti non identificati dal consulente.<br />
Afferma che la visibilità di fratture dal semplice esame radiografico non è così immediata anche sulla base della letteratura, che indica in un 90 % della sensibilità dell’esame radiografico, con ciò rendendo difficile rilevare fratture ingranate (non scomposte).<br />
Va altresì aggiunto che l’esame radiografico può essere fuorviato dalla marcata diminuzione del tono calcico nei pazienti anziani.<br />
Ritiene che se dall’esame radiografico del 16.03.2005, e quindi a distanza di quasi un mese dall’infortunio, è emersa una frattura scomposta della regione basi-cervicale del femore, questo fatto rientra nella normale casistica ospedaliera e pertanto non vi sarebbe colpa grave dei convenuti.<br />
La convenuta T. ritiene apodittiche le affermazioni della Procura laddove si afferma che la diagnosi di frattura femorale fosse di facile formulazione, non avendo il P.M. contabile alcuna competenza in materia.<br />
Contesta la sussistenza dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave in quanto non vi sarebbe stato un comportamento anomalo o inadeguato da parte del medico radiologo, né una devianza macroscopica dai canoni di diligenza e perizia tecnica, tanto che i medici dell’Ospedale di OMISSIS hanno dovuto effettuare nuovi esami per individuare la frattura.<br />
Per quanto attiene al nesso eziologico, la convenuta T. osserva che in base alla stessa giurisprudenza della Suprema Corte citata da parte attrice, la semplice verosimiglianza non sia sufficiente a fondare un nesso di causalità, circostanza che secondo il consulente del P.M. penale si sarebbe verificata nell’errata diagnosi della frattura ad opera dell’ortopedico.<br />
Addentrandosi in valutazioni medico-radiologiche che esulano dalla competenza del Procuratore Regionale, l’attrice insiste che già con la prima radiografia la frattura sarebbe stata evidente, circostanza che non sarebbe supportata da evidenze di fatto.<br />
Né, a detta della convenuta T., la Procura Contabile riuscirebbe ad offrire la certezza processuale che è presupposto indefettibile della sussistenza del nesso eziologico.<br />
Critica il quantum del danno contestato, che si sarebbe dovuto, al limite, ridurre in ordine ai 62 giorni di invalidità temporanea totale per un importo di euro 42,00 al giorno, con ciò limitando ad euro 2.604,00 l’eventuale valore del danno in questione.<br />
Si costituisce in giudizio G.R. con memoria depositata via PEC il 16.03.2016, rappresentato e difeso dall’Avv. L. Bernardini del Foro di Rimini, ed elettivamente domiciliato in Bologna presso lo studio legale dell’Avv. G. Muccio, rilevando che il danno risarcito in transazione non ammonta ad euro 20.000,00, come sostenuto in atto di citazione, bensì in euro 10.000,00, ed allega la quietanza di pagamento. Ritiene quindi di poter essere chiamato a rispondere solamente del 50% di tale somma, ovvero per euro 5.000,00.<br />
Eccepisce il fatto che la consulenza tecnica del P.M. penale non si è formata nel contraddittorio tra le parti, e come tale non può esser posta a fondamento della richiesta della Procura Contabile.<br />
Richiama la consulenza della Dott.ssa OMISSIS del Servizio di Medicina Legale dell’A.U.S.L. di OMISSIS, richiesta dalla Procura Regionale, dalla quale si evince che la linea di frattura era sottile e che la visione ex post della radiografia è condizionata dalla conoscenza degli sviluppi e della diagnosi. Non ci sarebbe quindi riconoscimento di&nbsp;<em>malpractice</em>&nbsp;medica.<br />
Contesta la ricostruzione scientifica della vicenda ad opera della Procura attrice, affermando che la stessa non avrebbe dimostrato la violazione dei protocolli citati.<br />
Ritiene insussistente il presupposto della gravità della colpa, atteso che la lettura del radiogramma del 20.02.2005 non evidenziava una linea di frattura utile al ricovero e all’approfondimento diagnostico essendo la sintomatologia lamentata dalla paziente compatibile con uno stiramento degli adduttori.<br />
Conclude chiedendo il rigetto della domanda attorea o, in subordine, la riduzione dell’addebito.<br />
All’udienza del 23.03.2016 erano presenti per la Procura Regionale il S.P.G. Quirino Lorelli, mentre per il convenuto G.R. era presente l’Avv. L. Bernardini del Foro di Rimini, che si è costituito in udienza, mentre per T.L. era presente l’Avv. S. Priolo del Foro di Rimini, già costituitasi in Segreteria della Sezione.<br />
Il P.M. si è opposto alla costituzione in giudizio del convenuto G., ritenendola tardiva.<br />
L’Avv. Bernardini ha osservato come la costituzione in giudizio possa avvenire prima dell’apertura del dibattimento, sia pure con le decadenze previste dall’art. 171, II comma c.p.c., che richiama l’art. 167 c.p.c..<br />
Le parti si sono riportate alle rispettive conclusioni contenute in atti.</div>
<div style="text-align: center;"><strong>DIRITTO</strong></div>
<div style="text-align: justify;">Oggetto del presente giudizio è la richiesta di risarcimento del danno erariale, avanzata dalla Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per l’Emilia Romagna, quantificato in via definitiva in euro 10.000,00 e corrispondente all’effettivo esborso dell’A.U.S.L. di OMISSIS in conseguenza di una transazione tra gli eredi della&nbsp;&nbsp;paziente OMISSIS in relazione ad un presunto caso di malasanità, cagionato da un’omessa diagnosi di frattura del femore sinistro con un primo esame medico del 19.02.2005, poi invece riscontrata in un secondo controllo del 17.03.2005, conclusosi con un&nbsp;&nbsp;intervento chirurgico per artoprotesi cervico-diafisaria.</div>
<div style="text-align: justify;">Per quanto attiene la quantificazione del danno erariale di cui la Procura Contabile chiede il risarcimento, il Collegio prende atto di quanto dichiarato dal P.M. all’udienza del 23.03.2016, che determina in definitivi euro 10.000,00 la richiesta nei confronti dei due convenuti, secondo le percentuali specificate in citazione.</div>
<div style="text-align: justify;">Vanno inizialmente affrontate le questioni sollevate in via preliminare dalle parti.<br />
L’eccezione d’inammissibilità della costituzione del convenuto G.R. poiché tardiva, sollevata dalla Procura Contabile, è infondata.<br />
E’ ben vero che l’art. 166 c.p.c., applicabile al processo avanti alle Sezioni Giudicanti della Corte dei conti in virtù del rinvio dinamico operato con l’art. 26 R.D. 13.08.1933, n. 1038, prevede che il convenuto si costituisca almeno venti giorni prima dell’udienza di comparizione fissata nell’apposito decreto presidenziale. Tuttavia, in caso di ritardata costituzione della parte, trova applicazione l’art. 171, secondo comma, c.p.c., che consente, in caso di regolare costituzione dell’attore, al convenuto di costituirsi fino alla prima udienza, con la conseguenza delle decadenze previste dall’art. 167 c.p.c.. La Sezione osserva che, come giustamente affermato dal difensore durante la discussione orale, la difesa del G. non propone con la propria comparsa alcuna domanda riconvenzionale né solleva eccezioni processuali o di merito che non siano rilevabili d’ufficio, richieste che non sarebbero ammissibili se formulate, ma si limita ad una difesa tecnica nel merito. Pertanto non si ravvisano profili d’inammissibilità nella menzionata costituzione in giudizio, a tutti gli effetti valida e rispondente ai criteri di cui al codice di rito.<br />
Sempre in via preliminare la Sezione deve pronunciarsi sull’utilizzabilità, nel presente giudizio, della consulenza del P.M. penale esperita nel procedimento N. 6938/04 R.G.N.R. aperto avanti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di OMISSIS, ed effettuata dal Dott. OMISSIS ai sensi dell’art. 359 c.p.p..<br />
Entrambe le difese costituitesi nel presente giudizio sollevano perplessità sull’utilizzabilità della predetta consulenza, trattandosi di atto di parte non formatosi nel contraddittorio tra le parti. In particolare T.L. chiede che sia dichiarata l’inutilizzabilità in questo processo contabile, proprio per la mancanza di contraddittorio che lo renderebbe privo di alcun valore probatorio.<br />
Sul punto il Collegio osserva che la consulenza del Dott. OMISSIS non è una consulenza tecnica d’ufficio proprio perché si tratta, come detto, di una consulenza di parte del P.M. penale nel procedimento aperto a seguito di querela per il reato d cui all’art. 590 c.p. in danno della paziente OMISSIS, che vedeva indagato, peraltro, il solo G.R..<br />
Per tale motivo la consulenza del Dott. OMISSIS è un atto di parte, ordinato dal P.M. penale ad un esperto di sua fiducia, ed elaborato in assenza di qualsivoglia contraddittorio proprio in virtù della connotazione di parte (pubblica, ma sempre parte) del pubblico ministero.<br />
Tale documento, quindi, non può minimamente assumere il valore chiarificatore e probatorio della perizia esperita in dibattimento penale, dopo il rinvio a giudizio, avanti al Collegio giudicante ai sensi degli artt. 220 c.p.p., ove vige la possibilità per entrambe le parti (sia per il P.M. che per l’imputato) di nominare propri consulenti ai sensi dell’art. 225 c.p.p..<br />
Né la consulenza tecnica in questione, disposta durante le indagini preliminari, può avere lo stesso valore probatorio che nel processo civile assume una C.T.U., proprio per la strutturale mancanza di contraddittorio che, invece, si avrebbe nella consulenza d’ufficio disposta ai sensi degli artt. 191 e ss. c.p.c..<br />
Il Collegio, dopo aver chiarito l’esatta natura del documento in questione, osserva, tuttavia, che la relazione, esperita a seguito della predetta consulenza, possa comunque essere liberamente valutata dalla Sezione giudicante, secondo prudente apprezzamento ai sensi dell’art. 116, primo comma, c.p.c., quale allegazione probatoria di parte da cui poter trarre elementi di giudizio.<br />
Per tali motivi non si ritiene di dichiarane l’inutilizzabilità, sanzione che colpisce le prove acquisite in violazione di uno specifico divieto probatorio (che nel diritto processuale penale trova una specifica disciplina nell’art. 191 c.p.p., mentre nel diritto processuale civile consegue a gravi condotte della parte che l’allega, come ad esempio la tardiva produzione), ma di consentirne la valutazione, secondo il principio del libero convincimento, quale prova atipica, atteso che la stessa non consente l’ingresso illegittimo nel processo di&nbsp;&nbsp;elementi di prova non altrimenti ammessi (Cass. Civ., Sez. II, n. 5440/2010).<br />
Va altresì affrontata l’eccezione, sollevata da entrambi i convenuti, di mancata partecipazione alla transazione che ha portato all’erogazione della somma di euro 10.000,00 agli eredi della paziente OMISSIS, e che costituisce il&nbsp;<em>quantum</em>&nbsp;della contestazione del danno erariale.<br />
I medici G. e T. sostengono, infatti, di non aver mai partecipato alle trattative intervenute tra la compagnia assicuratrice (che agiva in nome e per conto dell’azienda sanitaria riminese) e i beneficiari del risarcimento civile, né di essere mai stati sentiti per esporre le proprie ragioni o per consentire, in quella fase, una sorta di difesa pre-processuale.<br />
Si ritiene, infatti, pacificamente idonea la transazione tra l’ente o l’amministrazione di appartenenza del dipendente pubblico e i terzi danneggiati a costituire il fondamento di un’azione di danno erariale nei confronti del dipendente che, con la sua condotta, abbia generato il presupposto di fatto che ha portato alla transazione medesima, anche se sia rimasto estraneo alla fase delle trattative o ad un eventuale processo civile tra il danneggiato e l’amministrazione pubblica (cfr. Corte dei conti, Sez. Calabria, n. 111/2015; Sez. Emilia Romagna, n. 124/2014).<br />
La fattispecie attualmente sottoposta all’attenzione del Collegio costituisce una tipica ipotesi di responsabilità per danno indiretto, che nasce dal risarcimento di un danno patito da un terzo per il quale la pubblica amministrazione abbia provveduto al risarcimento in osservanza dei presupposti di cui all’art. 28 Cost..<br />
Nel caso di specie spetta alla Corte giudicare autonomamente il comportamento dei pubblici dipendenti convenuti con una valutazione sull’effettiva sussistenza degli elementi della responsabilità amministrativa sia sotto il profilo soggettivo (sussistenza o meno della colpa grave o del dolo), sia sotto il profilo oggettivo, previa definizione del nesso causale tra le pretese della paziente OMISSIS (o dei suoi eredi) e la condotta tenuta dai due medici nella valutazione diagnostica in occasione del ricovero del 19.02.2005.<br />
Non ritiene il Collegio che l’eventuale assenza dei convenuti alla fase procedimentale, durante la quale l’amministrazione di appartenenza, sia pure attraverso la compagnia di assicurazione, è giunta a un accordo transattivo, possa, di per sé, generare l’inammissibilità dell’azione della Procura Regionale, posto che in questa sede ai convenuti sono riconosciute tutte le garanzie di natura processuale per assicurare un perfetto contraddittorio con la parte pubblica nel rispetto dei principi costituzionali della difesa in giudizio (Corte dei conti, Sez. Emilia Romagna, n. 114/2015).<br />
Esaurite le questioni preliminari, va ora affrontato il merito della questione.<br />
Il Collegio ritiene che la Procura regionale non abbia dimostrato l’esistenza della responsabilità amministrativa dei convenuti sia sotto il profilo dell’elemento soggettivo della colpa grave, sia sotto il profilo del nesso causale.<br />
Appare opportuno premettere alcune considerazioni di principio, che nascono dall’impostazione dell’impianto accusatorio.<br />
L’art. 3, primo comma, legge n. 189/2012 si riferisce espressamente alle ipotesi colpose delle fattispecie penali cui possono incorrere i medici, sia nel settore pubblico che i liberi professionisti, nell’esercizio della professione sanitaria.<br />
La norma in esame afferma che il medico non risponde&nbsp;<em>penalmente</em>&nbsp;per la colpa lieve se si attiene: “ …&nbsp;<em>a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica …”.</em><br />
Secondo la prospettazione attorea questa disciplina distinguerebbe tra colpa lieve e colpa grave, ritenendo normativamente sussistente quest’ultima in caso di mancata osservanza delle linee guida e dei consueti protocolli di approccio al paziente.<br />
In altri termini l’ipotesi accusatoria, enunciata in atto di citazione, induce a ritenere gravemente colpevole il medico che non si sia attenuto a dette linee guida, facendo sorgere, di fatto, in maniera automatica, la dimostrazione dello stato soggettivo minimo per la perseguibilità in sede contabile unicamente a seguito alla semplice inosservanza di dette raccomandazioni.<br />
A giudizio del Collegio questo paradigma non può essere condiviso, per una serie di ragioni.<br />
In primo luogo l’art. 3, primo comma, legge n. 189/2012 introduce nell’Ordinamento Giuridico un’esimente che vale solamente nell’ambito della responsabilità penale e unicamente per le fattispecie colpose (tra le altre quelle previste dagli artt. 589 e 590 c.p.), maggiormente frequenti nella professione sanitaria.&nbsp;<br />
In questo senso spetta al medico cui sia attribuita una responsabilità penale colposa allegare le linee guida alle quali la sua condotta si sarebbe conformata, al fine di consentire al giudice nel processo penale di verificare la correttezza e l’accreditamento presso la comunità scientifica delle pratiche mediche indicate dalla difesa, e l’effettiva conformità ad esse della condotta tenuta dal medico nel caso di specie (Cass. Pen., 18.12.2014, n. 21243).<br />
La funzione delle linee guida, quindi, si manifesta sul piano meramente difensivo, nel senso che esse possono costituire un valido argomento per far attivare, sempre nel caso di un procedimento penale, l’esimente di cui all’art. 3, primo comma, legge n. 189/2012.<br />
E’ dunque opinione del Collegio che detta esimente possa operare solamente sul piano della responsabilità penale, e possa essere invocata unicamente dal sanitario cui sia imputato un reato colposo conseguente all’esercizio della professione medica (come, ad esempio, il reato di lesioni colpose di cui all’art. 590 c.p.) onde contrastare la pretesa punitiva del P.M. ordinario.<br />
Inoltre spetta alla parte che le allega dimostrare che le linee guida di cui si chiede la valutazione e l’applicazione alla fattispecie concreta siano accreditate presso la comunità scientifica, e, nel caso in cui sia il pubblico ministero contabile ad allegarle al fascicolo del procedimento, questi deve necessariamente dimostrare, già in citazione, che le&nbsp;<em>guidelines</em>&nbsp;che ritiene siano state violate appartengano effettivamente alla categoria di quelle accreditate presso la comunità scientifica, che siano provenienti da fonti autorevoli, che siano conformi alle regole della migliore scienza medica e che non siano ispirate ad esclusiva logica commerciale (Cass. Pen., Sez. IV, 11.07.2012, n. 35922).<br />
Pertanto appare illogico che l’esimente di cui all’art. 3, primo comma, legge 189/2012, sia invocata&nbsp;<em>a contrariis&nbsp;</em>per affermare una responsabilità non solo di contenuto diverso da quello penalistico, ma per confermarne positivamente l’esistenza, da parte della pubblica accusa, laddove detta esimente non possa operare.<br />
In altri termini il P.M. contabile non può invocare l’esistenza della responsabilità amministrativa utilizzando, unicamente, detta norma per affermare positivamente la sussistenza della colpa grave per la sola presunta violazione di linee guida, quando invece lo scopo della norma è creare un’esimente in favore del medico laddove lo stesso ritenga di aver seguito le migliori regole della scienza medica, per contrastare la pretesa accusatoria.<br />
Spetta dunque alla parte pubblica nel processo contabile l’onere di dimostrare la responsabilità del convenuto provando, punto per punto, tutti gli elementi della responsabilità amministrativa, ovverosia il rapporto di servizio, la condotta dannosa, l’elemento soggettivo e il nesso causale.<br />
Ne consegue che nel caso della responsabilità amministrativa per danno sanitario va dimostrata la colpa grave del convenuto nel caso specifico, e pertanto vanno indicati gli elementi di prova in base ai quali, sul caso concreto, l’accusa ritiene che vi sia stata violazione delle buone pratiche mediche.<br />
Non appare, dunque, corretto ritenere che l’esistenza di particolari linee guida che si pongono, in astratto, in contrasto con la condotta del medico nel fatto che ha determinato una lesione al paziente sia di per sé sufficiente a dimostrare che la condotta del sanitario è stata sicuramente connotata da colpa grave.<br />
In secondo luogo va evidenziato che il concetto di colpa grave si differenzia tra l’ambito penalistico (dove per l’esimente in parola viene in rilievo la sola imperizia, non estendendosi anche ad errori diagnostici per negligenza o imprudenza; Cass. Pen. 27.04.2015, n. 26996) e l’ambito giuscontabile (dove la colpa grave del medico sussiste per errori non scusabili per la loro grossolanità o l’assenza delle cognizioni fondamentali attinenti alla professione o il difetto di un minimo di perizia tecnica e ogni altra imprudenza che dimostri superficialità; Sez. III App., n. 601/2004), con ciò introducendo una valutazione ad ampio spettro dell’elemento soggettivo nella responsabilità medica sul piano erariale.<br />
In terzo luogo, ai fini della valutazione del nesso causale tra la condotta dei sanitari e il danno indiretto per&nbsp;<em>malpractice</em>&nbsp;medica, non è sufficiente contestare una condotta difforme dalle linee guida prodotte in giudizio dalla parte pubblica (nel caso in cui si dimostri che le stesse sono accreditate presso la comunità scientifica), ma spetta al Pubblico Ministero la dimostrazione positiva che le scelte diagnostiche e chirurgiche operate nel caso concreto si sono poste quale causa efficiente diretta del disagio arrecato al paziente, o ai pazienti, che ha portato alla richiesta di risarcimento del danno liquidato dalla struttura aziendale pubblica.<br />
Infatti, si riconosce al medico un ruolo primario nella scelta delle modalità di approccio alla patologia evidenziata dallo stato clinico a lui sottoposto, nonché la facoltà di effettuare l’intervento farmacologico o chirurgico che ritiene necessario per la risoluzione dello stato patologico, anche mediante condotte che si pongono in antitesi con linee guida o protocolli di orientamento terapeutico, proprio per la caratteristica spiccatamente relativistica delle stesse, tanto che l’accreditamento presso le migliore dottrina scientifica deve essere dimostrato da chi intende valersene per ottenere l’esimente di cui all’art. 3, primo comma, legge 189/2012.<br />
In altri termini, la sola condotta difforme alle linee guida che il P.M. indica come violate o non rispettate appieno, non è sufficiente per sostenere che vi sia nesso causale tra il loro mancato rispetto e l’evento dannoso. Tale dimostrazione, invece, deve essere calata nel caso concreto di cui si discute, ove la semplice difformità tra linee guida allegate in atto di citazione e la condotta tenuta dal medico o dai suoi collaboratori non basta a ritenere sussistente un valido nesso causale ma può, al più, ritenersi un indice rivelatore che va corroborato con altre risultanze di fatto da verificarsi nell’evento storico che ha determinato la fattispecie dannosa.<br />
Alla luce delle considerazioni che precedono, non sembra, a giudizio del Collegio, che si sia giunti ad una dimostrazione di tutti gli elementi della responsabilità amministrativa, per danno indiretto in ambito medico-sanitario, in capo ai convenuti G.R. e T.L..<br />
La lettura di una lastra radiografica per individuare una frattura ossea non è di facile lettura, come si sostiene in atto di citazione, ma rientra in un’attività diagnostica particolarmente complessa che dipende da molteplici fattori (età del paziente, nitidezza dell’immagine, algia persistente, ecc…) che incidono sulla valutazione della gravità della colpa.<br />
Non vi è motivo di dubitare che da una prima analisi del referto radiografico del 19.02.2005 la linea di incrinatura del collo femorale, rilevata dal Dott. OMISSIS nella relazione del 15.10.2005, consulente tecnico del P.M. penale, fosse in realtà poco visibile, tanto che la T., medico radiologo, ritenne di non rilevare alcuna frattura. Detta circostanza appare confermata in primo luogo dalla stessa relazione del Dott. OMISSIS, in cui si afferma che molto probabilmente fu la paziente OMISSIS che, muovendosi, determinò l’aggravamento della lesione, e, in secondo luogo, anche dalla relazione, richiesta dalla Procura Contabile, della Dott.ssa OMISSIS, che sottolinea come il consulente tecnico del P.M. penale abbia riscontrato detta linea di frattura, osservando, nel contempo, che “…<em>la visione ex post di un radiogramma è sempre in qualche misura influenzata dalla conoscenza degli sviluppi del caso e della diagnosi…”.&nbsp;</em>La valutazione della consulente del P.M. contabile ammette la possibilità che il dolore potesse indurre l’ortopedico, sulla base del referto radiologico negativo proprio per la sua difficile intelligibilità, a consigliare un periodo di riposo e una terapia prettamente medica, con una diagnosi di stiramento degli adduttori del tutto compatibile con l’infortunio domestico riferito dalla paziente, nonché ritiene possibile che la frattura si sia scomposta in un periodo successivo al ricovero del 19.02.2005.<br />
Entrambe le relazioni ammettono, quindi, che l’aggravamento possa essere dovuto a comportamenti della paziente non coerenti con la prescrizione di assoluto riposo, con ciò rendendo scomposta la frattura e quindi visibile solo in seguito, come si evince dagli esami radiologici effettuati presso l’Ospedale di OMISSIS il 17.03.2005.<br />
Ritiene pertanto il Collegio che, seppure presente la frattura del femore sinistro della paziente, non si possa imputare la colpa grave ai due medici convenuti, bensì, al limite, la forma colposa più lieve che non consente la declaratoria di responsabilità amministrativa per danno erariale indiretto, nonché l’assoluta carenza del nesso causale per i motivi in precedenza esposti.<br />
In conclusione va rigettata la domanda attorea, e conseguentemente i convenuti G.R. e T.L., vanno assolti dagli addebiti di responsabilità amministrativa loro ascritti, liquidando nel dispositivo della presente sentenza l’ammontare degli onorari e dei diritti per le difese costituite.</div>
<div style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></div>
<div style="text-align: justify;">La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Emilia Romagna, definitivamente pronunciando,</div>
<div style="text-align: center;"><strong>ASSOLVE</strong></div>
<div style="text-align: justify;">G.R. e T.L. da ogni addebito di responsabilità amministrativa formulato a loro carico in atto di citazione.<br />
Liquida forfettariamente in favore di ciascuna difesa dei predetti convenuti, da porre a carico dell’A.U.L.S. di OMISSIS, l’importo di euro 2.000,00 per onorari e diritti, oltre accessori di legge se dovuti, e fermo restando il parere di congruità dell’Avvocatura dello Stato.<br />
Non luogo a provvedere per le spese di giudizio.<br />
Il Collegio, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, avente ad oggetto “Codice in materia di protezione di dati personali”, dispone che, a cura della segreteria venga apposta l’annotazione di omissione delle generalità e degli altri dati identificativi dei convenuti e, se esistenti, del dante causa e degli aventi causa.<br />
Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.<br />
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio del 23 marzo 2016.</div>
<div style="text-align: center;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;L’ESTENSORE&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IL PRESIDENTE f. f.<br />
&nbsp;f.to (Cons. Alberto RIGONI)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;f.to&nbsp;&nbsp;(Cons. Marco PIERONI)<br />
Depositata in Segreteria il giorno 7 aprile 2016<br />
&nbsp;Il Direttore di Segreteria<br />
f.to Dott.ssa Nicoletta Natalucci</div>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte dei Conti &#8211; Sezione regionale di controllo per la Sicilia &#8211; Parere &#8211; 2/2/2016 n.49</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-regionale-di-controllo-per-la-sicilia-parere-2-2-2016-n-49/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-regionale-di-controllo-per-la-sicilia-parere-2-2-2016-n-49/</guid>

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<p>Graffeo, Albo TRIBUTI &#8211; TARI (TASSA RIFIUTI) &#8211;&#160;TARI (tassa rifiuti) – Quantificazione – Effetti della mancata approvazione delle tariffe della TARI entro i termini di legge – Proroga delle tariffe dell’anno precedente La Sezione ha risposto a un quesito sulle conseguenze dell’intempestiva approvazione delle tariffe TARI per l’esercizio 2015. Il</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-regionale-di-controllo-per-la-sicilia-parere-2-2-2016-n-49/">Corte dei Conti &#8211; Sezione regionale di controllo per la Sicilia &#8211; Parere &#8211; 2/2/2016 n.49</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Graffeo, Albo</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">TRIBUTI &#8211; TARI (TASSA RIFIUTI) &#8211;&nbsp;TARI (tassa rifiuti) – Quantificazione – Effetti della mancata approvazione delle tariffe della TARI entro i termini di legge – Proroga delle tariffe dell’anno precedente</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">La Sezione ha risposto a un quesito sulle conseguenze dell’intempestiva approvazione delle tariffe TARI per l’esercizio 2015.<br />
Il Collegio evidenzia che l&#8217;art. 1, comma 683, della Legge n. 147/2013, prevede che il Consiglio comunale debba approvare le tariffe Tari entro il termine fissato dalle norme statali per l&#8217;approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.<br />
Tale termine, nel 2015, in considerazione delle peculiari difficoltà nel recepimento dei principi in materia di armonizzazione contabile, è stato differito solo per gli enti locali della Regione siciliana, al 30 settembre 2015.<br />
Nella fattispecie in esame, il Consiglio comunale avrebbe dovuto approvare entro il 30 settembre 2015 il piano economico finanziario e le correlate tariffe della TARI – con obbligo di copertura integrale dei costi del servizio &#8211; nel più generale contesto della manovra di bilancio, rispetto alla quale tali adempimenti risultano propedeutici.<br />
Pertanto, con riferimento alla tariffa, va innanzitutto esclusa l’ultrattività della deroga introdotta dal comma 12-<em>quinquiesdecies</em>&nbsp;dell&#8217;art. 10 del D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, limitata al solo 2014, anno di prima introduzione della TARI.<br />
Si riespande il principio generale stabilito dall’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che considera prorogate di anno in anno le tariffe previgenti nell’ipotesi di mancata approvazione, da parte degli enti locali, delle tariffe e delle aliquote relative ai tributi di loro competenza entro il termine di approvazione del bilancio di previsione.<br />
Resta ferma la possibilità, per l’organo consiliare, di deliberare l’aumento tariffario nel corrente anno, posto che l’art. 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) ha espressamente escluso la TARI dal blocco.</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: right;">
<strong>016/PARDeliberazione n.49/2</strong></div>
<div style="text-align: center;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA<br />
Corte dei conti<br />
Sezione di controllo per la Regione siciliana</strong></div>
<p>nella camera di consiglio dell’adunanza generale del 13 gennaio 2016 composta dai seguenti magistrati:</p>
<table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tbody>
<tr>
<td style="width:227px;">Graffeo Maurizio&nbsp;</td>
<td style="width:302px;">&#8211; Presidente</td>
</tr>
<tr>
<td style="width:227px;">Siragusa Stefano</td>
<td style="width:302px;">&#8211; Consigliere</td>
</tr>
<tr>
<td style="width:227px;">Carra Annaluisa&nbsp;</td>
<td style="width:302px;">&#8211; Consigliere</td>
</tr>
<tr>
<td style="width:227px;">Brancato Tommaso</td>
<td style="width:302px;">&#8211; Consigliere</td>
</tr>
<tr>
<td style="width:227px;">Centro Licia</td>
<td style="width:302px;">&#8211; Consigliere</td>
</tr>
<tr>
<td style="width:227px;">Albo Francesco</td>
<td style="width:302px;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; &#8211; Consigliere relatore</td>
</tr>
<tr>
<td style="width:227px;">di Pietro Giuseppe</td>
<td style="width:302px;">&#8211; Primo referendario</td>
</tr>
<tr>
<td style="width:227px;">Di Pietro Giovanni</td>
<td style="width:302px;">&#8211; Primo referendario</td>
</tr>
<tr>
<td style="width:227px;">Vaccarino Sergio</td>
<td style="width:302px;">&#8211; Primo referendario</td>
</tr>
<tr>
<td style="width:227px;">Alessandro Gioacchino</td>
<td style="width:302px;">&#8211; Primo referendario</td>
</tr>
<tr>
<td style="width:227px;">Cancilla Francesco</td>
<td style="width:302px;">&#8211; Referendario</td>
</tr>
<tr>
<td style="width:227px;">Fratini Marco</td>
<td style="width:302px;">&#8211; Referendario</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div style="clear:both;">&nbsp;</div>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; visto il T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; visto l’art. 23 del R. D. Lgs. 15 maggio 1946, n.455 (Approvazione dello Statuto della Regione siciliana);<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; visto il D. Lgs. 6 maggio 1948, n. 655 (Istituzione di Sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana);<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di controllo e giurisdizione della Corte dei conti);<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; visto il D. Lgs. 18 giugno 1999, n. 200 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana recante integrazioni e modifiche al D. Lgs. n. 655 del 1948);<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione);<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) ed, in particolare, l’art.7, comma 8;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; vista la deliberazione n. 32/2013/SS.RR./PAR in data 30 settembre 2013 delle Sezioni riunite per la Regione siciliana in sede consultiva;&nbsp;&nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; vista la deliberazione n. 354/2013/PAR in data 14 novembre 2013 della Sezione di controllo per la Regione siciliana;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; vista la richiesta di parere inoltrata dal sindaco del comune di Gela (CL) con nota prot. Cdc n. 8324 del 15 ottobre 2015;<br />
&nbsp;&nbsp; &nbsp; vista l’ordinanza n. 1/2016/CONTR dell’8 gennaio 2016 con cui il Presidente ha convocato la Sezione in adunanza generale per l’odierna camera di consiglio;<br />
&nbsp;&nbsp; &nbsp; udito il magistrato relatore dott. Albo Francesco;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ha emesso la seguente</p>
<div style="text-align: center;">DELIBERAZIONE<br />
****</div>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Con la nota in epigrafe, il sindaco del comune di Gela (CL) formula un quesito sulle conseguenze dell’intempestiva approvazione delle tariffe TARI per l’esercizio 2015.<br />
Riferisce che il Settore tributi del comune ha predisposto un’apposita proposta di deliberazione per l&#8217;approvazione del nuovo Piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti e delle correlate tariffe della tassa sui rifiuti (TARl) per l&#8217;anno 2015, che, benchè reiteratamente sottoposta al vaglio del Consiglio comunale tra il 28 e il 30 settembre 2015, non sarebbe stata da questo mai approvata.&nbsp;<br />
Orbene, poiché il costo complessivo scaturente dal nuovo piano economico finanziario del servizio per la gestione dei rifiuti per l&#8217;anno 2015, al netto dei proventi derivanti dalla raccolta differenziata, comporta un aggravio di spesa di euro 2.568.478,28 rispetto all’esercizio precedente, in cui si è adottata per la prima volta la tariffa TARI, chiede di sapere se, avendo già contezza di tale maggiore spesa, debba accantonare o meno, in bilancio, un apposito “Fondo per il disavanzo da servizio di raccolta rifiuti 2015”, da far confluire in avanzo vincolato, al fine di finanziare il debito fuori bilancio che ne scaturirà.</p>
<div style="text-align: center;">****</div>
<p>Il Collegio, preliminarmente, ritiene la richiesta di parere ammissibile sia sotto il profilo soggettivo, in quanto a firma del legale rappresentante dell’ente, sia sotto quello oggettivo.<br />
Per quanto concerne l’ammissibilità sotto il profilo oggettivo, il quesito deve vertere in materia di contabilità pubblica, che, secondo le Sezioni riunite centrali in sede di controllo (deliberazione 17 novembre 2010, n. 54), comprende, oltre alle questioni tradizionalmente ad essa riconducibili (sistema di principi e norme che regolano l’attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli enti pubblici), anche i “quesiti che risultino connessi alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche nel quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa sanciti da principi di coordinamento della finanza pubblica (….), contenuti nelle leggi finanziarie, in grado di ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria dell’Ente e sui pertinenti equilibri di bilancio”.<br />
Di recente, la Sezione delle autonomie, con deliberazione n. 3/2014/SEZAUT, ha introdotto ulteriori ed importanti precisazioni rilevando che, pur costituendo la materia della contabilità pubblica una categoria concettuale estremamente ampia, i criteri utilizzabili per valutare oggettivamente ammissibile una richiesta di parere possono essere, oltre “all’eventuale riflesso finanziario di un atto sul bilancio dell’ente” (criterio in sé riduttivo ed insufficiente), anche l’attinenza del quesito proposto ad “una competenza tipica della Corte dei conti in sede di controllo sulle autonomie territoriali”. Ha, altresì, ribadito come “materie estranee, nel loro nucleo originario alla contabilità pubblica – in una visione dinamica dell’accezione che sposta l’angolo visuale dal tradizionale contesto della gestione del bilancio a quello inerente ai relativi equilibri – possano ritenersi ad essa riconducibili, per effetto della particolare considerazione riservata dal Legislatore, nell’ambito della funzione di coordinamento della finanza pubblica”: solo in tale particolare evenienza, una materia comunemente afferente alla gestione amministrativa può venire in rilievo sotto il profilo della contabilità pubblica.<br />
Sulla base di queste premesse, osserva il Collegio che il quesito, per come formulato, verte in materia di contabilità pubblica nella parte relativa all’<em>iter</em> di approvazione del bilancio di previsione (di cui le deliberazioni di approvazione delle tariffe costituiscono allegati, ex art. 172, comma 1 lett. c, del Tuel) e alle ripercussioni sugli equilibri di bilancio.<br />
Esulano dall’accezione tecnica appena delineata, invece, tutti quegli aspetti afferenti la disciplina e l’applicazione del tributo, che, per via della loro specificità ed autonomia, non sono riconducibili alla predetta materia.<br />
La richiesta, inoltre, è formulata in modo da non interferire con l’esercizio delle funzioni giurisdizionali demandate a questa o ad altre Magistrature.<br />
Con riferimento agli altri presupposti ai fini dell’ammissibilità sotto il profilo oggettivo, la Sezione ritiene di potere scrutinare il quesito esclusivamente con riferimento alle problematiche generali ed astratte di immediata attinenza con gli equilibri di bilancio, nonché con i principi normativi, cui l’ente potrà far riferimento per assumere le necessarie determinazioni di propria competenza.<br />
Resta precluso, invece, qualsiasi scrutinio di opzioni gestionali concrete, che condurrebbero all’inaccettabile risultato di immettere la Corte nei processi decisionali degli enti territoriali, condizionando proprio quell’attività amministrativo – finanziaria su cui è chiamata ad esercitare il proprio controllo indipendente e neutrale.&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;<br />
Venendo al merito, è utile ricordare che l&#8217;art. 1, comma 683, della Legge n. 147/2013, prevede che il Consiglio comunale debba approvare le tariffe Tari entro il termine fissato da norme statali per l&#8217;approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.<br />
Tale termine, nel 2015, in considerazione delle peculiari difficoltà nel recepimento dei principi in materia di armonizzazione contabile, è stato differito solo per gli enti locali della Regione siciliana, al 30 settembre 2015.<br />
Nella fattispecie in esame, il Consiglio comunale avrebbe dovuto approvare entro il 30 settembre 2015 il piano economico finanziario e le correlate tariffe della TARI – con obbligo di copertura integrale dei costi del servizio &#8211; nel più generale contesto della manovra di bilancio, rispetto alla quale tali adempimenti risultano propedeutici.<br />
Ciò non è avvenuto.<br />
Non essendo state approvate entro il termine <u>né le tariffe, né il piano economico finanziario, </u>non risulta possibile conseguire quegli <em>standard</em> migliorativi, sotto il profilo qualitativo e quantitativo, che, anche in termini di raccolta differenziata, erano compendiati nel piano stesso.<br />
Con specifico riferimento alla tariffa, va innanzitutto esclusa l’ultrattività della deroga introdotta dal comma 12-<em>quinquiesdecies</em> dell&#8217;art. 10 del D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, limitata al solo 2014, anno di prima introduzione della TARI.<br />
Si riespande, pertanto, nella fattispecie, il principio generale stabilito dall’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che, nell’ipotesi di mancata approvazione, da parte degli enti locali, delle tariffe e delle aliquote relative ai tributi di loro competenza entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, considera prorogate di anno in anno delle tariffe pre vigenti.<br />
Conseguentemente, l’amministrazione potrà validamente esigere le tariffe TARI del 2014, a fronte di un servizio che, per scelta dell’organo consiliare, mantiene le caratteristiche dell’ultimo PEF formalmente approvato, ossia quello del 2014, salva la necessità di ristoro al gestore per gli eventuali maggiori oneri <em>medio tempore</em> sostenuti per il nuovo servizio, che il Consiglio comunale ha, di fatto, non approvato nei termini di legge.<br />
Resta ferma, allo stato, la possibilità, per l’organo consiliare, di deliberare l’aumento tariffario nel corrente anno, posto che l’art. 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) ha espressamente escluso la TARI dal blocco degli aumenti fiscali.</p>
<div style="text-align: center;">PQM</div>
<p>Nelle suesposte considerazioni è il parere della Sezione.<br />
&nbsp;Copia della presente deliberazione sarà inviata, a cura della Segreteria, all’Amministrazione richiedente, nonché all’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione pubblica – Dipartimento delle Autonomie locali.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Così deliberato in Palermo, nella camera di consiglio del 13 gennaio 2016.</p>
<div style="text-align: center;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Il Relatore&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Il Presidente<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (Francesco Albo)&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(Maurizio Graffeo)<br />
&nbsp;<br />
Depositato in Segreteria il 2 febbraio 2016<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; IL FUNZIONARIO RESPONSABILE<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (Fabio Guiducci)</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-regionale-di-controllo-per-la-sicilia-parere-2-2-2016-n-49/">Corte dei Conti &#8211; Sezione regionale di controllo per la Sicilia &#8211; Parere &#8211; 2/2/2016 n.49</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Corte dei Conti &#8211; Sezioni riunite &#8211; Sentenza &#8211; 8/9/2015 n.49</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezioni-riunite-sentenza-8-9-2015-n-49/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2015 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezioni-riunite-sentenza-8-9-2015-n-49/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezioni-riunite-sentenza-8-9-2015-n-49/">Corte dei Conti &#8211; Sezioni riunite &#8211; Sentenza &#8211; 8/9/2015 n.49</a></p>
<p>AVOLI &#8211; CIRILLO Ricorso avverso l’inserimento nell’elenco ISTAT di una Federazione italiana sportiva &#8211; Giudizio ad istanza di parte &#8211; SSRR in spec. comp. – Sent. n.49/2015 del 13 maggio 2015-8 settembre 2015 La valenza solo annuale dell’elenco dell’ ISTAT implica la necessità di un suo aggiornamento periodico con valutazioni</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezioni-riunite-sentenza-8-9-2015-n-49/">Corte dei Conti &#8211; Sezioni riunite &#8211; Sentenza &#8211; 8/9/2015 n.49</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezioni-riunite-sentenza-8-9-2015-n-49/">Corte dei Conti &#8211; Sezioni riunite &#8211; Sentenza &#8211; 8/9/2015 n.49</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">AVOLI &#8211; CIRILLO</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div><strong>Ricorso avverso l’inserimento nell’elenco ISTAT di una Federazione italiana sportiva &#8211; Giudizio ad istanza di parte &#8211; SSRR in spec. comp. – Sent. n.49/2015 del 13 maggio 2015-8 settembre 2015</strong></div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La valenza solo annuale dell’elenco dell’ ISTAT implica la necessità di un suo aggiornamento periodico con valutazioni ex novo, rendendo quindi irrilevanti le valutazioni effettuate negli anni precedenti;.<br />
Le rilevazioni statistiche ai fini del SEC 2010 devono abbracciare periodi ultrannuali e fondarsi sui dati più recenti disponibili, acquisibili anche da fonti amministrative diverse, per cui è possibile un certo scostamento temporale tra la redazione dell’elenco ISTAT e le rilevazioni statistiche poste alla sua base, così come consentito dal SEC 2010.<br />
Il “finanziamento prevalente” previsto dal previgente SEC 95, inteso come rapporto tra finanziamenti pubblici ed entrate finanziarie complessive, è concettualmente diverso dal “finanziamento principale” di cui al SEC 2010, inteso come finanziamento maggiore per importo assoluto tra le varie entrate ma che può essere percentualmente minoritario rispetto al totale dei finanziamenti; e, pertanto, in presenza di un finanziamento di “grado” elevato, trova applicazione la regola generale secondo cui anche un solo indicatore può essere sufficiente a ritenere sussistente un “controllo” e non la regola speciale, secondo cui in presenza di un finanziamento pubblico “principale” per importo, ma non preponderante per grado, occorre accertare l’esistenza anche di altri indicatori.<br />
Un’unità finanziata dal governo, in misura almeno pari al 50 per cento, può ritenersi controllata qualora il finanziamento sia non temporaneo “e/o” se si traduca in un monitoraggio stretto dell’utilizzo dei fondi e in una forte influenza sulla sua politica generale ovvero il finanziamento pubblico sia superiore al 50 per cento per un periodo pluriennale.<br />
&nbsp;</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: right;">Sentenza n.&nbsp;&nbsp;49/2015/RIS</div>
<div style="text-align: center;">
R E P U B B L I C A I T A L I A N A<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
<strong>LA CORTE DEI CONTI<br />
<em>SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE</em><br />
in speciale composizione</strong></div>
<p>composta dai signori magistrati:<br />
<strong>Alberto&nbsp;&nbsp;&nbsp;AVOLI&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Presidente</strong><br />
<strong>Pino ZINGALE&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Consigliere</strong><br />
<strong>Luigi CIRILLO&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Consigliere relatore</strong><br />
<strong>Acheropita Rosaria MONDERA&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Consigliere</strong><br />
<strong>Francesco TARGIA&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Consigliere</strong><br />
<strong>Maria Teresa D’URSO&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Consigliere</strong><br />
<strong>Giuseppe Maria MEZZAPESA&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Consigliere</strong><br />
ha pronunciato la seguente</p>
<div style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></div>
<p>Nel giudizio, iscritto al n.&nbsp;<strong>458 /SR/RIS</strong>&nbsp;del registro di Segreteria, proposto ai sensi dell’art.1, comma 169, della Legge 24 dicembre 2012 n. 228<br />
da<br />
<strong>F.I.C.K. &#8211; Federazione Italiana Canoa e Kayak</strong>, in persona del legale rappresentante&nbsp;<em>pro tempore</em>, Luciano Buonfiglio, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giancarlo Guarino e Massimo Ranieri ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, Via Antonio Nibby n. 7,&nbsp;giusto mandato in calce al ricorso<br />
ricorrente<br />
contro<br />
ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA – ISTAT, in persona del legale rappresentante&nbsp;<em>pro-tempore</em>, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato e presso di essa domiciliato&nbsp;<em>ex lege</em>&nbsp;in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12<br />
resistente<br />
nei confronti di<br />
CONI – COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO, in persona del Presidente e legale rappresentante&nbsp;<em>pro tempore</em>, Giovanni Malagò, rappresentato e difeso dall’Avv. Mario Sanino ed elettivamente domiciliato presso lo Studio Legale Sanino in Roma, Viale Parioli n. 180, giusto mandato a margine della memoria di costituzione depositata il 22.4.2015<br />
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DEI CONTI,<br />
rappresentante del Pubblico Ministero presso la Corte dei conti, domiciliato per la carica in Roma, via Baiamonti n. 25<br />
interventori<br />
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro legale rappresentante pro-tempore,<br />
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del legale rappresentante pro-tempore,<br />
entrambi domiciliati ex lege in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato<br />
convenuti<br />
per l’annullamento<br />
dell’«Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009 n. 196 e ss.mm.», emanato dall’ISTAT e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 210 del 10 settembre 2014, nella parte in cui esso ha inserito la F.I.C.K. &#8211; Federazione Italiana Canoa e Kayak tra gli “enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali”, nonché di ogni altro atto a questo connesso, presupposto e conseguenziale.<br />
Esaminati gli atti e i documenti di causa.<br />
Uditi nella pubblica udienza del 13 maggio 2015 il relatore, Consigliere Luigi Cirillo, nonché gli Avvocati Massimo Ranieri e Giancarlo Guarino,&nbsp;&nbsp;l’Avvocato dello Stato Bruno Dettori per l’ISTAT, il Pubblico Ministero, in persona del Vice Procuratore Generale Francesco Lombardo, e l’Avvocato Massimo Ranieri per delega dell’Avvocato Mario Sanino, costituito per il CONI, che illustravano ed approfondivano le rispettive conclusioni scritte.</p>
<div style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></div>
<p>1 – Con&nbsp;<u>ricorso</u>&nbsp;depositato il 19 gennaio 2015 (in precedenza notificato all’ISTAT, al CONI, al Ministero dell’Economia e delle Finanze, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla Procura generale di questa Corte, tra il 22.12.2014 ed il 5.1.2015), la Federazione Italiana Canoa e Kayak (d’ora in avanti “F.I.C.K.”), rappresentata e difesa come in epigrafe, chiedeva la sospensiva e l’annullamento dell’elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate dall’ISTAT ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009 n. 196 (elenco oggetto del comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 210 del 10 settembre 2014), nella parte in cui esso includeva la Federazione tra gli “Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali”; il tutto con riserva di richieste istruttorie e di motivi, e con vittoria di spese diritti ed onorari.<br />
1.1 – In punto di&nbsp;<em>fatto</em>, la difesa della parte ricorrente richiamava le norme che prevedevano la redazione dell’elenco ISTAT ai fini del conseguimento degli obblighi di finanza pubblica (art.1 comma 5 L. 311/2004 e l’art.1 L.&nbsp;196/2009, richiamato, ai fini del ricorso giurisdizionale dinanzi a questa Corte, dall’art.1 comma 169 L. 228/2012).<br />
Quindi, la difesa del ricorrente evidenziava:<br />
a) gli ondivaghi orientamenti interpretativi dell’ISTAT – censurati dal TAR – circa l’inserimento delle Federazioni sportive nell’elenco predetto (l’Istituto aveva&nbsp;dapprima inserito tutte le federazioni sportive nell’elenco per l’anno 2006, elenco sospeso nel 2007 a seguito di una ordinanza del TAR – n.&nbsp;4663/2007 -; poi a novembre 2007 ne aveva inserite 31 su 45 tra cui la F.I.C.K.; infine aveva reinserito queste 31 federazioni nell’elenco per l’anno 2010, peraltro annullato dalla Sez III-quater del TAR Lazio, con sentt. 6195, 6197, 6199, 6123, del 12.7.2011);<br />
b) la mancanza agli atti dell’ISTAT di documentazione giustificativa dell’inclusione della F.I.C.K. nell’elenco per l’anno 2015 (in sede di accesso agli atti presso l’Istituto, la ricorrente aveva appreso che tale inclusione si era fondata unicamente sull’acquisizione dello Statuto CONI, dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive, di due modelli di rilevazione dati statistici per l’anno 2012);<br />
c) le conseguenze derivanti per legge dall’inserimento della Federazione – associazione di diritto privato ex D.Lgs. 242/1999 – in detto elenco di “pubbliche amministrazioni” , ovvero:<br />
&#8211; vincoli e riduzioni di spesa, particolarmente rilevanti nel settore sportivo, imposti dall’art.&nbsp;6 D.L. 78/2010 (convertito in L.&nbsp;n.&nbsp;112/2010), la cui applicazione non a caso venne prorogata al 1.1.2015 con l’art.1 comma 13 D.L. n.&nbsp;15<br />
&#8211; obblighi strumentali al generale onere di “concorrere” al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica (ex art.1 L. n.&nbsp;196/2009), tramite l’assoggettamento alla normativa di finanza pubblica ed alle procedure amministrative; in specie, vincoli<br />
1.2 &#8211; Quindi, in punto di&nbsp;<em>diritto</em>, la F.I.C.K. adduceva i seguenti motivi a sostegno del suo ricorso.<br />
1.2.1 – Anzitutto, la ricorrente lamentava la&nbsp;<em>violazione degli artt. 7 e 3 della legge n. 241 del 1990,</em>&nbsp;per difetto di avviso dell’avvio del procedimento, per difetto di istruttoria e per difetto di motivazione sotto vari profili (meglio precisati oltre, nei motivi della presente decisione, al § 3), e quindi affermava la necessità di annullare l’elenco per violazione di legge o comunque per eccesso di potere, attesa l’insufficienza ed inadeguatezza della motivazione (soprattutto considerando che l’inserimento della F.I.C.K. nell’elenco ISTAT per l’anno 2010 era già stato in precedenza annullato dal TAR).<br />
1.2.2 – Quindi, la difesa della ricorrente lamentava la&nbsp;<em>violazione e la falsa applicazione delle disposizioni comunitarie e nazionali relative alla classificazione delle pubbliche amministrazioni</em>&nbsp;(art. 1 della legge n. 311 del 2004, art. 1 della legge n. 196 del 2009, art. 15 del decreto legislativo n.&nbsp;242 del 1999 e del regolamento UE n. 549/2013).<br />
Premessa un’analisi delle disposizioni del SEC 2010 relative alla definizione ed alla tipologia delle “pubbliche amministrazioni” appartenenti al Settore S1 ( § 2.112., § 2.12), ed in specie delle “Istituzioni senza fine di lucro controllate da amministrazioni pubbliche” (§ 2.112 e grafico 2.1), la difesa sosteneva l’insussistenza dei presupposti previsti da tali disposizioni per qualificare la ricorrente come “istituzione senza fini di lucro appartenente al Settore della pubblica amministrazione”, in specie il “controllo” da parte di un soggetto pubblico, inteso come la capacità della pubblica amministrazione di determinare la politica generale o il programma della F.I.C.K. (§ 1.36, § 2.34, § 20.15). In particolare, come emergeva dallo Statuto della Federazione (peraltro nemmeno acquisito dall’ISTAT), non sussisteva nessuno dei cinque “indicatori” che secondo il SEC 2010 consentivano di ipotizzare un controllo pubblico, in presenza di almeno uno di tali indici significativi (ovvero nomina di funzionari, messa a disposizione di strumenti che consentano l’operatività, accordi contrattuali, grado di finanziamento, grado di esposizione al rischio dell’amministrazione pubblica: cfr. § 2.39, § 20.15).<br />
In particolare, la difesa affermava che né il contributo finanziario né l’attività di vigilanza del CONI integravano un “controllo pubblico” nel senso predetto. Infatti, da un lato, la Federazione conservava piena “autonomia di indirizzo” della propria attività e non sussisteva alcuno degli “indicatori” del controllo (dato che essa nominava in piena autonomia i propri vertici e funzionari, non beneficiava di strumenti operativi forniti dal CONI, e non vi erano né accordi contrattuali, né esposizione a rischio dell’amministrazione pubblica di cui al § 2.39 ed al § 20.15, né gli “obblighi statutari” nei confronti di una pubblica amministrazione previsti dal solo § 20.15, dato che lo Statuto prevedeva solo generici rinvii alle norme di legge sulla vigilanza del CONI).<br />
Dall’altro, il finanziamento del CONI era comunque irrilevante ai fini del “controllo” nelle ipotesi (come quella in esame) in cui l’organizzazione conservava la propria autonomia decisionale in relazione a tutti gli altri indicatori, ai sensi delle espresse previsioni del SEC (§ 2.39 e § 20.15, nonché – ma con riferimento al settore delle società pubbliche – il § 20.309 ed il § 20.310).<br />
Inoltre, la difesa evidenziava che, con sentenza n. 6209/2011, il TAR Lazio aveva già escluso l’esistenza di un controllo pubblico sulle Federazioni sportive, precisando che il potere di vigilanza del CONI sulle federazioni sportive non corrispondeva alla predetta nozione comunitaria di controllo (fissata all’epoca della sentenza dal SEC 95, ma analoga a quella del SEC 2010), identificandosi piuttosto in una mera verifica dello svolgimento dell’attività delle federazioni sportive “in armonia” con le deliberazioni del CIO e del CONI (il TAR definiva quest’attività “controllo esterno”); d’altronde, sia il SEC 2010, sia la decisione n.&nbsp;7/QM/2013 delle Sezioni Riunite rilevavano che i termini utilizzati nel diritto comunitario differivano da quelli recepiti nell’ordinamento interno.<br />
Infine, la difesa della ricorrente evidenziava che lo stesso statuto del CONI (art. 20 comma 4) e l’art. 15 del D. Lgs. n. 242 del 1999 (che attribuiva alle federazioni sportive natura di associazioni con personalità giuridica di diritto privato) chiarivano come la vigilanza esercitata da questo Ente non si esplicasse nella capacità di influenzare le scelte politiche o programmatiche delle federazioni sportive, ma solo nel potere di&nbsp;<em>fornire indirizzi</em>&nbsp;in alcune limitate attività a “valenza pubblicistica” (art. 15 cit.) e di approvare i bilanci delle federazioni (art. 5, comma 2, lett.&nbsp;e, e art. 7, comma 2, D. Lgs. n.&nbsp;242/1999), lasciando inalterata “l’autonomia tecnica, organizzativa e di gestione dell’ente” ovvero la sua potestà decisionale, il che escludeva un controllo in senso comunitario. In tal senso si citava altresì Cass. civ. Sez. VI pen. n. 8727 del 19.4.2000, che aveva negato la qualità di “pubblico ufficiale” (e quindi l’esistenza di un peculato in luogo di un’appropriazione indebita) ai funzionari delle federazioni, qualora esse agissero non come organi del CONI e nello svolgimento dell’attività sportiva (esercizio della pratica sportiva), bensì nell’ambito del rapporto intersoggettivo che li assoggettava a vigilanza (“anche sulla vigilanza e sulla gestione”) del CONI medesimo.<br />
1.2.3 – In subordine, la difesa lamentava un&nbsp;<em>eccesso di potere per erronea valutazione della produzione di beni e servizi non per il mercato, (mancata o erronea considerazione dei risultati del c.d. test market–non market)</em>. Infatti, premesso che la produzione di servizi non per il mercato era ulteriore presupposto per classificare una istituzione senza fine di lucro come “pubblica amministrazione”, la difesa evidenziava che:<br />
&#8211; da un lato, l’inserimento della federazione nell’elenco ISTAT per l’anno 2015 (redatto nel 2014) si era fondato su dati statistico-contabili del 2011-2012 (comunicati nel 2013) ovvero anteriori di tre anni;<br />
&#8211; dall’altro, non era dato comprendere quali ricavi avesse considerato l’ISTAT ai fini del test market-non market; infatti, i dati statistico-contabili erano stati trasmessi dalla Federazione sulla base della modulistica ISTAT (predisposti sulla base dell<br />
1.2.4 – Infine, la difesa chiedeva disporsi la&nbsp;<em>sospensione dell’efficacia dell’Elenco,</em>&nbsp;sussistendo i presupposti del&nbsp;<em>fumus</em>&nbsp;e del&nbsp;<em>periculum</em>&nbsp;per la cautela richiesta, dato che l’assoggettamento alla disciplina vincolistica derivante dalla qualificazione della F.I.C.K. come pubblica amministrazione&nbsp;&nbsp;avrebbe compromesso la regolare prosecuzione dell’attività sportiva e dei campionati di ogni ordine e grado.<br />
2 – Quindi, con&nbsp;<u>decreto presidenziale</u>&nbsp;del 19.2.2015 (comunicato dalla Segreteria il 18.3.2015 al ricorrente ed a tutti i destinatari della notifica del ricorso) veniva fissata per la discussione del ricorso l’udienza del 13.5.2015, con termine fino a dieci giorni prima dell’udienza stessa per il deposito di memorie; e con separato&nbsp;<u>decreto</u>&nbsp;in data 19.3.2015 si nominava il relatore .<br />
3 – In data 22.4.2015 veniva depositata&nbsp;<u>memoria di costituzione per il Comitato Olimpico Nazionale Italiano</u>&nbsp;dell’Avv. Prof. Mario Sanino, che concludeva chiedendo di “accogliere il ricorso proposto dalla Federazione Italiana Canoa e Kayak” e di annullare il Comunicato ISTAT contenente l’elenco delle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato dello Stato, con vittoria di spese ed onorari, per i seguenti motivi.<br />
3.1 – Dopo aver richiamato la normativa nazionale e comunitaria in materia di elenco ISTAT (art. 1 comma 5 L. n.&nbsp;311/2004, art. 1 comma 3 L.&nbsp;n.&nbsp;196/2009, regolamento UE n. 549/2013), la difesa contestava l’affermazione dell’ISTAT e della Procura Generale della Corte dei conti (all’epoca non ancora costituita) secondo i quali era legittimo l’inserimento della F.I.C.K. nell’elenco ISTAT per il 2015, ricorrendo i requisiti del controllo pubblico e della produzione di servizi non per il mercato. In specie, secondo il CONI (a parte la questione della produzione di servizi per il mercato), non sussisteva il “controllo pubblico” di cui al par. 20.15 del SEC 2010, in quanto la Federazione – anche se finanziata dal CONI &#8211; conservava “<em>in misura significativa la capacità di determinare la sua politica o il suo programma lungo le linee definite dagli altri indicatori”&nbsp;</em>(§ 20.15).<br />
3.2 – A riprova dell’&nbsp;<em>autonomia di indirizzo della F.I.C.K.</em>&nbsp;e della totale autonomia dell’ordinamento sportivo (di cui le Federazioni sono espressione) rispetto all’ordinamento statale ed ai suoi organi, il CONI richiamava:<br />
a) l’art. 1 della L. n. 280/2003 (il cui primo comma prevede che: “la Repubblica riconosce e favorisce l’autonomia dell’ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell’ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale” ed il secondo comma prevede che “i rapporti di cui al comma 1” – tra l’ordinamento sportivo e l’ordinamento della Repubblica – “sono regolati in base al principio di autonomia, salvi i casi di rilevanza per l’ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l’ordinamento sportivo”);<br />
b) la sentenza n.&nbsp;49/2011 della Corte costituzionale (secondo cui l’ordinamento sportivo nazionale ed i suoi organi sono espressione di un più ampio ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico&nbsp;&nbsp;Internazionale, la cui autonomia è riconosciuta e tutelata dagli artt. 2 e 18 Cost. e si riflette sulle organizzazioni nazionali);<br />
c) l’art. 15 del D. Lgs. n. 242/1999 (che riconosce uno statuto privatistico di associazione riconosciuta ai sensi del codice civile alle federazioni sportive nazionali ed alle discipline sportive associate, salva l’ “armonizzazione” della loro attività sportiva con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO, delle federazioni internazionali e del CONI, “anche in considerazione della valenza pubblicistica di specifici aspetti di tale attività”).<br />
In forza di tali disposizioni, essendo le Federazioni sportive associazioni riconosciute di diritto civile a tutti gli effetti, esse non erano destinatarie dirette di disposizioni pubblicistiche in materia di gestione, contabilità ed amministrazione, ma agivano in totale autonomia ; fatti salvi alcuni generali&nbsp;<em>poteri di indirizzo e vigilanza del CONI su loro attività a rilevanza pubblicistica</em>, in specie:<br />
a)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;da un lato, il potere del CONI di imporre sia vincoli di destinazione dei contributi finanziari da esso erogati sia indirizzi generali – estrinsecati tramite “raccomandazioni” – nelle sole “attività a rilevanza pubblicistica” tassativamente individuate (art.15 D.Lgs. 242/1999 e art.23 Stat. CONI), come ribadito anche dall’art. 20 dello stesso statuto del CONI (secondo il quale alle federazioni sportive nazionali è riconosciuta “l’autonomia tecnica, organizzativa e di gestione sotto la vigilanza del CONI”);<br />
b)&nbsp;&nbsp;&nbsp;dall’altro, il potere del CONI di controllare di alcuni atti di bilancio delle federazioni onde verificare l’utilizzo dei contributi erogati (artt. 5 comma 2 e 7 lett. e D.Lgs. 242/1999).<br />
3.3 – In conclusione, il CONI escludeva che la F.I.C.K. potesse ritenersi assoggettata ad un “<em>controllo” pubblico</em>&nbsp;nel senso della normativa comunitaria di riferimento. Infatti, come statuito a suo tempo dal Giudice amministrativo (TAR Lazio, Sez. III-quater, n. 224 del 11.1.2012 e n.6195 del 12.7.2010), la nozione comunitaria di “controllo” del SEC 95 non coincideva con la nozione dell’ordinamento nazionale di “controllo su atti” (in specie di bilancio) da parte di un soggetto pubblico sovraordinato, ma si concretizzava nel potere di determinare la politica generale ed i programmi della singola unità istituzionale; e la genericità del concetto di controllo derivava dalla necessità di applicare l’ordinamento comunitario in ordinamenti nazionali diversi (come avvenuto in altri ambiti per i concetti di “domanda di giustizia”, “operatore economico”, etc.).<br />
Un siffatto “controllo” non sussisteva nella concreta fattispecie, alla luce dell’art.&nbsp;15 del D.Lgs. n. 242 del 1999, che assegnava al CONI un mero potere di vigilanza sulle federazioni sportive (non riconducibile alla nozione di controllo del SEC 2010), limitato alla verifica che le federazioni sportive svolgessero le loro attività in armonia con le deliberazioni e gli indirizzo del CIO e del CONI, ma senza che l’autonomia decisionale della Federazione fosse messa in discussione. Di conseguenza, dovevano reputarsi irrilevanti per affermare un “controllo” i poteri indicati nello statuto del CONI, espressione di tale generico potere di vigilanza, come il potere di riconoscimento e di commissariamento delle Federazioni, di approvazione dei loro bilanci, di fissazione dell’<em>an</em>&nbsp;e del&nbsp;<em>quantum</em>&nbsp;dei contributi da corrispondere e della imposizione su di essi di un vincolo di destinazione, tanto più perché la presenza di tutti i Presidenti delle Federazioni nel Consiglio Nazionale del CONI rafforzava la loro autonomia decisionale. In specie, quanto al potere di nomina degli organi interni, esso comunque non dimostrava l’esistenza del controllo pubblico, poiché comunque restava intestato solo alla Federazione il potere di determinare in piena autonomia la propria politica generale.<br />
4 – Il 30.4.2015 veniva depositata&nbsp;<u>memoria di costituzione per l’Istituto nazionale di Statistica</u>, rappresentato e difeso&nbsp;<em>ex lege</em>&nbsp;dall’Avvocatura generale dello Stato, nella quale si chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria di spese, competenze ed onorari, per i seguenti motivi.<br />
4.1 – Richiamato il contenuto del ricorso, l’Avvocatura dello Stato ricostruiva il&nbsp;<em>quadro normativo europeo e nazionale&nbsp;</em>vigente in materia, e precisava che il SEC 2010 stabiliva un nuovo percorso di classificazione delle istituzioni senza scopo di lucro all’interno del settore delle amministrazioni pubbliche, prevedendo anzitutto l’accertamento di un controllo pubblico “in senso sostanziale” sull’unità istituzionale, mediante l’esame di una serie di elementi significativi dell’esistenza di un rapporto organico tra l’istituzione senza scopo di lucro e l’amministrazione pubblica (§ 20.15), e poi l’accertamento della natura “non market” dell’ente, con applicazione del tradizionale criterio del 50% di copertura dei costi di produzione con i ricavi (c.d. test market non market) (§ 20.16).<br />
Inoltre, l’Avvocatura dello Stato chiariva che l’Eurostat aveva emanato regole operative di applicazione del SEC 2010 (Manual on Government Deficit and Dbet – Implementation of ESA 2010, c.d. MGDD, pubblicato il 29 agosto 2014), che precisava il criterio di “controllo pubblico” (al § I.2.3, che a sua volta riprendeva regole internazionali di contabilità, ovvero il § 4.92 del System of National Accounts, c.d. SNA 2008) esplicitando i cinque “indicatori” del § 20.15 del SEC, onde ridurre al minimo la discrezionalità nella classificazione delle unità istituzionali.<br />
4.2 – Quindi, l’Avvocatura dello Stato contestava le affermazioni della Federazione ricorrente circa l’assenza di un<em>&nbsp;controllo pubblico</em>&nbsp;(sia nella generale accezione di capacità di determinare la politica generale dell’Ente, sia in relazione ai cinque “indicatori” del controllo). In specie, fin dalla sentenza delle SS.RR. n. 7/2013/RIS era stato chiarito che il controllo nel senso suddetto non presupponeva una supervisione generale, ma solo una “influenza significativa” sulla gestione dell’Ente; e nella concreta fattispecie il CONI (pacificamente Ente pubblico ex L.242/1999) svolgeva nei confronti delle federazioni sportive una penetrante e multiforme attività di indirizzo e vigilanza idonea ad influenzarne significativamente la gestione, in fase genetica ed in fase funzionale, come desumibile dall’esame dello statuto del CONI, che attribuiva a questo Ente:<br />
a) compiti di “disciplina, regolazione e gestione delle attività sportive” (art.1), di vigilanza sulle Federazioni e di indirizzo delle attività federali (art.20);<br />
b) compiti in materia di requisiti per il riconoscimento delle Federazioni ai fini sportivi (art.21), di accertamento di conformità degli statuti federali allo statuto del CONI ed ai principi emanati dal Consiglio nazionale del CONI (art. 22), di controllo e di indirizzo del CONI sulle federazioni sportive (art.23), soprattutto in merito agli aspetti di rilevanza pubblicistica come lo svolgimento di gare, preparazione olimpica, utilizzo dei contributi a destinazione vincolata (art.7);<br />
c) compiti di approvazione di statuti, regolamenti di giustizia sportiva e regolamenti antidoping, nonché dei bilanci preventivo – con il connesso programma di attività – e consuntivo (art.7).<br />
Inoltre, secondo l’Avvocatura dello Stato, dal bilancio consuntivo 2012 del CONI emergeva che i contributi venivano erogati alle federazioni con destinazione vincolata a specifiche voci di costo, grazie ad un “modello di allocazione” basato su criteri e parametri tendenti a collegare le risorse concesse al supporto o delle principali attività di funzionamento (contributi per personale, per spazi uffici ove non oggetto del contratto di servizi tra CONI e Coni Servizi Spa, per impianti sportivi gestiti dalla Federazioni in precedenza gestiti da CONI o Coni Servizi Spa) o dello svolgimento dell’attività sportiva (preparazione olimpica, attività di base, progetti speciali).<br />
Ancora, a riprova di un “controllo sostanziale” si citava la determinazione n. 113/2013 della Corte dei conti (referto in sede di controllo), secondo cui la Coni servizi spa (in forza del contratto di servizi con il CONI) forniva alle Federazioni supporto tecnico ed economico, in quanto nel suo bilancio consuntivo del 2012 indicava una serie di costi sostenuti per fornire risorse umane e strumentali alle federazioni sportive (come l’assegnazione e gestione del personale, la gestione dei centri di preparazione olimpica per gli atleti delle federazioni, la gestioni di altri impianti utilizzati dalle federazioni come lo Stadio Flaminio, Pratoni del Vivaio ed altri, la gestione dell’Istituto di medicina dello Sport, il coordinamento o l’erogazione di iniziative formative, la concessione di spazi ad uso ufficio destinati all’utilizzo da parte delle federazioni, costi indiretti per attività di supporto come gestione di buste paga etc.)<br />
Quindi, secondo l’Avvocatura, le federazioni sportive nazionali, pur nella loro veste civilistica, erano articolazioni interne del CONI che su di esse esercitava una rilevante attività di indirizzo e di controllo (art.23 Stat.), che poteva giungere sino al commissariamento della federazione mediante la sostituzione coattiva degli organi di gestione e di controllo, qualora emergessero profili di irregolarità e/o inaffidabilità degli assetti gestionali o nelle ipotesi di situazione economica-patrimoniale ritenuta a rischio (art.6 comma 4, art. 7 comma 5).<br />
Infine, si citavano due precedenti giurisprudenziali (della Sezione giur. Reg, Lazio n. 120/2006 e CdS, Sez. VI, n. 527/2006) a riprova della natura pubblicistica delle Federazioni, anche dopo la “privatizzazione” dell’ordinamento sportivo (D.Lgs. n.&nbsp;242/1999 e D.L. n.&nbsp;15/2004) e la creazione di Coni servizi Spa (con D.L. 138/2002), attesi la rilevanza pubblicistica della attività federale, il finanziamento pubblico e l’ingerenza dello Stato nella gestione (tramite atti di indirizzo e controllo sulla gestione e sui bilanci, nonché con la potestà di commissariamento).<br />
4.3 – L’Avvocatura eccepiva poi l’infondatezza dei motivi di ricorso attinenti alla&nbsp;<em>produzione di beni e servizi non per il mercato</em>&nbsp;(all’esito del test market/non market).<br />
Anzitutto, il ricorrente errava nel ricomprendere tra i ricavi della federazione anche le “quote associative” che, invece, secondo l’ISTAT, dovevano essere qualificate come “<em>trasferimenti</em>”, ai sensi dei §§ 4.125, 4.126.a, 4.132 del SEC 2010 (che include tra i “<em>trasferimenti correnti diversi</em>” anche i trasferimenti correnti alle istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie che «<em>comprendono: a) le quote di associazione regolarmente versate dalle famiglie a sindacati e a organizzazioni politiche, sportive, culturali, religiose e simili, classificate nel settore delle istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie</em>») e comunque non erano classificabili come ricavi da vendita di servizi in condizioni di mercato (così come multe e sanzioni), ai sensi del § 3.33 del SEC (secondo cui solo i contributi correlati al volume o al valore della produzione potevano essere classificati come ricavi).<br />
Pertanto, applicando i criteri di computo dei costi e dei ricavi di cui al § 3.33 del SEC (secondo cui i ricavi comprendono i corrispettivi di volumi o valori di prodotto, mentre i costi sono pari ai consumi intermedi più i redditi da lavoro dipendente, gli ammortamenti, le imposte sulla produzione, ed i costi di capitale, questi ultimi pari agli “interessi netti pagati”) il calcolo del rapporto tra totale dei ricavi e totale dei costi risultava per la F.I.C.K. pari al 10,11% per il 2012 ed al 6,66 % per il 2011 (la memoria riportava analiticamente, in apposita tabella, i dati utilizzati per il calcolo, sostanzialmente corrispondenti a quelli dell’ISTAT ed oltre riportati nella motivazione della presente sentenza); di conseguenza, la F.I.C.K. doveva essere qualificata istituzione senza fini di lucro.<br />
4.4 – Sotto diverso profilo, richiamando specifica giurisprudenza amministrativa, l’Avvocatura dello Stato contestava anche i motivi di ricorso fondati su&nbsp;<em>vizi procedimentali</em>.<br />
In specie, quanto all’ omessa comunicazione di avvio del procedimento, si richiamavano la sentenza CdS, Sez. VI, n. 1234 del 24.10.1997 (sulla superfluità della comunicazione a soggetti destinatari solo di effetti riflessi o indiretti del provvedimento), nonché, con riferimento alla concreta fattispecie, TAR Lazio Sez. III quater n.&nbsp;6209 del 12.7.2011, CdS n.&nbsp;6014 del 28.11.2012, Sez. VI ord. n.&nbsp;3695 del 15.6.2008 (secondo cui l’elenco ISTAT aveva fini solo statistici e solo indirettamente produceva effetti<em>ex lege</em>&nbsp;sugli enti) e TAR Lazio n. 1938/2008 (che aveva escluso la necessità di comunicazione in caso di atti con natura certificativa come l’elenco ISTAT).<br />
Quanto, poi, al difetto di istruttoria e di motivazione, si rimarcava l’irrilevanza di tale circostanza in considerazione della natura certificativa e sostanzialmente vincolata dell’atto (citando in tal senso CdS n. 6014 del 28.11.2012, TAR Lazio Sez. III-quater n. 1938/2008, SS.RR. Corte dei conti 65/2014/RIS).<br />
4.5 – Infine, l’Avvocatura insisteva per il&nbsp;<em>rigetto della istanza di sospensiva</em>&nbsp;mancando il “periculum in mora”, dato che l’art.3 D.L. n.&nbsp;192/2014 aveva differito nel tempo i vincoli di spesa derivanti alle Federazioni sportive dall’inserimento nell’elenco; ed in tal senso si citavano altresì le ordinanze del CdS n. 1217 del 26.3.2012 e n. 975 del 2.3.2011, che avevano accolto l’appello cautelare dell’ISTAT sospendendo la sentenza di primo grado in funzione del corretto funzionamento istituzionale degli enti.<br />
5 – In data 5.5.2015 veniva depositata la&nbsp;<u>memoria della Procura generale</u>, nella quale si chiedeva – nell’interesse della legge, ex art.58 R.D.1038/1933 – di respingere il ricorso e di dichiarare la legittimità dell’inserimento della F.I.C.K. nell’elenco ISTAT 2014 delle amministrazioni pubbliche, con condanna alle spese, per i seguenti motivi.<br />
5.1 – Riepilogati la normativa di settore ed il contenuto del ricorso e della memoria del CONI, nonché le oscillazioni della giurisprudenza amministrativa nella materia dell’inserimento di enti nell’elenco ISTAT, il P.M. evidenziava la impossibilità di costruire un<em>concetto di pubblica amministrazione</em>&nbsp;unitario, valevole in ogni settore dell’ordinamento, essendo previste dalla legge definizioni assai diverse di “amministrazione” ai fini della giurisdizione (art.6 cod. proc. amm. e Corte cost. n.&nbsp;204/2004), del pubblico impiego (art.1 comma 2 D. Lgs. n.&nbsp;165/2001) dei contratti pubblici (organismo di diritto pubblico, art.3 comma 26 D.Lgs. n.&nbsp;163/2006) della responsabilità amministrativo-contabile (art.103 Cost., L. n. 20/1994) e del diritto di accesso (art.22 comma 1 lett.e L. n. 241/2000).<br />
In particolare, ai fini dell’applicazione dei vincoli di finanza pubblica ex art.103 Cost,, la L. n.&nbsp;196/2009 e la L. n.&nbsp;243/2012 (quest’ultima avente natura di legge rinforzata, e quindi tendenzialmente inderogabile, alla luce dell’art.81 comma 6 e 97 comma 1 Cost., nel testo modificato dalla L. cost. n.&nbsp;1/2012) effettuavano un rinvio dinamico all’elenco ISTAT redatto secondo i criteri fissati dalla normativa comunitaria (SEC 2010), sulla base di una&nbsp;<em>ratio</em>&nbsp;legislativa di migliore garanzia delle regole di disavanzo e debito pubblico concordate in sede comunitaria (art. 126 Tratt.UE, art.2 Prot. 12 Tratt. UE) e del patto di stabilità (art.3 Prot. 12 trattato di Amsterdam del 16-17.6.1997 art. 26 Tratt UE).<br />
Pertanto, ai fini predetti, in forza del regolamento comunitario SEC 2010 (le cui disposizioni erano state richiamate anche da varia giurisprudenza amministrativa specificamente citata) ed a prescindere dalle qualificazioni giuridiche dell’ordinamento interno, per “amministrazione pubblica” doveva intendersi una unità istituzionale che produceva beni e servizi non destinati alla vendita (requisito da verificarsi in base al test market/non market), controllata e finanziata in prevalenza da pubbliche amministrazioni.<br />
5.2 – Quindi, la Procura Generale esaminava i motivi di ricorso relativi ai&nbsp;<em>vizi formali e procedimentali dell’elenco ISTAT,</em>&nbsp;affermando che:<br />
a) l’elenco aveva valenza solo annuale, ed ogni elenco implicava una valutazione&nbsp;<em>ex novo</em>, e quindi era impossibile configurare una illogicità o disparità di trattamento per l’inclusione della F.I.C.K. e non di altre consimili federazioni nell’elenco, e solo per un anno e non per altri;<br />
b) l’elenco ISTAT (benché qualificato dalla legge “provvedimento” dalla L.211/2004) aveva natura di “attestazione” vincolata (di mera dichiarazione di scienza, non di certificazione di fatti o qualità o di accertamento costitutivo), fondata su una valutazione tecnico-statistica effettuata sulla base di inderogabili criteri comunitari (discrezionalità tecnica), e non su una discrezionalità amministrativa in senso stretto (ponderazione di interessi), onde erano superflue la motivazione e la comunicazione dell’avvio del procedimento (si citava in tal senso TAR Lazio, Sez. III, n. 1938 del 3.3.2008).<br />
5.3 – Tanto premesso, il P.M. richiamava la&nbsp;<em>normativa nazionale e la giurisprudenza formatasi sulla natura delle Federazioni sportive</em>, che aveva portato dapprima a qualificarle come soggetti privati in base ad una interpretazione restrittiva della L. 426/1942, poi come enti pubblici in quanto organi attraverso i quali il CONI svolgeva la sua attività pubblicistica (art.&nbsp;10 L.&nbsp;91/1981), successivamente come enti a natura mista a seconda del tipo di attività posta in essere (di rilevanza pubblicistica o meramente privata), infine come “associazioni riconosciute” di diritto privato (con D.Lgs. 242/1999), ma sempre con la attribuzione di compiti di rilevanza pubblicistica del CONI e con la conseguente attribuzione di poteri pubblicistici ed il conseguente assoggettamento a regole pubblicistiche (in specie in materia di finanza pubblica), analogamente a quanto avviene per i concessionari di pubblico servizio. Sulla persistenza della doppia natura pubblico/privata dell’attività svolta delle Federazioni dopo il D.Lgs. 242/1999, si citavano varie norme (D.Lgs. n.&nbsp;242/1999, D.Lgs. n.&nbsp;15/2004, art.1, comma 19, D.L. n.&nbsp;181/2006) e giurisprudenza civile, amministrativa e della Corte dei conti.<br />
Inoltre, la Procura Generale evidenziava che la giurisprudenza (seguendo anche suggestioni dell’ordinamento comunitario) aveva progressivamente ampliato il concetto di pubblica amministrazione, onde evitare che lo svolgimento di attività amministrativa con la veste giuridica di soggetto privato potesse determinare lesione del principio di buon andamento ex art.97 Cost.. In tale ottica, quindi, le Federazioni andavano considerate come “organismi di diritto pubblico”.<br />
Ancora, in base alla legge ed allo Statuto del CONI le Federazioni:<br />
a)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;agivano in qualità di organi del CONI medesimo (le cui funzioni pubblicistiche erano indiscusse);<br />
b)&nbsp;&nbsp;&nbsp;svolgevano una serie di attività di rilievo pubblicistico come l’affiliazione delle società sportive ed i tesseramenti degli sportivi, il controllo sulle competizioni ed il doping, l’attività di preparazione olimpica, l’utilizzazione e gestione di impianti pubblici (art. 23);<br />
c)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;agivano sotto la vigilanza del CONI, sia in fase costitutiva&nbsp;(artt.20-22: riconoscimento della Federazione a fini sportivi, presupposto della personalità giuridica di diritto privato, accertamento della conformità alle regole CIO e della Federazione internazionale, tra cui l’affiliazione a federazione internazionale, approvazione dello Statuto con nomina di Commissario ad acta in caso di difformità) sia in fase di gestione (art. 23: determinazione dei contributi confederali eventualmente con vincoli di destinazione, approvazione dei bilanci, rispondenza tra programmi del CONI e determinazioni federali; vigilanza sul corretto funzionamento e Commissariamento);<br />
d)&nbsp;&nbsp;&nbsp;provvedevano alla regolazione dello sport di competenza, all’emanazione di atti nel rispetto delle norme sul procedimento (art.1 comma 1 ter L.241/1990) e rientranti nella giurisdizione amministrativa (tranne che nei casi di giustizia sportiva e rapporti patrimoniali (art.133 lett.z c.p.a.),<br />
5.4 – Quanto poi al&nbsp;<em>test market- non market</em>, la Procura Generale evidenziava che l’affiliazione ed il tesseramento erano attività pubblicistica anche per i loro riflessi sulle posizioni dei privati, che non potevano svolgere attività sportiva ed utilizzare strutture pubbliche senza tali atti, onde i tesseramenti e le quote associative non costituivano “ricavi” valutabili ai fini del test; e che comunque non vi era prova che i ricavi propri delle piccole federazioni, come la F.I.C.K., fossero rilevanti a tali fini.<br />
5.5 – Sulla scorta di tali considerazioni, il P.M. affermava che la F.I.C.K. era assoggettata non ad un mero “controllo esterno” o vigilanza, come affermato dalla ricorrente (e da più risalente giurisprudenza amministrativa), ma ad un&nbsp;<em>controllo nel senso del SEC</em>, richiamando la recente sentenza 12/2015/RIS di queste Sezioni Riunite (e l’art.6 D.L. n. 95/2012) secondo cui quest’ultimo andava inteso come capacità di determinare (in modo significativo) la politica generale o i programmi di una unità istituzionale, se necessario scegliendo gli amministratori ed i dirigenti, con la precisazione che &#8211; ai sensi del SEC 2010 &#8211; un indicatore significativo di tale controllo era un grado di finanziamento di grado elevato e preponderante (come nella concreta fattispecie).<br />
In specie, la Procura Generale affermava che le&nbsp;<em>quote associative</em>&nbsp;non potevano essere considerate come ricavi utili ai fini del test market-non market o del grado di finanziamento, in quanto versate dagli associati per potere esercitare la pratica sportiva, altrimenti preclusa.<br />
5.6 – Inoltre, il P.M. contestava il motivo di ricorso fondato sulla&nbsp;<em>vetustà dei dati utilizzati per la redazione dell’elenco</em>, evidenziando che i dati utilizzati a tali fini dovevano essere pregressi per loro natura e per espressa previsione regolamentare (ex art. 5 Reg. SEC All. B, l’elenco ISTAT doveva essere redatto a settembre dell’anno precedente a quello di riferimento), dato che l’ISTAT operava sulla base dei dati più recenti disponibili, e riferirsi ad un periodo pluriennale.<br />
5.7 – Infine, in merito alla&nbsp;<em>richiesta di sospensiva</em>, il P.M. evidenziava l’assenza di&nbsp;<em>periculum in mora</em>, dato che non potevano configurarsi danni a carico dell’ente ma semmai doverose misure di contenimento della spesa frutto di scelte sovrane ed insindacabili del legislatore.<br />
6 – In data 7.5.2015 la F.I.C.K.&nbsp;<u>depositava memoria per l’udienza di discussione</u>, nella quale&nbsp;si insisteva nell’accoglimento del ricorso, depositando nel contempo le copie notificate del ricorso e del decreto presidenziale di fissazione di udienza e copia della delibera autorizzativa della proposizione del ricorso, prospettando ulteriori considerazioni difensive in replica agli scritti di controparte e della Procura ed alla luce delle sopravvenute decisioni delle Sezioni Riunite n. 12/2015/RIS e 13/2015/RIS.<br />
6.1 – In specie, premessa la sussistenza dell’&nbsp;<em>interesse a ricorrere</em>&nbsp;sulla base delle considerazioni delle predette decisioni delle SS.RR. (che evidenziavano la persistenza di tale interesse anche dopo l’entrata in vigore del c.d. “milleproroghe”), in merito ai&nbsp;<em>vizi formali e procedimentali dell’elenco ISTAT</em>&nbsp;la difesa affermava che le decisioni medesime prospettavano una interpretazione incoerente e di sospetta costituzionalità.<br />
Infatti – pur avanzando dubbi sul fatto che l’atto in esame avesse natura &#8220;meramente certificativa&#8221; e &#8220;vincolata&#8221;, alla luce delle disposizioni del SEC 2010 che prevedono una discrezionalità tecnica – le Sezioni Riunite non ne traevano la logica conseguenza dell’applicabilità delle norme sul procedimento amministrativo e della rilevanza della loro violazione ai fini dell’annullamento dell’elenco, bensì affermavano (sulla scorta di SS.RR. n.&nbsp;7/RIS/2013) che tali vizi erano irrilevanti nell’ambito della giurisdizione della Corte dei conti, avente ad oggetto non l’atto ma il rapporto, ovvero non i vizi dell’atto (la mera illegittimità formale o procedimentale dell’atto, anche sotto il profilo dell’eccesso di potere, della disparità di trattamento e della dell’illogicità) ma la sussistenza dei requisiti richiesti dall’ordinamento per l’inclusione di un ente nell’elenco.<br />
Secondo la difesa, pertanto, tale interpretazione ledeva il diritto di difesa e non trovava fondamento nella norma che attribuiva alla giurisdizione della Corte dei conti le impugnazioni avverso l’elenco ISTAT (per le ragioni oltre precisate nella motivazione della presente decisione, sub § 3.2) e dunque andava superata ammettendo un giudizio di mero annullamento dell’elenco ISTAT; fermo restando che (diversamente da quanto affermato dal P.M.)l’attività valutativa svolta dall’ISTAT non costituiva una forma di &#8220;discrezionalità tecnica&#8221; (legata a parametri economico-statistici prefissati), che rendesse superfluo il rispetto delle norme sul procedimento amministrativo.<br />
6.2 – Nel merito, la memoria richiamava le argomentazioni del CONI circa la&nbsp;<em>piena autonomia dell’ordinamento sportivo e dei suoi organi</em>&nbsp;– ovvero le Federazioni sportive – alla luce dell’art. 1 della L. n. 280/2003 e della sentenza n. 49/2011 della Corte Costituzionale (che richiamava l’art. 15 del d.lgs. 23&nbsp;luglio 1999 n. 242, e gli artt. 2 e 18 della Costituzione).<br />
In specie, si ribadiva quanto già affermato in ricorso circa la natura meramente privatistica della Federazioni Sportive Nazionali, salve le deroghe eventualmente previste nel medesimo decreto legislativo n. 242/1999 limitatamente a taluni aspetti dell’attività delle Federazioni stesse aventi &#8220;valenza pubblicistica&#8221; (art.15, comma 1, D.Lgs. n. 242/1999), che ne comportavano l’assoggettamento agli indirizzi ed al controllo del CONI&nbsp;&nbsp;(art. 5, comma 2, Iett.e art.7, comma 2,lett.e) soprattutto in materia di bilanci, finanziamenti e commissariamento (artt. 20 e 23 Stat. CONI); e si precisava che le Federazioni operavano in regime di diritto privato, salvo l’obbligo di rispettare il vincolo di destinazione dei contributi finanziari ricevuti dal CONI (dei quali era evidente la natura pubblicistica).<br />
6.3 – Di conseguenza, la difesa affermava la&nbsp;<em>mancanza del requisito del “controllo pubblico</em>” necessario per classificare la F.I.C.K. come pubblica amministrazione, a prescindere dall’esito del test market-non market.<br />
Anzitutto, si evidenziava (in replica ad affermazioni del P.M. in altri giudizi) che non spettava alle Federazioni, ma all’ISTAT provare che sussistesse il requisito del controllo, ai fini dell’inserimento di una federazione nel settore delle p.a. (S13) anziché delle istituzioni senza fini di lucro al servizio delle famiglie (S15), cui appartengono le associazioni sportive.<br />
In ogni caso, secondo la difesa il SEC 2015 (§ 1.36) e l’art.6 comma 1, ultima parte D.L. n. 95/2012 (nonché TAR Lazio n. 6209/2011) definivano il controllo come capacità di “determinare” la politica dell’ente, non come un mero “controllo esterno” o una generica “vigilanza”; e il SEC 2010 prevedeva altresì (al § 2.39) cinque indicatori del controllo, specificando però (al § 20.15) che un finanziamento pubblico “principale” della p.a. non era da solo indice sufficiente del controllo.<br />
Nella concreta fattispecie, come evidenziato dal TAR in giudizi pregressi, il CONI non aveva un controllo nel senso suddetto, dato la F.I.C.K. aveva piena autonomia nel determinare la propria politica generale ed i propri programmi, a prescindere dai poteri di indirizzo del CONI sulle Federazioni (ex art.15 D.Lgs. 242/1999 e art.7 e art.20-23 Stat. CONI).<br />
Né sussistevano i singoli “indicatori” del controllo previsti dal SEC 2010.<br />
a)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Anzitutto, in base allo statuto F.I.C.K., gli organi della Federazione erano nominati dagli associati.<br />
b)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Inoltre, non vi erano “altre disposizioni riguardanti gli obblighi contenuti nello Statuto della Federazione” che la assoggettavano al CONI, in specie gli “altri strumenti autorizzativi diversi dalla nomina dei funzionari” di cui al Manuale Eurostat (riportato dall’Avvocatura dello Stato nella memoria di costituzione per l’ISTAT), come l’approvazione del bilancio, l’approvazione degli statuti, il potere di revoca dello staff . Infatti, tali atti erano affidati dallo Statuto F.I.C.K. solo agli organi associativi, ed in caso di mancata approvazione del bilancio o dello statuto da parte del CONI tali atti venivano semplicemente riportati in assemblea e rimanevano validi ed efficaci ai fini privatistici, salva l’inefficacia nell’ordinamento sportivo. Inoltre, il potere di Commissariamento non equivaleva a revoca dello staff, bensì era un potere straordinario e limitato nel tempo in funzione della ricostituzione degli organi, nel caso di impossibilità di funzionamento. Infine, anche il riconoscimento della Federazione o la sua revoca da parte del CONI non erano espressione di un potere di controllo nel senso del SEC, in quanto senza di esso la Federazione continuava ad sussistere dal punto di vista civilistico.<br />
c)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ancora, non vi erano accordi contrattuali con CONI o altri soggetti pubblici, né messa a disposizione di strumenti operativi, in mancanza di ogni prova contraria da parte dell’ISTAT.<br />
d)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Secondo il SEC, poi, il grado di finanziamento era irrilevante qualora, anche in presenza di un “finanziamento principale” da parte di una p.a., la federazione conservasse la capacità di determinare le proprie scelte politiche ed i propri programmi in relazione agli altri indicatori del controllo (§ 20.15).<br />
e)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Non vi era alcuna allegazione e prova di una esposizione a rischio del CONI o in genere della pubblica amministrazione per l’attività svolta dalla F.I.C.K..<br />
In conclusione, la difesa affermava che – alla luce del § 20.15 del SEC – non vi era né allegazione né prova che il CONI avesse la capacità di determinare la politica generale dell’ente. Infatti, in forza di tale disposizione erano irrilevanti per configurare il “controllo” (nel senso del SEC) tanto il finanziamento pubblico (diversamente da quanto affermato dalla Procura Generale e dall’Avvocatura dello Stato), quanto i generali poteri del CONI di regolamentazione del settore, di vigilanza sulle federazioni e di sostituzione degli organi federali, che non potevano equivalere a controllo nel senso del SEC 2010 (come evidenziato anche dalla sentenza SS.RR.&nbsp;12/RIS/2015).<br />
Per converso, secondo la difesa, la sentenza 12/RIS/2015 errava nel riconoscere l’esistenza di un controllo del CONI (nel senso del SEC) in relazione ai poteri di vigilanza ad esso attribuiti in certe materie; infatti, la capacità dell’ente di “determinare” le proprie scelte programmatiche (prevista dal § 20.15 del SEC) non poteva essere ridotta a mera capacità di “condizionare” o “influenzare” le scelte di gestione dell’ente (come ritenuto fin da SS.RR. n.&nbsp;7/RIS/2013), tanto più che il SEC prevedeva che anche in presenza di finanziamenti pubblici l’ente poteva conservare la propria autonomia “in relazione agli altri indicatori” (§ 20.15).<br />
Inoltre, la sentenza 12/RIS/2015 errava nell’affermare che &#8211; in presenza di un finanziamento non solo “principale” ma “prevalente” della p.a. &#8211; sussistesse un indicatore sufficiente del “controllo” nel senso del SEC, in quanto la lettera e lo spirito del SEC (§ 20.15) imponevano, a prescindere dal grado di finanziamento più o meno elevato, di accertare sempre e comunque se l’ente conservasse o meno la sua capacità di determinare “in modo significativo” le proprie scelte programmatiche in relazione agli altri indici del controllo (per le ragioni oltre precisate: cfr. la motivazione della presente decisione, sub § 4.2.3).<br />
6.4 – Infine, la difesa dichiarava essere venuto meno l’interesse alla&nbsp;<em>istanza di sospensiva</em>&nbsp;in forza della sopravvenuta disposizione dell’art.&nbsp;13 D.L.&nbsp;192/2014, e lamentava che l’inserimento delle Federazioni Sportive nell’elenco ISTAT determinava una&nbsp;<em>ingiusta duplicazione delle misure di contenimento della spesa</em>.<br />
Infatti – essendo costretto il CONI a contrarre i finanziamenti da esso erogati, in quanto inserito nell’elenco ISTAT e quindi assoggettato a tali misure restrittive – l’inserimento nell’elenco anche delle Federazioni avrebbe determinato un’ulteriore indebita contrazione delle spese necessarie per il funzionamento degli enti ed imposto obblighi complessi ed onerosi soprattutto per le federazioni più piccole, compromettendo sotto diversi profili il loro funzionamento e danneggiando lo sport italiano nel suo complesso. Una corretta applicazione dei criteri di derivazione comunitaria avrebbe semmai imposto di applicare solo al CONI le misure di contenimento della spesa, in qualità di Ente confederato che ricomprendeva organicamente tutte le Federazioni, ed agiva da &#8220;filtro&#8221; allocando le risorse destinate dallo Stato all’intero comparto sportivo, anche per consentire alle Federazioni di raggiungere gli obiettivi di interesse collettivo loro propri, anche a livello competitivo globale.<br />
7 –&nbsp;Nella&nbsp;<u>pubblica udienza</u>&nbsp;del 13 maggio 2015, dopo la relazione del Consigliere Luigi Cirillo, venivano sentiti:<br />
a) gli Avvocati Giancarlo Guarino e Massimo Ranieri per la Federazione sportiva ricorrente, i quali si riportavano alle conclusioni scritte e ribadivano la necessità di valutare l’aspetto procedimentale dell’attività dell’ISTAT, nonché l’autonomia civilistica delle Federazioni sportive e l’assenza di indici significativi di controllo sulla F.I.C.K., in relazione sia al parere dei revisori, sia all’approvazione dei bilanci e dei regolamenti (indici non di ingerenza gestionale ma di mera vigilanza da parte del CONI), sia all’autonomia finanziaria, attesa la necessità di considerare come entrate proprie le quote associative, che non costituivano trasferimenti a copertura di debiti o disavanzi globali;<br />
b) l’Avvocato dello Stato Bruno Dettori per l’ISTAT, il quale si riportava alle conclusioni scritte;<br />
c) il Pubblico Ministero, nella persona del V.P.G. Francesco Lombardo, che evidenziava la necessità di considerare l’aspetto procedimentale e provvedimentale precedente l’inserimento dell’Ente nell’elenco ISTAT, nonché la centralità del problema del controllo, e sottolineava che nel presente giudizio si controverteva dell’”ingabbiamento” di enti, assoggettati a regole sconosciute in precedenza;<br />
d) l’Avvocato Massimo Ranieri, per delega dell’Avvocato Mario Sanino, costituito per il CONI, che depositava la delibera n.128 del 10.3.2015 con la quale la Giunta Nazionale del CONI deliberava la costituzione in giudizio, e ribadiva le conclusioni dell’atto scritto, evidenziando l’autonomia della F.I.C.K. rispetto al CONI, consacrata dall’art.&nbsp;21 comma 4 dello Statuto, e contestando la visione “panpubblicitistica” del P.M. e la diversità concettuale tra “commissariamento per gravi motivi” delle Federazioni e diritto di revoca dei “componenti dello staff” ai fini del “controllo” del SEC.<br />
Quindi, la causa passava in decisione.</p>
<div style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></div>
<p>1 – Partendo dalle questioni preliminari, occorre anzitutto dare atto&nbsp;della&nbsp;<u>ritualità del contraddittorio</u>,&nbsp;della&nbsp;<u>rinunzia all’istanza di sospensiva</u>&nbsp;della parte ricorrente (cfr. svolgimento del processo, §&nbsp;6.4), della&nbsp;<u>legittimazione processuale</u>&nbsp;della Federazione italiana Canoa e Kayak (F.I.C.K.) e del CONI (che hanno esibito le autorizzazioni a stare in giudizio, rispettivamente, in allegato alla memoria di discussione e in udienza: cfr. svolgimento del processo, § 6 e § 7), e della mancanza di eccezioni sulla&nbsp;<u>tardività delle memorie</u>, depositate dalla Procura Generale e dalla F.I.C.K. oltre il termine fissato nel decreto presidenziale di fissazione d’ udienza (cfr. svolgimento del processo, § 2, § 5, § 6), memorie peraltro non contenenti eccezioni in senso stretto ma mere difese o eccezioni in senso lato, comunque esaminabili di ufficio (cfr. SS.RR. n.&nbsp;16/2015/RIS).<br />
1.1 – Va poi respinta l’eccezione dell’Avvocatura dello Stato circa un presunto difetto di&nbsp;<u>interesse ad agire della F.I.C.K.</u>&nbsp;, a seguito dell’art. 13 del decreto legge 31 dicembre 2014 n. 192 (convertito dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11), che differisce al 1.1.2016 l’applicazione alle Federazioni sportive delle norme sul contenimento della spesa riguardanti le amministrazioni pubbliche iscritte nell’elenco ISTAT. Infatti, anche dopo la conversione in legge di tale disposizione ed il differimento dei vincoli di spesa, l’inserimento nell’elenco continua a comportare effetti ulteriori, di tipo organizzativo e contabile, che incidono sull’attività delle Federazioni (cfr. svolgimento del processo § 1.1 lett.c nonché le decisioni di queste Sezioni Riunite n. 12/2015/RIS, n.&nbsp;13/2015/RIS e n.16/2012/RIS) .<br />
1.2 – Sempre in via preliminare, va dichiarata la&nbsp;<u>inammissibilità dell’intervento del CONI.</u><br />
Invero, come già evidenziato dalla sentenza di n. 16/2015/RIS di queste Sezioni Riunite, benché il ricorso sia stato notificato a vari soggetti tra cui il CONI (e la Procura Generale, legittimata a contraddire ex art. 58 R.D. n.&nbsp;1038/1933), non sussistono i presupposti legittimanti un suo intervento in causa, in quanto:<br />
a)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;il CONI non ha interesse a contraddire come parte del rapporto sostanziale controverso (ex art.100 e 101 c.p.c.), poiché non è stata proposta in ricorso alcuna domanda nei suoi confronti (tra l’altro, tale Ente non ha partecipato al procedimento di formazione dell’impugnato elenco ISTAT);<br />
b)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;non sussistono i presupposti dell’intervento ex art. 106 c.p.c. (chiamata in garanzia o comunanza di causa, intesa nel senso che la decisione tra le parti originarie del rapporto controverso possa estendere i suoi effetti su un terzo che abbia in comune con l’attore o con il convenuto il rapporto sostanziale, o che possa far valere un diritto relativo all’oggetto o dipendente dal titolo dedotto nel processo), perché la causa qui in esame è data dall’inserimento della F.I.C.K. nell’elenco ISTAT, nel quale è incontroverso che il CONI rientri a pieno titolo (al limite, avrebbero potuto intervenire altre Federazioni consimili)<strong>;</strong><br />
c)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;non sussistono i presupposti dell’intervento volontario c.d. dipendente ex art. 105, comma 2 c.p.c., azionato nella concreta fattispecie (in cui il CONI semplicemente chiede l’accoglimento dell’altrui domanda); infatti, l’intervento ad&nbsp;<em>adiuvandum</em>presuppone un interesse giuridico (e non di mero fatto) del terzo a sostenere le ragioni di una delle parti, consistente nella volontà d’impedire i possibili pregiudizi giuridicamente rilevanti che potrebbero discendere dagli effetti riflessi di un giudicato pronunciato&nbsp;<em>inter alios</em>&nbsp;(cfr., ex multis, Cass. civ. n. 364/2014), laddove nel caso in esame non può considerarsi giuridicamente rilevante (bensì di mero fatto) l’affermato interesse del CONI a negare il suo “controllo” sulle federazioni (nel senso oltre precisato), giacché la decisione di tale questione non avrebbe aver alcun rilievo in ordine ai rapporti tra CONI e federazioni sportive, che resterebbero comunque sempre quelli già fissati dalle norme vigenti.<br />
Alla luce di queste considerazioni, che il Collegio condivide, l’intervento in giudizio del CONI va dichiarato inammissibile.<br />
2 – Nel&nbsp;<u>merito</u>&nbsp;della causa, è necessario un separato esame dei motivi di ricorso prospettati dalla F.I.C.K. avverso il suo inserimento nell’elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm.”, oggetto del comunicato ISTAT pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 10 settembre 2014, n. 210, nella parte in cui include la tra “gli enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali”.<br />
3 – In primo luogo, nel ricorso si lamentano vizi formali dell’elenco ISTAT, in specie la&nbsp;<u>violazione degli artt. 7 e 3 della legge n. 241 del 1990</u>, per&nbsp;<em>difetto di</em>&nbsp;<em>avviso dell’avvio del procedimento</em>&nbsp;(mai comunicato alla F.I.C.K.), per&nbsp;<em>difetto di istruttoria</em>&nbsp;(non risultando acquisiti pareri, atti istruttori ad eccezione di due modelli statistici, dello “Statuto” e dei “principi-guida” del CONI) e per&nbsp;<em>difetto di motivazione</em>&nbsp;(obbligatoria per ogni atto diverso da quelli normativi o a contenuto generale), non essendo possibile ricostruire dall’atto “i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria” (ovvero il percorso argomentativo seguito dall’ISTAT per l’inclusione nell’elenco della Federazione), nemmeno&nbsp;<em>per relationem</em>&nbsp;o comunque in modo facilmente desumibile dall’istruttoria compiuta (come imposto da CdS n.2281/2002). Di conseguenza, secondo la ricorrente occorrerebbe annullare l’elenco per violazione di legge o comunque per eccesso di potere, attesa l’insufficienza ed inadeguatezza della motivazione (soprattutto considerando gli ondivaghi orientamenti interpretativi dell’ISTAT – censurati dal TAR – circa l’inserimento della F.I.C.K. nell’elenco in esame: cfr. svolgimento del processo, § 1.1 lett.a ).<br />
3.1 – Su tali argomentazioni difensive si sono già soffermate le sentenze n.&nbsp;12/2015/RIS e n.&nbsp;13/2015/RIS di queste Sezioni Riunite (riprese nelle sentenze successive, in specie nella sentenza 16/2015/RIS), evidenziandone l’infondatezza per i seguenti motivi.<br />
a) Quanto alla contestata illegittimità dell’elenco, in relazione ad un preteso “diverso orientamento” manifestato dall’ISTAT nella redazione dell’elenco 2015 rispetto agli anni precedenti (senza una adeguata motivazione di supporto), si è segnalato che la valenza solo annuale dell’elenco implica la necessità di un suo aggiornamento periodico con valutazioni ex novo, rendendo quindi irrilevanti le valutazioni effettuate negli anni precedenti; che – a parte la generale facoltà di revoca e di annullamento in autotutela della pubblica amministrazione &#8211; nella concreta fattispecie l’omesso inserimento delle Federazioni negli elenchi successivi al 2010 era dipeso solo dall’annullamento del TAR; che, infine, la disciplina della materia è mutata con l’entrata in vigore del nuovo regolamento comunitario di settore (c.d. SEC 2010, oltre citato), imponendo nuove valutazioni all’ISTAT.<br />
b)&nbsp;&nbsp;Quanto alla contestata illegittimità dell’elenco per omessa comunicazione dell’avvio del procedimento, per difetto di istruttoria e per difetto di formale motivazione, la sentenza n.12/2015/RIS di queste Sezioni Riunite ha anzitutto evidenziato che un certo scostamento temporale tra redazione dell’elenco e rilevazioni statistiche poste alla sua base era imposto dal SEC 2010 (ex art. 5 Reg. UE n. 549/2013), e le rilevazioni statistiche ai fini del SEC devono abbracciare periodi ultrannuali e fondarsi sui dati più recenti disponibili (acquisibili anche da fonti amministrative diverse, e poi “trasformati” per utilizzarli ai fini del SEC e della contabilità economica nazionale).<br />
Quindi, alla luce delle nuove disposizioni del SEC 2010 (che rispetto alla previgenti disposizioni del SEC 95 prevedono un accertamento più complesso della qualità di “pubblica amministrazione”), la sentenza 12/2015/RIS ha affermato essere “legittimo dubitare” della natura “meramente certificativa” e “vincolata” dell’elenco ISTAT, natura dalla quale la precedente sentenza n. 63/2041/RIS di queste Sezioni Riunite e la giurisprudenza amministrativa desumevano la superfluità della comunicazione dell’avvio del procedimento e di una precisa motivazione del provvedimento (CdS n. 6014 del 18.11.2012, TAR Lazio, Sez. III-quater n. 1938/2008, Corte dei conti SS.RR. n. 63/2014/RIS). Tuttavia, la stessa sentenza ha precisato che – sebbene l’attività “valutativa” dell’Istat (da effettuarsi in base ad “indicatori”) implichi quanto meno una discrezionalità tecnica che impone una scelta dei criteri di valutazione e un’attività procedimentale prima superflue – tale attività non è connotata da discrezionalità amministrativa, in quanto non implica bilanciamento di interessi, ma valutazione tecnico-economica. Infine, la sentenza ha richiamato la giurisprudenza di queste Sezioni Riunite (sentenza n.7/2013/SR) secondo cui la giurisdizione della Corte dei conti in materia di impugnazione degli elenchi ISTAT non si configura quale giurisdizione sui vizi dell’atto, poiché comporta una cognizione piena sulla sussistenza dei requisiti richiesti dall’ordinamento per l’inclusione nel novero delle amministrazioni pubbliche (ovvero l’accertamento della qualità di “amministrazione pubblica” in capo ad una determinata “unità istituzionale”), con la conseguenza che “<em>non rileva l’accertamento dei vizi formali o procedimentali dell’elenco ISTAT (anche sotto il profilo dell’eccesso di potere per disparità di trattamento, illogicità o altre violazioni delle norme sul procedimento), che possono beninteso astrattamente sussistere, ma non sono presupposti della pretesa azionabile nel presente giudizio</em>” (SS.RR. 12/2015/RIS).<br />
3.2 – La difesa della F.I.C.K. afferma che le decisioni delle Sezioni Riunite (in specie la sentenza n. 12/2015/RIS) prospetterebbero una interpretazione incoerente e di sospetta costituzionalità, in quanto:<br />
a)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;da un lato, implicherebbero un parziale diniego di giurisdizione ed una lesione del diritto di difesa (in violazione degli artt. 24 e 113 Cost.), lasciando la federazione priva di tutela avverso un elenco illegittimo (per violazione della L.241/1990), pur in presenza di un suo riconosciuto interesse a ricorrere (che secondo la difesa andrebbe inteso non come interesse di fatto ma come interesse normativamente protetto) e di una riconosciuta illegittimità dell’atto, implicitamente aprendo (al limite) la strada ad una tutela dinanzi ad un giudice diverso dalla Corte dei conti;<br />
b)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;dall’altro, non troverebbero fondamento nella norma che attribuisce alla giurisdizione della Corte dei conti le impugnazioni avverso l’elenco ISTAT (art. 1, comma 169, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228), il cui testo si riferirebbe non ad un mero giudizio di accertamento, ma, specificamente, ad un giudizio (costitutivo) di annullamento di atti.<br />
Viceversa, secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata (alla luce degli artt. 102 e 103 Cost.), dovrebbe ritenersi che l’art.1 comma 169 L.228/2012 tenda ad introdurre un giudizio di annullamento degli atti a cognizione piena, con conseguente ingresso dei principi del procedimento amministrativo nei criteri di valutazione della legittimità dell’operato dell’ISTAT.<br />
Inoltre, non potrebbe aderirsi alla tesi della Procura, secondo cui l’attività valutativa svolta dall’ISTAT costituirebbe una forma di &#8220;discrezionalità tecnica&#8221;, in quanto – secondo la difesa – la sentenza n.12/RIS/2015 aveva evidenziato come le valutazioni dell’ISTAT (a parte il test market/non market) presupponessero l’analisi e l’interpretazione di atti giuridici (in particolare lo statuto dell’Ente esaminato, le leggi ed i regolamenti) e non già di parametri meramente contabili o statistico–contabili.<br />
3.3 – Tali argomentazioni difensive non possono essere condivise, per i motivi che seguono.<br />
3.3.1 – Anzitutto, queste Sezioni Riunite hanno già evidenziato che la giurisdizione della Corte dei conti in materia di impugnazione degli elenchi ISTAT, attribuita dall’art.1, comma 169, della legge n. 228 del 2012, comporta &#8220;una cognizione piena sulla sussistenza dei requisiti richiesti dall’ordinamento per l’inclusione nel novero delle amministrazioni pubbliche&#8221; (cfr. sentenza n. 7/2013/SR e, da ultimo, con le sentenze nn.&nbsp;12/2015/RIS, 13/2015/RIS e 16/2016/RIS).<br />
Infatti, anche se la formulazione dell’articolo predetto fa riferimento ad una sorta di giudizio impugnatorio (“avverso gli atti di ricognizione delle amministrazioni pubbliche operata annualmente dall’ISTAT ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è ammesso ricorso alle Sezioni riunite della Corte dei conti, in speciale composizione …”), ciò non implica che tale giudizio abbia ad oggetto l’atto (che ben può essere non l’oggetto ma una condizione dell’azione, con funzione di attualizzare l’interesse ad agire, come avviene in materia pensionistica: cfr. art. 71 R.D. n.&nbsp;1038/1933) anziché il rapporto; e, nella fattispecie qui in esame, il richiamo dello stesso articolo alla giurisdizione di questa Corte in materia di contabilità pubblica e nelle materie speciali individuate dalla legge (“…è ammesso ricorso alle Sezioni riunite della Corte dei conti, in speciale composizione, ai sensi dell’articolo 103, secondo comma, della Costituzione”) impone appunto di ritenere che la giurisdizione sugli elenchi ISTAT sia a cognizione piena e di merito, tale essendo tradizionalmente la giurisdizione della Corte dei conti (in materia di contabilità pubblica, di responsabilità, di pensioni).<br />
Tanto premesso, le sentenze n.&nbsp;63/2014/RIS, n.&nbsp;12/2015/RIS e n.&nbsp;16/2015/RIS di queste Sezioni Riunite hanno già evidenziato che – in presenza di una giurisdizione piena sul rapporto (ad esempio la giurisdizione tributaria, o la giurisdizione pensionistica di questa Corte) – l’illegittimità formale dell’atto per violazione di norme procedurali non assume autonoma valenza, non potendo il giudice limitarsi a dichiarare l’illegittimità dell’atto (come nella giurisdizione di mero annullamento), ma dovendo invece accertare l’esistenza o meno della situazione soggettiva controversa. In tali casi, l’illegittimità dell’atto e/o del procedimento (anche sotto il profilo dell’eccesso di potere per disparità di trattamento, illogicità o altre violazioni delle norme sul procedimento) viene in rilievo non in funzione della mera tutela di un interesse alla rimozione dell’atto (come avverrebbe in una giurisdizione di mero annullamento), bensì solo se essa abbia inciso sulla determinazione conclusiva del procedimento stesso e quindi sull’accertamento della situazione soggettiva sostanziale controversa.<br />
Di conseguenza, dovendo nella fattispecie accertarsi l’esistenza o meno dei presupposti fissati dal SEC 2010, l’inserimento di un’unità istituzionale tra le “amministrazioni pubbliche”, i predetti vizi dell’atto o del procedimento non rilevano in quanto tali, dato che (come oltre si vedrà) essi non hanno determinato una erroneo inserimento della F.I.C.K. nell’elenco 2015.<br />
3.3.2 – Nemmeno, poi, possono condividersi le doglianze di parte ricorrente, secondo cui la predetta interpretazione lascerebbe degli enti privati, titolari di un pacifico interesse a ricorrere, privi di tutela avverso atti amministrativi di riconosciuta illegittimità (in violazione della L.241/1990), ledendo il diritto di difesa (in violazione degli artt. 24 e 113 Cost.) con un sostanziale diniego di giurisdizione (che potrebbe anche aprire la strada ad una tutela dinanzi ad un giudice diverso dalla Corte dei conti); infatti, anche ipotizzando che in una materia oggetto di giurisdizione esclusiva alla giurisdizione piena sul rapporto possa affiancarsi una giurisdizione sull’atto in quanto tale, nel caso in esame comunque non si rinvengono interessi giuridicamente protetti ad una pronunzia di mero annullamento, per i motivi seguenti.<br />
Anzitutto, la predetta sentenza n. 12/2015/RIS ha esplicitamente affermato (cfr. § 3.1) che – benché non si tratti nella fattispecie di una “mera” certificazione, dato che il SEC 2010 presuppone degli accertamenti tecnici– certamente non viene in discussione una valutazione discrezionale dell’interesse pubblico in bilanciamento con quello privato (come avviene per i provvedimenti amministrativi in senso stretto) ma solo l’accertamento della sussistenza di parametri normativamente fissati. Ne consegue che – non essendo in discussione provvedimenti in senso stretto, bensì atti amministrativi connotati da discrezionalità tecnica – non risultano applicabili le disposizioni degli artt. 3 e 7 L n.&nbsp;241/1990, occorrendo semmai verificare se i presupposti dell’atto prefissati normativamente sussistano o meno in concreto (cfr. Consiglio di Stato, Sez IV, n.1971 del 7.5.2007); soprattutto alla luce dell’art.&nbsp;21-octies L. n.&nbsp;241/1990, che non consente l’annullamento di un provvedimento per violazione di norme sul procedimento o la forma degli atti, qualora, per la sua natura vincolata, il contenuto dell’atto non avrebbe potuto essere diverso, o qualora l’amministrazione comunque dimostri che il contenuto non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato (cfr. Consiglio di Stato, Sez V n.1374 del 17.3.2015, Sez. VI 2127 del 27.4.2015). Infatti, l’art.21-octies (introdotto dall’art.14 L.15/2005) ha fortemente innovato nel sistema amministrativo, non ritenendo meritevole di tutela un interesse meramente demolitivo dell’atto, fondato solo su motivi procedimentali, ma non sorretto da un interesse sostanziale giuridicamente protetto come diritto soggettivo o come interesse legittimo.<br />
Nella concreta fattispecie, quindi, poiché la normativa comunitaria fissa con esattezza i presupposti per l’inserimento di un ente nell’elenco ISTAT come “pubblica amministrazione” (senza discrezionalità amministrativa dell’ISTAT nel disporre o meno l’inserimento) e tali presupposti (come oltre precisato) sussistono per la F.I.C.K., i vizi procedimentali e formali lamentati dalla ricorrente non possono avere autonomo rilievo ai fini dell’annullamento dell’atto.<br />
4 – Gli altri motivi del ricorso attengono alla&nbsp;<u>mancanza dei presupposti legali per la qualificazione della F.I.C.K. come “amministrazione pubblica”</u>&nbsp;, ovvero alla violazione e falsa applicazione delle disposizioni comunitarie e nazionali relative alla classificazione delle pubbliche amministrazioni (art.&nbsp;1 della legge n. 311 del 2004, art. 1 della legge n. 196 del 2009, art. 15 del decreto legislativo n. 242 del 1999 e del regolamento UE n. 549/2013).<br />
L’esame delle questioni prospettate dal ricorrente presuppone una sintesi della giurisprudenza di queste Sezioni Riunite, che (a partire dalle sentenze n. 12/2015/RIS e 13/2015/RIS, cui si rinvia) ha ricostruito la&nbsp;<em>normativa di settore</em>&nbsp;disciplinante tali presupposti nei sensi che seguono.<br />
<strong>4.1 – In primo luogo, ai sensi dell’art. 1, commi 1 e 2, della legge n.196 del 2009, la giurisprudenza ha ritenuto che la qualità di “amministrazione pubblica” va individuata sulla base degli &#8220;specifici regolamenti dell’Unione Europea&#8221;: in specie, l’allegato A del Regolamento UE n. 549/2013 del 21 maggio 2013 (c.d. SEC 2010), che contiene il nuovo Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell’Unione europea e fissa principi contabili in parte ripresi dalla normativa previgente ed in parte innovativi. Di conseguenza, le fonti interne e la qualificazione giuridica da esse attribuita ad alcuni enti (nella fattispecie, le Federazioni sportive) possono avere tutt’al più una funzione integrativa, dovendosi riscontrare la qualità di “pubblica amministrazione” – ai fini della redazione dell’elenco ISTAT – alla luce anzitutto delle disposizioni del SEC predetto.</strong><br />
<strong>4.2 – In secondo luogo, la giurisprudenza di queste Sezioni Riunite ha chiarito che il SEC 2010 parte da una definizione generale di &#8220;amministrazione pubblica&#8221; in parte diversa da quella riportata nel precedente SEC 95, ampliando il novero delle unità istituzionali rientranti in questa classificazione, e precisando i presupposti della classificazione stessa.</strong><br />
<strong>4.2.1 – Anzitutto, si continua a prevedere che le unità istituzionali appartenenti al settore &#8220;amministrazione pubblica&#8221; (Settore S 13) si caratterizzino in ogni caso per essere &#8220;produttori di beni e servizi non destinabili alla vendita&#8221; (cfr. § 2.111).</strong><br />
<strong>Tuttavia, se la “produzione per la vendita” continua ad essere caratterizzata dalla sua offerta a “prezzi economicamente significativi” (§ 3.18 lett.a), nel nuovo SEC si presume l’esistenza di tali prezzi solo qualora il rapporto tra “ricavi delle vendite” e “costi di produzione” sia pari almeno al 50 % in un periodo pluriennale (cfr. § 3.19 e § 3.32). Si prevede la possibilità di valutare la “destinazione alla vendita di beni e servizi” sulla base non solo del criterio quantitativo, ma di “vari” parametri (cfr. § 3.32) e si effettuano una serie di precisazioni sulle modalità di valutazione dei ricavi da vendite e dei costi solo in parte sovrapponibile a quella previgente , ad esempio in relazione al computo degli interessi passivi “netti” tra i costi (cfr. §§ 3.32 segg. del SEC ed i corrispondenti §§ 3.32 segg. del SEC 95).</strong><br />
<strong>Inoltre, ai fini della classificazione di una unità come “pubblica amministrazione”, non si prevede più il requisito del finanziamento &#8220;prevalente&#8221; da parte di soggetti appartenenti ad altri settori (cfr. § 2.111), requisito invece espressamente previsto nel SEC 95 (al § 2.68 previgente).</strong><br />
<strong>4.2.2 – In particolare, tra le “amministrazioni pubbliche” continuano a rientrare le “istituzioni senza fine di lucro” (ovvero unità organizzative che non tendono alla creazione di redditi, utili o proventi: cfr. § 3.31) qualora siano “riconosciute come entità giuridiche indipendenti che agiscono da produttori di beni e servizi non destinabili alla vendita e che sono controllate da amministrazioni pubbliche” (§ 2.112 lett.c, § 20.13, § 3.31); anche questa disposizione non prevede più che tali istituzioni siano “finanziate in prevalenza da amministrazioni pubbliche”, come era previsto dal previgente SEC 95 (al § 2.69 lett. b).</strong><br />
<strong>Ai fini della classificazione in esame, il SEC 2010 ha meglio definito il concetto di “controllo” sulle istituzioni senza fine di lucro , affiancando alla consueta definizione generale (“per controllo si intende la capacità di determinare la politica generale o il programma di una unità istituzionale”: cfr. §&nbsp;1.36 SEC 2010, corrispondenti al § 2.26 del SEC 95) una serie di “indicatori di controllo” prima non previsti, ovvero “a) nomina di funzionari; b) messa a disposizione di strumenti che consentano l’operatività; c) accordi contrattuali; d) grado di finanziamento; e) grado di esposizione al rischio dell’amministrazione pubblica” (§ 2.39); quanto ai criteri di applicazione degli indicatori, il SEC ha precisato che “come nel caso delle società, un solo indicatore potrebbe essere talvolta sufficiente per stabilire il controllo, ma in altri casi più indicatori distinti possono collettivamente attestare il controllo.” (cfr. § 2.39).</strong><br />
<strong>Più dettagliate previsioni sono contenute nel § 20.15 del SEC 2010, il quale:</strong><br />
<strong>&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong><strong>precisa che l’intervento pubblico in forma di regolamentazione generale applicabile a tutte le unità che svolgono la stessa attività non è rilevante per decidere se una singola unità sia controllata dall’amministrazione pubblica;</strong><br />
<strong>&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong><strong>tra i cinque indicatori del controllo, indica alla lettera b) “<em>altre disposizioni come gli obblighi contenuti nello statuto dell’istituzione senza scopo di lucro</em>” anziché la “messa a disposizione di strumenti operativi” (prevista al § 2.39);</strong><br />
<strong>&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong><strong>in merito ai criteri di applicazione degli indicatori, chiarisce che “<em>Un unico indicatore può essere sufficiente per stabilire il controllo. Tuttavia, se un’istituzione senza scopo di lucro finanziata principalmente dall’amministrazione pubblica conserva in misura significativa la capacità di determinare la sua politica o il suo programma lungo le linee definite dagli altri indicatori, non viene considerata controllata dall’amministrazione pubblica. Nella maggior parte dei casi l’esistenza del controllo sarà evidenziata da una serie di indicatori. Una decisione basata su questi indicatori implica, per sua natura, un giudizio soggettivo</em>.”</strong><br />
<strong>4.2.3 – Va verificata&nbsp;&nbsp;sulla base degli &#8220;indicatori&#8221; controllo sopra richiamati, ritenuti dal SEC di per sé significativi dell’esistenza del “controllo”, tenendo conto che:</strong><br />
<strong>&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;di norma è richiesta la presenza di più indicatori concorrenti, anche se talvolta uno solo di essi può essere di tale significatività da poter essere considerato sufficiente;</strong><br />
<strong>&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;in caso di &#8220;finanziamento&nbsp;<em>principale</em>&nbsp;pubblico&#8221; occorre accertare se l’ente conservi o meno la sua autonomia di indirizzo in relazione agli altri indicatori.</strong><br />
<strong>In particolare, la difesa della parte ricorrente – in merito all’indicatore del “grado di finanziamento” – ha affermato che la mera presenza di un finanziamento pubblico (del CONI), a prescindere dalla sua entità, sarebbe insufficiente a configurare il “controllo” in mancanza di altri indicatori; fermo restando, ovviamente, che il grado di finanziamento è solo uno degli indicatori del &#8220;controllo&#8221;, che ben potrebbe essere desunto in base ai restanti e diversi indicatori individuati dal SEC.</strong><br />
<strong>Viceversa, a partire dalle sentenze n. 12/2015/RIS e n.13/2015/RIS queste Sezioni Riunite hanno ritenuto che la previsione secondo cui, in presenza di un “finanziamento principale pubblico”, occorrono altri indicatori per qualificare una federazione come &#8220;amministrazione pubblica&#8221;, si riferisca solo all’ipotesi in cui il finanziamento sia &#8220;principale&#8221;, non all’ipotesi in cui sia “prevalente”, in termini di percentuale sulle entrate. Infatti, il “finanziamento&nbsp;<em>principale</em>” da parte di una pubblica amministrazione (il finanziamento maggiore, in termini di valore assoluto, tra i vari finanziamenti) è concettualmente distinto dal “finanziamento pubblico&nbsp;<em>prevalente”</em>&nbsp;(finanziamento maggioritario in termini percentuali sul totale delle entrate finanziarie), che era in precedenza previsto dal SEC 95 come vero e proprio requisito per classificare una istituzione senza fine di lucro come pubblica amministrazione; inoltre, mentre il primo non necessariamente condiziona in maniera determinante le scelte dell’ente (con la logica conseguenza che è richiesta in quest’ipotesi l’esistenza di altri indicatori significativi per ipotizzare una forma di &#8220;controllo&#8221;), nel secondo, invece, il finanziamento pubblico è tale da poter condizionare la scelte strategiche dell’ente, e quindi da poter configurare un controllo pubblico anche in assenza di altri indicatori</strong><strong>.</strong><br />
L’interpretazione predetta è stata contestata dalla difesa della F.I.C.K. nella memoria per l’udienza di discussione, secondo la quale la sentenza n. 12/RIS/2015 avrebbe errato nel riconoscere l’esistenza di un controllo del CONI (nel senso del SEC) in presenza di un finanziamento non solo “principale” ma “preponderante” della p.a., in quanto così argomentando si introdurrebbe una graduazione dell’entità dei finanziamenti pubblici non solo non prevista dal § 20.15, ma che condurrebbe anche a risultati antitetici a quelli previsti da tale disposizione, e sostanzialmente la vanificherebbe, rendendo superfluo l’esame degli altri indicatori in presenza di finanziamenti elevati. In particolare, la difesa sostiene che l’indicatore del “grado di finanziamento” (§&nbsp;20.15 lett.d) dovrebbe essere letto alla luce della seconda parte della stessa disposizione, secondo cui il finanziamento prevalente non è di per sé solo un indice significativo del controllo; e quest’ultima disposizione non potrebbe essere superata con una interpretazione contraria alle lettera ed alla&nbsp;<em>ratio</em>&nbsp;del SEC. In altri termini, secondo la difesa, a prescindere dal grado di finanziamento più o meno elevato, occorrerebbe sempre accertare se l’ente conservi o meno la sua capacità di determinare “in modo significativo” le proprie scelte programmatiche in relazione non solo al finanziamento, ma anche agli altri indici del controllo (§ 20.15).<br />
<strong>Le considerazioni attoree, a parte la tardività della memoria in cui sono state formulate, risultano infondate. Infatti, alla luce delle considerazioni che precedono, fondate sulla lettera del regolamento comunitario, il “finanziamento prevalente” previsto dal previgente SEC 95 (rapporto tra finanziamenti pubblici ed entrate finanziarie complessive) è concettualmente diverso dal “finanziamento principale” per visto dal SEC 2010 (inteso come finanziamento maggiore per importo assoluto tra le varie entrate, ma che può essere percentualmente minoritario rispetto al totale dei finanziamenti), anche perché altrimenti non si spiegherebbe la diversa formulazione delle norme; ed il secondo concetto (diversamente dal primo) non fa riferimento al “grado”, ma all’ “importo” del finanziamento. Di conseguenza, in presenza di un finanziamento di “grado” elevato trova applicazione la regola generale secondo cui anche un solo indicatore può essere sufficiente a ritenere sussistente un “controllo” (e quindi occorre verificare se il grado di finanziamento sia talmente elevato da essere sufficiente a tal fine), non la regola speciale, secondo cui in presenza di un finanziamento pubblico “principale” (per importo, ma non preponderante per grado) occorre accertare l’esistenza anche di altri indicatori. Del resto, come sopra sottolineato, ciò corrisponde perfettamente alla “ratio” del SEC 2010, che è quella di ritenere sussistente il controllo qualora l’ente non sia autonomo nel determinare i propri obiettivi; infatti, un ente i cui fondi siano per la gran parte di provenienza pubblica dipende non solo per gli obiettivi, ma per la sua stessa capacità operativa e la sua esistenza dalle scelte di finanziamento dell’amministrazione, laddove un ente che trovi il suo finanziatore principale nella pubblica amministrazione, ma le cui entrate complessive pervengano anche da altre fonti, potrebbe sopravvivere e continuare ad operare autonomamente anche a prescindere dal finanziamento pubblico, ed in tal caso occorre quindi verificare se vi siano altre forme di controllo pubblicistico accanto al finanziamento.</strong><br />
<strong>Tale interpretazione, del resto, sembrerebbe essere fatta propria anche dall’Eurostat nel “Manual on Government Deficit and Debt – Implementation of ESA 2010” (redatto a fini di uniforme applicazione del SEC 2010), il quale al punto I.2.3, § 17, lett. d) prevede espressamente che un’unità finanziata dal governo, in misura almeno pari al 50%, può ritenersi controllata qualora il finanziamento sia non temporaneo (come nel caso in esame) “<u>e/o</u>” se si traduca in un monitoraggio stretto dell’utilizzo dei fondi e in una forte influenza dal governo sulla sua politica generale (ovvero, ritiene sufficiente un finanziamento pubblico superiore al 50% per un periodo pluriennale).</strong><br />
<strong>5 – Alla luce di questa ricostruzione del quadro normativo di riferimento, deve ritenersi che nella concreta fattispecie sussistano i presupposti per qualificare la F.I.C.K. come pubblica amministrazione.</strong><br />
<strong>5.1 – Al riguardo, è incontestato che la F.I.C.K. sia una unità istituzionale qualificabile “istituzione senza fine di lucro” (circostanza comunque desumibile dal D.Lgs. n. 242 del 1999 e dallo Statuto prodotto dalla stessa ricorrente).</strong><br />
<strong>Nel ricorso e nella memoria aggiunta della F.I.C.K. si contestano da un lato l’esistenza di un “controllo” del CONI sulla Federazione, sia perché il primo non avrebbe la capacità di determinare la politica generale della seconda, sia per la mancanza di tutti gli “indicatori” prefissati dal SEC (specificamente esaminati: cfr. svolgimento del processo, § 1.2.2 e § 6.2 lett. a-e); dall’altro (in subordine) l’impossibilità di riscontrare come l’ISTAT abbia verificato la sussistenza di una “produzione di beni e servizi non destinati alla vendita”.</strong><br />
<strong>5.2 –&nbsp;&nbsp;In base a quanto sopra precisato (cfr. §§ 4 segg.) è evidente che l’accertamento dei requisiti di classificazione della F.I.C.K. come “pubblica amministrazione” va fondata in primo luogo sull’esame dei</strong>&nbsp;<strong>flussi economico-finanziari dell’Ente, utile sia ai fini del test market/non market, sia anche ai fini della verifica dell’indicatore del “grado di finanziamento” fissato dal nuovo SEC.</strong><br />
<strong>Dalla documentazione acquisita in atti, che ha indubbia rilevanza probatoria (ovvero i modelli REDDCUE dell’ISTAT esibiti in allegato al ricorso e le indicazioni della memoria dall’Avvocatura dello Stato) i flussi economico-finanziari dell’Ente sono riassumibili nei termini riportati nella tabella che segue .</strong></p>
<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="491">
<tbody>
<tr>
<td colspan="9" style="width:491px;height:22px;"><strong>RAPPORTO RICAVI/COSTI SECONDO IL SEC 2010</strong></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="6" style="width:341px;height:22px;"><strong>RICAVI</strong></td>
<td colspan="2" style="width:75px;height:22px;"><strong>2011</strong></td>
<td style="width:76px;height:22px;"><strong>2012</strong></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" rowspan="3" style="width:129px;height:22px;">1- Vendite e prestazioni tipiche dell’ente</td>
<td colspan="4" style="width:212px;height:22px;">1.1-Ad enti della P.A.</td>
<td colspan="2" style="width:75px;height:22px;">&#8211;</td>
<td style="width:76px;height:22px;">&#8211;</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="4" style="width:212px;height:22px;">1.2 -Ad altri</td>
<td colspan="2" style="width:75px;height:22px;">&#8211;</td>
<td style="width:76px;height:22px;">&#8211;</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="4" style="width:212px;height:22px;">1.3- Totale</td>
<td colspan="2" style="width:75px;height:22px;">&#8211;</td>
<td style="width:76px;height:22px;">&#8211;</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="6" style="width:341px;height:20px;">4 – Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni</td>
<td colspan="2" style="width:75px;height:20px;">&#8211;</td>
<td style="width:76px;height:20px;">&#8211;</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" rowspan="8" style="width:129px;height:22px;">5 – Altri ricavi e proventi</td>
<td colspan="3" rowspan="4" style="width:80px;height:22px;">5.1 &#8211; Contributi in c/esercizio da Stato, Enti Loc, Enti previd., Mondo</td>
<td style="width:132px;height:22px;">5.1.1- Stato</td>
<td colspan="2" style="width:75px;height:22px;">93.431,00</td>
<td style="width:76px;height:22px;">114.275,00</td>
</tr>
<tr>
<td style="width:132px;height:22px;">5.1.2 – Prov. e Com.</td>
<td colspan="2" style="width:75px;height:22px;">&nbsp;51.019,00</td>
<td style="width:76px;height:22px;">&nbsp;82.482,00</td>
</tr>
<tr>
<td style="width:132px;height:22px;">5.1.5 &#8211; Altri&nbsp;</td>
<td colspan="2" style="width:75px;height:22px;">4.078.729,00</td>
<td style="width:76px;height:22px;">&nbsp;4.053.732,00</td>
</tr>
<tr>
<td style="width:132px;height:23px;">5.1 – Totale</td>
<td colspan="2" style="width:75px;height:23px;">&nbsp;4.223.179,00</td>
<td style="width:76px;height:23px;">&nbsp;4.250.489,00</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="4" style="width:212px;height:22px;">5.2- Quote associative da altri (no PA)</td>
<td colspan="2" style="width:75px;height:22px;">&nbsp;241.132,00</td>
<td style="width:76px;height:22px;">&nbsp;243.322,00</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="4" style="width:212px;height:22px;">5.3 &#8211; Pubbl. e sponsorizz. da altri (no PA)</td>
<td colspan="2" style="width:75px;height:22px;">&nbsp;283.200,00</td>
<td style="width:76px;height:22px;">&nbsp;272.199,00</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="4" style="width:212px;height:22px;">5.8-Altri ricavi e proventi</td>
<td colspan="2" style="width:75px;height:22px;">&nbsp;197.778,00</td>
<td style="width:76px;height:22px;">&nbsp;44.183,00</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="4" style="width:212px;height:22px;">Totale altri ricavi</td>
<td colspan="2" style="width:75px;height:22px;">&nbsp;4.945.289,00</td>
<td style="width:76px;height:22px;">&nbsp;4.810.193,00</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="6" style="width:341px;height:16px;"><strong>5.6 &#8211; Totale valore produzione</strong></td>
<td colspan="2" style="width:75px;height:16px;"><strong>&nbsp;4.945.289,00</strong></td>
<td style="width:76px;height:16px;"><strong>&nbsp;4.810.193,00</strong></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" rowspan="2" style="width:129px;height:22px;"><strong>5.7 – Tot. valore produz. esclusi contributi</strong></td>
<td colspan="4" style="width:212px;height:22px;"><strong>5.7.1-vendite+quote ass+pubbl+altri ric</strong></td>
<td colspan="2" style="width:75px;height:22px;"><strong>&nbsp;722.110,00</strong></td>
<td style="width:76px;height:22px;"><strong>&nbsp;559.704,00</strong></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="4" style="width:212px;height:22px;"><strong>5.7.2 &#8211; vendite+pubblicità+altri ricavi</strong></td>
<td colspan="2" nowrap="nowrap" style="width:75px;height:22px;"><strong>480.978,00</strong></td>
<td nowrap="nowrap" style="width:76px;height:22px;"><strong>&nbsp;316.382,00</strong></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="9" style="width:491px;height:16px;">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="6" style="width:341px;height:27px;"><strong>COSTI</strong></td>
<td colspan="2" style="width:75px;height:27px;"><strong>2011</strong></td>
<td style="width:76px;height:27px;"><strong>2012</strong></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="6" style="width:341px;height:22px;">6 &#8211; Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci</td>
<td colspan="2" style="width:75px;height:22px;">&nbsp;283.913,00</td>
<td style="width:76px;height:22px;">&nbsp;237.800,00</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="4" rowspan="2" style="width:170px;height:22px;">7 &#8211; Per servizi</td>
<td colspan="2" style="width:171px;height:22px;">&nbsp;</td>
<td colspan="2" style="width:75px;height:22px;">&nbsp;3.365.200,00</td>
<td style="width:76px;height:22px;">&nbsp;3.140.495,00</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" style="width:171px;height:22px;">premi assicurativi (-)</td>
<td colspan="2" style="width:75px;height:22px;">&nbsp;85.720,00</td>
<td style="width:76px;height:22px;">&nbsp;99.724,00</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="6" style="width:341px;height:22px;">8 &#8211; Per godimento di beni e servizi</td>
<td colspan="2" style="width:75px;height:22px;">&nbsp;33.731,00</td>
<td style="width:76px;height:22px;">&nbsp;27.450,00</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="6" style="width:341px;height:22px;">9 &#8211; Per personale</td>
<td colspan="2" style="width:75px;height:22px;">&nbsp;505.959,00</td>
<td style="width:76px;height:22px;">&nbsp;741.412,00</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="4" rowspan="4" style="width:170px;height:16px;">10- Ammortamenti e svalutazioni</td>
<td colspan="2" style="width:171px;height:16px;">per immobiliz. mater.</td>
<td colspan="2" style="width:75px;height:16px;">&nbsp;147.350,00</td>
<td style="width:76px;height:16px;">&nbsp;154.828,00</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" style="width:171px;height:22px;">per immobiliz. immater.</td>
<td colspan="2" style="width:75px;height:22px;">&nbsp;21.799,00</td>
<td style="width:76px;height:22px;">&nbsp;20.406,00</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" style="width:171px;height:22px;">per svalutaz. Crediti (-)</td>
<td colspan="2" style="width:75px;height:22px;">&nbsp;&#8211;</td>
<td style="width:76px;height:22px;">&nbsp;2.770,00</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" style="width:171px;height:11px;">Totale</td>
<td colspan="2" style="width:75px;height:11px;">&nbsp;169.149,00</td>
<td style="width:76px;height:11px;">&nbsp;178.004,00</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="6" style="width:341px;height:27px;">13 &#8211; Accantonamenti per rischi (-)</td>
<td colspan="2" style="width:75px;height:27px;">&nbsp;40.000,00</td>
<td style="width:76px;height:27px;">&#8211;&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="6" style="width:341px;height:28px;">14 &#8211; Oneri diversi di gestione</td>
<td colspan="2" nowrap="nowrap" style="width:75px;height:28px;">&nbsp;473.621,00</td>
<td nowrap="nowrap" style="width:76px;height:28px;">&nbsp;505.547,00</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="6" style="width:341px;height:22px;"><strong>15 – Totale costi di produzione</strong></td>
<td colspan="2" nowrap="nowrap" style="width:75px;height:22px;"><strong>&nbsp;4.871.573,00</strong></td>
<td nowrap="nowrap" style="width:76px;height:22px;"><strong>&nbsp;4.830.708,00</strong></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="4" rowspan="3" style="width:170px;height:25px;">16- Proventi ed oneri finanziari</td>
<td colspan="2" style="width:171px;height:25px;">interessi attivi (-)</td>
<td colspan="2" nowrap="nowrap" style="width:75px;height:25px;">&nbsp;9.224,00</td>
<td nowrap="nowrap" style="width:76px;height:25px;">&nbsp;6.079,00</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" style="width:171px;height:30px;">interessi passivi (+)</td>
<td colspan="2" nowrap="nowrap" style="width:75px;height:30px;">&nbsp;899,00</td>
<td nowrap="nowrap" style="width:76px;height:30px;">&nbsp;117,00</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" style="width:171px;height:22px;">Differenza totale</td>
<td colspan="2" nowrap="nowrap" style="width:75px;height:22px;">&#8211; 8.325,00</td>
<td nowrap="nowrap" style="width:76px;height:22px;">&#8211; 5.962,00</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="6" style="width:341px;height:23px;">17- Imposte e Tasse (solo IRAP)</td>
<td colspan="2" nowrap="nowrap" style="width:75px;height:23px;">21.292,00</td>
<td nowrap="nowrap" style="width:76px;height:23px;">24.666,00</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="6" style="width:341px;height:28px;"><strong>15A &#8211; Totale costi produzione secondo il SEC</strong></td>
<td colspan="2" nowrap="nowrap" style="width:75px;height:28px;"><strong>&nbsp;4.758.820,00</strong></td>
<td nowrap="nowrap" style="width:76px;height:28px;"><strong>4.746.918,00</strong></td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="2" style="width:123px;height:22px;"><strong>TEST MARKET/ NON MARKET</strong></td>
<td colspan="5" style="width:218px;height:22px;">(vend+quote+pubbl+altri) /costi SEC (5.7.1/15A)</td>
<td colspan="2" nowrap="nowrap" style="width:75px;height:22px;">15,17%</td>
<td nowrap="nowrap" style="width:76px;height:22px;">11,79%</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="5" style="width:218px;height:25px;">(vend+pubbl) /costi SEC (5.7.2/15A)</td>
<td colspan="2" nowrap="nowrap" style="width:75px;height:25px;">10,11%</td>
<td nowrap="nowrap" style="width:76px;height:25px;">6,66%</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="9" style="width:491px;height:6px;">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3" style="width:157px;height:22px;"><strong>GRADO DI FINANZIAM. PUBBLICO</strong></td>
<td colspan="4" style="width:211px;height:22px;">(contributi pubbl. totali /ricavi totali) (5.1/5.6)</td>
<td style="width:49px;height:22px;">85,40%</td>
<td style="width:76px;height:22px;">88,36%</td>
</tr>
<tr height="0">
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><strong>Va precisato che tali dati non sono stati contestati nel loro importo dalla difesa della ricorrente, la quale, del resto, non ha nemmeno fornito elementi di prova circa una diversa composizione delle entrate nell’ambito delle voci indicate nei modelli predetti (in specie, come contribuzione), tali da consentire di accertare l’esistenza e la misura di ulteriori entrate non di provenienza pubblica, da valutare come risorse proprie dell’Ente.</strong><br />
<strong>5.4 – Sulla scorta di questi dati, risulta evidente la infondatezza delle eccezioni difensive.</strong><br />
<strong>5.4.1 – In primo luogo, dai dati suddetti emerge che nel 2011 e nel 2012, tra gli introiti della F.I.C.K., il finanziamento pubblico è stato non solo il principale per importo, ma quello assolutamente preponderante in percentuale (per “grado”), assestandosi tra l’85% e l’88% del totale delle entrate (cfr. sopra, sub § 5.2); del resto, nella memoria per l’udienza la parte ricorrente non ha negato in fatto l’esistenza di un cospicuo contributo pubblico, bensì ha contestato in diritto l’interpretazione data da queste Sezioni Riunite sulla sufficienza di un “preponderante” contributo pubblico come indicatore del controllo (cfr. § 4.2.3). Viceversa, in base a quanto sopra precisato (§ 4.2.3), risulta evidente che il grado di tale finanziamento è tale da condizionare in maniera determinante (segnatamente sotto il profilo economico) le scelte dell’Ente, che, in sua assenza, sarebbe difficilmente (o per nulla) in grado di raggiungere il complesso ed articolato scopo sociale.</strong><br />
<strong>Ne consegue che deve ritenersi sussistere un indicatore significativo del controllo pubblico (del CONI) sulla F.I.C.K..</strong><br />
<strong>5.4.2 – La sussistenza di tale indice, di per sé significativo del controllo, renderebbe superfluo l’esame delle eccezioni formulate da parte ricorrente in ordine all’asserita insussistenza degli ulteriori indicatori di controllo; peraltro, per mera completezza, si ritiene di dover ribadire quanto già segnalato dalla giurisprudenza di queste Sezioni Riunite circa l’esistenza di diverse disposizioni di legge e statutarie che prevedono poteri di supremazia del CONI, rafforzando l’affermazione dell’esistenza di un controllo (nel senso del SEC), già fondata sul dirimente accertamento di un finanziamento “preponderante”.</strong><br />
<strong>In specie, la giurisprudenza di questa Corte (dalle sentenze n. 12/2015/RIS e n. 13/2015/RIS in poi) ha richiamato le disposizioni del D.Lgs. 242/1999 e dello statuto del CONI che attribuiscono a questo Ente rilevanti poteri sulle Federazioni sportive, ritenuti riconducibili all’indicatore del controllo di cui al § 20.15 lett.b) del SEC (“altre disposizioni come gli obblighi contenuti nello statuto dell’istituzione senza scopo di lucro”) e significativi della capacità del CONI, se non di determinare, di influenzare in maniera rilevante la “politica generale” dell’Ente. In specie, detta giurisprudenza ha richiamato – oltre alle disposizioni che attribuiscono al CONI poteri di vigilanza sulle federazioni in relazione alle attività federali di interesse sportivo nazionale e all’utilizzo dei contributi pubblici, poteri sostitutivi, compiti di assegnazione di contributi (alcuni dei quali vincolati a specifiche attività), poteri di indirizzo (insieme al CIO) sullo svolgimento dell’attività sportiva – soprattutto le disposizioni che prevedono l’obbligo delle federazioni di conformarsi agli indirizzi e controlli del CONI nell’esercizio delle attività a valenza pubblicistica, l’approvazione dei bilanci delle federazioni da parte del CONI, la finalizzazione di contributi a scopi particolari ed il controllo sul loro utilizzo.</strong><br />
<strong>Nel confermare tale giurisprudenza, deve solo precisarsi (in replica alle considerazioni contenute nella memoria per l’udienza della F.I.C.K.: cfr. svolgimento del processo, § 6.3) che – in presenza di un elevato grado di finanziamento pubblico e di significative attività di rilievo pubblicistico – detti poteri del CONI rivelano ancor più la capacità non solo di influenzare ma di “determinare” la politica delle Federazione, in quanto il controllo sulla destinazione e sull’utilizzo delle risorse pubbliche (anche in sede di approvazione dei bilanci) risultano particolarmente incisivi per una federazione che reperisce la maggior parte delle entrate dal CONI stesso.</strong><br />
<strong>5.4.3 – Risulta quindi comprovata l’esistenza di un “controllo” del CONI sulla F.I.C.K. nel senso del SEC 2010.</strong><br />
<strong>5.5 – Dai dati predetti emerge altresì l’infondatezza del motivo di ricorso proposto in via subordinata (cfr. svolgimento del processo, § 1.2.3), ovvero l’eccesso di potere per mancata o erronea valutazione dei dati di bilancio ai fini della effettuazione del c.d. &#8220;test market &#8211; non market&#8221; (questione esaminata per completezza, benché sembri abbandonata nella memoria per l’udienza depositata il 7.5.2015).</strong><br />
<strong>Quanto alla lamentata vetustà dei dati di bilancio esaminati, si è già rilevato (cfr. sopra, sub § 3.1 lett. b) che un certo scostamento temporale tra redazione dell’elenco e rilevazioni statistiche poste alla sua base è imposto dallo stesso SEC 2010, e che l’istruttoria può legittimamente essere effettuata sulla base dei più recenti dati disponibili al momento della valutazione (acquisibili anche da fonti amministrative diverse, e poi “trasformati” per utilizzarli ai fini del SEC e della contabilità economica nazionale); va qui precisato soltanto che la significatività di tali dati non è stata smentita dalla parte ricorrente, che – diversamente da quanto avvenuto in altri giudizi (cfr. sent. SS.RR. 17/2015/RIS) – non ha indicato o documentato dati di bilancio del 2013 utili ai fini dell’esclusione della federazione dall’elenco ISTAT delle pubbliche amministrazioni.</strong><br />
<strong>Inoltre – anche ammettendo (con la difesa della ricorrente: cfr. svolgimento del processo,§ 1.2.3) che la F.I.C.K. abbia per errore inserito alcune entrate (contributi privati, quote associative, pubblicità e sponsorizzazioni) tra gli “altri ricavi e compensi” (contributi pubblici e simili) anziché tra i “ricavi delle vendite e prestazioni di servizi tipiche dell’ente&#8221; (ricavi di prestazioni vendute sul mercato) – dai dati sopra riportati emerge che, anche considerando queste ulteriori entrate come ricavi da vendite, il rapporto tra ricavi da entrate proprie e costi di esercizio (test market/non market) si attesta in non oltre il 15% circa (cfr. sopra, sub § 5.2).</strong><br />
<strong>6 – Infine, risulta infondata anche l’eccezione difensiva circa il rischio di un’ingiusta duplicazione delle misure di contenimento della spesa (imposte prima al CONI, che pertanto dovrebbe ridurre le contribuzioni alle Federazioni, e quindi alle Federazioni stesse che dovrebbero ulteriormente ridurre le spese).</strong><br />
<strong>Invero – a parte il fatto che la duplicazione in esame è stata evitata, per le Federazioni sportive, dal differimento dell’ efficacia delle misure vincolistiche al 1.1.2016 (ex art. 13 del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11) – non si potrebbe comunque configurare una ingiusta duplicazione delle misure di contenimento, dato che solo la riduzione dei trasferimenti (misura di tipo quantitativo) incide sul livello delle entrate e quindi, automaticamente, della spesa, mentre le limitazioni derivanti dall’inclusione nell’elenco ISTAT (misura di tipo qualitativo) operano selettivamente solo su alcune voci di costo; senza contare che comunque – alla luce delle inequivoche norme sopra citate – una eventuale duplicazione sarebbe imputabile ad una espressa scelta legislativa di ancora maggiore contenimento della spesa (insindacabile in questa sede).</strong><br />
<strong>7 – In conclusione, accertata la presenza di tutti i presupposti previsti dal SEC 2010 per la qualificazione della F.I.C.K. come &#8220;amministrazione pubblica&#8221; (produzione di servizi non destinati alla vendita, e natura di istituzione senza fine di lucro controllata da amministrazione pubblica), e data quindi la legittimità dell’inserimento della Federazione nell’elenco ISTAT, il ricorso risulta infondato e va respinto.</strong><br />
<strong>8 – Considerata la novità e la complessità delle questioni trattate all’epoca della proposizione del ricorso in esame (che fa parte di una serie di giudizi tutti proposti in uno stesso periodo di tempo, nei quali per la prima volta si è fatta applicazione delle norme del SEC 2010), sussistono i presupposti per l’integrale compensazione delle spese ai sensi del combinato disposto dell’art. 26 R.D. 13 agosto 1933, n. 1038 e dell’art. 92, comma 2, c.p.c. nel testo introdotto dall’art.13 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito in legge 10 novembre 2014, n. 162.</strong></p>
<div style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></div>
<p>La Corte dei Conti a Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione, definitivamente pronunciando così decide:<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;dichiara inammissibile l’intervento in giudizio del CONI;<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;respinge il ricorso;<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;compensa le spese;<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.<br />
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 13 maggio 2015.</p>
<div style="text-align: center;">&nbsp;L’ESTENSORE&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IL PRESIDENTE<br />
(Luigi CIRILLO)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(Alberto AVOLI)<br />
&nbsp;<br />
Depositata in Segreteria in data 8 settembre 2015<br />
Il Direttore della Segreteria<br />
Maria Laura IORIO</div>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Sentenza &#8211; 11/2/2015 n.49</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-11-2-2015-n-49/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2015 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-11-2-2015-n-49/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Sentenza &#8211; 11/2/2015 n.49</a></p>
<p>Pres. Pozzi, Est. Chiettini sulla giurisdizione del G.A. in caso di concessione di un bene pubblico demaniale 1) Giurisdizione e Competenza &#8211; Concessione di bene gravato da uso civico – Atto di natura pubblicistica – Giurisdizione del G.A- Sussiste- Ragioni.. 2) Autorizzazione e Concessione &#8211; Concessione di bene gravato da</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-11-2-2015-n-49/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Sentenza &#8211; 11/2/2015 n.49</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Pozzi, Est. Chiettini</span></p>
<hr />
<p>sulla giurisdizione del G.A. in caso di concessione di un bene pubblico demaniale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1) Giurisdizione e Competenza &#8211; Concessione di bene gravato da uso civico – Atto di natura pubblicistica – Giurisdizione del G.A- Sussiste- Ragioni..</p>
<p>2) Autorizzazione e Concessione &#8211; Concessione di bene gravato da uso civico – Risoluzione consensuale  del contratto– Forma scritta – Necessità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1) In caso di una concessione di un bene pubblico demaniale, l&#8217;atto stipulato tra le parti per attribuire al privato l&#8217;uso (eccezionale) di un bene gravato da uso civico non ha natura privatistica perché difetta il requisito della posizione paritetica delle parti, perché l&#8217;Amministrazione mantiene sempre una posizione di supremazia stante la destinazione del bene pubblico alla diretta realizzazione di interessi pubblici e l&#8217;eccezionalità dell&#8217;utilizzo, entro certi limiti e per alcune utilità, da parte di un soggetto diverso dall&#8217;ente titolare del bene stesso. Per cui le controversie con cui il privato fa valere la perdurante validità (o meno) del rapporto, così come il diritto (o meno) di godimento del bene, ovvero, all&#8217;opposto, la cessazione della durata della concessione e l&#8217;esatto adempimento delle obbligazioni a suo tempo assunte, sono devolute alla giurisdizione del G.A.</p>
<p>2) Non è ammissibile riconoscere un avvenuta risoluzione consensuale tra le parti di un contratto-concessione in assenza di forma scritta, necessaria ad substantiam in caso di modificazioni di clausole contenute nella concessione per la risoluzione della stessa in tempi differenti e anticipati rispetto a quanto pattuito.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento<br />
(Sezione Unica)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 134 del 2014, proposto da:<br />
Consorzio Estrazione Porfido, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Tita, Piero Costantini e Alessandra Carlin, con domicilio eletto presso il loro studio in Trento, via Lunelli, n. 48<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>&#8211; Amministrazione Separata Usi Civici (ASUC) di Miola, Comune di Baselga di Pinè, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura dello Stato di Trento, domiciliata in Trento, Largo Porta Nuova, n. 9;<br />
&#8211; Comune di Lona Lases;<br />
&#8211; Comune di Baselga di Pinè<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>&#8211; Amministrazione Separata Usi Civici di Tressilla, Amministrazione Separata Usi Civici di San Mauro<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>e/o per la declaratoria di nullità<br />
&#8211; della deliberazione del Comitato di Amministrazione dell&#8217;ASUC di Miola n. 9, di data 21.3.2014, comunicata al Consorzio Estrazione Porfido in data 9.4.2014;<br />
&#8211; di ogni atto connesso, presupposto e infraprocedimentale, ivi compresi la nota dell&#8217;ASUC di Miola prot. n. 476 di data 1.4.2014, recante la richiesta di escussione della fideiussione n. 00/15536 dell&#8217;8.3.2000, la nota dell&#8217;ASUC di Miola prot. n. 430 del<br />
&#8211; e per l’accertamento della risoluzione consensuale del contratto di concessione con effetto 31.12.2011; dell’intervenuta scadenza del contratto stesso ai sensi dell’art. 7; dell&#8217;esatto e integrale adempimento alle obbligazioni contrattuali assunte dal C<br />
&#8211; nonché per l’accertamento dell’illegittimità della richiesta di pagamento della somma chiesta a titolo di canone di concessione per non avere il Consorzio proseguito l&#8217;escavazione successivamente all’anno 2011 e dell’illegittimità dell’escussione della<br />
&#8211; nonché per l’accertamento dell’esatto adempimento del Consorzio alle obbligazioni contrattuali e dell’inadempimento contrattuale dell’ASUC per non aver garantito il Consorzio il godimento del bene;<br />
&#8211; nonché per l’accertamento dell’eccessività delle somme chieste dall’ASUC, riducendone l’importo nella misura di giustizia e comunque in ragione del canone di locazione;<br />
&#8211; e per il risarcimento dei danni patiti e patendi, a causa dell’inadempimento contrattuale dell’ASUC di Miola, da liquidarsi anche in via equitativa.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione Separata Usi Civici (ASUC) di Miola;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2015 il cons. Alma Chiettini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1. Il Consorzio Estrazione Porfido (fino al 2008 Cooperativa Porfidi Piné s.c.a.r.l.) in data 10 marzo 2000 ha stipulato con l&#8217;ASUC di Miola di Piné il contratto di concessione rep. n. 1006, avente ad oggetto l’estrazione del materiale porfirico (oltre alla cernita e alla lavorazione dello stesso) dall’area identificata lotto n. 3, catastalmente individuata dalla p.f. n. 2454/2 in C.C. Baselga di Piné, bene demaniale gravato da uso civico e gestito, su delega delle altre Frazioni, dalla nominata ASUC di Miola di Piné. La scadenza del contratto era stata convenuta all&#8217;esaurimento del lotto, secondo le quantità e la tempistica di cui al progetto di coltivazione, ovvero anticipatamente ad asportazione del volume totale ivi previsto, e comunque non oltre la validità dell&#8217;autorizzazione sindacale vincolata al programma di attuazione, salvo proroghe di legge. Il contratto prevedeva anche che il Consorzio avrebbe versato al Concedente un canone annuo di euro 7,85, da rivalutarsi in base all&#8217;indice ISTAT, per ciascun metro cubo di roccia asportato e che, a garanzia dell’esatto adempimento delle pattuizioni contrattuali, il concessionario avrebbe consegnato un atto di fideiussione rilasciato dalla Cassa Rurale Pinetana Fornace e Seregnano, per l&#8217;importo di euro 154.937,06.<br />
2. Il Consorzio Estrazione Porfido espone di aver regolarmente iniziato gli scavi e, fino all’anno 2011, di aver corrisposto la quota del corrispettivo di concessione annualmente dovuta, a seguito dell’asporto di una cubatura di 228.170 mc., pari a circa il 90 per cento di quella complessivamente scavabile (predeterminata in 251.719 mc.).<br />
3. Con nota datata 14 giugno 2011 l&#8217;ASUC ha segnalato al Consorzio che stava la cava, gravata da uso civico, in mancanza del provvedimento, di competenza comunale, di sospensione di detto vincolo.<br />
Il Consorzio sostiene di aver allora convenuto con l’ASUC “<i>la risoluzione consensuale del contratto-concessione a far data 31.12.2011</i>”. Conseguentemente, afferma di aver interrotto ogni attività estrattiva negli anni 2012 e 2013. Solo, a suo dire “<i>tuzioristicamente</i>”, con nota del 19 dicembre 2013, egli ha comunicato il recesso dal contratto a far data 19.12.2013, chiedendo anche lo svincolo della fideiussione.<br />
4. Con deliberazione n. 9, adottata il 21 marzo 2014, l’ASUC di Miola di Pinè ha preso atto del recesso del concessionario, ma ha anche chiesto il versamento di euro 241.377,25, pari al canone di escavazione non introitato per gli anni 2012 e 2013. Per il relativo pagamento è stato assegnato il termine del 31.3.2013, con la specificazione che, in caso di inadempimento, sarebbe stata escussa la sopra citata fideiussione bancaria.<br />
5. Il concessionario ha quindi introdotto il presente ricorso, chiedendo:<br />
&#8211; in primis, che sia dichiarata la nullità, o comunque l&#8217;illegittimità, della predetta deliberazione n. 9 del 2014, deducendo sul punto l&#8217;intervenuta risoluzione del rapporto concessorio, ex art. 1372 c.c., a far data 31.12.2011, ovvero, ai sensi dell’art<br />
&#8211; in via subordinata, che sia accertato l&#8217;esatto e integrale adempimento alle obbligazioni contrattuali assunte dal Consorzio prima e dopo il 31.12.2011, nonché l’inadempimento dell’ASUC per non aver garantito la possibilità di scavare il lotto in questio<br />
&#8211; correlatamente, che sia accertata l’illegittimità della richiesta di pagamento del canone concessorio e dell’escussione della cauzione a suo tempo rilasciata dalla Cassa Rurale;<br />
&#8211; che sia accertato che alcun canone di concessione sarebbe ulteriormente dovuto, pur non avendo il Consorzio proseguito l&#8217;escavazione successivamente al 2011 e non sussistendo &#8211; a termini di contratto &#8211; alcuna obbligazione di portare a termine l&#8217;escavazi<br />
In via ulteriormente subordinata, il ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’eccessività della somma richiesta a titolo di canone, la quale dovrebbe essere invece conteggiata, a sua detta, in ragione del canone di locazione di mercato corrente per la mera occupazione del sito.<br />
Il Consorzio ha anche proposto un’azione per il risarcimento de danni patiti e patendi per effetto dell’illegittima condotta perpetrata dall’ASUC e per la violazione del principio di buona fede contrattuale e del principio del legittimo affidamento del privato nei rapporti con la Pubblica amministrazione.<br />
Con l’atto introduttivo il ricorrente, lamentando la sopravvenienza di un pregiudizio grave soprattutto in relazione alla richiesta di escussione della fideiussione bancaria, ha chiesto, in via cautelare, la sospensione dei provvedimenti impugnati, anche con l’emissione di una misura cautelare monocratica ai sensi dell’art. 56 c.p.a.<br />
6. Con decreto n. 39, pubblicato il 30.4.2014, l’istanza di misura cautelare provvisoria è stata accolta.<br />
7. Si è costituita in giudizio l’intimata Amministrazione separata usi civici &#8211; vedasi autorizzazione del Comitato di amministrazione n. 19 del 13.5.2014 &#8211; eccependo il difetto di giurisdizione di questo Giudice, che non sarebbe titolato a conoscere le pretese azionate perché gli atti impugnati sarebbero espressione di facoltà scaturenti dal diritto comune e dalle pattuizioni contrattuali in essere tra le parti. In ogni caso, ha chiesto che il ricorso sia respinto nel merito perché infondato.<br />
8. Con ordinanza n. 43, adottata nella camera di consiglio del 15 maggio 2014, è stato ritenuto sussistente il denunciato danno grave e irreparabile e, di conseguenza, è stata concessa la sospensione dei provvedimenti impugnati sino al giudizio di merito che, all’uopo, era stato tempestivamente fissato al 25 settembre 2014.<br />
9. In quell’udienza la trattazione della causa è stata però rinviata all’odierna udienza pubblica, perché le parti avevano congiuntamente chiesto &#8211; vedasi la memoria depositata in data 16.9.2014 e sottoscritta da tutti i procuratori – il differimento dell’esame affermando che stavano perfezionandosi trattative per una definizione in sede stragiudiziale.<br />
10. La causa è stata quindi chiamata all’udienza pubblica odierna, quando, però, i procuratori delle parti hanno chiesto che sia trattenuta per la decisione.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1. Il presente ricorso è per una parte infondato mentre, per l’altra parte, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo.<br />
2. In proposito, occorre pregiudizialmente esaminare la questione della giurisdizione, sollevata dall’Amministrazione resistente, invero in toto, sulla base di un duplice rilievo:<br />
A &#8211; il principale provvedimento qui impugnato, ossia la deliberazione del Comitato di Amministrazione ASUC n. 9/2014, non integrerebbe un provvedimento amministrativo, ovvero un atto mediante il quale è stato esercitato un potere autoritativo, ma sarebbe invece espressione della volontà di una parte contrattuale di azionare diritti e facoltà scaturenti dal diritto comune e dalle pattuizioni in essere tra le due parti;<br />
B &#8211; costituirebbe oggetto del contendere la sussistenza in capo al Consorzio ricorrente dell&#8217;obbligazione di pagare il canone di concessione anche per gli anni successivi al 2011, la correttezza del criterio per la quantificazione del medesimo canone individuato dall’ASUC concedente e, conseguentemente, la legittimità dell&#8217;escussione della fideiussione offerta a garanzia dell&#8217;osservanza del rispetto del contratto; ne deriva che la deliberazione del Comitato di Amministrazione ASUC n. 9/2014, con cui è stato chiesto al concessionario il pagamento di canoni pregressi e deciso, in caso di mancata corresponsione del dovuto, di escutere la garanzia, si tradurrebbe in un atto paritetico che trae la sua fonte nel rapporto contrattuale; ne discenderebbe, da tale ottica, che la giurisdizione appartiene interamente al Giudice Ordinario.<br />
In base a tale tesi, spetta dunque ad esso la cognizione di ogni vicenda successiva all’instaurazione del rapporto convenzionale, fra cui è compresa quella qui in esame, ove si discuterebbe unicamente dell&#8217;esercizio di diritti e di facoltà di natura negoziale e, precisamente, di un atto preordinato al soddisfacimento del diritto di percepire il canone pattuito e dell&#8217;esercizio della correlata facoltà di rivalersi sul garante.<br />
3. In punto di giurisdizione il Collegio precisa anzitutto, seguendo l&#8217;insegnamento della Suprema Corte, che la stessa si determina non solo e non tanto in funzione della concreta statuizione che si chiede al Giudice, ma anche, e soprattutto, in ragione della <i>causa petendi</i>, ossia della oggettiva natura della situazione soggettiva giuridicamente tutelata dedotta in giudizio, e individuata con riguardo ai fatti allegati e al rapporto giuridico di cui essi sono rappresentazione (cfr., ord. 20.11.2013, n. 26032; 27.2.2012, n. 2926).<br />
Per altro profilo, si osserva poi che, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. b), del c.p.a., in materia di concessioni amministrative di beni pubblici, le controversie riservate alla giurisdizione del Giudice Ordinario sono solo quelle concernenti “<i>indennità, canoni ed altri corrispettivi</i>”, ossia quelle aventi un contenuto meramente patrimoniale. Quando, invece, la controversia coinvolge la verifica dell&#8217;azione autoritativa della Pubblica amministrazione sull&#8217;intera economia del rapporto concessorio, la medesima è attratta nella generale sfera di competenza esclusiva del Giudice Amministrativo. In particolare, come la stessa Corte di Cassazione ha più volte affermato, la giurisdizione spetta sempre al G.A. ogniqualvolta il concessionario e il concedente contendono sull&#8217;adempimento di clausole del disciplinare annesso alla concessione o di clausole della concessione stessa (cfr., ex multis, SS.UU. 8.11.2010, n. 22625; n. 1848 del 2009 e n. 27336 del 2008). Addirittura, in un caso in parte analogo a quello qui in esame, la Corte di Cassazione ha affermato che “<i>quando la controversia coinvolge la verifica dell&#8217;azione autoritativa della P.A. sul rapporto concessorio sottostante, ovvero quando investe l&#8217;esercizio di poteri discrezionali-valutativi nella determinazione del canone e non semplicemente di accertamento tecnico di presupposti fattuali economico-aziendali … la medesima è attratta nella sfera di competenza giurisdizionale del G.A.</i>” (cfr, SS.UU., 24.6.2011, n. 13903).<br />
Difatti, nel caso di una concessione di un bene pubblico demaniale, l’atto stipulato tra le parti per attribuire al privato l’uso (eccezionale) di quel bene, oltretutto, come nel caso in questione, gravato da uso civico, non ha natura privatistica: anzi, difetta il requisito della posizione paritetica delle parti, perché l’Amministrazione mantiene sempre una posizione di supremazia stante la destinazione del bene pubblico alla diretta realizzazione di interessi pubblici e l’eccezionalità dell’utilizzo, entro certi limiti e per alcune utilità, da parte di un soggetto diverso dall&#8217;ente titolare del bene stesso (cfr., in termini, C.d.S., sez. VI, 19.7.2013, n. 3924). Ne consegue che le controversie con cui il privato fa valere la perdurante validità (o meno) del rapporto, così come il diritto (o meno) di godimento del bene, ovvero, all’opposto, la cessazione della durata della concessione e l’esatto adempimento delle obbligazioni a suo tempo assunte, sono devolute alla giurisdizione del G.A.<br />
In definitiva, rientrano nell&#8217;ambito della giurisdizione di questo Giudice tutte le controversie aventi ad oggetto asseriti inadempimenti di obblighi nascenti da una concessione, allorché si ponga in discussione il rapporto sia nel suo momento genetico che in quello funzionale (cfr., in termini, Cass.Civ., SS.UU., 9.1.2013, n. 306; 24.5.2007, n. 12065).<br />
4. Ora, nella vicenda di causa il Consorzio ricorrente ha introdotto il giudizio avanzando plurime domande volte all’accertamento:<br />
a) &#8211; della nullità/illegittimità dell’impugnata deliberazione n. 9 del 2014, a causa dell’asserita intervenuta risoluzione del rapporto concessorio a far data 31.12.2011, ovvero, ai sensi dell’art. 7 della concessione, a causa della scadenza dell’autorizzazione comunale;<br />
b) &#8211; in via subordinata, dell&#8217;esatto e integrale adempimento alle obbligazioni contrattuali da parte del Consorzio sia prima che dopo il 31.12.2011, nonché dell’inadempimento dell’ASUC per non aver garantito la possibilità di scavare il lotto in questione;<br />
c) &#8211; dell’illegittimità della richiesta di pagamento del canone concessorio e, per l’eventualità dell’inadempimento, dell’escussione della cauzione a suo tempo rilasciata dalla Cassa Rurale;<br />
d) &#8211; che alcun canone di concessione sarebbe ulteriormente dovuto, pur non avendo il Consorzio proseguito l&#8217;escavazione successivamente al 2011, non sussistendo alcuna obbligazione di portare a termine l&#8217;escavazione del lotto nell&#8217;arco della durata della concessione.<br />
Ebbene, non vi è alcun dubbio che tali domande, attenendo esse al rapporto di concessione nel suo momento funzionale, debbano essere conosciute da questo Giudice Amministrativo, come pure la connessa domanda risarcitoria, posto che, a detta del deducente, la condotta che avrebbe provocati i danni patiti e patendi si riconnetterebbe funzionalmente, quantomeno in via mediata, all’attività dell’Amministrazione concedente (cfr., in termini, Cass.Civ., SS.UU., 9.1.2013, n. 306).<br />
5. All’opposto, la parte della controversia con cui è stato chiesto:<br />
&#8211; l’accertamento della congruità della somma richiesta dall’ASUC a titolo di canone concessorio per gli anni successivi al 2011, considerata dal Consorzio ricorrente eccessiva perché parametrata al canone di concessione, laddove sarebbe invece evidente ch<br />
&#8211; vertendo sul quantum debeatur, esula dalla cognizione riservata a questo Giudice spettando essa al Giudice Ordinario.<br />
Ai sensi dell’art. 11 del c.p.a., per questa parte il processo potrà dunque essere riassunto davanti al Giudice Ordinario, restando salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda avanzata nella presente sede, ove la stessa sia riproposta entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza.<br />
6. In sede pregiudiziale, occorre ora respingere le richieste istruttorie avanzate dal ricorrente, e ribadite nella memoria depositata il 18.7.2014 (concernenti la prova per testi su alcune circostanze), perché la copiosa documentazione versata agli atti di causa è sufficiente per definire la vicenda litigiosa.<br />
7. Si deve anche osservare che il 25.6.2014 parte ricorrente ha depositato in giudizio la deliberazione del Comitato di amministrazione dell’ASUC di Ricaldo n. 07 del 13.5.2014, per dimostrare che la nominata Amministrazione “<i>per motivi di coscienza</i>” ha deciso di non costituirsi nel presente giudizio e, in caso di soccombenza del Consorzio ricorrente, “<i>di rinunciare ad introitare eventuale provento netto spettante per la gestione</i>” del lotto di causa. Tuttavia, tale documento non presenta alcuna rilevanza processuale, perché non incide né sulla legittimazione né sull’interesse al presente giudizio da parte dell’ASUC di Miola di Pinè, comproprietaria del bene demaniale di causa e delegata dagli altri enti comproprietari (Rizzolaga, Montagnaga, Vigo, Baselga, S. Mauro, Tressilla, Sternigo, Faida, Bedollo, Lona, Lases e, al tempo, anche Ricaldo – cfr., concessione del 10.3.2000) all’amministrazione del bene demaniale gravato da uso civico di cui qui si discute. La situazione soggettiva dell’ASUC qui resistente, sia al momento della sottoscrizione della concessione di scavo sia al momento dell’adozione della deliberazione impugnata, costituisce dunque un autonomo titolo di legittimazione, specifico e differenziato, nonché indipendente da eventi successivi riguardanti gli interessi di altri comproprietari.<br />
8. Passando ora al merito della parte della controversia che, come è stato appurato, è riservata a questo Giudice, occorre in primo luogo osservare che nell&#8217;anno 2000 l’Amministrazione dell’ASUC di Miola di Pinè, anche in nome e per conto degli altri Enti detentori del diritto di uso civico sul lotto in oggetto, con deliberazione n. 34/1999 ha concesso al Consorzio ricorrente il godimento della cava n. 3 per la superficie di mq. 15.298.<br />
Nella concessione si legge che il titolo era rilasciato ai fini “<i>dell’attività estrattiva del materiale porfirico, consistente nell’estrarre materiale porfirico, eseguire la cernita, la lavorazione, la movimentazione e lo stoccaggio del grezzo e dei semilavorati ed eseguire tutte le infrastrutture provvisorie necessarie allo scopo</i>” (art. 1). Ciò a fronte del pagamento di un canone annuo pari a euro 7,85 (da rivalutarsi annualmente) per ogni metro cubo di materiale asportato (art. 2). Era stato altresì previsto che la concessione scadeva &#8220;<i>all&#8217;esaurimento del lotto, secondo le quantità e la tempificazione del progetto di coltivazione, ovvero anticipatamente ad asportazione del volume totale ivi previsto, e comunque non oltre la validità dell&#8217;autorizzazione sindacale, vincolata al programma di attuazione, salvo proroghe di legge</i>” (art. 7).<br />
Al predetto atto di concessione erano allegati il programma pluriennale di attuazione, il progetto di coltivazione e il disciplinare, documenti dai quali risulta: &#8211; che la giacenza del volume roccioso ammontava a 251.719 mc.; &#8211; che era stata determinata la quota di abbandono a 758 m.s.l.m. (con un margine di tolleranza di +/- 1 m.); &#8211; che “<i>lo stato finale di progetto coinciderà con lo stato finale previsto dal programma pluriennale di attuazione”</i>; &#8211; che &#8220;<i>il volume dianzi riportato dovrà esser interamente asportato e pagato nell&#8217;arco di validità del contratto</i>”.<br />
Quanto all’autorizzazione sindacale, la prima è stata rilasciata in data 12.4.2000, al n. 1054, con scadenza all’1.11.2007, coincidente con la scadenza del citato programma comunale di attuazione, il quale, è stato poi prorogato di diritto, ai sensi della l.p. 24.10.2006, n. 7, di riforma della disciplina dell&#8217;attività di cava in Provincia di Trento, sino alla definitiva approvazione del nuovo piano di attuazione comunale (avvenuta il 21.2.2014).<br />
Dagli atti di causa risulta anche che la menzionata autorizzazione sindacale è stata poi rinnovata nelle seguenti date: 30.10.2007, 3.9.2008 e 12.10.2010 (cfr., doc. n. 3 e n. 4 in atti del ricorrente). In particolare, quest’ultimo atto di rinnovo ha prorogato espressamente l’autorizzazione sindacale per un periodo non inferiore ad un anno e, comunque, fino al termine perentorio di validità coincidente con la “<i>data di approvazione del nuovo programma di attuazione dell’area estrattiva di San Mauro</i>” (quindi, sino al 21.2.2014) posto che, al momento del rilascio del titolo autorizzatorio, il citato programma di attuazione risultava depositato in sede istruttoria presso gli uffici della Provincia.<br />
9. Tanto chiarito in punto di fatto, il Consorzio ricorrente asserisce di aver regolarmente scavato fino all’anno 2011, anno in cui sono intervenuti due fatti a sua detta risolutivi del rapporto di concessione:<br />
a) nel mese di giugno ha ricevuto una lettera (precisamente datata 14.6.2011) con cui l’ASUC gli contestava l’assenza della sospensione del vincolo di uso civico sulla p.f. 2454/2 e, di conseguenza, “<i>la grave illegittimità della proroga dell’autorizzazione all’escavazione</i>” rilasciata dal Comune; conseguentemente, gli assegnava un termine per la presentazione di osservazioni e anticipava la richiesta di un indennizzo per l’occupazione senza titolo del lotto;<br />
b) successivamente, afferma di aver concordato con la stessa ASUC “<i>di risolvere consensualmente il contratto di concessione, a far data 31.12.2011, al fine di dirimere ogni controversia rimandando a successiva decisione la formalizzazione di detta risoluzione, convenendo che con l’anno 2012 il Consorzio non avrebbe più asportato materiale porfirico dal lotto 3</i>”.<br />
Solo “<i>tuzioristicamente</i>”, a detta dello stesso deducente, il Consorzio ha inviato in data 19.12.2013 la comunicazione di &#8220;<i>recesso dal contratto</i>&#8220;, rilevando l’&#8221;<i>impossibilità di dialogo con le amministrazioni proprietarie</i>&#8221; del lotto 3, nonché “<i>l&#8217;impossibilità di estrazione della volumetria residua</i>” per la mancata realizzazione di una strada, nonché &#8220;<i>l&#8217;imminente scadenza del piano cave (e successive proroghe) che annullerebbero comunque di fatto la validità del contratto in oggetto</i>&#8220;, oltre alla &#8220;<i>persistenza della crisi del settore che rende non sostenibile economicamente l&#8217;estrazione per la scrivente alle condizioni previste nel contratto (ci sembra più onesto rinunciare ad estrarre che estrarre e non essere in grado di pagare)</i> &#8220;. Contestualmente a tale comunicazione, il Consorzio ha anche “<i>rinunciato</i>” all&#8217;autorizzazione sindacale all&#8217;escavazione (cfr., doc. n. 8 e n. 9 in atti del ricorrente).<br />
10. È dunque sulla base di tali dati che il ricorrente chiede l’accertamento della nullità/illegittimità della deliberazione n. 9/2014 e di ogni atto connesso; l’accertamento della risoluzione consensuale del contratto di concessione ai sensi dell’art. 1372 c.c. nonché dell’intervenuta scadenza del contratto ai sensi dell’art. 7 della stessa concessione.<br />
Tali pretese, come già anticipato, sono infondate.<br />
Invero non può essere disconosciuto, a parere del Collegio, che la nota del 14 giugno 2011 possa aver creato apprensione e preoccupazione in capo al Consorzio ricorrente e che le ragioni oppositive tra le due Amministrazioni (Comune e ASUC) sulla gestione dei beni di uso civico (comprese le modalità per disporre la sospensione temporanea del relativo vincolo), ben potevano essere risolte tra le due Amministrazioni senza notiziarne, intempestivamente, i concessionari.<br />
Tuttavia, obiettivamente, dopo un’attenta lettura della nota del 14 giugno 2011 si rileva che la stessa non si traduce in una formale diffida alla prosecuzione dell&#8217;escavazione, contenendo essa espressamente solo un termine per presentare osservazioni in rito rispetto ad una situazione di asserita illegittimità del titolo di escavazione.<br />
Difatti, la contestata mancanza del titolo di sospensione dell’uso civico poteva condurre solo ad un’eventuale dichiarazione di illegittimità dell’autorizzazione comunale, ma non certo a determinare, ex lege, la nullità né della concessione né dell’autorizzazione sindacale datata 12.10.2010 in possesso del concessionario. Sul punto, si ricorda che le ipotesi di nullità dei provvedimenti amministrativi hanno carattere tassativo e, come codificato dall&#8217;art. 21 septies della legge 7.8.1990, n. 241, si verificano solo nei casi di nullità testuale, di mancanza degli elementi essenziali, di difetto assoluto di attribuzione o di violazione o elusione del giudicato.<br />
11. È poi del tutto indimostrato che le parti abbiano “<i>pattuito</i>” per le vie brevi, ai sensi dell’art. 1372 c.c., la risoluzione consensualmente del contratto-concessione con il 31.12.2011 “<i>al fine di dirimere ogni controversia</i>”, concordando anche la cubatura da scavare entro l’anno 2011.<br />
La singolare tesi è infatti inconsistente sul piano sia fattuale (manca anche un solo principio di prova) sia giuridico, mancando la forma scritta necessaria <i>ad substantiam</i> in caso di modificazioni di clausole contenute nella concessione per la risoluzione della stessa in tempi differenti e anticipati rispetto a quanto pattuito [la forma scritta (salva la deroga prevista dall&#8217;art. 17 del r.d. 18.11.1923, n. 2440, per taluni tipi di contratti a trattativa privata) è la regola che presidia tutta l&#8217;attività negoziale, contrattuale e convenzionale dell’Amministrazione pubblica: cfr., Cass.Civ., sez. I, 20.3.2014, n. 6555; sez. I, 5.3.2014, n. 5110; sez. III, 1.4.2010, n. 8000; C.d.S., sez. V, 11.12.2008, n. 6159; 22.9.1999, n. 1136].<br />
12. Come già riportato, l’art. 7 della concessione ha stabilito in termini chiari la scadenza della medesima:<br />
&#8211; primariamente: “<i>all&#8217;esaurimento del lotto, secondo le quantità e la tempificazione (sic) del progetto di coltivazione, ovvero anticipatamente ad asportazione del volume totale ivi previsto</i>”: quindi al momento del completo asporto dei 251.719 mc.<br />
&#8211; in via sussidiaria: “<i>comunque, non oltre la validità dell&#8217;autorizzazione sindacale, vincolata al programma di attuazione, salvo proroghe di legge</i>”, autorizzazione sindacale che, come si è sopra visto, è stata da ultimo prorogata sino al sino al 2<br />
13. Ancora: la singolare tesi in esame è di fatto smentita anche dal comportamento dello stesso Consorzio ricorrente, che solo alla fine del 2013 ha inteso formalizzare sia la rinuncia all&#8217;autorizzazione all&#8217;escavazione nei confronti dell&#8217;Amministrazione comunale di Baselga di Piné sia il recesso unilaterale dal contratto di concessione.<br />
14. Per altro ma correlato verso si deve poi rilevare che non può essere definito “<i>contraddittorio</i>” l’operato dell’ASUC laddove essa ha contestato l’inadempimento contrattuale solo dopo aver ricevuto, il 19.12.2013, la formale nota di recesso del Consorzio. Al riguardo, si ritiene che non possa essere confusa con la diversa e opposta volontà di considerare risolto il contratto la mera tolleranza temporale dimostrata dall’ASUC nel richiedere l’adempimento delle clausole della concessione (anche attinenti ai termini per il pagamento degli acconti e dei saldi), trattandosi, oltretutto, di un’Amministrazione locale che era a conoscenza delle dichiarate difficoltà economiche che investono il settore dell&#8217;estrazione e della lavorazione del porfido.<br />
15. Dalla presente ricostruzione del rapporto di concessione in essere tra le parti occorre dunque trarre le seguenti conclusioni:<br />
A) &#8211; la nota del 21 marzo 2013 con cui l’ASUC di Miola ha chiesto il pagamento del canone di concessione per il lotto 3, alla luce del disposto di cui all’art. 7 della concessione, è dunque legittima in termini generali, fatto salvo il già rilevato difetto di giurisdizione di questo Giudice in ordine ai criteri attraverso i quali è stato conteggiato il relativo importo;<br />
B) &#8211; non risulta accertato alcun inadempimento della concessione da addebitarsi all’ASUC, sia perché, come visto, la nota di contestazioni del 14.6.2011 assegnava un termine per dedurre, ma anche perché non risulta essere stata eccepita al Consorzio ricorrente da parte del tecnico dell’Amministrazione, con le modalità e nei termini di cui all’art. 3 della stessa concessione, alcuna contestazione sui volumi di roccia estratti (ossia non si è verificata la condizione che avrebbe consentito una sospensione dell’attività estrattiva sino alla definizione di quella eventuale vertenza).<br />
16. Quanto alla domanda di risarcimento dei danni, occorre ancora precisare che la sua cognizione spetta sempre a questo Giudice, poiché il danno asseritamente patito sarebbe conseguenza immediata e diretta della dedotta illegittimità del provvedimento impugnato e perché essa integra uno strumento di tutela ulteriore e di completamento rispetto all’incidente demolitorio (cfr., Cass.Civ, SS.UU. 23.3.2011, n. 6594).<br />
Tuttavia, la stessa &#8211; anche tralasciando la sua evidente inammissibilità perché è del tutto priva di alcun principio di prova mentre l’art. 64, comma 1, c.p.a. afferma la regola generale secondo cui spetta alla parte l&#8217;onere di fornire la prova dei fatti che sono nella sua disponibilità e che vengono posti a fondamento delle domande introdotte &#8211; è infondata nel merito per mancanza dell’elemento oggettivo del dedotto illecito: l’antigiuridicità oggettiva, ossia l’illegittimo esercizio dell’azione amministrativa.<br />
17. In definitiva, per tutte le suesposte motivazioni, il ricorso deve essere in gran parte respinto mentre, per altra parte, e per quanto sopra motivato ai punti 3. e 5., in ordine alla quantificazione del canone di concessione richiesto, deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione.<br />
15. Le spese del giudizio, come di regola, seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa della Regione autonoma Trentino &#8211; Alto Adige / Südtirol, sede di Trento,<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso n. 134 del 2014,<br />
&#8211; in parte lo respinge;<br />
&#8211; per altra parte (per quanto motivato ai punti 3. e 5. in diritto) lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione, spettando essa al Giudice Ordinario, presso il quale la causa potrà essere riassunta nel termine perentorio di tre mesi dal passagg<br />
Condanna il Consorzio ricorrente al pagamento delle spese del giudizio a favore dell’Amministrazione resistente, che liquida in complessivi euro 4.000,00 (quattromila).<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2015 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Armando Pozzi, Presidente<br />
Angelo Gabbricci, Consigliere<br />
Alma Chiettini, Consigliere, Estensore</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 11/02/2015</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-11-2-2015-n-49/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Sentenza &#8211; 11/2/2015 n.49</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 29/1/2013 n.49</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-29-1-2013-n-49/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2013 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-29-1-2013-n-49/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-29-1-2013-n-49/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 29/1/2013 n.49</a></p>
<p>Pres. C. Lamberti; Est. G. Ricchiuto Sai S.a.s. di M. M. &#038; C. (avv.ti C. Grasso e M. R. Fiorelli) c/ Comune di Todi (avv.ti A. Battisti e D. Mammoli) sull&#8217;onere della prova del danno da inadempimento della P.A. 1. Giurisdizione e competenza – Giurisdizione esclusiva del G.A. – In</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-29-1-2013-n-49/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 29/1/2013 n.49</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-29-1-2013-n-49/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 29/1/2013 n.49</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. C. Lamberti; Est. G. Ricchiuto<br /> Sai S.a.s. di M. M. &#038; C. (avv.ti C. Grasso e M. R. Fiorelli) c/ Comune di Todi (avv.ti A. Battisti e D. Mammoli)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;onere della prova del danno da inadempimento della P.A.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giurisdizione e competenza – Giurisdizione esclusiva del G.A. – In materia di urbanistica – Art. 34 D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 80 – Causa relativa all’inadempimento di obblighi contrattuali inter partes – Sussiste	</p>
<p>2. Risarcimento del danno – Danno – Onere della prova – Incombe sull’attore – Prova per presunzioni – Condizioni 	</p>
<p>3. Risarcimento del danno – Danno – Onere della prova – Prova certa e concreta &#8211; Necessità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Sussiste la giurisdizione esclusiva del G.A., in materia urbanistica, in riferimento alla controversia relativa ad un contratto che, seppur diretto in via principale ad operare il trasferimento della proprietà di un bene, costituisce, comunque, un atto diretto a dare esecuzione ad un piano attuativo (nella specie, un Piano di Insediamenti Produttivi) approvato con delibera del consiglio comunale. L’attività di esecuzione del contratto concreta, infatti, un comportamento che, seppur disciplinato da una fattispecie negoziale, trova la propria fonte nell’esecuzione di una delibera consiliare diretta a disciplinare il territorio comunale e, quindi, comunque, a perseguire un interesse di natura pubblicistica (la decisione è stata resa in una causa incardinata dinanzi all’A.G.O. e in seguito trasposta con sentenza del 2008 della Corte d&#8217;appello declinatoria della giurisdizione)	</p>
<p>2. Ai fini del risarcimento del danno patrimoniale da inadempimento, è richiesta la prova dell&#8217;esistenza del pregiudizio lamentato, nonché il diretto nesso causale con la condotta illecita. Il Giudice, pertanto, non può ricorrere a presunzioni laddove manchi qualsiasi allegazione nonché la prova di circostanze di fatto gravi, univoche e concordanti da cui desumere il danno nella sua effettività 	</p>
<p>3. L’onere della prova del danno incombente sull’attore non si esaurisca nell&#8217;allegare e nel dimostrare l&#8217;esistenza di una mera potenzialità di danno subito, ma postula che sia fornita la prova certa e concreta di tale danno, così da consentirne la liquidazione, oltre che la prova del nesso causale tra il danno stesso e i comportamenti illegittimi addebitati alla controparte</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217; Umbria<br />	<br />
(Sezione Prima)</b></p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 552 del 2008, proposto da:<br />
Sai S.a.s. di M. M. &#038; C., rappresentato e difeso dagli avv. Carmela Grasso, Maria Rita Fiorelli, con domicilio eletto presso Carmela Grasso in Perugia, via Mario Angeloni, 43/C; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
Comune di Todi, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Augusto Battisti, con domicilio eletto presso Domenico Mammoli in Perugia, via Mazzini, 16; <br />	<br />
Trasposizione (Traslatio Iudicii) da Corte d&#8217;appello di Perugia a seguito della sentenza del 17/06/2008 con la quale si è declinata la Giurisdizione del Giudice Ordinario e si è indicata la Giurisdizione del Giudice Amministrativo<br />	<br />
In via principale:<br />	<br />
1. Per l’accertamento dell’inadempimento del Comune di Todi nel non aver realizzato le opere di urbanizzazione e nel non aver provveduto alla corretta delimitazione del Piano di Insediamento Produttivo;<br />	<br />
a) per condannare il Comune di Todi alla restituzione degli oneri di urbanizzazione corrisposti dalla società SAI pari a Euro 5.280,98;<br />	<br />
b) per condannare l’Amministrazione alla restituzione della somma di Euro 2.332,84 versata dalla SAI a titolo di conguaglio per la richiesta di concessione in sanatoria dell’edificio industriale di cui si tratta;<br />	<br />
c) per condannare l’Amministrazione al risarcimento dei danni pari a Euro 258.228,44.<br />	<br />
2. In via istruttoria:<br />	<br />
Per nominarsi un Consulente Tecnico d’Ufficio al quale devolvere l’accertamento del ritardo nell’adempimento, i danni da risarcire e l’entità degli stessi.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Todi;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2012 il dott. Giovanni Ricchiuto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>La ricorrente aveva acquistato dal Comune di Todi la proprietà di un’area a seguito della sottoscrizione di uno specifico contratto di compravendita che, all’art. 12, poneva a carico dello stesso Comune, la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria. A seguito del rilascio di un permesso di costruire e nel corso di esecuzione dei lavori, il ricorrente procedeva alla modifica del posizionamento del capannone, spostandolo di alcuni metri.<br />	<br />
Una volta verificata l’esistenza di detto abuso, il Comune di Todi sospendeva i lavori e, in seguito, emanava un ordine di demolizione che veniva, tuttavia, sospeso – in fase cautelare &#8211; da questo Tribunale. <br />	<br />
Il Comune emanava in seguito una variante al Piano regolatore, trasformando la zona di rispetto in cui incideva il fabbricato (con delibera n. 104 del 15/06/1992) in zona edificabile, con conseguente e totale edificabilità del terreno sul quale incideva il capannone ritenuto abusivo. <br />	<br />
In considerazione della nuova disciplina urbanistica così introdotta, la stessa Amministrazione emanava il permesso di costruire in sanatoria n.125 del 30/03/1999, accogliendo l’istanza di regolarizzazione del manufatto di cui si tratta.<br />	<br />
A parere del ricorrente, il comportamento del Comune, nel non procedere alla realizzazione degli oneri di urbanizzazione e, ancora, nell’emanare due ordini di demolizione e un provvedimento di sospensione dei lavori, provvedimenti poi superati dalla concessione in sanatoria n. 125 del 30/03/1999, avrebbe determinato un danno conseguente alla mancata possibilità di utilizzare lo stesso capannone.<br />	<br />
Parte ricorrente, in considerazione di dette lesioni, adiva il Giudice Civile, chiedendo che fosse detto Giudice ad accertare l’inadempimento del Comune. <br />	<br />
Detto inadempimento doveva essere individuato nell’illegittimità del comportamento del Comune, laddove quest’ultimo aveva provveduto all’esecuzione degli oneri di urbanizzazione con considerevole ritardo, in tal modo violando il disposto di cui all’art. 12 del contratto di compravendita sopra citato, nella parte in cui prevedeva, l’obbligo di inizio della costruzione di opere di urbanizzazione entro 12 mesi dalla data di stipula dell’atto, sottoscrizione effettivamente avvenuta in data 08/09/1992. <br />	<br />
Il Giudice Ordinario, sia in primo grado che con sentenza confermata in appello, individuava la Giurisdizione di questo Tribunale, nell’ambito del quale, la controversia veniva riassunta e, ciò, in ottemperanza ai principi in materia di traslatio iudicii, fatti propri dalla sentenza della Corte Costituzionale n.77/2007.<br />	<br />
Parte ricorrente, nel riassumere il ricorso, chiedeva che questo Tribunale:<br />	<br />
1. accertasse l’inadempimento del Comune di Todi nel non aver realizzato le opere di urbanizzazione e nel non aver provveduto alla corretta delimitazione del Piano di Insediamento Produttivo;<br />	<br />
2. condannasse il Comune di Todi alla restituzione degli oneri di urbanizzazione corrisposti dalla società SAI pari a Euro 5.280,98<br />	<br />
3. condannasse l’Amministrazione alla restituzione della somma di Euro 2.332,84 versata dalla SAI a titolo di conguaglio per la richiesta di concessione in sanatoria dell’edificio industriale di cui si tratta;<br />	<br />
4. condannasse l’Amministrazione al risarcimento dei danni pari a Euro 258.228,44.<br />	<br />
Nel corso del giudizio si costituiva il Comune di Todi che rilevava come il ritardo nell’utilizzo del manufatto doveva ritenersi conseguenziale, non tanto dalla tardiva realizzazione delle opere di urbanizzazione, quanto al periodo di tempo necessario a concludere le procedure per sanare l’abuso edilizio, procedure – il cui compimento &#8211; non avrebbe potuto considerarsi imputabile all’Amministrazione. Lo stesso Comune chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso in quanto infondato.<br />	<br />
All&#8217;udienza del 19 dicembre 2012, uditi i procuratori delle parti e precisate le rispettive conclusioni, il ricorso veniva trattenuto per la decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. In primo luogo deve essere confermata la Giurisdizione di questo Tribunale e, in ciò, condividendo le conclusioni cui sono giunte le due sentenze di merito emesse dai Giudici di Perugia che, nel declinare la Giurisdizione &#8211; ed in ottemperanza ai principi fatti propri dalla Corte Costituzionale n.77/2007 -, hanno individuato la Giurisdizione di questo Giudice Amministrativo.<br />	<br />
Sul punto va ricordato come, per un orientamento giurisprudenziale (Cass. civ. Sez. Unite, 14 luglio 2000, n. 494) formatosi nella vigenza dell’art. 34 D.Lgs. 80/98 &#8211; quindi in un periodo precedente sia alle dichiarazioni di incostituzionalità della norma di cui si tratta, sia alle successive evoluzioni legislative e giurisprudenziali -, la nozione di “<i>urbanistica</i>” di cui all&#8217;art. 34 comma 1-2 del D.Lgs. del 31 marzo 1998 n. 80, comprendeva la totalità degli aspetti dell&#8217;uso del territorio, nessuno escluso. <br />	<br />
1.1 Ne consegue come detta nozione non doveva considerarsi circoscritta al solo aspetto normativo, concernente la disciplina dell&#8217;uso del territorio e all&#8217;esercizio della potestà amministrativa di pianificazione territoriale mediante l&#8217;adozione di scelte urbanistiche, ma comprendeva anche gli aspetti ulteriori dell&#8217;uso del territorio, ivi incluso quello gestionale, quest’ultimo in quanto relativo anche all&#8217;attuazione concreta della pianificazione mediante l&#8217;adozione di scelte urbanistiche.<br />	<br />
1.3 Con l’introduzione dell’art. 34 D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 80 il Legislatore non si è limitato ad estendere la Giurisdizione del Giudice Amministrativo alle questioni patrimoniali e consequenziali, ma aveva istituito una vera e propria nuova figura di giurisdizione, esclusiva e piena che, in quanto tale, ricomprendeva nel proprio ambito tutte le controversie aventi ad oggetto atti, provvedimenti e comportamenti dell’Amministrazione e, ciò, con una portata tendenzialmente omnicomprensiva, ricomprendente la totalità degli aspetti dell’uso del territorio e, così, superando la tradizionale ripartizione in base alla distinzione tra diritti e interessi e tra atti e comportamenti. <br />	<br />
Ne consegue che il parametro che doveva guidare l’individuazione del giudice competente era individuato nel selezionare quei comportamenti, anche meramente materiali, suscettibili di rientrare nella nozione di “<i>urbanistica</i>” nella sua accezione più ampia e, quindi, comprensiva anche di quelle controversie (come è quella sottoposta a questo Collegio) dirette ad accertare un presunto inadempimento nell’esecuzione di oneri di urbanizzazione cui era tenuto il Comune nell’esecuzione degli obblighi conseguenti ad un contratto di compravendita. <br />	<br />
1.4 Tale contratto, infatti, seppur diretto in via principale ad operare il trasferimento della proprietà di un bene, costituisce comunque un atto diretto a disporre l’assegnazione di specifici lotti in esecuzione del Piano di Insediamento Produttivo, approvato dalla delibera del Consiglio Comunale di Todi n.22 del 21/02/1992 e, quindi, a eseguire una diversa lottizzazione di aree in precedenza qualificate di interesse agricolo. Detta attività pone in essere un comportamento che, pur disciplinato da una fattispecie negoziale, trova la propria fonte nell’esecuzione di una delibera del Comune, diretta a disciplinare il territorio dello stesso Comune e, quindi, comunque a perseguire un interesse di natura pubblicistica. <br />	<br />
Ne consegue che può essere confermata la giurisdizione di questo Tribunale e, ciò, in ossequio alla disciplina vigente al momento di proposizione dell’atto di citazione innanzi al Giudice Ordinario.<br />	<br />
2. Ulteriore questione preliminare da affrontare concerne l’eccezione di parte resistente diretta ad evidenziare la mancanza della legittimazione attiva di parte ricorrente, eccezione diretta ad evidenziare come il contratto di compravendita fosse stato sottoscritto dalla Sig.ra Magistrato Marcella e, ciò, al contrario dell’attuale ricorso che vede quale parte ricorrente la società SAI Sas.<br />	<br />
L’eccezione è infondata e va respinta. <br />	<br />
2.1 Il contratto di compravendita fa menzione, in più di una clausola (si veda ad esempio gli artt. 1 e 4) e quale soggetto acquirente, proprio la “ditta” Magistrato Marcella, dizione che deve intendersi riferita ad individuare una persona giuridica e, in particolare, a una ditta individuale. <br />	<br />
Come si evince dalla documentazione in atti alla ditta individuale, così specificata, è succeduta in tutti i suoi rapporti patrimoniali, la Società S.A.I. Sas di Magistrato Marcella &#038; C., soggetto giuridico che ha proposto il ricorso, dapprima innanzi al Giudice Ordinario, e ora sottoposto all’esame di questo Collegio. <br />	<br />
2.2 Al fine di superare l’eccezione di parte resistente risulta utile ricordare come, ai sensi degli art. 2558 e 2559, l’acquirente di azienda subentra nei contratti stipulati dall’azienda originaria, subentrando, dal momento dell’iscrizione nel registro delle imprese, in tutti i rapporti attivi e passivi.<br />	<br />
Ne consegue la piena legittimazione attiva dell’attuale ricorrente.<br />	<br />
3. Altrettanto infondata è la richiesta di risarcimento del danno oggetto del presente ricorso.<br />	<br />
A tal fine è necessario premettere come detta richiesta sia stata dedotta con riferimento a quanto previsto dall’art. 12 del contratto di cessione, laddove il Comune di Todi aveva assunto l’impegno di realizzare le opere di urbanizzazione entro dodicimesi dalla data di stipula di detto contratto. <br />	<br />
La tardiva esecuzione degli oneri di urbanizzazione (in quanto poi conclusi nel corso del 2003) avrebbe comportato un danno alla parte ricorrente che, pur avendo realizzato il capannone industriale sull’area di cui si tratta, era stata costretta a ritardare il trasferimento della propria attività commerciale nella nuova sede, fino al 1996 e, ciò, anche in conseguenza di una pianificazione urbanistica ritenuta erronea. <br />	<br />
In considerazione di quanto sopra è stato posto a fondamento della richiesta di risarcimento il quantum degli utili realizzati a partire dagli anni 1998 e 1999, primi anni nei quali si era manifestato un fatturato utile a fronte della mancata produzione degli anni che intercorrevano dal 1993 al 1996. <br />	<br />
Per la parte ricorrente se l’Amministrazione avesse correttamente adempiuto ai propri obblighi, il fatturato realizzato a partire dal 1998, avrebbe potuto essere acquisito dall’impresa anche negli esercizi precedenti, e quindi relativi al periodo dal 1993 al 1996. Si richiedeva, pertanto, la somma pari a Euro 258.228,44 equivalenti al reddito potenzialmente registrabile nei periodi di inattività e, ancora, la somma pari a Euro 2.332,84 versata dalla SAI Sas a titolo di conguaglio per la richiesta di concessione in sanatoria dell’edificio sopra ricordato e, ciò, unitamente alla restituzione degli oneri di urbanizzazione corrisposti dalla società SAI e pari a Euro 5.280,98.<br />	<br />
4. Detta ricostruzione, e ancor di più le conclusioni cui essa comporta, non possono essere condivise.<br />	<br />
In primo luogo va rilevato come la clausola del contratto di cessione, che parte ricorrente assume violata (l’art.12), prevedeva un esonero di responsabilità del Comune nell’eventualità che le opere fossero completate “<i>posteriormente all’ultimazione dell’impianto da parte dell’acquirente</i>”. <br />	<br />
Il secondo comma dello stesso articolo prevedeva che…”<i>il Comune di Todi si impegna a realizzare la costruzione delle opere di urbanizzazione primaria entro 12 (dodici) mesi dalla data di stipula del presente atto, ma si esonera da ogni responsabilità, non dovuta a colpa a grave per il caso che le stesse siano completate posteriormente all’ultimazione dell’impianto da parte acquirente</i>”. Considerando che le opere sono state effettivamente realizzate, seppur oltre i 12 mesi sopra ricordati, deve necessariamente dedursi il venire in essere di un’esonero di responsabilità laddove (come è avvenuto nel caso di specie) non risulti provata la <i>colpa grave</i> dell’Amministrazione.<br />	<br />
Nel caso di specie, infatti, non sono stati dedotti elementi tali da configurare una colpa grave, in quanto correlata ad una violazione delle disposizioni contrattuali e normative, tale da integrare un comportamento, assimilabile ad un grado immediatamente precedente il “dolo” e, comunque, posizionato ai livelli più alti del grado della colpa.<br />	<br />
Deve, infatti, essere ricordato come l’Amministrazione comunale si sia comunque attivata, nel rimuovere gli elementi ostativi alla sanatoria dell’immobile &#8211; suscettibili questi ultimi di permettere lo svolgimento delle attività imprenditoriali all’interno del fabbricato &#8211; e, ciò, laddove ha provveduto all’approvazione di una variante che ha reso edificabile l’area dove sorgeva detto fabbricato.<br />	<br />
Proprio l’esistenza di detto comportamento “<i>attivo</i>”, ben lontano dalla mera inerzia, fa presumere una buona fede dell’Amministrazione del tutto incompatibile con i principi della colpa grave che parte ricorrente vorrebbe ricondurre ad un’erronea individuazione dell’abuso edilizio e, più in generale, ad un comportamento inerte o comunque dilatorio.<br />	<br />
5. Più di tutto, quello che deve rilevarsi, con estrema nettezza, è l’inesistenza di un nesso causale tra il comportamento ritenuto illegittimo e il presunto e mancato incremento patrimoniale che non si sarebbe verificato negli esercizi sopra ricordati. <br />	<br />
5.1 Sul punto va evidenziato come, al di là delle affermazione di principio, non sia stato provato che il mancato utile sia da imputare al Comune di Todi, in quanto non risulta provato che l’attività produttiva abbia subito una diminuzione patrimoniale, direttamente consequenziale al comportamento del Comune.<br />	<br />
5.2 La mancanza del nesso causale appare ancora più evidente laddove si consideri come, dall’esame del ricorso, non sia possibile evincere se il danno di cui si chiede il risarcimento sia una conseguenza della tardiva realizzazione degli oneri di urbanizzazione o, al contrario, sia riconducibile al comportamento dell’Amministrazione che ha sanzionato quegli abusi, ritenuti dal ricorrente, del tutto inesistenti. <br />	<br />
Accertare detta circostanza consentirebbe di circoscrivere con precisione l’ambito temporale in cui incide il danno e, ciò se, è vero &#8211; come è vero -, che nel corso del 1998, anno in cui parte ricorrente asserisce come vi sia stato un incremento patrimoniale, le opere di urbanizzazione non erano state compiute.<br />	<br />
E’ del tutto evidente che se un fatturato si era realizzato in un periodo di tempo in cui gli oneri di urbanizzazione non erano stati ancora realizzati, detta circostanza è di per sé sufficiente a inficiare lo stesso nesso causale tra danno ed evento, così come dedotto dalla parte ricorrente.<br />	<br />
5.3 Se allora, non vi è colpa grave – e se il danno paventato non è riconducibile alla tardiva realizzazione degli oneri di urbanizzazione &#8211; , resta peraltro, altrettanto indimostrato, come lo stesso danno sia da ricondurre al comportamento dell’Amministrazione laddove avrebbe contestato un abuso inesistente.<br />	<br />
6. Non solo non risulta provato come detta diminuzione patrimoniale sia ascrivibile al comportamento del Comune di Todi, ma anche che una diminuzione patrimoniale si sia effettivamente verificata, non essendo sufficiente sul punto esibire i bilanci di esercizio relativi agli anni dal 1993 al 1996. <br />	<br />
7. Deve, infatti, ricordarsi che ai fini del risarcimento del danno patrimoniale da inadempimento, è richiesta la prova dell&#8217;esistenza del pregiudizio lamentato, nonché il diretto nesso causale con la condotta illecita. Il Giudice, pertanto, non può ricorrere a presunzioni laddove manchi qualsiasi allegazione nonché la prova di circostanze di fatto gravi, univoche e concordanti da cui desumere il danno nella sua effettività. <br />	<br />
Sul punto deve ritenersi che l&#8217;onere dell&#8217;attore non si esaurisca nell&#8217;allegare e nel dimostrare l&#8217;esistenza di una mera potenzialità di danno subito, ma postula che sia fornita la prova certa e concreta di tale danno, così da consentirne la liquidazione, oltre che la prova del nesso causale tra il danno stesso e i comportamenti illegittimi addebitati alla controparte (Trib. Milano Sez. XI, 21-04-2010).<br />	<br />
8. Per quanto concerne il comportamento tenuto dal Comune di Todi, deve rilevarsi come lo stesso ha dimostrato, negli atti in causa, come la sanatoria concessa in data 30/03/1999 sia stata emanata successivamente alla delibera n.31 del 19/03/1998, mediante la quale si era provveduto ad approvare una variante al piano regolatore, trasformando la zona di rispetto in area edificabile, rendendo possibile l’emanazione del provvedimento sopra precisato. <br />	<br />
Si è altresì, ricordato come nel corso dell’ 11/01/1993, lo stesso Comune di Todi aveva contestato l’esistenza di un abuso edilizio, nell’ambito del quale si era verificato come il luogo di costruzione del fabbricato, era stato modificato dalla ricorrente, prevedendo l’occupazione di suolo incidente sulla fascia di rispetto.<br />	<br />
Anche qui parte ricorrente si limita ad asserire che l’abuso fosse insussistente, senza che sussista una pronuncia di illegittimità dei provvedimenti di cui si tratta e, ancora, senza considerare come la stessa parte ricorrente avesse presentato un’istanza di sanatoria e con riferimento all’abuso contestato.<br />	<br />
9. Al fine di escludere la sussistenza dell’elemento soggettivo della “colpa” dell’Amministrazione Comunale deve essere rilevato come nessuno dei provvedimenti citati, e relativi all’abuso la cui erronea constatazione, è stato annullato in giudizio.<br />	<br />
E’ del tutto evidente come detta circostanza, in un regime in cui operava la c.d. pregiudiziale amministrativa, consente di escludere la risarcibilità del danno di cui si tratta e,ciò, in assenza dell’annullamento degli atti presupposti.<br />	<br />
Come ha ricordato una pronuncia di merito, relativa allo stesso periodo storico in cui l’attuale ricorso veniva depositato (Cons. Stato Sez. IV Sent., 10 aprile 2008, n. 1537) “….<i>nel sistema processuale amministrativo, il risarcimento del danno è prospettabile come una forma di tutela ulteriore e consequenziale rispetto all&#8217;annullamento del provvedimento impugnato, onde quest&#8217;ultimo esito è pregiudiziale rispetto all&#8217;ingresso della domanda risarcitoria, non essendo sufficiente non solo il mero accertamento dell&#8217;illegittimità dell&#8217;azione amministrativa, ma anche un accertamento limitato ad alcuni soltanto dei profili d&#8217;illegittimità denunciati</i>”.<br />	<br />
10. Ma anche a prescindere da detto ultimo rilievo, e pur in presenza di pronunce non sempre univoche e successive al principio sopra ricordato e sancito dall&#8217;Adunanza Plenaria 4/2003, deve ritenersi del tutto indimostrato il danno subito, essendo del tutto insufficiente ad un suo fondamento depositare i bilanci relativi agli esercizi successivi a quelli incriminati. <br />	<br />
Detti bilanci, se devono considerarsi idonei ad attestare una riduzione degli introiti commerciali e del fatturato, non possono ritenersi altrettanto idonei ad attestare il venire di un mancato guadagno che, in quanto tale, e in mancanza della prova di un preciso e ben determinato nesso causale, potrebbe essere ascritta &#8211; quanto meno in astratto &#8211; alle più varie e diversificate circostanze.<br />	<br />
E’ del tutto evidente come detti bilanci non siano idonei ad individuare un lucro cessante che, in quanto mancato guadagno, deve comunque fare riferimento a situazioni certe e definite nell’ambito del quale si sarebbe potuto realizzare quel profitto del quale si adduce l’inesistenza.<br />	<br />
11. Non è idonea a supplire alla mancanza di prova, e ancor di più all’individuazione di un indispensabile nesso causale, la perizia tecnica richiesta, non potendo quest’ultima supplire ad un preciso onere a carico della parte ricorrente e diretto ad individuare almeno un principio di prova a fondamento delle richieste di risarcimento.<br />	<br />
Deve, in ultimo, ritenersi infondata anche la richiesta di restituzione di quanto anticipato dalla ricorrente a titolo di oneri di urbanizzazione e pari a Euro 5.280,98, nonché della somma pari a Euro 2.232,84 versati a titolo di conguaglio per il rilascio della concessione in sanatoria e, ciò, in quanto si tratta di somme irripetibili a fronte sia, dell’effettiva realizzazione delle opere di urbanizzazione sia, ancora, dell’avvenuta sanatoria di quelle abusive.<br />	<br />
Il ricorso deve, pertanto, essere respinto in quanto infondato.<br />	<br />
La complessità della fattispecie esaminata consente di compensare tra le parti le spese di giudizio.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217;Umbria (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo Respinge così come precisato in parte motiva.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Cesare Lamberti, Presidente<br />	<br />
Paolo Amovilli, Referendario<br />	<br />
Giovanni Ricchiuto, Referendario, Estensore</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 29/01/2013</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-29-1-2013-n-49/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 29/1/2013 n.49</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 28/1/2012 n.49</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-28-1-2012-n-49/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Va sospesa la delibera regionale con la quale il ricorrente è stato sospeso dall&#8217;incarico ed è stato nominato un Commissario Straordinario dell&#8217;Azienda territoriale edilizia residenziale pubblica, Considerato che: appare sussistente la giurisdizione del giudice amministrativo anche per quanto attiene la disposta sospensione del ricorrente dall’incarico di Direttore Generale, in quanto:</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-28-1-2012-n-49/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 28/1/2012 n.49</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-28-1-2012-n-49/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 28/1/2012 n.49</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa la delibera regionale con la quale il ricorrente è stato sospeso dall&#8217;incarico ed è stato nominato un Commissario Straordinario dell&#8217;Azienda territoriale edilizia residenziale pubblica, Considerato che: appare sussistente la giurisdizione del giudice amministrativo anche per quanto attiene la disposta sospensione del ricorrente dall’incarico di Direttore Generale, in quanto: a) l’attribuzione al giudice ordinario, salvo particolari deroghe, della giurisdizione sul rapporto di lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione (art. 63, primo comma, d.lgs. n. 165/2001), incluse, tra l’altro, le controversie concernenti il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, sembra giustificarsi in ragione del fatto che tale rapporto, ai sensi dell’art. 2, secondo e terzo comma, del citato d.lgs., è disciplinato dalle norme del diritto civile e, conseguentemente, da quanto stabilito dalle parti attraverso l’esercizio della loro autonomia negoziale (collettiva e individuale); b) ne consegue che la giurisdizione del giudice ordinario sembra doversi limitare alle ipotesi in cui l’Amministrazione eserciti effettivamente i diritti e i poteri (di diritto privato) propri del datore di lavoro; c) nel caso di specie, l’intervento, attraverso la disposta sospensione, sulla posizione lavorativa del ricorrente non è stato esercitato dal datore di lavoro (cioè dall’Aterp), ma dalla Regione, investita per legge del potere di provvedere sulla posizione degli organi apicali dell’ente strumentale; d) in queste particolari ipotesi (in cui altro soggetto pubblico è chiamato a provvedere sulla posizione degli organi apicali di un ente strumentale), sembra plausibile la tesi secondo cui non vi è semplice esercizio di poteri (privatistici) caratteristici del datore di lavoro, non solo per il &#8211; pur non irrilevante &#8211; dato “formale” già evidenziato (la Regione non è il datore di lavoro dei soggetti che svolgono le funzioni apicali nell’ambito dell’ente strumentale), ma anche per un dato “sostanziale”, legato al fatto che le valutazioni della Regione sembrano assumere un contenuto ulteriore e più articolato rispetto a quelle tipiche del datore di lavoro, involgendo l’esercizio di poteri di natura pubblicistica, rispetto ai quali le posizioni dei soggetti interessati devono qualificarsi come di interesse legittimo; &#8211; il ricorso, ad una prima delibazione, appare fondato, in quanto appaiono insussistenti i presupposti di fatto e di diritto per l’immediato commissariamento dell’ente e l’immediata sospensione del ricorrente dalle funzioni, anche tenuto conto della particolare e non perfettamente comprensibile tempistica procedimentale; &#8211; inoltre, le modalità complessive della procedura, anche in relazione ad altri procedimenti di identica natura avviati nei confronti di altri soggetti titolari di organi di enti collegati alla Regione, sembrano confortare la censura di sviamento di potere sollevata da parte ricorrente. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00049/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00008/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria<br />	<br />
(Sezione Seconda)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 8 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Antonino Cristiano</b>, rappresentato e difeso dall’Avv. Domenico Gentile, con domicilio presso Giacomo Carbone, in Catanzaro, Via Milano 15-bis;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Regione Calabria</b>, in persona del Presidente, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mario De Tommasi e Giovanni Spataro, con domicilio presso la Segreteria di questo Tribunale;	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Giovanni Artuso</b>, non costituito in giudizio; 	</p>
<p>per l’annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
&#8211; della D.G.R. n. 417 del 16/09/2011 con la quale il ricorrente è stato sospeso dall&#8217;incarico ed è stato nominato il Commissario Straordinario dell&#8217;ATERP;<br />	<br />
&#8211; del decreto regionale n. 182 del 04/11/2011 di conferma della nomina del Dott. Giovanni Artuso Commissario Straordinario dell&#8217;ATERP di Reggio Calabria;<br />	<br />
&#8211; della relazione sulle attività di gestione delle ATERP del Dipartimento n. 9 della Regione Calabria del 16/09/2011, prot. n. 111640, allegata alla del. di G.R. n. 417/2011;	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Regione Calabria;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2012 il dott. Daniele Burzichelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Considerato che:<br />	<br />
&#8211; ad una prima delibazione appare sussistente la giurisdizione del giudice amministrativo anche per quanto attiene la disposta sospensione del ricorrente dall’incarico di Direttore Generale, in quanto: a) l’attribuzione al giudice ordinario, salvo partico<br />
&#8211; il ricorso, ad una prima delibazione, appare fondato, in quanto appaiono insussistenti i presupposti di fatto e di diritto per l’immediato commissariamento dell’ente e l’immediata sospensione del ricorrente dalle funzioni, anche tenuto conto della parti<br />
&#8211; inoltre, le modalità complessive della procedura, anche in relazione ad altri procedimenti di identica natura avviati nei confronti di altri soggetti titolari di organi di enti collegati alla Regione, sembrano confortare la censura di sviamento di poter<br />
&#8211; le spese della fase cautelare seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo;<br />	<br />
&#8211; la discussione del merito del ricorso deve essere fissata sin da ora per la pubblica udienza del 13 luglio;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda): 1) accoglie la domanda incidentale di sospensione; 2) condanna la Regione al pagamento delle spese della fase cautelare in favore del ricorrente, liquidate in complessivi € 1.200,00 (milleduecento/00), oltre accessori di legge se dovuti; 3) rinvia la discussione del ricorso alla pubblica udienza del 13 luglio.	</p>
<p>Compensa/Condanna al pagamento delle spese della presente fase cautelare, che liquida in	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Massimo Luciano Calveri, Presidente<br />	<br />
Daniele Burzichelli, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Giovanni Iannini, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 28/01/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
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