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	<title>4891 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>4891 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 28/10/2020 n.4891</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-28-10-2020-n-4891/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-28-10-2020-n-4891/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 28/10/2020 n.4891</a></p>
<p>Paolo Corciulo, Presidente Maria Laura Maddalena, Consigliere, Estensore PARTI: Antonio A., Letizio G., rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Alfredo Antonio Grasso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Comune di Casoria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Antonietta Rubino, con domicilio digitale</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-28-10-2020-n-4891/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 28/10/2020 n.4891</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-28-10-2020-n-4891/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 28/10/2020 n.4891</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Paolo Corciulo, Presidente Maria Laura Maddalena, Consigliere, Estensore PARTI: Antonio A., Letizio G., rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Alfredo Antonio Grasso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Comune di Casoria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Antonietta Rubino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</span></p>
<hr />
<p>Enti locali : le conseguenze della dichiarazione di dissesto</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">Enti locali &#8211; dichiarazione di dissesto &#8211; conseguenze ex art. 248 del T.U.E.L.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Ai sensi dell&#8217;art. 248 del T.U.E.L., dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all&#8217;approvazione del rendiconto di cui all&#8217;art. 256 T.U.E.L non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell&#8217;ente per i debiti che rientrano nella competenza dell&#8217;organo straordinario di liquidazione. Ciò in quanto la procedura di liquidazione è dominata dal principio della par condicio dei creditori e la tutela della concorsualità  comporta, in linea generale, l&#8217;inibitoria anche del ricorso di ottemperanza, in quanto misura coattiva di soddisfacimento individuale del creditore .</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"> <br /> Pubblicato il 28/10/2020<br /> <strong>N. 04891/2020 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 02643/2019 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong></p>
<p> sul ricorso numero di registro generale 2643 del 2019, proposto da<br /> Antonio Alfiero, Letizio Galdi, rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Alfredo Antonio Grasso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Comune di Casoria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Antonietta Rubino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>per l&#8217;ottemperanza</em></strong><br /> della sentenza n. 3337/2013, emessa dal Giudice di Pace di Casoria nel giudizio n. 4265/2013 R.G., depositata in data 27 novembre 2013.</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Casoria;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2020 la dott.ssa Maria Laura Maddalena e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO e DIRITTO</p>
<p> Con il ricorso in epigrafe, parte ricorrente agisce per l&#8217;esecuzione della sentenza n. 3337/2013, emessa dal Giudice di Pace di Casoria con cui il Comune è stato condannato al pagamento, in favore dell&#8217;avv. Antonio Alfiero, della somma di € 2.220,00#, oltre interessi compensativi al tasso del 3% annuo, con attribuzione all&#8217;avv. Letizio Galdi, dichiaratosi antistatario, delle spese del giudizio, liquidate nella misura di € 150,00# per spese ed € 1.150,00# per compenso, oltre rimborso spese generali nella misura del 12,50%, nonchè accessori previdenziali ed I.V.A., quest&#8217;ultima se documentata e non detraibile.<br /> Il Comune di Casoria si è costituito e ha rappresentato che il Consiglio Comunale di Casoria, giusta delibera n. 22 del 05.08.2020, ha dichiarato il dissesto finanziario dell&#8217;Ente. Il difensore, dunque, ha richiamato l&#8217;art. 248 TUEL co. 2 che stabilisce che: &#8220;<em>Dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all&#8217;approvazione del rendiconto di cui all&#8217;articolo 256 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell&#8217;ente per i debiti che rientrano nella competenza dell&#8217;organo straordinario di liquidazione. Le procedure esecutive pendenti alla data della dichiarazione di dissesto, nelle quali sono scaduti i termini per l&#8217;opposizione giudiziale da parte dell&#8217;ente, o la stessa benchè proposta è stata rigettata, sono dichiarate estinte d&#8217;ufficio dal giudice con inserimento nella massa passiva dell&#8217;importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese</em>&#8221; e ha quindi chiesto la declaratoria di inammissibilità  del ricorso.<br /> All&#8217;odierna udienza, la causa è stata trattenuta in decisione.<br /> Occorre premettere che l&#8217;art. 248 TUEL è applicabile in via analogica anche ai giudizi di ottemperanza, al fine di realizzare la c.d. cristallizzazione dei debiti a tutela della <em>par condicio creditorum</em>.<br /> Infatti, come ha in plurime occasioni ritenuto la giurisprudenza, il divieto di azioni esecutive individuali nei confronti del Comune in stato di dissesto va esteso a tutte le azioni aventi il medesimo contenuto, tra le quali il giudizio di ottemperanza rivolto all&#8217;esecuzione di una sentenza, o atto equiparato, del G.O. di condanna al pagamento di una somma di denaro ( cfr. ex multis; Cons. Stato, sez.V, 27 giugno 2018, n. 3949, da ultimo, cfr. anche T.A.R. Napoli, Sez. VIII, 24 giugno 2020, n. 2612).<br /> Il giudizio di ottemperanza nei confronti degli Enti dissestati è peraltro ammissibile solo quando il giudicato da ottemperare necessita di ulteriore attività  giurisdizionale a carattere cognitivo (in genere, ai fini della determinazione del quantum da inserire nella massa passiva formata dall&#8217;organo straordinario di liquidazione), non anche quando l&#8217;importo dovuto dall&#8217;amministrazione sia stato definitivamente quantificato e non occorre altra attività  che quella del materiale adempimento, che deve avvenire nella sede propria della procedura concorsuale (T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 11/02/2019, n.1768).<br /> Pertanto, ai sensi dell&#8217;art. 248 del T.U.E.L., dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all&#8217;approvazione del rendiconto di cui all&#8217;art. 256 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell&#8217;ente per i debiti che rientrano nella competenza dell&#8217;organo straordinario di liquidazione. Ciò in quanto la suddetta procedura di liquidazione è dominata dal principio della par condicio dei creditori e la tutela della concorsualità  comporta, in linea generale, l&#8217;inibitoria anche del ricorso di ottemperanza, in quanto misura coattiva di soddisfacimento individuale del creditore (T.A.R. Napoli, (Campania) sez. VIII, 11/01/2019, n.171 v. inoltre T.A.R. Napoli, (Campania) sez. VII, 04/03/2019, n.1172).<br /> In tale quadro, essendosi il titolo ottemperando formato in data antecedente alla dichiarazione di dissesto e considerato che dopo la proposizione del ricorso in esame, il Comune di Casoria ha dichiarato il dissesto finanziario, deve ritenersi che il credito per il quale parte ricorrente agisce rientri nella sfera di applicazione dell&#8217;art. 248 comma 2 citato e che il giudizio debba essere dichiarato estinto. (cfr. Tar Napoli, sez. II, 25/09/2020, n. 4034)<br /> Le spese possono essere compensate, sussistendo giusti motivi, in ragione della specificità  della disciplina applicata e della sua finalità , volta a promuovere il risanamento dell&#8217;Ente.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara l&#8217;estinzione del giudizio.<br /> Spese compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Paolo Corciulo, Presidente<br /> Maria Laura Maddalena, Consigliere, Estensore<br /> Antonella Lariccia, Primo Referendario</div>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 20/9/2005 n.4891</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-20-9-2005-n-4891/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-20-9-2005-n-4891/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 20/9/2005 n.4891</a></p>
<p>Pres. Giovannini, est. Montedoro Ministero dei Trasporti e della Navigazione (Avv. Stato) c. Mutti S.p.a. (Avv.ti C. Tagliaferri, M. Antonelli e U. Fantigrossi) sulla legittimità, in tema di violazione di norme comunitarie sui trasporti internazionali, della previsione di sanzioni contenuta in un decreto ministeriale 1. Industria e commercio – Trasporti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-20-9-2005-n-4891/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 20/9/2005 n.4891</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-20-9-2005-n-4891/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 20/9/2005 n.4891</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Giovannini, est. Montedoro<br /> Ministero dei Trasporti e della Navigazione (Avv. Stato) c. Mutti S.p.a. (Avv.ti C. Tagliaferri, M. Antonelli e U. Fantigrossi)</span></p>
<hr />
<p>sulla legittimità, in tema di violazione di norme comunitarie sui trasporti internazionali, della previsione di sanzioni contenuta in un decreto ministeriale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Industria e commercio – Trasporti internazionali – Violazione della normativa comunitaria – Sanzionabilità del comportamento in virtù della disciplina prevista da un D.M. – Legittimità – Violazione della riserva di legge prevista dall’art.1 l n. 689/81 &#8211; Insussistenza</p>
<p>2. Industria e commercio – Trasporti internazionali – Disciplina del D.M. del Ministero dei Trasporti e della Navigazione n. 82/88 – Oggetto – Natura dei poteri sanzionatori previsti – Poteri d’autotutela amministrativa – Violazione dell’art. 1 l. n. 689/81 – Non sussiste</p>
<p>3. Industria e commercio – Trasporti internazionali – Notificazione dei verbali stilati in altri paesi – Obbligo – Non sussiste – Inapplicabilità dell’art. 14 l. n. 689/81 &#8211; Motivi</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In tema di violazione di norme comunitarie sui trasporti internazionali (e segnatamente il Reg. CEE 3281/85), sono legittime previsioni sanzionatorie contenute in un decreto ministeriale. Infatti, nel settore dell’autotrasporto, la normativa primaria, costituita dal regolamento comunitario, diviene eseguibile, per il principio dell’effetto utile, con normativa secondaria nazionale, senza che ciò comporti alcuna violazione dell’art. 1 della l. n. 689/81 (che contiene invero la riserva di legge per le previsioni sanzionatorie).</p>
<p>2. In materia di trasporti internazionali, il D.M. n. 82/88 pone una disciplina sanzionatoria diretta ad incidere sui titoli abilitativi (mediante sospensioni e/o revoche degli stessi) sul presupposto che le imprese titolari di autorizzazioni alla esecuzione dei trasporti internazionali debbano rispettare integralmente e compiutamente la normativa comunitaria vigente. Quindi le sanzioni previste nel D.M. debbono considerarsi estrinsecazione del potere d’autotutela amministrativa da esercitare in chiave sanzionatoria, piuttosto che vere e proprie sanzioni amministrative. Ne consegue che il predetto D.M. deve ricondursi al “genus” degli atti di autolimite dell’amministrazione, ai quali non è riferibile il principio di cui all’art. 1 della legge n. 689/1981, applicabile solo al caso delle sanzioni amministrative pecuniarie, devolute alla giurisdizione del giudice ordinario.</p>
<p>3. L’art. 14 della l. 689/81 (concernente la disciplina delle contestazioni e notificazioni) non è applicabile alla materia dell’autotrasporto internazionale, non sussistendo, nell’ambito della mutua assistenza tra Autorità nazionali che regola la vigilanza sull’autotrasporto, alcuno specifico obbligo di previa contestazione dei verbali stilati in altro paese (ai fini della successiva contestazione del provvedimento sanzionatorio reso dalla P.A. per violazione delle normativa in materia di autotrasporto).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
(Sezione Sesta)</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>DECISIONE</b></p>
<p>sul ricorso in appello proposto dal</p>
<p><b>Ministero dei Trasporti e della Navigazione</b> rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato con domicilio eletto in Roma via dei Portoghesi n. 12;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Mutti S.p.a.</b> rappresentata e difesa dagli avv.ti Claudio Tagliaferri, Maria Antonelli e Umberto Fantigrossi con domicilio eletto in Roma piazza Gondar n. 22, presso lo studio dell’avv. Maria Antonelli;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Roma Sezione III ter n. 204/2000;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Mutti S.p.a.;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Alla pubblica udienza dell’11 marzo 2005 relatore il Consigliere Giancarlo Montedoro. Udito l’avv. dello Stato Giannuzzi;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con l’odierno appello il Ministero dei Trasporti e della Navigazione (ora Ministero delle Infrastrutture e Trasporti) impugna la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione III ter n. 204/2000 che, in accoglimento del ricorso di primo grado proposta dalla società Mutti S.p.a., ha annullato la nota del 16.6.1995 con la quale il Direttore della Motorizzazione civile e dei Trasporti in concessione ha diffidato la società a non ripetere la violazione del regolamento CE 3821/85 con avviso che, in caso di recidiva, sarebbe stato adottato un provvedimento più grave fino alla sospensione dell’esercizio dell’attività internazionale e, in quanto occorra, del silenzio formatosi a seguito della presentazione del ricorso gerarchico proposto avverso lo stesso atto.<br />
Il Tar, nella specie, ha accolto il ricorso poiché non risulta che i processi verbali elevati nei confronti dei due autisti della società Mutti, richiamati nel provvedimento impugnato a fondamento della rilevata reiterazione dell’illecito, siano stati portati a conoscenza della società ricorrente, che, quindi, ignorava le infrazioni riscontrate.<br />
Appella l’Amministrazione.<br />
Resiste e propone appello incidentale la società Mutti S.p.a.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>L’appello dell’Amministrazione è fondato, l’appello incidentale proposto dalla Società Mutti S.p.a. è infondato.<br />
Il primo motivo dell’appello incidentale – prioritario dal punto di vista logico-giuridico – ripropone il primo motivo “sostanziale” del ricorso di primo grado ossia la mancanza di una norma di legge sanzionatrice.<br />
Si deduce la violazione del principio di legalità e di tipicità degli atti amministrativi, dell’art. 25 della Cost., dell’art. 1 della legge 24 novembre 1981 n. 689 e la violazione e falsa applicazione del Regolamento CEE n. 3821/85 sulla base del rilievo che l’atto di diffida impugnato è privo di qualunque riscontro normativo, non essendo contenuta in alcuna norma statale o comunitaria la previsione della possibilità di diffidare il proprietario di un automezzo all’osservanza degli obblighi di tenuta dei dischi di guida, né contenendo il Reg. CEE n. 3821 del 1985 alcun apparato sanzionatorio in genere, ed in ogni caso ed in particolare, in relazione alle violazioni per cui è causa.<br />
Il Tar del Lazio ha respinto questo motivo affermando che l’art. 10 del D.M. 3 febbraio 1988 n. 82 – recante disposizioni concernenti i criteri di rilascio delle autorizzazioni internazionali al trasporto merci su strada – detta, in linea con l’art. 19 Reg. CEE 3821/85, le sanzioni irrogabili: diffida, sospensione da due settimane ad un anno delle autorizzazioni in corso e del rilascio di nuove, revoca delle nuove autorizzazioni.<br />
L’appello rileva che è violata la riserva di legge di cui gli artt. 25-23 Cost. e che le sanzioni amministrative non possono essere contenute in fonti normative subordinate (c.d. fonti sub-legislative) e che, in tal caso, al giudice va riconosciuto il potere-dovere di disapplicare tali previsioni, in virtù dell’art. 5 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 (all. E).<br />
Il legislatore del 1989 ha infatti optato per un regime di carattere assoluto, come dimostra la consapevole strutturazione dell’art. 1 della l. n. 689/1981 sulla falsariga dell’art. 25 Cost.<br />
Il decreto ministeriale non è legge né in senso formale né in senso sostanziale, non rientrando in alcuna previsione di potestà normativa riconosciuta al governo dalla legge 23 agosto 1988 n. 400.<br />
Ed è pur vero che “a monte” del D.M. 3 febbraio 1988 n. 82 sta il Regolamento CEE n. 3821/85, direttamente applicabile negli Stati membri, che produce effetti immediati nei confronti di tutti i soggetti di diritto interno, con l’attribuzione di diritti ed obblighi che i giudici hanno il dovere di tutelare; ma tale regolamento CEE non sarebbe – secondo la società appellata l’appellante incidentale – “autosufficiente” ossia completo nella sua disciplina, occorrendo un successivo intervento delle autorità nazionali per rendere possibile la sua concreta esecuzione.<br />
Tanto sarebbe evidente per il testuale disposto dell’art. 19 del Reg. CEE n. 3821/85 che stabilisce “gli Stati membri adottano in tempo utile … le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per l’attuazione del presente regolamento”.<br />
Dunque il Regolamento CEE può prevedere espressamente che gli Stati membri adottino, ove occorra, disposizioni di legge per la sua attuazione.<br />
Ciò sarebbe occorso nel caso concreto per l’individuazione delle sanzioni, occorrendo la riserva di legge in materia, ciò che, invece, non è avvenuto.<br />
La stessa Corte di Giustizia ha precisato che il divieto di atti di recezione statali “viene a cadere quando il Regolamento lasci agli Stati membri il compito di adottare essi stessi i provvedimenti legislativi, regolamentari, amministrativi e finanziari necessari affinché le disposizioni del regolamento stesso possano essere effettivamente applicate “(Corte di Giustizia 29 luglio 1979 causa 230/70).<br />
Nel caso di specie – secondo la società appellante incidentale – non vi sarebbe nemmeno la norma di legge nazionale di autorizzazione al Governo a disciplinare le sanzioni in materia di trasporti internazionali con D.M..<br />
Ciò dovrebbe condurre alla disapplicazione del D.M. citato per violazione del fondamentale principio della riserva di legge in materia di sanzioni amministrative.<br />
La Sezione rileva che il ricorso di primo grado non ha impugnato il D.M. 3/2/88 n. 82, atto presupposto del provvedimento impugnato, di cui richiede la disapplicazione solo in grado d’appello.<br />
Tale atto presupposto, tuttavia, era ben noto alla società appellante incidentale che lo menziona nella memoria del 25 gennaio 1999 senza tuttavia aver proposto avverso di esso alcuna specifica doglianza nelle forme di rito, né aver proposto avverso di esso motivi aggiunti.<br />
Va rilevato che il D.M. 3/2/88 n. 82 prevede l’irrogazione della diffida, della sospensione o della revoca dell’autorizzazione in un provvedimento, nel suo complesso, diretto a disciplinare i titoli abilitativi all’esecuzione dei trasporti internazionali.<br />
Può quindi ritenersi che, con tale D.M., la disciplina comunitaria sia stata “contenutisticamente” recepita nei titoli abilitativi, che devono intendersi rilasciati a condizione del rispetto della normativa europea.<br />
Il D.M. 3/2/1988 n. 82 avrebbe dovuto essere impugnato tempestivamente, in una controversia incidente su titoli abilitativi, affidata alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo, insieme all’atto applicativo, non trattandosi di vicenda che viene in rilievo solo in modo incidentale ed in ossequio alla natura impugnatoria del processo amministrativo.<br />
Nel merito giova rilevare che, non trattandosi di sanzioni amministrative pecuniarie, non è applicabile l’art. 1 della l. 24 novembre 1981 n. 689, che si riferisce solo ad esse.<br />
In ogni caso, tale art. 1 della l. n. 689/81, prevede una riserva di legge assoluta di carattere e rango non costituzionale (Cass. Sez. I 6/11/1999 n. 12637) quindi derogabile da una specifica successiva disciplina normativa dello stesso rango.<br />
Nel settore dell’autotrasporto tale specifica disciplina è contenuta nel regolamento CEE n. 3821/1985 che stabilisce una serie di obblighi per i conducenti dei trasporti internazionali, fra cui l’obbligo di esibire, a richiesta di un agente di controllo, i fogli di registrazione della settimana in corso e dell’ultimo giorno della settimana precedente quella in corso.<br />
Il D.M. 3/2/1988 riguarda i criteri di rilascio delle autorizzazioni internazionali al trasporto su strada ed è normativa volta a rendere eseguibile la normativa comunitaria nell’ordinamento interno, stante la natura non “autosufficiente” del Reg. Comunitario n. 3821/85.<br />
Nel settore dell’autotrasporto, quindi, la normativa primaria data dal regolamento comunitario, diviene eseguibile, per il principio dell’effetto utile, con normativa secondaria, senza che ciò comporti alcuna violazione del citato art. 1 della l. n. 689/81.<br />
Né può rilevare l’art. 25 Cost. che si riferisce al principio del giudice naturale precostituito per legge, all’irretroattività delle sanzioni e delle leggi punitive ed al principio di legalità in materia di misure di sicurezza.<br />
La norma costituzionale rilevante sarebbe al più l’art. 23 Cost. in materia di prestazioni imposte che, tuttavia, prevede solo una riserva di legge relativa, sicché la sequenza di atti data dal regolamento comunitario e dal D.M. di attuazione appare idonea e soddisfare il parametro costituzionale.<br />
Invero, a ben vedere, la disciplina posta con il D.M. n. 82/88 è una semplice disciplina sanzionatoria diretta ad incidere sui titoli abilitativi (mediante sospensioni e/o revoche degli stessi) sul presupposto che le imprese titolari di autorizzazioni alla esecuzione dei trasporti internazionali debbano rispettare integralmente e compiutamente la normativa comunitaria vigente.<br />
Tale disciplina, essendo diretta a regolare, a ben vedere, poteri d’autotutela amministrativa da esercitare in chiave sanzionatoria piuttosto che vere e proprie sanzioni amministrative ben è stata dettata con un semplice decreto ministeriale potendo ricondursi all’ampio “genus” degli atti di autolimite dell’amministrazione, ai quali non è riferibile il principio di cui all’art. 1 della legge n. 689/1981, applicabile solo al caso delle sanzioni amministrative pecuniarie, devolute alla giurisdizione del giudice ordinario.<br />
Va ora, in ordine logico, affrontato il secondo tema della controversia quello dell’ipotizzabilità di una responsabilità dell’impresa per la mancata esibizione dei fogli di registrazione da parte dei conducenti.<br />
Sul punto v’è l’art. 13 del Regolamento 3821/1985 che obbliga al buon uso del cronotachigrafo, richiedendo all’imprenditore di conseguenza, di organizzare l’impresa, eventualmente esercitando i suoi poteri datoriali di vigilanza e controllo del personale, in modo da assicurare il rispetto dell’obbligo.<br />
Non ha pregio la distinzione, introdotta dall’appellante incidentale per criticare la sentenza, fra funzionamento del cronotachigrafo e buon uso dello stesso, all’uopo rilevando la culpa in vigilando ed in eligendo che esclude che la mancata esibizione dei fogli sia sempre evento che ricade esclusivamente nella sfera d’azione del conducente.<br />
Proprio l’art. 13 obbliga al buon uso, ed il buon uso è garantito da un’oculata scelta del personale.<br />
Ne consegue il rigetto dell’appello incidentale.<br />
Nel merito l’appello principale è fondato.<br />
La mancata notificazione dei verbali elevati dalle autorità francesi nei confronti dei conducenti, non ha rilievo poiché tali contravvenzioni sono semplici fatti che, contestabili nel merito dell’interessato, sono stati posti a base della diffida in modo del tutto legittimo.<br />
La mancata notificazione non ha minimamente menzionato il diritto di difesa dell’impresa d’autotrasporto, che, ovviamente, ricevuta la diffida, rimane libera di acquisire dai conducenti tutte le notizie utili per contestare nel merito le infrazioni non precedentemente conosciute.<br />
L’art. 14 della l. 689/81 non è applicabile alla materia in esame, non sussistendo, nell’ambito della mutua assistenza tra Autorità nazionali che regola la vigilanza sull’autotrasporto, alcuno specifico obbligo di previa contestazione di detti verbali, che sono stati compiutamente indicati nell’atto impugnato e poi depositati in giudizio.<br />
Ne deriva l’accoglimento dell’appello e l’annullamento della sentenza con conseguente rigetto del ricorso di primo grado.<br />
Sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese del giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie l’appello principale, respinge l’appello incidentale incidentale indicati in epigrafe e, per l’effetto, annulla la sentenza impugnata e respinge il ricorso di primo grado.<br />
Compensa integralmente le spese del giudizio.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, il giorno 11 marzo 2005 dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale &#8211; Sez.VI &#8211; nella Camera di Consiglio, con l&#8217;intervento dei Signori:</p>
<p>Giorgio GIOVANNINI	&#8211;	Presidente<br />	<br />
Luigi MARUOTTI		&#8211;	Consigliere<br />	<br />
Giuseppe ROMEO		&#8211;	Consigliere<br />	<br />
Giuseppe MINICONE	&#8211;	Consigliere<br />	<br />
Giancarlo MONTEDORO	&#8211;	Consigliere Est.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-20-9-2005-n-4891/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 20/9/2005 n.4891</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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