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	<title>4867 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>4867 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 31/7/2020 n.4867</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-31-7-2020-n-4867/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-31-7-2020-n-4867/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 31/7/2020 n.4867</a></p>
<p>Sergio De Felice, Presidente, Vincenzo Lopilato, Consigliere, Estensore; PARTI: (Industria Meccanica V. &#8211; I.Me.Va. s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Lalli, Pierluigi Piselli, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Pierluigi Piselli in</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-31-7-2020-n-4867/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 31/7/2020 n.4867</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-31-7-2020-n-4867/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 31/7/2020 n.4867</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Sergio De Felice, Presidente, Vincenzo Lopilato, Consigliere, Estensore; PARTI:  (Industria Meccanica V. &#8211; I.Me.Va. s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Lalli, Pierluigi Piselli, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Pierluigi Piselli in Roma, via Giuseppe Mercalli n. 13 contro Autorita&#8217; Garante della Concorrenza e del Mercato, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12)</span></p>
<hr />
<p>Provvedimenti amministrativi : la natura giuridica del provvedimento sanzionatorio</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Provvedimenti amministrativi &#8211; provvedimento sanzionatorio &#8211; natura giuridica.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>I provvedimenti sanzionatori non rientrano nella categoria dei provvedimenti ad «efficacia durevole», in quanto sono atti ad &#8220;efficacia immediata&#8221; che esauriscono i loro effetti nel momento della loro adozione, con obbligo di corrispondere la somma richiesta.</em><br /> <em>L&#8217;eventuale protrazione nel tempo può dipendere da inadempimenti, vicende processuali ovvero rateizzazioni concesse dall&#8217;Autorità  competente. Si tratta, perà², di evenienze di fatto rilevanti nel momento esecutivo che, in quanto tali, non sono in grado di cambiare natura all&#8217;atto adottato.</em><br /> <em>Da tale natura discende la inapplicabilità  dell&#8217;art. 21-quinquies, primo comma, della Legge 241/1990, disposizione che si applica agli predetti atti ad efficacia durevole.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"> <br /> Pubblicato il 31/07/2020<br /> <strong>N. 04867/2020REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 05235/2019 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> <br /> sul ricorso numero di registro generale 5235 del 2019, proposto da Industria Meccanica V. &#8211; I.Me.Va. s.p.a., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Lalli, Pierluigi Piselli, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Pierluigi Piselli in Roma, via Giuseppe Mercalli n. 13;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Autorita&#8217; Garante della Concorrenza e del Mercato, in persona del Presidente <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria <em>ex lege</em> in Roma, via dei Portoghesi, 12;<br /> <strong><em>per la riforma</em></strong><br /> della sentenza 16 maggio 2019, n. 6089 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Roma, Sezione Prima<br /> <br /> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Autorità  Garante della Concorrenza e del Mercato;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 2 luglio 2020 il Cons. Vincenzo Lopilato e uditi per le parti gli avvocati Angelo Lalli e l&#8217;avvocato dello Stato Sergio Fiorentino in collegamento da remoto ai sensi dell&#8217;art.4 del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28.<br /> <br /> FATTO<br /> 1.  In data 28 settembre 2012, con provvedimento n. 23931, l&#8217;Autorità  garante della concorrenza e del mercato ha concluso il procedimento istruttorio n. I/723, accertando che le società  Car Segnaletica Stradale s.r.l., Ilva Pali Dalmine s.p.a., Ilva Pali Dalmine Industries s.r.l., Industria Meccanica V. s.p.a., Marcegaglia s.p.a., Metalmeccanica Fracasso s.p.a., San Marco s.p.a. e Tubosider s.p.a., dal gennaio 2003 al maggio 2007, avevano posto in essere una pratica concordata e continuata nel tempo finalizzata a distorcere i meccanismi di confronto concorrenziale nel mercato nazionale dei dispositivi metallici di sicurezza stradale.<br /> L&#8217;Autorità  ha irrogato alle imprese coinvolte sanzioni amministrative pecuniarie per un ammontare complessivo pari a €. 37.317.565,00.<br /> Tra le imprese sanzionate è stata inclusa anche la Industria Meccanica V. s.p.a. (d&#8217;ora innanzi solo Società ) per un importo di euro 4.866.689,50.<br /> 2.1.  La suddetta società  ha impugnato tale sentenza innanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, che, con sentenza 7 ottobre 2013, n. 8672, ha accolto il ricorso e annullato, nella parte relativa alla Società , la sanzione.<br /> L&#8217;Autorità  ha proposto appello.<br /> Il Consiglio di Stato, con sentenza 29 maggio 2018, n. 3197, ha riformato la sentenza impugnata e rigettato il ricorso di primo grado.<br /> 3.  La Società  ha chiesto all&#8217;Autorità  una revisione della sanzione in ragione del lungo tempo trascorso dalla sua irrogazione e della complessiva criticità  del contesto economico.<br /> L&#8217;Autorità , nell&#8217;adunanza del 26 luglio 2018, ha rigettato l&#8217;istanza di revisione e ha comunicato alla società  tale decisione con nota trasmessa via pec il 27 luglio 2019.<br /> Con provvedimento notificato il 2 agosto 2018 l&#8217;Autorità  ha accolto, invece, l&#8217;istanza di rateizzazione, con previsione di trenta rate mensili.<br /> 4.  La società  ha impugnato tali provvedimenti innanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, per i motivi riproposti in sede di appello e riportati in motivazione.<br /> Il Tribunale amministrativo, con sentenza 16 maggio 2019, n. 6089, ha rigettato il ricorso.<br /> 6.  La ricorrente in primo grado ha proposto appello.<br /> 6.1.  Si è costituita in giudizio l&#8217;Autorità  resistente, chiedendo il rigetto dell&#8217;appello.<br /> 7.  La causa è stata decisa all&#8217;esito dell&#8217;udienza pubblica del 2 luglio 2020.<br /> DIRITTO<br /> 1.  La questione all&#8217;esame della Sezione attiene alla legittimità  del provvedimento di rigetto della richiesta di revisione del provvedimento di irrogazione della sanzione indicata nella parte in fatto.<br /> 2.  Con un primo motivo l&#8217;appellante ha dedotto l&#8217;erroneità  della sentenza nella parte in cui non ha ritenuto applicabile l&#8217;art. 21-<em>quinquies</em> della legge n. 241 del 1990, in quanto, nel peculiare caso in esame, la sanzione sarebbe divenuta efficace pienamente a distanza di sei anni dalla sua irrogazione e di dodici anni dalla data di riferimento rispetto alla quale era stata considerata la situazione della società  e del mercato per la sua quantificazione «<em>e senza che essa fosse mai divenuta effettivamente divenuta esecutiva, stante la sua immediata sospensione e il suo successivo annullamento in primo grado</em>». Ne consegue che ricorrerebbero tutti i presupposti previsti dal citato art. 21-<em>quinquies</em>: <em>i</em>) il requisito costituito dall&#8217;esistenza di un «<em>provvedimento ad efficacia durevole</em>», sarebbe presente, atteso che la sanzione è stata irrogata nel 2012 ed avrebbe avuto effetti che si sono protratti nel tempo; <em>ii</em>) il requisito costituito dai sopravvenuti motivi di interesse pubblico sarebbe costituito dalla «<em>straordinaria crisi economica che si è abbattuta anche sul mercato delle barriere architettoniche</em>», con la conseguenza che, in assenza di revisione, si verrebbe a creare un duopolio in violazione dello stesso principio di concorrenza.<br /> Il motivo non è fondato.<br /> L&#8217;art. 21-<em>quinquie</em>s, primo comma, prevede che «<em>per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell&#8217;adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell&#8217;interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell&#8217;organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge</em>».<br /> I provvedimenti sanzionatori non rientrano nella categoria dei provvedimenti ad «<em>efficacia durevole</em>», in quanto sono atti ad &#8220;efficacia immediata&#8221; che esauriscono i loro effetti nel momento della loro adozione, con obbligo di corrispondere la somma richiesta.<br /> L&#8217;eventuale protrazione nel tempo può dipendere da inadempimenti, vicende processuali ovvero rateizzazioni concesse dall&#8217;Autorità . Si tratta, perà², di evenienze di fatto rilevanti nel momento esecutivo che, in quanto tali, non sono in grado di cambiare natura all&#8217;atto adottato.<br /> La mancanza di tale indefettibile presupposto, escludendo la possibilità  di applicare la norma in esame, esime il Collegio dal valutare la sussistenza degli altri requisiti prescritti dalla legge.<br /> Ne consegue che la Società  &#8211; fermo quanto si esporrà  oltre in ordine alla rilevanza del momento esecutivo &#8211; ha chiesto all&#8217;Autorità  l&#8217;adozione di un provvedimento di secondo grado privo di base legale.<br /> 3.  Con un secondo motivo si assume l&#8217;erroneità  della sentenza nella parte in cui non ha ritenuto che l&#8217;Autorità  abbia posto in essere, ai sensi dell&#8217;art. 1227 cod. civ., una condotta idonea a ridurre il danno subito. In particolare, l&#8217;Autorità , nel giudizio di appello, ha rinunciato alla domanda cautelare e non ha depositato istanze sollecitatorie per assicurare la definizione celere del processo.<br /> Il motivo non è fondato.<br /> L&#8217;appellante ha censurato il comportamento processuale della Autorità . A prescindere dalla fondatezza dei rilievi formulati, da un lato, non risulta che l&#8217;Autorità  abbia posto in essere comportamenti abusivi, avendo rispettato tutte le regole del processo amministrativo, dall&#8217;altro, non può essere creata, in mancanza ancora una volta di base legale, una relazione eziologica tra un comportamento processuale e l&#8217;attivazione di poteri sostanziali di revisione della sanzione dopo il processo.<br /> 4.  Con il terzo e sesto motivo si assume l&#8217;erroneità  della sentenza nella parte in cui non ha ritenuto che l&#8217;art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, l&#8217;art. 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e gli orientamenti europei in materia di quantificazione delle sanzioni amministrative antitrust «<em>riconnettono all&#8217;esercizio del potere sanzionatorio ampi spazi di valutazione in ordine a tutte quelle circostanze, anche attinenti a eventi straordinari che hanno colpito il mercato di riferimento e alla situazione economico-finanziaria</em>». In particolare, le sanzioni dovrebbero avere una finalità  di deterrenza e dissuasione ma non potrebbero &#8220;sconfinare&#8221; in una «<em>misura preclusiva all&#8217;esercizio di un&#8217;attività  economica</em>». Si aggiunge che non potrebbe neanche ritenersi che vi fosse un «<em>obbligo di accantonamento in bilancio</em>», attenendo questo aspetto a scelte aziendali non sindacabili in sede giudiziale.<br /> In via subordinata, è stato chiesto di sollevare questione pregiudiziale innanzi alla Corte di Giustizia dell&#8217;Unione europea per contrasto delle norme statali con il diritto europeo della concorrenza, in quanto tali norme, in presenza delle circostanze di fatto rilevanti nella fattispecie in esame, non contemplerebbero lo strumento della revisione della sanzione.<br /> Il motivo non è fondato.<br /> Gli articoli sopra indicati e le possibili forme di attenuazione della sanzione irrogata vengono in rilievo esclusivamente nella fase di irrogazione della sanzione e non anche nella fase di adempimento. La legittimità  della sanzione irrogata è stata giÃ  valutata da questa Sezione, con la sentenza n. 3197 del 2018 e con la sentenza 13 febbraio 2020, n. 1165, che ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione avverso la prima sentenza.<br /> Le regole europee si conformano anch&#8217;esse a questo principio. Non si ravvisano, pertanto, elementi per un rinvio pregiudiziale europeo, anche alla luce di quanto si esporrà  oltre in ordine alla rilevanza del momento esecutivo sotto altro aspetto.<br /> 5.  Con un quarto motivo si è dedotta l&#8217;erroneità  della sentenza nella parte in cui non ha ritenuto irragionevole, sul piano costituzionale, la normativa in questione qualora la stessa venga interpretata nel senso di attribuire un &#8220;potere di arbitrio di merito&#8221; nell&#8217;applicazione delle sanzione, con discriminazioni anche rispetto a casi analoghi per i quali l&#8217;Autorità  avrebbe accordato la revisione richiesta. Si aggiunge che l&#8217;Autorità  non avrebbe neanche preso in esame l&#8217;istanza di audizione della Società .<br /> Il motivo non è fondato.<br /> La questione di costituzionalità  posta è priva del requisito della non manifesta infondatezza.<br /> Le situazioni di confronto evocate dall&#8217;appellante non risultano, alla luce degli atti del processo, avere caratteristiche tali da giustificare una non consentita diversità  di trattamento. Sul piano costituzionale, l&#8217;applicazione &#8220;diseguale&#8221; di una determinata normativa da parte della pubblica amministrazione costituisce una mera evenienza di fatto non idonea, in quanto tale, a determinare la illegittimità  costituzionale della normativa stessa. Deve, infine, rilevarsi, che, in ragione di quanto esposto, non esistesse alcun obbligo per l&#8217;Autorità  di sentire l&#8217;impresa.<br /> In definitiva, non si ravvisano elementi per un rinvio pregiudiziale costituzionale, anche alla luce di quanto si esporrà  oltre in ordine alla rilevanza del momento esecutivo sotto altro aspetto.<br /> 6.  Con un quinto motivo si assume l&#8217;erroneità  della sentenza nella parte in cui non ha ritenuto che sia stata violata la legge n. 287 del 1990 e il regolamento europeo n. 1 del 2003 del 16 dicembre 2002, in quanto l&#8217;irrogazione della sanzione in situazioni come quella in esame si risolverebbe nella creazione di una situazione di duopolio con violazione delle stesse regole della concorrenza di cui, invece, l&#8217;Autorità  dovrebbe assicurare il rispetto.<br /> Il motivo non è fondato.<br /> L&#8217;Autorità  ha svolto il proprio compito istituzionale irrogando la sanzione oggi contestata. Le conseguenze che derivano in punto di fatto nella fase esecutiva non possono essere prese in esame per l&#8217;esercizio di un potere di revisione di secondo grado ma solo, come si esporrà  oltre, per un potere di revisione esecutivo nella fase di ottemperanza.<br /> 7.  Con l&#8217;ultimo motivo si assume l&#8217;erroneità  della sentenza nella parte in cui avrebbe applicato erroneamente l&#8217;art. 26 della legge n. 689 del 1981, il quale prevede che le rate abbiamo cadenze mensili «<em>ma non obbliga l&#8217;autorità  amministrativa nè a prevedere rate di pari importo, nè a prevedere che le rate siano dovute ogni mese successivo alla precedente nè che la rateizzazione debba prevedere un pagamento immediato della prima rata</em>».<br /> Il motivo non è fondato.<br /> L&#8217;art. 26 della legge n. 689 del 1981 dispone che l&#8217;autorità  che ha applicato la sanzione possa disporre la rateizzazione del pagamento con un numero di rate mensili da un minimo di tre ad un massimo di trenta.<br /> L&#8217;Autorità  ha applicato correttamente tale norma accordando la rateizzazione massima prevista dalla legge. Le diverse modalità  indicate nel motivo non sono quindi compatibili con la norma attributiva del potere.<br /> 8.  La Sezione rileva, come giÃ  sottolineato, che le esigenze prospettate dall&#8217;appellante nei giudizi di merito, di primo e secondo grado, possono essere fatte valere in una eventuale fase esecutiva (cui la stessa parte appellante fa riferimento nell&#8217;atto di appello, pag. 11) relativa all&#8217;adempimento dell&#8217;obbligo di pagamento della sanzione pecuniaria.<br /> La questione delle &#8220;sopravvenienze&#8221;, riferite alla specifica vicenda amministrativa in esame, deve essere presa in esame dall&#8217;Autorità  esclusivamente nel momento dell&#8217;ottemperanza per valutare se la pretesa è divenuta, in parte, oggettivamente non esigibile quando ricorrono situazione di fatto tali da giustificare un &#8220;potere di revisione esecutivo&#8221;.<br /> Si tratta dell&#8217;esercizio di un potere che presuppone che la parte privata destinataria della richiesta esecutiva dimostri in modo puntuale le sopravvenienze di fatto che impongono una riduzione della sanzione.<br /> In questo contesto, l&#8217;Autorità  potrà  tenere conto anche della sopravvenuta emergenza sanitaria che ha inciso negativamente sullo svolgimento di molte attività  economiche.<br /> Si tratta di un decisione che l&#8217;Autorità , nell&#8217;esercizio dei suoi poteri neutrali, potrà  adottare in ragione della peculiarietà  della vicenda in esame che la rende non evocabile in altre vicende sanzionatorie.<br /> 9.  Per le ragioni sin qui esposte l&#8217;appello deve essere rigettato.<br /> 10.  L&#8217;esito del giudizio giustifica l&#8217;integrale compensazione tra le parti delle spese del doppio grado di giudizio.<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando:<br /> a) rigetta l&#8217;appello proposto con il ricorso indicato in epigrafe, nei limiti e sensi indicati in motivazione;<br /> b) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente grado di giudizio.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Sergio De Felice, Presidente<br /> Diego Sabatino, Consigliere<br /> Vincenzo Lopilato, Consigliere, Estensore<br /> Alessandro Maggio, Consigliere<br /> Giovanni Orsini, Consigliere<br /> </div>
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			</item>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 30/9/2013 n.4867</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-30-9-2013-n-4867/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Sep 2013 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-30-9-2013-n-4867/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-30-9-2013-n-4867/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 30/9/2013 n.4867</a></p>
<p>Pres. Riccardo Virgilio, est. Umberto Realfonzo Anna Laurenti (Avv. Salvatore Mileto) c. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Avvocatura dello Stato) sull&#8217;ottemperanza della decisione di giustizia del Capo dello Stato Giustizia amministrativa- -Ricorso straordinario Capo dello Stato -Decreto decisorio Natura-Decisione di giustizia -Giudizio di ottemperanza –Ammissibilità- Sussiste -Competenza &#8211; Consiglio</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-30-9-2013-n-4867/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 30/9/2013 n.4867</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Riccardo Virgilio, est. Umberto Realfonzo<br /> Anna Laurenti (Avv. Salvatore Mileto) c. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Avvocatura dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;ottemperanza della decisione di giustizia del Capo dello Stato</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giustizia amministrativa- -Ricorso straordinario Capo dello Stato -Decreto decisorio Natura-Decisione di giustizia -Giudizio di ottemperanza –Ammissibilità- Sussiste -Competenza &#8211; Consiglio di Stato-Spetta</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Alla stregua del combinato disposto dell&#8217;art. 112, comma 2, lett. b), e 113, comma 1, c.p.a. il decreto decisorio che definisce la procedura del ricorso straordinario al Capo dello Stato, reso in base al parere obbligatorio e vincolante del Consiglio di Stato, va qualificato come “decisione di giustizia” avente natura sostanzialmente giurisdizionale. Ne deriva che è ammissibile il ricorso per l’ottemperanza di tale decreto presidenziale e a tal fine è competente in unico grado il Consiglio di Stato, nel quale si identifica il giudice che ha emesso il provvedimento della cui ottemperanza si tratta. (1)	</p>
<p>&#8212; *** &#8212;	</p>
<p>(1). cfr. Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 6 maggio 2013 n. 9</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 8319 del 2011, proposto da:<br />
Anna Laurenti, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Salvatore Mileto, con domicilio eletto presso Salvatore Mileto in Roma, via Pietro Da Cortona, 8; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall&#8217;Avvocatura, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;ottemperanza</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>del decreto del PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n.2294/2010, resa tra le parti, concernente ottemperanza d.p.r. con cui si è deciso il ricorso straordinario &#8211; tessere di servizio e di libera circolazione su mezzi di trasporto pubblico</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visto l &#8216;art. 114 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2013 il Cons. Umberto Realfonzo e uditi per le parti gli avvocati Petretti, per delega dell&#8217;Avv. Mileto e l&#8217;Avvocato dello Stato Varrone;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>Con il presente ricorso l’appellante chiede che siano adottati tutti i provvedimenti per l’esecuzione del d.p.r. del 28 maggio 2010 recante l’accoglimento del ricorso straordinario proposto insieme con altri, con cui è stato accertato il diritto della ricorrente dipendente inabile al possesso della “carta di libera circolazione” ai sensi dell’articolo uno del decreto legislativo n. 446/1948.<br />	<br />
Con il presente ricorso per l’ottemperanza l’appellante, richiamando i principi affermati dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite del 28 gennaio 2011 n. 2065, lamenta che:<br />	<br />
&#8211; nonostante il tempo trascorso dalla data di emissione del d.p.r. di accoglimento del ricorso la sua pretesa sostanziale non era ancora stata soddisfatta;<br />	<br />
&#8211; al suo puntuale atto di diffida il Ministero appellato aveva dato seguito con risposte del tutto interlocutorie.<br />	<br />
In conclusione chiede la Sezione adotti tutte le misure all’uopo necessarie per assicurare che il Ministero provveda a richiedere all’ATAC di Roma &#8211; ed a rilasciare alla ricorrente &#8211; una tessera magnetica di libero passaggio sulla rete del trasporto pubblico di Roma.<br />	<br />
L’Amministrazione si è solo formalmente costituita in giudizio senza produrre né atti e né scritti difensivi.<br />	<br />
Alla camera di consiglio, il difensore della parte ricorrente lamenta ancora la persistente mancata esecuzione del provvedimento di cui si chiede l’esecuzione.<br />	<br />
L’assunto è fondato.<br />	<br />
Quanto all’ammissibilità si ricorda che l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (cfr. 6 maggio 2013 n. 9) ha affermato &#8211; alla stregua del combinato disposto dell&#8217;art. 112, comma 2, lett. b), e 113, comma 1, c.p.a. &#8211; che il decreto decisorio che definisce la procedura del ricorso straordinario al Capo dello Stato, reso in base al parere obbligatorio e vincolante del Consiglio di Stato, va qualificato come “decisione di giustizia” avente natura sostanzialmente giurisdizionale.<br />	<br />
In conseguenza l’Adunanza ha ritenuto l&#8217;ammissibilità del ricorso per ottemperanza al fine di assicurare l&#8217;esecuzione del decreto presidenziale ed ha affermato la competenza in unico grado del Consiglio di Stato, nel quale si identifica il giudice che ha emesso il provvedimento della cui ottemperanza si tratta.<br />	<br />
Ciò premesso il Collegio osserva che, nel merito, al cospetto di un provvedimento di accoglimento del suo ricorso straordinario, la ricorrente lamenta tuttora la mancata esecuzione alle statuizioni contenute nella predetta decisione.<br />	<br />
In assenza di specifiche, e differenti, deduzioni dell’amministrazione che nulla ha ritenuto di specificare sullo stato del procedimento di esecuzione, il ricorso deve dunque essere accolto.<br />	<br />
Per l’effetto, deve ordinarsi al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di procurarsi dall’ATAC e di rilasciare alla ricorrente una card magnetica di libera circolazione ai sensi dell’art.1 del d.lgs. n.446/1948 alla ricorrente.<br />	<br />
All&#8217;uopo, si fissa il termine di giorni novanta (90 gg.) dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza con l’avvertenza che, in difetto di tale adempimento, si nomina fin d’ora il Commissario ad acta per l&#8217;esecuzione del giudicato, nella persona del Direttore Generale della Direzione generale per gli aeroporti ed il trasporto aereo, o di un dirigente da lui delegato che vi dovrà provvedere entro ulteriori novanta (90) giorni dalla comunicazione della Difesa del ricorrente.<br />	<br />
Le spese del presente giudizio, in relazione alla novità della questione, possono allo stato essere integralmente compensate tra le parti.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta):<br />	<br />
1. Accoglie l’appello di cui in epigrafe e per l’effetto dichiara l’obbligo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di eseguire completamente il provvedimento di cui in epigrafe e di far luogo, entro il termine di cui sopra, al rilascio della tessera magnetica ATAC di libera circolazione sui mezzi della città di Roma, ai sensi dell’art.1 del d.lgs. n.446/1948 nei sensi di cui sopra.<br />	<br />
2. Nomina &#8211; per il caso di inottemperanza perdurante oltre detto termine &#8211; quale commissario “<i>ad acta</i>” il Direttore Generale della Direzione generale per gli aeroporti ed il trasporto aereo, o di un dirigente da lui delegato che vi dovrà provvedere entro ulteriori novanta (90) giorni dalla comunicazione della Difesa del ricorrente; ed il cui eventuale compenso a carico dell’Amministrazione sarà fissato con separata ordinanza a seguito della presentazione al Collegio relazione di completo adempimento.<br />	<br />
3. Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2013 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Riccardo Virgilio, Presidente<br />	<br />
Sergio De Felice, Consigliere<br />	<br />
Fabio Taormina, Consigliere<br />	<br />
Diego Sabatino, Consigliere<br />	<br />
Umberto Realfonzo, Consigliere, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 30/09/2013</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-30-9-2013-n-4867/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 30/9/2013 n.4867</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 13/5/2010 n.4867</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-13-5-2010-n-4867/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-13-5-2010-n-4867/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-13-5-2010-n-4867/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 13/5/2010 n.4867</a></p>
<p>Pres. A. Onorato, est. G. Nunziata Nardone Franco (Avv. Francesco Del Grosso) c. Regione Campania (Avv. Salvatore Colosimo) c. ASL Napoli 2 Nord (N.C.) c. Savarese Alfredo (Avv. Antonio Tardone) sulla illegittimità del provvedimento di revoca del Commissario Straordinario di un Ente pubblico non adeguatamente motivato 1. Giurisdizione e competenza</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-13-5-2010-n-4867/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 13/5/2010 n.4867</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-13-5-2010-n-4867/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 13/5/2010 n.4867</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. A. Onorato, est. G. Nunziata<br /> Nardone Franco (Avv. Francesco Del Grosso) c. Regione Campania (Avv. Salvatore <br />Colosimo) c. ASL Napoli 2 Nord (N.C.) c. Savarese Alfredo (Avv. Antonio Tardone)</span></p>
<hr />
<p>sulla illegittimità del provvedimento di revoca del Commissario Straordinario di un Ente pubblico non adeguatamente motivato</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giurisdizione e competenza – Pubblico Impiego – Revoca del Commissario Straordinario di un Ente Pubblico – Provvedimento – Impugnazione – Giurisdizione del G.A. – Sussiste – Ragioni	</p>
<p>2. Sanità Pubblica – Provvedimento di revoca di un Commissario Straordinario – Non sorretto da adeguata motivazione – Violazione della Legge 241/90 – Illegittimità – Sussiste – Fattispecie</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.  Sussiste la giurisdizione del G.A. per le controversie aventi ad oggetto la sostituzione di un commissario straordinario posto al vertice di un Ente pubblico dal momento che la nomina e la revoca del commissario straordinario (nella specie commissario straordinario di un Amministrazione Sanitaria Locale) non è assimilabile alla attribuzione di funzioni dirigenziali, in quanto con tale provvedimento, non si viene a costituire un rapporto di pubblico impiego, ma unicamente il contingente inserimento funzionale, per un periodo determinato, di un organo straordinario nella struttura dell’Ente, ciò mediante la costituzione di un rapporto di servizio onorario (1)	</p>
<p>2. È illegittimo per violazione degli artt. 3 e ss. della Legge 241/90, il provvedimento di revoca di un Commissario straordinario di un Ente di rilevanza pubblica non adeguatamente motivato dal momento che tale provvedimento essendo relativo alla revoca di una nomina di tipo fiduciario deve  indicare le qualità professionali sulla base delle quali la P.A. ha ritenuto il soggetto non più adatto agli obiettivi programmati dimostrando di aver compiuto un’attenta e seria valutazione del possesso dei requisiti prescritti in capo al nuovo soggetto prescelto (2)<br />	<br />
<b/7> &#8211; &#8211; &#8211; &#8211; &#8211; &#8211; &#8211; &#8211; &#8211; &#8211;  &#8211; &#8211;  &#8211; &#8211;  &#8211;	</p>
<p> 1. cfr. TAR Abruzzo – L’Aquila, Sez. I, 21 giugno 2007, n. 3431; TAR Lazio – Roma, Sez, II ter, n. 3276/2003;	</p>
<p>2. Nella specie il TAR ha accolto il ricorso avverso il provvedimento di revoca del Commissario Straordinario dell’ASL Napoli 2 Nord dal momento che tale provvedimento era fondato sulla apodittica motivazione del clima di tensione creata tra il Commissario e le parti sindacali dei territori rientranti nel comprensorio di competenza della suddetta Amministrazione Sanitaria.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />	<br />
(Sezione Quinta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,<br />
sul ricorso numero di registro generale 2020 del 2010, proposto dal Sig. <b>Nardone Franco</b>, rappresentato e difeso dall’Avv. Francesco Del Grosso ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. Gennaro Stradolini in Napoli, Via De Gasperi n.45; </p>
<p><i></p>
<p align=center>contro<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i><b>Regione Campania</b> in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Salvatore Colosimo ed elettivamente domiciliata presso la Sede dell’Ente in Napoli, Via S. Lucia n.81;<br />
ASL Napoli 2 Nord in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;</p>
<p><i></p>
<p align=center>nei confronti di<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i><b>Savarese Alfredo</b>, rappresentato e difeso dall’Avv. Antonio Nardone ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli, Riviera di Chiaia n.276;<br />	<br />
<i></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>della Deliberazione di Giunta n.356 del 19/3/2010 di sostituzione del Commissario Straordinario dell’ASL Napoli 2 Nord.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati, in cui si espone che con Deliberazione di Giunta n.1458 dell’11/9/2009 il ricorrente veniva nominato Commissario Straordinario dell’ASL Napoli 2 Nord in sostituzione del precedente dott.ssa Lia Bertoli, incarico conferito sino al completamento del processo di trasformazione da realizzarsi entro il 31/10/2009; con Deliberazione di Giunta n.1661 del 30/10/2009 il citato termine di scadenza della nomina veniva prorogato sino alla scadenza del mandato conferito al Commissario ad acta, ma con Deliberazione di Giunta n.1978 del 31/12/2009 veniva ulteriormente prorogato fino alla predisposizione dei programmi operativi di cui alla Legge n.191/2009. Tuttavia con il provvedimento impugnato il ricorrente è stato sostituito in ragione “…del clima di tensione…delle proteste delle parti sindacali”;<br />	<br />
Vista la memoria di costituzione della Regione Campania;<br />	<br />
Vista la memoria di costituzione del controinteressato sig. Savarese; <br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Udito il Relatore Cons. Gabriele Nunziata alla Camera di Consiglio del giorno 6 maggio 2010 e udito il difensore come specificato nel verbale;<br />	<br />
Viste le circostanze di fatto e le ragioni di diritto come spiegate dalle parti negli atti processuali;</p>
<p>Atteso che il Collegio ritiene il ricorso manifestamente fondato, con la conseguenza che esso può essere deciso con sentenza in forma semplificata, come rappresentato ai difensori delle parti costituite, ai sensi dell’art.21, comma 10, della Legge n. 1034/1971 nel testo introdotto dall’art. 3 della Legge n.205/2000, in luogo dell’ordinanza sull’istanza cautelare, così come previsto dall’art. 26, commi 4 e 5 della Legge n.1034/1971 nel testo introdotto dall’art.9, comma 1, della Legge n.205/2000, essendo ciò consentito dall’oggetto della causa, dall’integrità del contraddittorio e dalla completezza dell’istruttoria;<br />	<br />
Premesso che la Sezione ritiene di condividere quella giurisprudenza (cfr. T.A.R. Abruzzo, L’Aquila, I, 21.6.2007, n.3431) secondo cui la nomina e la revoca del commissario straordinario di un Ente di rilevanza pubblica non è assimilabile alla attribuzione di funzioni dirigenziali, in quanto con tale provvedimento non si viene a costituire un rapporto di pubblico impiego, ma unicamente il contingente inserimento funzionale, per un periodo determinato, di un organo straordinario nella struttura dell&#8217;ente, ciò mediante la costituzione di un rapporto di servizio onorario;</p>
<p>Ritenuto conseguentemente di affermare la giurisdizione di questo giudice amministrativo sulle relative controversie ed il riconoscimento in capo all&#8217;autorità di nomina di ampi poteri dispositivi (e di alta amministrazione) nei riguardi dell&#8217;Organo straordinario temporaneamente posto al vertice, in attesa della stabile incardinazione degli organi ordinari (cfr. T.A.R Lazio, Roma, II ter, n. 3276/2003), dal momento che i poteri di alta amministrazione presuppongono pur sempre il rispetto delle regole procedimentali e motivazionali previste dalla Legge n.241/1990, ma con un sindacato giudiziario ovviamente proporzionato alla latitudine dispositiva di cui pur sempre dispone l&#8217;ente pubblico procedente;</p>
<p>Considerato che si è correttamente rilevato (Cons. Stato, VI, 19.10.2009, n.6388) come gli atti di alta amministrazione, in quanto formalmente e sostanzialmente amministrativi, non debbano essere necessariamente preceduti da formale comunicazione di avvio del procedimento ai membri uscenti, né dal preavviso di rigetto della domanda di conferma, ma siano comunque soggetti all’obbligo di motivazione previsto in generale dalla Legge n.241/1990, ciò perché, anche con riguardo ad atti di alta amministrazione, deve ormai ritenersi chiuso nel sistema, dopo l’entrata in vigore della Legge n.241/1990, ogni spazio per la categoria dei provvedimenti amministrativi c.d. a motivo libero; in sostanza, anche quando deve essere adottato un atto di nomina di tipo fiduciario, l’Amministrazione deve indicare le qualità professionali sulla base delle quali ha ritenuto il soggetto più adatto rispetto agli obiettivi programmati dimostrando di aver compiuto un’attenta e seria valutazione del possesso dei requisiti prescritti in capo al soggetto prescelto sì che risulti la ragionevolezza della scelta;<br />	<br />
Ritenuto che nella fattispecie, a prescindere dalle diffuse argomentazioni spiegate dalla difesa della Regione in sede di Camera di Consiglio e che comunque non trovano riscontro nelle premesse al provvedimento oggetto di impugnazione, vada censurata il difetto di motivazione che risulta meramente apparente, alludendo ad una sorta di incompatibilità ambientale “…in ragione del clima di tensione generale rilevato dagli Organi di Stampa e dagli Amministratori dei territori rientranti nel comprensorio di competenza dell’ASL Napoli 2 Nord”, ciò sul presupposto che (T.A.R. Valle d’Aosta, 8.7.2009, n.59) anche le scelte discrezionali dell&#8217;Amministrazione possono essere sottoposte al vaglio giurisdizionale sia pure sotto il limitato aspetto dell&#8217;irragionevolezza, errata valutazione dei presupposti, illogicità; tale potere non trova limite nella circostanza che la Regione sia dotata di uffici altamente specializzati i cui pareri non potrebbero essere contestati da un soggetto privato, in quanto l&#8217;alta e riconosciuta qualificazione degli uffici regionali non esclude che in determinate circostanze le scelte effettuate risultino viziate sulla base di puntuali riscontri;<br />	<br />
Ritenuto, in particolare, di censurare l’operato dell’Amministrazione nella misura in cui non ha fatto, ad esempio, menzione di addebiti specifici in termini di professionalità, idoneità e proficua gestione, ma si è limitata a riferire di un clima di tensione, quasi ignorando quanto peraltro affermato da questo Tribunale nella materia sanitaria già in epoca assai risalente (15.7.1997, n.1857), ovvero che è illegittimo aver riguardo allo stato di conflittualità interna, soprattutto nei confronti della componente sindacale, ai fini della cessazione del rapporto fiduciario sottostante l&#8217;incarico, soprattutto quando non si reputa rilevante, ai fini dell&#8217;aggravarsi della tensione all&#8217;interno dell&#8217;Ente, ad esempio l&#8217;opera di risanamento eventualmente compiuta dal Commissario per sopprimere i benefici considerati illegittimi;<br />	<br />
Considerato, in definitiva, che tale ampia discrezionalità dell’Amministrazione resta comunque ben differente dalla determinazione puramente fiduciaria, come desumibile dai conformi principi anche di recente espressi dalla Corte Costituzionale sullo spoils system, per cui il corretto esercizio del potere di licenziamento di un dirigente pubblico &#8211; non esprimendo una rilevanza solo privatistica a tutela del lavoratore ma implicando di contro anche un interesse pubblicistico al buon andamento ed all&#8217;imparzialità della PA &#8211; deve presupporre la previa formalizzazione di un giusto procedimento, del tutto incompatibile con un regime di automatica cessazione dell&#8217;incarico, ma nel contempo pur sempre idoneo a giustificare una scelta ragionata in senso espulsivo;<br />	<br />
Ritenuto, pertanto, che il ricorso meriti accoglimento con conseguente annullamento del provvedimento oggetto di impugnazione; <br />	<br />
Ritenuto, infine, che le spese debbano seguire la soccombenza ed essere liquidate come da dispositivo,</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA – Sede di Napoli – V^ Sezione – accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento oggetto di impugnazione. <br />	<br />
Condanna la Regione Campania al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in € 1.000,00; spese compensate nei riguardi del controinteressato.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa. <br />	<br />
La sentenza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.<br />	<br />
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del giorno 6 maggio 2010 con l&#8217;intervento dei Signori:<br />	<br />
Antonio Onorato, Presidente<br />	<br />
Andrea Pannone, Consigliere<br />	<br />
Gabriele Nunziata, Consigliere, Estensore<br />	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 13/05/2010	</p>
<p align=center>
<p>	</p>
<p align=justify>
<p></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-13-5-2010-n-4867/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 13/5/2010 n.4867</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 28/5/2007 n.4867</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-28-5-2007-n-4867/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 May 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-28-5-2007-n-4867/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-28-5-2007-n-4867/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 28/5/2007 n.4867</a></p>
<p>Pres. Corsaro, Rel. Fantini Clerici Spa Logistics Group; Terminal Frutta Genova Srl; Terminal Frutta Salerno Srl (Avv.ti M. Casanova e G.F. Romanelli) c. Autorità Portuale di Civitavecchia (Avv.ti P. Vaiano, A. Vergerio di Cesana e G. Corbyons); Compagnia Portuale di Civitavecchia soc. coop. per azioni (Avv. S. Pasquali); Civitavecchia Forest</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-28-5-2007-n-4867/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 28/5/2007 n.4867</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-28-5-2007-n-4867/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 28/5/2007 n.4867</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Corsaro, Rel. Fantini  Clerici Spa Logistics Group; Terminal Frutta Genova Srl; Terminal Frutta Salerno Srl (Avv.ti M. Casanova e G.F. Romanelli)	c. Autorità Portuale di Civitavecchia (Avv.ti P. Vaiano, A. Vergerio di Cesana e G. Corbyons); Compagnia Portuale di Civitavecchia soc. coop. per azioni (Avv. S. Pasquali); Civitavecchia Forest Terminal CTF Spa (Avv.ti R. Premonte, A. Lirosi, G. Loffreda, F. Pacciani)</span></p>
<hr />
<p>sulla carenza di interesse ad agire avverso un atto divenuto lesivo solo in seguito all&#8217;emanazione di un altro atto ad esso conseguente e sulla legittimità dell&#8217;estensione dell&#8217;oggetto della concessione mediante la procedura ex art. 24 del DPR n. 328/52, senza evidenza pubblica</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1) Processo amministrativo – Legittimazione ed interesse ad agire – Ricorso avverso un atto divenuto lesivo solo in seguito all’emanazione di un altro atto ad esso conseguente – Non sussiste																																																																																												</p>
<p>2) Autorizzazione e concessione – Variazione estensiva della concessione ex art. 24 del DPR n. 328/52  senza procedura ad evidenza pubblica &#8211; Legittimità – Sussiste &#8211; Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1)	Non sussiste l’interesse ad agire in capo ad un soggetto che si ritenga leso da un provvedimento non lesivo al momento dell’emanazione e successivamente posto a fondamento di un atto lesivo, a nulla rilevando che il  primo abbia reso possibile il secondo atto, incidendo sulla sua sfera giuridica: infatti, la sopravvenienza dell’interesse a ricorrere, non determina la riapertura del termine di impugnazione dell’atto precedente o presupposto, ormai divenuto inoppugnabile. 																																																																																												</p>
<p>2)	E’ legittima la variazione estensiva della concessione ex art. 24 del regolamento per la navigazione marittima (DPR n. 328/52), senza procedura ad evidenza pubblica, né verifica della sussistenza dei requisiti per la stessa, nell’ipotesi in cui si tratti di mera estensione della tipologia merceologica dei prodotti movimentabili nell’area oggetto di concessione. Infatti, tale estensione, può ritenersi riconducibile ad una variazione delle modalità di esercizio della concessione, tale da non comportare un’alterazione sostanziale della stessa, con conseguente esclusione della configurabilità di una concessione diversa ed autonoma dalla preesistente. Infatti, la norma di portata generale contenuta nell’art. 24, rilevante per tutte le fattispecie di concessione di beni demaniali, dispone che la variazione dell’estensione del bene demaniale possa avere ad oggetto, alternativamente, la zona concessa, le opere, o le modalità di esercizio, potendo, in altre parole riguardare, ciascun singolo e specifico ambito materiale che sia strumentale all’esercizio dell’originaria concessione (fattispecie in cui la società, già titolare della concessione di area demaniale e dell’autorizzazione all’esercizio delle operazioni per la realizzazione e la gestione di strutture ed impianti per lo stoccaggio e la movimentazione di legname e merci varie, aveva richiesto l’autorizzazione ad integrare lo scopo della concessione al fine di svolgere attività di movimentazione e stoccaggio di prodotti ortofrutticoli).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA    ITALIANA</b><br />
<b>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio <br />
</b>&#8211; <b>Sezione Terza Ter &#8211;</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
Composto dai Magistrati:<br />
Francesco           CORSARO                           Presidente<br />
Giulia                 FERRARI                              Componente<br />
Stefano               FANTINI                              Componente relatore</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso n. 2941 del 2006 Reg. Gen. proposto da <br />
<b>Clerici S.p.a. Logistics Group</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, da Terminal Frutta Genova S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, e da Terminal Frutta Salerno S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,  tutte  rappresentate e difese dagli Avv.ti Mauro Casanova e Guido Francesco Romanelli, presso quest’ultimo elettivamente domiciliate in Roma, alla Via Cosseria n. 5;</p>
<p align=center>contro<br />
</P><BR></p>
<p align=justify>
<b> Autorità Portuale di Civitavecchia</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Paolo Vaiano, Alvise Vergerio di Cesana e Giovanni Corbyons, presso i quali è elettivamente domiciliata in Roma, al Lungotevere Marzio n. 3;</p>
<p><b></p>
<p align=center>e nei confronti</p>
<p align=justify>
</b><br />
&#8211; della <b>Compagnia Portuale di Civitavecchia soc. coop. per azioni</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Sante Pasquali ed elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Fucini n. 238, presso lo studio dell<br />
&#8211; della <b>Civitavecchia Forest Terminal &#8211; CFT S.p.a.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Raimondo Premonte, Antonio Lirosi, Giuseppe Loffreda e Filippo Pacciani, presso lo studio dei quali è elettiva</p>
<p><b>per l’annullamento</b><br />
del “Protocollo di Intesa” di cui le ricorrenti ignorano la data ed il preciso contenuto, intervenuto tra l’Autorità Portuale, la Compagnia Portuale e la Civitavecchia Forest Terminal S.p.a. avente ad oggetto la realizzazione di un terminal agroalimentare per prodotti ortofrutticoli nel Porto di Civitavecchia negli spazi retrostanti la banchina 24 dello scalo, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e/o successivi, concernenti l’esercizio dell’attività di cui sopra e la concessione di aree o banchine portuali. </p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Autorità Portuale di Civitavecchia, della Compagnia Portuale di Civitavecchia, nonché della CFT S.p.a.;<br />
Visto il ricorso per motivi aggiunti proposto avverso, tra l’altro, il provvedimento del Commissario dell’Autorità Portuale n. 83 del 30/3/2006;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore, alla pubblica udienza del 15/3/2007, il Cons. Stefano Fantini;<br />
Uditi i difensori delle parti come da verbale di udienza;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Con atto notificato in data 29/3/06 e depositato il successivo 4/4  le società ricorrenti, premesso di esercitare attività terminalistiche portuali per la movimentazione nei porti delle merci, con particolare riguardo all’esercizio di magazzini frigoriferi per prodotti ortofrutticoli, espongono di essere venute casualmente a conoscenza dell’esistenza di un “Protocollo di Intesa” tra l’Autorità Portuale, la Compagnia Portuale e la CFT, finalizzato ad avviare un traffico relativo alla movimentazione di prodotti ortofrutticoli da parte della società Forest, finora attiva nel settore del traffico della cellulosa, mediante la realizzazione di un apposito magazzino in un’area portuale retrostante la banchina 24 con la previsione di inizio dell’attività nel settembre 2006.<br />
Deducono a fondamento del ricorso i seguenti motivi di diritto :<br />
1) Violazione degli artt. 6, 8, 9, 16 e 18 della legge n. 84/1994; violazione dei principi comunitari ed interni di libera concorrenza ed in tema di libera prestazione dei servizi; violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della P.A., di trasparenza e di proporzionalità.<br />
Il Protocollo di Intesa comporta che vengano assentiti alla CFT tanto l’autorizzazione ex art. 16 della legge n. 84/94 per la movimentazione dei prodotti ortofrutticoli, quanto la concessione dell’area sulla banchina 24 per la realizzazione del capannone ex art. 18 della legge n. 84/1994.<br />
La norma da ultimo citata prevede che l’affidamento delle concessioni di aree e banchine portuali per l’esercizio di operazioni portuali debba avvenire sulla base di “idonee forme di pubblicità”; sebbene non sia ancora intervenuto il decreto ministeriale di attuazione, è indubbio che la norma sia immediatamente prescrittiva, ed imponga di per sé, in caso di concessione di aree o banchine portuali, idonee forme di pubblicità al fine di provocare la presentazione di domande concorrenti.<br />
In tale senso dispone anche l’art. 37 del codice della navigazione in tema di concorso di più domande di concessione a seguito della pubblicazione della domanda di concessione ex art. 18 del Reg. nav. mar.<br />
D’altro canto, il Presidente dell’Autorità Portuale ben conosceva, a seguito di contatti informali con rappresentanti delle società ricorrenti, l’interesse delle medesime alla realizzazione nell’ambito della circoscrizione dell’Autorità Portuale di un magazzino del freddo per i prodotti ortofrutticoli.<br />
La necessità che le concessioni di beni pubblici siano assentite sulla base di una selezione privata è stata anche ribadita dalla comunicazione della Commissione europea n. 429/2000.<br />
2) Violazione dei principi in tema di tipicità degli atti amministrativi; ulteriore violazione ed errata applicazione degli artt. 8, 9, 16 e 18 della legge n. 84/1994; eccesso di potere per difetto dei presupposti di fatto e di diritto; incompetenza.<br />
Con il Protocollo di Intesa è stata autorizzata la CFT S.p.a. a svolgere ex art. 16 attività di impresa nel settore della movimentazione dei prodotti ortofrutticoli, al contempo assegnandosi alla stessa la concessione di un’area portuale senza previa gara.<br />
Ora, la normativa vigente prevede solo atti tipici, ossia l’autorizzazione ex art. 16 e la concessione (od accordi sostitutivi) ex art. 18; non appaiono dunque consentiti altri diversi ed innominati atti.<br />
Ad ogni modo, deve ravvisarsi anche l’incompetenza del Presidente dell’Autorità, che avrebbe dovuto essere autorizzato dal Comitato portuale a sottoscrivere un siffatto Protocollo ai sensi dell’art. 9, III comma, lett. g).<br />
3) Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, per difetto dei presupposti; violazione degli artt. 16 e 18 della legge n. 18/1994; violazione del D.M. n. 585/1995.<br />
L’atto impugnato è altresì viziato per difetto di istruttoria, in quanto la CFT è stata autorizzata a compiere operazioni portuali di movimentazione delle merci pur essendo priva dei prescritti requisiti soggettivi necessari per esercitare siffatte attività.<br />
4) Eccesso di potere per difetto dei presupposti e per contraddittorietà; violazione del vigente P.O.T. e degli artt. 6, 8 e 9 della legge n. 84/94.<br />
Il vigente P.O.T. (piano operativo triennale) per il triennio 2004 &#8211; 2006 dell’Autorità Portuale di Civitavecchia non prevede la realizzazione di un terminal frutta o comunque di prodotti ortofrutticoli.<br />
La determinazione gravata si pone dunque in contrasto con il P.O.T., che, in quanto atto di natura generale, si colloca in posizione sovraordinata.<br />
5) Violazione dell’art. 17 della legge n. 84/94; violazione di principi e di norme comunitarie ed interne (artt. 82 e 86 del Trattato); difetto di istruttoria ed errore sui presupposti di fatto e di diritto.<br />
Ex art. 17, II comma, della legge n. 84/94 l’impresa erogatrice di prestazioni di lavoro portuale temporaneo non può esercitare direttamente od indirettamente le attività di cui agli artt. 16 e 18, né deve essere detenuta da una o pù imprese di cui agli artt. 16, 18 e 21, I comma, lett. a), e neppure detenere partecipazioni anche di minoranza in una o più imprese di cui agli artt. 16, 18 e 21, I comma, lett. a).<br />
Nel caso di specie tale divieto è stato violato dall’Autorità Portuale, atteso che la Compagnia Portuale di Civitavecchia fa parte della compagine sociale della CFT S.p.a., detenendo 3000 azioni pari a nominali euro 178.770, tanto da essere qualificata come impresa “collegata” dalla Relazione allegata al bilancio della Compagnia al 31/12/2004.<br />
Si sono costituite in giudizio l’Autorità Portuale di Civitavecchia, la Civitavecchia Forest Terminal S.p.a., nonché la Compagnia Portuale di Civitavecchia, eccependo l’inammissibilità del ricorso, e comunque la sua infondatezza nel merito.<br />
Con  motivi aggiunti le ricorrenti impugnano i provvedimenti conosciuti in pendenza del processo, ed in particolare la concessione quadriennale del 3/6/99 dell’Autorità Portuale alla CFT di aree portuali per la movimentazione di prodotti forestali, il precedente accordo &#8211; quadro in data 1/10/98 per la costituzione del terminal dei prodotti forestali, l’ordinanza che dispone la pubblicazione della domanda di CFT del 5/8/2003, il parere n. 64 del 3/11/2003 del Comitato Portuale di Civitavecchia, la concessione quarantennale dell’Autorità Portuale alla CFT rep. n. 2816 dell’11/12/2003, il nulla osta del 30/9/2005 del Segretario Generale dell’Autorità all’ampliamento dello scopo della concessione del 2003 alla movimentazione dei prodotti ortofrutticoli, il Protocollo di Intesa datato 24/1/06, il parere del Comitato Portuale n. 15 del 2/2/2006, nonché il provvedimento del Commissario dell’Autorità Portuale n. 83 del 30/3/2006 autorizzante l’ampliamento dello scopo della concessione.<br />
Deducono, con riguardo alle originarie concessioni per la movimentazione dei prodotti forestali, le seguenti censure :<br />
1) Violazione degli artt. 8, 9, 16 e 18 della legge n. 89/94; eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento ed errore dei presupposti di fatto e di diritto, per illogicità manifesta, per sviamento di potere; vizi del procedimento.<br />
In primo luogo, la concessione quadriennale del 3/6/99 appare del tutto inadeguata a consentire l’occupazione di un’area portuale per la movimentazione dei prodotti forestali; inoltre tale concessione non è stata preceduta dal parere del Comitato portuale, previsto invece dall’art. 8, III comma, lett. i), della legge n. 84/94.<br />
A ben vedere, detta concessione quadriennale è stata lo strumento sviato per addivenire ad una concessione quarantennale.<br />
2) Violazione dei principi del Trattato CE, ed in particolare dei principi di libera prestazione dei servizi, di trasparenza, di non discriminazione, di imparzialità e di concorrenza; violazione dell’art. 18 della legge n. 84/1994 e dell’art. 18 del Reg. nav. mar.<br />
La concessione quarantennale dell’11/12/2003 concerne tanto l’area oggetto dell’originaria concessione quadriennale, che un’ulteriore area a seguito della domanda proposta da CFT in data 5/8/03, e pubblicata sull’albo del Comune e sulla G.U.<br />
Sennonché tale forma di pubblicità, conforme all’art. 18 del Reg. nav. mar., non è certo in grado di sopperire  alle esigenze di pubblicità effettive richieste dall’art. 18 della legge n. 84/94.<br />
E comunque nessuna forma di pubblicità è stata effettuata per il rinnovo della concessione quadriennale.<br />
3) Violazione degli artt. 8, 9, 16 e 18 della legge n. 84/94; incompetenza; difetto di istruttoria e di motivazione e dei presupposti di fatto e di diritto; violazione del D.M. n. 585/1995.<br />
La concessione unitaria delle due aree viola le norme della legge n. 84/94; in particolare per le concessioni superiori ai quattro anni il Comitato Portuale deve deliberare ai sensi dell’art. 9, III comma, lett. g), della legge n. 84/94, mentre nel caso di specie le sue competenze risultano essere state esautorate dall’organo monocratico dell’Autorità Portuale.<br />
Deducono inoltre, con riferimento ai provvedimenti relativi alla nuova attività relativa alla movimentazione dell’ortofrutta, le seguenti censure :<br />
4)Eccesso di potere per sviamento, per errore sui presupposti di fatto e di diritto, per difetto di istruttoria e di motivazione; incompetenza; violazione dell’art. 9 della legge n. 84/1994.<br />
Gli atti in questione sono illegittimi, oltre che per vizi propri, anche per vizi derivati dalle innumerevoli illegittimità che inficiano gli atti finora considerati.<br />
In primo luogo, va sottolineato come il Comitato Portuale sia stato chiamato a rendere il prescritto parere solamente dopo il rilascio del nulla osta alla variazione dello scopo della concessione; e tale parere favorevole risulta privo della benché minima motivazione.<br />
5) Violazione dell’art. 24 del Reg. nav. mar., degli artt. 8, 9, 16 e 18 della legge n. 84/1994; eccesso di potere per sviamento, per difetto di motivazione, per difetto dei presupposti di fatto e di diritto, per illogicità manifesta; incompetenza.<br />
Il nulla osta del 30/9/05 ed il provvedimento prot. n. 83 del 30/3/2006 sono dunque viziati da incompetenza.<br />
Inoltre il nulla osta si fonda sull’art. 24, II comma, del Reg. nav. mar.; in realtà, però, le variazioni consentite da tale norma riguardano l’estensione della concessione o delle opere o delle modalità di esercizio; mentre la modifica dell’oggetto e dello scopo della concessione non rientrano certamente nella variazione relativa alle “modalità di esercizio”.<br />
Ed invero la movimentazione dei prodotti ortofrutticoli refrigerati non ha nulla a che vedere con quella dei prodotti della foresta, per la quale la concessione era stata originariamente rilasciata; ciò significa che si determina un completo mutamento dell’oggetto e dello scopo della concessione.<br />
Ad ogni modo, l’art. 24 non è applicabile alle concessioni di aree o banchine destinate alle operazioni portuali ex art. 18 della legge n. 84/94.<br />
Né tale ostacolo appare superabile in ragione del fatto che il provvedimento del 30/3/06 specifica che la concessione non comprende alcun diritto di esclusiva in ordine all’utilizzo della banchina prossima all’area in concessione, né costituisce terminal ex art. 18 della legge n. 84/94; occorre infatti considerare che detta norma parla sia di aree demaniali, che di banchine.<br />
6) Violazione degli artt. 17 e 18 della legge n. 84/1994; eccesso di potere per difetto di istruttoria, per travisamento dei fatti; abuso di posizione dominante.<br />
In ogni caso, la concessione in capo a CFT è illegittima, in quanto CFT era partecipata al momento dell’assentimento della concessione dalla Compagnia Portuale che ne ha detenuto, fino al 24/2/06, una quota rilevante pari al 30%.<br />
La concessione a CFT che unifica le due aree è dell’11/12/2003, e quindi successiva all’aggiudicazione in favore della Compagnia Portuale della concessione per lavoro temporaneo ex art. 17 della legge n. 84/94.<br />
La condizione di dipendenza di CFT rispetto alla Compagnia Portuale è dunque rimasta sino al febbraio 2006, data di cessione delle quote della Compagnia ad una società belga.<br />
Se non è consentito alla Compagnia Portuale di esercitare direttamente od indirettamente operazioni portuali, con obbligo di dismissione delle quote eventualmente detenute in società terminalistiche, è indubitabile che nessuna concessione ex art. 18 della legge n. 84/94 può essere rilasciata ad una società che continua ad essere partecipata dalla Compagnia Portuale.<br />
7) Violazione dell’art. 16 della legge n. 84/1994 e del D.M. n. 585/1995; eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza dei presupposti di fatto.<br />
La stessa autorizzazione ex art. 16 della legge n. 84/94 rilasciata dall’Autorità Portuale a CFT è illegittima, non essendo stata accertata l’esistenza in capo a CFT di tutti i requisiti voluti dall’art. 3 del D.M. n. 585/1995.<br />
All’udienza del 15/3/2007 la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1. &#8211;  Deve essere preliminarmente esaminata l’eccezione di irricevibilità dei motivi aggiunti, svolta dalla controinteressata CFT S.p.a. con riferimento all’impugnativa delle concessioni di aree demaniali marittime dell’11/12/2003 e del 3/6/1999, rilasciate dall’Autorità Portuale alla stessa Civitavecchia Forest Terminal, e degli atti a queste connessi e presupposti.<br />
L’eccezione è fondata, e meritevole pertanto di positiva valutazione.<br />
Precisano le ricorrenti che il proprio interesse ad impugnare siffatti provvedimenti sarebbe sorto solamente nel momento in cui la CFT, inizialmente operante nel settore dei prodotti forestali, ed interessata alla realizzazione di un terminal in ciò specializzato, si è venuta, in modo asseritamente illegittimo, ad inserire nel mercato della movimentazione portuale dei prodotti ortofrutticoli.<br />
L’assunto è in realtà privo di pregio.<br />
Ad avviso del Collegio, il regime tipico degli atti amministrativi richiede che il soggetto che si ritenga leso da un provvedimento preceduto da altro atto per lui non lesivo al momento dell’emanazione non può impugnare quest’ultimo a grande distanza di tempo, a nulla rilevando che esso abbia reso possibile il provvedimento successivo che abbia inciso sulla sua sfera giuridica (in termini Cons. Stato, Sez. V, 2/3/1994, n. 134).<br />
Ciò comporta che la sopravvenienza dell’interesse a ricorrere non determina la riapertura del termine di impugnazione dell’atto precedente o presupposto, ormai divenuto inoppugnabile (Cons. Stato, Sez. VI, 21/2/1978, n. 251; T.A.R. Lazio, Sez. II, 16/9/2004, n. 9319; T.A.R. Marche, 2/9/2004, n. 1075; T.A.R. Liguria, Sez. II, 2/7/2001, n. 764; T.A.R. Liguria, 12/2/1981, n. 79).<br />
Occorre, d’altro canto, considerare come nella fattispecie in esame la concessione, con durata quarantennale, dell’11/12/03 (la quale sostituisce ed assorbe quella, adottata in via transitoria, del 3/6/99) risulta rilasciata previo esperimento della procedura di cui agli artt. 36 e seguenti del codice della navigazione, e dunque era conoscibile dalle ricorrenti.<br />
In particolare, in disparte la diversa questione se ciò rappresenti idonea forma di pubblicità alla stregua dell’art. 18 della legge 28/1/1994, n. 84, l’istanza in data 5/8/03 intesa al rilascio della concessione è stata pubblicata nell’Albo Pretorio e nella G.U., in conformità di quanto disposto dall’art. 18 del regolamento per la navigazione marittima, norma che prevede la pubblicazione della domanda quando si tratti di concessioni di particolare importanza per l’entità o per lo scopo, individuando come modalità l’affissione nell’albo del Comune ove è situato il bene richiesto, e l’inserzione della domanda per estratto nel F.A.L della provincia (i fogli degli annunzi legali delle province sono stati aboliti dall’art. 31 della legge 24/11/2000, n. 340, prescrivente, in via sostitutiva, la pubblicazione in G.U.).<br />
Con la ulteriore conseguenza, tra l’altro, che le ricorrenti bene avrebbero potuto concorrere all’assegnazione di tale area, secondo quanto previsto dall’art. 37, I comma, del codice della navigazione.<br />
Va osservato come, a bene vedere, neppure ad oggi le società ricorrenti hanno presentato all’Autorità Portuale di Civitavecchia una domanda finalizzata alla concessione di un’area idonea allo svolgimento dell’attività di movimentazione e stoccaggio di prodotti ortofrutticoli; il che ha indotto le parti resistenti ad eccepire la generalizzata inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ed a paventare il dubbio di un’azione giurisdizionale strumentale, volta esclusivamente a bloccare un progetto altrui, in concorrenza con la propria attività.<br />
Se prudenzialmente appare opportuno disattendere l’eccezione di inammissibilità nella portata da ultimo evidenziata, che indurrebbe ad una mera pronuncia in rito, certamente i motivi aggiunti, come premesso, devono essere ritenuti inammissibili nella parte in cui impugnano le originarie concessioni del 1999 (con riguardo a tale concessione il motivo è anche improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, risultando la stessa assorbita dalla successiva) e del 2003, nonchè gli atti connessi.<br />
Giova aggiungere ancora come anche la prospettazione dell’illegittimità della parte della concessione derivante dalla precedente concessione quadriennale (e dunque oggetto di asserita rinnovazione), per la quale non sarebbe stato rispettato alcun onere di pubblicità notiziale, appaia in questa sede tardiva, in quanto, traducendosi in uno specifico profilo di invalidità (in parte, derivata) della concessione del 2003, avrebbe dovuto essere fatta tempestivamente valere avverso quest’ultima concessione.<br />
2. &#8211; Procedendo nell’esame dell’impugnativa avverso gli atti afferenti alla movimentazione dei prodotti ortofrutticoli, ed alla realizzazione di un magazzino nell’area portuale, occorre principiare dal ricorso principale.<br />
Con il primo mezzo si deduce anzitutto che il Protocollo di Intesa includerebbe tanto l’autorizzazione ex art. 16 della legge n. 84/94, quanto la concessione dell’area retrostante la banchina n. 24 del porto di Civitavecchia per la realizzazione di un capannone ai sensi del successivo art. 18, senza peraltro che siano state garantite quelle “idonee forme di pubblicità” richieste in via generale dalla norma da ultimo indicata, traducentisi, anche in funzione pro &#8211; concorrenziale, in un procedimento di evidenza pubblica per la scelta del soggetto concessionario del bene demaniale.<br />
La censura è infondata, e va dunque respinta.<br />
Come già evidenziato dalla Sezione in sede cautelare con l’ordinanza 9/6/2006, n. 3299, confermata dal Consiglio di Stato, Sez. VI, con ordinanza 29/8/2006, n. 4339, gli atti impugnati sono riconducibili nell’ambito della “variazione al contenuto della concessione”, disciplinata dall’art. 24 del regolamento per la navigazione marittima, il cui secondo comma dispone che “qualsiasi variazione nell’estensione della zona concessa o nelle opere o nelle modalità di esercizio deve essere richiesta preventivamente e può essere consentita mediante atto o licenza suppletivi dopo l’espletamento dell’istruttoria. Qualora, peraltro, non venga apportata alterazione sostanziale al complesso della concessione e non vi sia modifica nell’estensione della zona demaniale, la variazione può essere autorizzata per iscritto dal capo del compartimento, previo nulla osta dell’autorità che ha approvato l’atto di concessione”.<br />
Ed invero CFT S.p.a. era già titolare della precedentemente ricordata concessione di area demaniale (ampliata in data 11/12/03), oltre che dell’autorizzazione (in data 28/7/05) all’esercizio delle operazioni portuali ex art. 16 della legge n. 84/94; si evince dalla documentazione versata in atti (ed in particolare dal Protocollo d’Intesa del 24/1/06 e dal successivo decreto commissariale n. 83 del 30/3/06) come la predetta società in data 19/9/05 abbia chiesto l’autorizzazione ad integrare lo scopo della concessione, al fine di svolgere attività di movimentazione e stoccaggio di prodotti ortofrutticoli.<br />
Gli atti impugnati non enucleano dunque una nuova concessione, ma piuttosto un’integrazione dello scopo della concessione preesistente, intervenuta dopo che, con il Protocollo d’Intesa del 24/1/06, la società istante (ed odierna controinteressata) aveva assunto impegni per la valorizzazione delle aree demaniali del porto di Civitavecchia, ed in specie per la realizzazione di un capannone multifunzionale.<br />
In altre parole, la concessione delle aree demaniali marittime rilasciate per la realizzazione e la gestione di “strutture ed impianti per lo stoccaggio e la movimentazione della foresta e merci varie” è stata integrata autorizzando CFT S.p.a. a svolgere “attività di ricezione e stoccaggio dei prodotti ortofrutticoli”.<br />
Specifica, tra l’altro, l’art. 1 del decreto n. 83/2006 che “tale concessione non comprende alcun diritto di esclusiva in ordine all’utilizzo delle banchine prossime all’area in concessione, né costituisce terminal ex art. 18 della legge 28/1/1994, n. 84”.<br />
Risulta dunque evidente come nella vicenda in esame non ricorressero i presupposti per esperire una gara pubblica finalizzata alla scelta di un nuovo concessionario di bene demaniale, vertendosi al di fuori dell’ambito nozionale di siffatta fattispecie.<br />
3. &#8211; Le considerazioni che precedono inducono a disattendere anche il secondo motivo del ricorso principale, con cui si lamenta la violazione del principio di tipicità dei provvedimenti amministrativi, nell’assunto che il Protocollo d’Intesa verrebbe contestualmente ad autorizzare lo svolgimento delle attività di movimento delle merci ex art. 16 della legge di riordino della legislazione in materia portuale ed a concedere ai sensi del successivo art. 18 un’area portuale, senza peraltro il prescritto procedimento di evidenza pubblica, nonché il vizio di incompetenza, nel diverso presupposto che tale provvedimento richiedesse una deliberazione del Comitato Portuale (ex art. 9, III comma, lett. g).<br />
E’ sufficiente a tale scopo ribadire come l’art. 24 del regolamento per la navigazione marittima specifica che qualora non venga apportata un’alterazione sostanziale al complesso della concessione e non vi sia modifica nell’estensione della zona demaniale, la variazione al contenuto della concessione può essere autorizzata dal Capo del Compartimento.<br />
4. &#8211; Per le stesse ragioni deve essere respinto il terzo motivo, con cui si deduce essenzialmente l’eccesso di potere per difetto di istruttoria, oltre che la violazione del D.M. 31/3/1995, n. 585, per non avere l’Autorità Portuale verificato la sussistenza in capo alla CFT dei requisiti prescritti per le operazioni portuali di movimentazione delle merci.<br />
Si intende bene infatti come la sussistenza di tali requisiti sia stata già oggetto di controllo da parte dell’Amministrazione, non venendo in rilievo un nuovo rapporto concessorio, ma soltanto un’estensione del contenuto della precedente concessione, riguardante proprio l’attività di movimentazione e stoccaggio di merci all’interno dell’area portuale.<br />
5. &#8211; Con il quarto mezzo viene poi dedotta la violazione del vigente P.O.T. (piano operativo triennale, relativo al periodo 2004/2006), che non contemplerebbe la realizzazione di un terminal di prodotti ortofrutticoli.<br />
Anche tale censura è infondata.<br />
Si desume infatti dalla lettura del piano operativo dell’Autorità Portuale di Civitavecchia proprio l’intendimento della medesima di “orientarsi nel segmento di mercato del trasporto dei prodotti deperibili” (cfr. pag. 34). Ciò nella dichiarata considerazione che “una piattaforma logistica agroalimentare nel Lazio dedicata al trasporto marittimo otterrebbe indubbi vantaggi competitivi sia per la posizione geografica ove essa è ubicata sia per il bacino di consumo e produzione, sia per il sistema distributivo, sia per le prospettive organizzative apertesi in virtù di un’unica Autorità Portuale regionale comprendente anche il porto di Gaeta, contiguo ad uno dei più importanti mercati agroalimentari del centrosud Italia, quello di Fondi e del Car di Roma”.<br />
6. &#8211; Con il quinto ed ultimo motivo del ricorso principale si deduce poi la violazione dell’art. 17 della legge n. 84/94, che, in tema di forniture del lavoro portuale temporaneo, nel testo attualmente vigente, prescrive che l’impresa erogatrice di tali prestazioni non deve esercitare, direttamente od indirettamente, le attività di cui agli artt. 16 e 18, né deve essere detenuta da una o più imprese che svolgono queste attività, né detenere partecipazioni in tali imprese; ad avviso delle ricorrenti infatti la Compagnia Portuale di Civitavecchia incorrerebbe in questo divieto, detenendo una consistente partecipazione in CFT S.p.a., cui avrebbe dovuto conseguenzialmente essere precluso l’esercizio dell’attività autorizzata nell’area concessa.<br />
La censura non appare meritevole di positiva valutazione.<br />
Si evince infatti dal Protocollo di Intesa gravato e dall’ulteriore documentazione versata in atti che la partecipazione della Compagnia Portuale in CFT S.p.a. è venuta meno, prima del provvedimento di integrazione della concessione, per effetto della cessione delle azioni alla NNH (Noord Natie Holding C.V.B.A.), definita società leader nel traffico dei prodotti agroalimentari e deperibili.<br />
7. &#8211; Procedendo ora all’esame dei motivi aggiunti esperiti avverso l’autorizzazione della trasformazione del terminal dedicato alla movimentazione di prodotti forestali in un terminal dedicato alla movimentazione di prodotti ortofrutticoli, ovvero avverso l’ampliamento della concessione di area demaniale, occorre ricordare come con il primo mezzo si lamenta, essenzialmente, che il Comitato portuale è stato “sentito” solo successivamente alla stipulazione del Protocollo d’Intesa, mentre era tale organo competente a decidere sulla modifica sostanziale della concessione, secondo quanto previsto dall’art. 9, III comma, lett. g), della legge n. 84/94; viene altresì dedotta la mancanza di motivazione di siffatto “parere”, adottato peraltro sulla base di informazioni incomplete e fuorvianti.<br />
Anche tale censura deve essere disattesa.<br />
Anzitutto dubita il Collegio dell’applicabilità alla fattispecie in esame della previsione dell’art. 9, III comma, lett. g), atteso che l’art. 24 del regolamento per la navigazione marittima contiene una disciplina compiuta della “variazione al contenuto della concessione”, caratterizzata dal conferimento della potestà autorizzatoria al Capo del Compartimento, previo nulla osta dell’Autorità che ha approvato l’atto di concessione.<br />
Ad ogni modo, va sottolineato che la delibera n. 15 del 2/2/06 del Comitato Poruale, contenente il parere favorevole alla costituzione del terminale dedicato ai prodotti deperibili alimentari, è antecedente alla adozione del provvedimento decisorio, rappresentato dal decreto del Commissario n. 83 del 30/3/06 (a nulla rilevando la circostanza che sia intervenuto successivamente al Protocollo di Intesa, che ha un inequivoco contenuto endoprocedimentale, e programmatorio).<br />
Quanto, poi, al dedotto vizio motivazionale, ritiene il Collegio che nel caso in esame il “parere” assuma più la valenza di un atto di assenso endoprocedimentale, che non di un atto consultivo decisorio, sì che il problema di un’adeguata rappresentazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche può concernere, se mai, il provvedimento terminale (ove, ad esempio, motivato per relationem ad un parere implicito).<br />
8. &#8211; Con il secondo motivo aggiunto si deduce l’illegittima utilizzazione della procedura ex art. 24 del regolamento per la navigazione marittima, nell’assunto che non rientri nella variazione al contenuto della concessione originaria la modifica dell’oggetto e dello scopo della concessione, posto che la movimentazione dei prodotti refrigeranti nulla ha a che fare con quella dei prodotti della foresta, e comunque perché tale procedimento sarebbe inapplicabile alle concessioni di aree o bachine destinate alle operazioni portuali.<br />
Anche tale censura è infondata.<br />
Appare in primo luogo sprovvisto di fondamento l’assunto secondo cui alla concessione di aree o banchine per l’espletamento di operazioni portuali ex art. 18 della legge n. 84/94 sia inapplicabile la norma dell’art. 24 del regolamento per la navigazione marittima, avente portata generale, e dunque rilevante in tutte le fattispecie di concessione di beni demaniali.<br />
Con riguardo, poi, all’ambito oggettivo del suddetto art. 24, sembra inferibile che la ratio di tale norma sulla variazione della concessione sia quella di garantire la continuità della concessione suscettibile di alcune settoriali modifiche che si rendano necessarie in corso d’esercizio.<br />
In particolare, a termini dell’art. 24, la variazione nell’estensione della concessione di bene demaniale ha ad oggetto, alternativamente, la zona concessa o le opere o le modalità di esercizio, riguarda cioè ciascun singolo e specifico ambito materiale che sia strumentale all’esercizio della originaria concessione; la variazione non può cumulativamente riguardare la zona, le opere e le modalità di esercizio (in termini T.A.R. Liguria, Sez. I, 16/3/2006, n. 225, confermata in appello da Cons. Stato, Sez. VI, 30/1/2007, n. 362).<br />
Ora, nella vicenda in esame, si è al cospetto di un’estensione della tipologia merceologica dei prodotti movimentabili nell’area oggetto di concessione, che può ritenersi riconducibile ad una variazione delle “modalità di esercizio”, tale da non comportare alterazione sostanziale, con conseguente esclusione della configurabilità di una concessione diversa ed autonoma dalla preesistente, implicante, in quanto tale, uno specifico ed ulteriore titolo concessorio.<br />
9. &#8211; Con il terzo motivo aggiunto si lamenta come la concessione in favore di CFT sia comunque illegittima in quanto tale società era partecipata, al momento dell’assentimento della concessione, dalla Compagnia Portuale, che ne ha detenuto una quota pari al 30% fino al 24/2/2006, in violazione di quanto prescritto dall’art. 17 della legge n. 84/94.<br />
Anche tale censura deve essere disattesa, nell’assorbente considerazione che, al momento dell’adozione del provvedimento autorizzante l’integrazione della concessione, di cui al decreto n. 83 del 30/3/06, atto terminale del relativo procedimento, era già intervenuto il contratto di compravendita di azioni con la Noord Natie Holding C.V.B.A., risalente, appunto, al 24/2/2006.<br />
Occorre peraltro aggiungere che, anche a seguire la prospettazione di parte ricorrente, non si determinerebbe una patologia del provvedimento di integrazione della concessione, ma, eventualmente, dell’autorizzazione (avente come destinataria la Compagnia Portuale) all’erogazione delle prestazioni di lavoro temporaneo ex art. 17 della legge n. 84/94, la cui impugnativa risulta comunque tardiva.<br />
10. &#8211; Deve infine essere disatteso anche l’ultimo motivo aggiunto con cui si allega l’illegittimità dell’autorizzazione ex art. 16 della legge n. 84/94 rilasciata in data 28/7/2005 a CFT.<br />
Tale censura risulta invero doppiamente inammissibile, sia in ragione della tardività rispetto al provvedimento impugnato, sia in considerazione della sua genericità.<br />
11. &#8211; Alla stregua di quanto precede, il ricorso principale ed i motivi aggiunti devono essere dichiarati in parte inammissibili ed in parte respinti.     <br />
Sussistono giusti motivi per disporre tra tutte le parti la compensazione delle spese di giudizio.<br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.
</p>
<p></p>
<p align=justify>
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio &#8211; Sezione III Ter,</b> definitivamente pronunciando, respinge il ricorso principale; dichiara in parte inammissibili ed in parte respinge i motivi aggiunti.<br />
Compensa tra le parti le spese di giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15.3.2007.<br />
Francesco	Corsaro	Presidente<br />
Stefano	Fantini	Componente, Est.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-28-5-2007-n-4867/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 28/5/2007 n.4867</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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