<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>4862 Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/4862/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/4862/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Oct 2021 19:39:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>4862 Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/4862/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 22/10/2015 n.4862</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-22-10-2015-n-4862/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2015 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-22-10-2015-n-4862/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-22-10-2015-n-4862/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 22/10/2015 n.4862</a></p>
<p>Pres. Saltelli Est. Guadagno Valida nel processo amministrativo la notifica PEC senza autorizzazione presidenziale Processo amministrativo – Notifica – PEC – Validità – Mancanza di autorizzazione presidenziale – Irrilevanza &#160; In tema di notifica del ricorso a mezzo PEC, la mancanza dell’autorizzazione presidenziale non osta alla validità né inficia l’efficacia</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-22-10-2015-n-4862/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 22/10/2015 n.4862</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-22-10-2015-n-4862/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 22/10/2015 n.4862</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Saltelli   Est. Guadagno</span></p>
<hr />
<p>Valida nel processo amministrativo la notifica PEC senza autorizzazione presidenziale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Processo amministrativo – Notifica – PEC – Validità – Mancanza di autorizzazione presidenziale – Irrilevanza<br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">In tema di notifica del ricorso a mezzo PEC, la mancanza dell’autorizzazione presidenziale non osta alla validità né inficia l’efficacia della notifica, atteso che nel processo amministrativo trova applicazione immediata la legge del 1994 n. 53, secondo cui l’avvocato può eseguire la notifica di atti amministrativi a mezzo PEC. Inoltre, nel processo amministrativo la disciplina del processo telematico ne consente l’utilizzo, richiedendosi l’autorizzazione presidenziale solo per forme speciali di notifica, coerentemente con l’irreversibile tendenza del processo amministrativo, nella sua interezza, a trasformarsi in processo telematico.</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">N. 04862/2015REG.PROV.COLL.<br />
N. 01742/2015 REG.RIC.<br />
&nbsp;<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)<br />
ha pronunciato la presente<br />
SENTENZA<br />
ex artt. 116 e 74 cod. proc. amm.;<br />
sul ricorso numero di registro generale 1742 del 2015, proposto da:<br />
Citta Metropolitana di Roma Capitale, succeduta ex lege n. 56/2014 alla Provincia di Roma, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Giovanna De Maio, con domicilio eletto presso gli uffici dell’ Avvocatura della Citta&#8217; Metropolitana di Roma in Roma, Via IV Novembre, n. 119/a;<br />
contro<br />
Associazione di Promozione Sociale Raggio Verde, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difes dagli avv. Vittorina Teofilatto e Daniela Terracciano, con domicilio eletto presso Daniela Terracciano in Roma, viale delle Milizie, n. 1;<br />
nei confronti di<br />
Lazio Ambiente S.p.A., in persona del legale rappresentante in carica, non costituita in giudizio;<br />
per la riforma<br />
della sentenza breve del T.A.R. LAZIO – ROMA, Sez. III, n. 13273/2014, resa tra le parti, concernente diniego accesso agli atti relativi alla quantità dei rifiuti abbancati nella discarica di Colle Fagiolara a Colleferro;<br />
&nbsp;<br />
Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Associazione di Promozione Sociale Raggio Verde;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 settembre 2015 il Cons. Sabato Guadagno e uditi per le parti gli avvocati Giovanna Di Maio e Daniela Terracciano in proprio e su delega dell&#8217;avv. Vittorina Teofilatto;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />
&nbsp;<br />
FATTO e DIRITTO<br />
1. La Città Metropolitana di Roma ha chiesto la riforma della sentenza del T.A.R. del Lazio, sez. III, n. 13273 del 30 dicembre 2014, che ha accolto il ricorso proposto dall’Associazione di Promozione Sociale Raggio Verde avverso il silenzio – diniego serbato dall’amministrazione provinciale di Roma sull’istanza in data 8 luglio 2014 di accesso agli atti relativi alla quantità di rifiuti abbancati nella discarica di Colle Fagiolara a Colleferro nell’anno 2013 e nel mese di gennaio 2014 e nei mesi successivi dell’anno 2014, ordinando alla predetta amministrazione provinciale di consentire l’accesso agli atti richiesti.<br />
A sostegno del gravame l’amministrazione ha dedotto la nullità della notifica del ricorso introduttivo notificato soltanto a mezzo della pec ed ha quindi contestato anche il capo della sentenza che l’ha condannata al pagamento delle spese di giudizio; nel merito ha rilevato che la domanda di accesso non sarebbe pervenuta per meri disguidi burocratici agli uffici competente ed ha aggiunto di non essere ancora in possesso dei dati richiesti e di essere pronta a consentire l’accesso non appena le saranno pervenuti.<br />
Ha resistito al gravame l’Associazione di Promozione Sociale Raggio Verde, chiedendone il rigetto<br />
2. Va rigettata la prima censura di carattere preliminare, con cui con cui si assume la nullità della notifica a mezzo pec. (Posta elettronica certificata). Al riguardo il Collegio condivide l’orientamento giurisprudenziale (C.S., sez. VI, n. 2682/2015), che esclude la nullità della notifica del ricorso con tali modalità, effettuata in assenza dell’autorizzazione presidenziale di cui all’art. 52, comma 2, del c.p.a. .<br />
Non merita accoglimento l’assunto che l’art. 46 del d. l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni nella l. 11 agosto 2014, n. 114, nell’aggiungere all’art. 16 quater del d. l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni nella l. 17 dicembre 2012, n. 221, aggiunto dall&#8217;articolo 1, comma 19, l. 24 dicembre 2012, n. 228, un nuovo comma 3 bis, in base al quale “le disposizioni dei commi 2 e 3 non si applicano alla giustizia amministrativa”, avrebbe sancito l’inapplicabilità, al processo amministrativo, del meccanismo della notificazione in via telematica –a mezzo PEC dell’atto introduttivo del giudizio da parte degli avvocati (in mancanza dell’espressa autorizzazione presidenziale di cui all’art. 52, comma 2, del c.p.a. ).<br />
In realtà, il sopra citato art. 46 esclude l’applicazione, al processo amministrativo, dei commi 2 e 3 non della l. 21 gennaio 1994, n. 53, ma dell’art. 16 quater del d. l. n. 179 del 2012, conv. con mod. nella l. n. 221 del 2012, il quale, al comma 2, demanda a un decreto del Ministro della giustizia l&#8217;adeguamento alle nuove disposizioni delle regole tecniche già dettate col d. m. 21 febbraio 2011, n. 44, mentre al comma 3 stabilisce che le disposizioni del comma 1 &#8220;acquistano efficacia a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di cui al comma 2&#8221;.<br />
La mancata autorizzazione presidenziale ex art. 52, comma 2, del c.p.a. non può considerarsi ostativa alla validità ed efficacia della notificazione del ricorso a mezzo PEC atteso che nel processo amministrativo trova applicazione immediata la L. n. 53 del 1994 (e, in particolare, per quanto qui più interessa, gli articoli 1 e 3 bis della legge stessa), nel testo modificato dall’art. 25 comma, 3, lett. a) della l. 12 novembre 2011, n. 183, secondo cui l’avvocato “può eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale […] a mezzo della posta elettronica certificata”.<br />
Nel processo amministrativo telematico (PAT) –contemplato dall’art. 13 delle norme di attuazione di cui all’Allegato 2 al cod. proc. amm. &#8211; è ammessa la notifica del ricorso a mezzo PEC anche in mancanza dell’autorizzazione presidenziale ex art. 52, comma 2, del c.p.a. , disposizione che si riferisce a “forme speciali” di notifica, laddove invece la tendenza del processo amministrativo, nella sua interezza, a trasformarsi in processo telematico, appare ormai irreversibile (in tal senso anche C.S., sez. III, 4270/2015)<br />
3. Il ricorso di primo grado era ed è stato validamente notificato ed è quindi ammissibile.<br />
Il ricorso deve tuttavia essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.<br />
Nel corso dell’odierna udienza in camera di consiglio, in ragione della documentazione depositata da Lazio Ambiente S.p.A., l’Associazione di Promozione Sociale Raggio Verde ha dichiarato di essere stata integralmente soddisfatta, insistendo tuttavia per il pagamento delle spese di giudizio<br />
4. In conclusione, pronunciando sull’appello, deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso di primo grado, potendo tuttavia compensarsi le spese del doppio grado di giudizio.<br />
P.Q.M.<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sul ricorso in appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e per l’effetto annulla senza rinvio la sentenza impugnata.<br />
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 settembre 2015 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Carlo Saltelli, Presidente FF<br />
Paolo Giovanni Nicolo&#8217; Lotti, Consigliere<br />
Nicola Gaviano, Consigliere<br />
Fabio Franconiero, Consigliere<br />
Sabato Guadagno, Consigliere, Estensore<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 22/10/2015<br />
&nbsp;</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-22-10-2015-n-4862/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 22/10/2015 n.4862</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 18/9/2007 n.4862</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-18-9-2007-n-4862/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Sep 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-18-9-2007-n-4862/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-18-9-2007-n-4862/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 18/9/2007 n.4862</a></p>
<p>Pres. Santoro, Rel. Marchitiello Comune di Stradella (Avv.ti F. Adavastro ed E. Merlino) c. COSID – Compagnia Servizi Industriali S.p.a. (Avv.ti R. Gradi, G. Perri e G. Gigli) e altri sulla legittimità dell&#8217;affidamento diretto di un servizio pubblico ad una società mista qualora lo statuto preveda nell&#8217;oggetto sociale lo svolgimento</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-18-9-2007-n-4862/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 18/9/2007 n.4862</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-18-9-2007-n-4862/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 18/9/2007 n.4862</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Santoro, Rel. Marchitiello<br /> Comune di Stradella (Avv.ti F. Adavastro ed E. Merlino)	c. COSID – Compagnia Servizi Industriali S.p.a. (Avv.ti R. Gradi, G. Perri e G. Gigli) e altri</span></p>
<hr />
<p>sulla legittimità dell&#8217;affidamento diretto di un servizio pubblico ad una società mista qualora lo statuto preveda nell&#8217;oggetto sociale lo svolgimento di pubblici servizi affidati da enti locali e/o pubblici</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della PA – Affidamento diretto – Società mista &#8211; Svolgimento pubblici servizi &#8211; Specificazione  nell’oggetto sociale – Legittimità  &#8211; Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>E’ legittimo l’affidamento diretto del servizio pubblico di distribuzione del gas metano ad una società mista costituita o partecipata dall’ente titolare del servizio, in cui il socio privato sia stato scelto con regolare procedura di evidenza pubblica, quando lo statuto della società, vigente all’epoca dell’affidamento, prevedeva come oggetto sociale lo svolgimento di ogni pubblico servizio eventualmente affidato da enti locali e/o pubblici, anche di natura diversa rispetto a quelli specificamente indicati nello stesso statuto. Infatti, l’articolo 22 della legge n. 142/90 e s.m.i., non impone che la società destinataria dell’affidamento diretto, costituita ad hoc o solo partecipata, debba necessariamente essere sorta per gestire un solo determinato servizio.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla legittimità dell&#8217;affidamento diretto di un servizio pubblico ad una società mista qualora lo statuto preveda nell&#8217;oggetto sociale lo svolgimento di pubblici servizi affidati da enti locali e/o pubblici</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>	REPUBBLICA ITALIANA			<br />	<br />
	   IN NOME DEL POPOLO ITALIANO	</b></p>
<p>N. 4862/07 REG.DEC.<br />
	 N. 6346 e 6351 REG.RIC.<br />	<br />
ANNO  2001 </p>
<p align=center><b>Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale<br />
 Sezione Quinta</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>DECISIONE</b></p>
<p>sui ricorsi in appello:<br />
n. 6346/2001, proposto dal<br />
<b>Comune di Stradella</b>, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Adavastro ed Eugenio Merlino ed elettivamente domiciliato presso il secondo in Roma, Via Antonio Genovesi, 3,</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p>la <b>Cosid – Compagnia Servizi Industriali S.p.A.</b>, in persona del Dott. Alessandro Ripamonti, rappresentata e difesa dagli avvocati Rossella Gradi, Giulia Perri e Giuseppe Gigli ed elettivamente domiciliata presso il terzo in Roma, Via Giuseppe Pisanelli, 4,</p>
<p>e nei confronti</p>
<p>della <b>Società per azioni Broni &#038; Stradella</b>, non costituita</p>
<p>n. 6351/2001, proposto dalla<br />
<b>Broni &#038; Stradella S.p.A.</b>, in persona del presidente del Consiglio di amministrazione, Sig. Luigi Maggi, rappresentata e difesa dagli avvocati Contardo Dino Cristiani ed Eugenio Merlino ed elettivamente domiciliata presso il secondo in Roma, Via Antonio Genovesi, 3,</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p>la <b>Cosid – Compagnia Servizi Industriali S.p.A.</b>, in persona del Dott. Alessandro Ripamonti, rappresentata e difesa dalle Avv.sse Rossella Gradi, Giulia Perri e dall’Avv. Giuseppe Gigli ed elettivamente domiciliata presso quest’ultimo in Roma, Via Giuseppe Pisanelli, 4,<br />
per la riforma<br />
della sentenza del T.A.R. della Lombardia, III Sezione, del 29.3.2001, n. 2917;</p>
<p>Vista la propria decisione 7.5.2005, n. 2090, con la quale è stata accolta l’opposizione della società Broni &#038; Stradella al decreto presidenziale 25.5.2004, n. 3417, dichiarativo della perenzione del giudizio di appello n. 6351/2001;<br />
Visti i ricorsi e relativi allegati;<br />
Visti gli atti tutti di causa;<br />
Relatore, alla pubblica udienza del 3.4.2007, il Consigliere Claudio Marchitiello;<br />
Uditi gli avv.ti Adavastro, Gigli e Ricciardelli quest’ultimo per delega di Cristiani, come da verbale d’udienza;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>La Cosid – Compagnia Servizi Industriali, S.p.A., concessionaria del servizio di distribuzione del gas metano nel Comune di Broni, limitrofo al Comune di Stradella, ha impugnato in primo grado la deliberazione n. 64 del 21.12.1999, del Consiglio comunale del Comune di Stradella di affidamento diretto della distribuzione del gas metano alla Società Broni e Stradella, S.p.A., società mista a prevalente capitale pubblico.<br />
Il Comune di Stradella e la Società Broni e Stradella si sono costituite in giudizio opponendosi all’accoglimento del ricorso, con eccezioni in rito e nel merito. <br />
Il T.A.R. della Lombardia, Sezione III, con la sentenza del 29.3.2001, n. 2917, ha accolto il ricorso annullando la deliberazione impugnata.<br />
Il Comune di Stradella e la Società Broni e Stradella hanno proposto separati appelli deducendo la erroneità della sentenza appellata  domandandone la riforma.<br />
La Società Cosid, costituitasi nell’appello n. 5346/2001, resiste all’impugnativa e chiede la conferma della sentenza appellata.<br />
Alla pubblica udienza del 2.4.2007, il ricorso in appello è stato ritenuto per la decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Il Comune di Stradella e la Società Broni e Stradella, S.p.A., hanno impugnato, con separati appelli, la sentenza della III Sezione del T.A.R. della Lombardia del 29.3.2001, n. 2917, che ha accolto il ricorso proposto dalla Cosid – Compagnia Servizi Industriali, S.p.A., e ha annullato la deliberazione consiliare del predetto Comune n. 64 del 21.12.1999 di affidamento diretto alla Broni e Stradella, società a prevalente capitale pubblico, del servizio di distribuzione del gas metano.<br />
I due appelli, in quanto diretti avverso la stessa sentenza possono essere riuniti e definiti con un’unica decisione.<br />
Gli appelli sono fondati nel merito.<br />
La Sezione, pertanto, non si sofferma ad esaminare le eccezioni pregiudiziali sollevate dagli appellanti relative al ricorso di primo grado.<br />
Il T.A.R. ha premesso che la società mista, affidataria del servizio, è stata costituita in modo regolare, essendosi fatto ricorso ad una procedura di evidenza pubblica per la scelta del socio privato, e ha rilevato che l’art. 22 della legge n. 142 del 1990, alla lettera e), sostituita dall’art. 17, comma 58, della legge 15.5.1997, n. 127 (normativa oggi sostituita dall’art. 114 bis, comma 3, del D.P.R. n. 267 del 2000), consente l’affidamento diretto di servizi pubblici a società  miste costituite o partecipate dall’ente titolare del servizio.<br />
Secondo il T.A.R., tuttavia, nella specie l’affidamento diretto alla Broni e Stradella del servizio pubblico di distribuzione del gas metano deve ritenersi illegittimamente assegnato, in quanto il modulo della gestione del servizio pubblico tramite una società mista presuppone che tale società sia stata costituita, ovvero che il Comune vi abbia aderito se la società preesisteva, allo specifico scopo di gestire proprio quel determinato servizio pubblico oggetto dell’affidamento.<br />
La Broni e Stradella è stata costituita individuandosi i servizi da assumere in gestione nel solo trattamento dei rifiuti e delle acque, di tal che deve ritenersi estranea alle finalità di detta società la distribuzione del gas metano.<br />
Tale argomentazione, l’unica sulla quale si fonda l’annullamento operato dal T.A.R. della deliberazione n. 64 del 21.12.1999, di affidamento diretto alla società Broni e Stradella del servizio di distribuzione del gas metano, non è condivisibile.<br />
Ritiene, infatti, la Sezione (che già si è pronunciata su questa tesi incidentalmente con la decisione del 28.6.2002, n. 3576,  concernente la stessa deliberazione n. 64 del 1999) che lo statuto della società Broni e Stradella, vigente all’epoca, consentiva, in quanto compresa nel suo oggetto sociale, anche l’attività di distribuzione del gas metano. <br />
Lo statuto, infatti, all’art. 2, n. 6, enumerando, fra le attività contemplate nell’oggetto sociale, la previsione dello svolgimento “di eventuali pubblici servizi di natura diversa rispetto a quelli sopra indicati” – che riguardavano rifiuti, acque, piani di sviluppo economico sociale e civile, difesa dall’inquinamento – “che enti locali e/o pubblici, anche non aderenti alla società dovessero istituire ed affidare per la realizzazione e la gestione”  consentiva di accogliere i più vari servizi pubblici, tra cui anche, eventualmente, quello della distribuzione del gas metano.<br />
L’art. 22 della legge n. 142 del 1990 (come il successivo art. 114 bis del D.Lgs n. 267 del 2000) non impone affatto che la società destinataria dell’affidamento diretto, costituita ad hoc o solo partecipata, debba necessariamente essere sorta per gestire un solo determinato servizio.<br />
La tesi sostenuta dal T.A.R., come la Sezione ha avuto già modo di affermare (con la succitata decisione del 28.6.2002, n. 3576) si rivela “in conflitto, quindi, con il richiamato art. 22, che consente l’affidamento diretto, qualora sia ritenuto utile e opportuno, di qualunque servizio pubblico locale alle società a prevalente capitale pubblico, egualmente locale”. <br />
Per le considerazioni che precedono, conformi alle deduzioni formulate dal Comune di Strabella e della Società Broni e Strabella, deve concludersi per l’accoglimento dell’appello e, di conseguenza,con la riforma della sentenza appellata, assorbite le altre censure dedotte dagli appellanti.<br />
Sussistono, peraltro, giusti motivi per compensare fra le parti le spese del secondo grado del giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione,  riuniti gli appelli in epigrafe li accoglie e, per l’effetto, respinge il ricorso originario proposto dalla Cosid – Compagnia Servizi Industriali, S.p.A.<br />
Compensa le spese dei due gradi del giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso, in Roma,in Camera di Consiglio, il 3.4.2007, con l&#8217;intervento dei signori:<br />
Sergio Santoro               Presidente<br />
Aldo Fera                      Consigliere<br />
Claudio Marchitiello       Consigliere estensore<br />
Marco Lipari                 Consigliere<br />
Marzio Branca               Consigliere</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
il 18/09/07<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-18-9-2007-n-4862/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 18/9/2007 n.4862</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
