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	<title>485 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>485 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/5/2021 n.485</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-sentenza-26-5-2021-n-485/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 May 2021 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-sentenza-26-5-2021-n-485/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/5/2021 n.485</a></p>
<p>Pres. Gabbricci &#8211; Est. Gabbricci Sulle ordinanze comunali di perplesso fondamento e molteplicità  di contenuti. Ordinanza comunale &#8211; Fondamento normativo &#8211; Sviamento della causa &#8211; Molteplicità  di contenuti. E&#8217; annullabile l&#8217;ordinanza del Comune di rilascio dei locali della scuola d&#8217;infanzia e di diffida dell&#8217;attività , secondo cui la struttura comunale risulta altamente</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-sentenza-26-5-2021-n-485/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/5/2021 n.485</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-sentenza-26-5-2021-n-485/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/5/2021 n.485</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Gabbricci &#8211; Est. Gabbricci</span></p>
<hr />
<p>Sulle ordinanze comunali di perplesso fondamento e molteplicità  di contenuti.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p style="text-align: justify;">Ordinanza comunale &#8211; Fondamento normativo &#8211; Sviamento della causa &#8211; Molteplicità  di contenuti.</p>
<p></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">E&#8217; annullabile l&#8217;ordinanza del Comune di rilascio dei locali della scuola d&#8217;infanzia e di diffida dell&#8217;attività , secondo cui la struttura comunale risulta altamente vulnerabile sismicamente e lontana dalle minime richieste della normativa sismica nazionale vigente, che non indica quale sia la fonte normativa del potere esercitato e che fonde al proprio interno ragioni di incolumità  collettiva con argomentazioni del tutto diverse, le quali, di per sè, farebbero sospettare che il provvedimento, fallite le trattative per un trasferimento concordato nel nuovo edificio comunale, sia stato assunto per rientrare nella immediata disponibilità  di un bene immobile, detenuto dalla Fondazione senza che questa ne avesse più titolo, sollevando così l&#8217;Ente dall&#8217;impegno di un&#8217;azione ordinaria a tutela della sua proprietà . Tale ambiguità , infatti, costituisce già  un profilo di illegittimità  formale dell&#8217;atto, dal momento che l&#8217;ordinanza presenta una finalità  sviata rispetto allo scopo enunciato, e cio appunto di realizzare l&#8217;interesse dell&#8217;Ente.<br /> Applicando nella fattispecie le regole interpretative di cui all&#8217;art. 1362 (comportamento complessivo tenuto dalle parti), 1363 (senso complessivo dell&#8217;atto), 1367 (l&#8217;atto va inteso nel senso in cui abbia qualche effetto), 1369 c.c. (senso più conveniente alla natura e all&#8217;oggetto), si ritiene che l&#8217;ordinanza presenti effettivamente un duplice contenuto, ciascuno dei quali va tenuto in autonoma considerazione. Sebbene sia evidente che il tema della tutela della sicurezza collettiva si sia qui posto solo dopo il rifiuto da parte della Fondazione, ciò non basta tuttavia a rendere anche per quella parte illegittimo il provvedimento impugnato, ove venga appurata l&#8217;effettiva esistenza della situazione di rischio; mentre  certamente illegittima l&#8217;ordinanza per la parte in cui vuole realizzare l&#8217;interesse dell&#8217;Ente, anzitutto per l&#8217;incompetenza del sindaco, e comunque perchè non  stato utilizzato un potere congruo rispetto al fine perseguito.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>  </p>
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia</p>
<p style="text-align: center;">sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">ex art. 60 cod. proc. amm., nel giudizio introdotto con il ricorso numero di registro generale 469 del 2020, proposto da Fondazione Asilo Infantile La Vittoria, in persona del legale rappresentante pro tempore, assistita e difesa dall&#8217;avvocato Domenico Bezzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Brescia, via Diaz 13/C; </p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">il Comune di Adro, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Raffaella Bordogna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;">e con l&#8217;intervento di</p>
<p style="text-align: justify;">ad adiuvandum di Associazione degli asili e delle scuole materne &#8211; Federazione italiana scuole materne &#8211; ADASM FISM di Brescia, in persona del legale rappresentante pro tempore, assistita e difesa dall&#8217;avvocato Stefano Giordano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.</p>
<p style="text-align: center;">per l&#8217;annullamento</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; dell&#8217;ordinanza n. 29 di rilascio dei locali di Via Castello n. 12 e diffida dell&#8217;attività  dal primo settembre 2020, emessa dal Sindaco del Comune di Adro il 31 agosto 2020, notificata all&#8217;odierna ricorrente in pari data;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; della deliberazione della giunta comunale del Comune di Adro 27 agosto 2020, n. 91;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; nonchè per l&#8217;accertamento</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; dell&#8217;inadempimento contrattuale del Comune di Adro rispetto alla convenzione 18 luglio 2002, con condanna del Comune di Adro, ad assicurare alla ricorrente, per equivalente, una sede idonea allo svolgimento della scuola materna, ove fosse ritenuta inidonea l&#8217;attuale sede.</p>
<p style="text-align: justify;">-nonchè per il risarcimento dei danni, patiti e patiendi, da dimostrarsi in corso di causa.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Adro;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore il pres. cons. Angelo Gabbricci nell&#8217;udienza camerale del giorno 28 aprile 2021, svoltasi da remoto, senza discussione orale, ex art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla l. 176/2020 e ex art. 4 del d.l. 30 aprile 2020, n. 28, convertito con modificazioni dalla L. 25 giugno 2020, n. 70;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell&#8217;art. 60 cod. proc. amm., omesso ogni avviso, come consentito dal ripetuto art. 25, II comma;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1.1. La ricorrente Fondazione asilo infantile La Vittoria  un&#8217;ex IPAB, trasformata nel 2003 in persona giuridica di diritto privato ai sensi della l.r. 13 febbraio 2003, n. 1, che ha sede ad Adro (BS) dove conduce una scuola paritaria d&#8217;infanzia ed il servizio educativo di nido, collocati presso un edificio di proprietà  comunale in via Castello 12, secondo una convenzione risalente al 2002, e la cui persistente vigenza  attualmente controversa tra le parti.</p>
<p style="text-align: justify;">1.2. La giunta comunale di Adro, con deliberazione 27 agosto 2020, n. 91, dava mandato al sindaco di &#8220;verificare i presupposti per l&#8217;emanazione di un&#8217;ordinanza di chiusura della struttura &#038; dando mandato all&#8217;ufficio Tecnico e alla Polizia Municipale al rispetto di quest&#8217;ultima ordinanza in quanto la struttura risulta altamente vulnerabile sismicamente e lontana dalle minime richieste della normativa sismica nazionale vigente&#8221;; e, il seguente 31 agosto (e dunque a pochi giorni dalla riapertura delle scuole materne, fissata per il 7 settembre), il sindaco emanava un provvedimento, intitolato &#8220;ordinanza di rilascio dei locali di via Castello 12 e diffida dell&#8217;attività  dal 1 settembre 2020&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">1.3. In tale atto, assai articolato nel suo preambolo, su cui ampiamente si torneà , si &#8220;ordina e diffida&#8221;, senza fare riferimento a specifiche norme primarie, la Fondazione &#8220;dall&#8217;utilizzo dei locali in quanto la struttura comunale risulta altamente vulnerabile sismicamente e lontana dalle minime richieste della normativa sismica nazionale vigente&#8221;; si ordina ancora &#8220;il rilascio della struttura medesima per consentire all&#8217;amministrazione l&#8217;intervento di messa a norma&#8221;, e si dispone &#8220;senza ulteriore preavviso l&#8217;immediata esecuzione d&#8217;ufficio e dando mandato all&#8217;ufficio Tecnico e alla Polizia Municipale, coadiuvati dalla locale Stazione dei Carabinieri, mediante l&#8217;eventuale sgombero forzato e posizionamento di sigilli&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">2.1. Come si legge nel ricordato preambolo della stessa ordinanza, la decisione così assunta era stata preceduta nei mesi precedenti da una complessa, ma infruttuosa trattativa tra il Comune e la Fondazione, per giungere, proprio dal seguente 7 settembre, al trasferimento degli alunni presso una nuova struttura comunale, all&#8217;epoca in completamento.</p>
<p style="text-align: justify;">2.2. Per vero, dalla documentazione in atti non risulta che, nel corso della trattativa, protrattasi per mesi, fosse stata presa in qualche considerazione la vulnerabilità  sismica dell&#8217;edificio, quanto invece una serie di questione di carattere amministrativo e finanziario, tra cui cruciale era la richiesta del Comune che la Fondazione La Vittoria assumesse a tempo indeterminato il personale dipendente de &#8220;La corte delle Farfalle S.r.l.&#8221;, società  privata che si occupava della gestione di asili nido; personale il quale avrebbe anche poi avuto titolo ad scegliere due rappresentanti nel consiglio di amministrazione della Fondazione (cfr. note comunali del 5 e 11 agosto 2020).</p>
<p style="text-align: justify;">2.3. Solo dopo il definitivo diniego, espresso dalla Fondazione il 24 agosto, di sottoscrivere a tali condizioni la &#8220;bozza di convenzione provvisoria, temporanea, il cui contenuto garantisse la posizione comunale&#8221; (così il preambolo dell&#8217;ordinanza sindacale), il seguente 26 si era svolto un sopralluogo nella costruzione di via Castello, anche in presenza dei rappresentanti della Fondazione stessa e di un suo tecnico di fiducia: e, come ancora afferma l&#8217;ordinanza, &#8220;a seguito di verifiche tecniche sul posto, l&#8217;ing. Fabrizio Rocco incaricato dal Comune di Adro ha confermato la non conformità  dell&#8217;immobile alla normativa sismica, in quanto la struttura risulta altamente vulnerabile sismicamente e lontana dalle minime richieste della normativa sismica nazionale vigente&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">3.1.1. L&#8217;ordinanza sindacale e la deliberazione della giunta comunale sono state impugnate dalla Fondazione con il ricorso in esame, la cui prima censura  rubricata nell&#8217;incompetenza del sindaco.</p>
<p style="text-align: justify;">3.1.2. Osserva parte ricorrente come l&#8217;art. 107 del D. Lgs. 267/2000 abbia introdotto nell&#8217;ordinamento il principio per cui, negli enti locali, la competenza ad emanare gli atti di natura gestionale spetta ai dirigenti, restando in capo agli organi di governo solo gli atti derivanti dall&#8217;esercizio del potere di indirizzo politico &#8211; amministrativo: la disposizione successiva prevarrebbe sul preesistente art. 378 della l. 20 marzo 1865 n. 2248, nè sarebbe dubbio che lo sgombero costituisca un atto di gestione, il quale non appartiene alla competenza del sindaco.</p>
<p style="text-align: justify;">3.1.3. L&#8217;ordine di sgombero non rientrerebbe poi tra le ordinanze contingibili e urgenti &#8220;che il D. Lgs. 267/2000 riserva al Sindaco in quanto ufficiale di governo (art. 54) o per fronteggiare emergenze sanitarie, ambientali et similia (art. 50 comma 5)&#8221;: invero, prosegue il ricorso &#8220;nè in forma nè in sostanza, l&#8217;ordinanza impugnata assume i contorni dell&#8217;ordinanza contingibile e urgente, ex artt.50 e 54 del TUEL&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">3.2 Nel secondo motivo (violazione di legge, ed eccesso di potere sotto diversi profili, e falsa e erronea applicazione dei presupposti astrattamente legittimanti i provvedimenti impugnati) si afferma che il provvedimento sarebbe illegittimo sotto il profilo oggettivo.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;ordinanza sindacale, come la presupposta deliberazione giuntale, trovano giustificazione sulla relazione del tecnico scelto dal Comune; questa, a sua volta, sarebbe inattendibile perchè fondata su presupposti generici o addirittura insussistenti: per confermarlo, nel motivo la ricorrente contrappone specifici contenuti della perizia Rocco a quelli inclusi nella relazione del proprio perito, presente al sopralluogo comunale del 26 agosto, gli uni e gli altri riprodotti dettagliatamente.</p>
<p style="text-align: justify;">3.3.1. Il terzo motivo  rubricato nello sviamento funzionale dalla causa dell&#8217;atto: dal provvedimento gravato e, ancor prima, dalla ricordata deliberazione 27 agosto 2020, n. 91 della giunta comunale emergerebbero le reali finalità  che il Comune he inteso perseguire con l&#8217;adozione degli atti impugnati.</p>
<p style="text-align: justify;">3.3.2. Parte ricorrente mette in luce come, &#8220;nei diciotto anni precedenti, il Comune nulla abbia mai avuto da eccepire circa la qualità  del servizio reso, nè, tantomeno circa presunte inidoneità &#8221; dell&#8217;edificio, e solo in concomitanza del completamento della nuova struttura il Comune abbia deciso il trasferimento della scuola materna &#8220;La Vittoria&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Invero, solo l&#8217;esito negativo della trattativa avrebbe determinato nel Comune l&#8217;opzione alternativa &#8220;consistente nella letterale invenzione di ragioni di sicurezza dell&#8217;immobile sotto il profilo sismico, tali da imporre l&#8217;espulsione dalla sede&#8221;: si tratterebbe dunque di un &#8220;pretesto volto a punire la ricorrente per non avere accettato le condizioni poste dal Comune, con evidente sviamento funzionale dalla causa&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">3.4.1. L&#8217;ultima censura si riferisce al presunto inadempimento contrattuale del Comune di Adro.</p>
<p style="text-align: justify;">La convenzione del 2002, che, secondo la ricorrente, sarebbe tuttora vigente, all&#8217;art. 14 stabilirebbe l&#8217;obbligo per il Comune di mettere a disposizione della ricorrente la struttura ritenuta inidonea, quale corrispettivo degli impegni assunti dalla ricorrente verso il Comune medesimo (art. 13).</p>
<p style="text-align: justify;">3.4.2. Secondo la Fondazione, il Comune non avrebbe tuttavia rispettato i propri obblighi; se poi esistesse la situazione di rischio sismico denunciata, questa sarebbe ascrivibile esclusivamente all&#8217;Ente proprietario, tenuto a mettere a disposizione della ricorrente un immobile idoneo.</p>
<p style="text-align: justify;">3.4.3. Viene dunque chiesto che questo giudice, &#8220;ove ritenesse che l&#8217;immobile attuale non fosse idoneo alla bisogna, ordini al Comune di assicurare il trasferimento della scuola della ricorrente presso la nuova sede, ovviamente <i>coeteris paribus</i> rispetto agli altri contenuti della convenzione del 2002&#8243;.</p>
<p style="text-align: justify;">3.5. Il ricorso reca infine anche una domanda di risarcimento del danno, peraltro generica, nella misura da determinare in corso di causa, e consistente &#8220;nel calo delle iscrizioni in corso, dovuta allo stato di incertezza, provocato unicamente dal Comune, circa l&#8217;avvio dell&#8217;anno scolastico da parte della ricorrente&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">4.1. Il decreto monocratico 2 settembre 2020, n. 264, ha sospeso il provvedimento impugnato, consentendo alla Fondazione di riprendere possesso dell&#8217;edificio, e di iniziare a svolgervi la regolare attività  scolastica; l&#8217;ordinanza collegiale 25 settembre 2020, n. 664, ha affidato una consulenza tecnica sull&#8217;edificio, ed ha altresì confermato il decreto cautelare, prorogandone gli effetti dapprima fino all&#8217;esito della consulenza; in seguito sospensione  stata prorogata fino all&#8217;ultima udienza camerale, cui  seguita la presente decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">4.2. Al consulente tecnico d&#8217;ufficio  stato richiesto di stabilire, espletate le opportune indagini, &#8220;quale sia il grado di vulnerabilità  sismica dell&#8217;edificio in Adro, via Castello 12, per cui  causa, specificando se tale grado di vulnerabilità  sia conciliabile con la sua attuale destinazione a edificio scolastico, secondo principi di precauzione e proporzionalità  comunemente adottate per edifici analoghi per struttura costruttiva e destinazione, ovvero se esso presenti un grado di rischio tale da imporne l&#8217;immediata chiusura, essendo inconciliabili eventuali interventi di messa in sicurezza &#8211; se dovuti &#8211; con la prosecuzione dell&#8217;attuale servizio scolastico, sia pure con restrizioni. Chiarisca inoltre il consulente, nei limiti d&#8217;interesse in causa, se le valutazioni, contenute nel decreto del dirigente regionale unità  organizzativa &#8211; D.D.U.O. 17 giugno 2011, n. 5516, sugli edifici strategici rilevanti, presentino tuttora, da un astratto punto di vista scientifico, e in relazione alla normativa attualmente vigente, un accettabile grado di attendibilità &#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">4.3. La relazione peritale  stata depositata il 27 gennaio 2021, ma il c.t.u. era già  stato convocato in contraddittorio con le parti nella camera di consiglio del giorno 11 novembre, in cui aveva fornito verbalmente i primi risultati delle verifiche in corso, tali da rassicurare il Collegio che non vi era, al momento, una particolare situazione di rischio per gli utenti della scuola La Vittoria: del resto, questo Giudice, con i suoi provvedimenti ha consentito la riapertura dell&#8217;edificio, ma la decisione di utilizzarlo rientrava &#8211; come rientra &#8211; nelle scelte della Fondazione (e, ancor prima, dei genitori degli alunni).</p>
<p style="text-align: justify;">4.4. L&#8217;udienza camerale del 22 febbraio 2021  stata rinviata al seguente 28 aprile per verificare la possibilità  per le parti di trovare un accordo stragiudiziale, che  però mancato, per cui la causa  stata trattenuta per essere decisa con sentenza in forma semplificata.</p>
<p style="text-align: justify;">4.5. Nel giudizio si  costituito il Comune di Adro, il quale si  opposto allo svolgimento della consulenza tecnica nel corso del giudizio, ed ha comunque concluso per la reiezione; si  inoltre costituita ad adiuvandum della ricorrente, e ha svolto conseguenti difese, la ADASM FISM Associazione degli Asili e Scuole Materne.</p>
<p style="text-align: justify;">5.1. Orbene, il Collegio deve anzitutto rilevare che quello emesso dalla giunta  un semplice atto d&#8217;indirizzo endoprocedimentale, per tale non immediatamente lesivo, diversamente dall&#8217;ordinanza sindacale che ha completato il procedimento.</p>
<p style="text-align: justify;">Comunque, se l&#8217;obiettivo raggiunto, almeno dopo il 24 agosto 2020, dal Comune di Adro &#8211; riferendosi tanto alla giunta quanto al suo sindaco &#8211;  assolutamente limpido, e cio estromettere con la massima celerità  possibile la Fondazione dall&#8217;edificio di via Castello 12, assai più arduo  individuare con altrettanta chiarezza, sia il potere esercitato a tal fine, sia le effettive ragioni che stanno a fondamento di tale scelta.</p>
<p style="text-align: justify;">5.2. Anzitutto, come già  accennato, il provvedimento sindacale &#8211; ma nemmeno la delibera di giunta, o le successive difese processuali, per quanto ciò possa rilevare &#8211; non indica quale sia la fonte normativa del potere esercitato, anche se certamente si può escludere l&#8217;art. 378 della l. 20 marzo 1865, n. 2248, alleg. F, evocato dalla ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">5.3. Per vero, il riferimento ad una alta vulnerabilità  sismica farebbe supporre che l&#8217;ordinanza in esame tragga il suo fondamento dall&#8217;art. 54, IV comma, del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per cui il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei princìpi generali dell&#8217;ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano, tra l&#8217;altro, l&#8217;incolumità  pubblica.</p>
<p style="text-align: justify;">5.4 Non di meno, bisogna osservare che la motivazione dell&#8217;ordinanza fonde al proprio interno ragioni di incolumità  collettiva con argomentazioni del tutto diverse (in parte già  accennate nella narrazione), le quali, di per sè, farebbero sospettare che il provvedimento, fallite le trattative per un trasferimento concordato nel nuovo edificio comunale, sia stato assunto per rientrare nella immediata disponibilità  di un bene immobile, detenuto dalla Fondazione senza che questa ne avesse più titolo, sollevando così l&#8217;Ente dall&#8217;impegno di un&#8217;azione ordinaria a tutela della sua proprietà .</p>
<p style="text-align: justify;">5.5. E&#8217; invero singolare che, in presenza di una dichiarata concreta situazione di pericolo, sinteticamente richiamata in pochi punti nel preambolo dell&#8217;atto, e che in specie avrebbe dovuto essere del tutto sufficiente e assorbente, il sindaco abbia comunque ritenuto necessario esporre nello stesso preambolo, in modo assolutamente preminente (se ne dÃ  di seguito una sintesi):</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; che il bene era stato assegnato alla Fondazione in base ad una convenzione, la quale &#8220;riporta una clausola di rinnovo tacito, oggi ritenuta nulla in virtà¹ di specifico parere legale rilasciato in data 26 agosto 2020, qui pervenuto al prot. comunale in data 27.08.2020, ns. prot. 10448 (allegato alta presente per costituirne parte integrante e sostanziale)&#8221;;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; che &#8220;in data 29 giugno 2020&#8221;, e dunque, due mesi prima del sopralluogo svolto, lo stesso sindaco &#8220;aveva confermato formalmente alla Fondazione, in persona del suo presidente, la revoca della disponibilità  dei locali siti in via Castello 12 e il rilascio degli stessi a far data dal 1 settembre 2020&#8221;;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; che, già  a partire dal 2019, l&#8217;Amministrazione comunale aveva assunto le determinazioni necessarie per la realizzazione di una nuova scuola materna, che vengono dettagliatamente elencate nell&#8217;ordinanza: dalla variante urbanistica fino all&#8217;aggiudicazione definitiva per l&#8217;attivazione di un partenariato pubblico-privato, con la data d&#8217;inizio dei lavori (15 maggio 2020) e la previsione del loro completamento, nella parte essenziale, entro il 4 settembre successivo;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; che nuovamente il sindaco &#8220;ha proposto alla scuola materna asilo infantile &#8216;Fondazione La Vittoria&#8217; di trasferirsi nel nuovo edificio scolastico mediante una serie di incontri, contatti e comunicazioni formali e informali&#8221; i cui esiti sono riassunti &#8220;nella lettera del Sindaco in data 30 luglio 2020 Prot. 9408 (in allegato al presente per formarne parte integrante e sostanziale)&#8221;;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; che la bozza di convenzione  stata infine respinta dalla Fondazione (come ricordato nella presente sentenza sub § 2.2. e seg.) con comunicazione &#8220;in data 24 agosto 2020 prot. 10297, senza proporre eventuali modifiche e/o alternative&#8221;, e che &#8220;nonostante ciò il consiglio di amministrazione della Fondazione ha ritenuto di deliberare l&#8217;inizio dell&#8217;anno scolastico nell&#8217;immobile sito in via Castello 12, inagibile, come già  rilevato dal Comune e come risulta dalla perizia dell&#8217;ing. Fabrizio Rocco&#8221;, svolta a seguito del sopralluogo del 26 agosto la quale &#8220;ha confermato la non conformità  dell&#8217;immobile alla normativa sismica&#8221;;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; da ciò il dispositivo che &#8220;ordina e diffida la Fondazione la Vittoria &#038; dall&#8217; utilizzo dei locali in quanto la struttura comunale risulta altamente vulnerabile sismicamente e lontana dalle minime richieste della normativa sismica nazionale&#8221;, nonchè &#8220;il rilascio della struttura medesima per consentire all&#8217;amministrazione l&#8217;intervento di messa a norma&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">6.1. E&#8217; evidente la commistione di elementi eterogenei all&#8217;interno del preambolo dell&#8217;ordinanza qui gravata, sicchè  arduo stabilirne il suo effettivo contenuto e la sua reale finalità : se cio sia quello di realizzare l&#8217;interesse dell&#8217;Ente a rientrare in possesso dell&#8217;edificio detenuto dalla Fondazione, rendendo insieme funzionante la nuova scuola e interferendo sullo statuto della stessa Fondazione; ovvero se l&#8217;interesse sia quello di tutelare la sicurezza collettiva posta in pericolo dalle condizioni del fabbricato.</p>
<p style="text-align: justify;">6.2. Ora, una simile ambiguità  costituisce già  un profilo di illegittimità  formale dell&#8217;atto, e potrebbe fornire fondamento al terzo motivo di ricorso, per il quale l&#8217;ordinanza presenta una finalità  sviata rispetto allo scopo enunciato, e cio appunto di realizzare l&#8217;interesse dell&#8217;Ente.</p>
<p style="text-align: justify;">Si aggiunga che a ciascuna delle due diverse interpretazioni testà© compendiate corrisponde una distinta competenza, del dirigente comunale nel primo caso, come rilevato nel primo motivo ricorso, e del sindaco nel secondo.</p>
<p style="text-align: justify;">6.3. E&#8217; peraltro da ritenere &#8211; e tale  l&#8217;ipotesi ricostruttiva che il Collegio ritiene infine di fare propria applicando nella fattispecie le regole interpretative di cui all&#8217;art. 1362 (comportamento complessivo tenuto dalle parti), 1363 (senso complessivo dell&#8217;atto), 1367 (l&#8217;atto va inteso nel senso in cui abbia qualche effetto), 1369 c.c. (senso più conveniente alla natura e all&#8217;oggetto) &#8211; che l&#8217;ordinanza presenti effettivamente un duplice contenuto, ciascuno dei quali va tenuto in autonoma considerazione.</p>
<p style="text-align: justify;">6.4. In altre parole, sebbene sia evidente che il tema della tutela della sicurezza collettiva si sia qui posto solo dopo il rifiuto da parte della Fondazione, ciò non basta a rendere anche per quella parte illegittimo il provvedimento impugnato, ove venga appurata l&#8217;effettiva esistenza della situazione di rischio; mentre  certamente illegittima l&#8217;ordinanza per la parte in cui, come  evidente, vuole realizzare l&#8217;interesse dell&#8217;Ente, anzitutto per l&#8217;incompetenza del sindaco, e comunque perchè non  stato utilizzato un potere congruo rispetto al fine perseguito.</p>
<p style="text-align: justify;">7.1. E&#8217; dunque da stabilire se effettivamente sussistessero i presupposti di fatto per l&#8217;emissione di un&#8217;ordinanza contingibile e urgente ex 54, IV comma, del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e per dare risposta a tale interrogativo, come già  rilevato,  stata disposta una consulenza tecnica d&#8217;ufficio.</p>
<p style="text-align: justify;">7.2. La relazione depositata &#8211; particolarmente apprezzabile per la sua completezza e per la competenza che il tecnico prescelto ha dimostrato di possedere nel settore della sicurezza sismica degli edifici scolastici &#8211; ha anzitutto stabilito che la valutazione di vulnerabilità  dell&#8217;edificio, eseguita nell&#8217;ambito del decreto del dirigente regionale unità  organizzativa &#8211; D.D.U.O. 17 giugno 2011, n. 5516, &#8220;non estrapolando alcun indice di rischio, non risulta confrontabile con le prescrizioni delle NTC2018&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">7.3. Superato questo profilo, peraltro divenuto in concreto affatto marginale, la relazione ha concluso che l&#8217;indice di rischio sismico dell&#8217;edificio de quo  pari a 0,312; il grado di vulnerabilità  della struttura <i>non</i>  pertanto conciliabile con la sua attuale destinazione d&#8217;uso in quanto minore del valore pari a 0,6.</p>
<p style="text-align: justify;">Tuttavia, secondo quanto indicato dalla normativa vigente, il grado di rischio della struttura &#8220;non impone l&#8217;immediata chiusura in quanto non sono state riscontrate inadeguatezze rispetto ai carichi antropici (pesi propri, permanenti e accidentali)&#8221;; inoltre, &#8220;nell&#8217;ottica delle direttive indicate dal Dipartimento della Protezione Civile  possibile determinare un tempo di intervento (TINT) pari a 3,22 anni (3 anni) in cui  possibile eseguire opere atte a migliorare o adeguare la struttura, tempo maggiore del valore di 2 anni fissato quale limite per cui  necessario intervenire in modo tempestivo e/o urgente&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">7.4. Il Comune, conclude la perizia, per quanto d&#8217;interesse, &#8220;eseguita l&#8217;analisi di vulnerabilità , nell&#8217;ambito della programmazione triennale dei lavori a norma della legge 109/1994, può definire un programma&#8221; di adeguamento, tenendo conto che &#8220;la letteratura tecnica di settore, per strutture con caratteristiche similari a quella in esame, propone una moltitudine di interventi che possono essere realizzati anche in contemporanea allo svolgimento delle attività .</p>
<p style="text-align: justify;">8.1. Ebbene, non essendosi ragioni per discostarsi dalla relazione peritale, il secondo motivo può senz&#8217;altro essere accolto: non vi era cio in specie una situazione di rischio che richiedesse l&#8217;immediata chiusura dell&#8217;edificio, nè l&#8217;Amministrazione ha verificato (e non avrebbe potuto certamente farlo durante il sopralluogo del 26 agosto) se non fosse possibile conservarlo, almeno parzialmente, alla sua funzione, mentre veniva avviato e attuato un adeguato programma di interventi di recupero, che a questo punto andranno programmati e effettuati.</p>
<p style="text-align: justify;">8.2. Nè si può opporre che la Fondazione non aveva comunque titolo a permanere nell&#8217;edificio, poichè non  questo aspetto, ma ragioni di sicurezza ad essere poste a fondamento dell&#8217;ordinanza, e a dover dunque essere qui valutate, pervenendo al giudizio d&#8217;illegittimità  prima espresso.</p>
<p style="text-align: justify;">9.1. L&#8217;annullamento integrale dell&#8217;ordinanza impugnata consente di assorbire il quarto motivo, in applicazione del principio della ragione più liquida (ex multis, C.d.S, IV, 27 agosto 2019, n. 5891; id. VI, 14 giugno 2019, n. 4022); nè si deve, peraltro, su quale fondamento questo giudice avrebbe potuto stabilire il contenuto di una convenzione riferita a una situazione affatto differente da quella esistente nel 2002.</p>
<p style="text-align: justify;">9.2.1. Va poi respinta la domanda di condanna del Comune di Adro ad assicurare alla ricorrente, per equivalente, una sede idonea allo svolgimento della scuola materna, ove fosse ritenuta inidonea l&#8217;attuale sede.</p>
<p style="text-align: justify;">9.2.2. Il titolo di tale pretesa  definito in ricorso solo sommariamente, ed in realtà  riconducibile al quarto motivo di ricorso, per tale assorbito; in ogni caso, va comunque aggiunto che la relazione peritale non ha affermato l&#8217;inidoneità  della sede attuale, per cui nessuna aspettativa a una sede differente può vantare la ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">9.2.3. Per completezza, va rimarcato che resta impregiudicato &#8211; mancando d&#8217;interesse sul punto la domanda della ricorrente &#8211; se la convenzione del 2002 abbia esaurito i suoi effetti, e se la Fondazione sia dunque tenuta comunque alla restituzione dell&#8217;edificio che la ospita.</p>
<p style="text-align: justify;">10. Quanto alla domanda risarcitoria, la stessa  sfornita di qualsiasi prova: del resto, per effetto dei provvedimenti cautelari concessi dalla Sezione, la Fondazione ha potuto condurre regolarmente l&#8217;anno scolastico, nei limiti consentiti dalla situazione emergenziale.</p>
<p style="text-align: justify;">11. Copia della presente decisione e del fascicolo processuale saranno inviati, a cura della Segreteria della Sezione, al Prefetto di Brescia e al Comandante provinciale dei vigili del fuoco di Brescia, per gli eventuali provvedimenti di competenza.</p>
<p style="text-align: justify;">12. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; il compenso dovuto al c.t.u.  posto definitivamente a carico del Comune di Adro, nella somma che verà  liquidata, con separato decreto, dal presidente del TAR di Brescia.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie in parte e, per l&#8217;effetto, annulla l&#8217;ordinanza 31 agosto 2020, n. 29 del sindaco del Comune di Adro.</p>
<p style="text-align: justify;">Condanna il Comune di Adro alla rifusione delle spese di giudizio che liquida in ¬ 2.500,00 in favore della Fondazione Asilo infantile La Vittoria, oltre accessori di legge, e compensa con ADASM FISM di Brescia; il compenso dovuto al c.t.u.  posto definitivamente a carico del Comune di Adro, nella somma che verà  liquidata, con separato decreto, dal presidente del TAR di Brescia.</p>
<p style="text-align: justify;">Manda alla Segreteria di inviare copia della presente decisione e del fascicolo processuale al Prefetto di Brescia e al Comandante provinciale dei vigili del fuoco di Brescia, per gli eventuali provvedimenti di competenza.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso nella camera di consiglio addì 28 aprile 2021 svoltasi da remoto, ex art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, con l&#8217;intervento dei signori magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Angelo Gabbricci, Presidente, Estensore</p>
<p style="text-align: justify;">Alessandra Tagliasacchi, Primo Referendario</p>
<p style="text-align: justify;">Elena Garbari, Referendario</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-sentenza-26-5-2021-n-485/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/5/2021 n.485</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Latina &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 19/12/2020 n.485</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-latina-sezione-i-sentenza-19-12-2020-n-485/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-latina-sezione-i-sentenza-19-12-2020-n-485/">T.A.R. Lazio &#8211; Latina &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 19/12/2020 n.485</a></p>
<p>Antonio Vinciguerra, Presidente, Roberto Maria Bucchi, Consigliere, Estensore PARTI: OMISSIS, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Beniamino Papa, contro Comune di Atina, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Lydia Sabatini, nei confronti OMISSIS non costituiti in giudizio; Procedimento di accesso a documenti irreperibili o distrutti : si applica</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-latina-sezione-i-sentenza-19-12-2020-n-485/">T.A.R. Lazio &#8211; Latina &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 19/12/2020 n.485</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-latina-sezione-i-sentenza-19-12-2020-n-485/">T.A.R. Lazio &#8211; Latina &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 19/12/2020 n.485</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Antonio Vinciguerra, Presidente, Roberto Maria Bucchi, Consigliere, Estensore PARTI:  OMISSIS, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Beniamino Papa, contro Comune di Atina, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Lydia Sabatini, nei confronti OMISSIS  non costituiti in giudizio;</span></p>
<hr />
<p>Procedimento di accesso a documenti irreperibili o distrutti : si applica il principio &quot;ad impossibilia nemo tenetur&quot;</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">Accesso -documenti irreperibili o distrutti &#8211; principio &#8220;ad impossibilia nemo tenetur&#8221;- si applica.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Alla stregua del principio &#8220;ad impossibilia nemo tenetur&#8221;, anche nei procedimenti di accesso ai documenti amministrativi l&#8217;esercizio del relativo diritto (o l&#8217;ordine di esibizione impartito dal giudice) non può che riguardare, per evidenti motivi di buon senso e ragionevolezza, i documenti esistenti e non anche quelli distrutti o comunque irreperibili .</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 19/12/2020<br /> <strong>N. 00485/2020 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 00459/2020 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 459 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da<br /> Oscar Velardo, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Beniamino Papa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Comune di Atina, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Lydia Sabatini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> Giuseppe Fasoli, Maria Camilli, Sandro Frezza, Mirella Persichetti e Catia Frezza, non costituiti in giudizio;<br /> <strong><em>per la declaratoria</em></strong><br /> di illegittimità  del silenzio rifiuto formatosi in data 30.7.2020 sulla domanda di accesso agli atti amministrativi presentata in data 30.6.2020;</p>
<p> Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Atina;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2020 il dott. Roberto Maria Bucchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO e DIRITTO<br /> Con atto notificato a mezzo servizio postale il 25 agosto 2020 e depositato il successivo 4 settembre, il sig., Oscar Velardo ha proposto ricorso ai sensi degli articoli 116 e 31 del c.p.a. per l&#8217;accertamento dell&#8217;obbligo del Comune di Atina di provvedere sull&#8217;istanza presentata in data 30.6.2020 con cui il ricorrente chiede di prendere visione ed estrarre copia della documentazione attestante le autorizzazioni amministrative rilasciate dal Comune per la realizzazione della condotta fognaria sita sul terreno di sua proprietà , e a servizio delle unità  immobiliari dei confinanti sigg.ri Fasoli Giuseppe, Camilli Maria, Frezza Katia, Frezza Sandro e Persichetti Mirella.<br /> 2) Espone di avere un interesse giuridicamente rilevante alla proposizione dell&#8217;azione derivante dall&#8217;essere proprietario per la quota di 1/8 del terreno contraddistinto al Foglio 19 particella 752 ove passa la condotta fognaria in argomento, e che ciò comporta una serie di responsabilità  e oneri a carico dello stesso.<br /> 3) Con motivi aggiunti notificati il 15 settembre 2020 e depositati il successivo 8 ottobre il ricorrente ha impugnato il provvedimento n. prot. 6788 del 28.8.2020 con cui il Comune di Atina ha respinto l&#8217;istanza in argomento in ragione della generalità  della richiesta, siccome riferita ad atti non specificamente individuati, rappresentando che da accertamenti effettuati è risultato trattarsi di un condotto fognario su proprietà  privata realizzato da oltre dieci anni.<br /> 4) Con atto depositato il 14 ottobre 2020, si è costituito in giudizio il Comune di Atina eccependo l&#8217;inammissibilità  e l&#8217;infondatezza del ricorso in ragione del contenuto generico ed esplorativo dell&#8217;istanza.<br /> 5) Con memoria del 25 novembre 2020, il Comune ha eccepito l&#8217;improcedibilità  del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse in ragione del fatto che &#8220;che il sig. Oscar Velardo, a partire dal giorno 23.11.2020, ha provveduto a mettere in opera lavori di scavi e allaccio alla condotta fognaria di cui è causa presumibilmente per servire la propria unità  immobiliare; tale accaduto non può che rimandare ad un netto contrasto con l&#8217;oggetto del ricorso, considerato che il sig. Velardo dichiarava che &#8220;non è a conoscenza non solo della data, ma anche della stessa esistenza degli autorizzativi della condotta fognaria realizzata su un terreno di cui è comproprietario, come ben specificato nella sua richiesta di accesso agli atti&#8221; .<br /> 6) Alla camera di consiglio del 16 dicembre 2020, la causa è stata trattenuta indecisione.<br /> 7) Il ricorso è infondato.<br /> 8) Il ricorrente è comproprietario di una fascia di terreno lungo la quale è ubicata una condotta fognaria.<br /> Nella qualità , ha chiesto al Comune l&#8217;accesso alle autorizzazioni amministrative rilasciate dal Comune per la realizzazione dell&#8217;opera.<br /> L&#8217;Amministrazione si difende da una parte contestando la genericità  della richiesta e, dall&#8217;altra, ammettendo di non essere in grado di dare una risposta.<br /> Deduce infatti che &#8220;l&#8217;unico addetto preposto all&#8217;ufficio tecnico comunale è l&#8217;Ing. Felice Evangelista e che l&#8217;Ente, non solo non è dotato di archivio informatico, ma quello cartaceo in uso, oltre ad essere stato oggetto di numerosi traslochi nel corso degli ultimi quarant&#8217;anni, è andato purtroppo parzialmente disperso a seguito dei ben noti eventi sismici del 1984. Ad ogni buon conto, seppure con le difficoltà  del caso, il Comune, per puro e dovuto spirito di collaborazione, ha effettuato i propri accertamenti nel tentativo di ottemperare la richiesta avanzata dal Sig. Velardo e l&#8217;unica risultanza emersa è che la condotta fognaria de qua è stata realizzata sicuramente pìù di due lustri or sono&#8221;.<br /> 9) Tanto premesso, va respinta l&#8217;eccezione di improcedibilità , posto che la circostanza che il ricorrente successivamente alla proposizione del ricorso abbia iniziato lavori di allacciamento alla condotta fognaria non modifica l&#8217;attualità  dell&#8217;interesse a conoscere se detta condotta sia stata autorizzata dall&#8217;Amministrazione<br /> Con riguardo alla contestata genericità  va detto che in realtà  l&#8217;istanza appare sufficientemente circostanziata, posto che vengono indicate con precisione sia la particella di terreno ove insiste la condotta sia le generalità  dei potenziali destinatari degli atti di autorizzazione.<br /> 10) Nel merito, perà² Il Collegio prende atto della dichiarazione del Comune resistente di non essere in grado di stabilire se l&#8217;opera sia stata autorizzata o meno a causa della irreperibilità  della relativa documentazione presumibilmente andata dispersa e che, da accertamenti svolti, l&#8217;unica risultanza emersa è che la condotta fognaria de qua è stata realizzata sicuramente pìù di due lustri or sono.<br /> 11) In tali circostanze, alla stregua del principio &#8220;ad impossibilia nemo tenetur&#8221;, anche nei procedimenti di accesso ai documenti amministrativi l&#8217;esercizio del relativo diritto (o l&#8217;ordine di esibizione impartito dal giudice) non può che riguardare, per evidenti motivi di buon senso e ragionevolezza, i documenti esistenti e non anche quelli distrutti o comunque irreperibili (T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 3/7/2018, n. 4411).<br /> 12) Pertanto, il ricorso e i motivi aggiunti devono essere respinti in ragione della dichiarata inesistenza e/o irreperibilità  della documentazione richiesta.<br /> 13) Sussistono giusti motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese del giudizio.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando definitivamente pronunciando sul ricorso e i motivi aggiunti R. G. 459/20, li rigetta.<br /> Compensa le spese.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2020, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza ai sensi dell&#8217;art. 25 del D.L. n. 137/2020, con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Antonio Vinciguerra, Presidente<br /> Roberto Maria Bucchi, Consigliere, Estensore<br /> Valerio Torano, Referendario</div>
<p> </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-latina-sezione-i-sentenza-19-12-2020-n-485/">T.A.R. Lazio &#8211; Latina &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 19/12/2020 n.485</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/4/2017 n.485</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-13-4-2017-n-485/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Apr 2017 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-13-4-2017-n-485/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/4/2017 n.485</a></p>
<p>Pres. Giordano, Est. Bini Sull’illegittimità dell’imposizione agli esercenti professione medica da parte delle Regioni di criteri di economicità nella somministrazione dei farmaci in assenza di accertamento dell’equivalenza terapeutica. 1. Sanità pubblica &#8211; Servizio sanitario nazionale &#8211; Pazienti assistiti dalle Asl&#160;&#8211; Medici base &#8211; Art. 15 comma 11-bis, l. 6 luglio</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-13-4-2017-n-485/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/4/2017 n.485</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-13-4-2017-n-485/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/4/2017 n.485</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Giordano, Est. Bini</span></p>
<hr />
<p>Sull’illegittimità dell’imposizione agli esercenti professione medica da parte delle Regioni di criteri di economicità nella somministrazione dei farmaci in assenza di accertamento dell’equivalenza terapeutica.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;">1. Sanità pubblica &#8211; Servizio sanitario nazionale &#8211; Pazienti assistiti dalle Asl&nbsp;&#8211; Medici base &#8211; Art. 15 comma 11-<em>bis</em>, l. 6 luglio 2012, n. 95 &#8211; Ordine di imporre ai pazienti i farmaci più economici &#8211; Illegittimità.</p>
<p>2.&nbsp;Sanità pubblica &#8211; Servizio sanitario nazionale &#8211; Pazienti assistiti dalle Asl&nbsp;&#8211; Medici base &#8211; Libertà di scelta terapeutica – limiti di cui agli artt. 4 e 6, d.l. n. 347 del 2001 &#8211; Art. 15, comma 11-<em>ter</em>, d.l. 6 luglio 2012, n. 95 &#8211;&nbsp;Giudizio di equivalenza dell’AIFA.</div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">1. E&#8217; illegittimo, per le Regioni, imporre ai medici di base, convenuti con le Asl&nbsp;e in violazione del principio di libertà prescrittiva degli stessi, di prescrivere ai singoli loro pazienti il farmaco più economico, e non il migliore per ciascuno di essi, atteso che ai sensi dell&#8217;art. 15 comma 11-<em>bis</em>, l. 6 luglio 2012, n. 95 spetta al medico la scelta in ordine al principio attivo da prescrivere e somministrare al paziente; invece, nella ipotesi in cui per la cura della patologia siano disponibili più medicinali, l&#8217;indicazione di uno specifico medicinale, tra quelli contenenti tale principio attivo, è considerata dalla norma vincolante solo in presenza di una motivata indicazione di insostituibilità o in assenza di un aggravio rispetto al prezzo rimborsabile.&nbsp;</p>
<p>2.&nbsp;La scelta, da parte del medico curante, del principio sanitario attivo più idoneo può essere sottoposta dalla Regione a limitazioni, nell&#8217;esercizio del potere e per le finalità di risparmio della spesa farmaceutica, stabiliti dagli artt. 4 e 6, d.l. n. 347 del 2001, in relazione al conseguimento delle cd. &#8220;soglie di adeguatezza prescrittiva&#8221;, definite ai sensi dell&#8217;art. 11, d.l. 31 marzo 2010, n. 78, ma tali limitazioni possono essere disposte solo qualora risulti l&#8217;equivalenza terapeutica tra medicinali basati su diversi principi attivi, che non può essere oggetto della valutazione del singolo medico né della Regione in sede di organizzazione della distribuzione dei farmaci ma, al contrario, incidendo sui livelli essenziali delle prestazioni sanitarie, ai sensi dell&#8217;art. 15, comma 11-<em>ter</em>, d.l. 6 luglio 2012, n. 95, nella formulazione vigente, l&#8217;equivalenza deve risultare da motivate e documentate valutazioni espresse dall&#8217;Agenzia italiana del farmaco (AIFA); ne consegue che una limitazione regionale sulla possibilità di prescrivere farmaci, in assenza della valutazione qualificata e insostituibile dell&#8217;AIFA, finisce per risultare lesiva, oltre che delle competenze di questa, anche delle prerogative professionali dei medici in ordine alla scelta della cura più appropriata; aggiungasi che la (da parte del medico curante) riconosciuta facoltà delle Regioni, nell&#8217;esercizio delle proprie competenze, di enunciare direttive tese ad ottenere il risparmio di spesa non può incidere in alcun modo sulla libera prescrivibilità e sulla piena rimborsabilità di farmaci essenziali, in assenza del necessario passaggio tecnico di riconosciuta equipollenza da parte dell&#8217;AIFA.</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">
<div style="text-align: right;"><strong>N. 00485/2017 REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 00912/2016 REG.RIC.</strong></div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte</strong><br />
<strong>(Sezione Prima)</strong></div>
<p>ha pronunciato la presente</p>
<div style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></div>
<p>sul ricorso numero di registro generale 912 del 2016, proposto da:&nbsp;<br />
Roberto Venesia, Roberto Marasso, Sergio Dibella, Savio Renato Fornara, Ruggero Natale Piero Fassone, Fimmg &#8211; Federazione Italiana Medici di Medicina Generale &#8211; Sezione Regionale Piemontese, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Roberto Longhin, con domicilio eletto presso il suo studio in Torino, via Vittorio Amedeo II, 19;&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>contro</em></strong></div>
<p>Regione Piemonte, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanna Scollo, Chiara Candiollo, con domicilio eletto presso la sede dell’Avvocatura regionale, in Torino, corso Regina Margherita, 174;&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong></div>
<p>della deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte 16.05.2016, n. 30-3307, pubblicata il 19.05.2016, sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 20S1, avente ad oggetto : &#8220;Assegnazione obiettivi economico-gestionali, di salute e di funzionamento di servizi al riconoscimento del trattamento economico integrativo per l&#8217;anno 2016&#8221;, segnatamente all&#8217;All. A alla delibera stessa, nella parte relativa all&#8217;Obiettivo 8 &#8211; Assistenza Farmaceutica Territoriale ed Ospedaliera;<br />
delle previsioni dettate con riguardo alla &#8220;SCALA&#8221; da assegnare a ciascun obiettivo e della tabella contenuta nell&#8217;Allegato A<br />
della nota 2.12.2015 della Direzione Sanità prot. 22698/A14.000 richiamata nell&#8217;obbiettivo;<br />
nonché per l&#8217;annullamento<br />
degli atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali e connessi del procedimento ivi compresa la nota 2.12.2015 della Direzione Sanità prot. 22698/A 14.000.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Regione Piemonte;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 8 marzo 2017 la dott.ssa Silvana Bini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />
&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;">FATTO</div>
<p>I ricorrenti, medici di base, in rapporto convenzionato con varie ASL piemontesi, unitamente alla Federazione Italiana Medici di Medicina Generale (da ora anche solo Fimmg), hanno impugnato con ricorso straordinario, poi trasposto a seguito di opposizione, la delibera della Giunta Regionale n. 30337 del 16.5.2016 che ha assegnato ai direttori generali gli obiettivi economico gestionali di salute e funzionamento dei servizi per l’anno 2016.<br />
Lamentano in particolare la lesione alla loro autonomia prescrittiva, che può derivare dall’attuazione dell’ “Obiettivo n. 8”, tra gli 11 posti nella delibera, recante &#8220;assistenza farmaceutica territoriale ed ospedaliera: appropriatezza prescrittiva e riduzione delle variabilità&#8221; e, ancor più in particolare, i ricorrenti evidenziano che per le categorie di farmaci dal n. 1 al n. 7 (indicate con la formula ATC “Anatomical Therapeutic Chemical classification system, sistema di classificazione sistematica dei farmaci), viene stabilito che la spesa in regime di convenzione nel 2016 deve avere come riferimento la spesa registrata dall’azienda best performer.<br />
A titolo di esempio, nel riquadro indicatori, al n. 1 si dispone che “ogni singola azienda deve ridurre di almeno il 50% lo scostamento tra la propria spesa pro capite e quella di riferimento, ottenendo l’obiettivo di spesa, in valori assoluti, indicati in tabella”.<br />
Per altri categorie viene posto l’obiettivo di riduzione di almeno il 70% dello scostamento tra il proprio costo medio per confezione e quello di riferimento.<br />
Sempre all’obiettivo 8, nel riquadro denominato “scala” si aggiunge che “per ogni singola ATC il raggiungimento dell’obiettivo sarà riconosciuto proporzionalmente al miglioramento relativo, prodotto nel 2016 tra valore di partenza e valore obiettivo”.<br />
Evidenziano i ricorrenti, che pur non essendo del tutto chiara la modalità applicativa della delibera, tuttavia in sintesi, ciascuna Asl dovrà ridurre del 70% lo scostamento esistente tra il costo medio per confezione e quello fatto registrare dalla struttura&nbsp;<em>best performer</em>, per cui i medici di base dovranno prescrivere farmaci a base di differenti principi attivi, afferenti alle categorie indicate nella DGR, aventi il prezzo più basso, in luogo di quelli consentiti dai LEA.<br />
Ai medici sarà inibito prescrivere farmaci più appropriati perché più efficaci, per i pazienti, solo perché più costosi di quelli del best performer.<br />
Questo può essere possibile solo a fronte di una valutazione di equivalenza terapeutica tra farmaci di una stessa categoria; ma tale relazione di equivalenza tra i farmaci non è stata prospettata.<br />
Da tale obiettivo si desume che la Regione intende orientare le prescrizioni in favore di farmaci meno costosi, senza una valutazione di equivalenza terapeutica tra i farmaci di una stessa categoria, né linee guida o raccomandazioni: si tratta di una imposizione, tant’è che viene inoltre espressamente previsto che il mancato conseguimento dello stesso sarà qualificato alla stregua di un &#8220;grave inadempimento contrattuale&#8221; e comporterà, ai sensi dell&#8217;art. 3 bis, comma 7 bis, del d.lgs. n. 502/1992, la decadenza automatica dei direttori generali.<br />
Al contempo, viene previsto un premio di risultato (sotto forma di trattamento integrativo della retribuzione) in favore dei Direttori Generali e Commissari delle ASL che conseguano del 60% degli obiettivi.<br />
Avverso la delibera i ricorrente hanno articolato le seguenti censure:<br />
1) violazione dell’art 11 ter D.L. n. 95/2012 introdotto dall’art 13 bis DL 179/2012, violazione degli art 32 e 117 Cost., eccesso di potere per travisamento e erronea valutazione dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione, contraddittorietà e sviamento: la permanenza dei direttori generali è condizionata al raggiungimento dell’obiettivo n. 8, per cui i medici di base saranno costretti a prescrivere farmaci secondo il criterio del prezzo inferiore, per cui l’assistenza farmaceutica in Piemonte sarà limitata a determinati medicinali, diversamente da altri cittadini, per i quali possono essere prescritti medicinali consentiti dai LEA.<br />
La delibera finisce così di incidere sulla materia riservata allo Stato, generando disparità di trattamento. Proprio in materia di assistenza farmacologica, al fine di garantire uniformità di trattamento, l’art 11 d. lgs. 95/2012, ha demandato all’AIFA ogni valutazione di equivalenza terapeutica tra tutti i farmaci, con decisioni che abbiano a valere su tutto il territorio nazionale.<br />
La delibera invece non indica la valutazione dell’AIFA sui prodotti in essa contemplati: da ciò discende l’incompetenza della Regione che ha eluso le valutazioni dell’AIFA e ha effettuato valutazioni oltre la propria competenza;<br />
2) violazione dell’art 11 ter D.L. n. 95/2012 introdotto dall’art 13 bis DL 179/2012, violazione dell’art 7 L. 405/2011 degli art 32 e 117 Cost.: la delibera viola il principio di libertà prescrittiva del medico, perchè attraverso il meccanismo incentivante e sanzionatorio sopra descritto, viene forzata la scelta del farmaco da atti amministrativi dettati non per ragioni cliniche, ma unicamente per ragioni di &#8220;gestione amministrativa della spesa&#8221;.<br />
Pur riconoscendo che il principio di libertà teraupetico-prescrittiva non è assoluto, tuttavia ogni limitazione deve trovare un bilanciamento nella fungibilità del farmaco, per cui deve essere assicurata al medico la possibilità di disporre di farmaci contenenti principi attivi equivalenti; la delibera dà pre presupposto la fungibilità dei medicinali e dei principi attivi che li compongono, senza alcuna valutazione terapeutica sulla loro equivalenza;<br />
3) violazione dell’art 50 dell’ACNL 20.1.2015, nonché dell’art 8 comma 9 L. 537/93, del DPCM 29.11.2001; eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, difetto di istruttoria e di motivazione: la delibera viola l’art 50 dell’ACNL, in materia di assistenza farmaceutica, che afferma “ la prescrizione di medicinali avviene, per qualità e quantità, secondo scienza e coscienza, con le modalità stabilite dalla legislazione vigente nel rispetto del prontuario terapeutico nazionale, così come riclassificato dall&#8217;art. 8, comma 10, della legge 24.12.1993, n. 537 e successive integrazioni e modificazioni”. Infatti la Regione Piemonte ha introdotto un ulteriore limite costituito dal costo più basso tra quelli individuati dalla struttura best performer; in tal modo tra l’altro si curano i pazienti in modo differente in relazione alla regione di appartenenza. E’ inoltre evidenziato come questo criterio incida anche sui LEA e sul diritto degli assistiti alla continuità terapeutica, poiché per i pazienti già in cura i medici non potranno assicurare la prescrizione del medesimo farmaco, se superiore al costo prestabilito. La delibera infatti non prevede neppure alcuna deroga al raggiungimento degli obiettivi, in contrasto con il principio di continuità terapeutica, che ha portato l’AIFA a riconoscere che i trattamenti di pazienti ben compensati possono essere proseguiti anche se non in linea con le indicazioni generali dalla stessa dettate nelle note di restrizione del loro uso;<br />
4) violazione dell’art 15 comma 11 ter d. l. 95/2012, violazione degli artt 32 e 41 Cost., eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei presupposti, difetto di istruttoria, illogicità e contraddittorietà, incompetenza: la delibera con l’introduzione dell’obiettivo 8 di contenimento della spesa, presuppone una valutazione di equivalenza tra farmaci, che non solo non è stata effettuata, ma non rientra neppure tra le competenze della regione, essendo di competenza esclusiva dell’AIFA;<br />
5) violazione dell’art 101 TFUE in relazione all’art 11 ter d.l. 95/2012, violazione edll’art 2 L. 287/90, eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei presupposti, difetto di istruttoria, illogicità e contraddittorietà, incompetenza: il criterio confligge anche con il principio della concorrenza tra gli operatori, privando ai medici la possibilità di prescrivere il farmaco più adeguato al trattamento del paziente.<br />
Si è costituita in giudizio la regione Piemonte, chiedendo il rigetto del ricorso.<br />
All’udienza del giorno 8 marzo 2017 il ricorso è stato trattenuto in decisione.</p>
<div style="text-align: center;">DIRITTO</div>
<p>1) Il presenta ricorso è stato proposto da alcuni medici di medicina generale, convenzionati con l’ASL (c.d. medici di base), unitamente alla Federazione Italiana Medici di Medicina Generale, avverso la delibera con cui la Regione Piemonte ha assegnato ai direttori generali gli obiettivi economico gestionali di salute e funzionamento dei servizi per l’anno 2016, prevedendo tra gli obiettivi, in materia di assistenza farmaceutica territoriale ed ospedaliera che la spesa in regime di convenzione nel 2016 per ciascun farmaco deve avere quale riferimento la spesa registrata dall’azienda best performer. Ne consegue che i medici di base, in violazione al principio di libertà prescrittiva del medico, dovranno prescrivere il farmaco più economico e non il migliore per il paziente.<br />
2) Ritiene il Collegio che il ricorso sia meritevole di accoglimento, nei limiti che verranno in seguito esposti, confermando anche l&#8217;orientamento già espresso dalla Sezione nei ricorsi proposti avverso la medesima delibera dalle società farmaceutiche (ricorso n. 785/2016 deciso con sentenza n. 385/2017 e ricorso n. 810/2016 deciso con sentenza n. 382/2017).<br />
I ricorrenti, proprio per la peculiarità della loro ruolo, lamentano l’illegittimità della delibera laddove la sua applicazione può condizionare la scelta nel percorso terapeutico, in violazione al principio di libera determinazione del trattamento terapeutico.<br />
La delibera è illegittima laddove obbliga la prescrizione di farmaci secondo il criterio economico, non prevedendo la possibilità in capo al medico di indicare un farmaco differente, seppur con il limite della motivazione.<br />
La giurisprudenza ha chiarito che l&#8217;art. 15, comma 11-bis, del d.l. n. 95 del 2012, cit., implica la vigenza del principio generale secondo il quale spetta al medico la scelta in ordine al principio attivo da prescrivere e somministrare al paziente; mentre, nell&#8217;ipotesi in cui per la cura della patologia siano disponibili più medicinali, l&#8217;indicazione di uno specifico medicinale tra quelli contenenti tale principio attivo è considerata dalla norma vincolante solo in presenza di una motivata indicazione di insostituibilità o in assenza di un aggravio rispetto al prezzo rimborsabile (ex multis, Cons. Stato, sez. III, 10 agosto 2016, n. 3565).<br />
La scelta del principio attivo più idoneo da parte del medico prescrittore può essere sottoposta dalla Regione a limitazioni, nell&#8217;esercizio del potere e per le finalità di risparmio della spesa farmaceutica, stabiliti dagli artt. 4 e 6, del d.l. n. 347 del 2001, in relazione al conseguimento delle &#8220;soglie di adeguatezza prescrittiva&#8221;, definite ai sensi dell&#8217;art. 11, del d.l. n. 78 del 2010. Tali limitazioni, tuttavia, possono però essere disposte solo qualora risulti la equivalenza terapeutica tra medicinali basati su diversi principi attivi, che, come già esposto, non può essere oggetto della valutazione del singolo medico, né della Regione in sede di organizzazione della distribuzione dei farmaci. Al contrario, incidendo sui livelli essenziali delle prestazioni sanitarie, ai sensi dell&#8217;art. 15, comma 11-ter, del d.l. n. 95 del 2012, nella formulazione vigente, l'&#8221;equivalenza&#8221; deve risultare da &#8220;motivate e documentate valutazioni espresse dall&#8217;Agenzia italiana del farmaco&#8221;.<br />
Ne consegue che una limitazione regionale sulla possibilità di prescrivere farmaci, in assenza della valutazione qualificata e insostituibile dell’AIFA, finisce per risultare lesiva, oltre che delle competenze di quest’ultima, anche delle prerogative professionali dei medici in ordine alla scelta della cura più appropriata.<br />
La riconosciuta facoltà delle Regioni, nell&#8217;esercizio delle proprie competenze, di enunciare direttive tese ad ottenere il risparmio di spesa &#8211; obiettivo in sé auspicabile e virtuoso &#8211; non può incidere in alcun modo sulla libera prescrivibilità e sulla piena rimborsabilità di farmaci essenziali, in assenza del necessario passaggio tecnico di riconosciuta equipollenza da parte dell&#8217;AIFA.<br />
Ora, le previsioni della delibera qui contestate correlano in modo rigido e automatico al mancato raggiungimento degli obiettivi di salute e assistenziali (tra i quali sono inclusi anche gli obiettivi di contenimento della spesa sanitaria regionale), non solo la mancata attribuzione della quota integrativa del trattamento economico dei direttori generali, ma anche una valutazione in termini di grave inadempimento contrattuale, tale da comportare ipso iure la decadenza del dirigente dall’incarico.<br />
Pertanto, le previsioni in esame, pur non vincolando direttamente la libertà prescrittiva dei medici curanti, paiono certamente in grado di ingenerare nei destinatari (e nel personale medico operante sotto le direttive delle rispettive ASL) una propensione ad uniformarvisi, facendo così prevalere logiche di risparmio a discapito del parametro dell’appropriatezza della cura.<br />
In relazione a casi analoghi a quello qui in esame, la giurisprudenza ha già avuto modo di affermare, con statuizioni del tutto condivisibili e alle quali si presta adesione, che “se la raccomandazione muove da un presupposto erroneo e, come nella specie, proviene da un soggetto incompetente ad esprimersi in relazione ad una data materia (equipollenza/sovrapponibilità di medicinali con diversi principi attivi) in assenza della preventiva attivazione di altro organo competente, l&#8217;illegittimità della raccomandazione stessa non viene meno in ragione della sua pretesa natura non vincolante. Del resto, se la determinazione gravata non avesse alcuna attitudine ad orientare le prescrizioni dei medici, lo strumento sarebbe totalmente inefficace ed inidoneo a raggiungere gli obiettivi di risparmio perseguiti e prefissati” (T.A.R. Lazio, sez. III, 29 aprile 2014, n. 4514).<br />
Nello stesso senso il Consiglio di Stato, dopo aver premesso che è impedito all&#8217;autonomia regionale incidere sui livelli essenziali che devono essere garantiti su tutto il territorio regionale, espungendo dal regime di rimborsabilità farmaci senza la preventiva valutazione tecnica dell&#8217;Organo scientifico dell&#8217;AIFA, ha aggiunto che &#8220;tale divieto non può essere aggirato mediante l&#8217;adozione di provvedimenti amministrativi che, limitando la prescrivibilità di farmaci inseriti in fascia A, comportino di fatto la medesima conseguenza della non rimborsabilità, provocandone l&#8217;inibizione una volta superata la soglia consentita, con identica lesione dei livelli essenziali di assistenza da garantire su tutto il territorio nazionale&#8221; (v. sez. V, n. 4084/2011).<br />
Pertanto, come osservato nelle sentenze nn. 382 e 385 del 2017, “la natura indiretta dell’effetto finale con il quale la delibera incide sulla libertà prescrittiva del medico, non sottrae consistenza alla censura di illegittimità dedotta in ricorso, rilevando in senso contrario sia il forte meccanismo induttivo che, di fatto, il perseguimento degli obiettivi di risparmio e di gestione ottimale della spesa può innescare sulle strategie aziendali del comparto sanitario regionale; sia l’intensità e la rigidità dei meccanismi premiali e punitivi correlati al raggiungimento degli obiettivi prefissati, i quali, per il tramite degli organi di vertice delle singole ASL, saranno presumibilmente in grado di ingenerare una diffusa propensione dei medici curanti ad uniformarsi alle direttive dei superiori gerarchici”.<br />
Secondo la difesa della Regione la delibera si limiterebbe a svolgere una funzione di indirizzo, richiedendo ai medici una motivazione circa la prescrizione dei farmaci più cari, prima non prevista, garantendo l’appropriatezza prescrittiva e la loro libertà.<br />
Tuttavia, non solo nella delibera la possibilità di scegliere un trattamento terapeutico “più caro”, non è espressamente disciplinata, ma la determinazione regionale implica comunque un forte vincolo di cui i direttori generali delle ASL e, loro tramite, i medici curanti operanti sotto le direttive delle rispettive ASL, devono ben tenere conto, limitandone di fatto la piena libertà prescrittiva attraverso meccanismi sanzionatori o premiali, oltre che di monitoraggio delle prescrizioni e dei trattamenti terapeutici, in grado di indurli a conformare la prescrizioni dei farmaci agli obiettivi prioritari di risparmio.<br />
3) Meritevole di accoglimento anche la censura di cui al punto 3), in cui si lamenta la mancata previsione di una motivata deroga, per garantire la continuità terapeutica: un ragionevole punto di equilibrio tra i diversi interessi variamente implicati dalla delibera impugnata &#8211; quali le legittime aspettative di risparmio nella spesa sanitaria perseguite dalla Regione, le esigenze di cura dei pazienti e i vincoli di appropriatezza nella scelta della terapia imposti ai medici curanti &#8211; avrebbe potuto essere individuato temperando la rigidità dei meccanismi sanzionatori e premiali in relazione ad ipotesi di motivata deroga al raggiungimento degli obiettivi di risparmio. Detto meccanismo derogatorio avrebbe potuto consentire di ritenere irrilevanti &#8211; ai fini del computo delle percentuali di spesa definite negli obiettivi &#8211; le prescrizioni terapeutiche motivatamente indirizzate verso i trattamenti farmacologici più costosi, laddove giustificate da esigenze di cura non altrimenti perseguibili in modo egualmente efficace.<br />
Appare infatti corretto fornire indicazioni di massima che, per ragioni di sostenibilità finanziaria, inducano a privilegiare l’uso del farmaco meno costoso; ma tali indicazioni non possono essere vincolanti, dovendo rimanere in capo al medico, ove lo ritenga necessario, la possibilità di prescrivere un diverso farmaco, anche per i pazienti naive e a maggior ragione per i pazienti necessitanti di continuità di cura (cfr. TAR Palermo, sez. III, 28 febbraio 2014, n. 603).<br />
4) Come già osservato nelle sentenze sopra citate, appare meritevole di accoglimento anche la censura in cui si lamenta la violazione dell&#8217;art. 13 bis del DL n. 179/2012, convertito in legge n. 221/2012, il quale ha introdotto il comma 11 ter dell&#8217;art. 15 del DL n. 95/2012 secondo cui: &#8220;Nell&#8217;adottare eventuali decisioni basate sull&#8217;equivalenza terapeutica tra medicinali contenenti differenti principi attivi, le regioni si attengono alle motivate e documentate valutazioni espresse dall&#8217;Agenzia Italiana del farmaco&#8221;.<br />
Nella delibera infatti con l’obiettivo n. 8 ha sostanzialmente dato per presupposto l’ equivalenza tra i farmaci nell’ambito delle tipologie elencate, effettuando in tal modo una valutazione che fuoriesce dalla competenza regionale, essendo demandata solo all’AIFA.<br />
Come più volte chiarito dalla giurisprudenza, il comma 11 ter dell&#8217;art. 15 del DL n. 95/2012 traduce un principio immanente nell&#8217;ordinamento in quanto rispondente a criteri costituzionali di ripartizione di competenze tra Stato e Regioni, ex art. 117 Cost., che riconoscono al primo la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali (comprendenti la fornitura di specialità medicinali classificate in classe H), il cui godimento è assicurato a tutti in condizioni di uguaglianza sul territorio nazionale; e, alle seconde, una competenza concorrente in materia di tutela della salute.<br />
Proprio in ossequio a siffatta ripartizione è stata istituita l&#8217;AIFA che ha infatti la funzione primaria di &#8220;garantire l&#8217;unitarietà delle attività in materia farmaceutica&#8230;&#8221;, ex art. 48 comma 2 del DL n. 269/2003. Dunque all&#8217;AIFA, quale organismo nazionale, è tributata la competenza esclusiva in materia di valutazione circa l&#8217;effettiva equivalenza/sovrapponibilità terapeutica di farmaci inclusi nella medesima CTO, mentre l&#8217;intervento degli organismi regionali è riservato ad una fase successiva.<br />
Esigenza sottesa al descritto riparto di funzioni è quella di evitare che possano esserci determinazioni differenziate da Regione a Regione circa l&#8217;effettiva equivalenza terapeutica di principi attivi diversi.<br />
5) Per quanto esposto, assorbite le ulteriori censure, il ricorso merita di essere accolto con conseguentemente annullamento della delibera regionale impugnata, limitatamente alle parti contestate (obiettivo 8 dal n. 1 al n. 8).<br />
La complessità e peculiarità delle questioni trattate giustificano la compensazione delle spese di lite.</p>
<div style="text-align: center;">P.Q.M.</div>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie annulla la delibera impugnata, ai sensi e nei limiti di cui in motivazione.<br />
Spese di lite compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2017 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Domenico Giordano, Presidente<br />
Silvana Bini, Consigliere, Estensore<br />
Roberta Ravasio, Consigliere</p>
<p>&nbsp;</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
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<td style="text-align: center;"><strong>L&#8217;ESTENSORE</strong></td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;"><strong>IL PRESIDENTE</strong></td>
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<td style="text-align: center;"><strong>Silvana Bini</strong></td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;"><strong>Domenico Giordano</strong></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div style="text-align: center;">IL SEGRETARIO</div>
</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-13-4-2017-n-485/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/4/2017 n.485</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/5/2011 n.485</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-4-5-2011-n-485/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-4-5-2011-n-485/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/5/2011 n.485</a></p>
<p>Va sospeso, con specifico ordine conformativo di rilascio di provvedimento favorevole, il rigetto di una dichiarazione di emersione da lavoro irregolare. Cio&#8217; perche&#8217; la condanna per il reato ex art. 14, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286/1998 non rientra tra quelle ostative all’emersione del lavoro irregolare. Inoltre, non sono rilevanti</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-4-5-2011-n-485/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/5/2011 n.485</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso, con specifico ordine conformativo di rilascio di provvedimento favorevole, il rigetto di una dichiarazione di emersione da lavoro irregolare. Cio&#8217; perche&#8217; la condanna per il reato ex art. 14, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286/1998 non rientra tra quelle ostative all’emersione del lavoro irregolare. Inoltre, non sono rilevanti le indicazioni emergenti dalla giurisprudenza di segno contrario, con il recepimento della Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 16 dicembre 2008 n. 2008/115/CE. Sussiste inoltre il pericolo nel ritardo, consistente nelle inevitabili conseguenze negative – insuscettibili di adeguato ristoro per equivalente – che l’allontanamento dal territorio italiano avrebbe sulle condizioni lavorative e, in termini più generali, di vita dell’interessato. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00485/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00677/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana<br />	<br />
(Sezione Seconda)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 677 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Jamal Bendhaiba, Enzo Bernardeschi,</b> rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Alessia Giannoni, con domicilio eletto presso Giacomo Bonacchi in Firenze, via del Bobolino, 12;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>U.T.G. &#8211; Prefettura di Pisa</b> in persona del Prefetto pro tempore, <b>Ministero dell&#8217;Interno</b> in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distr.le Firenze, domiciliata per legge in Firenze, via degli Arazzieri 4; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
del provvedimento di rigetto della dichiarazione di emersione da lavoro irregolare, (prot. P-PI/L/N/2009/102607) presentata dal Sig. Bernardeschi Enzo in data 29/09/2009, in favore del Sig. Bendhaiba Jamal emesso dalla Prefettura di Pisa, Sportello Unico per l&#8217;Immigrazione, il 17/01/2011	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di U.T.G. &#8211; Prefettura di Pisa in persona del Prefetto pro Tempore e di Ministero dell&#8217;Interno in persona del Ministro pro tempore;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 maggio 2011 il dott. Maurizio Nicolosi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Considerato, avuto riguardo all’unica condanna richiamata nel provvedimento impugnato, di dovere confermare, allo stato, l’orientamento costante della Sezione che ritiene la condanna per il reato ex art. 14, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286/1998 non rientrante tra quelle ostative all’emersione del lavoro irregolare, ai sensi dell’art. 1-ter, comma 13, lett. c), del d.l. n. 78/2009, convertito con l. n. 102/2009, e ciò, in particolare, avuto riguardo alla circostanza che l’inasprimento del regime dettato per il reato di cui all’art. 14 cit. appare avulso da ogni riferimento alla pericolosità delle condotte ricadenti sotto le fattispecie penali comprese negli artt. 380 e 381 del c.p.p.;	</p>
<p>Considerato di non ritenere rilevanti ai fini del mutamento del proprio orientamento le indicazioni emergenti dalla giurisprudenza di segno contrario (cfr., in particolare, C.d.S., Sez. VI, 29 settembre 2010, n. 7209) sia perchè non confermate da altre pronunce del giudice di appello (cfr. Cons. Stato ordinanza 4066/010 e in ultimo ordinanza n. 442 del 21.1.2011 della VI^ Sez. del medesimo Consiglio che ha rimesso la questione all’Adunanza Plenaria, la quale con ordinanze del 25 febbraio u.s. (cfr. la n. 912/011) ha dato atto “della complessità della questione sottopostale e delle connesse difficoltà interpretative, ulteriormente accentuate dal rilievo che va assumendo nella giurisprudenza penale il decorso, il 24 dicembre 2010, del termine di recepimento della Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 16 dicembre 2008 n. 2008/115/CE, recante norme e procedure comuni applicabili negli stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”, demandando alla rituale sede di merito dinanzi al giudice di primo grado l’esame dei profili di merito e confermando, quanto al danno, il favorevole apprezzamento dei motivi dedotti espresso dalla Sezione remittente;	</p>
<p>Considerato, quanto al richiamo dell’A.P. alla Direttiva 2008/115/CE, che è intervenuta sulla questione interpretativa rimessa dalla Corte di Appello di Trento in sede di giudizio penale la recente sentenza 28 aprile 2011 della 1^ Sezione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea che ha dichiarato che la Direttiva stessa “osta ad una normativa di uno Stato membro, come quella in discussione nel procedimento principale, che preveda ‘irrogazione della pena della reclusione al cittadino di un paese terzo in cui il soggiorno sia irregolare per la sola ragione che questi, in violazione di un ordine di lasciare entro un determinato termine il territorio dello Stato, permane in detto territorio senza giustificato motivo”;	</p>
<p>Considerato che, a prescindere dal problema della rilevanza di tale pronuncia sulla legittimità di un provvedimento che ha a suo presupposto una condanna emessa anteriormente alla scadenza del termine di adeguamento fissato dalla direttiva di che trattasi, va evidenziata la peculiare ratio del regime penale ex art. 14, comma 5-ter, cit. (individuata nel controllo dei flussi migratori e nella disciplina dell’ingresso e della permanenza degli stranieri nel territorio nazionale) alla quale sembra estranea ogni valutazione della pericolosità intrinseca dei soggetti e delle condotte regolamentate dalle disposizioni richiamate, come pure il profilo correlato che le espulsioni disposte ai sensi dell’art. 13 co. 2 lett. c) del D.Lgs. n. 286/98 rappresentano autonoma causa ostativa all’emersione, oltre a costituire uno dei possibili presupposti del reato di cui si discute, donde ne discende che annettere efficacia ostativa anche a quest’ultimo significa recuperare la preclusività di fattispecie di espulsione non comprese nella previsione dell’art. 1-ter co. 13 lett. a) del D.L. n. 78/09, senza tenere conto dell’esistenza di una selezione già effettuata a monte dalla legge;	</p>
<p>Considerato ancora, con riguardo a tale ultimo profilo, che se i casi di espulsione disciplinati dall’art. 13 co. 2 lett. c) D.Lgs. n. 286/98, pur contemplati dall’art. 14 co. 5-ter dello stesso D.Lgs. n. 286/98, sono di per sé preclusivi alla regolarizzazione dello straniero – al pari delle ipotesi di cui al comma 1 del medesimo art. 13 – a prescindere dal successivo intervento di una condanna penale per violazione dell’ordine di allontanamento dal territorio nazionale, deve reputarsi che il legislatore abbia consapevolmente inteso escludere l’efficacia ostativa delle rimanenti ipotesi di espulsione, intento che verrebbe invece vanificato dalla (indebita, per le ragioni sopra esposte) inclusione del reato ex art. 14 co. 5-ter fra quelli impeditivi dell’emersione, la qual cosa induce il Collegio a confermare, a maggior ragione dopo il pronunciamento dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, l’orientamento favorevole assunto; 	</p>
<p>Ritenuta la sussistenza del pericolo nel ritardo gravante sul ricorrente e consistente nelle inevitabili conseguenze negative – insuscettibili di adeguato ristoro per equivalente – che l’allontanamento dal territorio italiano avrebbe sulle condizioni lavorative e, in termini più generali, di vita dell’interessato;	</p>
<p>Ritenuto, in forza degli effetti conformativi della presente ordinanza, di dovere disporre a che l’Amministrazione provveda, ove non emergano dagli atti del procedimento ulteriori elementi ostativi, al rilascio del permesso di soggiorno provvisorio con validità fino alla pubblicazione della sentenza di definizione del presente giudizio all’udienza che si fissa contestualmente nel dispositivo;	</p>
<p>Ritenuto, pertanto, che sussistono gli estremi per la concessione della tutela cautelare di cui all’art. 55 del d.lgs. n. 104/2010 con compensazione, tuttavia, delle spese di giudizio della presente fase cautelare tenuto conto della sussistenza di precedenti giurisprudenziali contrastanti;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda)<br />	<br />
accoglie l’istanza di sospensione e per l&#8217;effetto:<br />	<br />
sospende l’efficacia del provvedimento impugnato, disponendo che entro trenta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notifica della presente ordinanza, l‘Amministrazione resistente, in forza degli effetti conformativi della medesima ordinanza, provveda, ove non emergano dagli atti del procedimento ulteriori elementi ostativi, al rilascio di un permesso di soggiorno con validità provvisoria fino alla pubblicazione della sentenza di definizione del merito del ricorso;<br />	<br />
fissa per la trattazione del merito la prima udienza del mese di aprile 2012;<br />	<br />
compensa le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 3 maggio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Maurizio Nicolosi, Presidente, Estensore<br />	<br />
Bernardo Massari, Consigliere<br />	<br />
Pierpaolo Grauso, Primo Referendario	</p>
<p>IL PRESIDENTE, ESTENSORE     	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 04/05/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/6/2010 n.485</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-ordinanza-sospensiva-22-6-2010-n-485/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-ordinanza-sospensiva-22-6-2010-n-485/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-ordinanza-sospensiva-22-6-2010-n-485/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/6/2010 n.485</a></p>
<p>Va respinta la domanda cautelare avverso l’aggiudicazione definitiva della &#8220;procedura aperta, ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006, per la fornitura in service di un sistema analitico per biologia molecolare in real time ad uso diagnostico e per la ricerca quantitativa degli acidi nucleari di HBV, HCV, HIV ai Laboratori delle</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-ordinanza-sospensiva-22-6-2010-n-485/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/6/2010 n.485</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-ordinanza-sospensiva-22-6-2010-n-485/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/6/2010 n.485</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va respinta la domanda cautelare avverso l’aggiudicazione definitiva della &#8220;procedura aperta, ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006, per la fornitura in service di un sistema analitico per biologia molecolare in real time ad uso diagnostico e per la ricerca quantitativa degli acidi nucleari di HBV, HCV, HIV ai Laboratori delle Aziende Sanitarie dell&#8217;Area Vasta Regione Toscana;<br />
se un difensore ha chiesto la concessione di termini a difesa per replicare alle note di udienza depositate quattro giorni prima dell’udienza, con relativa documentazione (stante la complessità della documentazione depositata e considerato che il deposito nel giorno di venerdì ha oggettivamente reso difficile la preparazione delle difese della stazione appaltante intimata). Poiche’ l’art. 245 del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, prevede che il giudice debba decidere interinalmente sulla domanda cautelare anche se ordina adempimenti istruttori o se concede termini a difesa, allo stato, la domanda cautelare in esame e’ stata scrutinata solo sotto il profilo del periculum in mora, tenendo presente che, essendo già stato stipulato il contratto nel rispetto dei termini di legge, debba prevalere l’interesse alla continuità nella fornitura sull’interesse economico della ricorrente, anche in virtù della sua risarcibilità. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>ORDINANZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 916 del 2010, proposto da:<br />
<br />	<br />
Abbott S.r.l., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Leopoldo Di Bonito, con domicilio eletto presso Leonardo Limberti in Firenze, viale Galileo Galilei N. 32; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Estav Centro &#8211; Ente Per i Servizi Tecnico Amministrativi di Area Vasta, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Domenico Iaria, con domicilio eletto presso Domenico Iaria in Firenze, via dei Rondinelli 2; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Roche Diagnostics S.p.A., rappresentato e difeso dagli avv. Maria Alessandra Bazzani, Federico De Meo, Jacopo Recla, con domicilio eletto presso Federico De Meo in Firenze, via dell&#8217;Oriuolo 20; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
</b>previa sospensione dell&#8217;efficacia,</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>del provvedimento dirigenziale n. 199 del 6.04.2010, successivamente notificato, recante aggiudicazione definitiva alla Roche Diagnostic S.p.A. della &#8220;procedura aperta, ai sensi del D.Lgs n. 163/2006, per la fornitura in service di un siistema analitico per biologia molecolare in real time ad uso diagnostico, per la ricerca quantitativa degli acidi nucleari di HBV, HCV, HIV l&#8217;occorrente ai Laboratori delle Aziende Sanitarie e Ospedaliera Universitarie dell&#8217;Area Vasta Centro della Regione Toscana;<br />	<br />
di tutti i verbali della Commissione di gara;<br />	<br />
della documentazione allegata ai suddetti verbali;<br />	<br />
del bando di gara, del disciplinare di gara e del capitolato speciale;<br />	<br />
di ogni altro atto presupposto, preordinato, connesso e conseguente se ed in quanto lesivi degli interessi della ricorrente;<br />	<br />
nonchè per la dichiarazione di inefficacia del contratto d&#8217;appalto ove già sottoscritto con la società aggiudicataria..</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Estav Centro &#8211; Ente Per i Servizi Tecnico Amministrativi di Area Vasta e di Roche Diagnostics S.p.A.;<br />	<br />
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2010 il dott. Alessandro Cacciari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p>Premesso che il difensore di ESTAV ha chiesto la concessione di termini a difesa per replicare alle note di udienza depositate, con relativa documentazione, dalla difesa della ricorrente il venerdì 18 giugno 2010;<br />	<br />
Ritenuto di accogliere la richiesta, rinviando la trattazione alla camera di consiglio del 14 luglio 2010, stante la complessità della documentazione depositata e considerato che il deposito nel giorno di venerdì ha oggettivamente reso difficile la preparazione delle difese della stazione appaltante intimata; <br />	<br />
Considerato che l’art. 245 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, come novellato dal d.lgs. 20 marzo 2010, n. 53, al comma 2 duodecies prevede che il giudice debba decidere interinalmente sulla domanda cautelare anche se ordina adempimenti istruttori o se concede termini a difesa;<br />	<br />
Ritenuto che, allo stato, la domanda cautelare in esame possa essere scrutinata solo sotto il profilo del <i>periculum in mora</i> e che, essendo già stato stipulato il contratto nel rispetto dei termini di legge, debba prevalere l’interesse alla continuità nella fornitura sull’interesse economico della ricorrente, anche in virtù della sua risarcibilità; <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo regionale, Sez. I., respinge allo stato la suindicata domanda cautelare e rinvia la trattazione della stessa alla camera di consiglio del 14 luglio 2010.<br />	<br />
La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2010 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Luigi Papiano, Presidente<br />	<br />
Carlo Testori, Consigliere<br />	<br />
Alessandro Cacciari, Primo Referendario, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 22/06/2010</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-ordinanza-sospensiva-22-6-2010-n-485/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/6/2010 n.485</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte dei Conti &#8211; Sezione giurisdizionale per la regione Lazio &#8211; Ordinanza &#8211; 15/10/2009 n.485</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-per-la-regione-lazio-ordinanza-15-10-2009-n-485/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-per-la-regione-lazio-ordinanza-15-10-2009-n-485/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-per-la-regione-lazio-ordinanza-15-10-2009-n-485/">Corte dei Conti &#8211; Sezione giurisdizionale per la regione Lazio &#8211; Ordinanza &#8211; 15/10/2009 n.485</a></p>
<p>Pres. Nottola sulla estensione soggettiva dell&#8217;efficacia della pronuncia di nullità degli atti istruttori e processuali compiuti dalla Procura presso la Corte dei Conti, ai sensi dell&#8217;art. 17 comma 30-ter del d.l. n. 78/09 Responsabilità amministrativa – Attività istruttoria della Procura &#8211; Mancanza di specifica e concreta notizia di danno –</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-per-la-regione-lazio-ordinanza-15-10-2009-n-485/">Corte dei Conti &#8211; Sezione giurisdizionale per la regione Lazio &#8211; Ordinanza &#8211; 15/10/2009 n.485</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Nottola</span></p>
<hr />
<p>sulla estensione soggettiva dell&#8217;efficacia della pronuncia di nullità degli atti istruttori e processuali compiuti dalla Procura presso la Corte dei Conti, ai sensi dell&#8217;art. 17 comma 30-ter del d.l. n. 78/09</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Responsabilità amministrativa – Attività istruttoria della Procura &#8211; Mancanza di specifica e concreta notizia di danno – Art. 17 comma 30-ter del d.l. n. 78/09 – Pronuncia dichiarativa di nullità – Carattere oggettivo – Conseguenze – Efficacia nei confronti di tutti gli interessati – Necessità di specifica istanza &#8211; Esclusione</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La nullità sancita dall’ultimo periodo del comma 30-ter <i>dell’art. 17 del d.l. n. 78/</i>09 (ai sensi del quale <i>“Le procure della Corte dei conti possono iniziare l&#8217;attività istruttoria ai fini dell&#8217;esercizio dell&#8217;azione di danno erariale a fronte di specifica e concreta notizia di danno, fatte salve le fattispecie direttamente sanzionate dalla legge”</i>) presenta indubbio carattere oggettivo, dal momento che concerne il difetto dei requisiti di ammissibilità e legittimità per l’inizio dell’attività istruttoria e che può essere fatta valere da ‘chiunque’ vi abbia interesse, con la conseguenza che la pronuncia dichiarativa della stessa produce in sé effetto nei confronti di tutti gli interessati, senza necessità, anche per evidenti ragioni di economia processuale, di specifica istanza da parte di ciascuno di essi.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 25/5/2009 n.485</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-25-5-2009-n-485/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 May 2009 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-25-5-2009-n-485/</guid>

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<p>Pres. Virgilio, Est. Lipari Impresa Coco Salvatore (Avv.ti F. Merulla, S. Pappalardo) c/ Comune di Catania (Avv.ti P. Patanè, D. Macrì), A.T.I. Proietto Angelo, Consart soc. coop. a r.l. (Avv. S. Cittadino) sulla legittima ammissione di un&#8217;impresa ad una gara d&#8217;appalto,&#160; in caso di assunzione dell&#8217;impegno al rilascio della polizza</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-25-5-2009-n-485/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 25/5/2009 n.485</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Virgilio, Est. Lipari<br /> Impresa Coco Salvatore (Avv.ti F. Merulla, S. Pappalardo) c/ Comune di Catania (Avv.ti P. Patanè, D. Macrì), A.T.I. Proietto Angelo, Consart soc. coop. a  r.l. (Avv. S. Cittadino)</span></p>
<hr />
<p>sulla legittima ammissione di un&#8217;impresa ad una gara d&#8217;appalto,&nbsp; in caso di assunzione dell&#8217;impegno al rilascio della polizza fideiussoria definitiva in suo favore</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della p.a. &#8211; Gara &#8211; Polizza fideiussoria &#8211; Impegno al rilascio in favore del concorrente &#8211; Ammissibilità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È legittima l’ammissione ad una gara d’appalto di un’impresa, qualora il fideiussore abbia assunto il preliminare impegno al rilascio della  polizza fideiussoria definitiva, in favore del concorrente garantito e non della stazione appaltante, in linea con la regola prevista dall’art. 30 l. 109/94, come recepita nell’ordinamento regionale siciliano con la l. r. 7/02</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana<br />	<br />
in sede giurisdizionale</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la seguente<br />	<br />
<B><P ALIGN=CENTER>DECISIONE</P><BR><br />
<P ALIGN=JUSTIFY><BR><br />
</b>sul ricorso in appello n. 946/2008, proposto da<br />	<br />
<B>IMPRESA COCO SALVATORE</B>, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesca Merulla e Santi Pappalardo ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Marianna Oriti, in Palermo, via Serradifalco, n. 149.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>il <B>COMUNE DI CATANIA</B>, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Patané e Daniela Macrì ed elettivamente domiciliati presso la Segreteria del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in Palermo, via F. Cordova, 76;<br />	<br />
<B>A.T.I. PROIETTO ANGELO </B>e <b>CONSART soc. coop. a r.l.</b>, rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Salvatore Cittadino ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avvocato Girolamo Rubino, in Palermo, via Oberdan, n. 5;<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania, Sezione prima, 30 settembre 2008, n. 1777.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio delle parti appellate;<br />	<br />
Esaminate le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />	<br />
Visti tutti gli atti di causa;<br />	<br />
Relatore alla pubblica udienza del 9 gennaio 2008, il Consigliere Marco Lipari;<br />	<br />
Uditi, altresì, l’avv. S. Pappalardo per l’impresa appellante e l’avv. S. Cittadino, per se e su delega dell’avv. P. Patanè, per il Comune e l’A.T.I. appellati;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
1.	</b>La sentenza impugnata ha dichiarato inammissibile il ricorso principale proposto dall’attuale appellante, per l’annullamento del verbale di gara del 3 agosto 2007, con cui era stato aggiudicato all’ATI Proietto Angelo e Consart soc. coop. a r.l. l’appalto dei lavori di ristrutturazione manutenzione periodica e biennale e adeguamento al decreto legislativo n. 626/1994 dei servizi igienici negli edifici comunali della città di Catania.<br />
2.	L’appellante contesta la decisione di primo grado, riproponendo i motivi disattesi dal tribunale.<br />
Le parti intimate resistono al gravame.<br />	<br />
L’ATI Proietto, con appello incidentale, ripropone le difese articolate in primo grado<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
1.	</b>La pronuncia di inammissibilità del tribunale deriva dall’accoglimento del ricorso incidentale proposto dall’ATI controinteressata, diretto a contestare la legittimità dell’ammissione alla gara della ricorrente Impresa Coco.<br />
A giudizio del tribunale, la ricorrente di primo grado avrebbe dovuto essere esclusa dalla procedura selettiva, perché l’impegno a prestare la polizza fideiussoria definitiva “non è stato assunto, secondo quanto disposto dal bando, in favore della stazione appaltante, ma del contraente”.<br />	<br />
2.	L’appello, che contesta la statuizione del tribunale è, in questa parte, fondato.<br />
A dire della sentenza impugnata, l’appellante avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara, perché “l’impegno a prestare la polizza fideiussoria definitiva non è stato assunto, secondo quanto disposto nel bando, in favore della stazione appaltante, ma del contraente”.<br />	<br />
La pronuncia non è condivisibile.<br />	<br />
Il punto 8, lettera b) del bando, riprodotto anche nel disciplinare della gara, con identica formulazione letterale, prescrive che l’offerta debba essere corredata, a pena di esclusione, dalla “dichiarazione di un fideiussore contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria o polizza fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante (…)”.<br />	<br />
La dizione utilizzata dal bando indica in modo puntuale che l’impegno preliminare del fideiussore si rivolge al concorrente garantito. L’obbligo del fideiussore nei confronti della stazione appaltante nasce, invece, solo in seguito alla prestazione della garanzia definitiva, conseguente all’aggiudicazione definitiva.<br />	<br />
Del resto, la previsione del bando è perfettamente coerente con la regola racchiusa nell’articolo 30 della legge n. 109/1994 (come recepita nell’ordinamento regionale siciliano con la legge regionale n. 7/2002), secondo cui l’offerta è corredata da una cauzione e dall’impegno “di un fideiussore a rilasciare la garanzia di cui al comma 2, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario”.<br />	<br />
Pertanto, in questa parte, l’offerta dell’appellante risulta conforme alle prescrizioni del bando di gara.<br />	<br />
3.	Non incide su questa conclusione la difesa proposta dall’ATI Proietto con il proprio “appello incidentale”, secondo cui l’inammissibilità dell’offerta dell’impresa Coco dipenderebbe anche dalla violazione delle leggi regionali, che hanno apportato “modifiche sostanziali” alla previsione dell’articolo 30 della legge statale n. 109/1994.<br />
Al riguardo, è sufficiente osservare che la legge regionale contiene una sola differenza lessicale rispetto alla legge statale, consistente nella sostituzione della locuzione “impegno del fideiussore” con l’espressione “impegno di un fideiussore”.<br />	<br />
Si tratta di una modifica priva di rilievo sostanziale in relazione alla questione oggetto del presente giudizio nel quale si controverte in ordine alla idoneità dell’impegno assunto, direttamente nei confronti del solo concorrente e non anche della stazione appaltante.<br />	<br />
4.	Per effetto della riconosciuta fondatezza del motivo di appello proposto contro la pronuncia di accoglimento del ricorso incidentale, devono essere esaminati, nel merito, i motivi articolati con il ricorso principale di primo grado.<br />
5.	Con una prima censura, l’appellante sostiene che l’aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara perché l’impresa CONSART non aveva prodotto la prescritta autodichiarazione, concernente la regolarità contributiva, in violazione della prescrizione del disciplinare, concernente la dichiarazione di “non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di contribuzione sociale secondo la legislazione italiana o del paese di provenienza”.<br />
La censura è infondata.<br />	<br />
In punto di fatto, l’impresa CONSART ha presentato un DURC, in corso di validità, perfettamente idoneo a dimostrare la propria regolarità contributiva.<br />	<br />
Inoltre, ha prodotto una dichiarazione relativa al rispetto delle norme in materia di sicurezza e all’assenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro risultanti dai dati in possesso dell’osservatorio dei lavori pubblici e di mantenere le posizioni previdenziali e assicurative dettagliatamente indicate e di essere in regola con i relativi adempimenti e pagamenti.<br />	<br />
Pertanto, non risulta violata alcuna prescrizione stabilita dal disciplinare e dal bando, a pena di esclusione dell’offerta.<br />	<br />
6.	L’appellante sostiene, poi, che l’aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa, perché la CONSART avrebbe omesso di effettuare, regolarmente, la prescritta dichiarazione relativa alle imprese rispetto alle quali il concorrente si trovi in situazione di “controllo diretto o indiretto, o anche sostanziale”.<br />
La censura è infondata.<br />	<br />
La dichiarazione resa dalla CONSART indica in modo puntuale quali siano le situazioni di controllo esistenti, mediante un analitico elenco delle imprese con cui sussistono detti rapporti.<br />	<br />
La dichiarazione precisa esplicitamente che si tratta degli esclusivi rapporti di controllo esistenti.<br />	<br />
Pertanto, non vi era alcuna necessità di integrare questa dichiarazione con una indicazione “negativa” dell’assenza di ulteriori situazioni di controllo interessanti l’impresa.<br />	<br />
7.	Infine, l’appellante deduce che il CONSART non avrebbe dichiarato nella domanda di partecipazione per quali consorziati intendeva concorrere, omettendo di presentare la documentazione riguardante i requisiti soggettivi di tali imprese.<br />
Anche tale motivo è infondato.<br />	<br />
Il CONSART, infatti, ha dichiarato di intendere eseguire direttamente i lavori, senza affidarli ad alcune delle imprese consorziate.<br />	<br />
Pertanto, non era affatto necessario indicare, nella domanda, per quali imprese intendesse concorrere.<br />	<br />
Per le stesse ragioni, quindi, non occorreva presentare la documentazione delle imprese consorziate, dal momento che il CONSART si è avvalso dei propri requisiti di partecipazione e non di quelli delle partecipanti al Consorzio.<br />	<br />
8.	In definitiva, quindi, il ricorso incidentale e il ricorso principale proposti in primo grado devono essere respinti..<br />
Le spese dei due gradi possono essere compensate, considerando la complessità delle questioni giuridiche trattate.<br />	<br />
<B><P ALIGN=CENTER>PER QUESTI MOTIVI</P><BR><br />
<P ALIGN=JUSTIFY><BR><br />
</B>Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, pronunciando sull’appello, respinge il ricorso principale e il ricorso incidentale proposti in primo grado, compensando le spese;<br />	<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 9 gennaio 2009, dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, con l&#8217;intervento dei signori: Riccardo Virgilio Presidente, Paolo D’Angelo, Marco Lipari, estensore, Antonino Corsaro, Filippo Salvia, Componenti.</p>
<p>	</p>
<p align=center>Depositata in segreteria<br />	<br />
il  25 maggio 2009</p>
<p align=justify>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 21/2/2009 n.485</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-21-2-2009-n-485/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-21-2-2009-n-485/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-21-2-2009-n-485/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 21/2/2009 n.485</a></p>
<p>Pres. Calvo – Est. Brandileone Casa di Cura San Secondo sas (avv.ti Sorgente, Bruno, Ingicco, Montanaro) c. Regione Piemonte (avv. Rava) e ASL 19 Asti sulla qualificazione giuridica dell&#8217;autorizzazione sanitaria alle case di cura ob personam e ob rem 1. – Sanità – Case di cura – Accreditamento – Autorizzazione</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-21-2-2009-n-485/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 21/2/2009 n.485</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Calvo – Est. Brandileone<br /> Casa di Cura San Secondo sas (avv.ti Sorgente, Bruno, Ingicco, Montanaro) c. Regione Piemonte (avv. Rava) e ASL 19 Asti</span></p>
<hr />
<p>sulla qualificazione giuridica dell&#8217;autorizzazione sanitaria alle case di cura ob personam e ob rem</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. – Sanità – Case di cura – Accreditamento – Autorizzazione – Condizioni – Disponibilità locali ove svolgere esercizio.	</p>
<p>2. &#8211; Sanità – Case di cura – Accreditamento – Autorizzazione provvisoria scaduta – Sospensione efficacia – Valore – Misura soprassessoria.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. – Non è ipotizzabile la permanenza di un’autorizzazione e del rapporto di accreditamento con il S.S.N. senza la disponibilità dei locali per l’esercizio dell’attività, stante l’indissolubile connessione del titolo abilitativo con una ben individuata struttura ove svolgere l’attività.	</p>
<p>2. &#8211; L’autorizzazione non può essere sospesa per il periodo di svolgimento dell’attività da parte di un terzo titolare della gestione nella stessa casa di cura, posto che non sono ammissibili due autorizzazioni intestate a soggetti diversi ma riferite allo stessa casa di cura.	</p>
<p>3. – La sospensione dell’autorizzazione provvisoria scaduta  ha il valore di diffida a regolarizzare le irregolarità riscontrate dalla P.A. prima di sanzionare definitivamente il diniego di prosecuzione dell’espletamento dell’attività sanitaria mediante la revoca dell’autorizzazione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo del documento <a href="/static/pdf/g/13949_13949.pdf">clicca qui</a></p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 12/2/2008 n.485</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-12-2-2008-n-485/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-12-2-2008-n-485/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-12-2-2008-n-485/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 12/2/2008 n.485</a></p>
<p>Pres. Trotta, est. PolitoCONFTRASPORTO- CONFEDERAZIONE TRASPORTO SPEDIZIONE E LOGISTICA, FAI- FEDERAZIONE AUTOTRASPORTATORI ITALIANI, UNITRA COOP. A R.L. (Avv.ti M. Celleri, N. Callipari, F. Fiorini e F. Valsecchi) c. AUTOSTRADA DEL BRENNERO s.p.a. (Avv. C. Gruccione), ANAS s.p.a., MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE, MINISTERO DEI TRASPORTI (nn.cc.) sui criteri di individuazione del giudice</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Trotta, est. Polito<br />CONFTRASPORTO- CONFEDERAZIONE TRASPORTO SPEDIZIONE E LOGISTICA, FAI- FEDERAZIONE AUTOTRASPORTATORI ITALIANI, UNITRA COOP. A R.L. (Avv.ti M. Celleri, N. Callipari, F. Fiorini e F. Valsecchi) c. AUTOSTRADA DEL BRENNERO s.p.a. (Avv. C. Gruccione), ANAS s.p.a., MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE, MINISTERO DEI TRASPORTI (nn.cc.)</span></p>
<hr />
<p>sui criteri di individuazione del giudice territorialmente competente in caso di controversie concernenti le misure di regolamentazione della circolazione autostradale adottate dai singoli concessionari</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza – Strade e autostrade – Circolazione &#8211; Regolamentazione – Controversia – Giudice competente – Criterio della sede dell’Ente – Conseguenze</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La controversia concernente le misure di regolamentazione della circolazione sul tratto autostradale di competenza adottate dalla S.p.a. Autostrada del Brennero rientra nella competenza territoriale del Tribunale di Giustizia Amministrativa per il Trentino Alto Adige, sede di Trento, tenuto conto della sede dell’ Ente non statale e del disposto dell’art. 3, co.3, L. 1034/1971, applicabile in via analogica anche alla predetta Società quale ente di diritto privato concessionario della gestione del relativo tratto autostradale. Né può ritenersi sussistente la competenza del Tar Lazio in ragione della asserita natura statuale dei provvedimenti adottati, attinenti alla regolamentazione della circolazione stradale. Infatti tale criterio non è riconducibile a nessuno di quelli recepiti dagli artt. 2 e 3 L. 1034/1971 ai fini della determinazione della competenza per territorio dei TT.AA.RR.. Inoltre la potestà di regolamentazione della circolazione non si configura come esclusiva dello Stato, ma è ripartita ai sensi degli artt. 35 e segg. del codice della strada fra i diversi enti proprietari delle strade.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sui criteri di individuazione del giudice territorialmente competente in caso di controversie concernenti le misure di regolamentazione della circolazione autostradale adottate dai singoli concessionari</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale <br />
Sezione Sesta</b></p>
<p> ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>DECISIONE</b></p>
<p>sul ricorso per regolamento di competenza proposto dalla<br />
<b>CONFTRASPORTO-CONFEDERAZIONE TRASPORTO SPEDIZIONE E LOGISTICA, FAI-FEDERAZIONE AUTOTRASPORTATORI ITALIANI, UNITRA COOP. A R.L.</b> rappresentate e difese dagli avv.ti Michele Celleri, Natale Callipari, Francesca Fiorini e Francesco Valsecchi, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Roma, via C. Beccaria n. 84;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>AUTOSTRADA DEL BRENNERO s.p.a.</b>, non costituita, in questa fase di giudizio, in primo grado rappresentata e difesa dall’avv. Claudio Guccione ed elettivamente domiciliata in Roma via del Consolato n. 6;</p>
<p>e nei confronti di</p>
<p><b>ANAS s.p.a.</b>, <b>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE</b>, <b>MINISTERO DEI TRASPORTI</b>, non costituiti in questa fase di giudizio, in primo grado rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato con domicilio in Roma via dei Portoghesi n. 12;</p>
<p>in relazione al ricorso<br />
n. 7551/2007 proposto avanti al T.A.R. per il Lazio dalla CONFTRASPORTO, Confederazione del Trasporto, della Spedizione e della Logistica; dalla F.A.I., Federazione Autotrasportatori Italiani; dalla Coop. UNITRA a r.l.;</p>
<p>VISTO il predetto il ricorso rubricato al n. 7551/2001 diretto ad ottenere l’annullamento dell’ ordinanza del Presidente della S.p.a. Autostrada del Brennero n. 50/2007 del 30.05.2007, avente ad oggetto misure di regolamentazione della circolazione sul tratto autostradale di competenza;<br />
VISTO il ricorso per regolamento di competenza proposto dalla Società Autostrada del Brennero S.p.a., con il quale viene indicata la competenza del Tribunale di Giustizia Amministrativa per il Trentino Alto Adige, sede di Trento, a conoscere della controversia, in relazione alla sede dell’ Ente non statale e di carattere ultraregionale che ha emesso l’atto ed al criterio di individuazione della sfera di competenza del T.R.G.A. di Trento dettato all’art. 3, comma primo, del d.P.R. n. 426/1984 che con norma speciale e quindi da ritenersi prevalente sugli artt. 2 e 3 della legge n. 1034/1971, assegna al predetto Tribunale la cognizione dei ricorsi contro gli atti ed i provvedimenti emessi “dagli organi della Pubblica Amministrazione aventi sede nella Provincia di Trento”;<br />
VISTA l’ordinanza del T.A.R. per il Lazio, Sez. III^ ter, n. 1281/07 del 05.11.2007, di preventiva delibazione della non manifesta infondatezza del ricorso proposto ai sensi dell’art. 31 della legge 06.12.1971, n. 1034, e successive modificazioni; <br />
VISTI gli atti tutti del presente giudizio;<br />
Nominato relatore per la camera di consiglio del 04.11.2007 il Consigliere Polito Bruno Rosario;<br />
Uditi l’avv. Mancini e l’avv. Guccione.<br />
Ritenuto:<br />
	&#8211; che l’istante Società Autostrada del Brennero correttamente assume a riferimento l’art. 3, terzo comma, della legge n. 1034/1971 ai fini delle determinazione della competenza del T.R.G.A. Trento a conoscere la controversia incardinata dalla CONFTRASPORT<br />
	&#8211; che, invero, il richiamato art. 3, terzo comma, prende in considerazione gli atti emanati da enti pubblici di carattere ultraregionale che esplicano effetti eccedenti alla circoscrizione del T.A.R. e collega alla sede dell’ Ente il giudice territoriale<br />
	&#8211; che detta disposizione trova applicazione in via analogica alla Società Autostrada del Brennero quale ente di diritto privato concessionario della gestione del predetto tratto autostradale;<br />	<br />
	&#8211; che, ai fini dell’ individuazione del T.A.R. competente a decidere al controversia, il collegio non reputa di condividere la tesi prospettata dalla parte convenuta nella presente fase di giudizio, che assume a riferimento la funzione esercitata dalla So<br />
	a) si tratta di criterio non riconducibile fra quelli recepiti dagli artt. 2 e 3 della legge n. 1034/1971 ai fini della determinazione della competenza per territorio dei TT.AA.RR., fondati sulla natura giuridica dell’ente o organo che ha emanato l’ atto e sull’ubicazione della sede, con il correttivo dell’efficacia dell’ atto ove questa travalichi alla circoscrizione del T.A.R.; <br />	<br />
	b) che, anche muovendosi nell’ ordine argomentativo di CONFTRASPORTO, la potestà di regolamentazione della circolazione non si configura come esclusiva dello Stato, ma è ripartita ai sensi degli artt. 35 e segg. del codice della strada fra i diversi enti proprietari delle strade;																																																																																												</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) accoglie il ricorso per regolamento di competenza in epigrafe e dichiara la competenza del T.R.G.A. Trento a decidere il ricorso.<br />
Dà mandato alla Segreteria della Sezione per la trasmissione del ricorso introduttivo del giudizio di merito al T.R.G.A. Trento.<br />
Le spese per la presente fase di giudizio sono poste a carico di CONFTRASPORTO ed altri litisconsorti e si liquidano in euro 1000,00 (mille/00) in favore della Società Autostrada del Brennero.</p>
<p>Così deciso in Roma dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale &#8211; Sez. VI^ &#8211; nella Camera di Consiglio del 4 dicembre 2007, con l&#8217;intervento dei Signori:<br />
Gaetano Trotta				Presidente<br />	<br />
Carmine Volpe				Consigliere<br />	<br />
Paolo Buonvino				Consigliere<br />	<br />
Luciano Barra Caracciolo			Consigliere<br />	<br />
Bruno Rosario Polito				Consigliere est.																																																																																									</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
il&#8230;12/02/2008<br />
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)</p>
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		<title>Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 15/6/2007 n.485</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-15-6-2007-n-485/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jun 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-15-6-2007-n-485/</guid>

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<p>Pres. Virgilio, Rel. de Francisco G. Mandarà (Avv. A. Scuderi) c. Ministero della Difesa e Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri (avv. dello Stato) sulla mancata proposizione in appello della domanda di risarcimento implicitamente rigettata in primo grado da sentenza viziata ai sensi del I e II comma, dell&#8217;art. 35 della</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Virgilio, Rel. de Francisco<br /> G. Mandarà (Avv. A. Scuderi)	c. Ministero della Difesa e Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri (avv. dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>sulla mancata proposizione in appello della domanda di risarcimento implicitamente rigettata in primo grado da sentenza viziata ai sensi del I e II comma, dell&#8217;art. 35 della L. n. 1034/1971</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Processo amministrativo – Ricorso – Necessità di proporre in appello domanda risarcitoria – Sussistenza del vizio della sentenza di primo grado cui all’art. 35, I e II comma, della L. n. 1034/1971  &#8211; Non sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Non sussiste la necessità di impugnare in appello alcunché per poter ottenere la tutela risarcitoria, quando la sentenza di primo grado, in cui sia stata opposta la c.d. pregiudizialità amministrativa per disconoscere il reale contenuto della domanda di carattere risarcitorio, sia risultata in appello inficiata dal vizio di cui all’art. 35, I e II comma, della L. n. 1034/1971 ed in conseguenza di ciò, sia stata annullata con il conseguente rinvio della causa al giudice di primo grado, per il nuovo esame di merito.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla mancata proposizione in appello della domanda di risarcimento implicitamente rigettata in primo grado da sentenza viziata ai sensi del I e II comma, dell’art. 35 della L. n. 1034/1971</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N.  485/07  Reg.Dec.<br />
N.    1164    Reg.Ric.<br />
ANNO  2006</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana<br />
 in sede giurisdizionale</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>D E C I S I O N E</b></p>
<p>sul ricorso in appello n. 1164/2006, proposto da</p>
<p><b>GUGLIELMO MANDARÀ</b>,<br />
rappresentato e difeso dall’avv. Andrea Scuderi ed elettivamente domiciliato in Palermo, via Trentacoste n. 89, presso Alessandra Allotta;</p>
<p align=center>c o n t r o</p>
<p>il <b>MINISTERO DELLA DIFESA</b> e il <b>COMANDO GENERALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI</b>, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici in via Alcide De Gasperi n. 81, sono per legge domiciliati;</p>
<p>per la riforma<br />
della sentenza del T.A.R. per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (sez. III), n. 2491 del 21 dicembre 2005.</p>
<p>Visto il ricorso, con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura dello Stato per il Ministero della difesa e per il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti del giudizio;<br />
Relatore, alla pubblica udienza del 1 febbraio 2007, il Consigliere Ermanno de Francisco;<br />
Uditi altresì l’avv. E. Nigra, su delega dell’avv. A. Scuderi, per l’appellante e l’avv. dello Stato Bucalo per le amministrazioni appellate;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.</p>
<p align=center><b>F A T T O</b></p>
<p>Viene in  decisione l’appello avverso  la sentenza indicata in epigrafe che ha respinto (rectius: dichiarato inammissibile) il ricorso dello odierno appellante per l’annullamento del silenzio rigetto formatosi sull’atto di diffida e messa in mora notificato nel maggio del 2004 e della nota del Comando generale dell’Arma dei Carabinieri n. 1017/6 &#8211; 2002, del 7 giugno 2004; chiarisce però la sentenza che “l’odierno ricorrente provvede ad avversare tale nota al fine di ottenere la ricostruzione della carriera e il risarcimento dei danni asseritamente subiti ed, all’uopo, propone un’articolata censura di legittimità”.<br />
All’odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p align=center><b>D I R I T T O</b></p>
<p>1. &#8211; La sentenza gravata (che, sebbene nel dispositivo prestampato sia  scritto che “respinge il ricorso”, afferma però inequivocamente, a pag. 3, che “il ricorso è inammissibile”: e tale è infatti l’effettivo contenuto del decisum) ha rilevato la natura meramente confermativa dell’atto formalmente gravato, per l’effetto affermando (a pag. 4) che “l’impugnativa, che in effetti tende a rimettere in discussione una serie di provvedimenti autoritativi della amministrazione a suo tempo non avversati, va all’evidenza ritenuta inammissibile per tardività”.<br />
Sicché il giudice di primo grado non si pronunciava espressamente &#8211; ritenendola evidentemente compresa nella predetta declaratoria di inammissibilità &#8211; sulla seconda domanda formulata in ricorso, del seguente tenore: “conseguentemente, condannare le parti resistenti, in solido, a risarcire il ricorrente per i danni tutti subiti ed in narrativa esposti, nella complessiva misura di € 1.000.000,00 o di quell’altra maggiore minore che il Tribunale riterrà equa”.<br />
Deduce l’appellante che, rispetto alla peculiare vicenda che egli espone (incompleta ricostruzione della carriera, dopo un giudicato amministrativo che lo aveva reintegrato in servizio alla quale è stata data tardiva esecuzione: in un momento, cioè, in cui era andata persa, per omissioni e ritardi imputabili all’Amministrazione, la possibilità di inserirlo nei corsi per il conseguimento della qualifica di U.P.G.; nonché, conseguentemente, quella di fargli conseguire, a partire dal 1994, il grado di Brigadiere e, dal 1999, quello di Brigadiere Capo), la sentenza gravata ha sostanzialmente opposto la c.d. pregiudizialità amministrativa per disconoscere il reale contenuto della domanda, che era ed è di carattere risarcitorio.<br />
Fu solo per un mero ed usuale scrupolo difensivo che egli asserisce di aver chiesto l’annullamento delle note con cui l’Ammini-strazione si rifiutava di riconoscere le sue pretese risarcitorie; “né può dubitarsi che si trattasse d’un mero ed eccedente scrupolo difensivo, posto che in tali note non v’era nulla da impugnare”, non avendo esse alcun contenuto autoritativo ed esprimento solo la “violazione di un obbligo giuridico attinente a diritti primari e paritetici”.<br />
L’appellante si richiama altresì all’ordinanza 13 giugno 2006, n. 13659, delle Sezioni unite civili della Corte regolatrice, per riaffermare la non necessità di impugnare alcunché per poter adire il giudice amministrativo onde ottenere l’invocata tutela risarcitoria.</p>
<p>2. &#8211; L’appello è fondato, nei sensi di cui appresso.<br />
La sentenza appellata è effettivamente inficiata da difetto di procedura, per erronea declinatoria della cognizione sulla domanda risarcitoria formulata in primo grado.<br />
Sebbene non sia stata formalmente declinata la giurisdizione, tuttavia la situazione è in effetti simile, sotto questo profilo, a quella cui si riferisce il citato precedente della Suprema Corte.<br />
Perciò, analogamente a quanto statuito da questo Collegio in altra vicenda concettualmente analoga (cfr. G.G.A. 18 maggio 2007, n. 386), deve ritenersi sussistente il vizio di cui all’art. 35, I e II comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, con il conseguente annullamento della sentenza appellata ed il rinvio della causa, per nuovo esame del merito, al giudice di primo grado.<br />
Pur a prescindere dal tasso di condivisione che si ritenga di avere della citatata ordinanza delle SS.UU., non è comunque sostenibile che l’ammissibilità della domanda risarcitoria (o, secondo l’altra opzione, la sussistenza della giurisdizione amministrativa) possa risultare condizionata dall’impugnazione della dichiarazione del debitore di non voler adempiere: alla quale non può ascriversi altro effetto giuridico che quello di cui all’art. 1219, II comma, n. 2, cod. civ..<br />
In conclusione, la sentenza appellata va annullata con rinvio al primo grado.<br />
Le spese del doppio grado sin qui svolto seguono la soccombenza &#8211; da valutarsi, ovviamente, in riferimento alle statuizioni di rito sin qui assunte &#8211; e, liquidate nella misura di cui in dispositivo, sono perciò poste a carico delle amministrazioni appellate.</p>
<p align=center><b>P. Q. M.</b></p>
<p>Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, accoglie l’appello e, per l’effetto, annulla la sentenza gravata; dichiara la sussistenza della giurisdizione amministrativa; e rinvia la causa, per nuovo esame, al giudice di primo grado.<br />
Condanna le parti appellate, in solido, a rifondere all’appellante le spese del doppio grado di giudizio sin qui svolto, che liquida in complessivi € 3.000,00 oltre accessori di legge.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Palermo il 1 febbraio 2007 dal Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, in camera di consiglio, con l’intervento dei signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Pier Giorgio Trovato, Ermanno de Francisco, estensore, Antonino Corsaro, Filippo Salvia, Componenti.</p>
<p>Depositata in segreteria<br />
il 15 giugno 2007</p>
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