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	<title>4848 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>4848 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 14/10/2019 n.4848</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-14-10-2019-n-4848/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Oct 2019 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-14-10-2019-n-4848/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 14/10/2019 n.4848</a></p>
<p>Francesco Gaudieri, Presidente, Estensore; PARTI: (Nicola A., Cinzia D., rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Eliseo Laurenza c. Comune di Gricignano di Aversa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Giuseppe Somma) La presentazione di un&#8217;istanza di accertamento di conformità  (così come la presentazione di una istanza di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-14-10-2019-n-4848/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 14/10/2019 n.4848</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-14-10-2019-n-4848/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 14/10/2019 n.4848</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Francesco Gaudieri, Presidente, Estensore; PARTI:  (Nicola A., Cinzia D., rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Eliseo Laurenza c. Comune di Gricignano di Aversa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Giuseppe Somma)</span></p>
<hr />
<p>La presentazione di un&#8217;istanza di accertamento di conformità  (così come la presentazione di una istanza di condono edilizio) in epoca successiva all&#8217;adozione dell&#8217;ordinanza di demolizione ha automatico effetto caducante sull&#8217;ordinanza di demolizione, rendendola inefficace.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p>1.- Edilizia &#8211; ordine di demolizione &#8211; successiva presentazione di una istanza di sanatoria &#8211; effetti sostanziali e processuali.</p>
<p></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><i>La presentazione di un&#8217;istanza di accertamento di conformità  (così come la presentazione di una istanza di condono edilizio) in epoca successiva all&#8217;adozione dell&#8217;ordinanza di demolizione ha automatico effetto caducante sull&#8217;ordinanza di demolizione, rendendola inefficace: processualmente, la presentazione di una siffatta domanda di sanatoria produce l&#8217;effetto di rendere improcedibile l&#8217;impugnazione contro l&#8217;atto sanzionatorio per sopravvenuta carenza di interesse, posto che il riesame dell&#8217;abusività  dell&#8217;opera, provocato dall&#8217;istanza, sia pure al fine di verificarne l&#8217;eventuale sanabilità , comporta la necessaria formazione di un nuovo provvedimento, esplicito o implicito (di accoglimento o di rigetto), che vale comunque a superare il provvedimento sanzionatorio oggetto dell&#8217;impugnativa.</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>L&#8217;ordine di demolizione rimane, infatti, caducato anche nel caso in cui l&#8217;istanza di sanatoria non sia accoglibile, stante che il provvedimento perde efficacia al momento della presentazione dell&#8217;istanza, e, pertanto, in ogni caso l&#8217;amministrazione, per poter procedere alla demolizione, dovrà  adottare un nuovo ordine demolitorio o comunque assegnare un nuovo termine all&#8217;interessato per poter procedere spontaneamente alla disposta demolizione (e così evitare più¹ gravose sanzioni), essendo ormai decorso quello precedentemente assegnato.</i></p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pubblicato il 14/10/2019</p>
<p style="text-align: justify;"><b>N. 04848/2019 REG.PROV.COLL.</b></p>
<p style="text-align: justify;"><b>N. 02640/2015 REG.RIC.</b></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><b>SENTENZA</b></p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 2640 del 2015, proposto da Nicola A., Cinzia D., rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Eliseo Laurenza, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Toledo,156 St. Sasso;</p>
<p style="text-align: justify;"><b><i>contro</i></b></p>
<p style="text-align: justify;">Comune di Gricignano di Aversa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Giuseppe Somma, con domicilio eletto presso lo studio Manuela Lampitella in Napoli, corso Umberto i° n.365;</p>
<p style="text-align: justify;"><b><i>per l&#8217;annullamento</i></b></p>
<p style="text-align: justify;">dell&#8217;ordinanza di demolizione n.4/2015 di opere realizzate in assenza di permesso di costruire, emessa dal comune di Gricignano di Aversa</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza smaltimento del giorno 26 settembre 2019 il dott. Francesco Gaudieri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">. 1.- Con il ricorso in esame, spedito per la notifica il 16 maggio 2015, notificato il 20 maggio 2015, depositato il 21 maggio 2015, i coniugi A. Nicola e D. Cinzia, impugnano l&#8217;ordinanza n. 4 del 17 marzo 2015, notificata il 18 marzo 2015, con la quale il Comune di Gricignano di Aversa ha intimato la demolizione di opere abusive realizzate nell&#8217;immobile ubicato alla via Tatarella n. 17, chiedendone l&#8217;annullamento per violazione di legge ed eccesso di potere.</p>
<p style="text-align: justify;">1.1.- Premettono di essere proprietari dell&#8217;unità  immobiliare posta al piano terra, con annessa corte pertinenziale e box nel piano seminterrato del fabbricato sito nel citato Comune, realizzato giusta concessione edilizia n. 73 del 2.10.1998, per averla acquistata il 3.2.2003, con atto per notar Raffaele Orsi.</p>
<p style="text-align: justify;">1.2.- A distanza di anni si sono visti notificare l&#8217;ordinanza di demolizione in epigrafe meglio specificata, con la quale veniva loro contestata la realizzazione di diverse difformità  rispetto ai titoli assentiti, avvertendo che in caso di mancato rispristino dello stato dei luoghi, le opere sarebbero state acquisite gratuitamente al patrimonio del Comune.</p>
<p style="text-align: justify;">1.3.- Stimando illegittimo il citato provvedimento, lo hanno impugnato deducendo le seguenti censure :</p>
<p style="text-align: justify;">1.3.1.- Violazione dell&#8217;art. 7 l. n. 241/90 Eccesso di potere per carenza dei presupposti. La sanzione demolitoria è stata irrogata in assenza della comunicazione dell&#8217;avvio del procedimento nè si rinvengono nell&#8217;atto impugnato le ragioni giustificative della mancata applicazione dell&#8217;indefettibile modulo partecipativo. La partecipazione al procedimento avrebbe consentito ai ricorrenti di offrire elementi di valutazione al fine di ricercare il provvedimento più¹ giusto.</p>
<p style="text-align: justify;">1.3.2.- Violazione dell&#8217;art. 42 e 97 Cost.; artt. 3 e 7 l. n. 241/90; 31 e 34 DPR n. 380/01. Eccesso di potere sotto concorrenti e plurimi profili.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;immobile esiste da oltre dodici anni ed è stato richiesto anche il certificato di abitabilità ; esistono gli allacciamenti delle utenze. I ricorrenti, per quanto sopra, hanno riposto un concreto affidamento nella legittimità  delle opere. Detto affidamento avrebbe consentito ai ricorrenti di partecipare al procedimento sanzionatorio. Non risulta indicato l&#8217;interesse pubblico prevalente su quello del privato.</p>
<p style="text-align: justify;">1.3.3.- Violazione dell&#8217;art. 42 e 97 Cost.; artt. 3 e 7 l. n. 241/90; 31 e 34 DPR n. 380/01. Eccesso di potere sotto concorrenti e plurimi profili.</p>
<p style="text-align: justify;">I ricorrenti non sono i responsabili degli abusi, per cui la sanzione non è proporzionata alla loro responsabilità .</p>
<p style="text-align: justify;">1.3.4.- Violazione dell&#8217;art. 42 e 97 Cost.; artt. 3 e 7 l. n. 241/90; 31 e 34 DPR n. 380/01. Eccesso di potere sotto concorrenti e plurimi profili.</p>
<p style="text-align: justify;">Il regime sanzionatorio di cui all&#8217;epigrafata normativa non risulta correttamente applicato dal momento che il fabbricato dei ricorrenti è stato assentito in virtà¹ della c.e. n. 73 del 1998 e successiva variante n. 18 del 1999. Trattasi in sostanza di difformità  parziali per cui andava valutata l&#8217;applicazione di una sanzione meno gravosa di quella in esame che comporta l&#8217;ablazione della proprietà  dei ricorrenti.</p>
<p style="text-align: justify;">1.3.5.- Violazione dell&#8217;art. 42 e 97 Cost.; artt. 3 e 7 l. n. 241/90; 31 e 34 DPR n. 380/01. Eccesso di potere sotto concorrenti e plurimi profili.</p>
<p style="text-align: justify;">La descrizione delle opere sanzionate evidenzia che non vi è stata una sostanziale variazione della volumetria assentita, e, comunque, le stesse devono ritenersi sanabili.</p>
<p style="text-align: justify;">2.- Resiste in giudizio l&#8217;intimata amministrazione comunale di Gricignano di Aversa chiedendo il rigetto della domanda perchè inammissibile ed infondata.</p>
<p style="text-align: justify;">3.- Con memorie depositate il 16.7.2019 e 26.7.2019, parte ricorrente ha ribadito le proprie difese ed ha rappresentato di aver depositato in data 14.05.2015 richiesta di permesso di costruire in sanatoria ex art. 34 dpr n. 380/01, per la cui definizione necessita soltanto il certificato di collaudo statico, giù  richiesto al Genio civile in data 16.1.2018 prot 31929 e non ancora rilasciato. Hanno concluso per la cessazione della materia del contendere o per la declaratoria di improcedibilità  del ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;">4.- Con memoria la resistente amministrazione ha controdedotto analiticamente ai motivi di ricorso evidenziando nelle premesse che l&#8217;attività  di accertamento nell&#8217;immobile di via Tatarella n. 17 è scaturita dalla segnalazione di abusi edilizi proprio degli stessi condomini e che all&#8217;esito dei vari controlli sono stati rilevati una serie di abusi sia con riferimento alle singole unità  immobiliari che alle parti comuni dell&#8217;immobile. Controdeduce dettagliatamente ai singoli motivi di ricorso evidenziando, in particolare, che la repressione degli abusi edilizi costituisce attività  vincolata e, pertanto, il provvedimento sanzionatorio non necessita di analitica motivazione oltre al riferimento all&#8217;accertata abusività  dell&#8217;opera; non occorre la previa comunicazione dell&#8217;avvio del procedimento; le opere realizzate non risultano ascrivibili al novero delle difformità  parziali per cui non trova applicazione l&#8217;art. 34 del DPR 380/01 bensì il disposto dell&#8217;art. 31 del citato t.u..</p>
<p style="text-align: justify;">Con ulteriore memoria di replica si è opposta alla tesi sostenuta dalla difesa attorea in ordine alla improcedibilità  del ricorso, insistendo per la condanna alle spese di lite.</p>
<p style="text-align: justify;">5.- Non risultano provvedimenti cautelari.</p>
<p style="text-align: justify;">6.- All&#8217;udienza del 26 settembre 2019, sulla conclusione delle parti presenti che hanno insistito nelle rispettive richieste come da verbale di udienza, il Collegio si è riservata la decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">7.- Il ricorso si rivela improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse in quanto, come sopra rappresentato, successivamente all&#8217;ordine di demolizione impugnato, parte ricorrente ha presentato una istanza di accertamento di conformità  per le opere abusive in questione.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale circostanza non risulta contestata dalla resistente Amministrazione Comunale.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Collegio aderisce all&#8217;orientamento giurisprudenziale secondo cui la presentazione di un&#8217;istanza di accertamento di conformità  (così come la presentazione di una istanza di condono edilizio) in epoca successiva all&#8217;adozione dell&#8217;ordinanza di demolizione ha automatico effetto caducante sull&#8217;ordinanza di demolizione, rendendola inefficace.</p>
<p style="text-align: justify;">La presentazione di una siffatta domanda di sanatoria produce, quindi, l&#8217;effetto di rendere improcedibile l&#8217;impugnazione contro l&#8217;atto sanzionatorio per sopravvenuta carenza di interesse, posto che il riesame dell&#8217;abusività  dell&#8217;opera, provocato dall&#8217;istanza, sia pure al fine di verificarne l&#8217;eventuale sanabilità , comporta la necessaria formazione di un nuovo provvedimento, esplicito o implicito (di accoglimento o di rigetto), che vale comunque a superare il provvedimento sanzionatorio oggetto dell&#8217;impugnativa.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;ordine di demolizione rimane, infatti, caducato anche nel caso in cui l&#8217;istanza di sanatoria non sia accoglibile, stante che il provvedimento perde efficacia al momento della presentazione dell&#8217;istanza, e, pertanto, in ogni caso l&#8217;amministrazione, per poter procedere alla demolizione, dovrà  adottare un nuovo ordine demolitorio o comunque assegnare un nuovo termine all&#8217;interessato per poter procedere spontaneamente alla disposta demolizione (e così evitare più¹ gravose sanzioni), essendo ormai decorso quello precedentemente assegnato.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel senso dell&#8217;improcedibilità  si è giù  peraltro più¹ volte espressa la giurisprudenza anche di questo T.A.R. sia alle istanze di condono edilizio sia alle richieste di accertamento di conformità  ex art. 36 TU 6.6.2001 n. 380 presentate dopo l&#8217;ordinanza di demolizione (T.A.R. Campania Napoli, sez. VIII, 06/03/2017, n. 1289; n. 515/2018; Cons. Stato, sez. IV, 28/11/2013, n. 5704; Cons. Stato, sez. IV, 12/05/2010, n. 2844; Cons. Stato, Sez. IV, 28 novembre 2013, n. 5704; T.A.R. Piemonte Torino, Sez. II, 18 gennaio 2013, n. 48).</p>
<p style="text-align: justify;">8.- Le spiegate ragioni di carattere processuale della decisione, tuttavia, non depongono per la compensazione delle spese di giudizio, bensì, tenuto conto del comportamento delle parti e dell&#8217;attività  difensiva rassegnata dall&#8217;amministrazione comunale, inducono all&#8217;adozione di una pronuncia di condanna alle spese della parte ricorrente così come in parte dispositiva.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto d&#8217;interesse.</p>
<p style="text-align: justify;">Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1.000,00 (mille/00) oltre accessori come per legge, in favore della resistente amministrazione</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/12/2011 n.4848</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-ordinanza-sospensiva-16-12-2011-n-4848/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-ordinanza-sospensiva-16-12-2011-n-4848/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/12/2011 n.4848</a></p>
<p>Va sospesa l&#8217;ordinanza del Comune di Guidonia Montecelio recante l&#8217;immediata sospensione dell&#8217;attività di scavo di materiale inerte e di travertino, oltre alla sanzione amministrativa di euro 70.000. Considerato che è comprovato in atti che è in avanzato corso di trattazione l’istanza di autorizzazione presentata da parte della società ricorrente ai</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-ordinanza-sospensiva-16-12-2011-n-4848/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/12/2011 n.4848</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-ordinanza-sospensiva-16-12-2011-n-4848/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/12/2011 n.4848</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa l&#8217;ordinanza del Comune di Guidonia Montecelio recante l&#8217;immediata sospensione dell&#8217;attività di scavo di materiale inerte e di travertino, oltre alla sanzione amministrativa di euro 70.000. Considerato che è comprovato in atti che è in avanzato corso di trattazione l’istanza di autorizzazione presentata da parte della società ricorrente ai fini della coltivazione della cava di cui trattasi; Considerato che non sono in corso lavori di scavo ed estrazione di materiale, per cui nella parte concernente la sospensione dei lavori, l’impugnato provvedimento non appare concretamente lesivo e che si mantiene estranea al presente giudizio la questione della sanzione pecuniaria, già impugnata nella competente sede giurisdizionale; Considerato che sussistono i presupposti per l’accoglimento della proposta istanza cautelare limitatamente all’ultimo punto di cui al provvedimento impugnato, concernente la presentazione del piano di recupero nonché della relativa fideiussione, sino alla conclusione del procedimento di rilascio dell’autorizzazione di cui in precedenza. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 04848/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 09674/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Seconda Ter)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 9674 del 2011, proposto dalla:<br />	<br />
società <b>Travertini Pirandola srl</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Pietro Carlo Pucci, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso, in Roma, via Riccardo Grazioli Lante n. 9;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Guidonia Montecelio</b>, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Antonella Auciello, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Francesco Rivellini, in Roma, via Giovanni Bettolo n. 17; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
dell&#8217;ordinanza del Comune di Guidonia Montecelio n. 267 del 30/06/20110 prot.n. 54451 recante l&#8217;immediata sospensione dell&#8217;attività di scavo di materiale inerte e di travertino, oltre alla sanzione amministrativa di euro 70.000,00;	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Guidonia Montecelio;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2011 il cons. Maria Cristina Quiligotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Considerato che è comprovato in atti che è in avanzato corso di trattazione l’istanza di autorizzazione presentata da parte della società ricorrente ai fini della coltivazione della cava di cui trattasi;<br />	<br />
Considerato, altresì, che, in sede di trattazione orale dell’istanza cautelare, la difesa della società ricorrente ha dato atto, da una parte, che non sono in corso lavori di scavo ed estrazione di materiale- per cui nella predetta parte, concernente la sospensione dei lavori, l’impugnato provvedimento non appare concretamente lesivo- e, dall’altra, che si mantiene estranea al presente giudizio la questione della sanzione pecuniaria, già impugnata nella competente sede giurisdizionale;<br />	<br />
Considerato che sussistono i presupposti per l’accoglimento della proposta istanza cautelare limitatamente all’ultimo punto di cui al provvedimento impugnato, concernente la presentazione del piano di recupero nonché della relativa fideiussione, sino alla conclusione del procedimento di rilascio dell’autorizzazione di cui in precedenza;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter) accoglie l’istanza e, per l&#8217;effetto:<br />	<br />
a) sospende l’esecutività del provvedimento impugnato nei sensi ed agli effetti di cui in motivazione;<br />	<br />
b) fissa per la prosecuzione della trattazione dell’istanza cautelare la camera di consiglio del 6.7.2012, ore di rito.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Maddalena Filippi, Presidente<br />	<br />
Francesco Riccio, Consigliere<br />	<br />
Maria Cristina Quiligotti, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 16/12/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-ordinanza-sospensiva-16-12-2011-n-4848/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/12/2011 n.4848</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 17/9/2007 n.4848</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-17-9-2007-n-4848/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Sep 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-17-9-2007-n-4848/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 17/9/2007 n.4848</a></p>
<p>Pres. Ferrari Est. SalvatoreMinistero della Difesa &#8211; Comando Regione Carabinieri Trentino Alto Adige (Avv. Gen. Stato) c/ T.S. Service srl (Avv.ti M. Dalla Fior e P. Stella Richter sulla legittimità dell&#8217;esclusione da una gara d&#8217;appalto di un&#8217;impresa&#160; che ha prodotto la polizza assicurativa richiesta dalla lex specialis di gara in</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-17-9-2007-n-4848/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 17/9/2007 n.4848</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-17-9-2007-n-4848/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 17/9/2007 n.4848</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Ferrari  Est. Salvatore<br />Ministero della Difesa &#8211; Comando Regione Carabinieri Trentino Alto Adige (Avv. Gen. Stato) c/ T.S. Service srl (Avv.ti M. Dalla Fior e P. Stella Richter</span></p>
<hr />
<p>sulla legittimità dell&#8217;esclusione da una gara d&#8217;appalto di un&#8217;impresa&nbsp; che ha prodotto la polizza assicurativa richiesta dalla lex specialis di gara in copia semplice corredata da attestazione di autenticità del documento, anzichè&nbsp; in copia autenticata</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Appalto di servizi &#8211; Gara &#8211; Polizza assicurativa originale o copia autenticata-– Attestazione di autenticità del documento – Estraneità art. 19 DPR 445/2000- Esclusione – Legittimità-  Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Allorché la lex specialis di gara preveda, a pena espressa di esclusione, la produzione di una copia  autentica  della polizza assicurativa, deve ritenersi legittima l’esclusione disposta a carico dell’impresa che abbia prodotto copia semplice corredata da attestazione di autenticità del documento, atteso che  la polizza assicurativa, in quanto documento contrattuale con soggetto privato terzo, e che riveste la forma della scrittura privata, non rientra tra i documenti  previsti dall’art. 19 del DPR n. 445 del 2000,  non trattandosi né di documento rilasciato o conservato da una pubblica amministrazione nè tanto meno di un titolo di studio, di servizio o di documento fiscale. Ne consegue che,  importanza determinante, ai fini della esclusione, assumono le prescrizioni formali di un bando di gara (soprattutto quando è in gioco il rispetto della par condicio), anche per il valore sostanziale dell’adempimento in questione, trattandosi di documentare l&#8217; esistenza di una copertura assicurativa che viene a toccare interessi vitali di soggetti estranei potenzialmente esposti a subire danni in seguito all&#8217;esecuzione del servizio.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla legittimità dell’ esclusione da una gara d’ appalto di un’impresa  che ha prodotto la polizza assicurativa richiesta dalla lex specialis di gara in copia semplice corredata da attestazione di autenticità del documento, anzichè  in copia autenticata</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>R  E  P  U  B  B  L  I  C  A     I  T  A  L  I  A  N  A<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N. 4848/2007 Reg. Dec. <br />
N. 7846 Reg. Ric.<br />
Anno 2003</p>
<p align=center><b>   Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale <br />
Sezione Quarta</b></p>
<p> ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>D E C I S I O N E</b></p>
<p>sul ricorso in appello  n. 7846 del 2003, proposto dal<br />
<b>Ministero dela difesa &#8211; Comando Regione Carabinieri Trentino-Alto Adige &#8211; Servizio Amministrativo e Gestione Denaro</b>, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la quale è domiciliato per legge in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p><b>T.S. SERVICE S.R.L.</b> in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Dalla Fior e Paolo Stella Richter, con domicilio eletto  in Roma viale Mazzini, n. 11, presso lo studio del secondo;</p>
<p>E NEI CONFRONTI DI</p>
<p><b>TECNOSERVIZI 2000 S.R.L. di BELSITO MICHELE IMPRESA DI PULIZIA</b>, in persona del legale rappresentante in carica, non costituita in giudizio;</p>
<p>PER L&#8217;ANNULLAMENTO<br />
&#8211;	della sentenza del TRGA di Trento, 26 maggio 2003, n. 205.																																																																																												</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio, con contestuale appello incidentale dell’originaria ricorrente<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Alla pubblica udienza del 22 maggio 2007, relatore il Consigliere Costantino Salvatore;<br />
Uditi, l’avv. dello Stato Cosentino per il Ministero appellante e l’avv. Di Rienzo, su delega dell’avv. Stella Richter, per la società appellata; <br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>La T.S. SERVICE S.R.L., con ricorso al T.R.G.A., esponeva di avere partecipato alla gara per l’affidamento in appalto del servizio di pulizia dei locali del Centro Carabinieri Addestramento alpino a Selva di Val Gardena per l’anno 2003, e di esserne stata esclusa in quanto la documentazione presentata non sarebbe risultata conforme a quanto richiesto dalla lettera d’invito n. 858/3 del 24 ottobre 2002. In particolare, l’esclusione sarebbe stata disposta per omessa produzione di copia autentica della polizza assicurativa, come espressamente richiesto dalla lettera invito, non essendo stata ritenuta sufficiente a soddisfare la previsione del bando la produzione di copia semplice della menzionata polizza, corredata da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, contenente “attestazione di autenticità” del documento redatto.<br />
Ciò premesso, la ricorrente lamentava l’illegittimità della clausola formale (4.2 lett. d) per contrasto con gli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché l’erronea applicazione degli artt. 18 e 19 del menzionato D.P.R. ed eccesso di potere sotto svariati profili, chiedendo l’annullamento del provvedimento impugnato con contestuale accertamento del suo diritto all’aggiudicazione e, in via subordinata, il riconoscimento del danno patito.<br />
Il Ministero della difesa si costituiva in giudizio, contestando la fondatezza del gravame.<br />
Il ricorso era accolto dal TRGA adito che annullava sia il provvedimento di esclusione sia la presupposta previsione della lettera d’invito. Il giudice di primo grado respingeva, invece, la domanda di risarcimento del danno.<br />
Contro la sentenza è insorto il Ministero della difesa, chiedendone l’integrale riforma e, in via cautelare, la sospensione dell’efficacia.<br />
Con ordinanza 7 ottobre 2003, n. 4318 è stata accolta la domanda di sospensiva della gravata sentenza.<br />
La società originaria ricorrente si è costituita in questo grado, replicando alle argomentazioni svolte dall’amministrazione e riproponendo, con appello incidentale, la domanda di risarcimento del danno.<br />
L’appello è stato trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 22 maggio 2007.</p>
<p align=center><b>D I R I T T O</b></p>
<p>Il T.R.G.A. ha accolto il ricorso e, quindi, ha annullato il provvedimento di esclusione dalla gara e, in parte qua, la relativa norma contenuta nella lettera di invito (4.2 lett. d), per la presunta violazione dell&#8217; art. 47 del DPF 28 dicembre 2000, n. 445 ove si consente il ricorso all&#8217;autocertificazione can riferimento a “tutti gli stati, le qualità personali ed i fatti non espressamente indicati nell&#8217;art. 46”. <br />
Il giudice di primo grado, pur ammettendo che la circostanza in questione (la stipula di polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi) non rientrava pacificamente in alcuna delle ipotesi regolate dall&#8217; art. 46 (relativo alle dichiarazioni sostitutive di certificazione), riteneva comunque integrati i presupposti di applicazione dell&#8217; art 47, considerando quindi valida la autocertificazione esibita dalla ditta ricorrente. <br />
Si tratta di conclusione che, ad avviso della sezione, non può essere condivisa.<br />
Come esattamente rileva la difesa dell’Amministrazione, l&#8217;art. 19 del DPR n. 445 del 2000, concede infatti la possibilità di ricorrere alle dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui all’ art. 47, purchè si tratti di “un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copie di titoli di studio o di servizio &#8230; Tale dichiarazione può altresì riguardare la conformità all’originale della copia dei documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente conservati dai privati”. <br />
La polizza assicurativa, in quanto documento contrattuale con soggette privato terzo, e che riveste la forma della scrittura privata, non rientra in quelli previsti dal menzionato articolo, non trattandosi né di documento rilasciato o conservato da una pubblica amministrazione nè tanto meno di un titolo di studio, di servizio o di documento fiscale. <br />
Le finalità di semplificazione della normativa invocata e il carattere generale dell’autocertificazione, con conseguente sua generalizzata applicazione, non possono condurre a fare rientrare nell’ambito di tale generale principio anche l’autocertificazione di un atto squisitamente privato, quale è quello intercorso tra soggetto partecipante alla gara ed istituto assicuratore. Nè vale sostenere che, in mancanza di un divieto espresso nella normativa e nel bando di gara di ricorrere all’autocertificazione con riferimento ad una polizza assicurativa, la stazione appaltante non poteva disporre l’esclusione.<br />
E’ sufficiente al riguardo replicare che il bando in parola prevedeva espressamente la presentazione di una copia autentica della polizza assicurativa, previsione questa che, ovviamente, escludeva la possibilità di presentare in sostituzione una copia semplice corredata da “attestazione di autenticità” del documento.<br />
Si deve, anche sotto questo profilo, concordare con la tesi dell’amministrazione, secondo cui importanza determinante, ai fini della esclusione, assumono le prescrizioni formali di un bando di gara (soprattutto quando è in gioco il rispetto della par candicio), anche per il valore sostanziale dell’adempimento in questione, trattandosi di documentare l&#8217; esistenza di una copertura assicurativa che viene a toccare interessi vitali di soggetti estranei potenzialmente esposti a subire danni in seguito all&#8217;esecuzione del servizio. <br />
La riconosciuta fondatezza del motivo comporta l’accoglimento dell’appello dell’amministrazione e, in riforma della sentenza appellata, il rigetto del ricorso di primo grado.<br />
Questa conclusione comporta, altresì, l’inammissibilità della domanda di risarcimento del danno riproposta con appello incidentale.<br />
	Le spese del doppio grado vanno poste a carico della società originaria ricorrente e sono liquidate in dispositivo.																																																																																												</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. IV), pronunciando sull’appello in epigrafe specificato, lo accoglie e, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.<br />
Condanna la società originaria ricorrente al pagamento in favore del Ministero appellante delle spese del doppio grado, che liquida complessivamente in €. 4.000,00 (quattromila).<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>	Così deciso in Roma, 22 maggio 2007, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. IV), riunito in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori<br />	<br />
Gennaro		Ferrari	 	Presidente<br />	<br />
Costantino 		Salvatore 		Consigliere est.<br />	<br />
Luigi 			Maruotti		Consigliere<br />	<br />
Pier Luigi		Lodi			Consigliere<br />	<br />
Antonino 		Anastasi 		Consigliere																																																																																									</p>
<p>    Depositata in Segreteria<br />
           Il 17/09/2007<br />
(Art. 55, L. 27.4.1982, n. 186)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-17-9-2007-n-4848/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 17/9/2007 n.4848</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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