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	<title>4842 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 7/10/2008 n.4842</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-7-10-2008-n-4842/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-7-10-2008-n-4842/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 7/10/2008 n.4842</a></p>
<p>Pres. Santoro Est. Corradino Laboratorio di analisi “Biochemical (Avv. F. De Laurentis) c/ l’Azienda Unità Sanitaria Locale TA/1 (Avv. F. Blasi) 1. Giurisdizione e competenza – Servizi pubblici – Diritto di credito – G.A. -Giurisdizione esclusiva – Non sussiste – Ragioni. 2. Processo amministrativo &#8211; T.A.R. – Pronuncia sulla giurisdizione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-7-10-2008-n-4842/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 7/10/2008 n.4842</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-7-10-2008-n-4842/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 7/10/2008 n.4842</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Santoro   Est. Corradino<br /> Laboratorio di analisi “Biochemical (Avv. F. De Laurentis) c/<br />  l’Azienda Unità Sanitaria Locale TA/1 (Avv. F. Blasi)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giurisdizione e competenza – Servizi pubblici – Diritto di credito – G.A. -Giurisdizione esclusiva – Non sussiste – Ragioni.</p>
<p>2. Processo amministrativo &#8211;  T.A.R. – Pronuncia sulla giurisdizione –Giudice d’appello – Ammissibilità – Condizioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di servizi pubblici non comprende le controversie riguardanti diritti di credito, nelle quali la pubblica amministrazione non sia coinvolta come autorità<sup>1</sup>. Infatti, la materia dei pubblici servizi può essere oggetto di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo se in essa la pubblica amministrazione agisce esercitando il suo potere autoritativo.<br />
2. Nelle ipotesi in cui il T.A.R. abbia espressamente pronunciato sulla giurisdizione, la relativa statuizione può essere conosciuta dal giudice di appello solo in presenza di apposito gravame di parte; il giudice d’appello resta, invece, legittimato ad intervenire quando il giudice di primo grado ha statuito, solo in forma implicita, sulla giurisdizione attraverso l’adozione di una pronuncia di merito o di carattere processuale che non avrebbe, però, potuto essere adottata se non da un organo provvisto di potestà giurisdizionale<sup>2</sup>.</p>
<p></b>______________________________<br />
 <sup>1</sup> Cfr. Cons. Stato, sez. V, 10 gennaio 2005, n. 27.<br />
 <sup>2</sup> Cfr. Cons. Stato, sez. VI, 13 marzo 2008, n. 1059.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N  4842/08 REG.DEC.<b><br />
</b>N. 4945 REG:RIC. <br />
ANNO 2004<br />
<b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale<br />
Quinta  Sezione</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente.<b></p>
<p align=center>decisione
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>sul ricorso n. 4945/2004 R.G. proposto da </p>
<p><b>Laboratorio di analisi “Biochemical”</b>, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall’Avv. Franco De Laurentis, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. Giovanni Pellegrino, in Roma, Via Giustiniani n. 18;</p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
l’<b>Azienda Unità Sanitaria Locale TA/1,</b> in persona del Direttore Generale <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dall’Avv. Francesco Blasi, ed elettivamente domiciliata presso lo studio Grez, in Roma, Lungotevere Flaminio n. 46;</p>
<p><b>		                PER LA RIFORMA<br />	<br />
</b>della sentenza resa dal T.A.R. Puglia, Lecce, sez. II, n. 1824/2004, pubblicata in data 12 marzo 2004.<b> </p>
<p></b>Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Azienda Unità Sanitaria Locale TA/1;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Nominato relatore il Consigliere Michele Corradino;<br />
Nessuno è comparso fra le parti;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Con sentenza n. 1824 del 12 marzo 2004, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Lecce, sezione II, rigettava il ricorso con cui l’odierna appellante chiedeva l’accertamento del diritto al pagamento da parte della A.U.S.L. TA/1 di somme dovute a titolo di corrispettivo per le prestazioni sanitarie erogate nei mesi di novembre e dicembre 1997, nonché nei mesi da gennaio 1998 a ottobre 1998 per complessivi euro 12339,31, oltre rivalutazione ed interessi. <br />
L’appellante contrasta le argomentazioni del giudice di primo grado.<br />
Si è costituita, per resistere all’appello, l’Azienda Unità Sanitaria Locale TA/1. <br />
Alla pubblica udienza del 12 febbraio 2008 la causa è stata chiamata e trattenuta per la decisione, come da verbale.<br />
<b></p>
<p align=center>
             D I R I T T O<br />
</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
1.	</b>Ai fini del decidere, va preliminarmente presa in considerazione  la questione pregiudiziale relativa alla giurisdizione del giudice amministrativo in materia, nella specie non sollevata dalle parti, ma, comunque, rilevabile anche d’ufficio, ai sensi dell’art. 30, comma I, L. 6 dicembre 1971, n. 1034 (sul punto si consideri che come affermato dall’Adunanza Plenaria nella decisione n. 4/2005, da una lettura coordinata dei primi due commi dell’art. 30 della legge n. 1034 del 1971 &#8211; per i quali «<i>il difetto di giurisdizione deve essere rilevato di ufficio</i>» e «<i>avverso le sentenze che affermano o negano la giurisdizione è ammesso ricorso al Consiglio di Stato</i>» &#8211; si desume che: nelle ipotesi in cui il T.A.R. abbia espressamente pronunciato sulla giurisdizione, la relativa statuizione può essere conosciuta dal giudice di appello solo in presenza di apposito gravame di parte; il giudice d’appello resta, invece, legittimato ad intervenire quando il giudice di primo grado ha statuito, solo in forma implicita, sulla giurisdizione attraverso l’adozione di una pronuncia di merito o di carattere processuale che non avrebbe, però, potuto essere adottata se non da un organo provvisto di potestà giurisdizionale: cfr., fra le molte, Cons. Stato, sez. VI, 13 marzo 2008, n. 1059).	<br />	<br />
2.	Sul punto, va rilevato che la controversia di primo grado rientrava nell’ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo a norma dell’art. 33, comma 1 e 2, lett. b) ed e), del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, nel testo novellato dall’art. 7 della L. 21 luglio 2000 n. 205.<br />	<br />
	La sentenza n. 204 del 6 luglio 2004 della Corte Costituzionale, ha tuttavia rideterminato i confini della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo con la declaratoria di incostituzionalità, <i>in parte qua</i>, degli artt. 33, commi 1 e 2, e 34, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, come sostituiti dall&#8217;art. 7 lettere a) e b) della legge 21 luglio 2000, n. 205, di cui è necessario tenere conto. <br />	<br />
	Infatti, il principio enunciato dall&#8217;art. 5 Cod. prov. civ., a norma del quale la giurisdizione si determina con riguardo alla legge vigente al momento della proposizione della domanda, non opera quando la norma che detta i criteri determinativi della giurisdizione è successivamente dichiarata costituzionalmente illegittima, in quanto l’efficacia retroattiva che assiste tale tipo di pronunce della Corte Costituzionale preclude che la norma dichiarata illegittima possa essere assunta a canone di valutazione di situazioni o di rapporti anteriori alla pubblicazione della pronuncia di incostituzionalità, ma non ancora esauriti al momento della pubblicazione della sentenza (cfr. <i>ex multis</i> Cass. Civ., SS.UU., 6 maggio 2002, n. 6487; Cons. Stato, sez. V, 9 ottobre 2007, n. 5249;  Cons. Stato, sez. V, 10 gennaio 2005, n. 27). <br />	<br />
	Per quanto di rilevanza nel presente giudizio, la Corte ha statuito che “<i>la materia dei pubblici servizi può essere oggetto di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo se in essa la pubblica amministrazione agisce esercitando il suo potere autoritativo</i>”, così assumendo, quale criterio di verifica della giurisdizione amministrativa esclusiva in questa materia, il fatto che nella controversia la pubblica amministrazione abbia veste di autorità ovvero, in altre parole, che il giudizio verta sull’esercizio da parte dell’amministrazione del potere di cui è attributaria e, dunque, sullo svolgimento della pubblica funzione.<br />	<br />
	Il precedente assetto del riparto giurisdizionale in tema di “indennità, canoni ed altri corrispettivi” relativi a servizi pubblici ne risulta in conseguenza mutato, di modo che attualmente la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia non comprende più le controversie, riguardanti diritti di credito, nelle quali la pubblica amministrazione non sia coinvolta come autorità (cfr. Cons. Stato, sez. V, 10 gennaio 2005, n. 27, cit.).<br />	<br />
	Nel presente giudizio il Laboratorio di analisi “Biochemical” agisce per ottenere il corrispettivo per i servizi svolti e le prestazioni eseguite, per cui il reale oggetto del giudizio non è l’esercizio di un potere da parte dell’Amministrazione, ma soltanto il rapporto di credito e debito intercorrente tra le parti e le relative e reciproche posizioni di diritto soggettivo e di obbligo.<br />	<br />
	La controversia, pertanto, esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo, appartenendo alla cognizione dell’Autorità giudiziaria ordinaria.<br />	<br />
	Alla luce delle suesposte considerazioni, in applicazione dell’art. 34 della l. 7 dicembre 1971, n. 1034, va dichiarato il difetto di giurisdizione con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza appellata.<br />	<br />
	Sussistono, comunque, giusti motivi &#8211; ravvisabili, fra l’altro, nella sopravvenienza della pronuncia del Giudice delle leggi &#8211; per disporre tra le parti la compensazione delle spese di giudizio. <br />	<br />
<b></p>
<p align=center>
     P.Q.M.</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione V) pronunziando sull’appello in epigrafe, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e, per l’effetto, annulla senza rinvio l’impugnata sentenza. <br />
Compensa tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, palazzo Spada, sede del Consiglio di Stato, nella camera di consiglio del 12 febbraio 2008 con l&#8217;intervento dei sigg.ri<br />
 Sergio Santoro                       Presidente,<br />
 Cesare Lamberti                     Consigliere,<br />
 Claudio Marchitiello              Consigliere,<br />
Michele Corradino	                   Consigliere estensore.<br />	<br />
Giancarlo Giambartolomei     Consigliere.<b></p>
<p align=center>
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>DEPOSITATA IN SEGRETERIA</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-7-10-2008-n-4842/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 7/10/2008 n.4842</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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