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	<title>4837 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>4837 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 29/7/2020 n.4837</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-29-7-2020-n-4837/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-29-7-2020-n-4837/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 29/7/2020 n.4837</a></p>
<p>Franco Frattini, Presidente, Giovanni Tulumello, Consigliere, Estensore; PARTI: (Omissis, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Mario Bombardiere, Alfredo Gualtieri, Demetrio Verbaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia contro il Ministero dell&#8217;Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-29-7-2020-n-4837/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 29/7/2020 n.4837</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-29-7-2020-n-4837/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 29/7/2020 n.4837</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Franco Frattini, Presidente, Giovanni Tulumello, Consigliere, Estensore; PARTI:  (Omissis, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Mario Bombardiere, Alfredo Gualtieri, Demetrio Verbaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia contro il Ministero dell&#8217;Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12)</span></p>
<hr />
<p>Criminalità  : i criteri valutativi dell&#8217; aggiornamento all&#8217; esito delle informazioni ai senso dell&#8217; art.91 del Dlgs. n. 159/11</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Criminalità  &#8211; aggiornamento dell&#8217;esito delle informazioni ai sensi dell&#8217;art. 91 comma 5, ultima parte, del Dlgs. n. 159 del 6 settembre 2011 &#8211; criteri valutativi.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Gli elementi di fatto valorizzati dal provvedimento prefettizio ai sensi dell&#8217;art. 91 comma 5, ultima parte, del decreto legislativo n. 159 del 6 settembre 2011, vanno unitariamente valutati secondo il canone inferenziale quae singula non prosunt, collecta iuvant.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 29/07/2020<br /> <strong>N. 04837/2020REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 00855/2020 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 855 del 2020, proposto da -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dagli avvocati Mario Bombardiere, Alfredo Gualtieri, Demetrio Verbaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Ministero dell&#8217;Interno, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria <em>ex lege</em> in Roma, via dei Portoghesi, 12;<br /> <strong><em>per la riforma</em></strong><br /> della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) -OMISSIS- resa tra le parti.<br /> <br /> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Ministero dell&#8217;Interno;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza del giorno 25 giugno 2020 il Cons. Giovanni Tulumello e uditi per le parti gli avvocati presenti secondo la legge come da delega in atti (ai sensi dell&#8217;art. 84, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e dell&#8217;art. 4, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28);<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br /> <br /> FATTO e DIRITTO<br /> 1. Con sentenza -OMISSIS-, il T.A.R. Calabria, sede di Catanzaro, ha rigettato il ricorso proposto dalla-OMISSIS-con cui la Prefettura &#8211; Ufficio Territoriale del Governo di Crotone ha rigettato la richiesta avanzata dalla ricorrente di aggiornamento dell&#8217;esito delle informazioni ai sensi dell&#8217;art. 91 comma 5, ultima parte, del decreto legislativo n. 159 del 6 settembre 2011.<br /> Con ricorso in appello notificato il 27 gennaio 2020, e depositato il successivo 29 gennaio, la -OMISSIS-ha impugnato l&#8217;indicata sentenza.<br /> Si è costituito in giudizio, per resistere al ricorso, il Ministero dell&#8217;Interno.<br /> Il ricorso in appello è stato trattenuto in decisione all&#8217;udienza del 25 giugno 2020.<br /> 2. La sentenza impugnata ha motivato il rigetto del ricorso di primo grado in relazione al &#8220;<em>pesante quadro indiziario dell&#8217;infiltrazione mafiosa tratteggiato nell&#8217;interdittiva prefettizia n. -OMISSIS-</em>&#8220;.<br /> Con un unico, articolato motivo di gravame l&#8217;appellante deduce &#8220;<em>Erroneità  della sentenza per travisamento dei fatti. Inesistenza dei presupposti. Violazione dei principi in materia come dedotti dal Codice antimafia n. 59/2011</em>&#8220;.<br /> Il ricorso in appello contesta, in particolare:<br /> che gli elementi fattuali su cui si è basato il giudizio negativo dell&#8217;amministrazione sarebbero entrambi privi di rilevanza sintomatica: il vincolo familiare dell&#8217;amministratore unico della società  appellante (Pasquale Iuzzolini) e del socio, suo germano (Antonio Iuzzolini), con il (comune) suocero (appartenente alla -OMISSIS-); le risultanze di un&#8217;operazione di polizia relativa alla cosca Arena operante nel comune di Cutro e dintorni (con ramificazioni estese);<br /> che l&#8217;interdittiva presupposta è stata annullata con sentenza del T.A.R. Catanzaro -OMISSIS-;<br /> che non sarebbero emersi elementi di collegamento con la criminalità  organizzata da ulteriori operazioni di polizia giudiziaria condotte nel medesimo territorio.<br /> 3. L&#8217;appello è infondato.<br /> Questa Sezione, nell&#8217;ordinanza -OMISSIS- resa all&#8217;esito del giudizio di impugnazione del provvedimento cautelare di primo grado, ha giÃ  avuto modo di affermare che &#8220;<em>l&#8217;istanza di aggiornamento, che fa generico riferimento alle risultanze dell&#8217;operazione investigativa Stige, non sembra avere immutato, come ha ritenuto il provvedimento prefettizio impugnato in prime cure, il grave quadro indiziario posto a base dell&#8217;originaria informazione antimafia, il quale lascia ritenere, sulla base di un attendibile giudizio prognostico, che l&#8217;odierna appellata subisca pesanti infiltrazioni, se non addirittura sia &#8220;eterodiretta&#8221;, dalla -OMISSIS-</em>&#8221; (&#038;).<br /> In merito ai singoli argomenti di censura posti a fondamento del ricorso in appello, il Collegio rileva ulteriormente che una valutazione non atomistica, ma funzionalmente coerente, degli elementi fattuali considerati, induce a ritenere infondate tali censure alla stregua del parametro normativo invocato e della costante giurisprudenza di questa Sezione formatasi in materia.<br /> 4. In primo luogo, va osservato che la sentenza del T.A.R. Catanzaro -OMISSIS- ha annullato non un&#8217;informativa, ma un provvedimento AGEA di sospensione dell&#8217;erogazione di finanziamenti; questa Sezione, con ordinanza n. -OMISSIS-(resa su appello cautelare avverso tale sentenza), ha respinto l&#8217;istanza di AGEA motivando, anche sulÂ <em>fumus boni juris</em>, nel senso che &#8220;<em>resta ferma la potestà  dell&#8217;Amministrazione di valutare la rilevanza del menzionato provvedimento interdittivo sopravvenuto, unitamente a tutti gli altri elementi utili al riguardo (compresi quelli segnalati in sede difensiva dalla parte resistente), ai fini della eventuale rinnovazione delle sue determinazioni concernenti il Consorzio appellato</em>&#8220;.<br /> Nella citata sentenza -OMISSIS-, invocata dall&#8217;appellante, si afferma infatti chiaramente che i provvedimenti impugnati in quel giudizio &#8220;<em>conseguono all&#8217;interdittiva antimafia prot. -OMISSIS-</em>&#8220;: laddove l&#8217;interdittiva presupposta, rispetto al provvedimento oggetto del presente giudizio, è &#8211; come detto, e come chiaramente affermato nella sentenza impugnata &#8211; l&#8217;interdittiva prefettizia n. -OMISSIS-, che non risulta attinta da alcun provvedimento giurisdizionale (e che anzi la citata ordinanza della Sezione n. -OMISSIS-fa espressamente salva).<br /> Il dato assume rilevanza processuale anche in relazione al fatto che l&#8217;interdittiva del 2017 non risulta essere stata impugnata, e come tale ha cristallizzato i propri effetti e il contenuto di accertamento dalla stessa portato: laddove la singolarità  del presente giudizio, come correttamente rilevato dalla difesa erariale, è nel fatto che &#8220;<em>La ricorrente ha ritenuto di proporre ricorso non giÃ  avverso l&#8217;originario provvedimento prefettizio, bensì¬ avverso la nota di conferma dell&#8217;informazione antimafia interdittiva</em>&#8220;, pur muovendo censure che attengono proprio al giudizio di condizionamento ritenuto nel provvedimento presupposto, ormai consolidatosi (ferme restando le sopravvenienze che perà², come si dirà , confermano e non smentiscono tale giudizio).<br /> 5. Tanto premesso, osserva il Collegio che gli elementi di fatto valorizzati dal provvedimento prefettizio, unitariamente valutati secondo il canone inferenziale <em>quae singula non prosunt, collecta iuvant</em>, dimostrano l&#8217;esistenza del pericolo di una permeabilità  della struttura societaria a pìù che possibili tentativi di infiltrazione da parte della criminalità  organizzata (al contrario non escluso dagli elementi addotti dalla difesa ricorrente, che non appaiono decisivi o comunque tali da superare il ridetto giudizio prognostico), secondo la valutazione di tipo induttivo che la norma attributiva rimette al potere cautelare dell&#8217;amministrazione, il cui esercizio va scrutinato alla stregua della pacifica giurisprudenza di questa Sezione (<em>ex multis</em>, Consiglio di Stato, sez. III, sentenza n. 759/2019).<br /> L&#8217;applicazione di tale modello esegetico alla specifica fattispecie dedotta induce, come detto, ad escludere la fondatezza delle censure proposte.<br /> Sulla scorta di tali princÃ¬pi nel caso in esame il doppio rapporto di affinità -OMISSIS- non rileva infatti <em>ex se</em>, ma in chiave necessariamente convergente con le ulteriori risultanze.<br /> Fra queste spicca la circostanza che dall&#8217;Ordinanza di fermo di indiziati di delitto-OMISSIS-, emessa dalla Direzione Distrettuale Antimafia presso la Procura della Repubblica di Catanzaro, risulta (pagg. 633/640) che &#8220;<em>in particolare nel corso della conversazione progressivo -OMISSIS-a quasi tutti i ristoranti e alle strutture turistiche della zona, conseguendone la distribuzione grazie alla capacità  persuasiva derivante dalla sua appartenenza al sodalizio di &#8216;ndrangheta&#038;</em>&#8220;.<br /> Il colloquio intercettato è intervenuto fra tale -OMISSIS-, incaricato della commercializzazione dei vini da parte della società  odierna appellante, e -OMISSIS-, esponente della omonima cosca.<br /> Tale elemento è fortemente sintomatico, perchè espressivo &#8211; in relazione alle espressioni utlizzate dal -OMISSIS- per &#8220;imporre&#8221; il prodotto &#8211; di una modalità  di penetrazione sul mercato di imprese legate alla criminalità  organizzata, mediante dinamiche connesse alla forza di intimidazione del vincolo associativo ed al conseguente controllo del territorio.<br /> La plausibilità  di tale ipotesi ricostruttiva si lega al giÃ  richiamato (duplice) legame di affinità , dal momento che ciascuno dei due elementi fattuali corrobora in modo univoco l&#8217;ipotesi posta a fondamento della prognosi ritenuta nel provvedimento impugnato in primo grado.<br /> 6. Come giÃ  accennato, gli elementi e gli argomenti addotti nel motivo di appello non appaiono tali da superare il ridetto giudizio prognostico.<br /> La società  appellante assume che in realtà  il -OMISSIS- non risulterebbe tra gli agenti addetti alla commercializzazione, pur non escludendo che possa avere &#8220;venduto a qualche ristoratore -OMISSIS-&#8220;.<br /> Il dato del titolo formale è ininfluente: ciò che rileva, ai fini della valutazione della conoscenza del fatto, è che il -OMISSIS- fosse, a qualsivoglia titolo, implicato nella rete di vendita dei -OMISSIS-, e che in tale veste possa avere avuto contezza del dato riferito nel colloquio.<br /> 7. Quanto alla circostanza, poi, che da tale colloquio emergerebbero rapporti personali non buoni fra -OMISSIS-anch&#8217;essa non altera l&#8217;ipotesi ritenuta nel provvedimento impugnato, dal momento che il contatto fra struttura imprenditoriale e organizzazione criminale ha riguardo a dinamiche che trascendono le capillari relazioni fra i singoli soggetti interessati.<br /> Il dato, valorizzato nel ricorso in appello, per cui tale colloquio dimostra che &#8220;<em>-OMISSIS-non ha alcun timore reverenziale nei confronti di -OMISSIS-</em>&#8221; può anzi avere una valenza inferenziale opposta rispetto a quella affermata dalla difesa appellante, dal momento che nel contesto di riferimento è pìù probabile che sia indice di una posizione quanto meno paritaria fra i due soggetti.<br /> 8. L&#8217;appellante, inoltre, deduce la mancanza di riferimenti alla società  Iuzzolini nel contesto di un&#8217;altra indagine -OMISSIS-, riferita ad altro procedimento penale.<br /> L&#8217;allegazione è priva di pregio, perchè l&#8217;autosufficienza del quadro fattuale risultante dagli elementi riferiti non necessita di ulteriori riscontri, e perchè non può inferirsi l&#8217;estraneità  dal contesto criminale sulla base di specifici filoni d&#8217;indagine peraltro relativi ad altri soggetti.<br /> 9. Infine, l&#8217;appellante deduce l&#8217;estinzione nel 2014 di un procedimento penale -OMISSIS-, dunque di un reato altamente sintomatico dal punto di vista qui considerato (quanto meno per escludere la rilevanza solo personale del rapporto di affinità ).<br /> Il fatto storico, pertanto, si è cristallizzato nel giudicato penale: mentre la pronuncia assolutoria implica un accertamento della mancanza di una penale responsabilità  dell&#8217;imputato, invece la declaratoria della estinzione del reato per prescrizione suppone, al contrario, che non risulti evidenza di tale assenza di responsabilità , giacchè questa, ove sussistente, imporrebbe una formula assolutoria prevalente sulla pronuncia di estinzione per prescrizione, come chiaramente espresso dall&#8217;art. 129, secondo comma, cod. proc. pen.<br /> 10. Il ricorso in appello è pertanto infondato, e come tale deve essere rigettato.<br /> Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la regola della soccombenza.<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.<br /> Condanna la società  appellante al pagamento in favore del Ministero dell&#8217;Interno delle spese del giudizio, liquidate in complessivi euro cinquemila/00, oltre accessori come per legge.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell&#8217;articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità  della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità  nonchè di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone fisiche e giuridiche menzionate nel presente provvedimento.<br /> Così¬ deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2020, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza (ai sensi dell&#8217;art. 84, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Franco Frattini, Presidente<br /> Massimiliano Noccelli, Consigliere<br /> Giulia Ferrari, Consigliere<br /> Solveig Cogliani, Consigliere<br /> Giovanni Tulumello, Consigliere, Estensore</div>
<p> Â <br /> </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-29-7-2020-n-4837/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 29/7/2020 n.4837</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 17/9/2007 n.4837</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-17-9-2007-n-4837/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Sep 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-17-9-2007-n-4837/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-17-9-2007-n-4837/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 17/9/2007 n.4837</a></p>
<p>Pres. Ferrari, Rel. MollicaTOTO s.p.a. (Avv. F. Terzi) c.Europa Strade S.r.l. (Avv. G. Pellegrino);ANAS &#8211; Ente Nazionale per le Strade (Avv. dello Stato) sui limiti del sindacato giurisdizionale in tema di anomalia dell&#8217;offerta Processo amministrativo – Giurisdizione e competenza – Appalti Pubblici-Motivazione su singole componenti-Anomalia – Inammissibile. E’ illegittimo il</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-17-9-2007-n-4837/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 17/9/2007 n.4837</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-17-9-2007-n-4837/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 17/9/2007 n.4837</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Ferrari, Rel. Mollica<br />TOTO s.p.a. (Avv. F. Terzi)	c.Europa Strade S.r.l. (Avv. G. Pellegrino);ANAS &#8211; Ente Nazionale per le Strade (Avv. dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>sui limiti del sindacato giurisdizionale in tema di anomalia dell&#8217;offerta</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Processo amministrativo – Giurisdizione e competenza – Appalti Pubblici-Motivazione su singole componenti-Anomalia – Inammissibile.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>E’ illegittimo il sindacato giurisdizionale esteso al merito amministrativo del giudizio di verifica dell’anomalia delle offerte, in quanto, la discrezionalità che connota il giudizio della  stazione appaltante, lascia spazio unicamente ad un  eventuale sindacato formale ed estrinseco, rivolto alla verifica del supporto motivazionale della determinazione dell’Amministrazione. Ciò implica il dovere di motivare il giudizio di verifica operato in merito al carattere tecnico delle singole componenti di cui l’offerta si compone, al fine di individuare l’incidenza delle singole voci sull’offerta complessiva.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sui limiti del sindacato giurisdizionale in tema di anomalia dell’offerta</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>R E P U B B L I C A  I T A L I A N A<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N 4837/2007 Reg. Dec.<br />
N. 1029 Reg. Ric.<br />
Anno 2003</p>
<p align=center><b>	Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale <br />	<br />
Sezione Quarta</b></p>
<p> ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>D E C I S I O N E</b></p>
<p>sul ricorso in appello n. 1929/2003 proposto da<br />
<b>TOTO s.p.a.</b> rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Terzi ed elettivamente domiciliato in Roma, via Sardegna n. 14, presso TOTO s.p.a.;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>EUROPA STRADE s.r.l.</b>, rappresentata e difesa dall’avv. Giovanni Pellegrino elettivamente domiciliata in Roma, Corso del Rinascimento, n. 11, presso Giovanni Pellegrino;</p>
<p>e nei confronti di</p>
<p><b>A.N.A.S. – Ente Nazionale per le Strade</b>, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, ex lege domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;</p>
<p>per la riforma<br />
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Roma, Sez. III, n. 1357 del 2003 (e dispositivo di sentenza n. 3/2003);</p>
<p>	Visti il ricorso con i relativi allegati ed i motivi aggiunti;<br />	<br />
	Visti gli atti di costituzione di A.N.A.S. e EUROPASTRADE s.r.l.;<br />	<br />
Viste le memorie prodotte;<br />
	Visti gli atti tutti della causa;<br />	<br />
	Visto l’atto di rinuncia al mandato dell’avv. Giovanni Pellegrino depositato il 15 marzo 2007;<br />	<br />
	Relatore alla pubblica udienza del 5 giugno 2007, il Consigliere Bruno Mollica; uditi l’avv. Astori su delega dell’avv. Terzi e l’Avvocato dello Stato Grumetto;<br />	<br />
Visto il dispositivo di sentenza n. 337 dell’11 giugno 2007;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>TOTO s.p.a. impugna il dispositivo di sentenza e, con motivi aggiunti, la sentenza di T.A.R. indicata in epigrafe, con la quale è stato accolto il ricorso proposto da EUROPA STRADE s.r.l. avverso la determinazione di esclusione, per anomalia dell’offerta, dalla licitazione privata indetta dall’ANAS con bando pubblicato in G.U.R.I. 21 luglio 2001, avente ad oggetto lavori di sistemazione e completamento della sede stradale AQ12/01S.S.539 di Manopello nonchè avverso gli atti presupposti e conseguenti, ivi compreso il provvedimento di aggiudicazione provvisoria/definitiva alla TOTO s.p.a..<br />
Premessa una dettagliata esposizione delle vicende di gara e sulla esatta portata del sindacato giudiziale sulla correttezza delle operazioni e delle procedure nelle quali si concreta il giudizio tecnico, l’appellante censura preliminarmente, in sede di impugnazione del dispositivo, le motivazioni tecniche”, esposte nel ricorso di primo grado dell’Impresa Europea Strade s.r.l. nonchè “gravi errori” nell’offerta di tale Impresa che ne altererebbero completamente la validità tecnica ed economica; nell’atto di motivi aggiunti, notificato a seguito del deposito della sentenza di prime cure, l’appellante sostiene che:<br />
&#8211;	il T.A.R. ha erroneamente interpretato la portata della eccezione di inammissibilità sollevata in rapporto ai limiti del sindacato giudiziale in tema di anomalia dell’offerta, che andava correttamente intesa nel senso della insindacabilità se non in presenza di gravi errori di fatto o di manifesta irrazionalità.<br />	<br />
Insistendo sul punto dei limiti del sindacato, la TOTO afferma che il giudice deve arrestarsi allorchè un sindacato più penetrante lo porti ad invadere la sfera della opinabilità, e cioè allorchè la valutazione tecnica sia considerata il frutto di opportunità amministrativa;<br />
&#8211;	il T.A.R. ha erroneamente ritenuto che il giudizio di verifica dell’anomalia compiuto dall’ANAS sia affetto da carenza di motivazione;<br />	<br />
&#8211;	il T.A.R. ha erroneamente ritenuto che nella fattispecie sussisterebbe la carenza della valutazione dell’offerta complessiva e, in particolare, della considerazione della incidenza sulla stessa degli elementi non ritenuti adeguatamente giustificati; tale valutazione non deve infatti trovare espressione in enunciazioni di particolare contenuto, essendo sufficiente che la ritenuta inaffidabilità dell’offerta risulti dall’istruttoria compiuta e dalle motivazioni espresse;<br />	<br />
&#8211;	il giudizio dell’ANAS non risulta affetto da travisamento dei fatti o da irrazionalità manifesta; specificatamente, deve escludersi ciò in riferimento alla questione se le attrezzature “vibratore ad ago” e “piegatrice e troncatrice meccanica” andassero analizzate compreso l’operatore o meno, alla luce dei confronti con i costi reali per tali lavorazioni, nonchè in relazione al profilo del costo per la predisposizione dell’area di installazione dell’impianto per la produzione di conglomerati bituminosi (per il quale l’ANAS correttamente rileva, ad avviso della TOTO, che il costo medesimo non è rapportato alle ore di funzionamento dell’impianto, bensì all’intero anno).<br />	<br />
Resiste, con memorie difensive depositate in vista delle Camere di consiglio del 25 febbraio e del 30 luglio 2003, l’impresa appellata ed eccepisce la inammissibilità ed infondatezza delle censure avversarie.<br />
Con atto in data 15 marzo 2007 la difesa di Europa Strade ha rinunciato al mandato.<br />
Alla pubblica udienza del 5 giugno 2007 la causa è stata ritenuta in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1.	Può prescindersi dall’esame dei profili di inammissibilità dell’impugnativa in ragione della infondatezza della stessa in merito.																																																																																												</p>
<p>2.	Sulla rinuncia al mandato del difensore della Impresa Europa Strade s.r.l., va ricordato che da essa non discende alcun effetto automatico e immediato sul giudizio in corso, avuto riguardo alla applicabilità nel processo amministrativo della disposizione dell’art. 85 Cod. proc. Civ., in quanto espressione di un principio processuale di carattere generale inteso ad evitare una vacatio dello jus postulandi e quindi posto a garanzia del diritto di difesa senza soluzione di continuità (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 30 ottobre 2000, n. 5800).																																																																																												</p>
<p>3.	Nell’atto introduttivo del giudizio di appello la TOTO s.p.a. censura le motivazioni tecniche contenute nel “ricorso” di primo grado della Europa Strade s.r.l. nonchè gravi errori che caratterizzerebbero “l’offerta” di tale impresa; “spazia” altresì sulle singole contestazioni tecniche avanzate dall’ANAS, “ipotizzando” che siano stati accolti tutti i motivi del ricorso di primo grado.<br />	<br />
L’impugnativa risente della necessitata prospettazione “al buio”, non essendo a quel momento note le motivazioni contenute nella sentenza: della conseguente genericità ed ipoteticità occorre quindi prendere atto; ma anche l’impugnazione del dispositivo non può trascurare che oggetto del giudizio di appello è naturaliter la decisione di prime cure e in tale binario concettuale va conseguentemente collocata la relativa enunciazione, pena la configurabilità di profili di inammissibilità dell’impugnativa stessa.<br />
Le tesi caratterizzanti la impostazione difensiva della TOTO risultano peraltro adeguatamente definite nella successiva contestazione della sentenza (e riportate nella pregressa esposizione in fatto); tali tesi non sono condivisibili, siccome infondate, meritando conferma le attente argomentazioni del giudice di prime cure.</p>
<p>4.	Sui pretesi limiti del sindacato giurisdizionale in tema di anomalia dell’offerta, va osservato, in linea di principio, che deve certamente escludersi una estensione della valutazione giudiziale al merito amministrativo o al profilo intrinseco del giudizio di anomalia: la censura dell’appellante sembra quindi viziata da un equivoco interpretativo di fondo sulla effettiva portata della decisione del giudice di primo grado sul punto; la discrezionalità tecnica che connota il giudizio della stazione appaltante non preclude, peraltro, l’esercizio di un sindacato formale  ed  estrinseco, inteso  primariamente  alla verifica del supporto motivazionale della determinazione dell’Amministrazione.																																																																																												</p>
<p>4.1.	Va aggiunto che è proprio il carattere di “discrezionalità tecnica” dell’operato dell’Amministrazione in sede di verifica dell’anomalia ad imporre, anche con riguardo alla par condicio dei concorrenti, che il relativo giudizio finale sia congruamente e dettagliatamente motivato, dando conto dell’esame di tutti gli elementi dell’offerta e delle ragioni di attendibilità o di inattendibilità dei singoli elementi nell’insieme (cfr. tra le tante, Cons.Stato, Sez. VI, 11 dicembre 2001, n. 6217).<br />	<br />
	A tale proposito, va ancora ribadito che il giudizio di verifica che ne occupa ha natura globale e sintetica e deve risultare da un’analisi di carattere tecnico delle singole componenti in cui l’offerta di scompone, al fine di individuare l’incidenza delle singole voci sull’offerta complessiva (cfr., fra le tante, Cons.Stato, Sez. VI, n. 6217 del 2001 cit.); in altri termini, la scomposizione nelle singole voci deve essere ricondotta ad unità, al fine di valutare se l’anomalia delle stesse si traduca nella inattendibilità o nella mancanza di serietà dell’offerta nella sua globalità.																																																																																												</p>
<p>4.2.	Il che priva di consistenza, anche, la tesi della ammissibilità di una motivazione “implicita” sul punto.																																																																																												</p>
<p>4.3.	Esattamente il primo giudice colloca le dette modalità valutative in un quadro essenzialmente garantista “alla ricerca di un equilibrio tra la convenienza della p.a. ad affidare l’appalto al prezzo più basso e l’esigenza di evitarne l’esecuzione con un ribasso che si attesti al di là del ragionevole limite dettato dalle leggi di mercato”.																																																																																												</p>
<p>5.	Dall’esame degli atti versati in giudizio si rileva che l’ANAS non si è attenuta ai riferiti principi, che costituiscono ius receptum nella giurisprudenza amministrativa.<br />	<br />
Manca, essenzialmente, la necessaria valutazione dell’offerta complessiva e, specificatamente, la considerazione dell’incidenza sulla valutazione stessa degli elementi non ritenuti adeguatamente giustificati.<br />
La portata assorbente di tale carenza valutativa vizia insanabilmente l’operato della stazione appaltante; ciò priva altresì di ogni rilievo, ai fini per cui è causa, le  considerazioni enunciate su singole voci di costo (vibratore ad ago, piegatrice e troncatrice meccanica, etc.).</p>
<p>6.- Per quanto esposto, il ricorso in appello di TOTO s.p.a. deve essere rigettato.<br />
	Quanto alle spese di giudizio, nel peculiare andamento del processo ed alla luce delle questioni dedotte, si ravvisano giusti motivi per disporne la integrale compensazione fra le parti.																																																																																												</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, rigetta il ricorso indicato in epigrafe;<br />
     Compensa fra le parti le spese di giudizio.<br />
     Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>     Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 5 giugno 2007 con l’intervento dei signori:<br />
     Gennaro FERRARI                   	                Presidente<br />	<br />
     Luigi Maruotti                                          Consigliere<br />
     Anna LEONI                                             Consigliere<br />
     Bruno MOLLICA                                       Consigliere, est.<br />
     Vito CARELLA                                           Consigliere</p>
<p>    Depositata in Segreteria<br />
           Il 17/09/2007<br />
(Art. 55, L. 27.4.1982, n. 186)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-17-9-2007-n-4837/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 17/9/2007 n.4837</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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