<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>4810 Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/4810/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/4810/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Oct 2021 18:28:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>4810 Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/4810/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 27/5/2011 n.4810</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-27-5-2011-n-4810/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-27-5-2011-n-4810/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-27-5-2011-n-4810/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 27/5/2011 n.4810</a></p>
<p>Pres. Filippi &#8211; Est. Dongiovanni Turismo Fratarcangeli Coco Sas (Avv. A. Ceci) c/ Comune di Tarquinia (Avv. M. L. La Valle) sulla nomina di professionisti esterni alla P.A. quali componenti della Commissione di gara 1. Contratti della P.A. – Gara – Commissione – Nomina – Impugnazione immediata – Onere –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-27-5-2011-n-4810/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 27/5/2011 n.4810</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-27-5-2011-n-4810/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 27/5/2011 n.4810</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Filippi &#8211; Est. Dongiovanni<br /> Turismo Fratarcangeli Coco Sas (Avv. A. Ceci) c/ Comune di Tarquinia (Avv. M. L. La Valle)</span></p>
<hr />
<p>sulla nomina di professionisti esterni alla P.A. quali componenti della Commissione di gara</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della P.A. – Gara – Commissione – Nomina – Impugnazione immediata – Onere – Non sussite.	</p>
<p>2.  Contratti della P.A. – Gara – Commissione – Professionisti esterni – Nomina &#8211; Condizioni – Ordini professionali &#8211; Elenco di candidati – Considerazione – Necessità. 	</p>
<p>3. Contratti della P.A. – Gara – Commissione – Professionisti esterni – Nomina – Regione Lazio – Disciplina Codice dei contratti – Applicabilità – Ragioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. L&#8217;atto di nomina della commissione di gara, al pari degli atti da essa compiuti nel corso del procedimento, non produce un effetto lesivo che implichi l&#8217;onere dell&#8217;impugnazione immediata. L’impugnazione va invece effettuata unitamente al provvedimento di aggiudicazione dell&#8217;appalto e con decorrenza dall&#8217;avvenuta piena conoscenza di quest&#8217;ultimo.	</p>
<p>2. Ai sensi dell&#8217;art. 84 comma 8 del codice dei contratti pubblici, nel caso in cui la stazione appaltante ricorra a professionisti esterni per la composizione della commissione di gara, la scelta deve essere effettuata nell&#8217;ambito di un elenco formato sulla base di rose di candidati fornite dagli ordini professionali. Pertanto, è illegittima la scelta, effettuata nel caso di specie, di un avvvocato come componente esterno nella qualità di esperto in appalti, effettuata senza la preventiva richiesta all’Ordine degli avvocati di una rosa di candidati e la conseguente formazione di un apposito elenco al quale attingere.	</p>
<p>3. In tema di composizione della commissione di gara, trova applicazione anche nella Regione Lazio la disciplina dell’art. 84 del D.lgs n. 163 del 2006. Infatti, tale Regione non ha adottato una specifica normativa regionale in materia di appalti pubblici e, pertanto, fino all’adozione di una legge regionale che preveda una diversa composizione della commissione di gara, devono continuare ad osservarsi le previsioni del codice dei contratti. (come sancito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 401 del 2007).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Seconda Ter)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 10835 del 2010, proposto da: 	</p>
<p>Turismo Fratarcangeli Coco Sas (TFC), in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Aldo Ceci, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Anna Maria Venchi in Roma, v.le G. Mazzini, 142; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Comune di Tarquinia, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Maria Letizia La Valle, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Marco Montozzi in Roma, via della Giuliana, 35; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Ditta Individuale Eusepi Massimo, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dagli avv.ti Tommaso D&#8217;Onza e David Benedetti, con domicilio eletto presso lo studio Mariani in Roma, via Savoia, 78; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>e con l&#8217;intervento di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ad opponendum</i>:<br />	<br />
Francesca Petullà, rappresentata e difesa in proprio, con domicilio eletto in Roma, via Cremona, 21; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>&#8211; degli atti della gara di appalto per l&#8217;affidamento del servizio di trasporto scolastico per il periodo 1° settembre 2010 – 31 agosto 2016 (delibera n. 59 del 16 marzo 2010; della aggiudicazione definitiva di cui alla D.D. n. 149 del 18 ottobre 2010; dell’aggiudicazione provvisoria del 18 agosto 2010 e dei verbali di gara nn. 1, 2 e 3;<br />	<br />
&#8211; della D.D. n. 80 dell’11 giugno 2010 di nomina della Commissione di gara;<br />	<br />
&#8211; di ogni altro atto connesso,<br />	<br />
e per la condanna al risarcimento dei danni.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Tarquinia e della Ditta Individuale Eusepi Massimo;<br />	<br />
Visto il ricorso incidentale della controinteressata Ditta Individuale Eusepi Massimo, depositato in giudizio il 23 dicembre 2010;<br />	<br />
Visto l’atto di intervento <i>ad opponendum</i> dell’avv. Francesca Petullà, depositato in giudizio il 14 dicembre 2010:<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 18 maggio 2011 il Primo Ref. Daniele Dongiovanni e uditi l’avv. Ceci per la ricorrente, l’avv. E. Signorini, in sostituzione dell’avv. La Valle, per il Comune resistente, l’avv. S. Di Giovanni, per delega dell’avv. Benedetti, per la controinteressata e l’avv. Petullà nella qualità di interveniente;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Comune di Tarquinia ha indetto, con delibera n. 59 del 16 marzo 2010, una gara per l&#8217;affidamento del servizio di trasporto scolastico per il periodo 1° settembre 2010 – 31 agosto 2016. <br />	<br />
Alla procedura hanno partecipato quattro concorrenti ed il criterio di selezione è stato individuato nell’offerta economicamente più vantaggiosa. <br />	<br />
La gara è stata aggiudicata alla controinteressata Ditta Individuale Eusepi Massimo (d’ora in poi, anche Ditta Eusepi) con punti 100 mentre al secondo posto si è classificata la ricorrente TFC con punti 88,36.<br />	<br />
Avverso l’esito della procedura, e tutti gli atti ad esso connessi, ha proposto impugnativa la società TFC chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, ed il risarcimento dei danni per i seguenti motivi:<br />	<br />
1) violazione e falsa applicazione di legge (artt. 38 e 39 del D.lgs n. 163 del 2006 e artt. 4 e 8 del disciplinare); eccesso di potere per violazione della <i>lex specialis</i> e <i>par condicio</i> dei partecipanti, disparità di trattamento. <br />	<br />
La controinteressata avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara in quanto, sebbene il bando richiedesse l’iscrizione alla CCIAA per l’attività corrispondente al servizio oggetto dell’appalto, quella depositata in sede di gara non è conforme in quanto risulta che la Ditta Eusepi svolge attività di noleggio da rimessa con conducente mediante auto ed autobus.<br />	<br />
L’attività svolta dalla controinteressata non è quindi assimilabile a quella oggetto della gara che riguarda il servizio di “scuolabus”.<br />	<br />
La controinteressata, poi, non ha specificato il numero e la tipologia dei mezzi offerti per lo svolgimento del servizio, seppure richiesto dal bando di gara. La ditta Eusepi si è limitata a dichiararne in via generica il possesso ma senza specificare alcunché al riguardo;<br />	<br />
2) violazione e falsa applicazione degli artt. 83 e 86 del D.lgs n. 163 del 2006 e dell’art. 12 del disciplinare; eccesso di potere per errata attribuzione dei punteggi, errata valutazione delle giustificazioni, contraddittorietà e sviamento.<br />	<br />
L’offerta della controinteressata avrebbe dovuto essere sottoposta a verifica di anomalia, ai sensi dell’art. 86, comma 2, del D.lgs n. 163 del 2006.<br />	<br />
Del resto, la stessa offerta di Eusepi contiene elementi di contraddizione in quanto, da un lato, si impegna ad acquistare nuovi autobus e, dall’altro, giustifica la convenienza dell’offerta in ragione del fatto di possedere mezzi di trasporto di proprietà.<br />	<br />
Altresì, nella stessa offerta, la controinteressata ha omesso di indicare il costo per l’acquisto dei nuovi autobus comunali. A ciò si aggiunga che anche il calcolo del costo del personale è da ritenersi errato in quanto i dipendenti risultano impiegati per sole 2/3 ore al giorno, ovvero con una copertura non sufficiente per lo svolgimento del servizio scolastico.<br />	<br />
Anche il calcolo degli oneri fiscali è da ritenersi errato come dimostra, ad esempio, l’omessa indicazione dell’Irap;<br />	<br />
3) violazione degli artt. 38, 49, 86 e 87 del Dlgs n. 163 del 2006, art. 26 del D.lgs n. 81 del 2008 e art. 8 della legge n. 123 del 2007; omessa indicazione degli oneri della sicurezza.<br />	<br />
La controinteressata, nell’offerta, non ha indicato gli oneri della sicurezza né ha presentato il DUVRI;<br />	<br />
4) violazione e falsa applicazione dell’art. 84 del D.lgs n. 163 del 2006; eccesso di potere per errata composizione della commissione ed incompatibilità del commissario esterno.<br />	<br />
La commissione di gara è stata composta dal Dirigente del settore (Presidente) e da due membri esterni al Comune resistente.<br />	<br />
Nella scelta dei commissari esterni, non è stata rispettata la procedura prevista dall’art. 84 del D.lgs n. 163 del 2006 secondo cui è necessario dare contezza della assenza nell’organico dell’ente delle professionalità necessarie per lo svolgimento di tale incarico.<br />	<br />
Altresì, il comma 8 dell’art. 84 del citato D.lgs n. 163 del 2006 prevede che i commissari esterni debbano essere scelti secondo le modalità ivi previste ovvero, nel caso di professionisti, nell’ambito di un elenco formato sulla base di rose di candidati fornite dai rispettivi ordini professionali.<br />	<br />
Nel caso di specie, il Comune ha affidato l’incarico all’avv. Petullà che non è stata scelta con le modalità previste dal citato art. 84, comma 8, del D.lgs n. 163 del 2006. Peraltro, il predetto professionista aveva una causa di incompatibilità <i>ex</i> art. 51 del c.p.c., avendo svolto la difesa in favore del Comune di Alatri in una controversia promossa dalla ricorrente dinanzi al TAR Lazio, sede Latina.<br />	<br />
È intervenuta <i>ad opponendum</i> l’avv. Petullà (con atto depositato in giudizio il 14 dicembre 2010) eccependo, dapprima, l’irricevibilità per tardiva impugnazione dell’atto di nomina della Commissione e chiedendo, comunque, il rigetto del ricorso perché infondato nel merito.<br />	<br />
Si sono, poi, costituiti in giudizio il Comune di Tarquinia e la Ditta Eusepi chiedendo, allo stesso modo, il rigetto del ricorso per infondatezza. In particolare, la controinteressata ha proposto ricorso incidentale (depositato in giudizio il 23 dicembre 2010) deducendo, tra l’altro, l’illegittima ammissione alla gara della ricorrente TFC con conseguente inammissibilità del gravame principale.<br />	<br />
In particolare, la Ditta Eusepi ha dedotto quanto segue:<br />	<br />
1) violazione dell’art. 42 del D.lgs n. 163 del 2006 in relazione al punto 9 del bando e del punto 8 A4.1 del disciplinare; violazione e falsa applicazione della <i>lex specialis</i>; violazione e falsa applicazione del principio di <i>par condicio</i>; eccesso di potere per difetto di istruttoria.<br />	<br />
La società TFC non ha dimostrato di possedere il requisito di capacità tecnica riguardante lo svolgimento, nei tre anni precedenti, di un servizio identico per 750 utenti abbonati all’anno.<br />	<br />
La società ricorrente ha dimostrato di possedere il requisito per un numero inferiore di utenti e, pertanto, avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara. Ciò determina l’inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio;<br />	<br />
2) violazione e falsa applicazione della <i>lex specialis</i> (punto 11 del disciplinare); violazione e falsa applicazione del principio di <i>par condicio</i>; eccesso di potere sotto il profilo della irragionevolezza, carenza di motivazione e difetto di istruttoria.<br />	<br />
La ricorrente principale ha presentato un’offerta che prevede l’impiego di un numero di mezzi insufficiente per l’espletamento del servizio (ovvero sette automezzi, di cui uno per disabili, e due mezzi per il “pronto impiego”).<br />	<br />
Anche il numero del personale addetto (11 dipendenti) è insufficiente per il corretto svolgimento del servizio, così come organizzato dalla ricorrente TFC.<br />	<br />
In questo caso, la commissione avrebbe dovuto procedere all’esclusione della ricorrente dalla gara ovvero non avrebbe dovuto attribuire alcun punteggio con riferimento al criterio “offerta migliorativa”.<br />	<br />
3) violazione e falsa applicazione dell’art. 83 del D.lgs n. 163 del 2006 in relazione al punto 10 del disciplinare; violazione e falsa applicazione del principio di <i>par condicio</i>; eccesso di potere per difetto di istruttoria. <br />	<br />
La ricorrente non avrebbe dovuto essere collocata al secondo posto della graduatoria in quanto è erronea l’attribuzione di 10 punti per il numero dei mezzi, altri 10 per la vetustà degli stessi e ulteriori 10 punti per l’offerta di chilometri aggiuntivi.<br />	<br />
Ciò determina l’improcedibilità del ricorso per la mancata prova da parte della ricorrente TFC di poter aspirare all’aggiudicazione del servizio.<br />	<br />
Con ordinanza n. 211/2011, è stata fissata la data per la discussione del ricorso nel merito, ai sensi dell’articolo 55, comma 10, del codice del processo amministrativo.<br />	<br />
In prossimità della trattazione del merito, le parti hanno depositato memorie, insistendo nelle loro rispettive conclusioni.<br />	<br />
Alla pubblica udienza del 18 maggio 2011, dopo la discussione delle parti, la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione. <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. Il Collegio, in via preliminare, ritiene di dover, sin d’ora, precisare, per una maggiore chiarezza espositiva, che procederà dapprima all’esame delle censure proposte dalla società TFC (ricorrente principale) e dalla Ditta Eusepi (controinteressata, ricorrente incidentale) riguardanti le (prospettate) illegittime ammissioni alla gara delle due concorrenti (doglianze contenute in entrambi i primi motivi del ricorso introduttivo del giudizio e di quello incidentale). Successivamente, si procederà all’esame del quarto motivo del ricorso principale (riguardante la nomina della Commissione di gara) in quanto, in ragione della sua fondatezza (come si avrà modo di spiegare nel prosieguo), avrà carattere assorbente con riferimento alle altre doglianze proposte sia con il gravame introduttivo del giudizio, sia con quello incidentale. </p>
<p>2. Ciò premesso, va, altresì precisato che, aderendo al recente indirizzo espresso dal Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, con sentenza 4 aprile 2011, n. 4, va, anzitutto, esaminato il primo motivo del ricorso incidentale con cui la controinteressata Eusepi deduce l’illegittima ammissione alla gara della società TFC, in relazione alla mancata dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità tecnica previsti, a pena di esclusione, al punto 9 del bando ed al punto 8 A4.1) del disciplinare di gara (ovvero lo svolgimento, nei tre anni precedenti, di un servizio identico per almeno 750 utenti abbonati all’anno).<br />	<br />
2.1 La censura è infondata.<br />	<br />
2.2 Risulta invero dagli atti di gara che la società TFC, oltre ad aver comprovato il possesso del requisito imposto, a pena di esclusione, dal punto 9 del bando e dal punto 8 A4.1) del disciplinare di gara (ovvero lo svolgimento, nei tre anni precedenti, di un servizio identico per almeno 750 utenti abbonati all’anno), si è attenuta alle modalità prescritte dalla <i>lex specialis</i>.<br />	<br />
La documentazione di gara, con riferimento alla dimostrazione del predetto requisito di capacità tecnica, ha infatti previsto due modalità, ovvero una autodichiarazione dalla quale risultasse di aver svolto, nei tre anni scolastici precedenti, tale servizio in favore di enti pubblici per un numero minimo di utenti all’anno (sul punto, si registra una difformità tra il disciplinare di gara, che indica come numero minimo 750 utenti all’anno, e il modello di partecipazione alla gara predisposto dal Comune e allegato al disciplinare, che riporta un numero inferiore, pari a 670 alunni), e l’allegazione all’offerta di almeno tre attestazioni di servizio di enti pubblici che certificassero il possesso del requisito di che trattasi (in questo caso, il disciplinare ed il modello allegato riportano lo stesso numero minimo annuale di utenti pari a 750).<br />	<br />
Rispetto a tali indicazioni della documentazione di gara, la ricorrente TFC ha presentato in sede di gara l’autodichiarazione con l’indicazione del servizio svolto nel triennio precedente a favore di tre enti pubblici e, conformemente al modello allegato (seppure contrastante con il disciplinare di gara), ha indicato che il numero servito era di “oltre 670 utenti nell’anno”.<br />	<br />
La TFC, poi, sempre in conformità alla documentazione di gara, ha allegato quattro certificazioni di altrettanti enti pubblici dalle quali risulta (anche se in alcuni casi è riportato il numero complessivo annuale degli utenti e non la media annua), tramite una semplice operazione matematica, che la media annuale degli utenti rispettava il limite medio di 750 utenti, siccome previsto dal disciplinare di gara.<br />	<br />
A ciò si aggiunga che la TFC, sorteggiata per la comprova del possesso dei requisiti ai sensi dell’art. 48 del D.lgs n. 163 del 2006, ha poi depositato copia dei contratti relativi alle attestazioni degli enti pubblici dai quali risulta confermato quanto dichiarato e certificato in sede di offerta.<br />	<br />
2.3 Ciò posto, atteso che non vi è motivo per procedere all’esame del secondo motivo del ricorso incidentale in quanto riguardante non un profilo che avrebbe comportato l’esclusione dalla gara della ricorrente, bensì la correttezza dell’assegnazione dei relativi punteggi da assegnare all’offerta tecnica (come previsto al punto 10A del disciplinare di gara), il Collegio ritiene che l’impugnativa, in questa parte, vada respinta e che, pertanto, l’ammissione alla gara della TFC non sia inficiata dai vizi dedotti dalla controinteressata Ditta Eusepi.</p>
<p>3. Può, ora, passarsi ad esaminare il primo motivo del ricorso introduttivo del giudizio con cui la società TFC, a sua volta, deduce l’illegittimità dell’ammissione alla gara dell’aggiudicataria Ditta Eusepi.<br />	<br />
3.1 Anche tale censura è infondata.<br />	<br />
Con riferimento all’iscrizione nel registro CCIAA “per l’attività corrispondente al servizio oggetto del presente appalto” (cfr punto 8. A3.1 del disciplinare), risulta che la Ditta Eusepi, come riconosciuto dalla stessa TFC, svolge attività di noleggio da rimessa con conducente mediante auto ed autobus.<br />	<br />
Risulta, poi, dallo stesso certificato della CCIAA che l’aggiudicataria svolge attività di “servizio pubblico di trasporto persone e bagagli dal 22 aprile 1983”.<br />	<br />
Tali elementi di fatto convincono il Collegio del possesso in capo alla Ditta Eusepi (peraltro gestore uscente del servizio di che trattasi) del requisito richiesto dal disciplinare di gara punto 8) A3.1 circa l’iscrizione alla CCIAA per l’attività corrispondente al servizio oggetto dell’appalto.<br />	<br />
3.2 Altresì infondata risulta l’ulteriore censura contenuta nel primo motivo secondo cui la controinteressata non avrebbe specificato il numero e la tipologia dei mezzi offerti per lo svolgimento del servizio, come richiesto dal bando di gara.<br />	<br />
Il modello allegato al disciplinare riporta una autodichiarazione che non richiede la specificazione del numero e della tipologia dei mezzi da utilizzare nel servizio (specificato in altri punti del disciplinare), tanto che la controinteressata si è limitata a conformarsi al contenuto del predetto modello che, comunque, non smentisce il contenuto più specifico del disciplinare ma che si limita a dare per presupposti quei dati.<br />	<br />
In ogni caso, risulta dall’offerta tecnica che la Ditta Eusepi ha proposto, in sede di gara, l’utilizzo di 11 (undici) mezzi che superano, quindi, il limite di 5 (cinque) imposto, quale requisito minimo di ammissione, dalla <i>lex specialis</i>.</p>
<p>4. Va, ora, esaminato, come preannunciato al precedente punto 1., il quarto motivo del ricorso introduttivo che, in ragione della sua fondatezza, ha carattere assorbente rispetto alle ulteriori censure proposte anche dalla controinteressata con il ricorso incidentale, riguardanti (tutte) le modalità di valutazione delle offerte effettuate dalla Commissione di gara.<br />	<br />
4.1 Prima di affrontare il merito della censura, va tuttavia esaminata l’eccezione di irricevibilità proposta, al riguardo, dall’interveniente <i>ad opponendum </i>con cui si deduce che la società TFC non avrebbe impugnato tempestivamente la determinazione dirigenziale n. 80 dell’11 giugno 2010 di nomina della Commissione di gara.<br />	<br />
Costituisce, invero, affermazione costante della giurisprudenza quella secondo cui l&#8217;atto di nomina della commissione di gara, al pari degli atti da essa compiuti nel corso del procedimento, non produce un effetto lesivo che implichi l&#8217;onere dell&#8217;impugnazione nel prescritto termine decadenziale, che va invece effettuata unitamente al provvedimento di aggiudicazione dell&#8217;appalto e con decorrenza dall&#8217;avvenuta piena conoscenza di quest&#8217;ultimo (cfr, per tutte, di recente, Cons. St., sez. V, 4 marzo 2011, n. 1386).<br />	<br />
Il Collegio non ha motivi per discostarsi da tale orientamento che comporta, quindi, l’infondatezza dell’eccezione in esame.<br />	<br />
4.2 Ciò premesso, il Collegio ritiene che la nomina della Commissione di gara risulta effettuata in violazione dell’art. 84, comma 8, del D.lgs n. 163 del 2006, condividendo anche in questo caso la posizione della giurisprudenza amministrativa che si è espressa sul punto (per tutte, Cons. St., sez. V, 25 maggio 2010, n. 3312).<br />	<br />
L&#8217;art. 84 del codice dei contratti pubblici prevede, infatti, al comma 8, che, nel caso in cui la stazione appaltante ricorra a professionisti esterni, la scelta debba essere effettuata nell&#8217;ambito di un elenco formato sulla base di rose di candidati fornite agli ordini professionali. Tale precetto non è stato osservato nel caso in esame, risultando in atti che la scelta, come professionista esterno, dell&#8217;Avv. Francesca Petullà, nella qualità di esperto in appalti, è stata effettuata senza la preventiva richiesta all’Ordine degli avvocati di una rosa di candidati e la conseguente formazione di un apposito elenco al quale attingere.<br />	<br />
Del resto, tale modalità di selezione dei professionisti esterni non risulta smentita dal contenuto della sentenza della Corte costituzionale, 23 novembre 2007 , n. 401, che ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale proprio dell&#8217;art. 84 del codice dei contratti pubblici. Va, infatti, rimarcato che la Consulta, con la citata sentenza, ha dichiarato costituzionalmente illegittimi i commi 2, 3, 8 e 9, dell’articolo 84 del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, &#8220;<i>nella parte in cui, per i contratti inerenti a settori di competenza regionale, non prevedono che dette disposizioni abbiano carattere suppletivo e cedevole</i>&#8220;. La Consulta ha, al riguardo, rimarcato che tali disposizioni, recanti norme sulle funzioni, sulla composizione e sulla modalità di nomina dei componenti della Commissione giudicatrice incaricata di esprimersi nell&#8217;ipotesi di aggiudicazione con il criterio dell&#8217;offerta economicamente più vantaggiosa, pur disciplinando aspetti della procedura di scelta del contraente, sono preordinate a fini diversi rispetto a quelli di garanzia della concorrenzialità, in quanto gli aspetti connessi alla composizione della Commissione giudicatrice e alle modalità di scelta dei suoi componenti attengono all&#8217;organizzazione amministrativa degli organismi cui sia affidato il compito di procedere alla verifica del possesso dei necessari requisiti, da parte della imprese concorrenti, per aggiudicarsi la gara. Ne consegue che non può essere esclusa la competenza legislativa regionale nella disciplina di tali aspetti, non risultando conforme al sistema di riparto delle competenze tra lo Stato e le regioni la normativa contenuta nei commi censurati, la quale, se vale nel suo insieme per l&#8217;attività contrattuale posta in essere in ambito statale, per le regioni deve necessariamente avere carattere recessivo nei confronti di una diversa (ove esistente) disciplina specifica di matrice regionale, secondo quanto disposto dall&#8217;art. 117, comma 5, della Costituzione e dall’art. 1, comma 6, della legge delega n. 62 del 2005.<br />	<br />
Ciò posto, non risulta che la Regione Lazio abbia adottato una normativa regionale in materia di appalti pubblici e, pertanto, fino all’adozione di una legge regionale che preveda una diversa composizione della commissione di gara, devono continuare ad osservarsi le previsioni contenute nell’art. 84 del D.lgs n. 163 del 2006, come sancito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 401 del 2007.<br />	<br />
Nella determina di nomina della Commissione di gara del giugno 2010, come detto, non si fa riferimento alcuno (né risulta alcuna attività in tal senso) al fatto che all’interno della stazione appaltante non siano state individuate professionalità adeguate ai fini della nomina a componente della Commissione di gara e neppure alla circostanza che il Comune di Tarquinia si sia rivolto al Consiglio dell’ordine (anche nazionale) per chiedere un elenco di candidati con almeno 10 anni di anzianità nel cui ambito scegliere il professionista membro dell’organo collegiale: l’assenza di motivazione sul punto costituisce violazione del citato art. 84, comma 8, del D.lgs n. 163 del 2006.<br />	<br />
Del resto, come affermato dal giudice di appello nella citata sentenza n. 3312 del 2010, l&#8217;attribuzione agli Ordini del compito di individuare, secondo criteri trasparenti imperniati sulla competenza, le rose di professionisti, appare coerente con le funzioni di tali soggetti e, nella misura in cui si ispira a canoni di trasparenza ed efficienza, non urta contro i principi costituzionali e comunitari che regolano la materia dei contratti pubblici.</p>
<p>5. Ciò posto, il ricorso introduttivo del giudizio va accolto nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, vanno annullati gli atti impugnati, tranne i verbali nn. 1 e 2 con cui, verificata la documentazione amministrativa, è stata disposta l’ammissione della società TFC e della Ditta Eusepi alle fasi successive della gara (ovvero alla valutazione delle offerte tecniche ed economiche). <br />	<br />
Il ricorso incidentale, invece, va, in parte, respinto e, per il resto, dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse in quanto l’eventuale accoglimento delle censure relative alle modalità di valutazione della Commissione di gara non rivestirebbe alcuna utilità per la controinteressata in ragione dell’annullamento dell’atto di nomina dell’organo collegiale.</p>
<p>6. Il Collegio, tuttavia, ritiene di dover fornire, ai sensi dell’art. 34, comma 1, lettera e) del D.lgs n. 104 del 2010, alcune indicazioni per l’attuazione della presente pronuncia ed, in particolare:<br />	<br />
&#8211; non potendo trovare applicazione nella fattispecie in esame, in ragione di quanto esposto al precedente punto 4., la previsione contenuta nell’art. 84, comma 12, del D.lgs n. 163 del 2006 (secondo cui “<i>in caso di rinnovo del procedimento di gara a se<br />
&#8211; i lavori della nuova Commissione dovranno svolgersi entro 50 giorni dalla comunicazione, in via amministrativa, della presente sentenza (se non sospesa), ovvero dalla notifica, se antecedente, in modo tale da non pregiudicare l’avvio del servizio in vis<br />
&#8211; nel solo caso in cui le risultanze della valutazione effettuata dalla nuova Commissione di gara, approvate dal Comune di Tarquinia, portino all’aggiudicazione del servizio in favore della ricorrente TFC, l’amministrazione resistente dovrà altresì propor<br />
<br />	<br />
7. Le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti, in ragione della evoluzione, anche futura, della vicenda.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda <i>Ter</i>), definitivamente pronunciando, così dispone:<br />	<br />
&#8211; accoglie il ricorso introduttivo del giudizio e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati nei sensi di cui in motivazione; <br />	<br />
&#8211; respinge, in parte, il ricorso incidentale proposto dalla Ditta Eusepi e, per il resto, lo dichiara improcedibile;<br />	<br />
&#8211; dispone, ai sensi dell’art. 34, comma 1, lettera e) del D.lgs 2 luglio 2010 n. 104, le misure indicate nel punto 6. della parte in diritto, al fine di assicurare l’attuazione delle prescrizioni contenute nella presente sentenza;<br />	<br />
&#8211; compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.<br />	<br />
Contributo unificato corrisposto dalla società TFC a carico del Comune di Tarquinia e della Ditta Eusepi, nella misura del 50% per ciascuno, ai sensi dell’art. 13, comma 6 <i>bis</i>, del D.P.R. n. 115 del 2002. <br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 maggio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Maddalena Filippi, Presidente<br />	<br />
Francesco Riccio, Consigliere<br />	<br />
Daniele Dongiovanni, Primo Referendario, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 27/05/2011</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-27-5-2011-n-4810/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 27/5/2011 n.4810</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/9/2007 n.4810</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-13-9-2007-n-4810/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Sep 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-13-9-2007-n-4810/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-13-9-2007-n-4810/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/9/2007 n.4810</a></p>
<p>Non va sospesa l’ordinanza di sgombero opere abusive in area demaniale marittima (basolato mantenuto oltre il periodo necessario per l’esecuzione di lavori di restauro dell’edificio prospiciente). (G.S.) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Registro Ordinanza: 4810/07 Registro Generale: 6942/2007 Sezione Sesta composto</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-13-9-2007-n-4810/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/9/2007 n.4810</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-13-9-2007-n-4810/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/9/2007 n.4810</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa l’ordinanza di sgombero opere abusive in area demaniale marittima (basolato mantenuto oltre il periodo necessario per l’esecuzione di lavori di restauro dell’edificio prospiciente). (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</b></p>
<p>Registro Ordinanza: 4810/07<br />
Registro Generale: 6942/2007</p>
<p align=center><b>Sezione Sesta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Claudio Varrone<br /> Cons. Carmine Volpe<br />Cons. Luciano Barra Caracciolo<br /> Cons. Domenico Cafini<br /> Cons. Manfredo Atzeni Est.<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 13 Settembre 2007.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>BUFI GRAZIANO </b><br />
rappresentato e difeso da:  Avv.  DOMENICO COLELLA,  Avv.  FRANCESCO LOGRIECOcon domicilio  eletto in RomaVIA COSSERIA N.2   presso ALFREDO PLACIDI</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MINISTERO DEI TRASPORTI </b> &#8211;<b>CAPITANERIA DI PORTO DI MOLFETTA</b><br />
rappresentato e difeso da:AVVOCATURA GEN. STATOcon domicilio  in Roma VIA DEI PORTOGHESI 12 presso AVVOCATURA GEN. STATO<br />
per l&#8217;annullamento dell&#8217;ordinanza del TAR PUGLIA- BARI: SEZIONE III  n. 296/2007, resa tra le parti, concernente SGOMBERO OPERE ABUSIVE IN AREA   DEMANIALE MARITTIMA;<br />
Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l&#8217;ordinanza di  reiezione della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
CAPITANERIA DI PORTO DI MOLFETTA<br />MINISTERO DEI TRASPORTI<br />
Udito il relatore Cons. Manfredo Atzeni, nessuno è comparso per le parti;<br />
Ritenuto che dagli atti di causa non risulta espressa autorizzazione per il mantenimento del basolato di cui si tratta oltre il periodo necessario per l’esecuzione dei lavori di restauro dell’edificio prospiciente;  </p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Respinge l&#8217;appello (Ricorso numero: 6942/2007).</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 13 Settembre 2007<br />
L&#8217;ESTENSORE<br />
IL PRESIDENTE<br />
IL SEGRETARIO</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-13-9-2007-n-4810/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/9/2007 n.4810</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater &#8211; Sentenza &#8211; 24/5/2007 n.4810</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-sentenza-24-5-2007-n-4810/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 May 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-sentenza-24-5-2007-n-4810/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-sentenza-24-5-2007-n-4810/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater &#8211; Sentenza &#8211; 24/5/2007 n.4810</a></p>
<p>Pres. RIGGIO; Rel. RIZZETTO D. DI STEFANO (Avv. R. Adamo) c. MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI, Soprintendenza per i Beni Architettonici ed il Paesaggio del Lazio (Avv. dello Stato) sull&#8217;irrilevanza della compromissione dell&#8217;area agricola ai fini della concessione del nulla osta paesaggistico e sulla necessità che la</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-sentenza-24-5-2007-n-4810/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater &#8211; Sentenza &#8211; 24/5/2007 n.4810</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-sentenza-24-5-2007-n-4810/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater &#8211; Sentenza &#8211; 24/5/2007 n.4810</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. RIGGIO; Rel. RIZZETTO	<br /> D. DI STEFANO (Avv. R. Adamo) c. MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI, Soprintendenza per i Beni Architettonici ed il Paesaggio del Lazio (Avv. dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;irrilevanza della compromissione dell&#8217;area agricola ai fini della concessione del nulla osta paesaggistico e sulla necessità che la suddetta valutazione sia effettuata sulla base del piano paesistico</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Autorizzazione e concessione – Nulla osta paesaggistico – Compromissione dell’area agricola – Irrilevanza – Piano Paesistico – Unico parametro di riferimento</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La circostanza dell’intervenuta compromissione dell’area agricola oggetto di tutela paesaggistica è irrilevante ai fini del rilascio del nulla osta comunale, il quale deve assumere a parametro di riferimento  il rispetto dei valori espressamente tutelati dal P.T.P. e non “lo stato di fatto” della zona al momento della decisione dell’istanza di sanatoria, non essendo consentito al Comune disapplicare le norme  contenute nel Piano paesistico in base alla mera constatazione della loro frequente violazione per effetto del fenomeno dell’abusivismo.<br />
&#8212; *** &#8212;</p>
<p>Cfr., in tal senso, Cons. Stato, sez. V, 10.1.2007 n. 40.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center>
<b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL  LAZIO<br /> (Sezione  II quater)</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>ha pronunciato la seguente	<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>
SENTENZA<br />
</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>sul ricorso n. 8381/2002 proposto da</p>
<p><b>DI STEFANO Duilio</b>, rappresentato e difeso dall’Avv. Teresa Rubeis ed elettivamente  domiciliato presso lo studio dell’Avv. Roberto Adamo in Roma, in Via Mazzini, n. 117; <br />
<b></p>
<p align=center>
contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
-il <b>MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI, Soprintendenza per i Beni Architettonici ed il Paesaggio del Lazio</b>, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è lega<br />
<b></p>
<p align=center>
per l’annullamento, previa sospensiva,</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>del decreto del Soprintendente per i Beni Architettonici e per il Paesaggio del Lazio, adottato in data 11.4.2002, recante annullamento del provvedimento n. 274 del 11/2/2002 del Comune di Frascati, con cui si esprime parere favorevole ai sensi dell’art. 32 della legge 47/85 e art. 39 della legge 724/94 alla sanatoria di due manufatti abusivi; <br />
-di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione  in giudizio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali;<br />
Vista la memoria prodotta dal ricorrente a sostegno della propria difesa;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore all’udienza pubblica del 14 febbraio 2007 il Primo referendario Floriana Rizzetto;<br />
Uditi, altresì, l’avv. Rubeis per il ricorrente e, ai preliminari, l’avv.dello Stato Paola Palmieri per l’amministrazione resistente.<br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Con il decreto indicato in epigrafe il Soprintendente per i Beni Architettonici e per il Paesaggio del Lazio annullato il provvedimento del Comune di Frascati inteso ad esprimere parere favorevole, ai sensi dell’art. 32 della legge 47/85 e dell’art. 39 della legge 724/94, in merito all’istanza di sanatoria di due fabbricati (un manufatto ad uso ricovero degli operai addetti alla conduzione agricola ed un capannone in lamiera di mt.20.00 per 7.00 adibito allo svolgimento dell’attività artigianale connessa alla conduzione agricola del fondo) abusivamente elevati nel 1991 nel medesimo Comune, in località “Macchia dello Sterparo” Via Valentini, distinti in catasto al foglio 18, particella 543.<br />
Con il ricorso in esame il predetto decreto viene impugnato,  chiedendone l’annullamento, per i seguenti motivi:<br />
1)Eccesso di potere per travisamento dei fatti e dei presupposti.<br />
Non sussiste il difetto di motivazione del nulla osta comunale. Non è condivisibile il giudizio di incompatibilità ambientale posto dall’amministrazione statale a base del decreto di annullamento atteso che trattasi di manufatto insistente su un’area classificata dallo stesso PTP come zona 7 “<i>zone compromesse, aree di insediamento diffuso</i>” su cui sono state realizzate diverse costruzioni abusive, già sanate, che ne hanno definitivamente compromesso l’originale destinazione agricola ed il pregio paesistico.<br />
Inoltre la Soprintendenza è incorsa in un errore di fatto  in quanto l’opera da sanare non consiste in una tettoia, bensì in un capannone. <br />
2) Violazione ed erronea applicazione: <br />
a)  dell’art. 23 del Piano Territoriale Paesistico  n. 9 e degli artt. 32-34 della L.R. n. 24/98; <br />
b) dell’art. 82 co. 9 D.P.R. 616/1977;<br />
La Soprintendenza avrebbe esorbitato dal potere di annullamento  del nulla osta comunale per meri motivi di legittimità operando una valutazione di merito sulla compatibilità paesaggistica dell’opera riservata, dalla legge regionale di subdelega n. 59/95, alla competenza dell’autorità comunale, la quale si era espressa favorevolemente proprio tenuto conto dell’effettivo stato dei luoghi.<br />
Si è costituito in giudizio il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato nel merito.<br />
La causa è stata quindi chiamata e posta in decisione all’udienza pubblica del 14 febbraio 2007.<br />
<b></p>
<p align=center>
DIRITTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Si impugna il decreto del Soprintendente per i Beni Architettonici e per il Paesaggio del Lazio con il quale è stato annullato il nulla osta del Comune di Frascati inteso ad esprimere parere favorevole, ai sensi dell’art. 32 della legge 47/1985 e dell’art. 39 della legge 724/1994, ai fini della sanatoria di due fabbricati asseritamente adibiti allo svolgimento dell’agricoltura, abusivamente realizzati nello stesso Comune.<br />
Con il secondo motivo, che riveste priorità logica nell’ordine di esame delle dedotte censure, il ricorrente lamenta l’illegittimità del provvedimento impugnato sotto il profilo dell’incompetenza della Soprintendenza ad effettuare una valutazione di merito, in ordine alla compatibilità del fabbricato abusivo con i valori paesaggistici tutelati dal PTP, sostituendola a quella operata dal Comune.<br />
Il motivo è infondato, atteso che poggia su una errata interpretazione del provvedimento impugnato.<br />
Giova al riguardo precisare che il decreto della soprintendenza trova sostegno nelle seguenti considerazioni: 1) l’area interessata dall’intervento edilizio è dichiarata di notevole interesse ex lege n. 1497/1939 ai sensi del D.M. 2.4.1954; 2) il Comune non spiega come e perché l’intervento sanato sia compatibile con le esigenze di tutela ambientale; 3) si tratta di due manufatti (di cui uno consistente in tettoia in lamiera) non conformi alla normativa di zona, trattandosi di fabbricati realizzati su lotto esiguo, destinato a vocazione agricola, e non conformi alla destinazione dell’area tenuto conto delle dimensioni del lotto a disposizione, della cubatura (al riguardo viene rilevato che il nulla osta comunale indica un indice di fabbricabilità di 3 mc/mq, sensibilmente superiore a quello consentito dal PTP che è di 0,03 mc/mq.) e della volumetria dei manufatti, nonchè delle loro caratteristiche tipologiche; 4) il parere favorevole del Comune comporta l’alterazione di tratti caratteristici della località protetta, che sono la ragione stessa per cui la località è sottoposta a vincolo; 5) attraverso il parere favorevole ex art. 32 della legge n. 47/1985 e art. 39 della legge n. 724/1994 si è apportata una modifica al provvedimento di vincolo in violazione degli artt. 145 e 146 del T.U. approvato con D.Lgs 29.10.1999 n. 490.<br />
Sulla base delle richiamate considerazioni, il provvedimento comunale è stato ritenuto dalla Soprintendenza “<i>viziato da eccesso di potere sotto il profilo della carenza di motivazione e da violazione di legge perché in contrasto con l’art. 145 e l’art. 146 del predetto T.U.</i>”.<br />
Al riguardo va rilevato che, con le considerazioni  di cui sopra, la Soprintendenza non ha inteso esercitare un controllo di merito sulla valutazione di compatibilità dell’intervento in questione con il vincolo paesaggistico imposto dal richiamato decreto ministeriale e dal successivo P.T.P., operata dal Comune, ma ha soltanto evidenziato in primo luogo un difetto di motivazione del giudizio espresso dal Comune, in relazione agli elementi individuati nel terzo considerato. Questo  fa riferimento alla disciplina contenuta nel PTP 9 –  CASTELLI ROMANI all’art. 23 per le Zone 7 “compromesse: aree di insediamento diffuso a bassa densità, non ordinato&#8221;. Detta disposizione prescrive che <i>”in queste zone <b>valgono le norme stabilite dagli strumenti urbanistici vigenti </b>e dalla legge n° 47/85, nel rispetto di <b>quanto di seguito prescritto per i territori che gli strumenti urbanistici vigenti destinano a zona agricola </b>ed in quelli che <b>non hanno altre destinazioni </b>di zona e che sono di fatto destinati all’esercizio dell’attività agricola, e nel rispetto della normativa di area e di lotto prescritta dal Piano Paesistico”. </i>In tali aree <i>“ogni intervento deve essere indirizzato alla conservazione dei valori tipici e tradizionali propri dell&#8217;agricoltura ed alla difesa dell&#8217;esercizio dell&#8217;impresa agricola, considerato come strumento attivo per la conservazione dei beni ambientali” </i>ed è vietata “<i>ogni attività comportante trasformazione dell&#8217;uso del suolo diverso dalla sua naturale vocazione per l&#8217;utilizzazione agricola” </i>ed in particolare “<i>ogni lottizzazione a scopo edilizio”. “L&#8217;edificazione consentita, deve essere strettamente correlata alla utilizzazione agricola dei suoli ed allo sviluppo delle imprese agricole, comprendendovi, in conformità alle leggi che la consentono, l&#8217;attività di agriturismo”. </i>Per quanto concerne gli indici edificatori la medesima disposizione, sancisce che <i>“L&#8217;edificazione è consentita, sempreché sia ammessa dagli strumenti urbanistici, con il limite di mc 0,015/mq su lotti minimi di 20.000 mq e per una cubatura massima di 900 mc salvo diversi limiti stabiliti nei successivi articoli</i>”, precisando che “<i>nelle zone ove ciò sia ritenuto ammissibile dagli strumenti urbanistici vigenti sono consentite costruzioni mono locali per il ricovero degli attrezzi, di altezza non superiore a m. 2,50 e di superficie non superiore a 9 mq. quando si disponga di un lotto non inferiore a 2.000 mq”.<br />
</i>Tanto premesso, appare evidente che, il richiamo alla disciplina dettata dal P.T.P., soprattutto in materia di lotto minimo edificabile, di cubatura massima realizzabile (erroneamente indicata nel  nulla osta annullato),  non è volto ad evidenziare un mero contrasto dell’intervento edilizio di cui trattasi con la disciplina paesistica e, come tale, espressione dell’esercizio di un potere di controllo di merito sulla valutazione di compatibilità espressa dal Comune, ma è inteso unicamente ad indicare sotto quali profili il provvedimento comunale risultava inficiato da vizi di legittimità, quali appunto sono la mancata considerazione della violazione delle prescrizioni sulla densità edificatoria nelle aree agricole e delle catteristiche formali degli stessi (tettoia in lamiera); prescrizioni che non risultano essere state in alcun modo considerate dal Comune al fine di valutare la compatibilità dell’intervento rispetto alla vocazione di zona tutelata dal vigente piano paesistico. <br />
A tale stregua il provvedimento impugnato appare legittimamente adottato nell’ambito del potere di annullamento per vizi di legittimità attribuito all’autorità tutoria.<br />
Infatti, per giurisprudenza consolidata, a partire dalla decisione dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 9 del 14.12.2001 (cfr. da ultimo Cons. St., VI, 9.3.2005 n. 971), condivisa dal Collegio, il provvedimento statale di annullamento dell’autorizzazione paesaggistica concessa dalla Regione (ovvero dal Comune delegato dalla medesima) non può basarsi su una propria valutazione tecnico-discrezionale, ma deve trovare il suo presupposto unicamente su riscontrati vizi di legittimità ed è ciò che si è verificato nel caso di specie, dove la Soprintendenza, come in precedenza evidenziato, ha annullato il nulla osta comunale per mancata considerazione del contrasto del fabbricato con valori edificatori prescritti dal vigente piano paesistico.<br />
Va infine aggiunto, che a fronte delle precise prescrizioni individuate dalla Soprintendenza, che non hanno costituito oggetto di alcuna considerazione nel parere comunale, l’interessato non ha neppure addotto elementi utili a rinvenire una palese incongruità ed illogicità della valutazione in relazione ad oggettivi elementi caratterizzanti l’opera abusivamente realizzata atti a sostenere un giudizio positivo in merito alla compatibilità paesaggistica del manufatto in contestazione; tantomeno, come opposto dall’amministrazione, ha documentato lo svolgimento di un’attività agricola di importanza commisurata all’entità dei manufatti da condonare.<br />
Né, a fronte delle violazioni sopra indicate, può attribuirsi alcun rilievo all’eventuale improprietà lessicale in cui la Soprintendenza sia incorsa nel descrivere uno dei manufatti in questione come tettoia piuttosto che come capannone, atteso che tale variazione terminologica non incide in alcun modo sulla valutazione della mancata corrispondenza del fabbricato agli indici e valori edificatori sopra riportati.<br />
Con il primo motivo, il ricorrente assume che l’amministrazione sarebbe incorsa in un errore nella valutazione dei fatti, sicchè il provvedimento risulterebbe viziato da eccesso di potere per insussistenza dei presupposti, in quanto avrebbe omesso di considerare che la zona interessata dalla costruzione è già in buona parte edificata, sicchè non sussisterebbe la paventata incompatibilità dell’opera con l’ambiente circostante, il quale ha da tempo perduto l’originario carattere di paesaggio agreste; considerazioni invece presenti nel nulla osta comunale, sicchè questo sarebbe, contrariamente a quanto ritenuto dalla Soprintendenza, sufficientemente motivato.<br />
Anche tale censura non può essere condivisa.<br />
La circostanza dell’intervenuta compromissione dell’area agricola oggetto di tutela, invocata dal ricorrente, non vale ad inficiare la legittimità dell’atto impugnato, che deve assumere a parametro di valutazione del nulla osta comunale il rispetto dei valori espressamente tutelati dal PTP e non “lo stato di fatto” della zona al momento della decisione dell’istanza di sanatoria, non essendo consentito al Comune disapplicare le norme  contenute nel Piano paesistico in base alla mera constatazione della loro frequente violazione per effetto del fenomeno dell’abusivismo. Infatti, come di recente chiarito dal Consiglio di Stato “<i>ove la trasformazione illecitamente realizzata in assenza di autorizzazione e di concessione edilizia dovesse condizionare &#8211; per le modificazioni introdotte, di fatto, al territorio &#8211; la valutazione paesaggistica, da un lato  non avrebbe significato che il legislatore continui a condizionare la sanatoria alla previa autorizzazione paesaggistica, e, d’altra parte, vanificherebbe la tutela, sostanzialmente rimessa alla volontà degli amministrati di non perpetrare e realizzare interventi abusivi”  </i>(Cons. st., sez. V  n. 40 del 10.1.2007).<br />
In tale prospettiva, è stato perciò precisato che l’avvenuta parziale compromissione di un’area vincolata non giustifica il rilascio di provvedimenti atti a comportarne l’ulteriore degrado, ma richiede, semmai, una maggiore attenzione da parte dell’autorità preposta alla tutela del vincolo al fine di preservare gli spazi residui da un ulteriore <i>vulnus </i> ai valori ambientali tutelati.<br />
Le considerazioni del ricorrente in ordine all’effettivo stato dei luoghi (che avrebbero l’asserito effetto di indurre a ritenere compatibile con i valori paesaggistici l’opera abusiva realizzata) non possono perciò valere a sanare, in questa sede, i vizi dell’atto comunale annullato, potendo semmai essere rappresentare al Comune in sede di rinnovo del procedimento per il rilascio del nulla osta annullato ed al fine dell’eventuale revisione di una disciplina paesistica divenuta inattuale.<br />
Non può pertanto essere condiviso il giudizio espresso dal ricorrente in merito all’adeguatezza della motivazione del parere espresso dal Comune: alla stregua delle considerazioni più sopra svolte appare evidente che il nulla osta in questione, si limita a riportare, peraltro in modo errato, gli indici  edificatori prescritti dalla vigente disciplina paesistica senza tuttavia né rilevare lo scostamento delle opere da sanare rispetto agli stessi né tanto meno giustificare la ritenuta compatibilità, nonostante la violazione delle relative prescrizioni, delle opere da sanare con i valori tutelati dal PTP.<br />
In conclusione il ricorso deve essere respinto.<br />
Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio, ivi compresi diritti ed onorari.<br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sez. II quater, respinge il ricorso in epigrafe.<br />
Spese, diritti e onorari, compensati.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 14 marzo 2007, con l’intervento dei Magistrati:</p>
<p>Italo RIGGIO 		&#8211;	Presidente <br />	<br />
Renzo CONTI		&#8211;	Consigliere <br />	<br />
Floriana RIZZETTO	&#8211;	Primo Referendario, estensore.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-sentenza-24-5-2007-n-4810/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater &#8211; Sentenza &#8211; 24/5/2007 n.4810</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
