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	<title>4808 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>4808 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 28/7/2020 n.4808</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-28-7-2020-n-4808/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 28/7/2020 n.4808</a></p>
<p>Sergio De Felice, Presidente, Francesco De Luca, Consigliere, Estensore; PARTI: (Dario V., rappresentato e difeso dagli avvocati Luigi Ferdinando Berardi e Maria Gabriella Cappiello, con domicilio eletto presso lo studio dei difensori in Roma, via G.Caccini n.1 contro Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-28-7-2020-n-4808/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 28/7/2020 n.4808</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-28-7-2020-n-4808/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 28/7/2020 n.4808</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Sergio De Felice, Presidente, Francesco De Luca, Consigliere, Estensore; PARTI:  (Dario V., rappresentato e difeso dagli avvocati Luigi Ferdinando Berardi e Maria Gabriella Cappiello, con domicilio eletto presso lo studio dei difensori in Roma, via G.Caccini n.1 contro Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Andreottola, Fabio Maria Ferrari e Gabriele Romano, con domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avvocato Nicola Laurenti in Roma, via F. Denza, 50/A)</span></p>
<hr />
<p>Processo amministrativo: la configurabilità  della omessa pronuncia del giudice</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Processo amministrativo &#8211; omessa pronuncia del giudice &#8211; configurabilità .<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Il vizio di omessa pronuncia da parte del giudice di primo grado è configurabile e costituisce un tipico errore di diritto per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, deducibile in sede di appello sotto il profilo della violazione dell&#8217;art. 112 Cod. proc. civ., che è applicabile al processo amministrativo con il correttivo secondo cui l&#8217;omessa pronuncia su di un vizio del provvedimento impugnato deve essere accertata con riferimento alla motivazione della sentenza nel suo complesso, senza privilegiare gli aspetti formali, così¬ che essa può ritenersi sussistente soltanto nell&#8217;ipotesi in cui risulti non essere stato esaminato il punto controverso e non quando, al contrario, la decisione sul motivo di impugnazione risulti implicitamente da un&#8217;affermazione decisoria di segno contrario ed incompatibile.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 28/07/2020<br /> <strong>N. 04808/2020REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 08113/2016 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> <br /> sul ricorso numero di registro generale 8113 del 2016, proposto da Dario V., rappresentato e difeso dagli avvocati Luigi Ferdinando Berardi e Maria Gabriella Cappiello, con domicilio eletto presso lo studio dei difensori in Roma, via G.Caccini n.1;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Andreottola, Fabio Maria Ferrari e Gabriele Romano, con domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avvocato Nicola Laurenti in Roma, via F. Denza, 50/A;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento e/o la riforma</em></strong><br /> della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Quarta) n. 01051/2016, resa tra le parti;<br /> <br /> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Viste le note di udienza depositate in data 4 giugno 2020 dall&#8217;avvocato Gabriele Romano per l&#8217;Amministrazione comunale appellata, ai sensi dell&#8217;art. 84, comma 5 D.L. n. 18 del 2020 conv. dalla L. 24 aprile 2020, n. 27<br /> Relatore il Cons. Francesco De Luca nell&#8217;udienza pubblica del giorno 11 giugno 2020 svoltasi, ai sensi dell&#8217;art. 84 comma 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, conv. dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, attraverso l&#8217;utilizzo di piattaforma &#8220;Microsoft Teams;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br /> <br /> FATTO<br /> Con ordinanza n. 752 del 15.9.2008 il Comune di Napoli ha ordinato al Sig. V. Dario, in qualità  di responsabile, di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi, riscontrando la realizzazione, senza il prescritto permesso di costruire, sui terrazzi a livello dell&#8217;appartamento sito in Corso Secondigliano, di un &#8220;<em>manufatto in muratura di m2 8,00 x h m. 2,50 al colmo della copertura a falda</em>&#8220;, nonchè di una &#8220;<em>tettoia in legno di m2 40,00 ad h m. 2,70 al colmo della falda spiovente, sorretta da pali in legno e pareti laterali in muratura</em>&#8220;; interventi qualificati come di ristrutturazione edilizia ex art. 3, comma 1, lett. e1), DPR n. 380/01.<br /> Il Sig. V. Dario ha proposto ricorso dinnanzi al Tar Campania, Napoli, avverso il provvedimento comunale n. 752/18 cit., dando atto di avere realizzato &#8220;<em>un minuscolo locale di mq 8,00 composto in muratura con falda spiovente destinato a vano servizio di sgombero</em>&#8221; e &#8220;<em>una tettoia in legno con copertura di tegole canadesi costituita, strutturalmente, da n. 4 pilastrini in legno lamellare di pino aventi dimensioni di cm 12 x 12 e altezza di ml 2,50 e travi in legno lamellare, sui primi poggianti, con interposte perline di legno [&#038;] posta in aderenza al confine del muro del fabbricato adiacente il terrazzo [&#038;] completamente aperta e destinato a soggiorno estivo ed arredato con divanetti, di apprezzabile valore estetico</em>&#8221; (pag. 2 ricorso in primo grado).<br /> A fondamento dell&#8217;impugnazione, il ricorrente ha dedotto la natura pertinenziale delle opere realizzate, come tali non richiedenti il previo rilascio del permesso di costruire, nonchè l&#8217;omessa valutazione dell&#8217;impatto ambientale, l&#8217;omessa indicazione delle ragioni di pubblico interesse sottese alla demolizione, la sproporzione della sanzione irrogata (attesa la modesta entità  delle opere) e la violazione dei diritti di partecipazione procedimentale.<br /> Il Comune di Napoli si è costituito in giudizio, al fine di resistere al ricorso.<br /> Il Tar ha rigettato il ricorso, ritenendo corretta la qualificazione giuridica degli immobili operata dall&#8217;Amministrazione e reputando, pertanto, necessario, ai fini della loro edificazione, il previo rilascio del permesso di costruire, la cui carenza giustificava l&#8217;irrogazione della sanzione demolitoria.<br /> Il Sig. V. Dario ha proposto appello avverso la sentenza di primo grado, articolando tre motivi di impugnazione.<br /> Si è costituito in giudizio il Comune di Napoli, al fine di resistere all&#8217;appello proposto.<br /> L&#8217;appellante ha insistito nelle proprie difese con memoria del 7 gennaio 2020.<br /> Con istanza del 24 gennaio 2020 il Comune appellato ha chiesto il rinvio della causa ad altra udienza, lamentando l&#8217;omessa comunicazione dell&#8217;avviso di udienza.<br /> La Sezione, con ordinanza n. 1030 del 10 febbraio 2020, emessa all&#8217;esito dell&#8217;udienza pubblica del 6 febbraio 2020, ha accolto l&#8217;istanza di rinvio presentata dall&#8217;Amministrazione comunale; nonchè ha disposto, a cura della segreteria, l&#8217;acquisizione dell&#8217;originale cartaceo del fascicolo di primo grado.<br /> Il fascicolo cartaceo è stato, dunque, acquisito in data 4 marzo 2020.<br /> Il Comune appellato in data 4 giugno 2020 ha depositato note di udienza ex art. 84, comma 5, D.L. n. 18/2020 conv. dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, controdeducendo rispetto ai motivi di appello.<br /> La causa è stata trattenuta in decisione nell&#8217;udienza dell&#8217;11 giugno 2020.<br /> <br /> DIRITTO<br /> 1. Con il primo motivo di appello viene contestata l&#8217;erroneità  dei presupposti sottesi alla decisione di primo grado, tenuto conto che il Tar a) avrebbe ritenuto non contestata la descrizione delle opere, quando invece la stessa sarebbe stata confutata in ricorso; b) avrebbe richiamato, come difesa del ricorrente, l&#8217;amovibilità  delle strutture laterali della tettoia, quando, invece, dalla consulenza tecnica prodotta sub doc. 3, si evinceva chiaramente che la tettoia fosse priva di qualsivoglia chiusura laterale. Ne deriverebbe l&#8217;inconferenza della motivazione del Tar e, conseguentemente, l&#8217;omessa pronuncia sulle contestazioni svolte dal ricorrente in primo grado.<br /> In particolare, alla stregua di quanto denunciato in appello, il Tar:<br /> &#8211; da un lato, avrebbe ritenuto che il ricorrente non avesse contestato la descrizione dei manufatti operata in sede amministrativa, quando, invece, il Sig. V. avrebbe impugnato specificatamente le risultanze sia degli accertamenti condotti dai Vigili Urbani, sia dell&#8217;istruttoria tecnica svolta dall&#8217;Amministrazione intimata;<br /> &#8211; dall&#8217;altro, avrebbe reputato che le deduzioni del ricorrente afferissero all&#8217;amovibilità  dei pannelli impiegati per la chiusura dei lati scoperti, argomentando la decisione sulla base della giurisprudenza formatasi in materia di verande chiuse con vetrate; quando, invece, il Sig. V. non avrebbe affermato la presenza di panelli amovibili, risultando la tettoia priva di chiusure laterali.<br /> Il ricorrente, dunque, ritiene che &#8220;<em>la mancata valutazione delle ragioni di fatto e di diritto prospettate dal ricorrente configurano l&#8217;omissione dell&#8217;esame di un punto decisivo della controversia</em>&#8221; (pag. 6 appello).<br /> Il motivo di appello è infondato.<br /> Le censure dedotte con il primo motivo di appello non configurano un vizio di omessa pronuncia <em>ex</em> art. 112 c.p.c. &#8211; per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato -, <em>error in procedendo</em> predicabile soltanto qualora il giudice procedente non esamini taluna delle censure articolate dal ricorrente.<br /> Come statuito da questo Consiglio, &#8220;<em>il vizio di omessa pronuncia da parte del giudice di primo grado è configurabile e costituisce un tipico errore di diritto per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, deducibile in sede di appello sotto il profilo della violazione dell&#8217;art. 112 Cod. proc. civ., che è applicabile al processo amministrativo con il correttivo secondo cui l&#8217;omessa pronuncia su di un vizio del provvedimento impugnato deve essere accertata con riferimento alla motivazione della sentenza nel suo complesso, senza privilegiare gli aspetti formali, così¬ che essa può ritenersi sussistente soltanto nell&#8217;ipotesi in cui risulti non essere stato esaminato il punto controverso e non quando, al contrario, la decisione sul motivo di impugnazione risulti implicitamente da un&#8217;affermazione decisoria di segno contrario ed incompatibile</em>&#8221; (Consiglio di Stato, sez. V, 4 luglio 2018, n. 4095).<br /> Nel caso di specie, emerge che, adendo la sede giurisdizionale, il ricorrente ha formulato in primo grado quattro distinte censure, con cui ha dedotto che:<br /> &#8211; gli interventi realizzati non potevano qualificarsi in termini di ristrutturazione edilizia, in quanto non avevano le caratteristiche di una costruzione, nè determinavano una modificazione del territorio, bensì¬ soltanto consentivano una pìù funzionale utilizzazione dell&#8217;immobile; con conseguente necessità  di qualificare siffatte opere come pertinenze, non necessitanti di permesso di costruire ai sensi degli artt. 3, comma 1, lett. e.5 e e.6, 10, comma 1, lett. a), e 22 DPR n. 380/01 e del Regolamento Edilizio del Comune di Napoli; peraltro, nella specie, il manufatto non superava il limite del 20% del volume dell&#8217;edificio principale, mentre la tettoria non costituiva volume;<br /> &#8211; gli interventi dovevano ritenersi soggetti all&#8217;autorizzazione ex art. 7 L. n. 94/1982 ovvero, con l&#8217;entrata in vigore del DPR n. 380/01, potevano essere eseguiti liberamente;<br /> &#8211; il provvedimento comunale non recava alcuna indicazione del presunto impatto ambientale e comunque dell&#8217;interesse pubblico sotteso alla demolizione, difettando nell&#8217;area valori paesaggistici da tutelare; in ogni caso, la decisione amministrativa risultava immotivata e sproporzionata in relazione ad opere di modestissima entità ;<br /> &#8211; il provvedimento era stato reso senza comunicare al ricorrente l&#8217;avvio del relativo procedimento.<br /> Il Tar ha rigettato il ricorso, ritenendo che<br /> &#8211; l&#8217;Amministrazione avesse correttamente qualificato gli interventi in contestazione come ristrutturazione edilizia, tenuto conto che il primo intervento non risultava qualificabile come tettoia, in quanto non presentava i caratteri della copertura pertinenziale di spazio coperto, essendo chiusa da pareti laterali; il manufatto, parimenti, non integrava gli estremi della pertinenza a fini urbanistici, non essendo coessenziale a un bene principale e potendo essere successivamente utilizzato anche in modo autonomo e separato, senza che, peraltro, fosse dimostrato il suo collegamento ad una esigenza effettiva oggettiva dello stabile cui accedeva;<br /> &#8211; l&#8217;ordinanza di demolizione risultasse adeguatamente motivata, mediante la descrizione delle opere abusive, il riferimento alla mancanza del permesso di costruire, l&#8217;indicazione delle norme violate e il rinvio alle risultanze istruttorie del procedimento;<br /> &#8211; il provvedimento di demolizione non richiedesse una valutazione delle ragioni di interesse pubblico in ragione della sua natura vincolata;<br /> &#8211; la sanzione della riduzione in pristino fosse espressamente prevista dall&#8217;art. 33 DPR n. 380/01, costituendo misura vincolata insuscettibile di sindacato in punto di proporzionalità ;<br /> &#8211; non risultasse riscontrabile alcun difetto di istruttoria, in quanto la realizzazione di volumetria aggiuntiva senza alcun titolo legittimante comportava la violazione degli artt. 3, comma 1, lett. e.1, 10, comma 1, lett. a) e 31, comma 2, DPR n. 380/01;<br /> &#8211; il provvedimento di demolizione non dovesse essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento, risultando comunque applicabile il disposto di cui all&#8217;art. 21 <em>octies</em>, comma 2, L. n. 241/90.<br /> Emerge, dunque, che il Tar ha pronunciato su tutte le censure svolte dalla parte ricorrente; il che impedisce di riscontrare un&#8217;omessa pronuncia su un punto decisivo della vertenza.<br /> In ogni caso, il vizio di omessa pronuncia non sarebbe idoneo a determinare la rimessione della causa al primo giudice ex art. 105 c.p.a., tenuto conto che, in ragione dell&#8217;effetto devolutivo proprio dell&#8217;appello, le questioni asseritamente non esaminate dinnanzi al Tar, dovrebbero comunque essere delibate in sede impugnatoria, onde pervenire ad una decisione sul merito della controversia.<br /> Difatti, &#8220;<em>l&#8217;omessa pronuncia su una o pìù censure proposte con il ricorso giurisdizionale non configura un error in procedendo, tale da comportare l&#8217;annullamento della decisione, con contestuale rinvio della controversia al giudice di primo grado ex art. 105, comma 1, c.p.a., ma solo un vizio dell&#8217;impugnata sentenza che il giudice di appello è legittimato ad eliminare, integrando la motivazione carente o, comunque, decidendo sul merito della causa; non rientrando l&#8217;omessa pronuncia da parte del giudice di primo grado su un motivo del ricorso nei casi tassativi di annullamento con rinvio, ne consegue che, in forza del principio devolutivo (art. 101, comma 2 c.p.a.), il Consiglio di Stato decide, nei limiti della domanda riproposta, anche sui motivi di ricorso non affrontati dal giudice di prime cure. (cfr. ex multis IV Sez. n. 1541 del 2019, nonchè Ap. nn. 11 e 12 del 2018)</em>&#8221; (Consiglio di Stato, sez. IV, 21 febbraio 2020, n. 1337).<br /> Parimenti, sempre in ragione dell&#8217;effetto devolutivo dell&#8217;appello, anche l&#8217;errata ricostruzione dei fatti di causa e delle contestazioni svolte sul punto dalla parte ricorrente non potrebbe condurre all&#8217;annullamento della sentenza gravata con rimessione al primo giudice, bensì¬ imporrebbe al giudice di appello di emettere una decisione sul merito della controversia, verificando se l&#8217;eventuale errore in cui sia incorso il Tar abbia determinato un&#8217;erronea qualificazione della fattispecie concreta, attraverso la sua sussunzione sotto una categoria giuridica (nel caso in esame, ristrutturazione edilizia) diversa da quella invocata dalla parte appellante (pertinenza urbanistica).<br /> Nella specie, occorre, dunque, verificare se la contestata erronea ricostruzione dei fatti di causa abbia influito sulla qualificazione giuridica delle opere accolta dal Tar e, quindi, sui presupposti fondanti l&#8217;ordine di demolizione impugnato in prime cure; il che forma oggetto del secondo motivo di appello.<br /> 4. Con il secondo motivo di appello, difatti, il Sig. V. ha contestato l&#8217;erroneità  della sentenza gravata, per aver qualificato gli interventi per cui è controversia come opere di ristrutturazione edilizia, quando, invece, si farebbe questione di mere pertinenze non soggette al previo rilascio del permesso di costruire.<br /> In particolare, il ricorrente, contestando la descrizione dei manufatti in parola operata dai Vigili del Fuoco e ribadita nell&#8217;istruttoria tecnica, ha rilevato che si fa questione<br /> &#8220;- <em>di una tettoia in legno di metri lineari 9,00 x 4,00 (v. Relazione Tecnica allegata al Ricorso introduttivo, All. 3 ) con 4 pilastrini in legno lamellare di pino, in aderenza al confine del muro del fabbricato adiacente il terrazzo, completamente aperta &#8220;a vento&#8221; (vedi foto allegate alla Relazione Tecnica cit.) e destinata a soggiorno estivo ed arredato con divanetti, di apprezzabile valore estetico;</em><br /> <em>&#8211; di un minuscolo locale in muratura di mq 8,00 x 2,50 al colmo della copertura a falda spiovente destinato a vano servizio di sgombero</em>&#8221; (pag. 7 appello).<br /> Alla stregua di tale descrizione, l&#8217;appellante ha dedotto che la prima opera, in quanto sprovvista di pareti laterali, avrebbe dovuto essere qualificata come tettoia ex art. 2 Regolamento Edilizio, non costituendo volume, come ricavabile altresì¬ dal verbale di sopralluogo sotteso all&#8217;ordinanza di demolizione, in cui non è stata calcolata la volumetria, ma soltanto la superficie; in ogni caso, anche applicando il criterio del calcolo di volumetria di cui all&#8217;art. 3, comma 5, lett. d) Regolamento edilizio (il 60% della superficie effettiva), la volumetria sarebbe poco pìù del 16% dei mc 330 dell&#8217;edificio principale e, dunque, inferiore al parametro del 20% di cui all&#8217;art. 3 DPR n. 380/01; in ogni caso, si tratterebbe di intervento rispondente al parametro di cui all&#8217;art. 3, comma 3, lett. d) regolamento, avendo un&#8217;estensione di mq 36,00, inferiore al 30% della superficie scoperta di mq 180.<br /> Con riferimento al locale di sgombero, parimenti, avrebbe una volumetria di mc 16, inferiore al 20% di quello principale.<br /> Entrambi gli interventi non sarebbero, dunque, soggetti al rilascio del permesso di costruire.<br /> Il motivo di appello è infondato.<br /> 4.1 In particolare, avuto riguardo alla prima opera, tradottasi nella realizzazione di una tettoia, questo Consiglio ha precisato che &#8220;<em>una tettoia (&#038;), collegata al muro di un edificio preesistente, fa corpo con la cosa principale a cui aderisce, di cui modifica la sagoma e ne comporta l&#8217;ampliamento, creando nuova volumetria e, pertanto, necessita di un adeguato titolo di autorizzatorio (cfr. Cons. St. n. 6493 del 2012; Cons. St. n. 3939 e n.4997 del 2013)</em>&#8221; (Consiglio di Stato, sez. VI, 7 ottobre 2019, n. 6760); nonchè che &#8220;<em>In ambito edilizio, quindi, manca la natura pertinenziale quando sia realizzato un nuovo volume, su un&#8217;area diversa ed ulteriore rispetto a quella giÃ  occupata dall&#8217;edificio precedente/principale, ovvero quando sia realizzata una qualsiasi opera che ne alteri la sagoma, come ad esempio una tettoia</em>&#8221; (Consiglio di Stato, sez. II, 4 luglio 2019, n. 04586).<br /> Ne deriva che &#8220;<em>il rilascio del permesso di costruire per la realizzazione di una tettoia è necessario solo quando, per le sue caratteristiche costruttive, essa sia idonea ad alterare la sagoma dell&#8217;edificio (Consiglio di Stato, sez. VI, 16 febbraio 2017, n. 694); l&#8217;installazione della tettoia è invece sottratta al regime del permesso di costruire ove la sua conformazione e le ridotte dimensioni ne rendano evidente e riconoscibile la finalità  di mero arredo e di riparo e protezione dell&#8217;immobile cui accedono (Consiglio di Stato, sez. V, 13 marzo 2014 n. 1272)</em>&#8221; (Consiglio di Stato, sez. VI, 4 marzo 2019, n. 1480).<br /> L&#8217;applicazione di tali coordinate ermeneutiche al caso di specie dimostra l&#8217;infondatezza delle censure svolte dalla parte appellante.<br /> In particolare, all&#8217;esito dell&#8217;acquisizione del fascicolo cartaceo disposta con ordinanza n. 1030 del 10 febbraio 2020, la puntuale descrizione dell&#8217;opera per cui è controversia è desumibile dall&#8217;esame dell&#8217;allegato 3 al ricorso in primo grado, recante una relazione tecnica con annessi elaborati grafici e relative rappresentazioni fotografiche.<br /> Nel presente giudizio si fa questione di una &#8220;<em>tettoia in legno con copertura di tegole canadesi di dimensioni di ml 9,00 x 4,00 [&#038;] costituita da n° 4 pilastrini in legno lamellare di pino aventi dimensioni di cm 12&#215;12 e altezza di ml 2,50 travi in legno lamellare con interposte perline di legno le quali poggiano sui pilastrini anzidetti e su un muretto di spessore di cm 20 ed altezza di ml 2,70, posto in aderenza al confine del muro del fabbricato adiacente il terrazzo [&#038;] la tettoia è adibita a soggiorno aperto ed è arredata con divanetti e tavolo</em>&#8221; (relazione tecnica sub doc. 3 al ricorso in primo grado).<br /> Si è, dunque, in presenza di una tettoia di rilevanti dimensioni (oltre 35 m2), realizzata sul terrazzo a livello di un condominio a pìù piani, sporgente di circa quattro metri, sorretta da pali in legno alti circa 2,50 metri e collegata al muro dell&#8217;edificio preesistente.<br /> Benchè gli appellanti contestino fondatamente l&#8217;errore in cui è incorso il giudice di prime cure nel ritenere esistenti pannelli laterali inamovibili, non riscontrabili dalle rappresentazioni fotografiche sub doc. 3 al ricorso in prime cure, le caratteristiche proprie della tettoia &#8211; come osservato nello statuire sul primo motivo di impugnazione, esaminabili direttamente da questo Consiglio, al fine di pronunciare sulle corrispondenti censure svolte dai ricorrenti e, quindi, riscontrare eventuali errori di giudizio commessi dal Tar nella ricostruzione dei fatti di causa e nella qualificazione delle opere per cui è controversia- non consentono di accogliere l&#8217;appello proposto.<br /> Difatti, alla stregua della documentazione in atti (in specie doc. 3 al ricorso in prime cure) &#8211; da cui si desume, altresì¬, che le travi componenti la struttura della tettoia poggiano su un muro &#8220;<em>posto in aderenza al confine del muro del fabbricante adiacente il terrazzo</em>&#8221; (relazione tecnica sub doc. 3 ricorso in primo grado), con conseguente emersione di una chiusura laterale della relativa opera &#8211; risulta che la tettoia per cui è controversia, in ragione delle sue caratteristiche strutturali sopra descritte, incide sul contorno assunto dall&#8217;edificio, di cui determina un&#8217;alterazione della sagoma (intesa come conformazione planivolumetrica della costruzione e suo perimetro considerato in senso verticale e orizzontale &#8211; cfr. Consiglio di Stato, sez. II, 18 maggio 2020, n. 03153); tale opera non può, quindi, ritenersi una mera pertinenza, necessitando del rilascio del permesso di costruire, come correttamente ritenuto dall&#8217;Amministrazione comunale.<br /> Peraltro, come emerge dalle stesse deduzioni svolte dalla parte appellante (pag. 2 ricorso in primo grado e pag. 7 appello), dalla relazione tecnica allegata al doc. 3 del ricorso in prime cure e comunque dalle rappresentazioni fotografiche in atti (all. 3 ricorso in primo grado), la tettoia <em>de qua</em> ha la funzione di delimitare, nell&#8217;ambito del terrazzo, uno spazio arredato dedicato al soggiorno estivo; travalicando, per l&#8217;effetto, la funzione propria di una tettoia, destinata esclusivamente all&#8217;arredo, alla copertura e alla protezione dell&#8217;immobile cui accede.<br /> Per tali ragioni, non potrebbe neanche essere utilmente invocato dal Sig. V. l&#8217;art. 2 Regolamento Edilizio comunale, essendosi in presenza di una disposizione che, assegnando alla tettoia una mera funzione di copertura, risulta inoperante nel caso di specie, in cui si fa questione di un&#8217;opera non funzionale alla sola copertura dell&#8217;immobile cui accede, bensì¬ &#8220;<em>destinata a soggiorno estivo</em>&#8221; (pag. 7 appello).<br /> Ala stregua delle considerazioni svolte, l&#8217;ordine di ripristino emesso dall&#8217;Amministrazione comunale deve ritenersi immune dai vizi censurati dalle parti appellanti, essendosi in presenza di un&#8217;opera, da un lato, idonea ad alterare la sagoma dell&#8217;edificio cui accede, dall&#8217;altro, volta a delimitare un area destinata a soggiorno estivo, con una funzione esorbitante rispetto a quella di mera copertura, arredo e protezione, propria della tettoia; trattasi, dunque, di opera necessitante per la sua edificazione del permesso di costruire, nella specie mancante.<br /> 4.2. Risultano infondate anche le censure afferenti al secondo manufatto realizzato dalle parti appellanti, rappresentato da un locale in muratura di mq 8,00 x 2,50 al colmo della copertura a falda; inidoneo ad integrare gli estremi della pertinenza urbanistica.<br /> Al riguardo, alla stregua di quanto statuito da questo Consiglio, la qualifica di pertinenza urbanistica è riferibile soltanto ad opere di modesta entità  e accessorie rispetto ad un&#8217;opera principale, quali ad esempio i piccoli manufatti per il contenimento di impianti tecnologici <em>et similia</em>, ma non anche opere che, dal punto di vista delle dimensioni e della funzione, si connotino per una propria autonomia rispetto all&#8217;opera cosiddetta principale e non siano coessenziali alla stessa, tale, cioè, che non ne risulti possibile alcuna diversa utilizzazione economica (cfr. Consiglio di Stato, sez. II, 12 febbraio 2020, n. 1107).<br /> Nel caso di specie si fa questione di un manufatto, da un lato, di dimensioni rilevanti, pari a 8 mq e oltre 16 mc, dall&#8217;altro, suscettibile di autonoma utilizzazione come vano deposito, non avente, dunque, valenza meramente accessoria all&#8217;immobile cui accede, potendo essere impiegato per la conservazione di cose non strettamente strumentali alla costruzione principale.<br /> Ne deriva che, facendosi questione di manufatto dotato di una propria autonomia funzionale, anche potenziale, di ingombro rilevante, incidente in modo significativo sui luoghi esterni, non risultano integrati gli estremi della pertinenza urbanistica (non necessitante di permesso di costruire).<br /> 4.3. Le considerazioni svolte conducono a ritenere infondate, altresì¬, le censure articolate dall&#8217;appellante con riferimento al difetto di motivazione, asseritamente inficiante la determina comunale censurata dinnanzi al Tar.<br /> Essendosi in presenza di atto vincolato, dal contenuto interamente predeterminato dal legislatore, l&#8217;obbligo motivazionale è adempiuto attraverso la descrizione del manufatto realizzato e l&#8217;indicazione della norma violata: &#8220;<em>Trattandosi di attività  doverosa e vincolata, certamente non occorre, per giustificare l&#8217;adozione dell&#8217;ingiunzione di ripristino, una motivazione ulteriore rispetto all&#8217;indicazione delle norme violate e al riferimento per relationem ai presupposti di fatto contenuti nei verbali accertativi</em> &#038;.&#8221; (Consiglio di Stato Sez. II, 07 febbraio 2020, n. 988).<br /> Tali condizioni risultano soddisfatte nella specie, avendo l&#8217;Amministrazione comunale nell&#8217;ambito del provvedimento impugnato in prime cure:<br /> &#8211; descritto compiutamente le opere realizzate dagli odierni appellanti, facendo riferimento ad un manufatto in muratura di 8,00 m2 e ad una tettoia in legno di 40,00 m2, anche attraverso il rinvio ad apposito verbale di sopralluogo redatto dagli agenti di polizia municipale (n. 10408 del 24 aprile 2008); nonchè<br /> &#8211; specificato le violazioni inficianti la legittimità  dei manufatti, integrate dall&#8217;esecuzione di interventi di ristrutturazione edilizia in assenza del richiesto permesso di costruire.<br /> 5. Con il terzo motivo di appello viene contestata l&#8217;erroneità  della sentenza, per non avere ritenuto violati i diritti di partecipazione procedimentale dell&#8217;appellante, dovendo ritenersi illegittimo l&#8217;ordine di demolizione adottato in assenza della previa comunicazione ex art. 10 bis L. n. 241/90<br /> Il motivo di impugnazione è infondato.<br /> L&#8217;art. 10 bis L. n. 241/90 delinea un istituto applicabile ai procedimenti ad istanza di parte che, pertanto, possono essere avviati soltanto su iniziativa del soggetto interessato; il preavviso di rigetto, dunque, non deve essere comunicato allorquando l&#8217;iniziativa sia d&#8217;ufficio, come avviene in materia di demolizione, in cui il procedimento è avviato dalla stessa Amministrazione competente all&#8217;emissione dell&#8217;ordine ripristinatorio (Consiglio di Stato Sez. VI, 13 novembre 2019, n. 7792).<br /> Anche intendendo la censura svolta dall&#8217;appellante come riferita ad altri istituti di partecipazione procedimentale, con particolare riguardo alla comunicazione di avvio del procedimento di cui all&#8217;art. 7 L. n. 241/90, pure oggetto di doglianza in prime cure, nondimeno dovrebbe confermarsi l&#8217;insussistenza dei presupposti per l&#8217;accoglimento del motivo di impugnazione.<br /> Difatti, in ragione della natura vincolata del procedimento di demolizione, l&#8217;omessa comunicazione di avvio non potrebbe condurre, ex art. 21 <em>octies</em>, comma 2, L. n. 241/90 all&#8217;annullamento del provvedimento di demolizione, tenuto conto che l&#8217;assetto sostanziale di interessi divisato dall&#8217;atto amministrativo non avrebbe potuto essere diverso ove fosse stata assicurata la partecipazione procedimentale (Consiglio di Stato, sez. VI, 11 novembre 2019, n. 7723).<br /> 6. Le spese processuali del grado di appello seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta e, per l&#8217;effetto, conferma la sentenza impugnata.<br /> Condanna la parte appellante al pagamento in favore del Comune appellato delle spese processuali del grado di appello, liquidate nella misura complessiva di € 3.000,00 (tremila/00) oltre accessori di legge<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2020 svoltasi, ai sensi dell&#8217;art. 84 comma 6, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, conv. dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, attraverso l&#8217;utilizzo di piattaforma &#8220;Microsoft Teams&#8221;, con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Sergio De Felice, Presidente<br /> Diego Sabatino, Consigliere<br /> Silvestro Maria Russo, Consigliere<br /> Giordano Lamberti, Consigliere<br /> Francesco De Luca, Consigliere, Estensore<br /> </div>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 7/5/2020 n.4808</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-7-5-2020-n-4808/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Giuseppe Daniele, Presidente, Achille Sinatra, Consigliere, Estensore; PARTI: (S. Information Networking Computing B.V., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Gennaro Terracciano, c. Aeroporti di Roma S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Lo Pinto, Fabio Cintioli e nei</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-7-5-2020-n-4808/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 7/5/2020 n.4808</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-7-5-2020-n-4808/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 7/5/2020 n.4808</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Giuseppe Daniele, Presidente, Achille Sinatra, Consigliere, Estensore; PARTI: (S. Information Networking Computing B.V., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Gennaro Terracciano, c. Aeroporti di Roma S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Lo Pinto, Fabio Cintioli e nei confronti di I. G. , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Gaetano Alfarano, Gianfranco Toscan)</span></p>
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<p>L&#8217;azione di annullamento ex art. 120, c. 5°, C.P.A. :  termini dimidiati e notifiche da effettuarsi in Italia ed all&#8217;Estero</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Processo amministrativo &#8211; procedure di aggiudicazione &#8211; termini dimidiati &#8211; notifiche da effettuarsi in Italia ed all&#8217;Estero &#8212; azione di annullamento ex art. 120, c. 5°, C.P.A. &#8211; disciplina.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>L&#8217;art. 120 comma quinto c.p.a. prevede un termine decadenziale per l&#8217;introduzione dell&#8217;azione di annullamento in materia di procedure di aggiudicazione, che è espressamente pari a trenta giorni, e va letto alla luce di quanto dispone, in via generale per talune materie (tra cui quella delle procedure di aggiudicazione), l&#8217;articolo 119 c.p.a., secondo cui &#8220;tutti i termini processuali ordinari sono dimezzati salvo, nei giudizi di primo grado, quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti&#8221;.</em><br /> <em>L&#8217;art. 119 c.p.a., quindi, prevede la dimidiazione di tutti i termini relativi a determinate materie, eccetto quelli per l&#8217;introduzione dell&#8217;azione di annullamento per le procedure di gara, che l&#8217;art. 120 comma quinto fissa, espressamente ed in via ordinaria, in trenta giorni: tale è il termine da applicarsi alle notificazioni da effettuarsi in Italia.</em><br /> <em>Per le notificazioni da effettuarsi all&#8217;estero dispone l&#8217;art. 41 comma quinto, che prevede un supplemento di trenta giorni (da non dimidiare, perchè termine per introdurre l&#8217;azione, secondo l&#8217;art. 119 c.p.a.), rispetto al termine ordinario, per la notificazione del ricorso introduttivo.</em><br /> <em>Il termine, quindi, nel caso di notificazione da effettuarsi in Europa, è pari a sessanta giorni (trenta di cui all&#8217;art. 120 comma quinto pìù trenta di cui all&#8217;art. 41 comma quinto).</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 07/05/2020<br /> <strong>N. 04808/2020 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 09165/2019 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 9165 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da<br /> S. Information Networking Computing B.V., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Gennaro Terracciano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza San Bernardo 101, come da procura in atti;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Aeroporti di Roma S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Lo Pinto, Fabio Cintioli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio di quest&#8217;ultimo in Roma, via Vittoria Colonna 32, come da procura in atti;<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> I. G. , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Gaetano Alfarano, Gianfranco Toscano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Gaetano Alfarano in Roma, via delle Quattro Fontane, 20, come da procura in atti;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:<br /> &#8211; del provvedimento di esclusione, di estremi e data sconosciuti, della ricorrente dalla procedura ristretta per l&#8217;affidamento della fornitura, implementazione e successiva manutenzione quadriennale di un sistema software per la pianificazione e allocazione delle infra-strutture aeroportuali di ADR (Codice CIG: 7612903E48);<br /> &#8211; della nota U0023108 del 30.5.2019, trasmessa il 3.6.2019, con la quale è stata comunicata alla ricorrente la sua esclusione dalla procedura di gara;<br /> &#8211; dell&#8217;aggiudicazione definitiva, di estremi sconosciuti, adottata in favore di Inform GmbH in data 6.6.2019 e comunicata in pari data;<br /> &#8211; della nota prot. n. 24063 del 6.6.2019, con la quale è stata comunicata l&#8217;aggiudicazione definitiva in favore di Inform GmbH;<br /> &#8211; dei verbali delle sedute riservate della Commissione giudicatrice, di estremi e data sconosciuti, all&#8217;esito della quali è stata accertata la presunta inidoneità  della soluzione tecnica proposta dalla ricorrente ovvero non sono stati considerati satisfattivi i chiarimenti resi;<br /> &#8211; della graduatoria definitiva, di estremi e data sconosciuti, della procedura in questione nella parte in cui non contempla la ricorrente;<br /> &#8211; del Bando, della Lettera di Invito, del CSA comprensivo dei relativi allegati, del Capitolato Tecnico e dei relativi allegati, della Introduzione ARMS, del Listino Prezzi Profili Professionali, dei Requisiti Monitoraggio Applicativo, dei Requisiti Sicurezza, dell&#8217;Allegato A Offerta Tecnica &#8211; Modello di Risposta, dell&#8217;Allegato B &#8211; Nuovo Sistema ARMS, degli Allegati POC preliminari, dei Criteri di attribuzione dei punteggi tecnici, di qualsiasi atto della lex specialis, nelle parti in cui possa essere interpretato nel senso di giustificare l&#8217;esclusione della ricorrente dalla gara;<br /> &#8211; di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale ove lesivo e ancorchè non conosciuto dalla ricorrente, con riserva di presentare motivi aggiunti<br /> nonchè in via subordinata<br /> della lex specialis, ove interpretata nel senso di giustificare l&#8217;esclusione della ricorrente ovvero di considerare entro il perimetro dell&#8217;oggetto della gara anche i costi per lo sviluppo di soluzioni personalizzate<br /> e per la condanna<br /> di ADR alla riammissione della ricorrente alla procedura di gara nonchè per la declaratoria di inefficacia del contratto, di estremi e data sconosciuti alla ricorrente, medio tempore eventualmente stipulato, in relazione al quale si formula sin d&#8217;ora espressa richiesta di declaratoria della sua inefficacia e domanda di subentro ai sensi degli articoli 122 e 124 c.p.a.; ovvero, in subordine al risarcimento per equivalente dei danni subiti e subendi dalla ricorrente con espressa riserva di quantificarli in corso di causa<br /> nonchè in via ulteriormente gradata per l&#8217;annullamento di tutti gli atti e/o provvedimenti della gara in questione, con condanna di ADR alla rinnovazione dell&#8217;intera procedura mediante l&#8217;adozione di una nuova disciplina di gara.<br /> Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da S. INFORMATION NETWORKING COMPUTING B.V. il 2792019 :<br /> &#8211; del provvedimento U0026245 del 21.6.2019, comunicato in data 15.7.2019, con il quale è stata rigettata l&#8217;istanza di riesame avanzata dalla ricorrente e, per l&#8217;effetto, confermata la sua esclusione dalla procedura ristretta per l&#8217;affidamento della fornitura, implementazione e successiva manutenzione quadriennale di un sistema software per la pianificazione e allocazione delle infra-strutture aeroportuali di ADR (Codice CIG:7612903E48) ;<br /> &#8211; del verbale di gara &#8211; Valutazioni tecniche del 18 aprile 2019;<br /> &#8211; di ogni altro atto/provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale ove lesivo e ancorchè non conosciuto dalla ricorrente, con riserva di presentare motivi aggiunti<br /> nonchè in via subordinata<br /> della lex specialis, ove interpretata nel senso di giustificare l&#8217;esclusione della ricorrente ovvero di considerare entro il perimetro dell&#8217;oggetto della gara anche la quotazione economica per lo sviluppo di soluzioni personalizzate<br /> e per la condanna di ADR alla riammissione della ricorrente alla procedura di gara<br /> nonchè per la declaratoria di inefficacia del contratto, di estremi e data sconosciuti alla ricorrente, medio tempore eventualmente stipulato, in relazione al quale si formula sin d&#8217;ora espressa richiesta di declaratoria della sua inefficacia e domanda di subentro ai sensi degli articoli 122 e 124 c.p.a.; ovvero, in subordine al risarcimento per equivalente dei danni subiti e subendi dalla ricorrente con espressa riserva di quantificarli in corso di causa.<br /> nonchè in via ulteriormente gradata per l&#8217;annullamento di tutti gli atti e/o provvedimenti della gara in questione, con condanna di ADR alla rinnovazione dell&#8217;intera procedura mediante l&#8217;adozione di una nuova disciplina di gara.</p>
<p> Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio di Aeroporti di Roma S.p.A. e di I. G. ;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2020 il consigliere Achille Sinatra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO<br /> 1. &#8211; Con ricorso notificato il 1° luglio 2019 e depositato il successivo giorno 15, la società  in epigrafe ha impugnato, chiedendone l&#8217;annullamento previa misura cautelare, la propria esclusione dalla gara a procedura ristretta indetta da Aeroporti di Roma s.p.a. per la fornitura del servizio di Application Maintenance relativo al nuovo sistema ARMS (Airport Resource Management System), relativo a tutte le attività  necessarie ad eseguire la manutenzione e la gestione applicativa del sistema e di tutte le sue componenti; ha altresì¬ impugnato la successiva aggiudicazione pronunciata dalla stazione appaltante in favore di Inform GmbH.<br /> 2. &#8211; L&#8217;esclusione della ricorrente è stata pronunziata in quanto Aeroporti di Roma ha constato a carico della sua offerta, a seguito di richiesta di chiarimenti e della relativa risposta, la mancata conformità  della proposta tecnica a taluni requisiti tecnici dettagliati nel capitolato e nei relativi allegati e l&#8217; incompletezza e l&#8217;indeterminatezza dell&#8217;offerta, perchè non comprensiva dei costi per lo sviluppo di soluzioni personalizzate.<br /> 3. &#8211; In particolare, la stazione appaltante ha ritenuto che «alla luce dei chiarimenti pervenuti, si conferma: o la mancata copertura di un requisito normativo fondamentale ai fini della sicurezza delle operazioni di rifornimento carburante; o la mancata copertura di un requisito che supporta un processo con importante impatto economico per la committente (certificazione dati per garantire una corretta fatturazione dei banchi) Al riguardo si ritiene che tali carenze rendano inidonea la soluzione tecnica proposta da codesta società  rispetto ai requisiti previsti dal capitolato tecnico», e che per tanto l&#8217;offerta della ricorrente si presentava «parziale e condizionata in quanto priva della componente economica relativa agli sviluppi personalizzati necessari per rendere la proposta tecnica presentata conforme alle specifiche tecniche di gara».<br /> 4. &#8211; La ricorrente assume, che, tuttavia, i costi delle attività  di sviluppo non sarebbero stati determinabili dagli offerenti per assenza dei relativi elementi di riferimento nella legge di gara, ossia &#8220;degli elementi minimi necessari per stabilire le caratteristiche dell&#8217;interfaccia da sviluppare e che avrebbe consentito al software proposto di soddisfare, mediante uno sviluppo personalizzato, tutte le funzionalità  operative del sistema in uso ad ADR&#8221;.<br /> 5. &#8211; Essa affida quindi il ricorso introduttivo ai seguenti motivi:<br /> 1) Violazione e falsa applicazione della lex specialis di gara &#8211; Violazione e falsa applicazione dell&#8217;articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 &#8211; Violazione di principi di legittimo affidamento, buona fede e autovincolo &#8211; Violazione del principio di tassatività  delle cause di esclusione &#8211; Contraddittorietà  manifesta &#8211; Eccesso di potere per palese sviamento di potere, erroneità  del presupposto, erronea valutazione dei fatti, difetto di istruttoria, illogicità , irragionevolezza della motivazione, ingiustizia manifesta &#8211; Violazione e falsa applicazione dell&#8217;articolo 97 della Costituzione.<br /> La ricorrente, contrariamente a quanto sostenuto nel provvedimento di esclusione impugnato da Aeroporti di Roma, non avrebbe potuto indicare i costi di talune parti del servizio, i quali, pertanto, avrebbero dovuto essere ritenuti come collocati al di fuori del perimetro del servizio posto a gara.<br /> In particolare, a dire della ricorrente, la stazione appaltante:<br />&#8220;per il requisito di cui al Capitolato Tecnico «3.2.21.1.9 Gestione rifornimento con passeggeri a bordo»:<br />&#8220;con riferimento alla funzionalità  che subordina l&#8217;autorizzazione al rifornimento al fatto che «non sono in corso rifornimento su piazzole adiacenti» avrebbe confermato la necessità  di uno sviluppo personalizzato, non incluso in offerta, non essendo possibile per il proprio sistema Airport Management Sistem (AMS) effettuare tale controllo;<br />&#8220;con riferimento alla funzionalità  che subordina l&#8217;autorizzazione al rifornimento al fatto che «il numero di rifornimenti attivi è inferiore di un parametro N-max (gestibile dall&#8217;Utente)Â» avrebbe proposto sia una soluzione workaround inclusa nella proposta («l&#8217;indicatore di capacità  può essere utilizzato per visualizzare il numero di operazioni di rifornimento attualmente in corso, l&#8217;operatore dovrebbe guardare l&#8217;indicatore di capacità  per vedere se questo è inferiore al massimo consentito») sia, ove ritenuto preferibile dall&#8217;Ente, uno sviluppo personalizzato non incluso nella proposta;<br />&#8220;per il requisito «3.2.25.1.1 Creazione dataset da analizzare» avrebbe confermato la necessità  di uno sviluppo personalizzato nel solo caso in cui i n. 3 aggiuntivi (a scelta di ADR) proposti non dovessero ritenersi sufficienti;<br />&#8220;per il requisito «3.2.25.1.2 Certificazione dati» avrebbe confermato la necessità  di uno sviluppo personalizzato nel solo caso in cui i n. 3 aggiuntivi (a scelta di ADR) proposti non dovessero ritenersi sufficienti.<br /> In definitiva, per la ricorrente, &#8220;ADR avrebbe dovuto indicare le caratteristiche di sistemi o dispositivi di collegamento in grado di assicurare la comunicazione tra due sistemi informatici altrimenti incompatibili, tanto pìù che il software che gli offerenti sono stati chiamati a sviluppare deve prevedere «tutte le attività  necessarie ad eseguire la manutenzione e la gestione applicativa» del sistema ARMS&#8221;.<br /> In particolare, poi, circa il requisito «3.2.21.1.9 Gestione rifornimento con passeggeri a bordo» non sussisterebbe «la mancata copertura di un requisito normativo fondamentale ai fini della sicurezza delle operazioni di rifornimento carburante» sostenuta ai fini dell&#8217;esclusione della concorrente, in quanto si tratterebbe di &#8220;mere modalità  operative del sistema informatico in uso all&#8217;Ente e non invece di un requisito normativo fondamentale ai fini della sicurezza&#8221;.<br /> Circa i sui requisiti «3.2.25.1.1 Creazione dataset da analizzare» e «3.2.25.1.2 Certificazione dati», la motivazione sarebbe errata, poichè S. avrebbe indicato nella propria offerta di aver incluso nel prezzo tre report aggiuntivi (a scelta di ADR) da poter utilizzare per assicurare le funzionalità  connesse a tali requisiti.<br /> Quanto sopra non renderebbe l&#8217;offerta indeterminata e, inoltre, violerebbe il principio dell&#8217;affidamento dei concorrenti nella portata della legge di gara, che mancava di parametri di riferimento per determinare alcuni elementi dell&#8217;offerta.<br /> In subordine:<br /> 2) Violazione e falsa applicazione dei principi di trasparenza, parità  di trattamento, legittimo affidamento &#8211; Violazione del dovere di clare loqui &#8211; Violazione del principio di tassatività  delle cause di esclusione &#8211; Eccesso di potere per carenza assoluta di istruttoria, sviamento, illogicità  manifesta. Violazione e falsa applicazione dell&#8217;articolo 97 della Costituzione.<br /> Per il caso in cui il Collegio dovesse respingere le censure di cui al primo motivo, S. ha impugnato anche si deduce la legge di gara nella parte in cui non avrebbe fornito alcun elemento sul quale i concorrenti si sarebbero potuti basare per formulare un&#8217;offerta &#8220;a causa della mancata definizione di uno Statement of Work&#8221;, in quanto tutte le condizioni e le modalità  della procedura di aggiudicazione dovrebbero essere formulate &#8220;in modo chiaro, preciso e univoco, nel bando di gara o nel capitolato d&#8217;oneri&#8221; in modo da permettere a tutti gli offerenti ragionevolmente informati e normalmente diligenti di comprenderne l&#8217;esatta portata e d&#8217;interpretarle allo stesso modo, come affermato a pìù riprese dalla Corte di Giustizia dell&#8217;Unione Europea (2 maggio 2019, C-309/18).<br /> 6. &#8211; La ricorrente, nel ricorso introduttivo, ha altresì¬ formulato domanda di risarcimento dei danni che essa avrebbe patito per l&#8217;esclusione impugnata.<br /> 7. &#8211; Con ricorso per motivi aggiunti notificato il 13 settembre 2019 e depositato il successivo giorno 27, S. ha impugnato anche il provvedimento U0026245 del 21 giugno 2019, comunicato in data 15 luglio 2019, con il quale è stata rigettata l&#8217;istanza di riesame avanzata dalla ricorrente e, per l&#8217;effetto, confermata la sua esclusione dalla procedura ristretta per l&#8217;affidamento della fornitura.<br /> Le censure sono le seguenti:<br /> Violazione e falsa applicazione della lex specialis di gara &#8211; Violazione e falsa applicazione dell&#8217;articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 &#8211; Violazione di principi di legittimo affidamento, buona fede e autovincolo &#8211; Violazione del principio di tassatività  delle cause di esclusione &#8211; Indeterminatezza e incompletezza della legge di gara. Contraddittorietà  intrinseca &#8211; Eccesso di potere per palese sviamento di potere, erroneità  del presupposto, erronea valutazione dei fatti, difetto di istruttoria, illogicità , irragionevolezza della motivazione, ingiustizia manifesta &#8211; Violazione e falsa applicazione dell&#8217;articolo 97 della Costituzione.<br /> Le contestazioni dell&#8217;Ente sul requisito «3.2.21.1.9 Gestione rifornimento con passeggeri a bordo» vertono sulla circostanza per cui «manca la valorizzazione economica» e &lt; Sul punto la stazione appaltante avrebbe travisato i chiarimenti resi dalla ricorrente in corso di gara, erroneamente interpretandoli nel senso di ritenere che le personalizzazioni avessero un costo aggiuntivo e indeterminato a suo carico, mentre dagli atti di gara emergerebbe il contrario.<br /> Peraltro, ove l&#8217;indicazione del prezzo delle personalizzazioni fosse stata richiesta, ADR avrebbe dovuto indicarlo espressamente, e conformare il modulo di offerta di conseguenza.<br /> Inoltre, nei propri chiarimenti la ricorrente avrebbe precisato che le personalizzazioni restavano escluse dalla «Proposta Tecnica» &#8211; in assenza delle specifiche necessarie ad elaborarle &#8211; ma non da quella economica.<br /> In ogni caso, S. non avrebbe inteso affermare che sarebbe stato applicato un prezzo supplementare a carico della Stazione Appaltante, ma solo segnalare che non era possibile elaborare una soluzione tecnica in assenza delle specifiche tecniche e degli elementi di &#8220;costo&#8221; associati; e comunque i concorrenti avrebbero dovuto conoscere anche le logiche di processo, elemento che non sarebbe stato legittimo neppure introdurre in sede di chiarimenti; non potendo, questi ultimi, integrare la lex specialis ed essere vincolanti per la commissione giudicatrice.<br /> Sotto il profilo tecnico, poi, secondo l&#8217;atto gravato, nell&#8217;offerta mancherebbero le funzionalità  necessarie a garantire la gestione e modificazione dei dati; ma sul punto la ricorrente obietta che la funzionalità  dei report è stata oggetto di verifica da parte di ADR, che non avrebbe mosso rilievi.<br /> E comunque le funzioni di filtro sarebbero giÃ  presenti nell&#8217;applicazione proposta in gara dalla ricorrente, ancorchè con modalità  non automatiche, dal momento che la gestione della qualità  dei dati e della verifica della conformità  alle regole di validazione necessaria per l&#8217;esecuzione delle regole di fatturazione verrebbe svolta in modo continuativo ed in tempo reale, così¬ che sarebbe possibile:<br />&#8220;creare griglie di dati specifiche in cui vengano presentati i dati soggetti ai calcoli di fatturazione;<br />&#8220;dettagliare le suddette griglie con indicatori che rilevino la conformità  dei dati relativi al volo ai fini del calcolo della fatturazione;<br />&#8220;creare campi aggiornabili direttamente sulla stessa griglia di AMS (qualora debbano essere fatti aggiustamenti prima dell&#8217;invio al calcolo della fatturazione);<br />&#8220;bloccare i dati perchè non possano essere pìù modificati se non da personale autorizzato allo sblocco del dato stesso.<br /> La ricorrente continua affermando, sul punto, che &#8220;In linea di principio, le obiezioni di ADR sembrano poi sovrapporre la funzione di generazione del report (che consiste nell&#8217;istruire il software all&#8217;estrazione dei dati secondo una o pìù logiche, operata dai programmatori messi a disposizione da S.) con il &#8220;risultato materiale&#8221; di tale attività  di programmazione e business analisis, vale a dire nel report così¬ generato. Ciò chiarito, come esplicitato in sede di chiarimenti, pur ritenendo i requisiti soddisfatti giÃ  con un solo programmatore (report), essendo la certificazione e la preparazione dei dataset inserita direttamente all&#8217;interno dell&#8217;applicazione principale ed in tempo reale, la ricorrente avrebbe comunque garantito nell&#8217;immediato la disponibilità  di n. 3 report aggiuntivi (i.e., n. 3 programmatori di sistema), per la sola ipotesi in cui ADR avesse manifestato l&#8217;esigenza di soddisfare altre funzionalità , diverse da quelle relative ai requisiti in esame.&#8221;<br /> 8. &#8211; Anche nei motivi aggiunti S. propone domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e di quelli curriculari.<br /> 9. &#8211; Si sono costituite in giudizio, per resistere al ricorso, Aeroporti di Roma e la controinteressata aggiudicataria I. G. , che hanno eccepito la tardività  del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti, nonchè la loro inammissibilità  ed infondatezza nel merito.<br /> 10. -A seguito dello scambio di memorie ai sensi dell&#8217;art. 73 c.p.a., alla pubblica udienza del 29 gennaio 2019 il ricorso è passato in decisione.<br /> DIRITTO<br /> 1. &#8211; Devono preliminarmente essere esaminate le eccezioni di tardività  sollevate da entrambe le parti resistenti, le quali deducono che la notificazione del ricorso alla aggiudicataria controinteressata, avente sede in Germania, sarebbe intempestivo, perchè, a fronte della pacifica avvenuta conoscenza del provvedimento di aggiudicazione impugnato da parte di S. il 6 giugno 2019, l&#8217;atto introduttivo è stato avviato a notifica, verso la controinteressata, l&#8217;11 luglio 2019, mentre il termine di 30 giorni apprestato dall&#8217;art. 120 comma quinto c.p.a. scadeva (computato il trentesimo giorno, che era festivo) l&#8217;8 luglio 2019.<br /> La ricorrente obietta che, sulla base dell&#8217;art. 41 comma quinto c.p.a., alla notifica da effettuarsi -come in questo caso- in un paese estero dell&#8217;Europa si applica la previsione che concede al notificante trenta giorni supplementari per l&#8217;adempimento, la quale avrebbe carattere generale e non risulterebbe derogata da quella dell&#8217;art. 120 comma quinto c.p.a.<br /> La tesi della ricorrente merita accoglimento.<br /> L&#8217;art. 120 comma quinto c.p.a. prevede un termine decadenziale per l&#8217;introduzione dell&#8217;azione di annullamento in materia di procedure di aggiudicazione, che è espressamente pari a trenta giorni, e va letto alla luce di quanto dispone, in via generale per talune materie (tra cui quella delle procedure di aggiudicazione), l&#8217;articolo 119 c.p.a., secondo cui &#8220;tutti i termini processuali ordinari sono dimezzati salvo, nei giudizi di primo grado, quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti&#8221;.<br /> L&#8217;art. 119 c.p.a., quindi, prevede la dimidiazione di tutti i termini relativi a determinate materie, eccetto quelli per l&#8217;introduzione dell&#8217;azione di annullamento per le procedure di gara, che l&#8217;art. 120 comma quinto fissa, espressamente ed in via ordinaria, in trenta giorni: tale è il termine da applicarsi alle notificazioni da effettuarsi in Italia.<br /> Per le notificazioni da effettuarsi all&#8217;estero dispone l&#8217;art. 41 comma quinto, che prevede un supplemento di trenta giorni (da non dimidiare, perchè termine per introdurre l&#8217;azione, secondo l&#8217;art. 119 c.p.a.), rispetto al termine ordinario, per la notificazione del ricorso introduttivo.<br /> Il termine, quindi, nel caso di notificazione da effettuarsi in Europa, è pari a sessanta giorni (trenta di cui all&#8217;art. 120 comma quinto pìù trenta di cui all&#8217;art. 41 comma quinto).<br /> Sotto questo profilo, pertanto, il ricorso è tempestivo, sia con riferimento alla data di dichiarata conoscenza del provvedimenti di esclusione da parte della ricorrente (3 giugno 2019, scadenza -computata la sospensione feriale 1-31 agosto- 1 settembre 2019), che con riferimento al provvedimento di aggiudicazione (6 giugno 2019, scadenza 4 settembre 2019).<br /> 2. &#8211; Il primo motivo del ricorso introduttivo è, tuttavia, tardivo sotto un altro aspetto, nonchè inammissibile.<br /> Esso, infatti, ruota intorno all&#8217;assunto generale per cui mancherebbero, nella legge di gara, gli elementi tecnici rispetto ai quali i concorrenti avrebbero potuto formulare, sia sotto l&#8217;aspetto tecnico che sotto il profilo economico, le loro offerte.<br /> Infatti, secondo la ricorrente, &#8220;ADR avrebbe dovuto indicare le caratteristiche di sistemi o dispositivi di collegamento in grado di assicurare la comunicazione tra due sistemi informatici altrimenti incompatibili, tanto pìù che il software che gli offerenti sono stati chiamati a sviluppare deve prevedere «tutte le attività  necessarie ad eseguire la manutenzione e la gestione applicativa» del sistema ARMS&#8221;.<br /> In particolare, poi, quanto al circa il requisito «3.2.21.1.9 Gestione rifornimento con passeggeri a bordo» non sussisterebbe «la mancata copertura di un requisito normativo fondamentale ai fini della sicurezza delle operazioni di rifornimento carburante» sostenuta ai fini dell&#8217;esclusione della concorrente, in quanto si tratterebbe di &#8220;mere modalità  operative del sistema informatico in uso all&#8217;Ente e non invece di un requisito normativo fondamentale ai fini della sicurezza&#8221;.<br /> Solo circa i sui requisiti «3.2.25.1.1 Creazione dataset da analizzare» e «3.2.25.1.2 Certificazione dati», non sussisterebbe un vizio originario del bando di gara, ma la motivazione dell&#8217;esclusione sarebbe errata per non avere tenuto conto degli elementi offerti dalla ricorrente.<br /> Le censure legate a presunte carenze della legge di gara, che, in tesi, non avrebbero permesso di formulare compiutamente e consapevolmente l&#8217;offerta, avrebbero dovuto essere impugnate nel termine decadenziale (di trenta giorni, non essendo a quella data configurabile alcun controinteressato, tanto meno residente all&#8217;estero) decorrente dalla pubblicazione del bando, avvenuta mediante pubblicazione sulla G.U.U.E. 2018/S 177-402177 del 14 settembre 2018 e in G.U.R.I. 5° Serie Speciale &#8211; Contratti Pubblici n. 108 del 17 settembre 2018: date rispetto alle quali la notifica del ricorso è palesemente tardiva.<br /> Invero, secondo consolidata giurisprudenza (Consiglio di Stato , sez. V , 07/06/2017 , n. 2735), attualmente, anche se in via eccezionale, si riconosce la legittimazione ad impugnare gli atti delle procedure di affidamento di contratti pubblici anche ad operatori che non vi hanno partecipato, nel caso in cui si impugnino clausole del bando assumendo che le stesse sono immediatamente escludenti, e cioè impeditive della partecipazione, tra cui quelle che impediscono di formulare un&#8217;offerta consapevole per ragioni diverse e consistenti nell&#8217;indeterminatezza dei servizi oggetto del contratto e, quindi, del valore economico complessivo, e inoltre per via dell&#8217;esiguità  del termine assegnato per presentare la domanda di partecipazione.<br /> In ogni caso, il motivo è inammissibile nella parte in cui censura le scelte tecniche effettuate dalla lex specialis, materia insindacabile dal Giudice Amministrativo; è infatti noto che la determinazione del contenuto del bando di gara costituisce espressione del potere discrezionale in base al quale l&#8217;Amministrazione può effettuare scelte riguardanti gli strumenti e le misure pìù adeguati, opportuni, congrui, efficienti ed efficaci ai fini del corretto ed effettivo perseguimento dell&#8217;interesse pubblico concreto, oggetto dell&#8217;appalto da affidare; le scelte così¬ operate, ampiamente discrezionali, impingono nel merito dell&#8217;azione amministrativa e si sottraggono, pertanto, al sindacato del giudice amministrativo, salvo che non siano ictu oculi manifestamente irragionevoli, irrazionali, arbitrarie o sproporzionate, specie avuto riguardo alla specificità  dell&#8217;oggetto e all&#8217;esigenza di non restringere la platea dei potenziali concorrenti e di non precostituire situazioni di privilegi; nel settore degli appalti pubblici, infatti, le valutazioni tecniche, come quelle che riguardano la determinazione della base d&#8217;asta, in quanto espressione di discrezionalità  tecnica, sono sottratte al sindacato di legittimità  del giudice amministrativo, salvo che non siano manifestamente illogiche, irrazionali, irragionevoli, arbitrarie ovvero fondate su di un altrettanto palese e manifesto travisamento dei fatti che non può dedursi dalla presentazione di conteggi e simulazioni, unilateralmente predisposti dalla parte appellante, che non evidenziano alcun manifesto errore logico o di ragionevolezza e che, comunque, non dimostrano un&#8217;impossibilità  oggettiva, a carico di ogni potenziale concorrente, di presentare un&#8217;offerta, ma dimostrano semplicemente l&#8217;impossibilità  soltanto per l&#8217;attuale appellante, di presentare un&#8217;offerta, il che è irrilevante ai fini della valutazione della legittimità  della procedura di gara (Consiglio di Stato sez. V, 22/10/2018, n.6006).<br /> A fronte di ciò, inoltre, non residua interesse del ricorrente alla contestazione dell&#8217;esclusione sotto i profili legati ai requisiti «3.2.25.1.1 Creazione dataset da analizzare» e «3.2.25.1.2 Certificazione dati», rispetto ai quali essa adduce che la motivazione sarebbe errata, atteso che il provvedimento gravato, anche in caso di accoglimento di tali censure, continuerebbe a reggersi sul capo di esclusione relativo al circa il requisito «3.2.21.1.9 Gestione rifornimento con passeggeri a bordo».<br /> 3. -Per le medesime ragioni di cui si è detto al precedente paragrafo è altresì¬ tardivo il secondo motivo, che è rivolto, in via subordinata, a contestare direttamente la lex specialis nella parte in cui non avrebbe fornito alcun elemento sul quale i concorrenti si sarebbero potuti basare per formulare un&#8217;offerta &#8220;a causa della mancata definizione di uno Statement of Work&#8221;, in quanto tutte le condizioni e le modalità  della procedura di aggiudicazione dovrebbero essere formulate &#8220;in modo chiaro, preciso e univoco, nel bando di gara o nel capitolato d&#8217;oneri&#8221; in modo da permettere a tutti gli offerenti ragionevolmente informati e normalmente diligenti di comprenderne l&#8217;esatta portata e d&#8217;interpretarle allo stesso modo.<br /> La censura evidenzia, in modo ancora pìù netto che il primo motivo, il supposto vizio del bando ostativo alla consapevole formulazione delle offerte da parte dei concorrenti, e, dunque, avrebbe dovuto essere formulata entro trenta giorni dalla pubblicazione del bando; cosa che non è avvenuta.<br /> 4. &#8211; Neppure il ricorso per motivi aggiunti può essere accolto.<br /> A fronte della contestazione della stazione appaltante di assenza di elementi, nell&#8217;offerta tecnica di SIA, relativi a &#8220;3.2.21.1.9 Gestione rifornimento con passeggeri a bordo&#8221;, sita esprime profili di censura che si connotano per la loro contraddittorietà , in quanto la ricorrente afferma che essa, in sede di chiarimenti, avrebbe precisato che le personalizzazioni restavano escluse dalla «Proposta Tecnica» &#8211; in assenza delle specifiche tecniche necessarie ad elaborarle &#8211; ma non da quella economica.<br /> Tuttavia, non è dato di comprendere in che modo un&#8217;azienda che non abbia potuto capire -così¬, in definitiva, afferma S. nell&#8217;impianto generale della sua impugnazione- il contenuto dell&#8217;offerta da formulare, abbia poi perà² potuto esprimere, per la medesima parte di offerta tecnica, la corrispondente offerta economica.<br /> Piuttosto, a pag. 8 dei chiarimenti forniti in gara, sul punto, da S. alla stazione appaltante (produzione di ADR, documento n. 8), si legge espressamente, a proposito di &#8220;3.2.21.1.9 Gestione rifornimento con passeggeri a bordo&#8221;, quanto segue: &#8220;Funzionalità  non conforme (non garantita in ambito di fornitura): La procedura di rifornimento può essere contrassegnata come autorizzata, ma attualmente AMS non può controllare se gli stand adiacenti stanno effettuando il rifornimento.<br /> a. Possibile soluzione/workaround inclusa nella soluzione proposta: nessuna.<br /> b. Sviluppo personalizzato: S. può sviluppare la funzionalità , questo costo non è incluso nella soluzione attualmente proposta.&#8221;<br /> Il che attesta, quindi, la mancata formulazione, per questa parte, di una offerta tecnica e la indicata necessità  di individuare successivamente una soluzione, con i conseguenti costi aggiuntivi non compresi nell&#8217;importo del contratto posto a gara.<br /> Ne segue il rigetto dei motivi aggiunti.<br /> 5. &#8211; In conclusione, il ricorso è in parte irricevibile ed in parte inammissibile, ed i motivi aggiunti devono essere respinti perchè infondati.<br /> 6. &#8211; Ne deriva il rigetto delle domande di risarcimento dei danni, che, in ragione del mancato accoglimento della parte demolitoria dell&#8217;impugnazione, risultano prive del necessario elemento costitutivo dell&#8217;illecito costituito da un fatto dannoso antigiuridico.<br /> 7. &#8211; Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), dichiara il ricorso introduttivo in parte irricevibile ed in parte inammissibile, per quanto di ragione; respinge il ricorso per motivi aggiunti.<br /> Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore delle resistenti, che complessivamente e forfetariamente liquida in euro 7.000,00 (settemila 0) oltre IVA e CPA.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Giuseppe Daniele, Presidente<br /> Achille Sinatra, Consigliere, Estensore<br /> Claudio Vallorani, Primo Referendario</div>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 24/5/2007 n.4808</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-24-5-2007-n-4808/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 May 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-24-5-2007-n-4808/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 24/5/2007 n.4808</a></p>
<p>Pres. Corsaro, Est. Ferrari Welcome Italia s.p.a. (Avv.ti E. Monaco, O. Lombardi, M. Mostardini) c/ AGCOM- Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Avv. dello Stato), Telecom Italia s.p.a. (Avv.ti F. Satta, F. Bassan, F. Lattanzi, S. Venturini) sulla natura non vincolante per l&#8217;AGCOM delle osservazioni di cui all&#8217;art. 11, D.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-24-5-2007-n-4808/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 24/5/2007 n.4808</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-24-5-2007-n-4808/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 24/5/2007 n.4808</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i> Corsaro,  <i>Est.</i>  Ferrari<br /> Welcome Italia s.p.a. (Avv.ti E. Monaco, O. Lombardi, M. Mostardini) c/ AGCOM- Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Avv. dello Stato), Telecom Italia s.p.a. (Avv.ti F. Satta, F. Bassan, F. Lattanzi, S. Venturini)</span></p>
<hr />
<p>sulla natura non vincolante per l&#8217;AGCOM delle osservazioni di cui all&#8217;art. 11, D. L.vo 259/2003 (fattispecie in tema di fissazione del prezzo del servizio bitstream tramite il criterio del retail minus</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Telecomunicazioni – Art. 11, D. L.vo 259/2003 – Provvedimenti dell’Agcom, in applicazione del Codice, aventi rilevante impatto sul mercato di riferimento – Obbligo di previa consultazione delle parti interessate &#8211; Finalità – Conseguenze &#8211; Natura vincolante delle osser-vazioni  di detti soggetti  – Non sussiste – Fattispecie.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Ai sensi dell’art. 11, D. L.vo 259/2003-Codice delle Comunicazioni Elet-troniche- l’obbligo dell’AGCOM di previa consultazione delle parti interes-sate, nel corso del procedimento volto ad adottare provvedimenti, in appli-cazione del Codice, aventi un rilevante impatto sul mercato di riferimento, è funzionale all’acquisizione degli elementi di conoscenza utili all’Autorità per l’adozione di una decisione che contemperi, in modo equo e ragionevo-le, i diversi interessi in gioco. Ne consegue che le osservazioni formulate dagli operatori in detta sede non possono ritenersi necessariamente vincolan-ti per l’Autorità.<br />
(Nella specie, pertanto, è legittima la delibera con la quale l’AGCOM, con riguardo al mercato dei servizi di accesso ai dati a banda larga, ha disposto che, ha stabilito che il prezzo del servizio bitstream su linea non attiva, vada fissato sulla base del criterio del retail minus, in luogo di quello dell’orientamento al costo, pur proposto, in sede di consultazione, dagli ope-ratori alternativi. Tale scelta difatti è derivata dal contemperamento dell’interesse degli operatori alternativi ad accedere al mercato con quello pubblico a non scoraggiare gli investimenti infrastrutturali- con riguardo ai servizi di accesso disaggregato-, che viceversa verrebbe frustrato dall’applicazione del criterio dell’orientamento al costo).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. Reg.Sent.<br />
Anno	2007<br />	<br />
N. 4117 Reg.Ric.<br />
Anno	2006																																																																																												</p>
<p><b></p>
<p align=center>
<p align=center>
REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER IL LAZIO &#8211; SEZIONE TERZA TER</p>
</p>
<p></b><br />
Francesco Corsaro     		Presidente<br />	<br />
Maria Luisa De Leoni                    Componente<br />
Giulia Ferrari			Componente – Estensore</p>
<p>ha pronunciato la seguente<b> <br />
</b><br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
sul ricorso n. 4117/06, proposto dalla <br />
<b>Welcome Italia s.p.a.</b>, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dagli avv.ti Eutimio Mo-naco, Osvaldo Lombardi e Massimiliano Mostardini e con questi elet-tivamente domiciliata in Roma, via San Sebastianello n. 9 presso lo studio degli avv.ti  Eutimio Monaco e Osvaldo Lombardi,</p>
<p align=center>contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
l’<b>Autorità per le garanzie nelle comunicazioni</b>, in persona del Presidente <i>pro tempore,</i> rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato presso i cui Uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, è per legge domiciliata, nonché</p>
<p><b>nei confronti<br />
</b>della <b>Telecom Italia s.p.a</b>., in persona del legale rap-presentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dagli avv.ti Filippo Satta, Fabio Bassan, Filippo Lattanzi e Silvia Venturini<b> </b>presso il cui studio in Roma, via G.P. da Palestrina n. 47 è elet-tivamente domiciliata, </p>
<p><b>per l&#8217;annullamento, previa sospensiva,<br />
</b>della delibera 34/06/Cons dell’Autorità per le Garanzie nelle co-municazioni del 19 gennaio 2006 e, in particolare, dell’art. 12, primo e secondo comma, limitatamente alla parte in cui stabiliscono che “nel caso in cui l’utente finale non corrisponda a Telecom Italia il ca-none telefonico o perché il servizio <i>bitstream </i>viene richiesto su linea non attiva o perché il servizio di accesso telefonico al detta-glio viene cessato dall’utente  finale successivamente all’attivazione del servizio  <i>bitstream</i>, il prezzo della componente relativa alla rete di accesso remunerata dal canone telefonico viene corrisposto a Telecom Italia dall’operatore alternativo valutato sulla base della me-todologia del <i>retail minus</i>, a partire dal canone di Telecom Ita-lia per l’accesso residenziale, scorporando i costi non pertinenti al servizio di accesso quali i costi di commercializzazione dell’offerta (ad es. marketing, pubblicità e rete di vendita), i costi di gestione del cliente (ad es. i costi di fatturazione e assistenza clienti) ed i costi delle infrastrutture di rete non utilizzate”; dell’all.to A alla delibera 34/06/Cons nelle parti in cui l’Autorità ha stabilito che la quota di ac-cesso relativa ai servizi <i>bitstream</i> erogati su linea non attiva o su linea non remunerata dal canone dell’utente finale sia formulata sulla base del criterio di <i>retail minus</i>, a partire dai prezzi del canone di Telecom Italia per l’accesso residenziale; per quanto pos-sa occorrere, dell’all.to B alla delibera 34/06/Cons, e di ogni atto connesso, presupposto e/o consequenziale. </p>
<p>Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Autorità per le garanzie nel-le comunicazioni; <br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Telecom Italia s.p.a.; <br />
Viste le memorie prodotte dalle parti in causa costituite a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti delle cause;<br />
Relatore alla pubblica udienza del 17 maggio  2007 il Consigliere Giulia  Ferrari; uditi altresì i difensori presenti delle parti in causa, come da verbale; <br />
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1. Con atto notificato il 24 aprile 2006 e depositato il successivo 29 aprile Welcome Italia s.p.a. impugna la delibera 34/06/Cons dell’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni del 19 gennaio 2006 e, in particolare, l’art. 12, primo e secondo comma, limitata-mente alla parte in cui stabiliscono che “nel caso in cui l’utente finale non corrisponda a Telecom Italia il canone telefonico o perché il ser-vizio <i>bitstream </i>viene richiesto su linea non attiva o perché il servizio di accesso telefonico al dettaglio viene cessato dall’utente  finale successivamente all’attivazione del servizio <i>bitstream</i>, il prezzo della componente relativa alla rete di accesso, remunerata dal canone telefonico, viene corrisposto a Telecom Italia dall’operatore alternativo valutato sulla base della metodologia del <i>retail minus</i>, a partire dal canone di Telecom Italia per l’accesso residenziale, scorporando i costi non pertinenti al servizio di accesso quali i costi di commercializzazione dell’offerta (ad es. marketing, pubblicità e rete di vendita), i costi di gestione del cliente (ad es. i costi di fatturazione e assistenza clienti) ed i costi delle in-frastrutture di rete non utilizzate”; l’all.to A alla delibera 34/06/Cons, nelle parti in cui l’Autorità ha stabilito che la quota di accesso relativa ai servizi <i>bitstream</i> erogati su linea non attiva o su linea non remunerata dal canone dell’utente finale sia formulata sulla base del criterio di <i>retail minus</i>, a partire dai prezzi del canone di Tele-com Italia per l’accesso residenziale e, per quanto possa occorrere, l’all.to B alla stessa delibera 34/06/Cons. <br />
Espone, in fatto, di essere un operatore del servizio di telecomunica-zioni autorizzato ad offrire tutti i servizi di telecomunicazione in quan-to titolare di licenza individuale rilasciata dal Ministero delle comuni-cazioni. La sua attività è rivolta essenzialmente alla fornitura di servi-zi di telefonia  vocale su rete fissa e di servizi di accesso a banda lar-ga, e cioè  servizi di accesso ad internet ad alta velocità e servizi di fonia in tecnologia VOIP, (Voice over IP) alle cd. utenze <i>business </i>(<i>id est</i>, imprese) e residenziali (<i>id est,</i> fami-glie).<br />
Il mercato italiano dei servizi di accesso ai dati a banda larga &#8211; ai quali si riferisce l’impugnata delibera 34/06/2006 (mercato n. 12) &#8211; è rappresentato dai servizi di accesso ad internet ad alta velocità e non è per nulla concorrenziale, perché caratterizzata da un continuo incremento, da parte di Telecom, di quota di mercato. Per la fornitura  del servizio di accesso a dati a banda larga agli utenti finali l’operatore alternativo deve poter accedere a varie infrastrutture con-trollate da altri operatori infrastrutturati, essenziali ai fini della presta-zione dei servizi stessi. Per garantire ad un utente finale un accesso a banda larga ai servizi dati è necessario, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, disporre di un collegamento trasmissivo in gra-do di trasferire dati in senso bidirezionale alle velocità adeguate al servizio richiesto. Quindi l’operatore alternativo, che voglia offrire tali servizi all’utente finale, deve possedere o acquistare all’ingrosso da Telecom i collegamenti trasmissivi in tecnologia xDSL  che consen-tano di collegarsi alle sedi degli utenti finali.  Da Telecom è dunque acquistato circa il 95% dei collegamenti necessari per offrire i servizi agli utenti finali.  Le condizioni d’offerta <i>wholesael </i>(all’ingrosso) dettate da Telecom condizionano poi le condizioni d’offerta del servizio di accesso dati a banda larga in tecnologia ALDS alla clientela finale.<br />
Con l’impugnata delibera 34/06/Cons l’Autorità ha svolto l’analisi di mercato e ha dichiarato che nel settore “non si registrano ancora condizioni di concorrenza sufficiente” (art. 2, sesto comma); ha ag-giunto che “l’operatore Telecom Italia S.p.A. detiene un significativo potere di mercato dell’accesso a banda larga all’ingrosso” e quindi ha notificato tale operatore. Ha poi disposto nei confronti della stes-sa Telecom obblighi di accesso e di uso di determinate risorse di re-te, obblighi di non discriminazione, di trasparenza, di separazione contabile, di controllo dei prezzi e di contabilità dei costi, in applica-zione delle relative disposizioni normative (<i>ex</i> artt. 49, 47, 46, 48 e 50 D.L.vo n. 259 del 2003). <br />
2. Avverso la predetta delibera 34/06/Cons &#8211; nella parte (art. 12, se-condo comma) in cui l’Autorità ha stabilito che l’offerta relativa ai soli servizi <i>bitstream</i> erogati su linea non attiva o su linea non re-munerata dal canone dell’utente finale dovrà essere formulata da Telecom non sulla base dell’orientamento al costo ma del criterio di <i>retail minus  &#8211; </i>la ricorrente è insorta deducendo:<br />
a) <i>Violazione e falsa applicazione degli artt. 15 e 16 della Direttiva 2002/21/CE e degli artt. 8 e 12 della Direttiva 2002/19/CE &#8211; Violazio-ne e falsa applicazione artt. 11-13, 18 e 19 D.L.vo n. 259 del 2003 &#8211; Violazione del giusto procedimento di cui alla L. n. 241 del 1990 &#8211; Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche &#8211; Difetto di moti-vazione &#8211; Contraddittorietà ed illogicità manifesta.</i> Nel corso della procedura  della consultazione avviata  dall’Autorità la ricorrente ha trasmesso le proprie osservazioni in ordine, tra l’altro, all’orientamento, espresso dalla stessa Agcom, sia di assoggettare Telecom all’obbligo, in materia di accesso e di  uso di determinate risorse di rete, di offerta di servizi <i>bitstream</i> su rete a fibra otti-ca, sia, e soprattutto, di applicare nei confronti della stessa, quale regola generale senza eccezione alcuna, l’orientamento al costo quale meccanismo di controllo dei prezzi e di recupero dei costi in luogo dell’attuale metodo del <i>retail minus</i> utilizzato per i servizi xDSL. Nella proposta di provvedimento (all.to B alla delibera 117/04/Cons)  non esisteva, del resto, alcun cenno alla possibile ap-plicazione, per i servizi xDSL forniti su linea non attiva, del criterio di <i>retail minus</i> in luogo di quello generale dell’orientamento al costo, oggetto della stessa.  Aggiungasi che il provvedimento impu-gnato ribadisce le misure prospettate nella proposta di provvedimen-to allegata alla delibera 117/04/Cons circa l’applicazione univoca e generalizzata del principio dell’orientamento al costo quale unico meccanismo di controllo dei prezzi e di contabilità dei costi, ribaden-do e confermando in tal modo alla lettera tutte le valutazioni effettua-te dalla stessa nel corso della consultazione che l’avevano indotta a preferire il meccanismo dell’orientamento al costo a quello di <i>retail minus</i>. Contraddittoriamente, invece, ed immotivatamen-te nella stessa delibera nei paragrafi immediatamente successivi, ed in particolare nei prg. 480 e 481,  viene stabilita l’adozione del crite-rio del <i>retail minus</i>. La delibera viola così <i>in  parte qua</i> l’art. 11 D.L.vo n. 253 del 2003, che prevede che l’Autorità, quando intende adottare provvedimenti in applicazione del Codice che ab-biano un impatto rilevante sul mercato di riferimento, deve consentire alle parti interessate di presentare proprie osservazioni sulla propo-sta di provvedimento.<br />
b) <i>Violazione e falsa applicazione degli artt. 15 e 16 della Direttiva 2002/21/CE e degli artt. 8 e 12 della Direttiva 2002/19/CE &#8211; Violazio-ne e falsa applicazione artt. 11-13, 18 e 19 D.L.vo n. 259 del 2003 &#8211; Violazione del giusto procedimento di cui alla L. n. 241 del 1990 &#8211; Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche &#8211; Difetto di moti-vazione &#8211; Contraddittorietà ed illogicità manifesta. </i> Contraddittoria e non corretta è la giustificazione addotta nell’all.to A alla delibera 34/06/Cons (par. 480 e 481), secondo cui la soluzione in questione  troverebbe la sua ragion d’essere nel rallentamento dello sviluppo della tecnologia conseguente al ricorso al criterio dell’orientamento al costo. La stessa Autorità, infatti, ha rassicurato gli operatori parteci-panti alla consultazione che tale necessità sarebbe stata salvaguar-data proprio con l’adozione del meccanismo di orientamento al co-sto, stimolando gli investimenti in infrastrutture alternative (par. 430).<br />
c)   <i>Violazione e falsa applicazione degli artt. 4, 13 e 50 D.L.vo n. 259 del 2003 &#8211; Violazione di tutti i principi che regolano la libera con-correnza nel settore delle telecomunicazioni &#8211; Eccesso di potere sot-to il profilo dell’errore sui presupposti &#8211; Contraddittorietà con prece-denti atti della medesima Autorità &#8211; Illogicità manifesta. </i>Il criterio imposto per la determinazione del prezzo dei servizi <i>bitstream</i>  si pone in netta antitesi con il fine perseguito dalla delibera 34/06/Cons, che è quello di promuovere e favorire la concorrenza. Non è inoltre corretto il criterio di determinazione del prezzo in que-stione fatto a partire dal prezzo del canone telefonico di Telecom per l’accesso residenziale. Ciò in quanto le condizioni economiche di of-ferta dei servizi all’ingrosso devono essere sempre determinate in funzione del prezzo dei corrispondenti servizi al dettaglio offerti dalla stessa alla propria clientela. Non sussistendo un corrispondente ser-vizio <i>bitstream</i> fornito da Telecom, l’Autorità non avrebbe po-tuto utilizzare il meccanismo del <i>retail minus. <br />
</i>d) <i>Violazione e falsa applicazione artt. 4, 13 e 50 D.L.vo n. 259 del 2003 &#8211; VIolazione di tutti i principi che regolano la libera con-correnza nel settore delle telecomunicazioni &#8211; Eccesso di potere sot-to il profilo dell’errore sui presupposti &#8211; Contraddittorietà con prece-denti atti della medesima Autorità &#8211; Illogicità manifesta. </i>La solu-zione prescelta dall’Autorità non solo contraddice gli stessi obiettivi regolatori che giustificherebbero, a dire della stessa Agcom, l’introduzione del principio dell’orientamento al costo, ma soprattutto grava gli operatori alternativi di evidenti extra costi derivanti proprio dagli elevati margini di profitto realizzati da Telecom sul mercato dell’accesso ai servizi di fonia di base, così come certificati dalla stessa.<br />
3. Si è costituita in giudizio l&#8217;Autorità per le Garanzie nelle comunica-zioni, che ha sostenuto l&#8217;infondatezza, nel merito, del ricorso.<br />
4. Si è costituita in giudizio Telecom Italia s.p.a., che ha sostenuto l&#8217;infondatezza, nel merito, del ricorso.<br />
5. Nella camera di consiglio dell’ 8 giugno 2006, nell’accordo delle parti, l’esame dell’istanza  di sospensione proposta dalla ricorrente è stato abbinato al merito.<br />
6. All’udienza del 17 maggio  2007 la causa è stata trattenuta per la decisione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1.  Come esposto in narrativa la ricorrente è un operatore del servizio di telecomunicazioni la cui attività è rivolta essenzialmente alla fornitura di servizi di telefonia  vocale su rete fissa e di servizi di accesso a banda larga, e cioè di servizi di accesso ad internet ad al-ta velocità e servizi di fonia in tecnologia VOIP, (Voice over IP) alle cd. utenze <i>business </i>(<i>id est</i>, imprese) e residenziali (<i>id est</i>, famiglie). <br />
Impugna la delibera 34/06/Cons dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (d’ora in poi, Autorità) del 19 gennaio 2006, la quale si rivolge al mercato (n. 12)  italiano dei servizi di accesso ai dati a banda larga, nella parte in cui (art. 12, primo e secondo comma) fis-sa il prezzo del servizio <i>bitstream</i>, e  cioè della fornitura, da parte dell’operatore di accesso, della rete telefonica pubblica fissa della capacità trasmissiva tra la postazione di un utente finale ed il punto di presenza di un operatore o ISP, che vuole offrire il servizio a banda larga all’utente finale (servizio che differisce dall’ULL, nel qua-le l’operatore alternativo prende a nolo da Telecom solo il cd. doppi-no in rame, cioé l’ultimo stadio). Detto prezzo è computato in modo diverso  a seconda che il servizio <i>bitstream</i>  venga richiesto su linea attiva (in cui il cliente già paga a Telecom il canone telefoni-co) o su linea non attiva (in cui il servizio di accesso telefonico al det-taglio viene dismesso dal cliente, prima o dopo  l’attivazione del ser-vizio <i>bistream</i>). Nel  primo caso il prezzo è determinato con il criterio dell’orientamento al costo, mentre nel secondo caso il prezzo viene invece corrisposto a Telecom dall’operatore alternativo e valu-tato sulla base della metodologia del <i>retail minus</i> a partire dal canone di Telecom per l’accesso residenziale, scorporando i costi non pertinenti al servizio di accesso quali quelli di commercializza-zione dell’offerta (ad es. marketing, pubblicità e rete di vendita), di gestione del cliente (ad es. costi di fatturazione ed assistenza clienti) e delle infrastrutture di rete non utilizzate. La differenza è notevole. Mentre con il primo metodo l’operatore alternativo paga all’operatore <i>incumbent</i> il costo da questi  effettivamente sopportato per fornire il servizio, con il sistema del <i>retail minus </i>il prezzo del servizio offerto sul mercato intermedio viene determinato sulla base del prezzo richiesto da Telecom all&#8217;utente finale (prezzo <i>retail</i>), dal quale vengono sottratte talune componenti di costi cd. evitabili (<i>id est</i>, i costi commerciali).<i><br />
</i>Al fine del decidere il Collegio ritiene necessarie alcune brevi precisazioni in fatto e in diritto al fine di una corretta definizione della controversia.<br />
Con delibera 34/06/Cons l’Autorità ha svolto l’analisi di mercato e ha dichiarato che nel settore “non si registrano ancora condizioni di con-correnza sufficiente” (art. 2, sesto comma); ha aggiunto che “l’operatore Telecom Italia S.p.A. detiene un significativo potere di mercato dell’accesso a banda larga all’ingrosso” e quindi ha notifica-to tale operatore. Ha infine disposto nei confronti dell’operatore Te-lecom obblighi di accesso e di uso di determinate risorse di rete, nonché di non discriminazione, di trasparenza, di separazione con-tabile, di controllo dei prezzi e di contabilità dei costi, in applicazione delle disposizioni normative (artt. 49, 47, 46, 48 e 50) dettate dal Co-dice delle comunicazioni, approvato con  D.L.vo 1 agosto 2003 n. 259. Fin qui in punto di fatto.<br />
Merita ancora rilevare, questa volta in punto di diritto, che la delibera impugnata &#8211; che ha tenuto conto del parere sia dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato del 10 novembre 2005 che dell’opinione espressa dalla Commissione europea il 28 ottobre 2005 (che ha sollevato alcune perplessità, anche se non ostative all’adozione della delibera, solo  in ordine al profilo dell’inclusione dell’accesso satellitare nel mercato dell’accesso a banda larga all’ingrosso) &#8211; costituisce frutto di un’attività tecnico &#8211; discrezionale che l’Autorità pone in essere, nell’esercizio dei poteri ad essa de-mandati dal D.L.vo n. 259 del 2003, al fine, da un lato, di garantire l’equilibrio economico nel mercato, evitando la presenza di posizioni dominanti che inibiscano l’accesso degli operatori minori o rendano più difficile la loro permanenza nel mercato e, dall’altro, di evitare che l’eccessiva semplificazione nell’accesso degli operatori alternati-vi disincentivi l’apertura di nuovi mercati lasciando solo in capo all’operatore <i>incumbent </i> l’onere degli investimenti nelle infra-strutture. Non va infatti sottaciuta l’importanza che assume, nelle de-cisioni adottate dall’Agcom, la preoccupazione di non scoraggiare detti investimenti, non solo da parte dell’operatore <i>incumbent</i>, al quale è già chiesto un non lieve sacrificio economico in nome del principio di libera concorrenza, ma anche degli operatori più  piccoli che hanno interesse ad entrare nel mercato. Si tratta, del resto, di un aspetto, nei difficili equilibri di mercato, la cui importanza è stata evi-denziata dalla stessa Comunità europea allorché, nella Direttiva 2002/19/CE del 7 marzo 2002, ha chiarito che “l’obbligo di concede-re l’accesso imposto dalle autorità nazionali che, a breve termine, accresce il livello di concorrenza, non  deve disincentivare i concor-renti dall’effettuare investimenti in risorse alternative che, a lungo termine, garantirebbero un livello di concorrenza più elevato”.<br />
Proprio in considerazione della natura discrezionale dell’attività posta in essere dall’Autorità nella complessa valutazione e  ponderazione dei diversi interessi in gioco, la stessa può essere sindacata da que-sto giudice nei ristretti limiti della illogicità ed irragionevolezza mani-festa.<br />
Ciò chiarito, la prima questione da verificare è se l’Autorità è o meno vincolata, nell’adottare la delibera di regolazione, dalla previa consul-tazione che ha effettuato <i>ex</i> art. 11 del Codice delle comuni-cazioni.<br />
Nel caso di specie è infatti accaduto che nella fase della consulta-zione l’Autorità non ha esposto il proprio orientamento relativamente alla possibilità di applicare, ai servizi xDSL forniti in linea non attiva, il criterio del <i>retail minus</i> in luogo del più favorevole criterio dell’orientamento al costo prescelto. Detta circostanza, ad avviso della ricorrente, avrebbe impedito agli operatori OLO di esprimere la propria posizione al riguardo (primo motivo di ricorso).<br />
Il Collegio ritiene corretto il <i>modus procedendi</i> seguito dall’Autorità. Quest’ultima con delibera 117/05/Cons ha dato avvio alla procedura di consultazione e, per quanto di interesse, ha chiesto all’operatore <i>incumbent </i>e a quelli OLO se condividevano le valutazioni che essa stessa aveva esposto in ordine all’opportunità di applicare a Telecom l’orientamento al costo quale meccanismo di controllo del prezzo e di recupero dei costi. Al quesito hanno dato ri-sposta tutti gli operatori interessati, le cui argomentazioni e conclu-sioni sono sintetizzate nell’all.to A alla delibera 34/06/Cons.  Gli ope-ratori alternativi si sono detti favorevoli al criterio proposto dall’Agcom; Telecom ha invece evidenziato il rischio di un rallenta-mento dello sviluppo tecnologico delle infrastrutture che una tale so-luzione avrebbe comportato. Valutando i diversi apporti offerti dagli interpellati l’Autorità ha ritenuto di dover condividere &#8211; peraltro limita-tamente ad un ambito circoscritto e ben definito &#8211; le osservazioni di Telecom.  Ha quindi motivatamente affermato che “con riferimento alla fornitura del servizio <i>bitstream </i>su linea non attiva o non remunerata dal canone dell&#8217;utente finale, l&#8217;Autorità rileva che l&#8217;orien-tamento al costo per tale componente di servizio potrebbe rallentare o anche compromettere lo sviluppo degli investimenti infrastrutturali relativamente ai servizi di accesso disaggregato. Infatti, la variabiliz-zazione dei costi, unitamente a livelli di prezzo per linea paragonabili a quelli conseguibili con i servizi di <i>unbundling</i>,<i> </i>comporterebbe inevitabilmente l&#8217;abbandono di tali servizi.  Tanto considerato, l&#8217;Autorità ritiene necessario che la quota di accesso re-lativa ai servizi <i>bitstream </i>erogati su linea non attiva o su linea non remunerata dal canone dell&#8217;utente finale sia indipendente dalla tipologia di utente servito e sia formulata sulla base del criterio di <i>retail minus</i>, a partire dai prezzi del canone di Telecom Italia per l&#8217;accesso residenziale, scorporando i costi non pertinenti al ser-vizio di accesso <i>wholesale </i>quali i costi commerciali e di fattu-razione relativi ai servizio di Telecom Italia offerti al cliente finale” (parr. 480 e 481 dell’all.to A alla delibera 34/06/Cons). <br />
In altri termini, la decisione impugnata è frutto del contemperamento tra due opposti interessi, e cioè quello degli operatori alternativi ad accedere e a rimanere in un mercato dove è forte la presenza dell’operatore <i>incumbent </i>(<i>id est</i>, Telecom) e quello pubblico a non scoraggiare gli investimenti nella tecnologia. E’ chia-ro, infatti, che per le linee non attive, per le quali l’attività da svolgere è più laboriosa, determinare il prezzo da corrispondere a Telecom in base al criterio, più favorevole, dell’orientamento al costo avrebbe fi-nito per disincentivare i cd. operatori deboli a proporsi per l’ULL.  In-fatti con il <i>bitstream</i> l’operatore alternativo acquista da Tele-com un servizio caratterizzato da una minore incidenza di costi fissi rispetto all’ULL, sia perché non deve sostenere i costi di infrastruttu-razione derivante dalla costruzione di una rete capillare, come quella  degli operatori  che si servono dell’ULL, sia perché non è necessaria la collocazione di apparati di rete e quindi la corresponsione a Tele-com di un compenso per l’occupazione di spazi delle sue centrali. Appare quindi evidente che rendere ancora più conveniente, con il ricorso al sistema di determinazione del prezzo del <i>retail minus, </i> il servizio <i>bitstream </i>&#8211; che già per la sua tipologia invoglia di più i piccoli operatori che non possono o non vogliono investire &#8211; vorrebbe dire disincentivare di fatto il ricorso al  sistema ULL e, quin-di, lo sviluppo di tecnologie.<br />
Risulta dunque evidente come le osservazioni degli operatori OLO, e tra queste quelle della ricorrente, sul proposto provvedimento non sono state affatto ignorate, anzi hanno ricevuto adeguata valutazione e risposta, sia pure negli allegati alla delibera (segnatamente nel menzionato all. A) ed ancorché in forma sintetica.  Più precisamente, per ciascuna problematica oggetto delle determinazioni adottate l’Autorità ha riportato il proprio orientamento originario, le osserva-zioni degli operatori e le proprie valutazioni finali al riguardo; siffatto <i>modus procedendi</i> è stato adottato anche per le due questioni su cui si incentrano le deduzioni dell’istante relative ai criteri di de-terminazione del  prezzo del servizio xDSL forniti su linea non attiva. <br />
Ciò è sufficiente a far concludere per la legittimità, sotto questo profi-lo, della delibera impugnata, non essendo l’Autorità in alcun modo vincolata dal quesito sottoposto in sede di consultazione <i>ex </i>art. 11 del Codice, soprattutto se la soluzione adottata è stata, come nel caso di specie, conseguenza diretta della valutazione complessiva delle osservazioni pervenute, a nulla rilevando che poi sia prevalsa quella isolata di un operatore (nella specie, di Telecom). In altri termini e per concludere, la previa consultazione è lo strumen-to di cui l’Agcom si serve proprio per acquisire elementi di conoscen-za utili per l’adozione di una decisione che contemperi in modo non solo equo ma anche ragionevole i diversi interessi in gioco.<br />
Neppure si potrebbe fondatamente sostenere che la delibera impu-gnata è, <i>in parte qua</i>, censurabile sotto il profilo del difetto di motivazione e di istruttoria, tenuto altresì conto del pacifico orienta-mento giurisprudenziale secondo cui l’obbligo per l’Autorità di pren-dere in considerazione le osservazioni dei privati non implica una confutazione analitica di ciascuna di esse, ben potendo detto obbligo essere adempiuto in modo unitario e sintetico in rapporto alle risul-tanze istruttorie complessivamente acquisite. Del resto, né l’ art. 11 del Codice né il regolamento concernente la procedura di consulta-zione (approvato dall’Agcom con delibera n. 453/03/Cons del 23 di-cembre 2003) pongono più puntuali obblighi di motivazione e di spe-cifica istruttoria sulle osservazioni degli operatori rispetto a quelli ge-nerali. Anzi, stante il descritto contenuto, il provvedimento risulta pienamente aderente al disposto dell’art. 4, primo  comma, del citato regolamento, il quale impone, in sede di conclusione della fase di consultazione, che sia la “sintesi” dei risultati di tale fase ad essere comunicata mediante apposito documento o recepita nelle motiva-zioni del provvedimento finale, sintesi nella quale devono essere “comunque esplicitati gli orientamenti generali ricavabili dalle osser-vazioni formulate” ed “indicate le motivazioni che giustificano le defi-nitive determinazioni dell’Autorità”.<br />
2. Le osservazioni già svolte <i>sub</i> 1) comportano la reiezione anche del secondo motivo. Alcun profilo di illogicità né di illegittimità &#8211; ma, al contrario, apprezzabile manifestazione di correttezza e traspa-renza nel recedere dalla soluzione proposta, che <i>prima facie</i> appariva da preferire &#8211; può rinvenirsi nella circostanza che in sede di consultazione l’Autorità espliciti gli effetti favorevoli della soluzione che propone e successivamente, sulla base degli elementi di cono-scenza e di giudizio raccolti nella suddetta occasione, adotti una de-terminazione di segno contrario, avendo peraltro cura di evidenziare gli effetti negativi che la prima soluzione, ove approvata, determine-rebbe. Ciò è accaduto nel caso in esame. Nell’all.to B alla delibera 117/05/Cons e poi nell’all.to A alla delibera 34/06/Cons l’Agcom ha puntualmente esposto le ragioni che, a suo avviso, militavano in fa-vore del meccanismo di controllo dei prezzi dell’orientamento al co-sto. Alla luce dei rilievi svolti da Telecom si è invece convinta che la soluzione migliore &#8211; per bilanciare  l’interesse alla massima concor-renza con quello ad un continuo sviluppo delle tecnologie delle infra-strutture &#8211; era, seppur limitatamente al servizio <i>bitstream</i>  for-nito su linea non attiva, quella del <i>retail minus</i>, potendo il crite-rio dell’orientamento al costo “rallentare o anche compromettere lo sviluppo degli investimenti infrastrutturali relativamente ai servizi di accesso disaggregato”.  L’indubbio maggior costo per gli operatori OLO del criterio dei <i>retail minus</i> si giustifica con la necessità di evitare che tutti si riversino sul <i>bistream</i> abbandonando l’ULL, con conseguente stallo per l’incremento degli investimenti in-frastrutturali, necessari per l’ULL ma non anche per il <i>bitstream</i>, per il quale è l’operatore di accesso (Telecom) che fornisce la rete telefonica pubblica fissa della capacità trasmissiva tra la postazione di un utente finale ed il punto di presenza di un opera-tore o ISP che vuole offrire il servizio a banda larga all’utente fina-le.<br />
Del resto non è la prima volta che nelle scelte da compiere l’Agcom ha ritenuto di dare preminenza all’interesse ad incentivare l’impiego di risorse per nuove tecnologie. Nella delibera 33/06/Cons &#8211; adottata in relazione al mercato al dettaglio dell’accesso alla rete telefonica pubblica in <i>postazione fissa </i>sia per i clienti residenziali, e cioè le persone fisiche che acquistano servizi di telecomunicazioni per fi-nalità diverse da quelle imprenditoriali e professionali (mercato n. 1), che per i clienti non residenziali, e cioè i soggetti che acquistano tali servizi per finalità professionali ed imprenditoriali (mercato n. 2) &#8211; l’Autorità ha imposto a Telecom una  serie di obblighi, tra i quali quel-lo di offrire il servizio WLR (rivendita del canone all’ingrosso), ma nei soli stadi di linea non coperti dal servizio ULL (servizio di accesso di-saggregato alla rete locale), e ciò al fine di non scoraggiare gli opera-tori alternativi dall’intraprendere iniziative tecnologiche per appresta-re le proprie infrastrutture ed emigrare in ambiente ULL.<br />
3. Con il terzo motivo la ricorrente afferma che a tutto voler concede-re, e quindi anche ammettendo che il prezzo del servizio <i>bistre-am</i> su linea non attiva che l’operatore alternativo deve corrispon-dere a Telecom debba essere determinato con riferimento alla me-todologia <i>retail minus</i>, sarebbe comunque erroneo il criterio di computo, e cioè il prezzo del canone telefonico di Telecom per l’accesso residenziale, e dunque a partire dal prezzo che remunera una componente della rete di accesso di Telecom che non è utilizza-ta dall’operatore alternativo che ha richiesto all’operatore <i>incumbent</i> il servizio. In questo modo, sempre secondo la ri-corrente, essa sarebbe costretta a pagare a Telecom un corrispettivo per un servizio di cui non usufruisce.<br />
Anche questo motivo non è suscettibile di positiva valutazione.<br />
Il canone al quale l’art. 12, secondo comma, si riferisce è quello di accesso ai servizi di Telecom, i quali hanno un costo generale &#8211; comprensivo anche di quello afferente all’uso ed alla manutenzione della rete .- alla cui copertura finanziaria è legittimamente chiamato a concorrere qualsiasi soggetto (persona fisica o giuridica) che di essa abbia chiesto di servirsi, indipendentemente dall’uso che di detta rete di accesso si faccia.<br />
4. L’infondatezza del quarto motivo risulta evidente dalle argomenta-zioni già in precedenza sviluppate, risultando inconferenti i richiami che la ricorrente fa a decisioni assunte dall’Agcom con riferimento ad altri mercati.<br />
5. Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere respinto.<br />
Quanto alle spese di giudizio, può disporsene l&#8217;integrale compensa-zione fra le parti costituite in giudizio.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO &#8211; SEZIONE TERZA TER</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>definitivamente pronunciando sul ricorso proposto, come in epi-grafe, dalla Welcome Italia s.p.a, lo respinge.<br />
Compensa integralmente tra le parti in causa le spese e gli onorari del giudizio.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità ammini-strativa.<br />
Così deciso in Roma, addì  17 maggio  2007, dal<br />
<B><P ALIGN=CENTER>TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO, SEZIONE TERZA TER</P><BR><br />
<P ALIGN=JUSTIFY><BR><br />
</B>in Camera di Consiglio con l&#8217;intervento dei Signori:<br />
Francesco Corsaro     		Presidente<br />	<br />
Giulia Ferrari			Componente &#8211; Estensore</p>
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