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	<title>4797 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>4797 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Sentenza &#8211; 7/5/2020 n.4797</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-7-5-2020-n-4797/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-7-5-2020-n-4797/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Sentenza &#8211; 7/5/2020 n.4797</a></p>
<p>Salvatore Mezzacapo, Presidente, Lucia Gizzi, Consigliere, Estensore; PARTI: (Omissis, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Stefano Bertuzzi, c. Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato) Diritto alle ferie: natura, caratteristiche e finalità  1.- Pubblica Amministrazione &#8211; personale &#8211; diritto alle ferie &#8211;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-7-5-2020-n-4797/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Sentenza &#8211; 7/5/2020 n.4797</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-7-5-2020-n-4797/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Sentenza &#8211; 7/5/2020 n.4797</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Salvatore Mezzacapo, Presidente, Lucia Gizzi, Consigliere, Estensore; PARTI:  (Omissis, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Stefano Bertuzzi, c. Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>Diritto alle ferie: natura, caratteristiche e finalità </p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Pubblica Amministrazione &#8211; personale &#8211; diritto alle ferie &#8211; natura &#8211; caratteristiche e finalità .<br /> </span></p>
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<div style="text-align: justify;"><em>Il diritto alle ferie &#8211; come garantito dalla Costituzione (art. 36, comma terzo), dalle fonti internazionali (Convenzione dell&#8217;Organizzazione internazionale del lavoro n. 132 del 1970, concernente i congedi annuali pagati, ratificata e resa esecutiva con legge 10 aprile 1981, n. 157) e da quelle europee (art. 31, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell&#8217;Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007; direttiva 23 novembre 1993, n. 93/104/CE del Consiglio, concernente taluni aspetti dell&#8217;organizzazione dell&#8217;orario di lavoro, poi confluita nella direttiva n. 2003/88/CE, che interviene a codificare la materia) &#8211; è riconosciuto a ogni lavoratore, &#8220;senza distinzioni di sorta e mira a reintegrare le energie psico-fisiche del lavoratore e a consentirgli lo svolgimento di attività  ricreative e culturali, nell&#8217;ottica di un equilibrato «contemperamento delle esigenze dell&#8217;impresa e degli interessi del lavoratore.</em><br /> <em>La giurisprudenza della Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea ha rafforzato i connotati di questo diritto fondamentale del lavoratore e ne ha ribadito la natura inderogabile, in quanto finalizzato a consentire al lavoratore, da un lato, di riposarsi rispetto all&#8217;esecuzione dei compiti attribuitigli in forza del suo contratto di lavoro e, dall&#8217;altro, di beneficiare di un periodo di relax e svago, come oggi sancito dall&#8217;art. 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell&#8217;Unione europea.</em><br /> <em>Peraltro, il diritto alle ferie annuali costituisce solo una delle due componenti del diritto alle ferie annuali retribuite quale principio essenziale del diritto sociale e diritto fondamentale dell&#8217;Unione, in quanto tale diritto alle ferie annuali retribuite comprende anche il diritto all&#8217;ottenimento di un pagamento. Infatti, l&#8217;espressione «ferie annuali retribuite», utilizzata dal legislatore dell&#8217;Unione, tra l&#8217;altro, all&#8217;articolo 7 della direttiva 2003/88 [e all&#8217;art. 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell&#8217;Unione europea], significa che, per la durata delle ferie annuali ai sensi del medesimo, la retribuzione del lavoratore deve essere mantenuta. In altre parole, quest&#8217;ultimo deve continuare a percepire la retribuzione ordinaria nel corso di tale periodo di riposo e di svago.</em><br /> </div>
<p> Â <br /> </p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
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<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 07/05/2020<br /> <strong>N. 04797/2020 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 01542/2019 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 1542 del 2019, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Stefano Bertuzzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento:</em></strong><br /> &#8211; del provvedimento n. 371 del 09/11/2018, di seguito notificato in data 14/11/2018, con cui il Ministero della Giustizia &#8211; Dipartimento Amministrazione Penitenziaria &#8211; Provveditorato Regionale del Lazio-Abruzzo-Molise, non ha riconosciuto e quantificato il pagamento sostitutivo del congedo ordinario maturato e non goduto negli anni 2014 e 2015;<br /> -di tutti gli atti connessi, presupposti e comunque collegati, anche se allo stato non conosciuti, ivi compresi, per quanto occorrer possa, il messaggio n. 166/2010 del M.E.F. &#8211; S.P.T.;<br /> -della Lettera Circolare GDAP n. 0424658-2011 della Direzione Generale del Personale e della Formazione;<br /> -della Lettera Circolare GDAP n. 0075107 del 28.02.2013;<br /> -del Decreto n. 07998/S del 06.09.2017;<br /> -della Lettera Circolare n. 0171394 del 14.05.2015;<br /> nonchè, per l&#8217;accertamento del diritto della ricorrente alla percezione del compenso sostitutivo per mancata fruizione del congedo ordinario maturato negli anni 2014 e 2015 e per la conseguente condanna dell&#8217;Amministrazione resistente al pagamento dello stesso;<br /> con contestuale istanza di accesso agli atti amministrativi ex artt. 116 co. 2 d.lgs. 02/07/2010 n. 104 e 25, co. 5, legge 7.8.1990 n. 241<br /> <br /> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza del giorno 28 aprile 2020 la dott.ssa Lucia Gizzi, in collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall&#8217;art. 84, comma 6, del predetto d.l. n. 18 del 2020;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br /> <br /> FATTO e DIRITTO<br /> 1.Con ricorso ritualmente notificato, -OMISSIS- impugnava, chiedendone l&#8217;annullamento, il provvedimento n. 371 del 9.11.2018, con cui il Ministero della Giustizia &#8211; Dipartimento Amministrazione Penitenziaria &#8211; Provveditorato Regionale del Lazio-Abruzzo-Molise non le ha riconosciuto e quantificato il pagamento sostitutivo del congedo ordinario maturato e non goduto negli anni 2014 e 2015. La ricorrente chiedeva, altresì¬, l&#8217;accertamento del suo diritto alla percezione del compenso sostitutivo per mancata fruizione del congedo ordinario maturato negli anni 2014 e 2015 e la condanna dell&#8217;Amministrazione resistente al pagamento dello stesso. Formulava, infine, istanza di accesso alla documentazione relativa al congedo ordinario da ella fruito nel 2014-2015.<br /> La ricorrente premetteva che: aveva preso servizio nella Polizia penitenziaria il 4.2.2003; a decorrere dal 2.1.2015, era stata promossa alla qualifica di sovrintende capo; nel dicembre 2015 le erano state diagnosticate una -OMISSIS-; di conseguenza, a far data dal 2.2.2016, aveva subito molteplici ricoveri e trattamenti medici, tanto che, il 31.8.2017, era stata giudicata inidonea, in modo permanente e assoluto, al servizio anche nei ruoli civili e, quindi, con decreto n. 7998 del 6.9.2017, era stata dispensata dal servizio per infermità ; aveva presentato, allora, domanda di pagamento del congedo ordinario non fruito; con il provvedimento n. 371 del 2018, l&#8217;Amministrazione resistente aveva disposto il pagamento dell&#8217;indennità  sostitutiva del congedo ordinario residuo solamente rispetto al 2016 e al 2017, mentre aveva negato la monetizzazione di quello relativo agli anni 2014 (7 giorni) e 2015 (37 giorni), sul presupposto che la ricorrente non avrebbe presentato richiesta formale di ferie e non vi sarebbe il diniego motivato del dirigente.<br /> Avverso questo atto, insorgeva la ricorrente deducendo, a fondamento del gravame, violazione degli artt. 3, 36 e 97 Cost, dell&#8217;art. 14 del Dpr n. 395 del 1995, dell&#8217;art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, dell&#8217;art. 11 del Dpr n. 170 del 2007, dell&#8217;art. 9 del Dpr n. 39 del 2018, dell&#8217;art. 1 della legge n. 241 del 1990, nonchè eccesso di potere per illogicità , contraddittorietà , difetto di istruttoria, falsità  dei presupposto, ingiustizia manifesta. Ad avviso della ricorrente, infatti, con il provvedimento gravato l&#8217;Amministrazione resistente vorrebbe negarle la monetizzazione del congedo ordinario maturato nel corso degli anni 2014 e 2015, ma non fruito, sul presupposto dell&#8217;assenza di una formale richiesta. Tuttavia, secondo la giurisprudenza costituzionale, di legittimità  e amministrativa, il divieto di monetizzazione non può trovare applicazione nei casi in cui il lavoratore sia venuto a trovarsi nell&#8217;impossibilità  di fruire delle ferie a causa di eventi imprevedibili e non imputabili nè al lavoratore, nè al datore di lavoro, ai quali sia peraltro seguita la dispensa dal servizio per inabilità  fisica, come nel caso di specie. La ricorrente avrebbe diritto a vedersi riconosciuta la monetizzazione del congedo ordinario maturato e non fruito anche con riferimento al 2014 ed al 2015, atteso che, dopo esser stata posta in aspettativa per infermità , in data 2.2.2016, è stata &#8211; senza soluzione di continuità  &#8211; dispensata dal servizio per inabilità  fisica in data 6.9.2017. L&#8217;Amministrazione, infatti, non può negare al proprio dipendente il diritto alla compensazione economica delle ferie non godute a causa di gravi malattie, rivelatisi poi determinanti ai fini dell&#8217;interruzione del rapporto di servizio, in assenza di una formale richiesta di fruizione da parte dell&#8217;interessato. L&#8217;orientamento della Ragioneria di Stato, citato nel provvedimento gravato, oltre a non essere vincolante, sarebbe del tutto inconferente con il caso di specie.<br /> Con un secondo gruppo di censure, la ricorrente, deducendo la violazione della legge n. 241 del 1990, degli artt. 3 e 97 Cost., e diverse figure sintomatiche di eccesso di potere, ha lamentato l&#8217;omessa partecipazione al procedimento amministrativo che ha portato all&#8217;atto gravato.<br /> La ricorrente ha, infine, dedotto la violazione delle norme in tema di pubblicità  e trasparenza, non essendo stata la sua istanza di accesso del 14.11.2018 accolta, e ha insistito per il suo accoglimento.<br /> Si costituiva in giudizio il Ministero della Giustizia, insistendo per l&#8217;infondatezza del ricorso.<br /> Con ordinanze n. 1500 e n. 2626 del 2019, il Collegio disponeva incombenti istruttori, invitando l&#8217;Amministrazione resistente a depositare &#8220;ogni documentato chiarimento in ordine alle ragioni della mancata fruizione da parte della ricorrente dell&#8217;ordinario periodo di congedo ordinario per gli anni 2014 e 2015, corredato dalle richieste eventualmente presentate dalla medesima e le eventuali determinazioni adottate al riguardo dall&#8217;ufficio competente, ivi compresi tutti gli statini mensili presentati dalla ricorrente nel 2014 e quello relativo al mese di aprile 2015, nonchè i &#8220;programmati mensili&#8221; relativi agli stessi periodi, rilasciati dal Comandante di Reparto&#8221;.<br /> Con ordinanza cautelare n. 4684 del 2019, il Collegio &#8211; rilevato che &#8220;la documentazione da ultimo depositata non sembra avere pertinenza con i fatti per cui è causa, e, per il resto, non sembra essere esauriente, senza alcuna indicazione sulle ragioni per cui non è stato depositato quanto dettagliatamente richiesto&#8221; &#8211; riteneva che &#8220;l&#8217;interesse di parte ricorrente possa essere idoneamente tutelato con la sollecita definizione nel merito della controversia, ove affrontare adeguatamente tutte le questioni emerse, fermo rimanendo l&#8217;obbligo, solo parzialmente evaso dalla resistente Amministrazione, di depositare tutta la documentazione richiesta con le sopra richiamate ordinanze&#8221;.<br /> 2. Il ricorso è fondato e, pertanto, merita accoglimento per le seguenti ragioni.<br /> La ricorrente &#8211; agente della Polizia penitenziaria dal 4.2.2003, con la qualifica di sovrintende capo a decorrere dal 2.1.2015 &#8211; è stata giudicata inidonea, in modo permanente e assoluto, al servizio anche nei ruoli civili il 31.8.2017 e, con decreto n. 7998 del 6.9.2017, è stata dispensata dal servizio per infermità . Di conseguenza, ella ha presentato domanda di pagamento del congedo ordinario non fruito, relativamente agli anni 2014-2017.<br /> Tuttavia, con il provvedimento n. 371 del 2018, l&#8217;Amministrazione resistente ha disposto il pagamento, in suo favore, dell&#8217;indennità  sostitutiva del congedo ordinario residuo solamente rispetto al 2016 e al 2017, mentre le ha negato la monetizzazione di quello relativo agli anni 2014 (7 giorni) e 2015 (37 giorni). La ragione giustificativa del diniego risiede nella circostanza che la ricorrente non avrebbe presentato richiesta formale di ferie, nè di rinvio delle stesse all&#8217;anno successivo e non risulterebbe agli atti il diniego del dirigente, attestante l&#8217;impossibilità  di fruirne per ragioni di servizio (cfr. documento all. 7 al ricorso).<br /> 2.1.Tanto premesso in fatto, il Collegio osserva che il diritto alle ferie &#8211; come garantito dalla Costituzione (art. 36, comma terzo), dalle fonti internazionali (Convenzione dell&#8217;Organizzazione internazionale del lavoro n. 132 del 1970, concernente i congedi annuali pagati, ratificata e resa esecutiva con legge 10 aprile 1981, n. 157) e da quelle europee (art. 31, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell&#8217;Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007; direttiva 23 novembre 1993, n. 93/104/CE del Consiglio, concernente taluni aspetti dell&#8217;organizzazione dell&#8217;orario di lavoro, poi confluita nella direttiva n. 2003/88/CE, che interviene a codificare la materia) &#8211; è riconosciuto a ogni lavoratore, &#8220;senza distinzioni di sorta (sentenza n. 189 del 1980), [e] mira a reintegrare le energie psico-fisiche del lavoratore e a consentirgli lo svolgimento di attività  ricreative e culturali, nell&#8217;ottica di un equilibrato «contemperamento delle esigenze dell&#8217;impresa e degli interessi del lavoratore» (sentenza n. 66 del 1963)&#8221; (Corte cost., n. 95 del 2016).<br /> La giurisprudenza della Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea ha rafforzato i connotati di questo diritto fondamentale del lavoratore e ne ha ribadito la natura inderogabile, in quanto finalizzato &#8220;a consentire al lavoratore, da un lato, di riposarsi rispetto all&#8217;esecuzione dei compiti attribuitigli in forza del suo contratto di lavoro e, dall&#8217;altro, di beneficiare di un periodo di relax e svago&#8221;, come oggi sancito dall&#8217;art. 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell&#8217;Unione europea (C.G.U.E., cause riunite C-569/16 e C-570/16 del 6.8.2018. Nello stesso senso, causa C-173/99 del 26.6.2001; Grande Sezione, in causa C-282/10 del 24.1.2012).<br /> Peraltro, &#8220;il diritto alle ferie annuali costituisce solo una delle due componenti del diritto alle ferie annuali retribuite quale principio essenziale del diritto sociale e diritto fondamentale dell&#8217;Unione, in quanto tale diritto alle ferie annuali retribuite comprende anche il diritto all&#8217;ottenimento di un pagamento. Infatti, l&#8217;espressione «ferie annuali retribuite», utilizzata dal legislatore dell&#8217;Unione, tra l&#8217;altro, all&#8217;articolo 7 della direttiva 2003/88 [e all&#8217;art. 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell&#8217;Unione europea], significa che, per la durata delle ferie annuali ai sensi del medesimo, la retribuzione del lavoratore deve essere mantenuta. In altre parole, quest&#8217;ultimo deve continuare a percepire la retribuzione ordinaria nel corso di tale periodo di riposo e di svago (sentenza del 12 giugno 2014, Bollacke, C-118/13)&#8221; (C.G.U.E., cause riunite C-569/16 e C-570/16 del 6.8.2018).<br /> In quest&#8217;ottica, si colloca l&#8217;art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dall&#8217;art. 1, comma 1, della legge n. 135 del 2012, che &#8211; laddove stabilisce, nell&#8217;ambito del lavoro pubblico, che le ferie, i riposi e i permessi sono obbligatoriamente goduti secondo le previsioni dei rispettivi ordinamenti e che non si possono corrispondere «in nessun caso» trattamenti economici sostitutivi &#8211; mira a &#8220;reprimere il ricorso incontrollato alla &#8220;monetizzazione&#8221; delle ferie non godute. Affiancata ad altre misure di contenimento della spesa, la disciplina in questione mira a riaffermare la preminenza del godimento effettivo delle ferie, per incentivare una razionale programmazione del periodo feriale e favorire comportamenti virtuosi delle parti nel rapporto di lavoro. In questo contesto si inquadra il divieto rigoroso di corrispondere trattamenti economici sostitutivi, volto a contrastare gli abusi, senza arrecare pregiudizio al lavoratore incolpevole&#8221; (Corte cost., n. 95 del 2016).<br /> Tuttavia, come chiarito dalla Corte costituzionale nella citata sentenza del 2016, il diritto inderogabile alle ferie &#8220;sarebbe violato se la cessazione dal servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore&#8221;. Di conseguenza, secondo l&#8217;interpretazione del Giudice delle leggi, il divieto di corrispondere trattamenti sostitutivi delle ferie è correlato a fattispecie in cui la cessazione del rapporto di lavoro è riconducibile a una scelta o a un comportamento del lavoratore (dimissioni, risoluzione) o ad eventi (mobilità , pensionamento, raggiungimento dei limiti di età ), che comunque consentano di pianificare per tempo la fruizione delle ferie e di attuare il necessario contemperamento delle scelte organizzative del datore di lavoro con le preferenze manifestate dal lavoratore in merito al periodo di godimento delle ferie. Per contro, vanno escluse dall&#8217;ambito applicativo del divieto le vicende estintive del rapporto di lavoro che non chiamino in causa la volontà  del lavoratore e la capacità  organizzativa del datore di lavoro (sentenza n. 95 del 2016).<br /> Anche la prassi amministrativa si è orientata nel senso di ritenere non applicabile il divieto di monetizzazione delle ferie ai &#8220;casi di cessazione dal servizio in cui l&#8217;impossibilità  di fruire le ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente&#8221; (parere del Dipartimento della funzione pubblica 8 ottobre 2012, n. 40033) e di ritenere, invece, tuttora monetizzabili le ferie in presenza di &#8220;eventi estintivi del rapporto non imputabili alla volontà  del lavoratore ed alla capacità  organizzativa del datore di lavoro&#8221; (nota n. 0094806 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato).<br /> In questo stesso senso si è infine orientata la giurisprudenza amministrativa, con riferimento ai rapporti di lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione non privatizzati (ex multis, Tar Cagliari, n. 211 del 2019; Tar Trieste, n. 247 del 2018; Tar Parma, n. 14 del 2017), conformemente a quanto statuito dalla Corte di Cassazione, che riconosce al lavoratore il diritto di beneficiare di un&#8217;indennità  per le ferie non godute per causa a lui non imputabile, anche quando difetti una previsione negoziale esplicita che consacri tale diritto, ovvero quando la normativa settoriale formuli il divieto di &#8220;monetizzare&#8221; le ferie (Cass. civ. n. 2496 del 2018).<br /> Peraltro, questa interpretazione è l&#8217;unica conforme al diritto dell&#8217;Unione europea, che, come di recente chiarito dalla Corte di Giustizia nella sentenza del 6.11.2018 sopra citata, riconosce, all&#8217;art. 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell&#8217;Unione europea, il diritto di ogni lavoratore a ferie annuali retribuite &#8211; espressione che va assimilata a quella di cui all&#8217;art. 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 &#8211; il quale &#8220;include anche un diritto all&#8217;ottenimento di un pagamento nonchè, in quanto diritto intrinsecamente collegato a detto diritto alle ferie annuali «retribuite», il diritto a un&#8217;indennità  finanziaria per le ferie annuali non godute al momento della cessazione del rapporto di lavoro&#8221;.<br /> L&#8217;art. 7 citato, peraltro, &#8220;prevedendo che il periodo minimo di ferie annuali retribuite non possa essere sostituito da un&#8217;indennità  finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro, mira segnatamente a garantire che il lavoratore possa beneficiare di un riposo effettivo, per assicurare una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute&#8221; (art. 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88). Quando il rapporto di lavoro cessa, infatti, la fruizione effettiva delle ferie annuali retribuite cui il lavoratore ha diritto non è pìù possibile: &#8220;per evitare che, a causa di detta impossibilità , il lavoratore non riesca in alcun modo a beneficiare di tale diritto, neppure in forma pecuniaria, l&#8217;articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 riconosce al lavoratore il diritto a un&#8217;indennità  finanziaria per i giorni di ferie annuali non goduti&#8221; (cfr. anche sentenze del 20 gennaio 2009, Schultz-Hoff e a., C-350/06 e C-520/06,; del 12 giugno 2014, Bollacke, C-118/13, e del 20 luglio 2016, Maschek, C-341/15). Tale disposizione, ha da ultimo chiarito la Corte di Giustizia, &#8220;non assoggetta il diritto a un&#8217;indennità  finanziaria ad alcuna condizione diversa da quella relativa, da un lato, alla cessazione del rapporto di lavoro e, dall&#8217;altro, al mancato godimento da parte del lavoratore di tutte le ferie annuali retribuite a cui aveva diritto alla data in cui detto rapporto è cessato. Pertanto, il motivo alla base della cessazione del rapporto di lavoro non è rilevante per il diritto a un&#8217;indennità  finanziaria&#8221; (C.G.U.E., cause riunite C-569/16 e C-570/16 del 6.8.2018).<br /> 2.2.Ciò premesso, osserva il Collegio che, nel caso di specie, il rapporto di lavoro tra la ricorrente e l&#8217;Amministrazione penitenziaria si è interrotto a causa della sopravvenuta infermità  della prima e della sua conseguente inidoneità  al servizio, ossia per un evento non certo riconducibile a una sua scelta o comunque tale da consentirle una tempestiva pianificazione della fruizione delle ferie e un contemperamento con le scelte organizzative del datore di lavoro. Di conseguenza, alla luce di quanto sopra detto, si è al di fuori dell&#8217;ambito applicativo dell&#8217;art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dall&#8217;art. 1, comma 1, della legge n. 135 del 2012. Per contro, come statuito sia dall&#8217;art. 36 Cost., sia dall&#8217;art. 31, paragrafo 2, CDFUE, la ricorrente, avendo diritto alle ferie annuali retribuite e non avendone fruito in parte, ha diritto a un&#8217;indennità  per le ferie annuali non godute al momento della cessazione del rapporto di lavoro.<br /> La ragione giustificativa sulla cui base l&#8217;Amministrazione resistente ha motivato il diniego dell&#8217;indennità  sostitutiva delle ferie non godute, ossia la circostanza che la ricorrente non avrebbe chiesto formalmente di fruirne nell&#8217;anno di spettanza nè di fruirne, per ragioni di servizio, l&#8217;anno successivo è quindi del tutto privo di rilievo. Ugualmente priva di rilievo è la circostanza &#8211; dedotta nella memoria difensiva dell&#8217;Avvocatura &#8211; che la malattia della ricorrente sia insorta alla fine del 2015 e che, quindi, la ragione della non fruizione delle ferie durante l&#8217;anno di maturazione non sarebbe imputabile ad essa. Ciò che rileva, infatti, alla luce di quanto sopra esposto, è la ragione della cessazione del rapporto di lavoro che, nel caso di specie, essendo l&#8217;infermità  della ricorrente, ossia un evento nè volontario nè programmabile, non consente di imputarle la mancata fruizione delle ferie, attribuendole il diritto al compenso sostitutivo.<br /> Peraltro, non ottemperando agli incombenti istruttori disposti dal Collegio, l&#8217;Amministrazione resistente non ha neanche dedotto elementi idonei a dimostrare che la mancata fruizione delle ferie fosse dovuta a causa imputabile alla ricorrente.<br /> 3.In conclusione, il ricorso va accolto e va annullato il provvedimento n. 371 del 9.11.2018, con cui il Ministero della Giustizia &#8211; Dipartimento Amministrazione Penitenziaria &#8211; Provveditorato Regionale del Lazio-Abruzzo-Molise non ha riconosciuto alla ricorrente il pagamento sostitutivo del congedo ordinario maturato e non goduto negli anni 2014 e 2015. L&#8217;Amministrazione resistente va pertanto condannata al pagamento della relativa indennità , oltre gli interessi legali dalla data di maturazione delle singole componenti del credito al saldo, ex art. 24, comma 36, della legge n. 724 del 1994.<br /> Deve invece essere rigettata la domanda volta all&#8217;annullamento del silenzio serbato sull&#8217;istanza di accesso del 14.11.2018 e alla condanna all&#8217;ostensione dei documenti ivi richiesti, in quanto, atteso l&#8217;esito del ricorso, la loro acquisizione è priva di rilievo ai fini del decidere.<br /> Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l&#8217;effetto, annulla il provvedimento n. 371 del 9.11.2018 del Ministero della Giustizia e condanna quest&#8217;ultimo al pagamento dell&#8217;indennità  sostitutiva del congedo ordinario maturato e non goduto negli anni 2014 e 2015, oltre gli interessi legali dalla data di maturazione delle singole componenti del credito al saldo, ex art. 24, comma 36, della legge n. 724 del 1994. Rigetta la domanda di annullamento del silenzio serbato sull&#8217;istanza di accesso del 14.11.2018<br /> Condanna l&#8217;Amministrazione resistente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 1500,00, oltre iva e cpa come per legge.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all&#8217;articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all&#8217;articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all&#8217;oscuramento delle generalità  nonchè di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute di parte ricorrente.<br /> Così¬ deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2020, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall&#8217;art. 84, comma 6, d.l. 17 marzo 2020, n. 18 e dal decreto presidenziale n. 67 del 19 marzo 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Salvatore Mezzacapo, Presidente<br /> Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere<br /> Lucia Gizzi, Consigliere, Estensore<br /> </div>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 28/6/2004 n.4797</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-28-6-2004-n-4797/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-28-6-2004-n-4797/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 28/6/2004 n.4797</a></p>
<p>Pres. Bellavia – Est. Farina C.I.T. Consorzio idrotecnico trentino (avv.ti Chelodi, Maccaferri e Piselli) c/ comune di Grigno (avv. Stella Richter) &#8211; s.r.l. Formambiente Costruzioni (avv.ti D. e R. De Pretis e Romanelli) sul momento in cui si deve dar dimostrazione del requisito della qualità Contratti della P.A. &#8211; Requisiti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-28-6-2004-n-4797/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 28/6/2004 n.4797</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-28-6-2004-n-4797/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 28/6/2004 n.4797</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Bellavia – Est. Farina C.I.T. Consorzio idrotecnico trentino (avv.ti Chelodi, Maccaferri e Piselli) c/ comune di Grigno (avv. Stella Richter) &#8211; s.r.l. Formambiente Costruzioni  (avv.ti D. e R. De Pretis e Romanelli)</span></p>
<hr />
<p>sul momento in cui si deve dar dimostrazione del requisito della qualità</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della P.A. &#8211; Requisiti di gara &#8211; Requisito inerente al &#8220;Sistema di qualità&#8221; &#8211; Dimostrazione dell&#8217;esistenza del requisito &#8211; Verifica nel corso della fase di aggiudicazione definitiva</span></span></span></p>
<hr />
<p>Qualora dalle prescrizioni date dall’Amministrazione per regolare la gara non sia desumibile un obbligo di produrre, ai fini dell’ammissione, la dimostrazione del possesso del requisito inerente al sistema di qualità, si deve ritenere che, ai sensi delle disposizioni di legge e di regolamento, il requisito della qualificazione comprende anche il requisito inerente al sistema di qualità, ma la dimostrazione di questo specifico requisito può essere data anche al momento in cui deve essere disposta l’aggiudicazione definitiva, con la verifica, che l’Amministrazione si sia riservata, nei riguardi dell’impresa aggiudicataria.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sul momento in cui si deve dar dimostrazione del requisito della qualità</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA	<br />	<br />
	   IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N. 4797/04  REG.DEC.<br />
N 7627 REG.RIC. ANNO: 2003</p>
<p align=center><b>Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale<br />
Quinta  Sezione </b></p>
<p>        ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>DECISIONE</b></p>
<p>	sul ricorso in appello n.r.g. 7627 del 2003, proposto da 																																																																																												</p>
<p><b>C.I.T. Consorzio idrotecnico trentino</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Carlo Chelodi, Mario Maccaferri e Pier Luigi Piselli ed elettivamente domiciliato presso lo studio del terzo, in Roma, via G. Mercalli, n. 13,</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>comune di Grigno</b>, rappresentato e difeso dall’avv. Paolo Stella Richter ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Roma, viale Mazzini, n. 11;<br />
e nei confronti<br />
della <b>s.r.l. Formambiente Costruzioni,</b> rappresentata e difesa dagli avv. Daria e Roberta De Pretis ed Enrico Romanelli e presso lo studio dell’ultimo elettivamente domiciliata, in Roma, viale Giulio Cesare, n. 14,<br />
per l&#8217;annullamento<br />
della sentenza del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino – Alto Adige, sede di Trento, n. 285/2003, pubblicata il 15 luglio 2003.<br />
Visto il ricorso con i relativi allegati; <br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti suindicate; <br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; <br />
Vista l’ordinanza n. 3642 del 28 agosto 2003 della Sezione, recante reiezione dell’istanza di sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata; <br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />Designato relatore, alla pubblica udienza del 23 marzo 2004, il consigliere Giuseppe Farina ed uditi, altresì, gli avv. Marcone, su delega dell’avv. Piselli, Stella Richter e Pafundi G. su delega dell’avv. Romanelli; <br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>1. Il ricorso n. 7627 del 2003 è proposto dal Consorzio Idrotecnico Trentino. È stato notificato il 28 luglio 2003 al comune di Grigno ed alla s.r.l. Formambiente Costruzioni. È stato depositato l’otto agosto 2003.<br />
2. È impugnata la sentenza del Tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino – Alto Adige, sede di Trento, n. 285/2003, pubblicata il 15 luglio 2003, con la quale è stato respinto il ricorso dell’appellante Consorzio per l’annullamento del provvedimento 9 aprile 2003, di aggiudicazione alla controinteressata s.r.l. Formambiente della gara per lavori pubblici in altopiano di Marcesina.<br />
3. Il primo giudice non ha condiviso la tesi avanzata col ricorso introduttivo, secondo la quale occorreva per l’ammissione alla gara o per l’aggiudicazione la certificazione di società organismo di attestazione (SOA), ma con la dichiarazione relativa al possesso di elementi del sistema di qualità.<br />
4. Si sostiene, col ricorso in appello, che l’impresa aggiudicataria ha prodotto un’attestazione SOA priva della dichiarazione relativa al sistema di qualità, e quindi che non era in possesso del requisito specifico. La sentenza impugnata è incorsa in errata interpretazione della lex specialis della gara.Si conclude per l’accoglimento con richiesta, in subordine alla domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza, di risarcimento del danno per equivalente.<br />
5. Il comune di Grigno si è costituito il 22 agosto 2003. Con la memoria di costituzione confuta le tesi dell’appellante.Altra memoria ha depositato il 17 marzo 2004, con la quale illustra e ribadisce le tesi di infondatezza dell’appello.<br />
6. La s.r.l. Formambiente si è costituita il 26 agosto 2003. Con memorie del 27 agosto 2003 e del 12 marzo 2004, sostiene che nel bando di gara non era richiesta l’attestazione in parola.Il 6 febbraio 2004 ha depositato documenti.<br />
7. Nella camera di consiglio del 28 agosto 2003 è stata respinta la domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata.<br />
8. All’udienza del 23 marzo 2004, il ricorso è stato chiamato per la discussione e, poi, trattenuto in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1. Il consorzio appellante ha impugnato il provvedimento del 9 aprile 2003, di aggiudicazione, da parte del comune di Grigno alla società resistente, dei lavori “di sviluppo agricolo della zona montana dell’altopiano di Marcesina – acquedotto e cavidotti – I e II lotto”. Il Consorzio si è classificata al secondo posto della graduatoria approvata.<br />
2. Il ricorrente ha sostenuto che l’aggiudicataria doveva essere esclusa dalla gara, perché non aveva, alla data del 14 gennaio 2003 di pubblicazione del bando (così a pag. 9 del ricorso introduttivo), il possesso dei requisiti di qualità, indicati nell’art. 4 del d.p.r. 25 gennaio 2000, n. 34, entrato in vigore il 1° marzo 2000. Il difetto del requisito era lamentato, in altra parte del ricorso (pag. 11, in fine), con riguardo al momento della partecipazione alla gara (alla data dell’otto aprile 2003 era stato fissato il termine di scadenza per la presentazione della domanda/offerta), e con la considerazione che l’aggiudicataria non poteva neppure ritenersi in possesso della qualificazione necessaria.<br />
3. Il primo giudice ha respinto il ricorso. Ha rilevato che sia dal bando, sia dalla lettera d’invito, emergeva che il Comune aveva richiesto l’attestazione SOA (società organismo di attestazione), ma che mancava ogni prescrizione relativa all’attestazione del sistema di qualità. Bando e lettera d’invito non hanno recepito le norme poste dall’art. 4 citato sulla completezza dell’attestazione SOA e non sono stati impugnati.<br />
4. La tesi dell’illegittimità dell’ammissione alla gara della società aggiudicataria è riproposta in questo grado. Essa è enunciata con riguardo al tenore: a) dell’allegato B della lettera d’invito del 17 marzo 2003; b) del bando di gara n. 236 del 13 gennaio 2003; c) dell’art. 2, comma 1, lett. p, del d.p.r. n. 34/2000 citato; d) dell’art. 8, comma 3, della l. 11 febbraio 1994, n. 109; e) dell’art. 4 dello stesso d.p.r. n. 34/2000. E, poiché bando e disciplina della qualificazione vanno intesi nel senso della necessaria presenza degli elementi di qualità, non occorreva, come, invece, ha affermato il primo giudice, impugnare le previsioni del bando stesso.<br />
5. Il Comune e la società resistenti oppongono che: nel bando e nella lettera d’invito manca qualsivoglia riferimento al sistema di qualità, né è requisito di partecipazione ivi prescritto. Neppure si tratta di un requisito implicito e direttamente ricavabile dalla normativa del d.p.r. 34/2000. Si è proceduto nel rispetto dell’esplicito tenore del bando, nell’esigenza di tutelare l’affidamento dei concorrenti sul disposto della lex specialis e della par condicio. Nell’insussistenza o incertezza del precetto non si poteva procedere all’esclusione dell’aggiudicataria; il riferimento all’art. 2, comma 1, lett. p, del d.p.r. citato, cui si richiama il punto 3.1 del bando, è fatto ad una norma che contempla come eventuale la dimostrazione del possesso dei requisiti riguardanti il sistema di qualità.<br />
6. L’appello non merita adesione. <br />
In sintesi, la tesi dell’appellante muove dalla considerazione che la lettera d’invito ha fatto, per un refuso, riferimento ai requisiti indicati in un precedente bando del 2000, nel quale il sistema di qualità non assumeva rilevanza ratione temporis, e che, invece, le disposizioni da essa enumerate (sopra § 4) dimostrano che non poteva prescindersi dal requisito del possesso di elementi significativi inerenti al sistema di qualità. Ma, ovviamente, ciò afferma con riferimento a momenti diversi ed anteriori rispetto alla verifica dei requisiti dell’impresa aggiudicataria. Ed è su questo punto che, con riguardo al caso in esame, non va condivisa la censura dedotta.<br />
7. La premessa di base di un corretto esame dell’operare della P.A. è nel fatto che i procedimenti di selezione del contraente privato mirano tutti alla individuazione del soggetto che assicuri, sul piano economico e sul piano tecnico/qualitativo, la migliore prestazione per l’Amministrazione. Le varie regole, di volta in volta enunciate dalla giurisprudenza amministrativa, alla luce delle quali risolvere le controversie sulla legittimità dei procedimenti selettivi, sono ispirate allo scopo suddetto e possono, di regola, ricondursi sotto tre prevalenti metri di giudizio sull’azione amministrativa: il principio di razionalità, quello di imparzialità, quello del rispetto della legge.<br />
8. Con riguardo all’aspetto dell’osservanza dei princìpi di ragionevolezza ed imparzialità, è stato perciò ripetutamente stabilito che la presenza di clausole ambigue o, comunque, non univoche – delle quali non può che essere responsabile la stessa amministrazione che ha redatto i provvedimenti regolatori della gara – non giustifica l’esclusione di imprese concorrenti, che abbiano fatto affidamento su un’interpretazione non illogica della disciplina del procedimento. <br />
Nel caso di specie depongono a favore della ragionevolezza di un’interpretazione delle norme speciali della gara, che prescindono dall’esigenza della dimostrazione immediata del possesso del requisito inerente al sistema di qualità aziendale: <br />
a) nel bando, i punti 3.1, sulla specificazione dei requisiti, e 4B, sui documenti da presentare. In essi si precisa che è necessario il possesso della certificazione di una società organismo di attestazione (SOA) riferita a classifiche specificate, che vengono descritte. Nessuna indicazione esplicita è data circa il possesso dell’ulteriore requisito attestabile in ordine al sistema di qualità; <br />
b) la lettera d’invito 17 marzo 2003. Ivi, alla pag. 4 punto C1, è fatto rinvio al bando, di cui si è visto il tenore, circa i “requisiti per la partecipazione”. Alla pag. 11, lett. G1, è specificato che si farà luogo, nei confronti dell’aggiudicatario alla verifica del possesso dei requisiti, senza ulteriori precisazioni su questi, in ordine alla “qualificazione” SOA. E così è successivamente detto alla lett. H della pag. 12. Alla pag. 19, allegato B, ancora si ha riguardo, per la documentazione necessaria per la verifica dei requisiti dell’aggiudicatario, non quindi per la partecipazione, alla sola “certificazione rilasciata da un organismo di attestazione … comprovante la qualificazione per la categoria e classifica previsti nel bando prot. n. 58079 di data 28 dicembre 2000”. <br />
Anche se il riferimento ad un bando del 2000 è da riconoscere, alla luce di quanto oggi si controverte, come un “refuso”, stando alla definizione che ne ha dato il Consorzio appellante, certo è che l’esistenza di un refuso, non agevolmente riconoscibile da un terzo, e la mancanza di qualsiasi riferimento alla certificazione del sistema di qualità vanno intesi nel senso che non si può far discendere dal bando o dalla lettera d’invito l’obbligo/onere di produrre siffatta certificazione con la domanda di partecipazione, né di esserne necessariamente in possesso alla medesima data, se non a pena di un’interpretazione delle regole di gara in aperto spregio dell’affidamento creato nei concorrenti.<br />
9. Con riguardo al principio del rispetto delle regole della gara, contenute nella legge e nei regolamenti, va confermata la medesima conclusione.Questa è la normativa: <br />
9.1. l’art. 8, comma 3, lett. a) e b), della legge quadro in materia di lavori pubblici (11 febbraio 1994, n. 109), stabilisce che il sistema di qualificazione delle imprese che eseguono lavori pubblici è attuato da organismi di attestazione (SOA), ai quali è demandato anche il compito di attestare l’esistenza, nei soggetti qualificati, della certificazione di sistema di qualità (lettera a del comma) oppure della dichiarazione di presenza di elementi significativi del sistema di qualità (lettera b del comma); <br />
9.2. lo stesso art. 8, comma 4, demanda al previsto regolamento istitutivo del sistema di qualificazione, di definire “la facoltà ed il successivo obbligo per le stazioni appaltanti … di richiedere il possesso della certificazione … o della dichiarazione” delle quali è detto al precedente comma 3; <br />
9.3. l’art. 2, comma 1, lett. p), del regolamento successivamente adottato (d.p.r. 25 gennaio 2000, n. 34), definisce l’attestazione come “il documento che dimostra il possesso dei requisiti di cui all’art. 8, terzo comma, lett. c), ed eventualmente lettere a) e b) della legge”. I primi requisiti sono quelli necessari per la qualificazione. Gli eventuali sono quelli inerenti al sistema di qualità (sopra 9.1); <br />
9.4. l’art. 4, comma 1, dello stesso regolamento ribadisce che le imprese, ai fini della qualificazione, devono possedere il sistema di qualità o gli elementi significativi, ma fissa al contempo, nell’allegato “B”, i termini dai quali si deve esigere il requisito. Come si è anticipato, per il caso in esame (classifica IV) la decorrenza s’è avuta dall’anno 2003;9.5. l’art. 15, comma 1, del medesimo regolamento, infine, prescrive che, per conseguire la qualificazione, le imprese devono possedere tanto i requisiti inerenti al sistema di qualità sopra detti, quanto gli altri requisiti negli articoli da 16 a 28. <br />
In conclusione, i soggetti esecutori di lavori pubblici (art. 8, comma 1, della legge) “devono essere qualificati” ed il sistema di qualificazione, per lavori di importo superiore ad un certo limite (art. 8, comma 4, lett. e, ultimo periodo), comprende necessariamente anche il possesso del requisito inerente al sistema di qualità (art. 15, comma 1, d.p.r. n. 34 del 2000). <br />
Tenuto conto di quanto stabilisce la normativa esaminata, se bando e lettera d’invito non dispongono espressamente per la presentazione dell’attestazione specifica inerente anche al sistema di qualità, come è avvenuto nel caso in esame, ma riservano la verifica del possesso dei requisiti di qualificazione – sempre come nel caso in esame: lettera d’invito lett. G1 – nei riguardi dell’aggiudicatario, non può assumere rilevanza, una attestazione, incompleta come quella di data 10 maggio 2002, e perciò anteriore di oltre sette mesi, esibita dall’impresa concorrente ai fini della sola ammissione alla gara. Assume, invece, rilevanza, in ossequio al predetto obbligo, il fatto che il requisito sia certificato e posseduto una volta che si proceda all’aggiudicazione definitiva. E, poi, alla stipulazione del contratto.La certificazione SOA acquisita in quest’ultima data, posteriore a quella indicata dal regolamento come momento di decorrenza dell’obbligo di possesso del requisito specifico, era conforme, nella specie, alla regola da osservare.<br />
10, Alla stregua dell’esame fatto si può, in sintesi, ritenere che:dalle disposizioni date dall’Amministrazione per regolare la gara non è desumibile un obbligo di produrre, ai fini dell’ammissione, la dimostrazione del possesso del requisito inerente al sistema di qualità; <br />
dalle disposizioni di legge e regolamento, sul requisito della qualificazione, si desume che questa comprende anche il requisito inerente al sistema di qualità, e che la dimostrazione di questo specifico requisito può essere data, allorché non sia prescritta ai fini dell’ammissione alle operazioni di gara, al momento nel quale deve essere disposta l’aggiudicazione definitiva, con la verifica, che l’Amministrazione si sia riservata, nei riguardi dell’impresa aggiudicataria.<br />
11. Alla reiezione dell’appello può farsi seguire la compensazione delle spese del grado.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>	Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, respinge l’appello 7627 del 2003.<br />	<br />
Spese compensate.<br />
	Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.																																																																																												</p>
<p>	Così deciso in Roma, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), nella camera di consiglio del 23 marzo 2004 , con l&#8217;intervento dei Signori:																																																																																												</p>
<p>Rosalia M. P. Bellavia                                  Presidente f. f. <br />
 Giuseppe Farina rel. Est.                 	         Consigliere 	<br />	<br />
Goffredo Zaccardi               		         Consigliere <br />	<br />
Marzio Branca                                                Consigliere <br />
Michele Corradino                                         Consigliere<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 28 giugno 2004<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Sentenza &#8211; 20/5/2004 n.4797</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-sentenza-20-5-2004-n-4797/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 May 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Mastrocola, Est. Stanizzi Busa (Avv. Izzo e Conte) c. Ministero della Difesa differimento del servizio militare anche per la frequenza di istituti non statali Militare e militarizzato – Servizio di leva – Beneficio del ritardo del servizio militare per motivi di studio – Diniego del beneficio per la frequenza</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Mastrocola, Est. Stanizzi<br /> Busa (Avv. Izzo e Conte) c. Ministero della Difesa</span></p>
<hr />
<p>differimento del servizio militare anche per la frequenza di istituti non statali</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Militare e militarizzato – Servizio di leva – Beneficio del ritardo del servizio militare  per motivi di studio – Diniego del beneficio per la frequenza di istituto medio superiore/universitario non statale e non riconosciuto – Illegittimità</span></span></span></p>
<hr />
<p>Condizione necessaria per il riconoscimento dei titoli di formazione professionale acquisiti nell&#8217;Unione Europea è la frequenza di un ciclo di studi post secondari di durata minima triennale presso una Università di uno Stato membro dell&#8217;unione. Pertanto qualora uno studente sia iscritto a tali corsi, la frequenza di questi ultimi è senz&#8217;altro idonea a consentire il differimento della prestazione del servizio militare a prescindere dal valore legale o meno del titolo rilasciato</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Differimento del servizio militare anche per la frequenza di istituti non statali</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO<br />
ROMA – SEZIONE PRIMA bis</b></p>
<p>N. 3956/2004 Reg. Ric.<br />
composto dai Magistrati: CESARE MASTROCOLA &#8211; Presidente; ROBERTO POLITI	 Consigliere; ELENA STANIZZI &#8211; I Referendario Rel. Est. ha pronunciato la seguente 																																																																																												</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>Sul ricorso N. 3956/2004 R.G. proposto dal<br />
<b>Sig. Marco BUSA</b>, rappresentato e difeso dall’Avv. Carlo Gugliemo Izzo e dall’Avv. Giuseppe Conte ed elettivamente domiciliato presso lo Studio del primo sito in Roma, Viale Bruno Buozzi n. 47;</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p>&#8211; il <b>MINISTERO DELLA DIFESA ed il Distretto Militare di Padova-Ufficio Reclutamento</b>, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato presso il cui Ufficio sito in Roma, Via de</p>
<p>PER L&#8217;ANNULLAMENTO<br />
&#8211; previa sospensiva, del provvedimento del Distretto Militare di Padova-Ufficio Reclutamento, datato 10 febbraio 2004, recante il diniego di ammissione del ricorrente al beneficio del ritardo del servizio militare per motivi di studio per l’anno 2004, in- di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale a quello impugnato;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Uditi alla camera di consiglio del 5 maggio 2004 l&#8217;Avv. Falzone Andrea per delega dell’Avv. Gugliemo Izzo per la parte ricorrente e l&#8217;Avv. dello Stato Pino Elena per l&#8217;Amministrazione costituita, cui è stata fatta presente la possibilità di definizione del giudizio con sentenza semplificata &#8211; Giudice relatore il Primo Referendario Elena Stanizzi;<br />
Visti gli artt. 3 e 9 della legge 21 luglio 2000 n. 205 che consentono al Collegio di assumere, nella camera di consiglio fissata per l’esame dell’istanza cautelare, la decisione nel merito del ricorso con sentenza succintamente motivata, nelle ipotesi in cui ne ravvisi la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza;</p>
<p>Considerato che il ricorrente &#8211; iscritto al quarto anno del corso di istruzione universitaria per il conseguimento del titolo britannico denominato &#8220;Bachelor of Arts in International Business&#8221; della “Nottingham Trent University” con sede in Nottingham (Regno Unito) &#8211; ha presentato istanza di differimento del servizio militare di leva al fine di proseguire senza interruzioni il prescelto corso di studi e che l’intimata Amministrazione, mediante adozione del gravato provvedimento, ha rigettato la richiesta nella considerazione che l’istituto frequentato non è né statale né riconosciuto.<br />
Ritenuto, in ragione delle censure proposte, che il Collegio può riportarsi all’orientamento già espresso ripetutamente dalla Sezione in ordine all’ambito applicativo delle disposizioni di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1997 n. 504 in relazione alla disciplina di recepimento comunitario introdotta dal D.Lgs. 27 gennaio 1992 n. 115, in particolare sottolineando, nel quadro di un’interpretazione necessariamente adeguatrice della normativa interna in tema di differibilità della prestazione del servizio militare di leva, la manifesta irragionevolezza di un sistema nel quale:<br />
&#8211; da un lato, trova riconoscimento il titolo di studio conseguito presso un istituto universitario straniero a fini professionali;<br />
&#8211; d&#8217;altro canto, la frequenza dei corsi per il conseguimento del titolo stesso non viene ritenuta idonea ai fini della ammissione al beneficio del ritardo nello svolgimento del servizio militare.<br />
Ciò posto, non può dunque esimersi la Sezione dal ribadire l’orientamento in precedenza espresso (cfr., fra le numerose pronunce in tal senso, le sentenze nn. 4177, 4206, 4207 del 13 maggio 2002, 4534 del 22 maggio 2002, 4760 del 28 maggio 2002, 5178 del 4 giugno 2002), nel senso che condizione necessaria per il riconoscimento dei titoli di formazione professionale acquisiti nell&#8217;Unione Europea è la frequenza di un ciclo di studi post secondari di durata minima triennale presso una Università di uno Stato membro dell&#8217;Unione; con la conseguenza che:<br />
&#8211; lo studente iscritto a tali corsi deve essere concretamente posto in condizione di frequentarli (a prescindere dallo Stato in cui abbia sede l&#8217;Università e dal luogo in cui si tengono i corsi stessi);<br />
&#8211; in relazione a ciò, la frequenza di simili corsi è senz’altro idonea a consentire il differimento della prestazione del servizio militare, a prescindere dal valore legale o meno del titolo rilasciato.<br />
Considerato, inoltre, che un’esegesi dell’art. 5, comma 1, del D. Lgs. n. 490 del 1997 che, privilegiando una lettura della norma di tipo formale, individui i destinatari della stessa esclusivamente nei cittadini che frequentano corsi di istruzione universitaria nei Paesi dell’Unione Europea introdurrebbe un trattamento discriminatorio tra cittadini iscritti a corsi di laurea tenuti in Università Italiane per i quali non sia richiesta la frequenza obbligatoria (che in ogni caso beneficerebbero del rinvio del servizio di leva per motivi di studio) e cittadini iscritti a corsi di istruzione universitaria tenuti in uno dei Paesi dell’Unione Europea che non fruirebbero dell’analogo beneficio ove il parallelo corso di studi non imponga l’obbligatoria frequenza.<br />
Considerato, ulteriormente, che le suesposte considerazioni trovano conferma ed avallo in quanto recentemente espresso dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee nella sentenza del 13 novembre 2003 in materia di libertà di stabilimento e di riconoscimento di diplomi rilasciati da università aventi sede in uno Stato membro ed i cui corsi siano tenuti in un diverso Stato membro.<br />
Considerato, quindi, che nella fattispecie in esame ricorrono i presupposti per la concessione del beneficio del ritardo per motivi di studio nella prestazione del servizio di leva.<br />
Ritenuto, pertanto – previa verifica della completezza del contraddittorio e sentite le parti sul punto – di poter definire il giudizio con sentenza succintamente motivata, posto che, ribadite le suesposte conclusioni, le doglianze dedotte con il ricorso sottoposto all&#8217;esame del Collegio si appalesano fondate, il che conduce all&#8217;accoglimento del gravame con conseguente annullamento del provvedimento con esso impugnato.<br />
Ritenuta, in ordine alle spese di giudizio, la sussistenza di giusti motivi per disporne l’integrale compensazione tra le parti.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />
&#8211; Roma -Sezione Prima bis &#8211;<br />
Pronunciando sul ricorso n. 3956/2004, come in epigrafe proposto &#8211; immediatamente trattenuto per la decisione nel merito, ai sensi dell&#8217;art. 26 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 (come sostituito dall’art. 9, comma 1, della legge 21 luglio 2000 n. 205) &#8211; lo accoglie e, per l&#8217;effetto, annulla il provvedimento con esso impugnato.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 5 maggio 2004.</p>
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