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	<title>4789 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 10/9/2012 n.4789</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-10-9-2012-n-4789/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Sep 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-10-9-2012-n-4789/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 10/9/2012 n.4789</a></p>
<p>Pres. Trovato &#8211; Est. Bianchi M.D. e E.C. (Avv. G. Pellegrino) / Comune di Olevano (Avv. F.Tedeschini) sulla impossibilità per il giudice amministrativo di accertare in via diretta e incidentale la veridicità dell&#8217;atto pubblico a fede privilegiata Processo amministrativo – Querela di falso – Giudice ordinario – Devoluzione – Necessità</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-10-9-2012-n-4789/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 10/9/2012 n.4789</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-10-9-2012-n-4789/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 10/9/2012 n.4789</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Trovato  &#8211;  Est. Bianchi<br /> M.D. e E.C. (Avv. G. Pellegrino) / Comune di Olevano (Avv. F.Tedeschini)</span></p>
<hr />
<p>sulla impossibilità per il giudice amministrativo di accertare in via diretta e incidentale la veridicità dell&#8217;atto pubblico a fede privilegiata</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Processo amministrativo – Querela di falso – Giudice ordinario – Devoluzione – Necessità – Giudice amministrativo – Accertamento diretto o incidentale – Preclusione – Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Fintanto che non venga dimostrata giudizialmente (in giudizio civile) la falsità della firma apposta (dal pubblico ufficiale che lo ha formato), l’atto deve considerarsi non solo atto pubblico, ma anche avente fede privilegiata. Infatti, la disciplina vigente preclude al giudice amministrativo l’accertamento, anche incidentale, della veridicità di quanto attestato dal pubblico autenticante, potendo essere dichiarata la nullità dell’atto solo in assenza degli elementi essenziali dello stesso. Pertanto, qualora non sia assente alcun elemento essenziale, si è in presenza di un formale atto pubblico, la cui veridicità è assistita dal fede privilegiata.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b>	</p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />	<br />
(Sezione Quinta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 10106 del 2011, proposto da: &#8232;</p>
<p>Mariano De Matti, Enrico Carletti, rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Gianluigi Pellegrino, con domicilio eletto presso Gianluigi Pellegrino in Roma, corso del Rinascimento, 11; <br />	<br />
<i></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>Comune di Olevano Romano, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Federico Tedeschini, con domicilio eletto presso Federico Tedeschini in Roma, largo Messico, 7; Commissione Elettorale Circondariale, Prefettura di Roma, Giulio Riccardi, Alfredo Petrucca, Guido Antonelli, Massimo Carpentieri, Alessandro Cianca, Fabio Ciolli, Simeone Mastropietro, Irene Ranieri, Tommaso Tranquilli, Marco Mampieri, Guido Milana, Riccardo Rocchi, Giulio Riccardi; &#8232;Ministero dell&#8217;Interno, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; <br />	<br />
<i></p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>della sentenza del T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA: SEZIONE II BIS n. 09214/2011, resa tra le parti, concernente verbale di proclamazione degli eletti ed in particolare del verbale dell&#8217;operazioni di adunanza dei presidenti per l&#8217;elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale di Olevano Romano del 15 e 16 maggio 2011</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Olevano Romano e di Ministero dell&#8217;Interno;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 3 aprile 2012 il Cons. Antonio Bianchi e uditi per le parti gli avvocati Gianluigi Pellegrino e Daniele Granara, su delega dell&#8217;avv. Federico Tedeschini;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>All’esito della competizione elettorale tenutasi il 15 e il 16 maggio 2011 per l’elezione del Sindaco ed il rinnovo del Consiglio Comunale di Olevano Romano , è stato proclamato eletto alla carica di sindaco il sig. Marco Mapieri della lista n. 3 “Cittadini per il Cambiamento” , con 3 voti di vantaggio sulla lista n.1 “Democratici” in cui erano candidati i signori De Matti e Carletti.<br />	<br />
Questi ultimi hanno impugnato dinanzi al TAR del Lazio l’atto di proclamazione degli eletti e gli atti connessi , tra cui in particolare quelli di ammissione della lista n. 4, per due ordini di motivi: l’uno afferente ad errori nell’attribuzione dei voti; l’altro, subordinato, volto alla ripetizione della consultazione in ragione della illegittima partecipazione di una lista (Forza del Sud) che ha ottenuto un numero di voti ampiamente idoneo a modificare l’esito delle elezioni, come detto decise con uno scarto di 3 voti.<br />	<br />
La lista in particolare doveva essere esclusa, a loro dire, in quanto priva di autentica delle firme di presentazione.<br />	<br />
Ed infatti il consigliere provinciale Massimo Caprai, che la lista recava come pubblico ufficiale autenticante, aveva disconosciuto di aver autenticato alcunché.<br />	<br />
Si sono costituiti in primo grado i controinteressati intimati, proponendo altresì ricorso incidentale.<br />	<br />
Il TAR adito, con sentenza n. 9214/2011, ha:<br />	<br />
-dichiarato improcedibile il ricorso incidentale ;<br />	<br />
&#8211; respinto il ricorso principale con riferimento al primo motivo di impugnazione;<br />	<br />
-assegnato ai ricorrenti un termine di novanta giorni per la proposizione della querela di falso, in relazione al secondo motivo di impugnazione;<br />	<br />
-fatto riserva di sospendere il giudizio a seguito del deposito della prova dell’avvenuta proposizione della querela di falso;<br />	<br />
-rinviato al definitivo ogni ulteriore determinazione.<br />	<br />
Avverso la predetta sentenza i signori De Matti e Carletti hanno interposto l’odierno appello chiedendone la riforma, limitatamente alla sola parte in cui la stessa ha rigettato la loro richiesta di procedere direttamente alla verifica della sussistenza o meno di un atto pubblico fidefacente con riferimento all’autentica della lista Forza del Sud.<br />	<br />
Si è costituito in giudizio il Comune di Olevano Romano intimato, chiedendo la reiezione dell’appello siccome infondato.<br />	<br />
Alla pubblica udienza del 3 aprile 2012 la causa è stata trattenuta per la decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. Con l’unico mezzo di gravame gli appellanti deducono l’erroneità della gravata sentenza, laddove “ha ritenuto che la stessa imputabilità dell’atto a pubblico ufficiale, che è l’elemento fondamentale dell’atto pubblico , possa accertarsi solo con lo strumento della querela di falso.”<br />	<br />
Sostengono, al riguardo, che “ove in un giudizio assuma rilievo un determinato atto, il suo avere o meno valenza di atto pubblico fidefacente è accertamento che spetta al giudice investito dal giudizio principale e solo ove lo stesso accerti la natura pubblica dell’atto e ne verifichi la rilevanza per il giudizio principale, nel decidere la causa non può prescindere dai contenuti di quell’atto se non contestati con lo strumento specifico della querela, previa necessaria sospensione del giudizio principale”.<br />	<br />
Nella specie i ricorrenti non contestano la falsità o meno dei contenuti dell’autenticazione delle firme, bensì la circostanza che difetti in radice l’autentica del pubblico ufficiale che è elemento essenziale per l’ammissione della lista.<br />	<br />
E siccome il pubblico ufficiale (un consigliere provinciale) che la lista riportava come autenticante ha formalmente disconosciuto tale circostanza ( con pubblica denuncia la cui notizia è stata allegata in atti quale principio di prova), i ricorrenti hanno chiesto al TAR di verificare tale elemento.<br />	<br />
Da qui l’erroneità della gravata sentenza che non ha accolto tale prospettazione.<br />	<br />
2. La doglianza non ha pregio.<br />	<br />
Ed invero, stabilisce l’art 2700 c.c. che “ l’atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti”<br />	<br />
Non v’è dubbio , quindi, che fintanto non venga dimostrata giudizialmente la falsità della firma apposta (dal pubblico ufficiale che lo ha formato), l’atto in questione deve considerarsi non solo atto pubblico, ma anche avente fede privilegiata.<br />	<br />
Infatti, come affermato dalla giurisprudenza della Sezione da cui non sussiste motivo di discostarsi, la disciplina vigente preclude al giudice amministrativo l’accertamento, anche incidentale, della veridicità di quanto attestato dal pubblico autenticante, potendo essere dichiarata la nullità dell’atto solo in assenza degli elementi essenziali dello stesso (cfr. Sez. V 17.07.2000 n. 3923; 15.07.2005 n. 3804).<br />	<br />
In altri termini, solo l’assenza degli elementi essenziali determina la nullità dell’atto, accertabile anche dal giudice amministrativo.<br />	<br />
Sennonché , nel caso di specie, alcun elemento essenziale è assente, per cui si è in presenza di un formale atto pubblico, la cui veridicità è assistita da fede privilegiata (cfr.Cons. Stato, Sez V, sent. n. 999/2011).<br />	<br />
Del resto , il Giudice delle Leggi ha di recente affermato che “La certezza e la speditezza del traffico giuridico – che rappresentano, come è noto, il bene finale presidiato dal regime probatorio normativamente riservato a determinati atti – potrebbero risultare, infatti, non adeguatamente assicurate ove l’accertamento sulla autenticità dell’atto fosse rimesso ad un mero “incidente”, risolto all’interno di un determinato procedimento giurisdizionale, senza che tale verifica avesse effetti giuridici al di là delle parti e dell’oggetto dello specifico procedimento “ (cfr.Corte Cost., sent. n. 304/2011).<br />	<br />
Pertanto, del tutto correttamente il primo giudice ha ritenuto che la “questione dell’autenticità della sottoscrizione del soggetto che appare aver autenticato le firme dei presentatori della lista n. 4 non può che essere decisa dal giudice civile nel contesto del procedimento di querela di falso, della cui attivazione è onerata la parte ricorrente.<br />	<br />
La diversa prospettazione di quest’ultima, pur pregevolmente argomentata, non può infatti essere accolta. In particolare, gli argomenti logici e giuridici volti a ribadire che il regime civilistico degli atti fidefacenti fino a querela di falso si applichi solamente agli atti effettivamente provenienti da un pubblico ufficiale munito dei necessari poteri colgono nel segno solamente ove si verta nell’ipotesi di falso grossolano, o in simili casi di scuola, nei quali non esista alcuna apparenza giuridica da tutelare mediante l’applicazione del regime della pubblica fede, con le connesse conseguenze sul piano sostanziale e processuale.<br />	<br />
Quando invece, come nella specie, l’atto del quale si assume la falsità abbia prodotto i propri ordinari effetti – proprio perché esso si presenta come un atto apparentemente valido sotto il profilo della provenienza da un pubblico ufficiale competente e delle altre caratteristiche formali – sussiste integralmente la ratio dell’applicazione del regime giuridico della pubblica fede”.</p>
<p>	<br />
3) Per le ragioni esposte il ricorso è infondato e, come tale, va respinto.<br />	<br />
Sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo respinge .<br />	<br />
Spese compensate .<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 aprile 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Pier Giorgio Trovato, Presidente<br />	<br />
Francesco Caringella, Consigliere<br />	<br />
Antonio Bianchi, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Fabio Franconiero, Consigliere<br />	<br />
Carlo Schilardi, Consigliere	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 10/09/2012</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-10-9-2012-n-4789/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 10/9/2012 n.4789</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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