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	<title>4784 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>4784 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/5/2007 n.4784</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-24-5-2007-n-4784/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 May 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-24-5-2007-n-4784/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/5/2007 n.4784</a></p>
<p>Pres. Amodio &#8211; Est. Martino G.F. C. (Avv. F. Cigliano) c/ Senato della Repubblica (Avv. Gen. Stato) sulla insussistenza della giurisdizione del G.A. sulle controversie relative al rapporto di lavoro del personale del Senato Giurisdizione e Competenza &#8211; Concorsi interni &#8211; Pubblico Impiego &#8211; Personale del Senato &#8211; Giurisdizione del</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-24-5-2007-n-4784/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/5/2007 n.4784</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-24-5-2007-n-4784/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/5/2007 n.4784</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Amodio  &#8211;  Est. Martino<br /> G.F. C. (Avv. F. Cigliano) c/ Senato della Repubblica (Avv. Gen. Stato)</span></p>
<hr />
<p>sulla insussistenza della giurisdizione del G.A. sulle controversie relative al rapporto di lavoro del personale del Senato</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e Competenza &#8211; Concorsi interni &#8211; Pubblico Impiego &#8211; Personale del Senato &#8211; Giurisdizione del G.A. &#8211; Non Sussiste &#8211; Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Ai sensi  dell’art. 12 del regolamento adottato dal Senato delle Repubblica il 17.12.1971 – atto di normazione primaria sottratto a sindacato di legittimità costituzionale, come affermato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 154 del 1985 – le controversie relative al rapporto di lavoro del personale del Senato esulano dalla cognizione del giudice (sia ordinario che amministrativo), in quanto spettano in via esclusiva al Senato e ai suoi organi (1). Nel caso di specie, sulla pretesa illegittimità dell’esclusione da una procedura concorsuale volta alla costituzione di un rapporto di impiego, è stata parimenti affermata l’autodichia degli organi parlamentari, la quale non è limitata ai soli rapporti di lavoro già esistenti, ma ricomprende anche i rapporti <i>in fieri</i>, sia per l’evidente analogia delle due situazioni, sia perché anche nell’ipotesi di costituzione di un nuovo rapporto di lavoro va evitata ogni possibilità di interferenza da parte di altri poteri od organi pubblici.(2)<br />
&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) (Cass., SS UU., 10 aprile 1986, n. 2546; id, 18 novembre 1988, n. 6241).</p>
<p>(2) (cfr. TAR Lazio, sez. I, 20 aprile 2005, n. 2905; id., n. 1030 dell’11.2.2006; id, n. 1680 del 11.3.2001).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center>
<b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio <br />
Sede di Roma, Sez. I^</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>composto dai signori magistrati:<br />
Antonino Savo Amodio			&#8211;	Presidente<br />	<br />
Silvia Martino					 &#8211;          Componente rel.<br />	<br />
Roberto Caponigro				 &#8211;          Componente <br />	<br />
ha pronunciato la seguente <br />
<b></p>
<p align=center>
SENTENZA
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>sul ricorso n. 1042/2002, proposto da </p>
<p><b>Cantobelli Giovanni Fabio</b> (detto Gianfabio) rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Cigliano, ed elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio del difensore, alla via Degli Scipioni n. 32;<br />
<b></p>
<p align=center>
CONTRO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
&#8211; <b>Senato della Repubblica</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato;<br />
<b></p>
<p align=center>
per l’annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
&#8211; </b>del bando di concorso pubblicato sulla G.U., IV^ s.s., n. 98 dell’11.11.2001, per il reclutamento di n. 12 consiglieri parlamentari di prima fascia, e, segnatamente, del requisito del punteggio minimo di laurea, previsto quale condizione inderogabil<br />
<br />
Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Vista la memoria prodotta dalla parte resistente a sostegno delle proprie difese;<br />
Visti gli atti tutti di causa;<br />
Data per letta alla pubblica udienza del 7 marzo 2007 la relazione del dr. Silvia Martino e uditi altresì gli avv.ti come da verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO e DIRITTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>1.	Il ricorrente impugna il bando di concorso, meglio indicato in epigrafe, nella parte in cui stabilisce, fra i requisiti di ammissione, il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza con il punteggio non inferiore a 105/110.<br />	<br />
Deduce sostanzialmente che la previsione del voto minimo sarebbe priva di ragionevole giustificazione e comunque arbitraria e disciminatoria.<br />
Si è costituita, per resistere, l’Avvocatura generale dello Stato.<br />
Il ricorso, è stato trattenuto per la decisione alla pubblica udienza del 7 marzo 2007.</p>
<p>2.	Il ricorso è inammissibile per difetto assoluto di giurisdizione del giudice amministrativo.<br />	<br />
A norma dell’art. 12 del regolamento adottato dal Senato delle Repubblica il 17.12.1971 – atto di normazione primaria sottratto a sindacato di legittimità costituzionale, come affermato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 154 del 1985 – le controversie relative al rapporto di lavoro del personale del Senato esulano dalla cognizione del giudice (sia ordinario che amministrativo), in quanto spettano in via esclusiva al Senato e ai suoi organi (Cass., SS.UU., 10 aprile 1986, n. 2546; id, 18 novembre 1988, n. 6241).<br />
Con riguardo alla controversia vertente (come nel caso di specie), sulla pretesa illegittimità dell’esclusione da una procedura concorsuale volta alla costituzione di un rapporto di impiego, è stata parimenti affermata l’autodichia degli organi parlamentari, la quale non è limitata ai soli rapporti di lavoro già esistenti, ma ricomprende anche i rapporti <i>in fieri</i>, sia per l’evidente analogia delle due situazioni, sia perché anche nell’ipotesi di costituzione di un nuovo rapporto di lavoro va evitata ogni possibilità di interferenza da parte di altri poteri od organi pubblici (cfr. TAR Lazio, sez. I, 20 aprile 2005, n. 2905; id., n. 1030 dell’11.2.2006; id, n. 1680 del 11.3.2001).<br />
La cit. norma del Regolamento del Senato (come l’omologa e, anzi, più chiara previsione contenuta nel testo originario dell’art. 12, 3° comma, del Regolamento della Camera dei Deputati del 18 febbraio 1971), pur non contenendo un’espressa devoluzione agli Organi di autodichia della cognizione sui ricorsi proposti dall’<i>extraneus</i>, è stata infatti costantemente interpretata dal Giudice della giurisdizione in tal senso (cfr. Cass. civ., Sez. un., 18 febbraio 1992, n. 1993; v. anche Cass. civ., Sez. un. 23 aprile 1986, n. 2861).<br />
L’estensione dell’ambito di operatività della sfera di giurisdizione domestica anche alle pretese avanzate da soggetti “estranei” ha trovato successiva sanzione formale dapprima nella deliberazione della Camera dei Deputati 16 dicembre 1998, con cui veniva modificato il citato art. 12 nel senso di demandare all’Ufficio di Presidenza l’adozione dei regolamenti e delle altre norme concernenti “[…] <i>d)</i> <i>lo stato giuridico, il trattamento economico e di quiescenza e la disciplina dei dipendenti della Camera, ivi compresi i doveri relativi al segreto d’ufficio</i>; […] <i>f)</i> <i>i ricorsi nelle materie di cui alla lettera d), nonché i ricorsi e qualsiasi impugnativa, anche presentata da soggetti estranei alla Camera, avverso gli altri atti di amministrazione della Camera medesima</i>” (3° comma; è inoltre previsto che l’Ufficio di Presidenza giudichi “<i>in via definitiva sui ricorsi di cui alla lettera f del comma 3</i>”; v. 6° comma).<br />
Successivamente, per quanto riguarda il Senato, il Regolamento dei Concorsi approvato in data 11.12.2002, ha previsto, all’art. 18, comma 1<br />
che “<i>Avverso gli atti della procedura di concorso e&#8217; proponibile<br />
ricorso alla Commissione contenziosa del Senato della Repubblica per<br />
motivi di legittimita&#8217;, entro il termine perentorio di trenta giorni<br />
dalla comunicazione, anche a mezzo di affissione ovvero di<br />
pubblicazione, del singolo provvedimento eventualmente ed<br />
immediatamente lesivo, salva la possibilita&#8217; di presentare<br />
successivamente motivi aggiunti</i> “.<br />
Inoltre, con deliberazione in data 12 dicembre 2005 del Consiglio di Presidenza, è stato approvato il “Regolamento sulla tutela giurisdizionale relativa ad atti e provvedimenti amministrativi non concernenti i dipendenti o le procedure di reclutamento”, il quale stabilisce espressamente, all’art. 1, comma 1, che “<i>sulla tutela giurisdizionale relativa ad atti e provvedimenti amministrativi non concernenti i dipendenti o le procedure di reclutamento del personale, sono competenti gli Organi di autodichia istituiti con deliberazione del Consiglio di Presidenza del Senato del 18 dicembre 1987, modificata nella riunione del 9 dicembre 1990, nella composizione prevista dall’art. 2 del presente Regolamento</i>”.<br />
E’ evidente che tale disposizione &#8211; mentre estende <i>tout court</i> la giurisdizione domestica, con disposizione innovativa, agli atti concernenti soggetti estranei al Senato (segnatamente, per quanto riguarda gli atti adottati nell’ambito di una procedura di gara d’appalto, per i quali questo Tribunale aveva rilevato l’assenza, nel Regolamento del Senato, di uno specifico potere di autodichia – cfr. la cit. decisione n. 1030/2006) &#8211; conferma invece il precedente assetto della giurisdizione domestica in ordine ai ricorsi relativi ad atti e provvedimenti concernenti i dipendenti, ai quali risultano pienamente assimilati quelli riguardanti le procedure di reclutamento,<i> ab origine</i> devoluti agli Organi di autodichia del Senato. <br />
Per quanto appena argomentato, deve dunque ritenersi che sul ricorso all’odierno esame, questo Tribunale amministrativo sia sfornito di giurisdizione.<br />
Sussistono peraltro giusti motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.<br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, sez. I^, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in premessa, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 7.3.2007.</p>
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