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	<title>4778 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 8/7/2019 n.4778</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jul 2019 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-8-7-2019-n-4778/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 8/7/2019 n.4778</a></p>
<p>Oberdan Forlenza, Presidente FF, Silvia Martino, Consigliere, Estensore. (Comune di Maratea, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Luciana Morelli c. R. G. G. n. c.) il Comune conserva la titolarità , nella sua attività  pianificatoria generale, della competenza ad introdurre vincoli o prescrizioni preordinati al soddisfacimento di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-8-7-2019-n-4778/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 8/7/2019 n.4778</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-8-7-2019-n-4778/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 8/7/2019 n.4778</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Oberdan Forlenza, Presidente FF, Silvia Martino, Consigliere, Estensore.  (Comune di Maratea, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Luciana Morelli c. R. G. G. n. c.)</span></p>
<hr />
<p>il Comune conserva la titolarità , nella sua attività  pianificatoria generale, della competenza ad introdurre vincoli o prescrizioni preordinati al soddisfacimento di interessi paesaggistici.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Beni pubblici &#8211; Paesaggio &#8211; Beni paesaggistici &#8211; tutela &#8211; tutela paesaggistica e tutela urbanistica &#8211; sono compatibili.</span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><em>I beni costituenti bellezze naturali possono formare oggetto di distinte forme di tutela ambientale, anche in via cumulativa, a seconda del profilo considerato, con la duplice conseguenza che la tutela paesaggistica è perfettamente compatibile con quella urbanistica trattandosi di forme complementari di protezione, preordinate a curare, con diversi strumenti, distinti interessi pubblici.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>In tale ottica, il Comune conserva la titolarità , nella sua attività  pianificatoria generale, della competenza ad introdurre vincoli o prescrizioni preordinati al soddisfacimento di interessi paesaggistici.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Non vi è, pertanto, alcuna preclusione a che gli strumenti urbanistici dettino, nell&#8217;ambito di propria competenza, disposizioni aggiuntive anche più¹ restrittive dello strumento sovraordinato: in un certo senso, il rapporto che intercorre tra gli strumenti di pianificazione paesistica e i piani urbanistici, è simile a quello che caratterizza il rapporto tra le competenze statali in materia di tutela dell&#8217;ambiente e del paesaggio (ambito &#8220;trasversale&#8221; riservato alla potestà  legislativa esclusiva dello Stato) e quelle delle Regioni nella materie di loro specifica attribuzione. Infatti, ancorchè la tutela paesaggistica apprestata dallo Stato costituisca un limite inderogabile, tuttavia la Corte Costituzionale ha da tempo escluso l&#8217;illegittimità  di norme regionali che non deroghino, in pejus, agli standard fissati a livello statale, bensì stabiliscano norme di tutela più¹ rigorose, salvo il sindacato di ragionevolezza.</em></p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 08/07/2019</div>
<p style="text-align: justify;"><b>N. 04778/2019REG.PROV.COLL.</b></p>
<p style="text-align: justify;"><b>N. 08973/2018 REG.RIC.</b></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><b>SENTENZA</b></p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 8973 del 2018, proposto dal Comune di Maratea, in persona del Sindaco <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Luciana Morelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: justify;"><i><b>contro</b></i></p>
<p style="text-align: justify;">la signora R. G. G. non costituitasi in giudizio;</p>
<p style="text-align: justify;"><i><b>per la riforma</b></i></p>
<p style="text-align: justify;">della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata n. 541 del 2018.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti tutti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore alla pubblica udienza del giorno 23 maggio 2019 il Cons. Silvia Martino;</p>
<p style="text-align: justify;">Udito l&#8217;avvocato Francesco La Rocca (su delega dell&#8217;avvocato Luciana Morelli);</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. Con istanza del 20 maggio 2011 la sig.ra R. G. G. chiedeva al Comune di Maratea il rilascio del permesso di costruire, finalizzato alla realizzazione di un fabbricato, destinato ad abitazione, sui terreni foglio di mappa n. 33, particelle nn. 820 e 821, ricadenti, ai sensi del vigente Programma di Fabbricazione, approvato con Decreto del Provveditore alle Opere Pubbliche della Basilicata n. 671 del 30.9.1971, e della successiva Variante, approvata con D.P.G.R. n. 634 del 18.5.1984, nella Zona &#8220;Singolarità  Paesaggistica&#8221; con &#8220;<i>vincolo di inalterabilità , salvo piccoli interventi per assicurarne, ove possibile, la fruibilità  (piccoli moli, sentieri, rimboschimenti e simili), da acquisire al patrimonio delle aree consortili o demaniali in qualità  di parchi turistici pubblici</i>&#8220;, con la puntualizzazione che &#8220;<i>il vincolo di inalterabilità  si applica anche agli scogli ed alle isolette che contornano il litorale</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">Dopo aver ricevuto in data 13 gennaio 2016 una diffida, il Responsabile del Settore Urbanistica ed Edilizia del Comune di Maratea con nota prot. n. 1617 del 4 febbraio 2016 faceva presente alla signora G. che la predetta istanza doveva intendersi sospesa, in quanto, poichè il Piano Territoriale Paesistico prevedeva per la suddetta Zona di &#8220;Singolarità  Paesaggistica&#8221; una limitata edificabilità , con nota prot. n. 1217 del 27 gennaio 2016 aveva chiesto all&#8217;Ufficio Urbanistica della Regione Basilicata se le suindicate prescrizioni dello strumento urbanistico comunale fossero compatibili con il citato Piano Territoriale Paesistico.</p>
<p style="text-align: justify;">Con nota prot. n. 112221 dell&#8217;11 luglio 2016 il Dirigente dell&#8217;Ufficio regionale Urbanistica precisava che tali valutazioni rientravano &#8220;nelle prerogative&#8221; del Comune di Maratea.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Responsabile del Settore Urbanistica ed Edilizia, dopo aver ricevuto un ulteriore sollecito in data 4 aprile 2016, prima con nota prot. n. 6332 del 3 maggio 2016 si riservava di valutare la suddetta questione e poi con nota prot. n. 16233 del 23 novembre 2016, ai sensi dell&#8217;art. 10Â <i>bis</i> l. n. 241/1990, comunicava alla signora G. che la suddetta domanda di permesso di costruire sarebbe stata respinta, perchè contrastante con la suindicata normativa dello strumento urbanistico.</p>
<p style="text-align: justify;">Dopo aver ricevuto la diffida del 5 maggio 2017, con determinazione n. 120 del 9 maggio 2017 il Responsabile del Settore Urbanistica ed Edilizia disponeva il rigetto definitivo della richiesta di permesso di costruire, presentata il 20 maggio 2011, richiamando i suddetti atti endoprocedimentali.</p>
<p style="text-align: justify;">La signora R. G. G. con ricorso proposto innanzi al TAR per la Basilicata impugnava la predetta Determinazione n. 120 del 9 maggio 2017, unitamente agli atti presupposti, deducendo:</p>
<p style="text-align: justify;">1) <i>la violazione dell&#8217;art. 145, comma 3, del d.lgs. n. 42/2004</i>, in quanto ai sensi di tale norma le previsioni del Piano Territoriale Paesistico prevalgono sulle difformi disposizioni degli strumenti urbanistici comunali;</p>
<p style="text-align: justify;">2) <i>la violazione dell&#8217;art. 9 del d.P.R. n. 380/2001</i>, poichè la disciplina della Zona &#8220;Singolarità  Paesaggistica&#8221; imporrebbe un vincolo di tipo espropriativo e avrebbe dovuto intendersi decaduta, essendo decorsi 10 anni, con conseguente applicabilità  ai terreni di cui è causa il regime urbanistico delle cd. zone bianche, cioè l&#8217;applicazione fuori dal perimento del centro abitato di Maratea dell&#8217;indice di fabbricabilità  di 0,03 mc./mq., rispettato dalla ricorrente, come confermato anche dall&#8217;art. 3 delle NTA del vigente Programma di Fabbricazione, secondo cui le aree del territorio comunale non oggetto di specifica zonizzazione vanno assimilate alle Zone E del D.M. n. 1444/1968, con applicazione del predetto indice di fabbricabilità  di 0,03 mc./mq.;</p>
<p style="text-align: justify;">3) <i>l&#8217;eccesso di potere per difetto di motivazione</i>, in quanto l&#8217;impugnato diniego del permesso di costruire non risultava motivato;</p>
<p style="text-align: justify;">3) <i>l&#8217;eccesso di potere per contraddittorietà </i>, in quanto con un precedente parere del 4 luglio 2000 l&#8217;Ufficio Urbanistica della Regione Basilicata aveva ritenuto che le prescrizioni del Programma di Fabbricazione del Comune di Maratea, relative alla Zona &#8220;Singolarità  Paesaggistica&#8221;, costituivano vincolo di natura espropriativa, soggetto alla decadenza quinquennale.</p>
<p style="text-align: justify;">2. Nella resistenza della civica amministrazione, il TAR accoglieva il ricorso, ritenendo fondato il primo mezzo di gravame.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare, pur condividendo l&#8217;orientamento giurisprudenziale, ai sensi del quale il Comune può emanare disposizioni urbanistiche che tutelano in modo più¹ rigido rispetto al Piano Paesaggistico le zone di pregio ambientale e/o paesistico, lo stesso non avrebbe potuto trovare applicazione nel caso di specie, poichè il vincolo di inalterabilità , che tutela in modo più¹ rigoroso il paesaggio &#8220;<i>è stato introdotto con il Programma di Fabbricazione, approvato con Decreto del Provveditore alle Opere Pubbliche della Basilicata n. 671 del 30.9.1971 e poi modificato con la Variante approvata con D.P.G.R. n. 634 del 18.5.1984, prima del Piano Territoriale Paesistico, approvato con L.R. n. 3/1990 (e poi modificato con la Variante, approvata con L.R. n. 45/2001), il quale &#8211; con statuizioni che per legge &#8220;sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici&#8221; &#8211; relativamente alla Zona, dove ricadono i terreni di cui è causa, prevede una densità  fondiaria da 0,1 a 0,2 mc./mq..</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>Pertanto, poichè il vincolo di assoluta inedificabilità  di cui è causa è stato apposto dal Comune di Maratea per finalità  di tutela paesaggistica, ma in assenza del Piano Territoriale Paesistico, mentre tale Piano, emanato successivamente e per legge prevalente, ha stabilito che risulta compatibile con la tutela del paesaggio la densità  fondiaria da 0,1 a 0,2 mc./mq., il Comune di Maratea non può più¹ applicare le risalenti previsioni del P.D.F.</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>Qualora esso intenda confermare il precedente, più¹ rigoroso, vincolo di inalterabilità  deve, invero, adottare un nuovo provvedimento di esercizio delle sue potestà  pianificatorie</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">3. La sentenza è stata appellata dal Comune di Maratea, rimasto soccombente.</p>
<p style="text-align: justify;">Nello specifico, il Comune ha dedotto:</p>
<p style="text-align: justify;">I. <i>Error in iudicando &#8211; Violazione dell&#8217;art. 145, comma 3, del d.lgs. n. 42 del 2004</i> &#8211;<i>Violazione del vigente PdF -Zona di singolarità  paesaggistica con vincolo di inedificabilità </i>.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Comune sottolinea che se, come riconosciuto dallo stesso TAR, la finalità  dell&#8217;art. 145, comma 3, del d.lgs. n. 42/2004, è quella di tutelare il paesaggio da previsioni peggiorative contenute negli strumenti urbanistici rispetto alle disposizioni del piano paesistico, sarebbe chiaro che le disposizioni del PTP prevalgono solo sulle disposizioni del PdF peggiorative per il paesaggio ma non su quelle di maggiore tutela, anche se emanate precedentemente all&#8217;entrata in vigore del PTP.</p>
<p style="text-align: justify;">Diversamente opinando, verrebbe violata la <i>ratio</i> della norma di legge, incentivando la cementificazione di aree di assoluta valenza paesaggistica, tutelate dal PdF con una visione di tutela del territorio antesignana rispetto alla sensibilità  per il paesaggio maturata solo nei decenni successivi.</p>
<p style="text-align: justify;">La vigenza del vincolo contenuta nel pur risalente Pdf è tanto radicata che l&#8217;Ente comunale, sino all&#8217;emanazione dell&#8217;impugnata sentenza, non ha mai avvertito la necessità  di rinnovarlo all&#8217;indomani dell&#8217;approvazione dei PTP, nell&#8217;assoluta convinzione che le aree di più¹ elevata valenza paesaggistica del suo territorio fossero adeguatamente tutelate.</p>
<p style="text-align: justify;">Nè il suddetto vincolo può dirsi decaduto, poichè, come ritenuto dallo stesso TAR, si tratta di un vincolo conformativo e non espropriativo;</p>
<p style="text-align: justify;">II. <i>Error in iudicando &#8211; Violazione/erronea applicazione degli articoli 29 e 66 delle NTA del PTP.</i></p>
<p style="text-align: justify;">Il Comune si duole anche della ritenuta applicabilità  della densità  fondiaria da 0,1 a 0,2 mc/mq prevista dal Piano Territoriale Paesistico (PTP).</p>
<p style="text-align: justify;">Infatti, quand&#8217;anche si volesse condividere la tesi del superamento del vincolo di inalterabilità  previsto dal PdF non se ne potrebbe automaticamente far discendere l&#8217;applicazione, quale indice di edificabilità  urbanistico, della forbice di densità  fondiaria da 0,1 a 0,2 mc/mq prevista dal citato strumento paesistico.</p>
<p style="text-align: justify;">La suddetta forbice, infatti, costituisce solo il &#8220;<i>range&#8221;</i> di riferimento paesaggistico, generico e valido per l&#8217;intero territorio comunale, entro il quale individuare, mediante apposito strumento urbanistico o piano attuativo, l&#8217;indice di edificabilità  urbanistico; indice che deve tener conto delle necessarie verifiche di carattere urbanistico connesse con i limiti di dimensionamento dei piani urbanistici, nel rispetto delle norme inderogabili contenute nel d.m. n. 1444 del 1968.</p>
<p style="text-align: justify;">A ciù² si aggiunga, che, con l&#8217;applicazione diretta anche del valore minimo di densità  fondiaria previsto dal PTP, si giungerebbe all&#8217;assurdo di consentire, in zone ritenute di altissima valenza paesaggistica, un&#8217;edificazione incontrollata &#8211; poichè non preceduta da un dimensionamento e da una verifica degli <i>standard</i> &#8211; di oltre tre volte superiore all&#8217;indice previsto per le zone agricole o per quelle con i vincoli urbanistici decaduti, ossia 0,03 mc./mq.</p>
<p style="text-align: justify;">4. La signora G. non si è costituita in giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">5. L&#8217;appello è stato trattenuto per la decisione alla pubblica udienza del 23 maggio 2019.</p>
<p style="text-align: justify;">6. La presente controversia attiene al rapporto tra gli strumenti urbanistici e la pianificazione paesaggistica.</p>
<p style="text-align: justify;">Al riguardo, il primo giudice ha correttamente richiamato il prevalente orientamento interpretativo secondo cui, ai sensi dell&#8217;art. 145, comma 3, del d.lgs. n. 42/2004, gli strumenti urbanistici comunali non possono contemplare condizioni peggiorative rispetto alle disposizioni del Piano paesistico ma possono disciplinare le aree vincolate con previsioni che tutelano in modo più¹ favorevole il paesaggio e/o l&#8217;ambiente, in quanto la predetta norma, rubricata &#8220;<i>Coordinamento della pianificazione paesaggistica con altri strumenti di pianificazione</i>&#8220;, chiarisce espressamente che la sua finalità  è quella di &#8220;salvaguardare&#8221; il paesaggio e/o l&#8217;ambiente &#8220;<i>in attesa dell&#8217;adeguamento degli strumenti urbanistici</i>&#8221; al piano paesistico (&#8220;<i>Le previsioni dei piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 non sono derogabili da parte di piani, programmi e progetti nazionali o regionali di sviluppo economico, sono cogenti per gli strumenti urbanistici dei comuni, delle città  metropolitane e delle province, sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici, stabiliscono norme di salvaguardia applicabili in attesa dell&#8217;adeguamento degli strumenti urbanistici e sono altresì vincolanti per gli interventi settoriali. Per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni dei piani paesaggistici sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette</i>&#8220;).</p>
<p style="text-align: justify;">Questo Consiglio ha da tempo affermato che i beni costituenti bellezze naturali possono formare oggetto di distinte forme di tutela ambientale, anche in via cumulativa, a seconda del profilo considerato, con la duplice conseguenza che la tutela paesaggistica è perfettamente compatibile con quella urbanistica trattandosi di forme complementari di protezione, preordinate a curare, con diversi strumenti, distinti interessi pubblici (cfr.,Â <i>ex plurimis</i>, sez. IV, sentenza n. 4818 del 20 settembre 2005).</p>
<p style="text-align: justify;">In tale ottica, il Comune conserva la titolarità , nella sua attività  pianificatoria generale, della competenza ad introdurre vincoli o prescrizioni preordinati al soddisfacimento di interessi paesaggistici.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di specie, pur convenendo sul fatto che il Comune possa emanare disposizioni urbanistiche che tutelano in modo più¹ rigido rispetto al Piano Paesaggistico le zone di pregio ambientale e/o paesistico, il primo giudice ha ritenuto dirimente la circostanza che la disciplina urbanistica vigente nel Comune di Maratea sia anteriore all&#8217;entrata in vigore del &#8220;Piano Territoriale Paesistico d&#8217;Area Vasta&#8221;, approvato con legge regionale n. 3 del 12 febbraio 1990.</p>
<p style="text-align: justify;">Al riguardo, non ha tuttavia considerato che, nel rapporto tra gli strumenti di pianificazione, il criterio gerarchico deve essere integrato con quello della competenza, come del resto messo in luce dalla stessa rubrica della disposizione in esame, che richiama il concetto di &#8220;coordinamento&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Non vi è, infatti, alcuna preclusione a che gli strumenti urbanistici dettino, nell&#8217;ambito di propria competenza, disposizioni aggiuntive anche più¹ restrittive dello strumento sovraordinato.</p>
<p style="text-align: justify;">In un certo senso, il rapporto che intercorre tra gli strumenti di pianificazione paesistica e i piani urbanistici, è simile a quello che caratterizza il rapporto tra le competenze statali in materia di tutela dell&#8217;ambiente e del paesaggio (ambito &#8220;trasversale&#8221; riservato alla potestà  legislativa esclusiva dello Stato) e quelle delle Regioni nella materie di loro specifica attribuzione.</p>
<p style="text-align: justify;">Infatti, ancorchè la tutela paesaggistica apprestata dallo Stato costituisca un limite inderogabile (cfr., da ultimo, ad esempio, la sentenza n. 11 del 2016) tuttavia la Corte Costituzionale ha da tempo escluso l&#8217;illegittimità  di norme regionali che non deroghino, <i>in pejus</i>, agli standard fissati a livello statale, bensì stabiliscano norme di tutela più¹ rigorose, salvo il sindacato di ragionevolezza (cfr., tra le tante, la sentenza della Corte n. 12 del 2009, secondo la quale «<i>accanto al bene giuridico ambiente in senso unitario, possono coesistere altri beni giuridici aventi ad oggetto componenti o aspetti del bene ambiente, ma concernenti interessi diversi, giuridicamente tutelati. Si parla, in proposito, dell&#8217;ambiente come &#8216;materia trasversale&#8217;, nel senso che sullo stesso oggetto insistono interessi diversi: quello alla conservazione dell&#8217;ambiente e quelli inerenti alle sue utilizzazioni» (vedi, ancora, la sentenza n. 378 del 2007). In tali circostanze, «la disciplina unitaria di tutela del bene complessivo ambiente, rimessa in via esclusiva allo Stato, viene a prevalere su quella dettata dalle Regioni o dalle Province autonome, in materia di competenza propria, che riguardano l&#8217;utilizzazione dell&#8217;ambiente, e, quindi, altri interessi. Ciù² comporta che la disciplina statale relativa alla tutela dell&#8217;ambiente &#8220;viene a funzionare come un limite alla disciplina che le Regioni e le Province autonome dettano in altre materie di loro competenza&#8221;, salva la facoltà  di queste ultime di adottare norme di tutela ambientale più¹ elevate nell&#8217;esercizio di competenze, previste dalla Costituzione, che vengano a contatto con quella dell&#8217;ambiente» (sentenza n. 104 del 2008)</i>»).</p>
<p style="text-align: justify;">Non va poi dimenticato che, a partire dagli anni Sessanta del secolo scorso, il legislatore ha esteso il contenuto del piano regolatore generale anche all&#8217;indicazione dei &#8220;<i>vincoli da osservare nelle zone a carattere storico, ambientale e paesistico</i>&#8221; (art. 1 della l. n. 1187 del 1968).</p>
<p style="text-align: justify;">Siffatta disposizione legittima l&#8217;autorità  titolare del potere di pianificazione urbanistica a valutare autonomamente tali interessi ed eventualmente, nel rispetto dei vincoli giù  esistenti posti dalle amministrazioni competenti, ad imporre nuove e ulteriori limitazioni.</p>
<p style="text-align: justify;">A fini della verifica del rispetto, da parte dello strumento urbanistico, dello &#8220;<i>standard</i>&#8221; di tutela fissato dalla pianificazione paesistica (sia attraverso limitazioni di carattere generale che prescrizioni particolari, aventi efficacia immediatamente precettiva), l&#8217;eventuale previgenza del primo è una circostanza del tutto ininfluente.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di specie, deve poi convenirsi con il Comune appellante che la tesi del TAR, attribuendo valenza di disciplina urbanistica ad una distinta normativa d&#8217;uso (sia pure specificamente finalizzata alla tutela del paesaggio) non solo comporta l&#8217;edificabilità  di una zona che la civica amministrazione ha invece da lungo tempo inteso salvaguardare (salvo modesti interventi connessi all&#8217;uso turistico, quali piccoli moli, sentieri, etc.), ma stravolge l&#8217;assetto voluto dallo strumento urbanistico.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;indice fondiario previsto dal PTP per le zone classificate A.2 &#8211; in cui è ammesso l&#8217; &#8220;<i>uso residenziale rado</i>&#8220;, con densità  fondiaria da 0,1 a 0.2 mc/mq &#8211; costituisce infatti una &#8220;limitazione&#8221; più¹ che &#8220;prescrizione&#8221;, tanto da essere formulata, per usare l&#8217;espressione della difesa del Comune di Maratea, come un &#8220;<i>range di riferimento</i>&#8221; paesaggistico, valido per l&#8217;intero territorio comunale, laddove la scelta dell&#8217;indice di edificabilità  urbanistica deve necessariamente tenere conto anche degli altri <i>standard</i> prescritti dal d.m. n. 1444 del 1968.</p>
<p style="text-align: justify;">Da un punto di vista logico, non è poi chiaro perchè il Comune dovrebbe &#8220;confermare&#8221; la volontà  di mantenere l&#8217;attuale vincolo di inalterabilità  che caratterizza l&#8217;area in esame, sostanzialmente adottando un Piano analogo a quello precedente.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale volontà , semmai, può invece ricavarsi proprio dal fatto che il Comune non abbia ritenuto di apportare alcuna modifica,Â <i>in parte qua</i>, allo strumento urbanistico, mantenendo un ambito di maggior tutela rispetto alla normativa paesaggistica.</p>
<p style="text-align: justify;">Sotto questo profilo, infine, è irrilevante che il Piano paesistico in esame sia stato approvato con legge regionale poichè tale dato formale non altera le caratteristiche del rapporto di integrazione tra i diversi strumenti di pianificazione, quale in precedenza delineato.</p>
<p style="text-align: justify;">7. In definitiva, per quanto appena argomentato, l&#8217;appello merita accoglimento, con la conseguente reiezione, in riforma della sentenza impugnata, del ricorso instaurativo del giudizio di primo grado.</p>
<p style="text-align: justify;">La peculiarità  della fattispecie, induce peraltro a compensare integralmente le spese del doppio grado di giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, di cui in premessa, lo accoglie e, per l&#8217;effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso proposto in primo grado.</p>
<p style="text-align: justify;">Spese del doppio grado compensate.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
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		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 19/10/2015 n.4778</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-19-10-2015-n-4778/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2015 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Numerico Est. Potenza Sulla necessità che l’attestato di sopralluogo si riferisca a tutte le imprese di un’ATI partecipante a un appalto di lavori Contratti P.A. – Lavori – Gara – Attestato di presa visione dei luoghi – Sopralluogo effettuato – Tutte le imprese dell’ATI – Necessità – Ragioni –</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-19-10-2015-n-4778/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 19/10/2015 n.4778</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Numerico  Est. Potenza</span></p>
<hr />
<p>Sulla necessità che l’attestato di sopralluogo si riferisca a tutte le imprese di un’ATI partecipante a un appalto di lavori</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti P.A. – Lavori – Gara – Attestato di presa visione dei luoghi – Sopralluogo effettuato – Tutte le imprese dell’ATI – Necessità – Ragioni – Mancanza – Esclusione<br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align:justify">In tema di appalto di lavori, anche qualora la <em>lex specialis</em> si limiti a sanzionare con l’esclusione la sola mancata presentazione dell’attestato di presa visione dei luoghi, senza alcuna previsione in ordine alla necessità che il relativo sopralluogo venga effettuato da parte di tutti i componenti dell’ATI, l’obbligo non può che riferirsi a tutte le imprese partecipanti, e non solo alla mandataria. Questa soluzione, come già precisato dalla giurisprudenza, è la più logica, dal momento che si tratta di un obbligo di esibizione documentale con valenza anche sostanziale e che tale obbligo è strumentale alla acquisizione di tutte le informazioni utili alla presentazione di una offerta quanto più aderente possibile alle necessità dell’appalto, nonché in vista del pubblico interesse al miglior esito possibile della procedura.<br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>
&nbsp;</p>
<div style="text-align:center">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)<br />
ha pronunciato la presente</div>
<div style="text-align:center">SENTENZA</div>
<p>sul ricorso numero di registro generale 4397 del 2015, proposto da:</p>
<div style="text-align:justify">Paco &#8211; Pacifico Costruzioni S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv.ti Angelo Clarizia e Enrico Soprano, con domicilio eletto presso Enrico Soprano in Roma, Via degli Avignonesi, 5;<br />
contro<br />
&#8211; Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Lazio, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti &#8211; Provv.Interr.Per Oo.Pp.Lazio Abruzzo Sardegna, Provveditorato Interregionale alle Opere P<br />
&#8211; Regione Abruzzo, non costituitasi in giudizio;<br />
nei confronti di<br />
&#8211; Lattanzi Srl in proprio e quale Mandataria Ati, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Raffaella Diana Di Tarsia Di Belmonte, con domicilio eletto presso Raffaella Di Tarsia Di Belmonte in Roma, Via Guido D&#8217;Arezzo, 2;<br />
&#8211; Ati-Cpc Compagnia per Costruire Spa (Già Dip Appalti Spa), non costituitasi in giudizio;<br />
per la riforma<br />
della sentenza del T.A.R. ABRUZZO &#8211; L&#8217;AQUILA: SEZIONE I, n. 00082/2015, resa tra le parti, concernente l’affidamento progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di ripristino a seguito del sisma del 6.04.2009 degli immobili sede del palazzo di giustizia de l&#8217;Aquila &#8211; ala uffici &#8211; ris.danni.<br />
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Lazio e di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti &#8211; Provv.Interr.Per Oo.Pp.Lazio Abruzzo Sardegna e di Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche Lazio Abruzzo e Molise e di Lattanzi Srl in proprio e quale Mandataria Ati e di Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche Lazio Abruzzo e la Sardegna e del Presidente della Regione Abruzzo in Q.tà di Commissario Delegato ex Dpcm N. 3827/2009;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 29 settembre 2015 il Cons. Raffaele Potenza e uditi per le parti gli avvocati Angelo Clarizia, Arturo Massimo su delega dell&#8217;avvocato Enrico Soprano, l&#8217;Avvocato dello Stato Michele Pizzi e Raffaella Di Tarsia Di Belmonte;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />
&nbsp;<br />
FATTO<br />
1.- Con ricorso al TAR dell’Abruzzo la società Paco-Pacifico costruzioni domandava l’annullamento del provvedimento recante l&#8217;aggiudicazione definitiva, in favore dell&#8217;A.t.i. tra la Lattanzi s.r.l. e la Cpc Compagnia per costruire, dell&#8217;appalto avente ad oggetto la progettazione esecutiva e l&#8217;esecuzione dei &#8220;lavori di ripristino a seguito del sisma del 6.04.2009 degli immobili sede del palazzo di giustizia de L&#8217;Aquila &#8211; ala uffici&#8221;, di cui al bando pubblicato sulla g.u.c.e in data 8.07.2011; l’aggiudicazione a detto raggruppamento, secondo classificatosi era disposta a seguito dell’inidoneità dell’impresa classificatasi al primo posto. La società ricorrente, classificatasi al terzo posto della graduatoria di gara, chiedeva inoltre al Tribunale:<br />
&#8211; la declaratoria di inefficacia del contratto e conseguentemente del diritto all’aggiudicazione ed al subentro nel contratto;<br />
&#8211; in subordine il risarcimento dei danni;<br />
&#8211; in via ulteriormente subordinata per equival in caso di parziale esecuzione)<br />
1.1. &#8211; A sostegno del ricorso la società istante deduceva i seguenti motivi:<br />
a).- il raggruppamento Lattanzi avrebbe dovuto essere escluso perché nella dichiarazione di impegno non sono state indicate le quote di partecipazione al raggruppamento delle due consociate;<br />
b).- altro motivo di esclusione risiedeva nel fatto che il sopralluogo sul sito dei lavori, previsto dal bando di gara, risultava eseguito unicamente dalla Lattanzi, senza delega dall’altra impresa, in violazione della clausola del bando che prevede il sopralluogo congiunto; la contraria attestazione del sopralluogo congiunto, esibita dalla Lattanzi, risulterebbe falsa; b.1.- in subordine violazione da parte della “lex specialis” dell’art. 106, comma 2, del dpr n. 207/2010 che richiede l’attestazione da parte delle imprese di essersi recate sul luogo dei lavori (l’attestazione che dà atto che una delle ditte raggruppate ha delegato al sopralluogo l’altra è inidonea perché reca oggettiva ammissione che la ditta delegante non si è recata atteso che la delega è caratterizzata dal demandare ad altri una determinata, attività normalmente propria del delegante.<br />
c).- violazione dell’art. del 92, c.6, e dell’art. 263 del regolamento n. 207 del 2010 per mancato possesso dei requisiti specifici da parte dei progettisti; la Lattanzi non avrebbe dovuto limitarsi a comprovare la qualificazione per progettazione attestata dalla SOA (indicata dall’art. 12 del bando) che sarebbe perciò insufficiente.<br />
d).- violazione del combinato disposto di cui all’art. 53, comma 3, del d.lgs 163/2006 e all’art. 90, comma 7 del d.lgs 163/2006, per omessa individuazione nominativa, in sede di presentazione dell’offerta, dei professionisti deputati alla progettazione, con la specificazione delle relative qualificazioni professionali.<br />
1.3.- Con la sentenza epigrafata il TAR ha respinto tutti i motivi di ricorso.<br />
2.- La pronunzia è stata impugnata innanzi a questo Consesso col ricorso in esame, che chiede la riforma della sentenza, riproponendo tutti i motivi e le istanze risarcitorie formulati in primo grado. Al ricorso resistono la società Lattanzi ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, replicando con le rispettive memorie (7.9.2015 e 13.7.2015).<br />
Anche parte appellante ha precisato in memoria le proprie tesi e, alla pubblica udienza del 29 settembre 2015, il ricorso è stato trattenuto in decisione.<br />
DIRITTO<br />
1.- Sono infondati i motivi in fatto rubricati sub a), c) e d).<br />
1.1.- In merito alla dichiarazione di impegno e delle quote di partecipazione al raggruppamento delle due consociate, la censura in esame, respinta dal TAR in punto di fatto, è in effetti smentita dal tenore della dichiarazione che indica sia la quota di partecipazione della Lattanzi che della consociata con esplicito riferimento alla partecipazione ai lavori.<br />
1.2.- Non sussiste la violazione degli artt. del 92, c.6, e 263 del regolamento n. 207/2010 per mancato possesso dei requisiti specifici da parte dei progettisti ivi indicati. Il primo giudice ha respinto la censura ritenendo non immediatamente applicabile alla fattispecie l’art. 92, comma 6, che impone la scelta dei progettisti tra i soggetti di cui all’art. 90, c.1, lett. da d ad h, del codice (vale a dire: liberi professionisti, società di professionisti o di ingegneria, prestatori di servizi, raggruppamenti temporanei o consorzi stabili di detti soggetti) ed i requisiti, in rapporto all&#8217;ammontare delle spese di progettazione: a) indicati all&#8217;articolo 263, qualora l&#8217;importo delle spese di progettazione sia pari o superiore a 100.000 euro; b) indicati all&#8217;articolo 267, qualora l&#8217;importo delle spese di progettazione sia inferiore a 100.000 euro. Trattandosi, nella specie, di un appalto avente un valore superiore ad euro 100.000, in applicazione dell’art. 263 del d.p.r. 207/2010, i professionisti avrebbero dovuto dimostrare: a) il possesso del fatturato globale per servizi espletati negli ultimi cinque esercizi antecedenti la pubblicazione del bando, per un importo variabile tra 2 e 4 volte l&#8217;importo a base d&#8217;asta; b) l&#8217;avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria variabile tra 1 e 2 volte l&#8217;importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie; c) l&#8217;avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria relativi ai lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, per un importo totale non inferiore ad un valore compreso fra 0,40 e 0,80 volte l&#8217;importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell&#8217;affidamento; d) il numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni, in una misura variabile tra 2 e 3 volte le unità stimate nel bando per lo svolgimento dell&#8217;incarico.<br />
Il Collegio condivide la tesi della inapplicabilità di dette norme alla procedura selettiva in questione. In effetti:<br />
&#8211; l’art. 357, comma 16 dello stesso d.p.r. 207/2010, dispone che “per centoottanta giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente regolamento i soggetti di cui all’art. 3, comma 1, lettera b), ai fini della predisposizione dei bandi e degli<br />
&#8211; in forza del combinato disposto di cui all’art. 253, comma 2, del d.lgs 163/2006 e 359, comma 1, del d.p.r. 207/2010, le disposizioni regolamentari in parola sono entrate in vigore in data 8 giugno 2011, sicchè le Amministrazioni erano tenute a redigere<br />
1.3.- Dalla sufficiente applicazione della disposizione sulla qualificazione SOA deriva l’insussistenza della violazione del combinato disposto di cui all’art. 53, comma 3, del d.lgs 163/2006 ed all’art. 90, comma 7 del d.lgs 163/2006, per omessa individuazione nominativa, in sede di presentazione dell’offerta, dei professionisti deputati alla progettazione, con la specificazione delle relative qualificazioni professionali. L’art. 53 consente infatti, in alternativa al possesso dei requisiti per i progettisti, la partecipazione di soggetto qualificato per la progettazione.<br />
1.4- Fondato è invece il motivo d’appello che avversa il rigetto della censura che sostiene la necessità di un sopralluogo congiunto ed effettivo da parte di entrambe le imprese costituenti il raggruppamento. Nella fattispecie questa tesi si contrappone a quanto ritenuto dal TAR e cioè:<br />
-“La lex specialis si limitava a sanzionare con l’esclusione unicamente la mancata presentazione dell’attestato di presa visione dei luoghi (pag.3 del bando e punto 10 delle norme di gara), senza alcuna previsione in ordine alla necessità che il sopralluo<br />
&#8211; in via subordinata, non sussiste la violazione da parte della lex specialis dell’art. 106, comma 2, del d.p.r. 5 ottobre &nbsp;2010, n. 207, in quanto, da tale norma “non si evince la obbligatorietà del sopralluogo da parte di tutte le imprese facenti p<br />
Il Collegio ritiene di condividere l’orientamento espresso dall’appellante.<br />
In primo luogo va confermato che il bando di gara faceva in effetti obbligo ai “soggetti partecipanti” di effettuare il sopralluogo e di inserire la conseguente attestazione nella busta “A” a pena di esclusione. Inoltre, questa Sezione, nel caso si offerta presentata da raggruppamento di imprese, ha già avuto modo di precisare (Cons. di Stato, sez. IV, n. 744/2014) che:<br />
&#8211; “l’obbligo di eseguire il sopralluogo posto a carico dei soggetti partecipanti, non poteva che riferirsi al concorrente singolo ovvero a ciascun concorrente che costituisce o costituirà il raggruppamento di impresa”;<br />
&#8211; pertanto “l’attestato di sopralluogo, la cui mancata allegazione determina l’esclusione, deve riferirsi a tutte le imprese partecipanti, e non solo alla mandataria”.<br />
Si tratta, in altri termini, di osservare un obbligo di esibizione documentale, ma che ha anche una valenza sostanziale, dovendosi attestare l’effettuazione del sopralluogo diretto da parte dei soggetti offerenti.<br />
D’altra parte va sottolineato come questo orientamento appare in piena consonanza col fatto che nel contratto di appalto integrato dalla progettazione l’offerta attiene anche a quest’ultima, sicchè appare logico che lo strumento del sopralluogo diretto sia obbligatorio, perseguendo il fine di far conseguire agli offerenti, nel pubblico interesse al miglior esito della procedura, le informazioni sul bene che lo riguarda e tramite queste predisporre un’offerta più aderente alle necessità dell’appalto.<br />
1.5.- Conclusivamente, in relazione a quanto testè osservato, l’appello è meritevole di accoglimento, con conseguente annullamento dell’aggiudicazione al raggruppamento Lattanzi.<br />
2.- Le questioni testè vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione relativamente alla domanda di annullamento dell’aggiudicazione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni più risalenti, Cassazione civile, sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, per quelle più recenti, Cassazione civile, sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663). Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.<br />
3.- Al fine di pronunziarsi sulle correlate ed articolate domande, di subentro e/o risarcimento, ed inerenti al contratto d’appalto nel frattempo intervenuto tra appellata ed amministrazione, il Collegio ritiene opportuno assumere informazioni sullo stato di avanzamento dei lavori appaltati.<br />
P.Q.M.<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione IV), definitivamente pronunziando in merito alla domanda di annullamento accoglie il ricorso in epigrafe limitatamente all’aggiudicazione che, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata ed accoglimento del ricorso di primo grado proposto dalla società Paco-Pacifico, annulla.<br />
Riservata ogni altra pronunzia in merito alle domande residue<br />
ORDINA<br />
Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti pro-tempore, o ad un funzionario da lui delegato, di depositare le informazioni di cui in motivazione presso la segreteria della Sezione entro 30 giorni dal deposito della presente decisione.<br />
Fissa il prosieguo della trattazione della causa alla pubblica udienza del 15 dicembre 2015.<br />
Spese al definitivo.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 settembre 2015 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Paolo Numerico, Presidente<br />
Sandro Aureli, Consigliere<br />
Raffaele Potenza, Consigliere, Estensore<br />
Giulio Veltri, Consigliere<br />
Alessandro Maggio, Consigliere<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 19/10/2015</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-19-10-2015-n-4778/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 19/10/2015 n.4778</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 15/12/2011 n.4778</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-ordinanza-sospensiva-15-12-2011-n-4778/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-ordinanza-sospensiva-15-12-2011-n-4778/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-ordinanza-sospensiva-15-12-2011-n-4778/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 15/12/2011 n.4778</a></p>
<p>Va sospesa, ai fini del riesame, la determinazione paesistica del Comune di Sperlonga con la quale si esprime nullaosta contrario sotto l&#8217;aspetto paesaggistico all&#8217;esecuzione dell&#8217;intervento consistente nella realizzazione di modifiche prospettiche di una unità immobiliare, ritenuto che in relazione al pregiudizio prospettato e alle censure proposte in ricorso, sussistono le</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-ordinanza-sospensiva-15-12-2011-n-4778/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 15/12/2011 n.4778</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-ordinanza-sospensiva-15-12-2011-n-4778/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 15/12/2011 n.4778</a></p>
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa, ai fini del riesame, la determinazione paesistica del Comune di Sperlonga con la quale si esprime nullaosta contrario sotto l&#8217;aspetto paesaggistico all&#8217;esecuzione dell&#8217;intervento consistente nella realizzazione di modifiche prospettiche di una unità immobiliare, ritenuto che in relazione al pregiudizio prospettato e alle censure proposte in ricorso, sussistono le ragioni per l&#8217;accoglimento della domanda cautelare di sospensione del provvedimento impugnato, ai fini del riesame dello stesso alla luce della documentazione prodotta in atti e delle argomentazioni prospettate dalla difesa di parte ricorrente. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 04778/2011 REG.PROV.CAU.<br />
N. 06063/2011 REG.RIC.</p>
<p align="center"><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />
(Sezione Seconda Bis)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente</p>
<p align="center"><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso RG n.6063 del 2011, proposto dai signori <b>CERRACCHIO Michele</b> e <b>NASTI Assunta</b>, rappresentati e difesi dagli avv. Diego Loveri, Michele Cerracchio, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via Savigno, 9;</p>
<p align="center">contro</p>
<p>&#8211; il <b>COMUNE di SPERLONGA</b>, in persona del Sindaco p.t., n.c.;<br />
&#8211; la <b>SOPRINTENDENZA BENI ARCHITETTONICI PROVINCIE ROMA FROSINONE LATINA RIETI e VITERBO</b>, in persona del legale rappresentante p.t.;<br />
&#8211; <b>MINISTERO per i BENI e le ATTIVITA’ CULTURALI</b>, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />
-della determinazione paesistica del Comune di Sperlonga n. 31 del 26/4/11, prot. 8542, comunicata in data 5.5.11 con nota prot. 8891 del 30.4.2011 con la quale si esprime nullaosta contrario sotto l&#8217;aspetto paesaggistico all&#8217;esecuzione dell&#8217;intervento consistente nella realizzazione di modifiche prospettiche all&#8217;unità immobiliare sita in Sperlonga- Via Ottaviano n. 19;<br />
-del parere contrario di compatibilità paesaggistica.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero per i Beni e le Attivita&#8217; Culturali;<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />
Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2011 il Cons. Mariangela Caminiti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.</p>
<p>Ritenuto che in relazione al pregiudizio prospettato e alle censure proposte in ricorso, sussistono le ragioni per l&#8217;accoglimento della domanda cautelare di sospensione del provvedimento impugnato, ai fini del riesame dello stesso alla luce della documentazione prodotta in atti e delle argomentazioni prospettate dalla difesa di parte ricorrente;<br />
Considerato che le spese della fase cautelare possono essere compensate nel rilievo della riedizione del potere da parte dell’amministrazione comunale.</p>
<p align="center"><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis) accoglie l&#8217;istanza di sospensione del provvedimento impugnato ai fini del riesame nei sensi di cui in motivazione e compensa le spese della presente fase cautelare.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Eduardo Pugliese, Presidente<br />
Antonio Vinciguerra, Consigliere<br />
Mariangela Caminiti, Consigliere, Estensore</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE IL PRESIDENTE</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 15/12/2011</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-ordinanza-sospensiva-15-12-2011-n-4778/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 15/12/2011 n.4778</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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