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	<title>4775 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>4775 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 19/10/2015 n.4775</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-19-10-2015-n-4775/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2015 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-19-10-2015-n-4775/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 19/10/2015 n.4775</a></p>
<p>Pres. Greco Est. Bianchi Sui presupposti della revocazione per contrasto fra giudicati Processo amministrativo – Revocazione – Contrasto di giudicato – Presupposti &#160; La revocazione per contrasto fra giudicati è ammessa nell’ipotesi che vi siano due sentenze rese fra le stesse parti e in contrasto fra loro, quando l’eccezione di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-19-10-2015-n-4775/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 19/10/2015 n.4775</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-19-10-2015-n-4775/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 19/10/2015 n.4775</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Greco    Est. Bianchi</span></p>
<hr />
<p>Sui presupposti della revocazione per contrasto fra giudicati</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Processo amministrativo – Revocazione – Contrasto di giudicato – Presupposti<br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align:justify">La revocazione per contrasto fra giudicati è ammessa nell’ipotesi che vi siano due sentenze rese fra le stesse parti e in contrasto fra loro, quando l’eccezione di cosa giudicata o la relativa censura non sia stata proposta né presa in esame dalla sentenza che si intende far revocare, posto che la <em>ratio</em> dell’istituto poggia sull’ignoranza circa il fatto che da adito alla revocazione da parte del giudice.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align:center">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)<br />
ha pronunciato la presente<br />
SENTENZA</div>
<div style="text-align:justify">sul ricorso numero di registro generale 6614 del 2013, proposto da BITRE S.r.l., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore, </em>rappresentata e difesa dagli avv.ti Ludovico Ferdinando Villani, Giovanni Gerbi e Ilaria Greco, con domicilio eletto presso l’avv. Ludovico Villani in Roma, Via Asiago, 8,<br />
contro<br />
&#8211; COMUNE DI SAN REMO, in persona del Sindaco <em>pro tempore, </em>non costituito;<br />
&#8211; SOCIETÀ GRAND HOTEL &amp; DES ANGLAIS S.r.l., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore,</em> rappresentata e difesa dagli avv.ti Gabriele Pafundi e Corrado Mauceri, con domicilio eletto presso l’avv. Gabriele Pafundi in Roma, viale Giulio Ce<br />
&#8211; SOCIETÀ CAR-INN S.r.l., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore,</em> rappresentata e difesa dagli avv.ti Corrado Mauceri e Gabriele Pafundi, con domicilio eletto presso l’avv. Gabriele Pafundi in Roma, viale Giulio Cesare 14a/4;<br />
per la revocazione<br />
della sentenza del Consiglio di Stato &#8211; Sez.. IV n. 416/2013, resa tra le parti, concernente diniego concessione edilizia per la realizzazione di opere edilizie.<br />
&nbsp;<br />
Visti il ricorso per revocazione e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Società Grand Hotel &amp; Des Anglais S.r.l. e della Società Car-Inn S.r.l.;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore, all’udienza pubblica del giorno 19 maggio 2015, il Cons. Antonio Bianchi e uditi per le parti gli avvocati Greco e Pafundi;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />
&nbsp;<br />
FATTO<br />
Con concessione edilizia n. 70 del 2001, rilasciata alla società Imperatrice dante causa della società Bi.Tre odierna ricorrente, il Comune di San Remo approvava i lavori di sistemazione e riqualificazione del quinto piano sottotetto del fabbricato sito in Corso Imperatrice, conosciuto come albergo Des Anglais.<br />
I lavori approvati comportavano il frazionamento in più appartamenti di civile abitazione.<br />
In data 2 ottobre 2003 la società Imperatrice presentava una d.i.a. per modifiche interne, consistenti in una diversa distribuzione dei locali così da ottenere 11 piccoli appartamenti sempre di civile abitazione.<br />
Il Comune di San Remo non esercitava in relazione a detto titolo edilizio alcun potere inibitorio.<br />
A distanza di cinque anni dal rilascio del titolo edilizio originario le società Car-Inn e Grand Hotel Des Anglais, rispettivamente proprietaria e gestore per affitto di azienda del Grand Hotel Des Anglais che occupa parte dei primi quattro piani dell’edificio, impugnavano dinnanzi al Tar Liguria il provvedimento dirigenziale 14 novembre 2005 n. 788 con il quale il Comune di San Remo, in esito ad un procedimento di verifica della legittimità dei titoli edilizi dalle medesime richiesto per un presunto non consentito mutamento della destinazione d’uso da alberghiera a residenziale del piano sottotetto, aveva ritenuto non sussistente i presupposti per l’annullamento d’ufficio della concessione edilizia n. 70 del 2001 “<em>in considerazione sia del notevole tempo trascorso dal rilascio dell&#8217;autorizzazione e del conseguente stato avanzato dei lavori sia per l&#8217;affidamento che precedenti comportamenti di questo comune possono avere ingenerato in merito alla regolarità dei lavori</em>”.<br />
Con sentenza n. 2050 del 2007 il Tribunale adito riteneva illegittimo il provvedimento dirigenziale impugnato, nella parte in cui aveva escluso la sussistenza dei presupposti per l’annullamento d’ufficio dei contestati titoli edilizi.<br />
Detta pronuncia veniva quindi appellata dinnanzi a questo Consiglio di Stato dalla società Bi.Tre.<br />
Peraltro, anche la Provincia di Imperia, sollecitata dalla società Grand Hotel Des Anglais, aveva a sua volta avviato un procedimento di verifica della concessione edilizia n. 70 del 2001 in esito al quale, con provvedimento 26717 del 2008, pur ritenendo i titoli edilizi illegittimi, disponeva l’archiviazione per riconosciuta mancanza di alcun interesse pubblico al ritiro dei titoli stessi.<br />
Per quanto sopra, con ricorso notificato nel 2008, la società Bi.Tre impugnava davanti al Tar Liguria l’atto di archiviazione anzidetto, nella parte in cui esso aveva affermato l’illegittimità dei titoli edilizi.<br />
Il medesimo provvedimento era poi impugnato anche dalle società Car-Inn e Grand Hotel Des Anglais, nella parte in cui esso disponeva l’archiviazione del procedimento di annullamento.<br />
Nel frattempo, in esecuzione della richiamata sentenza del Tar Liguria n. 2050/2007, il Comune di San Remo riavviava il procedimento di verifica della legittimità della concessione edilizia n. 70/2001, della d.i.a. 2 ottobre 2003 e delle denunce inizio attività a queste correlate.<br />
A conclusione di detto procedimento, con atto n. 15576 del 2009, il Dirigente del Settore Territorio confermava la validità e l’efficacia dei titoli rilasciati, ma prescriveva “<em>ad integrazione</em>” degli stessi “<em>il rispetto del vincolo alberghiero che, come è stato ampiamente dimostrato dalla documentazione successivamente acquisita, dal parere dell’amministrazione provinciale e dalla sentenza Tar n. 2050 dell’11.12.2007, grava sull’intero edificio e quindi anche sul sottotetto</em>” .<br />
Avverso detto provvedimento la società Bi.Tre proponeva quindi un ulteriore ricorso al Tar Liguria, chiedendone l’annullamento.<br />
Le società Car-Inn e Grand Hotel Des Anglais proponevano a loro volta ricorso dinanzi al medesimo Tar Liguria censurando la decisione comunale di non annullare i richiamati titoli edilizi.<br />
Nella pendenza dei giudizi in primo grado, con sentenza 13 maggio 2010 n. 2217, questo Consiglio di Stato accoglieva l’appello proposto dalla società Bi.Tre, ed annullava la sentenza del Tar Liguria n. 2050/2007, facendo così rivivere il provvedimento n. 788 del 2005 con il quale il Comune aveva confermato la piena validità ed efficacia dell’originaria concessione edilizia n. 70 del 2001.<br />
Per quanto sopra, la società Bi.Tre nel marzo 2011 chiedeva al Comune di prendere atto della anzidetta sentenza di questo Consiglio di Stato e, conseguentemente, di revocare o annullare d’ufficio il provvedimento n. 15576 del 2009, nella parte in cui aveva parzialmente integrato la concessione edilizia n. 70 del 2001 sostituendone la destinazione d’uso.<br />
Sennonché, con nota n. 17123 del 2011, il Comune di San Remo comunicava di non ravvisare “<em>ragioni ex articolo 21 nonies della legge 241/90 per il ritiro del provvedimento del 30 marzo 2009 prot. 15.576…</em>” .<br />
Con atto di motivi aggiunti al ricorso R.G. n. 495 del 2009 la Bi.Tre impugnava dunque anche l’anzidetta determinazione.<br />
Con la sentenza n. 1482/2011 il Tar Liguria respingeva il ricorso.<br />
Detta sentenza veniva quindi impugnata dalla società Bi.Tre dinanzi a questo Consiglio di Stato.<br />
Inoltre, con la sentenza n. 1481 del 2011, il Tar Liguria respingeva il ricorso (R.G. n. 635 del 2008) proposto dalla Bi.Tre per l’annullamento dell’atto provinciale n. 26717 del 2008 (e tale sentenza veniva di conseguenza gravata dalla società con il ricorso in appello n. 10413 del 2011), mentre con le pronunce del 26 <strong>ottobre</strong> 2011 nn. 1480 e 1483 decideva i ricorsi proposti dalle società Car-Inn e Grand Hotel Des Anglais .<br />
La società Bi.Tre, infine, impugnava (appello R.G. n. 820 del 2012) anche la sentenza del Tar Liguria n. 1483 del 2011, per la sola affermazione secondo cui il Comune di San Remo non avrebbe mai autorizzato alcuna modifica della destinazione d’uso del piano sottotetto.<br />
Con la decisione 23 gennaio 2013 n. 416 questa Sezione, dopo averli riuniti, respingeva tutti gli appelli (sia quelli proposti dalla società Bi.Tre che quelli proposti dalle società Car-Inn e Grand Hotel Des Anglais), integralmente confermando le sentenze del Tar Liguria 26 ottobre 2012 nn. 1480, 1481, 1482 e 1483.<br />
In particolare, per quanto qui interessa, il collegio giudicante:<br />
&#8211; escludeva la sussistenza di un contrasto di giudicati;<br />
&#8211; nel merito, affrontando la questione centrale “<em>dell&#8217;ammissibilità di una trasformazione di sottotetto, già adibito a pertinenza di una struttura alberghiera e con funzione servente rispetto alla medesima…… in undici distinte unità abitative</em>”, r<br />
&#8211; escludeva quindi, anche sotto questo profilo, un possibile contrasto con la precedente sentenza n. 2917 del 2010, dal momento che “<em>nella suddetta sentenza non è stato affrontato affatto, e quindi tanto meno risolto in senso favorevole alla tesi dell<br />
Avverso detta decisione, laddove ha riconosciuto legittimo il provvedimento comunale del marzo 2009 recante l’integrazione della concessione edilizia n. 70 del 2001 con la prescrizione di una destinazione d’uso alberghiera, la società Bi.Tre ha quindi proposto l’odierno gravame, chiedendone la revocazione ai sensi dell’articolo 395 n. 5 del codice di procedura civile.<br />
Si sono costituite in giudizio le società Car-Inn e Grand Hotel Des Anglais, chiedendo la reiezione del ricorso, siccome inammissibile e comunque infondato.<br />
Con successive memorie le parti hanno insistito nelle rispettive tesi giuridiche.<br />
Alla pubblica udienza del <strong>19</strong> maggio 2015 la causa è stata trattenuta per la decisione.<br />
DIRITTO<br />
1. Con l’unico mezzo di censura la società ricorrente deduce che la gravata sentenza risulterebbe suscettibile di revocazione ,ai sensi dell’art. 395 n. 5 del codice di procedura civile, per contrasto con la precedente decisione n. 2217 del 2010 di questa Sezione.<br />
Assume, infatti, al riguardo che:<br />
&#8211; con la sentenza n. 2914 del 2010 questo “<em>Consiglio di Stato, accogliendo l’appello proposto da Bi Tre, ha annullato la sentenza del Tar Liguria n. 2050 del 2007 ed ha riconosciuto la legittimità del provvedimento 11/14 novembre 2005 n. 788 con il qu<br />
&#8211; in particolare, la Sezione “<em>ha riconosciuto insussistenti i presupposti per l’annullamento d’ufficio della concessione edilizia n. 70 (e delle DIA in variante), non già in ragione di una riconosciuta legittimità dei titoli edilizi…….. ma in consider<br />
&#8211; “<em>l’effetto sostanziale di tale sentenza è, incontestabilmente, che la concessione edilizia rilasciata nel 2001 per realizzare appartamenti di civile abitazione, non potendo più essere annullata d’ufficio, restava ferma e, con essa, la destinazione d<br />
&#8211; “<em>la sentenza della medesima Quarta Sezione 23 gennaio 2013 n. 416, ora impugnata, laddove senza dare rilievo all’affidamento consolidatosi nel tempo della beneficiaria dei titoli edilizi ed al tempo trascorso, conclude per la legittimità della presc<br />
&#8211; “<em>infatti….. il provvedimento comunale 26-30 marzo 2009 ha modificato &#8211; a distanza di anni ed a lavori da tempo ultimati &#8211; l’oggetto ed il contenuto della concessione edilizia n. 70, ne ha disconosciuto il rilievo giuridico e l’ha quindi in parte ann<br />
&#8211; “<em>la più recente sentenza</em>”, quindi, “<em>contraddice il decisum sostanziale, passato in giudicato, della precedente sentenza pronunciata tra le medesime parti</em>”.<br />
2. Il motivo di revocazione è inammissibile.<br />
3. Ed invero, l’art. 395, comma 1 punto 5) del codice di procedura civile, dispone che può essere impugnata per revocazione “<em>la sentenza che è contraria ad altra precedente avente fra le parti autorità di cosa giudicata, purché non abbia pronunciato sulla relativa eccezione</em>” .<br />
Dal chiaro tenore della norma, consegue che una sentenza può essere oggetto di revocazione, sotto il profilo considerato, soltanto se sussista un contrasto con altra sentenza resa fra le stesse parti e su tale contrasto non si sia già pronunciato il giudice della sentenza che si intende revocare.<br />
In questo senso, del resto, si è costantemente pronunciata la giurisprudenza anche di questa Sezione, precisando che il motivo di revocazione per contrasto tra giudicati è ammissibile solo se la eccezione (o anche la censura) di cosa giudicata non fu né proposta, né presa in esame dalla sentenza, atteso che lo spirito informatore dell’istituto presuppone nel giudice l’ignoranza del fatto che dà adito alla revocazione (cfr. tra le tante: Cons. St. Sez IV n. 5613/2000; Sez VI n. 3845/2010; n. 6145/2014).<br />
4. Ciò posto, osserva il collegio come nella specie la gravata sentenza n. 416 del 2013, si sia espressamente pronunciata sul motivo d’appello dedotto dalla Bi Tre relativo al ritenuto contrasto tra le sentenze del Tar Liguria nn. 1480, 1481, 1482 e 1483 del 26 ottobre 2012 con la sentenza di questa Sezione n. 2917 del 2010.<br />
Nello specifico, infatti, nella stessa viene rilevato che:<br />
&#8211; “<em>su un piano separato si collocano poi le censure dedotte con i tre motivi dell’appello n. 10414/2011, relativi alla integrazione della concessione edilizia di cui all’atto dirigenziale n. 15576 del 30 marzo 2009, nella parte in cui, riconfermata l’<br />
<em>Tali censure si compendiano nel pluriforme rilievo:</em><br />
<em>che tale parte del provvedimento violerebbe il giudicato di cui alla sentenza n. 2917/2010 (motivo sub 1);</em><br />
<em>che esso illegittimamente avrebbe integrato, ma in sostanza annullato, il titolo originario a distanza di molto tempo dal suo rilascio, con erronea affermazione dell’esistenza del vincolo alberghiero(motivo sub 2);</em><br />
<em>che esso sarebbe illegittimo perché recante la sottoscrizione di due dirigenti (motivo sub 3)”</em>.<br />
&#8211; “<em>Sono altresì infondate, poi, le censure dedotte avverso la integrazione della concessione edilizia, di cui ai tre motivi dell’appello n. 10414/2011.</em><br />
<em>Quanto all’invocata violazione del giudicato della sentenza di questa Sezione n. 2917/2010, se ne è già chiarito contenuto e portata: qui è appena il caso di osservare che nella suddetta sentenza non è stato affrontato affatto, e quindi tantomeno risolto in senso favorevole alle tesi della Bi.Tre s.r.l. , il tema del vincolo alberghiero, predicandosene l’inesistenza e/o inefficacia</em>”.<br />
Il collegio giudicante, quindi, non solo era a piena conoscenza dei contenuti della sentenza di questa sezione n. 2217 del 2010, ma si è altresì pronunciato sulla specifica censura dedotta dalla Bi.Tre in ordine all’asserito conflitto di giudicati, respingendola nel merito.<br />
Ne consegue in tutta evidenza, per i principi di diritto richiamati al punto 3 che precede, l’inammissibilità dell’odierno ricorso per revocazione, non sussistendo nella specie i presupposti di cui all’invocato art. 35, comma 1punto 5), del codice di procedura civile.<br />
5. A ciò aggiungasi, che il ricorso è comunque infondato nel merito, non emergendo alcun contrasto di natura sia formale che sostanziale fra le due pronunce rese dalla Sezione.<br />
La sentenza n. 2917 del 2010, infatti, non si è mai pronunciata in merito alla permanenza del vincolo alberghiero sui locali del quinto piano della struttura alberghiera, limitandosi a rilevare la mancanza di interesse pubblico all’annullamento in autotutela dei titoli edilizi di cui trattasi.<br />
Il problema della destinazione alberghiera dei locali in questione,invece, è stato trattato nell’ambito dei giudizi definiti con la sentenza della Sezione n. 416 del 2013 la quale, senza contraddire le statuizioni della precedente sentenza n. 2917 del 2010, si è limitata a prendere atto del fatto che i titoli abilitativi in questione hanno assentito la mera esecuzione di lavori di riqualificazione dei locali, senza intervenire sulla destinazione edilizia dell’immobile rimasta di natura turistico ricettiva, precisando quindi che “<em>in ordine alla lamentata illegittimità di una integrazione postuma della concessione edilizia, o addirittura ad un suo sostanziale annullamento, deve rilevarsi che, al di là delle formule lessicali utilizzate nel provvedimento, esso si limita a richiamare la destinazione d’uso alberghiera conforme alla destinazione di zona, e risulta quindi affatto immune da vizi di invalidità</em>”.<br />
6. Per le ragioni esposte il ricorso va dichiarato inammissibile .<br />
7. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo .<br />
P.Q.M.<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso per revocazione, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.<br />
Condanna la ricorrente società Bi.Tre al pagamento in favore delle società Car-Inn e Grand Hotel Des Anglais delle spese di giudizio, che liquida nella misura di € 2.000,00 (duemila/00) per ognuna e quindi nella misura complessiva di € 4.000,00 (quattromila/00) .<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 maggio 2015 con l’intervento dei magistrati:<br />
Raffaele Greco, Presidente FF<br />
Diego Sabatino, Consigliere<br />
Antonio Bianchi, Consigliere, Estensore<br />
Giulio Veltri, Consigliere<br />
Francesco Mele, Consigliere<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 19/10/2015</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-19-10-2015-n-4775/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 19/10/2015 n.4775</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 22/9/2014 n.4775</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-22-9-2014-n-4775/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Sep 2014 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-22-9-2014-n-4775/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-22-9-2014-n-4775/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 22/9/2014 n.4775</a></p>
<p>Pres. Severini – Est. Lageder WPP Uno s.p.a. (Avv.ti P. Dell’Anno, A. Frei, A. Widmann, H. Neulichedl, U. Deflorian, P. Corti) c. WWF Italia Onlus (Avv.ti W. Wielander, M. Natzler, A. Petretti) ed altri 1- Giustizia amministrativa &#8211; Impianto eolico &#8211; Impatto ambientale-paesaggistico immediatamente transfrontaliero – Atti autorizzatori &#8211; Ricorso</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-22-9-2014-n-4775/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 22/9/2014 n.4775</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-22-9-2014-n-4775/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 22/9/2014 n.4775</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Severini – Est. Lageder<br /> WPP Uno s.p.a. (Avv.ti P. Dell’Anno, A. Frei, A. Widmann, H. Neulichedl, U. Deflorian, P. Corti) c. WWF Italia Onlus (Avv.ti W. Wielander, M. Natzler, A. Petretti) ed altri</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1- Giustizia amministrativa &#8211; Impianto eolico &#8211; Impatto ambientale-paesaggistico immediatamente transfrontaliero – Atti autorizzatori &#8211; Ricorso &#8211; Comune confinante straniero &#8211; Legittimazione attiva &#8211; Sussiste</p>
<p>2- Ambiente – VIA – Impianto Eolico – Interesse ambientale e paesaggistico – Comparazione – Fattispecie – Fabbisogno energetico locale già soddisfatto con impianti FER – Interesse paesaggistico – Preminenza – Conseguenze – VIA &#8211; Onere motivazionale particolarmente gravoso.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1- In merito alla realizzazione di un parco eolico sul territorio italiano, caratterizzato da un impatto ambientale-paesaggistico immediatamente transfrontaliero, sussiste in capo al Comune confinante straniero la legittimazione ad impugnare, dinanzi l’autorità giurisdizionale italiana, i relativi provvedimenti autorizzatori, tenuto conto sia del principio di non discriminazione sancito dall’art. 12 TUE, sia dei principi costituzionali di parità di trattamento ex art. 3 Cost. e di garanzia del diritto di azione a tutela dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi, riconosciuto dall’art. 24 Cost. a “tutti”, a prescindere dalle condizioni personali e sociali, quindi anche dalla cittadinanza o dalla nazionalità.</p>
<p>2- Sul piano della comparazione degli interessi da compiere in sede di VIA, in un contesto territoriale in cui l’energia netta prodotta in ambito provinciale è riconducibile, nella misura del 96,1%, ad impianti idroelettrici (rientranti tra le fonti di energia rinnovabile) e supera il doppio del fabbisogno provinciale, il valore della tutela paesaggistica è destinato ad assumere un ruolo preminente rispetto alle esigenze di tutela ambientale (sottese alla realizzazione di impianti di produzione energia da fonti rinnovabili), con conseguente sussistenza di un onere motivazionale particolarmente gravoso a suffragio di una VIA ad esito positivo. In tale contesto, appare contraria ai principi di proporzionalità ed adeguatezza una soluzione la quale, nonostante la diffusa presenza, in territorio provinciale, di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, si orienti verso la realizzazione, in zona alpina, di impianti eolici per la produzione di energia elettrica (quale quello in esame), a evidente incisivo impatto paesaggistico nelle aree montane, salvo che venga fornita la prova contraria attraverso una precisa motivazione che si fondi su elementi puntuali e concreti, da acquisire all’esito di un’approfondita istruttoria.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 1155 del 2013, proposto da:<br />
WPP UNO s.p.a., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Dell’Anno, Arthur Frei, Andreas Widmann, Herwing Neulichedl, Umberto Deflorian e Paolo Corti, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Roma, via Umberto Saba, 54; <br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>WWF Italia O.n.l.u.s., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dagli avvocati Wolfgang Wielander, Manfred Natzler ed Alessio Petretti, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, via degli Scipioni, 268/A;<br />
Österreichischer Alpenverein (ÖAV), in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dagli avvocati Wolfgang Wielander, Manfred Natzler ed Alessio Petretti, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, via degli Scipioni, 268/A;<br />
Comune di Gries am Brenner (A), non costituito in giudizio nel presente grado; <br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Provincia autonoma di Bolzano, in persona del legale rappresentate <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dagli avvocati Renate von Guggenberg, Hansjörg Silbernagl, Fabrizio Cavallar e Michele Costa, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, via Bassano del Grappa, 24;<br />
Comune di Brennero, non costituito in giudizio nel presente grado; <br />
<i><b></p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>della sentenza del Tribunale regionale di giustizia amministrativa &#8211; Sezione autonoma della Provincia di Bolzano, n. 330/2012, resa tra le parti e concernente: valutazione d’impatto ambientale, approvazione progetto realizzazione parco eolico; </p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti appellate;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore, nell&#8217;udienza pubblica del giorno 22 luglio 2014, il Cons. Bernhard Lageder e uditi, per la parte appellante, gli avvocati De Florian, Dell’Anno, Corti e Petretti;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>1. Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale regionale di giustizia amministrativa, Sezione autonoma di Bolzano, pronunciava definitivamente sui ricorsi n. 93 del 2012 e n. 94 del 2012, tra di loro riuniti e recanti motivi identici, di cui il primo proposto cumulativamente dal Comune di Gries am Brenner (Austria) e dall’<i>Österreichischer Alpenverein</i> &#8211; <I>ÖAV</I> (Club Alpino Austriaco; d’ora in poi: ‘<I>ÖAV</I>’), ed il secondo proposto dalla <i>WWF Italia O.n.l.u.s.</i> (d’ora in poi: ‘<I>WWF</I>’) avverso i seguenti atti: <br />
(i) la deliberazione della Giunta provinciale di Bolzano n. 1618 del 24 ottobre 2011, avente ad oggetto la valutazione d’impatto ambientale e l’approvazione del progetto per la realizzazione di un parco eolico sul dorso montuoso <i>Sattelberg</i> nel Comune di Brennero, presentato dalla <i>WPPO UNO s.p.a.</i>; <br />
(ii) tutti gli atti amministrativi presupposti e consequenziali, «<i>se ed in quanto contrastanti con il parere del Comitato ambientale n. 10 del 24 agosto 2011</i>». <br />
Giova, al riguardo, premettere, per un verso, in linea di fatto, che il parco eolico in oggetto, secondo progetto, è costituito da 22 torri eoliche (di cui 19 autorizzate), dell’altezza complessiva di 95 m (pala di 60 m fino al mozzo + rotori di 70 m) e del peso di 52 tonnellate ciascuna, in un’area sita ad un’altitudine tra 1.984 m e 2.219 m s.l.m., sul crinale del monte <i>Sattelberg</i> nel territorio del Comune di Brennero, lungo il confine di Stato italo-austriaco, e, per altro verso, in linea diritto, che la l. prov. 5 aprile 2007, n. 2 (<i>Valutazione ambientale per piani e progetti</i>), prevede l’assoggettamento alla procedura di impatto ambientale, tra l’altro, degli impianti per la produzione di energia elettrica mediante lo sfruttamento del vento o del sole con potenza elettrica superiore a 1 MW [v. allegato D, n. 3), lett. j), della citata legge provinciale].<br />
2. Il Tribunale regionale di giustizia amministrativa, in particolare, provvedeva come segue: <br />
(i) affermava la legittimazione a ricorrere in capo al <I>WWF</I>, quale associazione di protezione ambientale riconosciuta ai sensi dell’art. 13 l. 8 luglio 1986, n. 349 (<i>Istituzione del Ministero dell’ambiente e norme in materia di danno ambientale</i>); <br />
(ii) respingeva l’eccezione di carenza di legittimazione attiva in capo al ricorrente Comune di Gries am Brenner (A) – sollevata dalla controinteressata sotto il profilo che, trattandosi di ente pubblico straniero, lo stesso era legittimato a far valere i propri interessi esclusivamente nell’ambito dello Stato di appartenenza –, in quanto, in primo luogo, il relativo territorio comunale si estendeva fino al confine italo-austriaco, confinando direttamente con l’area interessata dal parco eolico, sicché la legittimazione a ricorrere si radicava nella <i>vicinitas</i> e nell’impatto dell’impianto sul territorio del confinante Comune austriaco, ed, in secondo luogo, la legittimazione a ricorrere trovava fondamento nelle Convenzioni internazionali di Espoo del 25 febbraio 1991 e di Århus del 25 giugno 1998, in materia di valutazione d’impatto ambientale in un contesto transfrontaliero e, rispettivamente, in materia di accesso alle informazioni, di partecipazione del pubblico ai processi decisionali e di accesso alla giustizia in materia ambientale; <br />
(iii) accoglieva, invece, l’eccezione di carenza di legittimazione attiva in capo all’<I>ÖAV</I>, non essendo il Club alpino austriaco riconosciuto come associazione di protezione ambientale ai sensi dell’art. 13 l. n. 349 del 1986; <br />
(iv) accoglieva il terzo motivo dei ricorsi introduttivi – di eccesso di potere per contraddizione con atti amministrativi precedenti –, ritenendo il contrasto dell’impugnata deliberazione della Giunta provinciale con la precedente deliberazione di massima del 21 febbraio 2011, affermativa del principio che, nel bilanciamento degli interessi tra le esigenze sottese alla produzione di energia rinnovabile tramite impianti eolici e le esigenze di tutela del paesaggio alpino nel territorio della Provincia di Bolzano, doveva darsi prevalenza a quest’ultima, con l’unica eventuale eccezione della zona del Brennero, «<i>laddove il progetto venga valutato positivamente da tutte le istanze</i>», mentre, nel caso di specie, tale condizione non si era avverata; <br />
(v) accoglieva il quarto motivo di censura – con il quale era stata dedotta la violazione degli artt. 1-<i>bis</i> l. prov. 25 giugno 1970, n. 16 (<i>Tutela del paesaggio</i>) e 3-<i>bis</i> d.P.G.P. 28 settembre 2007, n. 52 (<i>Regolamento di esecuzione della legge urbanistica provinciale, legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, articolo 44/bis comma 3</i>) –, interpretando il citato disposto normativo nel senso dell’imposizione di un divieto di realizzare impianti eolici nelle zone soggette a vincolo paesaggistico, nelle quali rientravano le aree site ad un’altitudine superiore a 1.600 m s.l.m., tra cui quella interessata dall’impianto in oggetto (ubicata a ca. 2.000 m s.l.m.); <br />
(vi) accoglieva il settimo e l’ottavo motivo di ricorso – con i quali era stato dedotto il vizio di eccesso di potere sotto i profili di travisamento di fatto e di insufficienza e contraddittorietà motivazionali ed istruttorie –, ritenendo che la Giunta provinciale non avesse tenuti in debita considerazione i pareri e le osservazioni formulate da vari soggetti ed organi pubblici e privati (italiani e austriaci) partecipi del procedimento, tra cui, in particolare, il parere negativo del Comitato ambientale di cui all’art. 3 l. prov. 5 aprile 2007, n. 2 (<i>Valutazione ambientale per piani e progetti</i>), che avevano evidenziato una serie di effetti pregiudizievoli sotto il profilo ambientale e paesaggistico, discostandosene senza una motivazione plausibile e puntuale; <br />
(vii) condannava la Provincia di Bolzano, il Comune di Brennero e la <i>WWP-UNO s.p.a</i>. a rifondere al <I>WWF</I> e al Comune di Gries am Brenner le spese di causa, dichiarandole compensate tra le altre parti. <br />
3. Avverso tale sentenza interponeva appello l’originaria controinteressata <i>WPP UNO s.p.a.</i>, deducendo i seguenti motivi: <br />
a) l’erroneo rigetto dell’eccezione di carenza della legittimazione a ricorrere in capo al Comune austriaco di Gries am Brenner, essendo quest’ultimo «<i>titolare di una situazione giuridica, la cui lesione da parte dello Stato italiano, può (anzi deve) essere utilmente azionata avanti il Tribunale amministrativo dell’U.E.</i> », ai sensi delle citate Convenzioni internazionali (v. così, testualmente, a p. 12 del ricorso in appello); <br />
b) l’erroneo accoglimento del terzo motivo di ricorso di primo grado, non potendosi ravvisare alcun contrasto con un precedente atto della Giunta provinciale in materia di impianti eolici, risolvendosi l’asserita precedente deliberazione del 21 febbraio 2011 in un mero comunicato stampa diramato dalla Provincia, non sorretto da una formale deliberazione; <br />
c) l’erroneo accoglimento del quarto motivo di ricorso, per l’erronea interpretazione degli artt. 1-<i>bis</i> l. prov. 25 giugno 1970, n. 16, e 3-<i>bis</i> d.P.G.P. 28 settembre 2007, n. 52, anche con riferimento agli artt. 12 d.lgs. 27 dicembre 2003, n. 387, e 17.2 d.m. 10 settembre 2010; <br />
d) l’erroneo accoglimento del settimo e dell’ottavo motivo di ricorso, in quanto: <br />
&#8211; la valutazione di impatto ambientale non costituisce «<i>un mero giudizio tecnico, suscettibile in quanto tale di verificazione sulla base di oggettivi criteri di misurazione</i>», ma presenta «<i>profili particolarmente intensi di discrezionalità ammin<br />
&#8211; il Tribunale regionale di giustizia amministrativa aveva travalicato i limiti propri del sindacato giurisdizionale, richiamando acriticamente le osservazioni del Comitato ambientale – il quale peraltro, nel proprio parere, aveva superato le competenze a<br />
La società appellante chiedeva pertanto, in riforma dell’impugnata sentenza, il rigetto degli avversari ricorsi di primo grado (compresi i motivi assorbiti). <br />
4. Si costituiva in giudizio la Provincia autonoma di Bolzano, aderendo all’appello proposto dall’originaria controinteressata e chiedendone l’accoglimento. <br />
5. Si costituiva, altresì, in giudizio il <I>WWF</I>, contestando la fondatezza dell’appello e chiedendone la reiezione, nonché riproponendo espressamente i motivi assorbiti del ricorso di primo grado. <br />
6. Infine, si costituiva in giudizio nel presente grado l’<I>ÖAV</I>, proponendo appello incidentale avverso la statuizione escludente la propria legittimazione a ricorrere avverso l’atto autorizzatorio dell’impianto in oggetto, nonché riproponendo tutti i motivi del proprio ricorso di primo grado (presentato cumulativamente con il Comune di Gries am Brenner). <br />
7. Omettevano, invece, di costituirsi nel presente grado il Comune di Brennero e il Comune di Gries am Brenner, sebbene fossero stati evocati ritualmente in giudizio. <br />
8. All’udienza pubblica del 22 luglio 2014 la causa è stata trattenuta in decisione. <br />
9. L’appello incidentale proposto dall’<I>ÖAV</I> è fondato, sicché s’impone la riforma del capo di sentenza escludente la legittimazione a ricorrere di detta associazione, mentre l’appello principale, sebbene fondato sotto alcuni profili, deve essere, conclusivamente, disatteso, con conseguente conferma, nel merito, dell’appellata sentenza, seppure sulla base di un percorso motivazionale parzialmente diverso da quello sviluppato dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa. <br />
9.1. Procedendo in ordine logico all’esame delle questioni devolute al presente grado, si osserva, in reiezione del primo motivo d’appello principale, di cui sopra <i>sub</i> 3.a), che correttamente è stata affermata la legittimazione a ricorrere in capo al confinate Comune austriaco di Gries am Brenner. <br />
Giova premettere che si verte in fattispecie di progetto di parco eolico da realizzare in territorio italiano (Comune di Brennero), su un’area a diretto confine con il territorio austriaco (in particolare, Comune di Gries am Brenner), ad impatto ambientale-paesaggistico immediatamente transfrontaliero. <br />
Orbene, con riguardo alla menzionata questione di legittimazione a ricorrere in capo al detto Comune austriaco, rileva il Collegio che, in virtù del principio di territorialità connotante l’esercizio dei poteri sovrani (tra cui il potere esecutivo-amministrativo) dello Stato e delle sue articolazioni ordinamentali interne (per cui, nei rapporti tra Stati, solo il giudice amministrativo italiano può annullare atti di autorità amministrative italiane, e solo il giudice straniero può giudicare di atti amministrativi del suo ordinamento), i soggetti stranieri – siano essi persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private – non residenti o non aventi sede in Italia, non sono, di regola, assoggettati agli effetti dei provvedimenti amministrativi emanati dalle autorità nazionali. Tuttavia, tale regola trova un limite, per ciò che concerne la legittimazione a ricorrere, nell’interesse pratico che insorge per effetto di attività per loro natura ad effetti immediatamente e macroscopicamente transfrontalieri. Un simile fenomeno è, da tempo, riscontrabile nel diritto ambientale, connotato dalla peculiarità che gli effetti materiali dei provvedimenti interni, per loro intrinseca natura non si arrestano ai confini di Stato, e, come nel caso di specie, possono assumere la valenza di un contiguo impatto ambientale transfrontaliero (sotto molteplici profili, quali, come è patente nel caso di specie, le interferenze pregiudizievoli paesaggistiche, acustiche e visive sul confinante territorio del Comune austriaco). <br />
In siffatte fattispecie, la legittimazione a ricorrere con azione di annullamento di un soggetto territoriale straniero avverso provvedimenti amministrativi interni – da proporre comunque dinanzi al giudice amministrativo italiano, poiché il criterio di collegamento, unico ed esclusivo, è costituito dall’appartenenza all’ordinamento interno italiano dell’autorità che ha emanato l’atto impugnato nell’esercizio di poteri sovrani (con conseguente inconfigurabilità di un concorso o conflitto tra vari criteri di collegamento che rimandino a criteri di diritto processuale internazionale) – deve essere individuata, applicando gli stessi criteri che valgono a individuare la legittimazione a ricorrere dei soggetti appartenenti all’ordinamento interno. <br />
Un tale approccio ricostruttivo nell’individuazione dei soggetti stranieri legittimati a ricorrere s’impone sia in virtù del principio di non discriminazione sancito dall’art. 12 TUE, sia in forza dei principi costituzionali di parità di trattamento <i>ex</i> art. 3 Cost. e di garanzia del diritto di azione a tutela dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi, riconosciuto dall’art. 24 Cost. a «<i>tutti</i>», a prescindere dalle condizioni personali e sociali, quindi anche dalla cittadinanza o (quanto alle persone giuridiche) dalla nazionalità. <br />
Orbene, con specifico riguardo agli impianti eolici, i quali, al di là della zona territoriale in cui vengano materialmente realizzati, si inseriscano, per la loro visibilità ed il loro impatto paesistico, in un contesto che coinvolge il territorio di altri Comuni od enti territoriali, questo Consiglio di Stato ha ripetutamente affermato che gli enti territoriali limitrofi, il cui territorio sia inciso in modo pregiudizievole dall’impianto, sono legittimati a ricorrere avverso i relativi atti autorizzativi (v., in tal senso, <i>ex plurimis</i>, Cons. Stato, VI, 31 marzo 2011, n. 2001; v. altresì, con riguardo alla legittimazione di soggetti privati a ricorrere avverso atti autorizzatori di impianti di tal fatta, in applicazione del criterio della <i>vicinitas</i>, Cons. Stato, IV, 13 marzo 2014, n. 1217, con ampi richiami giurisprudenziali). In altri termini, l’elemento della <i>vicinitas</i>, costituito dalla situazione di stabile collegamento giuridico con l’area di ubicazione dell’impianto eolico autorizzato, proprio perché suscettibile di una molteplicità di contenuti correlati a situazioni soggettive, individuali, pubbliche o collettive, è <i>ex se</i> sufficiente a conferire la legittimazione al ricorso, tenuto conto che quest’ultimo costituisce strumento di difesa della tipologia di zona di fronte a opere che possono essere atte a disturbarne l’ordinato sviluppo o, comunque, a incidervi in senso pregiudizievole. <br />
Peraltro, la valutazione di impatto ambientale di un’opera, in caso di significativi effetti transfrontalieri, sotto il profilo procedimentale è disciplinata dalla Convenzione di Espoo del 25 febbraio 1991 (<i>Convenzione sulla valutazione dell’impatto ambientale in un contesto transfrontaliero</i>) – ratificata e resa esecutiva con legge 3 novembre 1994, n. 640, e in vigore dal 10 settembre 1997 –, nonché dall’art. 7 della direttiva 27 giugno 1985, n. 85/337/CEE (<i>Direttiva del Consiglio concernente la valutazione dell&#8217;impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati</i>), e ss. mm. ii., che, nella fattispecie in esame, hanno trovato applicazione, essendo il progetto stato trasmesso alle competenti autorità austriache per l’acquisizione di eventuali osservazioni del pubblico. <br />
Ne discende, sul piano processuale – dovendosi nel caso di specie ritenere incontroverso il rischio di una significativa incidenza pregiudizievole dell’impianto in questione, sotto il profilo ambientale-paesaggistico, sul confinante territorio del Comune austriaco di Gries am Brenner (tant’è che la Provincia di Bolzano ha azionato la procedura di cui alle citate fonti di diritto internazionale e comunitario) –, che al predetto Comune correttamente è stata riconosciuta la legittimazione a ricorrere avverso la deliberazione della Giunta provinciale di Bolzano, di approvazione del progetto relativo all’impianto <i>de quo</i>. <br />
Peraltro, un distinto ed autonomo fondamento normativo della legittimazione a ricorrere del Comune austriaco in impugnazione del provvedimento autorizzatorio in questione è rinvenibile nella Convenzione di Århus del 25 giugno 1998 (<i>Convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale</i>), ratificata e resa esecutiva con legge 16 marzo 2001, n. 108, il cui articolo 9 impone alle Parti aderenti di garantire a chiunque ritenga leso il proprio diritto partecipativo in materia ambientale (tra l’altro, per l’inadeguatezza delle risposte fornite alle proprie richieste informative) l’«<i>accesso a una procedura di ricorso dinanzi a un organo giurisdizionale o a un altro organo indipendente e imparziale istituito dalla legge</i>» (v., altresì, l’art. 10-<i>bis</i> della citata direttiva 27 giugno 1985, n. 85/337/CEE, e ss. mm. ii.). <br />
Il rimedio del ricorso a organi internazionali di giustizia, previsto dalla richiamata Convenzione di Espoo del 25 febbraio 1991 (<i>Convenzione sulla valutazione dell’impatto ambientale in un contesto transfrontaliero</i>), invocato dall’odierna appellante quale mezzo necessario ed esclusivo per far valere in sede giudiziaria violazioni in tema di valutazione ambientale dei progetti ad impatto transfrontaliero, si muove sul piano dei rapporti tra gli Stati aderenti alla Convenzione, disciplinando i procedimenti di soluzione delle controversie in ipotesi insorgenti tra gli Stati aderenti, ma lascia impregiudicata la disciplina dei singoli ordinamenti concernente gli ordinari strumenti di tutela giurisdizionale riconosciuti ai soggetti diversi dagli Stati, siano esse persone fisiche o persone giuridiche, pubbliche o private, con conseguente infondatezza del correlativo profilo di censura svolto dall’odierna appellante. <br />
Né, sotto altro profilo, può sussistere dubbio alcuno in ordine alla capacità processuale del Comune austriaco (da verificarsi d’ufficio), in quanto: <br />
&#8211; secondo l’ordinamento austriaco – la cui disciplina rileva per individuare lo statuto dell’ente [v. art. 25 l. 31 maggio 1995, n. 218 (<i>Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato</i>), secondo cui le società, le associazioni, le fo<br />
&#8211; con specifico riguardo alla disciplina della valutazione d’impatto ambientale, il § 19, comma 3, <I>UVP-G 2000</I> (<i>Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz 2000</i> = legge federale austriaca sulla valutazione di impatto ambientale) attribuisce ai comun<br />
Per le esposte ragioni, deve essere confermata – seppure con le sopra sviluppate integrazioni motivazionali – la statuizione reiettiva dell’eccezione di carenza di legittimazione attiva in capo al Comune austriaco di Gries am Brenner. <br />
9.2. Analoghe ragioni impongono l’accoglimento dell’appello incidentale proposto dall’<I>ÖAV</I> avverso la statuizione escludente la propria legittimazione a ricorrere. <br />
Premesso che, per le esposte ragioni di non discriminazione e di parità di accesso alla tutela giurisdizionale a prescindere dalla appartenenza ad ordinamenti esteri, il carattere straniero dell’associazione in questione non può costituire ostacolo a ricorrere avverso l’atto autorizzatorio promanante da un’autorità amministrativa interna, si osserva che la motivazione del Tribunale regionale di giustizia amministrativa, secondo cui l’<I>ÖAV</I> difettava della legittimazione attiva per non essere riconosciuto come associazione di protezione ambientale ai sensi dell’art. 13 l. n. 349 del 1986, deve ritenersi erronea. A parte infatti ogni considerazione di irragionevolezza sul conflitto tra, da un alto, la naturale esclusione di un tale riconoscimento per enti stranieri, intrinseca alla rammentata disposizione, e dall’altro, la configurabilità effettiva della descritta presenza di effetti pregiudizievoli transfrontalieri, vale rilevare che questa motivazione contrasta non solo con il principio generale dell’art. 310, comma 1, in relazione al comma 1 (non già: al comma 2) dell’art. 309 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152; ma anche con il richiamato art. 25 l. n. 218 del 1995, che ai fini dell’individuazione dello statuto delle associazioni e degli altri soggetti comunque entificati (tra cui «<i> ogni altro ente, pubblico o privato</i>») rinvia alla disciplina della legge dello Stato, nel cui territorio è stato perfezionato il procedimento di costituzione; e contrasta altresì con l’art. 2, comma 5, della Convenzione di Århus, secondo cui, ai fini della definizione dell’ivi accolta nozione di «<i>pubblico interessato</i>» – da intendersi per «<i>pubblico che subisce o può subire gli effetti dei processi decisionali in materia ambientale o che ha un interesse da far valere al riguardo</i>» –, «<i>si considerano titolari di tali interessi le organizzazioni non governative che promuovono la tutela dell’ambiente e che soddisfano i requisiti prescritti dal diritto nazionale</i>», in tal modo pure rimandando, alla disciplina dell’ordinamento di appartenenza [v. altresì la definizione di «<i>pubblico interessato</i>», contenuta nell’art. 1, comma 2, della citata direttiva 27 giugno 1985, n. 85/337/CEE, e ss.mm.ii.]. <br />
Circa il regime dell’associazione in questione, va considerato il suo riconoscimento, con decreto (<i>Bescheid</i>) del <i>Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft</i> (ossia, del Ministero federale per l’ambiente) del 20 aprile 2005, come associazione ambientalista (<i>Umweltorganisation</i>) ai sensi del § 19, comma 6, <I>UVP-G 2000</I>, alle quali il comma 10 del citato § 19 garantisce, oltre il diritto di partecipazione alle procedure di impatto ambientale, anche il diritto di azione dinanzi ai competenti organi di giustizia amministrativa. Tanto è sufficiente, dal punto di vista dell’ordinamento italiano, non già a presumerne comunque la legittimazione a ricorrere davanti al giudice italiano, ma certo a identificarlo come portatore di un interesse qualificato ai fini che qui occupano: dal che discende l’analogo effetto della riconoscibilità, seppure in concreto (e mostrata da quanto sopra evidenziato), della legittimazione a ricorrere.<br />
In accoglimento dell’appello incidentale ed in riforma della statuizione <i>sub</i> 2.(iii) deve, pertanto, affermarsi la sussistenza della legittimazione a ricorrere in capo all’<I>ÖAV</I>. <br />
9.3. Scendendo all’esame dei motivi di merito, si osserva che merita accoglimento il motivo <i>sub</i> 3.d), con cui è censurata la statuizione di accoglimento del quarto motivo di ricorso di primo grado, per l’erronea interpretazione degli artt. 1-<i>bis</i> l. prov. 25 giugno 1970, n. 16 (<i>Tutela del paesaggio</i>), e 3-<i>bis</i> d.P.G.P. 28 settembre 2007, n. 52 (<i>Regolamento di esecuzione della legge urbanistica provinciale, legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, articolo 44/bis comma 3</i>). <br />
L’art. 1-<i>bis</i>, comma 1, lett. c), l. prov. n. 16 del 1970, n. 16, assoggetta a vincolo paesaggistico «<i>le montagne per la parte eccedente 1600 metri sul livello del mare</i>». <br />
L’art. 3-<i>bis</i> del citato regolamento attuativo dell’art. 44-<i>bis</i>, comma 3, l. urb. prov. – che rimette ad un regolamento di esecuzione la disciplina dei «<i>casi in cui è possibile autorizzare impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili senza previsione di una zona produttiva ai sensi del comma 1</i>» –, per quanto qui interessa, recita testualmente: <br />
«<i>1. La realizzazione di impianti eolici può essere autorizzata senza limite di potenza e indipendentemente dalla destinazione urbanistica dell’area, salva la valutazione architettonica, paesaggistica e in materia di tutela dei beni culturali, purché non ostino prevalenti interessi pubblici. Per la valutazione del sito vanno considerate inoltre la raggiungibilità, la necessaria sistemazione degli accessi e la connessione alla rete elettrica (…). </i><br />
<i>3. Nelle seguenti aree è vietata la realizzazione di impianti eolici: </i><br />
<i>a) nei parchi naturali, nei siti Natura 2000, nei biotopi, nelle aree classificate monumenti naturali, nel Parco nazionale, nelle Dolomiti &#8211; patrimonio mondiale UNESCO, nelle zone di tutela paesaggistica e nelle zone di rispetto paesaggistico (…); </i><br />
<i>c) in tutte le aree al di sopra dei 2.600 m sul livello del mare (…)</i>». <br />
Orbene, non può condividersi l’assunto dell’appellata sentenza, secondo cui la previsione regolamentare, di cui all’art. 3-<i>bis</i>, comma 3, lett. c), d.P.G.P. n. 52 del 2007, che, ponendo il divieto di costruire impianti eolici al di sopra dei 2.600 m sul livello del mare, quindi ammettendone la costruzione nella fascia altitudinale compresa tra i 1.600 ed i 2.600 m s.l.m., contrasterebbe con la previsione legislativa che sottopone a vincolo paesaggistico le zone site al di sopra di 1.600 m s.l.m., in quanto attratte dal divieto di realizzazione di impianti eolici in zone sottoposte a tutela paesaggistica, posto dalla precedente lett. a) del comma 3 del citato art. 3-<i>bis</i>. <br />
A confutazione di tale assunto, è sufficiente rilevare che: <br />
&#8211; contrariamente a quanto affermato nell’appellata sentenza, non si verte in fattispecie di contrasto tra disposizione regolamentare e disposizione legislativa, bensì di antinomia tra due disposizioni entrambe di rango regolamentare, ossia tra la previsio<br />
&#8211; a pena di un’inammissibile interpretazione abrogatrice, lesiva del principio della conservazione degli atti normativi (e, più in generale, degli atti giuridici), nel risolvere l’apparente conflitto tre le due previsioni regolamentari – peraltro, contenu<br />
Per le esposte ragioni, non può ravvisarsi il vizio di legittimità per violazione del combinato disposto degli artt. 3-<i>bis</i>, comma 1, lett. a) d.P.G.P. n. 52 del 2007 ed 1-<i>bis</i>, comma 1, lett. c), l. prov. n. 16 del 1970, n. 16, con assorbimento di ogni altro profilo di censura dedotto nell’ambito del motivo in esame. <br />
9.4. Parimenti fondato è il motivo d’appello <i>sub</i> 3.b), non risultando comprovato che il comunicato stampa della Giunta provinciale del 21 febbraio 2011 fosse stato preceduto da un formale atto deliberativo dell’organo esecutivo della Provincia, con conseguente inconfigurabilità di un’ipotesi di contraddittorietà dell’atto impugnato con un precedente atto programmatico di tenore contrario. <br />
9.5. Destituito di fondamento è, invece, il motivo d’appello <i>sub</i> 3.d), dedotto avverso la statuizione affermativa dell’illegittimità dell’impugnato atto autorizzatorio della Giunta provinciale, in quanto viziato da eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto d’istruttoria e per motivazione insufficiente e contraddittoria, in conseguenza di una valutazione non adeguata delle osservazioni pervenute dai soggetti, pubblici e privati, italiani ed austriaci, coinvolti nella procedura di valutazione di impatto ambientale, e della mancanza di una motivazione plausibile a suffragio della deroga al parere negativo espresso dal Comitato ambientale di cui all’art. 3 l. prov. n. 2 del 2007. <br />
9.5.1. Occorre premettere in linea di diritto, per quanto qui interessa, che, secondo le previsioni dell’art. 15 l. prov. n. 2 del 2007, dopo una prima fase di verifica della completezza della documentazione e di formulazione di un parere tecnico-scientifico di qualità ad opera del Gruppo di lavoro in materia ambientale, di cui all’art. 4 l. prov. n. 2 del 2007, in relazione al progetto ed allo studio d’impatto ambientale presentati dall’istante, e dopo una fase di pubblicazione e di acquisizione di eventuali osservazioni da parte del pubblico interessato (comma 6), il Comitato ambientale esamina il progetto e il relativo studio di impatto ambientale, emettendo «<i>un parere motivato sul suo prevedibile impatto ambientale, tenendo conto delle osservazioni presentate e del verbale</i> (di audizione pubblica; n.d.e.) <i>di cui al comma 9</i>» (v. comma 11 del citato art. 15), al che la Giunta provinciale si pronuncia, in via definitiva, sulla compatibilità ambientale del progetto, tenendo conto delle pervenute osservazioni e del verbale di pubblica audizione. Il provvedimento di valutazione dell’impatto ambientale, emanato dalla Giunta provinciale, oltre a concludere il procedimento di VIA, è dotato dell’efficacia di sostituire ogni altra autorizzazione, visto o nulla-osta sul progetto (comma 16), mentre gli ulteriori atti autorizzativi o consultivi di competenza provinciale e la concessione edilizia, ove richiesta, sono subordinati all’esito positivo della VIA (comma 17). <br />
Da quanto sopra emerge che l’oggetto del parere – obbligatorio, ma non vincolante – espresso dal Comitato ambientale è costituito dalla valutazione del «<i>prevedibile impatto ambientale</i>» dell’opera od impianto progettati, ossia dalla valutazione dell’«<i>insieme degli effetti, diretti o indiretti, a breve o a lungo termine, permanenti o temporanei, singoli o cumulativi, positivi o negativi che i piani e programmi o progetti hanno sull’ambiente</i>» [v. così, testualmente, la definizione del concetto di «<i>impatto ambientale</i>», contenuta nell’art. 2, lett. d), l. prov. n. 2 del 2007], intendendosi per «<i>ambiente</i>» i fattori costituiti da «<i>a) uomo, fauno e flora; b) suolo, acqua, aria, clima e paesaggio; c) patrimonio ambientale, storico e culturale</i>» e dalla rispettiva «<i>interazioni</i>» (v., così, testualmente, l’art. 1, comma 2, della citata legge provinciale; le riportate definizioni normative coincidono, sostanzialmente, con le definizioni dei concetti di «<i>ambiente</i>» e di «<i>impatto ambientale</i>», contenute negli artt. 4 e 5 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, rispettivamente nell’art. 3 della direttiva 27 giugno 1985, n. 85/337/CEE, e nell’art. 3 della direttiva 13 dicembre 2011, n. 2011/92/UE). <br />
Ne deriva l’infondatezza del profilo di censura dedotto dall’odierna appellante, secondo cui il Comitato ambientale avrebbe dovuto limitarsi «<i>alla valutazione da un punto di vista tecnico delle ripercussioni ecologiche del progetto</i>» (v. p. 25 del ricorso in appello), sicché – sempre secondo l’assunto dell’appellante – il Tribunale regionale di giustizia amministrativa erroneamente avrebbe annullato la deliberazione finale della Giunta provinciale per lo scostamento, non sufficientemente motivato, dal provvedimento conclusivo dal predetto parere di detto Comitato, che sarebbe ecceduto dalle proprie competenze. <br />
Invero, contrariamente all’assunto dell’odierna appellante, la valutazione di impatto ambientale deferita al Comitato tecnico non può essere ridotta alla sola verifica dell’impatto ecologico (ossia, dell’incidenza sull’ambiente-quantità), ma – come dimostrato dalle riportate definizioni legislative – ricomprende una serie di altri aspetti (quale, primariamente, l’incidenza sull’ambiente-qualità, <i>id est</i> sul paesaggio), legittimamente tenuti in considerazione dal Comitato medesimo nel parere del 24 agosto 2011. <br />
9.5.2. Parimenti privo di pregio è il profilo di censura, con cui l’appellante lamenta lo sconfinamento dell’appellata sentenza dai limiti del sindacato giudiziale di legittimità sull’operato della pubblica amministrazione e l’invasione della sfera di discrezionalità riservata a quest’ultima. <br />
Sebbene la valutazione di impatto ambientale del progetto di realizzazione di un impianto eolico, per la pluralità, ampiezza e varietà degli interessi pubblici coinvolti, in parte tra di loro confliggenti, sia improntata ad ampia discrezionalità, sia tecnica che amministrativa, deve tuttavia rilevarsi che, in ordine a detto apprezzamento – insindacabile nel merito –, la successiva cognizione del giudice amministrativo deve ritenersi piena, nel senso che, pur non potendo il giudice sostituirsi alla amministrazione (in quanto siffatto potere è proprio soltanto della giurisdizione di merito), secondo ormai consolidato orientamento giurisprudenziale di questo Consigli di Stato deve ritenersi ammissibile non più soltanto un esame estrinseco della valutazione discrezionale, secondo i noti parametri di logicità, congruità e completezza dell&#8217;istruttoria, estendendosi invece l’oggetto del giudizio anche alla esatta valutazione del fatto, secondo i parametri della disciplina nella fattispecie rilevante, ove in concreto verificabile (v., per tutte, Cons. Stato, IV, 9 aprile 1999, n. 601). <br />
In tale ottica – ed in applicazione del principio di effettività della tutela delle situazioni soggettive protette, rilevanti a livello comunitario (quale principio imposto anche dall&#8217;art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali) –, il giudice non può sostituire all’apprezzamento dell’amministrazione il proprio soggettivo apprezzamento, ma, allo stesso tempo, non può esimersi dal valutare l’eventuale erroneità dell’apprezzamento dell’amministrazione stessa, ove tale erroneità sia valutabile e in concreto rappresentata (v. sul punto, in una fattispecie analoga relativa a VIA concernente la realizzazione di un parco eolico, Cons. Stato, VI, 9 luglio 2013, n. 3613). <br />
Orbene, il Tribunale regionale di giustizia amministrativa, nell’accogliere le censure di eccesso di potere dedotte con il settimo e l’ottavo motivo dei ricorsi di primo grado, si è attenuto agli evidenziati limiti posti al sindacato giurisdizionale di legittimità, limitandosi ad evidenziare il travisamento in fatto, la carenza d’istruttoria e l’assenza di una motivazione puntuale e coerente, a fronte delle molteplici osservazioni, di tenore negativo, dei soggetti, pubblici e privati, intervenuti nel procedimento (di cui 24 osservazioni/pareri trasmessi dal Ministero federale all’ambiente dell’Austria e 14 presentati da enti e soggetti in Italia), e del dettagliato parere negativo del Comitato ambientale del 24 agosto 2011. <br />
9.5.3. Affrontando nel merito i vari profili del vizio di eccesso di potere ravvisati dal Tribunale regionale, giova premettere che, in materia di valutazione di impatto ambientale degli impianti eolici, si pone, in linea generale, l’esigenza del vaglio di compatibilità delle ragioni di tutela dell’ambiente, sottese alla realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili con quelle di tutela del paesaggio, che possono entrare in collisione. Queste ultime del resto si riferiscono a un principio fondamentale della Costituzione (art. 9, secondo comma) e rilevano non solo dal punto di vista storico e culturale, ma anche economico, in considerazione delle potenzialità dello sviluppo turistico e, in generale, per la vivibilità della popolazione residente (sul potenziale rapporto conflittuale tra i valori in questione v., ad es., Corte Cost. 21 ottobre 2011, n. 275). Sul piano concettuale, la Corte Costituzionale ha precisato che il paesaggio deve essere considerato «<i>l’ambiente nel suo aspetto visivo</i>» (sentenza n. 226 del 2009, in relazione alle sentenze n. 180 del 2008, n. 367 del 2007, n. 183 e n. 182 del 2006), e che l’art. 9, secondo comma, Cost. sancisce un principio fondamentale, che vale sia per lo Stato che per le Regioni, ordinarie e speciali, con la precisazione che il riferimento testuale della norma costituzionale è alla «<i>Repubblica</i>», con ciò affermandosi la natura di valore costituzionale in sé e per sé del valore del paesaggio. <br />
Orbene, la fattispecie <i>sub iudice</i> si colloca in un contesto territoriale, in cui l’energia netta prodotta in ambito provinciale è riconducibile, nella misura del 96,1 %, ad impianti idroelettrici – rientranti tra le fonti di energia rinnovabile – e supera il doppio del fabbisogno provinciale (v. i dati ufficiali forniti dall’Istituto provinciale di statistica per l’anno 2009). <br />
Tale dato di fatto, espressamente messo in risalto sia nel parere negativo del Comitato ambientale, sia in alcune delle osservazioni pervenute (come, ad es., in quelle formulate dall’<i>Alpenverein Südtirol</i> &#8211; <I>AVS</I>), comporta che gli obiettivi in materia di fonti rinnovabili, sottesi alla correlativa disciplina di incentivazione – internazionale, comunitaria e nazionale [direttive 27 settembre 2001, n. 2001/77/CE (<i>Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità</i>) e 23 aprile 2009, n. 2009/28/CE (<i>Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE</i>); l. 1° giugno 2002, n. 120 (<i>Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l’11 dicembre 1997</i>); d.lgs. n. 29 dicembre 2003, 387 (<i>Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità</i>)] –, appaiono tendenzialmente soddisfatti, in ambito provinciale, dal sistema di produzione di energia elettrica tramite impianti idroelettrici, per effetto della particolare conformazione del territorio, connotata da una ricca ed articolata rete di corsi d’acqua e dunque dalla diffusa presenza di tale materia prima ecocompatibile. <br />
Ne consegue, per un verso, che, sul piano della comparazione degli interessi da compiere in sede di valutazione di impatto ambientale dell’impianto eolico in questione ai fini della rammentata compatibilità, è destinato ad assumere un ruolo preminente il valore della tutela paesaggistica, con conseguente sussistenza di un onere motivazionale particolarmente gravoso a suffragio di una VIA ad esito positivo, e, per altro verso, che appare contrario ai principi di proporzionalità ed adeguatezza una soluzione, la quale, nonostante la diffusa presenza (con ulteriori potenzialità espansive), in territorio provinciale, di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, si orienti verso la realizzazione, in zona alpina, di impianti eolici per la produzione di energia elettrica (quale quello in esame), a evidente incisivo impatto paesaggistico nelle aree montane, salvo che venga fornita la prova contraria attraverso una precisa motivazione che si fondi su elementi puntuali e concreti, da acquisire all’esito di un’approfondita istruttoria. <br />
Ebbene, esaminando l’impugnata deliberazione sotto l’angolo visuale in esame, non è data rinvenire alcuna motivazione dettagliata, puntuale e concreta a sostegno della reiezione dei correlativi rilievi contenuti nelle pervenute osservazioni e nel parere negativo del Comitato ambientale (ove, tra l’altro, si legge testualmente: «<i>L’energia eolica costituisce sicuramente una delle più importanti alternative alle fonti energetiche fossili, ove gli impianti possano essere realizzati senza massicci interventi di urbanizzazione, le ripercussioni sulla natura e sul paesaggio sono limitate, sussista un relativo potenziale di vento e sia possibile un successivo ripristino dello stato originario senza danni irreversibili alla natura e al paesaggio. L’arco alpino non soddisfa tali condizioni e non è quindi idoneo all’utilizzo dell’energia eolica. L’arco alpino dà già un ampio contributo al passaggio alle fonti energetiche rigenerative con la produzione di energia idroelettrica. Anche nell’ottica degli obiettivi della politica energetica europea, la costruzione di pochi impianti eolici nell’arco alpino con un enorme dispendio di mezzi ed interventi per l’urbanizzazione e con le relative pesanti ripercussioni negative sull’ambiente, non è sostenibile.</i> »), se non quella, generica, che appare apodittica e priva di un concreto suffragio istruttorio, secondo cui, nel periodo invernale, il fabbisogno di energia elettrica non sarebbe coperto dagli impianti idroelettrici, ponendosi tale assunto in manifesto contrasto con il sopra richiamato fatto notorio dell’eccedenza della produzione di energia elettrica da impianti idroelettrici di oltre il doppio rispetto il fabbisogno. <br />
Come, poi, puntualmente rilevato nell’appellata sentenza, nell’impugnata deliberazione della Giunta provinciale risultano non prese in debita considerazione gran parte degli effetti ambientali e paesaggistici pregiudizievoli evidenziati, con documentati rilievi, dalle parti austriache, quali, ad esempio, i rilievi che: <br />
&#8211; a differenza dalla parte altoatesina del <i>Sattelberg</i>, parzialmente antropizzata per la presenza di (oggi in disuso) impianti militari e priva di rilevanza turistica, il confinante versante nord-tirolese della zona montana in questione (<i>Obernber<br />
&#8211; il parco eolico confina con la zona di tutela paesaggistica <i>Nössalch &#8211; Obernbergsee-Tribulaun</i>, in territorio austriaco, e dista di appena 3 km (in linea d’aria) dal sito Natura 2000 <i>Valsertal</i>, incidendo in modo pregiudizievole, sotto i pro<br />
Tali osservazioni risultano respinte con rilievi apodittici, soggettivi ed inconferenti, quali la mancanza di vocazione turistica del <i>Sattelberg</i>, l’assenza di pregiudizi estetici, il maggior disturbo arrecato alla selvaggina dagli stessi sci-alpinisti, con conseguenti palesi correlative insufficienze motivazionali ed istruttorie. <br />
Occorre, poi, rilevare che lo scostamento della deliberazione della Giunta provinciale dal parere del Comitato ambientale, senza ulteriore attività istruttoria, costituisce, di per sé, indice sintomatico di eccesso di potere inficiante la validità dell’impugnata deliberazione. <br />
Come condivisibilmente rilevato dal Tribunale di prima istanza, il parere del Comitato evidenzia una serie di effetti ambientali e paesaggistici negativi del progetto, quali: <br />
&#8211; la necessità di realizzare opere secondarie di notevole entità (ampliamento del tracciato esistente delle vecchie strade militari, parziale realizzazione di tracciati nuovi, varie misure di consolidamento statico), non considerate adeguatamente nello st<br />
&#8211; la necessità, per l’esecuzione dei lavori di costruzione delle strade di accesso, di movimenti terra per un volume di ca. 65.000 mc e, data l’acclività del terreno, la necessità di costruire muri di sostegno dell’altezza da 4 a 6 m e di posare ca. 300 p<br />
&#8211; la necessità di realizzare, per ciascuna torre eolica, una base in cemento del volume di ca. 300 mc, comportante lavori di movimento terra su una superficie complessiva di ca. tre ettari, accompagnata dalla difficoltà della riduzione in pristino delle a<br />
&#8211; la distruzione di alcune zone umide di particolare valore sotto il profilo biologico; <br />
&#8211; la visibilità a largo raggio degli impianti – posti sulla cresta della zona montuosa del <i>Sattelberg</i>, ad un’altitudine da 1.984 a 2.219 m s.l.m. –, in particolare dalla confinate zona sottoposta a tutela paesaggistica, in territorio austriaco; <br
- il forte deprezzamento dell’adiacente zona ricreativa e l’incidenza pregiudizievole sulla bellezza degli aspetti visivi del paesaggio, anche tenuto conto dell’ampiezza del bacino visivo del parco eolico (anche dai centri abitati in valle); <br />
&#8211; l’inidoneità delle misure di mitigazione a ridurre il rischio di abbattimento degli uccelli, essendo la zona di ubicazione degli aerogeneratori attraversata da un’importante rotta di migrazione dell’avifauna, nonché l’incidenza pregiudizievole sull’<i>h<br />
A fronte delle molteplici criticità rilevate dall’organo tecnico provinciale, la motivazione della deliberazione della Giunta provinciale risulta alquanto generica ed inidonea a confutare, in modo plausibile, i dettagliati argomenti sviluppati dal Comitato tecnico nel proprio parere negativo, risolvendosi, anche qui, in assunti apodittici (quali: «<i>Sattelberg è un paesaggio significativamente reso accessibile e edificato</i>», «<i>le torri eoliche sono visibili per definizione e pertanto la visibilità non costituisce motivo di rigetto ed inoltre non esistono zone abitate nei paraggi</i>», «<i>tutte le ripercussioni negative sull’ambiente possono essere adeguatamente mitigate adottando apposite misure</i>», «<i>non sono da temere ripercussioni significative sulla zona Natura-2000 Valsertal</i>»), per di più privi di adeguato supporto istruttorio. <br />
Da ultimo, particolare rilevanza può attribuirsi alla circostanza che nella stessa relazione tecnica allegata al progetto la realizzazione del parco è qualificato come «<i>intervento medio-grave nel paesaggio ad oggi in parte intatto</i>» (v. p. 60 della relazione), costituendo un ulteriore indice della fondatezza delle criticità rilevate nelle osservazioni acquisite in sede procedimentale e nel parere tecnico negativo del Comitato ambientale, per le sopra svolte considerazioni minimamente superate dalle motivazioni addotte dalla Giunta provinciale nella propria deliberazione. <br />
Per le esposte ragioni, l’impugnata deliberazione della Giunta provinciale n. n. 1618 del 24 ottobre 2011 deve ritenersi viziata da eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, motivazione insufficiente e contraddittoria, oltre che per la violazione dei canoni di proporzionalità ed adeguatezza, sicché s’impone la conferma, <i>in parte qua</i>, della statuizione di annullamento del Tribunale regionale di giustizia amministrativa, con assorbimento di ogni altra questione, ormai irrilevante ai fini decisori. <br />
Si precisa, da ultimo, che non ha influenza sul presente giudizio la circostanza, dedotta dalla difesa dell’odierna appellante in sede di udienza di discussione, secondo cui in una recente bozza del piano urbanistico ‘Energia eolica nel Tirolo’ dell’autorità governativa austriaca del <i>Bundesland Tirol</i> circa tre quarti del potenziale energetico eolico del Tirolo sarebbe localizzabile nella zona tra Innsbruck ed il Brennero, trattandosi, per un verso, di mera bozza informale prodotta all’odierna udienza, peraltro inerente alla fase iniziale del procedimento pianificatorio, di esito incerto (che, nelle sue fase più avanzate, esigere comunque l’applicazione della disciplina internazionale e comunitaria in tema di valutazioni ambientali di piani e/o progetti ad impatto transfrontaliero), ed esulando, peraltro verso, sotto il profilo strettamente processuale, ogni relativa questione dai limiti oggettivi del presente giudizio. <br />
9.6. Da quanto sopra deriva che, in parziale riforma dell’impugnata sentenza, in accoglimento dell’appello incidentale proposto dall’<I>ÖAV</I> deve essere affermata la legittimazione a ricorrere in capo a predetta associazione, mentre deve essere confermata la statuizione annullatoria adottata nell’impugnata sentenza, seppure con la diversa motivazione sopra sviluppata. <br />
10. Tenuto conto di ogni circostanza connotante la presente controversia e la sua intrinseca complessità, si ravvisano i presupposti di legge per dichiarare le spese del doppio grado di giudizio interamente compensate tra le parti. <br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto (ricorso n. 1155 del 2013), provvede come segue: <br />
&#8211; accoglie l’appello incidentale proposto dall’<I>ÖAV</I> e, per l’effetto, in parziale riforma dell’appellata sentenza, dichiara la legittimazione a ricorrere in capo a predetta associazione; <br />
&#8211; respinge l’appello principale, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, e, per l’effetto, conferma, entro tali limiti, l’appellata statuizione di annullamento; <br />
&#8211; dichiara le spese del doppio grado di giudizio interamente compensate tra tutte le parti.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 22 luglio 2014, con l’intervento dei magistrati:<br />
Giuseppe Severini, Presidente<br />
Sergio De Felice, Consigliere<br />
Gabriella De Michele, Consigliere<br />
Carlo Mosca, Consigliere<br />
Bernhard Lageder, Consigliere, Estensore</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 22/09/2014</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-22-9-2014-n-4775/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 22/9/2014 n.4775</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 2/9/2005 n.4775</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-2-9-2005-n-4775/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-2-9-2005-n-4775/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-2-9-2005-n-4775/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 2/9/2005 n.4775</a></p>
<p>Va respinta la domanda cautelare avverso il provvedimento regionale che comunica la decadenza dalla carica di Direttore Generale di Azienda USL in quanto, premessa la giurisdizione amministrativa e l’esistenza di un rapporto diretto e fiduciario del direttore generale con il consiglio regionale con decadenza automatica ed eccezionale possibilita’ di conferma;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-2-9-2005-n-4775/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 2/9/2005 n.4775</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-2-9-2005-n-4775/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 2/9/2005 n.4775</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va respinta la domanda cautelare avverso il provvedimento regionale che comunica la decadenza dalla carica di Direttore Generale di Azienda USL in quanto, premessa la giurisdizione amministrativa e l’esistenza di un rapporto diretto e fiduciario del direttore generale con il consiglio regionale con decadenza automatica ed eccezionale possibilita’ di conferma; ritenuta non condivisibile la proposta questione di incostituzionalita’ della regola del c.d. “spoil system”, il ricorso non appare assistito dal prescritto fumus; comparati gli opposti interessi, ai fini della valutazione sulla sussistenza del pregiudizio grave ed irreparabile, e’ ritenuto prevalente quello pubblico rappresentato negli atti della Regione,  anche in considerazione del fatto che quello privato, di natura patrimoniale, appare sicuramente risarcibile, nè, d’altra parte, nella fattispecie, sussiste un vulnus all’immagine, data la natura automatica della decadenza, che esclude ogni valutazione negativa sulla persona e sulla professionalità del ricorrente. (G.S.)<br />
Spetta al giudizio di merito ogni valutazione sul comportamento dell’Amministrazione regionale in ordine all’ipotesi di mancato rispetto di un’ordinanza cautelare provvisoria monocratica. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO<br />ROMA </b></p>
<p align=center><b>SEZIONE TERZA</b></p>
<p>Registro Ordinanze: 4775/2005<br />
Registro Generale: 7670/2005</p>
<p>nelle persone dei Signori:<br />
MARIO DI GIUSEPPE Presidente<br /> ANGELICA DELL&#8217;UTRI Cons.<br />CARLO TAGLIENTI Cons., relatore<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio  del 01 Settembre 2005<br />
Visto il ricorso 7670/2005  proposto da:<br />
<b>CONDO&#8217; FRANCO </b><br />
rappresentato e difeso da:CASTIELLO AVV. FRANCESCO &#8211; DE SANTIS AVV. GUIDOcon domicilio eletto in ROMACIRC.NE CLODIA N. 82pressoDE SANTIS AVV. GUIDO</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>REGIONE LAZIO </b>rappresentato e difeso da:VANNICELLI AVV. FRANCESCO &#8211; TERRACCIANO AVV. GENNAROcon domicilio eletto in ROMAP.ZZA DI SPAGNA, 35pressoTERRACCIANO AVV. GENNARO<br />
<b>PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI </b>rappresentato e difeso da:AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in ROMAVIA DEI PORTOGHESI, 12presso la sua sede</p>
<p>e nei confronti di<br /><b>GRASSO PIETRO  </b><br />
rappresentato e difeso da:RUSSO VALENTINI AVV. ROSARIA &#8211; PESCERELLI AVV. MILENA con domicilio eletto in ROMAC.SO VITTORIO EMANUELE II, 284pressoRUSSO VALENTINI AVV. ROSARIA<br />
per l&#8217;annullamento,<br />
previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />
-della nota della Regione Lazio prot. 98435 del 3 agosto 2005 con la quale è stata comunicata la decadenza del Dr. Franco Condò dalla carica di Direttore Generale dell’Azienda USL RM E con effetto dal giorno 16 agosto 2005;<br />
-di ogni altro atto indicato nell’epigrafe del ricorso;<br />
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI<br /> GRASSO PIETRO<br />REGIONE LAZIO<br />Udito il relatore Cons. Carlo Taglienti e uditi altresì per le parti gli avvocati come da verbale di udienza.<br />
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l&#8217;art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;<br />
Considerato che il Collegio ritiene, anche in base all’orientamento della Corte di Cassazione SS.UU. (sentenza n. 2065/2003) di avere giurisdizione nella questione della nomina e decadenza dall’incarico del Direttore Generale delle ASL, in quanto organo istituzionale di ente della regione e non soggetto meramente burocratico di una pubblica amministrazione;<br />
Ritenuto che le ASL devono qualificarsi enti strumentali della regione da essa “dipendenti” e pertanto che ad esse si applica il disposto dell’art. 55 della legge regionale 11.11.04 n. 1; e ciò in relazione:<br />
1)alla considerazione che il comma 1 dell’art. 55 citato non esclude che vi possano essere enti pubblici dipendenti dalle regioni già istituiti,<br />
2)al sistema di nomina del direttore generale delle ASL che configura un rapporto diretto e fiduciario con il consiglio regionale (art. 8 L. r. 16.6.94 n. 18);<br />
3)al sistema di rapporti finanziari e di controllo tra ASL e Regione e alle competenze proprie delle regioni stesse;<br />
4)all’art. 71 c. 4 lett. a) della L. r. 17.2.05 n. 9 che non esclude la natura di “ente dipendente” nemmeno per gli enti pubblici economici dotati di ampia autonomia gestionale.<br />
Ritenuto che l’art. 55 citato si applica nella fattispecie anche in base all’art. 71 c. 3 L.r. 9/05;<br />
Considerato che l’art. 55 citato configura una ipotesi di decadenza automatica del direttore generale, laddove a detta regola affermata in via generale e di principio si affianca l’eccezione della possibilità di conferma, la quale sola richiede adeguata istruttoria e motivazione;<br />
Considerato inoltre, ad un primo esame compatibile con la fase cautelare, che non appare condivisibile la proposta questione di incostituzionalità della regola del c.d. “spoil system”, in quanto la medesima regola viene recepita all’interno dell’ordinamento regionale da analoga normativa nazionale (art. 6 L. 15.7.2002 n. 145), positivamente vagliata, in linea di principio, da questo stesso Tribunale (Sez. II, 8 aprile 2003, n. 3276);<br />
Ritenuto conclusivamente che per le ragioni sopra indicate il ricorso non appare assistito dal prescritto fumus;<br />
Comparati gli opposti interessi, ai fini della valutazione sulla sussistenza del pregiudizio grave ed irreparabile, e ritenuto prevalente quello pubblico rappresentato negli atti della Regione; e ciò anche in considerazione del fatto che quello privato, di natura patrimoniale, appare sicuramente risarcibile, nè, d’altra parte, nella fattispecie, sussiste un vulnus all’immagine, data la natura automatica della decadenza, che esclude ogni valutazione negativa sulla persona e sulla professionalità del ricorrente;<br />
Rinviata al definitivo giudizio di merito ogni valutazione sul comportamento dell’Amministrazione regionale in ordine alla eventuale ipotesi di mancato rispetto dell’ordinanza cautelare provvisoria monocratica di questo Tribunale;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione Terza<br />
respinge  l’istanza di sospensione cautelare degli atti impugnati.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>ROMA, li 02 Settembre 2005<br />
Il Presidente: Mario DI GIUSEPPE<br /> Il Relatore:  Carlo TAGLIENTI</p>
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