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	<title>4767 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>4767 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 12/10/2017 n.4767</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-12-10-2017-n-4767/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Oct 2017 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-12-10-2017-n-4767/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 12/10/2017 n.4767</a></p>
<p>Pres. Paolo Passoni, est. Anna Corrado Sul diritto di accesso, in specie ai mandati di pagamento emessi dal Tesoriere del Comune resistente, da parte del titolare di un credito nei confronti dello stesso Ente Pubblica amministrazione – Accesso agli atti – Soggetto richiedente &#8211; Interesse serio, &#160;non emulativo, personale e</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-12-10-2017-n-4767/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 12/10/2017 n.4767</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-12-10-2017-n-4767/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 12/10/2017 n.4767</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Paolo Passoni, est. Anna Corrado</span></p>
<hr />
<p>Sul diritto di accesso, in specie ai mandati di pagamento emessi dal Tesoriere del Comune resistente, da parte del titolare di un credito nei confronti dello stesso Ente</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblica amministrazione – Accesso agli atti – Soggetto richiedente &#8211; Interesse serio, &nbsp;non emulativo, personale e concreto – Necessità – Sussiste &#8211; Fattispecie</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Ai fini dell&#8217;accesso agli atti, il soggetto richiedente deve poter vantare un interesse che, oltre ad essere serio e non emulativo, rivesta carattere &#8220;personale e concreto&#8221;, ossia ricollegabile alla persona dell&#8217;istante da uno specifico rapporto: in sostanza, occorre che il richiedente intenda poter supportare una situazione di cui è titolare, che l&#8217;ordinamento stima di sua meritevole tutela, con la conseguenza che è necessario che il richiedente dimostri che, in virtù del proficuo esercizio del diritto di accesso agli atti e/o documenti amministrativi, verrà inequivocabilmente a trovarsi &#8220;titolare&#8221; di &#8220;poteri di natura procedimentale, volti in senso strumentale alla tutela di altri interessi giuridicamente rilevanti. (Nel caso di&nbsp; specie, il TAR Campania rilevato che la posizione di interesse della ricorrente discende dall&#8217;essere essa titolare del credito innanzi indicato e dall&#8217;essersi vista opporre, in sede di azione esecutiva, la impignorabilità delle somme ai sensi del citato art. 159 D.Lgs.n. 267/2000 ha ritenuto fondata la richiesta di ostensione di copia dei mandati di pagamento emessi dal Tesoriere del Comune resistente)(2).</p>
<p>(1) cfr. ex multis, TAR Lazio, Sez. II bis, n. 3941/2016; in conformità, TAR Campania, Napoli, Sez. VI, 28 gennaio 2016, n. 521; TAR Lazio, Sez. II, 11 gennaio 2016, n. 232; TAR Lazio, Sez. II bis, n. 4909/2015</p></div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: center;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania</strong><br />
(Sezione Sesta)<br />
ha pronunciato la presente<br />
<strong>SENTENZA</strong></div>
<div style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 4464 del 2016, proposto da:<br />
Curatela del Fallimento della C.F. S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Genoveffa Sellitti, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, Centro Direzionale Isola E/3;</div>
<div style="text-align: center;"><strong><em>contro</em></strong></div>
<div style="text-align: justify;">Comune di Nola, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Maurizio Renzulli, con domicilio eletto presso lo studio Valerio Barone in Napoli, p.zza Sannazzaro, n.71;</div>
<div style="text-align: center;"><strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong></div>
<div style="text-align: justify;">del provvedimento implicito di rigetto dell&#8217;istanza di accesso nonché per la declaratoria del diritto della ricorrente ad ottenere copia degli atti richiesti con la detta istanza e per la conseguente condanna della amministrazione resistente al rilascio delle copie.<br />
Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Nola;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 settembre 2017 la dott.ssa Anna Corrado e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</div>
<div style="text-align: center;"><a name="fatto-diritto">FATTO E DIRITTO </a></div>
<div style="text-align: justify;">Espone la odierna ricorrente che con sentenza del Tribunale di Nola del 2015 è stato dichiarato il fallimento della C.F. s.p.a. In virtù di lodo arbitrale depositato il 22 novembre 2011 la citata C.F. s.p.a., e dunque oggi il fallimento, è titolare di un credito nei confronti del Comune di Nola per Euro 2.480.230,89 oltre interessi, per il quale è stato intimato atto di precetto e in seguito notificato atto di pignoramento innanzi il Tribunale di Nola. In tale procedura espropriativa è subentrato il fallimento della C.F. s.p.a. Il Comune di Nola si è opposto alla assegnazione del credito eccependo la impignorabilità delle somme ex&nbsp;<em>art.&nbsp;</em><em>159&nbsp;del&nbsp;</em><a href="http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=01LX0000143551"><em>decreto legislativo n. 267 del 2000</em></a>&nbsp;con delibere di Giunta municipale n. 188/2012, n. 36972012, n. 5/2013, n. 57/2013 e n. 74/2013.<br />
La ricorrente ha dunque avanzato al Comune domanda di accesso a copia dei mandati di pagamento emessi dal Tesoriere in ordine cronologico con i relativi titoli di pagamento cui si riferiscono e delle relative fatture pagate con la data di ricezione delle stesse da parte del Comune, a far tempo dalla pubblicazione della prima Delib. n. 188 del 2012 sino alla notifica del pignoramento.<br />
Attesa l&#8217;inerzia dell&#8217;amministrazione ha quindi proposto il presente ricorso per l&#8217;annullamento del silenzio e comunque per l&#8217;accertamento del diritto di essa ricorrente ad accedere agli atti richiesti, all&#8217;uopo deducendo violazione degli&nbsp;<em>artt.&nbsp;</em><a href="http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=01LX0000110183ART25"><em>22 e seguenti</em></a><em>&nbsp;della&nbsp;</em><a href="http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=01LX0000110183"><em>L. n. 241 del 1990</em></a>, del&nbsp;<em><a href="http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=01LX0000401659">d.P.R. n. 184 del 2006</a></em>&nbsp;e dell&#8217;<em>art.&nbsp;</em><a href="http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=01LX0000143551ART164"><em>159</em></a><em>&nbsp;del&nbsp;</em><a href="http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=01LX0000143551"><em>decreto legislativo n. 267 del 2000</em></a>.<br />
Si è costituito in giudizio il Comune di Nola eccependo la improcedibilità del ricorso in esame per essere stata depositata nel giudizio di esecuzione pendente innanzi al Tribunale di Nola apposita dichiarazione prot. n. 36402 del 5 dicembre 2012 nonché copia dei mandati di pagamento.<br />
Replica con memoria la ricorrente che comunque non risultano prodotte le fatture pagate ed afferenti al periodo 27 giugno 2012 &#8211; 26 ottobre 2012 e relativi mandati di pagamento, donde la persistenza dell&#8217;interesse alla decisione del ricorso.<br />
Alla camera di consiglio del 27 settembre 2017 il ricorso è stato trattenuto in decisione.<br />
Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto in parte con le precisazioni di seguito meglio esplicitate.<br />
Giova, infatti, ricordare che con riguardo al diritto a conoscere i documenti individuati con l&#8217;istanza prodotta, l&#8217;<em>art.&nbsp;</em><a href="http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=01LX0000110183ART25"><em>22, comma 1, lett. b)</em></a><em>&nbsp;della&nbsp;</em><a href="http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=01LX0000110183"><em>L. n. 241 del 1990</em></a>&nbsp;richiede la titolarità di &#8220;un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l&#8217;accesso&#8221;; il successivo comma terzo stabilisce che &#8220;tutti i documenti amministrativi sono accessibili ad eccezione di quelli indicati all&#8217;art. 24 c. 1, 2, 3, 5 e 6&#8221;; il successivo art. 24, al comma 7, precisa che &#8220;deve comunque essere garantito ai richiedenti l&#8217;accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici&#8221;.<br />
Alla luce di tale contesto normativo, è stato osservato che &#8220;il diritto di accesso non costituisce una pretesa meramente strumentale alla difesa in giudizio della situazione sottostante, essendo in realtà diretto al conseguimento di un autonomo bene della vita così che la domanda tesa ad ottenere l&#8217;accesso ai documenti è indipendente non solo dalla sorte del processo principale nel quale venga fatta valere l&#8217;anzidetta situazione (Cons. Stato, sez. VI, 12 aprile 2005 n. 1680) ma anche dall&#8217;eventuale infondatezza o inammissibilità della domanda giudiziale che il richiedente potrebbe proporre una volta conosciuti gli atti&#8221; (Cons. Stato, sez. VI, 21 settembre 2006 n. 5569, sez. V, 23 febbraio 2010, n. 1067).<br />
Va, ancora ricordato che l&#8217;<em>art.&nbsp;</em><a href="http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=01LX0000110183ART25"><em>22, co. 2</em></a><em>, della&nbsp;</em><a href="http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=01LX0000110183"><em>L. n. 241 del 1990</em></a>, (come novellato dalla lettera a) del comma 1 dell&#8217;<em>art.&nbsp;</em><a href="http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=01LX0000645606ART27"><em>10</em></a><em>&nbsp;della&nbsp;</em><a href="http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=01LX0000645606"><em>L. 18 giugno 2009, n. 69</em></a>) conferisce al &#8220;diritto&#8221; di accesso, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, valore di &#8220;principio generale dell&#8217;attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l&#8217;imparzialità e la trasparenza&#8221;.<br />
In altre parole, è da ritenere oramai indiscusso che, ai fini dell&#8217;accesso agli atti, il soggetto richiedente deve poter vantare un interesse che, oltre ad essere serio e non emulativo, rivesta carattere &#8220;personale e concreto&#8221;, ossia &#8220;ricollegabile alla persona dell&#8217;istante da uno specifico rapporto. In sostanza, occorre che il richiedente intenda poter supportare una situazione di cui è titolare, che l&#8217;ordinamento stima di sua meritevole tutela&#8221;, con la conseguenza che &#8220;non è sufficiente addurre il generico e indistinto interesse di qualsiasi cittadino alla legalità o al buon andamento dell&#8217;attività amministrativa&#8221; (cfr. Cons. Stato, n. 5111 del 2015, già cit.), bensì è necessario che il richiedente dimostri che, in virtù del proficuo esercizio del diritto di accesso agli atti e/o documenti amministrativi, verrà inequivocabilmente a trovarsi &#8220;titolare&#8221; di &#8220;poteri di natura procedimentale, volti in senso strumentale alla tutela di altri interessi giuridicamente rilevanti, che vengano a collidere o comunque a intersecarsi con l&#8217;esercizio di pubbliche funzioni e che travalichino la dimensione processuale di diritti soggettivi o interessi legittimi, la cui azionabilità diretta prescinde dal preventivo esercizio del diritto di accesso, così come l&#8217;esercizio del secondo prescinde dalla prima&#8221; (cfr., ex multis, TAR Lazio, Sez. II bis, n. 3941/2016; in conformità, TAR Campania, Napoli, Sez. VI, 28 gennaio 2016, n. 521; TAR Lazio, Sez. II, 11 gennaio 2016, n. 232; TAR Lazio, Sez. II bis, n. 4909/2015).<br />
Tanto premesso in via generale, la posizione di interesse della ricorrente discende dall&#8217;essere essa titolare del credito innanzi indicato e dall&#8217;essersi vista opporre, in sede di azione esecutiva, la impignorabilità delle somme ai sensi del citato art. 159, disposizione tuttavia dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale con sentenza n. 211 del 18 giugno 2003 nella parte in cui non prevede che la impignorabilità delle somme destinate ai fini indicati alle lett. a), b) e c) del comma 2 non operi qualora, dopo la adozione da parte dell&#8217;organo esecutivo della deliberazione semestrale di preventiva quantificazione degli importi delle somme destinate alle suddette finalità, e la notificazione di essa al soggetto tesoriere dell&#8217;ente locale, siano emessi mandati a titoli diversi da quelli vincolati, senza seguire l&#8217;ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non è prescritta fattura, delle deliberazioni di impegno da parte dell&#8217;ente stesso. Di qui l&#8217;interesse di parte ricorrente a verificare, per l&#8217;operatività delle delibere di impignorabilità, il rispetto dell&#8217;ordine cronologico dei pagamenti delle fatture e delle deliberazioni di impegno. E&#8217; dunque fondata la pretesa della ricorrente, come dedotta in ricorso, alla ostensione della richiesta documentazione, sussistendo nella specie il richiesto interesse diretto, personale e concreto e il collegamento di questo con una posizione giuridicamente rilevante tutelata dall&#8217;ordinamento, nella specie riveniente dalla titolarità del credito e dall&#8217;essere parte della procedura espropriativa pure innanzi ricordata. Devesi pertanto conseguentemente ordinare alla resistente amministrazione di consentire alla ricorrente l&#8217;accesso, secondo le modalità indicate in dispositivo, fatta eccezione per gli atti e documenti medio tempore depositati dal Comune di Nola nel giudizio di esecuzione innanzi al Tribunale di Nola, con riguardo ai quali il ricorso è divenuto improcedibile.<br />
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, a carico del Comune resistente in favore dell&#8217;Erario per effetto dell&#8217;ammissione della ricorrente al beneficio del gratuito patrocinio come da decreto n.211/2016 della Commissione deputata a pronunciarsi in via anticipata, che va in questa sede confermato.</div>
<div style="text-align: center;">P.Q.M.</div>
<div style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), sede di Napoli, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:<br />
a) lo dichiara in parte improcedibile, nei termini di cui in motivazione;<br />
b) lo accoglie in parte e per l&#8217;effetto, dichiara l&#8217;obbligo dell&#8217;intimato Ente di consentire alla parte ricorrente di prendere visione ed estrarre copia, previo rimborso del costo di riproduzione e dei diritti di ricerca e visura, della residua documentazione richiesta con l&#8217;istanza di accesso di cui trattasi nel termine di giorni trenta decorrente dalla comunicazione o, se a questa anteriore, dalla notificazione della presente decisione;<br />
c) conferma l&#8217;ammissione della ricorrente al gratuito patrocinio e condanna il Comune intimato al pagamento in favore dell&#8217;amministrazione erariale delle spese processuali che liquida in Euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 27 settembre 2017 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Paolo Passoni, Presidente<br />
Paola Palmarini, Consigliere<br />
Anna Corrado, Consigliere, Estensore</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-12-10-2017-n-4767/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 12/10/2017 n.4767</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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