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	<title>4752 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>4752 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 24/7/2020 n.4752</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-ii-sentenza-24-7-2020-n-4752/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-ii-sentenza-24-7-2020-n-4752/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 24/7/2020 n.4752</a></p>
<p>Fabio Taormina, Presidente, Oreste Mario Caputo, Consigliere, Estensore; PARTI: (Omissis, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Renato Simone, con domicilio eletto presso lo studio Lorenzo Margiotta in Roma, via dei Prati Fiscali n.284 contro Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-ii-sentenza-24-7-2020-n-4752/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 24/7/2020 n.4752</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-ii-sentenza-24-7-2020-n-4752/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 24/7/2020 n.4752</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Fabio Taormina, Presidente, Oreste Mario Caputo, Consigliere, Estensore; PARTI:  (Omissis, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Renato Simone, con domicilio eletto presso lo studio Lorenzo Margiotta in Roma, via dei Prati Fiscali n.284 contro Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12 e nei confronti di Omissis non costituito in giudizio)</span></p>
<hr />
<p>Concorsi pubblici : gli effetti della riabilitazione dalla condanna penale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Concorsi pubblici &#8211; condanna penale &#8211; riabilitazione &#8211; effetti.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Il procedimento, svolto dall&#8217;organo di sorveglianza investito della domanda di riabilitazione secondo quanto regolamentato dagli articoli 666 e 678 del codice di procedura penale, si conclude con un&#8217;ordinanza avente efficacia costitutiva: la pronuncia di cancellazione della sentenza di condanna ha dunque efficacia, ex nunc, in coincidenza con la sua adozione e non ex tunc dal momento della presentazione della domanda di riabilitazione. Ne consegue che, all&#8217;atto della presentazione della domanda di partecipazione ad un pubblico concorso, ciò che rileva è che la sentenza penale di condanna sia stata effettivamente cancellata, non risultando bastevole la presentazione della istanza riabilitativa.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 24/07/2020<br /> <strong>N. 04752/2020REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 03719/2012 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 3719 del 2012, proposto dal Signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Renato Simone, con domicilio eletto presso lo studio Lorenzo Margiotta in Roma, via dei Prati Fiscali n.284.<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Ministero della Difesa, in persona del Ministro <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria <em>ex lege</em> in Roma, via dei Portoghesi, 12.<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> -OMISSIS-non costituito in giudizio;<br /> <strong><em>per la riforma</em></strong><br /> della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. -OMISSIS- resa tra le parti, concernente esclusione dal concorso per la nomina di n° 2 tenenti in servizio permanente nel ruolo normale del corpo di commissariato dell&#8217;esercito.<br /> <br /> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 30 giugno 2020, tenuta ai sensi dell&#8217;art. 84 commi 5 e 6 del d.l. 17 marzo 2020 n. 18, conv. dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il Cons. Oreste Mario Caputo;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br /> <br /> FATTO e DIRITTO<br /> 1. Ãˆ appellata la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. -OMISSIS- di reiezione del ricorso proposto dal sig. -OMISSIS- avverso il provvedimento d&#8217;esclusione (-OMISSIS-) dal concorso &#8211; indetto con decreto dirigenziale n.235 del 29.11.2010 &#8211; per la nomina di n° 2 tenenti in servizio permanente nel ruolo normale del corpo di Commissariato dell&#8217;Esercito.<br /> Esclusione comminata per aver omesso, in violazione dell&#8217;articolo 3, comma3, lett. k) del bando, di dichiarare nella domanda di partecipazione al concorso la sentenza di condanna per &#8220;-OMISSIS-&#8220;, comminata nei suoi confronti in data 3 febbraio 2004 dal Tribunale di -OMISSIS-, confermata dalla Corte di Appello di -OMISSIS-.<br /> 2. Sul rilievo della tassatività  della causa d&#8217;esclusione espressamente prevista dal bando, con sentenza breve, il Tar ha respinto il ricorso.<br /> 3. Appella la sentenza il sig. -OMISSIS-. Resiste il Ministero della Difesa.<br /> 4. Alla pubblica udienza del 30 giugno 2020 la causa, su richiesta delle parti, è stata trattenuta in decisione.<br /> 5. Con unico articolato motivo d&#8217;appello, il ricorrente si duole dell&#8217;errore di giudizio in cui sarebbero incorsi i giudici di prime cure laddove avrebbero omesso di considerare la sua buona fede nell&#8217;omettere d&#8217;allegare alla domanda di partecipazione al concorso la dichiarazione relativa alla condanna riportata.<br /> La conoscenza <em>alinde</em> conseguita dall&#8217;amministrazione della sentenza penale di condanna e il fatto che, al momento della redazione e presentazione della domanda, fossero maturati i termini per la riabilitazione costituirebbero, secondo il motivo d&#8217;appello in esame, elementi oggettivi di riscontro del legittimo affidamento maturato in capo al ricorrente sulla cancellazione della sentenza di condanna; e della non menzione di essa nella domanda di partecipazione al concorso.<br /> 6. L&#8217;appello è infondato.<br /> Proprio muovendo da quest&#8217;ultima argomentazione, incentrata sull&#8217;avvenuta cancellazione della sentenza di condanna, l&#8217;appello si dimostra infondato<br /> Vero è che nel procedimento per la riabilitazione promosso a domanda, previsto dagli artt. 179 e ss. c.p., il Tribunale acquisisce la documentazione necessaria a verificare il possesso dei requisiti che devono essere allegati alla domanda di riabilitazione.<br /> Nondimeno, il procedimento, svolto dall&#8217;organo di sorveglianza investito della domanda di riabilitazione secondo quanto regolamentato dagli articoli 666 e 678 del codice di procedura civile, si conclude con un&#8217;ordinanza avente efficacia costitutiva: la pronuncia di cancellazione della sentenza di condanna ha dunque efficacia, <em>ex nunc</em>, in coincidenza con la sua adozione.<br /> Vale a dire che, contrariamente a quanto reputa il ricorrente, gli effetti della riabilitazione non decorrono affatto, <em>ex tunc,</em> dal momento della presentazione della domanda di riabilitazione: sicchè, all&#8217;atto della presentazione della domanda di partecipazione al concorso, la sentenza penale di condanna non era stata ancora cancellata e dispiegava a pieno i propri effetti.<br /> Da cui il conseguente obbligo &#8211; non assolto dal ricorrente appellante -, espressamente previsto dal bando del concorso (cfr. art. 3, comma3, lett. k), d&#8217;indicare, a pena d&#8217;esclusione, nella domanda di partecipazione i requisiti soggettivi di moralità  e condotta previsti dall&#8217;art. 2, co.2, dal bando stesso.<br /> Non giova all&#8217;appellante la circostanza che lo stesso sia stato successivamente assolto in sede penale dall&#8217;accusa di -OMISSIS- sia per la ontologica diversità  dell&#8217;odierno giudizio, rispetto a quello penale, ma anche perchè fu assolto con la formula &#8221; perchè il fatto non costituisce reato&#8221; e, quindi, non per insussistenza del fatto storico, ma per un riscontrato <em>deficit</em> dell&#8217;elemento soggettivo del reato; neppure giovano al predetto appellante le tesi sulla presunta &#8220;innocuità &#8221; della &#8220;dimenticanza&#8221; e sulla circostanza che egli nel passato, in occasione di altre selezioni, avesse dichiarato la sussistenza del detto precedente; ogni selezione fa storia a sè, ed è indubitabile il positivo ricorrere di una clausola escludente (certamente nè illogica nè arbitraria, ma, invece, congruente con la volontà  dell&#8217;Amministrazione di immettere nel ruolo delle Forze armate solamente soggetti immuni da mende penali di ogni natura) con riferimento a quella per cui è causa.<br /> 7. Conclusivamente l&#8217;appello deve essere respinto.<br /> 8. Le spese del presente grado di giudizio, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br /> Condanna il sig. -OMISSIS- al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore del Ministero della Difesa che si liquidano in 2000,00 (duemila) euro, oltre diritti ed accessori di legge, se dovuti .<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell&#8217;articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità  della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità  nonchè di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l&#8217;appellante.<br /> Così¬ deciso dalla Seconda Sezione del Consiglio di Stato con sede in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 giugno 2020 convocata con modalità  da remoto e con la contemporanea e continuativa presenza dei magistrati:<br /> Fabio Taormina, Presidente<br /> Oreste Mario Caputo, Consigliere, Estensore<br /> Giovanni Sabbato, Consigliere<br /> Giuseppe Rotondo, Consigliere<br /> Cecilia Altavista, Consigliere.</div>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater &#8211; Sentenza &#8211; 7/5/2014 n.4752</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-sentenza-7-5-2014-n-4752/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 May 2014 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-sentenza-7-5-2014-n-4752/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater &#8211; Sentenza &#8211; 7/5/2014 n.4752</a></p>
<p>Pres. Pugliese – Est. Altavista K.I. (avv. Mariella) / Ministero dell’Interno (Avvocatura dello Stato) Pubblica amministrazione – Cittadinanza – Procedimento ex lege n. 91 del 1992 – Diniego – Motivazione – Valutazione della personalità dell’istante come non completamente affidabile sotto il profilo dell’ordine pubblico e della convivenza civile &#8211; Legittimità</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-sentenza-7-5-2014-n-4752/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater &#8211; Sentenza &#8211; 7/5/2014 n.4752</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-sentenza-7-5-2014-n-4752/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater &#8211; Sentenza &#8211; 7/5/2014 n.4752</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Pugliese – Est. Altavista<br /> K.I. (avv. Mariella) / Ministero dell’Interno (Avvocatura dello Stato)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblica amministrazione – Cittadinanza – Procedimento <i>ex lege</i> n. 91 del 1992 – Diniego – Motivazione – Valutazione della personalità dell’istante come non completamente affidabile sotto il profilo dell’ordine pubblico e della convivenza civile &#8211; Legittimità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Premesso che il provvedimento di diniego di concessione della cittadinanza italiana, essendo altamente discrezionale, è sindacabile nei soli casi di palese incongruità del processo valutativo, o di erronea conoscenza della situazione di fatto, nonché nei casi di palese irragionevolezza o di evidente abnormità, non appare irragionevole la valutazione dell’Amministrazione, sulla quale si fonda il diniego, con riferimento alla rilevanza attribuita ad una condanna per un reato di porto d’armi di cui all’art. 4 della legge n. 110 del 1975 che, pur di natura contravvenzionale, costituisce un illecito a tutela della pubblica incolumità, in guisa da evidenziare una non completa affidabilità dell’istante rispetto ai valori della convivenza civile che l’ordinamento mira a tutelare.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 04752/2014 REG.PROV.COLL.<br />
N. 04210/2006 REG.RIC.<br />
<b></p>
<p align=center>
REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />
(Sezione Seconda Quater)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 4210 del 2006, proposto da: </p>
<p>Kaddoudi Ismail, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Michele Mariella, con domicilio ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria del Tar Lazio in Roma via Flaminia 189 ; </p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
Ministero dell&#8217;Interno, rappresentato e difeso per legge dall&#8217;Avvocatura dello Stato, con domicilio in Roma, via dei Portoghesi, 12; </p>
<p><i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento del diniego di concessione della cittadinanza italiana.</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i><br />
Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 28 febbraio 2014 il dott. Cecilia Altavista e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Il ricorrente ha presentato il 25 settembre 2001 istanza per la concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’articolo 9 lettera f ) della legge n. 91 del 1992; con provvedimento dell’8 novembre 2005, il Ministero dell’Interno respingeva la richiesta in relazione alla sentenza del 28-9-2004, da cui si ricavano elementi che hanno evidenziato una personalità non completamente affidabile sotto il profilo dell’ordine pubblico e della convivenza civile.<br />
Avverso tale provvedimento è stato proposto ricorso davanti al Tribunale amministrativo regionale delle Marche per i seguenti motivi:<br />
violazione dell’articolo 8 della legge n. 91 del 1992 in relazione al superamento del termine biennale previsto da tale disposizione;<br />
difetto di motivazione; illogicità e contraddittorietà della motivazione; contraddizione con precedenti manifestazioni della amministrazione; travisamento dei fatti;<br />
violazione del diritto di difesa per mancata indicazione della autorità e dei termini per la proposizione del ricorso.<br />
Davanti al Tribunale amministrativo delle Marche è stato proposto dall’Avvocatura dello Stato, regolamento di competenza, indicando come competente il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, regolamento al quale ha aderito la difesa ricorrente, con conseguente trasmissione del fascicolo a questo Tribunale, secondo la disciplina processuale allora vigente (art. 31 legge n.1034 del 1971) .<br />
Davanti a questo Tribunale l’Amministrazione, a mezzo dell’Avvocatura dello Stato, ha depositato documentazione, contestando, altresì, la fondatezza del ricorso.<br />
Con istanza del 4 agosto 2010 è stata depositato il provvedimento di riabilitazione del Tribunale di sorveglianza di Ancona. Con nota depositata il 26 giugno del 2013 la parte ricorrente dichiarava di avere interesse alla decisione del ricorso. <br />
All’udienza pubblica del 28 febbraio 2014 il ricorso è stato trattenuto in decisione.<br />
Il ricorso è infondato.<br />
Con il primo motivo di ricorso si sostiene la illegittimità del provvedimento impugnato, in quanto è stato adottato oltre il termine biennale previsto dall’articolo 8 della legge n. 91 del 1992, che, secondo la ricostruzione del ricorrente, si applicherebbe a tutti i procedimenti relativi alla cittadinanza.<br />
Tali argomentazioni non sono suscettibili di accoglimento. <br />
La disciplina dell’articolo 8 della legge n. 91 del 1992 si riferisce alle ipotesi di acquisto della cittadinanza per matrimonio di cui all’ articolo 5 della medesima legge; le ipotesi di acquisto della cittadinanza per matrimonio hanno una disciplina specifica; in alcuni casi con situazioni giuridiche soggettive di diritto soggettivo e giurisidizone del giudice ordinario; sono comunque anche regolate da un diverso procedimento; il provvedimento positivo di concessione della cittadinanza , ai sensi dell’articolo 7, è di competenza del Ministero dell’Interno, mentre nella ipotesi, come quella per cui è causa di cui all’articolo 9, il provvedimento positivo è di competenza del Presidente della Repubblica.<br />
La giurisprudenza, anche della sezione, è costante nel ritenere che per la richiesta di cittadinanza di cui all’articolo 9 non sussista alcun limite temporale che impedisca l’adozione di un provvedimento negativo ( cfr Tar Lazio II quater n. 9800 del 2013), salvi i rimedi previsti dall’ordinamento per l’inerzia dell’Amministrazione successiva al termine di conclusione del procedimento, ovvero l’azione per il silenzio. Il mancato rispetto del termine di settecentotrenta giorni per la conclusione del procedimento legittima solo il ricorso al giudice amministrativo per la dichiarazione dell’obbligo di provvedere dell’Amministrazione con un provvedimento espresso ( Tar Lazio sez seconda quater n.1171 del 2012; n. 4021 del 2012; n. 4369 del 2013). <br />
Con gli ulteriori motivi di censura si lamenta il difetto di motivazione, la contraddittorietà del provvedimento con altre manifestazioni volontà dell’Amministrazione e il travisamento dei fatti in relazione alla sentenza di condanna; la difesa ricorrente, deduce, infatti, che la nota della Prefettura di Pesaro di trasmissione della domanda al Ministero nell’interno, conteneva riferimenti alla regolare condotta del ricorrente e alla sua assimilazione all’ambiente nazionale, in contrasto con quanto poi emerso nella motivazione del decreto di rigetto. In particolare, il Ministero in maniera illegittima avrebbe basato la motivazione sul solo elemento negativo della sentenza di condanna, peraltro, per un reato di natura contravvenzionale.<br />
Tali profili di censura non sono suscettibili di accoglimento.<br />
In primo luogo, il costante orientamento giurisprudenziale ritiene che il provvedimento di concessione della cittadinanza ai sensi dell’articolo 9 lettera f) sia ampiamente discrezionale.<br />
L’articolo 9 comma 1 lettera f) della legge n. 91 del 1992 indica, infatti, quale unico presupposto per concessione della cittadinanza italiana, la residenza decennale nel territorio della Repubblica, attribuendo un ampio potere discrezionale all’Amministrazione nel valutare tutte le altre circostanze relative all’avvenuta integrazione dello straniero nella comunità nazionale sotto molteplici profili.<br />
Secondo la giurisprudenza, in particolare, la discrezionalità si traduce in un apprezzamento di opportunità circa lo stabile inserimento dello straniero nella comunità nazionale, sulla base di un complesso di circostanze, atte a dimostrare l&#8217;integrazione del soggetto interessato nel tessuto sociale, sotto il profilo delle condizioni lavorative, economiche, familiari e di irreprensibilità della condotta (Consiglio di Stato sez. VI, 9 novembre 2011, n. 5913; Cds VI n. 52 del 10 gennaio 2011 Cds Sez. VI, sent. n. 282 del 26 gennaio 2010; Tar Lazio sez seconda quater n.3547 del 18 aprile 2012). L’interesse pubblico sotteso al provvedimento di concessione della particolare capacità giuridica, connessa allo status di cittadino, impone che si valutino, anche sotto il profilo indiziario, le prospettive di ottimale inserimento del soggetto interessato nel contesto sociale del Paese ospitante (Tar Lazio sez seconda quater n.5565 del 4 giugno 2013).<br />
Il provvedimento di diniego di concessione della cittadinanza italiana, essendo altamente discrezionale, è sindacabile, inoltre, nei soli casi di palese incongruità del processo valutativo, o di erronea conoscenza della situazione di fatto, nonché nei casi di palese irragionevolezza o di evidente abnormità (Consiglio di Stato Sez. VI, sent. n. 4118 del 08-07-2011)<br />
La giurisprudenza, anche della sezione, ha poi già chiarito che possono essere valutati, ai fini della irreprensibilità della condotta e della condivisione dei valori della convivenza civile dell’ordinamento, anche reati contravvenzionali o per i quali non è prevista una grave pena edittale, in relazione al particolare allarme sociale che provocano nella comunità nazionale ( Tar Lazio sezione II quater n. 9800 del 2013, rispetto al reato di guida in stato di ebbrezza).<br />
Inoltre, le valutazioni finalizzate all&#8217;accertamento di una responsabilità penale si pongono su un piano assolutamente differente ed autonomo rispetto alla valutazione del medesimo fatto ai fini dell&#8217;adozione di un provvedimento amministrativo, con la conseguenza che le risultanze fattuali oggetto della vicenda penale possono valutarsi negativamente, sul piano amministrativo, anche a prescindere dagli esiti processuali (Tar Lazio sez seconda quater n. 7723 del 2012).<br />
Da tale quadro giurisprudenziale, dal quale il Collegio non ritiene vi siano elementi per discostarsi nel caso di specie, emerge la legittimità della valutazione dell’Amministrazione, che ha considerato rilevante nel caso di specie, una condanna per un reato di porto d’armi di cui all’art. 4 della legge n. 110 del 1975, che pur di natura contravvenzionale, costituisce un reato a tutela della pubblica incolumità. Nel caso di specie, il riferimento contenuto nel provvedimento impugnato alla sentenza comporta il richiamo di tutti gli elementi di fatto dell’episodio oggetto della pronuncia, a prescindere, quindi, dalla conclusione processuale ( per le lesioni personali, infatti, escluse dal giudice le aggravanti contestate dall’accusa , vi è stata una pronuncia di improcedibilità per difetto di querela). <br />
Non appare irragionevole, quindi, la valutazione dell’Amministrazione, che ha ritenuto i fatti di cui alla sentenza denotare una non completa affidabilità rispetto ai valori della convivenza civile che l’ordinamento mira a tutelare.<br />
Né può rilevare, rispetto alla legittimità del provvedimento, adottato, nel 2005, circa un anno dopo la sentenza di condanna, pronunciata nel 2004, il successivo intervento della riabilitazione, pronunciata dal Tribunale di sorveglianza di Ancona nel 2010. <br />
La legittimità del provvedimento impugnato deve essere , infatti, considerata al momento della sua adozione, secondo il principio del tempus regit actum, con conseguente irrilevanza di circostanze sopravvenute, anche se favorevoli ( sull’applicazione del principio tempus regit actum ai procedimenti in materia di cittadinanza cfr. Tar Lazio sezione II quater n.5565 del 4 giugno 2013), salva la valutazione di tali circostanze a seguito della riproposizione dell’istanza per la concessione della cittadinanza, ai sensi dell’articolo 5 del d.p.r. 572 del 1993.<br />
Infondata è, infine, la censura relativa alla violazione dell’articolo 3 comma 4 della legge n. 241 del 1990, per non essere stati indicati nel provvedimento il termine e l’autorità cui ricorrere.<br />
La giurisprudenza è, infatti, costante nel ritenere che tale omissione non costituisca vizio di legittimità del provvedimento impugnato, ma comporti solo la possibilità, nel caso di errore circa la impugnazione o di ritardo nella stessa, di rimessione in termini.<br />
L&#8217;omessa indicazione del termine e dell&#8217;autorità cui ricorrere non determina l&#8217;illegittimità del provvedimento amministrativo, ma solo una mera irregolarità, in quanto la disposizione dell&#8217;art. 3 comma 4, l. n. 241 del 1990 non influisce sull&#8217;individuazione e sulla cura dell&#8217;interesse pubblico concreto cui è finalizzato il provvedimento, né sulla riconducibilità dello stesso all&#8217;autorità amministrativa, ma tende semplicemente ad agevolare il ricorso alla tutela giurisdizionale, con la conseguenza che tale omissione potrebbe semmai dar luogo, nel concorso di significative ulteriori circostanze, alla concessione del beneficio della rimessione in termini per proporre impugnazione (Tar Lazio sezione II n.9709 del 13 dicembre 2011). <br />
Nel caso di specie, il ricorso è stato proposto tempestivamente anche se al Tribunale territorialmente incompetente, ma da tale incompetenza territoriale non è derivato alcun nocumento al ricorrente, essendo stato il fascicolo trasmesso al Tribunale competente.<br />
Sotto tali profili il ricorso è infondato e deve essere respinto.<br />
In considerazione della particolarità della materia in questione sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese processuali. </p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater)<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 febbraio 2014 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Eduardo Pugliese, Presidente<br />
Francesco Arzillo, Consigliere<br />
Cecilia Altavista, Consigliere, Estensore</p>
<p align=center>
<p></p>
<p align=justify>
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 07/05/2014</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-sentenza-7-5-2014-n-4752/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater &#8211; Sentenza &#8211; 7/5/2014 n.4752</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/9/2007 n.4752</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Sep 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Va sospesa la sentenza che annulla un diniego alla possibilita’ di transitare nei ruoli tecnico-scientifici della Polizia di Stato, richiesta da un dipendente dopo essere stato dichiarato non idoneo ai servizi di polizia ed idoneo al servizio nei ruoli tecnici della Polizia di Stato. Si e’ infatti ritenuto adeguatamente motivato</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa la sentenza che annulla un diniego alla possibilita’ di transitare nei ruoli tecnico-scientifici della Polizia di Stato, richiesta da un dipendente dopo essere stato dichiarato non idoneo ai servizi di polizia ed idoneo al servizio nei ruoli tecnici della Polizia di Stato. Si e’ infatti ritenuto adeguatamente motivato il provvedimento impugnato in  relazione al parere reso dalla Commissione Consultiva sulla scorta dell’esito negativo della prova teorico-pratica. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</b></p>
<p>Registro Ordinanza: 4752/07<br />
Registro Generale: 6504/2007</p>
<p align=center><b>Sezione Sesta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Claudio Varrone<br />  Cons. Carmine Volpe<br />Cons. Luciano Barra Caracciolo<br /> Cons. Domenico Cafini<br /> Cons. Francesco Caringella Est.<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 13 Settembre 2007<br />
Visto l&#8217;art. 33, commi terzo e quarto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>MINISTERO DELL&#8217;INTERNO</b><br />
rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GEN. STATOcon domicilio  in Roma VIA DEI PORTOGHESI 12</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>SARRACINO GENNARO</b><br />
non costituitosi;</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />
della sentenza del TAR LIGURIA &#8211; GENOVA: SEZIONE II 743/2006, resa tra le parti, concernente INIDONEITA&#8217; AI SERVIZI TECNICO SCIENTIFICI DI POLIZIA.<br />
Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista la domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza appellata, presentata in via incidentale dalla parte appellante.<br />
Udito il relatore Cons. Francesco Caringella<br />
Nessuno è comparso per le parti;</p>
<p>Ritenuto che il provvedimento impugnato in primo grado è adeguatamente motivato in relazione al parere reso dalla Commissione Consultiva sulla scorta dell’esito negativo della prova teorico-pratica di cui agli artt. 5 e 7 del D.P.R. n. 339/1982</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Accoglie l&#8217;istanza cautelare (Ricorso n. 6504/2007) e, per l&#8217;effetto, sospende l’efficacia della sentenza impugnata.<br />
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 13 Settembre 2007<br />
L&#8217;ESTENSORE<br />
IL PRESIDENTE<br />
IL SEGRETARIO</p>
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