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	<title>4745 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Sulle differenze tra variente e mero elemento migliorativo negli appalti di lavori.</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Aug 2024 07:29:30 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulle-differenze-tra-variente-e-mero-elemento-migliorativo-negli-appalti-di-lavori/">Sulle differenze tra variente e mero elemento migliorativo negli appalti di lavori.</a></p>
<p>Contratti della p.a. &#8211; Appalto di lavori &#8211; Offerta tecnica &#8211; Variante &#8211; Mero elemento migliorativo &#8211; Differenze. Nell’appalto di lavori è sanzionabile con l’esclusione soltanto l’offerta tecnica che, nell’includere una proposta di variante inammissibile, presupponga un’opera intrinsecamente e radicalmente diversa da quella richiesta dalla stazione appaltante, tanto da dare</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulle-differenze-tra-variente-e-mero-elemento-migliorativo-negli-appalti-di-lavori/">Sulle differenze tra variente e mero elemento migliorativo negli appalti di lavori.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Contratti della p.a. &#8211; Appalto di lavori &#8211; Offerta tecnica &#8211; Variante &#8211; Mero elemento migliorativo &#8211; Differenze.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Nell’appalto di lavori è sanzionabile con l’esclusione soltanto l’offerta tecnica che, nell’includere una proposta di variante inammissibile, presupponga un’opera intrinsecamente e radicalmente diversa da quella richiesta dalla stazione appaltante, tanto da dare luogo ad un aliud rispetto all’opera complessivamente prefigurata dalla stazione appaltante ovvero da impedirne la fattibilità tecnica. In questo senso, la diversa modalità costruttiva non costituisce una variante bensì un mero elemento migliorativo. Le varianti, invece, come sopra chiarito consistono in vere e proprie modifiche al progetto, la cui ammissibilità è rimessa esclusivamente alla disciplina di gara.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Salamone &#8211; Est. Palliggiano</p>
<hr />
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania</p>
<p style="text-align: center;">(Sezione Prima)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 501 del 2024, proposto da:<br />
Tecnocostruzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Roberto Prozzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><em>contro</em></p>
<p style="text-align: justify;">Agenzia Campana Mobilità Infrastrutture e Reti (di seguito: ACAMIR), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Marcello Fortunato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br />
Comunità Montana Titerno e Alto Tammaro, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;<br />
Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Fabrizio Niceforo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><em>nei confronti</em></p>
<p style="text-align: justify;">Consorzio Stabile Unyon S.C.A.R.L., in proprio e nella qualità di mandataria del RTI con Pontedil S.r.l., Ingesca S.r.l., MSM Ingegneria S.r.l. (RTI Unyon/Pontedil), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Bifolco, Alfredo Cincotti, Alfonso Pepe, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br />
Ingesca s.r.l., MSM Ingegneria s.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Paola Panico e Alessio Cicchinelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><em>per l’annullamento:</em></p>
<p style="text-align: justify;">dei seguenti atti e provvedimenti relativi alla gara esperita da ACAMIR per l’affidamento dell’appalto integrato avente ad oggetto la progettazione definitiva ed esecutiva e l’esecuzione dei lavori per la realizzazione dell’intervento denominato: “Aumento resilienza rete stradale secondaria: Fondovalle Tammaro – completamento strada a scorrimento veloce”. Strada a Scorrimento Veloce “Fondo Valle Tammaro – S. Croce del Sannio – Castelpagano – Colle Sannita – Tratto intermedio Castelpagano – S. Croce del Sannio – 1° Lotto Funzionale – 3° Stralcio”. CUP: G81B07000300007 – CIG: 9738861A54.</p>
<p style="text-align: justify;">Della determinazione n. 716 del 27 dicembre 2023, comunicata con nota del successivo 28, con cui ACAMIR ha approvato gli atti di gara e disposto l’aggiudicazione a favore del concorrente RTI Unyon/Pontedil;</p>
<p style="text-align: justify;">Delle determinazioni ivi richiamate con cui è stata disposta l’ammissione alla gara del RTI Unyon/Pontedil, tanto nella fase preliminare, quanto a seguito della presentazione delle offerte;</p>
<p style="text-align: justify;">Dei verbali e delle decisioni della commissione di gara, per quanto oggetto di censura nei motivi di ricorso;</p>
<p style="text-align: justify;">Di tutti gli atti del procedimento di gara, per quanto oggetto di censura nei motivi di ricorso;</p>
<p style="text-align: justify;">nonché per l’adozione,</p>
<p style="text-align: justify;">ove necessario in relazione agli sviluppi della controversia, dei provvedimenti di cui agli artt. 121 e ss. del codice del processo amministrativo, e segnatamente:</p>
<p style="text-align: justify;">per la dichiarazione di inefficacia dell’eventuale contratto stipulato con la controinteressata;</p>
<p style="text-align: justify;">per l’aggiudicazione o il subentro della ricorrente nella esecuzione;</p>
<p style="text-align: justify;">con riserva, ove ciò non sia possibile, di proporre separato ricorso per la condanna della stazione appaltante al risarcimento dei danni per equivalente.</p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio di: ACAMIR, Regione Campania, Consorzio Stabile Unyon S.C.A.R.L., Pontedil S.r.l., Ingesca S.r.l. e MSM Ingegneria S.r.l.;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 maggio 2024 il dott. Gianmario Palliggiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1.- Il CIPESS (Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile) ha concesso un finanziamento per il completamento della Fondovalle Tammaro, individuando la Regione Campania quale “soggetto beneficiario”, e la Comunità Montana del Titerno e Alto Tammaro, quale “soggetto attuatore”.</p>
<p style="text-align: justify;">A seguito di accordi tra le amministrazioni, l’espletamento delle procedure di gara è stato affidato ad ACAMIR che, con determinazione del 28 marzo 2023, ha dato avvio ad una procedura ristretta per l’affidamento dell’appalto integrato, avente ad oggetto la progettazione definitiva ed esecutiva, nonché l’esecuzione dei lavori dell’intervento in questione.</p>
<p style="text-align: justify;">ACAMIR ha, quindi, svolto la prima fase di qualificazione degli operatori da invitare e la seconda fase per la presentazione delle offerte, con la conseguente aggiudicazione.</p>
<p style="text-align: justify;">La gara è stata esperita col metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa – ai sensi dell’art. 95, comma 2, d. lgs 50/2016 – individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.</p>
<p style="text-align: justify;">L’importo a base di gara è stato fissato in € 17.925.377,28, di cui € 280.000,00 per oneri di sicurezza, ed € 366.688 per oneri di progettazione definitiva ed esecutiva.</p>
<p style="text-align: justify;">L’RTI Unyon/Pontedil ha conseguito complessivamente 92,890 punti; Tecnocostruzioni si è classificata al secondo posto, con 92,168 punti. L’aggiudicazione è stata quindi disposta in data 27 dicembre favore del RTI Unyon/Pontedil.</p>
<p style="text-align: justify;">Tecnocostruzioni ha esercitato il diritto di accesso ed ha ricevuto copia della documentazione in data 15 gennaio 2024.</p>
<p style="text-align: justify;">2.- Di qui l’odierno ricorso, notificato il 29 gennaio 2024 e depositato il successivo 30, col quale Tecnocostruzioni ha impugnato, per l’annullamento, la determinazione n. 716 del 27 dicembre 2023, comunicata con nota del successivo 28, con cui ACAMIR aveva approvato gli atti di gara e disposto l’aggiudicazione a favore del concorrente RTI Unyon/Pontedil.</p>
<p style="text-align: justify;">Nelle date del 5, 6 e 9 febbraio 2024 si sono costituiti in giudizio, rispettivamente, Ingesca s.r.l. e MSM Ingegneria, il Consorzio Stabile Unyon in proprio e in qualità di mandatario del RTI con Pontedil, ACAMIR.</p>
<p style="text-align: justify;">La Regione Campania si è costituita, con memoria formale depositata il 12 febbraio 2024.</p>
<p style="text-align: justify;">Con memoria depositata il 12 febbraio 2024, Ingesca e MSM Ingegneria hanno eccepito profili di inammissibilità del ricorso e comunque hanno contro-dedotto per la sua infondatezza nel merito.</p>
<p style="text-align: justify;">Altrettanto hanno eccepito il RTI Unyon/Pontedil ed ACAMIR, con distinte memorie depositate entrambe nella stessa data del 12 febbraio 2024, concludendo nel merito per il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;">Con ordinanza cautelare n. 310 del 14 febbraio 2024, la Sezione ha respinto la richiesta di sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati.</p>
<p style="text-align: justify;">La causa è stata inserita nel ruolo dell’udienza pubblica dell’8 maggio 2024, per la discussione del merito.</p>
<p style="text-align: justify;">Le parti hanno presentato memorie con le quali hanno ribadito le rispettive posizioni e replicato alle deduzioni avversarie.</p>
<p style="text-align: justify;">A conclusione dell’udienza, la causa è stata trattenuta per la decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">3.- La ricorrente, nel premettere di avere interesse a ricorrere, in quanto l’accoglimento anche di una sola delle molteplici censure, le consentirebbe di conseguire l’aggiudicazione, ha formulato le seguenti censure.</p>
<p style="text-align: justify;">Col primo motivo, ha contestato la violazione dell’art. 89 d. lgs. 50/2016. Il contratto di avvalimento intercorso tra la mandante Pontedil S.r.l e l’ausiliaria Cincotti Costruzioni S.r.l., in relazione all’attestazione SOA categoria OG3, classifica V, sarebbe non idoneo a sopperire ai requisiti di cui Pontedil è carente.</p>
<p style="text-align: justify;">3.1.- In particolare, con riferimento al personale ed alle risorse indicate:</p>
<p style="text-align: justify;">– non viene messa a disposizione alcuna risorsa economica e finanziaria: l’impresa ausiliaria versa in una gravissima situazione di difficoltà finanziaria. Dall’ultimo bilancio depositato (esercizio 2022) risulta che la Cincotti, a fronte di ricavi per € 2,470 milioni, ha debiti per € 5,420 milioni.</p>
<p style="text-align: justify;">Non gode più di credito bancario, ha una pesante esposizione debitoria verso fornitori, non adempie alle imposte né ai contributi previdenziali;</p>
<p style="text-align: justify;">– il contratto di avvalimento non contiene alcun riferimento alla direzione tecnica e neppure alla certificazione di qualità;</p>
<p style="text-align: justify;">– le risorse messe a disposizione sono qualitativamente e quantitativamente inadeguate all’esecuzione dei lavori: nel contratto, l’impresa ausiliaria dichiara di mettere a disposizione dell’ausiliata due tecnici che non emergono dal fascicolo camerale della società Cincotti. Inoltre, l’ATI controinteressata, nella propria offerta tecnica, ha indicato uno staff tecnico composto esclusivamente da dipendenti della Pontedil. Il personale pari ad otto operai, messo a disposizione, è palesemente inadeguato, essendo sufficiente solo per il 50% delle attività previste;</p>
<p style="text-align: justify;">– l’ausiliaria Cincotti avrebbe conseguito l’attestazione SOA per la categoria OG3 a seguito di un contratto di cessione d’azienda stipulato il 25 maggio 2020 con l’impresa Enrico Del Gaudio s.p.a., dichiarata fallita dal tribunale con sentenza del 24 novembre 2017;</p>
<p style="text-align: justify;">– l’impresa ausiliaria mette a disposizione attrezzature inconsistenti per l’esecuzione dei lavori. In particolare, i mezzi d’opera sono sostanzialmente solo tre mini-escavatori ed un camion del tutto inadeguati all’esecuzione dei lavori. Inoltre alcuni autoveicoli indicati, un Ford Transit ed una Fiat Punto, sarebbero stati rottamati.</p>
<p style="text-align: justify;">3.2.- Il motivo è infondato.</p>
<p style="text-align: justify;">Riguardo al personale, il riferimento alla visura C.C.I.A.A. è ininfluente, atteso il suo valore meramente statistico. In ogni caso, il personale tecnico può essere contrattualizzato anche con forme diverse dall’assunzione a tempo indeterminato; dalla stessa visura si evince comunque la presenza di un direttore tecnico.</p>
<p style="text-align: justify;">Riguardo alla contestata insufficienza delle risorse menzionate nel contratto avvalimento, secondo costante e condivisa giurisprudenza, non è necessaria la puntuale indicazione dei mezzi d’opera nonché delle qualifiche e del numero del personale messo a disposizione (cfr., Cons. Stato, Sez. V, 3 gennaio 2024, n. 119 e 1° settembre 2023, n. 8126; T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. I, 6 aprile 2023, n. 1171).</p>
<p style="text-align: justify;">Con riferimento, in particolare, alle risorse economiche e finanziarie, l’ausiliaria, al punto 1 del contratto di avvalimento, si è &lt;&lt;obbliga(ta) a fornire all’impresa ausiliata tutti i requisiti di carattere tecnico, ma anche economico, finanziario ed organizzativo … con riferimento particolare al “certificato di iscrizione SOA, categoria 9G3 classifica V, mettendo a disposizione di questa tutte le risorse ed i mezzi propri che saranno necessarie&gt;&gt;, assumendo anche la responsabilità solidale nei confronti della Stazione appaltante.</p>
<p style="text-align: justify;">Peraltro, trattandosi di avvalimento tecnico/operativo, non di garanzia, non è richiesta l’indicazione delle risorse economiche.</p>
<p style="text-align: justify;">Le considerazioni che precedono assumono rilievo anche con riferimento al dato relativo alla certificazione di qualità.</p>
<p style="text-align: justify;">Il contratto di avvalimento ha ad oggetto: “tutti i requisiti di carattere tecnico, ma anche economico, finanziario ed organizzativo … con riferimento particolare al “certificato di iscrizione SOA, categoria OG3 classifica V, mettendo a disposizione di questa tutte le risorse ed i mezzi propri che saranno necessarie”.</p>
<p style="text-align: justify;">La ricorrente ha, inoltre, assunto che l’esposizione debitoria dell’ausiliaria si tradurrebbe nel mancato pagamento di imposte e contributi previdenziali, senza tuttavia fornire alcun elemento di supporto in tal senso.</p>
<p style="text-align: justify;">D’altronde, l’ausiliaria ha dichiarato il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 d. lgs n. 50/2016, dichiarazione che deve essere oggetto di verifica in sede di aggiudicazione. Pertanto, quand’anche dovesse insorgere, per mera ipotesi, una causa di esclusione dell’ausiliaria la stessa potrà essere sostituita ai sensi dell’art. 89, comma 3, d. lgs 50/2016.</p>
<p style="text-align: justify;">Ininfluente la circostanza secondo cui l’aggiudicataria avrebbe indicato nell’offerta tecnica un organigramma composto solo da propri dipendenti.</p>
<p style="text-align: justify;">Ed invero, ai sensi del comma 5 dell’art. 89 d. lgs 50/2016, “il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto …”.</p>
<p style="text-align: justify;">Ai sensi del comma 8, “il contratto è in ogni caso eseguito dall’impresa che partecipa alla gara …”.</p>
<p style="text-align: justify;">Su queste premesse normative, le opere oggetto di appalto vanno eseguite “direttamente o in ausilio all’impresa ausiliata” (cfr., in questo senso, Cons. Stato, Sez. V, 3 gennaio 2024, n. 119; 1° settembre 2023 n. 8126).</p>
<p style="text-align: justify;">Infondato è il rilievo circa l’attestazione SOA da parte dell’ausiliaria a seguito di un contratto di cessione d’azienda da una procedura fallimentare.</p>
<p style="text-align: justify;">Da un lato, l’attestazione SOA dell’ausiliaria è tuttora valida ed efficace, avendo anche conseguito le verifiche positive. Dall’altro, quand’anche l’ausiliaria dovesse, per ipotesi, perdere il requisito, come già sopra evidenziato, l’art. 89, comma 3, d. lgs 50/2016 ne consente la sostituzione, senza che questa circostanza possa condurre all’esclusione del concorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">4.- Col secondo motivo, la ricorrente censura la violazione dell’art. 80 d. lgs 50/2016, avendo l’impresa ausiliaria dichiarato di mettere a disposizione risorse inesistenti (gli automezzi radiati, in quanto oggetto di demolizione). Questa circostanza integrerebbe una falsa dichiarazione, con conseguente irrogazione della sanzione espulsiva ai sensi dell’art. 80 d. lgs. 50/2016.</p>
<p style="text-align: justify;">Il motivo è infondato.</p>
<p style="text-align: justify;">L’indicazione di un mezzo rottamato in luogo di altri, probabilmente perché ancora presente nel libro dei cespiti, non integra di per sé una falsa dichiarazione, rilevando la complessiva disponibilità in virtù del contratto di avvalimento.</p>
<p style="text-align: justify;">In ogni caso, l’eventuale falsa dichiarazione comporterebbe la sostituzione dell’ausiliaria – ai sensi dell’art. 89, comma 3, d. lgs 50/2016 – ma non l’esclusione del concorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">5.- Col terzo motivo, la ricorrente censura per altro profilo la violazione dell’art. 80 d. lgs 50/2016.</p>
<p style="text-align: justify;">5.1.- L’impresa ausiliaria non sarebbe in possesso dei requisiti. Dall’ultimo bilancio depositato (esercizio 2022) risulta che la società Cincotti, a fronte di ricavi per € 2,470 milioni, ha debiti per € 5,420 milioni.</p>
<p style="text-align: justify;">Dalla nota integrativa risulta, in particolare, che Cincotti ha debiti tributari per € 427.167,00 e debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale per € 99.089,00, importo maggiore dei contributi dovuti dalla Cincotti per l’intero esercizio (€ 86.763,00).</p>
<p style="text-align: justify;">Inoltre, dalla nota integrativa risulta che Cincotti non avrebbe versato le ritenute effettuate a carico dei propri lavoratori. Condotta omissiva quest’ultima che, oltre a costituire un’irregolarità fiscale, integra anche il reato di cui all’art. 10-bis d. lgs 74/2000, tale da costituire una grave inadempienza professionale, trattandosi non solo del mancato pagamento delle imposte bensì dell’appropriazione delle somme che il datore di lavoro trattiene presso di sé a titolo di sostituto d’imposta.</p>
<p style="text-align: justify;">Cincotti non ha dichiarato questa omissione, tanto che la stazione appaltante ha omesso di valutarla.</p>
<p style="text-align: justify;">5.2.- Il motivo è inammissibile, avendo la ricorrente proposto una censura avverso un provvedimento non ancora adottato.</p>
<p style="text-align: justify;">La Stazione appaltante ha infatti proceduto all’aggiudicazione la cui efficacia è condizionata alla verifica delle dichiarazioni del concorrente. Ha, quindi, attivato il subprocedimento volto alla predetta verifica, all’esito della quale, ove si abbia conferma della veridicità delle dichiarazioni, potrà provvedere alla conferma dell’aggiudicazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Sul punto, l’art. 32 d. lgs. 50/2016 precisa che:</p>
<p style="text-align: justify;">– le procedure di affidamento dei contratti pubblici vanno esperite sulla base dei documenti di programmazione della stazione appaltante (comma 1);</p>
<p style="text-align: justify;">– qualsiasi procedura di selezione va fatta precedere da una determina a contrarre (comma 2);</p>
<p style="text-align: justify;">– la selezione va sviluppata sulla base delle previsioni che regolano la procedura prescelta (comma 3);</p>
<p style="text-align: justify;">– la stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione avanzata dal Responsabile Unico del Procedimento, provvede all’aggiudicazione (comma 5);</p>
<p style="text-align: justify;">– l’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta e diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti richiesti (commi 6 e 7);</p>
<p style="text-align: justify;">– divenuta efficace l’aggiudicazione, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione deve avere luogo entro i successivi sessanta giorni (domma 8).</p>
<p style="text-align: justify;">Ebbene, nel caso in argomento, il procedimento di aggiudicazione si è spinto fino alla fase di approvazione della proposta di aggiudicazione ed alla conseguente emissione del relativo provvedimento (artt. 32, comma 7 e 33, comma 1, d. lgs 50/2016).</p>
<p style="text-align: justify;">Pertanto, al momento della presentazione del ricorso, il procedimento selettivo era pervenuto ad uno stato per cui: quanto alla selezione del migliore offerente, può dirsi concluso. Quanto al perfezionamento dell’aggiudicazione, è da concludersi all’esito della verifica del possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati dall’aggiudicatario con la domanda.</p>
<p style="text-align: justify;">Solo all’espletamento di questa verifica potrà fare seguito, nell’esercizio del relativo potere pubblicistico, la definitiva efficacia dell’aggiudicazione. E’ chiaro che tale verifica, ove sfavorevole alla ricorrente, potrà da questa essere oggetto di specifica impugnazione.</p>
<p style="text-align: justify;">D’altronde, lo stesso provvedimento di aggiudicazione chiarisce questo aspetto, nel punto in cui espressamente precisa che: “ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., l’efficacia dell’aggiudicazione” è subordinata “all’esito positivo della verifica sul possesso dei requisiti ex artt. 80 e 83 D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., richiesti dal bando di gara”.</p>
<p style="text-align: justify;">In ogni caso, l’ausiliaria ad onta dell’esposizione debitoria indicata nel proprio stato patrimoniale, sembra in grado di gestire l’attività avendo comunque chiuso in utile l’esercizio cui fa riferimento la ricorrente, come può leggersi dal relativo conto economico;</p>
<p style="text-align: justify;">Inoltre, come può evincersi dallo stesso estratto della nota integrativa al bilancio dell’ausiliaria, prodotto dalla ricorrente, gli “altri debiti di natura tributaria (quali, tra gli altri, ritenute Irpef su redditi di lavoro dipendente) nei confronti di Agenzia Entrate Riscossione” non rappresentato una pendenza interamente esigibile, essendosi l’ausiliaria impegnata ad adempiere mediante “presentazione e accoglimento di istanze di rateizzazione” che “si stanno pagando in maniera rateizzata”.</p>
<p style="text-align: justify;">Infine, quanto all’affermata esposizione debitoria nei confronti degli enti previdenziali di riferimento, è sufficiente il rinvio al relativo DURC in corso di validità.</p>
<p style="text-align: justify;">6.- Col quarto motivo, la ricorrente si duole che l’offerta tecnica dell’aggiudicataria integrerebbe un’inammissibile variante di progetto, in quanto prevede la realizzazione di un viadotto con travi in acciaio, piuttosto che in cemento armato precompresso, come richiesto dalla disciplina di gara.</p>
<p style="text-align: justify;">Il motivo è infondato.</p>
<p style="text-align: justify;">Come chiarito da costante e condivisa giurisprudenza, nell’appalto di lavori è sanzionabile con l’esclusione soltanto l’offerta tecnica che, nell’includere una proposta di variante inammissibile, presupponga un’opera intrinsecamente e radicalmente diversa da quella richiesta dalla stazione appaltante, tanto da dare luogo ad un aliud rispetto all’opera complessivamente prefigurata dalla stazione appaltante ovvero da impedirne la fattibilità tecnica” (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. V, 9 marzo 2023, n. 2512).</p>
<p style="text-align: justify;">In questo senso, la diversa modalità costruttiva non costituisce una variante bensì un mero elemento migliorativo. Le varianti, invece, come sopra chiarito consistono in vere e proprie modifiche al progetto, la cui ammissibilità è rimessa esclusivamente alla disciplina di gara. Al riguardo, questa Sezione ha chiarito che, allorquando il sistema di selezione delle offerte sia basato sul criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, le soluzioni migliorative si differenziano dalle varianti perché le prime possono liberamente esplicarsi in tutti gli aspetti tecnici lasciati aperti a diverse soluzioni sulla base del progetto posto a base di gara ed oggetto di valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico, rimanendo comunque preclusa la modificabilità delle caratteristiche progettuali già stabilite dall’Amministrazione, mentre le seconde si sostanziano in modifiche del progetto dal punto di vista tipologico, strutturale e funzionale, per la cui ammissibilità è necessaria una previa manifestazione di volontà della Stazione appaltante. In questa prospettiva, le proposte migliorative consistono in soluzioni tecniche che, senza incidere sulla struttura, sulla funzione e sulla tipologia del progetto a base di gara, investono singole lavorazioni o singoli aspetti tecnici dell’opera, lasciati aperti a diverse soluzioni, configurandosi come integrazioni, precisazioni e migliorie che rendono il progetto meglio corrispondente alle esigenze della Stazione appaltante, senza tuttavia alterare i caratteri essenziali delle prestazioni richieste (cfr. questa Sezione, 7 febbraio 2023, n. 884; in questo senso, anche Cons. Stato, sez. V, 15 novembre 2021, n. 7602).</p>
<p style="text-align: justify;">Nella specie, in sede di proposta degli interventi, l’aggiudicataria ha proposto la realizzazione degli impalcati, previsti nel progetto a base di gara con travi in cemento armato precompresso (CAP) a più campate, con elementi a trave continua, a struttura mista acciaio COR-TEN e soletta collaborante gettata in opera. Questa soluzione, che dal punto di vista strutturale e dei materiali si pone quale soluzione tecnica è stata positivamente valutata dalla commissione di gara in quanto comportante una generale miglioria dell’opera per gli aspetti strutturale, architettonico, manutentivo e logistico di esecuzione.</p>
<p style="text-align: justify;">D’altronde, la lettera d’invito, in una pluralità di punti, ammetteva proposte di ottimizzazione della soluzione progettuale finalizzate alla migliore realizzazione tecnica dell’opera. E ciò con riferimento sia alle modalità di esecuzione delle lavorazioni sia ai materiali previsti in progetto (punti A.4., B.2.3. e B.3.2. – pagg. 6, 7 e 10).</p>
<p style="text-align: justify;">7.- Col quinto motivo, la ricorrente lamenta l’insufficienza della copertura assicurativa contro i rischi professionali di cui si è avvalsa il raggruppamento dei progettisti, in quanto limitata ad un massimale pari ad € 500.000,00, in luogo di € 1.750.000,00 come richiesto dal punto 6.4.2. del disciplinare.</p>
<p style="text-align: justify;">Anche questo motivo è infondato.</p>
<p style="text-align: justify;">Nella fattispecie in esame il requisito è rispettato, atteso che la somma delle polizze dei componenti il raggruppamento (Polizze stipulate da MSM Ingegneria ed Ingesca per massimali pari, rispettivamente, ad € 2.000.000,00 ed € 1.000,000,00) è ampiamente superiore a quella richiesta dal disciplinare di gara.</p>
<p style="text-align: justify;">In ogni caso, ai sensi dell’art. 83, comma 5-bis, d. lgs 50/2016: “In relazione al requisito di cui al comma 4, lettera c), l’adeguatezza della copertura assicurativa offerta viene valutata sulla base della polizza assicurativa contro i rischi professionali posseduta dall’operatore economico e in corso di validità. In relazione alle polizze assicurative di importo inferiore al valore dell’appalto, le stazioni appaltanti possono richiedere che l’offerta sia corredata, a pena di esclusione, dall’impegno da parte dell’impresa assicuratrice ad adeguare il valore della polizza assicurativa a quello dell’appalto, in caso di aggiudicazione”.</p>
<p style="text-align: justify;">Per di più, è pacifica la possibilità del soccorso istruttorio in tema di garanzie ovvero, nella specie, di copertura assicurativa.</p>
<p style="text-align: justify;">8.- Con il sesto motivo, la ricorrente ha lamentato che i requisiti di progettazione dichiarati dai progettisti non troverebbero adeguato riscontro nella documentazione probatoria; peraltro acuni di essi sarebbero inverosimili.</p>
<p style="text-align: justify;">Anche questo motivo, per le stesse ragioni esposte con l’esame del terzo motivo, è inammissibile.</p>
<p style="text-align: justify;">La censura – che invero presenta carattere esplorativo – risulta proposta avverso un provvedimento, quello della verifica dei requisiti dichiarati e di aggiudica efficace, che, a tutt’oggi, non è stato ancora adottato.</p>
<p style="text-align: justify;">In ogni caso, trattandosi di documentazione nella disponibilità dell’aggiudicataria in vista della trasmissione alla stazione appaltante per l’espletamento delle verifiche propedeutiche alla dichiarazione di efficacia dell’aggiudicazione, l’interessata ha prodotto in giudizio i certificati di eseguito servizio rilasciati dai committenti relativi alle corrispondenti attività di ingegneria oggetto di dichiarazione da parte dei componenti (INGESCA e MSM) il raggruppamento temporaneo tra i progettisti indicati.</p>
<p style="text-align: justify;">9.- L’inammissibilità del sesto motivo comporta l’inammissibilità, per le stesse ragioni, anche del settimo motivo, col quale la ricorrente lamenta la falsa dichiarazione dei requisiti dichiarati.</p>
<p style="text-align: justify;">10.- Con l’ottavo motivo, la ricorrente contesta le valutazioni operate dalla Commissione di gara con riferimento alle offerte tecniche.</p>
<p style="text-align: justify;">A suo avviso, la Commissione di gara avrebbe operato dei “favoritismi” a beneficio del raggruppamento ricorrente, con conseguente distorta attribuzione del punteggio tecnico previsto dal disciplinare di gara. Ciò con particolare riguardo ai criteri di valutazione:</p>
<p style="text-align: justify;">– B1 – “struttura tecnica operativa aziendale”;</p>
<p style="text-align: justify;">– B2 – “Adeguatezza delle attrezzature dei mezzi e dei macchinari che sa-ranno utilizzati per l’esecuzione delle lavorazioni e delle prestazioni oggetto dell’appalto indicando gli eventuali noleggi”</p>
<p style="text-align: justify;">Il motivo è infondato, attenendo i rilievi a profili propri della discrezionalità tecnica espressa dalla commissione esaminatrice.</p>
<p style="text-align: justify;">Sul punto, in linea con costante e condivisa giurisprudenza, le valutazioni tecniche espresse dalla Commissione di gara sono ampiamente discrezionali ed insindacabili in sede giurisdizionale, ove non inficiate da profili di erroneità, di illogicità e di sviamento che non si rinvengono nella fattispecie in esame. Invero, l’apprezzamento tecnico-discrezionale dell’amministrazione è soggetto al sindacato pieno del giudice amministrativo nei limiti della rilevabilità “ictu oculi” dei vizi di legittimità dedotti, in quanto volto ad accertare il ricorrere di seri indici di invalidità degli atti gravati e non a sostituire la valutazione del giudice all’apprezzamento di merito svolto dall’amministrazione (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. V, 7 maggio 2024, n. 4124; questo TAR, sez. V, 31 luglio 2023, n. 4625).</p>
<p style="text-align: justify;">In ogni caso, appare destituita di fondamento la specifica censura con la quale la ricorrente critica l’attribuzione di punti 8,333 su 10 per la struttura tecnico organizzativa dichiarata dall’aggiudicataria: ad avviso della ricorrente, tale struttura sarebbe riferibile alla mandataria Pontedil, non all’ausiliaria.</p>
<p style="text-align: justify;">L’assunto non è condivisibile in quanto, da un lato, Pontedil è in possesso della certificazione SOA, seppure non in relazione all’intera categoria; il che le consente di partecipare all’esecuzione dei lavori congiuntamente all’ausiliaria, la quale ha anche indicato ulteriore personale tecnico di supporto.</p>
<p style="text-align: justify;">Dall’altro lato, in senso contrario agli assunti di parte ricorrente, dall’esame dell’offerta tecnica dell’aggiudicataria, in particolare per il criterio B1, si evince l’organigramma dettagliato, con l’allegazione dei relativi curricula. Ed infatti, l’aggiudicataria ha indicato:</p>
<p style="text-align: justify;">– un project manager: Ing. Antonio Nicoletta;</p>
<p style="text-align: justify;">– un direttore tecnico di cantiere: Geom. Pietro di Nicuolo;</p>
<p style="text-align: justify;">– ufficio contabilità: geom. Roberto Falvo;</p>
<p style="text-align: justify;">– responsabile sicurezza qualità ambiente: geom. Antonio Innamorato;</p>
<p style="text-align: justify;">– assistente al direttore tecnico operativo di cantiere: Geom. Nello Di Nicuolo;</p>
<p style="text-align: justify;">– assistente al direttore tecnico operativo di cantiere: Geom. Aniello Caso;</p>
<p style="text-align: justify;">– capo cantiere infrastrutture: Sig. Paolo Barbieri;</p>
<p style="text-align: justify;">– capo cantiere sistemazioni idrogeologiche: Sig. Francesco Barbieri;</p>
<p style="text-align: justify;">– capo cantiere rilievi stradali: Sig. Giovanni Chiarella.</p>
<p style="text-align: justify;">Riguardo inoltre ai rilievi sui capi cantieri indicati dall’aggiudicataria, trattasi di operai specializzati per i quali è richiesta esperienza di cantiere e non specifici titoli di studio, avuto riguardo al ruolo specifico che assumono nella fase esecutiva, ruolo diverso da quello del direttore tecnico o delle altre figure direttive.</p>
<p style="text-align: justify;">Analoga censura è articolata con riferimento al requisito B.2.2, relativo all’adeguatezza delle attrezzature e dei mezzi rispetto ai riflessi sulla qualità ambientale.</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo la ricorrente, la valutazione confliggerebbe con la configurazione del RTI aggiudicatario.</p>
<p style="text-align: justify;">La censura è infondata.</p>
<p style="text-align: justify;">La ricorrente non ha contestato l’idoneità delle attrezzature, ma la relativa titolarità.</p>
<p style="text-align: justify;">L’assunto è inconferente posto che trattasi di attrezzature riconducibili al raggruppamento da considerarsi nel suo complesso, in assenza di divieti all’utilizzo delle stesse da parte di altro componente del raggruppamento, anche tramite contratto di messa in disponibilità.</p>
<p style="text-align: justify;">11.- Col nono motivo, infine, la ricorrente ha contestato i punteggi attribuiti in relazione all’offerta progettuale, con riferimento, in particolare, al criterio di valutazione A1 – “Professionalità ed adeguatezza del concorrente, desunta da n. 3 servizi”. In particolare, la ricorrente è dell’avviso che non sussisterebbe alcuna inerenza tra le esperienze pregresse e la progettazione stradale a base di gara.</p>
<p style="text-align: justify;">La censura è infondata attenendo a profili propri della discrezionalità tecnica, propri della Commissione.</p>
<p style="text-align: justify;">In ogni caso, vale osservare che il progetto di Avenida Laureano Gomez non è limitato allo studio del traffico ma riguarda, oltre al tracciato stradale, il progetto strutturale di due vitali viadotti in acciaio con luce centrale di sessantacinque metri e quello delle opere strutturali di contenimento della spinta dei terreni realizzate con diaframmi. Il progetto dello svincolo autostradale di Bergamo non contiene solo “piccole opere d’arte” ma anche la struttura di scavalco su via Zanica, realizzata con travi in cemento armato precompresso di luce pari ad oltre 34 m, del tutto simili a quelli del progetto a base gara (luce di 33 m).</p>
<p style="text-align: justify;">12.- Per quanto sopra, il ricorso va respinto.</p>
<p style="text-align: justify;">Le spese processuali, determinate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza nei confronti di ACAMIR, del Consorzio Stabile Unyon s.c.a r.l., delle partecipate INGESCA s.r.l. e MSM Ingegneria s.r.l. Si ravvisano le giuste ragioni per compensarle nei confronti della Regione Campania, in considerazione del ruolo da quest’ultima in concreto rivestito nella procedura di evidenza pubblica in discussione e del carattere meramente formale della resistenza in giudizio.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.</p>
<p style="text-align: justify;">Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in € 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre accessori di legge ove dovuti, in favore di ciascuna delle parti resistenti: ACAMIR, Consorzio Stabile Unyon s.c.a r.l., INGESCA s.r.l. e MSM Ingegneria s.r.l. queste ultime considerate unitariamente.</p>
<p style="text-align: justify;">Compensa nei confronti della Regione Campania.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2024 con l’intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Vincenzo Salamone, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Gianmario Palliggiano, Consigliere, Estensore</p>
<p style="text-align: justify;">Domenico De Falco, Consigliere</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 24/7/2020 n.4745</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-24-7-2020-n-4745/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Sergio De Felice, Presidente, Diego Sabatino, Consigliere, Estensore; PARTI: Luigia V., Giuseppina B. e Desolina B., rappresentate e difese dall&#8217;avvocato Daniele Rovelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia contro Comune di Davagna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Gerolamo Taccogna, con</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-24-7-2020-n-4745/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 24/7/2020 n.4745</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Sergio De Felice, Presidente, Diego Sabatino, Consigliere, Estensore; PARTI: Luigia V., Giuseppina B. e Desolina B., rappresentate e difese dall&#8217;avvocato Daniele Rovelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia contro Comune di Davagna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Gerolamo Taccogna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e nei confronti di Paolo V., rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Luigi Cocchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giovanni Corbyons in Roma, via Cicerone n.44)</span></p>
<hr />
<p>Concessione edilizia: il rilievo della salvezza dei diritti dei terzi</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Edilizia ed urbanistica &#8211; concessione edilizia &#8211; salvezza dei diritti dei terzi &#8211; rilievo.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Il rilascio del titolo abilitativo (anche in sanatoria) fa comunque salvi i diritti dei terzi e non interferisce, pertanto, nell&#8217;assetto dei rapporti fra privati, ferma restando la possibilità  per l&#8217;Amministrazione di verificare la sussistenza di limiti di matrice civilistica, per la realizzazione dell&#8217;intervento edilizio da assentire.&#8221;</em><br /> <em>Ed in effetti, la previsione di salvezza dei diritti dei terzi, nei  provvedimenti abilitativi in materia edilizia, è da intendere non come una mera clausola di rinvio alla protezione civilistica, tale da escludere ogni obbligo dell&#8217;Amministrazione nell&#8217;accertare la posizione dei controinteressati, ma come criterio di contemperamento tra le attribuzioni del giudice civile, unico soggetto titolare a dirimere i contrasti tra privati, e l&#8217;Amministrazione, che ha un compito pìù limitato: se è vero, infatti, che l&#8217;Amministrazione comunale, nel corso dell&#8217;istruttoria sul rilascio della concessione edilizia, deve verificare che esista il titolo per intervenire sull&#8217;immobile per il quale è chiesta la concessione edilizia, benchè la concessione sia sempre rilasciata facendo salvi i diritti dei terzi, è anche vero, perà², che deve escludersi un obbligo del Comune di effettuare complessi accertamenti diretti a ricostruire tutte le vicende riguardanti la titolarità  dell&#8217;immobile, o di verificare l&#8217;inesistenza di servità¹ o altri vincoli reali che potrebbero limitare l&#8217;attività  edificatoria dell&#8217;immobile, atteso che la concessione edilizia è un atto amministrativo che rende semplicemente legittima l&#8217;attività  edilizia nell&#8217;ordinamento pubblicistico, e regola solo il rapporto che, in relazione a quell&#8217;attività , si pone in essere tra l&#8217;Autorità  amministrativa che lo emette ed il soggetto a favore del quale è emesso, ma non attribuisce a favore di tale soggetto diritti soggettivi conseguenti all&#8217;attività  stessa, la cui titolarità  deve essere sempre verificata alla stregua della disciplina fissata dal diritto comune.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 24/07/2020<br /> <strong>N. 04745/2020REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 06608/2019 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong></p>
<p> sul ricorso numero di registro generale 6608 del 2019, proposto da Luigia V., Giuseppina B. e Desolina B., rappresentate e difese dall&#8217;avvocato Daniele Rovelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Comune di Davagna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Gerolamo Taccogna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> Paolo V., rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Luigi Cocchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giovanni Corbyons in Roma, via Cicerone n.44;<br /> <strong><em>per la riforma</em></strong><br /> della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Liguria, 22 maggio 2019 n. 470, resa tra le parti;<br /> <br /> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Davagna e di Paolo V.;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 11 giugno 2020 il Cons. Diego Sabatino e rilevato che, ai sensi dell&#8217;art. 84, commi 5 e 6 del D.L. n. 18 del 2020, il Collegio si è riunito con modalità  telematiche;<br /> Rilevato che causa passa in decisione, riservando ogni provvedimento sulle eventuali note di udienza che chiedono rinvio, rinvio per rimessione in termini, per discussione orale o per qualsiasi altra motivazione e che, ai sensi dell&#8217;art.4 del D.L. 28/20 gli avv.ti Daniele Rovelli, Luigi Cocchi e G. Corbjons depositano note di udienza e l&#8217;avv. Gerolamo Taccogna deposita memoria di replica;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br /> <br /> FATTO<br /> Con ricorso iscritto al n. 6608 del 2019, Luigia V., Giuseppina B. e Desolina B. propongono appello avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Liguria, 22 maggio 2019 n. 470, con la quale sono stati respinti, previa riunione, due ricorsi proposti contro il Comune di Davagna e Paolo V., rispettivamente:<br /> quanto al ricorso n. 319 del 2018, per l&#8217;annullamento<br /> del provvedimento prot. 568 del 09 febbraio 2018 avente ad oggetto: diniego del permesso di costruire in sanatoria PE 09/17,<br /> di ogni atto preparatorio, presupposto, inerente, conseguente e/o comunque connesso ed in particolare del parere negativo della commissione edilizia del Comune di Davagna emesso in data 12 dicembre 2017;<br /> quanto al ricorso n. 611 del 2018, per l&#8217;annullamento<br /> dell&#8217;ordinanza n. 3/2018 del 12 giugno 2018 avente ad oggetto la demolizione di opere realizzate in assenza di titolo ed il ripristino della situazione secondo quanto autorizzato con autorizzazione edilizia n. 26/92;<br /> di ogni atto preparatorio, presupposto, conseguente o connesso.<br /> I fatti di causa possono essere così¬ riassunti.<br /> Con istanza depositata presso il Comune di Davagna, in data 6 maggio 2017, prot. n. 1940, V. Luigia, dichiarandosi comproprietaria dell&#8217;immobile sito in Comune di Davagna, Località  Scoffera Via Cioso, censito al catasto Fabbricati, fg. 20, mapp. 737, adibito a terrazzo carrabile per parcheggio e terreno circostante, sistemato con rampa pedonale, chiedeva il rilascio di un accertamento di conformità  delle opere realizzate in modo difforme rispetto all&#8217;autorizzazione edilizia n. 26/1992 rilasciata in data 18 aprile 1992.<br /> In particolare, nella relazione allegata veniva dato conto della realizzazione di un terrazzo carrabile da adibire a parcheggio auto, perimetrato da una ringhiera e sottostante locale ad uso ripostiglio, con struttura verticale costituita da pilastri e tamponatura in blocchetti di cls; inoltre, sul lato ovest, era prevista la realizzazione di una scala esterna e un ballatoio in cls che si sviluppava per la lunghezza del terrapieno per permettere il collegamento della strada carrabile soprastante con il passo comune esistente in posizione sottostante.<br /> La relazione, quindi, dava conto delle seguenti difformità :<br /> &#8211; variazione del sedime del terrazzo carrabile che risultava ruotato leggermente e presentava una risega in aderenza al fabbricato di proprietà  di dimensioni pari a ml 1,25 di profondità  e ml 1,50 di larghezza; la profondità  del terrapieno era minore rispetto a quella dello stato autorizzato;<br /> &#8211; perimetrazione del terrazzo con parapetto in muratura di altezza pari a cm 92 con soprastante copertina in ardesia.<br /> &#8211; realizzazione di un terra vuoto nella struttura in CA con soprastante parcheggio privato e con l&#8217;ottenimento di un locale adibito a ripostiglio avente superficie netta pari a mq 16.07;<br /> &#8211; realizzazione di due bucature per accedere al suddetto locale ripostiglio sia dall&#8217;esterno che dal locale cucina posto nel fabbricato limitrofo;<br /> &#8211; realizzazione di un&#8217;intercapedine di larghezza pari a 70 cm sui tre lati posti controterra del nuovo locale;<br /> &#8211; inoltre, non era stata realizzata la scala esterna autorizzata, ma era stata costruita, in prossimità  del confine con l&#8217;altra proprietà , una rampa pedonale in battuto di cls, con sviluppo a &#8220;L&#8221;, di larghezza media pari a cm 100 e lunghezza pari a ml 10, perimetrata da cordolo a valle con soprastante recinzione e muretti in cls a monte, con sovrastante recinzione;<br /> &#8211; ove era stata prevista la scala esterna, era stato realizzato un battuto di cls perimetrato a monte e sul lato ovest da un muro in cls; nello spazio rimanente era stato realizzato un terrazzamento di forma regolare sistemato a verde.<br /> Con memoria di osservazioni, comunicata in data 27 maggio 2017, il controinteressato V. Paolo, proprietario dell&#8217;appartamento n. 5 e comproprietario del mappale n. 584, con riferimento ad una istanza di sanatoria presentata precedentemente, nel 2016, da V. Luigia, nonchè B. Giuseppina e B. Desolina, lamentava l&#8217;intervenuta occupazione, senza il suo consenso, in conseguenza delle opere eseguite in difformità , di porzione di parti comuni, così¬ violando anche le distanze, chiedendo, quindi, l&#8217;intervento dell&#8217;Autorità  Amministrativa per negare il provvedimento di sanatoria in quanto ritenuto lesivo dei propri interessi.<br /> Con successiva memoria presentata in data 5 agosto 2017, V. Paolo confermava le proprie doglianze con riferimento all&#8217;istanza di sanatoria pìù sopra richiamata.<br /> Il Comune di Davagna, con nota datata 8 agosto 2017, prot. n. 3843, comunicava alla istante il preavviso di rigetto ex art. 10 bis, l. n. 241 del 1990, per i seguenti motivi:<br /> &#8211; l&#8217;assenza del rispetto del diritto dei terzi e dell&#8217;art. 17 del PUC vigente;<br /> &#8211; inesattezze in ordine all&#8217;identificazione catastale dell&#8217;immobile oggetto di sanatoria e l&#8217;incoerenza con gli elaborati e le dichiarazioni allegate alle precedenti istanze di accertamento di conformità  acquisite agli atti in data 10/10/2016, prot. 4970.<br /> Il tecnico incaricato dalla V., quindi, presentava osservazioni, datate 21 agosto 2017, rilevando quanto segue:<br /> a) il progetto originario dell&#8217;opera, autorizzata nel 1992, prevedeva la realizzazione di un terrazzo carrabile con sottostante terrapieno posto sul lato di ponente della casa individuata con il civico 5 di Via Cioso insistente quasi per intero sul terreno identificato catastalmente al foglio 20 mappale 586 giÃ  mappale 339b e per una piccola parte sulla corte comune della casa identificata catastalmente al foglio 20 mappale 584 sub 1 e sub 2 a livello del piano terreno della casa stessa e di via Cioso; in forza di permuta in data 06/10/1993 erano stati assegnati in piena proprietà  ai sig.ri V. Luigia e B. Filippo tra le altre cose il terreno identificato con il mappale 586 e la porzione di casa identificata con il mappale 584 sub 1, mentre al sig.ri V. Franco e Licheri Antonina (aventi causa del V. Paolo) venne assegnata in piena proprietà  tra le altre cose la porzione di fabbricato identificata con il mappale 584 sub 2; quindi, con la suddetta permuta, anche se non specificatamente menzionati in atto, sarebbero, secondo il tecnico, stati assegnati ai sig.ri V. Luigia e B. Filippo tutti i diritti di superficie sulla porzione di corte comune circostante la casa e sul terreno posto sul lato di ponente del fabbricato dove era stato nel frattempo realizzato il terrazzo carrabile e di conseguenza da quel momento in avanti i sigg. V. Franco e Licheri Antonina non avrebbero potuto vantare pìù alcun diritto sul terrazzo stesso, così¬ come il loro avente causa, ferma restando l&#8217;asserita intervenuta usucapione;<br /> b) l&#8217;autorizzazione n. 26 del 1992, quand&#8217;anche fosse stata illegittimamente rilasciata dal Comune di Davagna, non avrebbe pìù, trascorsi circa 25 anni dal suo rilascio, potuto essere annullata dal Comune predetto o da altri (art. 21 nonies L. 241/90 e art. 53 della L.R. 16/2008) ragion per cui allo stato risultava valida ed efficace;<br /> c) V. Luigia e le di lei figlie B. Desolino e B. Giuseppina, nella loro qualità  di aventi causa del sig. B. Filippo, sarebbero state le uniche legittimate a chiedere la regolarizzazione dal punto di vista edilizio della sistemazione esterna inerente il terrazzo carrabile;<br /> d) relativamente al rispetto della normativa di cui all&#8217;art.17 del PUC, un ampliamento di fabbricato per la realizzazione di un nuovo locale anche se non strettamente da adibirsi a servizio igienico, contribuirebbe ad una migliore fruizione dello stesso immobile e di conseguenza ne deriverebbe un miglioramento anche da punto di vista igienico-sanitario;<br /> e) nella pratica edilizia presentata era stato indicato il mapp. 737 del foglio 20, laddove il progetto di sanatoria riguardava anche marginalmente l&#8217;adiacente mapp. 584, ma il fatto di non aver indicato il mapp. 584, in quanto marginalmente interessato, non inficerebbe in alcun modo la corretta indicazione della zona e della porzione di fabbricato oggetto di regolarizzazione edilizia;<br /> f) con riferimento alla forma del terrazzo in un primo momento era stato effettuato un rilievo di massima sulla base del progetto autorizzato e, a seguito di una successiva verifica per riscontrate alcune incongruenze, era stato effettuato un rilievo strumentale pìù approfondito che risultava riportato nel progetto di sanatoria prot. n. 1940 del 6/5/2017.<br /> Con successiva nota prot. n. 4390, datata 11 settembre 2017, il Comune di Davagna richiedeva alla parte istante alcune integrazioni documentali.<br /> Quindi, B. Giuseppina, con comunicazione in data 10 ottobre 2017, precisava quanto segue:<br /> &#8211; di essere proprietaria, per la quota pari a 107/864, congiuntamente alla sig.ra V. Luigia, per la quota pari a 650/864 e a B. Desolina, per la quota pari a 107/864, del terreno e della corte con soprastanti manufatti identificati catastalmente al foglio 20 mappali 737 e 584 in forza dei seguenti titoli:<br /> a) relativamente al mappale 737 e la quota pari ad 1/2 della porzione di corte relativa il mappale 584 in forza di atto di permuta a rogito Notaio Massimo di Paolo rep.30243 in data 6/10/1993 registrato a Genova in data 26/10/1993 al n° 2341 ed ivi trascritto in data 5/11/1993 ai n° 24833R.G. e n°17841 R.P. e successiva denuncia di successione a seguito del decesso del sig. B. Filippo Giuseppe avvenuto in data 24/10/2006 nonchè successiva denuncia di successione registrata a Genova in data 15/10/2008 al n°44/408/8 ed ivi trascritta in data 23/1/2009 al n°2578 R.G. e n° 189612.P.;<br /> b) relativamente alla rimanente quota pari ad 1/2 della porzione di corte relativa il mappale 584 in virtà¹ dell&#8217;art. 1158 cc a seguito di possesso pacifico pubblico continuo e non interrotto esclusivo ultraventennale.<br /> Con successiva nota, datata 23 ottobre 2017, Paolo V. contestava le osservazioni sollevate dalla parte istante, ribadendo che le opere realizzate in difformità  rispetto all&#8217;autorizzazione determinavano l&#8217;occupazione di parte di proprietà  comune e in parte anche di proprietà  esclusiva dello stesso V., e contestava anche che i luoghi erano soggetti a rischio idrogeologico.<br /> Con atto del 12 dicembre 2017 la Commissione edilizia del Comune di Davagna esprimeva parere negativo sull&#8217;istanza di conformità , comunicato a parte istante con nota del Comune datata 12 dicembre 2017, rilevando che:<br /> &#8211; la titolarità  su porzione del mappale 584 era stata dichiarata in virtà¹ di usucapione non oggetto di accertamento da parte dell&#8217;Autorità  giudiziaria e pertanto contestata da terzi;<br /> &#8211; l&#8217;opera oggetto dell&#8217;istanza di accertamento in conformità , consistente tra l&#8217;altro in una traslazione della sagoma a valle, violava la distanza minima dai confini rispetto all&#8217;antistante terreno ai sensi della disciplina vigente.<br /> Con nota prot. n. 293, datata 23 gennaio 2018, il Comune rinnovava il preavviso di rigetto richiamando tutti gli atti e provvedimenti infraprocedimentali sopra citati e specificatamente il parere della Commissione edilizia.<br /> Infine, con provvedimento protocollo n. 568 del 9 febbraio 2018, notificato in data 21 febbraio 2018, il Comune di Davagna respingeva l&#8217;istanza di accertamento di conformità  formulata da V. Luigia, relativa al mantenimento delle opere realizzate in difformità  rispetto all&#8217;autorizzazione edilizia n. 26 del 1992, presso l&#8217;immobile sito in via Cioso, località  Scoffera, distinto al NCT, foglio 20, mapp. 584 e 737.<br /> Nelle motivazioni il Comune di Davagna recepiva il parere negativo della Commissione edilizia emesso in data 12 dicembre 2017.<br /> In particolare, a fondamento del diniego di sanatoria venivano indicate le seguenti ragioni:<br /> 1) l&#8217;assenza di legittimazione da parte di V. Luigia, in quanto l&#8217;opera sconfinerebbe sul mapp. 584 di proprietà , oltre che della ricorrente e delle di lei figlie, anche di V. Paolo;<br /> 2) la traslazione della sagoma dell&#8217;edificio a valle rispetto a quanto rappresentato nel progetto originario, traslazione che comporterebbe una violazione della distanza minima dai confini rispetto all&#8217;antistante terreno ai sensi della disciplina urbanistica vigente.<br /> V. Luigia, quindi, con ricorso depositato in data 19 giugno 2018 impugnava il predetto provvedimento e ogni atto preparatorio, comunque connesso, in particolare il parere edilizio citato rilasciato dalla C.E., chiedendone l&#8217;annullamento per i seguenti motivi:<br /> 1) violazione di legge e/o eccesso di potere, violazione artt. 3 e 21 octies, l. n. 241 del 1990; omessa o insufficiente motivazione; travisamento dei fatti; violazione artt. 45 e 49, l. r. Liguria n. 16 del 2008; violazione artt. 11 e 36, dpr. n. 380 del 2001; sussistenza del titolo per richiedere l&#8217;accertamento di conformità : secondo parte ricorrente non sussisterebbe il difetto di legittimazione, potendo la stessa richiedere la sanatoria in quanto autrice dell&#8217;abuso, ed il terzo potendo trovare tutela in sede civile, eccependo, altresì¬, l&#8217;intervenuta usucapione del diritto domenicale sul terreno occupato;<br /> 2) violazione di legge e/o eccesso di potere; violazione art. 21 octies, l. n. 241 del 1990; violazione artt. 3 e 21 octies, l. n. 241 del 1990; omessa o insufficiente motivazione; travisamento dei fatti; violazione art. 873 c.c.: secondo parte ricorrente, il motivo di diniego relativo alla &#8220;violazione delle distanze&#8221; era fondato su una &#8220;traslazione del fabbricato a valle&#8221; che in realtà  sarebbe frutto di una inesatta rappresentazione grafica della strada pedonale &#8220;Davagna-Torriglia&#8221; nel progetto originario del 1995, sicchè la corretta identificazione del tracciato in sede di tavole allegate all&#8217;istanza di conformità  renderebbe conto del necessario adeguamento effettuato in sede di costruzione dell&#8217;opera contestata;<br /> 3) violazione di legge e/o eccesso di potere; violazione art. 21 octies, l. n. 241 del 1990; violazione artt. 3 e 21 octies, l. n. 241 del 1990; omessa o insufficiente motivazione; travisamento dei fatti; violazione art. 873 c.c.; sempre in ordine all&#8217;asserita violazione delle distanze, secondo parte la motivazione sarebbe del tutto generica, non dandosi conto di quali siano le distanze concretamente violate e se le stesse siano quelle dal confine o tra fabbricati, nè della norma di piano regolatore che disciplinerebbe la fattispecie concreta;<br /> 4) violazione di legge e/o eccesso di potere; violazione art. 21 octies, l. n. 241 del 1990; violazione artt. 3 e 21 octies, l. n. 241 del 1990; omessa o insufficiente motivazione; travisamento dei fatti; violazione art. 99, zona E PRG approvato con DPGR Liguria n. 853 del 4 agosto 1989; violazione norme di congruenza PUC di Davagna art. 12; ambiti di riqualificazione: secondo parte ricorrente il provvedimento impugnato violerebbe lo strumento urbanistico locale vigente sia nel 1995, al momento della realizzazione delle asserite difformità , sia all&#8217;attualità , in quanto entrambi gli strumenti urbanistici consentirebbero un aumento di volumetria del fabbricato del 20% per ragioni igienico sanitarie, anche volendo considerare la &#8220;traslazione&#8221; un &#8220;aumento di volume&#8221;;<br /> 5) violazione di legge e/o eccesso di potere; violazione art. 21 octies, l. n. 241/1990; violazione artt. 3 e 21 octies, l. n. 241 del 1990; omessa o insufficiente motivazione; travisamento dei fatti; violazione artt. 32, 34 e 36, dpr. n. 380 del 2001: secondo parte ricorrente, non trattandosi nel caso di specie di una &#8220;variazione essenziale&#8221;, ex art. 32, d.p.r. n. 380 del 2001, sussisterebbero i presupposti per la sanabilità  dell&#8217;opera che non rappresenterebbe un abuso edilizio, parimenti, atteso che la &#8220;traslazione&#8221; sarebbe contenuta nel limite del 2% delle misure progettuali, con conseguente contenimento della difformità  edilizia nei limiti di tolleranza.<br /> Si costituivano in giudizio il Comune di Davagna e V. Paolo contestando l&#8217;ammissibilità  e fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.<br /> Con nota prot. n. 1853, datata 15 maggio 2018 il Comune preannunciava, a seguito del diniego di rilascio dell&#8217;accertamento in conformità  richiesto, l&#8217;adozione del provvedimento di ripristino dello stato dei luoghi antecedente all&#8217;esecuzione delle opere non conformi.<br /> Infine, con ordinanza n. 3/2018, prot. n. 2296, del 12 giugno 2018, notificata in data 22 giugno 2018, il Comune di Davagna ordinava la demolizione delle opere asseritamente realizzate in assenza di titolo e il ripristino della situazione antecedente, secondo quanto assentito con l&#8217;autorizzazione edilizia n. 26 del 1992.<br /> Avverso i predetti provvedimenti Luigia V., B. Giuseppina e B. Desolina proponevano ricorso Rg n. 611 del 2018, chiedendone all&#8217;annullamento, sulla scorta dei seguenti motivi:<br /> 1) in via derivata (primi cinque motivi): le ricorrenti lamentavano l&#8217;illegittimità  derivata dell&#8217;ordine di demolizione in conseguenza dell&#8217;asserita illegittimità  del provvedimento di diniego di sanatoria per le ragioni di cui al ricorso Rg. n. 319 del 2018;<br /> 2) in via propria:<br /> 2.1. violazione di legge e/o eccesso di potere; violazione artt. 3 e 21 octies, l. n. 241 del 1990; omessa o insufficiente motivazione; travisamento dei fatti; violazione artt. 31, 32 e 34, dpr. n. 380 del 2001: secondo parte ricorrente, il riferimento, nell&#8217;ordinanza impugnata, all&#8217;art. 31, comma 1, d.p.r. n. 380 del 2001, sarebbe erroneo in quanto si tratterebbe di una difformità  non totale, ma parziale, ex art. 34, attesa la solo asserita leggera traslazione del sedime e l&#8217;esecuzione abusiva di una serie di opere minori, non recanti variazioni essenziali, non essendosi determinato un aumento della cubatura o superficie rilevante;<br /> 2.2. violazione di legge e/o eccesso di potere; violazione artt. 3 e 21 octies, l. n. 241 del 1990; omessa o insufficiente motivazione; travisamento dei fatti; violazione artt. 31, 32 e 34, dpr. n. 380/2001; violazione dei principi di proporzionalità  ed adeguatezza: secondo parte ricorrente l&#8217;ordine di demolizione sarebbe illegittimo in quanto la demolizione ingiunta dal comune non potrebbe essere eseguita senza pregiudizio della parte giÃ  eseguita in conformità ;<br /> 2.3. nullità  del provvedimento per violazione di legge e/o eccesso di potere; violazione artt. 3 e 21 septies, l. n. 241 del 1990; impossibilità  dell&#8217;oggetto dell&#8217;ordinanza di demolizione: secondo parte ricorrente, l&#8217;ordinanza di ripristino comporterebbe la &#8220;traslazione&#8221; dell&#8217;immobile di circa un metro, sicchè rimando invariate le misure assentite, l&#8217;immobile, se l&#8217;ordinanza di ripristino fosse eseguita, andrebbe ad invadere la carreggiata della strada comunale pedonale Davagna/Torriglia, passante in aderenza al fabbricato, con conseguente nullità  ai sensi dell&#8217;art. 21 septies, l. n. 241/1990 del provvedimento per incertezza (indeterminatezza) dell&#8217;oggetto o comunque per l&#8217;impossibilità  di realizzare il dispositivo dello stesso, o, eventualmente con conseguente illegittimità  per eccesso di potere sotto il profilo del difetto del presupposto e della carenza di motivazione e di istruttoria;<br /> 2.4. violazione di legge e/o eccesso di potere, violazione artt. 3 e 21 octies, l. n. 241 del 1990; omessa o insufficiente motivazione; travisamento dei fatti; violazione artt. 31, 32 e 34, dpr. n. 380 del 2001: secondo parte ricorrente, il provvedimento impugnato non sarebbe congruamente ed adeguatamente motivato poichè, essendo l&#8217;opera in loco fin dal 1992, l&#8217;amministrazione avrebbe dovuto argomentare in modo pìù approfondito in ordine all&#8217;asserita irregolarità  del manufatto, mentre le opere asseritamente abusive sarebbero solo indicate per relationem nell&#8217;ordinanza, senza che venga in alcun modo motivata la loro illegittimità  urbanistica e l&#8217;interesse pubblico al ripristino dello stato dei luoghi.<br /> Si costituivano anche in tale giudizio il Comune di Davagna e V. Paolo contestando l&#8217;ammissibilità  e fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.<br /> All&#8217;udienza del 18 aprile 2019 i giudizi venivano trattenuti in decisione, riuniti attesa la connessione soggettiva ed oggettiva tra gli stessi e decisi con la sentenza appellata. In essa, il T.A.R. riteneva infondate le censure proposte, sottolineando la correttezza dell&#8217;operato della pubblica amministrazione, in relazione alla impossibilità  della sanatoria richiesta ed alla conseguente necessità  del ripristino ordinato.<br /> Contestando le statuizioni del primo giudice, le parti appellanti evidenziano l&#8217;errata ricostruzione in fatto e in diritto operata dal giudice di prime cure, riproponendo come motivi di appello le proprie originarie censure, come meglio descritte in parte motiva.<br /> Nel giudizio di appello, si sono costituiti il Comune di Davagna e Paolo V., chiedendo di dichiarare inammissibile o, in via gradata, rigettare il ricorso.<br /> In data 26 agosto 2018 il Comune di Davagna proponeva ricorso incidentale e, all&#8217;udienza del 29 agosto 2019, l&#8217;istanza cautelare proposta dalle parti appellanti veniva accolta con ordinanza 30 agosto 2019 n. 4222.<br /> Alla pubblica udienza del giorno 11 giugno 2020, il ricorso è stato discusso e assunto in decisione.<br /> DIRITTO<br /> 1. &#8211; In via preliminare, la Sezione deve darsi carico dell&#8217;istanza di rinvio presentata dalle parti appellanti in data 30 aprile 2020 e motivata sulla scorta della pendenza della mediazione obbligatoria avente ad oggetto la domanda di usucapione e di eventuale accertamento dell&#8217;accessione ex articolo 938 c.c.<br /> 1.1. &#8211; L&#8217;istanza va respinta, per ragioni sia procedimentali che processuali.<br /> Sotto il primo punto di vista, occorre sottolineare, come meglio si preciserà  in relazione al primo motivo dell&#8217;appello principale, che oggetto dell&#8217;attuale contenzioso non è la proprietà  dell&#8217;area, che è vicenda di pertinenza della giurisdizione ordinaria, ma la correttezza del procedimento amministrativo in relazione al concreto e corretto accertamento dei fatti e alla adeguata ponderazione degli interessi.<br /> Nel caso in esame, quello che va accertato, quindi, non è se la proprietà  dell&#8217;area e del manufatto in esame fossero state usucapite o meno, ma se la detta situazione proprietaria sia stata correttamente accertata dall&#8217;amministrazione in base alla documentazione in suo possesso. Il che porta ad escludere la rilevanza di un titolo di formazione successiva al provvedimento impugnato.<br /> Sotto il secondo punto di vista, quello procedimentale, va ricordato che è interdetto al giudice di pronunciarsi su poteri non ancora esercitati dall&#8217;amministrazione, giusta la previsione dell&#8217;art. 34 comma 2 c.p.a., che dispone che &#8220;In nessun caso il giudice può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati&#8221;. In questo caso, consentendo la diretta disamina di documenti non conosciuti dall&#8217;amministrazione perchè estranei al procedimento e formati dopo la sua conclusione, il divieto verrebbe aggirato, atteso che questo Consiglio verrebbe ad esprimersi su un fatto sopravvenuto prima che questo venga acquisito e vagliato nell&#8217;ambito dell&#8217;ordinaria forma amministrativa del procedimento.<br /> Conclusivamente, la richiesta di rinvio mira a sospendere il processo in attesa della formazione di un titolo che, in relazione al caso in esame, sarebbe del tutto irrilevante.<br /> A tale proposito, occorre anche sottolineare come il caso sia diverso da quello evocato dalla parte come precedente (ossia Cons. Stato, V, 7 giugno 2017 n. 2728; mentre non è calzante il secondo rinvio, Cons. Stato, IV, 22 settembre 2016 n. 3916, che attiene ad una rivendita di generi di monopolio), atteso che nel caso del 2017 era proprio la titolarità  dominicale che fondava il potere esercitato (in relazione ad una supposta sede stradale) e quindi il provvedimento. In quella situazione, del tutto diversa da questa in scrutinio, l&#8217;accertamento della proprietà  era funzionalizzato a verificare l&#8217;esistenza dei presupposti per l&#8217;emanazione dell&#8217;atto gravato, ossia la sussistenza del potere amministrativo.<br /> Nella vicenda qui in esame, invece, il tema non è quello della proprietà  dell&#8217;area ma della sua corretta prova, il che rende irrilevante l&#8217;accertamento richiesto, inutile la sospensione del processo e, conseguentemente, infondata la richiesta di rinvio.<br /> 2. &#8211; Venendo al merito, occorre esaminare in via prioritaria l&#8217;appello incidentale proposto dal Comune che, almeno in relazione al suo primo motivo, riguardante una questione di irricevibilità  del ricorso in prime cure, ha sicuramente un valore tranciante ed assorbente e deve quindi essere scrutinato in via prioritaria.<br /> 2.1. &#8211; Con il primo motivo dell&#8217;appello incidentale, il Comune lamenta l&#8217;erroneità  della sentenza nella parte in cui non ha rilevato l&#8217;inammissibilità  e l&#8217;irricevibilità  dell&#8217;impugnativa proposta in data 20 settembre 2018 dalle ricorrenti B., atteso che le stesse hanno acquisito sicuramente la conoscenza del provvedimento di diniego della sanatoria e delle sue motivazioni a maggio 2018, quando è stato loro notificato l&#8217;avvio del procedimento di demolizione, che ha fatto espresso richiamo alla nota prot. n. 568 del 9 febbraio 2018.<br /> La doglianza non può essere accolta.<br /> Come evidenzia la giurisprudenza in tema di destinatari dell&#8217;ordinanza di demolizione, è &#8220;sufficiente la notificazione ad uno solo dei proprietari del provvedimento demolitorio affinchè sia validato il procedimento amministrativo volto al ripristino della situazione giuridica illegittimamente incisa dagli interventi edilizi effettuati&#8221; (Cons. Stato, IV, 15 maggio 2009 n. 3029), evidenziando quindi implicitamente la natura solidale della loro obbligazione (peraltro, riconosciuta direttamente in altre decisioni, ex plurimis T.A.R. Lazio, I , 19 giugno 2015, n. 8518; T.A.R. Campania, VIII , 3 maggio 2012, n. 2029).<br /> La detta natura consente quindi di condividere la posizione del primo giudice, atteso che l&#8217;omessa notifica dell&#8217;ordinanza di demolizione anche a tutti i comproprietari, lungi dal costituirne un vizio di legittimità , determina solo l&#8217;inefficacia del provvedimento limitatamente ai soggetti, in ipotesi, comproprietari per i quali è mancata la notifica che potranno impugnare il provvedimento sanzionatorio, facendo valere in via autonoma le proprie ragioni entro il termine decorrente dalla piena conoscenza dell&#8217;ingiunzione (Cons. Stato, VI, 27 marzo 2012, n. 1810).<br /> Pertanto, visto che nei confronti della ricorrente Luigia V. tale profilo di tardività  non può essere azionato, l&#8217;estensione dell&#8217;eventuale giudicato favorevole anche alle altre comproprietarie in ipotesi attivatesi tardivamente (ex art. 1306 comma 2 c.c.) rende irrilevante il previo consenso delle altre parti e giustifica la posizione del primo giudice che ha ritenuto che l&#8217;eccezione proposta non poteva avere l&#8217;effetto di paralizzare l&#8217;impugnativa de qua.<br /> 2.2. &#8211; Continuando, per mere ragioni di ordine, con l&#8217;esame dell&#8217;appello incidentale, viene in rilievo il secondo motivo di diritto, dove il Comune lamenta l&#8217;accoglimento della censura in relazione alla violazione delle distanze, motivazione che nel provvedimento sarebbe del tutto generica, non avendo l&#8217;Ente territoriale specificato nè la misura della distanza violata nè le disposizioni in forza delle quali sarebbe sussistente tale violazione.<br /> Va premesso che, stante l&#8217;infondatezza dell&#8217;appello principale, come di seguito si vedrà , il motivo appena esposto viene esaminato ai soli fini di completezza, per le stesse ragioni valevoli per le censure successive alla prima dell&#8217;appello principale.<br /> La doglianza è comunque infondata.<br /> Ferma restando la valutazione della sufficienza motivazionale del provvedimento gravato nel suo complesso, appare condivisibile la motivazione del primo giudice in merito alla mancata precisazione dei modi di violazione delle distanze, in quanto è corretto affermare come il Comune non abbia specificato, nè la misura della distanza violata, nè le disposizioni in forza delle quali sarebbe sussistente tale violazione.<br /> Tale carenza non può neppure essere superata dagli eventi precedenti, che evidenziano una conoscenza della problematica in capo alle parti ricorrenti, stante comunque la loro mancata trasfusione nell&#8217;esito procedimentale.<br /> Pertanto, il motivo è infondato e comporta il rigetto dell&#8217;appello incidentale nel suo complesso.<br /> 3. &#8211; Venendo invece ora all&#8217;appello principale, deve notarsi come anch&#8217;esso non sia fondato e vada respinto per i motivi di seguito precisati.<br /> Con il primo motivo di diritto, rubricato &#8220;Erroneità  della sentenza impugnata nella parte in cui non accoglie il primo motivo dei ricorsi RGR n. 319/2018 ed RGR n. 611/2018 &#8211; Violazione di legge e/o eccesso di potere &#8211; Violazione artt. 3 e 21 octies L. n. 241/1990 &#8211; Omessa o insufficiente motivazione &#8211; Travisamento dei fatti &#8211; Violazione art. 45, 49 L.R. Liguria n. 16/2008 &#8211; Violazione Art. 11 e 36 DPR n. 380/2001. Sussistenza del titolo per richiedere l&#8217;accertamento di conformità &#8220;, si lamenta l&#8217;erroneità  della sentenza nella parte in cui ha ritenuto equiparabile, in punto di legittimazione, la posizione di colui che formula domanda di permesso di costruire a quella di colui che formula istanza di accertamento di conformità  ed affermando che era compito dell&#8217;amministrazione, in tale ultimo caso, condurre un&#8217;attività  istruttoria al fine di accertare il requisito della legittimazione soggettiva del richiedente, legittimazione riconducibile al solo titolo di proprietà  (che nel caso di specie non sussisterebbe poichè l&#8217;occupazione di porzione di terreno altrui non era legittimata da una sentenza di usucapione che avrebbe, secondo il T.A.R., al limite legittimato la sospensione del processo ai sensi dell&#8217;articolo 295 c.pc.), senza tener conto della circostanza che l&#8217;accertamento di conformità  ha una platea di legittimati pìù ampia rispetto al procedimento di richiesta di permesso di costruire e ciò in quanto gli interessi che richiedono la sanatoria di un abuso hanno sia un interesse urbanistico che di natura penale, poichè l&#8217;accertamento di conformità  estingue eventuali reati conseguenti all&#8217;abuso.<br /> 3.1. &#8211; La censura è infondata.<br /> La posizione della parte appellante parte da una affermazione rinvenibile nella giurisprudenza amministrativa, in merito alla legittimazione soggettiva alla proposizione dell&#8217;accertamento, ritenuta pìù ampia di quella necessaria ad ottenere il permesso di costruire, per giungere poi ad una conclusione errata, sulla sua sufficienza a conseguire il titolo edilizio anche invito domino.<br /> Va infatti notato (Cons. Stato, VI, 26 gennaio 2015, n. 316) che, &#8220;nell&#8217;ottica della necessaria conformità  degli interventi edilizi alla disciplina urbanistica, nell&#8217;esclusivo interesse pubblico ad una programmata e disciplinata trasformazione del territorio &#8211; l&#8217;impulso ad effettuare tale trasformazione debba provenire da un soggetto, che si trovi in posizione di detenzione qualificata del bene, anche nell&#8217;ambito di un rapporto di locazione.&#8221;<br /> &#8220;Non appare casuale, tuttavia, che in materia di sanatoria la normativa di riferimento (art. 36 T.U. cit.) ammetta la proposizione dell&#8217;istanza da parte non solo del proprietario, ma anche del &#8216;responsabile dell&#8217;abuso&#8217;, tale dovendo intendersi lo stesso esecutore materiale, ovvero chi abbia la disponibilità  del bene, al momento dell&#8217;emissione della misura repressiva.&#8221;<br /> &#8220;La relativamente maggiore ampiezza della legittimazione a richiedere la sanatoria, rispetto al preventivo permesso di costruire, trova d&#8217;altra parte giustificazione nella possibilità  da accordare al predetto responsabile &#8211; ove coincidente con l&#8217;esecutore materiale delle opere abusive &#8211; di evitare le conseguenze penali dell&#8217;illecito commesso, ferma restando la salvezza dei diritti di terzi.&#8221;<br /> Tuttavia, che la detta legittimazione abbia una forza tale da imporsi anche sulla contraria volontà  dell&#8217;eventuale comproprietario dissenziente, appare affermazione del tutto estranea ai principi valevoli in materia. Ed infatti, anche il citato precedente, evocato a sostegno dalla parte appellante, seppure in un caso in cui non viene in rilievo il dissenso esplicito del proprietario, nota che &#8220;il rilascio del titolo abilitativo (anche in sanatoria) fa comunque salvi i diritti dei terzi e non interferisce, pertanto, nell&#8217;assetto dei rapporti fra privati, ferma restando la possibilità  per l&#8217;Amministrazione di verificare la sussistenza di limiti di matrice civilistica, per la realizzazione dell&#8217;intervento edilizio da assentire.&#8221;<br /> Ed in effetti, la previsione di salvezza dei diritti dei terzi è sempre stata intesa dalla giurisprudenza non come una mera clausola di rinvio alla protezione civilistica, tale da escludere ogni obbligo dell&#8217;amministrazione nell&#8217;accertare la posizione dei controinteressati, ma come criterio di contemperamento tra le attribuzioni del giudice civile, unico soggetto titolare a dirimere i contrasti tra privati, e l&#8217;amministrazione, che ha un compito pìù limitato. Infatti, secondo la giurisprudenza pacifica (ex multis, Cons. Stato, V, 24 marzo 2011, n. 1770), &#8220;se è vero che l&#8217;Amministrazione comunale, nel corso dell&#8217;istruttoria sul rilascio della concessione edilizia, deve verificare che esista il titolo per intervenire sull&#8217;immobile per il quale è chiesta la concessione edilizia, benchè la concessione sia sempre rilasciata facendo salvi i diritti dei terzi, è anche vero, perà², che deve escludersi un obbligo del Comune di effettuare complessi accertamenti diretti a ricostruire tutte le vicende riguardanti la titolarità  dell&#8217;immobile, o di verificare l&#8217;inesistenza di servità¹ o altri vincoli reali che potrebbero limitare l&#8217;attività  edificatoria dell&#8217;immobile, atteso che la concessione edilizia è un atto amministrativo che rende semplicemente legittima l&#8217;attività  edilizia nell&#8217;ordinamento pubblicistico, e regola solo il rapporto che, in relazione a quell&#8217;attività , si pone in essere tra l&#8217;autorità  amministrativa che lo emette ed il soggetto a favore del quale è emesso, ma non attribuisce a favore di tale soggetto diritti soggettivi conseguenti all&#8217;attività  stessa, la cui titolarità  deve essere sempre verificata alla stregua della disciplina fissata dal diritto comune&#8221; (in senso conforme, Cons. Stato, V, 7 settembre 2009, n. 5223; id., V, 7 settembre 2007 n. 4703; id., V, 2 ottobre 2002 n. 5165).<br /> Per altro verso, la regola generale, per cui il permesso di costruire è rilasciato salvi i diritti dei terzi, sui quali quindi il Comune non è tenuto a svolgere particolari indagini, trova un limite nei casi in cui, come in quello presente, il Comune stesso sappia che il diritto di chi richiede il titolo abilitativo è contestato; in tal caso, si ritiene che l&#8217;ente debba compiere le indagini necessarie per verificare se tali contestazioni siano fondate e denegare il rilascio del titolo se il richiedente non sia in grado di fornire elementi seri a fondamento del suo diritto (in termini, Cons. Stato, IV, 23 dicembre 2019, n.6394; vedi anche id., IV, 14 gennaio 2019, n. 310; id., V, 8 novembre 2011, n. 5894).<br /> Pertanto, la ricostruzione operata dalla parte appellante, per cui la legittimazione alla sanatoria, pìù ampia di quella necessaria per conseguire il permesso di costruire, determinerebbe di fatto l&#8217;irrilevanza della posizione del terzo comproprietario dissenziente, appare insostenibile di fronte all&#8217;obbligo dell&#8217;amministrazione di accertare l&#8217;esistenza di un legittimo titolo a fondamento della pretesa, titolo di carattere sostanziale e non meramente procedimentale, e va quindi respinta.<br /> Pertanto, il motivo di censura non può essere condiviso.<br /> Una volta risolto il profilo dogmatico del rapporto tra legittimazione procedimentale e spettanza del bene della vita, appare condivisibile la valutazione operata dal T.A.R. in relazione ai presupposti di fatto, atteso che, da un lato, &#8220;è pacifico che le opere realizzate da parte ricorrente abbiano seppur parzialmente invaso un terreno che non spetta interamente in proprietà  delle sole ricorrenti, ma anche di V. Paolo il quale ha manifestato espressamente la sua contrarietà  alla sanatoria e, quindi, alle opere che ne costituiscono l&#8217;oggetto&#8221; e, dall&#8217;altro, l&#8217;eccezione di usucapione non ha fondamento, atteso che la questione civile sulla proprietà  appare, come visto sopra, ancora in una fase preprocessuale e allo stato, come anche in prime cure, non risulta essere intervenuta alcuna sentenza, passata in giudicato, di accertamento della predetta usucapione.<br /> 4. &#8211; Per rendere conto del prosieguo dello scrutinio, occorre aggiungere come il provvedimento di rigetto del Comune risulti fondato su due diverse ragioni, del tutto autonome. Infatti il provvedimento gravato è motivato in ragione:<br /> a) dell&#8217;assenza di legittimazione da parte di V. Luigia, in quanto l&#8217;opera sconfinerebbe sul mapp. 584 di proprietà , oltre che della ricorrente e delle di lei figlie, anche di V. Paolo;<br /> b) della traslazione della sagoma dell&#8217;edificio a valle rispetto a quanto rappresentato nel progetto originario, traslazione che comporterebbe una violazione della distanza minima dai confini rispetto all&#8217;antistante terreno ai sensi della disciplina urbanistica vigente.<br /> Pertanto, nel caso in esame, la sufficienza della prima motivazione rende di fatto giÃ  inattaccabile il provvedimento e, correttamente, il T.A.R. ha notato &#8220;il rigetto del motivo di impugnazione esaminato è sufficiente a giustificare la reiezione del ricorso, difettando l&#8217;interesse di parte ricorrente all&#8217;accoglimento degli ulteriori motivi dedotti.&#8221;<br /> La detta considerazione è valida parimenti in grado di appello. Il che consente di esaminare, per mera completezza e non perchè destinate ad un possibile esito di accoglimento, gli ulteriori motivi ai quali sarà  comunque riservata una valutazione pìù stringata.<br /> 4.1. &#8211; Con il secondo motivo, rubricato &#8220;Erroneità  della sentenza impugnata nella parte in cui non accoglie il quarto motivo dei ricorsi RGR n. 319/2018 ed RGR n. 611/2018 &#8211; Violazione di legge e/o eccesso di potere &#8211; Violazione art. 21 octies L. n. 241/1990 &#8211; Violazione artt. 3 e 21 octies L. n. 241/1990 &#8211; Omessa o insufficiente motivazione &#8211; Travisamento dei fatti &#8211; Violazione art. 99 zona E PRG approvato con DPGR Liguria n. 853 del 4/8/1989 &#8211; Violazione norme di congruenza PUC di Davagna art. 12 &#8211; ambiti di riqualificazione&#8221;, dove si lamenta come le ricorrenti abbiano censurato l&#8217;erronea applicazione delle norme di piano poichè l&#8217;area edificata sarebbe inserita in zona AB (area boscata) e non in zona PR e in parte EPA (come dedotto) è stato respinto dal TAR Liguria.<br /> La doglianza va respinta.<br /> Va innanzi tutto evidenziato che il IV motivo nei due ricorsi in prime cure è espressamente rivolto verso la violazione dello strumento urbanistico locale vigente sia nel 1995, al momento della realizzazione delle asserite difformità , sia al momento del ricorso, atteso che entrambi gli strumenti urbanistici consentivano un aumento di volumetria del fabbricato del 20% per ragioni igienico sanitarie.<br /> L&#8217;inserimento nelle diverse zone era quindi conseguente a consentire o meno il detto ampliamento volumetrico. Tuttavia, la fattispecie legittimante, nel caso in esame, è rimasta oggettivamente perplessa, visto che non è stato mai acclarato l&#8217;effettiva collocazione del manufatto in una o nell&#8217;altra area, tanto che la parte appellante ha reiterato una richiesta di accertamento peritale.<br /> Ritiene la Sezione che non vi sia spazio per il richiesto accertamento che, come sopra evidenziato, sarebbe inutile processualmente, non potendo portare a conseguenze diverse da quelle del rigetto dell&#8217;appello, per le ragioni viste sopra.<br /> Nei limiti suddetti, può perciò ritenersi sufficiente l&#8217;osservazione svolta dal primo giudice, che ha dato valore alla dichiarazione confessoria contenuta nella stessa istanza di sanatoria, &#8220;dove è stata proprio la ricorrente ad indicare qualificare l&#8217;area interessata come &#8220;AB&#8221; cioè &#8220;Area boscata&#8221; indicando, come norma di riferimento, l&#8217;art. 17 PUC. (e non l&#8217;art. 12 PUC, come dedotto nel giudizio), in forza del quale:<br /> &#8211; la ristrutturazione edilizia è ammessa, ma solo condizionatamente alla presentazione di adeguato &#8220;Studio di inserimento ambientale&#8221;;<br /> &#8211; incrementi volumetrici sono consentiti sì¬ nella misura di un aumento del 20%, ma per adeguamento igienico-sanitario, ed una sola volta per ogni edificio a condizione che sia giÃ  inserito ed utilizzato stabilmente come residenza da almeno sei mesi dalla data di presentazione della domanda;<br /> &#8211; le nuove costruzioni non sono ammesse fatte salve le costruzioni di manufatto a servizio di attività  agricola.&#8221;<br /> Pertanto, poichè nel caso in esame non risultano adempiute le prescrizioni richiesta e non sussistono i presupposti normativi, deve confermarsi la motivazione di rigetto del motivo dedotto.<br /> 4.2. &#8211; Con il terzo motivo, rubricato &#8220;Erroneità  della sentenza impugnata nella parte in cui non accoglie il quinto motivo dei ricorsi RGR n. 319/2018 ed RGR n. 611/2018 &#8211; Violazione di legge e/o eccesso di potere &#8211; Violazione art. 21 octies L. n. 241/1990 &#8211; Violazione artt. 3 e 21 octies L. n. 241/1990 &#8211; Omessa o insufficiente motivazione &#8211; Travisamento dei fatti &#8211; Violazione artt. 32, 34 e 36 DPR n. 380/2001&#8221;, si lamenta la mancata considerazione della natura dell&#8217;abuso, che la parte aveva dedotto in rapporto alla non essenzialità  della variazione al progetto approvato, essendo la traslazione dell&#8217;immobile solo parziale e all&#8217;applicabilità  dell&#8217;articolo 34 del DPR numero 380/2001 essendo la variazione stessa non eccedente, per singola unità  immobiliare, il 2 per cento delle misure progettuali.<br /> La censura non può essere accolta.<br /> Come correttamente ha rimarcato il T.A.R., il problema se, per opere quali quelle in scrutinio, sia applicabile l&#8217;art. 31, comma 1 o l&#8217;art. 34 d.lgs. n. 380 del 2001, è del tutto inconferente con riferimento al provvedimento di diniego di sanatoria, in quanto l&#8217;art 34 citato, quand&#8217;anche effettivamente applicabile, non sarebbe comunque idoneo a fondare un provvedimento di accoglimento dell&#8217;istanza di sanatoria, ma comporterebbe, esclusivamente, per il Comune il divieto di disporre la demolizione dei manufatti formalmente privi di titolo.<br /> Per altro verso, anche qualora la censura fosse riferita, come si precisa nell&#8217;atto di appello, non solo al procedimento di sanatoria ma anche all&#8217;ordinanza di demolizione, va rilevato come il primo giudice abbia compiutamene valutato anche tale profilo, con motivazioni che possono espressamente essere condivise.<br /> In particolare, senza dover ripercorrere la ricostruzione normativa fatta dal T.A.R., va notato come siano accertate le difformità  rilevanti, costituite dalla circostanza che le opere sono state collocate sul mappale 584 e che al posto del terrapieno è stato realizzato un locale uso ripostiglio avente volumetria di 55,84 mc e superficie aggiunta di mq 18,93. Quindi, i due diversi abusi comportano necessariamente la demolizione, atteso che lo sconfinamento viene a gravare su un&#8217;area non disponibile per le parti appellanti e il volume oggetto di contestazione, realizzato in parziale difformità  dal permesso di costruire, non può dar vita all&#8217;ipotesi meno stringente di cui al comma 2 dell&#8217;art. 34, atteso che il progetto prevedeva unicamente un terrapieno e vi è spazio per considerare il mero scostamento volumetrico. Infine, va rimarcato come sussista anche l&#8217;evocata traslazione, che determina l&#8217;esistenza della richiesta difformità  parziale, come fatto legittimante la rimessione in pristino.<br /> 4.3. &#8211; Con il quarto motivo, rubricato &#8220;Erroneità  della sentenza impugnata nella parte in cui non accoglie il sesto motivo del ricorso RGR n. 611/2018 &#8211; Violazione di legge e/o eccesso di potere &#8211; Violazione artt. 3 e 21 octies L. n. 241/1990 &#8211; Omessa o insufficiente motivazione &#8211; Travisamento dei fatti &#8211; Violazione artt. 31, 32 e 34 DPR n. 380/2001&#8221;, si lamenta l&#8217;erroneità  della sentenza dove ha ritenuto che l&#8217;opera andasse necessariamente demolita, pur a fronte della modesta traslazione, evidenziando come la detta circostanza non potesse essere considerata nè totale difformità  nè variazione essenziale.<br /> La doglianza non può essere condivisa.<br /> In aggiunta alle osservazioni svolte in relazione al motivo che precede, deve rimarcarsi come l&#8217;intervento edilizio in questione, avendo dato vita ad una modifica della superficie e della volumetria rispetto a quello in origine autorizzata, ha condotto alla realizzazione di un&#8217;opera diversa rispetto a quella assentita, escludendo che si sia di fronte ad una semplice variazione parziale dal titolo, con conseguente inapplicabilità  dell&#8217;art. 34, comma 2.<br /> Per altro verso, le argomentazioni sul presunto errore grafico di rappresentazione in sede progettuale e della modesta traslazione appare non dimostrato e, anzi, infirmato dalla puntuale osservazione del T.A.R. che nota come, al contrario, emerge che &#8220;il profilo stradale come disegnato nella documentazione progettuale non risulta differente rispetto a quello rappresentato nella documentazione grafica ritenuta &#8216;corretta&#8217; da parte.&#8221;<br /> 4.4. &#8211; Con il quinto motivo, rubricato &#8220;Erroneità  della sentenza impugnata nella parte in cui non accoglie il settimo motivo del ricorso RGR n. 611/2018 &#8211; Violazione di legge e/o eccesso di potere &#8211; Violazione artt. 3 e 21 octies L. n. 241/1990 &#8211; Omessa o insufficiente motivazione &#8211; Travisamento dei fatti &#8211; Violazione artt. 31, 32 e 34 DPR n. 380/2001 &#8211; Violazione dei principi di proporzionalità  ed adeguatezza&#8221;, si lamenta la mancata considerazione, da parte del T.A.R., dell&#8217;impossibilità  tecnica di demolire il manufatto.<br /> La doglianza non è fondata, dovendosi invece notare come il primo giudice abbia correttamente applicato l&#8217;orientamento per cui l&#8217;eventuale impossibilità  di demolizione debba essere valutata in sede esecutiva, senza che venga ad incidere sulla legittimità  dell&#8217;ordinanza di demolizione (da ultimo, Cons. Stato, VI, 17 maggio 2017, n. 2347).<br /> 4.5. &#8211; Con il sesto motivo, rubricato &#8220;Erroneità  della sentenza impugnata nella parte in cui non accoglie l&#8217;ottavo motivo del ricorso RGR n. 611/2018 &#8211; Violazione di legge e/o eccesso di potere &#8211; Violazione artt. 3 e 21 octies L. n. 241/1990 &#8211; Omessa o insufficiente motivazione &#8211; Travisamento dei fatti &#8211; Violazione artt. 31, 32 e 34 DPR n. 380/2001 &#8211; Violazione dei principi di proporzionalità  ed adeguatezza&#8221;, le parti appellanti si dolgono perchè la sentenza, ritenendo correttamente motivata l&#8217;ordinanza per relationem, non abbia tenuto conto che il ripristino dello stato dei luoghi comporterebbe una traslazione dell&#8217;immobile di circa un metro, con invasione della sede stradale.<br /> La censura è palesemente infondata.<br /> L&#8217;onere motivazionale imposto al Comune riguarda la demolizione di opere realizzate ed il ripristino dello status quo ante. La manovra indicata dalla parte, che si fonda su una evidente forzatura del disposto dell&#8217;ordinanza a fini difensivi, verrebbe a imporre all&#8217;ente un onere di riformulazione e di riprogettazione del manufatto che è invece compito della parte stessa ed è sicuramente estraneo ai poteri di governo dell&#8217;edilizia.<br /> 4.6. &#8211; Con il settimo motivo, rubricato &#8220;Erroneità  della sentenza impugnata nella parte in cui non accoglie il nono motivo del ricorso RGR n. 611/2018 &#8211; Violazione di legge e/o eccesso di potere &#8211; Violazione artt. 3 e 21 octies L. n. 241/1990 &#8211; Omessa o insufficiente motivazione &#8211; Travisamento dei fatti &#8211; Violazione artt. 31, 32 e 34 DPR n. 380/2001&#8221;, viene censurata la sentenza nella parte in cui non ha ritenuto che il provvedimento impugnato non fosse congruamente ed adeguatamente motivato anche in relazione alla data di commissione dell&#8217;abuso, atteso che, risalendo questo almeno al 1995, avrebbe dovuto imporre una argomentazione pìù approfondito in ordine all&#8217;asserita irregolarità  del manufatto.<br /> La censura va respinta.<br /> Correttamente il primo giudice ha fatto ricorso alla giurisprudenza pacifica in materia (da ultimo, Cons. Stato, Ad. plen. 17 ottobre 2017 n. 9, che ha enunciato il seguente principio di diritto: &#8220;il provvedimento con cui viene ingiunta, sia pure tardivamente, la demolizione di un immobile abusivo e giammai assistito da alcun titolo, per la sua natura vincolata e rigidamente ancorata al ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto, non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse (diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità  violata) che impongono la rimozione dell&#8217;abuso. Il principio in questione non ammette deroghe neppure nell&#8217;ipotesi in cui l&#8217;ingiunzione di demolizione intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione dell&#8217;abuso, il titolare attuale non sia responsabile dell&#8217;abuso e il trasferimento non denoti intenti elusivi dell&#8217;onere di ripristino&#8221;), ritenendo quindi del tutto corretto il comportamento del Comune e quindi la legittimità  dell&#8217;ordinanza.<br /> Conclusivamente, il ricorso principale deve essere ritenuto infondato.<br /> 5. &#8211; All&#8217;esito della disamina, appello principale e appello incidentale devono essere dunque respinti, con conferma della sentenza del primo giudice. Tutti gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenendo conto degli esiti processuali appena vagliati.<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunziando in merito al ricorso in epigrafe, così¬ provvede:<br /> 1. Respinge l&#8217;appello principale e l&#8217;appello incidentale proposti nel giudizio n. 6608 del 2019;<br /> 2. Condanna Luigia V., Giuseppina B. e Desolina B., in solido tra loro, a rifondere al Comune di Davagna e a Paolo V. le spese del presente grado di giudizio che liquida, in favore di ognuna delle parti resistenti e controinteressate costituite, in €. 2.000,00 (euro duemila) oltre I.V.A., C.N.A.P. e rimborso spese generali, se dovuti.<br /> Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Sergio De Felice, Presidente<br /> Diego Sabatino, Consigliere, Estensore<br /> Silvestro Maria Russo, Consigliere<br /> Giordano Lamberti, Consigliere<br /> Stefano Toschei, Consigliere</div>
<p> Â <br /> </p>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/9/2007 n.4745</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-13-9-2007-n-4745/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Sep 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-13-9-2007-n-4745/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/9/2007 n.4745</a></p>
<p>Va sospesa la sentenza che respinge il ricorso avverso il rigetto dell’istanza di rinnovo di permesso di soggiorno: nel caso di specie il rigetto scaturiva da una condanna penale per violazione di un precetto (171 ter L. 633/41 in tema di commercio CD) indirizzato a lavoratori autonomi, mentre l’appellante non</p>
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<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa la sentenza che respinge il ricorso avverso il rigetto dell’istanza di rinnovo di permesso di soggiorno: nel caso di specie il rigetto scaturiva da una condanna penale per violazione di un precetto (171 ter L. 633/41 in tema di commercio CD) indirizzato a lavoratori autonomi, mentre l’appellante non risultava lavoratore autonomo (elemento ritenuto rilevante sotto l’aspetto del fumus). (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
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<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
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<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</b></p>
<p>Registro Ordinanza: 4745/07<br />
Registro Generale:6802/2007</p>
<p align=center><b>Sezione Sesta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Claudio Varrone<br />  Cons. Carmine Volpe<br />Cons. Luciano Barra Caracciolo<br /> Cons. Domenico Cafini<br /> Cons. Aldo Scola Est.<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 13 Settembre 2007<br />
Visto l&#8217;art. 33, commi terzo e quarto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>NIANG ABDOUL AZAIZ SY</b>rappresentato e difeso da:   Avv.  PAOLO MARINOcon domicilio  eletto in Roma VIA COSSERIA N.2  pressoALFREDO PLACIDI </p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>QUESTURA DI PESCARA</b>non costituitosi;<br />
<b>MINISTERO INTERNO </b><br />
rappresentato e difeso da: AVVOCATURA GEN. STATOcon domicilio  in Roma VIA DEI PORTOGHESI 12<br />
per l&#8217;annullamento,<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />
della sentenza del TAR ABRUZZO &#8211; PESCARA  484/2007, resa tra le parti, concernente NEGATO RINNOVO PERMESSO DI SOGGIORNO.<br />
Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista la domanda di sospensione dell’ efficacia della sentenza appellata, presentata in via incidentale dalla parte appellante.<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
  MINISTERO INTERNO<br />
Udito il relatore Cons. Aldo Scola  e udito, altresì, per la parte, ricorrente l’avv.to Abbamonte per Marino Paolo;</p>
<p>Ritenuto che, allo stato, ad una prima e sommaria delibazione (tipica di questa fase), nella presente istanza cautelare si ravvisano profili di censura (in particolare, in rapporto al pregiudizio grave ed irreparabile relativo all’errata applicazione ad un lavoratore dipendente di una norma prevista per il lavoratore autonomo) idonei a togliere fondamento all’impugnata sentenza, il che impone l’accoglimento della domanda interinale in questione, ai fini del riesame;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Accoglie l&#8217;istanza cautelare (Ricorso numero: 6802/2007) e, per l&#8217;effetto, sospende l’efficacia della sentenza impugnata, ai fini del riesame.<br />
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 13 Settembre 2007</p>
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