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	<title>4611 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>4611 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 3/10/2005 n.4611</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-3-10-2005-n-4611/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-3-10-2005-n-4611/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 3/10/2005 n.4611</a></p>
<p>G. Vacirca Pres. E. Di Santo Est. Gobetti Società Cooperativa Edificatrice a r.l. (Avv.ti Prof. G. Stancanelli ed A. Cecchi) contro il Comune di Impruneta (Avv. M. Giannoni) e la Regione Toscana (Avv. S. Fantappiè) nell&#8217;adozione ed approvazione dello strumento urbanistico gli organi competenti non devono necessariamente pianificare la totalità</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-3-10-2005-n-4611/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 3/10/2005 n.4611</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-3-10-2005-n-4611/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 3/10/2005 n.4611</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Vacirca Pres. E. Di Santo Est.<br /> Gobetti Società Cooperativa Edificatrice a r.l. (Avv.ti Prof. G. Stancanelli ed A. Cecchi) contro il Comune di Impruneta (Avv. M. Giannoni) e la Regione Toscana (Avv. S. Fantappiè)</span></p>
<hr />
<p>nell&#8217;adozione ed approvazione dello strumento urbanistico gli organi competenti non devono necessariamente pianificare la totalità del territorio; le zone oggetto di &#8220;stralcio&#8221; sono soggette al regime previsto per le c.d. &#8220;zone bianche&#8221;</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Piani regolatori e piani territoriali – Adozione e approvazione dello strumento urbanistico &#8211; Art.7 della legge n.1150/1942 – Interpretazione &#8211; Gli organi competenti devono ponderare ogni valutazione riferendola all’intero territorio comunale, e non necessariamente pianificare la totalità del territorio a tutti i costi</p>
<p>2. Piani regolatori e piani territoriali – Adozione e approvazione del nuovo strumento urbanistico &#8211; Zone oggetto di “stralcio” &#8211; Sono soggette al regime previsto per le “zone bianche”</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. L’art.7 della legge n.1150/1942, in forza del quale “il piano regolatore generale deve considerare la totalità del territorio comunale” va interpretato nel senso che in sede di adozione e approvazione dello strumento urbanistico gli organi competenti devono ponderare ogni valutazione riferendola all’intero territorio comunale, e non necessariamente pianificare la totalità del territorio a tutti i costi. Ne consegue che la scelta di “stralciare” una determinata area dall’approvazione definitiva del P.R.G. ben può essere il risultato di una “considerazione” del territorio comunale nel suo complesso, soprattutto quando, come nel caso di specie, la finalità dello “stralcio” è quella di tutelare una zona di particolare pregio ambientale e paesaggistico, una finalità cioè che è di per se stessa foriera di vantaggi per l’intero territorio comunale</p>
<p>2. Le zone oggetto di “stralcio” sono soggette al regime previsto per le “zone bianche”, in quanto la natura soprassessoria dello stralcio di determinate aree dalla pianificazione proposta dal Comune comporta, per un verso, il venir meno della pregressa previsione urbanistica superata da quella conferita dal Comune in sede di adozione dello strumento urbanistico generale, in relazione alla riconsiderazione dell’assetto complessivo del territorio comunale, e, per l’altro, la necessità di approfondire il destino urbanistico delle zone oggetto di stralcio, che vengono a trovarsi temporaneamente prive di disciplina</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">nell&#8217;adozione ed approvazione dello strumento urbanistico gli organi competenti non devono necessariamente pianificare la totalità del territorio; le zone oggetto di &#8220;stralcio&#8221; sono soggette al regime previsto per le c.d. &#8220;zone bianche</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA<BR>&#8211;	I^ SEZ. &#8211;</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n.1294/1999 proposto da</p>
<p><b>“Gobetti Società Cooperativa Edificatrice a r.l.”</b> rappresentata e difesa dagli Avv.ti Prof. Giuseppe Stancanelli ed Alessandro Cecchi ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi in Firenze, Via Masaccio n.172;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>&#8211; il <b>Comune di Impruneta (FI)</b>, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’Avv. Mariagiulia Giannoni ed elettivamente domiciliato presso lo Studio Gracili Associato  in Firenze, Via dei Servi n.38;</p>
<p>&#8211;	la <b>Regione Toscana</b>, costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dall’Avv. Silvia Fantappiè ed elettivamente domiciliata presso l’Avvocatura Regionale in Firenze, Via Cavour n.18;																																																																																												</p>
<p>PER L’ANNULLAMENTO<BR><br />
della Variante Generale al P.R.G. del Comune di Impruneta, adottata con deliberazione di Consiglio Comunale di Impruneta n.195 del 19 marzo 1990 e definitivamente approvata con deliberazione del Consiglio Regionale della Toscana n.32 del 9 febbraio 1999 (pubblicata sul B.U.R.T. n.10 del 10 marzo 1999), nonché degli atti e pareri tutti del procedimento, fra cui la deliberazione del Consiglio Regionale della Toscana n.69 del 27 febbraio 1996, i pareri della C.R.T.A. resi nel corso del procedimento (pareri del 28 giugno 1995, 29 novembre 1995, 6 agosto 1998, salvo se altri), le varie deliberazioni assunte dal Consiglio Comunale di Impruneta, fra cui quelle nn. 120 e 10 del 1994, e quella di controdeduzioni alle prescrizioni regionali n.74 del 29 luglio 1997;<br />
NONCHÉ PER OTTENERE<BR><br />
il risarcimento dei danni ingiusti prodotti dai provvedimenti impugnati;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;<br />
Viste le memorie prodotte da queste ultime a sostegno delle proprie difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Designato relatore il Consigliere Eleonora Di Santo;<br />
Uditi alla pubblica udienza del 6 aprile 2005 i difensori delle Amministrazioni intimate, nessuno comparso per la ricorrente;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO E DIRITTO</b></p>
<p>	La Società Cooperativa Gobetti a seguito di contratto di compravendita in data 4 ottobre 1990, è l’attuale proprietaria di un appezzamento di terreno di complessivi mq 10.730, sito in località Monteoriolo, Comune di Impruneta (FI), la cui destinazione urbanistica è oggetto della presente controversia.<br />	<br />
	Al fine di fornire il corretto inquadramento delle questioni sollevate nel ricorso in esame presentato dal parte della Gobetti avverso il provvedimento regionale – delibera del Consiglio Regionale 9 febbraio 1999 n.32 – di approvazione definitiva della variante generale al P.R.G. adottata dall’Amministrazione Comunale nel 1990 (delibera di Consiglio Comunale n.195 del 13 settembre 1990), occorre premettere una breve ricostruzione della vicenda, anche urbanistica, che nel corso del tempo ha interessato i terreni oggi di proprietà della Gobetti.<br />	<br />
	I terreni in questione trovano la loro collocazione in un particolare contesto ambientale, tutelato sin dal 1961 ai sensi e per gli effetti della legge n.1497/1939, in ragione del vincolo ambientale apposto con D.M. 25 maggio 1961.<br />	<br />
	Con detto provvedimento veniva apposta tutela paesaggistica, all’area in questione, in quanto “la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché oltre a formare un quadro naturalistico, offre numerosi punti di vista accessibili al pubblico, dai quali si può godere un profondo e magnifico panorama”. 	<br />	<br />
	Parte dell’area risultava edificabile per effetto di quanto previsto dal P.R.G. adottato dall’Amministrazione Comunale di Impruneta con deliberazione consiliare n.61 del 1969 e successivamente approvato dalla Regione Toscana con deliberazione della Giunta Regionale n.6516 del 1° agosto 1975.<br />	<br />
	Detto strumento urbanistico prevedeva due distinte zone di espansione, una nuova strada e un parcheggio pubblico, infrastrutture queste finalizzate a servire la futura area residenziale.<br />	<br />
	In tale P.R.G. veniva prevista nella zona di Monteoriolo una fascia di territorio destinata a residenza per circa 7000 mc..	Successivamente nel 1985 (deliberazione consiliare n.23 del 17 gennaio 1985) l’Amministrazione Comunale provvedeva ad adottare una variante parziale al proprio strumento urbanistico vigente, che interessava anche l’area posta in località Monteoriolo.<br />	<br />
	Con riferimento al terreno che qui interessa, l’Amministrazione Comunale, da un lato, eliminava un lotto edificabile previsto dal P.R.G. del 1975 e, dall’altro, ampliava l’estensione dell’altro e la capacità edificatoria complessiva (che passava dagli originari mc. 7.000 a 11.700 mc.).<br />	<br />
	Con deliberazione di Giunta Regionale n.7213 del 29 luglio 1986 la Regione Toscana stralciava la zona residenziale di Monteoriolo a causa di una insufficiente valutazione circa l’impatto ambientale.<br />	<br />
	Malgrado le preoccupazioni ambientali che avevano portato a stralciare l’edificabilità della zona, con deliberazione n.195 del 13 settembre 1990, il Consiglio Comunale di Impruneta adottava una nuova variante generale al P.R.G., finalizzata a pianificare nuovamente la zona con destinazione residenziale con previsione di una volumetria di 20.000 mc. circa; le particelle di terreno che in questa sede interessano venivano classificate in parte come “zona di espansione residenziale-CER”, in parte come “Verde attrezzato”, in parte come “Verde di rispetto ambientale”, in parte come “Insediamento storico residenziale”, in parte come “Sede stradale”, in parte come “Zona a parcheggio”.<br />	<br />
	Sulla suindicata variante generale, la Commissione Regionale Tecnico Amministrativa (C.R.T.A.), organo consultivo della Regione Toscana, esprimeva il seguente parere in relazione all’area di Monteoriolo: “Stralcio delle previsioni CER in quanto di rilevante impatto ambientale e perché già precedentemente stralciate dalla Giunta Regionale per motivi paesaggistici. L’intervento altera i valori estetici e tradizionali tutelati dalla L. 1497. Valuti l’A.C. l’eventualità di riformare eventuali soluzioni a scala adeguata rispetto all’esistente, tenendo conto delle caratteristiche di crinale della zona” (parere espresso nelle sedute del 26 giugno 1995 e del 29 novembre 1995).<br />	<br />
	Successivamente, la Regione Toscana, con delibera del Consiglio Regionale n.69 del 27 febbraio 1996, approvava la variante in questione a condizione che fossero apportate le modifiche conseguenti al suddetto parere della C.R.T.A.: ne risultava, dunque, un’approvazione parziale tramite “stralcio” della variante generale al P.R.G..<br />	<br />
	Il Comune di Impruneta, con delibera del Consiglio Comunale n.74 del 29 luglio 1997, controdeduceva alle prescrizioni ed inviti espressi dal Consiglio Regionale – finalizzati alla tutela ambientale e paesaggistica della zona – riducendo la portata della volumetria proposta che risultava di 8.000 metri cubi.<br />	<br />
	La nuova soluzione urbanistica proposta dal Consiglio Comunale in sede di controdeduzioni tornava, quindi, all’esame della Regione Toscana.<br />	<br />
	Con deliberazione n.32 del 9 febbraio 1999, il Consiglio Regionale, acquisiti i pareri del Genio Civile e della C.R.T.A., approvava la variante generale al P.R.G. del Comune di Impruneta definitivamente e con modifiche d’ufficio, fra cui l’eliminazione della previsione di edificabilità delle particelle in questione con uno stralcio definitivo. Si legge infatti nella motivazione “ritenuto di non condividere il contenuto di tale nota” &#8211; nota inviata dalla Gobetti società cooperativa edificatrice a r.l., in data 2 febbraio 1999, con accluso un parere legale con riferimento alla previsione in località Monteoriolo &#8211;  “poiché la motivazione della conferma dello stralcio da parte della CRTA esprime sinteticamente il concetto che la rielaborazione operata dal Comune in sede di controdeduzioni non consente il superamento dei motivi ostativi di carattere ambientale che erano stati posti a fondamento del primo parere della CRTA medesima, relativamente all’insediamento progettato”.<br />	<br />
	Con tale atto la Regione riteneva, quindi, che la nuova proposta pianificatoria articolata dal Comune in sede di controdeduzioni, non fosse tale da poter superare le problematiche concernenti l’impatto ambientale.<br />	<br />
	Tale motivazione va anche calata nel mutato contesto pianificatorio, essendo intervenuto nelle more del procedimento di approvazione definitiva della variante generale al P.R.G., successivamente alla adozione delle controdeduzioni, il Piano territoriale di coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione consiliare n.94 del 15 giugno 1998.<br />	<br />
	E l’area in questione veniva ricompresa nelle aree di protezione paesistica e/o storico ambientale (invariante strutturale), nelle quali è fatto divieto di realizzare qualsiasi tipo di nuova costruzione stabile.<br />	<br />
	Avverso la suindicata deliberazione di Consiglio Regionale n.32 del 9 febbraio 1999 la società Gobetti ha, quindi, proposto il ricorso in esame deducendo i seguenti vizi:<br />	<br />
	1) “Violazione degli artt.7 e 10 della legge n.1150/1942; violazione del giusto procedimento, il tutto in relazione al reiterato “stralcio””.<br />	<br />
	La Regione con i reiterati “stralci” operati ha di fatto procrastinato all’infinito una situazione di mancata pianificazione del terreno per cui è causa, contravvenendo così alla regola generale secondo cui la disciplina urbanistica deve riguardare l’intero territorio comunale.<br />	<br />
	Ciò a maggior ragione dopo la L.R. n.5/1995, dove è previsto che la disciplina per le aree non pianificate si estende anche alle aree oggetto di stralcio (art.40, ultimo comma, L.R. n.5/1995).<br />	<br />
	In altre parole, lo stralcio è legittimo come un primo invito al Comune a “ripensare” una destinazione urbanistica, ma una volta che il Comune ha avanzato una nuova e diversa soluzione, la Regione è obbligata a decidere in via definitiva e non (ancora una volta) in maniera interlocutoria.<br />	<br />
	2) “Ulteriore violazione degli artt. 7 e 10 della legge n.1150/1942. Eccesso di potere per illogicità manifesta”.<br />	<br />
	Nel caso di specie, il Comune di Impruneta, in fase di controdeduzioni, non si era limitato a “comprimere” la previsione edificatoria, ma con l’occasione aveva anche “elaborato uno studio sia per la viabilità che per gli spazi pubblici in modo da risolvere una volta per tutte i problemi infrastrutturali dell’abitato”.<br />	<br />
	Senonchè lo “stralcio” operato dalla Regione ha stravolto anche le previsioni urbanistiche delle aree non stralciate, in quanto ha “cassato” anche le previsioni degli spazi essenziali per risolvere i problemi dell’abitato di Monteoriolo.<br />	<br />
	3) “Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e difetto di motivazione. Violazione dell’art.3 della legge n.241/1990”.<br />	<br />
	A fronte della innovativa previsione urbanistica di cui alla delibera di Consiglio Comunale n.195 del 19 marzo 1990, in cui era prevista una drastica riduzione della volumetria (da 20.900 mc. a 8.000 mc.), effettuata in base ad un nuovo studio planivolumetrico e tipologico, nonché sulla viabilità e sugli spazi pubblici, volto proprio ad integrare maggiormente l’espansione residenziale con il contesto ambientale, la C.R.T.A. si è limitata a confermare lo stralcio “per le motivazioni di cui al precedente parere”, come se la nuova soluzione fosse praticamente identica alla precedente.<br />	<br />
	Né a tale carenza di istruttoria e di motivazione ha supplito il Consiglio Regionale, non avendo nemmeno esso operato alcuna valutazione in ordine alla previsione urbanistica proposta, né motivato espressamente in ordine alle modifiche proposte.<br />	<br />
	4) “Eccesso di potere per contraddittorietà con precedente determinazione e per illogicità manifesta”.<br />	<br />
	In conformità alle precise indicazioni precedentemente fornite dalla stessa C.R.T.A. in sede di approvazione della variante e fatte proprie dal Consiglio Regionale, il Comune di Impruneta ha provveduto a riformulare una nuova soluzione adeguando la scala alla situazione esistente e alle caratteristiche di crinale della zona.<br />	<br />
	Ciò non di meno la Regione Toscana ha adottato la decisione impugnata, senza indicare nemmeno le ragioni per cui le proposte comunali fossero sostanzialmente da ignorare.<br />	<br />
	Infine, tale contraddittorietà risulta ancora più rilevante se si considera che il P.R.G. vigente prevedeva già una edificabilità simile a quella nuovamente proposta (7.000 mc. contro i nuovi 8.000), cosicché il riferimento della C.R.T.A. “all’esistente” non poteva neppure prescindere dalle esistenti previsioni urbanistiche.<br />	<br />
	5) “Violazione dei principi dell’affidamento e di buona amministrazione. Mancata comparazione di contrapposti interessi. Eccesso di potere per difetto di motivazione e violazione dell’art.3 della legge n.241/1990. Eccesso di potere per sviamento”.<br />	<br />
	La Regione Toscana in fase di approvazione doveva fare i conti si con l’interesse consolidato della cooperativa, proprietaria di un terreno già edificabile, sia con la volontà del Comune di potenziare tale edificabilità.<br />	<br />
	La Regione, invece, non ha operato alcuna valutazione comparativa, così come non ha fornito alcuna adeguata motivazione sulle ragioni che l’hanno spinta a rendere totalmente in edificabile un’area che in partenza già lo era, e ciò nonostante le profonde modifiche ed il rilevante sforzo compiuto dalla cooperativa nel “concordare” con il Comune una nuova soluzione.																																																																																												</p>
<p align=center><b>* * *</b></p>
<p>Il ricorso è infondato.<br />
	Costituisce ius receptum che in sede di approvazione regionale di uno strumento urbanistico, quale il piano regolatore comunale, può aversi un’approvazione parziale, la quale può dar luogo o alla modifica d’ufficio di previsioni urbanistiche o allo stralcio – strumento quest’ultimo privo di tipicità legale, ma diffuso nella prassi amministrativa – e che le due diverse evenienze si distinguono per il fatto che con la prima la Regione sovrappone definitivamente la propria volontà a quella del Comune, previo il rispetto di una determinata procedura (preventiva consultazione del Comune in ordine alle proposte di modifica, ai sensi dell’art.10, commi 2-4, della legge 17 agosto 1942 n.1150), mentre con il secondo essa restituisce al Comune l’iniziativa di completare la disciplina urbanistica sospendendo in parte l’approvazione dell’atto e riservandosi l’esame delle parti residue una volta intervenute le nuove determinazioni comunali (cfr., ex multis, Cons. St., sez. IV, 6 marzo 1996 n.289; n.879/1992).<br />	<br />
	Tra le diverse modalità di approvazione o diniego di approvazione dello strumento urbanistico comunale la prassi, avvalorata sempre dalla giurisprudenza, ha ravvisato da tempo anche quella dello “stralcio con prescrizioni” (o raccomandazioni), che rappresenta sempre una approvazione parziale, giustificata da evidenti esigenze di rapidità dell’azione amministrativa, al fine di non procrastinare sine die l’entrata in vigore di un piano che nel suo complesso può essere meritevole di approvazione, salvo che per determinati aspetti (cfr., TAR Toscana, I, n.63/2001).<br />	<br />
	Nel caso di specie il Comune, dopo lo “stralcio con prescrizioni” di cui alla delibera del Consiglio Regionale n.69 del 27 febbraio 1996, ha provveduto a riproporre – con la delibera del Consiglio Comunale n.74 del 29 luglio 1997 &#8211; una nuova soluzione che però non ha consentito il superamento dei motivi ostativi di carattere ambientale.<br />	<br />
	Infatti, relativamente all’area di Monteoriolo, da ritenersi per effetto dello “stralcio” operato nel 1986 “zona bianca”, la Regione ha in un primo momento “stralciato” l’intervento di espansione residenziale, in quanto valutato di rilevante impatto ambientale e quindi atto ad alterare i valori estetici e tradizionali del territorio tutelati dalla normativa sulla protezione delle bellezze naturali (legge n.1497/1939). Contemporaneamente la Regione ha lasciato la possibilità al Comune, ove lo avesse ritenuto opportuno, di rinnovare l’esame della situazione dell’area stralciata e di formulare, eventualmente, una nuova proposta di intervento che risultasse maggiormente rispondente all’esigenza di tutela ambientale e paesaggistica della zona.<br />	<br />
	Tuttavia, neanche il successivo intervento di espansione residenziale proposto dal Comune nella zona di Monteoriolo ha soddisfatto la primaria esigenza di tutela dei valori estetici e tradizionali del territorio: un territorio, peraltro, di indubbio valore paesaggistico (vincolo apposto, come si è visto, con D.M. 25 maggio 1961).<br />	<br />
	Il Consiglio Regionale, con deliberazione n.32 del 9 febbraio 1999,  ha “stralciato”, quindi, definitivamente la proposta del Comune: uno “stralcio” che va inteso, questa volta, non più come un ulteriore invito al Comune di riformulare la proposta di espansione edilizia, bensì come uno “stralcio” definitivo, facendo permanere la zona in questione come “zona bianca”, come è del resto sempre stata per effetto dello “stralcio” operato nel 1986.<br />	<br />
Alla fine, quindi, sulla decisione di far edificare o meno nella zona di Monteoriolo, la volontà del Consiglio Regionale si è definitivamente sovrapposta a quella del Consiglio Comunale.<br />
	In tal modo, dunque, la Regione ha deciso in maniera definitiva.<br />	<br />
	Ne deriva che il profilo relativo alla reiterazione dello “stralcio”, di cui al primo motivo di ricorso, non ha pregio.<br />	<br />
	Né può fondatamente sostenersi che in siffatto modo risulta violato l’art.7 della legge n.1150/1942, in forza del quale “il piano regolatore generale deve considerare la totalità del territorio comunale”.<br />	<br />
	Tale disposizione va, infatti, interpretata nel senso che in sede di adozione e approvazione dello strumento urbanistico gli organi competenti devono ponderare ogni valutazione riferendola all’intero territorio comunale, e non necessariamente pianificare la totalità del territorio a tutti i costi.<br />	<br />
	Pertanto, la scelta di “stralciare” una determinata area dall’approvazione definitiva del P.R.G. ben può essere il risultato di una “considerazione” del territorio comunale nel suo complesso, soprattutto quando, come nel caso di specie, la finalità dello “stralcio” è quella di tutelare una zona di particolare pregio ambientale e paesaggistico, una finalità cioè che è di per se stessa foriera di vantaggi per l’intero territorio comunale.<br />	<br />
	Con il secondo motivo di ricorso la società ricorrente sostiene che lo “stralcio” operato dalla Regione è illegittimo in quanto comporta una radicale modifica della originaria impostazione del piano, tale da stravolgerne le finalità.<br />	<br />
	Appurato che con la deliberazione n.32 del 9 febbraio 1999 il Consiglio Regionale ha “stralciato definitivamente” l’edificabilità dell’area procedendo ad una modifica d’ufficio (definita “stralcio”), va evidenziato quanto segue.<br />	<br />
In relazione alla fase di approvazione del P.R.G.,  di competenza regionale, l’art. 10, comma 2, della legge 17 agosto 1942 n.1150, come modificato dall’art. 3 della legge 6 agosto 1967 n.765, consente l’introduzione di modifiche al piano regolatore, qualora però non ne vengano alterate le caratteristiche essenziali e i criteri fondamentali, nonché quando le modificazioni derivino dall’accoglimento anche soltanto parziale di osservazioni presentate al Piano oppure interessino interventi indispensabili volti a tutelare situazioni di superiore interesse (in corrispondenza di piani territoriali di coordinamento, vincoli paesaggistici e così via).<br />
Il divieto di introduzione di modifiche che alterino le caratteristiche essenziali del piano ed i criteri generali sulla cui base è stato disegnato l’assetto urbanistico del territorio comunale (sancito dall’art.10, comma 2, legge n.1150/1942) incontra, infatti, una deroga espressa nella medesima disposizione, là dove, sub lettera c), ammette, tra le altre, le correzioni “che siano riconosciute indispensabili per assicurare … la tutela del paesaggio …”.<br />
E la giurisprudenza è concorde nel ritenere che la suindicata disposizione vada interpretata nel senso suindicato, e cioè che l’invocato limite del rispetto delle caratteristiche essenziali del piano introdotto dal succitato art.10, comma 2, non si estende alle ipotesi in cui l’intervento sia diretto, come nel caso di specie, a soddisfare le segnalate esigenze di tutela del paesaggio e dell’ambiente (cfr., ex multis, Cons. St., IV, 19 luglio 2004 n.5207; 30 settembre 2002 n.4998).<br />
	Di talchè, nella specie – a prescindere da ogni altra pur possibile considerazione in ordine alla idoneità della modifica d’ufficio per cui è causa ad alterare le caratteristiche essenziali del piano ovvero i suoi caratteri di impostazione, atteso che, come rileva la Regione intimata in memoria, il Consiglio Regionale non ha affatto cassato tutti gli spazi pubblici ma solo quelli che si sarebbero resi necessari ove fosse stata approvata l’area di espansione residenziale ambita dalla ricorrente &#8211; non è ammissibile una verifica sulla idoneità della variazione censurata, voluta dalla Regione, ad incidere sulle caratteristiche essenziali del P.R.G. adottato, in quanto la decisione di non approvare l’area è finalizzata alla tutela del paesaggio e dell’ambiente.<br />	<br />
	Nel caso di specie, quindi, il limite delle sostanziali innovazioni imposto dall’art.10, 2° comma, L.U., non sussiste.<br />	<br />
	Pertanto, anche il secondo motivo di censura non ha pregio.<br />	<br />
	Con il terzo motivo di ricorso viene contestato l’eccesso di potere per carenza di istruttoria, travisamento dei fatti e difetto di motivazione.<br />	<br />
	In realtà la censura è imperniata essenzialmente su quest’ultimo vizio, da cui la ricorrente fa scaturire ingiustificate presunzioni di mancata istruttoria.<br />	<br />
	A riguardo va evidenziato, come già esposto nella parte narrativa del fatto, che la Provincia di Firenze, dopo l’adozione delle controdeduzioni da parte del Comune e prima della definitiva approvazione della modifica d’ufficio da parte della Regione Toscana, ha approvato il P.T.C.P. che per l’area in esame impone un divieto di nuove edificazioni.<br />	<br />
	L’impossibilità di prevedere nuova edificabilità per le aree a protezione paesistico ambientale, quale quella di proprietà della ricorrente, e il fatto che tale vincolo sia precedente all’atto regionale impugnato, attribuisce alla motivazione sottesa a tale ultimo provvedimento un significato ben più pregnante di quello evincibile dall’insieme degli atti della procedura e dalle parole in concreto utilizzate. <br />	<br />
	E’ evidente, infatti, che il mutato contesto pianificatorio, a seguito dell’intervenuto P.T.C.P., giustifica di per sé l’utilizzo di parametri valutativi ancor più rigorosi da parte della Regione nell’apprezzare la nuova proposta pianificatoria articolata dal Comune in sede di controdeduzioni, e rende plausibile la mancanza di una diffusa analisi argomentativa a supporto della decisione adottata.<br />	<br />
	A ciò si aggiunga che quando si tratta di motivazioni fondate sulla tutela del paesaggio, come nel caso che ci occupa, la necessità di fornire motivazioni specifiche si attenua notevolmente, e ciò anche in considerazione del fatto che il limite delle innovazioni sostanziali fissato alle modifiche d’ufficio in sede di approvazione del piano non riguarda, come si è visto, le modifiche attinenti alla tutela del paesaggio e dell’ambiente, che pertanto possono anche mutare le caratteristiche essenziali e i criteri di impostazione del piano  (cfr., Cons. St., IV, 21 luglio 2000 n.4076).<br />	<br />
	Né è fondatamente sostenibile (quinto motivo di ricorso) che sulla edificabilità dell’area per cui è causa si fosse formato un concreto affidamento della ricorrente proprietaria e che, pertanto, nella specie fosse necessaria una motivazione puntuale da parte della Regione intimata.<br />	<br />
	E’ principio consolidato in giurisprudenza che l’obbligo di una puntuale motivazione delle scelte urbanistiche sussiste, ai fini del legittimo uno dello ius variandi, quando le nuove scelte incidono su aspettative qualificate del privato (quali quelle derivanti dalla stipulazione di una convenzione di lottizzazione, da una sentenza dichiarativa dell’obbligo di disporre la convenzione urbanistica, da un giudicato di annullamento di diniego di concessione edilizia, o dalla decadenza di un vincolo preordinato all’esproprio), mentre va considerato affidamento generico quello relativo alla non reformatio in pejus di precedenti previsioni urbanistiche che non consentono una più proficua utilizzazione dell’area, con la conseguenza che in tali casi non sussiste la necessità di una motivazione specifica delle nuove destinazioni urbanistiche rispetto a quella che può agevolmente evincersi dai criteri di ordine tecnico urbanistico seguiti per la redazione dello strumento stesso (cfr., ex multis, Cons. St., IV, 26 maggio 2003 n.2827).<br />	<br />
	Nessuna delle suindicate situazioni ricorre nel caso di specie.<br />	<br />
	Né è giustificato il particolare affidamento riposto dalla ricorrente sulla edificabilità dell’area di sua proprietà, posto che nessun valore può assumere nel caso di specie il fatto che nel precedente strumento urbanistico (P.R.G. 1975) una parte dell’area in questione avesse una capacità edificatoria.<br />	<br />
	Ciò in quanto la Gobetti ha acquistato l’area per cui è causa quando questa era “zona bianca”, per effetto dello “stralcio” operato nel 1986, e tale è rimasta in virtù dello “stralcio definitivo” disposto con l’impugnata delibera del Consiglio Regionale n.32 del 9 febbraio 1999. <br />	<br />
	Infatti, le zone oggetto di “stralcio” sono soggette al regime previsto per le “zone bianche”, in quanto la natura soprassessoria dello stralcio di determinate aree dalla pianificazione proposta dal Comune comporta, per un verso, il venir meno della pregressa previsione urbanistica superata da quella conferita dal Comune in sede di adozione dello strumento urbanistico generale, in relazione alla riconsiderazione dell’assetto complessivo del territorio comunale, e, per l’altro, la necessità di approfondire il destino urbanistico delle zone oggetto di stralcio, che vengono a trovarsi temporaneamente prive di disciplina (cfr., TAR Toscana, I, 4 marzo 1991 n.51).<br />	<br />
	Né la ricorrente può invocare l’affidamento nella stessa ingenerato dalla variante generale adottata con delibera del Consiglio Comunale n.195 del 19 marzo 1990, che aveva previsto una consistente potenzialità edificatoria per l’area di sua proprietà, trattandosi di strumento urbanistico meramente adottato.<br />	<br />
	Nessun particolare onere motivazionale sussisteva, pertanto, nel caso di specie.<br />	<br />
	Quanto, infine, ad una presunta contraddittorietà nell’operato della Regione (quarto motivo), va rilevato che in conseguenza dell’operato “stralcio”, il Consiglio Regionale, uniformandosi al parere della C.R.T.A., invitava l’Autorità comunale a valutare, come si è visto, “l’eventualità di riformulare eventuali soluzioni a scala adeguata rispetto all’esistente, tenendo conto delle caratteristiche di crinale della zona”.<br />	<br />
	L’invito rivolto al Comune esprimeva solo la possibilità che la proposta formulata dal Comune risultasse idonea a risolvere il problema e quindi meritevole di approvazione da parte dell’organo regionale. <br />	<br />
	Lo stesso invito, peraltro, non stabiliva, come sostiene la ricorrente, precise indicazioni sulle modalità di esercizio del potere di riformulare la pianificazione dell’area in questione, ma si configurava evidentemente come generico.<br />	<br />
	Se l’organo regionale (e la C.R.T.A.) avesse effettivamente dato indicazioni più precise, specificando che il problema infrastrutturale della zona di Monteriolo avrebbe potuto essere risolto semplicemente con una riduzione volumetrica, in tal caso, di fronte ad una accertata corrispondenza dell’operato del Comune con le specifiche raccomandazioni regionali, sarebbe stata fondatamente ravvisabile una sorta di illogicità nella decisione dell’ente regionale. <br />	<br />
	Il che non è.<br />	<br />
	Anche tale censura risulta, quindi, priva di pregio.<br />	<br />
L’infondatezza del ricorso per la parte impugnatoria comporta altresì l’infondatezza della domanda di risarcimento danni formulata dalla ricorrente (cfr., Cons. St., a.p., 26 marzo 2003 n.4).<br />
	Il ricorso va, pertanto, respinto.<br />	<br />
Quanto alle spese di giudizio sussistono, tuttavia, equi motivi per disporne la compensazione tra le parti.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana &#8211; Sezione I, respinge il ricorso n.1294/1999 meglio indicato in epigrafe.<br />
Spese compensate.</p>
<p>Così deciso in Firenze, in data 6 aprile 2005 dal Tribunale amministrativo regionale della Toscana in Camera di consiglio, con l&#8217;intervento dei signori:<br />
Giovanni Vacirca					Presidente<br />	<br />
Andrea Migliozzi					Consigliere<br />	<br />
Eleonora Di Santo					Consigliere rel. est.																																																																																								</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 3 OTTOBRE 2005<br />
Firenze, lì 3 OTTOBRE 2005</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-3-10-2005-n-4611/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 3/10/2005 n.4611</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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