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	<title>454 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>454 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 30/3/2020 n.454</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-sentenza-30-3-2020-n-454/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-sentenza-30-3-2020-n-454/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 30/3/2020 n.454</a></p>
<p>Giuseppina Adamo, Presidente, Lorenzo Ieva, Referendario, Estensore PARTI: Permesso di costruire: il silenzio assenso non elimina l&#8217; interesse che può sussistere ad un provvedimento espresso. 1.- Proprietà  &#8211; proprietà  edilizia &#8211; caratteristiche.  2.- Procedimento amministrativo &#8211; principio del provvedimento espresso &#8211; art. 2 L. 241/1990 &#8211; va affermato.  3.- Procedimento</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-sentenza-30-3-2020-n-454/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 30/3/2020 n.454</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-sentenza-30-3-2020-n-454/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 30/3/2020 n.454</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Giuseppina Adamo, Presidente, Lorenzo Ieva, Referendario, Estensore PARTI:</span></p>
<hr />
<p>Permesso di costruire: il silenzio assenso non elimina l&#8217; interesse che può sussistere ad un provvedimento espresso.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Proprietà  &#8211; proprietà  edilizia &#8211; caratteristiche.<br /> <br /> 2.- Procedimento amministrativo &#8211; principio del provvedimento espresso &#8211; art. 2 L. 241/1990 &#8211; va affermato.<br /> <br /> 3.- Procedimento amministrativo &#8211; titolo edilizio -art. 20 DPR n. 380/2001 &#8211; silenzio- assenso provvedimentale &#8211; interesse ad un provvedimento espresso &#8211; va apprezzato.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1. Il diritto di proprietà  privata assume una pregnante rilevanza sia costituzionale (art. 42, comma 2°, della Costituzione), sia per il diritto europeo (art. 1 del primo Protocollo addizionale alla C.E.D.U.; art. 17 della Carta dei diritti fondamentali dell&#8217;Unione europea), pur non essendoun diritto incondizionato. In particolare, la proprietà , specie quella edilizia, ha, per contenuto precipuo, la facoltà  di poter godere e disporre in modo pieno ed esclusivo il bene che ne è oggetto, perà² entro i limiti (negativi) e con l&#8217;osservanza degli obblighi (positivi) previsti dall&#8217;ordinamento giuridico (art. 832 del codice civile): limitazioni queste ultime del diritto di proprietà  che &#8211; pur tuttavia &#8211; devono esser precisamente note e documentabili dalla pubblica Amministrazione, qualora richiestane, specie quando si voglia farne l&#8217;uso edilizio e vi siano profili discrezionali nel potere da esercitare.</em></div>
<p> Â   </p>
<div style="text-align: justify;"><em>2. L&#8217;art. 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241 ha posto chiaramente il principio secondo cui, ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un&#8217;istanza, ovvero debba essere iniziato d&#8217;ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo, mediante l&#8217;adozione di un provvedimento espresso: il provvedimento espresso costituisce, pertanto, la forma normale di esercizio del potere amministrativo.</em></div>
<p> Â   </p>
<div style="text-align: justify;"><em>3. L&#8217;art. 20 del d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 ha previsto che, nel caso in cui sia inoltrata alla P.A. un&#8217;istanza per il rilascio del permesso di costruire, il relativo procedimento debba concludersi nel termine di novanta giorni o, nei casi particolarmente complessi, nel termine raddoppiato di centottanta giorni: seppure l&#8217;art. 20 del d.P.R. citato annetta all&#8217;inutile decorso del tempo per la conclusione del procedimento la formazione del provvedimento per silenzio-assenso, non viene sempre meno l&#8217;interesse ad ottenere un provvedimento espresso: difatti, tutte le volte in cui sussista un interesse pregnante al rilascio del provvedimento espresso, vuoi per la tipologia e le caratteristiche dell&#8217;intervento edilizio da realizzarsi, che renda in se stessa opinabile la formazione del provvedimento tacito, vuoi quando la normativa di settore introduca oneri accessori, che cioè postulano la stipulazione di convenzioni collegate, il permesso di costruire deve intendersi che debba essere sempre rilasciato in forma espressa. In altri termini, la natura rimediale (e derogatoria) del silenzio-assenso va qualificata in senso per così¬ dire &#8220;protettivo&#8221; dell&#8217;interesse del richiedente all&#8217;irrinunciabilità  dell&#8217;atto esplicito e formale, preordinato ad evitare l&#8217;avvio di un&#8217;attività  che può concretizzarsi (se del caso) in un gravoso impatto territoriale ed economico, (il pìù delle volte) non facilmente reversibile.</em></div>
<div style="text-align: justify;"><em>La formazione del silenzio-assenso (art. 5 della legge 12 luglio 2011 n. 106) sulla domanda di permesso di costruire (art. 20, comma 8, del d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380) richiede comunque che l&#8217;istanza sia assistita da tutti i presupposti amministrativi e tecnici, sia soggettivi sia oggettivi, di accoglibilità , giacchè in assenza della documentazione prescritta dalle norme o di uno dei detti presupposti per la realizzazione dell&#8217;intervento edilizio, alcun titolo tacito può in realtà  validamente formarsi. </em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"> <br /> Pubblicato il 30/03/2020<br /> <strong>N. 00454/2020 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 01543/2019 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 1543 del 2019, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Massimo Felice Ingravalle, con domicilio digitale come da P.E.C. iscritta al registro generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE);<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Comune di Bisceglie, non costituito in giudizio;<br /> <br /> <strong><em>per l&#8217;accertamento e la dichiarazione dell&#8217;illegittimità  del silenzio-inadempimento</em></strong><br /> <br /> serbato dal Comune di Bisceglie sull&#8217;istanza prot. n. 53765 del 22 dicembre 2017 di rilascio del permesso di costruire espresso, corredata da schema di convenzione, relativa al progetto di variante di edificio destinato a struttura per la vendita e servizi e realizzazione di un edificio <em>non oil</em>bar-shop con ampliamento e potenziamento di un impianto per la distribuzione di carburanti;<br /> nonchè per l&#8217;accertamento dell&#8217;obbligo di concludere il procedimento edilizio, entro il termine da assegnarsi, mediante l&#8217;adozione di un provvedimento espresso, con nomina di un commissario <em>ad acta</em>per l&#8217;ipotesi di perdurante inerzia.<br /> <br /> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2020 il dott. Lorenzo Ieva e udito il difensore, avv. Massimo F. Ingravalle;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br /> <br /> FATTO e DIRITTO<br /> 1.- Con ricordo depositato come in rito, il ricorrente chiedeva accertarsi l&#8217;illegittimità  del silenzio sull&#8217;istanza di rilascio del permesso di costruire, corredato da uno schema di convenzione, relativo al progetto di variante di un edificio destinato a struttura per la vendita e servizi, con realizzazione di un edificio <em>non oil</em> bar-shop e con ampliamento di un impianto di distribuzione di carburanti.<br /> 2.- Accadeva infatti che gli uffici del Comune di Bisceglie adottassero gli atti infra-procedimentali previsti, gli uffici degli altri enti coinvolti nel procedimento rilasciassero i pareri e nulla-osta previsti; mentre, rimesso l&#8217;affare dal responsabile del procedimento al Consiglio comunale per i deliberati di precipua competenza, quest&#8217;ultimo rimanesse inerte.<br /> 3.- Indi, il ricorrente censurava il silenzio, evidenziando la violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 97 Cost.; degli artt. 1 2, 3 e ss. e 29 della legge 7 agosto 1990 n. 241, degli art. 5, 20 e 28-<em>bis</em> del d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380; dell&#8217;art. 42 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267; del Regolamento della Regione Puglia n. 7 del 28 aprile 2009 sull&#8217;insediamento di medie e grandi strutture di vendita; della legge della Regione Puglia 16 aprile 2015 n. 24 recante il &#8220;Codice del commercio&#8221; e del Piano comunale del commercio approvato con delibera di Consiglio comunale n. 47/2010.<br /> Veniva altresì¬ contestata la violazione e falsa applicazione dei principi di affidamento, di correttezza, di efficienza, imparzialità  e di buon andamento e di legalità  dell&#8217;azione amministrativa, del giusto procedimento e l&#8217;eccesso di potere per omesso esercizio della funzione amministrativa, per difetto dei presupposti e per travisamento dei fatti, irrazionalità , arbitrarietà  ed ingiustizia manifesta e per difetto assoluto di istruttoria e di motivazione.<br /> 4.- Il Comune rimaneva silente anche nel ricorso, non costituendosi.<br /> 5.- Il ricorso è fondato.<br /> L&#8217;art. 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241 ha posto chiaramente il principio secondo cui, ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un&#8217;istanza, ovvero debba essere iniziato d&#8217;ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo, mediante l&#8217;adozione di un provvedimento espresso.<br /> Il provvedimento espresso costituisce la forma normale di esercizio del potere.<br /> L&#8217;art. 20 del d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 ha previsto che, nel caso in cui sia inoltrata alla P.A. un&#8217;istanza per il rilascio del permesso di costruire, il relativo procedimento debba concludersi nel termine di novanta giorni o, nei casi particolarmente complessi, nel termine raddoppiato di centottanta giorni.<br /> Nel caso di specie, al pìù, omettendo di pronunciarsi entro il termine di centottanta giorni dall&#8217;inoltro dall&#8217;invio di tutta la documentazione integrativa (e, cioè, dal 27 novembre 2018), il Comune ha violato la surriferita disposizione ed i principi che impongono, per ragioni di certezza dei rapporti giuridici e di buona amministrazione, l&#8217;adozione di un provvedimento espresso.<br /> Seppure l&#8217;art. 20 del d.P.R. citato annetta all&#8217;inutile decorso del tempo (peraltro non predeterminato, ma variabile a seconda della complessità  dell&#8217;intervento edilizio) per la conclusione del procedimento la formazione del provvedimento per silenzio-assenso, come ha chiarito la pìù recente giurisprudenza (T.A.R. Puglia, sez. II, 20 maggio 2019 n. 725; T.A.R. Lazio, sez. II-<em>bis</em>, 26 aprile 2019 n. 5308), non viene sempre meno l&#8217;interesse ad ottenere un provvedimento espresso.<br /> Difatti, tutte le volte in cui sussista un interesse pregnante al rilascio del provvedimento espresso, vuoi per la tipologia e le caratteristiche dell&#8217;intervento edilizio da realizzarsi, che renda in se stessa opinabile la formazione del provvedimento tacito, vuoi quando la normativa di settore introduca oneri accessori, che cioè postulano la stipulazione di convenzioni collegate, il permesso di costruire deve intendersi che debba essere sempre rilasciato in forma espressa.<br /> La formazione del silenzio-assenso (art. 5 della legge 12 luglio 2011 n. 106) sulla domanda di permesso di costruire (art. 20, comma 8, del d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380) richiede comunque che l&#8217;istanza sia assistita da tutti i presupposti amministrativi e tecnici, sia soggettivi sia oggettivi, di accoglibilità , giacchè in assenza della documentazione prescritta dalle norme o di uno dei detti presupposti per la realizzazione dell&#8217;intervento edilizio, alcun titolo tacito può in realtà  validamente formarsi (Cons. St., sez. IV, 12 luglio 2018 n. 4273; Cons. St., sez. IV, 5 settembre 2016 n. 3805).<br /> Nè può formarsi un titolo tacito quando l&#8217;immobile ricada in una zona sottoposta a vincoli paesaggistici e idrogeologici (T.A.R. Puglia, sez. III, 7 gennaio 2019 n. 11; T.A.R. Campania, sez. VII, 10 gennaio 2019 n. 139; Cons. St., sez. IV, 27 settembre 2017 n. 4516), o, secondo una parte della giurisprudenza, non vi sia piena prova della conformità  dell&#8217;intervento progettato alla normativa urbanistico-edilizia (T.A.R. Lazio, sez. II, 3 ottobre 2018 n. 9707; T.A.R. Campania, sez. II, 14 marzo 2018 n. 1630).<br /> Ãˆ stato inoltre precisato che detta forma di silenzio, che origina un titolo edilizio tacito, equivalente al provvedimento, pur tuttavia non incide in senso abrogativo sull&#8217;esistenza del regime autorizzatorio edilizio, che rimane inalterato, bensì¬ introduce solo un&#8217;alternativa modalità  (presuntivamente) semplificata e di tipo &#8220;rimediale&#8221; per il conseguimento dell&#8217;autorizzazione anelata, laddove l&#8217;amministrazione comunale rimanga inerte (T.A.R. Puglia, sez. III, 14 gennaio 2016 n. 37).<br /> Epperà², trattasi pur sempre di un&#8217;alternativa posta nell&#8217;interesse del destinatario, ossia del soggetto passivo che &#8220;attende&#8221; il provvedimento. La natura rimediale (e derogatoria) del silenzio-assenso va qualificata in senso per così¬ dire &#8220;protettivo&#8221; dell&#8217;interesse del richiedente all&#8217;irrinunciabilità  dell&#8217;atto esplicito e formale, preordinato ad evitare l&#8217;avvio di un&#8217;attività  a gravoso impatto territoriale ed economico, peraltro non facilmente reversibile.<br /> Tanto, tra l&#8217;altro &#8211; come evidenziato dal ricorrente &#8211; al fine di avere un maggior grado di stabilità  e certezza del rapporto, rilevante nella prospettiva del privato, in relazione all&#8217;impegno economico-finanziario per l&#8217;edificazione, di avere contezza del termine finale dei lavori e della certezza del titolo edilizio, per l&#8217;avvio delle pratiche bancarie e finanziarie propedeutiche all&#8217;inizio delle opere, per il trasferimento del bene o del permesso, per la sottoscrizione del preliminare di acquisto delle porzioni di fabbricato, etc. (T.A.R. Lazio, sez. II, I agosto 2019 n. 10227; T.A.R. Campania, sez. Salerno, sez. II, 7 novembre 2019 n. 1936).<br /> Dirimente, nel caso di specie, è poi la considerazione secondo cui, l&#8217;istanza di <em>permesso di costruire</em> è accompagnata da uno <em>schema di convenzione</em>, specificamente richiesto dagli uffici del Comune, al quale è, peraltro, assegnata la scelta di affidare o meno in concessione le c.d. aree a <em>standard</em> e di accettare la cessione del locale a piano terra (o, in suo luogo, la valorizzazione pecuniaria).<br /> Tant&#8217;è che la co-essenzialità , nella fattispecie concreta, di simili decisioni amministrative, che vanno rese per loro intrinseca natura in forma espressa, rispetto al permesso di costruire, a cui sono collegate in modo indifettabile, preclude la formazione del titolo edilizio per silenzio-assenso.<br /> A riprova, l&#8217;art. 28<em>-bis</em> del d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 ha sì¬ previsto, quale altro strumento di semplificazione, il rilascio del permesso di costruire convenzionato, ma ha al contempo imposto che la convenzione debba essere approvata, per l&#8217;appunto, con apposita delibera (espressa) dal consiglio comunale, come disposto pure dall&#8217;art. 42 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (T.U. degli enti locali).<br /> In ultima analisi, nel caso di specie, essendo numerosi i profili non definiti e non definibili per silenzio-assenso, che indi esigono l&#8217;adozione di una decisione amministrativa inÂ <em>forma espressa</em>, nessun titolo edilizio può essersi validamente formato inÂ <em>forma inespressa</em>.<br /> Va pur rammentato che il diritto di proprietà  privata assume una pregnante rilevanza sia costituzionale (art. 42, comma 2°, della Costituzione), sia per il diritto europeo (art. 1 del primo Protocollo addizionale alla C.E.D.U.; art. 17 della Carta dei diritti fondamentali dell&#8217;Unione europea). Ma, non è un diritto incondizionato.<br /> La proprietà , specie quella edilizia, ha, per contenuto precipuo, la facoltà  di poter godere e disporre in modo pieno ed esclusivo il bene che ne è oggetto, perà² entro i limiti (negativi) e con l&#8217;osservanza degli obblighi (positivi) previsti dall&#8217;ordinamento giuridico (art. 832 del codice civile). Limitazioni queste ultime del diritto di proprietà  che &#8211; pur tuttavia &#8211; devono esser precisamente note e documentabili dalla pubblica amministrazione, qualora richiestane, specie quando si voglia farne l&#8217;uso edilizio e vi siano profili discrezionali nel potere da esercitare.<br /> Pertanto, nella fattispecie concreta, rimane il dovere dell&#8217;Amministrazione comunale di assumere il deliberato che le compete, sulla scorta dell&#8217;istruttoria giÃ  compiuta, esercitando, senza ulteriore ritardo, i poteri discrezionali previsti.<br /> 6.- In conclusione, assorbita ogni altra questione, il ricorso è fondato e merita accoglimento, con declaratoria dell&#8217;obbligo di provvedere, entro trenta giorni (art. 117, comma 2, del codice del processo amministrativo) dalla comunicazione a cura della Segreteria, o, se antecedente, dalla notificazione, a istanza della parte interessata, della presente sentenza.<br /> 7.- In ipotesi di ulteriore inerzia (art. 117, comma 3, del codice del processo amministrativo), nomina fin d&#8217;ora Commissario <em>ad acta</em> il Prefetto di Barletta-Andria-Trani, con facoltà  di delega, il quale provvederà  entro il termine dei successivi sessanta giorni.<br /> 8.- Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. Il contributo unificato, in applicazione dell&#8217;art. 13, comma 6-<em>bis.1</em>, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, va rifuso.<br /> P.Q.M.<br /> il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione II, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l&#8217;effetto, dichiara l&#8217;obbligo del Comune di Bisceglie di concludere, entro il termine di trenta giorni, il procedimento.<br /> Nomina commissario <em>ad acta</em>, per l&#8217;ulteriore inerzia del Comune di Bisceglie, il Prefetto di Barletta-Andria-Trani, con facoltà  di delega.<br /> Condanna il Comune di Bisceglie al pagamento in favore del ricorrente alle spese di giudizio, che si liquidano in € 2.000,00, oltre accessori di legge. C.U. rifuso.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Giuseppina Adamo, Presidente<br /> Francesco Cocomile, Consigliere<br /> Lorenzo Ieva, Referendario, Estensore</p>
<p> </p></div>
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			</item>
		<item>
		<title>Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sentenza &#8211; 17/12/2015 n.454</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sentenza-17-12-2015-n-454/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2015 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sentenza-17-12-2015-n-454/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sentenza-17-12-2015-n-454/">Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sentenza &#8211; 17/12/2015 n.454</a></p>
<p>C-454/13 SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 17 dicembre 2015 (*) «Rinvio pregiudiziale&#160;– Reti e servizi di comunicazione elettronica&#160;– Direttiva 2002/20/CE&#160;– Articoli 12 e 13&#160;– Diritti amministrativi&#160;– Contributo per la concessione di diritti di installare strutture&#160;– Ambito di applicazione&#160;– Normativa comunale&#160;– Imposta sulle antenne per la telefonia mobile» Nella causa C&#8209;454/13,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sentenza-17-12-2015-n-454/">Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sentenza &#8211; 17/12/2015 n.454</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sentenza-17-12-2015-n-454/">Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sentenza &#8211; 17/12/2015 n.454</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">C-454/13</span></p>
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<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></span></span></p>
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<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
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<div style="text-align: justify;">SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)<br />
17 dicembre 2015 (<a name="Footref*"></a><a href="http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&amp;docid=173122&amp;pageIndex=0&amp;doclang=IT&amp;mode=lst&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=233616#Footnote*">*</a>)<br />
«Rinvio pregiudiziale&nbsp;– Reti e servizi di comunicazione elettronica&nbsp;– Direttiva 2002/20/CE&nbsp;– Articoli 12 e 13&nbsp;– Diritti amministrativi&nbsp;– Contributo per la concessione di diritti di installare strutture&nbsp;– Ambito di applicazione&nbsp;– Normativa comunale&nbsp;– Imposta sulle antenne per la telefonia mobile»<br />
Nella causa C&#8209;454/13,<br />
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267&nbsp;TFUE, dal Tribunal de première instance de Bruxelles (Belgio), con decisione del 17 maggio 2013, pervenuta in cancelleria il 13 agosto 2013, nel procedimento<br />
<strong>Proximus SA,&nbsp;</strong>già Belgacom SA,<br />
contro<br />
<strong>Commune d’Etterbeek</strong>,<br />
LA CORTE (Terza Sezione),<br />
composta da M.&nbsp;Ileši&#269;, presidente della Seconda Sezione, facente funzione di presidente della Terza Sezione, C.&nbsp;Toader, D.&nbsp;Šváby, E.&nbsp;Jaraši&#363;nas (relatore) e C.G.&nbsp;Fernlund, giudici,<br />
avvocato generale: N.&nbsp;Wahl<br />
cancelliere: V.&nbsp;Tourrès, amministratore<br />
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 3 settembre 2015,<br />
considerate le osservazioni presentate:<br />
–&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;per la Proximus SA, già Belgacom SA, da B.&nbsp;Den Tandt e H. De Bauw, advocaten;<br />
–&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;per la Commune d’Etterbeek, da I.&nbsp;Lemineur, P.&nbsp;Vassart e T.&nbsp;Swennen, avocats;<br />
–&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;per la Commissione europea, da J.&nbsp;Hottiaux e L.&nbsp;Nicolae, in qualità di agenti,<br />
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,<br />
ha pronunciato la seguente<br />
<strong>Sentenza</strong><br />
<a name="point1">1</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 12 e 13 della direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni) (GU L&nbsp;108, pag.&nbsp;21).<br />
<a name="point2">2</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Proximus SA, già Belgacom SA, e la Commune d’Etterbeek (Comune di Etterbeek, Belgio) in merito ad un’imposta sulle antenne per la telefonia mobile installate nel territorio di detto Comune.<br />
<strong>&nbsp;Contesto normativo</strong><br />
<em>&nbsp;Il diritto dell’Unione</em><br />
<a name="point3">3</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;L’articolo 1 della direttiva autorizzazioni, recante il titolo «Finalità e ambito di applicazione», al paragrafo 2 dispone quanto segue:<br />
«La presente direttiva si applica alle autorizzazioni per la fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica».<br />
<a name="point4">4</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;L’articolo 2 di tale direttiva, intitolato «Definizioni», al paragrafo 2, lettera a), stabilisce che la nozione «autorizzazione generale» vale a designare «un quadro normativo istituito dallo Stato membro che garantisce i diritti alla fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica e stabilisce obblighi specifici per il settore applicabili a tutti i tipi o a tipi specifici di servizi e di reti di comunicazione elettronica, conformemente alla presente direttiva».<br />
<a name="point5">5</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;L’articolo 12 della suddetta direttiva riguarda i diritti amministrativi che gli Stati membri sono autorizzati ad imporre alle imprese che prestano servizi o reti ai sensi dell’autorizzazione generale o che hanno ricevuto una concessione dei diritti d’uso nonché le modalità dell’imposizione di tali diritti.<br />
<a name="point6">6</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ai sensi dell’articolo 13 della direttiva autorizzazioni, intitolato «Contributi per la concessione di diritti d’uso e di diritti di installare strutture»:<br />
«Gli Stati membri possono consentire all’autorità competente di riscuotere contributi sui diritti d’uso delle frequenze radio o dei numeri o sui diritti di installare strutture su proprietà pubbliche o private, al di sopra o sotto di esse al fine di garantire l’impiego ottimale di tali risorse. Gli Stati membri fanno sì che tali contributi siano trasparenti, obiettivamente giustificati, proporzionati allo scopo perseguito e non discriminatori e tengano conto degli obiettivi dell’articolo 8 della [direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (GU L&nbsp;108, pag.&nbsp;33)]».<br />
<em>&nbsp;Il diritto belga</em><br />
<a name="point7">7</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;In data 26 febbraio 2007, il consiglio comunale del Comune di Etterbeek ha adottato un regolamento tributario che introduce un’imposta annua sulle antenne per la telefonia mobile (in prosieguo: il «regolamento tributario»), applicabile dal 1°&nbsp;gennaio 2007 al 31 dicembre 2013.<br />
<a name="point8">8</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Il regolamento tributario precisa, all’articolo 1, che tale imposta si applica alle «antenne per la telefonia mobile installate sul territorio del Comune di Etterbeek» e che con la nozione di «antenna per la telefonia mobile» si intende «qualsiasi antenna emettitrice o ripetitore di onde elettromagnetiche che consenta la telefonia mobile, collegata o meno ad una stazione separata, fissata o meno a un traliccio o a un pilone».<br />
<a name="point9">9</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;L’articolo 2, primo comma, del summenzionato regolamento tributario prevede che l’importo dell’imposta di cui trattasi nel procedimento principale ammonti a EUR&nbsp;4&nbsp;000 all’anno e per ciascuna unità, l’articolo 3 dello stesso precisa che tale importo è indicizzato del 2% ogni anno.<br />
<a name="point10">10</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ai sensi dell’articolo 4 del citato regolamento tributario, detta imposta è «dovuta in solido da tutte le persone fisiche o giuridiche titolari di un diritto reale o di un diritto di sfruttamento su un’antenna per la telefonia mobile. In caso di proprietà indivisa o di sfruttamento di una stessa antenna da parte di più persone fisiche o giuridiche, l’imposta è dovuta solidalmente da tutti i comproprietari e titolari congiunti di un diritto reale o di sfruttamento».<br />
<strong>&nbsp;Procedimento principale e questione pregiudiziale</strong><br />
<a name="point11">11</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dal fascicolo sottoposto alla Corte risulta che la Belgacom SA, alla quale è subentrata la Proximus SA, è operatore di una rete pubblica di telecomunicazioni e che, a tale titolo, è proprietaria e gestore di antenne per la telefonia mobile installate nel territorio del Comune di Etterbeek.<br />
<a name="point12">12</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Le autorità del Comune di Etterbeek hanno inviato, ai sensi del regolamento tributario, taluni avvisi-estratti di ruolo relativi all’assoggettamento della Belgacom SA all’imposta di cui trattasi nel procedimento principale per l’esercizio d’imposta 2009, per un importo complessivo pari a EUR&nbsp;108&nbsp;201,60. Tali avvisi-estratti di ruolo sono stati oggetto di opposizione presso la giunta comunale del Comune di Etterbeek. A seguito del rigetto di tale opposizione, la Belgacom SA ha presentato un ricorso dinanzi al Tribunal de première instance de Bruxelles (Tribunale di primo grado di Bruxelles).<br />
<a name="point13">13</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;A sostegno del proprio ricorso dinanzi al giudice del rinvio, la Belgacom SA ha fatto valere che gli avvisi-estratti di ruolo in parola non sono compatibili con la direttiva autorizzazioni, dal momento che tale direttiva vieta qualunque imposta a carico degli operatori di telefonia mobile diversi da quelli contemplati dai suoi articoli 12 e 13. A suo avviso, l’imposta di cui trattasi nel procedimento principale è riconducibile all’ambito di applicazione della direttiva autorizzazioni, dato che le antenne per la telefonia mobile costituiscono «strutture», ai sensi di tale direttiva. Tuttavia, tale imposta non soddisferebbe i requisiti di cui all’articolo 13 di detta direttiva.<br />
<a name="point14">14</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Il Comune di Etterbeek ha affermato che l’ambito di applicazione della direttiva autorizzazioni riguarda unicamente la determinazione dei requisiti di accesso alle reti. A suo parere, l’imposta di cui al procedimento principale non è né un contributo ai sensi dell’articolo 13 della direttiva autorizzazioni, né un diritto ai sensi dell’articolo 12 della medesima direttiva. Essa configurerebbe un’imposta su un’attività economica, determinata con riferimento alla collocazione di antenne sul territorio comunale, a prescindere da qualsiasi autorizzazione all’installazione di strutture.<br />
<a name="point15">15</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Considerate tali osservazioni, il giudice del rinvio nutre dubbi circa l’applicabilità degli articoli 12 e 13 della direttiva autorizzazioni nel procedimento principale.<br />
<a name="point16">16</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ciò premesso, il Tribunal de première instance de Bruxelles ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:<br />
«Se gli articoli 12 e 13 della direttiva [autorizzazioni] debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a che una normativa di un’autorità nazionale o di un ente locale istituisca, a fini di bilancio, un’imposta sulle infrastrutture di comunicazione mobile installate su proprietà pubbliche o private e utilizzate nell’esercizio delle attività coperte dall’autorizzazione generale».<br />
<strong>&nbsp;Sulla questione pregiudiziale</strong><br />
<a name="point17">17</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se gli articoli 12 e 13 della direttiva autorizzazioni debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a che un’imposta, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, sia posta a carico di tutte le persone fisiche o giuridiche titolari di un diritto reale o di un diritto di sfruttamento su un’antenna per la telefonia mobile.<br />
<a name="point18">18</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;In via preliminare, occorre ricordare che, in forza dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva autorizzazioni, tale direttiva si applica alle autorizzazioni per la fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica.<br />
<a name="point19">19</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;La direttiva citata prevede non solo norme relative alle procedure di concessione delle autorizzazioni generali o dei diritti d’uso delle frequenze radio o dei numeri e al loro contenuto, ma anche regole relative alla natura, o anche all’entità, degli oneri pecuniari collegati a tali procedure che gli Stati membri possono imporre alle imprese nel settore dei servizi di comunicazione elettronica (v. sentenze Belgacom e Mobistar, C&#8209;256/13 e C&#8209;264/13, EU:C:2014:2149, punto 29, nonché Base Company, C&#8209;346/13, EU:C:2015:649, punto 15).<br />
<a name="point20">20</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Come risulta da una giurisprudenza costante della Corte, è nell’ambito della direttiva autorizzazioni che gli Stati membri non possono riscuotere imposte o contributi sulla fornitura di servizi e reti di comunicazione elettronica diversi da quelli previsti da tale direttiva (sentenza Base Company, C&#8209;346/13, EU:C:2015:649, punto 16; v. anche, in tal senso, sentenze Vodafone España e France Telecom España, C&#8209;55/11, C&#8209;57/11 e C&#8209;58/11, EU:C:2012:446, punti 28 e 29, nonché Belgacom e Mobistar, C&#8209;256/13 e C&#8209;264/13, EU:C:2014:2149, punto 30).<br />
<a name="point21">21</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ne consegue che, affinché le disposizioni della direttiva autorizzazioni siano applicabili ad un’imposta come quella di cui al procedimento principale, il suo fatto generatore deve essere connesso alla procedura di autorizzazione generale, che garantisce, secondo l’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva autorizzazioni, i diritti alla fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica (sentenza Base Company, C&#8209;346/13, EU:C:2015:649, punto 17; v. anche, in tal senso, sentenze Fratelli De Pra e SAIV, C&#8209;416/14, EU:C:2015:617, punto 41; Commissione/Francia, C&#8209;485/11, EU:C:2013:427, punti 30, 31 e 34, nonché Vodafone Malta e Mobisle Communications, C&#8209;71/12, EU:C:2013:431, punti 24 e 25).<br />
<a name="point22">22</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Al riguardo, la Corte ha ricordato, in relazione all’articolo 12 della direttiva autorizzazioni, che un’imposta il cui fatto generatore non sia collegato alla procedura di autorizzazione generale che consente di accedere al mercato dei servizi di comunicazione elettronica non rientra nell’ambito di applicazione dello stesso articolo 12 (v., in particolare, sentenze Vodafone Malta e Mobisle Communications, C&#8209;71/12, EU:C:2013:431, punto 25, nonché Fratelli De Pra e SAIV, C&#8209;416/14, EU:C:2015:617, punto 41).<br />
<a name="point23">23</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Per quanto attiene all’articolo 13 della direttiva autorizzazioni, la Corte ha ricordato che tale disposizione non riguarda tutti i contributi cui sono assoggettate le infrastrutture che consentono la fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica (sentenze Belgacom e Mobistar, C&#8209;256/13 e C&#8209;264/13, EU:C:2014:2149, punto 34, nonché Base Company, C&#8209;346/13, EU:C:2015:649, punto 18).<br />
<a name="point24">24</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Difatti, tale articolo verte sulle modalità di imposizione di contributi sui diritti d’uso delle frequenze radio o dei numeri o sui diritti di installare strutture su proprietà pubbliche o private, al di sopra o sotto di esse (sentenze Belgacom e Mobistar, C&#8209;256/13 e C&#8209;264/13, EU:C:2014:2149, punto 31, nonché Base Company, C&#8209;346/13, EU:C:2015:649, punto 19).<br />
<a name="point25">25</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nel caso specifico, dalla decisione di rinvio emerge che l’imposta di cui trattasi nel procedimento principale «è dovuta in solido da tutte le persone fisiche o giuridiche titolari di un diritto reale o di un diritto di sfruttamento su un’antenna per la telefonia mobile», vale a dire «qualsiasi antenna emettitrice o ripetitore di onde elettromagnetiche che consenta la telefonia mobile, collegata o meno ad una stazione separata, fissata o meno a un traliccio o a un pilone», «installata sul territorio del Comune di Etterbeek».<br />
<a name="point26">26</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Come si evince dalle osservazioni depositate dinanzi alla Corte, il fatto generatore di tale imposta, la quale è posta a carico di tutte le persone fisiche o giuridiche titolari di un diritto reale o di un diritto di sfruttamento su un’antenna per la telefonia mobile, a prescindere dal fatto che esse siano titolari di un’autorizzazione concessa in applicazione della direttiva autorizzazioni, non risulta collegato alla procedura di autorizzazione generale che consente alle imprese di fornire reti e servizi di comunicazione elettronica, circostanza che spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare.<br />
<a name="point27">27</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Inoltre, secondo la giurisprudenza della Corte, i termini «strutture» e «installare», impiegati nell’articolo 13 della direttiva autorizzazioni, rinviano, rispettivamente, alle infrastrutture materiali che consentono la fornitura di servizi e reti di comunicazione elettronica e alla loro installazione materiale sulla proprietà pubblica o privata interessata (sentenze Belgacom e Mobistar, C&#8209;256/13 e C&#8209;264/13, EU:C:2014:2149, punto 33, nonché Base Company, C&#8209;346/13, EU:C:2015:649, punto 21).<br />
<a name="point28">28</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Pertanto, sebbene l’imposta di cui trattasi nel procedimento principale sia posta a carico di tutte le persone fisiche o giuridiche titolari di un diritto reale o di un diritto di sfruttamento su un’antenna per la telefonia mobile, la quale configura un’infrastruttura materiale che consente la fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica, non risulta che detta imposta presenti le caratteristiche di un contributo imposto alle imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica in cambio del diritto di installare strutture.<br />
<a name="point29">29</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Alla luce delle considerazioni sopra svolte, occorre rispondere alla questione posta dichiarando che gli articoli 12 e 13 della direttiva autorizzazioni devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a che un’imposta, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, sia posta a carico di tutte le persone fisiche o giuridiche titolari di un diritto reale o di un diritto di sfruttamento su un’antenna per la telefonia mobile.<br />
<strong>&nbsp;Sulle spese</strong><br />
<a name="point30">30</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.<br />
Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:<br />
<strong>Gli articoli 12 e 13 della direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni), devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a che un’imposta, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, sia posta a carico di tutte le persone fisiche o giuridiche titolari di un diritto reale o di un diritto di sfruttamento su un’antenna per la telefonia mobile.</strong><br />
Firme</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 31/10/2012 n.454</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-31-10-2012-n-454/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Oct 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-31-10-2012-n-454/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-31-10-2012-n-454/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 31/10/2012 n.454</a></p>
<p>Pres. ff. ed est. C.L. Cardoni S. P. (avv.ti S. Neri, G. Ranalli e L. Calzoni) Crescentini Francesco c/ Comune di Spoleto (avv. M. Marcucci); Ministero di Grazia e Giustizia (Avv. Distr. St.) e nei confronti di Impresa Edile Spisani S.r.l. (avv.ti R. Baldoni e M. Rampini); Soprintendenza Per i</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-31-10-2012-n-454/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 31/10/2012 n.454</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. ff. ed est. C.L. Cardoni<br /> S. P. (avv.ti S. Neri, G. Ranalli e L. Calzoni) Crescentini Francesco c/ Comune di Spoleto (avv. M. Marcucci); Ministero di Grazia e Giustizia (Avv. Distr. St.) e nei confronti di Impresa Edile Spisani S.r.l. (avv.ti R. Baldoni e M. Rampini); Soprintendenza Per i Beni e Attività Culturali dell&#8217;Umbria</span></p>
<hr />
<p>sulla necessità o meno della notifica individuale dell&#8217;atto di approvazione del progetto di opera pubblica</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Espropriazione per p.u. – Opera pubblica – Progetto – Approvazione &#8211; Notifica individuale – Quando è necessaria &#8211; Fattispecie	</p>
<p>2. Giustizia amministrativa – Ricorso giurisdizionale &#8211; Termine per il ricorso – In caso di mancata notifica del progetto di opera pubblica &#8211; Decorrenza – Dalla piena conoscenza – Onere della prova – Incombe sull’eccipiente</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Sebbene, di regola, non occorre la notifica individuale dei progetti di opere pubbliche ai confinanti non contemplati nei progetti stessi, a tale principio si deve derogare allorché l’opera pubblica di fatto direttamente e gravemente incida sulle proprietà dei confinanti stessi ancorché non formalmente menzionati negli atti lesivi (nella specie, si verteva dell’impugnazione degli atti di approvazione del progetto di un parcheggio pubblico adiacente alle proprietà dei ricorrenti)	</p>
<p>2. In caso di mancata notifica individuale del progetto di opera pubblica, il termine per l&#8217;impugnazione non decorre dalla pubblicazione dell’approvazione del progetto, ma dalla piena conoscenza degli atti lesivi, la cui dimostrazione incombe su chi formula l’inerente eccezione</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217; Umbria<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 437 del 2003, proposto da:<br />
S. P., rappresentato e difeso dagli avv. Stefano Neri, Giovanni Ranalli, con domicilio eletto presso l’avv. Lietta Calzoni in Perugia, via Bonazzi, 9; Crescentini Francesco; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
Comune di Spoleto, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Massimo Marcucci, con domicilio eletto presso lo stesso in Perugia, via Bartolo, 10; Ministero di Grazia e Giustizia, rappresentato e difeso per legge dall&#8217;Avvocatura, domiciliata in Perugia, via degli Offici, 14; 	</p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
Impresa Edile Spisani S.r.l., rappresentato e difeso dagli avv. Roberto Baldoni, Mario Rampini, con domicilio eletto presso l’avv. Mario Rampini in Perugia, piazza Piccinino N.9; Soprintendenza Per i Beni e Attività Culturali dell&#8217;Umbria;	</p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
dell’atto – di estremi non conosciuti – con cui è stato approvato il progetto per la realizzazione dei lavori di completamento e sistemazione del palazzo di giustizia di spoleto iv lotto – iv perizia, cofinanziato ex l.n. 119/81 dal Ministero di Grazia e Giustizia, limitatamente alla parte in cui è stata prevista la costruzione di un parcheggio in adiacenza della proprietà dei ricorrenti;<br />	<br />
di ogni altro atto presupposto, conseguente, e/o, comunque connesso, inclusi per quanto possa occorrere:<br />	<br />
1. gli elaborati grafici concernenti la costruzione del parcheggio in questione ed in particolare: la tav. 1/8 arc; tav. 2/8 arc; tav. 3 bis; tav. 4 bis; tav. 5 bis; tav. 6/8 arc; tav. 7/8 arc; tav. 8/8 arc, conosciuti successivamente alla nota del comune di spoleto prot.n. 19889 del 16 settembre 2003;<br />	<br />
2. l’atto – di estremi non conosciuti – con cui è stato approvato il progetto preliminare per la realizzazione dei lavori di completamento e sistemazione del palazzo di giustizia di spoleto iv lotto – iv perizia, cofinanziato ex l. n. 119/81 dal Ministero di Grazia e Giustizia, limitatamente alla parte in cui è stata prevista la costruzione di parcheggio in adiacenza alla proprietà dei ricorrenti;<br />	<br />
3. l’atto di estremi non conosciuti – con cui è stato approvato il progetto esecutivo per la realizzazione dei lavori di completamento e sistemazione del palazzo di giustizia di spoleto iv lotto – iv perizia, cofinanziato ex l. n. 119/81 dal Ministero di Grazia e Giustizia, limitatamente alla parte in cui è stata prevista la costruzione di parcheggio in adiacenza alla proprietà dei ricorrenti;<br />	<br />
4. tutti gli atti amministrativi – sconosciuti negli estremi – con cui sono stati adotti ed approvati i lavori di completamento e sistemazione del palazzo di giustizia di spoleto, limitatamente alla previsione del parcheggio in adiacenza alla proprietà dei ricorrenti..</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Spoleto e di Ministero di Grazia e Giustizia e di Impresa Edile Spisani S.r.l.;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 17 ottobre 2012 il dott. Carlo Luigi Cardoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1- Con il ricorso e gli atti di motivi aggiunti vengono impugnati gli atti in forza dei quali è stato realizzato un parcheggio adiacente alle proprietà dei ricorrenti.<br />	<br />
Si formulano censure di eccesso di potere e violazione di legge con le quali, in estrema sintesi, si censura l’omissione delle garanzie di partecipazione procedimentale e la violazione delle distanze legali dalle pareti finestrate delle abitazioni dei ricorrenti stessi.<br />	<br />
Il Comune, il Ministero e l&#8217;impresa controinteressata si sono costituiti controdeducendo articolatamente ed eccependo l&#8217;irricevibilità del ricorso, il difetto di interesse del ricorrente Crescentini, nonché l&#8217;inammissibilità del gravame nei confronti dello Stato giacché sostanzialmente estraneo al tema del contendere.<br />	<br />
2- Il Tribunale ha disposto articolate istruttorie per accertare lo stato di fatto.<br />	<br />
Ciò premesso, si ritengono infondate le eccezioni pregiudiziali e preliminari.<br />	<br />
Infatti, il ricorso è tempestivo, poiché la negativa diretta incidenza dell&#8217;opera sulle proprietà dei ricorrenti imponeva, diversamente da quanto sostengono le parti resistenti, la notifica individuale degli elaborati progettuali che nel tempo hanno delineato i connotati del parcheggio.<br />	<br />
Questo, infatti, come risulta dagli accertamenti tecnici ed è sostanzialmente non controverso, è edificato a ridosso del muro di confine (sovrastandolo) con le proprietà dei ricorrenti.<br />	<br />
Tale fatto, oggettivamente esistente, al di là di ogni querelle sulla proprietà del muro o sulla circostanza che l’opera sia in aderenza o in appoggio al muro stessa, influisce negativamente, in maniera diretta, immediata e rilevante sulle proprietà dei ricorrenti.<br />	<br />
E’ infatti evidente al comune buon senso che la sosta di autoveicoli proprio di fronte alle finestre di un&#8217;abitazione ne diminuisca la fruibilità.<br />	<br />
3- Oltretutto, il parcheggio sostanzialmente aderisce (ancorché non in senso strettamente tecnico per tutta la sua lunghezza) al preesistente antico muro di confine e lo sovrasta (seppur di poco), così vanificandone la funzione protettiva ed annullandone il valore estetico e testimoniale.<br />	<br />
Con ciò non si vuol dire che un&#8217;opera del genere non potesse essere realizzata, ma solo che occorreva renderne almeno edotti specificamente, con notifica individuale, i proprietari di quelle abitazioni.<br />	<br />
4- Giova precisare che il Tribunale è dell&#8217;avviso che normalmente non occorra la notifica individuale dei progetti di opere pubbliche ai confinanti non contemplati nei progetti stessi (fra le tante : Tar Puglia, Sez. Bari, Sez. I 5 giugno 2002 n. 2692).<br />	<br />
Ciò, a tacer d’altro, per evitare cavillose complicazioni nella realizzazione delle opere stesse (si pensi alle autostrade, alle ferrovie ecc) con correlata paralisi dell’attività amministrativa in contrasto con i principi di efficacia ed efficienza statuiti dall’art. 97 Cost. <br />	<br />
Tuttavia, a tale principio si deve derogare allorché l’opera pubblica di fatto direttamente e gravemente incida sulle proprietà dei confinanti stessi, come qui accade, ancorché non formalmente menzionati negli atti lesivi (arg. da: Tar Umbria 20 agosto 2009 n.498; Tar Lombardia, Brescia Sez. II, 26 novembre 2010 n.4669).<br />	<br />
D&#8217;altro canto, la profilata interpretazione risponde anche ai principi sul giusto procedimento e sulla leale cooperazione tra cittadino e amministrazione sanciti dalla L. n. 241/1990.<br />	<br />
5- Da ciò deriva che, in mancanza di notifica individuale, il termine per l&#8217;impugnazione non decorre dalla pubblicazione dell’approvazione del progetto, ma dalla piena conoscenza degli atti lesivi e qui non si dimostra che questa sia avvenuta in tempi tali da rendere tardivo il ricorso.<br />	<br />
Del resto, la prova della tardività deve essere piena e rigorosa ed incombe su chi formula l’inerente eccezione, influendo questa direttamente sull&#8217;esercizio del diritto di difesa giudiziaria costituzionalmente garantito.<br />	<br />
Dalla già rilevata negativa incidenza dell&#8217;opera sulle proprietà di tutti i ricorrenti discende poi, all&#8217;evidenza, il loro interesse alla tutela giudiziaria, lasciando in disparte ogni sterile sofisma.<br />	<br />
6- Il ricorso è invece inammissibile nei confronti dell&#8217;Amministrazione Statale giacché non si formulano specifiche censure in ordine al suo operato nella vicenda.<br />	<br />
7- Tanto premesso, il Tribunale giudica il gravame fondato.<br />	<br />
Difatti, è evidente che si tratti di un&#8217;opera nuova, diversamente da quanto pretenderebbero le parti resistenti.<br />	<br />
Per vero, fin dal primo progetto che prevedeva un parcheggio completamente interrato (poi riprogettato e realizzato fuori terra a seguito di rinvenimenti archeologici) ci si trova in presenza, ictu oculi, di un’edificazione mai esistita prima, visto che al suo posto esisteva solo un&#8217;area aperta, storica, già denominata Orti del Convento dei Filippini.<br />	<br />
Non occorre poi dilungarsi sulla differenza fra nuova costruzione e ristrutturazione, restauro, adeguamento ecc., trattandosi di nozioni istituzionali.<br />	<br />
8- Da quanto precede consegue l’applicazione del distacco obbligatorio di m.10 (art. 86 N.T.A e art. 9 D.M. 2 aprile 1968 n. 1444) fra il parcheggio e le pareti finestrate preesistenti, ivi compresa quella di proprietà Crescentini, dotata di un piccolo infisso (rel. istr. pagg. 61,62,63).<br />	<br />
Orbene, è pacifico in atti che detto distacco sia violato con riferimento alle proprietà di ambedue i ricorrenti ( rel. istr. pagg. 59, 60), come peraltro ritenuto anche dalla Corte d&#8217;Appello di Perugia (Sentenza n. 549/2011, pag. 50, 2° cpv).<br />	<br />
Superfluo aggiungere che la violazione delle distanze sussiste ed è rilevante ancorché il parcheggio sovrasti in misura modesta il preesistente muro di confine.<br />	<br />
E’ invero noto che le norme sulle distanze sono assolutamente inderogabili giacché poste a presidio, precipuamente, della pubblica salute.<br />	<br />
9- Tanto considerato, nulla v’è d’aggiungere per accogliere il ricorso, con assorbimento dell&#8217;esame di ogni altro profilo di gravame, attesa la natura esaustiva delle censure accolte.<br />	<br />
Dall’accoglimento del gravame discende l’obbligo di arretrare il parcheggio, oppure di portarne l’altezza al di sotto del muro preesistente, in modo tale da rispettare il distacco di legge.<br />	<br />
10- Le spese del giudizio possono essere compensate in considerazione della complessità della fattispecie e della specificità della questione d’irricevibilità..<br />	<br />
11- Le spese istruttorie gravano sulle parti soccombenti (Comune e impresa controinteressata).<br />	<br />
Al riguardo, si rammenta che con Ordinanza 18 giugno 2010 n.29, cui per brevità si rinvia, è stata giudicata non liquidabile la parcella ivi contemplata per la sua incompletezza.<br />	<br />
Pertanto i compensi dell’istruttore che l’aveva presentata vengono qui liquidati nella misura indicata nella nuova parcella che lo stesso presenterà, ove non ritenga esaustivi gli anticipi già corrispostigli.<br />	<br />
Questi dovranno essere in ogni caso rimborsati immediatamente dalle parti soccombenti a coloro che li hanno pagati.<br />	<br />
In difetto di accordo tra le parti sulla eventuale nuova parcella, essa sarà liquidata dal Tribunale con apposito provvedimento da pronunciarsi ad istanza degli interessati, come già costantemente deciso (e pluribus: TAR Umbria Sentt., n. 330/2010; 46/2007; 34/2007; 266/2005; n. 122/2005) ed ora previsto dall&#8217;art.1, co. 1°, D.M. n. 140/2012.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>a- dichiara il ricorso inammissibile nei confronti dell’Amministrazione Statale;<br />	<br />
b- accoglie il gravame per la parte restante;<br />	<br />
c- compensa le spese del giudizio;<br />	<br />
d- condanna il Comune resistente e l’impresa controinteressata al pagamento, in solido ed in parti uguali, delle spese istruttorie come indicato in motivazione. <br />	<br />
Ordina che la presente Sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2012 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Carlo Luigi Cardoni, Presidente FF, Estensore<br />	<br />
Nicola Durante, Consigliere<br />	<br />
Stefano Fantini, Consigliere	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 31/10/2012</p>
<p align=justify>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/1/2010 n.454</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-29-1-2010-n-454/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-29-1-2010-n-454/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/1/2010 n.454</a></p>
<p>Pres. F.F. Lotti – Rel. Malanetto Elyo srl (avv. Vecchione) c. Regione Piemonte (avv. Scollo) e ATI Guerrato spa (avv. Casavecchia) sull&#8217;illegittimità dello scorporo della prestazione principale in caso di ATI verticale 1. – Giustizia amministrativa – Giudizio – Art. 115 c.p.c. – Applicabilità. 2. – Contratti p.a. – Appalto</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-29-1-2010-n-454/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/1/2010 n.454</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-29-1-2010-n-454/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/1/2010 n.454</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres. F.F.</i> Lotti – <i>Rel.</i> Malanetto<br /> Elyo srl (avv. Vecchione) c. Regione Piemonte (avv. Scollo) e<br /> ATI Guerrato spa (avv. Casavecchia)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;illegittimità dello scorporo della prestazione principale in caso di ATI verticale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. – Giustizia amministrativa – Giudizio – Art. 115 c.p.c. – Applicabilità.	</p>
<p>2. – Contratti p.a. – Appalto – ATI verticale &#8211;  Scorporo prestazione principale – A favore mandante – Illegittimità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. – Il principio contenuto nell’art. 115 c.p.c., in base al quale il giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita, si applica anche al giudizio amministrativo.	</p>
<p>2. – In caso di ATI verticale, la prestazione principale non può essere svolta in esclusiva da una mandante, neppure se le prestazioni principali sono due e la mandante eserciti in esclusiva una sola delle due.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
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		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 17/3/2009 n.454</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-17-3-2009-n-454/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-17-3-2009-n-454/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-17-3-2009-n-454/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 17/3/2009 n.454</a></p>
<p>G. Cicciò Pres. C. Testori Est. Soc. La Cooperativa Apuana a r.l. (Avv.ti G. Iacomini e G. Morbidelli) contro il Comune di Vagli Sotto (Avv.ti L. Buffoni e A. Cardone) e nei confronti della Regione Toscana (Avv. E. Baldi) sulla legittima chiusura con una sbarra di una c.d. &#8220;strada di</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-17-3-2009-n-454/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 17/3/2009 n.454</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Cicciò Pres. C. Testori Est.<br /> Soc. La Cooperativa Apuana a r.l. (Avv.ti G. Iacomini e G. Morbidelli) contro <br />il Comune di Vagli Sotto (Avv.ti L. Buffoni e A. Cardone) e nei confronti della Regione Toscana (Avv. E. Baldi)</span></p>
<hr />
<p>sulla legittima chiusura con una sbarra di una c.d. &#8220;strada di cava&#8221; per fini di sicurezza, attesa la presenza di un deposito di esplosivi, e sulla legittima collocazione di un impianto di videosorveglianza</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giustizia amministrativa &#8211; Ordinanza con cui l’Autorità comunale aveva ordinato ad una Cooperativa di consegnare le chiavi delle sbarre poste all&#8217;accesso di un strada di cava – Mancata impugnazione – Successiva ordinanza con cui viene imposta l’apertura permanente della sbarra – Acquiescenza – Inconfigurabilità 	</p>
<p>2. Circolazione stradale &#8211; Strade ed autostrade &#8211; &#8220;Strada di cava&#8221; – Chiusura con sbarra – Ragioni di sicurezza – Presenza di esplosivi – Legittimità – Ordine di apertura permanente – Illegittimità – Ordine di rimozione degli impianti di videosorveglianza per ragioni di privacy – Prevalenza delle ragioni di sicurezza &#8211; Illegittimità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La mancata impugnazione di una ordinanza con cui l’Autorità comunale aveva ordinato ad una Cooperativa di consegnare le chiavi delle sbarre poste all&#8217;accesso della strada che conduce ai siti estrattivi da essa “coltivati” non si configura come acquiescenza, da parte della Cooperativa stessa, rispetto a quanto poi disposto con successiva ordinanza, né come rinuncia a contrastare le pretese del Comune. L&#8217;oggetto della prima ordinanza (consegna delle chiavi) è infatti ben diverso da quello (apertura permanente della sbarra) oggetto della seconda ordinanza: mentre la prima è volta ad assicurare la possibilità per l&#8217;Amministrazione di accedere alla strada in qualunque momento, per esigenze di pubblico interesse, la seconda intende garantirne la fruibilità generalizzata e senza vincoli; perciò solo quest&#8217;ultima e non la precedente risulta concretamente lesiva degli interessi fatti valere (e della posizione giuridica rivendicata) dalla ricorrente.	</p>
<p>2. È legittima la chiusura con una sbarra di una c.d. &#8220;strada di cava&#8221;, anche a prescindere dalla natura privata o pubblica di detta strada, in quanto è legittimo riservarla al solo transito dei mezzi del concessionario della cava, anche per ragioni di sicurezza data la presenza in loco di un deposito di esplosivi. Ne consegue che è illegittimo l’ordine di apertura permanente di detta sbarra. Le medesime ragioni di sicurezza rendono altresì illegittima la successiva ordinanza comunale con cui è stata ordinata la rimozione dell’impianto di videosorveglianza ivi collocato in quanto esse prevalgono sulle non meglio precisate ragioni di tutela della privacy addotte dal Comune a sostegno di tale provvedimento</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00454/2009 REG.SEN.<br />	<br />
N. 02118/2007 REG.RIC.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>	<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 2118 del 2007, proposto da: <br />	<br />
<b>Soc. La Cooperativa Apuana a r.l.</b>, rappresentata e difesa dagli avv. Giovanni Iacomini e Giuseppe Morbidelli, con domicilio eletto presso Giuseppe Morbidelli in Firenze, via Lamarmora n. 14; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Comune di Vagli Sotto</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Laura Buffoni e Andrea Cardone, con domicilio eletto presso Davide De Grazia in Firenze, Studio Vettori &#8211; Piazza S. Marco n. 5; </p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Regione Toscana</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Enrico Baldi, con domicilio eletto presso Enrico Baldi in Firenze, Avv.ra Reg.le &#8211; P. Unita&#8217; Italiana n. 1; </p>
<p><i><b>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
</b>previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
</i>&#8211; dell’ordinanza n. 597 del 24.09.2007 notificata il 27.09.2007 del Comune di Vagli Sotto con la quale si dispone a carico della Cooperativa Apuana Marmi l’apertura permanente della sbarra all’inizio della strada Arnetola/Piastra Bagnata, nonchè la messa in sicurezza, con recinzioni e cartellonistica adeguata, dei cantieri siti in località Piastra Bagnata, lasciando libere le strade comunali ubicate nel territorio;<br />	<br />
&#8211; dell’ordinanza n. 599 del 04.10.2007, notificata in pari data, del Comune di Vagli Sotto con la quale viene ordinato alla Cooperativa Apuana Marmi la rimozione immediata della segnaletica verticale, del cartello con su scritto “Area Videosorvegliata” e<br />
&#8211; dell’ordinanza n. 605 del 07.11.2007 con la quale, preso atto che alla data del 07.11.2007 l’impianto di sorveglianza è sempre presente, veniva ordinata la rimozione del medesimo entro due giorni;<br />	<br />
&#8211; di ogni altro atto presupposto o conseguente ancorchè di estremi ignoti alla ricorrente.<br />	<br />
Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Vagli Sotto;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Regione Toscana;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 28/01/2009 il dott. Carlo Testori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1) La Cooperativa Apuana a r.l. ha ottenuto dal Comune di Vagli Sotto, in virtù del contratto stipulato il 22/5/1991, la concessione in affitto per la durata di sei anni, con scadenza al 9/12/1996, degli agri marmiferi in località &#8220;Piastra Bagnata&#8221;, ai fini della coltivazione delle cave ivi aperte. Un nuovo contratto di affitto e di concessione del diritto di escavazione dei marmi dalle cave di cui si tratta è stato stipulato tra il predetto Comune e la medesima Cooperativa nel 1998 (rep. n. 996) per il periodo 1/1/1997 &#8211; 31/12/2004. Dopo la scadenza del contratto di cui sopra la Cooperativa Apuana, essendosi nel frattempo determinata una situazione di incertezza circa l&#8217;esistenza di diritti di uso civico sul territorio di Vagli Sotto (e, in particolare, sui terreni siti in località &#8220;Piastra Bagnata&#8221;), ha dapprima stipulato in data 8/6/2006 un contratto di affitto (con concessione del relativo diritto di escavazione) degli agri marmiferi di cui si discute per la durata di otto anni con il commissario ad acta (nominato dalla Regione Toscana) in rappresentanza delle tre A.S.B.U.C. di Vagli di Sopra, Vagli di Sotto e Roggio; poi ha sottoscritto, in data 5/2/2007, un analogo contratto di affitto (della durata di otto anni) con il Comune di Vagli Sotto. <br />	<br />
2) Nel tempo i rapporti tra la Cooperativa Apuana e il predetto Comune sono andati deteriorandosi e ciò ha dato origine a un vasto contenzioso anche (ma non solo) davanti al Giudice amministrativo. In questo quadro si inserisce il presente giudizio che ha ad oggetto l&#8217;impugnazione, da parte della Cooperativa, delle tre ordinanze comunali indicate in epigrafe, di cui viene dedotta l&#8217;illegittimità per incompetenza, violazione di legge ed eccesso di potere sotto molteplici profili.<br />	<br />
Si è costituita in giudizio l&#8217;Amministrazione comunale di Vagli Sotto che ha eccepito l&#8217;inammissibilità del ricorso per diverse ragioni ed ha ampiamente controdedotto nel merito.<br />	<br />
Si è costituita in giudizio anche la Regione Toscana che, aderendo alle tesi prospettate nel ricorso, ne ha chiesto l&#8217;accoglimento.<br />	<br />
3) Nella camera di consiglio del 17 gennaio 2008 questo Tribunale, con ordinanza della Sez. III n. 70, ha respinto l&#8217;istanza cautelare presentata dalla ricorrente; l&#8217;appello contro tale decisione è stato dichiarato improcedibile dalla Sezione Quinta del Consiglio di Stato con ordinanza n. 5150/08.<br />	<br />
Tanto la Cooperativa Apuana, quanto il Comune di Vagli Sotto hanno depositato memorie e documenti in vista dell&#8217;udienza del 28 gennaio 2009, in cui la causa è passata in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1) Preliminarmente il Collegio ritiene di dover disporre l&#8217;estromissione dal giudizio della Regione Toscana perché priva di legittimazione a parteciparvi. Il predetto Ente, infatti, oltre a non essere autorità a qualunque titolo coinvolta nell&#8217;emanazione dei provvedimenti impugnati, non ha neppure veste di controinteressato, non risultando in alcun modo, anche indirettamente, investito dagli effetti dei provvedimenti stessi; né ha fornito, nella memoria formale di costituzione, alcuna indicazione circa una sua eventuale posizione legittimante la partecipazione al processo, dal quale va perciò escluso, non essendo sufficiente la sola circostanza che sia stato destinatario di notifica del ricorso da parte della Cooperativa Apuana.<br />	<br />
2) Le eccezioni di inammissibilità/improcedibilità del ricorso, formulate dal Comune resistente, sono tutte infondate.<br />	<br />
Ciò vale innanzitutto per quelle enunciate nella memoria depositata il 15/1/2008, in quanto:<br />	<br />
&#8211; non sussistono controinteressati, intendendosi per tali i soggetti nominativamente indicati nei provvedimenti impugnati o, quantomeno, agevolmente individuabili in base alle indicazioni contenute nei provvedimenti stessi; nel caso di specie l&#8217;ordinanza<br />
&#8211; la mancata impugnazione dell&#8217;ordinanza n. 561 del 2006 (con cui l’A.C. di Vagli Sotto aveva ordinato alla predetta Cooperativa di consegnare le chiavi delle sbarre poste all&#8217;accesso della strada che conduce ai siti estrattivi di &#8220;Piastra Bagnata&#8221;) non s<br />
Vanno superate anche le ulteriori eccezioni formulate dalla difesa dell&#8217;Amministrazione comunale resistente nella memoria conclusiva; in particolare:<br />	<br />
&#8211; permane l&#8217;interesse della Cooperativa Apuana alla decisione della causa nel merito, anche dopo l&#8217;intervenuta rimozione dei manufatti oggetto delle ordinanze impugnate; un&#8217;eventuale pronuncia favorevole alla ricorrente, infatti, determinerebbe un assetto<br />
&#8211; nel quadro così delineato non assumono rilievo significativo, per il profilo che qui interessa, le determinazioni della Commissione tecnica provinciale esplosivi della Prefettura di Lucca che hanno comportato la sospensione della licenza per la gestione<br />
3) Le prime quattro censure formulate nel ricorso attengono prevalentemente a profili formali e risultano infondate.<br />	<br />
Viene in primo luogo contestata l&#8217;incompetenza del Sindaco di Vagli Sotto ad emettere le ordinanze nn. 597/2007 e 599/2007 in qualità di responsabile del Servizio. Le disposizioni normative di riferimento sono l’art. 107 del T.U. n. 267/2000 in tema di &#8220;Funzioni e responsabilità della dirigenza&#8221; e l’art. 53 comma 23 della legge n. 388/2000, come modificato dall&#8217;art. 29 della legge n. 448/2001, che recita:<br />	<br />
 Gli enti locali con popolazione inferiore a cinquemila abitanti fatta salva l&#8217;ipotesi di cui all&#8217;articolo 97, comma 4, lettera d), del testo unico delle leggi sull&#8217;ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche al fine di operare un contenimento della spesa, possono adottare disposizioni regolamentari organizzative, se necessario anche in deroga a quanto disposto all&#8217;articolo 3, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e all&#8217;articolo , 107 del predetto testo unico delle leggi sull&#8217;ordinamento degli enti locali, attribuendo ai componenti dell&#8217;organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale. Il contenimento della spesa deve essere documentato ogni anno, con apposita deliberazione, in sede di approvazione del bilancio.<br />	<br />
Come documentato dalla difesa dell&#8217;Amministrazione resistente (doc. 34), con deliberazione n. 48 del 13/7/2004 la Giunta comunale di Vagli Sotto ha conferito al Sindaco la responsabilità del Servizio Tecnico, facendo riferimento a presupposti atti regolamentari ed a ragioni principalmente di ordine economico. Tale determinazione appare conforme alla previsione del citato art. 53 comma 23 e tanto basta per superare la censura di incompetenza, senza che possa assumere rilievo decisivo il mancato richiamo, nei provvedimenti impugnati, alla deliberazione citata.<br />	<br />
Per quanto concerne la mancata comunicazione dell&#8217;avvio dei procedimenti poi conclusi con l&#8217;adozione delle ordinanze citate si osserva che le esigenze che, in base alle affermazioni riportate nella motivazione degli atti in questione, l&#8217;Amministrazione resistente ha inteso tutelare (libertà di circolazione per gli aventi diritto e tutela della privacy dei cittadini) erano idonee ad integrare il presupposto dell’urgenza legittimante l&#8217;omissione dell&#8217;avviso ex art. 7 della legge n. 241/1990; anche il secondo motivo di ricorso va dunque disatteso, trattandosi piuttosto di verificare se le circostanze di fatto e di diritto poste a fondamento dei provvedimenti impugnati sono state correttamente apprezzate dal Comune (e ciò è contestato nel ricorso, in particolare, nei motivi nn. 6 e 7).<br />	<br />
Con la censura rubricata nel ricorso sub 3) la Cooperativa ricorrente (sempre con riferimento ai soli provvedimenti nn. 597/2007 e 599/2007) ha sostenuto che il potere di ordinanza esercitato nella specie dall’Amministrazione resistente è privo di idoneo fondamento normativo. In proposito si osserva che i provvedimenti impugnati sono dichiaratamente finalizzati a tutelare la libertà di circolazione su una strada comunale ritenuta di libero transito e la privacy dei cittadini: perciò appare pertinente il richiamo operato dalla difesa del Comune di Vagli Sotto all’art. 823 comma 2 cod.civ., nonché all’art. 107 co. 3 lett. g) TUEL e al D.Lgs. n. 196/2003 (a prescindere dalla loro mancata citazione negli atti di cui si discute e senza pretesa, per ora, di valutare se le circostanze di fatto e di diritto poste a fondamento dei provvedimenti impugnati sono state correttamente apprezzate dal Comune).<br />	<br />
Il quarto motivo di ricorso, riferito alla sola ordinanza n. 599/2007, riguarda la mancata indicazione in tale atto del termine e dell&#8217;autorità a cui è possibile ricorrere. La violazione dell’art. 3 comma 4 della legge 241/1990 non incide sulla legittimità dell&#8217;atto impugnato, ma piuttosto sulla decorrenza del termine per impugnarlo e sulla possibilità di riconoscere la scusabilità dell&#8217;errore; in ogni caso la parte ricorrente non ha interesse a formulare la censura, posto che ha tempestivamente adito questo TAR.<br />	<br />
4.1) Attengono invece a profili sostanziali le ulteriori censure; tra di esse risultano decisive quelle di cui ai motivi sesto e settimo del ricorso, con cui si deduce, in sintesi, quanto segue: <br />	<br />
&#8211; (sesto motivo, riferito alle ordinanze nn. 597/2007 e 605/2007): la pretesa del Comune resistente di inibire la chiusura della sbarra di accesso alla strada di cui si controverte e di rimuovere le attrezzature utilizzate per la videosorveglianza dell&#8217;ar<br />
&#8211; (settimo motivo, riferito alle ordinanze nn. 599/2007 e 605/2007): i provvedimenti impugnati finalizzati alla rimozione dell&#8217;impianto di videosorveglianza contrastano con le esigenze di sicurezza dei luoghi di cava che hanno indotto la Cooperativa ad in<br />
4.2) Tanto la difesa della parte ricorrente, quanto la difesa del Comune resistente si sono ampiamente soffermate sulle questioni di cui sopra, fornendo ricostruzioni e producendo documentazione contrastanti e di non agevole lettura; dalla massa degli elementi acquisiti del giudizio, peraltro, emergono i seguenti dati che il Collegio ritiene determinanti ai fini della decisione:<br />	<br />
a) la strada di cui si controverte, che collega la via Vandelli con i siti estrattivi di &#8220;Piastra Bagnata&#8221; coltivati dalla Cooperativa Apuana, è stata realizzata dalla Società Montecatini negli anni ‘50 (così riferisce la relazione tecnica del Comune di Vagli Sotto &#8211; doc. 11 della produzione comunale – a pag. 3); dalle cartografie depositate emerge con sufficiente attendibilità che la strada in questione si sviluppa su terreni di proprietà comunale;<br />	<br />
b) tale percorso risulta rilevato dalla mappa aerofotogrammetrica regionale a cui entrambe le parti fanno riferimento; al contrario, di essa non c&#8217;è traccia nella documentazione catastale; l&#8217;Amministrazione resistente sostiene che si tratta di una strada comunale liberamente accessibile e utilizzabile: è per questo che con l&#8217;ordinanza n. 597/2007 ha disposto l&#8217;apertura permanente della sbarra all&#8217;inizio della strada stessa, al fine di consentirne la fruizione da parte dei proprietari di terreni raggiungibili per quella via e di chi esercita l&#8217;attività venatoria e di raccolta dei prodotti del sottobosco; tale qualificazione, peraltro, non trova adeguato supporto in quanto:<br />	<br />
&#8211; sia nel contratto di affitto sottoscritto dal Comune di Vagli Sotto e dalla Cooperativa Apuana nel 1991 (art. 8), sia in quello successivo del 1998 (ancora art. 8), si fa riferimento alla &#8220;viabilità interna alla zona Piastra Bagnata dalla sbarra della V<br />
&#8211; con l&#8217;ordinanza n. 561 del 5/10/2006 il predetto Comune, premesso che &#8220;per motivi di sicurezza in caso di incendi e di ispezioni del territorio, l&#8217;Amministrazione comunale è tenuta ad avere libero accesso nella strada comunale&#8221; di cui si controverte e &#8221;<br />
In relazione a quanto sopra non si comprende su quali basi l&#8217;Amministrazione resistente sostenga che la strada di cui si discute possa definirsi &#8220;utilizzata continuamente per servizi pubblici e da privati cittadini&#8221; (così si legge a pag. 3 della citata relazione tecnica comunale – doc. 11 &#8211; datata 28/12/2007); anche ammessa la possibile fruizione &#8220;per servizi pubblici&#8221; (garantita dalla disponibilità delle chiavi), l&#8217;utilizzazione continua da parte di privati cittadini risulta contraddetta dalle risultanze documentali di cui sopra. Un&#8217;ulteriore conferma di tale conclusione si trova nel verbale del sopralluogo effettuato il 6/3/2008, in località Piastra Bagnata, dalla Commissione tecnica provinciale per le materie esplodenti della Prefettura di Lucca e relativa al deposito di esplosivi gestito dalla Cooperativa Apuana (doc. 85 di parte ricorrente), in cui si legge: <br />	<br />
 La Commissione fa, altresì presente che la strada è una strada di arroccamento al servizio della cava percorribile solo da mezzi di cantiere e priva dei requisiti di sicurezza previsti dal codice della strada per il transito ordinario.<br />	<br />
In merito all&#8217;affermazione nell&#8217;ordinanza sindacale, che la strada in questione sarebbe una &#8220;pubblica strada comunale&#8221; l’Ing. Mazzotti dell&#8217;Agenzia del Territorio dichiara che presso i propri uffici non risulta nessuna evidenza nemmeno dell&#8217;esistenza della strada&#8221;.<br />	<br />
Ancora: nella precedente riunione del 22/2/2008 i componenti della medesima Commissione che avevano effettuato un sopralluogo presso la cava di Piastra Bagnata il 13/2/2008 riferivano a verbale che era stato verificato che la strada di cui sopra &#8220;è utilizzata unicamente come accesso alla cava e termina all&#8217;interno della stessa&#8221;.<br />	<br />
Gli elementi forniti dalla difesa del Comune resistente per sostenere la tesi opposta, benché quantitativamente cospicui, non bastano per avvalorare una ricostruzione dello stato dei luoghi diversa da quella che emerge dagli atti e dalle circostanze precedentemente richiamati, dai quali si ricava (e questo è il dato sostanziale decisivo) che fino al 2007 la predetta Amministrazione non ha, in concreto, mai contestato l&#8217;inaccessibilità della strada oltre l’esistente sbarramento, limitandosi a pretendere, nell&#8217;ottobre 2006, le chiavi per accedere solo con i propri mezzi pubblici (e dunque ad esclusione dei privati). Anche gli atti relativi al rapporto contrattuale in corso tra le parti (deliberazione C.C. n. 13 del 13/5/2006 e contratto del 5/2/2007) non giovano alla posizione del Comune di Vagli Sotto: i generici richiami alle strade di cava non forniscono infatti utili elementi di chiarimento, mentre al contrario rafforza le argomentazioni di parte ricorrente quanto statuito al punto 4) della citata deliberazione consiliare n. 13/2006, dove si legge: &#8220;Resta a disposizione dell&#8217;Amministrazione comunale la chiave della sbarra che permette l&#8217;accesso al bacino di Piastrabagnata e le strade che conducono ai siti estrattivi&#8221;; il che conferma, ancora una volta, che prima dell&#8217;ottobre 2007 il Comune non ha messo in discussione la chiusura della strada di cui si controverte (salve le esigenze dell&#8217;Amministrazione, garantite dal possesso della chiave).<br />	<br />
In tale quadro risulta inattendibile il riferimento, posto a fondamento dell&#8217;impugnata ordinanza n. 597/2007, secondo cui il libero accesso alla strada in questione è indispensabile ai cittadini proprietari di terreni in zona Pallerina ed in zona Serralta per raggiungere le loro proprietà (da cui altrimenti resterebbero esclusi: cosa che evidentemente non avveniva prima del 2007); né può costituire idonea motivazione del provvedimento in questione il riferimento all&#8217;attività venatoria e di raccolta dei prodotti del sottobosco. Quanto poi agli ulteriori profili a cui ha fatto riferimento la difesa comunale, ma non la motivazione dell’ordinanza n. 597/2007, si osserva:<br />	<br />
&#8211; l&#8217;accesso ai depositi dell&#8217;acqua potabile in zona Serrelta e alla piazzola di elisoccorso risulta assicurato dalla pacifica disponibilità della chiave di accesso alla strada da parte dell&#8217;Amministrazione;<br />	<br />
&#8211; in particolare, poi, per quanto riguarda l&#8217;accesso all&#8217;acquedotto (che è all&#8217;origine dell&#8217;ordinanza comunale n. 561/2006 contenente l&#8217;ordine di consegna delle chiavi) merita di essere richiamata la sentenza n. 774/08 con cui il Tribunale di Lucca ha ass<br />
In conclusione (sul sesto motivo del ricorso), anche ad ammettere la proprietà comunale della strada in questione (ma non è questo il punto cruciale della controversia), la stessa risulta comunque essere sempre stata considerata &#8220;strada di cava&#8221;, perciò legittimamente riservata (attraverso l&#8217;installazione di una sbarra chiusa, collocata nella posizione più arretrata indicata nella planimetria contenuta nella memoria conclusiva di parte ricorrente tra le pagg. 2 e 3) al transito dei mezzi del concessionario della cava nonché, mediante la disponibilità delle chiavi da parte dell&#8217;Amministrazione comunale, di quelli utilizzati dalla medesima Amministrazione per le esigenze di pubblico servizio nel controllo del territorio. L&#8217;impugnata ordinanza n. 597/2007 risulta dunque adottata (come prospettato nel ricorso) sulla base di falsi presupposti e perciò illegittima.<br />	<br />
4.3) Per le ragioni appena illustrate risulta illegittima anche l’ordinanza n. 605/2007 con cui il Comune di Vagli Sotto ha disposto la rimozione dell&#8217;apparecchiatura di videosorveglianza installata sulla strada comunale in località Arnetola e destinata al controllo dell&#8217;accesso (sbarrato) ai siti di cava di Piastra Bagnata gestiti dalla Cooperativa Apuana.<br />	<br />
4.4) Il vizio di eccesso di potere per falso presupposto (dedotto con il settimo motivo di ricorso) inficia anche l&#8217;ordinanza n. 599/2007 con cui l&#8217;Amministrazione resistente ha ordinato alla ricorrente di rimuovere la segnaletica verticale e la telecamera utilizzate per la videosorveglianza di cui sopra. La circostanza che la strada di cui si controverte non è di pubblico transito è stata chiarita al punto 5.2); al riguardo si deve aggiungere che, insieme alla sbarra, anche l&#8217;impianto di videosorveglianza in questione era stato individuato dalla Commissione tecnica provinciale per le materie esplodenti della Prefettura di Lucca come essenziale per la sicurezza del deposito di esplosivi gestito dalla Cooperativa Apuana (cfr. verbale del 7/4/2008 &#8211; doc. 85 di parte ricorrente). Ciò risulta dal verbale della Commissione predetta dell&#8217;8/11/2005 (doc. 88), in cui si legge: &#8220;si dovrà provvedere all&#8217;installazione di un impianto di videosorveglianza che visualizzi sia il deposito sia la strada di accesso allo stesso…&#8221;; ed è ribadito (oltre che nel verbale del 22/2/2008 &#8211; sempre doc. 85) nel già richiamato verbale del 6/3/2008 in cui si legge: &#8220;la telecamera rimossa… faceva parte di un sistema integrato di sicurezza imposto da questa Commissione&#8230; detta telecamera consentiva il monitoraggio dell&#8217;unico accesso alla cava da parte delle guardie giurate ed essendo ubicata 1 km. circa prima del deposito, consentiva a dette guardie, di intervenire in tempo sul posto in caso di intrusione… questa Commissione ribadisce la necessità che la stessa venga ripristinata unitamente alla sbarra… l&#8217;esplosivo potrà essere custodito nuovamente nel deposito solo dopo aver ripristinato le condizioni preesistenti ovvero la sbarra di protezione e la telecamera di accesso&#8221;. <br />	<br />
In tale quadro le esigenze di sicurezza reiteratamente affermate dall&#8217;autorità competente non potevano che prevalere sulla tutela della privacy che ha asseritamente indotto il Comune resistente ad adottare l&#8217;ordinanza n. 599/2007; anche rispetto a quest&#8217;ultima, dunque, il vizio denunciato risulta sussistente e ne determina l&#8217;illegittimità.<br />	<br />
5) In relazione a quanto sopra &#8211; assorbite le restanti censure &#8211; il ricorso deve essere accolto e i provvedimenti impugnati vanno conseguentemente annullati.<br />	<br />
Tenuto conto della particolarità delle questioni coinvolte &#8211; che, come già rilevato, si inquadrano in un ben più vasto contenzioso tra le parti &#8211; si ritiene equo far gravare sull&#8217;Amministrazione Comunale soccombente le spese sostenute dalla Cooperativa ricorrente nei limiti del 50% e nella misura liquidata nel dispositivo.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I^, definitivamente pronunciando:<br />	<br />
a) dispone l&#8217;estromissione dal giudizio della Regione Toscana;<br />	<br />
b) accoglie il ricorso in epigrafe e conseguentemente annulla i provvedimenti impugnati;<br />	<br />
c) condanna il Comune di Vagli Sotto al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese del giudizio nei limiti del 50% e nella misura di € 5.000,00 (cinquemila/00) oltre a CPA e IVA.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 28/01/2009 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Gaetano Cicciò, Presidente<br />	<br />
Eleonora Di Santo, Consigliere<br />	<br />
Carlo Testori, Consigliere, Estensore</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 17/03/2009</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-17-3-2009-n-454/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 17/3/2009 n.454</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 15/3/2007 n.454</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-15-3-2007-n-454/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-15-3-2007-n-454/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-15-3-2007-n-454/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 15/3/2007 n.454</a></p>
<p>Pres. L. Tosti, Est.M. Lensi.G. (avv. G. Andreozzi) c. AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CAGLIARI (avv. P. Corda) sulla compatibilità tra la posizione di componente dell&#8217;organo collegiale che dispone il deferimento alla commissione di disciplina e la qualità di componente di quest&#8217;ultima e sulla natura ordinatoria dei termini per il compimento di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-15-3-2007-n-454/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 15/3/2007 n.454</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-15-3-2007-n-454/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 15/3/2007 n.454</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i> L. Tosti, <i>Est.</i>M. Lensi<br />.G. (avv. G. Andreozzi) c. AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CAGLIARI (avv. P. Corda)</span></p>
<hr />
<p>sulla compatibilità tra la posizione di componente dell&#8217;organo collegiale che dispone il deferimento alla commissione di disciplina e la qualità di componente di quest&#8217;ultima e sulla natura ordinatoria dei termini per il compimento di atti preliminari al giudizio disciplinare</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Pubblico impiego – Procedimento disciplinare – Commissione di disciplina – Composizione &#8211; Componente di organo collegiale che ha deferito il dipendente alla commissione di disciplina – Incompatibilità &#8211; Non sussiste.</p>
<p>2. Pubblico impiego – Procedimento disciplinare – Atti preliminari al giudizio disciplinare – Finalità – Termini infraprocedimentali – Natura ordinatoria – Violazione – Illegittimità – Non sussiste &#8211; Condizione.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Poiché l&#8217;articolo 112, ultimo comma, del D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 prevede espressamente che non possono partecipare alla deliberazione finale della commissione di disciplina a pena di nullità i membri della commissione che abbiano riferito all&#8217;ufficio del personale o svolte indagini ai sensi dell&#8217;art. 103 D.P.R. cit. o che abbiano partecipato come funzionari istruttori o consulenti all&#8217;inchiesta, deve escludersi qualsivoglia incompatibilità tra la posizione di componente dell&#8217;organo collegiale che dispone il deferimento alla commissione di disciplina e la qualità di componente di quest&#8217;ultima (1).</p>
<p>2. I termini sanciti dall&#8217;articolo 111 del D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 per il compimento di atti preliminari al giudizio disciplinare mirano a garantire la più ampia difesa dell&#8217;incolpato ed hanno natura ordinatoria, con la conseguenza che la loro violazione non implica alcun vizio del procedimento disciplinare qualora l&#8217;incolpato sia stato in grado di effettuare al meglio la propria difesa (2).<br />
</b>____________________________________<br />
(1)<i> Non constano precedenti in termini in questa Rivista; enuncia un analogo principio, in riferimento a procedimento disciplinare a carico di un sovrintendente della P.S., CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE SESTA –Sentenza 23 maggio 2006, n. 3069, che ha anche precisato che la norma dell’art. 112 ultimo comma, T.U. R.P.R. n. 3/57, ai sensi dell’art. 31 del d.p.r. 25 ottobre 1981, n. 737, è invocabile solo per quanto non previsto dal d.p.r. n. 737/1981 in materia di disciplina e di procedura e qualora compatibile.</i><br />
(2)<i> Nello stesso senso, CONSIGLIO DI STATO &#8211; SEZIONE QUARTA – Sentenza 18 ottobre 2002 n. 5711; in giurisprudenza si ritiene che l’omissione di una tempestiva informazione del pubblico dipendente, ai sensi dell’art. 111, comma 4, d.p.r. 10 gennaio 1957 n. 3, non comporta vizio insanabile del procedimento disciplinare qualora l’interessato abbia presenziato alla seduta della commissione disciplinare difendendosi ampiamente e senza riserve (così CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE QUINTA – Sentenza, 19 marzo 1996, n. 280; SEZIONE QUINTA &#8211; Sentenza 28 maggio 1997, n. 793). <br />
CONSIGLIO DI STATO &#8211; SEZIONE QUINTA &#8211; Sentenza 7 aprile 2006 n. 188, in questa Rivista, ha ritenuto che il termine di cui all’art. 111, comma 4, d.p.r. n. 3/1957 (che prescrive la comunicazione della data della seduta per la trattazione orale almeno 20 giorni prima) opera solo per la comunicazione della data della prima seduta per la trattazione orale del procedimento disciplinare e non deve essere osservato in caso di rinvio della suddetta seduta, essendo stato già assicurato al dipendente interessato il lasso di tempo entro cui provvedere alla propria difesa<br />
Quest’ultima decisione ha anche ribadito che il termine di cui all’art. 114, comma 4, d.p.r. 3/57 (concernente la trasmissione degli atti del procedimento dalla Commissione disciplinare all’organo competente ad irrogare la sanzione) non è perentorio ma ordinatorio, atteso che la sua inosservanza non comporta alcun effetto estintivo del procedimento.<br />
La giurisprudenza amministrativa è pacifica nel ritenere che nel caso di annullamento di un atto del procedimento disciplinare, il nuovo procedimento deve essere ripreso dall’ultimo atto valido e, se l’annullamento riguarda la pronuncia della commissione di disciplina, non è necessario rinnovare l’intero procedimento, né assegnare all’incolpato un nuovo termine per le sue deduzioni (cfr. CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE SESTA – Sentenza 5 giugno 1970 n. 469 e 27 maggio 1996 n. 493).<br />
CONSIGLIO DI STATO &#8211; SEZIONE SESTA &#8211; Sentenza 11 febbraio 2005 n. 371, in questa Rivista, ritiene che la rinuncia ai termini di difesa per il soggetto sottoposto a procedimento disciplinare non comporta violazione dell’articolo 111 dello Statuto degli impiegati civili dello Stato emanato con D.P.R. n. 3/1957. <br />
Esclude che sia necessaria l’assistenza del difensore nel procedimento disciplinare, da ultimo, CONSIGLIO DI STATO &#8211; SEZIONE SESTA &#8211; Sentenza 7 novembre 2006 n. 6556, in questa Rivista; ID, SEZIONE QUARTA &#8211; Sentenza 17 febbraio 2006 n. 675, ivi, ha ritenuto legittimo, nei procedimenti disciplinari nei confronti di militari, il divieto di avvalersi dell’assistenza del difensore, in quanto la normativa di settore (art. 87, L. 10 aprile 1954, n. 113, Stato degli ufficiali dell&#8217;Esercito, della Marina e dell&#8217;Aeronautica) non prevede tale assistenza.</i> (A. Fac.)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SARDEGNA<br />
SEZIONE SECONDA
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>ha pronunciato la seguente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso <b>n. 299/1995</b>, proposto dal </p>
<p>Signor <B>P.G</B>., rappresentato e difeso dall&#8217;Avv. Giuseppe Andreozzi, con elezione di domicilio come da procura speciale in atti;</p>
<p align=center>contro<br />
<b></p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
L&#8217;<B>AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CAGLIARI,</B> in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;Avv. Piero Corda, con elezione di domicilio come da procura speciale in atti;<br />
<b><br />
per l&#8217;annullamento<br />
</b>della delibera della Giunta Provinciale n. 2881 del 24 novembre 1994 che applica al ricorrente la sanzione disciplinare della riduzione dello stipendio nella misura del 10% per la durata di mesi 4, per un importo mensile di lire 250.765, nonché di ogni altro atto presupposto, inerente e conseguente, comunque connesso al procedimento disciplinare.</p>
<p>VISTO il ricorso con i relativi allegati;<br />
VISTO l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell&#8217;amministrazione resistente;<br />
VISTE le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
VISTI gli atti tutti della causa;<br />
NOMINATO relatore per la pubblica udienza del 24 gennaio 2007 il Consigliere Marco Lensi;<br />
UDITI altresì gli Avvocati delle parti, come da separato verbale;<br />
RITENUTO in fatto e considerato in diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Col ricorso in esame si chiede l&#8217;annullamento degli atti indicati in epigrafe, rappresentando quanto segue.<br />
Con nota del 19 luglio 1994 il Presidente della Provincia di Cagliari contestava al ricorrente, impiegato presso la Biblioteca Provinciale di Cagliari in qualità di istruttore direttivo di VII livello, il seguente addebito disciplinare: &#8220;L&#8217;ufficio di Segreteria di questa Presidenza ha concordato con la S.V. l&#8217;apertura della Biblioteca Provinciale per l&#8217;incontro conclusivo del programma &#8220;Scopriamo insieme Cagliari ed i suoi monumenti&#8221;,  fissato per le ore 18.00 del 18/07/94. All&#8217;orario concordato, invece, la Biblioteca risultava chiusa e, conseguentemente, ai partecipanti all&#8217;incontro è stato impedito l&#8217;accesso ai locali&#8221;. <br />
Con delibera n. 2599 del 27 luglio 1994 la Giunta Provinciale disponeva il deferimento del ricorrente alla commissione di disciplina.<br />
Essendo stata infine adottata la delibera della Giunta Provinciale n. 2881 del 24 novembre 1994 che ha irrogato al ricorrente la sanzione disciplinare della riduzione dello stipendio nella misura del 10% per la durata di mesi 4, l&#8217;istante col ricorso in esame ha impugnato gli atti indicati in epigrafe, lamentando in primo luogo la violazione di legge per incompatibilità di un membro della commissione di disciplina, la violazione degli artt. 111 e 112 del D.P.R. n. 3/1957, nonché l&#8217;eccesso di potere per travisamento dei fatti, carenza di istruttoria e motivazione, nonché la violazione di legge per omessa precisazione, in sede di contestazione, dello specifico comportamento addebitato.<br />
Conclude per l&#8217;accoglimento del ricorso.<br />
Si è costituita in giudizio l&#8217;amministrazione intimata, sostenendo l&#8217;inammissibilità e l&#8217;infondatezza nel merito del ricorso, di cui si chiede il rigetto.<br />
Con successive memorie le parti hanno approfondito le proprie argomentazioni, insistendo per le contrapposte conclusioni.<br />
Alla pubblica udienza del 24 gennaio 2007, su richiesta delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Col ricorso in esame si chiede l&#8217;annullamento della delibera della Giunta Provinciale n. 2881 del 24 novembre 1994 che applica al ricorrente la sanzione disciplinare della riduzione dello stipendio nella misura del 10% per la durata di mesi 4, per un importo mensile di lire 250.765.<br />
Il ricorso va rigettato .<br />
Infondata risulta la prima censura di violazione di legge per incompatibilità di un membro della commissione di disciplina.<br />
Come esattamente rilevato dalla difesa dall&#8217;amministrazione resistente, non può ritenersi sussistente alcuna incompatibilità tra la posizione di componente dell&#8217;organo collegiale che dispone il deferimento alla commissione di disciplina e la qualità di componente di quest&#8217;ultima, considerato che l&#8217;articolo 112, ultimo comma, del D.P.R. n. 3/1957 prevede espressamente che non possono partecipare alla deliberazione finale della commissione di disciplina &#8220;a pena di nullità i membri della commissione che abbiano riferito all&#8217;ufficio del personale o svolte indagini ai sensi dell&#8217;art. 103 o che abbiano partecipato come funzionari istruttori o consulenti all&#8217;inchiesta&#8221;.<br />
Poiché non risulta che il Presidente della commissione di disciplina abbia svolto alcuna delle predette attività, non può ritenersi sussistente, nel caso di specie, alcuna incompatibilità del soggetto in questione a svolgere la predetta funzione di Presidente della commissione di disciplina, essendo irrilevante &#8211; si ribadisce &#8211; che il medesimo abbia partecipato, in qualità di componente della Giunta Provinciale &#8211; quale Assessore al Personale &#8211; all&#8217;adozione della deliberazione di deferimento del dipendente in questione alla commissione di disciplina. <br />
Tale presenza – per ciò sola ed in mancanza di un principio di prova contrario &#8211; non può considerarsi svolgimento di &#8220;attività inquirente&#8221;, come invece sostenuto dal ricorrente.<br />
Ugualmente infondato risulta anche il secondo motivo di censura, considerato che i termini stabiliti dall&#8217;articolo 111 del D.P.R. n. 3/1957 per il compimento degli atti preliminari al giudizio disciplinare hanno natura ordinatoria e non perentoria.<br />
Si osserva altresì che, nel caso di specie, il ricorrente ha potuto acquisire tutti gli atti del procedimento e ha potuto esercitare il proprio diritto di difesa mediante la produzione di una memoria in data 11 ottobre 1994 e di sette scritti difensivi in occasione della trattazione orale alla quale ha regolarmente partecipato. Deve trovare applicazione, nel caso in esame, il principio affermato dal Consiglio di Stato secondo cui i termini sanciti dall&#8217;articolo 111 del D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 per il compimento degli atti preliminari al giudizio disciplinare mirano a garantire la più ampia difesa dell&#8217;incolpato e hanno natura ordinatoria, pertanto la loro violazione non implica alcun vizio del procedimento disciplinare qualora l&#8217;incolpato sia stato in grado di effettuare al meglio la propria difesa (Consiglio di Stato, quarta sezione, n. 5711 del 18 ottobre 2002).<br />
Nessuna lesione del diritto di difesa del ricorrente può altresì rinvenirsi nella circostanza che la commissione di disciplina, in una prima seduta, in assenza dell&#8217;incolpato, abbia esaminato atti e fatti e assunto decisioni istruttorie, né nell&#8217;ulteriore circostanza che, nella seduta del 19 ottobre 1994, il ricorrente sia stato ammesso in aula solo dopo l&#8217;audizione di un teste.<br />
Ugualmente infondate risultano le censure di cui al punto terzo dei motivi di gravame, di eccesso di potere per travisamento dei fatti, carenza di istruttoria e motivazione, nonché di violazione di legge per omessa precisazione, in sede di contestazione, dello specifico comportamento addebitato.<br />
Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, deve ritenersi che nell’atto di contestazione di addebiti sia sufficientemente precisato il comportamento contrario ai propri doveri addebitato al ricorrente medesimo.<br />
Considerato che, nel caso in esame, risulta incontroverso &#8211; per ammissione del ricorrente &#8211; che il medesimo abbia &#8220;ricevuto due telefonate, nei giorni precedenti la manifestazione, da due impiegate qualificatesi come “segretarie del Presidente”, che lo informavano della manifestazione che avrebbe avuto luogo nella biblioteca&#8221; e che nel corso di tali conversazioni telefoniche &#8220;il ricorrente si era limitato a far presente l&#8217;inopportunità (per motivi logistici e per il pericolo di danni al materiale librario) di offrire un &#8220;buffet&#8221; nei locali della biblioteca&#8221;, deve ritenersi che, nel caso di specie, risulti sufficientemente provata la circostanza che il ricorrente medesimo non abbia ottemperato alle disposizioni impartite &#8211; tramite la Segreteria di Presidenza &#8211; di presenziare all&#8217;incontro conclusivo del programma &#8220;scopriamo insieme Cagliari e i suoi monumenti&#8221; che si doveva tenere presso la biblioteca provinciale il giorno 18 luglio 1994 alle ore 18, tenendo chiusi i predetti locali o, comunque, non attivandosi affinché la biblioteca fosse messa a disposizione della manifestazione culturale in questione e impedendo, in tal modo, che si tenesse detto incontro, con pregiudizio dell&#8217;immagine dell&#8217;amministrazione provinciale.<br />
Ciò stante, ritiene il Collegio che, alla luce degli atti acquisiti al procedimento disciplinare, le responsabilità del ricorrente risultassero sufficientemente provate, senza che sussistesse pertanto la necessità delle ulteriori attività istruttorie richieste dal ricorrente. <br />
E’ quindi addebitabile al ricorrente il disservizio in concreto verificatosi, a nulla rilevando, ai fini della sussistenza della predetta responsabilità, le circostanze invocate dal ricorrente, secondo cui il medesimo non è responsabile della biblioteca, non possiede le chiavi della stessa, né rientra fra i suoi compiti quello di provvedere all&#8217;apertura della stessa, che l&#8217;orario indicato (ore 18) non rientra nell&#8217;orario di servizio per cui sarebbe stata necessaria un&#8217;autorizzazione per l&#8217;effettuazione di lavoro straordinario, trattandosi di obiezioni palesemente pretestuose (anche in considerazione della qualifica rivestita dal ricorrente) a fronte del dato di fatto che il ricorrente &#8211; pur in presenza di precise disposizioni comunicategli tramite la Segreteria di Presidenza &#8211; non si è comunque attivato affinché la biblioteca fosse messa a disposizione della manifestazione culturale in questione, impedendo, in tal modo, che si tenesse l&#8217;incontro programmato, con pregiudizio dell&#8217;immagine dell&#8217;amministrazione provinciale.<br />
Per le suesposte considerazioni, stante l&#8217;infondatezza delle censure esaminate il ricorso deve essere respinto.<br />
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA<br />
SEZIONE SECONDA<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
respinge </b>il ricorso in epigrafe.<br />
Condanna il ricorrente al pagamento in favore dell&#8217;amministrazione resistente delle spese del giudizio che liquida forfettariamente in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, il giorno 24 gennaio 2007 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l&#8217;intervento dei Signori:<br />
Lucia Tosti, Presidente;<br />
Rosa Panunzio, Consigliere;<br />
Marco Lensi, Consigliere estensore.<br />
<b><br />
</b>Depositata in segreteria oggi  15/03/2007</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-15-3-2007-n-454/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 15/3/2007 n.454</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 5/2/2007 n.454</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-5-2-2007-n-454/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Feb 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-5-2-2007-n-454/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-5-2-2007-n-454/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 5/2/2007 n.454</a></p>
<p>Pres. Santoro, est. Russo GUIDO PASQUALE (Avv. ti F. Andreoli e S. Gattamelata) c. Comune di ROMA (Avv. A. Raimondo) 1. Ricorsi amministrativi – Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica – Principio di alternatività – Operatività 2. Ricorsi amministrativi – Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica – Principio di alternatività</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-5-2-2007-n-454/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 5/2/2007 n.454</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-5-2-2007-n-454/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 5/2/2007 n.454</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Santoro, est. Russo<br /> GUIDO PASQUALE (Avv. ti F. Andreoli e S. Gattamelata) c. Comune di ROMA (Avv. A. Raimondo)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.	Ricorsi amministrativi – Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica – Principio di alternatività – Operatività 																																																																																												</p>
<p>2.	Ricorsi amministrativi – Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica – Principio di alternatività – Nel caso di assenza di rapporto di stretta consequenzialità tra i due atti impugnati nelle sedi amministrativa e giudiziaria – Operatività – Esclusione &#8211; Ragioni																																																																																												</p>
<p>3.	Ricorsi amministrativi – Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica – Principio di alternatività fra ricorso giurisdizionale e ricorso straordinario – Nel caso di atto impugnato per invalidità in via derivata in una sede e per vizi suoi propri nell’altra – Operatività – Esclusione &#8211; Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Il principio dell’alternatività fra ricorso giurisdizionale e ricorso straordinario postula necessariamente l’identità della domanda proposta rispettivamente con i due rimedi e, per il suo carattere limitativo dell’esercizio del diritto di azione, non è suscettibile di applicazione analogica: pertanto, esso opera nel solo caso, espressamente contemplato, di impugnazioni aventi ad oggetto il medesimo atto e non anche quando il provvedimento impugnato in sede giurisdizionale è distinto da quello oggetto del precedente ricorso straordinario. Ne consegue che dal punto di vista strettamente formale, la valutazione circa l’applicazione della regola dell’alternatività richiede una disamina attenta del petitum dei giudizi, che deve essere necessariamente identico, non essendovi margini per un’applicazione analogica del principio stesso.</p>
<p>2. Ove si dovesse ritenere che il principio dell’alternatività trovi incondizionata applicazione anche nei casi in cui non vi sia un nesso di stretta consequenzialità tra i due provvedimenti impugnati nelle diverse sedi e si tratti, comunque, di provvedimenti diversi e distinti, ne deriverebbe un sicuro vulnus al principio, di rango costituzionale, di effettività della tutela giurisdizionale.</p>
<p>3. Il principio dell’alternatività fra ricorso giurisdizionale e ricorso straordinario non trova applicazione qualora l’atto già impugnato in una sede per invalidità in via derivata dalla illegittimità dell’atto presupposto venga impugnato nell’altra sede anche per vizi suoi propri. In tal caso infatti una pronuncia di inammissibilità potrebbe al più riguardare le censure derivanti dai provvedimenti impugnati in via straordinaria e, quindi, dovrebbe essere pronunciata solo nella parte in cui il secondo si sovrappone al primo, mentre, al contrario, rimarrebbero validamente proposte le censure, del tutto autonome, afferenti a vizi propri dell’atto, con conseguente obbligo per il giudice di pronunciarsi sulle dette censure.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale<br />
Sezione Quinta</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la seguente<br />
<b></p>
<p align=center>
DECISIONE
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Sull’appello n. 5656/2005 proposto dal</p>
<p>sig. <B>GUIDO PASQUALE</B> rappresentato e difeso dagli avvocati Filippo Andreoli e Stefano Gattamelata con domicilio eletto in Roma via di Monte Fiore, n. 22 presso Stefano Gatamelata;<br />
<b></p>
<p align=center>
CONTRO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
&#8211; il <b>Comune di ROMA</b> rappresentato e difeso dall’avv.ssa Angela Raimondo con domicilio eletto in Roma via del Tempio di Giove, n. 21 presso l’Avvocatura del Comune di Roma;<br />
<b></p>
<p align=center>
per la riforma</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>della sentenza del TAR Lazio-Roma Sezione II ter n. 3212/2005, concernente AUTORIZZAZIONE SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Udito il relatore Consigliere Nicola Russo e udito, altresì, l’avv. Gattamelata;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Con ricorso dinanzi al TAR del Lazio, sede di Roma, il sig. Pasquale Guido, premetteva di aver impugnato, con ricorso straordinario al Capo dello Stato, il parere contrario al rilascio dell’autorizzazione commerciale per la somministrazione al pubblico di cui alla lett. D) art. 5 l. n. 287/91, espresso con determinazione dirigenziale n. 675 in data 3 agosto 1999. Aggiungeva che, in particolare, dopo la presentazione di una prima richiesta, in data 15 luglio 1999, con una seconda nota del 6 dicembre 1999, aveva fatto presente all’Amministrazione di ritenere ampiamente decorsi i termini per la formazione del silenzio-assenso e che il Comune di Roma rispondeva rappresentando di avere già respinto l’istanza “<i>con D.D. n.</i> <i>675/3.8.99, notificata nei termini di legge in data 12.8.1999, ai sensi dell’art. 140 c.p.c</i>.”.<br />
Avverso la successiva determinazione di cessazione dell’attività, adottata sull’assunto di detto parere negativo, egli deduceva i medesimi vizi già denunciati con ricorso straordinario e, in particolare, deduceva:<br />
1) “violazione dell’art. 20 l. 7.8.1990, n. 241, in relazione al D.P.R. 26.4.1992, n. 300, così come modificato dal D.P.R. 9.5.1994, n. 407 – Eccesso di potere sotto il profilo della carenza di potere, travisamento dei fatti, erroneità dei presupposti, contraddittorietà, illogicità e ingiustizia manifesta, difetto assoluto di motivazione – Incompetenza”; il ricorrente riteneva che si sarebbe formato il provvedimento tacito di assenso, quantomeno a partire dal 12 settembre 1999 e quindi ben prima della comunicazione notificata il 9 ottobre 1999;<br />
2) “violazione dell’art. 3 della l. n. 241/90 – Eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione”; i provvedimenti impugnati non indicherebbero le ragioni di contrasto con i parametri numerici ottimali rispetto alle risultanze istruttorie.<br />
Con ordinanza n. 5510/2000 veniva respinta la domanda incidentale di sospensione dei provvedimenti impugnati.<br />
Tale ordinanza veniva successivamente riformata in appello da questa Sezione del Consiglio di Stato con ordinanza n. 4806 del 28 settembre 2000.<br />
Con atto depositato il 3 marzo 2005 si costituiva il nuovo difensore del ricorrente, ribadendo e sviluppando le argomentazioni di cui ai motivi di ricorso, con particolare riferimento alla invalidità della notifica <i>ex</i> art. 140 c.p.c. del provvedimento di diniego (prot. n. 675 del 3 agosto 1999) dell’autorizzazione richiesta.<br />
Con memoria conclusiva depositata il 3 marzo 2005, il Comune di Roma rappresentava che con D.P.R. in data 12 giugno 2002 era stato respinto il ricorso straordinario avverso la suddetta determinazione di diniego.<br />
Con sentenza n. 3212 del 29 aprile 2005 il TAR adìto dichiarava inammissibile il ricorso, compensando le spese di giudizio, in applicazione del principio dell’alternatività di cui al D.P.R. n. 1199/1971, il quale stabilisce che avvero l’atto già impugnato inn sede di ricorso straordinario da parte dell’interessato non è ammesso ricorso giurisdizionale in assenza di trasposizione dinanzi al giudice amministrativo; il Tribunale precisava, inoltre, che il principio dell’alternatività opererebbe non solo in caso di impugnativa diretta, ma anche nel caso, come quello di specie, in cui un atto presupposto (rigetto dell’autorizzazione) già impugnato in una sede venga censurato in altra sede al fine di dimostrare l’illegittimità derivata dell’atto direttamente impugnato.<br />
Tale sentenza è stata impugnata dal sig. Guido con ricorso ritualmente notificato e depositato, con cui se ne deduce l’erroneità e l’ingiustizia e se ne chiede l’annullamento e/o la riforma sotto i seguenti articolati motivi: <br />
1)	“<i>Error in iudicando</i>: violazione e falsa applicazione dell’art. 34 r.d. 26 giugno 1924, n. 1054, dell’art. 8, 2° comma, d.p.r. 24 novembre 1971, n. 1199 e dell’art. 20, ultimo comma, l. 6 dicembre 1971, n. 1034 – Violazione del principio generale di effettività della tutela – Travisamento dei fatti, erroneità dei presupposti, contraddittorietà, illogicità e ingiustizia manifesta”;<br />	<br />
2)	“<i>Error in procedendo</i>: mancata pronuncia su una domanda proposta con il ricorso di primo grado”;<br />	<br />
3)	 “<i>Error in iudicando</i>: violazione  e falsa applicazione dell’art. 3, l. n. 241/1990 – Violazione e falsa applicazione dell’art. 20, l. n. 241/1990 in relazione al D.P.R. n. 300/1992 e succ. mod. – Eccesso di potere per travisamento dei fatti, erroneità dei presupposti, contraddittorietà, illogicità, ingiustizia manifesta – Carenza di potere – Incompetenza”.<br />	<br />
Resiste all’appello il Comune di Roma.<br />
Alla pubblica udienza del 16 dicembre 2005 la causa è stata spedita in decisione.<br />
<b></p>
<p align=center>
DIRITTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>L’appello è fondato.<br />
I primi giudici, con la sentenza impugnata, hanno dichiarato l’inammissibilità del ricorso a causa della asserita violazione del principio dell’alternatività fra ricorso giurisdizionale e ricorso straordinario.<br />
Come si è visto nella parte narrativa del fatto, il giudice di prime cure, nel ritenere il principio applicabile anche alla fattispecie in esame, ha assunto la operatività di tale principio non solo nel caso di impugnativa diretta (cioè di impugnativa del medesimo provvedimento), ma anche nel caso <i>de quo</i>, in cui “<i>un atto</i> <i>presupposto già impugnato in una sede venga censurato in altra sede al fine di dimostrare l’illegittimità derivata dell’atto direttamente impugnato”. <br />
</i>Invero, occorre premettere che l’assunto del primo giudice circa l’applicazione del principio dell’alternatività (<i>electa una via non</i> <i>datur recursus ad alteram</i>) anche nelle impugnazioni c.d. “indirette”, non risulta univocamente accolto dalla giurisprudenza, la quale ha più volte avuto modo di affermare che la regola dell’alternatività tra ricorso giurisdizionale e ricorso straordinario vale solo in caso di identico <i>petitum</i>; è, pertanto, ammissibile un ricorso straordinario nel caso in cui risulti che l’impugnativa proposta in sede giurisdizionale abbia per oggetto un diverso e precedente provvedimento, successivamente modificato da quello impugnato con il ricorso straordinario, avente una sua specifica capacità lesiva, distinta dal provvedimento precedente (cfr. Cons. St., sez. II, 2 aprile 2003, n. 1536/00).<br />
Il principio di alternatività fra ricorso straordinario e ricorso giurisdizionale &#8211; che non trova applicazione con riguardo alla tutela dei diritti soggettivi non rientranti nella giurisdizione amministrativa (cfr. Cons. St., Ad. Gen., 10 giugno 1999, n. 9 &#8211; presuppone necessariamente l’identità della domanda proposta rispettivamente con i due rimedi (cfr. Cons. St., sez. VI, 20 gennaio 2003, n. 194) e, per il suo carattere limitativo dell’esercizio del diritto di azione, non è suscettibile di applicazione analogica: pertanto, esso opera nel solo caso, espressamente contemplato, di impugnazioni aventi ad oggetto il medesimo atto (cfr. Cons. St., Ad. Plen., 15 marzo 1989, n. 5) e non anche quando il provvedimento impugnato in sede giurisdizionale è distinto da quello oggetto del precedente ricorso straordinario (Cons. St., sez. VI, 9 ottobre 1997, n. 1460).<br />
Ne consegue che, quindi, dal punto di vista strettamente formale, la valutazione circa l’applicazione della regola dell’alternatività richiede una disamina attenta del <i>petitum</i> dei giudizi, che deve essere necessariamente identico, non essendovi margini per un’applicazione analogica del principio stesso.<br />
Ebbene, come fondatamente dedotto dall’appellante nel primo motivo, detta identità non ricorre nel caso di specie, poiché con il ricorso straordinario egli chiedeva in via principale l’annullamento del provvedimento di cui alla nota 23 febbraio 2000 con cui era stata respinta l’istanza avanzata dal ricorrente relativa al pagamento delle tasse per il rilascio di autorizzazione per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di cui all’art. 5, comma 1, lett. d) l. n. 287/91 e, in quanto atto sostanzialmente presupposto, censurava anche “<i>il parere contrario al rilascio di detta autorizzazione con d.d. 675/3899 mai notificato al ricorrente medesimo”.<br />
</i>Diversamente, con il ricorso al TAR egli impugnava la determinazione dirigenziale prot. n. 27810 del 15.5.2000, con cui l’Amministrazione ordinava la cessazione dell’attività commerciale in questione, in quanto – a suo dire – esercitata abusivamente, cioè senza essere in possesso della prescritta autorizzazione amministrativa.<br />
Dunque, diverso era il <i>petitum</i> dei due ricorsi, a nulla valendo il fatto che entrambi i giudizi afferivano all’esercizio dell’attività commerciale di somministrazione di alimento e bevande. Ciò che rileva, infatti, è il <i>petitum</i> dell’azione, cioè, in ultima analisi, lo scopo cui essa tende e che – si ripete – nel ricorso straordinario era l’annullamento del diniego opposto alla richiesta di pagamento delle tasse relative all’attivazione dell’esercizio commerciale, previo riconoscimento dell’illegittimità del presupposto parere negativo, non notificato al ricorrente, odierno appellante, mentre nel giudizio dinanzi al TAR, invece, lo scopo era piuttosto quello di annullare il diverso provvedimento che disponeva con effetto immediato la chiusura dell’esercizio, ingiusto in quanto l’attività sarebbe stata esercitata legittimamente sulla base del silenzio-assenso formatosi sulla domanda di rilascio dell’autorizzazione.<br />
  Né tra i provvedimenti impugnati con i due ricorsi vi era un nesso di stretta consequenzialità che giustifica l’operare della regola dell’alternatività (quale, ad es., il caso dell’impugnativa in sede amministrativa del bando di concorso, quale atto presupposto, per dimostrare l’illegittimità dell’atto applicativo, costituito dal provvedimento di esclusione dal concorso medesimo: cfr. Cons. St., sez. III, 28 ottobre 2003, n. 1681/03), onde evitare il possibile contrasto di giudizi di diversi organi giudicanti dello stesso plesso, in ordine al medesimo oggetto (cfr. Cons. St., sez. I, 3 febbraio 1999, n. 981/98; Cons. St., sez. III, 4 dicembre 2001, n. 1968/01).<br />
Ove, invece, si dovesse ritenere che il principio dell’alternatività trovi incondizionata applicazione anche in casi come quello di specie in cui non vi sia un nesso di stretta consequenzialità tra i due provvedimenti impugnati nelle diverse sedi e si tratti, comunque, di provvedimenti diversi e distinti, ne deriverebbe un sicuro <i>vulnus</i> all’altro principio, di rango costituzionale, di effettività della tutela giurisdizionale (cfr. artt. 24, 103 e 113 Cost.).<br />
Sotto altro profilo, come correttamente evidenziato dall’appellante nel secondo motivo, l’ordine di chiusura dell’esercizio del maggio 2000 era stato censurato con il ricorso di primo grado non solo per invalidità in via derivata dalla illegittimità del parere negativo al rilascio dell’auotorizzazione a causa dell’intervenuta formazione del silenzio-assenso, ma anche per vizi suoi propri, quali il difetto di motivazione.<br />
Da ciò consegue che, ove pure fosse stato corretto il giudizio di inammissibilità del ricorso – cosa che non è in base a quanto sopra detto – per la violazione del principio della alternatività, detta inammissibilità potrebbe al più riguardare le censure derivanti dai provvedimenti impugnati in via straordinaria e, quindi, dovrebbe essere pronunciata solo nella parte in cui il secondo si sovrappone al primo (cfr. Cons. St., sez. V, 20 agosto 2001, n. 4442), mentre, al contrario, rimarrebbe validamente proposta la censura, del tutto autonoma, del difetto di motivazione, su cui il primo giudice avrebbe dovuto pronunciarsi.<br />
Dimostrata l’erroneità del giudizio di inammissibilità del ricorso di primo grado e venendo ad esaminare tale censura del tutto autonoma, deve rilevarsi che, come fondatamente dedotto dall’appellante nel terzo motivo, l’art. 3 l. n. 241/1990 impone l’obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi e l’indicazione puntuale dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione amministrativa, in relazione alle risultanze dell’istruttoria eventualmente svolta.<br />
Al contrario, come pure correttamente evidenziato dall’appellante, il provvedimento impugnato in primo grado si limita ad indicare quale motivazione la asserita carenza della prescritta autorizzazione amministrativa, senza, tuttavia, specificare le ragioni di detta carenza, laddove, invece, l’odierno appellante vantava un affidamento, stante la mancanza di una (valida ed efficace) comunicazione di un diniego entro il termine di formazione del silenzio-assenso.<br />
E, comunque, anche a voler individuare una motivazione di detta carenza nel parere negativo asseritamene comunicato dall’Amministrazione, si dovrebbe riconoscere che – oltre a non essere detto diniego menzionato nel provvedimento impugnato – esso appare a sua volta immotivato, non potendosi ritenere valida motivazione la mera menzione della suffcienza degli esercizi già esistenti, senza contestualmente indicare anche le valutazioni che abbiano portato al giudizio di sufficienza delle autorizzazioni già rilasciate (cfr. Cons. St., sez. V, 10 novembre 1992, n. 1232).<br />
L’appello in esame deve, pertanto, essere accolto e, per l’effetto, in riforma della impugnata sentenza, deve essere annullato il provvedimento di cessazione dell’attività impugnato in primo grado, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Autorità amministrativa.<br />
Concorrono, tuttavia, giusti motivi per disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese e degli onorari del doppio grado di giudizio.<br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, accoglie l’appello e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, annulla il provvedimento di chiusura impugnato in primo grado, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Autorità amministrativa.<br />
Spese del doppio grado compensate.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 16 dicembre 2005 con l’intervento dei Sigg.ri:</p>
<p>Sergio Santoro	                   &#8211;          Presidente<br />	<br />
Chiarenza Millemaggi Cogliani  &#8211;          Consigliere<br />
Goffredo Zaccardi                        &#8211;     Consigliere<br />
Aldo Fera                                      &#8211;    Consigliere<br />
Nicola Russo                                  &#8211;   Consigliere Estensore</p>
<p><b></p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
IL 05-02-2007<br />
(Art. 55 L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p align=justify>
</b></p>
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