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	<title>4532 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>4532 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 24/3/2015 n.4532</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-24-3-2015-n-4532/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2015 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-24-3-2015-n-4532/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 24/3/2015 n.4532</a></p>
<p>Pres. A. S. Amodio – Est. R. Tricarico Omissis (Avv.ti F. Tedeschini e D. Greco) vs Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Roma ed Altri (Avvocatura generale dello Stato) e con l’intervento ad adiuvandum di Omissis (Avv.ti L. Grisostomi Travaglini e P. Salvatore Pugliano) e con l’intervento ad opponendum</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-24-3-2015-n-4532/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 24/3/2015 n.4532</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-24-3-2015-n-4532/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 24/3/2015 n.4532</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. A. S. Amodio – Est. R. Tricarico<br /> Omissis (Avv.ti F. Tedeschini e D. Greco) vs Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Roma ed Altri (Avvocatura generale dello Stato) e con l’intervento ad adiuvandum di Omissis (Avv.ti L. Grisostomi Travaglini e P. Salvatore Pugliano) e con l’intervento ad opponendum di Omissis (Avv. G.C. Di Gioia), Omissis (Avv. A. Abbamonte)</span></p>
<hr />
<p>illegittima la revoca della licenza per attività di vigilanza dipendente da omesso versamento IVA e da informativa antimafia fondata su fatti risalenti</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.	Autorizzazioni e concessioni – Attività di vigilanza bancaria – Licenza – Revoca – Per interdittiva antimafia – Ammissibilità &#8211; Ragioni.						</p>
<p>2.	Contratti della p.a. – Informativa antimafia – Presupposti – Indizi concordanti, concreti ed attuali –Necessità – Conseguenze &#8211; Sentenza penale recente &#8211; Fatti risalenti nel tempo – Assenza dell’aggravante dell’associazione mafiosa – Insufficienza.						</p>
<p>3.	Contratti della p.a. – Attività di vigilanza bancaria – Istituti di vigilanza &#8211; Omesso versamento iva &#8211; Revoca della licenza – Esclusione &#8211;  Condizioni.						</p>
<p>4.	Autorizzazioni e concessioni – Attività di vigilanza bancaria – Licenza – Revoca &#8211; Segnalazioni di violazioni normativa sul lavoro – Insufficienza – Direzione territoriale del lavoro – Accertamento e contestazione – Necessità.						</p>
<p>5.	Pubblica Amministrazione &#8211; Risarcimento danni &#8211; Presupposti &#8211; Dolo o colpa – Necessità – Sindacato del G.A. – Limiti</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.	Una causa ostativa alla concessione della licenza per l’esercizio dell’attività di vigilanza ex art. 134 del R.D. n. 773/1931, che, ove sussistente quando essa è già stata data, ne comporta la revoca, è rappresentata dal ricorrere di una condanna per “gravi motivi di ordine e sicurezza pubblica” o del “concreto pericolo di infiltrazioni ambientali tali da condizionare la corretta gestione o amministrazione dell’istituto”. Si tratta di una clausola di ampia portata, che va ad interessare il funzionamento dell’Istituto al quale il titolo di polizia si riferisce, e non già strettamente solo la persona del suo titolare, e che ricomprende anche l’ipotesi di una informazione prefettizia interdittiva antimafia.						</p>
<p>2.	Il provvedimento prefettizio antimafia è legittimo solo in presenza di elementi, anche indiziari, ma comunque concordanti, concreti ed attuali, che conducano univocamente a ritenere che nel presente momento ci possa essere un condizionamento della gestione della Società da parte della criminalità organizzata. Ne consegue che non può ritenersi sufficiente a giustificare l’interdittiva una condanna penale subita recentemente qualora la stessa si riferisca a fatti assai risalenti nel tempo e venga esclusa l’aggravante ex art. 7 D. L. 152/1991, ossia l’aver commesso i fatti tramite associazione a delinquere di stampo mafioso (ex art. 416 bis c.p.)						</p>
<p>3.	Una denuncia per omesso versamento dell’IVA non può giustificare la revoca della licenza per l’esercizio dell’attività di vigilanza ex art. 134 del R.D. n. 773/1931. Nel contempo, l’omesso versamento dell’I.V.A. non può costituire un indice di mancato rispetto dei parametri organizzativi e gestionali richiesti in capo ad un Istituto di vigilanza, laddove l’Istituto presenti comunque in bilancio diversi crediti per prestazioni rese nei confronti della Pubblica Amministrazione. 						</p>
<p>4.	Per la revoca della licenza per l’esercizio dell’attività di vigilanza giustificata dal mancato rispetto dei contratti di lavoro non sono sufficienti segnalazioni da parte di sindacati relative al superamento dei limiti di ore di lavoro straordinario, ex art. 257 quater TULPS risultando necessario che le violazioni siano accertate e contestate formalmente dalla Direzione territoriale del Lavoro.						</p>
<p>5.	Ai fini dell&#8217;ammissibilità della domanda di risarcimento del danno da provvedimento illegittimo, non è sufficiente la sola circostanza che sia stato annullato il provvedimento lesivo, essendo necessaria anche la sussistenza dell&#8217;elemento soggettivo del dolo o della colpa. Pertanto il giudice amministrativo deve affermare la responsabilità dell’Amministrazione per danni conseguenti a un atto illegittimo quando la violazione risulti grave e commessa in un contesto di circostanze di fatto e in un quadro di riferimento normativo e giuridico tali da palesare la negligenza e l’imperizia dell’organo nell’assunzione del provvedimento viziato e negarla invece quando l’indagine presupposta conduca al riconoscimento dell’errore scusabile, per la sussistenza di contrasti giudiziari, per l’incertezza del quadro normativo di riferimento o per la complessità della situazione di fatto.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />
(Sezione Prima Ter)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 14709 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da:<br />
-OMISSIS-, quale titolare della licenza relativa alla -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Federico Tedeschini e Domenico Greco, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Tedeschini in Roma, largo Messico n. 7; <br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>la Prefettura &#8211; Ufficio Territoriale del Governo di Roma, in persona del Prefetto <i>pro tempore</i>, la Questura di Roma, in persona del Questore <i>pro tempore</i>, il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro <i>pro tempore</i>, e l’Autorità Nazionale Anticorruzione – A.N.A.C., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, costituiti in giudizio, tutti rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliati per legge presso i suoi uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12; <br />
<i><b></p>
<p align=center>e con l&#8217;intervento di</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ad adiuvandum</i>:<br />
-OMISSIS-, tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti Lorenzo Grisostomi Travaglini e Pierpaolo Salvatore Pugliano, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Lorenzo Grisostomi Travaglini in Roma, Via Antonio Bosio n. 2;<br />
<i>ad opponendum</i>:<br />
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dall’Avv. Giovan Candido Di Gioia, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Di Gioia in Roma, piazza Mazzini, 27;<br />
-OMISSIS-., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dall’Avv. Andrea Abbamonte, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Abbamonte in Roma, Via degli Avignonesi n. 5; <br />
<i><b></p>
<p align=center>per l’annullamento,<br />
</b>previa sospensione dell’efficacia,</p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b></i>ricorso introduttivo:<br />
&#8211; del decreto prot. n. 0263101 adottato dalla Prefettura di Roma &#8211; Ufficio Territoriale del Governo, Area 1 Ter &#8211; Ordine e Sicurezza Pubblica in data 13.11.2014, recante revoca della licenza di polizia per l’esercizio dell’attività di -OMISSIS-, comunicat<br />
&#8211; della informativa interdittiva antimafia prot. n. 234639/2014 del 16.10.2014, emessa dalla Prefettura della Provincia di Roma, richiamata nel suddetto decreto di revoca della licenza di polizia;<br />
&#8211; di tutta la documentazione relativa al procedimento conclusosi con l’adozione della revoca della licenza e comunque di ogni ulteriore atto, presupposto, connesso e/o consequenziale, contenuto nel fascicolo;<br />
&#8211; di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o correlato, ivi comprese le relazioni e le istruttorie condotte dal personale di P.G. e P.S. poste a fondamento dell’informativa antimafia rilasciata dalla Prefettura della Provincia di Roma, compreso il pa<br />
ricorso per motivi aggiunti:<br />
per l’annullamento<br />
degli atti a corredo dell’informativa antimafia: nota della Questura di Roma – Divisione Polizia Amministrativa e Sociale prot. n. Div. III – Cat. 16/A del 22.5.2014; nota della Guardia di Finanza – Nucleo di Polizia Tributaria &#8211; Gruppo Investigazione Criminalità Organizzata prot. n. 0344798/14 del 5.8.2014; nota della Guardia di Finanza – Nucleo di Polizia Tributaria &#8211; Gruppo Investigazione Criminalità Organizzata prot. n. 0425270/14 del 6.10.2014; nota della Guardia di Finanza – Nucleo di Polizia Tributaria &#8211; Gruppo Investigazione Criminalità Organizzata prot. n. 0487975/14 dell’11.11.2014;<br />
e per il risarcimento del danno.</p>
<p>Visti il ricorso introduttivo ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;<br />
Visti gli atti di intervento <i>ad adiuvandum</i> e <i>ad opponendum</i>;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Visto l’art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30.06.2003, n. 196;<br />
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 12 marzo 2015, il Cons. Rita Tricarico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Nei confronti del Sig. -OMISSIS-, quale legale rappresentante della -OMISSIS-., in data 18.2.2010 era stata rilasciata la licenza n. 26919/Area I ter OSP ai sensi dell’art. 134 del T.U.L.P.S. di cui al R.D. n. 773/1931, per l’esercizio dell’attività di scorta e trasporto valori nonché di -OMISSIS- e custodia di proprietà mobiliari ed immobiliari per conto di privati anche mediante sistemi di teleallarme.<br />
A seguito del conferimento di ramo d’azienda da “-OMISSIS-” in favore della richiamata -OMISSIS- e del contestuale cambio di denominazione di quest’ultima in “-OMISSIS-.”, con provvedimento n. 177669/ Area I ter OSP del 19.10.2012, il predetto ricorrente è stato autorizzato ad esercitare tale attività in qualità di legale rappresentante della Società in ultimo menzionata.<br />
In data 16.10.2014 nei confronti della Società -OMISSIS-. è stata adottata dal Prefetto della Provincia di Roma l’informazione interdittiva antimafia n. 234639/ Area I ter OSP, che ha costituito oggetto di alcuni ricorsi dinanzi a questo Tribunale, unitamente agli atti consequenziali emessi.<br />
Successivamente al Sig. -OMISSIS- è stata data comunicazione di avvio del procedimento teso all’adozione di un provvedimento di revoca della licenza di cui all’art. 134 del R.D. n. 773/1931.<br />
Con nota del 29.10.2014, questi ha prodotto le proprie controdeduzioni rispetto alle contestazioni contenute nella predetta comunicazione di avvio del procedimento.<br />
In data 13.11.2014 il Prefetto della Provincia di Roma ha adottato il provvedimento prot. n. 0263101, recante revoca della licenza n. 26919/Area I ter OSP del 18.2.2010, come integrata dal provvedimento n. 177669/ Area I ter OSP del 19.10.2012, notificato il successivo 14.11.2014 a mezzo PEC.<br />
In relazione a quest’ultimo provvedimento l’odierno ricorrente ha notificato istanza di emissione del decreto <i>ante causam</i> ai sensi dell’art. 61 c.p.a., accolta con il decreto del Consigliere delegato n. 5828 del 15.11.2014.<br />
La domanda di revoca di detto decreto, presentata dall’Avvocatura generale dello Stato, in difesa della Prefettura della Provincia di Roma, della Questura di Roma e del Ministero dell’Interno, è stata respinta con successivo decreto n. 6038 del 28.11.2014.<br />
Nelle more, con atto notificato a mezzo posta in data 26.11.2014, successivamente pervenuto alle Amministrazioni intimate, e depositato il 27.11.2014, sono stati impugnati il decreto di revoca della licenza di cui all’art. 134 del T.U.L.P.S. e l’informazione interdittiva antimafia, unitamente agli atti presupposti da cui il primo e la seconda hanno avuto origine.<br />
I motivi di doglianza dedotti sono i seguenti:<br />
I) Violazione di legge: Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 7 e ss., 10 e 21 quinquies della Legge n. 241/1990 e s.m.i.. Violazione e falsa applicazione del principio del giusto procedimento. Violazione e falsa applicazione del principio del contraddittorio. Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost.. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto ed erroneità della motivazione, erroneità dei presupposti e travisamento di atti e fatti, sviamento, manifesta ingiustizia.<br />
L’Amministrazione resistente non avrebbe minimamente preso in considerazione le osservazioni ed i documenti presentati dal ricorrente in sede procedimentale, a seguito di comunicazione di avvio del procedimento, mentre essa avrebbe avuto l’obbligo di esaminarli e valutarli ai fini della legittima adozione del provvedimento finale.<br />
Si sarebbe, perciò, determinata una violazione dei principi generali del procedimento amministrativo di cui alla Legge n. 241/1990 e s.m.i. e, in particolare, degli artt. 3 e 10.<br />
Il provvedimento di revoca della licenza sarebbe altresì inficiato dal difetto istruttorio e motivazionale, da sviamento e da carenza dei presupposti, in quanto la Prefettura non avrebbe ivi fornito alcuna motivazione né dato atto di alcuna istruttoria compiuta, limitandosi, da un lato, a richiamare l’informativa interdittiva ed a introdurvi anche elementi nuovi, non oggetto di contraddittorio nell’ambito del procedimento, e, dall’altro, a non fare alcun riferimento alle controdeduzioni presentate dal ricorrente in tale sede.<br />
L’Amministrazione avrebbe dovuto eseguire un’autonoma e puntuale valutazione dei fatti, che invece sarebbero stati riportati in modo acritico, e comunque esternare in modo adeguato le ragioni per le quali ha ritenuto che ricorressero elementi significativi dell’inaffidabilità del soggetto titolare della licenza.<br />
Inoltre, considerato che i casi di revoca della licenza di polizia sarebbero tassativi e di stretta interpretazione &#8211; quelli di cui all’art. 257 quater del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., che, a sua volta, richiama gli artt. 11 e 134 del T.U.L.P.S.-, e tenuto conto della gravità e dell’afflittività della misura comminata, essa avrebbe dovuto indicare specificatamente in quale di tali ipotesi fosse da inquadrare la presunta illegittima condotta imputabile al titolare della licenza, mentre nella specie la Prefettura non avrebbe fatto ciò.<br />
Qui l’obbligo di fornire una congrua motivazione sarebbe ancora più evidente, in quanto il provvedimento è stato emesso all’esito di un procedimento di secondo grado, in autotutela.<br />
Il provvedimento di revoca gravato sarebbe illegittimo anche per illegittimità derivata da quella inficiante l’informativa prefettizia interdittiva, costituente il suo presupposto principale, se non esclusivo.<br />
Infine sussisterebbero violazione e falsa applicazione del principio di buona fede e di correttezza dell’azione amministrativa e del principio di tutela dell’affidamento.<br />
II) Violazione di Legge: Violazione e falsa applicazione degli artt. 8, 11 e 134 del T.U.L.P.S. (R.D. 18.6.1931, n. 773). Violazione e falsa applicazione degli artt. 257 e ss. (e, in particolare, dell’art. 257 quater) del Regolamento per l’esecuzione del T.U.L.P.S.. Violazione e falsa applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 6.9.2011, n. 159, con particolare &#8211; ma non esclusivo &#8211; riferimento agli artt. 84, 91, 94 e 95. Violazione di Legge: Violazione e falsa applicazione dell’art. 32 del D.L. n. 90/2014, convertito dalla Legge n. 114/2014. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.. Violazione e falsa applicazione degli artt. 24, 41 e 97 Cost.. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, contraddittorietà manifesta, travisamento di atti e fatti, erroneità e difetto dei presupposti, sviamento e manifesta ingiustizia.<br />
Quattro sono le ragioni che l’Amministrazione intimata ha posto a fondamento della revoca della licenza, e segnatamente: 1) l’esistenza dell’interdittiva antimafia adottata in danno della Società “-OMISSIS-.”; 2) la denuncia all’Autorità Giudiziaria per l’omesso versamento I.V.A. per l’anno 2012; 3) la pendenza di un procedimento penale per presunte frodi fiscali; 4) le segnalazioni provenienti da alcune sigle sindacali, il superamento del limite delle ore di lavoro straordinario e la cessione d’azienda effettuata il 20.10.2014.<br />
In primo luogo si rimarca il carattere personale della licenza di polizia, nella specie oggetto di revoca; ciò si desumerebbe dall’art. 8 del T.U.L.P.S., il quale recita testualmente: <i>“Le autorizzazioni di polizia sono personali”</i>.<br />
Si tratterebbe di un titolo personale attribuito ad una persona fisica, con la conseguenza che la licenza stessa potrebbe essere revocata soltanto nelle ipotesi tassative e di stretta interpretazione previste dalla normativa vigente, che qui non ricorrerebbero, ed unicamente per contestazioni concernenti fatti e circostante relativi alla stessa persona fisica titolare della licenza, e non già anche eventi ed episodi del tutto estranei al soggetto in questione.<br />
Nella specie, invece, i rilievi mossi non atterrebbero alla persona del titolare della licenza: l’interdittiva antimafia non è derivata da comportamenti imputabili all’odierno ricorrente ed inoltre l’omesso versamento dell’I.V.A., la pendenza di un procedimento penale per presunte frodi fiscali, le segnalazioni provenienti da alcune sigle sindacali, il superamento del limite delle ore di lavoro straordinario e la cessione d’azienda del 20.10.2014 riguarderebbero unicamente la Società e non sarebbero, perciò, in alcun modo riferibili allo stesso, titolare della licenza.<br />
In ricorso sono analiticamente contestati i quattro elementi assurti a presupposti dell’adozione del provvedimento di revoca della licenza di cui all’art. 134 del T.U.L.P.S..<br />
1) Interdittiva antimafia adottata dal Prefetto di Roma in danno della Società “-OMISSIS-.”.<br />
L’impianto accusatorio che ha determinato l’adozione di detto provvedimento, incentrato unicamente sulla persona di -OMISSIS-, si fonderebbe su valutazioni sconfinate in mero arbitrio e non supportate da alcuna motivazione e istruttoria.<br />
Assunto a presupposto che il Sig. -OMISSIS- sarebbe l’Amministratore di fatto della società, il provvedimento farebbe riferimento a tre elementi:<br />
a) denuncia del 25.7.2014 per il reato di cui all’art. 10 ter del D.Lgs. n. 74/2000, ossia per omesso versamento I.V.A.;<br />
b) condanna del 1997 per estorsione tentata continuata;<br />
c) sentenza dell’8.11.2013 &#8211; appellata, con cui il Tribunale di Roma ha ritenuto lo stesso colpevole del reato di cui all’art. 644 c.p.p. (usura), dichiarando invece estinto, per intervenuta prescrizione, il reato di cui all’art. 12 quinquies della Legge n. 356/1992 (trasferimento fraudolento e possesso ingiustificato di valori).<br />
Si precisa preliminarmente in ricorso che, a seguito dell’interdittiva, il Dott. -OMISSIS- si è dimesso dal rapporto di lavoro intrattenuto con la -OMISSIS-, i1 Dott. -OMISSIS-, Presidente del Consiglio di Amministrazione, e il Dott. -OMISSIS-, Consigliere, si sono pure dimessi dal proprio incarico in senso a detta Società ed il Sig. Stefano -OMISSIS- è stato nominato Amministratore Unico della Società.<br />
Successivamente è stato nominato un nuovo Consiglio di Amministrazione, presieduto da un ex magistrato, e di cui il Sig. -OMISSIS- è componente, in qualità di Consigliere.<br />
Confutando l’interdittiva antimafia, il ricorrente evidenzia che le denunce e le condanne ivi riportate sarebbero prive di specifica incidenza mafiosa, in quanto riferite a reati comuni, e, pertanto, tale provvedimento sarebbe sfornito dei necessari presupposti.<br />
Segnatamente, per quanto attiene alla denuncia del 25.7.2014 relativa al reato di cui all’art. 10 ter del D.Lgs. n. 74/2000, ossia all’omesso versamento I.V.A., peraltro relativo unicamente alle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2012, non si tratterebbe di fattispecie rilevante ai fini dell’emissione di un’informativa interdittiva.<br />
Si aggiunge che in ogni caso il procedimento sarebbe solo nella fase delle indagini preliminari, non ancora concluse, e che in data 20.11.2014 la Società ha presentato apposita richiesta di rateizzazione all’Agenzia delle Entrate.<br />
Si fa altresì riferimento ad una condanna, per estorsione tentata continuata, riportata da -OMISSIS- il 20.3.1997, oggetto di patteggiamento, non avente alcun collegamento con i reati e/o gli elementi rilevanti ai fini dell’emissione di un’interdittiva antimafia, ed inoltre risalente nel tempo – anno 1997 &#8211; e per fatti ancor più risalenti nel tempo – 1996 – e, pertanto, anche sotto questo profilo, essa sarebbe inidonea a sorreggere l’adozione della misura interdittiva.<br />
Il terzo elemento a fondamento di quest’ultima è rappresentato dalla condanna di -OMISSIS- per il delitto di usura di cui all’art. 644 c.p., disposta con sentenza dell’8.11.2013, per fatti consumatisi nel 2003.<br />
Sussisterebbero difetto di motivazione e di istruttoria, atteso che il Prefetto si sarebbe acriticamente limitato ad elencare alcune condanne riportate dal -OMISSIS- e ad estrapolare dalla sentenza citata solo alcune frasi disancorate dal suo vero contenuto, senza svolgere alcuna istruttoria e senza indicare le motivazioni per le quali ha ritenuto sussistente la presenza attuale e concreta di elementi indiziari dai quali desumere il condizionamento, da parte della criminalità organizzata di stampo mafioso, della “-OMISSIS-”.<br />
I fatti per i quali il -OMISSIS- è stato rinviato a giudizio non avrebbero riguardato condotte di partecipazione ad associazioni mafiose, né di concorso esterno nelle associazioni medesime.<br />
Inoltre all’epoca dei fatti contestati il -OMISSIS- non avrebbe rivestito alcuna qualifica nella -OMISSIS-, di cui ha iniziato a far parte solamente a partire dall’anno 2008, e la Società stessa avrebbe avuto organi sociali diversi da quello attuale.<br />
Con specifico riguardo al reato di cui all’art. 12 quinquies della L. n. 356/1992, esso è stato dichiarato estinto, per avvenuta prescrizione, già in sede di giudizio di primo grado – e tale statuizione è divenuta definitiva in quanto non contestata nei termini – e, perciò, non rientrerebbe in alcuna delle ipotesi di cui all’art. 84, comma 4, lett. a), del D.Lgs. n. 159/2011, norma di stretta interpretazione, che fa riferimento unicamente alle ipotesi di sentenze, anche non definitive, o di provvedimenti che dispongono il giudizio o di misure cautelari.<br />
Rispetto a quanto deciso con la citata sentenza dell’8.11.2013, che in ogni caso esclude categoricamente il concorso e l’aggravante mafiosa, si evidenzia l’assenza di attualità dei fatti accertati, rispetto alla misura restrittiva. In proposito si richiama espressamente l’ordinanza in data 9.11.2004, con la quale il G.I.P. presso il Tribunale di Roma ha rigettato l’istanza del P.M. della misura della custodia cautelare in carcere per il Sig. -OMISSIS-, cosi motivando: <i>“[&#8230;] I fatti contestati [&#8230;] sono stati realizzati e si sono esauriti nell’arco temporale intercorrente tra l’inizio del 2001 e il settembre 2003. Dal tenore delle conversazioni telefoniche intercettate emerge con estrema chiarezza la precisa volontà del -OMISSIS- di interrompere qualsiasi contatto e cointeressenza con il nucleo -OMISSIS-. [&#8230;] vi sono precisi e univoci elementi da cui si deve desumere la volontaria interruzione dei rapporti e contatti con la famiglia -OMISSIS- operata dal -OMISSIS- [&#8230;]”</i>.<br />
Nell’interdittiva antimafia si fa riferimento infine alla circostanza che <i>“[&#8230;] dal 2012 la società -OMISSIS- ha incrementato sensibilmente il numero di dipendenti, viceversa l’Istituto di -OMISSIS- ha subito un decremento di unità del personale sostanzialmente identico [&#8230;]”</i>. Ciò sarebbe del tutto irrilevante, atteso che si tratterebbe semplicemente degli effetti del conferimento di un ramo d’azienda del 26.9.2012.<br />
Si contesta poi l’inquadrabilità del Sig. -OMISSIS- nella figura del c.d. “Amministratore di fatto”.<br />
Si sostiene in via preliminare che si può qualificare come “Amministratore di fatto” il soggetto che, senza essere stato investito da una deliberazione giuridicamente esistente, esercita in modo continuativo funzioni di amministrazione in una società, cioè prende decisioni e compie atti di gestione, a nome e per conto della stessa, condizionandone, perciò, le scelte.<br />
La Prefettura riconduce il -OMISSIS- alla figura dell’Amministratore di fatto sulla base dei seguenti elementi: lo stesso ha rivestito la carica di dirigente dal 2008 al 2011 nell’Istituto di -OMISSIS- “-OMISSIS-”, fino ad aprile 2014 risultava percepire una retribuzione fissa e ricopriva il medesimo incarico nella “-OMISSIS-” e, nel corso di recenti controlli effettuati dagli Organi di Polizia, si sarebbe <i>“presentato come uno dei soci del -OMISSIS-ed ha dimostrato di conoscere le dinamiche di conduzione degli istituti di -OMISSIS- sia sotto il profilo amministrativo che tecnico”</i>. Tuttavia detti elementi non proverebbero che tale soggetto sia “Amministratore di fatto”.<br />
L’informazione interdittiva antimafia sarebbe illegittima anche per violazione e falsa applicazione dell’art. 32 del D.L. n. 90/2014, convertito dalla Legge n. 114/2014.<br />
La menzionata disposizione normativa, al comma 10, dispone espressamente l’applicabilità di entrambe le misure di cui al comma 1, lettere a) e b) (rinnovazione degli organi sociali o straordinaria e temporanea gestione dell’impresa appaltatrice), e della misura di al comma 8 (sostegno e monitoraggio dell’impresa) nel caso in cui sia stata emessa dal Prefetto un’informazione antimafia interdittiva e sussista l’urgente necessità di assicurare il completamento dell’esecuzione del contratto ovvero la sua prosecuzione, al fine di garantire la continuità di funzioni e servizi indifferibili per la tutela dei diritti fondamentali, salvaguardare i livelli occupazionali e tutelare l’integrità dei bilanci pubblici.<br />
La Società “-OMISSIS-”, al momento dell’adozione della misura in esame, aveva all’attivo 57 commesse pubbliche e nel suo organico 1000 dipendenti circa, per cui sarebbero ricorsi tutti i presupposti per l’applicazione nei suoi riguardi dell’art. 32 citato.<br />
La decisione di emettere un’informativa antimafia interdittiva, in luogo delle suindicate misure previste da quest’ultima disposizione, sarebbe, altresì, in contrasto con l’art. 14 e il protocollo numero 12, art. 1, della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (C.E.D.U.), con il principio europeo del divieto di discriminazione ivi sancito e con il principio di proporzionalità, adeguatezza e ragionevolezza.<br />
2) Denuncia all’Autorità giudiziaria per l’omesso versamento I.V.A. per l’anno 2012.<br />
La Prefettura adduce, quale secondo motivo a sostegno della revoca, la denuncia all’Autorità Giudiziaria per l’omesso versamento dell’I.V.A. per l’anno 2012, da ciò facendone discendere anche l’incapacità economico-finanziaria dell’Istituto a far fronte agli oneri derivanti dall’attività di impresa.<br />
Tale contestazione non rientrerebbe in alcuna delle ipotesi tassative e di stretta interpretazione previste dalla normativa di settore &#8211; e, in particolare, dall’art. 257 quater del Regolamento T.U.L.P.S. &#8211; e sarebbe, perciò, inidonea a supportare il provvedimento di revoca ed in ogni caso sarebbe destituita di fondamento.<br />
Si tratterebbe di semplici violazioni degli obblighi di versamento, che, ai sensi degli artt. 36 bis del d.P.R. n. 600/1973 e 54 bis del d.P.R. n. 633/1972, sono oggetto di controllo automatizzato da parte dell’Amministrazione finanziaria.<br />
In tali ipotesi l’Agenzia delle Entrate non emetterebbe alcun avviso di accertamento, ma, riscontrata l’omissione del versamento delle somme dichiarate, a seguito del controllo automatizzato, procederebbe con la notificazione di una comunicazione di irregolarità (c.d. avviso bonario) nei confronti del contribuente, il quale, effettuando il pagamento degli importi richiesti entro 30 giorni, eventualmente usufruendo anche, su richiesta, di una rateizzazione pari a 20 rate trimestrali, potrebbe beneficiare di una riduzione delle sanzioni ad un terzo di quelle irrogabili.<br />
Nel caso di specie, non sarebbe ancora pervenuto dall’Agenzia delle Entrate il c.d. avviso bonario, posto che il mancato pagamento dell’I.V.A. riguarda l’annualità 2012 e ciononostante la -OMISSIS- in data 20.11.2014 avrebbe inviato all’Ente accertatore apposita richiesta di rateizzazione, dichiarandosi sin da subito disponibile alla regolarizzazione della propria posizione fiscale.<br />
In secondo luogo, il mancato versamento dell’I.V.A. per l’annualità in contestazione, tra l’altro relativo unicamente alle mensilità di ottobre, novembre e dicembre, sarebbe dipeso unicamente da temporanea impossibilità derivante dal mancato introito dei rilevanti crediti vantati nei confronti di diverse Amministrazioni Pubbliche (si assume che, alla data della proposizione del ricorso, il valore nominale del totale dei crediti vantati dalla Società nei confronti dei propri clienti era di € 26.569.664,74, di cui € 19.995.753,17 verso Pubbliche Amministrazioni ed € 6.573.911,57 verso clienti privati).<br />
Inoltre, rispetto a tale reato, il procedimento penale sarebbe ancora in fase di indagini preliminari, non ancora concluse.<br />
3) Procedimento penale pendente n 32033/2013 R.G.N.R., per presunta frode fiscale.<br />
Nel provvedimento di revoca censurato si contesta anche la pendenza del procedimento penale n. 32033/2013, concernente una presunta frode effettuata tramite artificiosa cessione d’azienda, che sarebbe <i>“intervenuta il 26/9/2012 con contestuale cambio di denominazione”</i>, ma si rileva in ricorso che detto procedimento penale atterrebbe ad un’altra cessione risalente, tra il 2007 e il 2008; tale errore sarebbe indicativo di carenza di istruttoria.<br />
Inoltre il citato procedimento si troverebbe in fase di indagini preliminari, ossia in una fase in cui ancora non è stata esercitata l’azione penale.<br />
Si precisa poi che si tratterebbe invece di una cessione reale, intervenuta tra compagini societarie del tutto diverse tra loro, che ha comportato, per l’acquirente, il pagamento dell’importo di € 3.560.908,26 effettivamente versato, oltre all’accollo di passività, per un importo di € 31.302.480,68, così come si evincerebbe dal contratto dell’1.4.2009.<br />
Peraltro, come emergerebbe dalla certificazione dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 2007/81597 del 13.7.2007, attestante espressamente la mancanza di pendenze tributarie, a quella data non risulterebbero, in capo alla cedente (Istituto di -OMISSIS- “-OMISSIS-”), i rilevanti debiti tributari assunti dall’accusa e, secondo quanto attestato dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) prot. n. 2558923 del 5.10.2007, neppure risulterebbero omissioni contributive, da parte ella cedente stessa.<br />
La determinazione del corrispettivo della cessione sarebbe stato, a sua volta, frutto di una relazione tecnica di stima effettuata sulla Società cedente da qualificato professionista, nella quale non comparirebbe il debito tributario assunto, emerso a seguito di un accertamento fiscale effettuato solo in data 3.12.2012 per l’anno di imposta 2007 ed iscritto a ruolo il 15.3.2013.<br />
4) Segnalazioni provenienti da alcune sigle sindacali, superamento del limite delle ore di lavoro straordinario e cessione d’azienda effettuata il 20.10.2014.<br />
Le suindicate evidenze sarebbero tutte inidonee a supportare la revoca della licenza, non rientrando nelle ipotesi tassative previste dall’art. 257 quater del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S..<br />
Le segnalazioni provenienti da alcune sigle sindacali circa la violazione della normativa contrattuale costituirebbero un elemento nuovo, non indicato nella comunicazione di avvio del procedimento, e, per ciò stesso, illegittimo e inammissibile, non essendosi potuto instaurare il contraddittorio, ed altresì caratterizzato da assoluta genericità e da assenza di prova.<br />
Nel provvedimento di revoca si afferma, altresì, che dalla Direzione Territoriale del Lavoro sarebbero state accertate presunte violazioni delle norme in materia di lavoro straordinario.<br />
In proposito si evidenzia in primo luogo che la Legge 133/2008 ha apportato significative modifiche, estendendo l’inapplicabilità del D.lgs. 66/2003 al personale dei servizi di -OMISSIS- privata, per cui varrebbero le regole fissate dalla C.C.N.L. o dalla normativa speciale.<br />
Inoltre detta contestazione, mai stata comunicata nei modi e nei termini di legge alla Società Cooperativa, non troverebbe alcun riscontro documentale nemmeno tra gli atti a corredo del procedimento di revoca.<br />
Quanto poi alla cessione di ramo d’azienda dalla Società “&#8211;OMISSIS-” alla -OMISSIS- in data 20.10.2014 &#8211; prontamente comunicata a tutte le Pubbliche Amministrazioni -, dalla quale la Prefettura vorrebbe far discendere irregolarità nei pagamenti dei dipendenti e nei rapporti sindacali, si tratterebbe di rilievo anch’esso non afferente ad alcuna delle ipotesi tassative e di stretta interpretazione previste dalla normativa di riferimento, introdotto solo nel provvedimento conclusivo di revoca e non indicato nella comunicazione di avvio del procedimento, e per tali ragioni illegittimo.<br />
In ogni caso tale fatto sarebbe venuto meno, in quanto al momento della proposizione del ricorso si stava per ripristinare lo <i>status quo ante</i>, così come si registra poi con le retrocessioni in data 27.11.2014, i cui atti sono stati depositati in giudizio.<br />
Sono intervenute <i>ad opponendum</i> la -OMISSIS- e la -OMISSIS-..<br />
Si sono altresì costituite in giudizio le Amministrazioni intimate, le quali hanno poi depositato la documentazione relativa all’istruttoria che ha condotto all’adozione del provvedimento impugnato, nonché la nota della Guardia di Finanza prot. n. 487975 dell’11.11.2014, richiamata nella successiva memoria difensiva.<br />
Di seguito sono intervenuti <i>ad adiuvandum</i> alcuni dipendenti della -OMISSIS-.<br />
Le resistenti Amministrazioni hanno prodotto una memoria difensiva, nella quale hanno controdedotto alle doglianze di parte ricorrente.<br />
La revoca della licenza di polizia rappresenterebbe l’inevitabile conseguenza dell’accertata permeabilità dell’impresa al rischio di condizionamenti criminali e della sussistenza di ulteriori gravi inadempienze, specificamente contestate e documentate, rispetto alle quali risulterebbe incompatibile la permanenza, in capo all’istituto, dell’autorizzazione a svolgere l’attività di -OMISSIS-.<br />
Dalla lettura coordinata dell’artt. 257 quater del R.D. n. 635/1940, così come modificato dal d.P.R. n. 153/2008 (in base al quale le licenze <i>“sono negate […] anche quando sussistono gravi motivi di ordine e sicurezza pubblica, ovvero il concreto pericolo di infiltrazioni ambientali tali da condizionare la corretta gestione o amministrazione dell’istituto”</i>, con la precisazione che le licenze già rilasciate sono revocate quando vengono a mancare i requisiti richiesti per il loro rilascio e sono revocate o sospese per gravi violazioni delle disposizioni che regolano le attività assentite o delle prescrizioni imposte nel pubblico interesse ovvero <i>“per altri motivi di ordine e sicurezza pubblica”</i>), e dell’art. 136 TULPS (secondo cui l’autorizzazione “<i>può essere negata o revocata per ragioni di sicurezza o di ordine pubblico”</i>), emergerebbe l’infondatezza dell’assunto del ricorrente circa l’asserita tassatività dei casi di revoca della licenza.<br />
Inoltre sarebbe destituita di fondamento la censura circa l’esclusione del ricorrente dall’istruttoria procedimentale e la mancata considerazione delle osservazioni e dei documenti presentati; essi sarebbero stati, invece, oggetto di attenta valutazione, unitamente ai chiarimenti pervenuti da parte degli uffici specificamente interessati, tant’è che alcune contestazioni indicate nella comunicazione di avvio del procedimento sarebbero state espunte. Anche la nota del G.I.C.O. – Gruppo di Investigazione Criminalità Organizzata &#8211; della Guardia di Finanza dell’11.11.2014 prenderebbe specifica posizione sulle deduzioni svolte dalla controparte nella propria memoria.<br />
Sarebbe infondata altresì la doglianza secondo cui il provvedimento di revoca si baserebbe su “argomenti nuovi”, non presenti nella comunicazione di avvio del procedimento.<br />
Ciò non sarebbe vero con riferimento alle segnalazioni provenienti dalle sigle sindacali e relative alle <i>“accertate violazioni da parte della DTL delle norme relative al lavoro straordinario”</i>, atteso che il secondo punto della comunicazione di avvio vi farebbe espresso riferimento.<br />
Quanto invece alla cessione del ramo d’azienda alla -OMISSIS-, essa non avrebbe potuto essere inserita nella comunicazione di avvio del procedimento, perché nel giorno della sua trasmissione essa non era ancora conosciuta dalla Prefettura, e comunque non assumerebbe un’autonoma rilevanza ai fini della revoca, ma sarebbe una mera cornice dell’impianto motivazionale, tant’è che il riferimento alla stessa sarebbe inserito nelle “premesse” del provvedimento e non nella parte dei “considerato”, che danno specificamente conto delle motivazioni adottate dalla Prefettura a fondamento della revoca.<br />
In relazione alla censura secondo la quale il provvedimento sarebbe illegittimo in quanto gli addebiti contestati non sono riferibili alla persona titolare della licenza, ma alla Società, si controdeduce affermando che nel caso di specie la licenza non sarebbe stata conferita al titolare singolarmente, ma nella qualità di legale rappresentante della Società. Si pone in rilievo al riguardo che la verifica dei requisiti soggettivi, prodromica al rilascio della licenza ex art. 134 del T.U.L.P.S., ai sensi dell’art. 257 R.D. n. 635/1940, va riferita, non solo all’aspirante titolare, ma anche agli altri soggetti della struttura aziendale, ivi indicati.<br />
Le Amministrazioni hanno anche confutato le doglianze mosse dal ricorrente in relazione a ciascuno degli elementi posti a fondamento dell’impugnata revoca; in questa disamina, per comodità, le controdeduzioni saranno riportate seguendo non già l’ordine di trattazione della memoria, bensì quello dell’atto di ricorso.<br />
Partendo, perciò, dall’informazione interdittiva antimafia, affrontata per ultima in detta memoria, si afferma che dalle verifiche documentali e mediante accessi presso la sede della Società “-OMISSIS-.” sarebbe emerso che il suo Amministratore di fatto è il Sig. -OMISSIS-.<br />
Con riferimento allo stesso, se è vero che il Tribunale Penale di Roma lo ha condannato solo per uno dei capi di imputazione elevati nei suoi confronti (usura), tuttavia ciò sarebbe dipeso soprattutto dal fatto che, con riferimento a ben 5 capi di imputazione, sarebbe stata dichiarata la prescrizione ed inoltre, se è vero che l’art. 84, comma 4, lett. a), del D.Lgs. n. 159/2011 riconnette l’effetto interdittivo a sentenze di condanna ovvero a provvedimenti che dispongono il giudizio ovvero a misure cautelari per il reato di cui all’art. 12 quinques della Legge n. 356/1992 e per altri reati ivi individuati, sarebbe altresì da considerare che in questi casi tale effetto è automatico, mentre, in assenza di condanne e di misure cautelari, la Prefettura sarebbe comunque chiamata a compiere una valutazione.<br />
Alla luce di quanto riportato nella citata sentenza, ciò che quest’ultima non avrebbe potuto ignorare era l’esistenza di legami importanti fra il -OMISSIS- ed ambienti della malavita organizzata.<br />
Inoltre nel corso della perquisizione personale effettuata nei confronti del -OMISSIS- nel mese di febbraio del 2014, seguita da quella presso l’ufficio di Presidenza dell’Istituto di -OMISSIS- “-OMISSIS-”, usato dal medesimo, sono stati anche rinvenuti: biglietto da visita di -OMISSIS-della “-OMISSIS-” &#8211; Orologi da mito, riportante a tergo l’appunto manoscritto “-OMISSIS-” &#8211; -OMISSIS- -OMISSIS&#8211;; n.11 orologi di pregio dal rilevante valore economico, 5 dei quali confezionati in custodie riportanti il logo “-OMISSIS-” .<br />
Ciò dimostrerebbe il persistere di stretti legami fra il -OMISSIS- e la famiglia -OMISSIS- ed il contesto criminale in cui questa è stabilmente inserita.<br />
Sarebbe poi irrilevante l’evidenziata circostanza che il -OMISSIS-, all’epoca in cui si svolsero i fatti oggetto della sentenza dell’8.11.2013, non rivestiva alcuna carica né svolgeva alcun ruolo nell’ambito della “-OMISSIS-.”, poiché quel che contava e conta sarebbe la sua specifica posizione all’interno del Gruppo ed inoltre la suddetta Società, all’epoca dei fatti, non aveva neppure tale denominazione, ma si chiamava -OMISSIS-.<br />
In ordine alla dedotta violazione dell’art. 32 del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 114/2014, si evidenzia che la possibilità di far seguire ad interdittiva antimafia la nomina di uno o più amministratori, deputati a curare la gestione dell’impresa, costituirebbe un’eccezione rispetto alla regola, che si giustificherebbe solo in presenza di particolarissime situazioni: necessità di garantire la continuità di funzioni e servizi indifferibili, salvaguardia dei livelli occupazionali o dell’integrità dei bilanci pubblici.<br />
L’art. 32, comma 10, del d.l. 90/2014 prevede che le misure individuate ai commi 1, 2 e 8 possono essere applicate contestualmente all’adozione di interdittiva; si tratta comunque dei casi in cui la risoluzione del contratto avrebbe risvolti talmente gravi per la collettività e per il pubblico interesse, tanto da far preferire a tale eventualità la prosecuzione dello stesso, intervenendo sull’assetto interno dell’appaltatrice.<br />
Non potrebbe essere dedotta la violazione di tale norma, come motivo di illegittimità dell’informativa antimafia, perché, proprio ai sensi del citato comma 10, l’adozione dell’informativa costituirebbe il presupposto di fatto dell’adozione della misura, atteso che è così stabilito: <i>“Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei casi in cui sia stata emessa dal Prefetto un’informazione antimafia interdittiva”</i>.<br />
Conseguentemente tale misura potrebbe intervenire solo ad informativa antimafia già emessa, e non in sua sostituzione, e la sua eventuale mancata adozione non potrebbe in alcun modo incidere sulla legittimità dell’informativa stessa.<br />
Passando agli altri elementi assunti a presupposto del provvedimento di revoca, con specifico riguardo alla contestazione riguardante i debiti tributari, si pone in rilievo che l’art. 257 quater, comma 2, del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. stabilisce che le licenze sono revocate quando vengono a mancare i requisiti richiesti per il loro rilascio, ivi compresi quelli di capacità economica e finanziaria di cui all’all. A, punto 6.3, del D.M. n. 269/2010, che tra tali requisiti include l’avere le disponibilità finanziarie occorrenti per fare fronte ai debiti tributari accertati.<br />
Nel caso di specie la Prefettura ha ritenuto che tale requisito fosse venuto meno in virtù del fatto che l’Istituto di -OMISSIS-, sulla base di segnalazioni da parte della Guardia di Finanza all’Autorità giudiziaria, risulta gravato da debiti tributari di tale entità, da far ritenere che non fosse in grado di farvi fronte.<br />
Nessuna rilevanza potrebbe attribuirsi alla circostanza, evidenziata dalla parte ricorrente, che la Società non sarebbe stata ancora raggiunta nemmeno da un avviso bonario da parte dell’Agenzia delle Entrate, in quanto, come affermato dallo stesso ricorrente, si tratta di omessi versamenti, dovuti in base al controllo automatico della dichiarazione I.V.A., e non già di contestazioni relative alla dichiarazione I.V.A. presentata, perciò si tratterebbe di una fattispecie non rientrante tra quelle per le quali l’Agenzia delle Entrate ha l’obbligo di inviare l’avviso bonario.<br />
Sarebbe poi irrilevante il fatto che il procedimento penale sia ancora in fase di indagini, atteso che il procedimento penale serve per accertare la penale responsabilità per gli omessi versamenti “oltre soglia” e non per accertare l’esistenza del debito tributario; ai fini della revoca della licenza, rileverebbero il fatto in sé dell’esistenza del debito e la capacità dell’Istituto di -OMISSIS- di farvi fronte, a prescindere dai futuri esiti del procedimento penale.<br />
Quanto alla pendenza del procedimento penale, a carico, tra gli altri, dei legali rappresentanti dell’Istituto di -OMISSIS-, per una presunta frode effettuata tramite artificiosa cessione di quote d’azienda volta ad eludere rilevantissimi debiti tributari e contributivo &#8211; previdenziali (l’attribuzione fittizia a soggetti terzi di quote delle società Cooperative -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, tutte appartenenti a Istituto di -OMISSIS- “-OMISSIS-”), in primo luogo si evidenzia che l’indicazione, quale data di cessione oggetto del procedimento penale descritto nel provvedimento impugnato, il 26.9.2012 anziché quella del 12.12.2007, sarebbe riferibile ad un evidente errore materiale.<br />
Andrebbe poi considerato che la Guardia di Finanza, nella nota dell’11.11.2014, ha rilevato come proprio dalla perizia di stima allegata alla memoria, alla data del 31.7.2007, antecedentemente a quella del perfezionamento della cessione avvenuta il 12 dicembre 2007, il professionista, nella descrizione della voce “Debiti”, riportava anche l’entità dei debiti tributari pari ad € 1.928.907,87, nonché di quelli verso Istituti previdenziali, pari ad € 971.401,52.<br />
Pertanto emergerebbe che:<br />
&#8211; nel medesimo periodo in cui l’Amministrazione finanziaria ha rilasciato la certificazione liberatoria, fatta valere dalla Società a sua discolpa, il professionista, dalla medesima incaricato per la stima peritale ai fini della cessione, rilevava debiti<br />
&#8211; conseguentemente la cessionaria non avrebbe potuto non conoscere la presenza di debiti tributari in capo alla cedente.<br />
Nell’atto notarile datato 1.4.2009, inoltre, le parti hanno convenuto di incrementare il corrispettivo relativo alla citata cessione da € 3.000.000,00 ad € 3.560.908,26, escludendovi rapporti in contenzioso già contratti, antecedentemente al perfezionamento, in capo alla cedente I.V.C.R. nei confronti dell’Amministrazione Finanziaria, degli enti previdenziali e di altre Amministrazioni Pubbliche, anche a titolo di sanzioni e interessi, ammontanti, secondo quanto esposto nel corpo dell’atto, ad € 7.736.928,95.<br />
Per quanto attiene alla violazione delle norme sul lavoro straordinario, controdeducendosi alle asserzioni di parte ricorrente, si fa presente che, pur essendo, con l’entrata in vigore della Legge n. 133/2008, la relativa disciplina rimessa al C.C.N.L. ed agli accordi territoriali, in ragione delle caratteristiche della prestazione resa dagli operatori del settore, comunque la violazione in questione manterrebbe una sua specifica connotazione e rilevanza.<br />
Inoltre si confuta l’asserzione di parte ricorrente, secondo cui si tratterebbe di ipotesi non prevista tra le cause di revoca della licenza stabilite dall’art. 257 quater del Regolamento del TULPS. Al riguardo si rileva che il comma 3, lett. b), di tale disposizione stabilisce la revoca quando è accertata <i>“la reiterata adozione di comportamenti o scelte, ivi comprese quelle attinenti al superamento dei limiti della durata giornaliera del servizio o ad altre gravi inadempienze all’integrale rispetto della contrattazione nazionale e territoriale della -OMISSIS- privata, che incidono sulla sicurezza delle guardie particolari.”</i><br />
Nel caso di specie la competente Direzione Provinciale del Lavoro avrebbe comunicato che l’Istituto di -OMISSIS- era stato destinatario di sanzione, per superamento del limite delle ore di lavoro straordinario nell’anno 2012, e che era in corso il procedimento di contestazione di identica violazione per l’anno 2013.<br />
Inoltre si evidenzia che la cessione del ramo d’azienda del 20.10.2014 in favore di -OMISSIS- sarebbe stata realizzata in violazione delle disposizioni di cui alla Legge n. 428/90, la quale, all’art. 47, stabilisce l’obbligo di preventiva comunicazione scritta, almeno 25 giorni prima, alle rappresentanze sindacali, con l’espressa previsione che il mancato rispetto di tale obbligo <i>“costituisce condotta antisindacale ai sensi dell’art. 28 della legge 20 maggio 1970 n. 300”</i>.<br />
Con ordinanza cautelare n. 6621 del 19.12.2014, è stata accolta la domanda cautelare, proposta in via incidentale.<br />
Successivamente il Sig. -OMISSIS- ha proposto motivi aggiunti avverso gli atti a corredo dell’informazione prefettizia antimafia, conosciuti solo a seguito del loro deposito in giudizio in data 24.11.2014.<br />
Ha riproposto le doglianze già mosse col ricorso introduttivo e ha dedotto altresì le seguenti censure:<br />
III) Violazione di Legge: Violazione e falsa applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. 6.9.2011, n. 159, con particolare &#8211; ma non esclusivo &#8211; riferimento agli artt. 84, 91, 94 e 95. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.. Violazione e falsa applicazione degli artt. 10, 17 e 35 della C.E.D.U.. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, contraddittorietà manifesta, travisamento di atti e fatti, erroneità e difetto dei presupposti, sviamento e manifesta ingiustizia.<br />
L’informativa prefettizia posta a fondamento della revoca della licenza di polizia si baserebbe sulla relazione della Questura di Roma prot. n. Div. III – Cat. 16/A del 22.5.2014, a firma del dirigente della Divisione “Polizia amministrativa e sociale” della Questura medesima, dott.-OMISSIS-, il quale verserebbe in una situazione di incompatibilità, atteso che, come si desume da una denuncia querela sporta nei suoi riguardi, lo stesso e sua figlia avrebbero intrattenuto rapporti, anche economici, con alcuni Istituti di -OMISSIS-, con la conseguenza che le risultanze dell’istruttoria ivi contenute sarebbero inattendibili ed il provvedimento sarebbe inficiato da illegittimità derivata, per difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità e contraddittorietà manifesta, sviamento ed abuso di potere nonché manifesta ingiustizia.<br />
Inoltre si evidenzia che il provvedimento interdittivo antimafia sarebbe illegittimo, perché, in presenza di situazioni quali quelle indicate all’art. 84 del D.Lgs. n. 159/2011, sarebbero comunque richieste un’ulteriore fase istruttoria ed una valutazione circa la sussistenza in concreto del tentativo di infiltrazione mafiosa, inoltre il complesso degli elementi indiziari considerati dovrebbe far ritenere sussistente, con carattere di attualità, la situazione di condizionamento da parte della criminalità organizzata di stampo mafioso ed infine, in presenza di informative sempre liberatorie rese negli anni, sarebbe necessaria una maggiore esternazione delle condizioni di un tentativo di infiltrazione mafiosa.<br />
IV) Violazione di legge: Violazione e falsa applicazione dell’art. 379 bis c.p., anche alla luce delle disposizioni di cui all’art. 6, par. 2, della C.E.D.U..<br />
La nota del G.I.C.O. – Gruppo Investigazione Criminalità Organizzata &#8211; della Guardia di Finanza, redatta solo in data 11.11.2014, si configurerebbe come un’illegittima motivazione postuma e recherebbe l’indicazione di fatti coperti da segreto istruttorio.<br />
V) Illegittimità derivata.<br />
Nel ricorso per motivi aggiunti è stata anche avanzata genericamente domanda di risarcimento dei danni.<br />
Le Amministrazioni hanno prodotto ulteriori documentazione e memoria defensionale.<br />
In quest’ultima esse, premettendo che sarebbe onere di controparte fornire la dimostrazione dell’esistenza e dell’entità degli asseriti “rapporti economici” dell’allora Dirigente della Divisione “Polizia amministrativa e sociale” della Questura di Roma con alcuni Istituti di -OMISSIS-, nonché la prova dell’incidenza causale di tali rapporti economici sull’oggetto del presente giudizio, hanno posto in rilievo che in ogni caso tanto l’informativa antimafia quanto la revoca della licenza si fonderebbero su un materiale istruttorio ben più ampio della mera nota della Questura di Roma datata 22.5.2014.<br />
Quanto alla nota del G.I.C.O. della Guardia di Finanza dell’11.11.2014, essa non integrerebbe una motivazione postuma, atteso che già nella motivazione dell’informazione antimafia si darebbe conto dell’esistenza del procedimento penale pendente dinanzi il Tribunale di Roma per reati tributari, nonché dell’inquadrabilità del Sig. -OMISSIS- nella figura dell’Amministratore di fatto.<br />
Si rimarca poi che le misure di cui all’art. 32, comma 10, del D.L. n. 90/2014 potrebbero intervenire solo ad informativa antimafia già emessa e non già in sua sostituzione.<br />
Le parti hanno eseguito il deposito di ulteriori documenti e memorie, in vista della pubblica udienza del 12.3.2015, nella quale il ricorso è stato trattenuto in decisione.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1 &#8211; Con il presente ricorso, comprensivo di gravame introduttivo e di motivi aggiunti, si impugnano il provvedimento datato 13.11.2014, di revoca della licenza di cui all’art. 134 del T.U.L.P.S., rilasciata al Sig. -OMISSIS-, nella sua qualità di legale rappresentante della -OMISSIS-., divenuta poi “-OMISSIS-.”, nonché gli atti presupposti e, in particolare, l’informazione interdittiva antimafia del 16.10.2014, disposta nei confronti di quest’ultima, e tutti gli atti istruttori che hanno condotto all’adozione di entrambi i citati provvedimenti, e si chiede genericamente il risarcimento dei danni.<br />
2 &#8211; È opportuno esaminare l’art. 257 quater del Regolamento per l’esecuzione del T.U.L.P.S. di cui al R.D. n. 635/1940, disposizione concernente proprio la revoca della licenza di che trattasi, la quale fa un espresso richiamo all’art. 134 del T.U.L.P.S. ed enuclea altresì tutti gli altri casi, in presenza dei quali essa deve o può essere disposta.<br />
In base al citato art. 257 quater del R.D. n. 635/1940, le licenze per l’esercizio dell’attività di -OMISSIS- sono negate quando: <i>“a) risulta che gli interessati abbiano esercitato taluna delle attività ivi disciplinate in assenza della prescritta licenza; b) nei confronti di taluno dei soggetti di cui all’articolo 257, comma 1, lettere a) e b), o di cui all’ articolo 257-bis, comma 1, lettere a) e b), risulta esercitata l’azione penale per uno dei reati previsti dall’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, ovvero formulata la proposta per l’applicazione di una misura di prevenzione;</i><br />
<i>c) sussistono gravi motivi di ordine e sicurezza pubblica, ovvero il concreto pericolo di infiltrazioni ambientali tali da condizionare la corretta gestione o amministrazione dell’istituto.</i><br />
<i>Le licenze già rilasciate sono revocate quando vengono a mancare i requisiti richiesti per il loro rilascio e sono revocate o sospese per gravi violazioni delle disposizioni che regolano le attività assentite o delle prescrizioni imposte nel pubblico interesse, compreso l’impiego di personale privo dei requisiti prescritti e, in ogni caso, di quelli indicati dall’articolo 11 della legge, ovvero per altri motivi di ordine e sicurezza pubblica.</i><br />
<i>Le licenze sono altresì revocate o sospese quando è accertato: a) il mancato rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali, nei confronti del personale dipendente; b) la reiterata adozione di comportamenti o scelte, ivi comprese quelle attinenti al superamento dei limiti della durata giornaliera del servizio o ad altre gravi inadempienze all’integrale rispetto della contrattazione nazionale e territoriale della -OMISSIS- privata, che incidono sulla sicurezza delle guardie particolari o sulla qualità dei servizi resi in rapporto alla dotazione di apparecchiature, mezzi, strumenti ed equipaggiamenti indispensabili per la sicurezza, alle esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, alle prescrizioni dell’autorità ed alle determinazioni del questore […].</i><br />
<i>Le licenze sono altresì revocate trascorso il termine di cui al comma 2 dell’ articolo 257”</i> (adeguamento del progetto di regolamento tecnico dei servizi che si intendono svolgere, per mezzi e personale, alla tipologia degli stessi, all’ambito territoriale richiesto, alla necessità che siano garantiti la direzione, l’indirizzo unitario ed il controllo dell’attività delle guardie particolari giurate, da parte del titolare della licenza, o degli addetti alla direzione dell’Istituto, nonché alle locali condizioni della sicurezza pubblica) <i>“senza che siano state osservate integralmente le prescrizioni ivi previste”</i>.<br />
L’art. 134 del R.D. n. 773/1931 fa riferimento ai requisiti della cittadinanza italiana o europea, nonché a quelli della capacità di obbligarsi e dell’assenza di condanna per delitto non colposo, richiesti per il rilascio della licenza in parola.<br />
2.1 &#8211; Come può notarsi, oltre ad una serie di casi tipici elencati, una causa ostativa alla concessione della licenza <i>de qua</i>, che, ove sussistente quando essa è già stata data, ne comporta la revoca, è rappresentata dal ricorrere di <i>“gravi motivi di ordine e sicurezza pubblica”</i> o del <i>“concreto pericolo di infiltrazioni ambientali tali da condizionare la corretta gestione o amministrazione dell’istituto”</i>.<br />
Si tratta di una clausola di ampia portata, che va ad interessare il funzionamento dell’Istituto al quale il titolo di polizia si riferisce, e non già strettamente solo la persona del suo titolare, e che ricomprende anche l’ipotesi di una informazione prefettizia interdittiva antimafia.<br />
3 &#8211; Occorre al riguardo una precisazione.<br />
3.1 &#8211; Come evidenziato in precedenza, la licenza di polizia qui oggetto di revoca era stata rilasciata all’odierno ricorrente, non già come singolo, bensì esclusivamente nella sua qualità di legale rappresentante della Società alla quale appunto detto titolo si riferiva.<br />
Infatti dapprima, in data 18.2.2010, gli era stata attribuita la licenza n. 26919/Area I ter OSP quale legale rappresentante della -OMISSIS-., per l’esercizio dell’attività di scorta e trasporto valori nonché di -OMISSIS- e custodia di proprietà mobiliari ed immobiliari per conto di privati anche mediante sistemi di teleallarme.<br />
Successivamente, a seguito di conferimento di ramo d’azienda da “-OMISSIS-” in favore della richiamata -OMISSIS- e del contestuale cambio di denominazione di quest’ultima in “-OMISSIS-.”, con provvedimento n. 177669/ Area I ter OSP del 19.10.2012, il predetto ricorrente è stato autorizzato ad esercitare tale attività in qualità di legale rappresentante della Società in ultimo menzionata.<br />
3.2 &#8211; Inoltre, in base all’art. 257 del R.D. n. 635/1940, la domanda tesa al rilascio di detto titolo deve contenere l’indicazione, non solo del soggetto che richiede la licenza, bensì anche <i>“dell’institore o del direttore tecnico preposto all’istituto o ad una sua articolazione secondaria, nonché degli altri soggetti provvisti di poteri di direzione, amministrazione o gestione, anche parziali, se esistenti”</i> ed altresì della <i>“composizione organizzativa e [del]l’assetto proprietario dell’Istituto, con l’indicazione, se sussistenti, dei rapporti di controllo attivi o passivi e delle eventuali partecipazioni in altri istituti”</i>, e, ai fini del suo rilascio, si esegue previamente la verifica dei requisiti soggettivi, riferita non solo all’aspirante titolare, ma anche agli altri soggetti della struttura aziendale ivi indicati.<br />
3.3 &#8211; Corollario di quanto appena rilevato è che eventuali fatti riferiti non direttamente alla persona del titolare della licenza, bensì alla Società per l’esercizio della cui attività quest’ultima è stata rilasciata possono assurgere a fondamento della revoca della licenza di cui all’art. 134 del R.D. n. 773/1931.<br />
4 &#8211; Ciò rilevato in via preliminare, vanno ora vagliati i dati posti a fondamento della revoca qui contestata, che sono i seguenti:<br />
A) informazione interdittiva antimafia in data 16.10.2014 riferita alla Società “-OMISSIS-.”;<br />
B) grave inadempimento tributario, per omesso versamento di I.V.A. per l’anno 2012, che, ove si giustificasse per impossibilità derivante dall’introito di rilevanti crediti vantati nei confronti di diverse Amministrazioni pubbliche, evidenzierebbe l’incapacità economico-finanziaria dell’Istituto di -OMISSIS- a far fronte agli oneri derivanti dall’attività di impresa;<br />
C) pendenza del procedimento penale n. 32033/2013, concernente la frode fiscale, che sarebbe stata realizzata attraverso l’artificiosa cessione d’azienda del 26.9.2012 dall’Istituto di -OMISSIS- “-OMISSIS-” nei confronti della Cooperativa “-OMISSIS-”, tesa ad eludere il pagamento di debiti tributari rilevantissimi, seppure non ancora sfociato nell’esercizio dell’azione penale &#8211; perciò nella fase di indagini preliminari;<br />
D) pregresse segnalazioni, da parte di sigle sindacali, circa il mancato rispetto delle norme contrattuali, anche relative al superamento dei limiti di ore di lavoro straordinario.<br />
Nelle premesse si fa anche un richiamo alla sottoscrizione, in favore della -OMISSIS-, di un cospicuo aumento di capitale, attraverso il conferimento di un ramo di azienda concernente servizi di piantonamento e portierato, in assenza di assolvimento degli obblighi prescritti dalla Legge n. 428/1990, avvenuta all’indomani dell’adozione del provvedimento prefettizio antimafia.<br />
4.1 &#8211; Al fine di determinare la legittimità o meno del provvedimento di revoca <i>de quo</i>, oggetto principale del presente giudizio, è necessario esaminare ciascuno dei suindicati elementi, indicati quali suoi presupposti.<br />
5 &#8211; Detto provvedimento fa in primo luogo riferimento all’informazione interdittiva antimafia emessa in data 16.10.2014 nei confronti della Società “-OMISSIS-”.<br />
Come già rilevato sopra, la presenza di un tale provvedimento ben può determinare l’adozione della revoca della licenza ex art. 134 del T.U.L.P.S..<br />
È, tuttavia, necessario esaminare la legittimità di tale provvedimento presupposto.<br />
6 &#8211; Esso s’incentra in particolar modo sulla persona di -OMISSIS-, qualificato “Amministratore di fatto della predetta Società”.<br />
6.1 – Preliminare, rispetto al vaglio dei fatti addebitati a quest’ultimo, ritenuti rilevanti ai fini dell’adozione della misura in parola, è l’accertamento in ordine all’inquadrabilità o meno del medesimo nella figura dell’Amministratore di fatto.<br />
6.2 – Al riguardo, partendo dalla nozione di cui all’art. 2639 c.c., in via generale deve affermarsi che Amministratore di fatto è chi, senza essere stato investito formalmente dei relativi poteri, esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione di Amministratore.<br />
6.3 &#8211; Con specifico riguardo al Sig. -OMISSIS-, va precisato che la “-OMISSIS-.” è partecipata dalla “-OMISSIS-” (e da altre cinque Società Cooperative: -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-., tutte controllate da -OMISSIS-, dalla moglie -OMISSIS- e da -OMISSIS-), nell’ambito della quale -OMISSIS- ha rivestito la carica di dirigente dal 2011 fino alle sue dimissioni, successive all’adozione dell’interdittiva antimafia avvenute il 24.10.2014.<br />
Si legge poi nel provvedimento interdittivo che lo stesso nel periodo ricompreso fra il 2008 e il 2011 ha rivestito la carica di dirigente anche presso l’Istituto di -OMISSIS- “-OMISSIS-”, a sua volta partecipata dalle stesse società che figurano quale socie della -OMISSIS-..<br />
Nell’ambito della “-OMISSIS-.”, il -OMISSIS-, in affiancamento e su mandato diretto del Presidente, ha ricoperto l’incarico di Responsabile dello sviluppo, partecipazione, controllo e gestione, con la funzione di individuare e reperire tutte le occasioni di crescita e di rafforzamento del settore: si tratta di un incarico di assoluto rilievo.<br />
Inoltre in data 19.2.2014, a seguito di perquisizione locale e personale, sono emersi i seguenti elementi: in una tasca del giaccone indossato dal -OMISSIS- è stato rinvenuto un portachiavi in plastica recante la dicitura “PORTA INTERNA UFF.-OMISSIS-”. Le chiavi in questione, come dichiarato dallo stesso -OMISSIS-, permettevano l’accesso all’Ufficio di Presidenza dell’Istituto di -OMISSIS- “-OMISSIS-”, ove sono state rinvenute 3 confezioni contenenti biglietti da visita del “GRUPPO -OMISSIS-” a nome del Dott. -OMISSIS&#8211;PRESIDENTE”, estratto conto relativo alla Carta Oro American Express n. -OMISSIS- a nome di -OMISSIS-, lettera di ringraziamento a firma del Sig. -OMISSIS- della -OMISSIS-. indirizzata al Dr. -OMISSIS-, foglio dattiloscritto recante la dicitura “APPUNTO” per il Dott. -OMISSIS- &#8211; Situazione Curriculum inviati dal Sig. -OMISSIS-, informativa contrattuale relativa alla carta debito “Next Card”, intestata a -OMISSIS- del Banco di Napoli, avente come riferimento la mail -OMISSIS- ed utenza mobile -OMISSIS-, memorandum “Recapiti-Disposizioni da Tavolo”, riportanti i recapiti telefonici interni e/o cellulari, le sigle radio del personale in sede, l’elenco dei permessi Z.T.L. e l’integrazione alle Disposizioni di Servizio.<br />
Inoltre, in occasione di controlli amministrativi eseguiti presso la sede operativa della “-OMISSIS-” in data 15.5.2014, il personale ad essi deputato è stato accolto dal -OMISSIS-, il quale si è presentato come uno dei soci del gruppo “-OMISSIS-” ed ha poi ha descritto le peculiarità delle predette Società e delle altre Società del gruppo, in cui ha confermato di rivestire cariche.<br />
Da tutti gli elementi sopra riportati si palesa la posizione senz’altro di spicco e, perciò, di potenziale condizionamento della gestione, con incisione sulle scelte fondamentali, rivestita dal Sig. -OMISSIS- all’interno delle Società facenti capo al Gruppo -OMISSIS-, di cui la Società “&#8211;OMISSIS-” è parte, al pari di quanto è in grado di fare un Amministratore.<br />
7 &#8211; Si tratta ora di verificare se, avuto riguardo, in particolare, ai fatti addebitati al -OMISSIS-, unitamente agli altri riportati, ricorrano o meno i presupposti per procedere all’emanazione della misura dell’interdittiva antimafia, se, in altre parole, lo stesso possa o meno ritenersi vicino agli ambienti della criminalità organizzata.<br />
7.1 &#8211; In proposito, secondo un orientamento obbediente ad una più stringente esigenza di tutela della Pubblica Amministrazione e di tutta la Società civile da ogni &#8211; anche solo potenziale &#8211; forma di infiltrazione mafiosa, ma sicuramente meno garantista per il soggetto che viene colpito dall’interdittiva antimafia, si sostiene che, proprio perché questa presenta finalità di massima anticipazione dell’azione di prevenzione, risultano rilevanti anche fatti e vicende solo sintomatici ed è sufficiente, secondo un giudizio prognostico latamente discrezionale, la mera possibilità di interferenze della criminalità, rivelate appunto da fatti sintomatici o indiziari, considerati in un quadro indiziario complessivo (cfr.: Cons. Stato &#8211; sez. III , 18.4.2011, n. 2342; sez. VI, 17.7.2006, n. 4574).<br />
In altre parole, il provvedimento interdittivo antimafia può essere sorretto da elementi sintomatici e indiziari da cui emergano sufficienti elementi del pericolo che possa verificarsi il tentativo di ingerenza nell’attività imprenditoriale della criminalità organizzata.<br />
L’interdittiva antimafia è così vista come funzionale alla peculiare esigenza di mantenere un atteggiamento intransigente contro rischi di infiltrazione mafiosa, idonei a condizionare le scelte delle imprese chiamate a stipulare contratti con la P.A..<br />
Secondo detto orientamento, stante l’ampia discrezionalità riservata all’Autorità prefettizia, il sindacato sull’attività svolta da questa e sul provvedimento interdittivo adottato in esito alla stessa resta necessariamente circoscritto alla verifica dei vizi sintomatici di una illogicità manifesta o di un travisamento dei fatti (cfr.: Cons. Stato, sez. VI, 22.6. 2007, n. 3470; T.a.r. Campania &#8211; Napoli &#8211; sez. I 10.2.2010, n. 873).<br />
7.2 &#8211; La più recente giurisprudenza punta l’accento sulla circostanza che la valutazione discrezionale, per non sconfinare in mero arbitrio, <i>“può dirsi ragionevole e attendibile se sorretta da una pluralità di indizi seri, precisi e concordanti, oggettivamente riscontrabili, che secondo l’esperienza comune assumono un significato univoco”</i> (cfr.: C.G.A. 10.7.2014, n. 397; Cons. Stato &#8211; sez. III 26.9.2014, n. 4852).<br />
Gli indizi dai quali viene desunto il predetto rischio devono essere accertati in esito ad una coerente e compiuta istruttoria (Cons. Stato sez. III 25.11.2014, n. 5836).<br />
L’informativa interdittiva deve essere assistita da congrua motivazione, che dia contezza di tale adeguata istruttoria &#8211; da svolgersi con l’ampiezza di poteri ma anche con i limiti suindicati -, tesa ad accertare e verificare gli elementi indizianti fondanti la sua emissione.<br />
In questi casi il sindacato in sede giurisdizionale è diretto ad accertare l’assenza di eventuali vizi della funzione, che possano essere sintomo di un non corretto esercizio del potere, quanto all’accuratezza dell’istruttoria, alla completezza dei dati e fatti acquisiti, alla non travisata valutazione dei fatti stessi, alla sufficienza della motivazione ed alla logicità e ragionevolezza delle conclusioni rispetto ai presupposti ed elementi di fatto presi in considerazione.<br />
Secondo tale orientamento più recente, che cerca maggiormente di contemperare le esigenze di sicurezza e di ordine pubblico e di trasparenza nell’aggiudicazione e gestione dei contratti pubblici con i valori, pure costituzionalmente tutelati, della libertà di iniziativa economia e del diritto al lavoro, riferiti al soggetto destinatario della misura interdittiva antimafia, gli elementi assunti dal relativo provvedimento come base per giustificare la sua adozione, da parte dell’Autorità prefettizia competente, devono presentare i caratteri dell’obiettiva congruità e della concretezza.<br />
Deve aggiungersi che la misura interdittiva deve fondarsi su elementi attuali e pertinenti, dai quali sia ragionevolmente desumibile un tentativo di ingerenza nella compagine sociale; in altre parole, essa non può fare riferimento a fatti remoti, privi di attualità.<br />
7.3 – La Sezione, prendendo atto di entrambi gli orientamenti giurisprudenziali sopra riportati, segue quello più garantista per il soggetto destinatario della misura interdittiva, in ultimo richiamato.<br />
7.4 &#8211; Fatte queste dovute premesse di ordine generale, si precisa che l’esame condotto qui in concreto dal Collegio parte da un attento vaglio del contenuto del provvedimento interdittivo impugnato, alla luce della documentazione in atti e delle doglianze mosse dalla parte ricorrente nonché delle controdeduzioni fornite dall’Amministrazione.<br />
La decisione viene assunta, all’esito di detto esame, tenendo conto naturalmente della natura e delle finalità dell’interdittiva antimafia, sopra illustrate, ma anche delle garanzie comunque offerte al soggetto colpito, in nome anche del buon andamento della Pubblica amministrazione.<br />
8 &#8211; Come è stato già evidenziato in precedenza, l’informazione interdittiva antimafia richiamata nel provvedimento di revoca della licenza di cui all’art. 134 del R.D. n. 773/1931 s’incentra principalmente sulla persona di -OMISSIS-, qualificato “Amministratore di fatto” della Società alla quale si riferisce la licenza <i>de qua</i>. Non è il caso di affrontare nuovamente tale profilo, del quale si è già discettato in precedenza, concludendosi in senso affermativo.<br />
8.1 &#8211; Si tratta, tuttavia, di accertare se, con riferimento al Sig. -OMISSIS-, sia stata eseguita un’accurata istruttoria e se gli elementi dai quali il Prefetto ha desunto il suo collegamento con ambienti malavitosi ed il conseguente condizionamento della predetta Società da parte della criminalità organizzata di stampo mafioso siano qualificati dai caratteri dell’obiettiva congruità e della concretezza, nonché dell’attualità.<br />
9 &#8211; In proposito, partendo dal dato più vecchio riferito al Sig. -OMISSIS- riportato nel provvedimento interdittivo antimafia, risulta a suo carico una condanna del 20.3.1997, per estorsione tentata continuata.<br />
In proposito va rilevato che la predetta sentenza, peraltro emessa ai sensi dell’art. 444 c.p.p., concerne fatti reato consumati nel 1996, perciò molto datati, del tutto dissociati da qualunque riferimento alla criminalità organizzata.<br />
10 &#8211; Il nodo centrale dei fatti addebitati a -OMISSIS-, posti in via principale a fondamento dell’informazione interdittiva antimafia, sono, tuttavia, quelli che emergono dalla sentenza emessa dal Tribunale di Roma in data 8.11.2013 e depositata in Cancelleria il 23.12.2013.<br />
10.1 &#8211; Si rende necessaria una puntualizzazione al riguardo.<br />
Non vale certamente a rendere attuale il quadro indiziario a carico del Sig. -OMISSIS- la circostanza che la condanna sia stata irrogata a fine 2013, perciò poco tempo prima che fosse adottata la misura interdittiva antimafia e conseguentemente fosse emessa la revoca della licenza di polizia di cui all’art. 134 del T.U.L.P.S..<br />
Ciò che assume invece rilevanza è il periodo in cui sono stati consumati i fatti reato, oggetto di condanna o anche solo di esame e valutazione da parte del giudice penale.<br />
10.2 &#8211; Come può evincersi dai capi di imputazione indicati nei decreti che hanno disposto il rinvio a giudizio, nonché dalla sentenza stessa, tali fatti sono inquadrati per lo più negli anni 2002 e 2003 ed in un caso (capo di imputazione n. 5 contenuto nel decreto che dispone il giudizio datato 19.10.2006) anche nell’anno 2001.<br />
10.3 &#8211; È evidente che, indipendentemente da quanto possa emergere dalla predetta sentenza, gli indizi non potrebbero <i>ex se</i> soli sorreggere un’informazione interdittiva antimafia, in quanto sarebbero privi del necessario carattere dell’attualità. Infatti, anche ove fosse riscontrata una contiguità del Sig. -OMISSIS- con la famiglia -OMISSIS- per il periodo 2001-2003, essa, in assenza di ulteriori e successivi elementi connotati del requisito dell’attualità, non potrebbe determinare l’assunzione di una misura così penalizzante per il soggetto destinatario.<br />
10.4 &#8211; Con detta sentenza il Sig. -OMISSIS- è stato condannato ad 1 anno e 6 mesi di reclusione e ad € 5.000,00 di multa, per il delitto di usura, non in concorso, mentre è stato assolto, <i>“perché i fatti non sussistono”</i>, dai reati di riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (rispettivamente artt. 648 bis e 648 ter c.p.); è stato invece dichiarato estinto, per prescrizione, il reato di trasferimento fraudolento di valori ex art. 12 quinquies del d.l. n. 306/1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 356/1992.<br />
10.5 &#8211; In tale sentenza si è esclusa l’aggravante di cui all’art. 7 del decreto-legge n. 152/1991, convertito dalla legge n. 203/1991 &#8211; aver commesso i fatti avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416 bis c.p. (associazione a delinquere di stampo mafioso) ovvero al fine di agevolare tale tipo di associazione.<br />
Il mancato riconoscimento di detta aggravante è derivato dalla circostanza che, con sentenza del Tribunale di Roma n. 17645/07 del 19.7.2007, confermata in appello con decisione del 28.5.2010, divenuta irrevocabile con la decisione della Corte di Cassazione del 23.2.2012, è stata esclusa, con riferimento alla famiglia -OMISSIS-, l’esistenza di un’associazione di tipo mafioso, ravvisandosi unicamente, a carico dei suoi componenti imputati nel processo, il delitto di associazione a delinquere non qualificata di cui all’art. 416 c.p..<br />
10.6 – Pur con le dovute precisazioni fatte finora, non possono escludersi, per il periodo preso in considerazione dalla sentenza penale dell’8.11.2013 in esame, rapporti del Sig. -OMISSIS- con la famiglia -OMISSIS-.<br />
In particolare, il giudice penale, nell’esaminare i capi di accusa 4, 5 e 12 indicati nel citato decreto che dispone il giudizio datato 19.10.2006 (concernenti i reati di estorsione, di cui il -OMISSIS- non era accusato, nonché i reati di riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita), ha ritenuto fondato l’assunto dell’accusa secondo cui il -OMISSIS- stesso, attraverso le Società di cui all’epoca era compartecipe –-OMISSIS-, -OMISSIS- e-OMISSIS- &#8211; <i>“agisse come longa manus della famiglia -OMISSIS-”</i>. In particolare si afferma che <i>“dietro la -OMISSIS- e il -OMISSIS- ci fosse appunto -OMISSIS-”</i>.<br />
L’istruttoria svolta accreditava quest’ultimo <i>“come fiduciario del -OMISSIS-, testa di paglia privo di pregiudizi alla quale intestare i cespiti che altri avrebbero dovuto di fatto gestire</i>”; tale ruolo si attagliava su quello di <i>“soggetto interposto, sanzionabile ex art. 12 quinquies […], illecito questo da ritenersi ormai estinto per prescrizione”</i>.<br />
10.7 &#8211; Tuttavia, com’è stato già precedentemente rimarcato, si tratta di fatti accaduti negli anni 2001-2003 e conseguentemente, rispetto agli stessi, manca la connotazione dell’attualità, ritenuta imprescindibile dal Collegio, non rilevando in contrario la data, ben successiva, di adozione della sentenza che ha definito il relativo giudizio di primo grado, peraltro appellata.<br />
10.8 &#8211; Assume importanza anche la circostanza che, all’epoca dei fatti contestati, il Sig. -OMISSIS- fosse del tutto estraneo alla Società “&#8211;OMISSIS-” ed a tutto il Gruppo del quale essa fa parte.<br />
Si è visto in precedenza che a quel tempo lo stesso era invece collegato alle -OMISSIS-, -OMISSIS- e-OMISSIS- e, d’altra parte, la stessa Prefettura, per sostenere la sua inquadrabilità nella figura del c.d. “Amministratore di fatto”, fa riferimento agli incarichi ricoperti nelle Società del -OMISSIS-a partire solo dal 2008.<br />
Né può attribuirsi rilevanza all’obiezione, mossa in giudizio dall’Avvocatura generale dello Stato, che in tale periodo la Società “&#8211;OMISSIS-” avesse diversa denominazione – -OMISSIS- – atteso che appunto, anche rispetto a quest’ultima, non si registrano legami di sorta da parte del Sig. -OMISSIS-.<br />
Pertanto la famiglia -OMISSIS- non avrebbe a quel tempo potuto condizionare la gestione della Società, per il tramite di quest’ultimo.<br />
11 &#8211; Occorre poi puntualizzare che le denunce richiamate nella nota della Guardia di Finanza – Gruppo Investigazione Criminalità Organizzata prot. n. 0321550/14 del 22.7.2014, in atti, e, in particolare, quelle del 14.2.2005 e 23.3.2005, nonché la denuncia del 16.6.2006, rimarcate dalla difesa erariale, sono tutte confluite nei procedimenti penali nn. 55278/02 e 51650, definiti con la più volte richiamata sentenza del Tribunale di Roma dell’8.11.2013.<br />
Perciò anch’esse fanno riferimento a fatti accaduti pur sempre nel lasso temporale 2001-2003.<br />
12 – A sostenere la successiva recisione dei rapporti tra il -OMISSIS- e la famiglia -OMISSIS- è il GIP presso il Tribunale di Roma nell’ordinanza del 9.11.2004, nella quale afferma che <i>“dal tenore delle conversazioni telefoniche intercettate emerge con estrema chiarezza la precisa volontà del -OMISSIS- di interrompere qualsiasi contatto e cointeressenza con il nucleo dei -OMISSIS-, maturata dopo l’esecuzione delle misure cautelari a carico dei -OMISSIS- medesimi, tra l’aprile e il luglio 2003”</i>.<br />
In tale ordinanza si rileva ancora che i collegamenti con la famiglia -OMISSIS- e l’attività criminale <i>“sono stati realizzati e si sono conclusi nel periodo di tempo ricompreso tra il 2001 e il settembre 2003”</i>.<br />
Ivi si afferma poi che <i>“vi sono precisi e univoci elementi da cui si deve desumere la volontaria interruzione dei rapporti e contatti con la famiglia -OMISSIS- operata dal -OMISSIS-”</i>.<br />
È evidente che il GIP, sulla base degli elementi desunti da intercettazioni telefoniche, ha concluso nel senso di escludere che dopo il settembre 2003 – e naturalmente fino alla data di adozione dell’ordinanza <i>de qua</i> – vi fossero ancora rapporti tra il -OMISSIS- e la famiglia -OMISSIS-.<br />
13 &#8211; Questi sono evidentemente i fatti presi in considerazione al fine di ritenere che il Sig. -OMISSIS- fosse ancora vicino alla famiglia -OMISSIS- e che quest’ultima &#8211; e in definitiva la criminalità organizzata &#8211; potesse esercitare un condizionamento sulla Società di cui lo stesso era Amministratore di fatto.<br />
14 &#8211; L’avvocatura generale dello Stato ha depositato in giudizio una nota della Guardia di Finanza – G.I.C.O. &#8211; Gruppo Investigazione Criminalità organizzata prot. n. 0487975/14 dell’11.11.2014, evidentemente successiva all’emissione dell’interdittiva antimafia e di soli due giorni anteriore all’adozione del provvedimento di revoca.<br />
Essa reca delle vere e proprie “controdeduzioni” rispetto alla memoria resa dal difensore dell’odierno ricorrente, facendo, in particolare, riferimento ad una perquisizione personale effettuata nei confronti del -OMISSIS- nel mese di febbraio del 2014, seguita da quella presso l’ufficio di Presidenza dell’Istituto di -OMISSIS- “-OMISSIS-”, usato dal medesimo, nel quale sono stati rinvenuti un biglietto da visita di -OMISSIS-della “-OMISSIS-” &#8211; Orologi da mito, riportante a tergo l’appunto manoscritto “-OMISSIS-” &#8211; -OMISSIS- -OMISSIS&#8211;, ed 11 orologi di pregio dal rilevante valore economico, 5 dei quali confezionati in custodie riportanti il logo “-OMISSIS-” . Secondo le conclusioni del G.I.C.O., ciò evidenzierebbe il persistere di stretti legami fra il -OMISSIS- e la famiglia -OMISSIS- e il contesto criminale in cui questa è stabilmente inserita.<br />
14.1 &#8211; Al riguardo deve preliminarmente precisarsi che tale “elemento di novità” non risulta essere stato vagliato in sede di emissione dell’informazione interdittiva antimafia: non se ne fa cenno né all’interno del provvedimento né nel verbale del Gruppo Ispettivo antimafia relativo alla seduta del 3.10.2014, nella quale esso ha ritenuto sussistenti le situazioni relative a tentativi di infiltrazione mafiosa.<br />
La prima deduzione che consegue da ciò è che tale “fatto” attuale in realtà integra una motivazione postuma, come tale, inammissibile.<br />
14.2 &#8211; Deve considerarsi in proposito che il provvedimento, anche quello recante la misura interdittiva antimafia, deve indicare un’adeguata motivazione, che dia contezza dell’istruttoria espletata a monte e dei presupposti posti a fondamento.<br />
Qui gli elementi di cui si dà contezza nel provvedimento interdittivo antimafia e, perciò, costituenti il suo presupposto (ritenendo dagli stessi evincibile un collegamento di -OMISSIS- con la famiglia) risalgono al 2003, posto che i fatti ai quali si riferisce la sentenza del 2013 si collocano nel periodo 2001-2003 e che la citata ordinanza cautelare del 2004 ha escluso rapporti tra i due a partire dal settembre 2003.<br />
14.3 &#8211; Volendo anche ritenere quale rilevante il rinvenimento del biglietto riportante a tergo due numeri telefonici accanto al nome di -OMISSIS&#8211;, va osservato che tale elemento non rappresenta, tuttavia, un indizio che da solo può univocamente condurre a sostenere che anche di recente il Sig. -OMISSIS- abbia continuato ad intrattenere rapporti, per giunta di cointeressenza, con la famiglia -OMISSIS-.<br />
In altre parole il biglietto non conduce alla conclusione logica che il Sig. -OMISSIS- continua ad avere frequentazioni col Sig. -OMISSIS&#8211; e con tutta la sua famiglia e che il suo operato ne sia condizionato, tanto da condizionare, a sua volta, quello dell’Istituto di -OMISSIS- <i>de quo</i>.<br />
È verosimile che i due numeri telefonici siano serviti nel corso del processo penale riguardante entrambi (il -OMISSIS- ed il -OMISSIS-), conclusosi solo tre mesi prima della perquisizione (ed anzi la sentenza è stata emessa due mesi prima)<br />
14.4 &#8211; In ogni caso ciò che veramente rileva è che l’eventuale indizio che potrebbe ricavarsi dal dato riportato sul predetto biglietto non è suffragato da ulteriori elementi ben più attendibili in ordine alla sussistenza di tali rapporti, quali sono quelli desumibili da intercettazioni telefoniche e/o ambientali.<br />
15 &#8211; In assenza di una pluralità di indizi seri, precisi e concordanti, oggettivamente riscontrabili, che, secondo l’esperienza comune, assumono un significato univoco nel senso di ritenere ancora attualmente sussistenti rapporti tra il -OMISSIS- e la famiglia -OMISSIS-, l’interdittiva antimafia, assunta a presupposto del provvedimento di revoca della licenza ex art. 134 del T.U.L.P.S., risulta illegittima, per difetto di istruttoria, erroneità dei presupposti e travisamento dei fatti.<br />
16 &#8211; Né può ritenersi fondatamente che detto provvedimento interdittivo possa sorreggersi sulla denuncia nei confronti del Sig. -OMISSIS-, nella sua qualità di Amministratore di fatto, nonché del Sig. -OMISSIS-, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione, per aver concorso nel reato di cui all’art. 10 ter del D.Lgs. n. 74/2000.<br />
Si tratta del reato di omesso versamento dell’I.V.A., comunque regolarmente dichiarata, qui riferito ad alcune mensilità dell’anno 2012.<br />
16.1 &#8211; È evidente che detta denuncia non afferisce ad alcuno dei reati dai quali possa in qualche modo desumersi la sussistenza di infiltrazioni mafiose, secondo quanto previsto dall’art. 84 del D.Lgs. n. 159/2011.<br />
16.2 &#8211; Va solo precisato che, come la Società “-OMISSIS-” ha evidenziato in sede di osservazioni presentate nel procedimento teso all’adozione del successivo provvedimento di revoca, il mancato versamento è dipeso unicamente da temporanea indisponibilità di denaro per farvi fronte, essendo la stessa creditrice in misura rilevante nei confronti soprattutto di Amministrazioni pubbliche, oltre che di privati, per i servizi resi in loro favore.<br />
17 &#8211; Infine il riferimento alla cessione di un ramo d’azienda, unitamente al personale dipendente afferente a tale ramo d’azienda, dall’Istituto di -OMISSIS- “-OMISSIS-” a “-OMISSIS-” rappresenta una normale cessione di ramo d’azienda, che ha come naturale effetto un decremento di personale nel primo ed un altrettanto aumento di personale nella seconda, e non si vede, perciò, quale attinenza esso possa avere con l’interdittiva antimafia, che deve basarsi su ben altri presupposti.<br />
18 &#8211; Deve concludersi che è illegittimo il provvedimento di informazione interdittiva antimafia qui impugnato quale atto presupposto del provvedimento di revoca del titolo di polizia per l’esercizio dell’attività di -OMISSIS- e di quest’ultimo elemento posto a suo principale fondamento.<br />
19 &#8211; Devono a questo punto disaminarsi gli ulteriori presupposti di detto provvedimento emesso in autotutela, partendo proprio dal contestato grave inadempimento tributario, per omesso versamento di I.V.A. per l’anno 2012.<br />
19.1 &#8211; Il fatto in sè – l’omissione del versamento dell’I.V.A. – non può certo rappresentare una causa di revoca della licenza di cui all’art. 134 del R.D. n. 773/1931.<br />
19.2 &#8211; Nel provvedimento si afferma altresì che, ove detto inadempimento si giustificasse per impossibilità derivante dall’introito di rilevanti crediti vantati nei confronti di diverse Amministrazioni pubbliche, così come assunto da -OMISSIS- nella memoria endoprocedimentale, esso evidenzierebbe l’incapacità economico-finanziaria dell’Istituto di -OMISSIS- di far fronte agli oneri derivanti dall’attività di impresa.<br />
Ritiene, invece, il Collegio che l’omissione del versamento dell’I.V.A. non possa costituire un indice di mancato rispetto dei parametri organizzativi e gestionali richiesti in capo ad un Istituto di -OMISSIS-, atteso che, pur non avendo a quel momento sufficienti liquidità per far fronte al dovuto pagamento – ma si rileva che, appena dopo l’adozione del provvedimento <i>de quo</i>, in data 20.11.2014, la Società in parola ha chiesto di rateizzare il debito, mostrando di poterlo comunque pagare -, tuttavia l’Istituto stesso in bilancio aveva iscritto moltissimi crediti, in buona parte per prestazioni rese nei confronti della Pubblica Amministrazione.<br />
Pertanto non si ravvisa alcuna <i>“grave violazione delle disposizioni che regolano le attività assentite”</i>.<br />
19.3 &#8211; Né il reato al quale si riferisce la denuncia rientra in quelli riportati all’art. 51, comma 3 bis, c.p.p., disposizione espressamente richiamata dall’art. 257 quater del R.D. n. 635/1940, indicante le cause di revoca, né infine risulta essere stata ancora esercitata l’azione penale, atteso che il relativo procedimento risulta essere nella fase delle indagini preliminari.<br />
19.4 &#8211; Ne consegue che l’elemento appena esaminato non può essere legittimamente preso a presupposto dell’adozione del provvedimento di revoca <i>de quo</i>.<br />
20 &#8211; Passando ad altra contestazione mossa nei confronti dell’Istituto di -OMISSIS- di cui l’odierno ricorrente è legale rappresentante &#8211; “-OMISSIS-”, va detto che nel provvedimento si evidenzia la pendenza del procedimento penale n. 32033/2013, concernente la frode (fiscale) che sarebbe stata realizzata attraverso l’artificiosa cessione d’azienda del 26.9.2012 dall’Istituto di -OMISSIS- “-OMISSIS-” nei confronti della stessa “-OMISSIS-”, tesa ad eludere il pagamento di debiti tributari rilevantissimi; al riguardo si precisa sempre nel provvedimento che detto procedimento penale si trova attualmente nella fase di indagini preliminari.<br />
Sono necessarie alcune precisazioni.<br />
20.1 &#8211; In primo luogo, in punto di fatto, deve rilevarsi che il procedimento penale attiene ad un’altra cessione risalente, eseguita tra il 2007 e il 2008.<br />
20.2 &#8211; Inoltre è rilevante la menzionata circostanza che il citato procedimento è attualmente in fase di indagini preliminari, ossia in una fase in cui ancora non è stata esercitata l’azione penale.<br />
20.3 &#8211; Va poi evidenziato che il reato in parola non rientra in alcuno dei delitti indicati al comma 3 bis dell’art. 51 c.p.p., richiamato dall’art. 257 quater del R.D. n. 635/1940, quale causa di revoca della licenza di cui all’art. 134 del T.U.L.P.S..</p>
<p>20.4 &#8211; Infine tale cessione, avvenuta tra due diverse Società, ha comportato, per l’acquirente, il pagamento dell’importo di € 3.560.908,26, effettivamente versato, oltre all’accollo di passività, per un importo di € 31.302.480,68, così come si evince dal contratto dell’1.4.2009, per cui appare allo stato (salve diverse risultanze alle quali si dovesse pervenire con la chiusura delle indagini ed all’esito di un eventuale processo) essere avvenuta una cessione reale, e non già fittizia finalizzata alla realizzazione di una frode fiscale.</p>
<p>20.5 &#8211; Perciò anche tale presupposto si palesa come non idoneo a supportare la revoca <i><i>de qua</i></i>.</p>
<p>21 &#8211; Per quanto concerne le contestate pregresse segnalazioni, da parte di sigle sindacali, circa il mancato rispetto delle norme contrattuali, anche relative al superamento dei limiti di ore di lavoro straordinario, deve rilevarsi che il citato art. 257 quater indica, quale causa di revoca, <i><i>“la reiterata adozione di comportamenti o scelte, ivi comprese quelle attinenti al superamento dei limiti della durata giornaliera del servizio […], che incidono sulla sicurezza delle guardie particolari”</i></i>.</p>
<p>21.1 &#8211; Per poter essere in concreto integrata la suddetta fattispecie, evidentemente non bastano segnalazioni da parte di sindacati in ordine a tale inadempimento, ma le violazioni devono essere accertate e contestate formalmente dalla Direzione territoriale del Lavoro.</p>
<p>21.2 &#8211; Inoltre deve trattarsi di comportamento reiterato nel tempo.</p>
<p>21.3 &#8211; Nella specie mancano entrambi i suindicati presupposti, in particolare manca, con specifico riguardo alla “-OMISSIS-”, una contestazione da parte della Direzione territoriale del Lavoro, non essendo stato depositato in giudizio alcun atto al riguardo, con la conseguenza che detto elemento non poteva essere posto a fondamento della revoca.</p>
<p>22 &#8211; Infine nelle premesse del provvedimento in esame si fa anche un richiamo alla sottoscrizione, in favore della -OMISSIS- di un cospicuo aumento di capitale, attraverso il conferimento di un ramo di azienda concernente servizi di piantonamento e portierato, in assenza di assolvimento degli obblighi prescritti dalla Legge n. 428/1990, avvenuta all’indomani dell’adozione del provvedimento prefettizio antimafia.</p>
<p>22.1 &#8211; Va detto in proposito che certamente la richiamata circostanza non integra alcuno dei casi, individuati dal menzionato art. 257 quater del T.U.L.P.S., che possono o devono dar luogo alla revoca, atteso che la violazione degli obblighi di informativa sindacale di cui alla Legge n. 428/1990 integra solo una possibile condotta antisindacale.</p>
<p>22.2 &#8211; Vale solo la pena di evidenziare che la cessione in questione è stata attuata, all’indomani dell’adozione dell’informazione interdittiva antimafia nei confronti di “-OMISSIS-”, al fine anche di preservare i lavoratori trasferiti in tutta fretta, insieme al ramo d’azienda relativo ai servizi di piantonamento e portierato, per consentire loro di continuare a lavorare all’interno della -OMISSIS-</p>
<p>22.3 &#8211; Quest’ultima ha subito comunque gli effetti dell’interdittiva antimafia disposta nei riguardi della cedente, per cui poco dopo, in data 27.11.2014, si è eseguita una retrocessione all’Istituto conferente del ramo d’azienda precedentemente ceduto.</p>
<p>22.4 &#8211; Ne deriva che anche la cessione del ramo d’azienda non poteva assumere rilevanza ai fini della revoca qui censurata.</p>
<p>23 &#8211; In conclusione l’impugnativa proposta avverso quest’ultimo provvedimento è fondata e va accolta, con conseguente suo annullamento, potendo assorbirsi i motivi di doglianza che non hanno costituito oggetto precipuo della presente disamina.</p>
<p>24 &#8211; Con i motivi aggiunti in modo del tutto generico viene chiesto anche il risarcimento dei danni, senza fornire alcuna prova del ricorrere in concreto degli elementi costitutivi della fattispecie aquiliana.</p>
<p>24.1 &#8211; La pretesa risarcitoria è inaccoglibile.</p>
<p>24.2 &#8211; Preliminarmente ritiene il Collegio di dover ribadire il principio costantemente affermato dalla giurisprudenza, secondo il quale la mera illegittimità dell’attività provvedimentale non può costituire presupposto sufficiente per l’attribuzione di tutela risarcitoria, ove non accompagnato dalla dimostrazione della sussistenza dell’elemento psicologico dell’illecito sub specie, quanto meno, della colpa.</p>
<p>Pertanto il giudice amministrativo deve affermare la responsabilità dell’Amministrazione per danni conseguenti a un atto illegittimo quando la violazione risulti grave e commessa in un contesto di circostanze di fatto e in un quadro di riferimento normativo e giuridico tali da palesare la negligenza e l’imperizia dell’organo nell’assunzione del provvedimento viziato e negarla invece quando l’indagine presupposta conduca al riconoscimento dell’errore scusabile, per la sussistenza di contrasti giudiziari, per l’incertezza del quadro normativo di riferimento o per la complessità della situazione di fatto (cfr., tra le tante, Cons. Stato &#8211; sez. III, 15.7.2011, n. 4333; sez. V, 14.9.2012, n. 4894, sez. IV 7.1.2013, n. 23).</p>
<p>In altre parole deve tenersi conto dei vizi che hanno determinato l’illegittimità del provvedimento, della gravità delle violazioni commesse in relazione all’ampiezza del potere discrezionale esercitato, dei precedenti giurisprudenziali, ed altresì dell’univocità o meno del dato normativo, nonché elle condizioni concrete.</p>
<p>24.3 &#8211; Nel caso di specie si ritiene insussistente l’imprescindibile elemento soggettivo della colpa, ravvisando i presupposti per il riconoscimento dell’errore scusabile.</p>
<p>24.4 &#8211; Va osservato al riguardo che, nel ritenere illegittima, in particolare, l’informazione interdittiva antimafia del 18.10.2014, assunta a presupposto principale della revoca successivamente emessa, questo Tribunale ha sposato l’orientamento più garantista per la parte colpita dalla misura, nel senso che, date le ripercussioni fortemente penalizzanti che si determinano, per effetto della sua adozione, sull’impresa e sui suoi dipendenti, ha sostenuto che, solo in presenza di elementi, anche indiziari, ma comunque concordanti, concreti ed attuali, che conducano univocamente a ritenere che nel presente momento ci possa essere un condizionamento della gestione della Società da parte della criminalità organizzata, il provvedimento prefettizio antimafia sia legittimo.</p>
<p>Si è fatto cenno, tuttavia, all’altro orientamento giurisprudenziale, più sensibile alle esigenze di tutela della sicurezza e dell’ordine pubblico, nonché della trasparenza nell’aggiudicazione e gestione dei contratti pubblici, secondo il quale sono sufficienti elementi indiziari, indipendentemente dal carattere dell’univocità prima rimarcato, oggetto di valutazione ampiamente discrezionale da parte della Prefettura competente.</p>
<p>24.5 &#8211; Nella specie, pur mancando, in particolare, in assenza di ulteriori elementi a supporto, nell’ultimo indizio desunto dalla perquisizione del febbraio 2014 (rinvenimento, nell’Ufficio utilizzato dal -OMISSIS-, di un biglietto recante a penna il nome di -OMISSIS- Massimo associato a due numeri telefonici) il carattere dell’univocità, tuttavia non appare del tutto cervellotico il comportamento assunto nel caso in esame dalla Prefettura della Provincia di Roma, che ha interpretato detto unico elemento indiziario alla luce dei fatti più datati (mancanti dell’altro necessario carattere dell’attualità).</p>
<p>24.6 &#8211; Pertanto nella condotta tenuta qui dall’Amministrazione non si ravvisa alcun elemento colposo, dal che discende che la domanda risarcitoria deve essere disattesa.</p>
<p>25 &#8211; In conclusione il ricorso è fondato e va accolto, relativamente al <i><i>petitum</i></i> impugnatorio, con conseguente annullamento dei provvedimenti oggetto dello stesso, mentre è infondato e da respingere, quanto a quello risarcitorio.</p>
<p>26 &#8211; Per quanto concerne, infine, le spese di lite, in ragione della peculiarità della questione qui vagliata, esse vanno compensate integralmente tra le parti.</p>
<p><b></p>
<p align=center><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p><P ALIGN=JUSTIFY></p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando:</p>
<p>&#8211; accoglie l’impugnazione avverso i provvedimenti in epigrafe, proposta col ricorso in esame, e rigetta la domanda di risarcimento del danno, pure qui avanzata;</p>
<p>&#8211; compensa integralmente tra le parti le spese di lite.</p>
<p>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, per procedere all’oscuramento delle generalità degli altri dati identificativi della parte ricorrente, nonché di tutte le persone indicate nella presente sentenza, manda alla Segreteria di procedere all’annotazione di cui ai commi 1 e 2 della medesima disposizione, nei termini indicati.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2015, con l’intervento dei Magistrati:</p>
<p>Antonino Savo Amodio, Presidente</p>
<p>Roberto Proietti, Consigliere</p>
<p>Rita Tricarico, Consigliere, Estensore</p>
<p align=center>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA</p>
<p>Il 24/03/2015</p>
<p align=justify>
<p></p>
<p></p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-24-3-2015-n-4532/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 24/3/2015 n.4532</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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