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	<title>4481 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>4481 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 15/4/2016 n.4481</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-15-4-2016-n-4481/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-15-4-2016-n-4481/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 15/4/2016 n.4481</a></p>
<p>Pres. G. Panzironi – Est. A. Tomassetti Sulla sorte dei ricorsi dell&#8217;AGCM avverso provvedimenti ritenuti anticoncorrenziali in caso di spontanea adesione ai rilievi dell&#8217;Autorità Concorrenza e mercato – Atti anticoncorrenziali &#8211; Ricorso dell&#8217;AGCM &#8211; Eliminazione degli effetti anticoncorrenziali &#8211; Conseguenze &#8211; Permanenza dell&#8217;interesse al ricorso &#8211; Esclusione Va ritenuto inammissibile</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-15-4-2016-n-4481/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 15/4/2016 n.4481</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-15-4-2016-n-4481/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 15/4/2016 n.4481</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. G. Panzironi – Est. A. Tomassetti</span></p>
<hr />
<p>Sulla sorte dei ricorsi dell&#8217;AGCM avverso provvedimenti ritenuti anticoncorrenziali in caso di spontanea adesione ai rilievi dell&#8217;Autorità</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Concorrenza e mercato – Atti anticoncorrenziali &#8211; Ricorso dell&#8217;AGCM &#8211; Eliminazione degli effetti anticoncorrenziali &#8211; Conseguenze &#8211; Permanenza dell&#8217;interesse al ricorso &#8211; Esclusione</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Va ritenuto inammissibile il ricorso proposto dalla Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato per l&#8217;annullamento di provvedimenti ritenuti anticoncorrenziali (nel caso di specie adottato dalla&nbsp;FIGC) quando l&#8217;Amministrazione si conformi ai rilievi espressi dall&#8217;Autorità Garante. Nè tantomeno può ritenersi residuare un interesse al ricorso qualora i provvedimenti impugnati abbiano esaurito i&nbsp;&nbsp;propri effetti e non possano assumere più alcun contenuto lesivo.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: justify;">
<p>&nbsp;</p></div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>
N. 04481/2016 REG.PROV.COLL.<br />
N. 11402/2015 REG.RIC.<br />
&nbsp;<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />
(Sezione Prima Ter)<br />
ha pronunciato la presente<br />
SENTENZA<br />
sul ricorso numero di registro generale 11402 del 2015, proposto da:&nbsp;<br />
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato &#8211; Antitrust, rappresentata e difesa per legge dall&#8217;Avvocatura dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi;&nbsp;<br />
contro<br />
Federazione Italiana Giuoco Calcio &#8211; FIGC, rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Luigi Medugno in Roma, Via Panama, 58;&nbsp;<br />
nei confronti di<br />
Soc Banca Nazionale del Lavoro Spa, rappresentata e difesa dagli avv.ti Angelo Clarizia e Paolo Clarizia, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Clarizia in Roma, Via Principessa Clotilde, 2;&nbsp;<br />
per l&#8217;annullamento<br />
&#8211; dei comunicati ufficiali nn. 238/a e 239/a del 27.04.15 con i quali sono stati stabiliti gli adempimenti in relazione ai criteri legali ed economico-finanziari, strutturali nonchè sportivi e organizzativi che le società calcistiche devono ottemperare pe</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Federazione Italiana Giuoco Calcio Figc e di Soc Banca Nazionale del Lavoro Spa;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 15 marzo 2016 il dott. Alessandro Tomassetti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p>
FATTO e DIRITTO<br />
Con il ricorso in epigrafe l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato impugna il Comunicato Ufficiale n. 238/A adottato in data 27 aprile 2015 ed il Comunicato Ufficiale n. 239/A adottato in data 27 aprile 2015 dalla F.I.G.C., con i quali la Federazione ha stabilito gli adempimenti in relazione ai criteri legali ed economici che le società calcistiche devono ottemperare per ottenere la Licenza Nazionale necessaria per partecipare al Campionato di Serie B ed al Campionato di Lega Pro stagione sportiva 2015/2016.<br />
La vicenda trae origine dalla denuncia effettuata dalla società F.C. Esperia Viareggio s.r.l. in merito alla lesione della concorrenza connessa alle disposizioni del Comunicato della F.I.G.C. n. 144/A, che, nello stabilire i criteri legali, economico-finanziari e strutturali per l’ottenimento della Licenza Nazionale necessaria per partecipare al Campionato di Divisione Unica, imponeva alle società sportive di “depositare presso la Lega Italiana Calcio Professionistico l’originale della garanzia a favore della medesima Lega, da fornirsi esclusivamente attraverso fideiussione bancaria a prima richiesta dell’importo di Euro 600.000, rilasciata da Banche che figurino nell’Albo delle Banche tenuto dalla Banca d’Italia”.<br />
Sulla base di tale disposizione la FIGC ha escluso il Viareggio-Calcio dalla ammissione al campionato di Divisione Unica Lega-Pro 2014/2015 poiché non aveva depositato una polizza fideiussoria rilasciata da un Istituto Bancario.<br />
A seguito della denuncia e delle verifiche disposte, l’Autorità deliberava di esprimere alla FIGC il proprio parere motivato ai sensi dell’art. 21 bis L. 10 ottobre 1990, n. 287, invitando la stessa a comunicare, nei successivi 60 giorni, le iniziative adottate per rimuovere le violazioni della concorrenza sopra esposte.<br />
La FIGC non rispondeva al parere entro il termine di 60 giorni e, conseguentemente, l’Autorità provvedeva ad impugnare i Comunicati oggetto di contestazione.<br />
Deduce la ricorrente la illegittimità degli atti impugnati per violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili.<br />
Si è costituita in giudizio la FIGC, deducendo che la Federazione, una volta ricevuto il “parere motivato” contenente i rilievi della Autorità e l’invito ad uniformarsi alle indicazioni ivi contenute, ha dato ad esso riscontro con lettera prot. n. 23374 del 25 agosto 2015, manifestando la propria immediata adesione alle sollecitazioni rivoltelle e dichiarando che “non intende, per il futuro, discostarsi dalle indicazioni fornite da codesta Autorità sulla necessità di estendere anche agli altri istituti assicurativi e agli intermediari finanziari (…) la possibilità di richiedere le garanzie nell’interesse delle società professionistiche”.<br />
Rilevava la Federazione, peraltro, che per un mero disguido, tale comunicazione non risulterebbe essere stata ricevuta dalla Autorità precedentemente al ricorso.<br />
Conclude la Federazione nel senso della cessazione della materia del contendere ovvero della sopravvenuta carenza di interesse.<br />
Si è costituita in giudizio anche la Banca Nazionale del Lavoro deducendo la infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.<br />
Alla udienza del 15 marzo 2016 il ricorso è stato trattenuto in decisione.<br />
Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, così come rilevato anche dalla Avvocatura dello Stato in sede di discussione del ricorso.<br />
Osserva il Collegio, infatti, che la FIGC ha prestato piena acquiescenza alla sollecitazione proveniente dalla Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato volta ad ottenere l’eliminazione della clausola limitativa ritenuta discriminatoria.<br />
Nella lettera di risposta al parere della Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, inviata per conoscenza anche al CONI, infatti, si legge che “questa Federazione non intende, per il futuro, discostarsi dalle indicazioni fornite da codesta Autorità sulla necessità di estendere anche agli istituti assicurativi e agli intermediari finanziari, richiamati nel medesimo parere, la possibilità di rilasciare le garanzie nell’interesse delle società professionistiche e di tanto rende opportunamente edotto il Coni, competente in merito alla approvazione della relativa normativa, da emanarsi prima della iscrizione ai campionati professionistici 2016/2017”.<br />
Rileva il Collegio, dunque, che – pur dovendosi evidenziare l’illegittimità della prevista limitazione dei soggetti abilitati al rilascio di garanzie nell’interesse delle società professionistiche in considerazione del palese contrasto della stessa con le disposizioni in materia di concorrenza – la conclusione della Federazione in merito alla possibilità di rilasciare garanzie anche ad opera di altri soggetti, soddisfi pienamente l’interesse della Autorità ricorrente con conseguente sopravvenuta improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse; né, del resto, permane alcun interesse processuale in capo alla parte ricorrente in considerazione del fatto che i provvedimenti impugnati, valevoli per la sola stagione sportiva di riferimento, hanno ormai esaurito i propri effetti con il compimento delle procedure di ammissione delle società calcistiche e non possono assumere più alcun contenuto lesivo.<br />
Peraltro, l’accertamento della illegittimità dell’atto non potrebbe assumere rilievo nemmeno ai soli fini risarcitori (ex art. 34, comma 3, c.p.a.), in considerazione non solo della circostanza secondo cui alcun risarcimento del danno è stato richiesto nel presente giudizio ma, soprattutto, perché un eventuale danno potrebbe essere riconosciuto – in presenza di tutti i presupposti – nei soli confronti delle società di assicurazione e degli altri intermediari finanziari esclusi dagli impugnati comunicati che, tuttavia, non hanno impugnato i provvedimenti oggetto del presente ricorso.<br />
Conseguentemente e per i motivi esposti il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.<br />
Le spese, in considerazione della peculiarità della vicenda e della sussistenza di giusti motivi, possono essere compensate integralmente tra le parti.<br />
P.Q.M.<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la sopravvenuta carenza di interesse.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 marzo 2016 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Germana Panzironi, Presidente<br />
Roberto Proietti, Consigliere<br />
Alessandro Tomassetti, Consigliere, Estensore<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
L&#8217;ESTENSORE&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;IL PRESIDENTE<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 15/04/2016<br />
IL SEGRETARIO<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-15-4-2016-n-4481/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 15/4/2016 n.4481</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 12/7/2010 n.4481</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-12-7-2010-n-4481/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-12-7-2010-n-4481/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 12/7/2010 n.4481</a></p>
<p>Pres. Lamberti – Est. Caringella Cotim S.r.l. (Avv.ti. Damonte, M.A. Sandulli) C/ Comune di Ventimiglia (Avv.ti Mauceri, Pafundi) + altri sulla idoneità della categoria generale OG1, ai fini della partecipazione alle gare per le quali sia richiesta la categoria specializzata OS6 1. Contratti della P.A. &#8211; Bando &#8211; Clausole &#8211;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-12-7-2010-n-4481/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 12/7/2010 n.4481</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-12-7-2010-n-4481/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 12/7/2010 n.4481</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i> Lamberti – <i>Est.</i> Caringella <i>Cotim S.r.l. (Avv.ti. Damonte, M.A. Sandulli) C/</i> Comune di Ventimiglia (Avv.ti Mauceri, Pafundi) + altri</span></p>
<hr />
<p>sulla idoneità della categoria generale OG1, ai fini della partecipazione alle gare per le quali sia richiesta la categoria specializzata OS6</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della P.A. &#8211; Bando &#8211; Clausole &#8211; Impugnativa &#8211;  Domanda di partecipazione &#8211; Necessità ai fini dell’ammissibilità dell’impugnazione.	</p>
<p>2. Contratti della P.A &#8211;  Gara – Requisiti di partecipazione – Idoneità della qualificazione OG 1 per l’esecuzione di lavori OS6  – Sussiste.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In tema di impugnazione di clausole non univocamente preclusive alla partecipazione alla gara, è necessario che  il ricorrente qualifichi e differenzi il proprio interesse in termini di attualità e concretezza, rispetto a quello delle generalità dei consociati, mediante la proposizione della domanda di partecipazione alla gara o la formulazione della propria offerta, onde contestare gli atti con cui l’amministrazione fosse addivenuta ad un’interpretazione restrittiva della clausola.	</p>
<p>2. Ai bandi di gara, indetti per l’affidamento di appalti di lavori che prevedano come categoria prevalente, la categoria specializzata OS6, possono partecipare, oltre alle imprese qualificate nella categoria specializzata prevalente, anche le imprese qualificate nella categoria OG1, trattandosi di categorie specializzate a qualificazione non obbligatoria e, pertanto, i lavori sono eseguibili dall’aggiudicatario ancorchè privo delle relative qualificazioni.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 04481/2010 REG.DEC.<br />	<br />
N. 01652/2009 REG.RIC.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>	<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DECISIONE</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 1652 del 2009, proposto da: 	</p>
<p><b>Costruzioni Turistiche Immobiliari Cotim S.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore, </i>rappresentato e difeso dagli avv.ti Roberto Damonte e Maria Alessandra Sandulli, con domicilio eletto presso Maria Alessandra Sandulli in Roma, corso Vittorio Emanuele II,349; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Comune di Ventimiglia</b>, in persona del Sindaco <i>pro tempore, </i>rappresentato e difeso dagli avv.ti Corrado Mauceri, Gabriele Pafundi, con domicilio eletto presso Gabriele Pafundi in Roma, V. Giulio Cesare, 14 Sc A/4; </p>
<p><i><b>nei confronti di<br />	<br />
</i>Arcadia Costruzioni Sportive S.r.l.<i></b></i>; </p>
<p><i><b>per la riforma<br />	<br />
</b></i>della sentenza del TAR LIGURIA &#8211; GENOVA :SEZIONE II n. 01931/2008, resa tra le parti, concernente AFFIDAMENTO LAVORI PER REALIZZAZIONE IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE &#8211; RIS. DANNO.</p>
<p>Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Ventimiglia;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 30 marzo 2010 il Cons. Francesco Caringella e uditi per le parti gli avvocati Damonte, Sandulli e Pafundi;</p>
<p>Ritenuta la sussistenza, anche in sede d’ appello, dei presupposti per la definizione del giudizio con l’emissione di decisione succintamente motivata ai sensi dell’art. 26 della legge n. 1034/1971;<br />	<br />
Ritenuto che merita condivisione la declaratoria di inammissibilità pronunciata dal Giudice di prime cure in ragione della mancata presentazione, da parte della società ricorrente, di domanda di partecipazione alla gara finalizzata alla realizzazione dell’impianto polivalente coperto in frazione Roverino;<br />	<br />
Ritenuto, infatti, a sostegno della declaratoria di inammissibilità si pongono i seguenti argomenti:<br />	<br />
a)alla stregua di un indirizzo giurisprudenziale meritevole di condivisione (da ultimo Cons. Stato, sez. V, n. 102/2009), la domanda giudiziale volta alla caducazione degli atti di una procedura concorsuale di cui si contesti la legittimità presuppone che l&#8217;attore qualifichi e differenzi il proprio interesse in termini di attualità e concretezza ex art. 100 cod. proc. civ. rispetto a quello della generalità dei consociati mediante la proposizione di una domanda di partecipazione alla gara o la formulazione della propria offerta;<br />	<br />
b) l&#8217;interesse tutelato in sede di ricorso giurisdizionale non può essere, infatti, quello generico al rifacimento della gara, proprio di tutte le imprese rimaste estranee al procedimento, bensì quello specifico ad una partecipazione finalizzata all&#8217;ottenimento dell&#8217;aggiudicazione, cui possono aspirare soltanto i partecipanti alla gara medesima, anche attraverso l&#8217;eliminazione di clausole eventualmente lesive.<br />	<br />
c)alla stregua dell’insegnamento dell’Adunanza Plenaria di questo Consiglio (decisione 29 gennaio 2003 n. 1), salvi i casi di clausole univoche oggettivamente ed immediatamente escludenti, i bandi di gara e le lettere di invito vanno di regola impugnati unitamente agli atti che di essi fanno applicazione, dal momento che sono questi ultimi ad identificare in concreto il soggetto leso dal provvedimento ed a rendere attuale e concreta la lesione della situazione soggettiva dell&#8217;interessato; <br />	<br />
d)non giova alla parte appellante il richiamo al recente, e non ancora consolidato, orientamento ermeneutico che esclude la necessità della presentazione della domanda di partecipazione in caso di contestazione di clausole che in radice precludano la partecipazione alla procedura (cfr.Cons Stato, sez. IV, 23 marzo 2010 , n. 1705), in quanto la clausola nella specie contestata, che individua la categoria prevalente OS6, invece che la categoria OG1, non costituisce norma immediatamente ed univocamente diretta a sancire l’esclusione della ricorrente dalla procedura di gara;<br />	<br />
e) rilevato infatti, che in forza dell’interpretazione offerta dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (determinazione n. 8 del 7 maggio 2002), ai sensi dell’art. articolo 74, comma 3, del DPR 554/1999, ai bandi di gara indetti per l&#8217;affidamento di appalti di lavori che prevedano come categoria prevalente la categoria specializzata OS6 (Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi ), possono partecipare, oltre alle imprese qualificate nella categoria di opera specializzata prevalente, anche le imprese qualificate nella categoria di opera generale OG1, trattandosi di categorie specializzate sono a qualificazione non obbligatoria e, pertanto, eseguibili dall&#8217;aggiudicatario ancorché privo delle relative qualificazioni mentre solo al fine di i evitare contestazioni è necessario prevedere tale possibilità nel bando;<br />	<br />
f) reputato, in definitiva, che la disciplina di gara non recava una clausola univocamente escludente, con la conseguenza che, alla stregua dei principi precedentemente esposti, la società ricorrente avrebbe dovuto presentare domanda di partecipazione al fine di qualificare e differenziare la propria posizione onde contestare gli atti con cui l’amministrazione fosse addivenuta ad un’interpretazione restrittiva, con effetti prelusivi, della disciplina di gara;<br />	<br />
Reputato, quindi, che l’appello merita reiezione, mentre sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio;<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Respinge l’appello.<br />	<br />
Spese compensate. <br />	<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 marzo 2010 con l&#8217;intervento dei Signori:<br />	<br />
Cesare Lamberti, Presidente FF<br />	<br />
Filoreto D&#8217;Agostino, Consigliere<br />	<br />
Marzio Branca, Consigliere<br />	<br />
Aniello Cerreto, Consigliere<br />	<br />
Francesco Caringella, Consigliere, Estensore	</p>
<p align=center>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 12/07/2010</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-12-7-2010-n-4481/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 12/7/2010 n.4481</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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