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	<title>446 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>446 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/5/2012 n.446</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-9-5-2012-n-446/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-9-5-2012-n-446/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/5/2012 n.446</a></p>
<p>Pres. A. Ravalli, Est. G. Flaim C.P. (Avv. A. Salone) c Comune di Olbia (Avv. E. Traina) Rifiuti – Abbandono – Art. 192 d.lgs. n. 152/2006 – Proprietario del fondo – Omessa recinzione – Responsabilità per colpa – Inconfigurabilità L’Ordinanza comunale a carattere sanzionatorio con il quale si imponga al</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-9-5-2012-n-446/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/5/2012 n.446</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-9-5-2012-n-446/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/5/2012 n.446</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. A. Ravalli, Est. G. Flaim<br /> C.P. (Avv. A. Salone) c Comune di Olbia (Avv. E. Traina)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Rifiuti – Abbandono – Art. 192 d.lgs. n. 152/2006 – Proprietario del fondo – Omessa recinzione – Responsabilità per colpa – Inconfigurabilità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>L’Ordinanza comunale a carattere sanzionatorio con il quale si imponga al proprietario di un’area di sgomberarla dai rifiuti in essa depositati, di conferire i predetti rifiuti presso il centro di recupero e/o smaltimento autorizzati e di presentare i formulari di avvenuto smaltimento e/o recupero, non sfugge alla disciplina di cui all’art. 192 .d.lgs. 152/2006, la quale presuppone l’imputazione del comportamento al proprietario a titolo di dolo o colpa.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 1116 del 2011, proposto da: </p>
<p>Carlo PIANA, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Enrico Salone, con domicilio eletto presso il suo studio in Cagliari, via Maddalena N.40;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>COMUNE DI OLBIA, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Emanuela Traina, con domicilio eletto presso avv. Luisa Armandi in Cagliari, via Cugia N.14;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>&#8211; dell&#8217;ordinanza sindacale n. 28 del 26.7.2011 con la quale il comune di Olbia ha ordinato al ricorrente di RIMUOVERE, a proprie cure e spese, I RIFIUTI depositati nell&#8217;area medesima e di conferire i predetti rifiuti presso il centro di recupero e/o smaltimento autorizzati e di presentare i formulari di avvenuto smaltimento e/o recupero;<br />	<br />
&#8211; dell&#8217;art. 53 del vigente Regolamento di Igiene Urbana e Ambientale del comune di Olbia, approvato con delibera n. 98 del 28.11.2008;<br />	<br />
nonchè di ogni altro atto procedimentale, connesso e/o presupposto.</p>
<p>Visto il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Olbia;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 18 aprile 2012 il Consigliere dott. Grazia Flaim e uditi per le parti i difensori avv. Salone e, in sostituzione per il Comune, avv. Armandi;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con ricorso notificato il 11.11.2011 e depositato il 6.12 il ricorrente ha impugnato gli atti in epigrafe indicati, formulando le seguenti censure:<br />	<br />
1) violazione dell’art. 7 della L. 241/1990- omessa previa trasmissione di avviso di avvio del procedimento;<br />	<br />
2) violazione e falsa applicazione dell’art. 192 comma 3 del D. Lgs. 152 del 3.4.2006 e art. 3 della L. 241/1990 – eccesso di potere per difetto di motivazione; difetto di istruttoria; insussistenza dei presupposti; manifesta ingiustizia e arbitrarietà; illogicità e contraddittorietà;<br />	<br />
3) illegittimità dell’art. 53 del vigente Regolamento comunale di Igiene Urbana del Comune di Olbia per violazione dell’art. 192 comma 3 del D. Lgs. 152/2006; eccesso di potere per contraddittorietà manifesta.<br />	<br />
In sintesi il ricorrente sostiene:<br />	<br />
-l’area è di uso pubblico (strada vicinale),<br />	<br />
-la propria totale assenza di colpa nella creazione della discarica abusiva,<br />	<br />
-la recinzione dei terreni è presente, ma in parte sfondata dallo scarico dei rifiuti.<br />	<br />
Si è costituita l’Amministrazione sostenendo, con ampie memorie, la legittimità dell’azione intrapresa dall’Amministrazione e dell’ordinanza sindacale impugnata.<br />	<br />
Alla Camera di consiglio dell’ 11.1.2012 la domanda di sospensione è stata accolta con ordinanza n. 3, con la seguente motivazione:<br />	<br />
“Considerato che:<br />	<br />
*la questione controversa è stata ampiamente affrontata dalla sentenza del Consiglio di Stato V sez. n. 1612 del 19.3.2009, che ha riformato Tar Puglia – Lecce, Sez. I, 19 marzo 2008, n. 793 (il C.S. in fase cautelare, aveva accolto l’istanza disattesa in prime cure; con ordinanza n. 4271 del 22 luglio 2008 è stata anche accolta l’istanza cautelare di sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata) e ancor prima con la sentenza del Tar Sardegna n. 3.6.2002 n. 669, le cui motivazioni interamente si richiamano;<br />	<br />
*il presupposto sostanziale del “necessario previo accertamento in contraddittorio della responsabilità/corresponsabilità del proprietario del terreno” (quanto meno a titolo di <colpa>) è condizione-presupposto essenziale per procedere all’emanazione dell’ordinanza sindacale di rimozione, non potendo ipotizzarsi una forma di responsabilità oggettiva “propter rem”;<br />	<br />
*la previsione (a livello regolamentare comunale, art. 53) di obbligo di opere di sbarramento e di recinzione non può rappresentare elemento idoneo a privare di efficacia e di applicazione la disposizione di legge prevalente (art. 192 del D. Lgs. 152/2006); ed in ogni caso lo stesso regolamento (all’art. 41 4° comma) richiede il medesimo presupposto per le aree private gravate da passaggio pubblico;<br />	<br />
* né è ipotizzabile ravvisare colpa nel fatto che il proprietario non abbia recintato il fondo in quanto, per principio generale del diritto (cfr. art. 841 cod. civ.), la “chiusura del fondo” costituisce una mera facoltà del proprietario e non un suo obbligo (cfr CS . 1612/2009); peraltro nel caso di specie l’area risulta recintata e la discarica si colloca nella fascia confinante con la strada vicinale.”<br />	<br />
Con memorie sono state ribadite le rispettive posizioni.<br />	<br />
All’udienza del 18 aprile 2012 il ricorso è stato spedito in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1)VIZIO PROCEDIMENTALE.<br />	<br />
Sotto il profilo procedimentale il ricorrente era edotto della problematica, in considerazione della precedente ordinanza dirigenziale 50 del 20.10.2010, con la quale era stata contestata la medesima imposizione.<br />	<br />
In riferimento alla precedente ordinanza dirigenziale (n. 50 del 20.10.2010, avente il medesimo contenuto), il Tar si espresse sulla fondatezza del vizio di incompetenza (ricorso n. 179/2011), con ordinanza cautelare n. 125 del 9/03/2011, e la questione si definì poi a seguito dell’autotutela assunta dal Comune (con ordinanza dirigenziale 17 del 26.7.2011 di autoannullamento dell’ordinanza dirigenziale impugnata in quel ricorso).<br />	<br />
Nel precedente procedimento (avente lo stesso oggetto) il privato venne coinvolto, in applicazione dell’art. 7 L 241/1990.<br />	<br />
Con nuova ordinanza, questa volta sindacale (e non più dirigenziale) n. 28 del 26.7.2011 il Sindaco (organo competente) recepito il precedente procedimento –ed in particolare tutta la parte istruttoria- ha disposto la (medesima) rimozione dei rifiuti al ricorrente.<br />	<br />
Sempre “in qualità di proprietario dell’area” ove è stata rilevata la discarica abusiva.<br />	<br />
Il contraddittorio intraprocedimentale risulta quindi sostanzialmente instaurato, in considerazione delle “osservazioni” che l’interessato ha potuto offrire alla PA nel precedente analogo procedimento (nota Piana del 14.7.2010, ove si segnalava, tra l’altro, che l’area fosse ancora di uso pubblico).<br />	<br />
In sintesi il procedimento istruttorio è rimasto valido e salvo ed è mutata solo la competenza dell’organo emanante l’ordinanza.<br />	<br />
**<br />	<br />
2)VIZIO DI PROVVEDIMENTO.<br />	<br />
La questione essenziale e sostanziale si concentra, invece, nell’imposizione della rimozione dei rifiuti :<br />	<br />
-al soggetto quale mero “proprietario dell’area”, in assenza cioè di un rilevato e reale coinvolgimento del proprietario in merito all’abbandono dei rifiuti, quanto meno in termini di “colpa”, da accertarsi in contraddittorio;<br />	<br />
-oltretutto in area di dubbia proprietà privata.<br />	<br />
ELEMENTO SOGGETTIVO COLPEVOLEZZA<br />	<br />
L’art. 192 del D. Lgs. 152/2006 richiede che: <br />	<br />
“ L&#8217;abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.<br />	<br />
È altresì vietata l&#8217;immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.<br />	<br />
Fatta salva l&#8217;applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all&#8217;avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull&#8217;area, ai quali tale violazione <sia imputabile a titolo di dolo o colpa>, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all&#8217;esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.”<br />	<br />
La norma prefigura un’ordinanza di sgombero a carattere sanzionatorio. Per la sua applicazione a carico dei soggetti obbligati &#8220;in solido&#8221; è necessaria l’imputazione agli stessi a titolo di dolo o colpa del comportamento tenuto in violazione dei divieti di legge.<br />	<br />
La giurisprudenza che si è formata in materia (già richiamata nell’ordinanza cautelare) è assolutamente omogenea nel richiedere che ai fini dell’ordine alla rimozione il destinatario debba essere non solo “proprietario”, ma quanto meno “proprietario colpevole”.<br />	<br />
Si richiamano, tra le recenti, C.S. Sez. V n. 1384 4 marzo 2011; Sez. II n. 2518 14 luglio 2010; T.A.R. Lazio Sez. II ter n. 2388 del 18 marzo 2011; Tar Emilia Romagna, Parma, n. 281 8 giugno 2010; T.A.R. Lazio Sez. II 3582 del 10 maggio 2005; che affermano il principio secondo il quale <br />	<br />
“Ai sensi dell&#8217;art. 192 D.L.vo 3 aprile 2006 n. 152, la responsabilità solidale dei proprietari di un fondo oggetto di abbandono abusivo di rifiuti operati da ignoti presuppone l&#8217;imputabilità almeno a titolo di colpa”;<br />	<br />
inoltre , ad ulteriore specificazione, si è precisato che:<br />	<br />
“ancorché la colpa possa configurarsi nell&#8217;ipotesi in cui il titolare del diritto dominicale ometta di adottare cautele idonee a evitare o ostacolare l&#8217;indebito abbandono, non può essergli addebitato il mancato allestimento di mezzi preclusivi dell&#8217;accesso, atteso che la chiusura del fondo costituisce una mera facoltà del titolare del bene.”<br />	<br />
***<br />	<br />
Nel caso di specie risulta (dalla documentazione prodotta dallo stesso Comune, doc. 8 –dep. 4.1.2012- foto con didascalie del sopralluogo del 9.12.2009) che:<br />	<br />
-“la recinzione risulta in alcune parti danneggiata” (cfr. pag. 3 di 8);<br />	<br />
-“è sprovvista di opere di sbarramento degli accessi”.<br />	<br />
In particolare il mappale 2801 sul fronte della strada vicinale è completamente recintato (paletti in ferro, filo spinato, rete metallica); il mappale 2780 (stretta striscia di terreno) costeggia la strada vicinale Bagarina e ne costituisce fascia di rispetto.<br />	<br />
La percorrenza (e l’accesso per coloro che hanno creato la discarica abusiva) è stata garantita dall’esistenza di una vecchia strada sterrata “strada vicinale”, che termina sotto il viadotto della strada provinciale.<br />	<br />
In sostanza il deposito di rifiuti è avvenuto lungo la strada vicinale ed in particolare nel corridoio di terreno che si trova fra lo stradello e la recinzione privata (che in parte è stata abbattuta proprio a causa dello scarico dei rifiuti pesanti) –cfr. sul punto anche foto prodotte dalla difesa del ricorrente , doc. 9 del deposito del 6.12.2011-.<br />	<br />
Ciò che si può affermare è che non vi è stata colpa e/o concorso del proprietario nello scarico dei rifiuti ingombranti e nella creazione della discarica. <br />	<br />
E ciò basterebbe per escludere la possibilità di essere individuato come destinatario obbligato dell’ordinanza sindacale, che è stata emessa senza alcun previo accertamento dell’elemento soggettivo del proprietario.<br />	<br />
Ma nel caso di specie vi è anche un ulteriore elemento di incertezza:<br />	<br />
la titolarità/utilizzo dell’area della strada vicinale. <br />	<br />
In ordine alla sua utilizzazione la situazione non è chiara.<br />	<br />
E’ sorto in giudizio il problema della “classificazione/sclassificazione” dell’ancor esistente strada vicinale.<br />	<br />
Parrebbe che solo un tratto di essa sia stato effettivamente sdemanializzato, con la delibera del CC. n. 53 del 28.6.2005; nella specie parte ricorrente sostiene che ciò sarebbe avvenuto solo per il tratto “a monte” rispetto ai terreni del ricorrente, e non anche per il tratto che attraversa i suoi terreni. Con impossibilità di accorpare nella recinzione anche il tratto di strada vicinale e/o sbarrarne l’accesso.<br />	<br />
Effettivamente dalla consultazione dell’elaborato tecnico allegato (doc. 7 ricorrente e doc. 7 Comune) alla delibera del C.C. 53/2005 (delibera del resto assunta a seguito di espressa richiesta del solo Consorzio CINES) risulta che il provvedimento di “insussistenza di servitù di pubblico transito” (per la strada vicinale Bagarina) si riferisce solo al tratto a monte della strada 2774 (parte grigio/azzurro in legenda). Non è stata coinvolta dal provvedimento invece la parte di strada “a valle”, che attraversa le proprietà del ricorrente e che qui rileva.<br />	<br />
L’esistenza di tale elemento (tratto ancora pubblico dello stradello) sostiene la posizione del ricorrente che (fin dalle osservazioni) affermava che la strada era gravata da servitù di uso pubblico (cfr. note, prodotte in corso di procedimento, del 18.3.2010 e 22.6.2010, docc. 10 e 11 produzione del Comune), con obbligo di rimozione dei rifiuti da parte del Comune e impegno proprio a “rimettere in pristino al recinzione danneggiata in occasione dello scarico illegittimo dei rifiuti” (così nota 22.6.2010).<br />	<br />
La difesa del Comune sostiene che la sdemanializzazione, avendo solo effetti accertativi e non costituitivi, andrebbe estesa anche al tratto in questione.<br />	<br />
Il Collegio rileva che, per quanto inerisce il tratto in questione, lo stato dei luoghi non risulta mutato e l’accesso da parte di terzi è stato di fatto reso possibile proprio per l’esistenza (e permanenza) della strada gravata da servitù di pubblico transito.<br />	<br />
In questo peculiare caso il presupposto (area privata della zona di scarico) non risulta sussistente, essendo rimasto il tratto di “strada vicinale” accessibile e aperto al transito. Né può imputarsi al proprietario di aver omesso attività concrete di chiusura della strada, che non era stata formalmente sclassificata dal Comune nel tratto in questione.<br />	<br />
3)ART. 53 REGOLAMENTO COMUNALE<br />	<br />
Il Comune ritiene identificabile la colpa nel mancato rispetto del Regolamento comunale di Igiene urbana che all’art. 53 dedicato alla “pulizia dei terreni non edificati”, al comma 2°, prevede che:<br />	<br />
“Ogni area dovrà essere obbligatoriamente provvista di opere di sbarramento degli accessi e di recinzione, così da evitare l’immissione di rifiuti da parte di terzi.<br />	<br />
Tali opere dovranno essere mantenute in perfetta efficienza a cura dei proprietari .<br />	<br />
In caso di scarico abusivo di rifiuti su dette aree, anche ad opera di terzi e/o ignoti, il proprietario in solido sarà obbligato con ordinanza, previa diffida, alla riduzione in pristino e all’asporto e allontanamento dei rifiuti abusivamente immessi.<br />	<br />
In caso di inerzia l’Amministrazione interviene, con potere di rivalsa nei confronti dei destinatari delle ordinanze”.<br />	<br />
Ritiene il Collegio che nel caso in esame, in considerazione della peculiarità della situazione dei luoghi, non fosse applicabile l’art. 53 (sostanzialmente rivolto alle aree private), ma semmai l’art. 41 del regolamento, che si riferisce alle “aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico”, il cui comma 4° prevede (con disposizione analoga all’art. 192 D.Lgs. 152/2006, ma non contemplata invece nell’art. 53 Reg.), che “in caso non sia possibile individuare il responsabile dell’abbandono, risponderà in solido il proprietario dell’area al quale tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa”.<br />	<br />
Dunque, analogamente e coerentemente alla norma nazionale l’art. 41 comma 4° del Regolamento comunale richiede la necessità di rinvenire il medesimo elemento soggettivo (proprietario colpevole e non mero proprietario) per poter imporre la rimozione dei rifiuti abbandonati da terzi.<br />	<br />
In conclusione il ricorso va accolto, con annullamento dell’ordinanza sindacale impugnata, che è stata emanata senza il previo accertamento di elemento soggettivo colposo del proprietario.<br />	<br />
Le spese seguono la soccombenza e vengono quantificate in dispositivo.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, con annullamento dell’ordinanza sindacale impugnata.<br />	<br />
Condanna il Comune al pagamento di euro 2.500, oltre contributo unificato, IVA e CPA, per spese di giudizio, in favore del ricorrente.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-9-5-2012-n-446/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/5/2012 n.446</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/3/2011 n.446</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-liguria-genova-sezione-i-sentenza-24-3-2011-n-446/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-liguria-genova-sezione-i-sentenza-24-3-2011-n-446/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/3/2011 n.446</a></p>
<p>Pres. ed Est. BalbaM. D. (Avv. A. Alberti) c/ Provincia di Imperia (Avv.ti F. Stella, M. Crocetta) sull&#8217;irrilevanza della concessione edilizia in assenza di una specifica autorizzazione alla lottizzazione 1. Atto amministrativo – Delega interorganica o di firma – Vizio di incompetenza – Inconfigurabilità – Ragioni 2. Edilizia e urbanistica</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-liguria-genova-sezione-i-sentenza-24-3-2011-n-446/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/3/2011 n.446</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-liguria-genova-sezione-i-sentenza-24-3-2011-n-446/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/3/2011 n.446</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. ed Est. Balba<br />M. D. (Avv. A. Alberti) c/ Provincia di Imperia (Avv.ti F. Stella, M. Crocetta)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;irrilevanza della concessione edilizia in assenza di una specifica autorizzazione alla lottizzazione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Atto amministrativo – Delega interorganica o di firma – Vizio di incompetenza – Inconfigurabilità – Ragioni	</p>
<p>2. Edilizia e urbanistica – Lottizzazione abusiva – Mancanza autorizzazione specifica – Sufficienza – Rilascio concessione edilizia – Effetto sanante – Inconfigurabilità	</p>
<p>3. Edilizia e urbanistica – Trasformazioni urbanistiche – Conformità – Verifica – Valutazione complessiva trasformazione edilizia – Necessità – Conseguenze</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Non è ravvisabile un vizio di incompetenza ove si sia in presenza non già di un atto di delega di funzioni amministrative, ma di una mera delega interorganica o di firma, che, senza alterare l’ordine delle competenze stabilito dalla legge, attribuisca al soggetto delegato il potere di sottoscrivere atti che continuano ad essere, sostanzialmente, atti dell’autorità delegante e non di quella delegata.	</p>
<p>2. La fattispecie di lottizzazione abusiva si riferisce alla mancanza dell’autorizzazione specifica alla lottizzazione, sicché alcun rilievo sanante sull’abuso in questione può rivestire il rilascio di un’eventuale concessione edilizia in quanto, ove manchi la specifica autorizzazione a lottizzare, la lottizzazione abusiva sussiste e deve essere sanzionata anche se, per le singole opere facenti parte di tale lottizzazione, sia rilasciata una concessione edilizia.	</p>
<p>3. In tema di edilizia e urbanistica, la verifica circa la conformità della trasformazioni urbanistiche e la rispondenza o meno alle previsioni normative, deve essere effettuata con riferimento non già alle singole opere in cui si è compendiata la lottizzazione – in ipotesi anche regolarmente assentite – bensì alla complessiva trasformazione edilizia che di quelle opere costituisce il frutto, sicché essa ben può mancare anche nei casi in cui per le singole opere facenti parte della lottizzazione sia stato rilasciato il permesso di costruire.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00446/2011 REG.PROV.COLL.<br />	<br />
N. 00511/2009 REG.RIC.<br />	<br />
N. 00935/2009 REG.RIC.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>	<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria<br />	<br />
<i>(Sezione Prima)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
&#8211;	</b>sul ricorso numero di registro generale 511 del 2009, proposto dal <br />
sig. <b>Dema Massimo</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Anna Alberti, con domicilio eletto presso l’avv. Alessandro Causa in Genova, via D. Fiasella 1b; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Provincia di Imperia</b>, rappresentata e difesa dagli avv. Francesca Stella e Manolo Crocetta, con domicilio eletto presso la prima in Genova, Piazzale Mazzini 2; Comune di Dolcedo; </p>
<p>&#8211;	sul ricorso numero di registro generale 935 del 2009, proposto dal <br />
sig. <b>Dema Massimo</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Giuseppe Rebuttato, con domicilio eletto presso l’avv. Alessandro Causa in Genova, via D. Fiasella 1b; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Comune di Dolcedo</b>, Provincia di Imperia; </p>
<p><i><b>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
</b></i><br />	<br />
&#8211; quanto al ricorso n. 511/09: del provvedimento dell&#8217;amministrazione provinciale settore urbanistica 12/01/09 prot. n. 1027;</p>
<p>&#8211;	quanto al ricorso n. 935/09: dell’ordinanza 13.07.09, n. 37 del Segretario comunale di Dolcedo, relativa alla sospensione della lottizzazione di terreni a scopo edificatorio sul terreno censito al catasto al foglio 19 mappale 733 e di ogni altro atto presupposto preparatorio consequenziale connesso e, in particolare, della nota dell&#8217;amministrazione provinciale settore urbanistica ufficio abusivismo e legittimità del 15.06.09 prot. n.32021 di diffida al comune a provvedere ex artt.30 d.p.r. n. 380/01 e 50 l.r. n. 16/08.<br />
&#8211;	<br />
Visti i ricorsi e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della provincia di Imperia;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti delle cause;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 13/01/2011 il pres. Balba e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con ricorso notificato il 24/04/09 e depositato il 21/05 successivo il sig. Dema impugnava, chiedendone l’annullamento previa sospensione, il provvedimento della provincia di Imperia (12/01/09 prot. n.1027, a firma del funzionario delegato geom. Moraldo) che ha annullato (ex art.53 l. r. n.16/08) il permesso di costruire n.59/2003 rilasciato dal comune di Dolcedo al ricorrente per la costruzione di fabbricato di civile abitazione su terreno censito a catasto foglio 19 mappale 733.<br />	<br />
Il ricorrente espone le premesse in fatto della vicenda e svolge in diritto le censure seguenti:<br />	<br />
1) violazione di legge, incompetenza; violazione art.53 l.r. n.16/08, violazione art17 d.lgs. n.165/01; conseguente illegittimità del provvedimento dirigenziale n.H/1080 del 05/11/08;<br />	<br />
2) illegittimità del titolo edilizio: 2.1) violazione e falsa applicazione artt.49 e 52 P.T.C.P.; eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e difetto di motivazione; 2.2) violazione e falsa applicazione art.42 p. di f. di Dolcedo; eccesso di potere per difetto di istruttoria e difetto di motivazione; 2.3) violazione e falsa applicazione art.50 l.r. n.16/08; eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e difetto di motivazione;<br />	<br />
3) insussistenza dell’interesse pubblico all’annullamento; difetto di motivazione; violazione art.50 l.r. n.16/08; difetto di istruttoria; travisamento.<br />	<br />
In sintesi il ricorrente denuncia l’incompetenza del “funzionario delegato” geom. Moraldo che ha adottato l’atto impugnato; l’intervento assentito con il permesso di costruzione annullato non contrasterebbe con il p.t.c.p. e con il p. di f. comunale; la ritenuta fattispecie lottizzatoria non sarenne motivata; non sussisterebbe un sostanziale interesse pubblico all’annullamento ti titoli edilizi rilasciati da tempo, e comunque non sarebbe stata resa alcuna motivazione al riguardo in comparazione con gli interessi privati incisi.<br />	<br />
Resisteva al ricorso e alla richiesta cautelare la Provincia intimata, contestandone tutti i motivi, e chiedendone, dell’uno e dell’altra, la reiezione.<br />	<br />
Assegnato il ricorso per la trattazione della domanda di sospensione alla camera di consiglio del 04/06/09, con ordinanza collegiale n.182/2009 la Sezione sospendeva l’atto impugnato, disponeva adempimenti istruttori ponendoli a carico della Provincia di Imperia e rinviava alla camera di consiglio del 16/07/09 per la definitiva decisione sulla domanda cautelare, camera di consiglio poi ulteriormente rinviata fino all’udienza odierna.<br />	<br />
Con altro ricorso notificato in data 25.09.2009 e depositato il 10/10 successivo con iscrizione al n.935/09 il sig. Dema impugnava, chiedendone la sospensione cautelare, l’ordinanza a firma del segretario comunale 13.07.2009, n.37, di sospensione della lottizzazione a scopo edificatorio dei terreni di cui al foglio n.19 mappale n.733.<br />	<br />
Contro l’ordinanza comunale di sospensione della lottizzazione il ricorrente riproponeva come illegittimità derivata tutte le censure svolte nel primo ricorso, aggiungendo, come illegittimità propria, la violazione e falsa applicazione art.7 l. 241/90, difetto di istruttoria (per omessa comunicazione di avvio del procedimento e istruttoria carente sulla sussistenza delle circostanze di fatto tipiche della fattispecie lottizzatoria che si assume ricorrente nel caso di specie); inottemperanza all’ordinanza provvisoria di sospensione di questo TAR n.182 del 04/06/2009, difetto dei presupposti, contraddittorietà delle motivazioni (l’ordinanza di sospensione della lottizzazione avrebbe ignorato e violato l’ordinanza di sospensione del provvedimento presupposto, vale a dire l’annullamento provinciale del permesso di costruire sospeso da questo tribunale); violazione e falsa applicazione artt. 30 d.p.r. n.380/01 e 50 l.r. n.16/08; eccesso di potere, difetto di presupposti, difetto di motivazione (nessuna autonoma valutazione in ordine alla presunta lottizzazione assistendo l’ordinanza comunale impugnata che si basa esclusivamente sull’annullamento provinciale).<br />	<br />
Con decreto monocratico 10/10/09, n.361 veniva concessa la misura cautelare provvisoria, non confermata dal Collegio, che nella camera di consiglio del 30/10/09 riteneva (ord. n.174/09) insussistente allo stato danno grave e irreparabile (non essendo stati adottati provvedimenti sanzionatori) e contestualmente, ritenendo necessario acquisire ai fini del decidere, stante l’omessa costituzione delle amministrazioni intimate, ulteriori elementi istruttori, ordinava al dirigente dell’ufficio urbanistica e pianificazione della Regione una verificazione in ordine allo stato dei luoghi, con particolare riferimento alle opere di urbanizzazione sussistenti in zona, alla destinazione effettiva e all’insediamento dell’edificato, rinviando per l’ulteriore trattazione della misura cautelare alla camera di consiglio dell’11/02/10 e ivi poi ulteriormente rinviata a data da destinare.<br />	<br />
Il funzionario incaricato della verificazione depositava la relazione richiesta il 26.03.10.<br />	<br />
Assegnati e chiamati all’udienza pubblica odierna, ivi i due i ricorsi passavano in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1) Per ragioni di connessione soggettiva e oggettiva i due ricorsi devono essere preliminarmente riuniti e definiti con unica decisione.<br />	<br />
2) Definendo ricorsi speculari a quelli in esame (congiuntamente chiamati) la Sezione, con riferimento a censure identiche o comunque analoghe a quelle svolte nei ricorsi in decisione, ha avuto modo di precisare quanto segue (cfr. per tutte la sentenza n.244/2011 resa sui ricorsi riuniti 321/09 e 1064/09; e le sentenze rese sul ricorso n.197/2010 e sul ricorso n.1030/09).<br />	<br />
2.1) Con riguardo al potere della Provincia di annullare per motivi di illegittimità permessi di costruzione rilasciati dai comuni (nel vigore della legge costituzionale 18/10/01, n.3).<br />	<br />
Ai sensi del novellato art.118.1 Cost., “le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l&#8217;esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza”.<br />	<br />
Orbene, considerato che la normativa urbanistico-edilizia rientra nella materia “governo del territorio”, attribuita alla potestà legislativa concorrente delle regioni (art. 117.3 Cost.), nulla si oppone a che tale normativa (segnatamente, gli artt. 39 d.P.R. 06.06.2001, n.380 e 53 l.r. 06.06.2008, n. 16) preveda la possibilità di un intervento della regione &#8211; o di un ente da questa delegato &#8211; al fine di assicurare l&#8217;esercizio unitario delle relative funzioni amministrative, sulla base del principio di adeguatezza (stante la dimensione regionale dell’ordinamento urbanistico-edilizio).<br />	<br />
In tal senso si è del resto già pronunciata la giurisprudenza amministrativa (T.A.R. Marche, 8.7.2003, n. 904; cfr. anche T.A.R. Liguria, Sez. II, 3.2.2010, n. 230, sulla permanente compatibilità con l’attuale assetto costituzionale dell&#8217;istituto dell&#8217;annullamento straordinario governativo di cui all’art. 138 del d. lgs. 18.8.2000, n. 267).<br />	<br />
2.2) Con riguardo alla dedotta incompetenza del funzionario delegato che ha adottato atto di annullamento del permesso di costruire (di competenza dirigenziale).<br />	<br />
Non è configurabile un vizio di incompetenza ove si sia in presenza non già di un atto di delega di funzioni amministrative, ma di una mera delega interorganica o di firma, che, senza alterare l&#8217;ordine delle competenze stabilito dalla legge, attribuisca al soggetto delegato il potere di sottoscrivere atti che continuano ad essere, sostanzialmente, atti dell&#8217;autorità delegante e non di quella delegata (cfr. T.A.R. Brescia, Sez. II, 20.5.2010, n. 2070; T.A.R. Toscana, Sez. III, 18.12.2002, n. 3372).<br />	<br />
Anche nel caso di specie (come già in quelli trattati con le richiamate sentenze della Sezione), stante la delega di firma disposta con atto 01.10.2008, prot. 54397 &#8211; rispetto al quale non sono dedotte specifiche censure &#8211; il provvedimento adottato dal geom. Moraldo è senz’altro imputabile alla competenza del dirigente del settore urbanistica e difesa del territorio dell’amministrazione provinciale di Imperia.<br />	<br />
2.3) Con riguardo alla pretesa insussistenza dei vizi ravvisati dall’atto di annullamento nel permesso di costruire annullato.<br />	<br />
È utile premettere che, secondo il provvedimento impugnato, le opere controverse configurano una lottizzazione abusiva ex art. 30 d.P.R. n. 380/2001, avendo trasformato una zona agricola in residenziale in contrasto con le previsioni del p.t.c.p., che fissa un regime di mantenimento per l’intera zona.<br />	<br />
Orbene, la tesi del ricorrente si sostanzia nell’affermazione per cui, poiché l’intervento è stato realizzato nel rispetto dello strumento urbanistico a seguito di regolare concessione edilizia rilasciata dal comune di Dolcedo, non sussisterebbe l’affermata lottizzazione abusiva di terreni a scopo edificatorio.<br />	<br />
In realtà, le norme sulla lottizzazione abusiva (da ultimo, art. 30 d.P.R. 6.6.2001, n. 380) mirano a prevenire e reprimere le condotte materiali e giuridiche intese a infittire la trama dell’edificato sul territorio, senza che sussista una previa pianificazione capace di tenere conto delle conseguenze dell’edificazione in termini di esigenza di nuovi servizi e opere di urbanizzazione, che il costruttore non ha (e non può avere) adeguatamente riscontrato.<br />	<br />
Dunque, la fattispecie di lottizzazione abusiva si riferisce alla mancanza dell’autorizzazione specifica alla lottizzazione, inizialmente prevista dall&#8217;art.28 della legge urbanistica 17 agosto 1942 n. 1150 e confermata da tutta la legislazione statale e regionale in tema di pianificazione attuativa, sicché alcun rilievo sanante sull&#8217;abuso in questione può rivestire il rilascio di una eventuale concessione edilizia in quanto, ove manchi la specifica autorizzazione a lottizzare, la lottizzazione abusiva sussiste e deve essere sanzionata anche se, per le singole opere facenti parte di tale lottizzazione, sia stata rilasciata una concessione edilizia (in tal senso cfr. T.A.R. Campania, Sez. IV, 10.11.2006, n. 9458, che richiama Cons. di Stato, Sez. V, 26.03.1996 n. 301).<br />	<br />
Secondo quanto già più volte affermato in ambito giurisprudenziale (cfr. T.A.R. Lazio, Sez. I, 09.10.2009, nn. 9859 e 9860; TAR Puglia-Bari, Sez. III, 24.04.2008, n. 1017), la stessa formulazione dell&#8217;art. 30 del d.P.R. n. 380/01 consente di affermare che può integrare ipotesi di lottizzazione abusiva qualsiasi tipo di opere in concreto idonee a stravolgere l&#8217;assetto del territorio preesistente, a realizzare un nuovo insediamento abitativo e, in ultima analisi, a determinare sia un concreto ostacolo alla futura attività di programmazione (che viene posta di fronte al fatto compiuto), sia un carico urbanistico che necessita di adeguamento degli standard.<br />	<br />
Il concetto di &#8220;opere che comportino trasformazione urbanistica o edilizia&#8221; dei terreni deve essere dunque interpretato in maniera &#8220;funzionale&#8221; alla <i>ratio </i>della norma, il cui bene giuridico tutelato è costituito dalla necessità di preservare la potestà pianificatoria attribuita all&#8217;amministrazione nonché l&#8217;effettivo controllo del territorio da parte del soggetto titolare della stessa funzione di pianificazione (cioè il comune), al fine di garantire un’ordinata pianificazione urbanistica, un corretto uso del territorio e uno sviluppo degli insediamenti abitativi e dei correlativi standard compatibili con le esigenze di finanza pubblica.<br />	<br />
Ne consegue che la verifica circa la conformità della trasformazione realizzata e la sua rispondenza o meno alle previsioni delle norme urbanistiche vigenti deve essere effettuata con riferimento non già alle singole opere in cui si è compendiata la lottizzazione, in ipotesi anche regolarmente assentite (giacché tale difformità è specificamente sanzionata dagli artt. 31 e seguenti d.P.R. n. 380/2001), bensì alla complessiva trasformazione edilizia che di quelle opere costituisce il frutto, sicché essa ben può mancare anche nei casi in cui per le singole opere facenti parte della lottizzazione sia stato rilasciato il permesso di costruire (T.A.R. Bari, Sez. III, n.1017/2008 cit.).<br />	<br />
Detto ciò si può certamente affermare che nel caso di specie l’amministrazione provinciale abbia fatto buon governo delle disposizioni legislative sulla lottizzazione abusiva.<br />	<br />
La costruzione assentita con la concessione edilizia annullata è infatti inserita, insieme ad altri sette fabbricati (anch’essi oggetto del provvedimento di annullamento), in un’area di circa 50.000 mq. che si trova sul versante destro del torrente Prino, a valle della strada provinciale per Santa Brigida.<br />	<br />
Come ben sintetizzato dal provvedimento impugnato, si tratta di un’area in cui, antecedentemente alla realizzazione dei fabbricati in questione, l’edificazione era limitata ad alcuni casolari di campagna strettamente funzionali alla conduzione dei fondi rispetto alla quale, con le nuove edificazioni, la costruzione di nuovi muri di terrazzamento comportanti modifiche alla morfologia originaria del terreno, la realizzazione di accessi alle singole proprietà, le sistemazioni esterne dei fabbricati a giardino, si è di fatto determinata una trasformazione da una situazione prettamente agricolo-pastorale (seppure incolta) ad una zona residenziale, in evidente contrasto sia con la pianificazione urbanistica comunale (zona agricola E3) sia &#8211; soprattutto &#8211; con le previsioni del piano territoriale di coordinamento paesistico, che prescrive un regime di mantenimento dell’insediamento sparso (IS.MA), sovvertito dall’edificazione in questione.<br />	<br />
Sembra utile, al riguardo, riportare uno stralcio &#8211; veramente illuminante &#8211; della relazione istruttoria effettuata dalla regione Liguria e depositata il 26.3.2010, nella quale si legge che “la foto aerea sulla quale è stata sovrapposta la zonizzazione dell’assetto insediativo di livello locale del PTCP e le fotografie aeree relative agli anni 1994, 2000 e 2006, allegate alla presente relazione, evidenziano i caratteri dell’ambito paesistico di riferimento, originariamente (1994) caratterizzato da rari episodi insediativi e successivamente (2000-2006) invece interessato dalla realizzazione di una serie di singoli interventi edilizi, titolari di distinte concessioni edilizie, che si sono sviluppati in forma aggregata o per addizione lungo un tracciato viario di servizio configurando così, pur a fronte di un regime paesistico di mantenimento, mutamenti sensibili della zona sia in termini insediativi (per il numero complessivo dei fabbricati realizzati) che morfologici (per le trasformazioni dovute al potenziamento del sistema viario preesistente ed alla realizzazione di sbancamenti-riporti e nuovi muri di sostegno)”.<br />	<br />
Alla luce delle conferme acquisite in sede istruttoria, non può dunque sussistere alcun dubbio che la vicenda, unitariamente considerata, integri una esemplare fattispecie di lottizzazione vietata, consistente nella surrettizia trasformazione di una zona agricola in zona residenziale, mediante il rilascio di una pluralità di permessi edilizi, che vanifica definitivamente la destinazione agricola dell’area, imprimendole arbitrariamente quella residenziale.<br />	<br />
2.4) Con riguardo alle censure che denunciano la mancanza di alcun interesse pubblico all’annullamento del titolo edilizio.<br />	<br />
In realtà il provvedimento impugnato in un apposito paragrafo si diffonde nel chiarire che permane un interesse pubblico all’annullamento dei titoli edilizi pur a fronte della nuova pianificazione urbanistica della zona in corso di formazione da parte del comune di Dolcedo (pianificazione che prevede il rilascio di nuovi permessi di costruire convenzionati, sostitutivi e/o integrativi di quelli oggetto delle contestazioni provinciali), giacché quest’ultima non prevede limiti temporali per la sostituzione dei titoli, né impegna il comune ad intervenire in caso di inerzia dei soggetti interessati. <br />	<br />
2:5) Con riguardo alle censure contro l’ordinanza di sospensione della lottizzazione che denunciano l’errore in cui sarebbe caduta il comune nell’individuazione della sanzione da applicare.<br />	<br />
In realtà, l’annullamento del permesso di costruire disposto con il provvedimento provinciale è fondato sull’espresso presupposto che la costruzione dell’edificio ha concorso, unitamente a quella di altri edifici, a configurare la fattispecie di lottizzazione abusiva.<br />	<br />
Al riguardo è comunque dirimente il rilievo che, rispetto alla accertata lottizzazione abusiva, l’ordinanza di sospensione si pone come atto dovuto e necessario (artt. 30.7 d.P.R. n. 380/01 e 50.6 l.r. n. 16/08).<br />	<br />
3) Alla stregua dei rilevi tutti sopra trascritti, già formulati dalla Sezione nelle sentenze sopra evocate che hanno definito identiche vicende dedotte con ricorsi speculari chiamati alla stessa udienza, sentenze cui si rinvia anche ai sensi e per gli effetti dell’art.74 c.p.a., anche i ricorsi in esame si rivelano non fondati e devono essere respinti.<br />	<br />
4) Le spese di giudizi riuniti, relativamente al ricorso n.511/09 seguono come di regola la soccombenza e sono liquidate in dispositivo; relativamente al ricorso n.935/09, non vi è luogo a provvedere, stante la mancata costituzione in giudizio di controparte.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui ricorsi sopra indicati, e previa riunione degli stessi, e li rigetta.<br />	<br />
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della Provincia di Imperia, delle spese di giudizio, che si liquidano in € 4.000,00 (quattromila).<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Santo Balba, Presidente, Estensore<br />	<br />
Roberto Pupilella, Consigliere<br />	<br />
Paolo Peruggia, Consigliere</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 24/03/2011</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-liguria-genova-sezione-i-sentenza-24-3-2011-n-446/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/3/2011 n.446</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 22/2/2010 n.446</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-22-2-2010-n-446/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-22-2-2010-n-446/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-22-2-2010-n-446/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 22/2/2010 n.446</a></p>
<p>M. Nicolosi Pres. L.A.O. Spiezia Est. Ricorsi riuniti proposti rispettivamente da: &#8211; Soc. Blue Rest Hotel &#038; Nursing Home S.r.l. (Avv.ti G.F. Cartei, M.P. Chiti, V. Chierroni, I. Marrone) contro il Comune di Rosignano Marittimo (Avv. C. Narese) &#8211; Soc. Blue Rest Hotel &#038; Nursing Home S.r.l. (Avv.ti V. Chierroni,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-22-2-2010-n-446/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 22/2/2010 n.446</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-22-2-2010-n-446/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 22/2/2010 n.446</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">M. Nicolosi Pres. L.A.O. Spiezia Est.<br /> Ricorsi riuniti proposti rispettivamente da:<br /> &#8211; Soc. Blue Rest Hotel &#038; Nursing Home S.r.l. (Avv.ti G.F. Cartei, M.P. Chiti,<br /> V. Chierroni, I. Marrone) contro il Comune di Rosignano Marittimo<br /> (Avv. C. Narese)  &#8211; Soc. Blue Rest Hotel &#038; Nursing Home S.r.l. (Avv.ti V. Chierroni, I. Marrone)  contro il Comune di Rosignano Marittimo (Avv. C. Narese)</span></p>
<hr />
<p>in tema di abusivo mutamento dell&#8217;attività della struttura ricettiva dalla categoria turistico-alberghiera a quella socio-assistenziale e relativi provvedimenti interdittivi</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Autorizzazione e concessione – Autorizzazione alberghiera &#8211; Mutamento dell’attività della struttura ricettiva dalla categoria turistico-alberghiera a quella socio-assistenziale – Fattispecie	</p>
<p>2. Autorizzazione e concessione – Autorizzazione alberghiera &#8211; Mutamento dell’attività della struttura ricettiva dalla categoria turistico-alberghiera a quella socio-assistenziale – Provvedimenti interdittivi – Comunicazione di avvio del procedimento – Non è richiesta</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La presenza di due infermiere nel personale dipendente della società che gestisce un albergo nonché l’allestimento di un locale per uso infermeria, ove sono custoditi medicinali delle terapie degli stessi ospiti dell’albergo, costituiscono elementi oggettivi e concreti che provano l’avvenuto mutamento dell’attività della struttura ricettiva dalla categoria turistico-alberghiera a quella socio-assistenziale e ciò, quindi, con una portata ben al di là di una semplice scelta imprenditoriale per reperire nuovi flussi turistici in periodi di bassa stagione turistica. Pertanto il descritto contesto ambientale da un lato, è sufficiente a concretizzare una situazione di abuso dell’autorizzazione alberghiera mentre, dall’altro, corrisponde all’esercizio senza titolo di una struttura di ospitalità per anziani la cui tipologia all’epoca era disciplinata dalla legge Reg. Toscana n. 28/1980.	</p>
<p>2. In relazione all’abuso dell’autorizzazione alberghiera ed all’esercizio senza titolo di una struttura di ospitalità per anziani non sussiste la violazione dell’art. 7 della legge 241/1990 per mancato avviso di avvio del procedimento. Difatti nel caso di specie, sussistevano adeguate ragioni di urgenza per l’adozione immediata dei provvedimenti interdettivi dall’attività abusivamente esercitata con riguardo sia al denunciato smaltimento dei medicinali in contrasto con le prescrizioni (penalmente sanzionate) dettate dal D. lgs. N. 22/1997 sia alla presenza di ospiti invalidi al 100% in una struttura non corrispondente ai richiesti requisiti di sicurezza ed igiene in quanto autorizzata per l’attività alberghiera e non socio-assistenziale. Infine nel caso di specie il suddetto vizio non comporterebbe comunque, l’annullabilità delle ordinanze impugnate in quanto (ai sensi dell’art. 21 octies della legge n. 241/1990) il Comune in giudizio ha dimostrato (vedi rapporti delle ispezioni presso l’Hotel) che nella struttura alberghiera veniva svolta senza titolo attività ricettiva di altra natura, di cui occorreva, quindi, ordinare la cessazione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana</p>
<p>(Sezione Seconda)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sui seguenti ricorsi riuniti:<br />
Sul ricorso numero di registro generale 2238 del 1997, proposto da:<br />
<b>Soc. Blue Rest Hotel &#038; Nursing Home S.r.l.</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Gian Franco Cartei, Mario Pilade Chiti, Vittorio Chierroni, Ivan Marrone, con domicilio eletto presso Studio Legale Lessona in Firenze, via dei Rondinelli N. 2; </p>
<p><i></p>
<p align=center>contro<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i><b>Comune di Rosignano Marittimo</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Calogero Narese, con domicilio eletto presso Calogero Narese in Firenze, via dell&#8217;Oriuolo N. 20; Azienda U.S.L. N. 6 Livorno; </p>
<p>Sul ricorso numero di registro generale 3938 del 1997, proposto da:<br />
<b>Soc. Blue Rest Hotel &#038; Nursing Home S.r.l.</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Vittorio Chierroni, Ivan Marrone, con domicilio eletto presso Studio Legale Lessona in Firenze, via dei Rondinelli N. 2; </p>
<p><i></p>
<p align=center>contro<br />	<br />
<b></p>
<p>	<br />
</b></p>
<p align=justify>	<br />
</i><b>Comune di Rosignano Marittimo</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Calogero Narese, con domicilio eletto presso Calogero Narese in Firenze, via dell&#8217;Oriuolo N. 20; Azienda U.S.L. N. 6 Livorno; </p>
<p>Sul ricorso numero di registro generale 712 del 1998, proposto da:<br />
<b>Soc. Blue Rest Hotel &#038; Nursing Home S.r.l.</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Vittorio Chierroni, Ivan Marrone, con domicilio eletto presso Studio Legale Lessona in Firenze, via dei Rondinelli N. 2; </p>
<p><i></p>
<p align=center>contro<br />	<br />
<b></p>
<p>	<br />
</b></p>
<p align=justify>	<br />
</i><b>Comune di Rosignano Marittimo</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Calogero Narese, con domicilio eletto presso Calogero Narese in Firenze, via dell&#8217;Oriuolo N. 20; Azienda U.S.L. N. 6 Livorno; </p>
<p><i></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>quanto al ricorso n. 2238 del 1997:<br />	<br />
dell&#8217;ordinanza sindacale n. 74 del 22 aprile 1997, nonché della nota relativa alla notizia di reato trasmessa all&#8217;Amministrazione Comunale di Rosignano in data 17 aprile 1997, a seguito di ispezione effettuata dal Nucleo operativo e radio-mobile del Comando Carabinieri, Compagnia di Cecina, nonché, in parte qua,dell&#8217;ordinanza n. 83 del 30 aprile 1997.<br />	<br />
quanto al ricorso n. 3938 del 1997:<br />	<br />
<i></p>
<p align=center>previa sospensione dell&#8217;ordinanza del Sindaco del Comune di Rosignano Marittimo n. 249 del 26 settembre 1997 con la quale è stata ingiunta nei confronti del ricorrente la cessazione dell&#8217;attività di residenza per anziani esercitata presso l&#8217;Albergo &#8220;tre Palme&#8221; di Castiglioncello con contestuale chiusura dei locali a partire dalla scadenza del termine di 90 giorni stabilito per il trasferimento degli ospiti con revoca della licenza n, 4995/97 rilasciata al ricorrente per l&#8217;esercizio di albergo: nonché degli atti alla stessa comunque presupposti, connessi e conseguenziali..</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>quanto al ricorso n. 712 del 1998:<br />	<br />
del provvedimento del Dirigente del Settore Programmazione Economica del Comune di Rosignano Marittimo n. 184 del 30 dicembre 1997 con il quale sono state revocate la autorizzazione amministrativa n. 4995 del 28 giugno 1997 e l&#8217;autorizzazione igienico-sanitaria n. 797 del 11 aprile 1997 rilasciate alla Società ricorrente per l&#8217;attività ricettivo-alberghiera denominata &#8220;tre Palme&#8221;ubicata in Castiglioncello, via Aurelia n. 438;<br />	<br />
dell&#8217;ordinanza del Sindaco del Comune di Rosignano Marittimo n. 28 del 19 gennaio 1998 con la quale è stato disposto il trasferimento delle persone alloggiate presso l&#8217;albergo &#8220;tre Palme&#8221; entro il termine di quattro giorni dalla notifica dell&#8217;atto, pena l&#8217;esecuzione d&#8217;ufficio..</p>
<p>Visti i ricorsi con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in ciascuno dei tre giudizi del Comune di Rosignano Marittimo;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti delle tre cause in epigrafe;<br />	<br />
Designato relatore per tutti e tre i ricorsi nell&#8217;udienza pubblica del giorno 11/12/2008 il dott. Lydia Ada Orsola Spiezia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1. Con nota 17 aprile 1997 il nucleo operativo del Comando dei Carabinieri (Compagnia di Cecina) comunicava al Comune di Rosignano Marittimo (Livorno) che a seguito di una ispezione effettuata presso l’albergo “Tre Palme”, (sito in Loc. Caletta di, Castinglioncello comune di Rosignano Marittimo via Aurelia n. 438, e gestito della soc. Blue Rest Hotel e Nursing Home s.r.l.), avevano constatato che di fatto la struttura alberghiera era adibita “ad attività di residenza per anziani si autosufficienti che non”, avendovi rilevato la presenza di 17 ospiti anziani di cui 4 invalidi al 100% nonché di un locale adibito ad ambulatorio medico ed avendo trovato altresì “diari medici assistenziali”.<br />	<br />
2. A seguito di tale rapporto quindi, il Comune di Rosignano Marittimo, dapprima, con ordinanza sindacale 22 aprile 1997 n. 74 dispose il trasferimento degli ospiti della struttura entro 30 giorni dalla notifica dell’ordinanza stessa, nonché (contestualmente) la successiva sospensione per 30 giorni dell’autorizzazione per l’attività alberghiera, gestita dal sig. Franchi Devi (in qualità di legale rappresentante della società sopraindicata Blue Rest Hotel); di poi peraltro il comune, preso atto di una pronuncia cautelare TAR Toscana su analoga fattispecie, sospese gli effetti dell’ordinanza n. 74 citata con riguardo all’ordine di allontanamento degli ospiti autosufficienti fino alla definizione della questione nel merito, mentre per gli anziani non autosufficienti prorogò di altri 30 giorni il termine per lo sgombero della struttura al fine di consentirne una adeguata nuova sistemazione presso strutture sanitarie oppure il rientro presso il proprio nucleo familiare.<br />	<br />
1.1. Con ricorso notificato nel giugno 1997 la Soc. Blue Rest Hotel srl, con sede a Rosignano Marittimo, ha chiesto l’annullamento previa sospensione di entrambe le ordinanze, deducendone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere (sotto molteplici profili) con quattro articolati motivi.<br />	<br />
Si è costituito in giudizio il Comune di Rosignano Marittimo nel luglio 1997 , chiedendo il rigetto del ricorso.<br />	<br />
Con ordinanza cautelare 10 luglio 1997 n. 380 questa Sezione respinge l’istanza di sospensione delle ordinanze nn. 74 e 83 dell’aprile 1997.<br />	<br />
Nel dicembre 2007 si costituì in giudizio (con apposito mandato difensivo) per il ricorrente l’Avv.to Francesca Iacoponi (del foro di Livorno), che presento istanza per la rapida definizione della causa.<br />	<br />
1.2.Nelle more del giudizio, peraltro, il Comuni di Rosignano (a seguito di un’ulteriore ispezione compiuta il 18 agosto 1997 da Carabinieri ed Azienda USL – 6 di Livorno) con ordinanza sindacale 26 settembre 1997 n. 249 ingiunse di nuovo al sig. Devi (in qualità di legale rappresentante della Blue Rest Hotel srl) la cessazione dell’attività di residenza per anziani non autosufficienti di fatto esercitata presso la struttura alberghiera Tre Palme, concedendo un termine di 90 giorni per il trasferimento altrove di ogni ospite, e disponendo altresì (decorso tale periodo) la chiusura dei locali e la revoca della licenza n. 4995 rilasciata nel 1997 al sig. Devi per l’attività alberghiera (con somministrazione di alimenti e bevande ai soli alloggiati).<br />	<br />
Avverso tale nuova ordinanza il sig. Franchi Devi ha proposto il ricorso R.G. 3938/1997 chiedendone l’annullamento previa sospensione, per i seguenti articolati motivi:<br />	<br />
1) Violazione della legge Regionale Toscana 16 aprile 1980 n. 28 artt. 2-5 e 6, R.D. 18 giugno 1931 n. 773 artt. 10 e 86, R.D. 6 maggio 1940 n. 635 artt. 167 e 174 e legge n. 241/1990 art. 3, nonché eccesso di potere per travisamento di fatto, carenza di istruttoria e di motivazione, difetto dei presupposti.<br />	<br />
Erroneamente l’ordinanza impugnata presupponeva che nell’albergo Tre Palme si svolgeva attività di residenza assistita per anziani non autosufficienti, mentre i 22 invalidi civili ivi ospitati erano, invece, autosufficienti e non necessitavano di cure continuative.<br />	<br />
2) Violazione del R.D. n. 773/1931 art. 10 e dei principi di cui agli artt. 2-13-16-23 e 32 Costituzione, nonché eccesso di potere per violazione del giusto procedimento, difetto di presupposti, illogicità ed inesigibilità dell’ordine.<br />	<br />
L’ordinanza non avrebbe dovuto imporre il trasferimento degli ospiti della struttura alberghiera a carico del ricorrente, bensì a carico dell’Azienda USL 6 oppure degli ospiti medesimi.<br />	<br />
3) Violazione della legge n. 241/1990 artt. 3-7 e 8, nonché eccesso di potere per violazione del procedimento, carenza di istruttoria e di motivazione.<br />	<br />
Sarebbero mancate le ragioni di urgenza idonee a giustificare il mancato avviso di avvio del procedimento che avrebbe consentito, invece, al ricorrente di fornire congrui chiarimenti.<br />	<br />
1.2.1. Si è costituito in giudizio il Comune di Rosignano Marittimo che, con puntuali controdeduzioni, ha chiesto il rigetto del ricorso.<br />	<br />
Con ordinanza cautelare 12 dicembre 1997 n. 606 questa Sezione ha respinto l’istanza di sospensione, parimenti il Consiglio di Stato con ordinanza 278/1998 ha respinto l’appello in sede cautelare.<br />	<br />
In data 20-12-1997 si è costituita in giudizio il nuovo difensore della ricorrente Avv. Francesca Iacoponi di Livorno, depositando istanza di prelievo.<br />	<br />
1.3. Successivamente, con ordinanza 30 dicembre 1997 n. 184, il dirigente del Settore programmazione Economica del Comune di Rosignano revocò l’autorizzazione per l’esercizio dell’attività alberghiera 28-6-1997 n. 4995, nonché l’autorizzazione igienico-sanitaria n. 797 del 11 aprile 1997 rilasciata alla società ricorrente per l’attività alberghiera svolta nell’albergo Tre Palme; inoltre con ordinanza 19 gennaio 1998 n. 28 il Sindaco di Rosignano Marittimo dispose il trasferimento degli ospiti alloggiati nell’albergo entro giorni 30 dalla notifica della stessa ordinanza, prevedendone – ove necessario – anche l’esecuzione d’ufficio.<br />	<br />
Tali provvedimenti sono stati impugnati dalla società gestore dell’albergo con ricorso R.G. n. 712/1998 notificato il 21 febbraio 1998, chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi:<br />	<br />
1) Illogicità derivata, nonché eccesso di potere per carenza dei presupposti e violazione giusto procedimento.<br />	<br />
La revoca delle autorizzazioni e l’ordine di trasferimento troverebbero il loro illegittimo presupposto nella precedente ordinanza sindacale n. 249/1997 (impugnata con R.G. 3938/1997).<br />	<br />
2) Violazione della legge n. 241/19990 artt. 3-9 e 10, nonché eccesso di potere per violazione del giusto procedimento, carenza di motivazione e di istruttoria.<br />	<br />
Illegittimamente il Comune resistente non avrebbe preso in considerazione la motivata istanza del 22 dicembre 1997 con cui la ricorrente società aveva chiesto un differimento del termine per la chiusura dell’Hotel Tre Palme fissato nell’ordinanza n. 249/1997.<br />	<br />
1.3.1. Nel giugno 1998 si è costituito il Comune di Rosignano Mar.mo chiedendo il rigetto del ricorso.<br />	<br />
In data 10 dicembre 2007 si è costituita in giudizio l’Avv.to Francesca Iacoponi di Livorno, nuovo difensore della ricorrente, depositando istanza di prelievo anche del ricorso R.G. 712/1998.<br />	<br />
1.4. Con nota 18 dicembre 2007 l’Avv.to Iacoponi comunicava a questo TAR Toscana di rinunciare ai mandati difensivi relativi ai tre ricorsi in epigrafe in corrispondenza alla volontà di revoca dei medesimi mandati espressa dalla società ricorrente con nota 14 dicembre 2007.<br />	<br />
Con atto notificato alla controparte il 26 aprile 2008 si sono costituiti in ciascuno dei tre giudizi in epigrafe gli Avv.ti Vittorio Chierroni ed Ivan Marrone, che hanno chiesto l’accoglimento dei ricorsi, nonché la condanna delle amministrazioni intimate al risarcimento dei danni cagionati alla ricorrente dai provvedimenti impugnati.<br />	<br />
Con nota depositata il 1 dicembre 2008, in ciascuno dei tre ricorsi, i difensori della ricorrente hanno rinunciato alla domanda di risarcimento (depositata il 19 maggio 2008), facendo riserva di richiederli in seguito con sperato giudizio.<br />	<br />
1.5. Con memoria unica per tutti e tre i ricorsi il Comune di Rosignano, nel nov. 2008, ha preliminarmente eccepito la sopravvenuta carenza della parte ricorrente alla decisione dei tre ricorsi nel merito perché le ordinanze impugnate con il primo ricorso sarebbero state superate da quelle successive, che poi (anche se impugnate con il secondo e terzo ricorso) sarebbero state eseguite, prestando evidente acquiescenza; né la persistenza dell’interesse a ricorrere deriverebbe dalla domanda di risarcimento del danno che, invece, in carenza degli elementi essenziali quali l’indicazione dei fatti costitutivi del danno e la sua quantificazione, sarebbe affetta da nullità; nel merito, poi, il Comune ha insistito, in via subordinata, per l’infondatezza delle domande di annullamento e di risarcimento, contestando altresì l’intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno. <br />	<br />
Alla pubblica udienza del 11 dicembre 2008, chiamati tutti e tre i ricorsi in epigrafe ed uditi i difensori presenti per le parti (come da verbale), i medesimi sono passati in decisione. <br />	<br />
2. Quanto sopra premesso in fatto, in diritto va preliminarmente disposta la riunione dei tre ricorsi in epigrafe per evidente connessione soggettiva ed oggettiva, al fine di deciderli congiuntamente.<br />	<br />
Sempre in via pregiudiziale, inoltre, va respinta l’eccezione di improcedibilità dei tre ricorsi per sopravvenuta carenza d’interesse sollevata dal Comune resistente nella memoria (unica) depositata nell’imminenza della trattazione delle cause nel merito: infatti la richiamata circostanza che nel febbraio 1998 la struttura Hotel Tre Palme era ormai “chiusa e disabitata” risulta irrilevante ai fini della verifica della persistenza dell’interesse della società ricorrente alla decisione delle cause, in quanto, da un lato, la cessazione dell’attività corrisponde all’ottemperanza alle stesse ordinanze del Comune di Rosignano (che non sono state sospese in sede cautelare), mentre dall’altro, la ricorrente ha certamente interesse allo scrutinio giurisdizionale della legittimità o meno degli impugnati provvedimenti ai fini di un eventuale successiva domanda per danni per la cui risarcibilità ha fatto espressa riserva di instaurare separati giudizi (con apposito atto depositato nel dicembre 2008) in ciascuna dei tre ricorsi in epigrafe.</p>
<p>2.1. Nel merito, peraltro, i tre ricorsi in epigrafe sono infondati.<br />	<br />
Al fine di una migliore comprensione della controversia giova precisare che la vicenda trae origine da un rapporto trasmesso al Comune di Rosignano Marittimo dal Nucleo operativo dei Carabinieri di Cecina a seguito di un’ispezione effettuata il 18 marzo 1997, presso l’Hotel Tre Palme di Castiglioncello (Via Aurelia n. 438) in cui era emerso che presso la struttura erano alloggiati “17 ospiti anziani”, di cui 4 riconosciuti invalidi al 100%, che vi erano custoditi “diari medico-assistenziali corredati da schede farmacologiche ed altri atti inerenti gli anziani assistiti” e che era stato allestito un ambulatorio medico nel quale tra i rifiuti erano stati rinvenuti medicinali che (in contrasto con la disciplina dei rifiuti ospedalieri stabilità dal Decreto L.vo n. 22/1997) venivano abusivamente smaltiti insieme ai rifiuti solidi urbani.<br />	<br />
Pertanto, alla luce di tale accertamento ispettivo, il Comune aveva adottato le ordinanze n. 74 e 83 dell’aprile 1997 con cui, configurando l’esercizio di fatto di una residenza per anziani, disponeva da prima la interruzione per 30 giorni di ogni attività e di poi (con parziale modifica) la “sospensione” (fino alla decisione di merito del TAR Toscana su analoga fattispecie) dell’ordinanza n. 74/1997 con riguardo agli ospiti autosufficienti, non ché la proroga di ulteriori 30 giorni del termine già fissato per il trasferimento altrove dei 4 anziani invalidi al 100%.<br />	<br />
2.1.1. Le caratteristiche dll’attività svolta nell’Hotel Tre Palme venivano di nuovo verificate dall’ispezione compiuta il 18 agosto 1997 dal Comando Carabinieri NAS di Livorno, coordinato da personale dell’Az. USL n. 6 di Livorno, i quali rilevavano che dei 38 ospiti alloggiati 22 erano soggetti dichiarati invalidi nella misura tra l’85% ed il 100%, che era funzionante un locale infermeria ambulatorio presso il quale erano conservati medicinali e schede sanitarie per ciascun ospite e che tra i dipendenti erano compresi due infermiere.<br />	<br />
All’acquisizione di tali notizie faceva seguito l’ordinanza sindacale 23 settembre 1997 n. 249 (impugnata con il secondo ricorso in epigrafe) che ordinava alla società ricorrente la “cessazione dell’attività di residenza per anziani di fatto esercitata presso la struttura ricettiva denominata Tre Palme” concedendo un periodo di 90 giorni per “liberare la struttura ricettiva di ogni ospite alloggiato”.<br />	<br />
2.2. Alla luce dei dati emersi da entrambe le ispezioni (e con particolare riguardo alla nota Az. USL 6 Livorno 29.8.1997 trasmessa al Comune resistente) il Collegio ritiene che effettivamente, nel periodo considerato dall’amministrazione, l’attività svolta presso l’Hotel Tre Palme risultava molto più assimilabile a quella di un centro residenziale per anziani che non all’attività di ricezione alberghiera regolarmente autorizzata con licenza n. 4995 del 1997.<br />	<br />
Sul punto appare insufficiente e tautologica l’argomentazione della ricorrente (vedi primo motivo dei primi due ricorsi e terzo motivo del secondo ricorso in epigrafe) che fa riferimento ad una scelta imprenditoriale volta a rastrellare una clientela “principalmente anziana” che ha piacere di soggiornare per periodi più o meno lunghi in una zona di mare, usufruendo del confort della sistemazione alberghiera.<br />	<br />
In fatti la presenza di due infermiere nel personale dipendente della società che gestisce l’albergo non ché l’allestimento di un locale per uso infermeria, ove sono custoditi medicinali delle terapie degli stessi ospiti dell’albergo, costituiscono elementi oggettivi e concreti che provano l’avvenuto mutamento dell’attività della struttura ricettiva dalla categoria turistico-alberghiera a quella socio-assistenziale e ciò, quindi, con una portata ben al di là di una semplice scelta imprenditoriale per reperire nuovi flussi turistici in periodi di bassa stagione turistica.<br />	<br />
Pertanto il descritto contesto ambientale da un lato, è sufficiente a concretizzare una situazione di abuso dell’autorizzazione alberghiera mentre, dall’altro, corrisponde all’esercizio senza titolo di una struttura di ospitalità per anziani la cui tipologia all’epoca era disciplinata dalla legge Reg. Toscana n. 28/1980.<br />	<br />
Risultano quindi, infondate le censure di violazione della suddetta legge Reg. Toscana n. 28/1980, del R.D. 773/1931 artt. 10 e 86, del R.D. n. 635/1940 artt. 167 e 174, nonché di eccesso di potere sotto più profili dedotte nel primo motivo dei primi due ricorsi.<br />	<br />
2.2.1. Né tanto meno giova alla ricorrente eccepire la carente legittimazione passiva circa l’ordine di trasferimento altrove degli ospiti: è evidente, infatti che, una volta accertato l’esercizio di una attività di residenza per anziani anziché turistico alberghiera, occorreva eliminare la situazione di abuso; in conseguenza alla società ricorrente non era più consentito offrire una prestazione (decorso un periodo di tempo per le nuove sistemazione degli alloggiati) per la quale non aveva le prescritte autorizzazioni igienico sanitarie richieste della normativa regionale. <br />	<br />
Sono pertanto infondate le censure di violazione dei principi costituzionale e delle leggi, nonché di eccesso di potere formulate nel secondo articolato motivo dei primi due ricorsi.<br />	<br />
2.2.2. Né tanto meno sussiste la violazione dell’art. 7 della legge 241/1990 per mancato avviso di avvio del procedimento (dedotta con il motivo quarto del primo ricorso e con il terzo del secondo): infatti, nel caso di specie, sussistevano adeguate ragioni di urgenza per l’adozione immediata dei provvedimenti interdettivi dall’attività abusivamente esercitata con riguardo sia (quanto all’ord. 714/1997) al denunciato smaltimento dei medicinali in contrasto con le prescrizioni (penalmente sanzionate) dettate dal D. lgs. N. 22/1997 sia alla presenta di ospiti invalidi al 100% in una struttura non corrispondente ai richiesti requisiti di sicurezza ed igiene in quanto autorizzata per l’attività alberghiera e non socio-assistenziale.<br />	<br />
Infine nel caso di specie il suddetto vizio non comporterebbe comunque, l’annullabilità delle ordinanze impugnate in quanto (ai sensi dell’art. 21 octies della legge n. 241/1990) il Comune in giudizio ha dimostrato (vedi rapporti delle ispezioni presso l’Hotel Tre Palme) che nella struttura alberghiera veniva svolta senza titolo attività ricettiva di altra natura, di cui occorreva, quindi, ordinare la cessazione.<br />	<br />
Tra l’altro, per evidenti ragioni di tutela della posizione degli stesse alloggiati, in effetti la stessa ordinanza di cessazione dell’attività ricettiva non ha avuto efficacia immediata, consentendo in via di fatto alla società ricorrente di usufruire di un periodo di 60 giorni (più proroghe) in un caso e di 90 giorni nell’altro per chiarire al Comune che si sarebbe trattato solo di un particolare tipo di clientela, che gradiva soggiornare in albergo.<br />	<br />
2.2.3. Quanto, poi, all’ord. 249/1997 il Comune (a differenza di quando deduce la ricorrente nell’ultimo motivo del secondo ricorso in epigrafe) spiega che, successivamente all’ord. 83/1997 (con cui era stata consentita la permanenza all’hotel di ospiti anziani ma autosufficienti) il nucleo NAS dei Carabinieri aveva rilevato nell’agosto 1997 di nuovo la presenza presso l’hotel di 22 persone dichiarate invalidi civili nella misura tra l’85% ed il 100% nonché (come si è già detto ) l’allestimento di un’infermeria (con custodia di schede sanitarie) che mal si conciliavano con l’autorizzazione allo svolgimento dell’attività turistico-alberghiera.<br />	<br />
Pertanto risultavano infondate anche le censure di violazione degli artt. 3 e 8 legge 242/1990 e di eccesso di potere sotto più profili, dedotte con il terzo motivo ed ultimo motivo del secondo ricorso in epigrafe.</p>
<p>2.3. Con il ricorso in epigrafe (RG. 712/1998) la società ricorrente ha impugnato il provvedimento dirigenziale 30 dicembre 1997 n. 184 con cui il Comune ha revocato l’autorizzazione amministrativa 28.6.1997 n. 4995 e quella igienico sanitaria 11.4.1997 n. 797 rilasciate a suo favore per la gestione dell’Hotel Tre Palme, nonché l’ordinanza sindacale 19.1.1998 n. 28 con cui è stato ordinato ai familiari degli ospiti ivi ancora alloggiati di sgombrare entro 4 giorni.<br />	<br />
I due provvedimenti, però, appaiono immuni dai vizi di violazione di legge ed eccesso di potere dedotti nei due articolati motivi di impugnazione.<br />	<br />
Infatti, premesso che i suddetti provvedimenti (come rileva la stessa ricorrente) trovano il loro unico presupposto nella correlata ordinanza sindacale 26 settembre 1997 n. 249, ne deriva &#8211; in primo luogo &#8211; l’insussistenza della dedotta illegittimità derivata, atteso che la suddetta ordinanza è risultata immune dalle censure formulate con il secondo dei ricorsi all’esame-.<br />	<br />
2.3.1. Né appaiono fondate le censure di violazione del giusto procedimento ed eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, dedotte con il secondo ed ultimo motivo con riferimento alla mancata indicazione nei provvedimenti impugnati della memoria del 22 dicembre 1997 presentata dalla ricorrente per chiedere una proroga del termine per la chiusura della struttura (imposto nella ordinanza 26.9.1997 n. 249).<br />	<br />
Invero, come si è già detto sopra, la revoca delle autorizzazioni per l’attività alberghiera si fondava sul presupposto abuso del titolo autorizzatorio ormai ben individuato nelle precedenti ordinanze sindacali, oggetto del contenzioso all’esame, mentre, per altro verso, la stessa ricorrente precisa nel ricorso che tale proroga era stata motivata con l’opportunità di aspettare l’esito dell’appello cautelare con riguardo alla sospensione dell’ord. 249/1997 nonché con la prospettata ipotesi di un progetto di trasformare l’Hotel Tre Palme in “residenza per anziani”; conseguentemente per la caratteristica pratica di tali argomentazioni , la omessa considerazione della motivazione risultava ininfluente ai fini del rispetto delle regole del giusto procedimento e comunque la disposta revoca, in quanto atto vincolato, non sarebbe annullabile per tale vizio procedimentale in applicazione dell’art. 21 octies della legge n. 241/1990-<br />	<br />
2.3.2. Infine, poiché la revoca dell’autorizzazione alberghiera risulta immune dai vizi dedotti, appare infondata anche la censura di illegittimità derivata formulata con riguardo all’ordine sindacale di sgombero n. 28 del 19.1.1998; sul punto, peraltro, va ricordato che l’ordinanza 26 settembre 1997 n. 249 aveva già concesso 90 giorni alla ricorrente per la cessazione dell’attività ricettiva e ciò al fine di contemperare l’interesse pubblico (alla rimozione della scorretta utilizzazione dell’autorizzazione alberghiera) con l’esigenza degli ospiti anziani alloggiati presso la struttura in questione di trovare una nuova sistemazione presso strutture sanitarie residenziali oppure nell’ambito del proprio nucleo familiare.<br />	<br />
3. Si prende atto che a ricorrente con apposito documento ha rinunciato in ciascuna causa alla domanda di risarcimento dei danni presentata in corso di giudizio.<br />	<br />
4. Concludendo, quindi, preliminarmente disposta la riunione dei tre ricorsi in epigrafe e respinte le eccezioni di improcedibilità dei medesimi, nel merito i medesimi ricorsi sono respinti. <br />	<br />
Gli oneri di lite sono compensati tra le parti per giusti motivi quanto al primo ricorso, mentre per il secondo ed il terzo seguono la soccombenza liquidati in euro 3.000,00 oltre gli accessori di legge, sono posti a carico della parte ricorrente che li verserà al Comune di Rosignano Marittimo; nulla è dovuto alle altre parti non costituite per nessuno dei tre ricorsi.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione seconda, previa riunione dei tre ricorsi in epigrafe, nel merito li respinge tutti e tre, dando atto che la ricorrente ha rinunciato alla domanda di risarcimento del danno, con riserva di ogni futura azione.<br />	<br />
Pone gli oneri di lite relativi al secondo e terzo ricorso in epigrafe (RG 3938/1997 e RG 712/1998), liquidati in euro 3.000,00 oltre gli accessori di legge, a carico della parte ricorrente che li verserà al Comune di Rosignano Marittimo; li compensa tra le parti costituite quanto al primo ricorso (RG 2238/1997); nulla per le altre parti non costituite, dando atto che la ricorrente ha rinunciato alla domanda di risarcimento del danno, con riserva di ogni futura azione.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 11/12/2008 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Maurizio Nicolosi, Presidente<br />	<br />
Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Pierpaolo Grauso, Referendario<br />	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 22/02/2010</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-22-2-2010-n-446/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 22/2/2010 n.446</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 29/1/2008 n.446</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-29-1-2008-n-446/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-29-1-2008-n-446/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 29/1/2008 n.446</a></p>
<p>Non va sospeso il diniego di permesso di soggiorno che si fondi su un’ipotesi di revoca ex lege del decreto di espulsione (figura, peraltro, di dubbia ammissibilità sul piano teorico, essendo la revoca un tipico potere dell’amministrazione). (G.S.) vedi anche: T.A.R. LAZIO – ROMA, SEZ. II QUATER &#8211; Ordinanza sospensiva</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-29-1-2008-n-446/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 29/1/2008 n.446</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-29-1-2008-n-446/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 29/1/2008 n.446</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospeso il diniego di permesso di soggiorno che si fondi su un’ipotesi di revoca ex lege del decreto di espulsione (figura, peraltro, di dubbia ammissibilità sul piano teorico, essendo la revoca un tipico potere dell’amministrazione). (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>vedi anche: T.A.R. LAZIO – ROMA, SEZ. II QUATER &#8211; <a href="/ga/id/2008/2/11538/g">Ordinanza sospensiva del 28 marzo 2006 n. 1861</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</b></p>
<p>Registro Ordinanza: 446/08<br />
Registro Generale: 10038/2007</p>
<p align=center><b>Sezione Sesta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Claudio Varrone<br /> Cons. Luciano Barra Caracciolo<br /> Cons. Domenico Cafini<br /> Cons. Aldo Scola<br />Cons. Francesco Bellomo Est.<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 29 Gennaio 2008.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>QOSIA BLERIM</b><br />
rappresentato e difeso da: Avv. LUIGI CIOTTIcon domicilio eletto in Roma VIALE DELLE MILIZIE N. 124</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MINISTERO DELL&#8217;INTERNO</b><br />
rappresentato e difeso da: AVVOCATURA GEN. STATO<br />
con domicilio  in Roma VIA DEI PORTOGHESI 12</p>
<p><b>QUESTURA DI ROMA</b><br />
non costituitasi;</p>
<p>per l&#8217;annullamento dell&#8217;ordinanza del TAR LAZIO &#8211; ROMA: Sezione II Quater n.1861/2006, resa tra le parti, concernente RIGETTO RICHIESTA PERMESSO DI SOGGIORNO;<br />
Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l&#8217;ordinanza di reiezione della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
MINISTERO DELL&#8217;INTERNO<br />Udito il relatore Cons. Francesco Bellomo<br />
Nessuno è presente per le parti;</p>
<p>Ritenuto che l’appello non sia suscettibile di accoglimento, atteso che nella fattispecie controversa non sussiste un’ipotesi una revoca ex lege del decreto di espulsione (figura, peraltro, di dubbia ammissibilità sul piano teorico, essendo la revoca un tipico potere dell’amministrazione).</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Rigetta la domanda cautelare (Ricorso n.10038/2007).</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 29 Gennaio 2008<br />
L&#8217;ESTENSORE<br />
IL PRESIDENTE<br />
IL SEGRETARIO</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-29-1-2008-n-446/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 29/1/2008 n.446</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Campania &#8211; Salerno &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 7/4/2004 n.446</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-salerno-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-7-4-2004-n-446/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-salerno-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-7-4-2004-n-446/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-salerno-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-7-4-2004-n-446/">T.A.R. Campania &#8211; Salerno &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 7/4/2004 n.446</a></p>
<p>Edilizia residenziale pubblica &#8211; rilascio immediato di alloggio comunale &#8211; godimento in assegnazione provvisoria –tutela cautelare &#8211; rigetto. Vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V – Ordinanza n. 2780 del 15 giugno 2004 REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE AMMINISTRATIVOREGIONALE PER LA CAMPANIASALERNO &#8211; SECONDA SEZIONE Registro Ordinanze:446/04Registro Generale: 831/2004 nelle persone dei</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-salerno-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-7-4-2004-n-446/">T.A.R. Campania &#8211; Salerno &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 7/4/2004 n.446</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-salerno-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-7-4-2004-n-446/">T.A.R. Campania &#8211; Salerno &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 7/4/2004 n.446</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia residenziale pubblica &#8211; rilascio immediato di alloggio comunale  &#8211; godimento in assegnazione provvisoria –tutela cautelare &#8211; rigetto.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V – <a href="/ga/id/2004/6/4342/g">Ordinanza n. 2780 del 15 giugno 2004</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO<br />REGIONALE PER LA CAMPANIA<br />SALERNO &#8211; SECONDA SEZIONE</b></p>
<p>Registro Ordinanze:446/04<br />Registro Generale: 831/2004<br />
nelle persone dei Signori:<br />
UMBERTO ORREI Presidente<br />FERDINANDO MINICHINI Cons.<br />MICHELANGELO MARIA LIGUORI Primo Ref. , relatore<br />ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 07 Aprile 2004<br />
Visto il ricorso 831/2004 proposto da:<br />
<b>FRUNCILLO GAETANO</b>rappresentato e difeso da:<br />
D&#8217;ANISI AVV. GIOVANNIcon domicilio eletto in SALERNOVIA A.SALERNITANA N.23presso<br />
D&#8217;ANISI AVV. GIOVANNI</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI SALERNO</b>rappresentato e difeso da:PISCITELLI AVV. ANTONIO, RINALDI AVV. LUIGI E GRAZIANI AVV.MARIA GRAZIA<br />
con domicilio eletti in SALERNO<br />
VIA ROMA<br />
per l&#8217;annullamento,<br />previa sospensione dell&#8217;esecuzione, del provv.to prot. 342/04 con il quale è stato ordinato al ricorrente l’immediato rilascio dell’alloggio;</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
COMUNE DI SALERNO</p>
<p>Udito il relatore Primo Ref. MICHELANGELO MARIA LIGUORI e uditi gli Avv.tiD’Anisi, Rinaldi e Graziani;</p>
<p>Considerato che il ricorso non presenta sufficienti elementi di fondatezza, ritenuto conto che nel caso di specie si tratta di un’assegnazione provvisoria, per cui non si applica quanto previsto dall’art. 21 L. Reg. Campania n° 18/97;</p>
<p>Visto l’art.21 della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, così come modificato dall’art.3 della legge 205/2000;<br />
Ritenuto che non sussistono le ragioni di cui al citato art.21 della legge 6.12.1971 n.1034;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Respinge la suindicata domanda incidentale di sospensione.<br />
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>SALERNO, li 7 aprile 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-salerno-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-7-4-2004-n-446/">T.A.R. Campania &#8211; Salerno &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 7/4/2004 n.446</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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