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	<title>4455 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>4455 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 18/9/2008 n.4455</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-18-9-2008-n-4455/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-18-9-2008-n-4455/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 18/9/2008 n.4455</a></p>
<p>Pres. Iannotta Est. Giordano F. Pecora (avv. L. Ricca) c/ Comune di Reggio Calabria (Avv.ti A. e G. Placidi). sulla giurisdizione del giudice ordinario nelle controversie relative al recesso della P.A. da un contratto di appalto di opere pubbliche Contratti della P.A. – Opere pubbliche &#8211; Appalto – Decisione P.A.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-18-9-2008-n-4455/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 18/9/2008 n.4455</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-18-9-2008-n-4455/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 18/9/2008 n.4455</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Iannotta   Est. Giordano<br /> F. Pecora (avv. L. Ricca) c/ Comune di Reggio Calabria (Avv.ti A. e G. Placidi).</span></p>
<hr />
<p>sulla giurisdizione del giudice ordinario nelle controversie relative al recesso della P.A. da un contratto di appalto di opere pubbliche</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della P.A. – Opere pubbliche &#8211; Appalto – Decisione P.A. di non eseguire – Recesso – Giurisdizione del G.O. – Sussiste &#8211; Ragioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In tema di appalto di opere pubbliche, una volta che l’accordo contrattuale sia da considerare concluso in modo definitivo e definitivamente efficace,  la scelta della p.a. committente di non eseguire l’opera come progettata, compiuta per sopravvenuti motivi di opportunità, rientra nell’ambito del potere, non pubblico di revoca, ma contrattuale di recesso, sicché  la relativa controversia spetta alla giurisdizione del giudice ordinario (1)<br />
&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) cfr. Cass. Civ., SS.UU., 26 giugno 2003, n. 10160..</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla giurisdizione del giudice ordinario nelle controversie relative al recesso della P.A. da un contratto di appalto di opere pubbliche</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA		       <br />	<br />
	    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO	</b></p>
<p>N.REG.DEC.4455/08<br />
	     N. 6726 REG. RIC.<br />	<br />
ANNO 2000</p>
<p align=center><b>Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale<br />
   Quinta  Sezione</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>DECISIONE</b></p>
<p>sul ricorso in appello n. 6726/2000, proposto</p>
<p> dall’arch. <b>Francesco PECORA</b>, titolare dell’omonima impresa, rappresentato e difeso dall’ avv. prof. Lucio Ricca, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Mario Giannarini in Roma, Via Gavorrano n. 12, sc. B. int. 4;</p>
<p align=center>c o n t r o</p>
<p>il <b>COMUNE DI REGGIO CALABRIA</b>, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Mario De Tommasi, con domicilio eletto presso lo studio di Alfredo e Giuseppe Placidi in Roma, Via  Cosseria n. 2;</p>
<p>per la riforma<br />
della sentenza del T.A.R. Calabria, Sezione staccata di Reggio Calabria, n. 71/2000, in data 24 novembre 1999;</p>
<p>Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio della parte appellata;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti costituite a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore, alla pubblica udienza del 4 dicembre 2007, il Consigliere  Francesco GIORDANO;<br />
Uditi gli avvocati Ricca e Giuffre’, quest’ultimo per delega di De Tommasi;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>F A T T O </b></p>
<p>La presente vicenda contenziosa trae origine da un appalto conferito (anteriormente all’entrata in vigore della l. 8 giugno 1990 n. 142) all’appellante, a seguito di licitazione privata, dalla Giunta (G.M.) del Comune di Reggio Calabria, con i poteri del Consiglio, per l’esecuzione di lavori di ristrutturazione del Teatro comunale “F. Cilea”. <br />
Successivamente allo stesso appellante furono attribuiti, mediante accolli senza gara (trattativa privata), altri quattro lavori che portarono l’iniziale importo di £. 410.000.000 alla somma finale di £. 1.991.000.000.<br />
A lavori quasi ultimati, l’intera questione formò oggetto di una più ampia ed organica riconsiderazione, che il Consiglio effettuò con la deliberazione n. 6/90 approvando un progetto di ristrutturazione, per l’importo complessivo di 10 miliardi di lire da attingere ai fondi del c.d. “Decreto Reggio”, che prevedeva un completo rifacimento interno della struttura.<br />
Fu, quindi, indetta una gara d’appalto che venne aggiudicata al Consorzio Ravennate, con il quale fu stipulato il relativo contratto, a lavori già consegnati in via provvisoria.<br />
Per rendere operativa la delibera di aggiudicazione dell’appalto al Consorzio Ravennate,  la Giunta comunale dispose lo scioglimento per recesso dei contratti in essere con la ditta Pecora, contemplando però, come previsto dall’art. 345 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 (all. F), il pagamento di quanto era stato eseguito per i lavori ed i materiali utili esistenti in cantiere, oltre ad un decimo dell’importo delle opere non eseguite, spettante all’appaltatore a titolo di risarcimento forfetario del danno subito.<br />
Il ricorso al T.A.R. della Calabria, Sezione staccata di Reggio Calabria, proposto dall’arch. Pecora avverso la deliberazione di rescissione del contratti adottata dalla G.M. di Reggio Calabria n. 1086 del 18 agosto 1998, è stato definito dalla sentenza oggi impugnata, con la quale il giudice di prime cure, riconosciuta la propria giurisdizione esclusiva sulla controversia sottoposta al suo esame, ha ravvisato l’infondatezza del gravame e l’ha respinto addossando al ricorrente le spese di lite nella misura di complessive euro 3.000,00. <br />
Col presente atto di appello l’istante ritiene tale sentenza censurabile per contrasto con l’art. 345 della legge n. 2248/1865, all. F, sotto molteplici profili, e ne chiede la riforma con il conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati in primo grado.<br />
L’appellato Comune, soffermandosi preliminarmente sulla questione della giurisdizione, resiste alle doglianze dell’istante ed auspica il rigetto dell’appello con vittoria di spese, competenze ed onorari dei due gradi di giudizio.<br />
Infine, in una conclusiva memoria l’arch. Pecora richiama i motivi di appello, sotto tutti i profili, insistendo nelle rassegnate conclusioni col favore delle spese.</p>
<p align=center><b>D I R I T T O</b></p>
<p>Come accennato in narrativa, il giudice di prima istanza ha affrontato il problema concernente la giurisdizione del Tribunale sulla controversia sottopostagli dal ricorrente arch. Pecora.<br />
Ha ritenuto l’organo giudicante che, a seguito dell’entrata in vigore del D. Lgs. n. 80/98, la giurisdizione amministrativa in materia di affidamento di appalti pubblici, non è limitata alle posizioni di interesse legittimo, ma si estende a quelle di diritto soggettivo. <br />
Conseguentemente, andrebbero ricondotte alla giurisdizione amministrativa esclusiva anche le controversie concernenti la risoluzione unilaterale dei contratti di appalto, disposta dall’amministrazione ai sensi dell’art. 345 della legge n. 2248/1865, all. F, in quanto la relativa procedura rientrerebbe, sia pure “in negativo”, tra quelle di affidamento di appalti pubblici cui si riferisce il menzionato D. Lgs. n. 80/98.<br />
La questione della giurisdizione del giudice adito è stata ripresa e riproposta in sede di appello, giacché, come rilevato dalla resistente Amministrazione comunale di Reggio Calabria, l’appellante ha, sia pure “in modo larvato”, contestato la giurisdizione amministrativa. <br />
Sicché la stessa parte appellata ha dovuto occuparsi dell’argomento, concludendo per il riconoscimento, nel caso di specie, della giurisdizione al giudice amministrativo.<br />
Occorre, dunque, che, prescindendo dalla specificità delle censure mosse alla sentenza impugnata, anche questa Sezione giudicante proceda all’esame del problema posto in via pregiudiziale, senza tema di incorrere nel limite relativo all’avvenuta formazione del c.d. “giudicato interno” sulla giurisdizione (cfr., sul tema, Cass. Civ., SS.UU., 20 giugno 2007, n. 14288 e  22 febbraio 2007, n. 4109; Cons. Stato, A.P., 30 agosto 1985, n. 4). <br />
Quanto sopra premesso, il Collegio esprime l’avviso che la res litigiosa che forma oggetto della vertenza all’esame, esuli dalla giurisdizione del giudice amministrativo e rientri nella sfera di competenza del giudice ordinario.<br />
Invero, ancor prima che, con la sentenza n. 204 del 2004, il Giudice delle Leggi sottoponesse al vaglio di legittimità costituzionale il D. Lgs. n. 80/98, la Suprema Corte aveva statuito che “In tema di appalto di opere pubbliche, una volta che l’accordo contrattuale sia da considerare concluso in modo definitivo e definitivamente efficace,  la scelta della p.a. committente di non eseguire l’opera come progettata, compiuta per sopravvenuti motivi di opportunità, rientra nell’ambito del potere, non pubblico di revoca, ma contrattuale di recesso, di cui all’art. 345 l. 20 marzo 1865, n. 2248. all. F, sicché  la relativa controversia spetta alla giurisdizione del giudice ordinario.” (cfr. Cass. Civ., SS.UU., 26 giugno 2003, n. 10160).<br />
La vertenza dedotta in lite evidenzia i presupposti indicati dalla Corte, sicché, non essendo rinvenibili validi motivi per andare di avviso contrario al suo insegnamento, deve essere declinata la giurisdizione del giudice amministrativo ed affermata quella dell’A.G.O..<br />
Spese compensate.</p>
<p align=center><b>P. Q. M.</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione V, pronunciando sul  presente atto d’appello, annulla senza rinvio l’impugnata sentenza di 1° grado, per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.  <br />
Compensa integralmente le spese di giudizio. <br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2007, dal Consiglio di Stato in s.g. (Sez. V) riunito in Camera di Consiglio, con l&#8217;intervento dei seguenti Magistrati:<br />
Raffaele               IANNOTTA               PRESIDENTE<br />
Raffaele               CARBONI                CONSIGLIERE<br />
Cesare                 LAMBERTI              CONSIGLIERE<br />
Caro LUCREZIO  MONTICELLI           CONSIGLIERE<br />
Francesco GIORDANO                CONSIGLIERE EST.</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 18/09/08<br />
(Art. 55. L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-18-9-2008-n-4455/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 18/9/2008 n.4455</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/9/2007 n.4455</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-ordinanza-sospensiva-27-9-2007-n-4455/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Sep 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-ordinanza-sospensiva-27-9-2007-n-4455/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/9/2007 n.4455</a></p>
<p>vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI &#8211; Ordinanza sospensiva del 15 gennaio 2008 n. 260 REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALEPER IL LAZIOROMA SEZIONE TERZA BIS Registro Ordinanze: 4455/2007 Registro Generale: 7490/2007 nelle persone dei Signori: SAVERIO CORASANITI PresidenteMASSIMO LUCIANO CALVERI Cons. relatore LINDA SANDULLI Cons. ha pronunciato la seguente</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-ordinanza-sospensiva-27-9-2007-n-4455/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/9/2007 n.4455</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-ordinanza-sospensiva-27-9-2007-n-4455/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/9/2007 n.4455</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI &#8211; <a href="/ga/id/2008/1/11402/g">Ordinanza sospensiva del 15 gennaio 2008 n. 260</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />PER IL LAZIO<br />ROMA </b></p>
<p align=center><b>SEZIONE TERZA BIS</b></p>
<p>Registro Ordinanze: 4455/2007<br />
Registro Generale: 7490/2007<br />
nelle persone dei Signori:<br />
SAVERIO CORASANITI Presidente<br />MASSIMO LUCIANO CALVERI Cons. relatore<br />
LINDA SANDULLI Cons.<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 27 Settembre 2007<br />
Visto il ricorso 7490/2007  proposto da:<br />
<b>MARANZANO NICOLETTA </b>rappresentata e difesa da:MICELI AVV. WALTER &#8211; GANCI AVV. FABIOcon domicilio eletto in ROMAVIA CRESCENZIO, 9pressoSTILE AVV. LUCIO </p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE</b>rappresentato e difeso da:AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in ROMAVIA DEI PORTOGHESI, 12presso la sua sede<br />
<b>MIN PUBBLICA ISTRUZIONE &#8211; DIP ISTRUZIONE DIR GEN PERS SCUOLA</b><br />
<b>UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI SASSARI</b>rappresentato e difeso da:AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in ROMAVIA DEI PORTOGHESI, 12presso la sua sede<br />
e nei confronti di<br /><b>DI GIOVANNI ROSANNA </b></p>
<p>per l’annullamento<br />
&#8211; annullamento graduatoria ad esaurimento del personale docente ed educativo per il conferimento di incarichi a tempo determinato ed indeterminato – annullamento art. 1 co. 10 DDG 16.3.07;<br />
&#8211; di ogni altro atto indicato nell’epigrafe del ricorso;<br />
Visto l’art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come integrato dall’art. 3 della legge 21 luglio 2000, n. 205;<br />
Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;<br />
Vista la domanda di provvedimento cautelare, presentata in via incidentale da parte ricorrente;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio di:<br />
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE<br />UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI SASSARI<br />Nominato relatore il Consigliere Massimo Luciano CALVERI e uditi alla Camera di Consiglio del 27 settembre  2007 gli avvocati come da verbale;<br />
Avuto riguardo alla mutata configurazione &#8211; ad opera della legge finanziaria del 2007 &#8211; della graduatoria da permanente ad esaurimento;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Terza, respinge la suindicata domanda cautelare.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Così deciso in Roma, 27 settembre 2007</p>
<p>Il Presidente: Saverio Corasaniti<br />
L’Estensore: Massimo Luciano Calveri</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-ordinanza-sospensiva-27-9-2007-n-4455/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/9/2007 n.4455</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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