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	<title>42610 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>42610 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezione VI penale &#8211; Sentenza &#8211; 6/10/2015 n.42610</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-vi-penale-sentenza-6-10-2015-n-42610/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2015 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-vi-penale-sentenza-6-10-2015-n-42610/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione VI penale &#8211; Sentenza &#8211; 6/10/2015 n.42610</a></p>
<p>Pres. Agrò, est. De Amicis Pubblica amministrazione &#8211; Istanza del privato &#8211; Silenzio &#8211; rifiuto &#8211; Conseguenze &#8211; Omissione di atti d&#8217;ufficio ex art. 328 c.p. &#8211; Condizioni In tema di delitto di omissione di atti d&#8217;ufficio, il formarsi del silenzio-rifiuto alla&#160;scadenza del termine di trenta giorni dalla richiesta del</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-vi-penale-sentenza-6-10-2015-n-42610/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione VI penale &#8211; Sentenza &#8211; 6/10/2015 n.42610</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-vi-penale-sentenza-6-10-2015-n-42610/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione VI penale &#8211; Sentenza &#8211; 6/10/2015 n.42610</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Agrò, est. De Amicis</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblica amministrazione &#8211; Istanza del privato &#8211; Silenzio &#8211; rifiuto &#8211; Conseguenze &#8211; Omissione di atti d&#8217;ufficio ex art. 328 c.p. &#8211; Condizioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">In tema di delitto di omissione di atti d&#8217;ufficio, il formarsi del silenzio-rifiuto alla&nbsp;scadenza del termine di trenta giorni dalla richiesta del privato costituisce un&nbsp;inadempimento integrante la condotta omissiva richiesta per la configurazione&nbsp;della fattispecie incriminatrice .La fattispecie di cui all&#8217;art. 328, comma 2, c.p., incrimina non tanto l&#8217;omissione dell&#8217;atto richiesto, quanto la mancata indicazione delle ragioni del ritardo entro i trenta giorni dall&#8217;istanza di chi vi abbia interesse. L&#8217;omissione dell&#8217;atto, in sostanza, non comporta ex se la punibilità dell&#8217;agente, poichè questa scatta soltanto se il pubblico ufficiale (o l&#8217;incaricato di pubblico servizio), oltre a&nbsp;non avere compiuto l&#8217;atto, non risponde per esporre le ragioni del ritardo: viene&nbsp;punita, in tal modo, non già la mancata adozione dell&#8217;atto, che potrebbe&nbsp;rientrare nel potere discrezionale della pubblica amministrazione, bensì l&#8217;inerzia&nbsp;del funzionario, la quale finisce per rendere poco trasparente l&#8217;attività&nbsp;amministrativa.Ne discende, conclusivamente, che la richiesta scritta di cui all&#8217;art. 328, comma secondo, cod. pen., assume la natura e la funzione tipica della diffida ad&nbsp;adempiere, dovendo la stessa essere rivolta a sollecitare il compimento dell&#8217;atto o l&#8217;esposizione delle ragioni che lo impediscono, con il logico corollario che il&nbsp;reato si &#8220;consuma&#8221; quando, in presenza di tale presupposto, sia decorso il termine di trenta giorni senza che l&#8217;atto richiesto sia stato compiuto, o senza che&nbsp;il mancato compimento sia stato giustificato</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">RITENUTO IN FATTO<br />
1. Con sentenza emessa in data 27 ottobre 2014 la Corte d&#8217;appello di&nbsp;Messina, in riforma della sentenza assolutoria emessa dal Tribunale di Barcellona<br />
P.G. in data 25 febbraio 2010, ha dichiarato OMISSIS, nella sua qualità di&nbsp;responsabile dell&#8217;Ufficio tecnico del Comune di Santa Lucia del Mela, colpevole<br />
del delitto di cui all&#8217;art. 328, comma 2, c.p., per avere omesso di comunicare a&nbsp;OMISSIS l&#8217;esito di analisi chimiche effettuate sulla natura inquinante<br />
delle acque di scolo che attraversavano un fondo di sua proprietà, malgrado la&nbsp;richiesta del 27.12.2007 e la successiva diffida del 21.4.2008, condannandolo<br />
alla pena di euro 400,00 di multa.<br />
2. Avverso la su indicata decisione ha proposto ricorso per cassazione il&nbsp;difensore di fiducia dell&#8217;imputato, deducendo quattro motivi di doglianza il cui<br />
contenuto viene qui di seguito sinteticamente illustrato.<br />
2.1. Violazioni di legge e vizi motivazionali in relazione agli artt. 328,&nbsp;comma 2, c.p., 35, comma 4, I. n. 241/90, per avere la Corte d&#8217;appello<br />
acriticamente accolto le argomentazioni svolte dal P.M. appellante riguardo alla&nbsp;configurabilità dell&#8217;ipotizzata fattispecie incriminatrice, senza chiarire le ragioni<br />
poste alla base dell&#8217;indirizzo giurisprudenziale da lui propugnato, di segno&nbsp;contrario rispetto a quello richiamato e fatto proprio dal Tribunale nella sentenza<br />
assolutoria di primo grado. Ad ogni modo la questione, oggetto di un contrasto&nbsp;giurisprudenziale, potrebbe essere rimessa alle Sezioni Unite ex art. 618 c.p.p. .<br />
2.2. Violazioni di legge e vizi motivazionali in relazione all&#8217;art. 192 c.p.p.,&nbsp;per avere la Corte d&#8217;appello ignorato quanto evidenziato dall&#8217;imputato nella<br />
memoria difensiva del 22 ottobre 2014, riguardo all&#8217;assenza di prova non solo in&nbsp;merito alla sua condizione di responsabile dell&#8217;ufficio tecnico comunale, ma<br />
anche sulla sua effettiva conoscenza delle richieste avanzate dalla persona offesa&nbsp;OMISSIS.<br />
2.3. Violazioni di legge e vizi motivazionali in relazione all&#8217;art. 328, comma&nbsp;2, c.p., non avendo la Corte d&#8217;appello considerato che, a seguito della riforma<br />
introdotta dalla I. n. 15/2005, il meccanismo previsto dalla norma incriminatrice&nbsp;è utilizzabile solo quando il termine di novanta giorni fissato per l&#8217;emanazione<br />
dell&#8217;atto sia già decorso, avendo quella modifica legislativa attribuito ai pubblici&nbsp;ufficiali uno spatium deliberandi di novanta giorni, con la possibilità per la P.A. di<br />
darsi un termine maggiore.<br />
Nel caso di specie, la diffida e messa in mora del 21 aprile 2008 è stata fatta&nbsp;da parte del OMISSISa oltre novanta giorni dalla prima istanza del 27 dicembre<br />
2007, ma mentre quest&#8217;ultima è stata rivolta sia al Sindaco che al responsabile&nbsp;del servizio tecnico, la prima, ossia la diffida a provvedere, è stata effettuata solo<br />
nei confronti del Sindaco, dunque non è pervenuta al medesimo amministratore&nbsp;o funzionario compulsato in precedenza, con la conseguenza che non è<br />
ravvisabile il doppio interpello rivolto al medesimo soggetto che in ipotesi&nbsp;sarebbe rimasto inerte.<br />
2.4. Violazione di legge e vizi motivazionali in relazione all&#8217;art. 43 c.p., per&nbsp;difetto di dolo, avuto riguardo alle diverse pronunzie intervenute sull&#8217;efficacia del<br />
silenzio dell&#8217;amministrazione a seguito di una richiesta di accesso agli atti ed al&nbsp;fatto che l&#8217;imputato avrebbe potuto restare inerte sulla richiesta, confidando su<br />
un&#8217;opzione ermeneutica avallata dalla giurisprudenza della Suprema Corte.<br />
CONSIDERATO IN DIRITTO<br />
1. Il ricorso è in parte fondato e va pertanto accolto nei limiti e per gli effetti&nbsp;di seguito esposti e precisati.<br />
2. Il primo, il terzo ed il quarto motivo di doglianza sono inammissibili per&nbsp;manifesta infondatezza, poiché le relative censure sono state prospettate sulla<br />
base del richiamo ad un isolato precedente del 1998, rimasto del tutto superato&nbsp;dalla successiva evoluzione della giurisprudenza di legittimità.<br />
Al riguardo, invero, deve ribadirsi la pacifica linea interpretativa tracciata da&nbsp;questa Suprema Corte, che ha ormai da tempo stabilito il principio secondo cui,<br />
in tema di delitto di omissione di atti d&#8217;ufficio, il formarsi del silenzio-rifiuto alla&nbsp;scadenza del termine di trenta giorni dalla richiesta del privato costituisce un<br />
inadempimento integrante la condotta omissiva richiesta per la configurazione&nbsp;della fattispecie incriminatrice (Sez. 6, n. 45629 del 17/10/2013, dep.<br />
13/11/2013, Rv. 257706; Sez. 6, n. 7348 del 24/11/2009, dep. 2010, Di&nbsp;Venere, Rv. 246025; Sez. 6, n. 5691 del 06/04/2000, Scorsone, Rv. 217339).<br />
Rispetto a tale indirizzo dominante, l&#8217;unico precedente giurisprudenziale&nbsp;contrario, cui ha fatto riferimento il ricorrente, non può essere sotto alcun profilo<br />
condiviso in quanto, come più volte evidenziato in questa Sede, sovrappone la&nbsp;questione del rimedio apprestato dall&#8217;ordinamento contro l&#8217;inerzia della pubblica<br />
amministrazione &#8211; consentendo con la finzione del silenzio-rifiuto che il cittadino&nbsp;possa procedere ad impugnazione &#8211; con i diversi aspetti problematici inerenti la<br />
responsabilità penale del pubblico funzionario. Senza dire che, con l&#8217;esperibilità&nbsp;dei rimedi giurisdizionali avverso il silenzio-rifiuto, non,* soddisfano neppure<br />
interamente le esigenze di tutela nei confronti della pubblica amministrazione&nbsp;(basti pensare al vizio di merito dell&#8217;atto amministrativo).<br />
La fattispecie di cui all&#8217;art. 328, comma 2, c.p., incrimina non tanto&nbsp;l&#8217;omissione dell&#8217;atto richiesto, quanto la mancata indicazione delle ragioni del<br />
ritardo entro i trenta giorni dall&#8217;istanza di chi vi abbia interesse. L&#8217;omissione&nbsp;dell&#8217;atto, in sostanza, non comporta ex se la punibilità dell&#8217;agente, poichè questa<br />
scatta soltanto se il pubblico ufficiale (o l&#8217;incaricato di pubblico servizio), oltre a&nbsp;non avere compiuto l&#8217;atto, non risponde per esporre le ragioni del ritardo: viene<br />
punita, in tal modo, non già la mancata adozione dell&#8217;atto, che potrebbe&nbsp;rientrare nel potere discrezionale della pubblica amministrazione, bensì l&#8217;inerzia<br />
del funzionario, la quale finisce per rendere poco trasparente l&#8217;attività&nbsp;amministrativa. In tal senso, la stessa formulazione della norma, che utilizza la<br />
congiunzione &#8220;e&#8221;, delinea una equiparazione ex lege dell&#8217;omessa risposta che&nbsp;illustra le ragioni del ritardo alla mancata adozione dell&#8217;atto richiesto (v., in<br />
motivazione, Sez. 6, 22 giugno 2011, n. 43647).<br />
Ne discende, conclusivamente, che la richiesta scritta di cui all&#8217;art. 328,&nbsp;comma secondo, cod. pen., assume la natura e la funzione tipica della diffida ad<br />
adempiere, dovendo la stessa essere rivolta a sollecitare il compimento dell&#8217;atto&nbsp;o l&#8217;esposizione delle ragioni che lo impediscono, con il logico corollario che il<br />
reato si &#8220;consuma&#8221; quando, in presenza di tale presupposto, sia decorso il&nbsp;termine di trenta giorni senza che l&#8217;atto richiesto sia stato compiuto, o senza che<br />
il mancato compimento sia stato giustificato (Sez. 6, 15 gennaio 2014 &#8211; 20&nbsp;gennaio 2014, n. 2331).<br />
Con riferimento ai su indicati motivi di doglianza, pertanto, la decisione&nbsp;impugnata ha fatto buon governo delle regole stabilite da questa Suprema Corte,<br />
ritenendo la condotta in contestazione idonea ad integrare gli estremi del reato&nbsp;omissivo sul pacifico rilievo, in punto di fatto, che la lettera di diffida e messa in<br />
mora del 21 aprile 2008, nonostante fosse direttamente rivolta al Sindaco, era&nbsp;stata da questi inoltrata, il successivo 30 aprile 2008, al responsabile del Servizio<br />
urbanistico tecnico, con l&#8217;esplicito &#8220;invito a darne immediato riscontro e relativa&nbsp;comunicazione al sottoscritto&#8221;, così ponendolo in condizione di conoscere<br />
l&#8217;oggetto dell&#8217;incarico da adempiere, a lui affidato nella rispettiva qualità.<br />
3. Fondato, di contro, deve ritenersi il secondo motivo di doglianza, là dove i&nbsp;Giudici di merito non hanno adeguatamente affrontato e risolto, in punto di fatto,<br />
un aspetto decisivo ai fini della configurazione della responsabilità penale, atteso&nbsp;che già in sede di gravame (v. pag. 5 della memoria difensiva in data 22 ottobre<br />
2014) era stato posto in dubbio il connesso profilo inerente l&#8217;accertamento della&nbsp;effettiva riconducibilità del comportamento omissivo alla persona dell&#8217;imputato,<br />
con riferimento alla necessaria verifica della sua formale condizione soggettiva di&nbsp;responsabile del servizio tecnico comunale al momento della ricezione della<br />
diffida da parte del Sindaco, con le relative implicazioni in tema di competenza a&nbsp;provvedere sull&#8217;oggetto della richiesta inoltrata al dirigente di quell&#8217;Ufficio.<br />
Su tali punti, specificamente contestati in sede di gravame, non emerge&nbsp;dalla motivazione della decisione impugnata una precisa ed argomentata risposta<br />
a confutazione delle censure mosse dalla difesa.<br />
4. Sulla base delle su esposte considerazioni, conclusivamente, la sentenza&nbsp;impugnata va annullata con rinvio alla Corte d&#8217;appello di Reggio Calabria,<br />
affinché provveda, alla stregua delle regole di giudizio affermate, a colmare le su&nbsp;indicate lacune , uniformandosi al quadro dei principii in questa<br />
Sede stabiliti.</div>
<div style="text-align: justify;">P.Q.M.</div>
<div style="text-align: justify;">Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte&nbsp;d&#8217;Appello di Reggio Calabria.<br />
Così deciso in Roma, lì, 6 ottobre 2015&nbsp;</div>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-vi-penale-sentenza-6-10-2015-n-42610/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione VI penale &#8211; Sentenza &#8211; 6/10/2015 n.42610</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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