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	<title>4187 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>4187 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 17/3/2010 n.4187</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-17-3-2010-n-4187/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-17-3-2010-n-4187/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 17/3/2010 n.4187</a></p>
<p>Pres. Giovannini Est. Maddalena Di Benedetto ( Avv. D’Agostino) c/ Banca D’Italia ( Avv. Ceci) 1. Pubblico impiego – Rapporto di lavoro &#8211; Illegittima costituzione – Restitutio in integrum &#8211; Non sussiste – Ragioni – Risarcimento danni – Ammissibilità 2. Responsabilità e risarcimento &#8211; Danno non patrimoniale – Presupposti &#8211;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-17-3-2010-n-4187/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 17/3/2010 n.4187</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-17-3-2010-n-4187/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 17/3/2010 n.4187</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Giovannini  Est. Maddalena<br />  Di Benedetto ( Avv. D’Agostino) c/ Banca D’Italia ( Avv. Ceci)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Pubblico impiego – Rapporto di lavoro &#8211;  Illegittima costituzione – Restitutio in integrum   &#8211;<br />
Non sussiste – Ragioni – Risarcimento danni – Ammissibilità 	</p>
<p>2. Responsabilità e risarcimento  &#8211; Danno non patrimoniale – Presupposti &#8211; Esistenza danno &#8211;   Liquidazione equitativa – Prova &#8211;  Necessità &#8211; Impossibilità determinazione esatto ammontare</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Nel pubblico impiego, la restitutio in integrum agli effetti economici spetta al dipendente pubblico solo nel caso di sentenza che riconosca l’illegittima interruzione di un rapporto di lavoro già in corso, e non anche in caso di  illegittimo diniego di costituzione del rapporto stesso, restando  sempre salva la possibilità di esperire azione per risarcimento danni.	</p>
<p>2. Per il risarcimento del danno non patrimoniale  (biologico, alla vita di relazione e alla serenità familiare) deve essere fornita la prova dell’esistenza di detto danno, non essendo sufficiente effettuare la semplice allegazione. In riferimento all’art. 1226 c.c. è possibile la liquidazione equitativa del danno solo nel caso in cui di esso sia certa l’esistenza, mentre risulti impossibile o gravemente difficoltosa la prova del suo esatto ammontare</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 9514 del 2006, proposto da:<br />
<b>Di Benedetto Loretta</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Nicola D&#8217;Agostino, Fabrizio Paoletti, Nicoletta D&#8217;Agostino, con domicilio eletto presso Nicola D&#8217;Agostino in Roma, via G. Antonelli, 47; </p>
<p><i></p>
<p align=center>contro<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i><b>Banca D&#8217;Italia</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv. Stefania Ceci, Adriana Frisullo, con domicilio eletto presso Stefania Ceci in Roma, via Nazionale, 91; <br />	<br />
<i></p>
<p align=center>per la condanna </p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i><br />	<br />
della amministrazione intimata al risarcimento dei danni derivanti da tardiva assunzione quantificati, quanto ai danni patrimoniali, in relazione le retribuzioni nette non percepite dal 1.3.1991 al 30.11.1994, in euro 55.000 e, quanto ai danni non patrimoniali ( biologico, alla vita di relazione, alla formazione professionale e alla serenità familiare), nella stessa cifra, così complessivamente raggiungendo la somma di euro 100.000, oltre svalutazione monetaria e interessi.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Banca D&#8217;Italia;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 25 novembre 2009 il dott. Maria Laura Maddalena e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p>	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con il ricorso in epigrafe, la ricorrente agisce dinanzi a questo giudice per ottenere il risarcimento del danno da ritardata assunzione nei ruoli della Banca di Italia, nonché del danno non patrimoniale (biologico ed esistenziale) patito in conseguenza del comportamento omissivo della Banca.<br />	<br />
Espone a tal fine: <br />	<br />
&#8211; di aver superato il concorso per l’assunzione di 30 vice assistenti in esperimento indetto con bando del 16.12.1988 dalla Banca d’Italia; <br />	<br />
&#8211; di essere stata invitata a presentare i documenti di rito e a sottoporsi a visita medica presso vari presidi medici; <br />	<br />
&#8211; che con lettera r.r..r. del 10.11.1993 la Banca di Italia le comunicava che il Consiglio Superiore aveva deliberato, in data 23.9.1993, di non poter procedere alla sua assunzione per carenza del requisito dell’idoneità fisica all’impiego; <br />	<br />
&#8211; che in data 10.7.1993, tuttavia, la ricorrente era stata sottoposta a vista medica dalla Uls Roma 2, la quale l’aveva ritenuta idonea in modo condizionato allo svolgimento delle mansioni proprie del grado di vice assistente; <br />	<br />
&#8211; che solo con delibera del 13.7.1994, la Banca d’Italia revocava la precedente sua delibera di diniego di assunzione e, successivamente, con delibera del 27.9.1994, disponeva la sua nomina alle dipendenze dell’istituto, con decorrenza dei soli effetti gi<br />
&#8211; che, con ricorso al Pretore del lavoro, notificato il 3.6.99, la ricorrente conveniva in giudizio la Banca di Italia per chiedere il risarcimento del danno materiale e biologico; <br />	<br />
&#8211; che con sentenza n. 20475 del 24.10.2005, le sezioni unite della Cassazione hanno dichiarato la giurisdizione del giudice amministrativo.<br />	<br />
Tanto premesso, la ricorrente sostiene, nell’atto di riassunzione del ricorso dinanzi a questo giudice, che la Banca di Italia aveva tenuto un comportamento illegittimo in quanto: al fine di far accertare la sua idoneità fisica, aveva prima avviato la ricorrente all’Istituto di medicina legale e all’Istituto dei tumori di Milano, anziché alla USL competente; inoltre, aveva disatteso il parere della USL RM 2 di idoneità condizionata all’impiego, che consentiva l’assunzione in servizio della ricorrente; infine, perché anche dopo l’accertamento della idoneità incondizionata all’impeigo, la Banca ha atteso fino al 7 novembre 1994 per disporre l’immissione in servizio della ricorrente. <br />	<br />
La ricorrente rileva inoltre che, in quanto invalida al 100%, ella non necessitava della certificazione di sana e robusta costituzione ai sensi della l. 104/1992.<br />	<br />
La Banca di Italia si è costituta ed ha depositato una memoria per eccepire l’irricevibilità del ricorso, per mancata impugnazione del provvedimento di nomina, nonché l’intervenuta prescrizione quinquennale e per chiedere comunque il rigetto del ricorso perché infondato.<br />	<br />
All’odierna udienza, la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Va preliminarmente esaminata l’eccezione di irricevibilità del ricorso per tardiva impugnazione del provvedimento di nomina.<br />	<br />
L’eccezione deve essere respinta. <br />	<br />
La natura autoritativa del provvedimento di nomina nei rapporti di lavoro ancora assoggettati a disciplina pubblicistica infatti non comporta la necessità di una tempestiva impugnazione per far valere le pretese patrimoniali connesse alla tardiva assunzione, trattandosi di pretese di natura risarcitoria derivanti dal ritardo della amministrazione nell’adozione del provvedimento di nomina e non dalla illegittimità del provvedimento di nomina per non aver disposto anche la retrodatazione degli effetti economici della nomina.<br />	<br />
Come afferma la consolidata giurisprudenza amministrativa, infatti, la <i>restitutio in integrum</i> agli effetti economici spetta al dipendente pubblico solo nel caso di sentenza che riconosca l&#8217;illegittima interruzione di un rapporto di lavoro già in corso, e non anche in caso di illegittimo diniego di costituzione del rapporto stesso, restando ovviamente sempre salva la possibilità di esperire azione per risarcimento danni (ex multis Consiglio Stato , sez. VI, 7 luglio 2008 , n. 3346).<br />	<br />
Non può dunque applicarsi al caso in esame la giurisprudenza richiamata dalla ricorrente e concernente invece la diversa ipotesi della tardiva ed inammissibile contestazione della retrodatazione degli effetti giuridici di un atto di nomina mediante la proposizione di una domanda di accertamento.<br />	<br />
Nel merito, tuttavia, il ricorso è solo in parte fondato.<br />	<br />
Come è emerso nella esposizione in fatto, la ricorrente si lamenta del ritardo con il quale è stata disposta la sua assunzione nei ruoli della Banca d’Italia, pur avendo ella superato il concorso a 30 vice assistenti in esperimento indetto con bando del 16.12.1988. <br />	<br />
Le ragioni del ritardo sono da attribuire ai vari pareri espressi dai presidi medici interpellati circa l’idoneità fisica all’impiego della ricorrente. <br />	<br />
Occorre a tal proposito precisare che l’art. 14, parte II, comma 1, lett. b) del regolamento del personale della Banca d’Italia prevede, quale requisito per l’assunzione, l’incondizionata idoneità fisica all’impiego.<br />	<br />
L’istituto di medicina legale dell’Università di Roma La Sapienza, dopo alcuni rinvii, formulava in data 22.10.1992, un giudizio di inidoneità all’impiego, mentre la Usl Roma 2 riteneva, in data 9.2.1993, la ricorrente idonea solo in modo condizionato allo svolgimento delle mansioni proprie del grado di vece assistente, cosicché il Consiglio Superiore decideva di non assumere la ricorrente per carenza del requisito della idoneità incondizionata.<br />	<br />
Tale determinazione, tuttavia, veniva successivamente sospesa dallo stesso Consiglio superiore e la ricorrente veniva sottoposta ad un’ulteriore visita medica presso la Uls RM2, la quale tuttavia ribadiva un giudizio conclusivo di idoneità solo condizionata all’impiego. <br />	<br />
La ricorrente trasmetteva quindi dalla Banca una certificazione proveniente dall’istituto dei tumori di Milano ed attestante la sua guarigione. Pertanto, in data 6 giugno 1994, la Usl RM 2 emetteva un giudizio di attuale idoneità incondizionata della ricorrente.<br />	<br />
Ritiene il collegio che si possa prescindere dall’esame della eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dalla Banca d’Italia, in quanto per il quinquennio antecedente al primo atto interruttivo della prescrizione (la proposizione del ricorso al giudice del lavoro in data 3.6.99), vale a dire per il periodo dal 1991 al 6 giugno 1994, data in cui è stata accertata l’idoneità incondizionata della ricorrente all’impiego, la sua pretesa risarcitoria è infondata non potendosi ravvisare nel comportamento della Banca alcuna illegittimità.<br />	<br />
Sostiene la ricorrente che la Banca non avrebbe dovuto chiedere all’istituto di medicina legale dell’Università La sapienza di Roma di verificare l’idoneità fisica della ricorrente, ma avrebbe dovuto rivolgersi alla Usl RM2. Si tratta di una prospettazione che non può essere condivisa, posto che nel regolamento del personale della Banca non è indicata la Usl quale unico ente pubblico deputato all’accertamento della idoneità fisica all’impiego dei dipendenti, ma si fa invece riferimento genericamente a “enti pubblici o pubbliche istituzioni sanitarie”.<br />	<br />
D’altro canto, anche la Usl, successivamente interpellata, ha espresso per ben due volte un giudizio di idoneità condizionata all’impiego, che la Banca non ha ritenuto soddisfacente.<br />	<br />
Sul punto, la ricorrente sostiene che il parere di idoneità condizionata avrebbe dovuto invece consentire l’assunzione della ricorrente e che dunque arbitrariamente la Banca l’avrebbe negata. Tali argomentazioni tuttavia non sono condivisibili in quanto si pongono in netto contrasto con quanto previsto dal regolamento del personale della banca che, appunto, richiedere il requisito della idoneità incondizionata all’impiego.<br />	<br />
La ricorrente lamenta inoltre che nel suo caso, trattandosi di invalida civile al 100%, la banca non avrebbe dovuto chiedere l’accertamento del requisito della idoneità fisica all’impiego attraverso il certificato di sana e robusta costituzione, dovendosi invece applicare la l. n. 104/1992. Osserva sul punto il collegio che, a prescindere dalla circostanza che la l. 104/1992 non era ancora in vigore al momento della conclusione della procedura concorsuale, la disciplina invocata dalla ricorrente non poteva comunque applicarsi al caso di specie non avendo ella partecipato al concorso come appartenente alle categorie protette a norma della l. 482/1968, all’epoca vigente.<br />	<br />
Infatti, al requisito dell&#8217; idoneità fisica all&#8217; impiego è assoggettato anche l&#8217; invalido civile che, anziché valersi delle norme sulle assunzioni obbligatorie, partecipi ad un pubblico concorso. (T.A.R. Lombardia Milano, sez. II, 28 settembre 2005 , n. 3692).<br />	<br />
E’fondata invece, e va pertanto accolta, la pretesa risarcitoria volta a far valere il ritardo nell’assunzione dopo l’accertamento della incondizionata idoneità della ricorrente all’impiego da parte della Usl RM2 (6 giugno 1994).<br />	<br />
Come si è già rilevato, infatti, l’assunzione è stata disposta solo in data 7 novembre 1994, con decorrenza ai fini economici dalla data della presa di servizio.<br />	<br />
Sostiene la Banca nelle sue difese che il lasso di tempo intercorso tra l’accertamento della idoneità incondizionata all’impiego e l’effettiva assunzione della ricorrente è dovuto ai tempi tecnici necessari per la procedura. <br />	<br />
In particolare, la delibera di assunzione sarebbe intervenuta nella prima riunione utile del Consiglio Superiore (30.6.1994) mentre il tempo trascorso fino all’invito a prendere servizio sarebbe proporzionato agli adempimenti necessari per l’acquisizione dei documenti necessari e l’inserimento della ricorrente nell’organizzazione della Banca.<br />	<br />
Ritiene sul punto il collegio che se il rinvio fino alla data del 30.6.1994 per deliberare l’assunzione della ricorrente appare giustificato, trattandosi della prima riunione utile dell’organo deputato a tali funzioni, l’ulteriore lasso di tempo trascorso appare eccessivo. Al fine di predisporre la documentazione e l’immissione in organico della ricorrente, infatti, appare congruo – in assenza di più dettagliate giustificazioni da parte della Banca – un periodo di non più di un mese. <br />	<br />
Se ne deve dedurre che dal 30 luglio 1994 al 7 novembre 1994 il comportamento dilatorio della Banca d’Italia appare privo di giustificazione. Si noti peraltro che la lettera con cui la ricorrente è stata invitata a produrre, entro il termine di 30 giorni, la documentazione necessaria ai fini di ultimare la procedura di assunzione reca la data del 13.7.1994 (cfr. doc. 21 della produzione della Banca d’Italia) mentre l’immissione in servizio è avvenuta ben oltre tale termine.<br />	<br />
Sotto il profilo dell’elemento soggettivo, poi, la colpa della Banca appare sussistente proprio in considerazione del precedente svolgersi della vicenda. Si vuol dire cioè che, proprio in considerazione del lungo lasso di tempo già trascorso, un comportamento diligente avrebbe dovuto indurre la Banca a sveltire quanto più possibile le procedure di assunzione, una volta venuto meno ogni impedimento. Il ritardo nella immissione in servizio ha cagionato alla ricorrente un danno economico, da valutarsi equitativamente nella metà delle retribuzioni che avrebbe dovuto percepire dal 30 luglio 1994 nonché delle contribuzioni previdenziali che l&#8217;amministrazione avrebbe dovuto versare all&#8217;ente di previdenza obbligatoria, con detrazione delle somme fruite eventualmente per altre attività. <br />	<br />
In applicazione del principio della <i>compensatio lucri cum danno</i>, la disposta riduzione in via equitativa del 50% di tali somme va ricondotto alla circostanza che il lavoratore non ha concretamente impegnato le proprie energie lavorative a favore dell&#8217;amministrazione, rivolgendole ad altri interessi. (Consiglio Stato, sez. V, 02 ottobre 2002 , n. 5174)<br />	<br />
Su tali importi, inoltre, trattandosi di debito di valore, devono essere corrisposti rivalutazione e interessi dalle singole scadenze fino al soddisfo. (Consiglio Stato , sez. VI, 25 settembre 2009 , n. 5776).<br />	<br />
Con riferimento, invece, alle restanti voci di danno (biologico, alla vita di relazione, alla formazione professionale e alla serenità familiare), la pretesa risarcitoria della ricorrente deve essere respinta, essendosi ella limitata ad effettuare delle allegazioni, ma senza fornire alcuna prova circa l’esistenza di detti danni.<br />	<br />
A norma dell’art. 1226 c.c. infatti è possibile la liquidazione equitativa del danno solo nel caso in cui di esso sia certa l&#8217;esistenza, mentre risulti impossibile o gravemente difficoltosa la prova del suo esatto ammontare. (Cassazione civile , sez. III, 13 novembre 2009 , n. 24040)<br />	<br />
In conclusione, il ricorso deve essere accolto limitatamente alla pretesa risarcitoria per il danno patrimoniale da ritardata assunzione dal 30 luglio 1994 da liquidarsi secondo i criteri indicati in sentenza ai sensi dell’art. 35, comma 2 del d.lgs. n. 80/98.<br />	<br />
La soccombenza reciproca delle parti giustifica la compensazione delle spese del presente giudizio.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, sez. I, accoglie in parte il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, riconosciuto il diritto della ricorrente al risarcimento del danno da tardiva assunzione per il periodo dal 30 luglio 1994, condanna l’amministrazione intimata al pagamento delle somme da liquidarsi ai sensi dell’art. 35, comma 2 del d.lgs. n. 80/98 secondo i criteri indicati in motivazione. Respinge le ulteriori pretese risarcitorie.<br />	<br />
Compensa le spese.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2009 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Giorgio Giovannini, Presidente<br />	<br />
Silvia Martino, Consigliere<br />	<br />
Maria Laura Maddalena, Primo Referendario, Estensore<br />	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 17/03/2010</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-17-3-2010-n-4187/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 17/3/2010 n.4187</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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