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	<title>4057 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>4057 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 14/12/2005 n.4057</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-14-12-2005-n-4057/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-14-12-2005-n-4057/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 14/12/2005 n.4057</a></p>
<p>Pres. Gomez de Ayala – Est. Goso Antonio Cat Genova e Ines Gisolo (avv. Torchia e Alessandria) c. Comune di Corio (avv. Videtta) Condono edilizio ex art. 32 d.l. 269/2003 conv. L. 326/2003: opere condonabili Edilizia e urbanistica – Condono edilizio ex art. 32 d.l. 269/2003 conv. l. 326/2003 –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-14-12-2005-n-4057/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 14/12/2005 n.4057</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-14-12-2005-n-4057/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 14/12/2005 n.4057</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Gomez de Ayala – Est. Goso<br /> Antonio Cat Genova e Ines Gisolo (avv. Torchia e Alessandria) c. Comune di Corio (avv. Videtta)</span></p>
<hr />
<p>Condono edilizio ex art. 32 d.l. 269/2003 conv. L. 326/2003: opere condonabili</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia e urbanistica – Condono edilizio ex art. 32 d.l. 269/2003 conv. l. 326/2003 – Opere condonabili &#8211; Lavori di sbancamento del terreno non finalizzati all’edificazione di un immobile &#8211; Inclusione</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Nessuna previsione normativa consente di escludere l’applicabilità del condono edilizio di cui all’art. 32 d.l. 269/2003 conv. L. 326/2003 alle opere consistenti in lavori di sbancamento del terreno non finalizzati all’edificazione di un immobile.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>R E P U B B L I C A   I T A L I A NA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte<br />
&#8211; Prima Sezione &#8211;</p>
<p></p>
<p>composto dai magistrati:<br />
#NOME?	GOMEZ de AYALA		&#8211;	Presidente<br />	<br />
#NOME?	VIGOTTI			&#8211;	Consigliere<br />	<br />
#NOME?	GOSO				&#8211;	Referendario, estensore<br />	<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
</b>sul ricorso n. 1495/2005, proposto<br />
da <b>CAT GENOVA Antonio</b> e <b>GISOLO Ines</b>, rappresentati e difesi dagli avv.ti Maurizio Torchia e Paola Alessandria, elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in Torino, corso Re Umberto n. 37;</p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p>il <b>COMUNE di CORIO</b>, in persona del Sindaco <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall’avv. Paolo Federico Videtta, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Torino, via Cernaia n. 30;</p>
<p>per l’annullamento,<br />
previa concessione di misura cautelare,<br />
&#8211;	della nota prot. n. 7413 del 26.9.2005, notificata in data 27.9.2005, a firma del Responsabile di Area Tecnica del Comune di Corio, con la quale è stata denegata la “<i>domanda di permesso di costruire presentata (…) al prot. 5340 del 15/6/2005 per autorizzazione ai sensi della legge 20/89 per opere di cui all’istanza di condono edilizio del 9/12/2004 prot. 7071</i>”, in conformità al parere contrario espresso dalla Commissione igienico edilizia “<i>in quanto l’intervento in oggetto non rientra in nessuna delle categorie di opere abusive assoggettabili a condono previste dalla legge regionale 10.11.2003 n. 33 e dal D.L. 30.9.2003 n. 269 (nuove costruzioni residenziali, ampliamenti, ristrutturazioni, restauri e manutenzioni)</i>”;<br />	<br />
&#8211;	della nota prot. n. 7414 del 26.9.2005, notificata in data 27.9.2005, a firma del Responsabile di Area Tecnica del Comune di Corio, con la quale è stata denegata la “<i>domanda di permesso di costruire presentata (…) al prot. 5341 del 15/6/2005 per autorizzazione ai sensi della legge 45/89 per opere di cui al condono edilizio del 9/12/2004 prot. 7071</i>”, in conformità al parere contrario espresso dalla Commissione igienico edilizia “<i>in quanto l’intervento in oggetto non rientra in nessuna delle categorie di opere abusive assoggettabili a condono previste dalla legge regionale 10.11.2003 n. 33 e dal D.L. 30.9.2003 n. 269 (nuove costruzioni residenziali, ampliamenti, ristrutturazioni, restauri e manutenzioni)</i>”;</p>
<p>nonché per l’annullamento<br />
degli atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi del procedimento e in particolare la nota dell’Ufficio Tecnico comunale prot. 6986 del 6.12.2004 che sospende ogni determinazione in ordine all’istanza di ottenimento di autorizzazione idrogeologica, demandando ulteriori accertamenti alla nomina di un professionista di fiducia comunale, nomina alla quale il comune non ha ancora provveduto,</p>
<p>nonché in ogni caso per l’accertamento e declaratoria<br />
dell’obbligo del Comune di Corio di provvedere sull’istanza di concessione edilizia 21.6.2003 prot. 3623 in ordine alla quale è stata sospesa ogni determinazione e di concludere il procedimento in questione con un provvedimento espresso.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Vista la domanda cautelare presentata in via incidentale dai ricorrenti;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Corio;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore alla camera di consiglio del 14 dicembre 2005 il referendario Richard Goso;<br />
Uditi i difensori delle parti, come da verbale;<br />
Rilevato in fatto e considerato in diritto quanto segue:<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
</b>I ricorrenti sono proprietari di un fabbricato sito nel Comune di Corio, in frazione Bastià, censito a catasto al Foglio XVI, mappale n. 229.<br />
Nel corso del 1999, i ricorrenti ottenevano il rilascio di alcuni titoli autorizzativi edilizi riferiti a lavori da eseguirsi sulle pertinenze dell’immobile e le aree circostanti e, tra di essi, la concessione edilizia n. 40 del 7 giugno 1999 per la sistemazione della strada di accesso.<br />
Con ordinanza del Responsabile dell’Area Tecnica n. 85 del 24 dicembre 2002, il Comune di Corio revocava a scopo cautelare, per ragioni connesse alla tutela della pubblica incolumità, l’agibilità del fabbricato.<br />
In data 20 giugno 2003, gli interessati presentavano istanza per il rilascio di concessione edilizia per la messa in sicurezza del fabbricato.<br />
Prendeva così avvio un articolato iter procedurale, punteggiato da ripetute richieste di integrazioni documentali e chiarimenti, che conduceva al parere della Commissione edilizia in data 25 marzo 2004, comunicato dall’Amministrazione con nota del 2 aprile 2004, favorevole all’esecuzione dell’intervento, a condizione che fossero acquisite in sanatoria le autorizzazioni previste dalle leggi regionali nn. 20/1989 e 45/1989.<br />
Gli interessati presentavano formali istanze per il rilascio delle autorizzazioni indicate.<br />
La Commissione edilizia, però, con parere del 30 novembre 2004, comunicato dal Responsabile dell’Area Tecnica comunale con nota del 6 dicembre 2004, sospendeva l’esame della pratica relativa all’autorizzazione idrogeologica, ravvisando la necessità che il Comune, mediante incarico a un libero professionista, acquisisse una perizia asseverata sull’effettivo stato dei luoghi.  <br />
Sopravvenuta la normativa sul nuovo condono edilizio, gli attuali ricorrenti decisero di avvalersene e, con istanza del 9 dicembre 2004, chiesero la definizione in sanatoria dell’illecito edilizio riferito alle opere di scavo eseguite nel piazzale del fabbricato, in difformità dalla concessione edilizia n. 40 del 1999.<br />
In data 15 giugno 2005, con distinte note, gli interessati chiedevano, in riferimento all’istanza di condono edilizio, il rilascio delle autorizzazioni previste dalle leggio regionali nn. 20/1989 e 45/1989.<br />
Le istanze erano, però, respinte dall’Amministrazione, con i provvedimenti in epigrafe indicati, in quanto gli interventi edilizi in questione non sarebbero stati ascrivibili ad alcuna delle categorie di opere assoggettabili a condono previste dalla normativa speciale.<br />
Con ricorso giurisdizionale notificato il 29 novembre 2005, gli esponenti sono insorti avverso i provvedimento di diniego, deducendo i seguenti motivi di gravame:<br />
I) <b>violazione di legge con riferimento all’art. 32, comma 26, L. 24.11.2003 n. 326, di conversione del D.L. 30.9.2003 n. 269. Insufficienza e/o carenza di istruttoria. Eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto. Illogicità. Ingiustizia grave e manifesta. Perplessità.<br />
</b>II) <b>Violazione di legge con riferimento a quanto disposto dagli artt. 1 e 2 L. 241/90 e s.m.i. Violazione di legge con riferimento a quanto disposto dall’art. 20 D.P.R. 380/01. Eccesso di potere per ingiustizia manifesta.<br />
</b>I ricorrenti chiedono, in conclusione, l’annullamento degli atti di diniego prot. nn. 7413 e 7414 del 26 settembre 2005, previa concessione di misura cautelare che consenta l’immediato inizio dei lavori. <br />
Instano, altresì, perché sia accertata l’illegittimità della sospensione del procedimento disposta con provvedimento del 6 dicembre 2004 e perché sia dichiarato l’obbligo del Comune di Corio di concludere con un provvedimento espresso il procedimento per il rilascio del permesso di costruire chiesto con nota del 21 giugno 2003.<br />
Si è costituito in giudizio il Comune di Corio, contrastando la fondatezza del gravame e chiedendone il rigetto.<br />
Alla camera di consiglio del 14 dicembre 2005, il ricorso è stato ritenuto per la decisione immediata.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
1) </b>Il Collegio, considerata la rituale instaurazione del contraddittorio e la sufficienza degli elementi di prova in atti, ritiene di dover definire il giudizio in sede di esame dell’istanza cautelare, con sentenza in forma semplificata, come previsto dall’articolo 26, commi 4 e 5, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.<br />
Non vi è luogo, pertanto, ad esaminare l’istanza cautelare proposta in via incidentale dai ricorrenti.<br />
<b>2) </b>Con il primo motivo di ricorso, gli esponenti deducono l’illegittimità dei provvedimenti di diniego dell’istanza di sanatoria edilizia, fondati sulla presunta non ascrivibilità degli interventi in questione ad alcuna delle categorie di opere configurate dalla normativa speciale sul condono edilizio.<br />
Premesso che l’istanza di sanatoria era riferita ai lavori di scavo del piazzale, eseguiti in difformità dalla concessione edilizia n. 40 del 7 giugno 1999, sostengono i deducenti che anche i lavori di sbancamento del terreno, quando non finalizzati all’edificazione di un immobile, richiedono il rilascio di titolo abilitativo edilizio e, conseguentemente, sono assentibili in sanatoria ai sensi della normativa sul condono edilizio.<br />
La censura è fondata. <br />
Ai fini del rilascio del permesso di costruire, si deve distinguere, infatti, tra lavori di scavo e sbancamento del terreno finalizzati ad utilizzazione edilizia e le consimili opere non connesse all’edificazione di immobili.<br />
Gli interventi del primo tipo, in quanto compresi nel complessivo intervento edificatorio, non richiedono autonomi titoli autorizzativi.<br />
Al di fuori di tale ipotesi, invece, si deve rilevare come i lavori di sbancamento del terreno, pur in assenza di opere in muratura, modifichino in modo durevole l’ambiente circostante e necessitino, pertanto, di permesso di costruire (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, 20 ottobre 2003, n. 12922).<br />
Nel caso specifico di opere finalizzate, come nella fattispecie, alla realizzazione di un piazzale, la Sezione, con precedenti pronunce n. 539 del 23 luglio 1998 e n. 2061 del 18 dicembre 2002, ha già avuto modo di sottolineare come esse, comportando un’alterazione rilevante dello stato dei luoghi, richiedano il rilascio del titolo autorizzativo edilizio.<br />
Si soggiunge che la tabella allegata sub 1) al decreto legge n. 269 del 30 settembre 2003 configura espressamente, tra gli interventi suscettibili di sanatoria edilizia di cui all’articolo 32 del medesimo decreto legge, le opere o le loro modalità di esecuzione non valutabili in termini di superficie o di volume.<br />
Ne consegue l’ammissibilità della domanda di sanatoria edilizia proposta dai ricorrenti e la conseguente illegittimità dei provvedimenti di diniego impugnati.<br />
<b>3) </b>Non può procedersi, invece, allo scrutinio di merito del secondo motivo di gravame, con il quale gli esponenti deducono l’illegittimità del provvedimento in data 6 dicembre 2004 di sospensione del procedimento per il rilascio del permesso di costruire.<br />
La domanda giudiziale, infatti, è palesemente irricevibile, essendo ampiamente trascorso il termine decandenziale previsto dalla legge per l’impugnazione dell’atto.  <br />
Neppure può accedersi alla richiesta di pronunciare sentenza dichiarativa dell’obbligo del Comune di Corio di concludere espressamente il procedimento originata dall’istanza del 21 giugno 2003.<br />
La domanda è, infatti, inammissibile, poiché i ricorrenti, per effetto della presentazione dell’istanza di sanatoria edilizia, non hanno più interesse alla definizione del procedimento <i>de quo</i>.<br />
<b>4)</b> In conclusione, il ricorso è fondato e merita di essere accolto limitatamente alla domanda di annullamento dei provvedimenti prott. nn. 7413 e 7414 in data 26 settembre 2005 di rigetto dell’istanza di sanatoria edilizia.<br />
Sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del grado di giudizio.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
</b>il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Prima Sezione,  definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe con sentenza succintamente motivata, lo accoglie, nei limiti specificati in parte motiva, e dispone, per l’effetto, l’annullamento dei provvedimenti impugnati in principalità.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Amministrazione.</p>
<p>Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 14 dicembre 2005.<br />
       <b>  IL PRESIDENTE					<br />	<br />
</b>f.to. Gomez de Ayala						    </p>
<p> <b>L’ESTENSORE</b><br />
f.to. Gomez de Ayala		</p>
<p>Depositata in segreteria a sensi di legge <br />
il 14 dicembre 2005</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-14-12-2005-n-4057/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 14/12/2005 n.4057</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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