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	<title>4046 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>4046 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 14/12/2005 n.4046</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-14-12-2005-n-4046/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-14-12-2005-n-4046/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 14/12/2005 n.4046</a></p>
<p>Pres. Gomez de Ayala – Est. Goso Massimo Manco (avv. Manca) c. Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (avv. Stato) e Vanda Margherita Christillin ed altri (n.c.) Pubblica Istruzione: da applicarsi l&#8217;art. 10 l. 153/1971 in sede di graduatoria Pubblico Impiego – Pubblica Istruzione – Punteggio ex art. 10 l.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-14-12-2005-n-4046/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 14/12/2005 n.4046</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-14-12-2005-n-4046/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 14/12/2005 n.4046</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Gomez de Ayala – Est. Goso<br /> Massimo Manco (avv. Manca) c. Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (avv. Stato) e Vanda Margherita Christillin ed altri (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>Pubblica Istruzione: da applicarsi l&#8217;art. 10 l. 153/1971 in sede di graduatoria</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblico Impiego – Pubblica Istruzione – Punteggio ex art. 10 l. 153/1971 – Abrogazione implicita ex l. 463/1978 – Non ricorre – Vigenza.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La norma dell’art. 10 l. 153/1971 non è stata implicitamente abrogata ex l. 463/1978 ed è tuttora vigente.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA   ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte<br />
&#8211; Prima Sezione &#8211;</p>
<p>
</b>composto dai magistrati:<br />
#NOME?	GOMEZ DE AYALA	&#8211;	Presidente<br />	<br />
#NOME?	VIGOTTI			&#8211;	Consigliere<br />	<br />
#NOME?	GOSO				&#8211;	Referendario, estensore<br />	<br />
ha pronunciato la seguente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
</b>sul ricorso n. 1085/2005, proposto da <br />
<b>MANCO Massimo</b>, rappresentato e difeso dall’avv. Simona Manca, elettivamente domiciliato in Torino, corso Re Umberto n. 79, presso lo studio dell’avv. Filippo Giordanengo;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>
il <b>MINISTERO dell’ISTRUZIONE, dell’UNIVERSITA’ e della RICERCA, </b>in persona del Ministro <i>pro tempore, </i>rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino, presso la quale è domiciliato <i>ope legis</i> in corso Stati Uniti n. 45;<br />
il C<b>entro Servizi Amministrativi per la provincia di Torino</b>, in persona del Dirigente responsabile;</p>
<p>e nei confronti di<br />
<b>CHRISTILLIN Vanda Margherita</b>, non costituita;<br />
<b>SUSELLA Ezio Alessandro,</b> non costituito;</p>
<p>per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione,<br />
&#8211; della graduatoria provinciale permanente per la classe di concorso A037 – Filosofia e Storia formulata dal Centro Servizi Amministrativi per la provincia di Torino in applicazione del D.D.G. del 31.3.2005 e pubblicata in via definitiva il 15.7.2005, lim<br />
&#8211; di ogni altro provvedimento preordinato, collegato o consequenziale.</p>
<p>	Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
	Vista la domanda cautelare presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />	<br />
	Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;<br />	<br />
	Vista la sentenza interlocutoria n. 1085 del 3 ottobre 2005;<br />	<br />
	Visti gli atti tutti della causa;<br />	<br />
	Relatore alla camera di consiglio del 14 dicembre 2005 il referendario Richard Goso;<br />	<br />
Uditi i difensori delle parti, come da verbale;<br />
Rilevato in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
</b>Il ricorrente, in possesso di abilitazione all’insegnamento nella classe di concorso A037 – Filosofia e Storia, aveva proposto istanza di aggiornamento della propria posizione nella graduatoria permanente.<br />
Contesta la legittimità della conseguente graduatoria provinciale definitiva approvata dal Centro Servizi Amministrativi per la provincia di Torino, deducendo il seguente articolato motivo di gravame: <b>mancata applicazione dell’art. 10 della l. n. 153 del 3.3.1971. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 comma 1 D.D.G. del 31.3.2005 e della tabella di valutazione dei titoli allegata ad esso e alla legge 143/04. Eccesso di potere per disparità di trattamento, errore nei presupposti, illogicità ed irrazionalità. Difetto di motivazione.<br />
</b>Lamenta l’esponente, in buona sostanza, che la graduatoria sarebbe viziata nella parte in cui non gli attribuisce il corretto punteggio per il servizio di insegnamento prestato, durante gli anni scolastici 2003/2004 e 2004/2005, presso il Liceo scientifico italiano di Tripoli.<br />
Tale servizio, ad avviso del ricorrente, doveva essere valutato in misura doppia rispetto al servizio prestato in Italia, ai sensi dell’articolo 10 della legge 3 marzo 1971, n. 153.<br />
L’esatta applicazione di tale disposizione da parte del Centro Servizi Amministrativi di Torino avrebbe comportato l’attribuzione di ulteriori 24 punti, con il conseguimento di un punteggio complessivo pari a 82, contro i 58 punti effettivamente attribuiti, e l’acquisizione di una migliore posizione in graduatoria da parte dell’attuale ricorrente.<br />
Sulla scorta di tali doglianze, l’esponente chiede l’annullamento della graduatoria in questione, previa sospensione dell’esecuzione, limitatamente alla parte in cui non gli attribuisce il punteggio sopra specificato.<br />
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione scolastica, con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, contrastando nel merito la fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.<br />
L’eccepiente osserva che il citato articolo 10, l. n. 153/1971, doveva ritenersi implicitamente abrogato già a seguito dell’entrata in vigore della legge 9 agosto 1978, n. 463, che aveva dettato una nuova disciplina in materia di assunzioni del personale docente.<br />
Con sentenza interlocutoria n. 1085 del 3 ottobre 2005, la Sezione rilevava che, nel caso di eventuale accoglimento del ricorso, l’interessato, oggi al 72° posto della graduatoria provinciale, sarebbe stato collocato al 47° posto, sopravanzando tutti i concorrenti che occupavano le posizioni intermedie e che si configuravano, quindi, quali controinteressati.<br />
Poiché l’atto introduttivo era stato notificato solamente a due di essi, era ordinata l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei candidati collocati dal 71° al 47° posto della graduatoria.<br />
Con notificazione mediante pubblici proclami pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale &#8211; parte II n 255 del 2 novembre 2005, il ricorrente ha provveduto all’integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati.<br />
Alla camera di consiglio del 14 dicembre 2005, quindi, il ricorso è stato ritenuto per la decisione immediata.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
</b>Il Collegio, considerata la rituale instaurazione del contraddittorio e la sufficienza delle prove in atti, ritiene di dover definire il giudizio in sede di esame dell’istanza cautelare, con sentenza in forma semplificata, come previsto dall’articolo 26, commi 4 e 5, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.<br />
Non vi è luogo, pertanto, ad esaminare l’istanza cautelare presentata in via incidentale dal ricorrente.<br />
Come già accennato nelle premesse in fatto, il deducente, che aveva prestato servizio di insegnamento negli anni scolastici 2003/2004 e 2004/2005 presso il Liceo scientifico italiano di Tripoli, sostiene di aver diritto all’attribuzione di un punteggio doppio (24 punti per ogni anno di servizio, in luogo dei 12 concretamente attribuiti) per tale periodo di servizio in una scuola italiana all’estero.<br />
Fonda la propria pretesa sul disposto dell’articolo 10, comma 1, della legge 3 marzo 1971, n. 153, che così dispone: “<i>Ai fini del concorso a posti di ruolo e del conferimento delle supplenze e degli incarichi in Italia, le normali valutazioni dei titoli di servizio stabilite per il personale insegnante non di ruolo nelle scuole statali di pari ordine in Italia si intendono raddoppiate in favore del personale insegnante non di ruolo di cui all’articolo 9 della presente legge</i>”.<br />
Eccepisce la difesa erariale che detta disposizione deve ritenersi da lungo tempo espunta dall’ordinamento: essa sarebbe stata implicitamente abrogata dalla legge n. 463/1978 che, regolando <i>ex novo</i> la materia del reclutamento del personale docente, aveva fatto venir meno le disposizioni riferite alla valutabilità del servizio pregresso.<br />
Il ritorno a un sistema di reclutamento degli insegnanti fondato sulla valutazione dei titoli di servizio, attuato con la legge 3 maggio 1999, n. 124, non avrebbe ovviamente potuto comportare, sempre ad avviso della difesa erariale, la reviviscenza delle disposizioni già abrogate.<br />
Il Collegio non condivide la prospettazione difensiva suaccennata.<br />
La legge n. 463/1978, oggi abrogata, aveva modificato il sistema di reclutamento del personale insegnante, introducendo un concorso per esami, integrato dalla sola valutazione del titolo di studio e dell’eventuale abilitazione.<br />
Nell’ambito di un sistema di reclutamento che prescindeva dalla valutazione dei titoli di servizio, non risultava ovviamente suscettibile di applicazione l’articolo 10 della legge n. 153/1971, comportante l’attribuzione di un punteggio doppio per il servizio di insegnamento nelle scuole italiane all’estero.<br />
Tale disposizione, però, non era stata espressamente abrogata dalla nuova normativa né era venuta meno, contrariamente a quanto sostiene la difesa erariale, a seguito della parziale riscrittura delle regole sulle modalità di reclutamento degli insegnanti, non sussistendo un rapporto di diretta incompatibilità tra vecchie e nuove disposizioni (rapporto che avrebbe dovuto  rinvenirsi, viceversa, in presenza di nuove disposizioni che espressamente escludessero la supervalutazione del servizio all’estero ovvero ne prevedessero una valutazione incrementale in misura diversa dal raddoppio del punteggio).<br />
Ne consegue che, nel sistema di reclutamento introdotto dalla legge n. 124 del 3 maggio 1999, fondato per il 50% dei posti disponibili su graduatorie permanenti, la valutazione dei titoli di servizio dei candidati deve (nuovamente) essere effettuata con punteggio raddoppiato per gli anni di insegnamento presso scuole italiane all’estero, ai sensi dell’art. 10, legge n. 153/1971 (cfr. Cons. Stato, Sez. II, parere n. 2959 del 18 giugno 2003).<br />
La correttezza di tale ricostruzione trova conferma nelle disposizioni legislative ulteriormente sopravvenute: la tabella di valutazione allegata al decreto legge n. 97 del 7 aprile 2004, convertito in legge 4 giugno 2004, n. 143, infatti, prevede che, a decorrere dall’anno scolastico 2005/2006, il servizio prestato nelle scuole italiane all’estero sia equiparato al corrispondente servizio prestato in Italia.<br />
Un’interpretazione logicamente orientata di tale disposizione consente di escludere che essa voglia semplicemente ribadire, come pretenderebbe l’Amministrazione resistente, l’equiparazione del servizio all’estero a quello prestato in Italia, dovendosi invece ritenere che il legislatore abbia inteso modificare la valutazione del servizio prestato nelle scuole italiane all’estero che, fino all’anno scolastico 2004/2005, comportava il raddoppio del punteggio. <br />
In conclusione, il servizio prestato dal ricorrente il Libia negli anni scolastici 2003/2004 e 2004/2005 dava luogo, ai sensi dell’articolo 10 della legge n. 153/1971, all’attribuzione di un punteggio doppio rispetto al servizio prestato in Italia.<br />
Il ricorso, pertanto, deve essere accolto e, per l’effetto, deve essere annullato il provvedimento impugnato nella parte in cui attribuisce all’interessato, per gli anni di insegnamento suindicati, 24 punti complessivi, in luogo dei 48 legittimamente spettantigli.<br />
Ritiene il Collegio che sussistano, comunque, giusti motivi per compensare integralmente tra le parti costituite le spese del grado di giudizio.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
</b>il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Prima Sezione,  definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe con sentenza succintamente motivata, lo accoglie e, per l’effetto, annulla <i>in parte qua</i> il provvedimento impugnato.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Amministrazione.<br />
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 14 dicembre 2005.</p>
<p><B>IL PRESIDENTE</B>					 <br />	<br />
f.to. Gomez de Ayala</p>
<p><b> L’ESTENSORE<br />
</b>F.to R. Goso</p>
<p>
Depositata in segreteria a sensi di legge <br />
il 14 dicembre 2005</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-14-12-2005-n-4046/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 14/12/2005 n.4046</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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