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	<title>4012 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>4012 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 16/7/2009 n.4012</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-16-7-2009-n-4012/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-16-7-2009-n-4012/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 16/7/2009 n.4012</a></p>
<p>Pres. , est. A. Pagano Davide Melchionda (Avv. Francesco Maria Caianiello) c. Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze &#8211; Guardia di Finanza &#8211; Comando Interregionale dell&#8217;Italia Meridionale (Avvocatura Distrettuale dello Stato) sulla sospensione dal servizio di un Finanziere in caso di rinvio a giudizio 1. Militare e militarizzato – Guardia di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-16-7-2009-n-4012/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 16/7/2009 n.4012</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-16-7-2009-n-4012/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 16/7/2009 n.4012</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. , est. A. Pagano<br /> Davide Melchionda (Avv. Francesco Maria Caianiello) c. Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze &#8211; Guardia di Finanza &#8211; Comando Interregionale dell&#8217;Italia Meridionale (Avvocatura Distrettuale dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>sulla sospensione dal servizio di un Finanziere in caso di rinvio a giudizio</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Militare e militarizzato – Guardia di Finanza &#8211; Sospensione dal servizio – In caso di rinvio a giudizio – Legittimità &#8211; Sussiste	</p>
<p>2. Militare e militarizzato – Guardia di Finanza – Sospensione dal servizio – Provvedimento – Competenza del comando generale della Guardia di Finanza</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.  È legittimo il provvedimento di sospensione cautelare dal servizio di un Finanziere, rinviato a giudizio dal momento che il capo di imputazione, se confermato in sede panale, potrebbe comportarne anche la destituzione dal servizio.	</p>
<p>2. Il provvedimento con il quale viene disposta la perdita del grado per rimozione di militare appartenente alla guardia di finanza nonché il suo collocamento a disposizione del Distretto Militare competente come soldato semplice,quale atto di gestione del personale, rientra nell&#8217;ambito delle attribuzioni del comando generale della guardia di finanza(1).	</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;	</p>
<p>1. cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 10 agosto 2007, n. 4393; T.A.R. Puglia Lecce, sez. III, 08 giugno 2007 , n. 2241.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania<br />	<br />
(Sezione Sesta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,<br />
Sul ricorso numero di registro generale 3843 del 2009, proposto da: <br />	<br />
<b>Davide Melchionda</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Francesco Maria Caianiello, con domicilio eletto presso Francesco Maria Caianiello in Napoli, v.le Gramsci, n. 19; <br />	<br />
<b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>il <b>Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze</b>, in persona del legale rapp.te pt.;<br />	<br />
la <b>Guardia di Finanza &#8211; Comando Interregionale dell&#8217;Italia Meridionale</b>, in persona del legale rapp.te pt.;<br />	<br />
rappresentati e difesi dall&#8217;Avvoc.ra Distrett.le dello Stato Napoli, domiciliata per legge in Napoli, via Diaz, 11; <br />	<br />
<b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento, previa sospensione dell&#8217;efficacia,</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>della determinazione del 29.05.2009, notificata in data 17.06.09, con la quale la Guardia di Finanza- Comando Interregionale dell&#8217;Italia Meridionale- ha disposto la sospensione cautelare del ricorrente dal servizio ex art. 20 L. 31.07.1954; di ogni altro atto preordinato, connesso e/o conseguente comunque lesivo degli interessi del ricorrente;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Guardia di Finanza &#8211; Comando Interregionale dell&#8217;Italia Meridionale;<br />	<br />
Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15/07/2009 il cons. Alessandro Pagano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Avvisate le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;</p>
<p>Letto il ricorso con il quale l’istante, militare della Guardia di finanza, impugna il provvedimento con il quale è stato sospeso in via cautelativa dal servizio in quanto oggetto di richiesta di rinvio a giudizio da parte del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli per i reati di cui agli artt. 479 e 314, II° c., C.P.;<br />	<br />
Esaminati i quattro motivi articolati con cui si è dedotta la violazione di legge (art. 97 Cost.; L. 241/1990; L. 599/1954); e l’eccesso di potere, sotto molteplici profili, concludendo per l’accoglimento;<br />	<br />
Vista la costituzione della amministrazione che conclude per il rigetto;<br />	<br />
Precisato che la causa, previo avviso alle parti costituite, è stata trattenuta per la decisione nel merito all’udienza cautelare, accertata la completezza del contraddittorio e della istruttoria, sussistendo i presupposti per la decisione in forma abbreviata ex art. 21 L. 1034/1971 (cfr., CdS V, 18 giugno 2008 nr. 2991);<br />	<br />
Rilevato che il ricorso è infondato, atteso che l’amministrazione ha sospeso cautelativamente il ricorrente dal servizio in relazione alla richiesta che lo involge, di rinvio a giudizio con un imputazione che – ove penalmente confermata – potrebbe comportare la destituzione;<br />	<br />
Che pertanto la motivazione adotta è pertinente e chiara in fatto ed in diritto;<br />	<br />
Che ogni profilo di congruità della sanzione potrà essere accertato nelle competenti sedi, ma non con riferimento al provvedimento attuale che si è limitato ad adottare una cautela ritenuta necessaria in relazione alla imputazione, quale oggettivamente formalizzata;<br />	<br />
Che i fatti riscontrano inoltre la apprezzata gravità, specie ove il capo di imputazione fa riferimento “all’accesso non autorizzato” presso una società del Comune di Melito;<br />	<br />
Che non si riscontrano vulnerazioni delle garanzie procedimentali, atteso che i fatti si sono articolati nel corso del tempo sicchè il “rapporto” amministrativo si è radicato fra le parti consentendo l apiù ampia facoltà partecipativa;<br />	<br />
Che non sussiste la incompetenza del Comandante Interregionale che ha adottato l’atto, atteso che la norma di cui alla lex n. 599/1954 va attualizzata nel senso che tale competenza non spetta più al vertice politico (riferimenti in C.d.S sez. IV, 10 agosto 2007, n. 4393, et in “Il provvedimento con il quale viene disposta la perdita del grado per rimozione di militare appartenente alla guardia di finanza nonché il suo collocamento a disposizione del Distretto Militare competente come soldato semplice,quale atto di gestione del personale, rientra nell&#8217;ambito delle attribuzioni del comando generale della guardia di finanza”: T.A.R. Puglia Lecce, sez. III, 08 giugno 2007 , n. 2241”;<br />	<br />
Che, pertanto il ricorso va respinto e le spese di causa interamente compensate, stante la celere definizione della lite già in sede camerale;<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Respinge.<br />	<br />
Compensa.</p>
<p>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 15/07/2009 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Alessandro Pagano, Presidente FF, Estensore<br />	<br />
Sergio Zeuli, Primo Referendario<br />	<br />
Luca Cestaro, Referendario	</p>
<p align=center>
<p>	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 16/07/2009</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-16-7-2009-n-4012/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 16/7/2009 n.4012</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 16/7/2007 n.4012</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-16-7-2007-n-4012/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jul 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-16-7-2007-n-4012/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 16/7/2007 n.4012</a></p>
<p>Pres. Salvato, Rel. Lodi Gestore Servizi Elettrici G.S.E. S.p.a. (Avv.ti A. Pezzana, A. Panzarola e F. Anaclerio) c. Ministero dell’Economia e delle Finanze (Avv. dello Stato); Ludomark S.r.l. (n.c.); 2G. S.r.l. (n.c.) sulla carenza di giurisdizione amministrativa in ordine alla gara volontariamente indetta da una società privata per l&#8217;assegnazione in</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-16-7-2007-n-4012/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 16/7/2007 n.4012</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-16-7-2007-n-4012/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 16/7/2007 n.4012</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Salvato, Rel. Lodi<br /> Gestore Servizi Elettrici G.S.E. S.p.a. (Avv.ti A. Pezzana, A. Panzarola e F. Anaclerio)	c. Ministero dell’Economia e delle Finanze (Avv. dello Stato); Ludomark S.r.l. (n.c.); 2G. S.r.l. (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>sulla carenza di giurisdizione amministrativa in ordine alla gara volontariamente indetta da una società privata per l&#8217;assegnazione in comodato d&#8217;uso gratuito di spazi nell&#8217;edificio dove ha sede la stessa società</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Processo amministrativo – Giurisdizione e competenza – Giurisdizione amministrativa – Gara indetta da società privata per l’assegnazione in comodato d’uso gratuito di spazi nell’edificio dove ha sede la stessa società – Non sussiste &#8211; Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Non sussiste la giurisdizione del Giudice Amministrativo in materia di controversia attinente ad una gara indetta da una società privata, per l’assegnazione in comodato d’uso gratuito di spazi nell’edificio dove ha sede la stessa società, per l’installazione di distributori automatici di cibi e bevande. Infatti, trattandosi di procedura avente ad oggetto un contratto difficilmente riconducibile alle categorie dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture disciplinati dal D. Lgs. n. 163/2006 e non essendo la società privata obbligata, dato l’importo modesto, ad utilizzare una procedura ad evidenza pubblica, la relativa controversia non rientra  nell’orbita della giurisdizione esclusiva del giudice suddetto, ai sensi dell’art. 33, co. 2, lett. d) del D. Lgs. n. 80/1998 e s.m.i.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center>
<b>REPUBBLICA     ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
(Sezione Quarta)</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DECISIONE
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso iscritto al NRG 2715/2007 proposto da</p>
<p><b>GESTORE SERVIZI ELETTRICI – G.S.E. S.P.A. (già GRTN S.P.A.)</b>. in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa in giudizio dagli avvocati Aldo Pezzana, Andrea Panzarola e Francesco Anaclerio ed elettivamente domiciliata presso il secondo in Roma, Via Liberiana, n. 17;<br />
<i><b></p>
<p align=center>
contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i><br />
il <B>MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE</B>, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato presso la quale è per legge domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;<br />
<i><b></p>
<p align=center>
e nei confronti di</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>&#8211; <B>LUDOMARK S.R.L.</B>, in persona del legale rappresentante in carica, non costituita in giudizio;</p>
<p>&#8211; <b>2G S.R.L.</b>, in persona del legale rappresentante in carica, non costituita in giudizio;<br />
<i><b></p>
<p align=center>
per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Terza, n. 12491 del 16 novembre 2006.</p>
<p>Visto il ricorso in appello;<br />
visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione;<br />
visti gli atti tutti della causa;<br />
relatore alla pubblica udienza del 12 giugno 2007 il consigliere Pier Luigi Lodi e uditi, per le parti, gli avvocati Panzarola e Pezzana e l’avvocato dello Stato Cesaroni;<br />
Visto il Dispositivo di sentenza n. 350 del 14 giugno 2007;<br />
ritenuto e considerato quanto segue:<b></p>
<p align=center>
FATTO <br />
</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>Con atto notificato il 16 marzo 2007, depositato il successivo 30 marzo, la G.S.E. s.p.a. (già GRTN s.p.a.) ha proposto appello avverso la sentenza del T.A.R. Lazio n. 12491/2006, che aveva accolto il ricorso della Ludomatik s.r.l. inteso all’annullamento della proposta di aggiudicazione del 25 maggio 2006, in favore della 2G s.r.l., e degli atti della relativa gara a licitazione privata indetta dalla odierna appellante ed avente ad oggetto il comodato d’uso gratuito di spazi per l’installazione di distributori automatici di bevande calde e fredde e di snack presso la sede della società appaltante.<br />
Il primo giudice aveva ritenuto la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo in materia, stante l’esercizio di poteri autoritativi in sede di procedimentalizzazione della scelta del contraente privato; aveva disatteso l’eccezione di carenza di interesse della ricorrente società Ludomatik &#8211; anche se l’offerta della stessa non avrebbe consentito l’aggiudicazione della gara &#8211; per il carattere strumentale dell’azione, che avrebbe reso possibile una ulteriore attività dell’Amministrazione intimata, potenzialmente favorevole per la medesima ricorrente, ovvero il risarcimento del danno subìto; aveva, infine, riconosciuto fondate le doglianze della predetta società Ludomatik in ordine al mancato svolgimento pubblico della procedura di gara.<br />
L’appellante società G.S.E. contesta le anzidette statuizioni per il seguenti motivi:<br />
1) violazione delle norme e dei principi in tema di riparto di giurisdizione fra giudice ordinario e giudice amministrativo (artt. 6, comma 1, della legge n. 205 del 2000 e 33, comma 2, lettera d, del decreto legislativo n. 80 del 1998, come sostituito dall’art. 7 della citata legge n. 205 del 2000);<br />
2) violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato, nonché inesatta applicazione del principio di pubblicità delle sedute nella fattispecie controversa.<br />
Si è costituita in giudizio l’intimata Amministrazione dell’economia e delle finanze. Non si sono costituite né la società Ludomatik, ricorrente in primo grado, né la società 2G, aggiudicataria dell’appalto.<br />
La causa è passata in decisione all’udienza pubblica del 12 giugno 2007.<br />
<b></p>
<p align=center>
DIRITTO<br />
</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>La Sezione ritiene che sia fondata l’eccezione di difetto di giurisdizione, sollevata dalla Società appellante.<br />
Trattasi, infatti, di una controversia attinente ad una gara di natura del tutto particolare, riguardante la assegnazione in comodato d’uso gratuito di spazi, nell’edificio dove ha sede la stessa Società, per la installazione di distributori automatici di cibi e bevande.<br />
Va altresì ricordato che, come sottolineato dall’appellante, l’offerta della società aggiudicataria corrispondeva ad un importo di soli euro 6.500, evidentemente molto al di sotto di qualsiasi soglia di rilevanza comunitaria.<br />
Ciò posto, stante la peculiarità della situazione, può prescindersi dalla problematica relativa alla qualità di soggetto privato (ancorché di proprietà pubblica) rivendicata dalla società appellante, che pure potrebbe comportare, in base alle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, la necessità di adozione di procedure di evidenza pubblica per la scelta del contraente, come osservato in diverse occasioni dalla giurisprudenza (cfr. da ultimo: Corte Cost. 28 marzo 2006, n. 129; Cons. Stato, Sez. IV, 7 marzo 2006, n. 1190 e Sez. VI, 2 marzo 2001, n. 1206).<br />
Deve considerarsi, in proposito, che l&#8217;oggetto della procedura avviata dalla società in parola riguardava un contratto, come quello di comodato, difficilmente riconducibile alle categorie dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, attualmente disciplinati dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.<br />
Inoltre, l&#8217;importo veramente modesto per l&#8217;aggiudicazione, di cui si è detto sopra, porta comunque ad escludere la necessità di osservare, nel caso di specie, le specifiche procedure ad evidenza pubblica previste dalla normativa comunitaria.<br />
Ne consegue che, come già precedentemente rilevato in caso analogo da questo Consiglio (v. Sez. V, 18 novembre 2004, n. 7554) la circostanza che la società in discorso abbia liberamente preferito – non in quanto obbligata – di disciplinare la fattispecie con una procedura simile a quella di evidenza pubblica, non comporta che le relative controversie siano devolute al giudice amministrativo, non rientrando tra quelle attratte nell&#8217;orbita della giurisdizione esclusiva di questo giudice, ai sensi dell&#8217;articolo 33, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, così come sostituito dall&#8217;articolo 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205 (cfr. Cass. Sez. Unite, 20 novembre 2003, n. 17.635).<br />
La sentenza di primo grado, imperniata su opposte conclusioni, deve essere pertanto dichiarata nulla, in accoglimento del proposto gravame, risultando inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso proposto in primo grado, mentre deve dichiararsi la giurisdizione dell&#8217;Autorità giudiziaria ordinaria in ordine alla vicenda in esame.<br />
Quanto alle spese del presente giudizio, ritiene la Sezione che sussistano giusti motivi per disporne l&#8217;integrale compensazione tra le parti.<br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso meglio specificato in epigrafe:<br />
&#8211;	accoglie l’appello, dichiara inammissibile il ricorso di primo grado e, per l’effetto, annulla senza rinvio la sentenza impugnata;<br />	<br />
&#8211;	dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.<br />	<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 giugno 2007, con la partecipazione di:</p>
<p>Paolo Salvatore		&#8211; Presidente<br />	<br />
Pier Luigi Lodi Rel. Estensore &#8211; Consigliere<br />
Antonino Anastasi		&#8211; Consigliere<br />	<br />
Vito Poli		&#8211; Consigliere<br />	<br />
Carlo Deodato		&#8211; Consigliere</p>
<p><b></p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
li……16/07/2007………&#8230;<br />
(art.55, L.27-4-1982, n. 186)</p>
<p align=justify>
</b></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-16-7-2007-n-4012/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 16/7/2007 n.4012</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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