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	<title>3913 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>3913 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 30/6/2011 n.3913</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-30-6-2011-n-3913/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-30-6-2011-n-3913/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 30/6/2011 n.3913</a></p>
<p>Pres. Trovato – Est. Lotti Union Power s.r.l., Azienda agricola San Giuseppe s.r.l., Artedil s.r.l., (Avv.ti M. C. Lenoci, L. Tamos) c/ Regione Lombardia (Avv.ti A. Forloni, A. Santagostino) sulle conseguenze della mancata impugnazione dei provvedimenti lesivi sopravvenuti nel corso del giudizio di primo grado 1. Giustizia amministrativa – Processo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-30-6-2011-n-3913/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 30/6/2011 n.3913</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-30-6-2011-n-3913/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 30/6/2011 n.3913</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i> Trovato – <i>Est. </i>Lotti<br /> Union Power s.r.l., Azienda agricola San Giuseppe s.r.l., Artedil s.r.l., (Avv.ti M. C. Lenoci, L. Tamos) c/ Regione Lombardia (Avv.ti A. Forloni, A. Santagostino)</span></p>
<hr />
<p>sulle conseguenze della mancata impugnazione dei provvedimenti lesivi sopravvenuti nel corso del giudizio di primo grado</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giustizia amministrativa – Processo – Appello – Thema decidendum – Limite – Censure primo grado – Conseguenze – Nova – Divieto – Sussiste	</p>
<p>2. Giustizia amministrativa – Processo – Appello – Domande nuove – Divieto – Sussiste – Eccezione – Art. 34 co. 3 C.P.A. – Accertamento illegittimità in funzione risarcitoria – Ammissibilità	</p>
<p>3. Responsabilità e risarcimento – Danneggiato – Provvedimenti lesivi sopravvenuti – Onere impugnazione – Omissione – Azione annullamento – Decadenza – Conseguenze – Accertamento illegittimità in funzione risarcitoria – Inammissibilità	</p>
<p>4. Giustizia amministrativa – Processo – Appello – Nova – Inammissibilità – Eccezione – Domanda accessori – Presupposto – Limite	</p>
<p>5. Giustizia amministrativa – Processo – Appello – Nova – Divieto – Rilevabilità d’ufficio – Ammissibilità – Conseguenze – Accettazione contraddittorio – Irrilevanza	</p>
<p>6. Giustizia amministrativa – Processo – Appello – Motivi aggiunti – Avverso atti non impugnati in primo grado – Inammissibilità – Conseguenze – Connessione – Irrilevanza</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Nel giudizio amministrativo di legittimità, il thema decidendum in appello è delimitato dalle censure articolate in prime cure, non potendosi tenere conto dei profili nuovi sollevati per la prima volta in sede di impugnazione, in spregio al divieto dei nova sancito dall’art. 345, co. 1, c.p.c e, a fortiori, in sede di memoria conclusionale avendo quest’ultima valore puramente illustrativo.	</p>
<p>2. La portata dell’eccezione al divieto di domande nuove, fatta dall’art. 104, co. 1, c.p.a., mediante richiamo all’art. 34, co. 3, è da intendersi nel senso che la domanda di accertamento dell’illegittimità in funzione dell’interesse risarcitorio – indispensabile atteso che il giudice non può pronunciarsi ex officio ritenendo compresa la richiesta di accertamento in quella di annullamento – formulata per la prima volta in appello, non costituisce domanda nuova inammissibile, rispetto all’originaria domanda di annullamento, se nelle more tra giudizio di primo grado e di appello, è venuto meno l’interesse all’annullamento dell’atto, ma residua l’interesse al riscontro della sua illegittimità.	</p>
<p>3. E’ onere del soggetto danneggiato esperire i mezzi di tutela previsti dall’ordinamento per evitare i danni discendenti dal cattivo esercizio della funzione pubblica, se del caso impugnando tempestivamente i provvedimenti lesivi; sicché, una volta intervenuta la decadenza dall’azione di annullamento, per omessa impugnazione (anche attraverso motivi aggiunti), degli atti lesivi sopravvenuti nel corso del giudizio di primo grado, non può invocarsi strumentalmente il potere del giudice di accertare l’illegittimità degli stessi a fini risarcitori.	</p>
<p>4. Non sono ammesse nuove domande in appello ad eccezione di quelle che costituiscono svolgimento logico o cronologico di domande già proposte: interessi, frutti, altri accessori e danni maturati (ovvero sofferti o conosciuti) dopo la deliberazione della sentenza impugnata, ma solo in quanto derivino da cause preesistenti all’inizio della lite e non da fatti successivi, ed esclusi quelli che potevano essere chiesti in primo grado. Pertanto, la domanda di accessori e danni sofferti dopo la deliberazione della sentenza di primo grado presuppone una domanda proposta in primo grado per tali poste.	</p>
<p>5. La rilevabilità d’ufficio dell’inammissibilità delle domande nuove esclude che tale inammissibilità possa essere superata dalla c.d. accettazione del contraddittorio nel caso in cui l’altra parte non abbia sollevato l’eccezione e si sia difesa nel merito della domanda nuova.	</p>
<p>6. Deve escludersi la possibilità di motivi aggiunti in appello avverso atti diversi da quelli impugnati con il ricorso di primo grado, ancorché connessi ovvero impugnati in via meramente derivata.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 03913/2011REG.PROV.COLL.<br />	<br />
N. 05632/2009 REG.RIC.</p>
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
<i>in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 5632 del 2009, proposto da </p>
<p><b>Union Power s.r.l., Azienda agricola San Giuseppe s.r.l., Artedil s.r.l.</b>, ciascuna società in persona del legale rappresentante <i>pro tempore,</i> tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Maria Cristina Lenoci e Lorenzo Tamos, con domicilio eletto presso la prima in Roma, via Cola di Rienzo n. 271; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Regione Lombardia</b>, in persona del presidente <i>pro tempore,</i> rappresentato e difeso dagli avvocati Antonella Forloni e Annalisa Santagostino, con domicilio eletto presso l’avvocato Emanuela Quici in Roma, via Nicolò Porpora, 16; </p>
<p><i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>Ministero dello sviluppo economico<i></b></i>, in persona del Ministro <i>pro tempore</i>, non costituito; </p>
<p><b>Comune di Valle Lomellina</b>, in persona del sindaco<i> pro tempore,</i> non costituito; </p>
<p><i><b></p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>della sentenza del Tribunale amministrativo della Lombardia, sezione IV, n. 1310 del 16 febbraio 2009.</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della regione Lombardia;<br />	<br />
Viste le memorie difensive dell’appellante (in data 10 e 22 maggio 2011) e della regione Lombardia (in data 11 e 22 maggio 2011);<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 14 giugno 2011 il consigliere Vito Poli e uditi per le parti gli avvocati Lenoci e Quici su delega dell’avvocato Folloni;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1. A conclusione di una ponderosa ed esaustiva istruttoria, con delibera della giunta regionale della Lombardia – n. 5259 del 2 agosto 2007 -:<br />	<br />
a) è stato formulato, ai sensi dell’art. 6, l. n. 349 del 1986, parere negativo in ordine alla compatibilità ambientale del progetto di costruzione di una nuova centrale termoelettrica da 400 Mw, nel comune di Parona, elaborato nel 2003 dalla Union Power s.p.a., dall’Azienda agricola San Giuseppe s.r.l. e dalla Artedil s.r.l. (in prosieguo società Union);<br />	<br />
b) è stata negata, ai sensi dell’art. 1, d.l. n. 7 del 2002, convertito con modificazioni dalla l. n. 55 del 2002, l’intesa per la realizzazione del progetto, stante la sua incongruenza con i criteri ed obbiettivi della programmazione energetica regionale, e, in particolare, con il Programma energetico regionale (P.e.r.) approvato con delibera della giunta regionale n. 12467 del 21 marzo 2003.<br />	<br />
2. Avverso la delibera n. 5259 del 2007 ed il presupposto P.e.r., la società Union è insorta davanti al T.a.r. della Lombardia articolando, in un unico complesso motivo di gravame, una pluralità di censure.<br />	<br />
3. L’impugnata sentenza – T.a.r. della Lombardia sez. V, n. 1310 del 16 febbraio 2009, non notificata – ha respinto, compiutamente e con dovizia di argomenti, tutte le doglianze.<br />	<br />
In estrema sintesi, la sentenza:<br />	<br />
a) ha riscontrato l’esaustività della motivazione (e della presupposta istruttoria), della delibera n. 5259, sostenuta da due autonome ragioni argomentative, relative, da un lato, alla incompatibilità del progetto con le linee strategiche contenute nel P.e.r. e nel suo strumento attuativo e di aggiornamento (ovvero il piano d’azione per l’energia – P.a.e. – approvato con delibera della giunta regionale n. 4916 del 15 giugno 2007, pubblicata nel B.U.R.L. n. 34 del 20 agosto 2007); dall’altro, all’insussistenza dei presupposti di fattibilità ambientale del progetto.<br />	<br />
b) ha respinto tutte le censure formulate nei confronti del P.e.r.;<br />	<br />
c) ha compensato le spese di lite.<br />	<br />
3. Con ricorso notificato il 4 luglio 2009, e depositato il successivo 16 luglio, la società Union ha interposto appello avverso la su menzionata sentenza.<br />	<br />
In particolare, la società:<br />	<br />
a) con il primo e decimo motivo (pagine 5 – 8 e 34 – 37 del gravame), ha formulato per la prima volta domanda di risarcimento di tutti i danni asseritamente ricollegabili ai provvedimenti illegittimi emanati dalla regione nonché al contegno gravemente colpevole di quest’ultima che, solo durante il corso del giudizio di primo grado, avrebbe reso nota l’esistenza dello strumento attuativo del P.e.r. (ovvero il P.a.e. del 2007) e di altri rilevanti provvedimenti che, dimostrando la volontà politica della regione di limitare nel proprio territorio la costruzione di nuovi centrali termoelettriche, avrebbero reso sostanzialmente impossibile la realizzazione della centrale anche all’esito di un eventuale annullamento giurisdizionale della delibera n. 5259 del 2007;<br />	<br />
b) con i restanti motivi (pagine 8 – 34), ha reiterato criticamente le originarie censure ed articolato nuovi profili di invalidità degli atti impugnati, anche <i>sub specie</i> di nullità degli stessi (alcune di queste nuove doglianze sono state sviluppate nella memoria conclusionale del 10 maggio 2011).<br />	<br />
4. Si è costituita la regione Lombardia deducendo l’inammissibilità e l&#8217;infondatezza del gravame in fatto e diritto.<br />	<br />
5. La causa è passata in decisione all’udienza pubblica del 14 giugno 2011, previa indicazione alle parti, ai sensi dell’art. 73, co. 3, c.p.a., della possibile applicazione della norma sancita dall’art. 1, co. 552, della l. 30 dicembre 2004, n. 311.<br />	<br />
6. L’appello è irricevibile.<br />	<br />
6.1. A mente dell’art. 1, comma 552, l. n. 311 del 2004 cit. – abrogato dal numero 30) del comma 1 dell’art. 4 dell’allegato 4 al codice del processo amministrativo -: <i><<Le controversie aventi ad oggetto le procedure ed i provvedimenti in materia di impianti di generazione di energia elettrica di cui al decreto legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, e le relative questioni risarcitorie sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Alle controversie di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 23-bis dellalegge 6 dicembre 1971, n. 1034</i>>>.<br />	<br />
A sua volta, e per quanto di interesse ai fini della presente controversia, l’art. 23-<i>bis, </i>co. 7, cit., applicabile <i>ratione temporis, </i>stabilisce che <i><<Il termine per la proposizione dell’appello avverso la sentenza del tribunale amministrativo regionale …è di ….centoventi giorni dalla pubblicazione della sentenza.>>.</i><br />	<br />
6.3. Nel caso di specie è pacifico che:<br />	<br />
a) gli atti impugnati in primo grado hanno ad oggetto le procedure per la costruzione di una centrale termoelettrica di potenza superiore a 300 Mw (ai sensi dell’art. 1, co. 1, del d.l. n. 7 del 2002 cit.);<br />	<br />
b) l’appello è stato notificato ben oltre il termine di centoventi giorni dalla pubblicazione dell’impugnata sentenza;<br />	<br />
c) non sussistono le condizioni applicative della norma sancita dall’art. 37, c.p.a., come rigorosamente interpretata dall’adunanza plenaria di questo Consiglio (2 dicembre 2010, n. 3, cui si rinvia a mente dell’art.88, co. 2, lett. d), c.p.a.).<br />	<br />
6.4. Per completezza la sezione rileva che:<br />	<br />
a) la norma sancita dall’art. 1, co. 552, l. n. 311 cit., è stata sostanzialmente riprodotta dal nuovo codice del processo amministrativo (inapplicabile <i>ratione temporis</i>):<br />	<br />
I) all’art. 119, co. 1, lett. <i>l), </i>(relativamente al rito speciale ed ai connessi termini abbreviati, ma per le centrali termoelettriche di potenza superiore a 400 Mw);<br />	<br />
II) all’art. 133, co. 1, lett. <i>o),</i> (relativamente alla previsione della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo);<br />	<br />
b) il termine lungo per l’impugnazione delle sentenze aventi ad oggetto le procedure in materia di impianti di energia elettrica, è stato ulteriormente ridotto e portato a tre mesi in base al combinato disposto degli artt. 92, co. 3, e 119, co. 2, c.p.a.<br />	<br />
7. L’appello è inammissibile sotto ulteriori autonomi aspetti che la sezione deve esaminare avendo la difesa della società insistito (con le memorie difensive e di replica, rispettivamente in data 10 e 22 maggio 2011), nelle tesi:<br />	<br />
a) della immediata ed autonoma proponibilità della domanda risarcitoria direttamente in sede di appello a mente dell’art. 104 c.p.a. (invero genericamente richiamato);<br />	<br />
b) dell’applicabilità, al caso di specie, dell’articolo 34, co. 3, c.p.a.;<br />	<br />
c) della configurabilità di una legittima ipotesi di <i>emendatio libelli</i> (pagina 3 della memoria di replica in data 22 maggio 2011).<br />	<br />
7.1. In primo luogo deve richiamarsi il consolidato indirizzo giurisprudenziale, formatosi sul previgente quadro normativo (applicabile <i>ratione temporis</i>), secondo cui, nel giudizio amministrativo di legittimità, il <i>thema decidendum</i> in appello è delimitato dalle censure articolate in prime cure, non potendosi tenere conto dei profili nuovi sollevati per la prima volta in sede di impugnazione, in spregio al divieto dei <i>nova</i> sancito dall’art. 345, co. 1, c.p.c e, a <i>fortiori</i>, in sede di memoria conclusionale avendo quest’ultima valore puramente illustrativo (cfr. <i>ex plurimis </i>sez. V, 29 marzo 2011, n. 1925; sez. V, 24 aprile 2009, n. 2588, ad. plen. 19 dicembre 1983, n. 26, cui si rinvia a mente dell’88, co. 2, lett. d), c.p.a.).<br />	<br />
7.2. Assodata l’inapplicabilità,<i> ratione temporis, </i>del codice del processo amministrativo, la sezione evidenzia che anche la nuova disciplina da questo sancita non consente di accogliere la tesi prospettata dalla società appellante.<br />	<br />
Il nuovo codice, infatti, ha recepito il divieto di<i> ius novorum</i> in relazione a nuove domande, nuove eccezioni e nuove prove con alcuni temperamenti (che non ricorrono nel caso di specie come meglio si dirà in prosieguo).<br />	<br />
Non possono anzitutto essere proposte nuove domande per la prima volta in appello e, segnatamente, motivi nuovi di ricorso (art. 104, co. 1).<br />	<br />
Sono previste tuttavia tre deroghe, di cui una tratta dal processo civile (art. 345, co. 1, c.p.c.), e altre due specifiche per l’appello nel processo amministrativo.<br />	<br />
7.2.1. Viene anzitutto fatto salvo il caso dell’art. 34, co. 3, c.p.a. a tenore del quale quando nel corso del giudizio l’annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il giudice accerta l’illegittimità dell’atto se sussiste l’interesse a fini risarcitori; si tratta di un temperamento specifico per il processo amministrativo, innovativamente introdotto dal c.p.a., di cui non vi era traccia nel sistema previgente.<br />	<br />
La portata dell’eccezione al divieto di domande nuove, fatta dall’art. 104, co. 1, c.p.a., mediante richiamo all’art. 34, co. 3, è da intendersi nel senso che la domanda di accertamento dell’illegittimità in funzione dell’interesse risarcitorio (indispensabile atteso che il giudice non può pronunciarsi <i>ex officio</i> ritenendo compresa la richiesta di accertamento in quella di annullamento), formulata per la prima volta in appello, non costituisce domanda nuova inammissibile, rispetto all’originaria domanda di annullamento, se nelle more tra giudizio di primo grado e di appello, è venuto meno l’interesse all’annullamento dell’atto, ma residua l’interesse al riscontro della sua illegittimità.<br />	<br />
7.2.1.1. L’applicazione di tale norma, nel caso di specie, è chiaramente inconferente, perché:<br />	<br />
a) i danni derivanti dal cattivo esercizio della funzione pubblica risalgono ai provvedimenti impugnati in prime cure (non ritirati in sede di autotutela), la cui domanda di annullamento assorbe quella di accertamento ex art. 34, co. 3, cit.; <br />	<br />
b) nessuna formale richiesta di declaratoria di improcedibilità del ricorso di primo grado è stata formulata dalle parti; <br />	<br />
c) a mente della norma sancita dall’art. 30, co. 3, c.p.a., come rigorosamente interpretata dall’adunanza plenaria di questo Consiglio (23 marzo 2011, n. 3, cui si rinvia a mente dell’88, co. 2, lett. d), c.p.a.), è onere del soggetto danneggiato esperire i mezzi di tutela previsti dall’ordinamento per evitare i danni discendenti dal cattivo esercizio della funzione pubblica, se del caso impugnando tempestivamente i provvedimenti lesivi; sicché, una volta intervenuta, come nel caso di specie, la decadenza dall’azione di annullamento, per omessa impugnazione (anche attraverso motivi aggiunti), degli atti lesivi sopravvenuti nel corso del giudizio di primo grado, non può invocarsi strumentalmente il potere del giudice di accertare l’illegittimità degli stessi a fini risarcitori.<br />	<br />
7.2.2. La seconda eccezione è costituita dalle domande aventi ad oggetto accessori e danni maturati dopo la sentenza di primo grado; si tratta, sostanzialmente, degli interessi e della rivalutazione monetaria maturati dopo la sentenza impugnata e il risarcimento dei danni subiti dopo la sentenza stessa. Queste voci di danno possono essere richieste per la prima volta in appello.<br />	<br />
Tale norma è tratta dal processo civile (art. 345, co. 1, c.p.c.), e la sezione non ravvisa ragioni per decampare dall’interpretazione consolidata che di quest’ultima disposizione è stata data dalla giurisprudenza (cfr. Cons. St., sez. IV, 4 febbraio 2008, n. 306; Cass., sez. III, 3 ottobre 2005, n. 19299; sez. III, 19 luglio 2005, n. 15213; sez. trib., 2 luglio 2004, n. 12147; sez. III, 10 novembre 2003, n. 16819; sez. un., 11 marzo 1996, n. 1955).<br />	<br />
Posto che l’oggetto del giudizio è potenzialmente &#8211; ossia in quanto tutte le domande e le eccezioni (e quindi le relative questioni) siano riproposte ed in quanto siano indicate le ragioni per le quali si censura la relativa decisione &#8211; tutto quello del giudizio di primo grado, il principio del doppio grado di giurisdizione esige che tale oggetto sia esclusivamente quello del giudizio di primo grado.<br />	<br />
Non sono pertanto ammesse nuove domande in appello ad eccezione di quelle che costituiscono svolgimento logico o cronologico di domande già proposte: interessi, frutti, altri accessori e danni maturati (ovvero sofferti o conosciuti) dopo la deliberazione della sentenza impugnata.<br />	<br />
Deve trattarsi di accessori e danni maturati dopo la deliberazione, ma solo in quanto derivino da cause preesistenti all’inizio della lite e non da fatti successivi, ed esclusi quelli che potevano essere chiesti in primo grado: la domanda di accessori e danni sofferti dopo la deliberazione della sentenza di primo grado presuppone, pertanto, una domanda proposta in primo grado per tali poste.<br />	<br />
La rilevabilità d’ufficio dell’inammissibilità delle domande nuove esclude, infine, che tale inammissibilità possa essere superata dalla c.d. accettazione del contraddittorio nel caso in cui l’altra parte non abbia sollevato l’eccezione e si sia difesa nel merito della domanda nuova.<br />	<br />
7.2.2.1. Nella vicenda in trattazione non ricorre alcuna delle illustrate ipotesi, sicché il richiamo all’art. 104, co.1, c.p.a., da parte della difesa appellante, appare ancora una volta inappropriato.<br />	<br />
7.2.3. La terza eccezione, infine, ha ad oggetto l’ammissione, entro ristretti limiti, di motivi aggiunti.<br />	<br />
Si tratta di una previsione specifica per l’appello amministrativo.<br />	<br />
Il c.p.a. affronta <i>in parte qua</i> il dibattuto tema dell’ammissibilità dei motivi aggiunti in appello, e lo risolve nel senso che i motivi aggiunti sono consentiti solo per dedurre ulteriori censure in relazione ad atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso di primo grado (o con rituale atto di motivi aggiunti proposto in prime cure), allorché i vizi ulteriori emergano da documenti non prodotti dalle altre parti nel giudizio di primo grado (art. 104, co. 3); la previsione dei motivi aggiunti, inoltre, essendo comunque espressa in termini di facoltà, non preclude la possibilità che la parte interessata instauri un nuovo e autonomo ricorso in primo grado.<br />	<br />
Deve pertanto escludersi la possibilità di motivi aggiunti in appello avverso atti diversi da quelli impugnati con il ricorso di primo grado, ancorché connessi ovvero impugnati in via meramente derivata; in tal senso depone anche la relazione illustrativa del c.p.a., in cui si afferma che i motivi aggiunti in appello si rivolgono contro atti già impugnati in primo grado e che resta<i> <<… fermo il principio per cui nei confronti degli ulteriori provvedimenti amministrativi emessi o conosciuti nelle more del giudizio di appello va proposto un separato ricorso di primo grado>></i> (pag. 46).<br />	<br />
A tale conclusione si perviene: <br />	<br />
a) in base al tenore letterale della norma sancita dall’art. 104, co. 3, cit. che si riferisce a provvedimenti già impugnati in primo grado e a documenti preesistenti ma non prodotti nel giudizio davanti al T.a.r.;<br />	<br />
b) sul piano logico e sistematico, in considerazione della portata generale del principio del doppio grado di giudizio che non consente ampliamenti del <i>thema decidendum</i> nel passaggio fra il primo ed il secondo grado di giudizio, non può incontrare deroghe implicite, è posto nell’interesse di tutte le parti in causa, è inderogabile dalle stesse costituendo espressione di ordine pubblico processuale (cfr. da ultimo, sul valore del principio alla luce del nuovo c.p.a., Cons. St., III, 5 maggio 2011, n. 2693; sez. V, 1 aprile 2011, n. 2031).<br />	<br />
7.2.3.1. E’ escluso che nel caso di specie ricorrano le condizioni per l’applicazione della illustrata norma eccezionale, nella parte in cui ammette la proposizione di censure nuove in appello, perché:<br />	<br />
a) il P.a.e. – individuato dall’appellante come il provvedimento che ha espresso la volontà politico amministrativa di non realizzare ulteriori centrali termoelettriche di media potenza nei territori di riferimento &#8211; è stato emanato e pubblicato in data antecedente alla notificazione del ricorso di primo grado (avvenuta il 15 novembre 2007), sicché la società Union avrebbe avuto l’onere di impugnarlo;<br />	<br />
b) in ogni caso, una volta depositata nella segreteria del T.a.r. la documentazione specifica da cui si evinceva l’emanazione del P.a.e., era onere della società Union articolare motivi aggiunti avverso quest’ultimo ovvero nei confronti del P.e.r.<br />	<br />
8. Sulla scorta delle rassegnate conclusioni è giocoforza dichiarare irricevibile l’appello ed inammissibile la domanda autonoma di risarcimento del danno proposta direttamente davanti al Consiglio di Stato.<br />	<br />
9. Le spese del presente grado di giudizio, regolamentate secondo l’ordinario criterio della soccombenza, sono liquidate in dispositivo.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto:<br />	<br />
a) dichiara irricevibile l’appello e, per l’effetto, conferma l’impugnata sentenza;<br />	<br />
b) dichiara inammissibile la domanda di risarcimento del danno;<br />	<br />
c) condanna le società ricorrenti, in solido fra loro, a rifondere in favore della regione Lombardia le spese, gli onorari e le competenze del presente grado di giudizio che liquida in complessivi euro 5.000/00 oltre accessori come per legge (12,50% a titolo rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A.).<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 giugno 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Pier Giorgio Trovato, Presidente<br />	<br />
Vito Poli, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Roberto Chieppa, Consigliere<br />	<br />
Francesca Quadri, Consigliere<br />	<br />
Paolo Giovanni Nicolò Lotti, Consigliere</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 30/06/2011</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-30-6-2011-n-3913/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 30/6/2011 n.3913</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 19/11/2007 n.3913</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-19-11-2007-n-3913/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Nov 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-19-11-2007-n-3913/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 19/11/2007 n.3913</a></p>
<p>Antonio Cavallari – Presidente, Patrizia Moro – Estensore Ditta R.R. Puglia (avv. R. Marra) c. Comune di Lecce (avv. M.L. De Salvo) pasti preconfezionati, accessori quali tovaglioli, bicchieri, tovaglie Contratti della pubblica amministrazione – Disciplina normativa – Prestazione periodica di cose (pasti preconfezionati, accessori quali tovaglioli, bicchieri, tovaglie) – Senza</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-19-11-2007-n-3913/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 19/11/2007 n.3913</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-19-11-2007-n-3913/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 19/11/2007 n.3913</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Antonio Cavallari – Presidente, Patrizia Moro – Estensore<br /> Ditta R.R. Puglia (avv. R. Marra) c. Comune di Lecce (avv. M.L. De Salvo)</span></p>
<hr />
<p>pasti preconfezionati, accessori quali tovaglioli, bicchieri, tovaglie</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della pubblica amministrazione – Disciplina normativa – Prestazione periodica di cose (pasti preconfezionati, accessori quali tovaglioli, bicchieri, tovaglie) – Senza approntamento delle mense o dal servizio a tavola – Appalto di servizio – Esclusione</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Nel caso in cui il contratto si configura come prestazione periodica di cose (pasti preconfezionati, accessori quali tovaglioli, bicchieri, tovaglie), senza che tale prestazione sia accompagnata dall&#8217;approntamento delle mense o dal servizio a tavola, non si ha un appalto di servizio, segnatamente di mensa, non essendo previsti una serie di incombenti propri dell’appalto di servizi, ma il contratto assume la configurazione giuridica di contratto di somministrazione (art. 1559 ss., c.c.) e quindi di appalto di fornitura.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER LA PUGLIA<br />
LECCE &#8211; SECONDA SEZIONE</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b></p>
<p>nelle persone dei Signori:<br />
ANTONIO CAVALLARI Presidente  <br />
PATRIZIA MORO Ref. , relatore<br />
SILVANA BINI Ref.<br />
ha pronunciato la seguente </p>
<p align=center>
<B>SENTENZA<br />
</B></p>
<p></p>
<p align=justify>
Sul ricorso n.821/1996 proposto da:</p>
<p><B>DITTA R.R. PUGLIA</B>, rappresentata e difesa dall’avv. Roberto Marra ed elettivamente domiciliata in Lecce in P.zza Mazzini n.72 presso lo studio di quest’ultimo</p>
<p align=center>
CONTRO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
<b> COMUNE DI LECCE</b>, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Maria Luisa De Salvo ed elettivamente domiciliato in Lecce presso il Municipio</p>
<p align=center>
Per l’annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
-degli atti di gara per l’affidamento dell’appalto di fornitura pasti caldi per cinque anni scolastici alle Scuole Materne ed elementari, gara indetta a licitazione privata dal Comune di Lecce, ed in particolare del bando di gara pubblicato il 17.1.1996,<br />
Visto il ricorso ed i suoi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione del Comune di Lecce;<br />
Udito nella pubblica udienza del 28 giugno 2007 i Giudice relatore dott.ssa Patrizia Moro ed uditi altresì gli avv.ti Leuci in sostituzione dell’avv. Marra per la ricorrente, Astuto in sostituzione dell’avv. De Salvo per l’Amm.ne Com.le resistente.<br />
Considerato in</p>
<p align=center>
<B>FATTO E DIRITTO<br />
</B></p>
<p></p>
<p align=justify>
La R.R. ricorrente, impresa partecipante alla gara in questione, avendo proposto apposita istanza di partecipazione, ha impugnato gli atti di gara per l’affidamento dell’appalto di fornitura per pasti caldi alle Scuole materne ed elementari, lamentando che la procedura concorsuale si sia conformata all’affidamento di un appalto di fornitura, anziché a quello di servizi come, secondo la stessa, avrebbe dovuto essere.<br />
A sostegno del ricorso vengono proposte le seguenti censure:<br />
1)FALSA ED ERRONEA INTERPRETAZIONE DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT.1 E 3 D.LEGS. 157/1995 ED ART.1 D.LEGS.358/92:VIOLAZIONE DI LEGGE.<br />
2) ILLOGICITA’ ED INCONGRUENZA DELL’ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA.<br />
Con atto del 30 luglio 2006 si è costituita in giudizio l’Amm.ne Com.le intimata,depositando articolata memoria difensiva ed insistendo per il rigetto del ricorso.<br />
Nella pubblica udienza del 28 giugno 2007 la causa è stata riservata per la decisione.<br />
Il ricorso è infondato ed immeritevole di accoglimento.<br />
L’art.1 del capitolato speciale di gara prevede che la licitazione ha per oggetto “ la fornitura di pasti caldi confezionati giornalmente e consegnati in contenitori a perdere per n.550 unità tra alunni delle scuole materne comunali e statali- scuole elementari e per adulti( personale docente ed ausiliario) in n.19 centri di refezione scolastica( dei quali è possibile l’aumento nel corso del quinquennio) secondo le tabelle dietetiche allegate “.<br />
L’art.2 del medesimo capitolato chiarisce ancora che “la ditta appaltatrice dovrà impegnarsi per la durata di cinque anni scolastici alla fornitura dei pasti confezionati monorazione con bicchiere, tovagliolo, posate e tovaglietta a perdere, cotti e confezionati in locali situati a Lecce nello stesso giorno in cui verranno distribuiti, trasportati in idonei contenitori a perdere in fibra vegetale che assicurino la consumazione dei pasti caldi senza ulteriore impiego di forni”.<br />
La disamina della natura del contratto evidenzia che lo stesso si  configura come  prestazione periodica di cose (pasti preconfezionati, accessori quali tovaglioli, bicchieri, tovaglie), senza che tale prestazione sia accompagnata dall&#8217;approntamento delle mense o dal servizio a tavola.<br />
Tali circostanze escludono che il  Comune di Lecce abbia inteso appaltare un servizio e , nella specie, il servizio di mensa, non essendo previsti una serie di incombenti propri dell’appalto di servizi, risolventisi nei citati “facere”, non sussistenti nell’appalto in questione  ; a tanto consegue che, più propriamente, il contratto stipulato assume la configurazione giuridica di contratto di somministrazione (art. 1559 e segg.ti cod. civ.) e non già di servizio di mensa.<br />
Del resto, al fine di individuare la fattispecie contrattuale oggetto di gara e la relativa disciplina normativa applicabile, occorre avere riguardo all’aspetto della prevalenza del “quid” richiesto.<br />
Difatti, la giurisprudenza prevalente ha avuto modo di evidenziare che costituisce contratto di somministrazione ex art. 1559 c.c. (e, quindi, appalto di forniture) e non appalto di servizi, la richiesta, da parte di un comune ad un&#8217;impresa di fornire un determinato numero di pasti (con prezzo a base d&#8217;asta ragguagliato al costo unitario per pasto) preparati quotidianamente presso le cucine dell&#8217;appaltatore e consegnati ai diversi plessi scolastici per sopperire alle esigenze della refezione scolastica (cfr. ad es. Consiglio Stato, sez. V, 17 gennaio 2000, n. 289).<br />
 Per le considerazioni che precedono deve quindi essere respinto il primo motivo di ricorso con il quale la società ricorrente contesta il “nomen” attribuito dall’amm.ne all’appalto in questione e la disciplina applicata.<br />
Anche il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce la illogicità ed incongruenza dell’azione amministrativa nel richiedere l’attestazione della capacità tecnica, senza la  prefissazione di parametri di riferimento, nonché nella determinazione delle modalità di aggiudicazione, non coglie nel segno.<br />
Quanto alla capacità tecnica, la stazione appaltante ha espressamente previsto nel bando di gara che la stessa doveva essere provata , e valutata, mediante l’indicazione delle principali forniture  per refezione scolastica  o ristorazione collettiva o aziendale effettuate durante gli ultimi tre anni con il rispettivo importo, data e destinatario, la descrizione delle attrezzature, delle misure adottate per garantire la qualità, nonché degli elementi di studio e ricerca, oltre alla indicazione dei tecnici e degli organi tecnici dell’impresa , nonché mediante la presentazione di apposite dichiarazioni attestanti: la regolarità contributiva , previdenziale ed assistenziale a favore dei lavoratori;  il possesso  di immobile nel territorio comunale idoneo per la cottura, preparazione e confezionamento dei pasti, di mezzi idonei per il trasporto; che i dipendenti utilizzati per la fornitura dei pasti sono assicurati presso INAIL a norma di legge.<br />
Quanto invece alle modalità di aggiudicazione dell’appalto, le stesse risultano espressamente disciplinate nel capitolato speciale all’art.5 ove si prevede che “l’aggiudicazione sarà fatta ai sensi del d.legs. 358/92 art.16 lett.a) con le modalità della legge 14/73 art.1 lett.a)”, ossia al prezzo più basso per mezzo di offerte segrete da confrontarsi poi col prezzo base indicato nell&#8217;avviso d&#8217;asta.<br />
A ciò consegue che la capacità tecnica richiesta risulta configurarsi quale requisito di partecipazione e non già elemento di valutazione dell’offerta incidente sulle modalità di aggiudicazione, con la conseguenza che nessun criterio di valutazione della stessa doveva essere previamente stabilito dalla stazione appaltante, in quanto aggiudicandosi l’offerta al prezzo più basso, nessun valore discretivo viene affidato dal bando alla c.d.”capacità tecnica” la quale, assurge a mero requisito di partecipazione.<br />
 Il ricorso deve quindi essere respinto.<br />
Le spese di lite, sussistendo giustificati motivi, vanno compensate tra le parti.</p>
<p align=center>
<b>P.Q.M.</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Seconda Sezione di Lecce respinge il ricorso epigrafato.<br />
Spese compensate.<br />
La presente sentenza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la  Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alla parti.</p>
<p>Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio del 28 giugno 2007</p>
<p>Pubblicata il 19 novembre 2007</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-19-11-2007-n-3913/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 19/11/2007 n.3913</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/12/2004 n.3913</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-29-12-2004-n-3913/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Dec 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-29-12-2004-n-3913/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-29-12-2004-n-3913/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/12/2004 n.3913</a></p>
<p>Pres. Calvo – Est. Plaisant E. Sas (avv.ti Fabozzi e Batacchi) c. Azienda Ospedaliera CTO/C.R.F. Maria Adelaide (avv. Ti Picco e Scaparone) quando l&#8217;Amministrazione risolve il contratto di oopp, non ricorre silenzio inadempimento rispetto alla diffida al collaudo dell&#8217;Appaltatore Contratti della P.A. – Appalto di lavori – Esecuzione del contratto</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-29-12-2004-n-3913/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/12/2004 n.3913</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-29-12-2004-n-3913/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/12/2004 n.3913</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Calvo – Est. Plaisant<br /> E. Sas (avv.ti Fabozzi e Batacchi) c. Azienda Ospedaliera CTO/C.R.F. Maria Adelaide (avv. Ti Picco e Scaparone)</span></p>
<hr />
<p>quando l&#8217;Amministrazione risolve il contratto di oopp, non ricorre silenzio inadempimento rispetto alla diffida al collaudo dell&#8217;Appaltatore</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della P.A. – Appalto di lavori – Esecuzione del contratto &#8211; Diffida dell’Appaltatore a procedere al collaudo &#8211; Presupposto dell’ultimazione dei lavori – Intervenuta risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’Appaltatore – Silenzio dell’Amministrazione a fronte della diffida – Inadempimento dell’Amministrazione &#8211; Non ricorre</span></span></span></p>
<hr />
<p>Non ricorre il silenzio inadempimento dell’Amministrazione rispetto alla diffda dell’Appaltatore di procedere al collaudo, quando sia stata disposta la risoluzione del contratto di oopp per inadempimento dell’Appaltatore, mancando il presupposto dell’ultimazione delle opere.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Espone la società ricorrente che, con deliberazione n. 60&#8217;C 02/ST in data 12 marzo 2002. l&#8217;Azienda Ospedaliera C.T.O./C.RI. Maria Adelaide di Torino aveva aggiudicato ad essa società, l&#8217;appalto per l&#8217;esecuzione di tutte le opere edili, iinpiantistiche e per la somministrazione di tutte le provviste occorrenti per la ristrutturazione del Servizio di Laboratorio Analisi del Presidio Ospedaliero CITO. O. dl Torino&#8221;, che il relativo contratto d&#8217;appalto   stipulato in data 3 ottobre 2002. a consegna dei lavori già avvenuta in via d&#8217;urgenza, il 12 marzo 2002 fissava in 180 giorni consecutive il tempo di esecuzione delle opere. da ultimarsi in data 7 settembre 2001, che la durata dei lavori è stata ripetutamente prorogata ai sensi dell&#8217;art. 26 del decreto ministeriale 19 aprile 2000 n. 145. che le differenze progettuali hanno determinato cospicue differenze in aumento sulla quantità delle materie da fornire ed hanno reso necessaria l&#8217;esecuzione di numerose opere ulteriori, non previste dai capitolati di appalto, che, in data 27 maggio 2003, ha ultimato l&#8217;esecuzione dell&#8217;opera ed ha contestualmente comunicato all&#8217;amministrazione l&#8217;avvenuta conclusione dei lavori.<br />
Con deliberazione n. 2l6/DG/03/ST in data 7 luglio 2003. Il Direttore Generale dell&#8217;Azienda resistente, vista /a relazione, redatta dalla Direzione Lavori, ai sensi dell&#8217;articolo 119. comma 1, del D.P.R. 554 99 (rc/azione pervenuta all&#8217;Azienda in data 15.01.2003), inerente i andamento delle opere di cui in oggetto appaltate dall&#8217;Azienda Sanitaria ospedaliera C.T.O./C.R.F./M. Adelaide all &#8216;ATI ELTE S.A.S. (Capogruppo)  TECNOGEST IMPIANTI S.R.L. (mandante). con sede in Bergamo. via Ghislanzoni n. 41&#8243;. ha disposto &#8220;ai sensi delll&#8217;ari. 119 del DPR 554/99, per le motivazioni di cui in premessa la risoluzione per grave inadempimento dei contratto in essere&#8221;.<br />
Con atto. notificato il 9 giugno 2004. ai sensi dell&#8217;art. 25. comma 1. del decreto Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. I. la società ricorrente ha diffidato l&#8217;Azienda resistente, il collaudatore. i] responsabile del procedimento ed il direttore dci lavori a procedere all&#8217;esecuzione del collaudo dell&#8217;opera ed all&#8217;effettuazione di tutti i relativi incombenti, ivi compresa la valutazione delle domande di maggiori compensi iscritte nella contabilità e. tuttavia, l&#8217;Azienda resistente non ha mai formalmente risposto all&#8217;anzidetta diffida.<br />
Con ricorso a questo Tribunale notificato in data 12 agosto 2004. la ELTE S.a.s.. in proprio e quale mandataria del Raggruppamento temporaneo d&#8217;imprese formato con TECNOGEST S.r.l., ha chiesto che venisse accertata l&#8217;illegittimità del silenzio serbato dall&#8217;Azienda Ospedaliera C.T.O./C.R.F. M.Adelaide e la sua conseguente condanna all&#8217;emanazione dei provvedimenti richiesti   vale a dire [esecuzione del collaudo delle opere realizzate, il rilascio della dichiarazione di esecuzione finale dei lavori, nonché la verifica ed il riconoscimento delle riserve iscritte dal Raggruppamento ricorrente nel registro di contabilità dei lavori e lo svincolo della cauzione a norma degli artt. 187 e seguenti del d.p.r. 554/1999   deducendo le seguenti censure:<br />
Violazione di legge (articoli 31 e seguenti della legge 11 febbraio 1994 n 109 articoli 149, 187 e seguenti del decreto Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999 n 554 articolo 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241)<br />
1. Titolarità del potere sollecitato e sussistenza dell&#8217;obhliuo di provvedere<br />
Omettendo di collaudare ed approvare le opere eseguite. l&#8217;Azienda Ospedaliera avrebbe violato l&#8217;art. 2 della legge 241/1990. che le attribuirebbe uno specifico obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso. così come l&#8217;anzidetto obbligo sarebbe sancito, con specifico riferimento al collaudo. anche dagli artt. 187 e seguenti del d.p.r. 554 1999; del resto, per effetto dell&#8217;approvazione dell&#8217;opera sorgerebbe “un vincolo a carico dell’amministrazione di considerare inoppugnabile la determinazione espressa nell ‘atto di collaudo e di liquidare conseguentemente il corrispettivo dovuto all&#8217;appaltatore&#8221; ed è proprio nell&#8217;ambito dei collaudo che l&#8217;Azienda resistente avrebbe dovuto esaminare anche le richieste di maggiori compensi contenute nelle riserve iscritte dal Raggruppamento ricorrente, anch&#8217;esse oggetto di specifico obbligo di pronuncia ai sensi degli articoli 31 bis della legge 109/994 e 149 e seguenti del d.p.r. 554/1999,<br />
2. Titolarità in capo ad File di una posizione giuridica qualificata,<br />
L&#8217;interesse del Raggruppamento ricorrente ad ottenere un espresso pronunciamento da parte dell&#8217;Azienda resistente emergerebbe sotto il duplice profilo dell&#8217;esonero da ogni eventuale responsabilità connessa all&#8217;esecuzione delle opere, che la stessa Azienda sta già di fatto utilizzando, nonché del riconoscimento delle domande iscritte nel conto finale dei lavori, che passerebbe necessariamente attraverso una valutazione discrezionale della detta Azienda. <br />
Attivazione del procedimento di diffida ex art 25 d.p,r. 3/1957<br />
L&#8217;inerzia protrattasi per oltre 30 giorni successivi alla notifica della diffida ai sensi dell&#8217;anzidetta disposizione avrebbe comportato la formazione del silenzio inadempimento previsto dall&#8217;ari. 21 bis della legge 1034/1971, per cui l&#8217;Azienda Ospedaliera dovrebbe essere ormai considerata formalmente inadempiente al proprio obbligo di pronunciarsi espressamente in merito alle richieste di controparte.<br />
Si è costituita in giudizio l&#8217;Azienda Ospedaliera C.T.O.. C.R.F.. Maria Adelaide eccependo l’inammissibilità del ricorso sotto il duplice profilo:<br />
1. del difetto di giurisdizione di questo Tribunale, in quanto il rito speciale in materia di silenzio della Pubblica Amministrazione  <br />
1. del difetto di giurisdizione di questo Tribunale, in quant il rito speciale in material di silenzio della Pubblica Amministrazione &#8211; previsto dall&#8217;art. 21 bis della legge 1034/1971, introdotto dall&#8217;art. 2 della legge 205/2000   presupporrebbe la sussistenza di un procedimento amministrativo nel quale si esplica un potere autoritativo dell&#8217;Amministrazione laddove nel caso di specie la controversia, avendo ad oggetto l&#8217;esecuzione di un contratto d&#8217;appalto. riguarderebbe invece diritti soggettivi, esulerebbe quindi dall&#8217;ambito di applicazione dell&#8217;art. 21 bis della legge 1034/191 ed apparterrebbe alla cognizione del giudice ordinario.<br />
2. dell&#8217;inconfigurabilità del silenzio inadempimento in quant oil termine per l&#8217;effettuazione del collaudo decorrerebbe dall&#8217;ultimazione dei lavori che, a sua volta. presupporrebbe l&#8217;intera esecuzione delle opere appaltate: nel caso di specie, viceversa, i lavori non sarebbero stati eseguiti interamente e proprio per tale ragione l&#8217;Azienda resistente avrebbe deciso di risolvere il contratto. per cui il termine di effettuazione del collaudo non avrebbe neppure iniziato a decorrere.<br />
Con memoria depositata per la Camera di consiglio del 17 novembre 2004, il Raggruppamento ricorrente ha insistito in tutte le domande avanzate con il ricorso introduttivo. <br />
Nell&#8217;odierna Camera di consiglio il ricorso ò stato trattenuto in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>La causa ha ad oggetto il silenzio inadempimento che, secondo il Raggruppamento ricorrente, si sarebbe formato a seguito dell&#8217;inerzia tenuta dall&#8217;Azienda Ospedaliera C.T.O./C.R.F.iMaria Adelaide di Torino; occorre pertanto verificare, in via preliminare ed ai fini dell&#8217;ammissibilità del gravame, se effettivamente tale situazione di inerzia sussista e. soprattutto, se la stessa sia giuridicamente qualificabile come silenzio inadempimento.<br />
Al riguardo, ritiene il Collegio che sull&#8217;Azienda resistente non gravasse l’obbligo di provvedere nel senso richiesto da parte del Raggruppamento ricorrente.<br />
L&#8217;art. 28 della legge 11 febbraio 1994 demanda al regolamento la definizione delle &#8220;norme concernenti il termine entro il quale deve essere effettuato il collaudo finale, che deve comunque avere luogo entro sei mesi dall &#8216;ultiinazione dei lavori e l&#8217;articolo 192 del decreto Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999 n. 534. emanato appunto per dare attuazione all&#8217;anzidetta previsione dl legge. statuisce che “il collaudo di un intervento deve essere ultimato non oltre sei mesi dall’ultimazione dei lavori”.<br />
La decorrenza del termine di effettuazione del collaudo, quindi. presuppone che i lavori siano stati ultimati ma nel caso di specie tale situazione non è ravvisabile: se vero. da un lato, che in data 9 giugno 2003 il Raggruppamento aveva comunicato all&#8217;Azienda ospedaliera l&#8217;avvenuta conclusione delle opere, è altrettanto vero.dall&#8217;altro, che la stessa Azienda non ha condiviso tale conclusione ed infatti nello stato di consistenza redatto in data 14 luglio 2003 ha elencato numerose opere che risultavano ancora non realizzate e. soprattutto, con deliberazione n. 2l6/DG/03/ST in data 7 luglio 2003. ha deciso di risolvere il contratto per grave inadempimento dell&#8217;appaltatore.<br />
Ritiene il Collegio che la risoluzione del contratto, eventualità che rientra nella sfera di valutazione discrezionale della stazione appaltante, non possa che costituire un&#8217;opzione alternativa rispetto alla scelta ordinaria di prendere atto delle opere realizzate e procedere al loro collaudo. dando così impulso alla successiva fase finalizzata esclusivamente alla definizione dei rapporti economici tra le parti: mediante la scelta risolutoria, infatti, il rapporto contrattuale si interrompe e non assume più alcun rilievo, ai fini della scansione procedimentale, la mancata realizzazione del collaudo.<br />
In tale contesto non può ritenersi applicabile l&#8217;art. 192 del d.p.r. 554/1999, richiamato dai Raggruppamento ricorrente, in quanto detta disposizione, nel far decorrere il termine per l&#8217;esecuzione dell&#8217;appalto dalla conclusione dei lavori, presuppone che detta situazione sia sostanzialmente riconosciuta dalla stazione appaltante e, soprattutto. che il rapporto contrattuale sia ancora in essere. laddove nel caso di specie è stato invece spezzato dalla citata deliberazione eon cui è stato risolto il contratto, che peraltro non  risulta essere stata impugnata dal Raggruppamento ricorrente, in questa sede.</p>
<p>Ne deriva l&#8217;insussistenza di un comportamento qualificabile alla stregua di silenzio inadempimento e la conseguente inammissibilità del ricorso. <br />
Sussistono comunque giusti motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-29-12-2004-n-3913/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/12/2004 n.3913</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 12/11/2004 n.3913</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-12-11-2004-n-3913/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-12-11-2004-n-3913/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 12/11/2004 n.3913</a></p>
<p>Luigi Trivellato, Presidente &#8211; Fulvio Rocco, Estensore in ordine: al potere disapplicativo del giudice amministrativo sugli atti non impugnati; alla portata dell&#8217;art. 17 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea rispetto agli obblighi di residenza interni allo Stato membro; alla qualifica di polizia giudiziaria delle guardie giurate volontarie 1. Giurisdizione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-12-11-2004-n-3913/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 12/11/2004 n.3913</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-12-11-2004-n-3913/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 12/11/2004 n.3913</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Luigi Trivellato,	Presidente &#8211; Fulvio Rocco, Estensore</span></p>
<hr />
<p>in ordine: al potere disapplicativo del giudice amministrativo sugli atti non impugnati; alla portata dell&#8217;art. 17 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea rispetto agli obblighi di residenza interni allo Stato membro; alla qualifica di polizia giudiziaria delle guardie giurate volontarie</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giurisdizione e competenza &#8211; Giudice amministrativo &#8211; Disapplicazione di atti non impugnati &#8211; Ipotesi &#8211; Disapplicazione del regolamento.																																																																																												</p>
<p>2. Trattato istitutivo della Comunità economica europea &#8211; Art. 17 &#8211; Diritto di circolazione e di soggiorno &#8211; Obblighi di residenza, posti dallo Stato, motivati dalla particolare rilevanza delle funzioni &#8211; Non risulta leso.</p>
<p>3. Ambiente e territorio &#8211; Caccia e pesca  &#8211; Guardie giurate volontarie &#8211; Art. 138, comma 1, n. 1 del T.U. approvato con R.D. 773 del 1931, come modificato dall’art. 33 della L. 1° marzo 2002 n. 39 &#8211; Non esime i soggetti che si valgono delle guardie giurate dal prevedere obblighi di residenza.</p>
<p>4. Ambiente e territorio &#8211; Caccia e pesca &#8211; Guardie giurate volontarie &#8211; Art. 27 della L. 157 del 1992, comma 1, lett. a), b) &#8211; Da interpretare nel senso che non spetta ad esse la qualifica di polizia giudiziaria.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Il giudice amministrativo può disapplicare atti non ritualmente impugnati nelle sole ipotesi di giurisdizione esclusiva, relativamente alle controversie relative ai diritti soggettivi, nonché, nei riguardi di regolamenti illegittimi, quando il provvedimento impugnato sia contrastante col regolamento, ovvero sia conforme al presupposto normativo e, in ogni caso, anche quando si verte in materia di interessi legittimi; pertanto, al di fuori di tali ipotesi, va esclusa la disapplicazione di atti non impugnati, e in particolare di quelli che, ancorché connotati da una valenza generale, risultano privi di natura normativa. Da ciò, dunque, si deduce che la disapplicazione della fonte regolamentare può avvenire nelle sole ipotesi in cui la fonte stessa non sia stata impugnata in via principale.</p>
<p>2. Ai sensi dell’art. 17 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, ora Unione Europea, nel testo conseguente all’art. 2 del Trattato di Amsterdam, reso esecutivo nel nostro ordinamento  con L.  16 giugno 1998 n. 109, “la cittadinanza dell&#8217;Unione costituisce un complemento della cittadinanza nazionale e non sostituisce quest&#8217;ultima” e “i cittadini dell&#8217;Unione godono dei diritti e sono soggetti ai doveri previsti dal presente Trattato”. Il diritto contestualmente riconosciuto ad ogni cittadino europeo “di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dal presente Trattato e dalle disposizioni adottate in applicazione dello stesso”, non risulta leso dalla circostanza che l’ordinamento interno di uno Stato contempli obblighi di residenza motivati dalla particolare rilevanza delle funzioni, nel caso di specie pubbliche, alle quali il cittadino stesso sia chiamato, che possono richiedere anche l’urgente reperibilità ai fini del loro svolgimento.</p>
<p>3. La disposizione contenuta nell’art. 138, comma 1, n. 1 del T.U. approvato con R.D. 773 del 1931 e modificato dall’art. 33 della L. 1° marzo 2002 n. 39, secondo la  quale per svolgere le funzioni di guardia giurata risulterebbe sufficiente “essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell&#8217;Unione europea”, non può esimere i soggetti che si avvalgono di tali guardie dal contemplare anche particolari obblighi di residenza, ferma restando la non discriminazione in ordine alla cittadinanza italiana o comunitaria comunque posseduta, in relazione alla comprovata particolarità delle mansioni da svolgere.</p>
<p>4. L’indirizzo ermeneutico più rigoroso formatosi sull’art. 27 della L. 157 del 1992 &#8211; laddove il comma 1, lett. a) esplicitamente riconosce agli Agenti dipendenti degli Enti Locali delegati alle Regioni la qualifica di polizia giudiziaria mentre la lettera b), relativo alle Guardie Giurate Volontarie, nulla dice al riguardo &#8211; è nel senso di negare a dette categorie la medesima qualifica, senza che possa ragionevolmente argomentarsi nulla in contrario in termini di interpretazione analogica o sistematica, in ragione della notoria delicatezza delle funzioni stesse, presupponenti una stabile inserzione del soggetto che le esercita nel contesto organizzatorio pubblico.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto<br />
seconda sezione</b></p>
<p>con l’intervento dei signori:<br />
Luigi Trivellato,		Presidente,<br />
Elvio Antonelli,		Consigliere,<br />
Fulvio Rocco, 		Consigliere, Estensore,<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso R.G. 529/2003, proposto dalla</p>
<p><b>L.A.C. &#8211; Lega per l’abolizione della caccia – O.N.L.U.S.</b> e dalla <b>L.I.P.U. – Lega Italiana per la protezione uccelli</b>, in persona dei loro legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avv. Maria Caburazzi, con domicilio presso il suo studio in Venezia-Mestre, Via Palazzo n. 27,</p>
<p align=center>contro</p>
<p>la <b>Provincia di Treviso</b>, in persona del suo Presidente pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’Avv. Franco Botteon, dall’Avv. Antonio Sartori e dall’Avv. Sebastiano Tonon, con elezione di domicilio presso lo studio di quest’ultimo in Venezia, Calle  degli Avvocati, San Marco n. 3901,</p>
<p>per l’annullamento<br />
della deliberazione del Consiglio Provinciale di Treviso n. 00080 dd. 11 dicembre 2002, recante l’approvazione del “Regolamento di servizio delle guardie giurate volontarie faunistico-venatorie della provincia di Treviso”</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati, notificato il 18 febbraio 2003 e depositato il 13 marzo 2003;<br />
visto l’atto di costituzione in giudizio della Provincia di Treviso;<br />
visti i motivi aggiunti di ricorso proposti dalle medesime Lega per l’abolizione della caccia – O.N.L.U.S. e L.I.P.U. – Lega Italiana per la protezione uccelli avverso la deliberazione del Consiglio Provinciale di Treviso n. 00051 dd. 29 settembre 2003, recante “Regolamento di servizio delle guardie giurate volontarie faunistico-venatorie della provincia di Treviso. Modifica”<br />
viste le memorie prodotte dalle parti;<br />
visti gli atti tutti di causa;<br />
uditi nella pubblica udienza del 18 marzo 2004, (relatore il consigliere Fulvio Rocco)  l’Avv. Maria Caburazzi per le ricorrenti Associazioni  e l’Avv. Sebastiano Tonon per la Provincia di Treviso;<br />
ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO  E  DIRITTO</b></p>
<p>1.1. Le ricorrenti associazioni, Lega per l’abolizione della caccia – O.N.L.U.S. e L.I.P.U. – Lega Italiana Protezione Uccelli, premettono che per effetto dell’art. 163, comma 3, lettere a) e b), del D.L.vo 31 marzo 1998 n. 112, sono state segnatamente trasferiti alle Province le funzioni e i compiti aventi per oggetto il riconoscimento della nomina a guardia giurata degli agenti venatori dipendenti dagli enti delegati dalle regioni e delle guardie volontarie delle associazioni venatorie e protezionistiche nazionali riconosciute, di cui all&#8217;art. 27 della L. 11 febbraio 1992, n. 157, nonché il riconoscimento della nomina di agenti giurati addetti alla sorveglianza sulla pesca nelle acque interne e marittime, di cui all&#8217;art. 31 del R.D. 8 ottobre 1931, n. 1604 e all&#8217;art. 22 della L. 14 luglio 1965 n. 963.<br />
E’ opportuno premettere che il predetto art. 27 della L. 157 del 1992 dispone, per quanto qui segnatamente interessa, che la vigilanza sull’applicazione della legge-quadro sulla caccia e delle conseguenti leggi regionali, oltrechè essere affidata agli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato, alle guardie addette a parchi nazionali e regionali, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, alle guardie giurate comunali, forestali e campestri, alle guardie private riconosciute ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e alle guardie ecologiche e zoofile riconosciute da leggi regionali, è pure devoluta: <br />
a) “agli agenti dipendenti degli Enti locali delegati dalle Regioni”, ai quali “è riconosciuta, ai sensi della legislazione vigente, la qualifica di agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza. Detti agenti possono portare durante il servizio e per i compiti di istituto le armi da caccia di cui all&#8217;articolo 13” della medesima L. 157 del 1992 (fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non più di due cartucce, di calibro non superiore al 12; fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40;  fucile a due o tre canne combinato, di cui due canne ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6), nonché armi con proiettili a narcotico. Le armi di cui sopra sono portate e detenute in conformità al regolamento di cui all&#8217;articolo 5, comma 5, della L. 7 marzo 1986, n. 65”;<br />
b) “alle guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale nazionali presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale e a quelle delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell&#8217;ambiente, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D 18 giugno 1931, n. 773”.<br />
Il medesimo art. 27 della L. 157 del 1992 dispone, inoltre, al comma 3 e ss., che gli anzidetti “agenti svolgono le proprie funzioni, di norma, nell&#8217;ambito della circoscrizione territoriale di competenza. La qualifica di guardia volontaria può essere concessa, a norma del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, a cittadini in possesso di un attestato di idoneità rilasciato dalle regioni previo superamento di apposito esame. Le Regioni disciplinano la composizione delle commissioni preposte a tale esame garantendo in esse la presenza tra loro paritaria di rappresentanti di associazioni venatorie, agricole ed ambientaliste.  Agli agenti di cui ai commi 1 e 2 (ossia, anche alle predette “guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale nazionali”) con compiti di vigilanza è vietato l&#8217;esercizio venatorio nell&#8217;ambito del territorio in cui esercitano le funzioni. Alle guardie venatorie volontarie è vietato l&#8217;esercizio venatorio durante l&#8217;esercizio delle loro funzioni. I corsi di preparazione e di aggiornamento delle guardie per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza sull&#8217;esercizio venatorio, sulla tutela dell&#8217;ambiente e della fauna e sulla salvaguardia delle produzioni agricole, possono essere organizzati anche dalle associazioni di cui al comma 1, lettera b) (ossia, sempre “le associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale nazionali”) , sotto il controllo della Regione. Le Province coordinano l&#8217;attività delle guardie volontarie delle associazioni agricole, venatorie ed ambientaliste. Il Ministro dell&#8217;agricoltura e delle foreste (ora Ministro o delle politiche agricole e forestali, a’ sensi dell’art. 1, n. 8 D.L.vo 30 luglio 1999 n. 300 e succ. modd. e intt.), d&#8217;intesa con il Ministro dell&#8217;ambiente (ora Ministro dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio, a’ sensi dell’art. 1, n. 9, del D.L.vo 300 del 1999 e succ. modd. e intt.), garantisce il coordinamento in ordine alle attività delle associazioni” anzidette, “rivolte alla preparazione, aggiornamento ed utilizzazione delle guardie volontarie”.<br />
Con deliberazione n. 00080 dell’11 dicembre 2002, il Consiglio Provinciale di Treviso ha conseguentemente adottato un Regolamento di servizio delle Guardie giurate volontarie faunistico venatorie della provincia di Treviso, segnatamente relativo alle anzidette guardie venatorie volontarie delle associazioni agricole, venatorie ed ambientaliste.<br />
Le ricorrenti Associazioni precisano che “da molti anni ormai hanno promosso e coordinato su tutto il territorio nazionale, provincia di Treviso compresa, un servizio di guardie particolari venatorie volontarie ai sensi dell’art. 133 e ss. del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773”, dotandosi pure “di proprie regole organizzative interne, le quali esprimono le direttive in ossequio alle quali le guardie venatorie volontarie debbono agire” e indicando, quindi, “con regolamenti nazionali del 30 giugno 1996 e succ. modifiche (23 febbraio 1997 e 6 ottobre 2002) per la L.A.C. e del 10 gennaio 1998 per la L.I.P.U. approvati dagli organi direttivi delle medesime Associazioni, in coerenza con la L. 157 del 1992 … e con il T.U. delle leggi di pubblica sicurezza … quali soggetti possano chiedere la nomina a guardia giurata di L.A.C. e L.I.P.U., a strutturare l’organizzazione del servizio sotto il profilo funzionale, a disciplinare le modalità delle prestazioni delle proprie guardie giurate, nonché a stabilire le modalità per il costante aggiornamento legislativo e professionale delle guardie venatorie” (cfr. pag. 3 e ss. dell’atto introduttivo del presente giudizio).<br />
Le ricorrenti Associazioni reputano &#8211; in via generale &#8211; che il Regolamento anzidetto fuoriesca dal contesto delle competenze che l’anzidetto art. 27, comma 8, della L. 157 del 1992 segnatamente attribuisce alla Province in materia di “ccordinamento” dell&#8217; “attività delle guardie volontarie delle associazioni agricole, venatorie ed ambientaliste”, interferendo – per contro – con l’autonomia delle associazioni medesime, ed evidenziano che il Regolamento medesimo non contempla alcun riconoscimento economico a favore delle associazioni anzidette, ma solo onerosi servizi e strutture con spese a carico; né verrebbero contemplati servizi utili o, comunque, indispensabili come asseritamente prefigurati dall’art. 27, comma 7, della L. 157 del 1992, come – ad esempio – l’istituzione di un numero verde di reperibilità degli agenti, il servizio di ricerca dei numeri di targa degli autoveicoli a mezzo di Internet e la tempestiva trasmissione alle associazioni di appartenenza delle Guardie volontarie di ogni determinazione relativa al calendario venatorio, alle autorizzazioni all’allevamento di fauna selvatica protetta, all’istituzione o alla revoca di aziende venatorie private, ai censimenti della fauna selvatica, agli interventi di controllo della fauna, alla cattura delle lepri nelle zone di ripopolamento e cattura, nonché alla cattura di richiami vivi nei roccoli e nelle prodine. </p>
<p>1.2. Ciò posto, con il ricorso in epigrafe la L.A.C. e la L.I.P.U. chiedono l’annullamento del Regolamento predetto, deducendo, sotto più profili, la violazione dell’art. 14, commi 9, 11 e 14, dell’art. 27, commi 7 e 9, nonché dell’art. 28 della L. 157 del 1992, nonché la violazione dell’art. 3 della L. 7 agosto 1990 n. 241, dell’art. 2 del R.D.L. 26 settembre 1935 n. 1952 convertito in L. 19 marzo 1936 n. 508, dell’art. 163, comma 3, del D.L.vo 112 del 1998, degli artt. 13, 230 e 254 del R.D. 6 maggio 1940 n. 635, degli artt. 13, 17, 138 comma 1, nn. 1 e 4, 138 nel suo intero testo e 140 del T.U. approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773, degli artt. 21, comma 8, 24, comma 2 e 34, comma 2, della L.R. 9 dicembre 1993 n. 50, del R.D. 22 novembre 1929 n. 1486, del R.D. 29 ottobre 1922 n. 1647, del R.D. 8 ottobre 1931 n. 1604, della L.R. 28 aprile 1998 n. 19, del D.M. 25 ottobre 1999 n. 471, del D.L.vo 5 febbraio 1997 n. 22, della L.R. 21 gennaio 2000 n. 3, del D.L.vo 11 maggio 1999 n. 152, del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 258, del D.P.R. 24 maggio 1988 n. 203, della L.R. 19 agosto 2996 n. 23 e della L.R. 21 marzo 1992 n. 14: il tutto, segnatamente riferito agli artt. 2, comma 2, 3, commi 2, 3, 5, 6, e 8, 4, 13 e 14, 4, commi 2, 3 e 4, 5, commi 2 e 6, 6, commi 4, 8, 9, 11 e 14, nonchè 7 del Regolamento adottato dal Consiglio Provinciale.</p>
<p>2. Si è costituita in giudizio la Provincia di Treviso, eccependo in via preliminare, e sotto più profili, l’inammissibilità del ricorso e concludendo, comunque, per la reiezione nel merito del medesimo.</p>
<p>3. Con ordinanza n. 529 dd. 2 aprile 2003 la Sezione ha ritenuto insussistenti i presupposti richiesti dall’art. 21 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come modificato dall’art. 3 della L. 21 luglio 2000 n. 205 agli effetti della sospensione del provvedimento impugnato, posto che “il danno, alla stato non presenta(va) i prescritti caratteri di gravità e irreparabilità, anche in considerazione della circostanza che l’udienza per la trattazione del merito della causa” era stato contestualmente fissato per il 23 ottobre 2003, ma ha comunque considerato, in quella sede di sommaria delibazione della fattispecie, che il ricorso appariva “sorretto da apprezzabili elementi di fumus, in specie per quanto riguarda i motivi sub 4 e 8”, segnatamente riferiti agli artt. 3, comma 5, e 4, commi 2, 3 e 4 del Regolamento, ossia all’abilitazione, all’aggiornamento e alle attribuzioni delle guardie giurate.</p>
<p>4. Con deliberazione n. 00051 dd. 29 settembre 2003 il Consiglio Provinciale di Treviso ha ritenuto “di dover adeguare”  il Regolamento già approvato con la precedente deliberazione n. 00080 dd. 11 dicembre 2002 “alle indicazioni e alle esigenze di modifica evidenziate negli ultimi mesi” e ha fatto seguire a tale enunciazione dapprima la ricognizione del testo degli artt. 1, 2, 3, 4, 7 e 8 del Regolamento &#8211; segnatamente interessati dalle modifiche &#8211; così come vigente a quel momento e con l’evidenziazione in carattere neretto delle parti  per le quali si proponevano gli emendamenti, quindi l’enunciazione degli emendamenti stessi e, da ultimo, la riscrittura del nuovo testo coordinato dei predetti articoli con le modifiche, a loro volta riportate in neretto rispetto al restante testo.<br />
Tale riscrittura è preceduta dalla seguente frase: “il Consiglio …con n. 28 voti favorevoli unanimi resi in forma palese con sistema elettronico ed accertati con l’assistenza degli scrutatori presenti, delibera di approvare, per i motivi esposti in premessa, le modificazioni al Regolamento di servizio delle guardie giurate volontarie faunistico-venatorie della Provincia di Treviso così come esposto in narrativa, e che si riportano in seguito: …”.</p>
<p>5. In relazione a tale ulteriore provvedimento dell’Amministrazione Provinciale, le ricorrenti Associazioni hanno &#8211; pertanto &#8211; proposto motivi aggiunti, con conseguente rinvio della trattazione della causa ad altra pubblica udienza.<br />
Al riguardo, le parti ricorrenti hanno dedotto  sotto più profili, la violazione dell’art. 14, commi 9, 11 e 14, dell’art. 27, commi 7 e 9, nonché dell’art. 28, comma 5 e dell’art. 28, intero testo, della L. 157 del 1992, nonché la violazione dell’art. 3 della L. 241 del 1990, dell’art. 2 del R.D.L.1952 del 1935 convertito in L. 508 del 1936,  dell’art. 13 della L. 24 novembre 1981 n. 689, dell’art. 163, comma 3, del D.L.vo 112 del 1998, degli artt. 13, 230 e 254 del R.D. 635 del 1940, degli artt. 13, 17, 138 comma 1, nn. 1 e 4, 138 nel suo intero testo e 140 del T.U. approvato con R.D. 773 del 1931, dell’art. 34, comma 2, della L.R. 50 del 1993, il tutto, segnatamente riferito agli artt. 2, comma 2, 3, commi 2, 3, 6 e 13, 4, comma 2 intero testo e lettera b), 5, comma 2, 6, comma 11, 7, comma 2 e intero testo, nonché 8, comma 1,del nuovo testo adottato dal Consiglio Provinciale.</p>
<p>6. Con ulteriore memoria la Provincia di Treviso ha evidenziato che, mediante l’anzidetta deliberazione consiliare n. 00051 dd. 29 settembre 2003, l’Amministrazione Provinciale avrebbe inteso conformarsi al contenuto della surriportata statuizione cautelare adottata dalla Sezione, introducendo nel precedente articolato la soppressione dell’effetto automatico negativo della pendenza di procedimenti penali, l’innovazione costituita dalla previsione di una mera facoltà di sospensione degli effetti del decreto di riconoscimento in caso di procedimento penale pendente, nonché la riduzione delle materie di competenza delle guardie.<br />
La medesima difesa della Provincia ha, comunque, proposto eccezioni di inammissibilità anche nei confronti dei motivi aggiunti e ha concluso, in subordine, per la reiezione degli stessi.</p>
<p>7. Alla pubblica udienza del 18 marzo 2004 la causa è stata trattenuta per la decisione.</p>
<p>8.1. Il Collegio rileva, in primo luogo, la necessità di verificare il rapporto che sussiste tra i le due deliberazioni consiliari rese oggetto di impugnazione: e ciò anche al fine della disamina delle eccezioni preliminari di inammissibilità complessivamente sollevate dalla difesa dell’Amministrazione Provinciale.</p>
<p>8.2 La difesa della Provincia, infatti, rileva che la deliberazione consiliare n. 00051 del 29 settembre 2003 non sostanzia un’integrale riapprovazione del testo normativo già adottato per effetto della precedente deliberazione consiliare n. 00080 dell’11 dicembre 2002, costituendo – semmai – essa un provvedimento recante mere modificazioni al regolamento già vigente: il che, dunque, precluderebbe alle ricorrenti Associazioni la possibilità – mediante motivi aggiunti &#8211;  di proporre avverso l’articolato annesso alla medesima deliberazione 00051 del 2003 anche nuove censure riferite a parti del testo stesso in vigore sin dal momento dell’adozione della deliberazione n. 00080 del 2002 e a quel tempo non dedotte.<br />
Il Collegio &#8211; per parte propria &#8211;  rileva che le modifiche introdotte nel Regolamento per effetto della deliberazione consiliare n. 00051 del 2003 non sono marginali, posto che sostituiscono per una considerevole parte gli artt. 3, 4, 7 e 8 nella loro precedente formulazione, nonché – in forma più contenuta – l’art. 1, riguardante la composizione del Comitato per il Coordinamento Provinciale delle Guardie Volontarie, e l’art. 2 nella parte che concerne il procedimento di nomina del Responsabile Provinciale del Coordinamento della Vigilanza Volontaria.<br />
Se ne deduce, quindi, che &#8211; a differenza di quanto qui sostiene la difesa della Provincia &#8211; le innovazioni apportate alla precedente disciplina non hanno riguardato soltanto la soppressione dell’effetto automatico negativo della pendenza di procedimenti penali correlata all’introduzione di una mera facoltà di sospensione degli effetti del decreto di riconoscimento in caso di procedimento penale pendente, nonché la riduzione delle materie di competenza delle guardie, ma hanno coinvolto la maggior parte degli istituti contemplati dal precedente articolato, ivi compresa la disciplina transitoria contenuta nel suo art.8.</p>
<p>8.3. La sopradescritta eccezione di inammissibilità di quei motivi aggiunti che le ricorrenti Associazioni hanno riferito anche a parti del testo normativo non modificati per effetto della deliberazione consiliare n. 00051 del 2003 non assume, peraltro, alcun concreto rilievo nell’economia di causa, in quanto l’oggetto delle relative censure risulta del tutto identico ai motivi già formulati nell’atto introduttivo del presente giudizio e segnatamente proposti avverso le medesime disposizioni.<br />
Pertanto, le censure che saranno qui appresso esaminate riguardano, nell’ordine, tutti gli articoli del Regolamento nel testo complessivamente oggi vigente e che le ricorrenti Associazioni hanno inteso contestare, a seconda che gli articoli medesimi siano stati modificati o meno per effetto della deliberazione consiliare n. 00051 del 2003, mediante i motivi aggiunti o mediante il ricorso originariamente proposto.</p>
<p>8.4. Il Collegio, altresì, respinge l’ulteriore eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa della Provincia laddove afferma &#8211; con riferimento all’orientamento giurisprudenziale espresso anche, ad es. , da Cons. Stato, Sez. V, 10 gennaio 2003 n. 35 &#8211;  che le ricorrenti Associazioni non potrebbero chiedere, nella presente sede di giudizio, l’annullamento del Regolamento impugnato, ma soltanto la sua disapplicazione ove se ne ravvisasse la difformità rispetto alla sovrastante disciplina legislativa statale o regionale. <br />
Tale assunto è privo di fondamento,  in quanto la stessa decisione n. 35 del 2003, resa dalla Sezione V del Consiglio di Stato e citata dalla difesa della Provincia, afferma che “il giudice amministrativo può disapplicare atti non ritualmente impugnati nelle sole ipotesi di giurisdizione esclusiva, relativamente alle controversie relative ai diritti soggettivi, nonché nei riguardi di regolamenti illegittimi, quando il provvedimento impugnato sia contrastante col regolamento, ovvero sia conforme al presupposto normativo, e, in ogni caso, anche quando si verte in materia di interessi legittimi; pertanto, al di fuori di tali ipotesi, va esclusa la disapplicazione di atti non impugnati, e in particolare di quelli che, ancorché connotati da una valenza generale, risultano privi di natura normativa” ( cfr., nello stesso senso, pure Cons. Stato, Sez. V, 26 febbraio 1992 n. 154, 24 luglio 1993 n. 799 e 19 settembre 1995 n. 1 ) .<br />
Da ciò, dunque, agevolmente si deduce che la disapplicazione della fonte regolamentare può avvenire nelle sole ipotesi in cui la fonte stessa non sia stata impugnata in via principale.<br />
Nel caso di specie, poiché le ricorrenti Associazioni hanno impugnato entro i termini decadenziali di cui all’art 1 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034, così come modificato dall’art. 1 della L. 21 luglio 2000 n. 205, le due deliberazioni consiliari che hanno rispettivamente approvato e modificato il Regolamento, la questione della disapplicazione del Regolamento medesimo risulta inconferente nell’economia di causa.</p>
<p>8.5. Va, viceversa, accolta l’eccezione preliminare della difesa della Provincia che afferma l’inammissibilità della domanda delle ricorrenti Associazioni diretta ad ottenere l’annullamento dell’intero articolato che compone il Regolamento, e ciò anche se risultano segnatamente censurate singole disposizioni dello stesso.<br />
Tale assunto dell’Amministrazione Provinciale va condiviso, in quanto del tutto coerente con il principio della domanda (cfr. art. 112 cod. proc. civ.) che disciplina anche il presente processo.</p>
<p>9.1 Ciò posto, con la prima censura contenuta nell’atto introduttivo del presente giudizio e riproposta anche quale prima censura dei motivi aggiunti, si chiede l’annullamento dell’art. 2, comma 2, del Regolamento, laddove dispone che “il Responsabile del Coordinamento attua le disposizioni del Dirigente e, tramite le associazioni di appartenenza, organizza e coordina l’attività delle guardie volontarie, predispone i programmi periodici e territoriali, forma pattuglie, riceve ed approva gli ordini di servizio inviati dalle Associazioni …”.<br />
Le ricorrenti reputano che la surriportata disciplina sia difforme sia dall’art. 27, comma 7, della L. 157 del 1992, in forza del quale “le Province coordinano l’attività delle guardie volontarie delle associazioni agricole, venatorie ed ambientaliste”, sia dall’art. 2 del R.D.L. 1952 del 1935 convertito in L. 508 del 1936, laddove obbliga il soggetto che impiega le guardie venatorie volontarie a sottoporre all’approvazione del Questore le modalità di svolgimento del servizio.<br />
Il Collegio, per parte propria, evidenzia che le attività di predisposizione dei programmi periodici e territoriali, di formazione delle pattuglie, di ricezione e di approvazione degli ordini di servizio inviati dalle Associazioni costituiscono naturali estrinsecazioni delle potestà di coordinamento devolute alle Amministrazioni Provinciali a’ sensi del testè citato art. 27, comma 7, della L. 157 del 1992: potestà alle quali anche le guardie giurate delle Associazioni qui ricorrenti devono, pertanto, sottostare senza che ciò costituisca interferenza con l’autonomia delle Associazioni stesse.<br />
Né può prospettarsi, dopo l’entrata in vigore dell’art. 163, comma 3, lettere a) e b), del D.L.vo 112 del 1998 una permanenza, per quanto segnatamente attiene alle guardie giurate delle Associazioni medesime, dei poteri questorili di cui all’art. 2 del R.D.L. 1952 del 1935 convertito in L. 508 del 1936.</p>
<p>9.2. Con la seconda censura contenuta nell’atto introduttivo del presente giudizio e riproposta anche quale seconda censura dei motivi aggiunti, si chiede l’annullamento dell’art. 3, comma 2, del Regolamento, laddove si dispone che “Entro le date stabilite annualmente dall’Amministrazione Provinciale, le Associazioni dovranno trasmettere le richieste di rinnovo del decreto delle proprie guardie e/o le nuove domande”.<br />
Secondo le ricorrenti, posto che la validità dei decreti abilitanti le guardie è di un anno, e che a’ sensi dell’art. 13 del R.D. 773 del 1931 e dell’art. 13 del R.D. 635 del 1940 le domande non possono essere presentate prima della scadenza dei rinnovi,  conseguirebbe da ciò un’evidente paralisi nella continuità del servizio svolto dalle guardie.<br />
Il Collegio, per parte propria, evidenzia che il paventato timore della compromissione della continuità del servizio discende – semmai – proprio dalla disposizione, segnatamente contenuta nel testè citato art. 13 del R.D. 635 del 1940 e non già nel Regolamento provinciale, secondo cui “la domanda di rinnovazione deve essere presentata prima della scadenza del provvedimento”.<br />
Inoltre, la surriportata disciplina contenuta nel Regolamento, disponendo – si badi – senza alcuna diretta prefissione di termini temporali, che entro le date stabilite annualmente al riguardo dall’Amminstrazione Provinciale le Associazioni trasmetteranno all’Amministrazione medesima le richieste di rinnovo del decreto delle proprie guarie e le eventuali nuove domande, non può per certo sostanziare alcuna attuale lesione in capo alle ricorrenti.</p>
<p>9.3. Con il terzo motivo di ricorso, nonché terzo motivo aggiunto di ricorso, le ricorrenti chiedono l’annullamento dell’art. 3, comma 3, del Regolamento, laddove impone tra i requisiti per la concessione della qualifica di Guardia giurata volontaria venatoria, la residenza nella provincia di Treviso.<br />
Secondo le ricorrenti, tale disposizione violerebbe i principi fondamentali dell’Unione Europea che vietano ogni discriminazione e limitazione di movimento e attività di ogni cittadino europeo all’interno dell’Unione medesima, e violerebbe pure l’art. 138, primo comma, n. 1) del T.U. approvato con R.D. 773 del 1931 che, per la nomina a Guardia Giurata, chiede il possesso della cittadinanza italiana senza alcuna precisazione in ordine alla provincia di residenza.<br />
Anche tali argomenti delle ricorrenti non risultano accoglibili.<br />
Premesso che a’ sensi dell’art. 17 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea – ora Unione Europea – risulta, nel testo conseguente dall’art. 2 del Trattato di Amsterdam, reso esecutivo nel nostro ordinamento  con L.  16 giugno 1998 n. 109, che “la cittadinanza dell&#8217;Unione costituisce un complemento della cittadinanza nazionale e non sostituisce quest&#8217;ultima” e che “i cittadini dell&#8217;Unione godono dei diritti e sono soggetti ai doveri previsti dal presente Trattato”, “il diritto” contestualmente riconosciuto ad ogni cittadino europeo  “di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dal presente Trattato e dalle disposizioni adottate in applicazione dello stesso” non risulta, all’evidenza, leso dalla circostanza che l’ordinamento interno di uno Stato contempli obblighi di residenza motivati dalla particolare rilevanza delle funzioni – in questo caso, evidentemente pubbliche – alle quali il cittadino stesso sia chiamato e che possono richiedere pure l’urgente reperibilità ai fini dello svolgimento delle funzioni medesime: reperibilità, a ben vedere, naturalmente insita anche nello stesso concetto di partecipazione al “coordinamento” di cui all’anzidetto art. 2 del Regolamento.<br />
Né va sottaciuto che l’obbligo della residenza scaturisce, nel caso di specie, non da un obbligo derivante dallo svolgimento di un’attività lavorativa, ma dallo svolgimento di un servizio svolto volontariamente dall’interessato.<br />
Inoltre, la stessa disposizione contenuta nell’art. 138, comma 1, n. 1 del T.U. approvato con R.D. 773 del 1931 e modificato dall’art. 33 della L. 1° marzo 2002 n. 39, secondo la  quale per svolgere le funzioni di guardia giurata risulterebbe sufficiente, per quanto qui segnatamente interessa, “essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell&#8217;Unione europea”, non può esimere i soggetti che si avvalgono di tali guardie dal contemplare anche particolari obblighi di residenza – ferma restando la non discriminazione in ordine alla cittadinanza italiana o comunitaria comunque posseduta – in relazione alla comprovata particolarità delle mansioni da svolgere.</p>
<p>9.4. Il quarto motivo aggiunto di ricorso si sostituisce al quarto motivo di ricorso originariamente proposto, in quanto la precedente disciplina contemplante l’effetto automatico negativo della pendenza di procedimenti penali è stata soppressa e sostituita dall’introduzione di una mera facoltà di sospensione degli effetti del decreto di riconoscimento in caso di procedimento penale pendente.<br />
In tal senso, infatti, l’art. 7, comma 2, del Regolamento ora dispone che “per motivi cautelari, il decreto può essere sospeso per tutto il tempo del giudizio in caso di procedimento penale pendente a carico della Guardia Volontaria”.<br />
Inoltre, a’ sensi dell’art. 3, comma 13, del Regolamento “il decreto non è comunque rilasciato o rinnovato a coloro che hanno subito condanne penali diventate definitive nell’ultimo quinquennio”.<br />
Secondo la tesi delle ricorrenti, il rinnovo e il rilascio del decreto di Guardia Giurata risulterebbe disciplinato in via esclusiva dal T.U. approvato con R.D. 773 del 1931 e dalla conseguente disciplina regolamentare approvata con R.D. 635 del 1940, con la conseguenza che la fonte regolamentare provinciale non potrebbe modificare o integrare sul punto le fonti normative statuali.<br />
Le ricorrenti evidenziano, in proposito, che l’art. 138, comma 1, n. 4), del T.U. approvato con R.D. 773 del 1931 reca, quale unica disposizione ostativa al rilascio del decreto, il “non avere riportato condanna per delitto”, e da ciò concludono nel senso che la semplice pendenza di un procedimento penale non potrebbe costituire, di per sé, presupposto per il diniego di rinnovo del decreto o sospensione di efficacia dello stesso, e che la condanna per un reato non riconducibile a delitto secondo quanto previsto dal Codice Penale parimenti non potrebbe essere ostativa per il rinnovo del decreto.<br />
Il Collegio, per parte propria, evidenzia che a’ sensi dell’art. 10 del T.U. approvato con R.D. 773 del 1931 è pure possibile sospendere gli effetti delle autorizzazioni di polizia, ivi dunque comprese quelle riguardanti le guardie giurate.<br />
La giurisprudenza, a sua volta, ha da tempo introdotto, in via pretoria e utilizzando l’invero scarno disposto dell’art. 10 testè citato, puntuali principi che disciplinano l’uso delle potestà cautelari di sospensione del servizio delle guardie giurate assoggettate a procedimento penale (cfr., ex multis, al riguardo T.A.R. Lombardia, Sez. I, 2 dicembre 1999 n. 1490, secondo il quale “nel caso in cui vi sia stata una denuncia penale e sia in corso un procedimento per l&#8217; accertamento di fatti astrattamente delittuosi, l&#8217; Amministrazione non può procedere all&#8217; immediata revoca della nomina a guardia, ma semmai alla sua sospensione in attesa della definizione del giudizio, che, se comporterà una condanna, darà luogo successivamente alla revoca ai sensi dell&#8217; art. 138 punto 4 T.U. 18 giugno 1931 n. 773”).<br />
In tale contesto, quindi, risulta legittima la disposizione dell’art. 7, comma 2, del Regolamento provinciale che prevede la sospensione del rilascio o del rinnovo del decreto di guardia giurata nelle ipotesi di procedimento penale pendente a carico dell’interessato.<br />
Viceversa, contrasta per certo con l’art. 138, comma 1, n. 4 del T.U. approvato con R.D. 773 del 1931 &#8211; sostanziando, in tal senso, un’illegittima innovazione contra legem rispetto alla disciplina statale di principio &#8211; la disposizione di cui all’art. 3, comma 13, del Regolamento medesimo laddove non limita alle condanne per delitto la causa ostativa per il rilascio o il rinnovo del decreto.</p>
<p>9.5. Con la quinta censura dei motivi aggiunti, corrispondente nella sostanza al quinto motivo contenuto nell’atto introduttivo del presente giudizio, le ricorrenti Associazioni chiedono l’annullamento dell’art. 3, comma 6 (recte: 5), del Regolamento provinciale, laddove si dispone che “per il rinnovo della qualifica di Agente di Vigilanza Volontaria è necessario partecipare ad un apposito corso istituito dalla Provincia”, del susseguente comma 11 dello stesso articolo, laddove si dispone che “al termine delle prove” di esame “superate con esito positivo”, sarà rilasciato un certificato di abilitazione che permetterà, fermo restando i requisiti previsti dall’art. 138” del T.U. approvato con R.D. 773 del 1931 “di ottenere il rinnovo della qualifica di Agente di Vigilanza Venatoria” e dell’art. 6, comma 14, del Regolamento medesimo, in forza del quale “le Guardie volontarie sono tenute a partecipare ai corsi ed alle riunioni di aggiornamento con frequenza obbligatoria predisposti dall’Ufficio di Coordinamento e concordati con le Associazioni”.<br />
Secondo le ricorrenti, le surriportate disposizioni confliggerebbero con l’art. 27, comma 8, della L. 157 del 1992, laddove testualmente esonera “i cittadini in possesso, a norma del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, della qualifica di guardia venatoria volontaria alla data di entrata in vigore della presente legge” dall’obbligo di conseguire l’attestato di idoneità “di cui al comma 4” dello stesso articolo (cfr. ivi: “La qualifica di guardia volontaria può essere concessa, a norma del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, a cittadini in possesso di un attestato di idoneità rilasciato dalle regioni previo superamento di apposito esame. Le Regioni disciplinano la composizione delle commissioni preposte a tale esame garantendo in esse la presenza tra loro paritaria di rappresentanti di associazioni venatorie, agricole ed ambientaliste”), nonché con il comma 6 del medesimo art. 27 e con l’art. 34, comma 2, della LR. 50 del 1993, che devolverebbero – sempre secondo la prospettazione delle ricorrenti il compito di effettuare i relativi corsi alle sole associazioni agricole, venatorie e di protezione ambientale, e non già alle Amministrazioni Provinciali.<br />
Il Collegio, per parte propria, rileva – innanzitutto -la piena legittimità del surriportato art. 6, comma 14, del Regolamento, posto che rientra nelle intrinseche potestà del Coordinamento disporre riunioni e corsi di aggiornamento delle Guardie volontarie, soprattutto se – come espressamente afferma la disposizione in esame – tali iniziative sono “concordate” con le Associazioni, le quali – del resto – compete a’ sensi degli anzidetti art. 27, commi 6 e 9, della L. 157 del 1992 e art. 34, comma 2, della L.R. 50 del 1993 possono procedere alla materiale organizzazione di tali iniziative di formazione degli operatori.<br />
Ad una diversa conclusione si perviene, viceversa, per la disciplina contenuta nell’art. 3, comma 5 e comma 11, del Regolamento.<br />
La difesa della Provincia si è, invero, sforzata di dimostrarne la funzione asseritamente integrativa rispetto alla disciplina contenuta nell’art. 27, commi 6 e 8, della L. 157 del 1992 e nell’art. 34, comma 2, della L.R. 50 del 1993, ma tale assunto risulta agevolmente smentito dalla stessa collocazione sistematica delle disposizioni qui impugnate. Ferma restando, infatti, l’esigenza dell’aggiornamento professionale per tutti gli interessati &#8211; peraltro, già adeguatamente normata dal predetto art. 6, comma 14, dello stesso Regolamento &#8211; esse, infatti, incidono sulla stessa permanenza dei requisiti per il rilascio del decreto di nomina o di rinnovo nella qualifica di Guardia Volontaria: e ciò, non solo con riguardo alla posizione giuridica “acquisita” di coloro che, a’ sensi dell’ anzidetto art. 27, comma 8, della L. 157 del 1992, erano già titolari, all’entrata in vigore di tale disciplina della qualifica di guardia venatoria volontaria, ma anche con riguardo alla posizione di coloro che, testualmente, ove non superino gli esami abbinati ai corsi organizzati dall’Amministrazione Provinciale, non possono ottenere il rilascio o il rinnovo del decreto.<br />
Sotto questo profilo, pertanto, è indubitabile che le disposizioni contenute nei testè citati commi 5 e 11 dell’art. 3 del Regolamento confliggono con l’assetto complessivamente emergente dall’art. 27, commi 6 e 8, della L. 157 del 1992 e dal’art. 34, comma 2, della L.R. 50 del 1993, nel quale – per contro – una competenza è devoluta al riguardo anche (ma non in via esclusiva) alle Associazioni anzidette; e risulta altrettanto assodato che con le disposizioni regolamentari testè  enunciate l’Amministrazione Provinciale si propone l’illegittimo fine di svuotare di ogni specifico contenuto, anche &#8211; e soprattutto &#8211; in termini di riconoscimento della loro specifica valenza propedeutica all’abilitazione di cui all’art. 27, comma 4, della stessa L. 157 del 1992, le iniziative formative previste dalla disciplina legislativa statale e regionale.<br />
Pertanto, i commi 5 e 11 dell’art. 3 del Regolamento risultano illegittimi nella parte in cui non consentono anche alle associazioni di cui all’art. 27 commi 6 e 8 della L. 157 del 1992 e all’art. 34 comma 2 della L.R. 50 del 1993 la possibilità di organizzare i corsi – assentiti dall’Amministrazione Regionale comprensivi di esami – per il rilascio del decreto di nomina o di rinnovo nella qualifica di Guardia volontaria.</p>
<p>9.6. Il sesto motivo aggiunto di ricorso, corrispondente per ampia parte al settimo motivo del ricorso originariamente proposto, ha per oggetto l’annullamento degli artt. 4, comma 2, 6, comma 11 e 5, comma 2, del Regolamento.<br />
Nell’ordine, l’art. 4, comma 2, dispone che le Guardie Volontarie “possono operare esclusivamente nelle zone e nel periodo in cui sono di servizio …”; l’art. 6, comma 11, dispone che “le Guardie Volontarie prestano servizio esclusivamente nel territorio della Provincia di Treviso, all’interno della zona loro assegnata, secondo l’ordine predisposto dalle associazioni di appartenenza e depositato preventivamente in Provincia. Nessun servizio può essere svolto in autonomia. Nel caso di intervento urgente – che deve essere in ogni caso motivato – l’azione non prevista dall’ordine di servizio può essere svolta previo avvertimento – anche a mezzo segreteria telefonica – della Vigilanza Provinciale”; l’art. 5, comma 2, dispone invece che “Le Guardie Giurate Venatorie Volontarie, limitatamente alle loro zone di servizio e all’orario di prestazione dello stesso, rivestono la qualifica di pubblici ufficiali”.<br />
Secondo le ricorrenti Associazioni, risulterebbero in tal modo violati l’art. 27, comma 7, della L 157 del 1992, l’art. 163, comma 3, del D.L.vo 112 del 1998 e l’art. 3 della L. 241 del 1990 e ricorrerebbe il vizio di eccesso di potere per difetto di motivazione e per sviamento, in quanto le surriportate limitazioni di zone di servizio e di orario impedirebbero una proficua utilizzazione del personale volontario, in ordine alla quale risulterebbe essenziale la flessibilità dell’impiego delle risorse umane disponibili, anche in considerazione della frequente esigenza di un pronto riscontro delle frequenti segnalazioni di violazioni della disciplina venatoria da parte dei cittadini.<br />
Il Collegio, per parte propria, non reputa violata nella specie la disciplina legislativa testè enunciata, in quanto la funzione del coordinamento postula, all’evidenza, una pianificazione dell’intervento di vigilanza: pianificazione che, oltre a tutto, l’Amministrazione Provinciale – come emerge dallo stesso dato letterale delle disposizioni regolamentari in esame – non svolge in via apoditticamente autoritativa, ma secondo “l’ordine predisposto dalle associazioni di appartenenza e depositato preventivamente in Provincia”.<br />
Rimane, inoltre, salvo l’intervento di urgenza e non previamente pianificato, essendo chiesta soltanto una puntuale motivazione dello stesso, ragionevolmente riconducibile anche alla segnalazione avuta da parte di terzi e alla conseguente esigenza di pronta repressione dell’illecito.</p>
<p>9.7 Ragioni di ordine sistematico consigliano, a questo punto, di esaminare il nono motivo del ricorso ab origine proposto avverso lo stesso art. 5, comma 2, nonché avverso il susseguente comma 7 del Regolamento, laddove non risulterebbero riconosciute alle Guardie Giurate Volontarie funzioni di polizia giudiziaria, stante il fatto che al comma 2 testè citato esse sono definite quali “pubblici ufficiali” e al comma 7 si impone loro di chiedere l’intervento di un Ufficiale di Polizia Giudiziaria allorquando ricorrano le fattispecie di cui all’art. 352 cod. proc. pen. e dell’art. 113 delle relative norme di attuazione (perquisizione), nonché in ogni altra evenenienza in cui sussista la competenza degli Ufficiali o Agenti di  Polizia Giudiziaria.<br />
Il Collegio non sottace che la questione circa la riconducibilità, o meno, delle Guardie Giurate Venatorie Volonatrie a soggetti investiti di funzioni di Polizia Giudiziaria risulta a tutt’oggi controversa.<br />
A tale proposito la difesa delle ricorrenti ha allegato, a conforto della tesi che riconosce alle Guardie la qualifica anzidetta, due isolate sentenze della Corte di Cassazione, Sez. III, 1 aprile 1988 n. 1151 e 16 dicembre 1997 n. 4408 (quest’ultima, riguardante la L.I.P.U. ma limitata ad un riconoscimento delle funzioni di Agente, e non già di Ufficiale di Polzia Giudiziaria), nonché numerosi pareri resi al riguardo da talune Procure della Repubblica.<br />
Il Collegio, per parte propria, reputa – per contro – di aderire all’indirizzo ermeneutico più rigoroso formatosi sull’art. 27 della L. 157 del 1992, laddove il comma 1, lett. a) esplicitamente riconosce agli Agenti dipendenti degli Enti Locali delegati alle Regioni la qualifica di polizia giudiziaria, ed in evidente contrapposizione a ciò la lettera b) dello stesso comma non riconosce la qualifica medesima alle Guardie Giurate Volontarie, senza che possa ragionevolmente argomentarsi nulla in contrario – proprio in ragione della notoria delicatezza delle funzioni stesse, presupponenti una stabile inserzione del soggetto che le esercita nel contesto organizzatorio pubblico – in termini di interpretazione analogica o sistematica.<br />
Tale indirizzo è condiviso anche da Cons. Stato, Sez. I, 29 agosto 1994 n. 2296/94, nonché da Cass, Sez. V, 8 aprile 1997 n. 4898, Sez. III, 27 marzo 1996 n. 1519, 3 maggio 1995 n. 1600, 27 febbraio 1995 n. 613.<br />
Ne consegue, quindi, che le testè riferite disposizioni del Regolamento risultano immuni dai vizi dedotti dalle ricorrenti.</p>
<p>9.8	Con il settimo motivo aggiunto di ricorso, corrispondente al quattordicesimo motivo contenuto nell’atto introduttivo del presente giudizio, le ricorrenti contestano il fondamento delle potestà disciplinari contemplate dall’art. 7 del Regolamento ed esercitate dall’Amministrazione Provinciale  nei confronti delle Guardie Volontarie “per le violazioni al presente regolamento o qualora l’attività prestata dalle singole Guardie contrasti, o comunque non sia uniforme, con le presenti norme o con le iniziative di coordinamento”: sanzioni che sono previste nella misura della sospensione dal servizio per un periodo da tre a sei mesi, nonché nella misura del rifiuto del rinnovo del decreto, ovvero nella revoca (rectius: sospensione) dello stesso, per un periodo minimo di un anno.<br />	<br />
Le ricorrenti reputano che il sopradescritto regime sanzionatorio confligga con quello contemplato dagli artt. 17 e 140 del T.U. approvato con R.D. 773 del 1931.<br />
Peraltro, il richiamo a tali disposizioni del T.U.L.P.S. risulta inconferente, in quanto si tratta di sanzioni di tipo penale, mentre l’Amministrazione Provinciale a ragione ha ricavato, nel contesto concettuale proprio del “coordinamento”, anche misure sanzionatorie disciplinari al fine di poter rendere effettive le funzioni ad essa attribuite ex lege.<br />
Ne deriva che la disposizione regolamentare in esame si sottrae alle censure proposte.</p>
<p>9.9	Le ricorrenti, mediante l’ottavo motivo aggiunto di ricorso – corrispondente al quindicesimo motivo di ricorso proposto ab origine – hanno pure chiesto l’annullamento dell’art. 8, comma 1, del Regolamento, laddove dispone che “i decreti che scadranno dopo l’entrata in vigore del presente Regolamento, saranno rinnovati solo dopo il superamento del primo corso di aggiornamento che sarà effettuato nei termini previsti dall’articolo 3”.<br />	<br />
Tale domanda va accolta, in quanto tale disposizione risulta – all’evidenza – sistematicamente correlata con quelle già annullate in relazione a quanto evidenziato al § 9.5. della presente sentenza e presupponendo, quindi, l’unico corso di aggiornamento curato in via esclusivadalla stessa Amministrazione Provinciale.</p>
<p>9.10. Con il nono motivo aggiunto di ricorso le ricorrenti chiedono l’annullamento dell’art. 4, comma 2, lettera b), del Regolamento, laddove dispone – tra l’altro &#8211; che è compito delle Guardie  “svolgere attività di prevenzione e di vigilanza venatoria, accertare le violazioni delle leggi e dei regolamenti in materia venatoria redigendo gli apposti verbali di riferimento”.<br />
Le censure delle ricorrenti Associazioni si incentrano, a tale riguardo, sulla legittimità dell’inciso “redigendo gli appositi verbali di riferimento”, ritenuto difforme dall’art. 28, comma 5, della L. 157 del 1992 e dall’art. 13 della L. 689 del 1981.<br />
La difesa dell’Amministrazione Provinciale ha tentato di fondare la legittimità della disposizione mediante una sua lettura, alquanto improbabile, nel senso che i processi verbali di contestazione devono &#8211; scontatamente &#8211; riferirsi alle disposizioni di legge e regolamentari violate.<br />
Il Collegio non aderisce a tale prospettazione e, conseguentemente, accoglie la censura proposta dalle ricorrenti stante il ben noto significato tecnico assunto dal termine di “verbale di riferimento”  rispetto al processo verbale di vero e proprio accertamento dell’illecito: il primo, infatti – come è ben noto &#8211;  non è contemplato dall’art. 13 della L. 689 del 1981 ed implica la formazione di una mera relazione su quanto accaduto da inoltrare ad un’Autorità gerarchicamente sovraordinata che formalizzerà poi l’accertamento.<br />
Per contro – e come rettamente rilevato dalle ricorrenti – alle Guardie Giurate Volontarie è espressamente riconosciuta la competenza a formare processi verbali di diretto accertamento degli illeciti di loro competenza (cfr., ad es., ex multis, Cass. Sez. I, 28 maggio 1988 n. 3670, segnatamente riguardante il processo verbale redatto da una Guardia Giurata Venatoria Volontaria operante nella provincia di Treviso, nonché lo stesso parere di Cons. Stato, Sez. I, 29 agosto 1994 n. 2296/94, dianzi citato): e da ciò, quindi, consegue l’accoglimento della censura formulata dalle ricorrenti.</p>
<p>9.11. Il sesto motivo di ricorso, con il quale è stato impugnato l’originario testo dell’art. 3, comma 8, del Regolamento risulta superato dalla circostanza che per effetto della deliberazione consiliare n. 00051 del 2003  tale disposizione è stata modificata.<br />
Tale modifica non è stata, di per sé, impugnata in sede di motivi aggiunti e deve, dunque, reputarsi vigente, anche se la sua materiale applicazione risulta alquanto problematica, stante il suo collegamento con le disposizioni considerate al § 9.5 in tema di corsi di formazione organizzati dall’Amministrazione Provinciale e indefettibilmente legati al rilascio o al rinnovo del decreto di Guardia Giurata.</p>
<p>9.12. L’ottavo motivo di ricorso risulta parimenti improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto formulato nei confronti dell’originario testo dell’art. 4, commi 2, 3 e 4, poi innovato per effetto della susseguente deliberazione consiliare n. 00051 del 2003, non contestata sul punto dalle ricorrenti.</p>
<p>9.13.  Con il decimo motivo di ricorso si chiede l’annullamento dell’art. 5, comma 6, del Regolamento laddove impone a carico delle Associazioni la stipula di una polizza assicurativa per gli infortuni a favore delle Guardie impegnate nei servizi di vigilanza per tutta la durata dei servizi stessi, nonché una polizza di responsabilità civile per i danni cagionati a terzi.<br />
Le ricorrenti reputano violato, innanzitutto, l’art. 138 del T.U. approvato con R.D. 773 del 1931 in ordine ai requisiti che deve possedere la Guardia Giurata, e ritengono che gli anzidetti costi debbano essere coperti dalla stessa Amministrazione Provinciale, che si avvale delle Guardie per l’esercizio di proprie funzioni amministrative. Ritengono ancora prima che l’obbligo della polizza infortuni debba ritenersi insussistente, giusta la circolare del Ministero dell’Interno n. 539/C.20021.10089.D(21) dd. 3 ottobre 1998 che esclude, anche sulla base di alcune statuizioni giurisdizionali, l’obbligo di assicurare le Guardie Giurate Volontarie all’I.N.P.S. e all’I.N.A.I.L. <br />
Il Collegio non condivide le tesi delle ricorrenti, posto che la pur dedotta insussistenza di un obbligo assicurativo con l’I.N.P.S. o con l’I.N.A.I.L. per certo non elimina le responsabilità derivanti da infortuni, e che la responsabilità civile assunta nei confronti di terzi per effetto di atti illeciti coinvolge non soltanto la Provincia che coordina l’attività, ma anche – e soprattutto – l’Associazione dalla quale la Guardia dipende e che, non lo si dimentichi, agisce a’ sensi dell’art. 6, comma 11, del Regolamento  “all’interno della zona” ad essa “assegnata, secondo l’ordine predisposto dalle associazioni di appartenenza e depositato preventivamente in Provincia”.<br />
E’ evidente, pertanto, che i sopradescritti obblighi assicurativi sono commendevolmente finalizzati a realizzare uno standard di sicurezza personale che assiste, in via omogenea, l’operato di ciascuna Guardia; né può dirsi che i costi gravano, comunque, sulle sole Associazioni, posto che a’ sensi del susseguente comma  7 l’Amministrazione Provinciale ha facoltà di “riconoscere alle Associazioni e/o alle Guardie rimborsi spese e riconoscimenti economici … per l’attività prestata, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni” .</p>
<p>9.14. Con l’undicesimo motivo di ricorso le Associazioni chiedono l’annullamento dell’art. 6, comma 4, del Regolamento per asserita violazione degli artt. 230 e 254 del R.D. 635 del 1940.<br />
In buona sostanza, le ricorrenti contestano la competenza dell’Amministrazione Provinciale a predisporre, in sede di coordinamento, le divise, i simboli e i documenti di riconoscimento delle Guardie, sostenendo che tale funzione competerebbe a tutt’oggi al Prefetto.<br />
Il Collegio dissente da tale interpretazione, posto che nel concetto di “coordinamento” rientra de plano anche un’auspicabile unificazione di divise, simbologie e documenti utilizzati dai vari operatori volontari, anche a tutela delle persone dedite alla caccia, e che  a tale proposito risulta, pertanto, intuitivamente assorbita  per effetto dell’art. 163, comma 3, del D.L.vo 112 del 1998 – e, beninteso, e per quanto qui segnatamente interessa, limitatamente all’attività venatoria – la precedente competenza prefettizia già esercitata in tale particolare materia.</p>
<p>9.15. Le ricorrenti, con il dodicesimo motivo di impugnazione, chiedono l’annullamento dell’art. 6, comma 8, del Regolamento, laddove dispone che “le Guardie Venatorie Volontarie operano in conformità alle direttive emanate dal Coordinamento della Vigilanza Volontaria. Quando agiscono su richiesta diretta ed in collaborazione con gli Agenti della Vigilanza Provinciale, sono tenute ad uniformarsi alle disposizioni impartite da questi ultimi”.<br />
Le ricorrenti ritengono che la disciplina testà riportata confligga con l’art. 27, comma 7, della L. 157 del 1992,  ed estendono tale contestazione anche nei confronti del comma 10 del medesimo art. 6, laddove si dispone che “le Guardie Venatorie Volontarie operano, di norma, in pattuglie di almeno due persone. Qualsiasi variazione deve essere preventivamente concordata e approvata dal Responsabile del Coordinamento”.<br />
Secondo la prospettazione delle ricorrenti, la concomitante  circostanza per la quale, in forza di quanto disposto dall’art. 1 del Regolamento stesso, il Coordinamento risulterebbe formato in prevalenza da cacciatori – essendo pure il Comandante della Vigilanza Provinciale titolare di licenza di caccia – comporterebbe, nell’applicazione dei testè citati commi 8 e 10 dell’art. 6, la conseguenza di subordinare, nella sostanza, la volontà delle Guardie Volontarie a quella di coloro che comunque praticano l’attività venatoria, specie nell’ipotesi in cui un’Associazione disponga di una sola Guardia Volontaria, costretta – quindi, e sia pure “di norma” – a formare con altro operatore una pattuglia.<br />
Il Collegio, per parte propria, evidenzia che a’ sensi dell’art. 1 del Regolamento la Presidenza del Coordinamento è assunta dall’Assessore Provinciale alla Caccia e Pesca, ovvero da un suo delegato: ossia da un soggetto che non è prequalificato come cacciatore, e che la vicepresidenza è assunta dal Dirigente Provinciale responsabile per le materie della caccia e della pesca, ossia – ancora una volta – da un soggetto non prequalificato come cacciatore.<br />
Nella funzione di coordinamento risulta logicamente compresa anche una potestà di direttiva da parte del soggetto che lo esercita (si badi, coincidente con il Coordinamento stesso collegialmente inteso, e non già con un suo singolo membro, sia pure Presidente o Vicepresidente, o – ancora – Comandante della Vigilanza Provinciale).<br />
Risulta altrettanto evidente la razionalità della disposizione che subordina l’operato delle Guardie Volontarie a quello degli Agenti della Vigilanza Provinciale nelle ipotesi di interventi effettuati “su richiesta diretta ed in collaborazione” con gli stessi: e ciò, se non altro, in considerazione della dianzi rilevata carenza della qualifica di Agente di Polizia Giudiziaria delle Guardie Volontarie (cfr. § 9.7 della presente sentenza).<br />
Anche la disposizione che impone, “di norma”, la formazione di pattuglie di due operatori ai fini della vigilanza risponde, all’evidenza, ad esigenze di garantismo nei confronti dei possibili soggetti sanzionati non disgiunta – si badi – anche alle parimenti doverose esigenze di sicurezza personale e di certezza operativa dello stesso personale preposto alla vigilanza.</p>
<p>9.16. Le ricorrenti, da ultimo, con il tredicesimo motivo di ricorso hanno chiesto l’annullamento dell’art. 6, comma 9, del Regolamento, laddove impone alle Guardie Volontarie di “osservare strettamente il segreto d’ufficio e le norme di cui alla L. 31 dicembre 1996 n. 675” e di “mantenere un comportamento irreprensibile in pubblico, omettendo ogni discussione diretta o indiretta sul servizio con estranei allo stesso”.<br />
Le ricorrenti, a tale proposito, deducono una generica violazione dell’art. 163, comma 3, del D.L.vo  112 del 1998 lamentando che tale disciplina vieterebbe alle Associazioni di diffondere comunicati stampa relativi ai controlli effettuati e ai verbali stilati, e impedirebbe la stessa raccolta dei dati a fini statistici.<br />
Anche tale censura va respinta.<br />
E’ evidente che ogni Guardia Giurata Volontaria deve assolvere alle proprie funzioni di vigilanza e di repessione degli illeciti non già nell’interesse dell’Associazione a cui è pur iscritta, ma nel superiore interesse della collettività e operando, quindi, nella costante applicazione di tutta la disciplina vigente in materia di accertamento degli illeciti, ivi naturalmente compresi il rispetto del segreto d’ufficio (art. 326 cod. pen.) e delle altre disposizioni a ciò pertinenti, quali la disciplina del trattamento dei dati personali, ora – tra l’altro – non più assoggettata alla L. 675 del 1996, ma al Codice appositamente approvato con D.L.vo 30 giugno 2003 n. 196, il quale ultimo – tra l’altro – esplicitamente consente,  sia pure a determinate condizioni, il trattamento dei dati personali – resi debitamente anonimi – a  scopi statistici (cfr. artt. 16, 24 e 97 e ss. del D.L.vo 196 cit.).<br />
10. Le spese e gli onorari del giudizio possono essere integralmente compensati tra le parti.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, seconda sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe e sui motivi aggiunti proposti in prosieguo di causa, li accoglie nei limiti  di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla l’art. 3, commi 5, 11 e 13, l’art. 4, comma 2, lett. b) limitatamente all’inciso “redigendo gli appositi verbali di riferimento” e l’art. 8, comma 1, del “Regolamento di servizio delle guardie giurate volontarie faunistico-venatorie della provincia di Treviso”, nel testo adottato per effetto della deliberazione del Consiglio Provinciale di Treviso n. 00080 dd. 11 dicembre 2002 e modificato per effetto della deliberazione del Consiglio Provinciale di Treviso n. 00051 dd. 29 settembre 2003.<br />
 Compensa integralmente le spese e gli onorari del giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 18 marzo 2004.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-12-11-2004-n-3913/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 12/11/2004 n.3913</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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